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Decisione

72.2007.17

Ripetuta ricettazione Truffa Ripetuta falsità in documenti

26 novembre 2008Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I titoli per NLG 2'000'000.- ancora invenduti nel

marzo 2001, giunti nel frattempo a scadenza, sono stati incassati durante il

mese di giugno del 2003 (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107). Il relativo

importo di € 1'347'727,24 trovasi attualmente depositato sul conto no.

06.00.15.32.07 intestato alla Eu (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107, doc. TPC

6 nonché doc. dib. 1).

3. AC 1, rinviando espressamente alle sue dichiarazioni nei suoi verbali

d’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente del 29.03.2001 (AI 10 PP AC 1

29.03.2001), del 14.10.2003 (AI 101 PP AC 1 14.10.2003) e del 21.01.2004 (AI

106 PP AC 1 21.01.2004) secondo cui, in estrema sintesi, tutti i titoli

depositati sul conto A altro non erano che il pagamento di due forniture di

hardware e software effettuate dalla S__________ ad una società __________ (l’E__________

di seguito solo E__________, la stessa collegata alla società Un__________, di

seguito solo Un__________), ha sempre respinto ogni addebito sostenendo la sua

totale buona fede nell’acquisizione degli interessati titoli per i quali, in

forza ai contratti di cui all’AI 10 (PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) nonché all’AI

101 (PP Pennacchini 14.10.2003 doc. 1), avrebbe, a suo dire, fornito valida

controprestazione (AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 da doc. 2 a doc. 9) seppur precisando non di meno come:

" IB__________

ha poi dato l’ordine affinché l’hardware fosse spedito dalla __________ al

porto di __________ dove é stato preso in consegna e trasportato via terra in __________

presso la L__________ L__________ ….Presumo che l’hardware sia stato ritirato

presso la L__________ L__________ dall’E__________. Preciso che detto hardware

é scomparso, nel senso che non é mai confluito presso la Un__________ dove avrebbe avuto aver luogo l’assemblaggio; non sono mai stato contattato

dall’Un__________ per mettere in opera l’applicazione del software…non ho

sporto denuncia in __________ per la scomparsa della merce per motivi fiscali;

aggiungo che la transazione non risulta nella contabilità di S__________,

essendo stata fatta in nero…Aggiungo che nel marzo/aprile 2001 mi sono accorto che il contratto concernente la fornitura di software vale a dire quello tra Eu__________

e Un__________ (doc. 1 del verbale del 14.10.2003) era un falso…che ho

interpellato uno studio legale di __________, il quale ha esperito delle

ricerche, che hanno concluso, per la falsità"

(AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3)

Per quel che concerne le modalità di consegna dei

titoli di cui al punto 1 dell’ACC AC 1, nel suo primo verbale d’interrogatorio

dinanzi al PP del 29.03.2001, ha sostenuto come:

" I

titoli in questione mi sono stati consegnati fisicamente a __________ presso

l’Hotel __________ da parte di un corriere mandato dalla E__________. Mi

ricordo di aver chiesto ed ottenuto copia del documento di legittimazione di

tale persona…Ho firmato una ricevuta a comprova della consegna dei titoli che

ho subito portato in banca. Il nome del corriere in questione é P …Circa una

ventina di giorni dopo, quindi siamo verso fine settembre 2000, vista la bontà

dei titoli, ho provveduto a sottoscrivere il secondo contratto di fornitura.

Anche in questo caso il pagamento mediante la consegna dei titoli é avvenuto

alle medesime modalità. Per essere preciso non ero presente alla consegna dei

titoli ma ho mandato un collaboratore, il quale ha ricevuto fisicamente i

titoli da tale signor V, cittadino __________. Anche in questo caso il mio

collaboratore ha provveduto a chiedere una copia del documento di

legittimazione (doc. 3) ed ha sottoscritto una ricevuta. Nuovamente I titoli

sono stati consegnati alla __________ "

(AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag. 2 e 3).

Al di là di queste particolari se non insolite

modalità di consegna dei titoli, sempre nel contesto dell’asserita sua buona

fede, l’accusato, nel suo primo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del

29.03.2001, ha voluto espressamente sottolineare come:

" prima

di accettare le modalità di pagamento con consegna dei titoli, ho provveduto a

farmi dare una copia del titolo e dei numeri seriali dei titoli che mi

sarebbero stati consegnati in pagamento. Ho portato la copia ed i numeri presso

la PL 1 ed ho chiesto che venisse controllata la bontà dei titoli. Ciò é

avvenuto verso la fine di agosto 2000, quindi prima della sottoscrizione dei

contratti. La PL 1 ha fatto le verifiche del caso e mi ha comunicato che I

titoli con i numeri seriali che avevo fornito non presentavano problemi. La banca

si é comunque riservata di fare una verifica più approfondita sulla base del

titolo originale una volta consegnato in banca. Ho quindi sottoscritto i

contratti, non avendo motivo di dubitare della bontà dei titoli…Verso gli inizi

di settembre 2000 ho consegnato personalmente alla PL 1 una prima parte dei

titoli fisici, riservandomi di procedere nella fornitura del materiale una

volta confermata da parte di PL 1 la bontà dei titoli…Assolutamente mai ho

avuto dubbi in merito ad una eventuale illecita provenienza dei titoli i quali,

come detto sono stati in più occasioni verificati dalla PL 1. Inoltre mal

comprendo come possa la PC 1 acquistare in più riprese titoli che aveva

denunciato rubati. Mi sono di conseguenza sentito legittimato a disporre

parzialmente dei fondi depositati sul conto A "

(AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag. 2 e 3).

4. La Corte, in forza alle risultanze delle tavole

processuali agli atti, ha potuto accertare quanto segue:

-- che

i titoli di cui al punto 1 dell’ACC sono oggettivamente parte e provento di un

furto avvenuto nel periodo inizio 1998 / giugno 2000 di 2227 titoli di credito

/ carte valori del valore complessivo superiore a 400 milioni di fiorini,

titoli sottratti da una camera del tesoro e da uno scomparto di una cassetta di

sicurezza di una seconda camera del tesoro di una sede della PC 1, inchiesta a

cui in __________ è stato dato il nome di "Pi" (AI 1 doc. 6 nonché AI

4, 13, 73, 77bis e 94);

-- che

dal mese di marzo del 2000 alcuni dei sottratti titoli sono stati presentati per

il pagamento presso varie banche sia in __________ che in altri paesi europei (AI 4);

-- che

C__________ T__________, amministratore unico di S__________ nel periodo

oggetto di inchiesta, nel proprio verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del

16.10.2002 ha dichiarato di:

" essere

entrato nel CdA di S__________ verso la metà del 2000…(ndr.: in realtà il 21.09.2000 in

forza all’AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 3)…e di

esservi uscito nel gennaio 2001…non mi ricordo di aver mai visto il contratto

di Know-how concluso tra S__________ (a firma AC 1) e E in data 11 ottobre

2000…(ndr.:

in merito ad una procura speciale, datata 9 ottobre 2000, con cui questo

testimone avrebbe concesso a AC 1 il diritto di rappresentare la società in

negozi giuridici)…osservo di nutrire forti dubbi quanto all’autenticità dell’asserita mia firma in calce alla procura in questione. Osservo altresì

di essere per contro sicuro di non aver mai redatto il testo di tale

procura…non ero a conoscenza del contratto di Know-how datato 11 ottobre 2000 e

di non aver mai sentito parlare della società E__________ Il PP…mi chiede se io

abbia già visto il contratto di Know-how tra S__________ e E datato 1.

settembre 2000. A tal riguardo rispondo negativamente…(ndr.: in merito a V)…il PP mi chiede se io abbia mai visto prima la persona in

questione. Rispondo negativamente, nel senso di non ricordarmi di aver mai

visto tale persona…il nome V non mi dice nulla…non ho mai sentito parlare di

tale P …la società L.P. __________, con sede ad __________, non mi dice

nulla…non ho mai partecipato ad alcun incontro volto alla consegna di titoli,

ed in particolare ad alcuno presso l’Hotel __________ "

(AI 74 PP C__________

T__________ 16.10.2002 pag. 2, 3 e 5);

-- che

S__________, al 23/25.07.2001, non aveva più dipendenti, che alla sua sede

legale di __________ risulta sconosciuta e che nei pregressi suoi uffici a __________,

__________ e __________ "non figura più operare da diverso tempo"

(AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 3);

-- che

ad __________ né in __________ né in __________ non vi è mai stata una sede

dell’E__________, società che non è neppure registrata nella locale Camera di

commercio (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc 1 e 2 nonché AI 12, 73, 77bis e 101 PP AC

1 14.10.2003 doc. 2);

-- che

vi è una ditta con ragione sociale E__________, ma con sede a __________, che

non si occupa di informatica ma dell’importazione di penne ed articoli per

scrivere (101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2) ed il cui amministratore, nel proprio

verbale d’interrogatorio rogatoriale del 08.11.2005, ha dichiarato di non

conoscere i nominativi di P__________ e di V precisando altresì come la società

non ha mai avuto una sede ad e che i contratti di cui all’AI 10 (PP AC 1

29.03.2001 doc. 1 e 2) non li ha mai visti né sottoscritti (AI 101 PP AC 1

14.10.2003 doc. 2 nonché AI 137 e 138);

-- che

l’asserito cittadino belga P non è registrato all’anagrafe di __________ né vi

abita, che è sconosciuto ai servizi di Polizia del __________ dove non avrebbe

alcuna residenza e che anche la prodotta fotocopia di cui all’AI 11 non sarebbe

un passaporto __________ (AI 10 PP 29.03.2001 doc 1 nonché AI 11, 73, 77bis,

86, 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2 nonché AI 112);

-- che

il vero V, e non quello in fotografia di cui all’AI 10 doc. 3 (PP AC 1

29.03.2001), nel suo verbale d’interrogatorio rogatoriale del 09.10.2002 ha

dichiarato di non conoscere né l’accusato né l’E e che il suo passaporto gli

sarebbe stato rubato due anni prima (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 2 e 3 nonché

AI 75 e 96bis);

-- che

il trasportatore indicato nelle due lettere di vettura no. 512 del 14.11.2000 e

no. 478 del 10.10.2000 (AI 14 nonché ACC punto 3.3) C T P (Provincia di __________),

nella persona del suo legale rappresentante M__________ C__________, nel suo

verbale d’interrogatorio rogatoriale del 04.03.2003, ha dichiarato che:

" il

timbro apposto sulle due lettere di vettura che mi mostrate non è il nostro per

cui, per quanto ci riguarda, è da considerarsi falso a tutti gli effetti. Il

nostro timbro, che è poi quello che viene apposto su tutti i documenti

amministrativo-contabili, è omnicomprensivo di tutti i dati ovvero nominativo

della ditta, sede, domicilio fiscale ed operativo, partita iva ecc...Escludo

nella maniera più assoluta che la nostra ditta abbia effettuato detto

trasporto, anche perché la nostra ditta non ha mai avuto l’autorizzazione per

effettuare trasporti all’estero (TIR) e fra l’altro vedendo i numeri di targa

apposti nella casella motrice-rimorchio, gli stessi non corrispondono

certamente agli automezzi di nostra proprietà. Non ho mai avuto rapporti

commerciali con la ditta O S, E e/o comunque quelle indicate nei due documenti

che mi mostrate"

(AI 109);

-- che

la terza lettera di vettura internazionale (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6

nonché ACC punto 3.5) non è stata riconosciuta come propria dalla L L, e questo

sia con lettera del 04.02.2004 che in sede di verbale d’interrogatorio

rogatoriale di una sua rappresentante del 16.01.2006 (AI 107 doc. 2 nonché AI

139 e 140);

-- che

l’asserito contratto del 05.06.2006 tra Eu e Un (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc.

1 nonché ACC punto 3.4) è risultato essere un falso sia perché così

riconosciuto dallo stesso accusato (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3) e sia

perché il presunto indicato funzionario firmatario di questa stipula per Un (certo

E B) è risultato totalmente sconosciuto ne è mai stato dipendente della società

che non ha mai sottoscritto alcun contratto con Eu (AI 106 PP AC 1 21.01.2004

doc. 1 nonché AI 137 e 138);

-- che

G S, indicato come avente diritto economico al 49% del conto no. __________

intestato alla L presso PL 1 (AI 1 doc. 3, AI 23 doc. C nonché AI 34 doc. 4 e

5) nel suo verbale d’interrogatorio rogatoriale del 25.02.2003 ha precisato

come:

" Nego

categoricamente di aver partecipazioni in società riconducibili al AC 1, non ho

mai sentito la società L né ho mai acceso o tenuto conti bancari congiuntamente

agli stessi…Conosco la S in quanto mi commissionò lo studio di un progetto

informatico relativo alla realizzazione di una tessera sanitaria con microchip,

progetto che venne abbandonato da detta s intorno alla metà dell’anno

2000…Ritengo possibile che il AC 1 abbia copia del mio documento di identità in

quanto lo stesso me lo richiedeva ogni qualvolta doveva presentare una mia

richiesta di finanziamento…da svariati mesi ho notizie di pendenze

economiche-giudiziarie originate dal AC 1 che mi hanno danneggiato anche

economicamente"

(AI 109)

5. Giusta l’art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP chi acquista, riceve in dono o in

pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da

un terzo mediante un reato contro il patrimonio è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

La ricettazione è un reato formale di messa in

pericolo astratta (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen den

Einzelnen, pag. 244) che presuppone a monte l’esistenza di un’infrazione contro

il patrimonio in senso lato (DTF 112 IB 225) e che si realizza

indipendentemente da considerazioni di tipo economico sia per l’autore ma anche

per la vittima che, di fatto, subisce il danno patrimoniale a seguito del primo

reato. Il danno causato dalla ricettazione è quello di impedire o ritardare il

diritto di recuperare ciò che è stato tolto alla vittima in modo delittuoso (DTF

116 IV 193), in sostanza la privazione del suo possesso causata dal reato a

monte che la ricettazione continua a perpetuare. L’art. 160 CP non richiede che

la prima infrazione sia stata constatata giudiziariamente con sentenza

definitiva o che l’autore di quel reato sia stato condannato. Dal profilo oggettivo la norma presuppone che l'autore compia uno

degli atti di ricettazione previsti dalla legge su di una cosa proveniente

direttamente da un'infrazione contro il patrimonio (WEISSENBERGER,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 160 no. 38 segg., TRECHSEL, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, art. 160 no. 8 segg. e CORBOZ, Les infractions

en droit suisse, art. 160 no. 22 segg.) senza pretendere che la persona accusata conosca l’esatta natura e le circostanze del

primo reato (DTF 119 IV 242) e neppure che conosca e/o abbia avuto una

relazione diretta con l’autore (DTF 112 IV 77). L’art.

160 CP postula unicamente che il reato a monte riunisca tutti gli elementi

previsti da questa infrazione, non essendo per contro necessario che il primo autore

sia responsabile dei suoi atti e che l'infrazione sia punibile in Svizzera (CORBOZ,

op. cit., art. 160 no. 10 e DTF 101 IV 402). Detto altrimenti, in consonanza con il principio di accessorietà limitata, l'azione principale deve

denotare gli elementi oggettivi di una fattispecie repressa penalmente, che

deve essere illecita mentre non necessariamente colpevole (WEISSENBERGER,

op. cit., art. 160 no. 18 segg. e TRECHSEL, op. cit., art. 160 no. 4).

In linea di principio la ricettazione è punibile se ha per oggetto una cosa

risultante da un'infrazione e non sul prodotto o la vendita della stessa (TRECHSEL,

op. cit., art. 160 no. 7). Dal profilo soggettivo l’autore deve agire con dolo

diretto, ossia conoscendo la provenienza illecita della cosa, oppure con dolo

eventuale, ossia deve aver riconosciuto la possibilità di una siffatta provenienza

illecita accettandola (WEISSENBERGER, op. cit., art. 160 no. 67, CORBOZ,

op. cit., art. 160 no. 46 segg., DTF 101 IV 402 e 90 IV 14). Per poter

procedere ad un giudizio di condanna occorre che l’autore abbia riconosciuto le

circostanze dalle quali sorge il sospetto di una provenienza derivante da un

reato patrimoniale (WAIBLINGER, Zum Begriff der Hehlerei im schweiz.

StGB, RPS 1946, pag. 275, CORBOZ, op. cit., art. 160 no. 46 segg., HURTADO

POZO, Droit pénal, PS I, art. 160 no. 1312 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

Code Pénal Annoté, art. 144 vCP no. 1.7). Per procedere ad una condanna il

giudice, analizzando le risultanze istruttorie, deve essere sicuro che l'autore

abbia accettato l'origine delittuosa della merce, essendo sufficiente che i

motivi di sospetto siano stati tanto pressanti che questa evenienza si sia

imposta come accettazione nella sua mente (CORBOZ, op. cit., art. 160 no.

46 segg., DTF 119 IV 242, 116 IV 193 e 101 IV 402). Colui il quale, sia

pure per disattenzione dei suoi doveri di diligenza e quindi per negligenza,

non riconosce i motivi di sospetto non può essere ritenuto in mala fede e va

quindi protetto nella sua buona fede (TRECHSEL, op. cit., art. 160 no.

12 e DTF 105 IV 303). Il momento determinante è quello della commissione

del reato: ciò significa che il dolus subsequens è privo di rilevanza mentre

colui il quale vende l’oggetto dopo aver preso coscienza della sua possibile

origine illecita, può commettere un atto di dissimulazione punibile ai sensi di

legge (DTF 105 IV 303).

6. Per la Corte non vi è dubbio alcuno che i 98 titoli di cui al punto

1 dell’ACC siano oggettivamente provento del furto perpetrato a danno dell’PC 1

nel periodo 1998 - giugno 2000 e questo in forza alle vincolanti e più

sufficienti prove di cui all’AI 1 doc. 6 nonché AI 4, 13, 73, 77bis e 94. Tale

conclusione non trovasi assolutamente inficiata, così come invece sostenuto

dalla difesa, dalla mancata audizione di "un alto funzionario della

sede centrale" di PC 1 (AI 152 ed AI 160 sentenza del GIAR 13.10.2006)

e questo proprio a ragione delle chiare risultanze degli atti sopra citati. E

per negare il reato a monte non è di certo di nessuna utilità la dubitativa e

non felice affermazione di un funzionario della Polizia olandese nell’AI 77bis

("Come sembra adesso, la banca non subisce nessun danno fino ad oggi")

e questo già solo per i motivi indicati nella già citata sentenza del GIAR del

13.10.2006 (AI 160 pag. 7).

Ma anche nell’ottica soggettiva del prospettato

reato la Corte è giunta al sicuro convincimento che AC 1 abbia acquistato e

ricevuto questi titoli illecitamente, ben sapendo o dovendo perlomeno presumere

come gli stessi provenissero da un reato contro il patrimonio commesso da un

terzo.

In primo luogo ed a comprova di quanto sopra si richiama la sua presentazione, onde giustificare la propria buona fede e la

veridicità della prestazione asserita per fornita da S, di due contratti (AI 1

PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) raffazzonati, non in originale, con errori di

battitura, senza precisa indicazione del diritto applicabile ("le

vigenti normative del codice civile" - ma di quale stato - "in

materia di contratti Know-how"), dal contenuto perlomeno minimalista,

sicuramente lacunoso (da nessuna parte, ad esempio, viene indicato il valore -

di borsa, nominale o altro - conferito a questi titoli) ed addirittura coperto

in alcuni punti essenziali (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 all’art. 5b), con

una controparte inesistente (AI 12, 73, 77bis e 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2

nonché AI 137 e 138), con false generalità per gli asseriti due rappresentati

della E (per P: AI 11, 73, 77bis, 86 e 112, per V: AI 75 e 96bis), non firmati

per S dall’allora suo amministratore unico ma dallo stesso accusato in base ad

un procura di dubbia validità (AI 74 PP C T 16.10.2002) senza poi dimenticare

l’uso di una lingua, quella __________ e non perlomeno l’__________, che mal

s’addice ad un presunto partner commerciale __________.

Ma come se ciò non bastasse che dire poi

dell’inusuale modalità di consegna dei titoli (in un albergo di __________ e

nel secondo caso alla presenza di un esecutore di cui AC 1 non si è neppure

degnato di dire il nome, AI 10 PP AC 1 29.03.2001), il tutto in chiaro ed inaccettabile

urto alle più elementari regole commerciali e di sicurezza nonché a dispregio

di una forma di pagamento più convenzionale e garantista come anche solo un

pagamento in contanti, con bonifico bancario o con trasferimento dei titoli da

banca a banca così come del resto gli aveva espressamente consigliato il suo

funzionario di riferimento presso la PL 1:

" Preciso

tuttavia che all’inizio io ho insistito finché vi fosse un trasferimento

scritturale da banca a banca dei titoli, inteso come cambiamento di titolare a

livello di depositario centrale dei titoli"

(AI 159 PP G R 15.09.2006).

Ora da chi era, come asseritamene dichiarato

dall’accusato, titolare di un gruppo che fatturava annualmente circa 180

miliardi di vecchie lire (AI 10 PP AC 1 29.03.2001) e che voleva concludere una

compravendita di hardware e software per un valore più che ragguardevole (otto

miliardi di vecchie lire, AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1) ci si doveva

aspettare tutt’altro agire se, come sostenuto, si è in buona fede e non si sa dell’origine

illecita dei ricevuti titoli. Quindi nessuna forma sorprendente di pagamento,

nessuna consegna di titoli brevi manu, la verifica concreta e puntuale con chi

si sta trattando ed il ricorso, anche solo come consulenti, a legali di propria

fiducia per l’allestimento di contratti di know-how con tutti i crismi del

caso.

Se così non è, e come in specie, si è confrontati

con chi dichiara di aver ricevuto un così importante valore economico nelle

modalità e termini descritti e poi presenta a fondamento del suo possesso - e

non comunque della S come avrebbe dovuto essere il caso - tutta una serie di

contratti e giustificativi commerciali poi scioltisi come neve al sole (vedasi

il considerando 4), non può poi assolutamente pretendere, così come invece fatto

da AC 1 nei suoi tre verbali di interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente

(AI 10 PP AC 1 29.03.2001, AI 101 PP AC 1 14.10.2003 e AI 106 PP AC 1

21.01.2004), di non aver saputo o perlomeno aver dovuto presumere anche solo

come più che naturale e comprensibile sospetto di come questi certificati non

fossero di origine lecita.

A salvaguardia dell’asserita sua buona fede non

gli è del resto di alcun vantaggio il fatto di averli fatti preventivamente

verificare dalla PL 1 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 e AI 159 PP R G 15.09.2006) e

questo già solo tenuto conto delle modalità e termini in cui ne è venuto in

possesso che dovevano essere sicuramente forieri di più di un fondato dubbio

(AI 31 sentenza GIAR 28.06.2001 pag. 7, AI 55 sentenza CRP 12.10.2001 pag. 7 e

la sentenza citata). Anzi, visto i fatti così come svoltisi, vi è da ritenere

come questo suo procedere altro non sia stato che una voluta sua forma di

ricercato alibi rispettivamente di "sondaggio" come indicato dal

legale di PC 1 durante il pubblico dibattimento proprio nel caso di successiva

scoperta della sua ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP).

Ma anche se così non fosse stato un qualsivoglia

riconoscimento dell’asserita sua buona fede presuppone la concreta verifica di

una reale sua controprestazione che però, nei fatti, non è mai avvenuta

richiamando in tal senso, oltre che il riconosciuto falso contratto tra Eu e Un

(AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3 e doc. 1 nonché AI 137 e 138), la documentata

falsità delle presentate tre lettere di vettura internazionale (per l’AI 14: AI

109, per l’AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6: AI 107 doc. 2 nonché AI 139 e

140).

A mente della Corte l’accusato, in chiare

difficoltà finanziarie del resto comprovate dal successivo suo fallimento (AI

52 e 165 nonché doc. TPC 3 e 14), nella necessità di ottenere una garanzia

interbancaria di un miliardo di vecchie lire da PL 1 effettivamente concessa il

05.12.2000 (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) per così ricevere e

parzialmente garantire i successivi prestiti del 13.12.2000 e del 19.02.2001

(AI 27, 50 e 53) di M a S per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di vecchie

lire (AI 27, 50 e 53), una volta entrato in possesso nel settembre del 2000 dei

titoli di cui al punto 1 dell’ACC e sapendone perfettamente la loro origine

illecita, ha cercato di monetizzarli, riuscendovi parzialmente nel periodo

03.10/15.11.2000 (AI 8), confidando sia nella sua buona sorte, che in un

insufficiente controllo da parte dei responsabili di D B, __________, così come

poi concretamente avvenuto:

" I

titoli non sono stati controllati sulla base della lista della Polizia

Criminale perché provenivano da una banca e l’impiegato in questione della

nostra sezione Valori evidentemente ha pensato che così fosse in ordine.

Lavoriamo inoltre ancora poco con titoli fisici, di modo che in questo campo

non c’è tanta esperienza"

(AI 77bis, verbale d’interrogatorio rogatoriale

del 23.03.2001 di D W, direttore della D B)

rispettivamente sull’impossibilità di

qualsivoglia verifica da parte di PC 1 in caso di successiva loro vendita:

" se

titoli sono versati per mezzo di bancogiro postale, non sono provvisti di

numeri, per conseguenza l’PC 1 non ha potuto sapere quali tutoli furono offerti"

(AI 77bis, verbale d’interrogatorio rogatoriale

del 23.03.2001 di D W, direttore della D B,)

od altrimenti detto dal legale __________ della

parte civile nell’AI 94:

" In

caso di vendita delle obbligazioni, le stesse non vengono trasferite

fisicamente. Invece viene effettuato un accredito sul giro-deposito tramite B ""

del venditore ed un addebitamento sul giro-deposito tramite B""

dell’acquirente per il numero d’obbligazioni vendute senza

specificazione dei numeri dei titoli. Tenendo conto di questi fatti, nel

momento del ritrasferimento dei titoli mancanti a la PC 1 Banca tramite addebitamento sul giro-deposito conto tramite B "", PC 1 Banca

non aveva nessuna possibilità di identificare che la transazione fu effettuata

della D B all’incarico della PL 1 e che la PL 1 abbia depositato presso la D B "saving bonds" della identica serie come le obbligazioni vendute

alla PC 1 le quali erano state rubate in passato".

E’ chiaro che se fossero sorte delle

complicazioni, così come è stato il caso nel corso del mese di febbraio del

2001 (AI 1 doc. 6), AC 1 ha dovuto darsi da fare per giustificare in qualche

modo il suo possesso di questi titoli che sapeva o doveva presumere essere di

origine illecita, ciò che ha fatto allestendo l’inconcludente documentazione

contrattualistica (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché AI 101 PP

Pennacchini 14.10.2003 doc. 1) e relativi annessi (vedasi le lettere di vettura

internazionale di cui agli AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6), a suo

modo di vedere credibili e convincenti ma che però, oggettivamente, mai lo sono

stati né potevano esserlo e questo per le risultanze esposte al considerando 4

e nelle argomentazioni di cui sopra.

7. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP si rende

colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con

una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere

oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.

Il reato di truffa presuppone un inganno astuto.

L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto

particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente

esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che

questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF

133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e

quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso

è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare

e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di

spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è

esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo

insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente

essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto

l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un

tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è

superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto

penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di

attenzione (DTF non pubblicate 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e

6S.417/2005 del 24 marzo 2006, 133 IV 256, 128 IV 18 e 126 IV 165) anche se vi

è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle

concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del

suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre

parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima,

alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte

le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa

se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

II,, art. 146 no. 10 segg., DONATSCH, Strafrecht III, pag. 194 segg., STRATENWERTH/JENNY,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, § 5 no. 16 segg. e CORBOZ, op. cit.,

art. 146 no. 16 segg., DTF non pubblicate 6S.18/2007 del 2 marzo 2007,

6S.168/2006 del 6 novembre 2006, 128 IV 18, 126 IV 165 e 119 IV 28). L’attitudine

sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od

anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al

riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si

trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Ciò sarà ad esempio

il caso nella concessione di crediti da parte di banche che dispongono del

necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza per sventare

azioni truffaldine nei loro confronti. Non in ogni caso la dabbenaggine della

vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la

situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella

misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (DTF non

pubblicata 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). Oltre al presupposto oggettivo

dell’inganno astuto (CORBOZ, op.cit., art. 146 no, 1 segg. e no. 16

segg.) il reato presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op.

cit., art. 146 no. 72 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 208 segg. e CORBOZ,

op.cit., art. 146 no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente

all’errore (ARZT, op. cit., art. 146 no. 77 segg., DONATSCH, op.

cit., pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 27 segg.) un danno

patrimoniale (ARZT, op. cit., art. 146 no. 86 segg., DONATSCH,

op. cit., pag. 212 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 32 segg.), un

nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, op.

cit., art. 146 no. 27 e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 38) nonché

l’arricchimento dell’autore. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo

l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo

di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche

alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque

sufficiente (ARZT, op. cit., art. 146 no. 118 segg., DONATSCH,

op. cit., pag. 217 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146 no. 29 e CORBOZ,

op. cit., art. 146 no. 39 segg.).

8. Quo all’inganno astuto il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) trova

la propria premessa e presupposto di partenza nella sopra riconosciuta

realizzazione del reato di ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP). Sapendo o

dovendo presumere di avere nel portafoglio del conto dei titoli di origine

illecita AC 1 ne ha atteso la loro monetizzazione (avvenuta nel periodo

03.10/15.11.2000, AI 8) per poi chiedere tramite L (il 28.11.200, AI 23 doc. E

nonché AI 34 doc. 7) ed ottenere grazie all’atto di pegno generale sul

menzionato conto (che data 03.11.2000, AI 16 doc. 3, AI 23 doc. E e AI 34 doc.

6) l’erogazione da parte di PL 1, avvenuta il 05.12.2000, di una garanzia

interbancaria a prima richiesta in favore di M per l’importo di un miliardo di

vecchie lire (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), poiché solo così si

sarebbero concretizzati i due successivi prestiti, che datano 13.12.2000 e

19.02.2001 (AI 27, 50 e 53), per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di

vecchie lire (900 milioni di vecchie lire il primo e 1500 milioni di vecchie

lire il secondo, AI 27, 50 e 53) da parte di questo istituto italiano in favore

di S. Ma non solo. Facendo parimenti forza sulla sua falsa immagine di uomo

d’affari alla testa di un importante gruppo, immagine così sapientemente creata

agli occhi dei relativi funzionari della PL 1 per il fatto di esser stato

presentato da un legale locale e per questa sua asserita importante liquidità

sul conto A - prova ne sia d’altronde come la stessa banca nell’AI 1 affermi

espressamente che il "cliente infatti è persona conosciuta e rispettata

le cui attività sono state controllate in loco in da un notissimo e serissimo

avvocato di. Le imprese del cliente hanno una buona capitalizzazione e lavorano

con clientela anche istituzionale e sta preparando la quotazione alla Borsa

Valori di " - AC 1 ha volutamente rinforzato l’errore della PL 1

presentando, in quanto condizione sine qua non per l’erogazione della garanzia

interbancaria a prima richiesta in favore di M (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI

34 doc. 9), un contratto di finanziamento a titolo oneroso datato 30.10.2000

tra L e S (AI 34 doc. 8), nel suo contenuto comunque menzognero laddove

nell’indicato termine del 10.11.2000 ("pena la decadenza del presente

accordo", AI 34 doc. 8) il residuo importo di 350 milioni di

vecchie lire non è mai stato bonificato.

Parallelamente, in merito a questi fatti, non é

possibile ascrivere qualsivoglia mancata diligenza alla PL 1 laddove la

concessa garanzia interbancaria, che data 05.12.2000 (AI 16 doc. 2, AI 23 doc.

E e AI 34 doc. 9), è ben anteriore alla segnalazione della D B che è avvenuta

solo il 21.02.2001 (AI 1 doc. 6). In altre parole al momento della sua

concessione (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) PL 1 poteva credere, in

assoluta e giustificata buona fede, di essere validamente coperta.

Da ciò il dover constatare, sia oggettivamente

che soggettivamente, la realizzazione del reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP

essendone adempiute i presupposti dell’inganno astuto così come sopra

evidenziato, dell’errore da parte del truffato, di una disposizione

patrimoniale conseguente a questo errore, di un danno patrimoniale (fr.

888'510.-, AI 120, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133 e 136), di un nesso

causale tra la disposizione patrimoniale ed il danno nonché di un arricchimento

da parte di AC 1.

9. In applicazione dell’art. 251 cfr. 1 CP commette falsità in

documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma

autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un

tale documento.

Il reato presuppone una contraffazione a scopo di

inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la

falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un

documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l’art. 251 CP

esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 no.

4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata

giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come

non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi

dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria

(TRECHSEL, op. cit, art. 251 no. 3 segg.; CORBOZ, op.

cit., art. 251 no. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale

Federale la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta "menzogna

scritta" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento

gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o

per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio,

medico, architetto, ecc…(TRECHSEL, op.cit., art. 251 no. 8, STRATENWERTH,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, no. 12 § 35, DTF 123 IV 132 e 61). Si

può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia

inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di

ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona

dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto

può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato

se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in

particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto

(DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122). Dal profilo

soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con

coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP allo scopo di procacciarsi un

indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui.

Trattasi di un reato intenzionale, il dolo eventuale è comunque sufficiente (BOOG,

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 251 no. 86, TRECHSEL, op. cit., art. 251 no. 12 e CORBOZ, op.

cit., art. 251 no. 171 segg.). La nozione di indebito profitto é da

interpretare in modo ampio e può essere sia di natura patrimoniale, ma anche di

altro genere, segnatamente processuale (BOOG, op. cit., art. 251 no. 95,

TRECHSEL, op. cit., art. 251

no. 15, CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 179 segg., DTF 121

IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234).

10. Ricordate le risultanze fattuali di cui al considerando 4 nonché la

sentenza in DTF 100 IV 176 appare sicuramente dato il reato di falsità

in documenti (art. 251 cfr. 1 CP) perlomeno per le tre lettere di vettura

internazionale di cui ai punti 3.3 e 3.5 dell’ACC. (AI 14 e AI 106 PP AC 1

21.01.2004 doc. 6).

Inversamente la Corte in forza alla restrittiva giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di contratti (DTF 123 IV

61, 120 IV 25 e 117 IV 35) non ha riconosciuto questa imputazione per i punti

31, 3.2 e 3.4 dell’ACC (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2, AI 34 doc. 3

nonché AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1).

11. Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47

cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,

tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la

colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi

perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente

della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati

fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente,

l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione,

il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117

IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata

giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44,

117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli

obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva. (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, § 7 no. 53 segg, DTF non pubblicate 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,6P.152/2005 del 15

febbraio 2006,6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 e 102 IV 231). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF

118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di

trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui

pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa

portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.

Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).

12. Nella propria arringa il difensore ha postulato il riconoscimento

della violazione del principio della celerità, principio sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c

Patto ONU II (RS 0.103.2), che impone alle autorità penali di procedere con la

dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su

di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una

tale procedura suscita (DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Si tratta di

un'esigenza che va distinta dalla circostanza attenuante del tempo trascorso di

cui all'art. 48 lett. e) CP che coincide con la logica della prescrizione e

presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione

(WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 64 vCP no 31 e DTF

130 IV 54). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del

principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere

violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile

nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio

della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un

appezzamento globale del lavoro effettuato in cui va tenuto conto in

particolare della complessità del procedimento, del comportamento

dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se

nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad

essere decisivo fermo restando che, affinché sussista una violazione di questo

principio, non è di per sé sufficiente che un atto processuale avesse potuto

essere compiuto anticipatamente. In concreto sono stati giudicati inaccettabili

e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di

tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni

per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa ed un periodo di dieci o

undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo

di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed,

infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e

l’emanazione dell’atto d’accusa (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8

giugno 2006; 124 I 139 e 119 IV 107). Siccome i ritardi nella procedura penale

non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla

violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La

violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione

della pena oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del

procedimento (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, 130 IV

54, 124 I 139 e 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale,

laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e) CP sia il

principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di

riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della

violazione (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006).

13. Per l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,

nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione

della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha

omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa

il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La

nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel,

in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti

dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP

richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro

del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la

previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,

ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della

pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore

non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione

della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS,

op cit., art. 42 no. 9).

In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere

parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità

o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere

sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può

eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione

parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della

liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena

da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua

futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007

in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il

primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa.

14. E’ innegabile come la colpa di AC 1 sia oggettivamente grave e

questo non solo tenuto conto del valore economico dei titoli ricettati e della

successiva truffa alla PL 1, ma anche e soprattutto a fronte della sistematica

strategia da lui a tal fine messa in atto per raggiungere i suoi scopi (vedasi

la fine del considerando 6 rispettivamente 8), senza altresì dimenticare

l’ulteriore suo comportamento dinanzi all’autorità inquirente, sempre

caratterizzato da ripetute produzioni di falsi documentali (in quest’ottica si

ricordano i tre contratti di cui all’AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché

AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1 rispettivamente le tre lettere di vettura

internazionale di cui all’AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6). Inoltre è

solo grazie alla tempestiva segnalazione del 28.02.2001 dell’Ufficio Federale

di Polizia (A1) ed ai successivi ordinati sequestri del 01.03.2001 (AI 2) e del

06.06.2001 (AI 19) che il danno patito da PC 1 ha potuto essere, in qualche modo, limitato.

La Corte, nella

commisurazione della pena e quale fattore di riduzione della stessa, non ha

tenuto altresì conto della postulata violazione del principio della celerità

così come richiesto dalla difesa non essendone realizzati i presupposti così

come sopra ricordati al considerando 12. Del resto e previo richiamo degli

esempi giurisprudenziali indicati in predetto considerando, un sereno

apprezzamento, nella sua globalità, dei tempi dati dall’autorità inquirente a

questa inchiesta non permette di giungere al riconoscimento di questo fattore

di riduzione della pena e questo anche solo tenuto conto del numero di

rogatorie, con i loro naturali tempi di evasione, trasmesse in __________, __________

ed __________ (AI 61, 62, 64 e 115).

Ciò non di meno resta comunque pacifico come i

fatti in essere siano relativamente datati e che l’odierno giudizio giunga a

più di otto anni dal loro insorgere. Di ciò la Corte ne ha tenuto ampiamente conto così come anche dell’incesuratezza di __________ sia in __________ che in __________

(AI 44, 52, 162 e 165 nonché doc. TPC 2, 3, 12 e 14), da cui la conseguente

mancanza di una sua prognosi sfavorevole.

Ragion per cui e tutto ben ponderato si

giustifica e legittima una sua condanna ad una pena detentiva di 2 anni,

condizionalmente sospesa per 3 anni, periodo leggermente superiore al minimo di

legge previsto dall’art 44 CP proprio per rimarcare la gravità della sua colpa.

15. Le pretese di risarcimento ex art. 83 cpv. 2 CPP dalla parte civile PC

1 (doc. dib 1) sono accolte parzialmente. Dalla riconosciuta colpevolezza di AC

1 per il reato di ricettazione dei 98 titoli (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP) non

può che scaturirne il diritto della parte civile di vedersi assegnare ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 lett. b CP, deduzion fatta delle tasse e spese giudiziarie,

sia il saldo attivo del conto A che, in relazione ai 20 titoli successivamente

venduti, la pretesa in € con interessi maturati sull’attuale saldo della

relazione no. __________ intestata alla Eu presso la De __________. di. Limitatamente all’importo di fr. 8'213'679.- (pari a fr. 6’2356'485 + fr.

1'978'194.-) gli interessi al 5% decorrono solo dal 01.09.2000 e non dal

01.08.2000 visto e considerato come predetti titoli sarebbero stati consegnati

all’accusato rispettivamente ad un suo esecutore solo dopo la sottoscrizione

del primo contratto (AI 10 PP AC 1 doc. 1 rispettivamente pag. 2). Inoltre la

richiesta di rimborso delle spese legali (fr. 47'583,40) è stata ricondotta ad

un importo omnicomprensivo di fr. 32'583,40 con il rinvio al foro civile per la

differenza di fr. 15'000.-.

16. I tre contratti (ACC punti 3.1, 3.2 e 3.4) così come le tre lettere

di vettura internazionale (ACC 3.3 e 3.5) in quanto falsi vengono confiscati ai

sensi dell’art. 69 CP.

17. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese processuali sono

poste a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 e 2,

visti gli art. 12, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 69, 70, 73, 110 cfr. 4, 146 cpv. 1, 160 n. 1 e 251 n. 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. ripetuta

ricettazione

per

avere,

nel

periodo 1.9.2000/febbraio 2001, a __________, in due occasioni, preso in consegna

98 titoli obbligazionari di cassa emessi a nome della PC 1. per un valore

facciale complessivo di NLG 8,9 milioni ed € 450'000.-, che sapeva o doveva presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio facendoli

poi accreditare nel portafoglio titoli del conto A no. __________ presso PL 1

di sua pertinenza;

1.2. truffa

in relazione

al rilascio di una fideiussione interbancaria a prima richiesta di nominali ITL

1 miliardo da parte di PL 1 a favore di M, commessa a __________, nel periodo

settembre 2000-maggio 2001;

1.3. ripetuta falsità in documenti

per avere fatto uso:

1.3.1. nei giorni 21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata

10.10.2000 no. __________;

1.3.2. nei giorni

21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di

vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;

1.3.3. il 21.01.2004,

a __________, di una lettera di vettura internazionale

datata 16.10.2002;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di ripetuta falsità in documenti di cui ai

punti 3.1, 3.2 e 3.4 dell’atto d’accusa.

3.

Di

conseguenza __________ è condannato in contumacia:

3.1

alla pena

detentiva di 2 (due) anni;

3.2

a versare

alla PC PC 1. l’importo di fr. 8'246'262.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.2000

sull'importo di fr. 8'213'679.-. Per il resto la PC è rinviata al foro civile;

3.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre)

anni.

5.

E’

ordinata la confisca di:

5.1

saldo attivo

della relazione bancaria A no. intestata a AC 1 presso PL 1 e saldo attivo della relazione n. __________ intestata alla Eu presso

la De, con contestuale assegnazione alla parte civile PC

1.

(a parziale copertura del credito come sopra riconosciuto), previa deduzione

di tassa e spese giudiziarie;

5.2

1 copia del

contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S__________ e E;

5.3

1 copia del

contratto di know-how datato 01.09.2000 tra S e E;

5.4

1 copia

della lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;

5.5

1 copia

della lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;

5.6

1 copia di

un contratto di fornitura datato 05.06.2000 tra Eu e Un;

5.7

1 lettera di

vettura internazionale datata 16.10.2002.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo

per quanto attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso

deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da

oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Interpreti fr. 3'594.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 4'844.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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