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Decisione

72.2007.172

Tratta di esseri umani

28 gennaio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i costi e concordato con ognuna il pagamento a titolo di rimborso dell’importo

di Fr. 5'500.- entro tre mesi dal loro arrivo in Ticino rispettivamente

consegnando ad ogni ragazza, prima della sua partenza, US$ 500.- per comprovare

la sua indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera ed informando

AC 1 delle date del loro arrivo in Italia per il tramite della non meglio

identificata __________,

--

AC 1: per essersi recato a prenderle in quattro diverse circostanze

all’aeroporto di __________ per poi accompagnarle, una di loro, all’Albergo __________

e le restanti sei all’Antica __________ affinché si prostituissero,

ritenuto

come da ogni ragazza AC 1 si fece restituire US$ 500.- precedentemente

consegnati da AC 2 per poi, nel seguito, parzialmente riscuotere da ognuna la

somma di Fr. 5'500.- già concordata in patria, trattenendo per sé il suo

pattuito compenso di Fr. 1'500.- per ragazza mentre la differenza, tramite __________,

fu inviata a __________, a AC 2, con le seguenti spedizioni di denaro del:

-- 01.02.2000

per US$ 770.-

-- 03.02.2000 per US$ 270.- pari a Fr.

459,40

-- 26.02.2000 per US$ 1'080.- pari a Fr.

1'837.-

-- 03.03.2000 per Fr. 170.-

-- 08.03.2000 per Fr. 745.-

-- 20.03.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr.

1'709,30

-- 23.03.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr.

1'725.20

-- 04.04.2000 per US$ 722,20

-- 08.04.2000 per US$ 240.- pari a Fr.

407.-

-- 18.04.2000 per Fr. 935.-

-- 25.04.2000 per Fr. 1682.- e

-- 08.05.2000 per US$ 1'000.- pari a Fr.

1'783.-

fatti avvenuti

nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto

dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;

B) AC 1

singolarmente

2. tratta

di esseri umani

per avere,

alfine di favorire l’altrui libidine,

agendo in correità con __________ e non meglio

identificate __________,

in __________,

nel periodo estate 1999 / aprile 2000,

ripetutamente esercitato, organizzandola, la

tratta di sei giovani donne provenienti dalla __________, procurando loro il

lavoro quali prostitute presso due esercizi pubblici del Cantone,

in particolare:

2.1 agendo in correità con __________,

durante il mese di ottobre 1999:

-- __________:

per aver reclutato in __________, organizzato il loro viaggio e consegnato ad

ognuna US$ 500.- prima della partenza affinché comprovassero la loro

indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera,

-- AC

1: per essersi recato a prenderle all’aeroporto di __________, fattosi

restituire da ognuna US$ 500.-, averle accompagnate al Bar __________ affinché

si prostituissero, trattenendo loro i biglietti di ritorno e richiedendo ad

ognuna, senza riuscire ad incassarli, Fr. 5’000.- quale compenso per

l’organizzazione del loro viaggio in Ticino,

2.2. agendo in correità con non meglio identificate __________,

nell’estate 1999, in tre

diverse circostanze,

per essersi recato all’aeroporto di __________ a

prendere tre giovani donne provenienti dalla __________ fatte giungere in

Svizzera dalle sopraccitate, che poi accompagnò presso il Bar __________

affinché si prostituissero, ricevendo quale suo compenso dalle non meglio

identificate __________ Fr. 200.- per ogni viaggio;

2.3 agendo in correità con __________,

durante il mese di aprile 2000:

-- __________:

per aver reclutato in __________, organizzatole il viaggio anticipandone i

costi di US$ 300.- e consegnatole US$ 500.- prima della partenza affinché

comprovasse la sua indipendenza economica in caso di controllo alla frontiera,

-- AC

1: per essersi recato a prenderla all’aeroporto di __________, fattosi

restituire US$ 500.- ed averla accompagnata presso il Bar __________ affinché

si prostituisse, per poi chiederle ed ottenere, nelle settimane successive, il

rimborso di US$ 300.- e di Fr. 6'000.- quale compenso per l’organizzazione del

suo viaggio in Ticino, somma che tramite __________ inviò a __________, a __________,

con spedizioni di denaro del:

-- 28.04.2000 per US$ 3'300.- pari a Fr.

5’938.- e

-- 12.05.2000 per Fr. 1'591,50

fatti avvenuti

nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto

dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;

C) AC 2

singolarmente

3. tratta

di esseri umani

per avere,

alfine di favorire l’altrui libidine,

agendo in correità con __________,

in __________, nel periodo maggio / ottobre 1999,

ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di tre giovani donne

provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso

il Ristorante __________,

in particolare organizzando loro il viaggio,

trovando loro alloggio presso questo esercizio pubblico affinché si

prostituissero e concordando con __________, quale suo compenso, Fr. 10.- per

ogni giorno di loro pernottamento,

tanto da ricevere da quest’ultima l’importo di Fr.

2'700.- in contanti e tramite __________, con spedizioni di denaro del:

-- 19.05.1999 per US$ 1'000.- pari a Fr. 1549,50

-- 28.05.1999 per US$ 200.- pari a Fr.

315.- e

-- 30.10.1999 per US$ 200.- pari a Fr.

315.-

fatti avvenuti

nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto

dall’art. 196 cpv. 1 vCPS, ora art. 182 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 168/2007 del 19 dicembre 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1, assistito

dal difensore d’ufficio

avv.

DUF 2 .

§ L'accusata AC 2, assistita

dal difensore d’ufficio (GP) avv. DUF 1.

§ L’interprete

IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:25.

D’accordo le parti e il Presidente,

l’importo di fr. 1'591.50 relativo al versamento 12.5.2000 (punto 2.3. dell’AA)

viene defalcato poiché trattasi di versamento in entrata che l’accusato

dichiara di aver ricevuto da __________.

Il Presidente dà atto che nei confronti

di AC 1 vi è stata violazione del principio di celerità, poiché non vi sono

stati atti istruttori a partire dal 2001.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

afferma che, conformemente alla giurisprudenza del TF, i reati oggetto

dell’accusa risultano adempiuti. Rileva che il consenso delle ragazze era

viziato, non essendo state a conoscenza del vero scopo del loro viaggio in

Svizzera o non essendo state in grado - di fatto - di rifiutare di

prostituirsi. Per quanto riguarda AC 1 rileva che, alla luce del suo agire

organizzato, anche la fattispecie di cui al punto 2.2. dell’AA configura un

reato commesso in correità e non solo in complicità. Rileva come si tratti di

uno dei reati più disgustosi del CP. Evidenzia la colpa grave dell’accusato,

consistente nello sfruttare la povertà di giovani donne per favorire l’altrui

libidine, e ciò unicamente per denaro. Sottolinea la ripetizione di un’attività

esercitata quasi professionalmente, fonte di importanti guadagni, nonché la

varietà dei correi a cui AC 1 si è prontamente messo a disposizione, rilevando

che l’aggravante del mestiere non entra in considerazione solo poiché l’art.

art. 196 vCP non la contemplava. In relazione a AC 2 rileva come la stessa, già

venuta in Svizzera a prostituirsi, abbia mentito alle ragazze ben sapendo a

cosa sarebbero andate incontro.

Sottolinea che gli accusati hanno collaborato

solo nel seguito dell’inchiesta e solleva il dubbio che le ragazze portate in

Svizzera siano state più numerose di quelle emerse nel corso delle indagini. A

favore degli accusati pone in evidenza l’incensuratezza di entrambi, il

comportamento avuto dopo i fatti, che non ha più interessato la Magistratura,

l’attenuante generica del tempo trascorso e -nei confronti di AC 1 - la

violazione del principio di celerità. Rileva che non deve essere effettuata una

prognosi negativa, gli accusati non frequentando più il mondo della

prostituzione, AC 1 avendo un lavoro e delle responsabilità familiari, AC 2

dimostrando l’intenzione di tornare in __________ per trovare un lavoro onesto.

Non chiede una pena differenziata poiché, se è vero che AC 1 potrebbe

beneficiare di uno sconto maggiore per l’accertata violazione del principio di

celerità, è vero anche che la sua attività ha interessato più persone e la sua

immagine di esattore è più negativa rispetto a quella di AC 2. In conclusione

chiede la conferma integrale dell’atto di accusa e la condanna di entrambi gli

accusati ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente con un

periodo di prova di 2 anni. Viste le condizioni economiche di entrambi,

rinuncia a chiedere il pagamento di una multa.

§ L'avv. DUF 1, difensore di AC 2, il quale sottolinea che i

fatti sono stati ammessi già in corso di istruttoria. Non contesta la qualifica

giuridica del reato. Evidenzia come dagli atti non emerga una personalità

criminale, le ragazze non essendo state costrette a venire in Svizzera a

prostituirsi. Rileva come l’autonomia delle ragazze nella loro attività sia

rilevante per la commisurazione della pena. Pone in risalto la vita precedente

e le condizioni personali ed economiche dell’accusata in __________,

sottolineando come AC 2 non abbia commesso il reato per permettersi una vita

lussuosa, ma unicamente per garantire la sussistenza della sua famiglia, tant’è

che il provento del reato è servito interamente per finanziare un intervento

medico per il nipote. Fa valere l’attenuante specifica della grave angustia e

del lungo tempo trascorso, evidenziando come dopo i fatti l’accusata abbia

svolto un lavoro onesto. Ponendo in risalto l’incensuratezza della sua

assistita, chiede un’adeguata riduzione della pena proposta dal PP, sempre con

il beneficio della condizionale.

§ L'avv. DUF 2, difensore di AC 1, il quale a sua volta sottolinea

come i fatti siano stati ammessi già in corso di inchiesta. Non contesta che il

consenso delle ragazze fosse viziato e quindi il reato adempiuto. Riconosce

l’agire ripetuto dell’accusato e il vantaggio materiale trattone. Ammette la

correità anche in relazione al punto 2.2. dell’AA.. Ritiene grave il reato e lo

scopo egoistico per il quale è stato commesso. In merito alla commisurazione

della pena, rileva che i ruoli possono sì essere equiparati per importanza, ma

ritiene che l’Accusa non abbia tenuto sufficientemente in considerazione le

attenuanti riconosciute, in particolare la violazione del principio di

celerità, essendo trascorsi tanti anni senza alcun atto istruttorio nei confronti

di AC 1; il lungo tempo trascorso; l’incensuratezza; il fatto di avere tagliato

i rapporti con l’ambiente della prostituzione e di aver ristabilizzato la

propria vita e avendo riacquistato il dovuto rispetto per autorità come

dimostrato con le ammissioni in aula di fatti non ammessi fino all’ultimo

verbale. In conclusione, chiede un ridimensionamento della pena proposta dal

PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: A. AC 1

1. è

autore colpevole di:

1.1. tratta di

esseri umani

per avere,

nel periodo estate 1999/aprile 2000,

alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente

esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente tredici giovani donne

provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso

vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:

1.1.1. agendo in

correità con AC 2 e con una non meglio identificata __________, in __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro

diverse circostanze, per essersi recato a prendere sette di loro all’aeroporto

di __________ per poi accompagnarne una all’Albergo __________ affinché si

prostituissero;

1.1.2. agendo in

correità con __________ e non meglio identificate __________, nel periodo

estate 1999/aprile 2000,

per essersi recato a prendere cinque di loro

all’aeroporto di __________ e una di loro all’aeroporto di __________,

accompagnandone due al Bar __________, affinché si prostituissero,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Deve

essere accertata la violazione del principio di celerità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

B. AC 2

1.

è autrice

colpevole di:

1.1

tratta di

esseri umani

per avere,

nel periodo maggio

1999/maggio 2000,

alfine di favorire

l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di

complessivamente dieci giovani donne provenienti dalla __________, procurando

loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in

particolare:

1.1.1

agendo in

correità con AC 1 e con una non meglio identificata __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro

diverse circostanze, per avere reclutato sette di loro a __________ e aver

organizzato il viaggio in Ticino, anticipandone i costi;

1.1.2

agendo in

correità con __________, nel periodo maggio/ottobre 1999, organizzato il

viaggio di tre di loro, nonché trovato loro alloggio e lavoro quali prostitute

presso il Ristorante __________,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa?

2.

Può

beneficiare delle attenuanti specifiche della grave angustia e del lungo tempo

trascorso?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,

tranne che al quesito B.2.,

visti gli art. 12, 40, 42,

43, 44, 47, 48, 49, 51 CP e 196 vCP;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

tratta di esseri umani

per avere,

nel periodo estate 1999/aprile 2000,

alfine di favorire l’altrui libidine, ripetutamente

esercitato, organizzandola, la tratta di complessivamente tredici giovani donne

provenienti dalla __________, procurando loro il lavoro quali prostitute presso

vari esercizi pubblici del Cantone, in particolare:

1.1.1

agendo in

correità con AC 2 e con una non meglio identificata __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro

diverse circostanze, per essersi recato a prendere sette di loro all’aeroporto

di __________ per poi accompagnarne una all’Albergo __________ affinché si

prostituissero;

1.1.2

agendo in

correità con __________ e non meglio identificate __________, in __________,

nel periodo estate 1999/aprile 2000,

per essersi recato a prendere cinque di loro

all’aeroporto di __________ e una di loro all’aeroporto di __________,

accompagnandone due al Bar __________, affinché si prostituissero,

e meglio

come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 2 è

autrice colpevole di:

2.1

tratta di

esseri umani

per avere,

nel periodo maggio

1999/maggio 2000,

alfine di favorire

l’altrui libidine, ripetutamente esercitato, organizzandola, la tratta di

complessivamente dieci giovani donne provenienti dalla __________, procurando

loro il lavoro quali prostitute presso vari esercizi pubblici del Cantone, in

particolare:

2.1.1

agendo in

correità con AC 1 e con una non meglio identificata __________,

nel periodo gennaio/maggio 2000, in quattro

diverse circostanze, per avere reclutato sette di loro a __________ e aver

organizzato il viaggio in Ticino, anticipandone i costi;

2.1.2

agendo in

correità con __________, nel periodo maggio/ottobre 1999, organizzato il

viaggio di tre di loro, nonché trovato loro alloggio e lavoro quali prostitute

presso il Ristorante __________,

meglio

come descritto nell’atto di accusa.

3.

Di

conseguenza,

3.1

AC 1,

constatata la violazione del principio di celerità,

è condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

AC 2 è

condannata alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione

delle pene detentive è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di

anni 2 (due).

5.

La tassa

di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e le spese processuali sono poste a

carico dei condannati in solido, in ragione di ½ ciascuno.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 400.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'266.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'716.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 633.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 25.--

fr. 858.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 2

Tassa di

giustizia fr. 200.--

Inchiesta

preliminare fr. 633.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 25.--

fr. 858.--

===========

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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