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Decisione

72.2007.22

Trasporto di ca. 997 grammi di cocaina

27 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art.

91 cpv. 2 LCS, art. 19 cifra 1 LS, art. 19 cifra 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 23/2007 del 8 marzo 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP)

lic. iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:35.

Sentiti § Il Procuratore pubblico che chiede una condanna a due

anni e otto mesi di pena detentiva da espiare, fr. 800.-- di multa e la confisca

di quanto sequestrato.

§ Il Difensore che chiede una massiccia riduzione della pena

proposta dal PP e la sua sospensione condizionale.

La presidente pone quindi a giudizio, con

l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è

autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per

avere senza essere autorizzato

tra

il 20 e il 21 novembre 2006

trasportato

da __________

997.25 grammi di cocaina con grado di

purezza di almeno il 62,6 %, ricevendo, per tale

trasporto, Euro 5'000.-?

1.1.1. trattasi

di infrazione aggravata

siccome riferita ad

un quantitativo di stupefacente che sapeva, o

doveva presumere tale

da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone?

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato

il

21 novembre 2006 a __________

consumato

un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno circa 0,5 grammi?

1.3 guida

in stato di inattitudine

per avere,

tra

__________

guidato

il proprio autoveicolo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti?

E meglio come descritto nell'atto

d'accusa.

Considerandi

2.

Ha

egli agito in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto posto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti;

visti gli art. 12,

34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 106 cpv. 2 CP;

19.

cpv. 1 e 19 a LF Stup.

91.

cpv. 2 LCS;

9.

e segg. (260, 264) CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per

avere,

tra

il 20 e il 21 novembre 2006

trasportato

da __________

997,25 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato,

il

21.

novembre 2006,

a

__________ consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,

ma

almeno circa 0,5 grammi;

1.3

guida

in stato di inattitudine

per

avere,

tra

__________,

guidato

il proprio autoveicolo Ford

sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza avendo agito in stato di scemata imputabilità, AC 1 è condannato:

2.1

alla

pena detentiva di 2 (due) anni,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al

pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 5 (cinque) anni.

4.

E’ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 2818.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3068.60

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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