72.2007.25
Infrazione alla LStup per avere ripetutamente venduto 90 grammi di cocaina
29 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2007.25
Data decisione, Autorità:
29.02.2008, PENAL
Titolo:
Infrazione alla LStup per avere ripetutamente venduto 90 grammi di cocaina
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2007.25
Lugano,
29 febbraio 2008/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del sostituto
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________,
nel periodo febbraio 2005 sino al 30 settembre
2006,
ripetutamente venduto a due consumatori locali 90
grammi di cocaina, al prezzo di fr. 160.--/170.-- al grammo, stupefacente da
lui previamente acquistato da __________, da un cittadino africano denominato __________,
da non meglio identificati cittadini di colore, da __________ e infine da __________,
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto
art. 19 cifra 1 LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 25/2007 del 13 marzo 2007, emanato dal Sostituto Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il Sostituto procuratore
pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
sottolinea come i fatti siano ammessi. Pone in evidenza la natura dell’attività
delinquenziale dell’accusato (puro spaccio) e il mero scopo di lucro perseguito.
Ritenuti da un lato la non totale collaborazione e i precedenti penali
dell’accusato, dall’altro il suo pentimento, chiede la condanna ad una pena
pecuniaria di 360 aliquote di circa fr. 70 l’una, sospesa per 3 anni, nonché al
pagamento di una multa di fr. 3'000.-.
§ Il Difensore, il quale sottolinea come l’accusato sia
entrato nel mondo della cocaina per caso, spinto dall’insoddisfazione per la
sua vita personale e professionale. Lo definisce un grande lavoratore che si sa
assumere le proprie responsabilità. Osserva che per quanto concerne il consumo
Fatti
di stupefacenti è stato emesso un decreto di non luogo a procedere e che, ad
ogni modo, l’accusato si sta sottoponendo a regolari controlli. Rileva che lo
stesso ha capito che la legalità è l’unica strada percorribile. Conclude
chiedendo la condanna ad una pena pecuniaria di 210 aliquote di fr. 10.- l’una.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, a __________, nel periodo febbraio 2005 - 30 settembre 2006, senza
essere autorizzato, ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di
cocaina al prezzo di fr. 160.-/170.- al grammo, previo acquisto della sostanza
da vari spacciatori della zona,
e meglio come descritto
nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti,
visti
gli art. 12, 34, 35, 36, 42, 43, 44 e 47 CP;
19.
cifra 1 LStup;
9.
e segg. CPP e 39
TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, a __________, nel periodo febbraio 2005 - 30 settembre 2006, senza
essere autorizzato, ripetutamente venduto a due consumatori locali 90 grammi di
cocaina al prezzo di fr. 160.-/170.- al grammo, previo acquisto della sostanza
da vari spacciatori della zona,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di fr. 9'000.-, corrispondenti a 300 aliquote
giornaliere di fr. 30.- cadauna;
2.2
al pagamento
di una multa di fr. 3'000.-.
3.
L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa
con un periodo di prova di anni 3 (tre).
4.
La tassa
di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico
del condannato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 3'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 3'550.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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