72.2007.172
Tratta di esseri umani
28 gennaio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
72.2007.172
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, PENAL
Titolo:
Tratta di esseri umani
TRATTA DI ESSERI UMANI
art. 196 CPS
Incarto n.
72.2007.172
Mendrisio,
28 gennaio 2008/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Leventina
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 11 dicembre 2000 al 15 febbraio 2001;
2. AC 2
e residente a
detenuta dal 14 agosto 2007;
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1 e AC
2 congiuntamente
1. tratta
di esseri umani
per avere,
alfine di favorire l’altrui libidine,
agendo in correità tra loro e con una non meglio
identificata __________,
nel periodo gennaio / maggio 2000,
in quattro diverse circostanze, ripetutamente
esercitato, organizzandola, la tratta di sette giovani donne provenienti dalla __________,
procurando loro il lavoro quali prostitute presso due esercizi pubblici del
Cantone,
in particolare:
--
AC 2: per averle reclutate a __________, organizzato il viaggio anticipandone
Fatti
i costi e concordato con ognuna il pagamento a titolo di rimborso dell’importo
di Fr. 5'500.- entro tre mesi dal loro arrivo in Ticino rispettivamente
consegnando ad ogni ragazza, prima della sua partenza, US$ 500.- per comprovare
la sua indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera ed informando
AC 1 delle date del loro arrivo in Italia per il tramite della non meglio
identificata __________,
--
AC 1: per essersi recato a prenderle in quattro diverse circostanze
all’aeroporto di __________ per poi accompagnarle, una di loro, all’Albergo __________
e le restanti sei all’Antica __________ affinché si prostituissero,
ritenuto
come da ogni ragazza AC 1 si fece restituire US$ 500.- precedentemente
consegnati da AC 2 per poi, nel seguito, parzialmente riscuotere da ognuna la
somma di Fr. 5'500.- già concordata in patria, trattenendo per sé il suo
pattuito compenso di Fr. 1'500.- per ragazza mentre la differenza, tramite __________,
fu inviata a __________, a AC 2, con le seguenti spedizioni di denaro del:
-- 01.02.2000
per US$ 770.-
-- 03.02.2000 per US$ 270.- pari a Fr.
459,40
-- 26.02.2000 per US$ 1'080.- pari a Fr.
1'837.-
-- 03.03.2000 per Fr. 170.-
-- 08.03.2000 per Fr. 745.-
-- 20.03.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr.
1'709,30
-- 23.03.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr.
1'725.20
-- 04.04.2000 per US$ 722,20
-- 08.04.2000 per US$ 240.- pari a Fr.
407.-
-- 18.04.2000 per Fr. 935.-
-- 25.04.2000 per Fr. 1682.- e
-- 08.05.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr.
1'783.-
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;
B) AC 1
singolarmente
2. tratta
di esseri umani
per avere,
alfine di favorire l’altrui libidine,
agendo in correità con __________ e non meglio
identificate __________,
in __________,
nel periodo estate 1999 / aprile 2000,
ripetutamente esercitato, organizzandola, la
tratta di sei giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il
lavoro quali prostitute presso due esercizi pubblici del Cantone,
in particolare:
2.1 agendo in correità con __________,
durante il mese di ottobre 1999:
-- __________:
per aver reclutato in __________, organizzato il loro viaggio e consegnato ad
ognuna US$ 500.- prima della partenza affinché comprovassero la loro
indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera,
-- AC
1: per essersi recato a prenderle all’aeroporto di __________, fattosi
restituire da ognuna US$ 500.-, averle accompagnate al Bar __________ affinché
si prostituissero, trattenendo loro i biglietti di ritorno e richiedendo ad
ognuna, senza riuscire ad incassarli, Fr. 5’000.- quale compenso per
l’organizzazione del loro viaggio in Ticino,
2.2. agendo in correità con non meglio identificate __________,
nell’estate 1999, in tre
diverse circostanze,
per essersi recato all’aeroporto di __________ a
prendere tre giovani donne provenienti dalla __________ fatte giungere in
Svizzera dalle sopraccitate, che poi accompagnò presso il Bar __________
affinché si prostituissero, ricevendo quale suo compenso dalle non meglio
identificate __________ Fr. 200.- per ogni viaggio;
2.3 agendo in correità con __________,
durante il mese di aprile 2000:
-- __________:
per aver reclutato in __________, organizzatole il viaggio anticipandone i
costi di US$ 300.- e consegnatole US$ 500.- prima della partenza affinché
comprovasse la sua indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera,
-- AC
1: per essersi recato a prenderla all’aeroporto di __________, fattosi
restituire US$ 500.- ed averla accompagnata presso il Bar __________ affinché
si prostituisse, per poi chiederle ed ottenere, nelle settimane successive, il
rimborso di US$ 300.- e di Fr. 6'000.- quale compenso per l’organizzazione del
suo viaggio in Ticino, somma che tramite __________ inviò a __________, a __________,
con spedizioni di denaro del:
-- 28.04.2000 per US$ 3'300.- pari a Fr.
5’938.- e
-- 12.05.2000 per Fr. 1'591,50
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;
C) AC 2
singolarmente
3. tratta
di esseri umani
per avere,
alfine di favorire l’altrui libidine,
agendo in correità con __________,
in __________, nel periodo maggio / ottobre 1999,
ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di tre giovani donne
provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso
il Ristorante __________,
in particolare organizzando loro il viaggio,
trovando loro alloggio presso questo esercizio pubblico affinché si
prostituissero e concordando con __________, quale suo compenso, Fr. 10.- per
ogni giorno di loro pernottamento,
tanto da ricevere da quest’ultima l’importo di Fr.
2'700.- in contanti e tramite __________, con spedizioni di denaro del:
-- 19.05.1999 per US$ 1'000.- pari a Fr. 1549,50
-- 28.05.1999 per US$ 200.- pari a Fr.
315.- e
-- 30.10.1999 per US$ 200.- pari a Fr.
315.-
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto
dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 168/2007 del 19 dicembre 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1, assistito
dal difensore d’ufficio
avv.
DUF 2 .
§ L'accusata AC 2, assistita
dal difensore d’ufficio (GP) avv. DUF 1.
§ L’interprete
IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:25.
D’accordo le parti e il Presidente,
l’importo di fr. 1'591.50 relativo al versamento 12.5.2000 (punto 2.3. dell’AA)
viene defalcato poiché trattasi di versamento in entrata che l’accusato
dichiara di aver ricevuto da __________.
Il Presidente dà atto che nei confronti
di AC 1 vi è stata violazione del principio di celerità, poiché non vi sono
stati atti istruttori a partire dal 2001.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
afferma che, conformemente alla giurisprudenza del TF, i reati oggetto
dell’accusa risultano adempiuti. Rileva che il consenso delle ragazze era
viziato, non essendo state a conoscenza del vero scopo del loro viaggio in
Svizzera o non essendo state in grado - di fatto - di rifiutare di
prostituirsi. Per quanto riguarda AC 1 rileva che, alla luce del suo agire
organizzato, anche la fattispecie di cui al punto 2.2. dell’AA configura un
reato commesso in correità e non solo in complicità. Rileva come si tratti di
uno dei reati più disgustosi del CP. Evidenzia la colpa grave dell’accusato,
consistente nello sfruttare la povertà di giovani donne per favorire l’altrui
libidine, e ciò unicamente per denaro. Sottolinea la ripetizione di un’attività
esercitata quasi professionalmente, fonte di importanti guadagni, nonché la
varietà dei correi a cui AC 1 si è prontamente messo a disposizione, rilevando
che l’aggravante del mestiere non entra in considerazione solo poiché l’art.
art. 196 vCP non la contemplava. In relazione a AC 2 rileva come la stessa, già
venuta in Svizzera a prostituirsi, abbia mentito alle ragazze ben sapendo a
cosa sarebbero andate incontro.
Sottolinea che gli accusati hanno collaborato
solo nel seguito dell’inchiesta e solleva il dubbio che le ragazze portate in
Svizzera siano state più numerose di quelle emerse nel corso delle indagini. A
favore degli accusati pone in evidenza l’incensuratezza di entrambi, il
comportamento avuto dopo i fatti, che non ha più interessato la Magistratura,
l’attenuante generica del tempo trascorso e -nei confronti di AC 1 - la
violazione del principio di celerità. Rileva che non deve essere effettuata una
prognosi negativa, gli accusati non frequentando più il mondo della
prostituzione, AC 1 avendo un lavoro e delle responsabilità familiari, AC 2
dimostrando l’intenzione di tornare in __________ per trovare un lavoro onesto.
Non chiede una pena differenziata poiché, se è vero che AC 1 potrebbe
beneficiare di uno sconto maggiore per l’accertata violazione del principio di
celerità, è vero anche che la sua attività ha interessato più persone e la sua
immagine di esattore è più negativa rispetto a quella di AC 2. In conclusione
chiede la conferma integrale dell’atto di accusa e la condanna di entrambi gli
accusati ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di 2 anni. Viste le condizioni economiche di entrambi,
rinuncia a chiedere il pagamento di una multa.
§ L'avv. DUF 1, difensore di AC 2, il quale sottolinea che i
fatti sono stati ammessi già in corso di istruttoria. Non contesta la qualifica
giuridica del reato. Evidenzia come dagli atti non emerga una personalità
criminale, le ragazze non essendo state costrette a venire in Svizzera a
prostituirsi. Rileva come l’autonomia delle ragazze nella loro attività sia
rilevante per la commisurazione della pena. Pone in risalto la vita precedente
e le condizioni personali ed economiche dell’accusata in __________,
sottolineando come AC 2 non abbia commesso il reato per permettersi una vita
lussuosa, ma unicamente per garantire la sussistenza della sua famiglia, tant’è
che il provento del reato è servito interamente per finanziare un intervento
medico per il nipote. Fa valere l’attenuante specifica della grave angustia e
del lungo tempo trascorso, evidenziando come dopo i fatti l’accusata abbia
svolto un lavoro onesto. Ponendo in risalto l’incensuratezza della sua
assistita, chiede un’adeguata riduzione della pena proposta dal PP, sempre con
il beneficio della condizionale.
§ L'avv. DUF 2, difensore di AC 1, il quale a sua volta sottolinea
come i fatti siano stati ammessi già in corso di inchiesta. Non contesta che il
consenso delle ragazze fosse viziato e quindi il reato adempiuto. Riconosce
l’agire ripetuto dell’accusato e il vantaggio materiale trattone. Ammette la
correità anche in relazione al punto 2.2. dell’AA.. Ritiene grave il reato e lo
scopo egoistico per il quale è stato commesso. In merito alla commisurazione
della pena, rileva che i ruoli possono sì essere equiparati per importanza, ma
ritiene che l’Accusa non abbia tenuto sufficientemente in considerazione le
attenuanti riconosciute, in particolare la violazione del principio di
celerità, essendo trascorsi tanti anni senza alcun atto istruttorio nei confronti
di AC 1; il lungo tempo trascorso; l’incensuratezza; il fatto di avere tagliato
i rapporti con l’ambiente della prostituzione e di aver ristabilizzato la
propria vita e avendo riacquistato il dovuto rispetto per autorità come
dimostrato con le ammissioni in aula di fatti non ammessi fino all’ultimo
verbale. In conclusione, chiede un ridimensionamento della pena proposta dal
PP.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. tratta di
esseri umani
per avere,
nel periodo estate 1999/aprile 2000,
alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente
esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente tredici giovani donne
provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso
vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:
1.1.1. agendo in
correità con AC 2 e con una non meglio identificata __________, in __________,
nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro
diverse circostanze, per essersi recato a prendere sette di loro all’aeroporto
di __________ per poi accompagnarne una all’Albergo __________ affinché si
prostituissero;
1.1.2. agendo in
correità con __________ e non meglio identificate __________, nel periodo
estate 1999/aprile 2000,
per essersi recato a prendere cinque di loro
all’aeroporto di __________ e una di loro all’aeroporto di __________,
accompagnandone due al Bar __________, affinché si prostituissero,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Deve
essere accertata la violazione del principio di celerità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
B. AC 2
1.
è autrice
colpevole di:
1.1
tratta di
esseri umani
per avere,
nel periodo maggio
1999/maggio 2000,
alfine di favorire
l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di
complessivamente dieci giovani donne provenienti dalla __________, procurando
loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in
particolare:
1.1.1
agendo in
correità con AC 1 e con una non meglio identificata __________,
nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro
diverse circostanze, per avere reclutato sette di loro a __________ e aver
organizzato il viaggio in Ticino, anticipandone i costi;
1.1.2
agendo in
correità con __________, nel periodo maggio/ottobre 1999, organizzato il
viaggio di tre di loro, nonché trovato loro alloggio e lavoro quali prostitute
presso il Ristorante __________,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa?
2.
Può
beneficiare delle attenuanti specifiche della grave angustia e del lungo tempo
trascorso?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
tranne che al quesito B.2.,
visti gli art. 12, 40, 42,
43, 44, 47, 48, 49, 51 CP e 196 vCP;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
tratta di esseri umani
per avere,
nel periodo estate 1999/aprile 2000,
alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente
esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente tredici giovani donne
provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso
vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:
1.1.1
agendo in
correità con AC 2 e con una non meglio identificata __________,
nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro
diverse circostanze, per essersi recato a prendere sette di loro all’aeroporto
di __________ per poi accompagnarne una all’Albergo __________ affinché si
prostituissero;
1.1.2
agendo in
correità con __________ e non meglio identificate __________, in __________,
nel periodo estate 1999/aprile 2000,
per essersi recato a prendere cinque di loro
all’aeroporto di __________ e una di loro all’aeroporto di __________,
accompagnandone due al Bar __________, affinché si prostituissero,
e meglio
come descritto nell’atto di accusa.
2.
AC 2 è
autrice colpevole di:
2.1
tratta di
esseri umani
per avere,
nel periodo maggio
1999/maggio 2000,
alfine di favorire
l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di
complessivamente dieci giovani donne provenienti dalla __________, procurando
loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in
particolare:
2.1.1
agendo in
correità con AC 1 e con una non meglio identificata __________,
nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro
diverse circostanze, per avere reclutato sette di loro a __________ e aver
organizzato il viaggio in Ticino, anticipandone i costi;
2.1.2
agendo in
correità con __________, nel periodo maggio/ottobre 1999, organizzato il
viaggio di tre di loro, nonché trovato loro alloggio e lavoro quali prostitute
presso il Ristorante __________,
meglio
come descritto nell’atto di accusa.
3.
Di
conseguenza,
3.1
AC 1,
constatata la violazione del principio di celerità,
è condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
AC 2 è
condannata alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione
delle pene detentive è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di
anni 2 (due).
5.
La tassa
di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e le spese processuali sono poste a
carico dei condannati in solido, in ragione di ½ ciascuno.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'266.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'716.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 633.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 858.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 633.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 858.--
===========
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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