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Decisione

72.2007.23

Canapaio. Coltivazione, acquisto e vendita di marijuana (indoor e outdoor)

13 febbraio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

Il presidente con l’accordo delle parti

rinuncia alla posa dei quesiti e dà lettura dei dispositivi della sentenza.

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Previo esame del fatto e del diritto

visti gli art. 12, 21,

40, 42, 44, 47, 48a, 49 e 109 CP;

19 n. 1 e n. 2, 19a n. 1 LStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1 infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa per

mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari ed un guadagno

considerevole,

per avere,

senza essere autorizzato, coltivato,

acquistato, detenuto, confezionato e venduto, in più occasioni ed al dettaglio,

ad un numero imprecisato di persone, un quantitativo valutato in almeno 58 kg.

di marijuana, confezionata in “sacchetti odorosi”, che sapeva destinata al

consumo quale prodotto stupefacente; sostanza da lui previamente coltivata con

metodo indoor, essiccata e confezionata nei locali sottostanti il negozio AC 1

(circa 48 kg.), nonché acquistata (circa 10 kg. di qualità indoor e outdoor) da

alcuni fornitori ed in particolare dalle società __________; realizzando in tal

modo una cifra d’affari complessiva di almeno fr. 580'000.-, stabilita sulla

base sia delle sue ammissioni che della documentazione cartacea sequestrata;

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo

febbraio 2005 – 15 settembre 2006, consumato, in diverse occasioni, un

imprecisato quantitativo di marijuana (quantificato in circa 150 grammi) sotto

forma di “spinelli”, sostanza acquistata nelle surriferite

circostanze oppure da amici e conoscenti non identificati;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

AC

1.

è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 12 mesi;

2.2

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 2 (due) anni.

4.

E’

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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