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72.2007.171

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. a __________

nel corso del mese di gennaio 2005,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto

come descritto in dettaglio sub. 1.2.,

allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 2

e PC 1, il falso documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B

di denuncia attestante fittiziamente e contrariamente al vero l'avvenuta

apertura di un deposito titoli a loro nome,

nonché allestito e consegnato a scopo di inganno

alle medesime persone le condizioni generali della __________ di cui al doc. C

di denuncia, inserendo in calce quale data il medesimo giorno dell'avvenuto

affidamento dei fondi (ovvero il 20 gennaio 2005) e la falsa firma di __________

del medesimo istituto;

2.2. per

avere,

il 23

marzo 2007 a __________,

allo

scopo di sottoporlo alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure

(SEPEM) e per poter usufruire del regime agevolato della semiprigionia in

relazione all'espiazione della pena di 10 mesi inflittagli dalla Corte delle

assise correzionali di __________ il 13 febbraio 2007,

indotto __________,

socio gerente della società __________,

ad

allestire il falso contratto di lavoro datato 13 marzo 2007 tra lui e la

suddetta società, attestante, in urto con la verità, che avrebbe lavorato a

tempo pieno per la società a partire dal giorno della sottoscrizione con uno

stipendio iniziale di CHF 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva delle

parti era quella di un rapporto di collaborazione su chiamata,

ritenuto

che ha lavorato unicamente una settimana nel corso del mese di marzo 2007

rendendosi poi irreperibile al datore di lavoro, sottacendo la circostanza alla

SEPEM ed ottenendo così in modo fraudolento di poter espiare a partire dal 9

settembre 2007 la pena presso il Carcere aperto di __________, avendo pure

sottaciuto alla SEPEM che formalmente il contratto era stato disdetto con

effetto 20 aprile 2007, mediante disdetta datata 19 aprile 2007 ma sottoscritta

il 13 agosto 2007;

fatti avvenuti

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti

art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2007 del 18 dicembre 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott.iur. DUF 1.

§ L'avv. RC 1,

rappresentante della parte civile PC 3.

§ L'avv. RC 2 e

l’avv. RC 3, rappresentanti delle parti civili PC 1 e PC 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 19:40.

Il Presidente prospetta all'accusato

l'accusa di appropriazione indebita.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

dopo aver evidenziato la gravità dei precedenti penali dell’accusato,

ripercorre i fatti oggetto del presente procedimento e le circostanze del nuovo

arresto. In merito al punto 1.2. dell’AA, rileva come l’accusato abbia

sfruttato il rapporto di profonda fiducia esistente tra lui e i coniugi PC 1.

Evidenzia come la volontà truffaldina di appropriarsi indebitamente dei fondi

affidatigli fosse presente sin dall’inizio, giustificando quindi l’imputazione

di truffa. Ribadisce gli stessi argomenti anche in relazione al punto 1.1.

dell’AA, rilevando come egli abbia ammesso in aula che PC 3 gli aveva affidato

il denaro, pur continuando a negarne la causale, che dai documenti agli atti e

dalla registrazione della telefonata risulta tuttavia essere l’investimento in

titoli azionari. Sottolinea come i fondi affidatigli per essere gestiti, grazie

ad un raggiro, non lo siano stati, l’astuzia risiedendo nell’abuso del rapporto

di fiducia e nell’impossibilità delle parti lese di effettuare dei controlli.

Considera che la querela di PC 3, contenuta

implicitamente nella costituzione di parte civile

24.11.2005, ha da ritenersi tempestiva. In relazione al punto 2.1. dell’AA,

rileva come i documenti, creati su carta intestata della banca, costituiscano

titoli ai sensi del CP. In merito al punto 2.2. dell’AA, evidenzia che il

contratto di lavoro - riportante la volontà simulata delle parti allo scopo di

ottenere in modo fraudolento il regime agevolato di espiazione della pena -

costituisce un documento atto a provare quello che figura nel testo, quindi un

titolo. Pone in evidenza la gravità delle truffe, non tanto per l’importo,

quanto più per le modalità di esecuzione (abuso di consolidati rapporti di

fiducia) e della falsità in documenti, poiché commessa per evitare il carcere e

ottenere il beneficio della semiprigionia, ciò che dimostra come l’accusato non

abbia mai accettato il primo giudizio e le proprie responsabilità. Rileva

peraltro come egli stenti a riconoscere anche le sue responsabilità di padre. Dà

atto che egli si è sottoposto ad un trattamento, evidenziando però la

brevissima durata dello stesso. Pur tenuto conto della situazione psicologica

dell’accusato, chiede la condanna ad una pena aggiuntiva di 10 mesi di

detenzione da espiare. Si rimette al giudizio della Corte per quanto concerne

la revoca della sospensione condizionale della precedente pena. Chiede inoltre

la confisca della documentazione in sequestro e il riconoscimento della pretesa

della PC PC 3, ritenuto come il rappresentante della PC PC 1 farà valere le pretese

di questi ultimi.

§ L'avv. RC 3, rappresentante della PC PC 1, la quale si

associa a quanto detto in requisitoria dalla PP, sottolineando le modalità

dell’affidamento del denaro, avvenute in modo diverso rispetto a quanto

dichiarato dall’accusato. Chiede il riconoscimento della colpevolezza

dell’accusato per il reato di truffa e il risarcimento di fr. 76'564, più

interessi, eventualmente a rate.

§ Il Difensore, il quale evidenzia come l’accusato abbia

molto sofferto per i procedimenti penali a suo carico, con ripercussioni sia a

livello fisico e psichico. Rileva che non gli è stato dato alcun credito,

nonostante la collaborazione fornita sin dal principio. Sottolinea come il suo

nome sia comparso nel comunicato stampa del MP (al quale solo PC 3 ha reagito),

violando la prassi sull’anonimato vigente nei procedimenti davanti alle Assise

correzionali e la presunzione di innocenza, ciò che gli ha creato sul piano

familiare gravi problemi, che ha dovuto gestire dal carcere. Rileva un certo

accanimento nei confronti del suo assistito, mantenuto in detenzione preventiva

fino all’evasione della rogatoria. Intravede una corresponsabilità degli

inquirenti che, per non avere istruito nel 2005 fatti all’epoca già conosciuti,

hanno reso necessario l’odierno procedimento. Fa valere la tardività della

querela 24.11.2005 di PC 3, la quale aveva avuto conoscenza del reato e

dell’autore già al momento della sua ospedalizzazione ad inizio luglio 2005. In

relazione all’importo di fr. 23'000.-, contesta l’esistenza sia del reato di

truffa che di appropriazione indebita, facendo valere la compensazione, sul

piano civile, con l’importo di fr. 70'000.- e invocando l’art. 5 CPPT. Chiede

che il reato ai danni dei coniugi PC 1 venga derubricato in appropriazione

indebita, avendo questi ultimi peccato di ingenuità e mancando dunque l’inganno

astuto. Ammette la falsità in documenti ai loro danni, precisando che

l’accusato ha allestito la documentazione solo in seguito, per coprire le sue

malefatte. Per quanto concerne il contratto di lavoro, fa notare come la situazione

familiare e la necessità di trovare lavoro abbiano spinto l’accusato a tentare

di evitare il carcere. Nega che questi avesse fin dall’inizio l’intenzione di

ingannare la SEPEM, la quale ad ogni modo sapeva che si trattava di un lavoro

su chiamata. Rileva come egli sia stato spinto, per gratitudine nei confronti

del datore di lavoro, ad accettare una disdetta di copertura. Considerata la

parziale scemata imputabilità dell’accusato, incapace di percepire la gravità delle

situazioni, di comprendere cosa sia giusto e cosa sbagliato e di gestire le

proprie responsabilità (attenuante peraltro già ritenuta nella precedente

sentenza), la collaborazione prestata agli inquirenti, l’ammissione in aula

dell’appropriazione dell’importo di fr. 23'000.-, si rimette al giudizio della

Corte per la commisurazione della pena, sottolineando la necessità di un

trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Si oppone alla revoca della

sospensione condizionale della precedente pena, proponendo invece il

prolungamento del periodo di prova. Chiede il dissequestro della documentazione

bancaria richiesta dalla Difesa così come il rinvio al foro civile delle

pretese di PC 3.

§ Il Procuratore pubblico,in replica, sottolinea come il

comunicato stampa fosse, in quelle circostanze, un atto istruttorio dovuto.

Evidenzia che la Difesa dovrebbe portare più rispetto verso le parti lese,

evitando di accusarle di essere state spinte ad agire per ingordigia di

guadagni in nero. Rileva come lo scopo del contratto di lavoro fosse quello di

ingannare l’autorità di esecuzione delle pene. In merito alla scemata

imputabilità, fa notare che la Difesa avrebbe potuto ricorrere contro la

decisione di reiezione della richiesta di perizia, sottolineando comunque che

il certificato medico espone unicamente un’ipotesi di disturbi psichici di tipo

border line.

§ L'avv. RC 3, la quale prende atto del fatto che non sono

contestate le richieste della PC PC 1, rileva come sia scorretto gettar

discredito sui coniugi PC 1, i quali non hanno effettuato controlli in ragione

del rapporto di fiducia esistente tra le parti.

§ La Difesa, in duplica, si scusa per aver dato

l’impressione di denigrare le PC. Sottolinea come i coniugi PC 1 abbiano

chiesto ragguagli a __________, ciò che dimostra la loro diffidenza. In

relazione al comunicato stampa rileva che la Difesa non ha materialmente avuto

il tempo di opporsi alla sua formulazione. Evidenzia come la breve durata del

trattamento sia da ricondurre all’incapacità dell’accusato di prendere

coscienza del suo problema.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è

autore colpevole di:

1.1. truffa,

ripetuta

per

avere,

al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

1.1.1. a __________,

nel luglio 2004,

ingannato con astuzia PC 3, allora sua convivente

e dalla quale ha avuto il 15 luglio 2005 il figlio __________, approfittando

della profonda fiducia che essa riponeva in lui in virtù del legame affettivo e

della convivenza e abusando della sua mancanza di conoscenze in ambito

finanziario, indotto la stessa ad affidargli, in data 12 luglio 2004, a scopo

di investimento in titoli azionari, fr. 23'000.-, che non investì nei termini a

lei prospettati e che utilizzò per scopi personali, arrecandole un danno di fr.

23'000.-;

1.1.1.1. trattasi di appropriazione

indebita?

1.1.2. a __________,

nel gennaio 2005,

ingannato con astuzia PC 1 e PC 2,

approfittando della profonda fiducia che essi

riponevano in lui a seguito di un rapporto consolidato di amicizia e abusando

della loro mancanza di conoscenze in ambito finanziario, indotto gli stessi a

consegnarli, il 20 gennaio 2005, a scopo di investimento in titoli azionari,

fr. 100'000.- a contanti, che utilizzò integralmente per necessità personali,

il danno residuo ammontando a fr. 76'564.-;

1.1.2.1. trattasi di appropriazione

indebita?

1.2. falsità

in documenti, ripetuta

per

avere,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri

diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

1.2.1. a __________,

nel corso del mese di gennaio 2005,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto,

allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 1 e PC 2:

1.2.1.1. il falso

documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B di denuncia

attestante fittiziamente e contrariamente al vero l’avvenuta apertura di un

deposito titoli a loro nome;

1.2.1.2. le condizioni

generali della __________ di cui al doc. C di denuncia, inserendo in calce

quale data il medesimo giorno dell’avvenuto affidamento dei fondi e la falsa

firma di __________ del medesimo istituto;

1.2.2. a __________,

il 23 marzo 2007,

allo scopo di sottoporlo alla Sezione

dell’esecuzione delle pene

e delle misure (SEPEM) per poter usufruire del regime

agevolato della semiprigionia in relazione all’espiazione della precedente

pena, indotto __________, socio gerente della società __________, ad allestire

il falso contratto di lavoro datato 13 marzo 2007

tra lui e la suddetta società, attestante, in

urto con la verità,

che avrebbe lavorato a tempo pieno per la società

con uno stipendio iniziale di fr. 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva

delle parti era quella di un rapporto di collaborazione

su chiamata, rispettivamente fatto uso di tale documento,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

4.

Devono

essere revocate le sospensioni condizionali di cui alla sentenza 13.2.2007

della Corte delle assise correzionali di __________ e del DA 21.7.2003 del

Ministero pubblico di __________?

5.

Deve

essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

6.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alle parti civili, e se sì, in

quale misura?

7.

Deve

essere ordinato la confisca di:

7.1

una busta

contenente documenti __________

(AI 7);

7.2

una mappetta

contente documentazione varia (AI 7);

7.3

un cellulare

marca Motorola V3 (AI 34);

7.4

documentazione

sequestrata presso la società __________ (AI 29)?

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

Il

curriculum vitae dell'imputato figura nella sentenza del 13 febbraio 2007 a cui

si rinvia.

AC 1 è stato arrestato presso il carcere di __________

dove stava espiando la precedente condanna in regime agevolato.

Con sentenza 13 febbraio 2007 AC 1 è stato

condannato alla pena di 26 mesi, di cui 10 da espiare, per incendio

intenzionale, ripetuta minaccia, abuso di

impianti di telecomunicazione, danneggiamento, ricettazione, istigazione alla

falsa testimonianza.

Dopo la condanna AC 1 in realtà ha fatto finta di

lavorare, creandosi il contratto che gli ha poi permesso di ottenere il regime

agevolato di espiazione, così come descritto nell'atto d'accusa.

2.

A

seguito della denuncia di PC 1 e PC 2, è emerso che l'imputato millantava di

gestire patrimoni per terzi.

Viste le malversazioni a danno dei PC 1, gli

inquirenti hanno quindi proceduto ad una pubblicazione invitando eventuali

danneggiati a farsi avanti. Si è annunciata unicamente la ex compagna PC 3.

Dall'istruttoria però è emerso che ella sapeva già di essere stata ingannata

dall'imputato nel luglio 2005, allorquando venne ricoverata qualche giorno

prima la nascita del figlio. I due convivevano e pertanto il reato necessita

della querela. Il primo atto che potrebbe essere considerato come la

manifestazione della volontà della Parte civile di perseguire penalmente

l'accusato è del novembre 2005. Nella misura in cui vi è da ritenere che la

donna, portandosi appresso l'estratto conto allorquando fu ricoverata a metà

luglio 2005, già sapeva a quel momento sia delle malversazioni sia del suo

autore (e questo qualche giorno prima dello stesso ricovero al punto da

portarsi appresso la documentazione per non lasciarla a disposizione del

compagno), la querela è tardiva.

3.

A

mente di questo giudice non basta un rapporto consolidato di amicizia per

fondare la truffa e, pertanto, per i fatti ai danni dei PC 1, l'accusato va

condannato per appropriazione indebita, venendo meno il presupposto

dell'inganno astuto.

4.

Quanto

alla commisurazione della pena si ha che i fatti ai danni dei PC 1 si sono

svolti prima della precedente condanna, mentre il falso documentale che gli ha

permesso di ottenere il regime di espiazione agevolato è stato commesso dopo.

In siffatte evenienze, in applicazione delle nuove disposizioni del CP, può

essere inflitta una pena unica che viene quantificata, tenuto conto in

particolare della colpa, in 30 mesi.

5.

La

prognosi è manifestamente negativa.

L'imputato non solo, prima di questo

dibattimento, non ha mai riconosciuto di essere il mandante dell'incendio ai

danni della PC 3, ma ha pure truccato le carte, per ottenere un regime di

espiazione che altrimenti non avrebbe ottenuto. Ha in altre parole, proprio

sulle conseguenze del precedente procedimento penale, ingannato le autorità.

Così stando le cose AC 1 non può oggi più

beneficiare di una sospensione condizionale, avendo delinquito subito dopo la

crescita in giudicato della precedente condanna, proprio con l'intento di non

assumersi le responsabilità relative alla stessa.

6.

Egli

deve essere sottoposto a trattamento ambulatoriale già in espiazione di pena

onde limitare i rischi di recidiva una volta scarcerato.

7.

Le

pretese di parte civile dei PC 1 vengono ammesse, così come del resto

riconosciuto pure dalla difesa.

Rispondendo affermativamente ai quesiti tutti i

quesiti, tranne che ai quesiti 1.1., 1.1.1., 1.1.1.1., 1.1.2., 2., 3., 7.1.,

7.2

, 7.4.,

visti gli art. 12, 19, 40, 42,

43, 44, 46, 47, 49, 51, 63, 77b, 146 e 251 CP;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

appropriazione

indebita

per

avere,

a __________, nel gennaio 2005,

indebitamente impiegato a suo favore la somma di

fr. 100'000.-

a contanti, affidatagli da PC 2 e PC 1 a scopo di

investimento in titoli azionari, importo non ancora restituito nella misura di

fr. 76'564.-;

1.2

falsità

in documenti, ripetuta

per

avere,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri

diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

1.2.1

a __________,

nel corso del mese di gennaio 2005,

allo scopo di procurarsi un indebito profitto,

allestito e consegnato a scopo di inganno a PC 1 e PC 2:

1.2.1.1

il falso

documento su carta intestata della __________ di cui al doc. B di denuncia

attestante fittiziamente e contrariamente al vero l’avvenuta apertura di un

deposito titoli a loro nome;

1.2.1.2

le condizioni

generali della __________ di cui al doc. C di denuncia, inserendo in calce

quale data il medesimo giorno dell’avvenuto affidamento dei fondi e la falsa

firma di __________ del medesimo istituto;

1.2.2

a __________,

il 23 marzo 2007,

allo scopo di sottoporlo alla Sezione dell’esecuzione

delle pene e delle misure (SEPEM) per poter usufruire del regime agevolato

della semiprigionia in relazione all’espiazione della precedente pena, indotto __________,

socio gerente della società __________, ad allestire il falso contratto di

lavoro datato 13 marzo 2007 tra lui e la suddetta società, attestante, in urto

con la verità, che avrebbe lavorato a tempo pieno per la società con uno

stipendio iniziale di fr. 2'995.- mensili, mentre la volontà effettiva delle

parti era quella di un rapporto di collaborazione su

chiamata, nonché aver fatto uso di tale documento,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto da tutte le altre accuse.

3.

Di

conseguenza, richiamati il DA 21.7.2003 del Ministero pubblico di __________ e

la sentenza 13.2.2007 della Corte della assise correzionali di __________, AC 1,

è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, a valersi quale pena

unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente dell’art.

49.

cpv. 2 CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

È ordinato

un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in corso di espiazione della

pena.

5.

AC 1 è

inoltre condannato a versare alle parti civili PC 1 e PC 2, un’indennità di fr.

76'564.-, oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2005, a titolo di risarcimento

del danno.

6.

È ordinato

il dissequestro del telefono cellulare in sequestro.

Per il resto la domanda di confisca è

inammissibile

7.

La tassa

di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese processuali sono poste a

carico del condannato nella misura di 3/5 mentre la rimanenza è a carico dello

Stato.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 300.--

Inchiesta

preliminare fr. 120.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 30.--

fr. 450.--

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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