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72.2007.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 febbraio 2009Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I pompieri hanno dovuto estrarre i due giovani

dalle lamiere della vettura con l'attrezzatura Libervit, dopodiché il decesso

di PC 1 è stato constatato sul posto dal dr. __________. L'autopsia ordinata

sul cadavere ha messo in evidenzia la presenza di "… multiple lesioni

ecchimotiche ed escoriative sull'emisoma destro, in particolare al capo, al

collo e all'arto superiore…" che hanno determinato il decesso avvenuto

"per un importante politraumatismo che produsse, di rilevante: sfacelo

delle ossa temporali e parietali di destra con emorragia cerebrale, multiple

fratture costali con contusioni del parenchima polmonare e cardiaco".

Lesioni tutte queste "pienamente compatibili con un traumatismo da

sinistrosità stradale."

Gli esami effettuati hanno portato a determinare

nel sangue della vittima una concentrazione etilica dello 0,11 grammi per

mille. Gli esami tossicologici sono risultati negativi.

In corso di procedimento i genitori di PC 1 hanno

definito e risolto le loro pretese con l'Assicurazione, per cui si sono

disinteressati del presente procedimento.

Gli enti e le persone i cui beni sono stati

danneggiati dall'incidente hanno pure liquidato le loro pretese direttamente

con l'istituto di assicurazione, risp. non ne hanno fatte valere in questa

procedura.

Come già cennato, AC 1 è stato trasportato con la

Rega al __________ di __________. È stato mantenuto in coma artificiale per 3-4

giorni, di guisa che si riassorbisse l'ematoma prodottosi in seguito al trauma

cranico e cervicale. Dopo otto giorni circa egli è stato dimesso. A suo dire è

tornato subito al lavoro.

Il certificato medico del __________ dei medici

dell'ospedale attesta che AC 1 non fu in pericolo di morte e che alla

dimissione non sussistevano né si prevedevano danni gravi al corpo e/o alla

salute fisica.

Gli esami effettuati hanno escluso sia

l'assunzione di alcool, sia l'assunzione di sostanze stupefacenti.

4. Nei

reati contro la vita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale,

commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e punibile con la pena

detentiva non inferiore a cinque anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata

è l’assassinio, che consiste nell’uccidere volontariamente una persona con

particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità

particolarmente perversi, ed è punibile con la pena detentiva a vita o una pena

detentiva non inferiore a dieci anni (art. 112 CP). Fattispecie privilegiate

sono, tra le altre, l’omicidio passionale, che si ha quando l’uccisore ha agito

cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in

stato di profonda prostrazione (art. 113 CP) e l'omicidio colposo (art. 117

CP), che punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Il reato di omicidio intenzionale, dal profilo

soggettivo, presuppone che l'autore abbia avuto l'intenzione di cagionare con

il suo comportamento la morte di una persona; il dolo eventuale è tuttavia

sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, p. 26, n.

17 ad art. 111).

Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene

possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché

prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur

non desiderandolo (DTF 133 IV 16; 131 IV 4 con rinvii). Chi prende in

considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi

dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che l'autore ritenga possibile

il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio"; cfr. art. 18 cpv. 2

vCP). Non è necessario che l'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121

IV 249 consid. 3a; sentenza 3.11.2008 della CCRP in re P.S.W, consid. 6.2, pag.

12).

Perché la fattispecie dell'omicidio colposo sia

adempiuta devono essere riunite tre condizioni: il decesso di una persona, una

negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza ed il decesso (DTF 122 IV

145 consid. 3 e rinvii).

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o

un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è

colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le

circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di

prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto,

tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della

messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile

(DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13

consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a. edizione, n. 28a e 33

ad art. 18 CP).

A mente dell'alta Corte federale, il discrimine

tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile e delicato.

In un caso come nell'altro, l'autore è

consapevole del rischio. La differenza sta nell'elemento volitivo, laddove nel

primo caso l'autore accetta il rischio (pur non desiderandolo), nel secondo

invece conta sul fatto che esso non si produrrà.

Come ha già stabilito la superiore istanza cantonale (cfr. sentenza citata del

3.11.2008 della CCRP in re P.S.W.), riferendosi a sua volta alla più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare la sentenza del TF 6

B_519/2007 del 29.1.2008 e DTF 133 IV 9 e ss e dottrina e giurisprudenza ivi

citate), in mancanza di confessione, il giudice può, di

regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e

sulle regole dell'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato. Quest'interpretazione deve ragionevolmente prendere in

considerazione il grado di probabilità che l'evento si realizzi, alla luce

delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita. La probabilità deve

essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con

leggerezza. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente

ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in

particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la

probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio, il movente e la

modalità con cui l'atto è stato commesso. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi

dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. La

conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere

dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del

rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza

cosciente.

Nel concreto caso, è certo che AC 1 sapeva

benissimo che circolando su quel tratto di strada alla velocità di 150/180

km/h, se gli fosse occorso un incidente, le conseguenze sarebbero state

tragiche, ovvero, con altissima probabilità mortali. Ciò non basta tuttavia per

affermare che egli abbia agito con dolo eventuale. Alla luce delle circostanze

di fatto accertate non vi sono prove sufficienti per affermare che AC 1 si sia

concretamente prefigurato il rischio mortale e che l'abbia accettato. Bisogna

dargli atto che egli conosceva bene la strada che stava percorrendo; data l'ora

tarda egli poteva contare su un traffico pressoché nullo. Egli stesso ha potuto

constatare l'assenza di fari in senso inverso. Soprattutto AC 1 ha confidato

-sbagliando in modo clamoroso- sulla tenuta di strada della Porsche e sulla sua

capacità di padroneggiarla anche all'insensata e assurda velocità a cui l'ha

portata. Ha sbagliato in modo plateale: ha impostato male la curva e, trovatosi

a dover evitare lo spartitraffico, ha toccato il volante (e forse -come

rilevato dal perito ing. PE 1- ha anche tolto il piede dal gas), errore/errori

che, a quella ampiamente eccessiva velocità, ha/hanno fatto sì che la vettura

perdesse l'aderenza col suolo e se ne andasse per conto suo fuori strada, ad

incocciare il cippo, la struttura della cabina del bus, il terrapieno, per schiantarsi

infine contro il trattore posteggiato dentro la stalla, diventando così la

bara di PC 1.

Sopravalutando se stesso, le sue capacità di

guida, la sua conoscenza dei limiti della vettura che gli è stata messa in

mano, ha sottostimato i rischi e i pericoli che sono normalmente connessi con

una circolazione ad una siffatta, ampiamente eccessiva velocità.

Ha quindi agito per un'imprevidenza pesantemente

colpevole, ma di una madornale, grossolana, deplorevole negligenza si è

trattato e non di dolo eventuale (anche se la concreta situazione rasenta per

certi aspetti quella dell'agire per dolo eventuale).

Nei casi di circolazione stradale con esito

mortale sin qui qualificati dall'alta Corte federale quali omicidi intenzionali

ex art. 111 CP, erano presenti, oltre alla velocità eccessiva, elementi

fattuali manifestamente e inequivocabilmente riconoscibili come

"intenzionali". Si è trattato, infatti, di casi mortali conseguenti

ad incidenti avvenuti in contesti di duelli automobilistici, messi in atto

sulla pubblica via da autori il cui obiettivo primario non era più la sicurezza

propria e degli altri utenti

della strada, bensì la loro volontà di "vincere" la gara e/o di

dimostrare la propria superiorità al volante e/o di non perdere la faccia nei

confronti del rivale di turno.

Nel caso qui in giudizio non vi sono prove per

dire che AC 1 quella sera accelerando su quel tratto di strada fino a

raggiungere i 150/180 km/h abbia consapevolmente e volontariamente forzato i

limiti della vettura, "giocando" con essa e con il concreto rischio

di mettere in pericolo la vita propria, e/o di PC 1, e/o di eventuali pedoni

che si fossero casualmente trovati a transitare sul ciglio della strada nei

pressi della fermata del bus.

Lo stesso perito ing. PE 1 ha ritenuto più

plausibile la tesi dell'errore umano, della perdita di padronanza causata

dall'eccessiva velocità e dall'errata impostazione della curva e dal tardivo

avvistamento dello spartitraffico e dell'errata reazione di AC 1 sul volante

nel tentativo di sterzare a destra.

In tali condizioni la Corte è pervenuta al

convincimento che AC 1 è autore colpevole di omicidio colposo ex art. 117 CP e

non di omicidio intenzionale.

5. Nella

commisurazione della pena, la Corte ha considerato gravissima la colpa

oggettiva e soggettiva di AC 1.

PC 1 è morta senza compiere i suoi diciotto anni

per colpa sua, a causa del suo sconsiderato comportamento quando quella sera

egli ha percorso a rotta di collo quel tratto di strada come se si trovasse su

un circuito automobilistico e non su una strada della bassa __________, una

strada che egli ben conosceva e che sapeva essere tristemente nota per molti altri incidenti mortali accaduti prima del

suo.

Sicuro in modo temerario di sé e della propria

capacità di padroneggiare il bolide che gli è stato messo in mano, incurante

delle regole della circolazione stradale valide (forse) per gli altri ma non per lui, indifferente ai

consigli e ai moniti di prudenza datigli dal segretario comunale una decina di

giorni prima dell'evento mortale, pronto a liquidare con l'alibi fasullo delle

"gelosie di paese" ogni e qualsiasi (giusta) critica al suo modo di

circolare in valle, AC 1 ha dimostrato di essere fino a quella fatale sera una

sorta di bullo arrogante e strafottente, egoista e presuntuoso.

Una pena detentiva di anni due appare in tali

condizioni equa e non severa, tale quindi da tener conto della descritta

gravità della sua colpa, ma anche della sua incensuratezza, della giovane età,

dell'esser cresciuto privo di padre in un ambiente familiare caratterizzato da poca

stabilità e da non irrilevante precarietà, nonché del fatto che, per finire,

egli deve convivere con il fatto di aver causato la morte di una fanciulla a

lui cara.

Alla pena detentiva deve essere cumulata una

multa di fr. 3'500.-. Giusta l'art. 42 CP, la pena detentiva viene sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di anni due e ciò perché la prognosi

non appare di primo acchito del tutto sfavorevole. AC 1 -come cennato- è

incensurato. Dalla tragica sera del __________ sono trascorsi più di due anni e

mezzo, durante i quali AC 1 ha mantenuto buona condotta, ha ripreso il lavoro,

si è trasferito a __________ per risolvere senza troppe remore il problema

degli spostamenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa. Ha accettato il

decreto di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato.

Nell'imminenza del processo ha anche accettato di farsi seguire dalla dott. __________.

Quand'anche egli abbia così agito solo per motivi banalmente strategici e non

anche per il maturato convincimento di avere dei "problemi da

risolvere", resta il fatto che il contatto con la specialista è positivo e

da esso potrebbe anche nascere, nel tempo, una reale motivazione.

Ai fini del pronostico non sfavorevole ha, ad

ogni buon conto, costituito una garanzia importante per la Corte il fatto che AC

1 non potrà recuperare la licenza di condurre fintanto che non avrà superato l'esame psicotecnico. Col che dovrà per forza

di cose dimostrare di essersi davvero confrontato con i lati negativi del suo

carattere, quelli stessi che hanno fatto di lui un cattivo e inaffidabile

conducente.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 1.1.;

visti gli art. 12, 40,

42, 44, 47, 69, 106, 111, 117 CP;

26, 27,

31, 32, 34 LCStr;

4a e 5 ONC;

73 OSStr;

9 e segg.,

250 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di

omicidio

colposo

per

avere,

per

negligenza,

circolando

alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo, a velocità vietata, comunque

eccessiva (peritalmente stabilita in circa 150-180 km/h), in una curva per lui

piegante a sinistra,

perso la

padronanza del veicolo che usciva di strada sulla destra cozzando dapprima

contro un cippo stradale, poi travolgendo una cabina d'attesa per autobus, indi

impattando frontalmente contro un terrapieno, per finire contro un carro

agricolo posteggiato all'interno di una stalla,

cagionando

la morte pressoché istantanea della compagna di viaggio PC 1 seduta,

regolarmente allacciata, sul sedile anteriore destro,

ad __________,

il __________,

e meglio

come indicato nel verbale del dibattimento e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

AC 1 è prosciolto dall'imputazione di omicidio

intenzionale.

3.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di mesi 24 (ventiquattro);

3.2

alla multa di

fr. 3'500.-.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

5.

La tassa

di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono per un mezzo a carico

del condannato e per un mezzo a carico dello Stato.

6.

È ordinata

la confisca del relitto del veicolo Porsche 911 Turbo.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 1'800.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'167.35

Multa fr. 3'500.--

Perizie fr. 10'357.50

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 19'924.85

============

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 900.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'083.70

Multa fr. 3'500.--

Perizie fr. 5'178.75

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 50.--

fr. 11'712.45

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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