72.2007.17
Ripetuta ricettazione Truffa Ripetuta falsità in documenti
26 novembre 2008Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2007.17
Data decisione, Autorità:
26.11.2008, PENAL
Titolo:
Ripetuta ricettazione Truffa Ripetuta falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
RICETTAZIONE
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 160 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2007.17
Lugano,
26 novembre 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuto colpevole di:
1. Ripetuta
ricettazione
per avere acquistato, ricevuto in dono o in
pegno, occultato, rispettivamente aiutato ad alienare una cosa che sapeva o
doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio,
segnatamente,
per avere,
a __________,
nel corso del periodo agosto 2000 - febbraio
2001,
preso in consegna,
in almeno due occasioni,
personalmente e per il tramite di suoi
collaboratori,
da terze persone non identificate (tali sedicenti
M P e V),
titoli obbligazionari di cassa emessi a nome di PC
1,
per un valore facciale complessivo di NLG 8,9
mio. e € 450'000.-, e meglio i seguenti:
Certificati
4¾% PC 1 1998/2005, serie __________ x
NLG 100'000.- = NLG 4'000'000.-
4¾% PC 1 1998/2003, serie __________ x €
50'000.- = € 200'000.-
4¾% PC 1 1998/2005, serie __________ x
NLG 100'000.- = NLG 500'000.-
5¾% __________ 1996/2003, certificati __________
x NLG 100'000.- = NLG 1'400'000.-
5¾% PC 1 1996/2003, certificati __________
x NLG 100'000.- = NLG 3'000'000.-
4¾% PC 1 1998/2003, serie __________ x €
50'000.- = € 250'000.-
consegnatigli, a suo dire, quale pagamento per
asserite forniture effettuate da società a lui facenti capo,
consegnando poi fisicamente tali cartevalori a PL
1,
affinché fossero accreditate nel portafoglio
titoli del conto A n°, a lui intestato e di sua pertinenza economica, aperto a
tal scopo presso detto istituto di credito,
sapendo, o dovendo comunque presumere dalle
modalità della consegna rispettivamente dall'assenza di un'equivalente
controprestazione realmente fornita, che si trattava di cartevalori ottenute
mediante reati contro il patrimonio,
ritenuto che detti titoli erano stati oggetto di
furto perpetrato ai danni di PC 1, nel periodo 1998 - giugno 2000,
titoli in seguito in gran parte monetizzati, con
conseguente accredito del provento delle vendite (€ 4'116'216.50) sulla
relazione A n° __________, oggetto di operazioni di addebito per complessivi €
1'339'628.36 e CHF 206'540.05;
2. Truffa
per avere, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia più persone, affermando cose false e
dissimulando cose vere, rispettivamente confermandole subdolamente nell'errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
segnatamente,
per avere,
a __________,
nel periodo settembre 2000 - maggio 2001,
dopo avere immesso nel portafoglio titoli del suo
conto personale A n° __________, da lui aperto PL 1, i titoli di cui al punto
1,
disposto l'apertura di una relazione, sempre
presso PL 1, intestata a L, a lui riconducibile,
con sottoscrizione, da parte sua, di un atto di
pegno generale della relazione A n° __________ a favore del conto di L__________,
disposto il rilascio, da parte di PL 1, di una
fideiussione interbancaria a prima richiesta, ad opera di quest'ultimo istituto
di credito, di nominali ITL 1 mia., a debito della relazione di L__________, a
favore di __________ strumento volto a controgarantire l'erogazione, da parte
di quest'ultimo istituto di credito, di un finanziamento a S__________.,
società a lui riconducibile,
confermando subdolamente PL 1, rispettivamente i
suoi funzionari, nell'errore in cui era incorsa circa l'origine lecita e la
bontà dei titoli di cui al punto 1 quale copertura, attraverso l'atto di pegno
citato, per l'emissione della garanzia bancaria,
producendo a PL 1 un "contratto di
finanziamento a titolo oneroso", datato 30.10.2000, concluso fra L__________
e S__________
sottacendo inoltre a PL 1 che tali titoli erano stati
da lui ottenuti, e in seguito immessi nel portafoglio titoli del conto A n° __________,
con le modalità di cui al punto 1,
ritenuto che, successivamente al rilascio della
garanzia interbancaria, i titoli di cui al punto 1, di cui una parte era già stata
monetizzata, sono stati riconosciuti quale provento di furto perpetrato ai
danni di PC 1, nel periodo 1998 - giugno 2000,
considerato che la garanzia bancaria è stata
inoltre poi escussa da M a seguito dell'inadempienza di S__________ producendo
un'esposizione pari a CHF 888'510.-;
3. Ripetuta
falsità in documenti
per avere, in svariate occasioni, al fine di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso od
alterato un documento vero, oppure abusato dell'altrui firma autentica per
formare un documento suppositizio, oppure attestato in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a
scopo d'inganno, di tale documento,
segnatamente,
per avere,
a __________ e __________,
nel periodo settembre 2000 - gennaio 2004,
in più occasioni,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
fatto uso dei seguenti documenti falsi a scopo
d'inganno,
producendo segnatamente:
3.1. a __________,
nel periodo settembre - novembre 2000,
a PL 1,
al fine di giustificare la provenienza dei titoli
PC 1, di cui al punto 1,
un falso contratto di know-how, datato 11.10.2000,
asseritamente concluso fra la società S__________, da lui rappresentata, e la
società E__________ (allegato all'AI 34);
3.2. a __________,
nel corso del verbale di interrogatorio da lui
reso dinanzi al Procuratore pubblico, in data 29.03.2001,
copia di due falsi contratti di know-how
asseritamente conclusi fra la società S e la società E (allegati all'AI 10),
e meglio:
· un contratto datato 01.09.2000 e
· il contratto datato 11.10.2000, di cui al punto 3.1.,
al fine di attestare, in urto con la verità, la
fornitura, da parte di S__________ in particolare di hardware, per un valore
complessivo di NLG 8,9 mio. e € 450'000.-, e giustificare in tal modo il
possesso, da parte sua, dei titoli PC 1 di cui al punto 1;
3.3. a __________
e __________,
in data 21/22.05.2001,
copia di due false lettere di vettura internazionale
(allegate all'AI 14):
· una datata 10.10.2000 (n° 478) e
· l’altra datata 14.11.2000 (n° 512),
entrambe attestanti, in urto con la verità, il
trasporto e la successiva consegna, di 125 colli di componenti hardware assemblati
e non assemblati, a favore di tale E__________, da parte della società L.P. __________;
3.4. a __________,
nel corso del verbale di interrogatorio da lui
reso dinanzi al Procuratore pubblico, in data 14.10.2003,
copia di un falso contratto di fornitura di hardware,
datato 05.06.2000, asseritamente concluso fra la società Eu e la sedicente
società U__________ (allegata all'AI 101),
al fine di attestare, in urto con la verità,
l’asserita fornitura di materiale informatico da parte di una società
lussemburghese asseritamente conglomerata di S__________ (E) alla sedicente U__________;
3.5. a __________,
nel corso del verbale di interrogatorio da lui
reso dinanzi al Procuratore pubblico, in data 21.01.2004,
una falsa lettera di vettura internazionale CMR
datata 16.10.2002, attestante, in urto con la verità, l’asserita consegna di
125 "__________" alla società L__________ L__________, __________, in
data 20.10.2000 (allegato all'AI 106);
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 160 cifra 1 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 17/2007 del 15.02.2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico .
§ L'avv. DF 1,
difensore di fiducia dell'accusato AC 1, assente.
§ Gli avv. __________
e L__________ M__________ in rappresentanza della PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35 alle ore 13.15.
Il presidente, constatato che
l'accusato, regolarmente citato presso il proprio domicilio legale (c/o avv. DF
1, Lugano), non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida
giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti al
giudizio nelle forme contumaciali, a' sensi degli art. 308 e segg. CPP.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
confermato in fatto e in diritto l'atto di accusa, conclude chiedendo la
condanna dell'accusato alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi. Chiede inoltre
la confisca dei falsi documentali e degli averi in sequestro, sia quelli
depositati sul conto B presso PL 1 sia quelli depositati sul conto A, che
ricadono sotto il sequestro del conto __________.
§ L'avv. L M, in rappresentanza della PC PC 1 il quale si
associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato
e conclude chiedendo che questi sia condannato a risarcire per il danno
derivante dal reato di ricettazione la somma di complessivi fr. 8'261'262.40
oltre a interessi al 5% dal 1. agosto 2000 sull'importo di fr. 8'213'679.-. A
tal proposito chiede l'assegnazione previa confisca degli importi residuali
ancora esistenti sul conto A presso PL 1 e sul conto B, pure compreso nel
sequestro del primo.
§ Il Difensore, il quale contesta i reati di ricettazione,
truffa e falsità in documenti dai quali chiede il proscioglimento del suo
assistito.
Nella denegata ipotesi in cui vi fosse conferma
dell'atto di accusa, da considerarsi comunque parziale, chiede una massiccia riduzione
della pena proposta dal PP, tenuto in particolare conto della violazione del
principio di celerità.
Chiede infine il rinvio della PC al foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti:
AC
1
1. E’ autore colpevole
di:
1.1. ripetuta
ricettazione
per
avere,
nel
periodo agosto 2000/febbraio 2001, a __________, in due occasioni, preso in
consegna 98 titoli obbligazionari di cassa emessi a nome della PC 1. per un
valore facciale complessivo di NLG 8,9 milioni ed € 450'000.-, che sapeva o doveva presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio facendoli
poi accreditare nel portafoglio titoli del conto A no. __________ presso PL 1
di sua pertinenza;
1.2. truffa
in relazione
al rilascio di una fideiussione interbancaria a prima richiesta di nominali ITL
1 miliardo da parte di PL 1 a favore di M__________, nel periodo settembre
2000-maggio 2001;
1.3. ripetuta
falsità in documenti
per avere fatto uso:
1.3.1. nel periodo
settembre/novembre 2000, a __________ ed il 29.03.2001 a __________, di copie
di un contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S__________ __________ e E__________
__________;
1.3.2. il
29.03.2001, a __________, di una copia di un contratto
di know-how datato 01.09.2000 tra S__________ __________ e E __________;
1.3.3. nei giorni
21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia
di una lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;
1.3.4. nei giorni
21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di
vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;
1.3.5. il
14.10.2003, a __________, di una copia di un contratto di fornitura datato
05.06.2000 tra Eu__________ __________ e Un, __________;
1.3.6. il 21.01.2004,
a __________, di una lettera di vettura internazionale
datata 16.10.2002;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Dev'essere
riconosciuta la violazione del principio di celerità?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
4. Devono essere accolte le pretese di risarcimento della PC __________
e, se sì, in che misura?
5. Deve
subire la confisca, con conseguente restituzione e/o assegnamento e/o
devoluzione allo Stato del saldo attivo della relazione bancaria A no. __________
a lui intestata presso PL 1 e del saldo attivo della relazione n. __________
intestata alla B presso la De., __________?
6. Deve
essere ordinata la confisca di:
6.1. 1 copia del
contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S., __________ e E., __________;
6.2. 1 copia del
contratto datato 01.09.2000 tra S __________ e E __________;
6.3. 1 copia
della lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;
6.4. 1 copia
della lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;
6.5. 1 copia di
un contratto di fornitura datato 05.06.2000 tra Eu__________.,__________ e Un, __________;
6.6. 1 lettera di
vettura internazionale datata 16.10.2002;
Considerato, in fatto e
1. AC 1, di seguito solo AC 1, cittadino italiano, separato, nato a __________
il ____________ ed ivi domiciliato, benché regolarmente citato al proprio
domicilio legale presso lo studio del suo difensore (AI 101 PP AC 1 14.10.2003
pag. 1) non si è presentato al pubblico dibattimento e non ha fatto pervenire
alcuna valida giustificazione per la sua assenza. Il processo è quindi avvenuto
nelle forme contumaciali ex art. 312 segg. CPPT.
Ciò premesso dagli atti all’incarto risulterebbe
che l’accusato, autodefinitosi ingegnere informatico (AI 10 PP AC 1 29.03.2001)
rispettivamente libero professionista (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 pag. 1)
avrebbe avuto, al momento dei fatti, delle partecipazioni azionarie in alcune
società attive nel campo dell’informatica ed in altri settori, domiciliate sia
in __________ che in altri paesi europei, con un fatturato annuo, sempre a suo
dire, "di circa lit. 180 Md" (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag.
1). Tra queste società figurerebbero o avrebbero figurato perlomeno la S, __________ (di seguito solo S__________, per il suo stato societario al 25.07.2001 AI 101
PP AC 1 14.10.2003 doc. 3), la LP, __________ (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 pag.
3), la L__________ (di seguito solo L__________, AI 1 doc. 3, AI 23 doc. C
nonché AI 34 doc. 4 e 5), la Eu__________ __________ (di seguito solo Eu__________,
AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1) e la C., __________. Sempre dagli atti
risulterebbe che l’accusato sia stato protestato in più occasioni perlomeno nel
periodo 1999 / 2001 per "un totale di circa un miliardo di lire, quasi
tutti assegni" (AI 34 doc. 10).
Quello che è certo è che AC 1 risulta incensurato
sia in __________ (AI 44 e 162 nonché doc. TPC 2 e 12) che in __________ (AI 52
e 165 nonché doc. TPC 3 e 14) anche se é stato dichiarato fallito il 17.05.2001
(AI 52 e 165 nonché doc. TPC 3 e 14) con chiusura della procedura al 11.07.2008
(doc. TPC 14).
La sua ingiustificata non comparsa al pubblico
dibattimento non ha permesso di ottenere ulteriori informazioni sia sul suo
passato che, anche da un punto di vista economico, personale e professionale,
sul suo presente rispettivamente sui suoi progetti futuri.
2. Il procedimento in essere, noto alle parti in forza ai relativi
depositi atti del 22.06.2006 (AI 150) e del 27.11.2006 a seguito di complemento
d’inchiesta (AI 166), è stato aperto il 28.02.2001 per i presupposti reati di
ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
cfr. 1 CP, ipotesi accusatoria poi lasciata cadere) a seguito di segnalazione
ex art. 9 e 23 cpv. 4 LRD dell’Ufficio Federale di Polizia (AI 1) ritenuto come
gli elementi contenuti in predetta segnalazione potevano far ritenere che i 98
titoli obbligazionari di cassa (di seguito solo titoli) emessi a nome di PC 1
(di seguito solo PC 1) per un valore facciale complessivo di NLG 8,9 milioni e
€ 450'000.- accreditati nel portafoglio titoli del conto A no. __________ (di
seguito solo A) presso PL 1 (di seguito solo PL 1) - intestato all’accusato e
di sua pertinenza economica (AI 1 doc. 1 nonché AI 34 doc. 1 e 2), relazione
posta sotto sequestro il 01.03.2001 (AI 2) e il 06.06.2001 (AI 19) - potessero
essere stati provento di un furto perpetrato ai danni della stessa PC 1 nel
periodo 1998 / giugno 2000. In particolare, dal doc. 6 della menzionata
segnalazione dell’Ufficio Federale di Polizia (scritto del 21.02.2001 della D__________
B____________________ quale corrispondente e depositaria dei titoli della PL 1 in __________), si evince quanto segue:
" We
refer to your letters dated 21 September 2000, 3 October 2000 and 12 October
2000 by means of which you have asked us to put into your account with us
certain PC 1 certificates ("Certificate")…Total nominal value of the
Certificates is: NLG 8'900.000.- and EUR 450,000.-. By letter of 16 February
2001 and in a subsequent telephone conversation we were informed by the Centrak
Depository Negicef that the Certificates were reported stolen with the police
in January and March 2000 and seized by the police on 8 February 2001"
(AI 1 doc. 6)
Sempre nel contesto di predetto procedimento il
03.07.2001 PL 1 ha denunciato AC 1 per l’ipotesi di truffa (art. 146 cpv. 1 CP)
per i motivi e fatti elencati nel punto 2 dell’ACC, che la stessa denunciante a
pag. 6 del proprio esposto così giustifica:
" AC 1,
dando ingannevolmente enfasi all’importanza delle sue società (numero di
operai, fatturato, giro di affari, ecc…) e nascondendo invece abilmente i suoi
enormi problemi a livello economico, ha usato titoli (ndr.: quelli di cui al punto 1
dell’ACC) che egli sapeva provenire da reati commessi a
danno dell’istituto che li aveva emessi alfine di ingannare PL 1 e di indurla
conseguentemente a fornire una fideiussione bancaria (ndr.: no. __________ del 05.12.2000
per un miliardo di lire a favore di M, - di seguito solo M - a seguito di
precedente richiesta del 28.11.2000 della L__________, il tutto garantito, tra
l’altro, da un atto di pegno generale sul conto A e quindi dai, nel frattempo
parzialmente monetizzati, titoli di cui al punto 1 dell’ACC, AI 16 doc. 1, 2 e
3, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 6, 7, 8 e 9) che avrebbe potuto
garantire le inadempienze contrattuali di una società (ndr.: S__________, AI 34 doc. 7, 8
e 9) a lui riconducibile"
(AI 34, pag. 6)
ricordato altresì come la così concessa garanzia
interbancaria a prima richiesta è stata poi effettivamente escussa da M il
18.05.2001 (AI 16 doc. 1, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 13) a seguito di
inadempienza di S__________, con conseguente esborso della PL 1 per Fr.
888'510.-, importo poi rifuso nel gennaio 2006 alla banca denunciante con
prelevamento dal conto A dopo suo parziale dissequestro (AI 120, 125, 127, 129,
130, 131, 132, 133 e 136).
Per i presupposti reati di cui agli art. 160 cfr.
1 cpv. 1 CP e 146 cpv. 1 CP l’accusa è stata promossa il 23.06.2004 (AI 114)
mentre quella di cui al punto 3 dell’ACC per ripetuta falsità in documenti ex
art. 251 cfr. 1 CP, al cui testo integralmente si rinvia, lo è stata il
23.03.2006 (AI 141). La stessa fa riferimento ad alcuni contratti di know-how e
lettere di vettura internazionale presentate da AC 1 sia alla PL 1 (AI 34 doc.
3) che al MP con scritto del 21.05.2001 del suo legale (AI 14) ed in sede di
verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 29.03.2001 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001
doc. 1 e 2), del 14.10.2003 (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1) e del 21.01.2004
(AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6).
Notasi altresì come prima del suo sequestro del
01.03.2001 (AI 2) 78 dei 98 titoli di cui al punto 1 dell’ACC erano già stati
monetizzati ed accreditati sul conto A __________ con un importo pari a €
4'116’216,50 (AI 7 e 8). Al 01.03.2001 questa relazione presentava un
patrimonio di € 3'656'356,38 (comprensivo dei 20 titoli nominali per NLG
2'000'000.- a quel momento non ancora venduti) con precedenti operazioni di
addebito per € 1'339'628,36 e fr. 206'540,05 (AI 8). Al 04.11.2008 il conto A aveva
un saldo attivo di € 1'333'894,03 (doc. TPC 15).
Fatti
I titoli per NLG 2'000'000.- ancora invenduti nel
marzo 2001, giunti nel frattempo a scadenza, sono stati incassati durante il
mese di giugno del 2003 (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107). Il relativo
importo di € 1'347'727,24 trovasi attualmente depositato sul conto no.
06.00.15.32.07 intestato alla Eu (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 e AI 107, doc. TPC
6 nonché doc. dib. 1).
3. AC 1, rinviando espressamente alle sue dichiarazioni nei suoi verbali
d’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente del 29.03.2001 (AI 10 PP AC 1
29.03.2001), del 14.10.2003 (AI 101 PP AC 1 14.10.2003) e del 21.01.2004 (AI
106 PP AC 1 21.01.2004) secondo cui, in estrema sintesi, tutti i titoli
depositati sul conto A altro non erano che il pagamento di due forniture di
hardware e software effettuate dalla S__________ ad una società __________ (l’E__________
di seguito solo E__________, la stessa collegata alla società Un__________, di
seguito solo Un__________), ha sempre respinto ogni addebito sostenendo la sua
totale buona fede nell’acquisizione degli interessati titoli per i quali, in
forza ai contratti di cui all’AI 10 (PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) nonché all’AI
101 (PP Pennacchini 14.10.2003 doc. 1), avrebbe, a suo dire, fornito valida
controprestazione (AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 da doc. 2 a doc. 9) seppur precisando non di meno come:
" IB__________
ha poi dato l’ordine affinché l’hardware fosse spedito dalla __________ al
porto di __________ dove é stato preso in consegna e trasportato via terra in __________
presso la L__________ L__________ ….Presumo che l’hardware sia stato ritirato
presso la L__________ L__________ dall’E__________. Preciso che detto hardware
é scomparso, nel senso che non é mai confluito presso la Un__________ dove avrebbe avuto aver luogo l’assemblaggio; non sono mai stato contattato
dall’Un__________ per mettere in opera l’applicazione del software…non ho
sporto denuncia in __________ per la scomparsa della merce per motivi fiscali;
aggiungo che la transazione non risulta nella contabilità di S__________,
essendo stata fatta in nero…Aggiungo che nel marzo/aprile 2001 mi sono accorto che il contratto concernente la fornitura di software vale a dire quello tra Eu__________
e Un__________ (doc. 1 del verbale del 14.10.2003) era un falso…che ho
interpellato uno studio legale di __________, il quale ha esperito delle
ricerche, che hanno concluso, per la falsità"
(AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3)
Per quel che concerne le modalità di consegna dei
titoli di cui al punto 1 dell’ACC AC 1, nel suo primo verbale d’interrogatorio
dinanzi al PP del 29.03.2001, ha sostenuto come:
" I
titoli in questione mi sono stati consegnati fisicamente a __________ presso
l’Hotel __________ da parte di un corriere mandato dalla E__________. Mi
ricordo di aver chiesto ed ottenuto copia del documento di legittimazione di
tale persona…Ho firmato una ricevuta a comprova della consegna dei titoli che
ho subito portato in banca. Il nome del corriere in questione é P …Circa una
ventina di giorni dopo, quindi siamo verso fine settembre 2000, vista la bontà
dei titoli, ho provveduto a sottoscrivere il secondo contratto di fornitura.
Anche in questo caso il pagamento mediante la consegna dei titoli é avvenuto
alle medesime modalità. Per essere preciso non ero presente alla consegna dei
titoli ma ho mandato un collaboratore, il quale ha ricevuto fisicamente i
titoli da tale signor V, cittadino __________. Anche in questo caso il mio
collaboratore ha provveduto a chiedere una copia del documento di
legittimazione (doc. 3) ed ha sottoscritto una ricevuta. Nuovamente I titoli
sono stati consegnati alla __________ "
(AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag. 2 e 3).
Al di là di queste particolari se non insolite
modalità di consegna dei titoli, sempre nel contesto dell’asserita sua buona
fede, l’accusato, nel suo primo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del
29.03.2001, ha voluto espressamente sottolineare come:
" prima
di accettare le modalità di pagamento con consegna dei titoli, ho provveduto a
farmi dare una copia del titolo e dei numeri seriali dei titoli che mi
sarebbero stati consegnati in pagamento. Ho portato la copia ed i numeri presso
la PL 1 ed ho chiesto che venisse controllata la bontà dei titoli. Ciò é
avvenuto verso la fine di agosto 2000, quindi prima della sottoscrizione dei
contratti. La PL 1 ha fatto le verifiche del caso e mi ha comunicato che I
titoli con i numeri seriali che avevo fornito non presentavano problemi. La banca
si é comunque riservata di fare una verifica più approfondita sulla base del
titolo originale una volta consegnato in banca. Ho quindi sottoscritto i
contratti, non avendo motivo di dubitare della bontà dei titoli…Verso gli inizi
di settembre 2000 ho consegnato personalmente alla PL 1 una prima parte dei
titoli fisici, riservandomi di procedere nella fornitura del materiale una
volta confermata da parte di PL 1 la bontà dei titoli…Assolutamente mai ho
avuto dubbi in merito ad una eventuale illecita provenienza dei titoli i quali,
come detto sono stati in più occasioni verificati dalla PL 1. Inoltre mal
comprendo come possa la PC 1 acquistare in più riprese titoli che aveva
denunciato rubati. Mi sono di conseguenza sentito legittimato a disporre
parzialmente dei fondi depositati sul conto A "
(AI 10 PP AC 1 29.03.2001 pag. 2 e 3).
4. La Corte, in forza alle risultanze delle tavole
processuali agli atti, ha potuto accertare quanto segue:
-- che
i titoli di cui al punto 1 dell’ACC sono oggettivamente parte e provento di un
furto avvenuto nel periodo inizio 1998 / giugno 2000 di 2227 titoli di credito
/ carte valori del valore complessivo superiore a 400 milioni di fiorini,
titoli sottratti da una camera del tesoro e da uno scomparto di una cassetta di
sicurezza di una seconda camera del tesoro di una sede della PC 1, inchiesta a
cui in __________ è stato dato il nome di "Pi" (AI 1 doc. 6 nonché AI
4, 13, 73, 77bis e 94);
-- che
dal mese di marzo del 2000 alcuni dei sottratti titoli sono stati presentati per
il pagamento presso varie banche sia in __________ che in altri paesi europei (AI 4);
-- che
C__________ T__________, amministratore unico di S__________ nel periodo
oggetto di inchiesta, nel proprio verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del
16.10.2002 ha dichiarato di:
" essere
entrato nel CdA di S__________ verso la metà del 2000…(ndr.: in realtà il 21.09.2000 in
forza all’AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 3)…e di
esservi uscito nel gennaio 2001…non mi ricordo di aver mai visto il contratto
di Know-how concluso tra S__________ (a firma AC 1) e E in data 11 ottobre
2000…(ndr.:
in merito ad una procura speciale, datata 9 ottobre 2000, con cui questo
testimone avrebbe concesso a AC 1 il diritto di rappresentare la società in
negozi giuridici)…osservo di nutrire forti dubbi quanto all’autenticità dell’asserita mia firma in calce alla procura in questione. Osservo altresì
di essere per contro sicuro di non aver mai redatto il testo di tale
procura…non ero a conoscenza del contratto di Know-how datato 11 ottobre 2000 e
di non aver mai sentito parlare della società E__________ Il PP…mi chiede se io
abbia già visto il contratto di Know-how tra S__________ e E datato 1.
settembre 2000. A tal riguardo rispondo negativamente…(ndr.: in merito a V)…il PP mi chiede se io abbia mai visto prima la persona in
questione. Rispondo negativamente, nel senso di non ricordarmi di aver mai
visto tale persona…il nome V non mi dice nulla…non ho mai sentito parlare di
tale P …la società L.P. __________, con sede ad __________, non mi dice
nulla…non ho mai partecipato ad alcun incontro volto alla consegna di titoli,
ed in particolare ad alcuno presso l’Hotel __________ "
(AI 74 PP C__________
T__________ 16.10.2002 pag. 2, 3 e 5);
-- che
S__________, al 23/25.07.2001, non aveva più dipendenti, che alla sua sede
legale di __________ risulta sconosciuta e che nei pregressi suoi uffici a __________,
__________ e __________ "non figura più operare da diverso tempo"
(AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 3);
-- che
ad __________ né in __________ né in __________ non vi è mai stata una sede
dell’E__________, società che non è neppure registrata nella locale Camera di
commercio (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc 1 e 2 nonché AI 12, 73, 77bis e 101 PP AC
1 14.10.2003 doc. 2);
-- che
vi è una ditta con ragione sociale E__________, ma con sede a __________, che
non si occupa di informatica ma dell’importazione di penne ed articoli per
scrivere (101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2) ed il cui amministratore, nel proprio
verbale d’interrogatorio rogatoriale del 08.11.2005, ha dichiarato di non
conoscere i nominativi di P__________ e di V precisando altresì come la società
non ha mai avuto una sede ad e che i contratti di cui all’AI 10 (PP AC 1
29.03.2001 doc. 1 e 2) non li ha mai visti né sottoscritti (AI 101 PP AC 1
14.10.2003 doc. 2 nonché AI 137 e 138);
-- che
l’asserito cittadino belga P non è registrato all’anagrafe di __________ né vi
abita, che è sconosciuto ai servizi di Polizia del __________ dove non avrebbe
alcuna residenza e che anche la prodotta fotocopia di cui all’AI 11 non sarebbe
un passaporto __________ (AI 10 PP 29.03.2001 doc 1 nonché AI 11, 73, 77bis,
86, 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2 nonché AI 112);
-- che
il vero V, e non quello in fotografia di cui all’AI 10 doc. 3 (PP AC 1
29.03.2001), nel suo verbale d’interrogatorio rogatoriale del 09.10.2002 ha
dichiarato di non conoscere né l’accusato né l’E e che il suo passaporto gli
sarebbe stato rubato due anni prima (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 2 e 3 nonché
AI 75 e 96bis);
-- che
il trasportatore indicato nelle due lettere di vettura no. 512 del 14.11.2000 e
no. 478 del 10.10.2000 (AI 14 nonché ACC punto 3.3) C T P (Provincia di __________),
nella persona del suo legale rappresentante M__________ C__________, nel suo
verbale d’interrogatorio rogatoriale del 04.03.2003, ha dichiarato che:
" il
timbro apposto sulle due lettere di vettura che mi mostrate non è il nostro per
cui, per quanto ci riguarda, è da considerarsi falso a tutti gli effetti. Il
nostro timbro, che è poi quello che viene apposto su tutti i documenti
amministrativo-contabili, è omnicomprensivo di tutti i dati ovvero nominativo
della ditta, sede, domicilio fiscale ed operativo, partita iva ecc...Escludo
nella maniera più assoluta che la nostra ditta abbia effettuato detto
trasporto, anche perché la nostra ditta non ha mai avuto l’autorizzazione per
effettuare trasporti all’estero (TIR) e fra l’altro vedendo i numeri di targa
apposti nella casella motrice-rimorchio, gli stessi non corrispondono
certamente agli automezzi di nostra proprietà. Non ho mai avuto rapporti
commerciali con la ditta O S, E e/o comunque quelle indicate nei due documenti
che mi mostrate"
(AI 109);
-- che
la terza lettera di vettura internazionale (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6
nonché ACC punto 3.5) non è stata riconosciuta come propria dalla L L, e questo
sia con lettera del 04.02.2004 che in sede di verbale d’interrogatorio
rogatoriale di una sua rappresentante del 16.01.2006 (AI 107 doc. 2 nonché AI
139 e 140);
-- che
l’asserito contratto del 05.06.2006 tra Eu e Un (AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc.
1 nonché ACC punto 3.4) è risultato essere un falso sia perché così
riconosciuto dallo stesso accusato (AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3) e sia
perché il presunto indicato funzionario firmatario di questa stipula per Un (certo
E B) è risultato totalmente sconosciuto ne è mai stato dipendente della società
che non ha mai sottoscritto alcun contratto con Eu (AI 106 PP AC 1 21.01.2004
doc. 1 nonché AI 137 e 138);
-- che
G S, indicato come avente diritto economico al 49% del conto no. __________
intestato alla L presso PL 1 (AI 1 doc. 3, AI 23 doc. C nonché AI 34 doc. 4 e
5) nel suo verbale d’interrogatorio rogatoriale del 25.02.2003 ha precisato
come:
" Nego
categoricamente di aver partecipazioni in società riconducibili al AC 1, non ho
mai sentito la società L né ho mai acceso o tenuto conti bancari congiuntamente
agli stessi…Conosco la S in quanto mi commissionò lo studio di un progetto
informatico relativo alla realizzazione di una tessera sanitaria con microchip,
progetto che venne abbandonato da detta s intorno alla metà dell’anno
2000…Ritengo possibile che il AC 1 abbia copia del mio documento di identità in
quanto lo stesso me lo richiedeva ogni qualvolta doveva presentare una mia
richiesta di finanziamento…da svariati mesi ho notizie di pendenze
economiche-giudiziarie originate dal AC 1 che mi hanno danneggiato anche
economicamente"
(AI 109)
5. Giusta l’art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP chi acquista, riceve in dono o in
pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da
un terzo mediante un reato contro il patrimonio è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
La ricettazione è un reato formale di messa in
pericolo astratta (REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, pag. 244) che presuppone a monte l’esistenza di un’infrazione contro
il patrimonio in senso lato (DTF 112 IB 225) e che si realizza
indipendentemente da considerazioni di tipo economico sia per l’autore ma anche
per la vittima che, di fatto, subisce il danno patrimoniale a seguito del primo
reato. Il danno causato dalla ricettazione è quello di impedire o ritardare il
diritto di recuperare ciò che è stato tolto alla vittima in modo delittuoso (DTF
116 IV 193), in sostanza la privazione del suo possesso causata dal reato a
monte che la ricettazione continua a perpetuare. L’art. 160 CP non richiede che
la prima infrazione sia stata constatata giudiziariamente con sentenza
definitiva o che l’autore di quel reato sia stato condannato. Dal profilo oggettivo la norma presuppone che l'autore compia uno
degli atti di ricettazione previsti dalla legge su di una cosa proveniente
direttamente da un'infrazione contro il patrimonio (WEISSENBERGER,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 160 no. 38 segg., TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, art. 160 no. 8 segg. e CORBOZ, Les infractions
en droit suisse, art. 160 no. 22 segg.) senza pretendere che la persona accusata conosca l’esatta natura e le circostanze del
primo reato (DTF 119 IV 242) e neppure che conosca e/o abbia avuto una
relazione diretta con l’autore (DTF 112 IV 77). L’art.
160 CP postula unicamente che il reato a monte riunisca tutti gli elementi
previsti da questa infrazione, non essendo per contro necessario che il primo autore
sia responsabile dei suoi atti e che l'infrazione sia punibile in Svizzera (CORBOZ,
op. cit., art. 160 no. 10 e DTF 101 IV 402). Detto altrimenti, in consonanza con il principio di accessorietà limitata, l'azione principale deve
denotare gli elementi oggettivi di una fattispecie repressa penalmente, che
deve essere illecita mentre non necessariamente colpevole (WEISSENBERGER,
op. cit., art. 160 no. 18 segg. e TRECHSEL, op. cit., art. 160 no. 4).
In linea di principio la ricettazione è punibile se ha per oggetto una cosa
risultante da un'infrazione e non sul prodotto o la vendita della stessa (TRECHSEL,
op. cit., art. 160 no. 7). Dal profilo soggettivo l’autore deve agire con dolo
diretto, ossia conoscendo la provenienza illecita della cosa, oppure con dolo
eventuale, ossia deve aver riconosciuto la possibilità di una siffatta provenienza
illecita accettandola (WEISSENBERGER, op. cit., art. 160 no. 67, CORBOZ,
op. cit., art. 160 no. 46 segg., DTF 101 IV 402 e 90 IV 14). Per poter
procedere ad un giudizio di condanna occorre che l’autore abbia riconosciuto le
circostanze dalle quali sorge il sospetto di una provenienza derivante da un
reato patrimoniale (WAIBLINGER, Zum Begriff der Hehlerei im schweiz.
StGB, RPS 1946, pag. 275, CORBOZ, op. cit., art. 160 no. 46 segg., HURTADO
POZO, Droit pénal, PS I, art. 160 no. 1312 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
Code Pénal Annoté, art. 144 vCP no. 1.7). Per procedere ad una condanna il
giudice, analizzando le risultanze istruttorie, deve essere sicuro che l'autore
abbia accettato l'origine delittuosa della merce, essendo sufficiente che i
motivi di sospetto siano stati tanto pressanti che questa evenienza si sia
imposta come accettazione nella sua mente (CORBOZ, op. cit., art. 160 no.
46 segg., DTF 119 IV 242, 116 IV 193 e 101 IV 402). Colui il quale, sia
pure per disattenzione dei suoi doveri di diligenza e quindi per negligenza,
non riconosce i motivi di sospetto non può essere ritenuto in mala fede e va
quindi protetto nella sua buona fede (TRECHSEL, op. cit., art. 160 no.
12 e DTF 105 IV 303). Il momento determinante è quello della commissione
del reato: ciò significa che il dolus subsequens è privo di rilevanza mentre
colui il quale vende l’oggetto dopo aver preso coscienza della sua possibile
origine illecita, può commettere un atto di dissimulazione punibile ai sensi di
legge (DTF 105 IV 303).
6. Per la Corte non vi è dubbio alcuno che i 98 titoli di cui al punto
1 dell’ACC siano oggettivamente provento del furto perpetrato a danno dell’PC 1
nel periodo 1998 - giugno 2000 e questo in forza alle vincolanti e più
sufficienti prove di cui all’AI 1 doc. 6 nonché AI 4, 13, 73, 77bis e 94. Tale
conclusione non trovasi assolutamente inficiata, così come invece sostenuto
dalla difesa, dalla mancata audizione di "un alto funzionario della
sede centrale" di PC 1 (AI 152 ed AI 160 sentenza del GIAR 13.10.2006)
e questo proprio a ragione delle chiare risultanze degli atti sopra citati. E
per negare il reato a monte non è di certo di nessuna utilità la dubitativa e
non felice affermazione di un funzionario della Polizia olandese nell’AI 77bis
("Come sembra adesso, la banca non subisce nessun danno fino ad oggi")
e questo già solo per i motivi indicati nella già citata sentenza del GIAR del
13.10.2006 (AI 160 pag. 7).
Ma anche nell’ottica soggettiva del prospettato
reato la Corte è giunta al sicuro convincimento che AC 1 abbia acquistato e
ricevuto questi titoli illecitamente, ben sapendo o dovendo perlomeno presumere
come gli stessi provenissero da un reato contro il patrimonio commesso da un
terzo.
In primo luogo ed a comprova di quanto sopra si richiama la sua presentazione, onde giustificare la propria buona fede e la
veridicità della prestazione asserita per fornita da S, di due contratti (AI 1
PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2) raffazzonati, non in originale, con errori di
battitura, senza precisa indicazione del diritto applicabile ("le
vigenti normative del codice civile" - ma di quale stato - "in
materia di contratti Know-how"), dal contenuto perlomeno minimalista,
sicuramente lacunoso (da nessuna parte, ad esempio, viene indicato il valore -
di borsa, nominale o altro - conferito a questi titoli) ed addirittura coperto
in alcuni punti essenziali (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 all’art. 5b), con
una controparte inesistente (AI 12, 73, 77bis e 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 2
nonché AI 137 e 138), con false generalità per gli asseriti due rappresentati
della E (per P: AI 11, 73, 77bis, 86 e 112, per V: AI 75 e 96bis), non firmati
per S dall’allora suo amministratore unico ma dallo stesso accusato in base ad
un procura di dubbia validità (AI 74 PP C T 16.10.2002) senza poi dimenticare
l’uso di una lingua, quella __________ e non perlomeno l’__________, che mal
s’addice ad un presunto partner commerciale __________.
Ma come se ciò non bastasse che dire poi
dell’inusuale modalità di consegna dei titoli (in un albergo di __________ e
nel secondo caso alla presenza di un esecutore di cui AC 1 non si è neppure
degnato di dire il nome, AI 10 PP AC 1 29.03.2001), il tutto in chiaro ed inaccettabile
urto alle più elementari regole commerciali e di sicurezza nonché a dispregio
di una forma di pagamento più convenzionale e garantista come anche solo un
pagamento in contanti, con bonifico bancario o con trasferimento dei titoli da
banca a banca così come del resto gli aveva espressamente consigliato il suo
funzionario di riferimento presso la PL 1:
" Preciso
tuttavia che all’inizio io ho insistito finché vi fosse un trasferimento
scritturale da banca a banca dei titoli, inteso come cambiamento di titolare a
livello di depositario centrale dei titoli"
(AI 159 PP G R 15.09.2006).
Ora da chi era, come asseritamene dichiarato
dall’accusato, titolare di un gruppo che fatturava annualmente circa 180
miliardi di vecchie lire (AI 10 PP AC 1 29.03.2001) e che voleva concludere una
compravendita di hardware e software per un valore più che ragguardevole (otto
miliardi di vecchie lire, AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1) ci si doveva
aspettare tutt’altro agire se, come sostenuto, si è in buona fede e non si sa dell’origine
illecita dei ricevuti titoli. Quindi nessuna forma sorprendente di pagamento,
nessuna consegna di titoli brevi manu, la verifica concreta e puntuale con chi
si sta trattando ed il ricorso, anche solo come consulenti, a legali di propria
fiducia per l’allestimento di contratti di know-how con tutti i crismi del
caso.
Se così non è, e come in specie, si è confrontati
con chi dichiara di aver ricevuto un così importante valore economico nelle
modalità e termini descritti e poi presenta a fondamento del suo possesso - e
non comunque della S come avrebbe dovuto essere il caso - tutta una serie di
contratti e giustificativi commerciali poi scioltisi come neve al sole (vedasi
il considerando 4), non può poi assolutamente pretendere, così come invece fatto
da AC 1 nei suoi tre verbali di interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente
(AI 10 PP AC 1 29.03.2001, AI 101 PP AC 1 14.10.2003 e AI 106 PP AC 1
21.01.2004), di non aver saputo o perlomeno aver dovuto presumere anche solo
come più che naturale e comprensibile sospetto di come questi certificati non
fossero di origine lecita.
A salvaguardia dell’asserita sua buona fede non
gli è del resto di alcun vantaggio il fatto di averli fatti preventivamente
verificare dalla PL 1 (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 e AI 159 PP R G 15.09.2006) e
questo già solo tenuto conto delle modalità e termini in cui ne è venuto in
possesso che dovevano essere sicuramente forieri di più di un fondato dubbio
(AI 31 sentenza GIAR 28.06.2001 pag. 7, AI 55 sentenza CRP 12.10.2001 pag. 7 e
la sentenza citata). Anzi, visto i fatti così come svoltisi, vi è da ritenere
come questo suo procedere altro non sia stato che una voluta sua forma di
ricercato alibi rispettivamente di "sondaggio" come indicato dal
legale di PC 1 durante il pubblico dibattimento proprio nel caso di successiva
scoperta della sua ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP).
Ma anche se così non fosse stato un qualsivoglia
riconoscimento dell’asserita sua buona fede presuppone la concreta verifica di
una reale sua controprestazione che però, nei fatti, non è mai avvenuta
richiamando in tal senso, oltre che il riconosciuto falso contratto tra Eu e Un
(AI 106 PP AC 1 21.01.2004 pag. 3 e doc. 1 nonché AI 137 e 138), la documentata
falsità delle presentate tre lettere di vettura internazionale (per l’AI 14: AI
109, per l’AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6: AI 107 doc. 2 nonché AI 139 e
140).
A mente della Corte l’accusato, in chiare
difficoltà finanziarie del resto comprovate dal successivo suo fallimento (AI
52 e 165 nonché doc. TPC 3 e 14), nella necessità di ottenere una garanzia
interbancaria di un miliardo di vecchie lire da PL 1 effettivamente concessa il
05.12.2000 (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) per così ricevere e
parzialmente garantire i successivi prestiti del 13.12.2000 e del 19.02.2001
(AI 27, 50 e 53) di M a S per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di vecchie
lire (AI 27, 50 e 53), una volta entrato in possesso nel settembre del 2000 dei
titoli di cui al punto 1 dell’ACC e sapendone perfettamente la loro origine
illecita, ha cercato di monetizzarli, riuscendovi parzialmente nel periodo
03.10/15.11.2000 (AI 8), confidando sia nella sua buona sorte, che in un
insufficiente controllo da parte dei responsabili di D B, __________, così come
poi concretamente avvenuto:
" I
titoli non sono stati controllati sulla base della lista della Polizia
Criminale perché provenivano da una banca e l’impiegato in questione della
nostra sezione Valori evidentemente ha pensato che così fosse in ordine.
Lavoriamo inoltre ancora poco con titoli fisici, di modo che in questo campo
non c’è tanta esperienza"
(AI 77bis, verbale d’interrogatorio rogatoriale
del 23.03.2001 di D W, direttore della D B)
rispettivamente sull’impossibilità di
qualsivoglia verifica da parte di PC 1 in caso di successiva loro vendita:
" se
titoli sono versati per mezzo di bancogiro postale, non sono provvisti di
numeri, per conseguenza l’PC 1 non ha potuto sapere quali tutoli furono offerti"
(AI 77bis, verbale d’interrogatorio rogatoriale
del 23.03.2001 di D W, direttore della D B,)
od altrimenti detto dal legale __________ della
parte civile nell’AI 94:
" In
caso di vendita delle obbligazioni, le stesse non vengono trasferite
fisicamente. Invece viene effettuato un accredito sul giro-deposito tramite B ""
del venditore ed un addebitamento sul giro-deposito tramite B""
dell’acquirente per il numero d’obbligazioni vendute senza
specificazione dei numeri dei titoli. Tenendo conto di questi fatti, nel
momento del ritrasferimento dei titoli mancanti a la PC 1 Banca tramite addebitamento sul giro-deposito conto tramite B "", PC 1 Banca
non aveva nessuna possibilità di identificare che la transazione fu effettuata
della D B all’incarico della PL 1 e che la PL 1 abbia depositato presso la D B "saving bonds" della identica serie come le obbligazioni vendute
alla PC 1 le quali erano state rubate in passato".
E’ chiaro che se fossero sorte delle
complicazioni, così come è stato il caso nel corso del mese di febbraio del
2001 (AI 1 doc. 6), AC 1 ha dovuto darsi da fare per giustificare in qualche
modo il suo possesso di questi titoli che sapeva o doveva presumere essere di
origine illecita, ciò che ha fatto allestendo l’inconcludente documentazione
contrattualistica (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché AI 101 PP
Pennacchini 14.10.2003 doc. 1) e relativi annessi (vedasi le lettere di vettura
internazionale di cui agli AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6), a suo
modo di vedere credibili e convincenti ma che però, oggettivamente, mai lo sono
stati né potevano esserlo e questo per le risultanze esposte al considerando 4
e nelle argomentazioni di cui sopra.
7. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP si rende
colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con
una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere
oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.
Il reato di truffa presuppone un inganno astuto.
L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto
particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure
rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente
esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che
questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF
133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e
quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso
è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare
e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di
spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è
esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo
insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente
essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto
l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un
tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è
superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto
penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di
attenzione (DTF non pubblicate 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e
6S.417/2005 del 24 marzo 2006, 133 IV 256, 128 IV 18 e 126 IV 165) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle
concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del
suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre
parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima,
alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte
le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa
se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch
II,, art. 146 no. 10 segg., DONATSCH, Strafrecht III, pag. 194 segg., STRATENWERTH/JENNY,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, § 5 no. 16 segg. e CORBOZ, op. cit.,
art. 146 no. 16 segg., DTF non pubblicate 6S.18/2007 del 2 marzo 2007,
6S.168/2006 del 6 novembre 2006, 128 IV 18, 126 IV 165 e 119 IV 28). L’attitudine
sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od
anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al
riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si
trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Ciò sarà ad esempio
il caso nella concessione di crediti da parte di banche che dispongono del
necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza per sventare
azioni truffaldine nei loro confronti. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (DTF non
pubblicata 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). Oltre al presupposto oggettivo
dell’inganno astuto (CORBOZ, op.cit., art. 146 no, 1 segg. e no. 16
segg.) il reato presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op.
cit., art. 146 no. 72 segg., DONATSCH, op. cit., pag. 208 segg. e CORBOZ,
op.cit., art. 146 no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente
all’errore (ARZT, op. cit., art. 146 no. 77 segg., DONATSCH, op.
cit., pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 27 segg.) un danno
patrimoniale (ARZT, op. cit., art. 146 no. 86 segg., DONATSCH,
op. cit., pag. 212 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 32 segg.), un
nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, op.
cit., art. 146 no. 27 e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 38) nonché
l’arricchimento dell’autore. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo
l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo
di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche
alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque
sufficiente (ARZT, op. cit., art. 146 no. 118 segg., DONATSCH,
op. cit., pag. 217 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146 no. 29 e CORBOZ,
op. cit., art. 146 no. 39 segg.).
8. Quo all’inganno astuto il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) trova
la propria premessa e presupposto di partenza nella sopra riconosciuta
realizzazione del reato di ricettazione (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP). Sapendo o
dovendo presumere di avere nel portafoglio del conto dei titoli di origine
illecita AC 1 ne ha atteso la loro monetizzazione (avvenuta nel periodo
03.10/15.11.2000, AI 8) per poi chiedere tramite L (il 28.11.200, AI 23 doc. E
nonché AI 34 doc. 7) ed ottenere grazie all’atto di pegno generale sul
menzionato conto (che data 03.11.2000, AI 16 doc. 3, AI 23 doc. E e AI 34 doc.
6) l’erogazione da parte di PL 1, avvenuta il 05.12.2000, di una garanzia
interbancaria a prima richiesta in favore di M per l’importo di un miliardo di
vecchie lire (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9), poiché solo così si
sarebbero concretizzati i due successivi prestiti, che datano 13.12.2000 e
19.02.2001 (AI 27, 50 e 53), per complessivi 2 miliardi e 400 milioni di
vecchie lire (900 milioni di vecchie lire il primo e 1500 milioni di vecchie
lire il secondo, AI 27, 50 e 53) da parte di questo istituto italiano in favore
di S. Ma non solo. Facendo parimenti forza sulla sua falsa immagine di uomo
d’affari alla testa di un importante gruppo, immagine così sapientemente creata
agli occhi dei relativi funzionari della PL 1 per il fatto di esser stato
presentato da un legale locale e per questa sua asserita importante liquidità
sul conto A - prova ne sia d’altronde come la stessa banca nell’AI 1 affermi
espressamente che il "cliente infatti è persona conosciuta e rispettata
le cui attività sono state controllate in loco in da un notissimo e serissimo
avvocato di. Le imprese del cliente hanno una buona capitalizzazione e lavorano
con clientela anche istituzionale e sta preparando la quotazione alla Borsa
Valori di " - AC 1 ha volutamente rinforzato l’errore della PL 1
presentando, in quanto condizione sine qua non per l’erogazione della garanzia
interbancaria a prima richiesta in favore di M (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI
34 doc. 9), un contratto di finanziamento a titolo oneroso datato 30.10.2000
tra L e S (AI 34 doc. 8), nel suo contenuto comunque menzognero laddove
nell’indicato termine del 10.11.2000 ("pena la decadenza del presente
accordo", AI 34 doc. 8) il residuo importo di 350 milioni di
vecchie lire non è mai stato bonificato.
Parallelamente, in merito a questi fatti, non é
possibile ascrivere qualsivoglia mancata diligenza alla PL 1 laddove la
concessa garanzia interbancaria, che data 05.12.2000 (AI 16 doc. 2, AI 23 doc.
E e AI 34 doc. 9), è ben anteriore alla segnalazione della D B che è avvenuta
solo il 21.02.2001 (AI 1 doc. 6). In altre parole al momento della sua
concessione (AI 16 doc. 2, AI 23 doc. E e AI 34 doc. 9) PL 1 poteva credere, in
assoluta e giustificata buona fede, di essere validamente coperta.
Da ciò il dover constatare, sia oggettivamente
che soggettivamente, la realizzazione del reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP
essendone adempiute i presupposti dell’inganno astuto così come sopra
evidenziato, dell’errore da parte del truffato, di una disposizione
patrimoniale conseguente a questo errore, di un danno patrimoniale (fr.
888'510.-, AI 120, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133 e 136), di un nesso
causale tra la disposizione patrimoniale ed il danno nonché di un arricchimento
da parte di AC 1.
9. In applicazione dell’art. 251 cfr. 1 CP commette falsità in
documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un
tale documento.
Il reato presuppone una contraffazione a scopo di
inganno e di indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la
falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un
documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l’art. 251 CP
esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 no.
4 CP, cioè sia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata
giuridica e quindi destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come
non tutti gli scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi
dell’art. 251 CP in quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria
(TRECHSEL, op. cit, art. 251 no. 3 segg.; CORBOZ, op.
cit., art. 251 no. 15 segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale
Federale la norma penale va applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta "menzogna
scritta" trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento
gode di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o
per la qualità della persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio,
medico, architetto, ecc…(TRECHSEL, op.cit., art. 251 no. 8, STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, no. 12 § 35, DTF 123 IV 132 e 61). Si
può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il documento non sia
inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è suscettibile di
ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla persona
dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno scritto
può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi esaminato
se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in
particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto
(DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122). Dal profilo
soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito intenzionalmente, cioè con
coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP allo scopo di procacciarsi un
indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad altri diritti altrui.
Trattasi di un reato intenzionale, il dolo eventuale è comunque sufficiente (BOOG,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 251 no. 86, TRECHSEL, op. cit., art. 251 no. 12 e CORBOZ, op.
cit., art. 251 no. 171 segg.). La nozione di indebito profitto é da
interpretare in modo ampio e può essere sia di natura patrimoniale, ma anche di
altro genere, segnatamente processuale (BOOG, op. cit., art. 251 no. 95,
TRECHSEL, op. cit., art. 251
no. 15, CORBOZ, op. cit., art. 251 no. 179 segg., DTF 121
IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234).
10. Ricordate le risultanze fattuali di cui al considerando 4 nonché la
sentenza in DTF 100 IV 176 appare sicuramente dato il reato di falsità
in documenti (art. 251 cfr. 1 CP) perlomeno per le tre lettere di vettura
internazionale di cui ai punti 3.3 e 3.5 dell’ACC. (AI 14 e AI 106 PP AC 1
21.01.2004 doc. 6).
Inversamente la Corte in forza alla restrittiva giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di contratti (DTF 123 IV
61, 120 IV 25 e 117 IV 35) non ha riconosciuto questa imputazione per i punti
31, 3.2 e 3.4 dell’ACC (AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2, AI 34 doc. 3
nonché AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1).
11. Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art. 47
cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,
tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la
colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi
perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente
della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati
fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente,
l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione,
il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117
IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata
giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44,
117 IV 112 e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli
obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva. (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, § 7 no. 53 segg, DTF non pubblicate 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,6P.152/2005 del 15
febbraio 2006,6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 e 102 IV 231). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che
esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF
118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di
trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa
portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.
Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).
12. Nella propria arringa il difensore ha postulato il riconoscimento
della violazione del principio della celerità, principio sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c
Patto ONU II (RS 0.103.2), che impone alle autorità penali di procedere con la
dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su
di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una
tale procedura suscita (DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Si tratta di
un'esigenza che va distinta dalla circostanza attenuante del tempo trascorso di
cui all'art. 48 lett. e) CP che coincide con la logica della prescrizione e
presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione
(WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 64 vCP no 31 e DTF
130 IV 54). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del
principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere
violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile
nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio
della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un
appezzamento globale del lavoro effettuato in cui va tenuto conto in
particolare della complessità del procedimento, del comportamento
dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se
nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad
essere decisivo fermo restando che, affinché sussista una violazione di questo
principio, non è di per sé sufficiente che un atto processuale avesse potuto
essere compiuto anticipatamente. In concreto sono stati giudicati inaccettabili
e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di
tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni
per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa ed un periodo di dieci o
undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo
di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed,
infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e
l’emanazione dell’atto d’accusa (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8
giugno 2006; 124 I 139 e 119 IV 107). Siccome i ritardi nella procedura penale
non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla
violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La
violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione
della pena oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del
procedimento (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, 130 IV
54, 124 I 139 e 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale,
laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e) CP sia il
principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di
riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della
violazione (DTF non pubblicata 6S.37/2006 del 8 giugno 2006).
13. Per l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione
di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena
detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,
nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena
detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione
della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha
omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa
il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1
vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta
dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel,
in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti
dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento
giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive
più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come
previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in
assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,
come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP
richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro
del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la
previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,
ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della
pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore
non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione
della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS,
op cit., art. 42 no. 9).
In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità
o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può
eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione
parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della
liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena
da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare
che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua
futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007
in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il
primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall'assenza di prognosi negativa.
14. E’ innegabile come la colpa di AC 1 sia oggettivamente grave e
questo non solo tenuto conto del valore economico dei titoli ricettati e della
successiva truffa alla PL 1, ma anche e soprattutto a fronte della sistematica
strategia da lui a tal fine messa in atto per raggiungere i suoi scopi (vedasi
la fine del considerando 6 rispettivamente 8), senza altresì dimenticare
l’ulteriore suo comportamento dinanzi all’autorità inquirente, sempre
caratterizzato da ripetute produzioni di falsi documentali (in quest’ottica si
ricordano i tre contratti di cui all’AI 10 PP AC 1 29.03.2001 doc. 1 e 2 nonché
AI 101 PP AC 1 14.10.2003 doc. 1 rispettivamente le tre lettere di vettura
internazionale di cui all’AI 14 e AI 106 PP AC 1 21.01.2004 doc. 6). Inoltre è
solo grazie alla tempestiva segnalazione del 28.02.2001 dell’Ufficio Federale
di Polizia (A1) ed ai successivi ordinati sequestri del 01.03.2001 (AI 2) e del
06.06.2001 (AI 19) che il danno patito da PC 1 ha potuto essere, in qualche modo, limitato.
La Corte, nella
commisurazione della pena e quale fattore di riduzione della stessa, non ha
tenuto altresì conto della postulata violazione del principio della celerità
così come richiesto dalla difesa non essendone realizzati i presupposti così
come sopra ricordati al considerando 12. Del resto e previo richiamo degli
esempi giurisprudenziali indicati in predetto considerando, un sereno
apprezzamento, nella sua globalità, dei tempi dati dall’autorità inquirente a
questa inchiesta non permette di giungere al riconoscimento di questo fattore
di riduzione della pena e questo anche solo tenuto conto del numero di
rogatorie, con i loro naturali tempi di evasione, trasmesse in __________, __________
ed __________ (AI 61, 62, 64 e 115).
Ciò non di meno resta comunque pacifico come i
fatti in essere siano relativamente datati e che l’odierno giudizio giunga a
più di otto anni dal loro insorgere. Di ciò la Corte ne ha tenuto ampiamente conto così come anche dell’incesuratezza di __________ sia in __________ che in __________
(AI 44, 52, 162 e 165 nonché doc. TPC 2, 3, 12 e 14), da cui la conseguente
mancanza di una sua prognosi sfavorevole.
Ragion per cui e tutto ben ponderato si
giustifica e legittima una sua condanna ad una pena detentiva di 2 anni,
condizionalmente sospesa per 3 anni, periodo leggermente superiore al minimo di
legge previsto dall’art 44 CP proprio per rimarcare la gravità della sua colpa.
15. Le pretese di risarcimento ex art. 83 cpv. 2 CPP dalla parte civile PC
1 (doc. dib 1) sono accolte parzialmente. Dalla riconosciuta colpevolezza di AC
1 per il reato di ricettazione dei 98 titoli (art. 160 cfr. 1 cpv. 1 CP) non
può che scaturirne il diritto della parte civile di vedersi assegnare ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 lett. b CP, deduzion fatta delle tasse e spese giudiziarie,
sia il saldo attivo del conto A che, in relazione ai 20 titoli successivamente
venduti, la pretesa in € con interessi maturati sull’attuale saldo della
relazione no. __________ intestata alla Eu presso la De __________. di. Limitatamente all’importo di fr. 8'213'679.- (pari a fr. 6’2356'485 + fr.
1'978'194.-) gli interessi al 5% decorrono solo dal 01.09.2000 e non dal
01.08.2000 visto e considerato come predetti titoli sarebbero stati consegnati
all’accusato rispettivamente ad un suo esecutore solo dopo la sottoscrizione
del primo contratto (AI 10 PP AC 1 doc. 1 rispettivamente pag. 2). Inoltre la
richiesta di rimborso delle spese legali (fr. 47'583,40) è stata ricondotta ad
un importo omnicomprensivo di fr. 32'583,40 con il rinvio al foro civile per la
differenza di fr. 15'000.-.
16. I tre contratti (ACC punti 3.1, 3.2 e 3.4) così come le tre lettere
di vettura internazionale (ACC 3.3 e 3.5) in quanto falsi vengono confiscati ai
sensi dell’art. 69 CP.
17. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese processuali sono
poste a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 e 2,
visti gli art. 12, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 69, 70, 73, 110 cfr. 4, 146 cpv. 1, 160 n. 1 e 251 n. 1 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1. AC 1 è
autore colpevole di:
1.1. ripetuta
ricettazione
per
avere,
nel
periodo 1.9.2000/febbraio 2001, a __________, in due occasioni, preso in consegna
98 titoli obbligazionari di cassa emessi a nome della PC 1. per un valore
facciale complessivo di NLG 8,9 milioni ed € 450'000.-, che sapeva o doveva presumere essere stati ottenuti mediante un reato contro il patrimonio facendoli
poi accreditare nel portafoglio titoli del conto A no. __________ presso PL 1
di sua pertinenza;
1.2. truffa
in relazione
al rilascio di una fideiussione interbancaria a prima richiesta di nominali ITL
1 miliardo da parte di PL 1 a favore di M, commessa a __________, nel periodo
settembre 2000-maggio 2001;
1.3. ripetuta falsità in documenti
per avere fatto uso:
1.3.1. nei giorni 21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di vettura internazionale datata
10.10.2000 no. __________;
1.3.2. nei giorni
21/22.05.2001, a __________ e __________, di una copia di una lettera di
vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;
1.3.3. il 21.01.2004,
a __________, di una lettera di vettura internazionale
datata 16.10.2002;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
AC 1 è
prosciolto dall’imputazione di ripetuta falsità in documenti di cui ai
punti 3.1, 3.2 e 3.4 dell’atto d’accusa.
3.
Di
conseguenza __________ è condannato in contumacia:
3.1
alla pena
detentiva di 2 (due) anni;
3.2
a versare
alla PC PC 1. l’importo di fr. 8'246'262.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.2000
sull'importo di fr. 8'213'679.-. Per il resto la PC è rinviata al foro civile;
3.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
5.
E’
ordinata la confisca di:
5.1
saldo attivo
della relazione bancaria A no. intestata a AC 1 presso PL 1 e saldo attivo della relazione n. __________ intestata alla Eu presso
la De, con contestuale assegnazione alla parte civile PC
1.
(a parziale copertura del credito come sopra riconosciuto), previa deduzione
di tassa e spese giudiziarie;
5.2
1 copia del
contratto di know-how datato 11.10.2000 tra S__________ e E;
5.3
1 copia del
contratto di know-how datato 01.09.2000 tra S e E;
5.4
1 copia
della lettera di vettura internazionale datata 10.10.2000 no. __________;
5.5
1 copia
della lettera di vettura internazionale datata 14.11.2000 no. __________;
5.6
1 copia di
un contratto di fornitura datato 05.06.2000 tra Eu e Un;
5.7
1 lettera di
vettura internazionale datata 16.10.2002.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP solo
per quanto attiene alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso
deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da
oggi; la motivazione entro venti giorni dalla sentenza scritta.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Interpreti fr. 3'594.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 4'844.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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