72.2007.26
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 febbraio 2009Italiano33 min
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Numero d'incarto:
72.2007.26
Data decisione, Autorità:
06.02.2009, PENAL
Titolo:
Ventiduenne circolando alla velocità di 150-180 km/h in un tratto con limite di 60 km/h perso padronanza suo veicolo Porsche 911 Turbo, fatto incidente e ucciso passeggera, sua fidanzata. Derubrica da omicidio intenzionale per dolo eventuale a omicidio colposo (negligenza cosciente)
CONFISCA
MULTA CON CUMULO DELLA PENA PRIVATIVA DELLA LIBERTÀ
NEGLIGENZA
OMICIDIO COLPOSO
PENA DETENTIVA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 250 CPP-TI
art. 40 CPS
art. 42 CPS
art. 69 CPS
art. 106 CPS
art. 111 CPS
art. 117 CPS
art. 26 LCSTR
art. 27 LCSTR
art. 31 LCSTR
art. 32 LCSTR
art. 34 LCSTR
art. 4A ONCS
art. 5 ONCS
art. 73 OSSTR
Incarto n.
72.2007.26
Lugano,
6 febbraio 2009/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Agnese
Balestra-Bianchi (Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 4
AS 5
AS 6
con la segretaria:
Elena Tagli
Schmid, vicecancelliera
Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
omicidio intenzionale
per aver intenzionalmente ucciso PC 1 (nata nel __________), al
momento del fatto sedente quale passeggera anteriore del veicolo da lui
condotto,
e meglio:
-
mentre procedeva alla guida del suo veicolo
Porsche 911 Turbo targato __________ con accanto la summenzionata passeggera, sul tratto di strada fra __________ ed
__________, a causa della velocità eccessiva stabilita peritalmente in ca 150-180 Km/h malgrado il vigente limite di 60 Km/h, in una curva per lui piegante a
sinistra delimitata dalla linea di sicurezza, perdeva la padronanza del veicolo
invadendo così parzialmente la corsia di contromano prima di rientrare
bruscamente sulla sua corsia di marcia nel presumibile tentativo di evitare l’esistente
isolotto spartitraffico;
-
il veicolo usciva conseguentemente di strada
sulla sua destra cozzando dapprima contro un cippo VSS in granito e cemento,
divellendolo, indi, con l’auto staccatasi dal suolo la quale sfrondava alcuni
arbusti ad un’altezza di ca 1,5-2,5 m, contro l’adiacente cabina d’attesa per autobus, travolgendola e
staccandola completamente dalla sua base, per poi impattare frontalmente contro
un terrapieno e, sempre con l’auto staccata dal suolo, la stessa precipitava
infine sul tetto a ridosso di un carro agricolo posteggiato all’interno di una
vicina stalla;
-
per la violenza dell’urto, la vittima PC 1
regolarmente allacciata alla cintura di sicurezza, riportava le gravi lesioni
rilevate dall’esame autoptico che ne hanno provocato la morte pressoché
istantanea;
fatti avvenuti ad __________
il __________;
reato previsto
dall’art. 111 CPS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv.
1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr., 4a cpv. 1 e 5 ONC, 73 OSStr.;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 26/2007 del 15 marzo 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il Procuratore
pubblico __________.
§ L'accusato AC
1 assistito dal difensore di fiducia
avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- giovedì 5 febbraio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 17:55
venerdì 6 febbraio 2009 dalle ore 9:30 alle ore 14:40
Sono pervenuti alla Corte:
- lo
scritto del 17.12.2008 dell'avv. RC 1, il quale per conto della PC 1 comunica
di non vantare più pretese civili nei confronti dell'accusato, avendo, in
separata sede, concluso un accordo di liquidazione con la di lui compagnia
d'assicurazione. Comunica altresì di non presenziare al dibattimento pubblico
(doc. TPC 8);
- lo
scritto dell'11.12.2008 del segretario comunale __________, in cui comunica che
il PL 3 non vanta pretese contro l'accusato essendo stato tacitato
dall'istituto assicurativo di AC 1. Di conseguenza non presenzierà al
dibattimento pubblico (AI 2.2).
Col consenso
delle Parti, in applicazione dell'art. 250 CPP, la Presidente prospetta
all'accusato, in subordine all'imputazione di omicidio intenzionale, quella di
omicidio
colposo,
per avere, per negligenza, circolando alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo,
a velocità vietata, comunque eccessiva (peritalmente stabilita in circa 150-180
km/h),
in una curva
per lui piegante a sinistra, perso la padronanza del veicolo che usciva di
strada sulla destra cozzando dapprima contro un cippo stradale, poi travolgendo
una cabina d'attesa per autobus, indi impattando frontalmente contro un
terrapieno, per finire contro un carro agricolo posteggiato all'interno di una
stalla, cagionando la morte pressoché istantanea della compagna di viaggio PC 1
seduta, regolarmente allacciata sul sedile anteriore destro, ad __________, il __________.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
esordisce esponendo recenti proposte e iniziative a livello politico, volte ad
introdurre misure più severe ed efficaci contro i cosiddetti pirati della
strada, a dimostrazione della mutata sensibilità sociale, in cui sostiene vada
contestualizzato il caso concreto. Dopo ampia esposizione della dottrina e
dell'evoluzione della giurisprudenza federale in materia di incidenti della
circolazione stradale, chiede la conferma dell'atto d'accusa con l'imputazione
di omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale, e dunque la condanna
dell'accusato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi. Chiede altresì la
confisca del relitto del veicolo Porsche in sequestro.
§ Il Difensore, il quale non contesta i fatti e gli
accertamenti effettuati dal perito PE 1. Contesta invece la qualifica giuridica
di omicidio intenzionale realizzato con dolo eventuale, sostenuta dal
Procuratore pubblico, ammettendo invece quella di omicidio colposo. Pone in
risalto la vita anteriore e il carattere del suo patrocinato così come l'età
giovane e la sua incensuratezza. Vista altresì la giurisprudenza delle nostre
Corti, conclude chiedendo la pronuncia di una pena detentiva da contenere in al
massimo 12 mesi e da sospendere condizionalmente non essendovi nel caso
concreto prognosi sfavorevole. Non si oppone alla confisca del relitto della
Porsche.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. omicidio
intenzionale
per avere
intenzionalmente ucciso PC 1, passeggera del veicolo Porsche 911 Turbo da lui
condotto,
ad __________,
il __________,
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.1. trattasi
invece di omicidio colposo
per
avere,
per
negligenza,
circolando
alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo, a velocità vietata, comunque
eccessiva (peritalmente stabilita in circa 150-180 km/h), in una curva per lui
piegante a sinistra,
perso la
padronanza del veicolo che usciva di strada sulla destra cozzando dapprima
contro un cippo stradale, poi travolgendo una cabina d'attesa per autobus, indi
impattando frontalmente contro un terrapieno per finire contro un carro
agricolo posteggiato all'interno di una stalla,
cagionando
la morte pressoché istantanea della compagna di viaggio PC 1 seduta,
regolarmente allacciata sul sedile anteriore destro,
ad __________,
il __________,
e meglio
come indicato nel verbale del dibattimento?
2. può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3. deve
essere ordinata la confisca del relitto del veicolo Porsche 911 Turbo, ancora
in sequestro?
Considerando, in
fatto ed in diritto
1. AC 1,
incensurato, è nato a __________ il __________. All'epoca i suoi genitori non
erano tra loro sposati. Il padre naturale era già sposato con altra donna ed
era padre di altri tre figli.
La madre di AC 1 invece era alla sua prima gravidanza.
Da bambino, AC 1 ha vissuto per nove anni a __________
con la madre, poi ha abitato ad __________.
Le scuole elementari le ha frequentate presso
l'Istituto __________ di __________ e le medie presso il __________ di __________.
Dopo le scuole dell'obbligo, ha frequentato a __________ l'apprendistato di
cuoco, lavorando presso __________. Essendosi la madre trasferita a __________
(dove gestiva due esercizi pubblici), il figlio viveva da solo a __________ in
un monolocale.
Dato che con il padre naturale non aveva
rapporti, trascorreva le vacanze a __________, presso la madre.
Costei, dopo un primo matrimonio conclusosi per
divorzio, ha sposato __________, commerciante. Da detta unione è nato un
bambino nel 2004, fratellastro di AC 1.
AC 1 ha conseguito il certificato di cuoco nel
2004. Per sei mesi non ha lavorato, quindi ha assolto la scuola reclute. Ha
iniziato a lavorare il 1.1.2006, quando, contando sull'aiuto della madre e del
di lei marito __________, ha acquistato una società anonima (la __________) di
cui è diventato amministratore unico.
Il capitale sociale è stato ricostituito per
apporti. Era infatti accaduto che nell'aprile-giugno 2004 il padre naturale
aveva stipulato con AC 1 un contratto successorio. A titolo di liquidazione
delle aspettative ereditarie, gli aveva donato dei fondi a __________ (in
pratica la casa in cui AC 1 era cresciuto da bambino e una seconda casa
affittata a terzi) nonché una Porsche 911 Turbo del 1996, del valore -a dire
dell'accusato- di circa fr. 80'000.-.
AC 1 ha conferito detta Porsche alla __________,
insieme a un fondo in territorio di __________.
AC 1 ha conseguito la licenza di condurre nel Cantone dei Grigioni il 31.10.2002.
All'epoca infatti era formalmente domiciliato a __________. Guidava una Renault
Espace molto vecchia e una Jeep Gran Cherokee.
Quando, nel 2004, ha ricevuto dal padre naturale
la citata Porsche ha guidato anche quest'ultima auto, ma solo in estate.
A suo dire, egli circolava per lavoro soprattutto
con la Renault Espace, avendo trasformato le targhe __________ di cui disponeva
in targhe trasferibili.
In aula, l'accusato ha precisato di aver guidato
la Porsche durante l'estate 2004 e durante l'estate 2005. Quando, il __________,
è incorso nell'incidente per il quale viene qui giudicato, aveva ripreso a
guidare la Porsche da circa una settimana.
Sempre a suo dire, quando il padre gli ha donato
la vettura, il contachilometri segnava km 60'000; all'atto dell'incidente ne
contava circa 20'000 in più.
L'accusato ha dichiarato di aver conosciuto bene
la vettura, avendo circolato con essa per i citati km 20'000 sull'arco di circa
due anni. Egli reputava di essere un abile conducente (anche se non ha mai
seguito corsi di perfezionamento) per aver guidato, per almeno altri km 10'000, anche la Renault Espace.
Egli si riteneva altresì un conducente
"tranquillo", rispettoso delle regole della circolazione.
Richiesto in aula di spiegare cosa intendesse con
l'affermazione fatta a verbale "conoscevo i limiti della vettura",
ha spiegato di aver provato in diverse occasioni la Porsche per conoscerne
le reazioni, ad esempio in curva, quando saliva (o scendeva) i tornanti che
portano da __________ a __________ (a suo dire constatò che la vettura li
superava agevolmente a 50 km/h); inoltre provò, sulla tirata di __________ a circolare
veloce, fino a raggiungere i 200 km/h, anche ciò senza avvertire problemi.
Che il suo stile di guida, al volante della
Porsche, sia stato "tranquillo" e "rispettoso delle regole"
è contraddetto dalle deposizioni (lette in aula) di __________ e __________ che
ebbero di persona a constatare che AC 1 le superò con un sorpasso azzardato
quando già esse, sulla tratta __________, circolavano alla velocità massima
consentita di km/h 80. In conseguenza di ciò __________ avvertì l'allora
segretario comunale di __________, il quale, incontrato che ebbe per altra
causa __________ e AC 1 nella casa comunale il 30.5.2006, invitò il giovane a
circolare sulle strade della Valle in modo più prudente e consono ai limiti di
velocità vigenti.
Anche altre persone abitanti in zona di __________
hanno dichiarato che AC 1 era conosciuto per il suo stile di guida troppo
veloce ed esuberante.
Tornando alla vita di AC 1, si ha che, con
l'aiuto della madre (l'unica ad essere in possesso della patente per la
gestione di un esercizio pubblico) egli rilevò a nome della __________ il contratto
di locazione dell'Albergo __________ di __________, presso il quale -come
cennato- iniziò a lavorare il 1.5.2006, con la pomposa qualifica di direttore.
All'epoca abitava a __________ e ogni giorno raggiungeva __________ in auto.
Ha prelevato per un mese, a suo dire, un salario
di fr. 3'500.-.
L'incidente -come detto- si consumò il __________.
AC 1 rimase degente presso l'Ospedale __________ di __________ per circa otto
giorni, dopodiché -a suo dire- tornò subito al lavoro, presso l'Albergo di __________.
Poiché il 29.6.2006 gli fu sequestrata la licenza
di condurre (revocata formalmente e a tempo indeterminato il 1.2.2007, senza
possibilità di un riesame prima del febbraio 2008 e in ogni caso previo superamento
dell'esame psicotecnico), AC 1 dovette trasferirsi a __________.
A suo dire nell'albergo vi sarebbe un piccolo
appartamento nel quale egli vive. Mangia all'albergo, per cui, quantificando
vitto, alloggio e altre prestazioni in natura che riceve, egli è pervenuto a
cifrare in circa fr. 3'500.- mensili il suo "salario".
Al momento -ha sostenuto in aula- sta provvedendo
personalmente alla ristrutturazione delle camere.
La __________ (dopo la distruzione della Porsche)
è fallita ed egli ha rilevato il contratto di locazione dell'albergo a suo
nome. Nel frattempo sua madre ha divorziato da __________. Il nuovo compagno
della madre non collabora nella conduzione dell'albergo. Col padre naturale,
neppure dopo la donazione, ha più avuto rapporti.
AC 1 ha conosciuto PC 1 (cittadina italiana, nata
il __________, residente a __________) a __________, all'incirca un anno prima
dell'incidente qui in giudizio.
La giovane andava a scuola a __________ e, col consenso
delle due famiglie, AC 1 e PC 1 si frequentavano come fidanzati.
Il __________, un lunedì, egli si è recato a __________
a prendere la giovane con la Porsche, fuori dalla scuola. Erano d'accordo che,
in serata, anche PC 1 avrebbe raggiunto __________ per una vacanza.
Passarono il pomeriggio a __________. Recuperati
gli effetti personali di lei, dopo aver cenato in un ristorante di __________,
verso le 21:00, raggiunsero __________. Già all'ora di cena AC 1 sostiene di
aver sentito insorgere il mal di testa (afferma di aver sofferto di emicranie
un paio di volte all'anno, emicranie che cessavano spontaneamente, senza
prendere medicamenti, dopo aver dormito). Nonostante il mal di testa ha cenato
e ha guidato la Porsche da __________ a __________. Rincasato, si sarebbe
sdraiato sul letto a riposare. Poco dopo le 23:00, la madre lo chiamò
chiedendogli di recarsi a __________ a prendere il patrigno __________ che
-afferma- coadiuvava nel lavoro di conduzione dell'albergo.
In aula, AC 1 ha dichiarato di aver detto alla
madre che non si sentiva, a causa della cefalea, di recarsi a __________, ma la
madre avrebbe insistito, dicendogli che essa era già in accappatoio e non
intendeva rivestirsi.
Sta di fatto che -seppur contrariato- AC 1 decise
di alzarsi e di recarsi a __________ con la Porsche. A suo dire la sua
intenzione era poi quella di rincasare con il patrigno a bordo della Renault
Espace e di lasciare la Porsche a __________ dove per essa egli aveva locato un
posteggio dentro un'autorimessa.
PC 1 si sarebbe unita a lui, per fargli
compagnia, visto che egli soffriva di mal di testa.
Partirono da __________ verso le 23:20/23:30.
Meno di dieci minuti dopo, PC 1 era morta, AC 1 veniva evacuato con
l'elicottero della Rega al __________ di __________ e la Porsche era ridotta ad
un rottame.
2. Nell'ambito
della procedura amministrativa che ha condotto alla revoca della licenza di
condurre, AC 1 è stato sottoposto ad esame psicotecnico da parte dello
psicologo del traffico, dr. TE 1, persona particolarmente esperta e qualificata
avendo allestito più di ottocento perizie per incarico dell'Ufficio giuridico
della circolazione.
Lo psicologo del traffico è stato sentito anche
in aula, ove ha illustrato il suo rapporto in atti, confermandolo
integralmente.
In buona sostanza, secondo il perito, per una
serie di motivi, AC 1 ha sviluppato una personalità narcisistica. Per lui la
Porsche costituiva un prolungamento, una sorta di protesi del sé, un mezzo di
autoaffermazione che gli procurava, al volante, un senso di onnipotenza (col
quale compensare le frustrazioni del quotidiano) con conseguente
sopravalutazione delle proprie capacità e, di converso, di sottovalutazione dei
rischi.
In AC 1 i meccanismi di difesa sono
particolarmente forti. Egli li attiva in modo automatico e involontario a
protezione di sé stesso, per negare e banalizzare le sue responsabilità, con le
quali egli evita di confrontarsi. Col che egli ottiene di sottrarsi anche al
confronto con i propri errori e le loro tragiche conseguenze. Egoisticamente
concentrato sui suoi problemi e sulle sue esigenze, egli trascura quelle degli altri, non solo quelle degli sconosciuti
utenti della strada la cui vita con il suo sconsiderato modo di guidare mette a
repentaglio, ma anche quelle della sua passeggera, l'asseritamente amata sua
fidanzata, quella sera alle sue cure affidata.
Un quadro di personalità, quello delineato dallo
psicologo del traffico, molto fosco, che fa presagire assai difficile il
percorso che AC 1, insieme ad uno specialista, dovrà compiere per diventare un
uomo, in particolare un conducente, affidabile e consapevole.
3. __________
quella sera di lunedì __________, circolava, a bordo della sua moto CBR 1000
targata __________, sulla strada cantonale che da __________ scende a __________ e poi a __________.
Giunto all'altezza del Comune di __________ alla
velocità consentita di circa 80 km/h, vedeva, a circa 500 metri di distanza,
immettersi sulla strada cantonale
(designata come "strada principale") una vettura, pure diretta verso __________.
Vedeva altresì che a partire dal garage __________, la vettura accelerava aumentando
sempre di più la distanza che la separava dal motociclista, scomparendo alla
sua vista.
Quando __________ arrivò all'altezza della
fermata "__________", notò un gran fumo ed un polverone. Si fermava e
vedeva subito un veicolo adagiato su un fianco con all'interno due persone.
Va qui segnalato che il tratto di strada cui ha
fatto riferimento __________ nel suo verbale in atti, è noto come "strada
maledetta" poiché su di esso sono avvenuti molti incidenti stradali che
hanno causato ben diciassette decessi.
Trattasi della cosiddetta strada di
circonvallazione dei Comuni di __________ e di __________, costruita negli anni
settanta e lunga all'incirca due chilometri. Su di essa si trovano le cabine di
fermata dei bus della FART, a partire dalla fermata di __________, per poi
passare alla fermata di __________, e quindi alla fermata di A__________,
all'altezza della quale si è schiantata la Porsche di AC 1.
A dire del perito ing. PE 1, la distanza tra
l'uscita a sud della galleria denominata "__________" e la fermata di
"__________" è di circa 800 metri. Secondo il Procuratore pubblico e
secondo l'accusato, il garage __________ si trova a meno di 100 metri a sud del
tunnel, e quindi a meno di 700 metri dal punto in cui la vettura ha terminato
la sua corsa.
AC 1, interrogato in Polizia solo una volta
l'11.8.2006 (ovvero a quasi due mesi dal fatto e poi dal PP l'11.1.2007), ha in
entrambe le occasioni dichiarato di ricordarsi gli accadimenti solo fino al
momento in cui, a bordo della Porsche e insieme a PC 1, entrambi legati alle
cinture, hanno superato il tunnel "__________". Per il resto egli ha
dichiarato (con conferma all'odierno dibattimento) di nulla ricordare, né di
aver accelerato, né di essere uscito di strada. Ricorda solo di essersi
svegliato all'Ospedale dopo il coma artificiale in cui fu tenuto per 3-4 giorni
dai sanitari.
La dinamica dell'incidente è stata nondimeno
ricostruita in modo esemplare dal perito ing. PE 1 che, al dibattimento, ha
illustrato alla Corte, avvalendosi anche di filmati, l'intero suo rapporto
peritale.
In buona sostanza è certo e per nulla controverso
che (cfr. rapporto peritale del 6.12.2006, alle pagine nel seguito indicate):
- la
vettura Porsche 911 turbo prima dell'incidente, si presentava in uno stato di
manutenzione soddisfacente, ritenuto comunque che i pneumatici anteriori, il
cui profilo era di poco superiore al limite legale minimo, avevano marca e
codice di specificazione diverso da quelli posteriori, ciò che viene vivamente
sconsigliato dal costruttore (cfr. risposta al quesito n. 1, p. 51). Il perito
ha comunque escluso che lo scarso profilo dei pneumatici possa aver influito
sul comportamento del veicolo (p. 31);
- la
centralina del motore non è stata smontata precedentemente all'incidente (p.
10);
- il
veicolo ha subito una modifica onde aumentare la potenza a 430 CV. Modifica
questa tuttavia originale garantita dal costruttore e quindi omologata e
registrata sulla licenza di circolazione (cfr. p. 10 e risposta al quesito n.
1, p. 51);
- sull'asfalto
vi erano tracce di aderenza dei pneumatici della Porsche a destra e a ridosso
della linea di sicurezza nel tratto di strada prima della curva piegante a
sinistra, dopo la quale la vettura è poi fuoriuscita;
- vi
erano tracce di fuoriuscita lasciate da pneumatici della Porsche, dopo la curva
piegante a sinistra (nel senso di marcia del veicolo guidato da AC 1).
Secondo il perito l'incidente è da imputare alla
velocità ampiamente eccessiva alla quale AC 1 circolava in un tratto di strada
per il quale il limite massimo era quello di 60 km/h.
Sulla base dei calcoli effettuati dal perito (e
verificati alla luce di controprove) AC 1 ha affrontato la larga curva (per lui
piegante a sinistra) che precede il punto di fuoriuscita dal campo stradale
alla velocità di 150/180 km/h.
La fuoriuscita di strada è avvenuta alla velocità
di 135-175 km/h.
Due le ipotesi formulate dal perito (la prima,
secondo il suo soggettivo giudizio, più plausibile della seconda):
" … la prima
considera che il protagonista AC 1, dopo avere percorso la citata curva a
150-180 km/h con la parte sinistra della vettura già sporgente sulla corsia di
contromano, abbia tentato di riguadagnare la corsia destra nel percepire la
presenza dell'isolotto spartitraffico ubicato al centro della strada e posto
poche decine di metri dopo la fine della curva considerata. Così facendo la
vettura si è destabilizzata producendo una roteazione oraria e fuoriuscendo
sulla destra.
La seconda ipotesi considera invece che la
Porsche, dopo avere superato il limite fisico di aderenza percorrendo la curva
piegante a sinistra a velocità fors'anche superiore a 150-180 km/h, abbia
sbandato spontaneamente ruotando poi in senso orario per reazione.
Al di là dei motivi che hanno innescato la
sbandata, la causa primaria del sinistro risiede quindi nella velocità
eccessiva."
(cfr. perizia p. 54)
Nel dubbio la Corte si è attenuta alla prima
ipotesi evocata dall'ing. PE 1, che è peraltro -come ha sottolineato anche
l'esperta Difesa- oltre a quella più plausibile anche quella più favorevole
all'accusato.
Seguendo quindi tale prima ipotesi, si ha che
affrontando la citata curva alla velocità indicata di 150/180 km/h, come
dimostrano le tracce lasciate dai pneumatici, la Porsche si è trovata "a
circolare con il proprio fianco sinistro sulla corsia di contromano"
(cfr. perizia p. 49).
Vedendo davanti a sé, a poche decine di metri,
l'isolotto spartitraffico, il conducente ha tentato verosimilmente di
riguadagnare la corsia di destra. Così facendo la stabilità della vettura è
stata definitivamente compromessa: la Porsche ha iniziato così a sbandare
ruotando su sé stessa in senso orario. La sua velocità, in tale frangente, è
stata di 134-177 km/h.
(cfr. perizia p. 49)
A seguito della sbandata in senso orario, la
Porsche ha raggiunto il terrapieno a lato della strada ed ha investito il
manufatto in granito e cemento, ovvero il cippo VSS.
La velocità del veicolo al momento dell'urto
considerato era compresa tra 131 e 172 km/h. Nella collisione il veicolo ha
perso circa 10 km/h (cfr. perizia p. 49).
A seguito della citata sbandata, nonché della
susseguente collisione con il cippo VSS e della salita sul terrapieno, la
Porsche ha perso completamente aderenza con la strada e si è staccata dal suolo
ad una velocità di 121-162 km/h (cfr. perizia p. 49).
Dopo essersi alzata da terra di 1.5-2.5 metri,
perdendo 20-25 km/h, la Porsche ha urtato la cabina d'attesa dell'autobus ad
una velocità di 101-137 km/h con la propria fiancata destra, che ha subito
un'importante deformazione. La cabina d'attesa è stata completamente sradicata
dalla propria sede.
Nell'urto considerato la Porsche ha perso 40-50
km/h (cfr. perizia p. 50).
Dopo aver travolto la cabina d'attesa
dell'autobus, la Porsche è ricaduta al suolo, collidendo frontalmente con il
terrapieno che costituisce la rampa di accesso alla stalla adiacente.
La sua velocità all'impatto era di 61-87 km/h.
Durante la collisione ha perso ulteriormente 40-50 km/h (cfr. perizia p. 50).
Dopo aver urtato contro il terrapieno la Porsche
si è staccata nuovamente dal suolo possedendo un'energia residua pari a 21-37
km/h. Ha superato ancora un dislivello di 0.5-2 metri, perdendo 11-22 km/h.
È atterrata quindi nella sua posizione di stasi
finale. I danni generati da quest'ultimo impatto sono da imputare all'energia
acquisita nella ricaduta al suolo e al residuo dell'energia cinetica iniziale
pari a 10-15 km/h (cfr. perizia p. 50).
Fatti
I pompieri hanno dovuto estrarre i due giovani
dalle lamiere della vettura con l'attrezzatura Libervit, dopodiché il decesso
di PC 1 è stato constatato sul posto dal dr. __________. L'autopsia ordinata
sul cadavere ha messo in evidenzia la presenza di "… multiple lesioni
ecchimotiche ed escoriative sull'emisoma destro, in particolare al capo, al
collo e all'arto superiore…" che hanno determinato il decesso avvenuto
"per un importante politraumatismo che produsse, di rilevante: sfacelo
delle ossa temporali e parietali di destra con emorragia cerebrale, multiple
fratture costali con contusioni del parenchima polmonare e cardiaco".
Lesioni tutte queste "pienamente compatibili con un traumatismo da
sinistrosità stradale."
Gli esami effettuati hanno portato a determinare
nel sangue della vittima una concentrazione etilica dello 0,11 grammi per
mille. Gli esami tossicologici sono risultati negativi.
In corso di procedimento i genitori di PC 1 hanno
definito e risolto le loro pretese con l'Assicurazione, per cui si sono
disinteressati del presente procedimento.
Gli enti e le persone i cui beni sono stati
danneggiati dall'incidente hanno pure liquidato le loro pretese direttamente
con l'istituto di assicurazione, risp. non ne hanno fatte valere in questa
procedura.
Come già cennato, AC 1 è stato trasportato con la
Rega al __________ di __________. È stato mantenuto in coma artificiale per 3-4
giorni, di guisa che si riassorbisse l'ematoma prodottosi in seguito al trauma
cranico e cervicale. Dopo otto giorni circa egli è stato dimesso. A suo dire è
tornato subito al lavoro.
Il certificato medico del __________ dei medici
dell'ospedale attesta che AC 1 non fu in pericolo di morte e che alla
dimissione non sussistevano né si prevedevano danni gravi al corpo e/o alla
salute fisica.
Gli esami effettuati hanno escluso sia
l'assunzione di alcool, sia l'assunzione di sostanze stupefacenti.
4. Nei
reati contro la vita, la fattispecie di base è l’omicidio intenzionale,
commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e punibile con la pena
detentiva non inferiore a cinque anni (art. 111 CP). La fattispecie qualificata
è l’assassinio, che consiste nell’uccidere volontariamente una persona con
particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità
particolarmente perversi, ed è punibile con la pena detentiva a vita o una pena
detentiva non inferiore a dieci anni (art. 112 CP). Fattispecie privilegiate
sono, tra le altre, l’omicidio passionale, che si ha quando l’uccisore ha agito
cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in
stato di profonda prostrazione (art. 113 CP) e l'omicidio colposo (art. 117
CP), che punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Il reato di omicidio intenzionale, dal profilo
soggettivo, presuppone che l'autore abbia avuto l'intenzione di cagionare con
il suo comportamento la morte di una persona; il dolo eventuale è tuttavia
sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, p. 26, n.
17 ad art. 111).
Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene
possibile che l'evento o il reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché
prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur
non desiderandolo (DTF 133 IV 16; 131 IV 4 con rinvii). Chi prende in
considerazione l'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi
dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che l'autore ritenga possibile
il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio"; cfr. art. 18 cpv. 2
vCP). Non è necessario che l'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121
IV 249 consid. 3a; sentenza 3.11.2008 della CCRP in re P.S.W, consid. 6.2, pag.
12).
Perché la fattispecie dell'omicidio colposo sia
adempiuta devono essere riunite tre condizioni: il decesso di una persona, una
negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza ed il decesso (DTF 122 IV
145 consid. 3 e rinvii).
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o
un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è
colpevole ove l'agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di
prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto,
tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della
messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile
(DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13
consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a. edizione, n. 28a e 33
ad art. 18 CP).
A mente dell'alta Corte federale, il discrimine
tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile e delicato.
In un caso come nell'altro, l'autore è
consapevole del rischio. La differenza sta nell'elemento volitivo, laddove nel
primo caso l'autore accetta il rischio (pur non desiderandolo), nel secondo
invece conta sul fatto che esso non si produrrà.
Come ha già stabilito la superiore istanza cantonale (cfr. sentenza citata del
3.11.2008 della CCRP in re P.S.W.), riferendosi a sua volta alla più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare la sentenza del TF 6
B_519/2007 del 29.1.2008 e DTF 133 IV 9 e ss e dottrina e giurisprudenza ivi
citate), in mancanza di confessione, il giudice può, di
regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e
sulle regole dell'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che
questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da
imporsi all'autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia
accettato. Quest'interpretazione deve ragionevolmente prendere in
considerazione il grado di probabilità che l'evento si realizzi, alla luce
delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita. La probabilità deve
essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con
leggerezza. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente
ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in
particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio, il movente e la
modalità con cui l'atto è stato commesso. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi
dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse. La
conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere
dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del
rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza
cosciente.
Nel concreto caso, è certo che AC 1 sapeva
benissimo che circolando su quel tratto di strada alla velocità di 150/180
km/h, se gli fosse occorso un incidente, le conseguenze sarebbero state
tragiche, ovvero, con altissima probabilità mortali. Ciò non basta tuttavia per
affermare che egli abbia agito con dolo eventuale. Alla luce delle circostanze
di fatto accertate non vi sono prove sufficienti per affermare che AC 1 si sia
concretamente prefigurato il rischio mortale e che l'abbia accettato. Bisogna
dargli atto che egli conosceva bene la strada che stava percorrendo; data l'ora
tarda egli poteva contare su un traffico pressoché nullo. Egli stesso ha potuto
constatare l'assenza di fari in senso inverso. Soprattutto AC 1 ha confidato
-sbagliando in modo clamoroso- sulla tenuta di strada della Porsche e sulla sua
capacità di padroneggiarla anche all'insensata e assurda velocità a cui l'ha
portata. Ha sbagliato in modo plateale: ha impostato male la curva e, trovatosi
a dover evitare lo spartitraffico, ha toccato il volante (e forse -come
rilevato dal perito ing. PE 1- ha anche tolto il piede dal gas), errore/errori
che, a quella ampiamente eccessiva velocità, ha/hanno fatto sì che la vettura
perdesse l'aderenza col suolo e se ne andasse per conto suo fuori strada, ad
incocciare il cippo, la struttura della cabina del bus, il terrapieno, per schiantarsi
infine contro il trattore posteggiato dentro la stalla, diventando così la
bara di PC 1.
Sopravalutando se stesso, le sue capacità di
guida, la sua conoscenza dei limiti della vettura che gli è stata messa in
mano, ha sottostimato i rischi e i pericoli che sono normalmente connessi con
una circolazione ad una siffatta, ampiamente eccessiva velocità.
Ha quindi agito per un'imprevidenza pesantemente
colpevole, ma di una madornale, grossolana, deplorevole negligenza si è
trattato e non di dolo eventuale (anche se la concreta situazione rasenta per
certi aspetti quella dell'agire per dolo eventuale).
Nei casi di circolazione stradale con esito
mortale sin qui qualificati dall'alta Corte federale quali omicidi intenzionali
ex art. 111 CP, erano presenti, oltre alla velocità eccessiva, elementi
fattuali manifestamente e inequivocabilmente riconoscibili come
"intenzionali". Si è trattato, infatti, di casi mortali conseguenti
ad incidenti avvenuti in contesti di duelli automobilistici, messi in atto
sulla pubblica via da autori il cui obiettivo primario non era più la sicurezza
propria e degli altri utenti
della strada, bensì la loro volontà di "vincere" la gara e/o di
dimostrare la propria superiorità al volante e/o di non perdere la faccia nei
confronti del rivale di turno.
Nel caso qui in giudizio non vi sono prove per
dire che AC 1 quella sera accelerando su quel tratto di strada fino a
raggiungere i 150/180 km/h abbia consapevolmente e volontariamente forzato i
limiti della vettura, "giocando" con essa e con il concreto rischio
di mettere in pericolo la vita propria, e/o di PC 1, e/o di eventuali pedoni
che si fossero casualmente trovati a transitare sul ciglio della strada nei
pressi della fermata del bus.
Lo stesso perito ing. PE 1 ha ritenuto più
plausibile la tesi dell'errore umano, della perdita di padronanza causata
dall'eccessiva velocità e dall'errata impostazione della curva e dal tardivo
avvistamento dello spartitraffico e dell'errata reazione di AC 1 sul volante
nel tentativo di sterzare a destra.
In tali condizioni la Corte è pervenuta al
convincimento che AC 1 è autore colpevole di omicidio colposo ex art. 117 CP e
non di omicidio intenzionale.
5. Nella
commisurazione della pena, la Corte ha considerato gravissima la colpa
oggettiva e soggettiva di AC 1.
PC 1 è morta senza compiere i suoi diciotto anni
per colpa sua, a causa del suo sconsiderato comportamento quando quella sera
egli ha percorso a rotta di collo quel tratto di strada come se si trovasse su
un circuito automobilistico e non su una strada della bassa __________, una
strada che egli ben conosceva e che sapeva essere tristemente nota per molti altri incidenti mortali accaduti prima del
suo.
Sicuro in modo temerario di sé e della propria
capacità di padroneggiare il bolide che gli è stato messo in mano, incurante
delle regole della circolazione stradale valide (forse) per gli altri ma non per lui, indifferente ai
consigli e ai moniti di prudenza datigli dal segretario comunale una decina di
giorni prima dell'evento mortale, pronto a liquidare con l'alibi fasullo delle
"gelosie di paese" ogni e qualsiasi (giusta) critica al suo modo di
circolare in valle, AC 1 ha dimostrato di essere fino a quella fatale sera una
sorta di bullo arrogante e strafottente, egoista e presuntuoso.
Una pena detentiva di anni due appare in tali
condizioni equa e non severa, tale quindi da tener conto della descritta
gravità della sua colpa, ma anche della sua incensuratezza, della giovane età,
dell'esser cresciuto privo di padre in un ambiente familiare caratterizzato da poca
stabilità e da non irrilevante precarietà, nonché del fatto che, per finire,
egli deve convivere con il fatto di aver causato la morte di una fanciulla a
lui cara.
Alla pena detentiva deve essere cumulata una
multa di fr. 3'500.-. Giusta l'art. 42 CP, la pena detentiva viene sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di anni due e ciò perché la prognosi
non appare di primo acchito del tutto sfavorevole. AC 1 -come cennato- è
incensurato. Dalla tragica sera del __________ sono trascorsi più di due anni e
mezzo, durante i quali AC 1 ha mantenuto buona condotta, ha ripreso il lavoro,
si è trasferito a __________ per risolvere senza troppe remore il problema
degli spostamenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa. Ha accettato il
decreto di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato.
Nell'imminenza del processo ha anche accettato di farsi seguire dalla dott. __________.
Quand'anche egli abbia così agito solo per motivi banalmente strategici e non
anche per il maturato convincimento di avere dei "problemi da
risolvere", resta il fatto che il contatto con la specialista è positivo e
da esso potrebbe anche nascere, nel tempo, una reale motivazione.
Ai fini del pronostico non sfavorevole ha, ad
ogni buon conto, costituito una garanzia importante per la Corte il fatto che AC
1 non potrà recuperare la licenza di condurre fintanto che non avrà superato l'esame psicotecnico. Col che dovrà per forza
di cose dimostrare di essersi davvero confrontato con i lati negativi del suo
carattere, quelli stessi che hanno fatto di lui un cattivo e inaffidabile
conducente.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito 1.1.;
visti gli art. 12, 40,
42, 44, 47, 69, 106, 111, 117 CP;
26, 27,
31, 32, 34 LCStr;
4a e 5 ONC;
73 OSStr;
9 e segg.,
250 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è
autore colpevole di
omicidio
colposo
per
avere,
per
negligenza,
circolando
alla guida del veicolo Porsche 911 Turbo, a velocità vietata, comunque
eccessiva (peritalmente stabilita in circa 150-180 km/h), in una curva per lui
piegante a sinistra,
perso la
padronanza del veicolo che usciva di strada sulla destra cozzando dapprima
contro un cippo stradale, poi travolgendo una cabina d'attesa per autobus, indi
impattando frontalmente contro un terrapieno, per finire contro un carro
agricolo posteggiato all'interno di una stalla,
cagionando
la morte pressoché istantanea della compagna di viaggio PC 1 seduta,
regolarmente allacciata, sul sedile anteriore destro,
ad __________,
il __________,
e meglio
come indicato nel verbale del dibattimento e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
AC 1 è prosciolto dall'imputazione di omicidio
intenzionale.
3.
Di conseguenza, AC 1 è condannato:
3.1
alla pena
detentiva di mesi 24 (ventiquattro);
3.2
alla multa di
fr. 3'500.-.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
5.
La tassa
di giustizia di fr. 1'800.- e le spese processuali sono per un mezzo a carico
del condannato e per un mezzo a carico dello Stato.
6.
È ordinata
la confisca del relitto del veicolo Porsche 911 Turbo.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta
preliminare fr. 4'167.35
Multa fr. 3'500.--
Perizie fr. 10'357.50
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 19'924.85
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 900.--
Inchiesta
preliminare fr. 2'083.70
Multa fr. 3'500.--
Perizie fr. 5'178.75
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 50.--
fr. 11'712.45
============
Il
rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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