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Decisione

72.2007.168

Ripetuta usura per aver sublocato a prostitute clandestine camere con una pigione eccessiva, ripetuto aiuto al soggiorno illegale di prostitute e appropriazione semplice. Proscioglimento dal reato di

2 dicembre 2008Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1 ripetuta

usura

per avere, a __________ e __________, nel periodo

agosto 2005 - 9 maggio 2007, con la parziale complicità di __________,

sfruttando il loro stato di bisogno e di dipendenza e la loro inesperienza,

sublocato a più prostitute clandestine (anche tre contemporaneamente, ma almeno

due regolarmente) camere con una pigione in manifesta sproporzione economica

con la propria prestazione, e meglio per avere:

1.1.1. a __________,

nel periodo agosto 2005 - 9 maggio 2007, sublocato il suo appartamento di 4 ½

locali, chiedendo ad ogni inquilina una pigione variabile tra fr. 250.- e fr.

350.- alla settimana, a fronte di un canone di locazione mensile, al netto dei

sussidi federali e cantonali, di fr. 1'450.-;

1.1.2. a __________,

per un periodo di 7 e 10 giorni nel corso del mese di gennaio 2006, sublocato

l’appartamento di 1 ½ locali intestato a __________, chiedendo ad ogni

inquilina una pigione di fr. 30.- al giorno;

ottenendo un guadagno netto complessivo di almeno

fr. 15'000.-;

1.2. ripetuto

aiuto al soggiorno illegale

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e

luogo di cui al quesito 1.1, in parziale complicità con __________, facilitato

e aiutato il soggiorno illegale, siccome non autorizzato, di almeno 15 persone

straniere che hanno svolto illegalmente in Svizzera l’attività lucrativa della

prostituzione;

1.3. truffa

per avere, a __________, __________, __________, __________

ed in altre località, nelle medesime circostanze di cui al quesito 1.1,

ingannato con astuzia i funzionari federali e cantonali preposti alla

concessione di sussidi, facendo loro credere, contrariamente al vero, che il

suo reddito rientrava nei limiti sussidiabili, percependo così indebitamente

sussidi federali per fr. 4'137.10 e cantonali per fr. 4'011.70;

1.4. appropriazione

semplice

per essersi appropriato, in data successiva al 4

luglio 2002, a __________ o __________, con l’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, di cose mobili altrui trovate e meglio della borsa di PC 1, che era

stata sottratta alla proprietaria il 4 luglio 2002,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

3. Deve

essere condannato, e se sì in quale misura, al pagamento di un’indennità alla parte

civile PC 2?

4 Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto e in

diritto

I. In

ordine

1. Con

richiesta 4 febbraio 2008 la difesa ha, tempestivamente, in estrema sintesi

postulato l'estromissione dall'incarto dei verbali di Polizia di __________ e

di __________. Al riguardo non si pon mente di verificare la fondatezza delle

argomentazioni difensive bastando la constatazione che le testi sono state

assunte in Polizia senza possibilità per le Parti di controinterrogarle.

L'opposizione all'uso dibattimentale di dette risultanze istruttorie nemmeno

dovendo, di principio, essere motivata, si ha che i cennati verbali non sono

stati considerati risultanze dibattimentali e, pertanto, vista anche l'assenza

di qualsiasi contraddittorio, sono stati estromessi formalmente dall'incarto

come chiesto dalla difesa (verb. dib. p. 3).

2. Con

il medesimo scritto la difesa ha postulato pure l'estromissione del verbale di Polizia

10 maggio 2007 dell'accusato poiché in particolare la contestazione riferita al

contenuto della testimonianza della __________ non poteva essere nota

all'interrogante già al momento dell'audizione dell'accusato, avvenuta prima

che venisse sentita la teste stessa, di guisa che la domanda sarebbe stata

"tendenziosa". Invero, appare piuttosto che solo la formalizzazione a

verbale dell'audizione della teste sia avvenuta dopo l'interrogatorio

dell'accusato, ma l'interrogante già era al corrente di ciò che la donna aveva

riferito in polizia. La questione non ha da essere, sia che sia, ulteriormente

approfondita: in effetti questo giudice ha comunicato, con relativa nota a

verbale dibattimentale (p. 3), che il verbale come tale non veniva estromesso

dagli atti ma che dell'incongruenza sull'orario avrebbe tenuto conto nella

valutazione della prova e la difesa non ha, per finire, più avanzato alcuna

eccezione, rinunciando di fatto a sollevare un incidente processuale.

Aggiungasi che detto verbale è pure stato chiarito davanti al PP (AI 18). Sia

che sia, come risulta dai considerandi che seguono, il citato verbale non ha

avuto alcuna rilevanza nel giudizio.

Considerandi

II. Nel

merito

1.

Curriculum

vitae

Il curriculum vitae dell'imputato emerge dal suo

verbale d'interrogatorio 30 maggio 2007 davanti al PP, reso in presenza del suo

difensore:

" Sono

nato a __________. Ho due fratelli maggiori di me. Mio padre era muratore e mia

madre lavorava in una fabbrica di vestiti. Quando avevo 5 mesi siamo venuti in

Svizzera. Ho frequentato le scuole elementari e le scuole maggiori di __________.

Ho frequentato l’apprendistato di cameriere, prendendo il relativo diploma.

Dopo aver conseguito il diploma ho lavorato in vari ristoranti a __________. Ho

lavorato alla __________ ed ho fatto anche l’assicuratore per la __________.

Nel 1988 mi sono sposato la prima volta con una donna ticinese a __________,

dalla quale ho divorziato nel 1991 o 1992. Ho lavorato ancora qualche anno per

la __________, dopodichè mi sono trasferito da __________ a __________. Nel

1992.

circa, dopo il divorzio, mi sono trasferito a __________ per circa 8 anni.

Mio fratello aveva il __________. Precedentemente avevo conosciuto, ancora in

Ticino, la mia ex moglie __________. Lei era venuta con me a __________ e poi a

__________. A __________ ci stiamo sposati. Circa nel 1999 mi sono trasferito

nel __________, dove ho aperto un ristorante/pizzeria. L’ho portato avanti per

circa tre anni e, a causa di un incendio avvenuto presso il sovrastante

appartamento della padrona e siccome il locale era stato distrutto e le cose

andavano per le lunghe con l’assicurazione per via di perizie e altro, ho

deciso di ritornare nel Canton Ticino. Preciso che erano anni che volevo

tornare in Ticino, come pure mia moglie. Quindi per noi si è trattata di

un’occasione, anche perché il ristorante non andava bene. Siamo andati ad

abitare a __________, in __________. Nel 2001 è nata nostra figlia __________ a

__________, siccome mia moglie era già rientrata in Ticino. Ho fatto il primo

anno in disoccupazione, dopodichè ho trovato un impiego al __________, dove ho

lavorato per circa tre anni. Siccome le cose non andavano bene, hanno fatto una

ristrutturazione aziendale, licenziando tutto il personale. Ho fatto un altro

anno in disoccupazione e poi ho trovato lavoro presso il __________ di __________,

a quel tempo gestito da __________ e da __________. Sono quindi tre o quattro

anni che lavoro presso il __________ e saltuariamente, dopo la fine del lavoro

presso il __________, lavoro presso il __________ per le ore più calde e poi me

ne andavo."

(AI 18).

Dal profilo penale risulta incensurato.

L'accusato è stato arrestato il 10 maggio 2007 a

seguito di una segnalazione della PC 2, amministratrice dello stabile di __________

a __________, secondo la quale, nell'appartamento n° __________ locato al AC 1,

si verificherebbe "un continuo vai e vieni", con l'invito alla Polizia

a effettuare i necessari controlli. Pur non essendo esplicitato, chiaro è

apparso sin dall'inizio il riferimento all'attività del meretricio.

AC 1 è rimasto in carcere preventivo fino al 30

maggio 2007.

Al dibattimento l'accusato ha spiegato che, non

appena scarcerato, ha ripreso l'attività di cameriere, questa volta presso il __________,

che è un locale simile al __________, noto postribolo della zona di confine. Ci

torneremo.

2.

Situazione

personale AC 1

Circa la situazione patrimoniale dell'accusato,

atti scritti e risultanze dibattimentali hanno consentito di accertare che,

fino al momento del suo arresto, guadagnava attorno ai fr. 6'500.- ca. al mese:

fr. 3'300.- quale salario ufficialmente dichiarato per l'attività di cameriere

presso il __________, fr. 1'300.- quale bonus in funzione del rendimento del

locale e fr. 1'700.- quali mance. Così AC 1 in Polizia:

" al

mio stipendio fisso bisogna aggiungere i premi mensili e le percentuali di

rendimento pari a CHF 1'300.- oltre che CHF 1'700.- di mance per un totale

mensile di CHF 6'500.-";

(all. 4 AI 31)

dichiarazioni sostanzialmente confermate davanti

al Magistrato:

" che il

mio salario dichiarato ammontava a fr. 3'300 lordi. ADR: che unitamente alle

mance, che variavano di mese in mese il mio salario effettivo era di

6’200/6'300 fr. mensili. Ciò era anche dovuto ai parecchi straoridinari"

(AI 37).

Di queste entrate solo il salario è stato

dichiarato al fisco ed alle assicurazioni sociali. L'accusato ha giustificato

tale agire con il fatto che non si trattava di entrate certe, ma di importi

variabili di mese in mese. A prescindere dall'insostenibilità di tali

giustificazioni sulle quali, qualora non lo avessero ancora fatto, si

pronunceranno le competenti autorità amministrative, va detto che

l'appartamento di 4,5 locali da lui occupato in __________ (n° 135) a __________

è un appartamento sussidiato. Il relativo contratto di locazione è stato

sottoscritto allorquando egli ancora viveva in comunione domestica con la

moglie e la figlia. Dal 2003 ha poi comunicato al locatore il cambiamento del

suo stato civile nel senso che, a seguito del divorzio, ne diveniva l'unico

fruitore. Non ha mai comunicato al locatore le mance ed i bonus che guadagnava,

limitandosi a dichiarare, quali entrate, il solo salario. Ciò gli è valso il

percepimento indebito di sussidi cantonali e federali, per 22 mesi dal 2005 al

2007, pari a fr. 8'229.- (AI 23).

Tornando alla situazione patrimoniale rilevasi

che, stando alle informazioni fornite dallo stesso accusato e dalla di lui

ex-moglie, egli sarebbe tenuto a versare (e verserebbe) un contributo

alimentare per la figlia di fr. 600.- al mese. Nulla è invece dovuto alla

ex-moglie, a titolo di pensione alimentare. Quanto alla ex-consorte, dal di lei

verbale di interrogatorio di polizia del 15 maggio 2007 (all. 17 AI 31), risulta

che vive di assistenza. Che dire: a fronte di entrate, a prescindere dal

subaffitto del suo appartamento di cui si dirà in seguito, di oltre fr. 6'000.-

mensili e di sussidi non dovuti per 22 mesi per oltre fr. 370 al mese,

l'accusato ha pagato solo fr. 600.- al mese per la figlia e la moglie ha

vissuto prevalentemente di aiuti pubblici, mentre lui ha vissuto, ufficialmente

da solo, in un appartamento sussidiato di ben 4,5 locali la cui pigione,

dedotti gli aiuti pubblici, ammontava a fr. 1'450.- al mese, compresi due box per

complessivi fr. 160.- (verb. dib. p. 3).

Aggiungasi che nello stesso periodo ha disposto

(e dispone a tutt'oggi) di un appartamento di famiglia a __________ (appena

fuori dalla dogana di __________) per il quale pagava e paga a tutt'oggi una pigione

di fr. 1'000.- al mese: "per l'affitto dell'appartamento in __________

pago CHF 1'000.- al mese" (all. 4 AI 31).

Quanto alla sua situazione personale, l'accusato

ha ribadito in aula che si trova in fase di riconciliazione con la moglie:

quest'ultima ha preso nel frattempo in locazione un appartamento nello stesso

stabile di __________ a __________ e con la stessa ha pure ripreso una normale

relazione, compresi rapporti intimi. Egli ha spiegato che sarebbe sua

intenzione tornare a vivere con lei, ma ciò non è possibile per l'opposizione

della moglie che avrebbe posto, quale condizione per la ripresa della vita in

comune, l'abbandono da parte sua di ogni e qualsiasi attività legata al mondo

della prostituzione. AC 1 ha spiegato in aula che la sua attuale professione è

simile a quella a suo tempo esercitata al __________, ma lo impegna solo

qualche ora la sera. Così si spiegherebbe il suo attuale guadagno indicato in fr.

3'300.- al mese oltre a fr. 200.- quale assegno familiare (verb. dib. p. 4),

senza più percepire alcun bonus né mancia. Sarebbe sua intenzione trovare

un'altra occupazione per soddisfare il desiderio della ex-consorte, ma finora

non avrebbe trovato un altro impiego che gli consenta, tra l'altro, di passare,

come ha sostenuto di fare, gran parte della giornata occupandosi alla figlia.

Egli ha riferito in aula che, lasciato subito

dopo il suo arresto l’appartamento n° __________ di __________ a __________, attualmente

vive nell'appartamento di __________ che già fu preso in locazione da tale __________,

su cui si tornerà in seguito, limitandosi a pagare all'amico una partecipazione

di fr. 200.- al mese (verb. dib. p. 4).

Per finire, in aula AC 1 ha riferito che

attualmente, a fronte di entrate complessive mensili di fr. 3'500.-, paga fr.

600.

- per la figlia, fr. 200.- quale partecipazione alle spese per l'alloggio,

altrettanti per la cassa malati e fr. 1'000.- per l'appartamento di __________.

3.

Subaffitto

appartamenti

AC 1 ha ammesso, anche se con fatica, che al __________

erano attive diverse ragazze quali prostitute:

" so

che le tariffe per prestazioni sessuali al __________ partono da circa 100 EU a

rapporto. Io comunque non chiedo mai alle ragazze cosa hanno fatto e quanto hanno incassato, sono loro che ci tengono a dirmelo"

(AI 18).

Ha inoltre ammesso di aver messo a disposizione

il proprio appartamento n. __________ di __________ a __________ a diverse

ragazze attive nel citato esercizio pubblico, a cui affittava le camere (5

posti letto, verb. dib. p. 3), mentre lui viveva, almeno a partire da maggio

2006, prevalentemente nell'appartamento di __________:

" Per

quanto riguarda il mio appartamento di __________ ho iniziato a ospitare alcune

ragazze che frequentavano il bar __________ dal mese di agosto del 2005,

parlando con delle ragazze, proponevo di ospitarle alcuni giorni nel mio

appartamento di 4 ½ locali. In sostanza ci sono 2 camere, una la occupavo io e

le altre 2 erano libere"

(all. 2 AI 31)

" In

effetti nell'appartamento a quarto piano in __________, a me intestato, non

avevo alcun mio effetto che mi permettesse di dormire o vivere. Ciò più o meno

dalla metà del 2006. (….) …a partire da agosto 2005, quando ho iniziato ad

ospitare le ragazze in __________, dormivo talvolta a __________. Talvolta,

anche se c’era una ragazza a __________, restavo a dormire con lei. Da metà

2006.

ho dormito sempre a __________ e non più in __________."

(AI 18).

Che queste ragazze esercitassero il meretricio,

oltre che dalle ammissioni dello stesso AC 1, è confermato dalle testimonianze

di __________, già vicino di casa del AC 1, che ha notato la presenza di

diverse ragazze nell'appartamento, sempre diverse:

" Dal

2005.

facendo i soliti lavori di manutenzione, ho notato che nel blocco nr. 1,

si vedeva un viavai di donne straniere estranee e mai viste prima. Inoltre vi

era sempre un ricambio e non erano mai le stesse persone.

Adr: che ogni quindici giorni (due settimane) vi

erano ragazze nuove"

(all. 21 AI 31)

e di __________ che ha ammesso di non frequentare

i locali dove lavoravano le ragazze in quanto postriboli:

" ero

al corrente che queste ragazze erano straniere anche perché tra di loro

discorrevano in rumeno e probabilmente di paese extraeuropei. Adr: che il AC 1

non mi ha mai indicato esattamente cosa facessero queste ragazze, sapevo

unicamente che il AC 1 lavorava al __________. Adr: che conosco solo di nome i

locali citati e non vi sono mai entrata poiché locali non adatti alla mia

persona, intesi come locali che s’incontrano uomini e donne come specificato sopra"

(all. 23 AI 31).

Circa il numero delle ragazze ospitate nel

periodo indicato nell'atto di accusa, AC 1 ha parlato di ca. 15, mentre __________,

anziana signora che si occupava, dietro richiesta dello stesso AC 1, di

accompagnarle sul posto di lavoro, ha riferito che si trattava di ca. una

ventina. La questione non ha, comunque, da essere vagliata ulteriormente,

determinanti essendo per finire i guadagni percepiti dall'accusato in questa

sua attività di "subaffitto" del suo appartamento. Così __________

(classe 1938):

" Dal

mese di agosto 2005 mi occupo d’accompagnare su loro richiesta delle ragazze

straniere che occupano l’appartamento prospiciente al mio in __________ al 4°

piano. In sostanza come detto visto che soffrivo di depressione e mi sentivo

sola, parlando con il sig. AC 1, affittuario dell’appartamento vicino al mio,

mi chiedeva se intendevo accompagnare delle giovani ragazze straniere presso il

luogo dove esercitavano ed in particolare a __________. I primi tempi queste

ragazze le lasciavano a __________ vicino al distributore __________ vicino al

locale __________. Con l’andare del tempo conoscendo i loro luoghi di lavoro e

precisamente il __________ e __________. In seguito visto il luogo dove le

accompagnavo, ritenevo che queste donne facessero non proprio onesto e

precisamente intrattenevano gli uomini al bar, con abiti succinti, facendoli

divertire. In sostanza eseguivo un paio di viaggi, al pomeriggio verso le ore

1400.

le accompagnavo sul posto di lavoro ed alle 0100 andavo a riprenderle. Di

media portavo un paio di ragazze alla volta le quali chiaramente sempre ospiti

nell’appartamento del sig. AC 1"

(all. 23 AI 31)

e ancora:

" che sempre

dal mese di agosto 2005 a tutt’oggi dall’appartamento di __________ a __________

ho trasportato circa 20 ragazze che erano tutte ospiti di AC 1"

(all. 24 AI 31).

Per quel che riguarda la provenienza delle

ragazze, AC 1 ha precisato che si trattava prevalentemente di cittadine rumene

(all. 2 AI 31), ucraine, russe e brasiliane (all. 3 AI 31; AI 18), senza,

quindi, alcuna possibilità di ottenere un regolare permesso di lavoro e di

rivolgersi alle normali amministrazioni per trovare alloggio, tant'è che

proprio lo stesso AC 1 ha riferito in polizia che quanto incassava, poco

importa se in virtù di un contratto esplicito oppure tacito, era

" a

mio vedere la cifra era proporzionata rispetto a quanto offre il mercato dei

pernottamenti nell’ambito della prostituzione"

(all. 3 AI 31).

D'altronde lo stesso AC 1 ha affermato di essere

al corrente dei controlli della polizia e delle inchieste anche giornalistiche e televisive

" per

me ogni ragazza che stava al __________ a lavorare era autorizzata ad

esercitare. E’ però vero che leggendo i giornali avevo appreso che molte donne

si davano da fare per avere il permesso di lavoro come prostitute. Seguivo

anche trasmissioni televisive"

(AI 18).

Questa attività di "subaffitto" del suo

appartamento sussidiato era pure molto redditizia, tant'è che, a partire dal

gennaio 2006, ha convinto l'amico __________ a cedergli un suo appartamento a __________

dove ospitare altre ragazze:

" Mi

viene chiesto se ho altri appartamenti in locazione o a disposizione. Rispondo

che ho in locazione solo il mio appartamento di __________ a __________. E’

vero però che ho a disposizione le chiavi di un appartamento di 1 ½ locali a __________

in __________ (5° o 6° piano). Preciso che questo appartamento è locato a nome

di __________. Questo mio amico vive nel medesimo stabile ma in un altro

appartamento (5° o 6° piano). Per questi 2 appartamenti __________ paga un

totale di CHF 1'500.- al mese. Questi appartamenti sono stati locati insieme

circa all’inizio del 2006. In uno ci vive lui mentre l’altro era a disposizione

per ospitare 1 o 2 ragazze. Questa idea era venuta a me e l’avevo proposta a __________.

Lui non era d’accordo di mettere le ragazze nel secondo appartamento di fatto

però credo di aver ospitato 1 o 2 ragazze per la durata di una settimana per

una ragazza e di 10 giorni per la seconda. Queste ragazze mi pagavano la somma

di CHF 30.- al giorno. Preciso che __________ non era al corrente che io avevo

occupato l’appartamento. Lui però si accorgeva perché viveva nello stesso

stabile e mi rimproverava. Entrambi gli affitti li pagava __________ e io gli

consegnavo l’equivalente dell’appartamento che era a disposizione delle ragazze

che ammontava a circa CHF 750.-. Agli agenti interroganti sembra strano che

nell’arco di un anno e mezzo ho ospitato nell’appartamento solo 2 ragazze. A

questa affermazione rispondo che effettivamente l’appartamento era occupato da

almeno 1 donna al mese. Questo perché almeno riuscivo a recuperare la spese

dell’appartamento. E’ chiaro che lo scopo principale era quello di guadagnare

qualcosa dalla sub-locazione dell’appartamento per arrotondare un po’ il mio

stipendio. Da questo appartamento posso dire di non aver avuto un utile. Ho

solamente compensato le spese di locazione"

(all. 3 AI 31).

Del resto lo stesso imputato ha per finire ammesso

di aver agito per guadagnare:

" ho

preso gli appartamenti per arrotondare le entrate, recuperare le spese e

guadagnare qualche cosa"

(all. 4 AI 31).

Da questa attività di affittacamere a ragazze

dedite alla prostituzione l'accusato ha per finire tratto un guadagno netto di

circa fr. 15'000.-, ossia pari, su un periodo di ca. 22 mesi, da agosto 2005 a

inizio maggio 2007, a oltre fr. 650.- al mese:

" Ammetto

quindi di aver ospitato, nel periodo da agosto 2005 sino al mio arresto

complessivamente una quindicina di donne, sia nel mio appartamenteo di __________

che di __________. Ad ognuna facevo pagare mediamente, riportata al mese, la

somma di fr. 1'000.- mensili per il pernottamento. Per lo più erano brasiliane

o rumene, che si fermavano circa un mese, poi magari dopo due settimane se ne

andavano. Il guadagno complessivo da me conseguito, dedotte le spese, ammonta a

circa fr. 15'000.-"

(AI 18),

circostanza confermata in aula laddove ha

precisato che si è trattato di un guadagno netto, dedotte le spese per le

pulizie, il bucato e vari rapporti sessuali avuti con le ragazze senza dover

pagare.

Al riguardo non occorre ulteriormente approfondire

la questione di sapere quante ragazze, in quali periodi specifici dell'anno abbia

ospitato e quanto esattamente pagassero a notte o a settimana nell'appartamento

di __________: a parte il fatto che calcoli del genere sono sempre assai

problematici dato che le, per così dire, transazioni avvengono nella più totale

clandestinità, con pagamenti in nero, senza tracce né di quanto viene incassato né di quanto vien speso per le pulizie domestiche, questa Corte ha basato

il suo giudizio sulle ammissioni del AC 1. Del resto, che l'attività rendesse

bene, lo dimostra il fatto stesso che egli ha per finire convinto l'amico __________

a mettergli a disposizione un secondo appartamento così come il fatto che lo

stesso accusato si è mantenuto un altro appartamento, a __________, dove è

andato a vivere, lasciando il suo proprio a queste prostitute, tanto che, al momento dell'intervento della polizia all'interno del n° __________ di __________,

egli non aveva alcun effetto personale.

4.

Reato

di usura

a) Per

l'art. 157 n 1 CP 1, chiunque, sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza,

l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle

dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione,

vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria

prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa

valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

Con la DTF 6S.6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte

federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio

pecuniario, una disproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un

contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un

nesso di causa tra la situazione di debolezza e la disproporzione delle

prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve

essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita.

Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi

usuali con quelli praticati nella specie. Nei casi di locazione di appartamenti

il valore oggettivo consiste nelle pigioni d'uso per oggetti analoghi. Vi è

usura quando la disproporzione si situa attorno al 25% (DTF 92 IV 132),

ritenuto che un canone superiore del 20% è da considerarsi già abusivo e

costitutivo di usura nell’ambito di pigioni regolamentate (DTF 6S citata).

Quanto allo stato di bisogno non è necessario che

sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi in una stato di

costrizione che influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e

che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone

è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta

nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento

dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi

accordare vantaggi economici sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo

stato di bisogno in caso di necessità estrema di trovare un alloggio ad esempio

in situazioni di penuria di appartamenti o di quasi totale ignoranza da parte

della vittima, in particolare se straniera, delle condizioni di mercato (DTF 92

IV 132; 6S citata).

Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve

conoscere, almeno per dolo eventuale, la disproporzione tra le prestazioni ed

aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale

sproporzione (DTF 130 IV 106).

b) In

tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già

giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi tutto nella

loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività. Esse non

possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione

le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato

ufficiale.

c) Nella

fattispecie si ha che, trattandosi di un alloggio sussidiato, nemmeno si pon

mente di disquisire sui prezzi di riferimento del mercato immobiliare: partendo

dalla costatazione, ovvia, che un appartamento sussidiato costa meno di uno che

si trova normalmente sul mercato immobiliare, il valore locativo

dell'appartamento del AC 1 in __________ a __________ è stato valutato in fr.

1'450.- al mese, cui vanno dedotti fr. 160.- per i box che non erano a

disposizione delle ragazze, quindi fr. 1'290.-. L'utile netto realizzato per il

solo appartamento di __________ nel periodo agosto 2005/maggio 2007

-dedotti, quindi, il reddito di complessivi fr.

510.

- relativo all’appartamento di __________ affittato a fr. 30.- al giorno a

due prostitute (una per 7 e l’altra per 10 notti) nel mese di gennaio 2006- ammonta

a fr. 14'490.- (fr. 15'000 - fr. 510). Ciò costituisce un beneficio netto

mensile di oltre fr. 650.-, che rappresenta oltre il 50% della pigione pagata

per lo stesso appartamento, che AC 1 ha quindi affittato al 150% rispetto al

prezzo da lui pagato. In altri termini AC 1 si è fatto pagare ed ha incassato

una pigione pari ad almeno il 150% rispetto a quella in vigore per il suo

appartamento.

Si dovesse, di converso, ritenere, quale prezzo

di mercato di riferimento, quello della pigione media considerata per immobili

affittati a persone attive nella prostituzione, avremmo, per un appartamento di

4,5 locali, una pigione media mensile tra i fr. 1'300.- (__________) e i fr.

1'400.- (__________) (AI 9), quindi simile a quella pagata dall'accusato a __________.

Con il che un guadagno netto di fr. 14'490.- per il solo appartamento di __________

è tratto da una pigione in manifesta sproporzione con il valore locativo di

mercato di guisa che, anche in questo caso, AC 1 ha praticato un prezzo pari a

ca. il 150% rispetto ai valori normali di mercato.

Quand’anche si volesse considerare, per tener

conto del fatto che si trattava di un appartamento ammobiliato, di una

maggiorazione della pigione del 20% -peraltro estremamente generosa nel caso di

specie visto lo scarno mobilio e lo standard certamente medio-basso dello

stesso (cfr. documentazione fotografica in atti, AI 2) che giustificherebbe

semmai un sovrapprezzo di al massimo il 10%- il risultato non muterebbe, la

pigione praticata situandosi comunque al di sopra di quanto erige la citata

giurisprudenza per ammettere il reato di usura.

d) Risulta

pertanto che la controprestazione fornita dalle vittime è largamente

sproporzionata a quella dell'accusato e ciò pure in considerazione del fatto

che egli ha subaffittato l'appartamento a delle clandestine. Infatti tutte le

ragazze erano cittadine brasiliane, russe, ucraine o rumene, quindi senza

possibilità di ottenere un regolare permesso e, pertanto, senza possibilità di

rivolgersi ad un'agenzia immobiliare ufficiale. Così stando le cose hanno per

finire dovuto accettare di pagare una pigione pari a circa una volta e mezza

quella normale di mercato. Il loro stato di bisogno risiedeva nel fatto che

erano nell'impossibilità, in quanto clandestine, di prendere in locazione un

appartamento passando per le vie normali di mercato, così come, trattandosi di

cittadine straniere di passaggio, nemmeno si deve omettere il fatto che non

conoscevano i prezzi del mercato immobiliare. Per il resto il TF ha stabilito

che non è determinante, in casi del genere, che le vittime clandestine abbiano

loro stesse preso contatto con l'agente o viceversa, poiché, in questo genere

di situazione, il consenso della vittima non implica una libera scelta, ma un

elemento costitutivo del reato.

e) Per

quel che è dell'appartamento di __________ e meglio del monolocale preso in

subaffitto da __________, ha potuto essere accertato che AC 1 lo ha sublocato a

due ragazze durante il mese di gennaio 2006 a fr. 30.- al giorno per

diciassette giorni (10 una e 7 l'altra). Non è stato per contro possibile

stabilire se queste ragazze lo hanno occupato simultaneamente oppure da sole.

Stesse la prima ipotesi, a fronte di un affitto di fr. 750.- al mese, una

pigione di fr. 60.- (fr. 30 x 2) al giorno sarebbe senz'altro un canone da

usuraio. Viceversa, fosse stato occupato da una sola alla volta, la pigione di fr.

30.

- potrebbe essere ritenuta ancora entro i limiti tollerabili. In assenza di

migliori accertamenti, la sublocazione dell'appartamento di __________ non è

stata ritenuta costitutiva di reato.

f) L'usura

è un reato intenzionale, basta il dolo eventuale (DTF 82 IV 145). Nella

fattispecie è stato innanzi tutto accertato che l'accusato conosceva la

provenienza delle ragazze e la necessità, per ogni straniero, di avere un

regolare permesso. Era al corrente pure della loro conseguente situazione di

precarietà, tant'è che concludeva accordi per la sublocazione del suo

appartamento di assai corta durata, conoscendo quindi la disproporzione

evidente tra le controprestazioni. Egli stesso ha ammesso di aver agito a fini

di lucro:

" ho

preso gli appartamenti per arrotondare le entrate, recuperare le spese e

guadagnare qualche cosa"

(all. 4 AI 31).

E che l'attività rendesse - e bene - lo

dimostrano il fatto che ha potuto mantenersi pure un appartamento a __________

che gli costava fr. 1'000.- al mese e il fatto che ha convinto l'amico __________

a mettergli a disposizione un altro appartamento, quello di __________, con il

precipuo scopo di subaffittarlo alle prostitute del __________, locale in cui lavorava.

Ne discende che non si deve disquisire oltre sull'elemento soggettivo del

reato, l'intenzionalità dell'agire dell'accusato essendo pacifica.

5.

Infrazione

alla LDDS

Il reato appare pacifico e nemmeno la difesa lo

ha contestato nel principio. Del resto la giurisprudenza (CCRP 21 giugno 2002

in re X.) ha già statuito che ospitare ragazze senza permesso, che esercitano

un'attività lucrativa in nero, configura un'infrazione all'art. 23 LDDS poiché

così facendo l'autore favorisce il soggiorno illegale delle stesse.

6.

Il

reato di truffa

Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per procacciare

a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente

l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio

o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

Agisce in particolare con astuzia chi,

nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e raffinato sistema di bugie (di una

messa in scena) oppure di particolari artifizi o manovre fraudolente, come

anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il controllo della menzogna

richiede uno sforzo particolare che o non può essere preteso o è impossibile; e

ancora chi dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il controllo del

mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che a seguito di un

particolare rapporto di fiducia o di regole chiare il controllo non sarà fatto

(DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422; 122 IV 246 e riferimenti).

Non vi è inganno astuto in presenza di semplici

bugie o indicazioni inesatte facilmente controllabili e avvertibili da parte

della vittima ( DTF 122 IV 197; 120 IV 188; 119 IV 29; 118 IV 35 e 359;

116.

IV 23; 107 IV 170, cons. 2 a; 101 I a 613; Rep.

1999, 330, Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 15 n.16-18 e rif.;

Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 146 n. 7).

Nella fattispecie non vi è dubbio che AC 1 ha

percepito degli aiuti pubblici, senza diritto, in particolare sottacendo alle

autorità le sue reali entrate che, fossero state dichiarate, avrebbero automaticamente

comportato la non concessione rispettivamente la decadenza dei sussidi.

Cionondimeno, dagli atti non è possibile trarre un giudizio di colpevolezza.

Innanzi tutto l'appartamento di __________ è stato occupato dall'accusato e

dalla sua famiglia già nel 2001. Agli atti non vi è alcunchè che dimostri quali

fossero le entrate della famiglia a quel momento e quali sarebbero state

dichiarate per l'ottenimento del sussidio. Si sa solo che nel 2003 AC 1 ha

comunicato all'amministrazione che da aprile avrebbe occupato l'appartamento da

solo. Nulla in atti permette poi di verificare se, e a che intervalli, le

autorità abbiano richiesto all'accusato di rinnovare la domanda e che questi

avrebbe (di nuovo?) sottaciuto buona parte delle sue entrate. Certo, egli

avrebbe dovuto dire all'amministrazione e, quindi, all'autorità i suoi reali

guadagni e, se l'avesse fatto, avrebbe perso il sussidio, ma questo non

significa ancora aver commesso un inganno astuto. Dall'incarto in realtà non

emergono elementi che possano far pensare a verifiche da parte della vittima

della (mutata?) situazione personale dell'accusato, nemmeno dopo la

comunicazione che era l'unico ad occupare l'appartamento. Anzi, sembra

piuttosto che gli sia stato lasciato in uso un appartamento di 4,5 locali,

tutto per lui, per giunta sussidiato. In realtà AC 1 ha continuato a percepire

sussidi non dovuti senza che l'amministrazione rispettivamente le autorità che

hanno erogato gli aiuti, abbiano intrapreso alcunchè per verificare la sua

situazione personale. Con il che, in assenza di migliori accertamenti al

riguardo, AC 1 è stato assolto dal reato ascrittogli.

7.

Reato

di appropriazione semplice

Il reato non è contestato.

Interrogata il 14 maggio 2007, PC 1, ha

dichiarato:

" Gli

interroganti mi fanno prendere atto che la scorsa settimana nell’ambito di

un’inchiesta in corso, presso un appartamento a __________ sono stati ritrovati

i documenti succitati. A tale proposito preciso che in data 04.07.2002, in

mattinata, mentre mi trovavo all’interno del supermercato __________ a __________,

mi è stato rubato da ignoto/i il mio portamonete di colore rosso. Preciso che

mi trovavo al primo piano, presso il chiosco intenta ad allestire la schedina

del lotto. Al termine ho appoggiato il portamonete sopra i giornali del chiosco

e mi sono allontanata. Dopo alcuni minuti mi sono accorta di aver dimenticato

il portamonete presso il chiosco e sono ritornata sul posto. A questo punto mi

sono accorta che era sparito, ho guardato sotto i giornali e nelle vicinanze con

esito negativo. Ho chiesto informazioni alla donna presente al chiosco, la

quale mi riferiva di non avere visto nulla. Mi sono subito recata presso la

banca del centro __________ a bloccare tutte le mie carte di credito. Quindi ho

segnalato il fatto presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’emporio in questione.

Preciso che nel portamonete avevo circa fr. 100.- in diverse banconote e

moneta."

(all. 19 AI 31).

Appresa l'identità del responsabile, la stessa PC

1.

ha dichiarato di confermare la denuncia (all. 20 AI 31).

In effetti, nel corso della perquisizione presso

l' appartamento del AC 1, la polizia ha rinvenuto varie tessere intestate alla PC

1.

Richiesto di fornire spiegazioni l'accusato ha riferito:

" Queste

tessere le ho trovate all’esterno di uno dei due centri commerciali (__________),

buttate per terra in un posteggio vicino alla vettura. La mia idea era quella

di consegnarle alla polizia ma alla fine sono rimaste a casa mia. Confermo di

non aver mai fatto tentativi di prelevamento o di utilizzo in generale, con

quelle tessere"

(all. 5 AI 31).

Tale tesi non è apparsa affatto credibile.

Innanzi tutto se davvero non avesse avuto intenzione di impadronirsene, mal si

spiega il motivo per il quale non le abbia subito consegnate all'apposito ufficio del centro commerciale oppure in polizia. La tesi secondo cui non avrebbe avuto tempo è

ovviamente una giustificazione di comodo, tanto più che svolgeva un'attività

lavorativa prevalentemente serale e, quindi, gli sarebbe stato assolutamente

facile recarsi ad un qualsiasi sportello di polizia durante le ore di normale

apertura al pubblico. Sia che sia l'atto d'accusa va confermato in quanto redatto sulla base delle dichiarazioni dell'imputato.

8.

La pena

a) Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era

sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1

CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di

prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del

condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può

ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze

sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,

consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag.

79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale

permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere

sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena

il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n.

4.

ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa

entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il

soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la

citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del

Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid.

6.

,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e

6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, §

7.

n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso,

svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in

casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé

conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP)

diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole

invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base

alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v.

anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

Per l’art. 42 CP il giudice sospende di regola

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevole.

La concessione della sospensione condizionale può

essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno

contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

Oltre alla pena condizionalmente sospesa il

giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa

ai sensi dell’articolo 106.

Mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le

sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi

previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, op. cit., n. 2.1 pag.

38-39). Al riguardo, l’art. 42 cpv. 1 CP, preso ad litteram, richiede, per

finire, una sorta di doppio pronostico: la previsione (“Vorhersage”) sul

comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della

pena, come pure la previsione sul comportamento (futuro) dello stesso

condannato in caso di espiazione della pena, ritenuto che a quest’ultimo

riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena (soltanto) nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare

in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (sentenza

CCRP citata; Stratenwerth, op. cit., n. 19 ad § 5; Stratenwerth/Wohlers, op cit.,

n. 9 ad. art. 42 CP).

Giusta I'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte

da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di

sospensione parziale dell'esecuzione delle pena detentiva, la parte sospesa e

la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla

concessione della liberazione condizionale (art. 86

CP) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3

CP).

Secondo giurisprudenza, prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il

giudice deve verificare che contro l'autore non si possa formulare una

prognosi sfavorevole sulla sua futura condotta (art. 42 cpv. 1 CP). L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 14.11.07 in re Z.; CCRP 31.3.2008 in re K.).

b) Nella

fattispecie si ha che la colpa dell'accusato non può essere definita lieve né

va banalizzata. Il reato di usura è già di per sé un reato grave perché implica

lo sfruttamento di uno stato di debolezza per ottenere un vantaggio

patrimoniale. AC 1 ha agito nella totale illegalità, con il solo scopo di lucro

e per soddisfare il proprio egoismo tanto che, saltuariamente, ha pure ricavato

qualche moina gratuita da queste ragazze solite concedersi solo a pagamento. Ha

approfittato della loro particolare situazione di clandestinità per ricavare

discreti guadagni. Né va sottaciuto il fatto che ha pure messo in piedi una

buona organizzazione. Si era fatto conoscere così bene nel giro tanto che

veniva contattato regolarmente anche dal __________ per ospitare ragazze

intenzionate a venire in Svizzera a prostituirsi:

" delle

chiamate pure dal __________ di donne che dovrebbero giungere in Ticino nei

mesi a seguire le quali mi chiedono se le posso ospitare per la prima sera, ciò

ribadisco è determinato dal passa parola generato da quelle ragazze che ho

ospitato negli ultimi due anni

(all. 1 AI 31).

Aggiungasi che qui poteva pure contare sull’amica

__________ che si occupava del trasporto delle meretrici sul posto di lavoro.

Egli ha agito su un periodo relativamente lungo, assicurandosi redditi non

trascurabili, sottacendoli al fisco ed alle assicurazioni sociali. Oltre a

guadagnare quasi il doppio di quanto dichiarava, AC 1 ha pure tratto un

ulteriore regolare fonte d'entrata da questa attività di subaffitto, convincendo

l'amico __________ a cedergli un monolocale in suo uso. Ha approfittato di

aiuti sociali non dovuti sottacendo le sue reali entrate.

A suo favore nemmeno può essere ritenuta

l'attenuante della collaborazione in quanto le sue dichiarazioni sono state

assai altalenanti in punto ad esempio al numero di ragazze ospitate (prima 2-3,

poi 5, poi una decina e per finire 15), ai guadagni (prima fr. 3/400.-, poi

10'000.- infine 15'000.-), al periodo e all'entità della pigione che faceva

loro pagare.

Per contro sono stati ritenuti a suo favore

l'assenza di precedenti ed il fatto che abbia subito ripreso a lavorare, anche

se nel medesimo ambiente di prima, ciò che non è del tutto rassicurante per il

futuro.

Ma tant'è. La carcerazione preventiva durata 20

giorni dovrebbe avergli fatto comprendere sia l'illiceità che le conseguenze del

suo agire.

Tutto ciò considerato e ben ponderato, si

applicassero le norme generali del previgente CP, in vigore per gran parte del

periodo in cui si sono svolti i fatti, AC 1 andrebbe condannato ad una pena

detentiva di nove mesi con la condizionale per un periodo di prova di due anni,

la prognosi non potendosi ancora definire totalmente negativa.

Quanto al tipo di pena va rilevato che il TF ha

recentemente statuito che una pena pecuniaria è "milder" rispetto ad

una pena detentiva e che determinante è l'efficacia della stessa (DTF 134 IV 82

p. 90 e p. 101). Ne discende che, su questo punto, la novella legislativa entrata

in vigore il 1° gennaio 2007 è da considerarsi lex mitior rispetto al diritto

vigente al momento dei fatti, di guisa che l'imputato va condannato a 270

aliquote giornaliere (art. 36 CP: un giorno di detenzione = un aliquota

giornaliera).

Quanto ai criteri per la determinazione delle

singole aliquote, il TF ha stabilito che entrano in considerazione il reddito,

la sostanza, il tenore di vita, gli obblighi familiari ed assistenziali, la

situazione personale ed il minimo vitale (DTF 134 IV 60), ritenuto che non è possibile

concludere a priori per l'ineseguibilità di una pena pecuniaria e, quindi,

pronunciare una pena detentiva per il solo fatto che l'accusato vive di

assistenza (DTF 134 IV 97).

Nella fattispecie l'accusato ha riferito di non

possedere sostanza e di vivere alle condizioni di cui si è detto in precedenza.

Sia che sia egli conduce una vita del tutto normale, senza difficoltà

particolari. Lavora poco (poche ore al giorno), si occupa a suo dire molto

della figlia con la quale passa la maggior parte della giornata, mentre la

ex-moglie, con la quale ha comunque ripreso una relazione importante, vive di

assistenza. Considerata la situazione nel suo insieme, va senz'altro ammesso

che egli, comparso peraltro in aula in abiti eleganti così come -durante le

pause nonché nelle fasi pre e post dibattimentali- ha costantemente fatto uso

del proprio cellulare, dispone di un reddito giornaliero di almeno fr. 30.-,

cifra che corrisponde pertanto ad una singola aliquota giornaliera.

Alla pena pecuniaria deve essere aggiunta una

multa. AC 1 ha infatti agito per mero scopo di lucro, così come l'effettivo

pagamento della stessa è di concreto rinforzo della prognosi, tenuto conto che

egli lavora a tutt'oggi nello stesso ambiente, dove operano prostitute illegali

sia dal profilo della loro registrazione sia soprattutto non in regola con i

permessi di soggiorno e quindi clandestine, tanto che la moglie stessa non

vuole riprendere la convivenza finchè non avrà trovato un'attività lontana dal

meretricio. Ora, sia che si applichi il previgente art. 50 CP (che prevedeva il

cumulo della pena privativa della libertà e della multa nel caso in cui

l’autore avesse agito per scopo di lucro) sia che si applichi il nuovo art. 42

n. 4 CP (che dispone la possibilità del cumulo della multa in caso di pena

sospesa condizionalmente), va detto che, come visto, AC 1 ha realizzato un

beneficio netto di circa fr. 15'000.-, di guisa che si giustifica di

condannarlo al pagamento di una multa di fr. 4'000.-, pari a poco più di un

quarto dell'utile netto illecitamente percepito.

Richiamato l'art. 106 n. 2 CP, considerato che

l'importo massimo della multa è di fr. 10'000.- e che la pena detentiva

sostitutiva massima è di 90 giorni, appare giustificato fissare in 30 [(4000 x 90) : 10'000, arrotondati per difetto] giorni la pena detentiva sostitutiva.

9.

Le

spese

I costi processuali sono a carico dell'accusato

riconosciuto colpevole nella misura dei tre quarti, il rimanente è a carico

dello Stato stante il proscioglimento dall'accusa di truffa.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, tranne ai quesiti n. 1.1.2. e 1.3.; venendo a cadere il quesito

n. 3.;

visti gli art. 12, 30,

31, 34, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 106, 137, 146 e 157 CP;

23.

LDDS;

272.

CPP;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

usura

per

avere, a __________ e __________, nel periodo agosto 2005 - 9 maggio 2007,

sfruttando il loro stato di bisogno e di dipendenza e la loro inesperienza,

sublocato a più prostitute clandestine (anche tre contemporaneamente, ma almeno

due regolarmente) camere con una pigione in manifesta sproporzione economica

con la propria prestazione,

ottenendo

un guadagno netto complessivo di circa fr. 15'000.-;

1.2

ripetuto

aiuto al soggiorno illegale

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e

luogo di cui al dispositivo 1.1., in parziale complicità con __________, facilitato

e aiutato il soggiorno illegale, siccome non autorizzato, di almeno 15 persone

straniere che hanno svolto illegalmente in Svizzera l’attività lucrativa della

prostituzione;

1.3

appropriazione

semplice

per essersi appropriato, in data successiva al 4

luglio 2002, a __________ o __________, con l’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, di cose mobili altrui trovate e meglio della borsa di PC 1, che era

stata sottratta alla proprietaria il 4 luglio 2002;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto da ogni altra imputazione.

3.

Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

3.1

alla pena pecuniaria

di fr. 8'100.- (ottomilacento), corrispondenti a 270 (duecentosettanta)

aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

una multa di fr. 4'000.- (quattromila), con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 30

(trenta) giorni.

4.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 2 (due).

5.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico

dell’accusato nella misura di 3/4. Il resto è a carico dello Stato.

6.

È ordinata

la confisca di quanto in sequestro.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 225.--

Inchiesta preliminare fr. 150.--

Multa fr. 4'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50

fr. 4'412.50

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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