72.2007.171
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18 gennaio 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
72.2007.171
Data decisione, Autorità:
18.01.2008, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita (proscioglimento dalla truffa, un rapporto consolidato di amicizia non bastando per fondare la truffa rispettivamente in assenza di valada querela); ripetuta falsità in documenti; pena unica; trattamento ambulatoriale da eseguirsi già durante l'espiazione della pena
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
PENA UNICA
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
art. 46 cpv. 1 CPS
art. 49 cpv. 2 CPS
art. 63 CPS
art. 138 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2007.171
Mendrisio,
18 gennaio 2008/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dall'11 settembre 2007;
prevenuto colpevole di:
1. truffa,
ripetuta
per avere,
nelle
sottoelencate circostanze di luogo e di tempo,
al fine di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato
con astuzia delle persone affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, segnatamente per avere:
1.1. a __________
nel luglio 2004,
ingannato con astuzia PC 3, allora sua convivente
e dalla quale ha avuto il 15 luglio 2005 il figlio Alex, approfittando della
profonda fiducia che essa riponeva in lui in virtù del legame affettivo e della
convivenza cosicché poteva contare sul fatto che non avrebbe eseguito
controlli, abusando della sua mancanza di conoscenze in ambito finanziario,
millantando una redditizia attività di gestione patrimoniale per conto terzi,
prospettandole la possibilità di investire con
buon profitto in titoli azionari, sottacendole che in realtà tali fondi non
sarebbero stati investiti per suo conto, bensì da lui utilizzati per le sue
necessità
personali,
inducendola in tal modo ad
affidargli in data 12 luglio 2004
CHF 23'000.-, che non investì nei termini a lei
prospettati e
che utilizzò per scopi personali, arrecandole un
danno di
CHF 23'000.-;
1.2. a __________
nel gennaio 2005,
ingannato con astuzia PC 1 e PC 2,
approfittando
della profonda fiducia che essi riponevano in lui
a seguito di un rapporto consolidato di amicizia
cosicché poteva contare sul fatto che non avrebbero eseguito controlli,
abusando della loro mancanza di conoscenze in ambito finanziario, millantando
una redditizia attività di gestione patrimoniale per conto terzi,
prospettando loro redditizi investimenti in titoli azionari con possibilità di
disinvestimento a breve termine, sottacendo loro che in realtà tali fondi non
sarebbero stati investiti a loro nome e per loro conto, bensì da lui utilizzati
per le sue necessità personali,
inducendoli in tal modo a consegnargli il 20
gennaio 2005
CHF 100'000.- a contanti affinché li investisse
presso un istituto di credito su un conto a loro intestato, mentre in realtà il
medesimo giorno aprì un conto a suo nome presso la filiale di __________ su cui
vi depositò unicamente il controvalore di Euro 58'380.90, e che utilizzò
integralmente nei mesi successivi per scopi personali così come avvenne
immediatamente per la parte del denaro affidata da lui non depositata,
confermando subdolamente l'errore in cui PC 1 e PC
2 si trovavano a seguito della sua condotta truffaldina, tramite la consegna di
falsa documentazione su carta intestata della __________ attestante,
contrariamente al
vero, l'apertura di un deposito titoli a loro
nome, rispettivamente consegnando loro falsi estratti relativi al fittizio
deposito titoli,
ritenuto che, nel frattempo, ha restituito in più
occasioni una parte del denaro affidato nell'intento di dissimulare la propria
condotta truffaldina ed evitare la denuncia, cosicché il danno residuo attuale
assomma a CHF 76'564.-;
2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere,
nelle
sottoelencate circostanze di luogo e di tempo,
al fine
di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto,
formato
documenti falsi oppure attestato o fatto attestare in documenti, contrariamente
alla verità, fatti di importanza giuridica,
rispettivamente
fatto uso a scopo di inganno di documenti falsi, segnatamente per avere:
Fatti
2.1. a __________
nel corso del mese di gennaio 2005,
allo scopo di procurarsi un indebito profitto
come descritto in dettaglio sub. 1.2.,
allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 2
e PC 1, il falso documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B
di denuncia attestante fittiziamente e contrariamente al vero l'avvenuta
apertura di un deposito titoli a loro nome,
nonché allestito e consegnato a scopo di inganno
alle medesime persone le condizioni generali della __________ di cui al doc. C
di denuncia, inserendo in calce quale data il medesimo giorno dell'avvenuto
affidamento dei fondi (ovvero il 20 gennaio 2005) e la falsa firma di __________
del medesimo istituto;
2.2. per
avere,
il 23
marzo 2007 a __________,
allo
scopo di sottoporlo alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure
(SEPEM) e per poter usufruire del regime agevolato della semiprigionia in
relazione all'espiazione della pena di 10 mesi inflittagli dalla Corte delle
assise correzionali di __________ il 13 febbraio 2007,
indotto __________,
socio gerente della società __________,
ad
allestire il falso contratto di lavoro datato 13 marzo 2007 tra lui e la
suddetta società, attestante, in urto con la verità, che avrebbe lavorato a
tempo pieno per la società a partire dal giorno della sottoscrizione con uno
stipendio iniziale di CHF 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva delle
parti era quella di un rapporto di collaborazione su chiamata,
ritenuto
che ha lavorato unicamente una settimana nel corso del mese di marzo 2007
rendendosi poi irreperibile al datore di lavoro, sottacendo la circostanza alla
SEPEM ed ottenendo così in modo fraudolento di poter espiare a partire dal 9
settembre 2007 la pena presso il Carcere aperto di __________, avendo pure
sottaciuto alla SEPEM che formalmente il contratto era stato disdetto con
effetto 20 aprile 2007, mediante disdetta datata 19 aprile 2007 ma sottoscritta
il 13 agosto 2007;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2007 del 18 dicembre 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott.iur. DUF 1.
§ L'avv. RC 1,
rappresentante della parte civile PC 3.
§ L'avv. RC 2 e
l’avv. RC 3, rappresentanti delle parti civili PC 1 e PC 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 19:40.
Il Presidente prospetta all'accusato
l'accusa di appropriazione indebita.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
dopo aver evidenziato la gravità dei precedenti penali dell’accusato,
ripercorre i fatti oggetto del presente procedimento e le circostanze del nuovo
arresto. In merito al punto 1.2. dell’AA, rileva come l’accusato abbia
sfruttato il rapporto di profonda fiducia esistente tra lui e i coniugi PC 1.
Evidenzia come la volontà truffaldina di appropriarsi indebitamente dei fondi
affidatigli fosse presente sin dall’inizio, giustificando quindi l’imputazione
di truffa. Ribadisce gli stessi argomenti anche in relazione al punto 1.1.
dell’AA, rilevando come egli abbia ammesso in aula che PC 3 gli aveva affidato
il denaro, pur continuando a negarne la causale, che dai documenti agli atti e
dalla registrazione della telefonata risulta tuttavia essere l’investimento in
titoli azionari. Sottolinea come i fondi affidatigli per essere gestiti, grazie
ad un raggiro, non lo siano stati, l’astuzia risiedendo nell’abuso del rapporto
di fiducia e nell’impossibilità delle parti lese di effettuare dei controlli.
Considera che la querela di PC 3, contenuta
implicitamente nella costituzione di parte civile
24.11.2005, ha da ritenersi tempestiva. In relazione al punto 2.1. dell’AA,
rileva come i documenti, creati su carta intestata della banca, costituiscano
titoli ai sensi del CP. In merito al punto 2.2. dell’AA, evidenzia che il
contratto di lavoro - riportante la volontà simulata delle parti allo scopo di
ottenere in modo fraudolento il regime agevolato di espiazione della pena -
costituisce un documento atto a provare quello che figura nel testo, quindi un
titolo. Pone in evidenza la gravità delle truffe, non tanto per l’importo,
quanto più per le modalità di esecuzione (abuso di consolidati rapporti di
fiducia) e della falsità in documenti, poiché commessa per evitare il carcere e
ottenere il beneficio della semiprigionia, ciò che dimostra come l’accusato non
abbia mai accettato il primo giudizio e le proprie responsabilità. Rileva
peraltro come egli stenti a riconoscere anche le sue responsabilità di padre. Dà
atto che egli si è sottoposto ad un trattamento, evidenziando però la
brevissima durata dello stesso. Pur tenuto conto della situazione psicologica
dell’accusato, chiede la condanna ad una pena aggiuntiva di 10 mesi di
detenzione da espiare. Si rimette al giudizio della Corte per quanto concerne
la revoca della sospensione condizionale della precedente pena. Chiede inoltre
la confisca della documentazione in sequestro e il riconoscimento della pretesa
della PC PC 3, ritenuto come il rappresentante della PC PC 1 farà valere le pretese
di questi ultimi.
§ L'avv. RC 3, rappresentante della PC PC 1, la quale si
associa a quanto detto in requisitoria dalla PP, sottolineando le modalità
dell’affidamento del denaro, avvenute in modo diverso rispetto a quanto
dichiarato dall’accusato. Chiede il riconoscimento della colpevolezza
dell’accusato per il reato di truffa e il risarcimento di fr. 76'564, più
interessi, eventualmente a rate.
§ Il Difensore, il quale evidenzia come l’accusato abbia
molto sofferto per i procedimenti penali a suo carico, con ripercussioni sia a
livello fisico e psichico. Rileva che non gli è stato dato alcun credito,
nonostante la collaborazione fornita sin dal principio. Sottolinea come il suo
nome sia comparso nel comunicato stampa del MP (al quale solo PC 3 ha reagito),
violando la prassi sull’anonimato vigente nei procedimenti davanti alle Assise
correzionali e la presunzione di innocenza, ciò che gli ha creato sul piano
familiare gravi problemi, che ha dovuto gestire dal carcere. Rileva un certo
accanimento nei confronti del suo assistito, mantenuto in detenzione preventiva
fino all’evasione della rogatoria. Intravede una corresponsabilità degli
inquirenti che, per non avere istruito nel 2005 fatti all’epoca già conosciuti,
hanno reso necessario l’odierno procedimento. Fa valere la tardività della
querela 24.11.2005 di PC 3, la quale aveva avuto conoscenza del reato e
dell’autore già al momento della sua ospedalizzazione ad inizio luglio 2005. In
relazione all’importo di fr. 23'000.-, contesta l’esistenza sia del reato di
truffa che di appropriazione indebita, facendo valere la compensazione, sul
piano civile, con l’importo di fr. 70'000.- e invocando l’art. 5 CPPT. Chiede
che il reato ai danni dei coniugi PC 1 venga derubricato in appropriazione
indebita, avendo questi ultimi peccato di ingenuità e mancando dunque l’inganno
astuto. Ammette la falsità in documenti ai loro danni, precisando che
l’accusato ha allestito la documentazione solo in seguito, per coprire le sue
malefatte. Per quanto concerne il contratto di lavoro, fa notare come la situazione
familiare e la necessità di trovare lavoro abbiano spinto l’accusato a tentare
di evitare il carcere. Nega che questi avesse fin dall’inizio l’intenzione di
ingannare la SEPEM, la quale ad ogni modo sapeva che si trattava di un lavoro
su chiamata. Rileva come egli sia stato spinto, per gratitudine nei confronti
del datore di lavoro, ad accettare una disdetta di copertura. Considerata la
parziale scemata imputabilità dell’accusato, incapace di percepire la gravità delle
situazioni, di comprendere cosa sia giusto e cosa sbagliato e di gestire le
proprie responsabilità (attenuante peraltro già ritenuta nella precedente
sentenza), la collaborazione prestata agli inquirenti, l’ammissione in aula
dell’appropriazione dell’importo di fr. 23'000.-, si rimette al giudizio della
Corte per la commisurazione della pena, sottolineando la necessità di un
trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Si oppone alla revoca della
sospensione condizionale della precedente pena, proponendo invece il
prolungamento del periodo di prova. Chiede il dissequestro della documentazione
bancaria richiesta dalla Difesa così come il rinvio al foro civile delle
pretese di PC 3.
§ Il Procuratore pubblico,in replica, sottolinea come il
comunicato stampa fosse, in quelle circostanze, un atto istruttorio dovuto.
Evidenzia che la Difesa dovrebbe portare più rispetto verso le parti lese,
evitando di accusarle di essere state spinte ad agire per ingordigia di
guadagni in nero. Rileva come lo scopo del contratto di lavoro fosse quello di
ingannare l’autorità di esecuzione delle pene. In merito alla scemata
imputabilità, fa notare che la Difesa avrebbe potuto ricorrere contro la
decisione di reiezione della richiesta di perizia, sottolineando comunque che
il certificato medico espone unicamente un’ipotesi di disturbi psichici di tipo
border line.
§ L'avv. RC 3, la quale prende atto del fatto che non sono
contestate le richieste della PC PC 1, rileva come sia scorretto gettar
discredito sui coniugi PC 1, i quali non hanno effettuato controlli in ragione
del rapporto di fiducia esistente tra le parti.
§ La Difesa, in duplica, si scusa per aver dato
l’impressione di denigrare le PC. Sottolinea come i coniugi PC 1 abbiano
chiesto ragguagli a __________, ciò che dimostra la loro diffidenza. In
relazione al comunicato stampa rileva che la Difesa non ha materialmente avuto
il tempo di opporsi alla sua formulazione. Evidenzia come la breve durata del
trattamento sia da ricondurre all’incapacità dell’accusato di prendere
coscienza del suo problema.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. truffa,
ripetuta
per
avere,
al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
1.1.1. a __________,
nel luglio 2004,
ingannato con astuzia PC 3, allora sua convivente
e dalla quale ha avuto il 15 luglio 2005 il figlio __________, approfittando
della profonda fiducia che essa riponeva in lui in virtù del legame affettivo e
della convivenza e abusando della sua mancanza di conoscenze in ambito
finanziario, indotto la stessa ad affidargli, in data 12 luglio 2004, a scopo
di investimento in titoli azionari, fr. 23'000.-, che non investì nei termini a
lei prospettati e che utilizzò per scopi personali, arrecandole un danno di fr.
23'000.-;
1.1.1.1. trattasi di appropriazione
indebita?
1.1.2. a __________,
nel gennaio 2005,
ingannato con astuzia PC 1 e PC 2,
approfittando della profonda fiducia che essi
riponevano in lui a seguito di un rapporto consolidato di amicizia e abusando
della loro mancanza di conoscenze in ambito finanziario, indotto gli stessi a
consegnarli, il 20 gennaio 2005, a scopo di investimento in titoli azionari,
fr. 100'000.- a contanti, che utilizzò integralmente per necessità personali,
il danno residuo ammontando a fr. 76'564.-;
1.1.2.1. trattasi di appropriazione
indebita?
1.2. falsità
in documenti, ripetuta
per
avere,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1.2.1. a __________,
nel corso del mese di gennaio 2005,
allo scopo di procurarsi un indebito profitto,
allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 1 e PC 2:
1.2.1.1. il falso
documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B di denuncia
attestante fittiziamente e contrariamente al vero l’avvenuta apertura di un
deposito titoli a loro nome;
1.2.1.2. le condizioni
generali della __________ di cui al doc. C di denuncia, inserendo in calce
quale data il medesimo giorno dell’avvenuto affidamento dei fondi e la falsa
firma di __________ del medesimo istituto;
1.2.2. a __________,
il 23 marzo 2007,
allo scopo di sottoporlo alla Sezione
dell’esecuzione delle pene
e delle misure (SEPEM) per poter usufruire del regime
agevolato della semiprigionia in relazione all’espiazione della precedente
pena, indotto __________, socio gerente della società __________, ad allestire
il falso contratto di lavoro datato 13 marzo 2007
tra lui e la suddetta società, attestante, in
urto con la verità,
che avrebbe lavorato a tempo pieno per la società
con uno stipendio iniziale di fr. 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva
delle parti era quella di un rapporto di collaborazione
su chiamata, rispettivamente fatto uso di tale documento,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
4.
Devono
essere revocate le sospensioni condizionali di cui alla sentenza 13.2.2007
della Corte delle assise correzionali di __________ e del DA 21.7.2003 del
Ministero pubblico di __________?
5.
Deve
essere ordinato un trattamento ambulatoriale?
6.
Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili, e se sì, in
quale misura?
7.
Deve
essere ordinato la confisca di:
7.1
una busta
contenente documenti __________
(AI 7);
7.2
una mappetta
contente documentazione varia (AI 7);
7.3
un cellulare
marca Motorola V3 (AI 34);
7.4
documentazione
sequestrata presso la società __________ (AI 29)?
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
Il
curriculum vitae dell'imputato figura nella sentenza del 13 febbraio 2007 a cui
si rinvia.
AC 1 è stato arrestato presso il carcere di __________
dove stava espiando la precedente condanna in regime agevolato.
Con sentenza 13 febbraio 2007 AC 1 è stato
condannato alla pena di 26 mesi, di cui 10 da espiare, per incendio
intenzionale, ripetuta minaccia, abuso di
impianti di telecomunicazione, danneggiamento, ricettazione, istigazione alla
falsa testimonianza.
Dopo la condanna AC 1 in realtà ha fatto finta di
lavorare, creandosi il contratto che gli ha poi permesso di ottenere il regime
agevolato di espiazione, così come descritto nell'atto d'accusa.
2.
A
seguito della denuncia di PC 1 e PC 2, è emerso che l'imputato millantava di
gestire patrimoni per terzi.
Viste le malversazioni a danno dei PC 1, gli
inquirenti hanno quindi proceduto ad una pubblicazione invitando eventuali
danneggiati a farsi avanti. Si è annunciata unicamente la ex compagna PC 3.
Dall'istruttoria però è emerso che ella sapeva già di essere stata ingannata
dall'imputato nel luglio 2005, allorquando venne ricoverata qualche giorno
prima la nascita del figlio. I due convivevano e pertanto il reato necessita
della querela. Il primo atto che potrebbe essere considerato come la
manifestazione della volontà della Parte civile di perseguire penalmente
l'accusato è del novembre 2005. Nella misura in cui vi è da ritenere che la
donna, portandosi appresso l'estratto conto allorquando fu ricoverata a metà
luglio 2005, già sapeva a quel momento sia delle malversazioni sia del suo
autore (e questo qualche giorno prima dello stesso ricovero al punto da
portarsi appresso la documentazione per non lasciarla a disposizione del
compagno), la querela è tardiva.
3.
A
mente di questo giudice non basta un rapporto consolidato di amicizia per
fondare la truffa e, pertanto, per i fatti ai danni dei PC 1, l'accusato va
condannato per appropriazione indebita, venendo meno il presupposto
dell'inganno astuto.
4.
Quanto
alla commisurazione della pena si ha che i fatti ai danni dei PC 1 si sono
svolti prima della precedente condanna, mentre il falso documentale che gli ha
permesso di ottenere il regime di espiazione agevolato è stato commesso dopo.
In siffatte evenienze, in applicazione delle nuove disposizioni del CP, può
essere inflitta una pena unica che viene quantificata, tenuto conto in
particolare della colpa, in 30 mesi.
5.
La
prognosi è manifestamente negativa.
L'imputato non solo, prima di questo
dibattimento, non ha mai riconosciuto di essere il mandante dell'incendio ai
danni della PC 3, ma ha pure truccato le carte, per ottenere un regime di
espiazione che altrimenti non avrebbe ottenuto. Ha in altre parole, proprio
sulle conseguenze del precedente procedimento penale, ingannato le autorità.
Così stando le cose AC 1 non può oggi più
beneficiare di una sospensione condizionale, avendo delinquito subito dopo la
crescita in giudicato della precedente condanna, proprio con l'intento di non
assumersi le responsabilità relative alla stessa.
6.
Egli
deve essere sottoposto a trattamento ambulatoriale già in espiazione di pena
onde limitare i rischi di recidiva una volta scarcerato.
7.
Le
pretese di parte civile dei PC 1 vengono ammesse, così come del resto
riconosciuto pure dalla difesa.
Rispondendo affermativamente ai quesiti tutti i
quesiti, tranne che ai quesiti 1.1., 1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.2., 2., 3., 7.1.,
7.2
, 7.4.,
visti gli art. 12, 19, 40, 42,
43, 44, 46, 47, 49, 51, 63, 77b, 146 e 251 CP;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
appropriazione
indebita
per
avere,
a __________, nel gennaio 2005,
indebitamente impiegato a suo favore la somma di
fr. 100'000.-
a contanti, affidatagli da PC 2 e PC 1 a scopo di
investimento in titoli azionari, importo non ancora restituito nella misura di
fr. 76'564.-;
1.2
falsità
in documenti, ripetuta
per
avere,
al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1.2.1
a __________,
nel corso del mese di gennaio 2005,
allo scopo di procurarsi un indebito profitto,
allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 1 e PC 2:
1.2.1.1
il falso
documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B di denuncia
attestante fittiziamente e contrariamente al vero l’avvenuta apertura di un
deposito titoli a loro nome;
1.2.1.2
le condizioni
generali della __________ di cui al doc. C di denuncia, inserendo in calce
quale data il medesimo giorno dell’avvenuto affidamento dei fondi e la falsa
firma di __________ del medesimo istituto;
1.2.2
a __________,
il 23 marzo 2007,
allo scopo di sottoporlo alla Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure (SEPEM) per poter usufruire del regime agevolato
della semiprigionia in relazione all’espiazione della precedente pena, indotto __________,
socio gerente della società __________, ad allestire il falso contratto di
lavoro datato 13 marzo 2007 tra lui e la suddetta società, attestante, in urto
con la verità, che avrebbe lavorato a tempo pieno per la società con uno
stipendio iniziale di fr. 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva delle
parti era quella di un rapporto di collaborazione su
chiamata, nonché aver fatto uso di tale documento,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC 1 è
prosciolto da tutte le altre accuse.
3.
Di
conseguenza, richiamati il DA 21.7.2003 del Ministero pubblico di __________ e
la sentenza 13.2.2007 della Corte della assise correzionali di __________, AC 1,
è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, a valersi quale pena
unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente dell’art.
49.
cpv. 2 CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
È ordinato
un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in corso di espiazione della
pena.
5.
AC 1 è
inoltre condannato a versare alle parti civili PC 1 e PC 2, un’indennità di fr.
76'564.-, oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2005, a titolo di risarcimento
del danno.
6.
È ordinato
il dissequestro del telefono cellulare in sequestro.
Per il resto la domanda di confisca è
inammissibile
7.
La tassa
di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese processuali sono poste a
carico del condannato nella misura di 3/5 mentre la rimanenza è a carico dello
Stato.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 750.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 120.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 30.--
fr. 450.--
============
Il
rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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