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Decisione

72.2007.3

Appropriazione indebita ai danni della domestica

23 novembre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsti dall’art. 138 cifra 1 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2007 dell’8 gennaio 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusata AC 1

assistita dal difensore d'ufficio

lic.iur. DUF 1.

§ La parte civile PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:55.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna della AC 1 alla pena

detentiva di 14 mesi. Non si oppone alla concessione della sospensione

condizionale della pena detentiva. Chiede, inoltre, la confisca di quanto sotto sequestro, precisando,

nondimeno, che il conto presso il __________ è attinente al secondo pilastro

della AC 1. Chiede, da ultimo, la condanna dell'imputata al risarcimento di fr.

100'000.-- a favore delle PC.

§ La PC PC 1, il quale si associa alle richieste del PP.

§ Il Difensore, il quale chiede, in via principale, l'assoluzione

dall'accusa di appropriazione indebita, in considerazione del dubbio, rimasto

irrisolto, sulle ragioni che portarono i coniugi PC 1PC 2 a consegnare alla

signora AC 1 la somma di fr. 100'000.--. In particolare rileva che

l'inaffidabilità dell'imputata era loro già nota, in quanto non avevano ancora ricevuto la restituzione del prestito di fr.

8'000.-- e la tesi secondo cui essi non potevano depositare personalmente la

somma di fr. 100'000.-- presso un istituito bancario è smentita dalle disposizioni

in materia di diritto bancario. In via subordinata, chiede una riduzione della

pena proposta dal PP.

Posti dal

Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autrice

colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

per avere

indebitamente impiegato a proprio profitto la somma di fr. 100'000.-- a lei

affidata dai coniugi PC 1 e PC 2;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

deve un

risarcimento alle PC PC 1 e PC 2, e se sì in quale misura?

4.

deve

essere ordinata la confisca di:

4.1

relazione

bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, saldo

al 08.02.2006 CHF 17.75?

4.2

relazione

bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, saldo al 31.12.2005 CHF

2’113.40?

Considerato in fatto

ed in diritto

1.

AC

1, cittadina turca, è nata il 1. aprile 1965 a __________. All'età di cinque

anni si è trasferita in Svizzera, con la sua famiglia, composta da padre,

madre, due fratelli ed una sorella. Dopo aver frequentato le scuole

dell'obbligo, ha iniziato l'apprendistato di aiuto farmacista, senza portarlo a

termine. Ha, poi, lavorato come venditrice presso l'attuale __________.

Nel 1995, si è sposata con __________, cittadino

svizzero, consulente finanziario. Da allora, è casalinga.

I coniugi AC 1 non hanno avuto figli e vivono ad __________.

AC 1 ha descritto il suo rapporto con il marito come inesistente, al punto da

essere "separati in casa". Al dibattimento, l'imputata ha

confermato tale circostanza. L'imputata ha, comunque, confermato che,

nonostante i loro difficili rapporti, il marito provvede al suo mantenimento.

2.

AC 1

è incensurata (cfr. AI 34).

3.

PC

2.

e PC 1 sono cittadini originari della __________ e sono giunti in Svizzera

grazie ad un'azione umanitaria promossa a seguito del conflitto nei __________ all'inizio

degli anni novanta. Hanno due figli: __________, nata il 6 settebre 1988, e __________,

nato il 17 agosto 1990.

PC 2

risiede in Svizzera dal 4 agosto 1992. Il marito è arrivato nel nostro paese il

16.

gennaio 1995.

Inizialmente in possesso di un permesso provvisorio

(F), i coniugi PC 1PC 2 hanno ottenuto, nel 2002, il permesso di dimora (B).

PC 1 ha lavorato

come autista alle dipendenze della __________. Dal 1. marzo 2005 è titolare dell'__________.

PC 2 ha lavorato

come cameriera ai piani e lingerista presso il __________ ed è stata assunta

dalla AC 1, nel 2000, come

donna di servizio (con attività limitata ad un giorno alla settimana).

Il rapporto di lavoro con la AC 1 si è interrotto

nel 2004, a seguito dei fatti oggetto del presente giudizio.

4.

L'inchiesta

ha preso avvio dalla denuncia presentata dai coniugi PC 1PC 2 il 30.1.2006, al

Ministero pubblico nei confronti della AC 1, per titolo di truffa e, in

subordine, di appropriazione indebita. I coniugi PC 1PC 2 rimproveravano a AC 1

di essersi appropriata della somma di fr. 100'000.-- di loro spettanza.

5.

In

data 8 gennaio 2007, il procuratore pubblico ha posto AC 1 in stato di accusa

davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano per titolo di appropriazione

indebita.

Secondo

l'ipotesi accusatoria, AC 1 avrebbe utilizzato, nel periodo

22.10

-26.02.2002, a scopi personali (in particolare per pagare spese di

viaggio, soggiorni all’estero, ecc.), la somma di Frs. 100'000.-, consegnatale,

in data 22.10.2001, dai coniugi PC 1 e PC 2, affinché la custodisse per loro conto.

AC 1 ha

respinto ogni addebito.

La Corte

ha confermato integralmente l'accusa sulla scorta dei seguenti accertamenti di

fatto.

a) AC 1

e PC 2 si sono conosciute nel 1999, alla festa di fine

anno delle scuole elementari di __________, frequentate dai figli della PC 2.

In quell’occasione, AC 1 propose alla PC 2 di

lavorare come donna di servizio un giorno alla settimana a casa sua, dietro remunerazione

di fr. 100.-- al giorno.

Inoltre, le promise di

farle ottenere – grazie alle sue conoscenze - un lavoro stabile.

La PC 2 – credendosi fortunata per avere

incontrato una donna di successo, importante e, soprattutto, generosa ed

altruista – accettò l’offerta della AC 1.

Per PC 2 la somma che riusciva a portare a casa

grazie all'impiego presso la AC 1 era, certo, importante.

Tuttavia, ben più importante era la prospettiva

di poter ottenere, grazie alla donna, un posto di lavoro fisso e quindi i necessari

permessi per non dover fare rientro al suo paese.

Tra le due donne sembrò nascere ben presto un

rapporto di amicizia caratterizzato da confidenze reciproche.

Nel mese

di febbraio del 2001, la AC 1 si lamentò con la PC 2 del fatto che il marito

rifiutava, o, per lo meno, ritardava a consegnarle gli 8'000.-- fr. necessari

come acconto per l’acquisto di un modello più nuovo di Mercedes rispetto a

quello che la donna già utilizzava.

PC 2 si

offrì di anticiparle la somma, a titolo di prestito, da restituirsi in "ca.

due settimane" (cfr. allegato D All'AI 1).

PC 2 ha

spiegato di avere accettato di anticiparle i soldi alla AC 1 poiché erano in

buoni rapporti ed era sicura che i soldi la donna glieli avrebbe restituiti

subito poiché "la signora AC 1 sembrava avere

molti soldi, nel senso che viveva in una bellissima casa, guidava una Mercedes,

portava vestiti firmati, e anche perché mi aveva promesso di rimborsare il

prestito a breve termine. Inoltre io mi aspettavo che la signora AC 1, come

continuava a promettermi, sarebbe riuscita a ottenere per me i permessi di

lavoro e di dimora." (PP PC 2 28.2.2006 AI14)

AC 1 non

si fece scrupoli ed accettò il denaro che la sua collaboratrice domestica le

offriva.

Con esso, versò l’acconto necessario all’acquisto

della nuova autovettura, una Mercedes del valore, - secondo quel che ha detto

in aula - di più di 100.000.- fr.

Non mantenne, però, la parola data e non restituì

il denaro entro i termini concordati.

La PC 2

la sollecitò più volte chiedendole la restituzione del denaro.

La AC 1 – confermando la sua mancanza di scrupoli

– continuava a tranquillizzarla, assicurandole che lei non desiderava altro che

restituirle i soldi ma che non poteva farlo poiché il crudele marito non si

decideva a darle quanto le spettava.

Così, PC 2 – che continuava a piegare la schiena

per pulire la casa della AC 1 – si accomodò a questo ritardo, credendo alle

promesse della donna che per lei continuava a rappresentare, in qualche modo,

la possibilità di avere, finalmente, una situazione stabile e sicura.

A tutt’oggi, AC 1 non ha ancora restituito gli

fr. 8'000.-- ai coniugi PC 1PC 2 ma continua – apparentemente senza vergogna –

a circolare con la Mercedes di prestigio intestata (guarda caso!) ad una

società - sembra, riconducibile a quel crudele marito che la trascura - e per

la quale lei non svolge nessuna attività.

In aula, interrogata al proposito, la AC 1 ha

detto di non essere in grado di spiegare come mai sia in essere la situazione

che vede questa società (rimasta sconosciuta per la Corte) con cui lei non ha

nessun contatto pagare mensilmente le quote del leasing per la vettura che lei

usa.

Sta di fatto che nei confronti della AC 1 vi sono

una serie di attestati di carenza beni.

b) Nell’ottobre

2000, a __________ morì il padre di PC 1 lasciando a lui, ai fratelli e alla

madre dei terreni ed una casa.

Gli eredi vendettero i beni ereditati.

A PC 1 ed alla madre toccarono ca 100.000.- fr. che

PC 1, in più viaggi, portò (o fece portare) in Svizzera.

Quei soldi i coniugi PC 1PC 2 li tennero in casa:

per ragioni diverse – a quel che han detto, le banche facevano loro difficoltà

a causa del loro statuto – non riuscivano ad aprire un conto.

Tuttavia, tenere tanti soldi in casa li

preoccupava.

Di tali preoccupazioni, PC 2 parlò alla AC 1 che –

premurosamente – si offrì di custodire lei i soldi per loro depositandoli su un

conto in banca.

Ai

coniugi PC 1PC 2 la proposta sembrò molto generosa e accettarono.

Così, il 22.10.2001, accompagnata da PC 1, la AC

1.

andò al __________, aprì un conto risparmio (no.) e vi versò i fr. 100'000.-

che PC 1 le aveva appena consegnato.

A

comprova dell'avvenuto versamento – e per tranquillizzarli - la AC 1 consegnò

ai coniugi PC 1PC 2 una fotocopia del giustificativo di cassa 22.10.2001,

attestante il versamento di fr. 100'000.-- sul citato conto di deposito,

annotando e sottoscrivendo, sul medesimo documento, quanto segue:

" Io,

nata AC 1, domiciliata a: 6974 __________, dichiaro che questa somma di CHF

100'000.-- (centomila franchi svizzeri) versato sul conto bancario alla __________

n° conto appartengono alla Famiglia: PC 1PC 2 domiciliati a: __________. In

fede: AC 1 "

(allegato

E all'AI1)

c) In

spregio agli accordi presi e alle assicurazioni date, la AC 1, dopo soli tre

giorni dall'apertura del conto, cominciò a svuotarlo.

Dapprima, prelevò 50'000.- fr. allo sportello

della banca.

Poi, a scadenze ravvicinate, dal 2 novembre 2001

al 26 febbraio 2002, eseguì 13 prelevamenti al Bancomat, fino ad azzerare il

conto.

I soldi prelevati li usò per sé, sembra per

pagare viaggi in aereo, alberghi, soggiorni in vari paesi.

Insomma, li usò per permettersi lussi che,

altrimenti, non avrebbe potuto concedersi.

d) Negli

anni seguenti, PC 1, ignaro del destino dei suoi risparmi, chiese, a più riprese,

alla donna i giustificativi bancari ed il versamento degli interessi.

La AC 1 temporeggiò,

accampando scuse di ogni tipo.

Nel 2004, finalmente, i coniugi PC 1PC 2 aprirono

gli occhi quando PC 1 chiese alla AC 1 la riconsegna dell'intera somma che avrebbe

voluto impiegare per l'apertura di un chiosco.

Naturalmente i soldi da riconsegnare non c'erano

più.

Le solite scuse e promesse della AC 1 non

bastarono a tranquillizzare PC 1 che – così come ha spiegato in aula - chiese a

dei conoscenti impiegati presso il __________ di controllare se sul conto

bancario fossero ancora depositati i suoi soldi.

Scoperto che il conto era stato prosciugato, PC 1

pretese - con toni che la AC 1 ha definito minacciosi - la restituzione del suo

denaro.

Per tenere buono l’uomo - comprensibilmente

irritato - l'imputata firmò, in data 15.1.2005 un riconoscimento di debito per

fr. 150'000.-- (doc. F allegato all'AI 1).

Sulla scorta di tale riconoscimento di debito, PC

1.

ha promosso una procedura esecutiva il cui esito può facilmente essere

immaginato vista la situazione debitoria (attestati di carenza beni) della AC 1.

6.

A

fronte di questi accertamenti, AC 1 ha sostenuto che i coniugi PC 1PC 2 le

avevano consegnato la somma di fr. 100'000.-- affinché lei ne disponesse

liberamente per finanziare un progetto al quale stava lavorando da tempo.

A detta

della donna, il progetto sul quale stava lavorando - che verrà qui di seguito

definito "scatola nera" – e che i coniugi PC 1PC 2 avvevano accettato

di finanziare prevedeva la costruzione, con conseguente registrazione del

brevetto, di una scatola nera - simile a quella degli aeroplani - da adattare

alle autovetture ed alle navi, e la successiva distribuzione del congegno alle

industrie automobilistiche ed ai cantieri navali.

La donna,

però, non ha saputo spiegare la scelta di aprire un conto di deposito per

versare la somma - a suo dire - mutuata, quando le sarebbe bastato ricevere dai

signori PC 1PC 2 la somma in contanti.

Posta,

poi, davanti alla ricevuta sottoscritta in data 8 febbraio 2001 relativa al

mutuo di fr. 8'000.-- (cfr. doc. E allegato all'AI 1), in cui aveva

esplicitamente dichiarato di ricevere la somma di fr. 8'000.-- a titolo di

prestito, la donna, in aula, non è riuscita a spiegare, con un minimo di ragionevolezza,

la ragione per cui il 22 ottobre 2001 non utilizzò la stessa formula, ma

riconobbe - senza alcuna menzione a somme mutuate o da investire in progetti di

scatole nere, o altro - che la somma di fr. 100'000.-- era di proprietà dei

signori PC 1PC 2, malgrado fosse stata versata su di un cui intestato a suo

nome.

Inoltre, in aula, chiamata a spiegare come

avrebbe potuto – vista la sua carente (ed è un eufemismo) formazione

scientifica - concretamente mettere in atto il suo progetto "scatola

nera", ha ammesso di non disporre delle indispensabili conoscenze tecniche

per fornire le necessarie istruzioni alla ditta che sarebbe stata da lei incaricata

di costruire il prototipo.

In sostanza, quindi, ha ammesso che il progetto

altro non era – e, qui, si vuole mostrare benevolenza nei confronti

dell’accusata – che un suo miraggio, senza alcun costrutto concreto.

Sull'uso

che fece della somma litigiosa AC 1 ha dato dichiarazioni divergenti, adattate,

di volta in volta, alle emergenze dell'inchiesta.

Ha,

dapprima, sostenuto di avere consegnato all'ingegnere __________,

amministratore unico della società __________, gran parte della somma, come sua

partecipazione al progetto "scatola nera". L'imputata ha, a questo

proposito, prodotto, a verbale, una distinta (confezionata ad arte) delle somme

di denaro che avrebbe consegnato all'ingegnere __________. Dopo l'audizione di __________,

in cui l'uomo ha negato, non solo di avere avviato un progetto con la AC 1, ma

anche di avere ricevuto dalla donna somme di denaro, l'imputata ha riconosciuto

di avere raccontato delle bugie, ed ha affermato di avere "tirato in

ballo" __________ poiché non era in grado di giustificare la

destinazione data al denaro che ha dichiarato di avere speso in viaggi e

ricerche di mercato per avviare il suo progetto "scatola nera".

Progetto che – noi sappiamo – era del tutto

inesistente (o inconsistente).

Ad esistere erano solo i viaggi con il loro

contorno di alberghi, ristoranti e altro in cui sono svaniti i risparmi dei

poveri PC 1PC 2.

La AC 1 ha,

poi, dichiarato di avere prelevato il 24 ottobre 2001 la somma di fr.

50'000.--, poiché, la funzionaria di banca l'avrebbe chiamata per avere delle

informazioni sulla provenienza del denaro. AC 1, non potendo dimostrarne la

provenienza lecita, li avrebbe immediatamente prelevati.

Anche

questa dichiarazione è stata smentita dalle risultanze agli atti.

__________ - funzionaria di banca che si era occupata

dell'apertura del conto deposito in esame - ha precisato, a verbale, di avere

spiegato alla AC 1, al momento dell'apertura del conto, che tale conto era da

intendersi come un conto risparmio e non come conto di transito di fondi. Ha,

poi, aggiunto di avere chiamato la AC 1 proprio quando si accorse che la donna

aveva effettuato un cospicuo prelevamento a pochi giorni dalla sua apertura.

L'ha quindi invitata a presentarsi in banca, ma la AC 1 non diede mai seguito a

tale richiesta, continuando a svuotare la relazione usando, a partire da quel

momento il bancomat, per evitare di incontrare il funzionario di banca.

In aula, AC

1.

ha persistito nell'affermare di avere prelevato tutti i soldi dalla banca

poiché sospettava che fossero di illecita provenienza.

Chiamata

a spiegare la ragione per cui, stante questa sua preoccupazione, non avesse

restituito i soldi ai PC 1PC 2, invece di spenderli, la donna non ha saputo

fornire, per l'ennesima volta, una ragionevole spiegazione.

In sunto,

la Corte non ha creduto alle menzogne della AC 1 ed ha dovuto concludere che la

donna ha speso per i suoi capricci i risparmi dei signori PC 1PC 2, i quali le

avevano chiesto di custodirli in un luogo sicuro.

7.

Per

l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, oppure

chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori

patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o

con una pena pecuniaria.

Ai sensi

dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio

o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Nei casi previsti invece all'art.

138.

cifra 1 cpv. 2 CP l'autore impiega senza diritto un valore patrimoniale e

quindi anche valori incorporali, ossia (come detto) crediti, o altri diritti

che hanno un valore patrimoniale (FF 1991 II 825).

In questo

caso, la norma non protegge la proprietà, bensì l’obbligo di restituire in ogni

tempo il controvalore del bene affidato che deriva dal contratto che lega

l’affidante e l’affidatario (DTF 124 IV 9, 120 IV 117), laddove la

nozione di bene affidato comprende non solo cose fungibili, bensì anche

crediti, in particolare bancari o postali (DTF 109 IV 27; Cassani,

in: FJS 953, 1986; Corboz, opera citata, n. 17, pag. 228).

Dal

profilo soggettivo, l’autore deve sapere che si tratta di beni di terzi di cui

si appropria con coscienza e volontà (DTF 91 IV 131), e deve agire con

l’intento illecito di arricchire sé stesso o un terzo (DTF 118 IV 34).

In specie, egli deve avere voluto, anche soltanto nella forma del dolo

eventuale, conseguire un indebito profitto - cioè un vantaggio economico,

ancorché provvisorio o temporaneo (DTF 118 IV 29; Corboz, opera citata,

pag. 226).

È

pacifico che AC 1, appropriandosi, a proprio profitto, della somma a lei

affidata dai coniugi Kucanin afinché la custodisse per loro conto, si sia resa

autrice colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell'art 138 n. 1 cpv. 2

CP.

8.

Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla

colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni

personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Ai

sensi del cpv. 2 del citato articolo la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

La colpa

dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei

reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto volendolo

fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito

e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in narrativa e che

vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz, La

motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).

a) La

gravità della colpa di AC 1 è grande e risulta, oltre che dall'ammontare della

somma di cui l'imputata si è appropriata, anche e soprattutto dall'assenza di

scrupoli dimostrata e dalla mancanza di ravvedimento per le azioni commesse.

AC 1 ha

profittato della fiducia che i coniugi PC 1PC 2 avevano riposto in lei. Non ha

avuto remore a sperperare gli unici risparmi dei coniugi PC 1PC 2, per

soddisfare il suo futile, ridicolo ed, invero, deprecabile (in considerazione

dei mezzi utilizzati) desiderio di apparire una donna di successo e di

ostentare mezzi e disponibilità che la facessero apparire come appartenente ad

un mondo che non è il suo.

La AC 1

non merita alcuna comprensione se si pone mente al fatto che ha danneggiato

delle persone che sapeva provate da un trascorso difficile, costrette a

lasciare il loro paese e trovare rifugio in Svizzera, un paese in cui non

avevano alcun appoggio e non conoscevano nessuno. Persone, dalle precarie

condizioni economiche, che hanno affrontato le loro difficoltà con onestà e

dignità, lavorando - contrariamente all'imputata - tutti i giorni della loro

vita per garantire a loro, ma soprattutto ai loro figli, un futuro sereno e

sicuro.

A ciò si

aggiunge il fatto che AC 1, dal 2001 ad oggi, non ha fatto nulla per risarcire

il danno cagionato. La donna continua ad essere mantenuta dal marito e continua,

peraltro, a guidare l'autovettura che i coniugi PC 1PC 2 le hanno permesso di

acquistare, senza minimamente avere mai nemmeno cercato un lavoro che le

permettesse di risarcire almeno in parte il danno da lei causato.

Nemmeno in aula, AC 1 ha dato segno di

ravvedimento. Non si è scusata con i coniugi PC 1PC 2 per le sue azioni. Al

contrario, si è presentata davanti alla Corte con un atteggiamento fiero e

indispettito, dichiarandosi sconcertata e persino offesa per i rimproveri che

le venivano mossi.

A favore dell’accusata, si è potuto, quindi,

tenere conto unicamente della sua incensuratezza e del fatto che dal momento

dei fatti non ha più interessato le autorità inquirenti.

Tutto

questo considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena

detentiva di 14 mesi.

9.

Ai

sensi dell'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena

detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai

sensi dell'art. 44 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione

della pena, al condannata è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

L'incensuratezza

dell'imputata e l'assenza di una prognosi negativa ha permesso alla Corte di porre

la pena detentiva pronunciata al beneficio della sospensione condizionale per

un periodo di 2 anni.

10.

Le

preteste delle PC sono stata interamente accolte e AC 1 è stata condannata al

pagamento di fr. 100'000.-- a favore di PC 2 e PC 1.

11.

È stata ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no.

presso __________, intestata a AC 1, che viene

assegnato alle PC, deduzion fatta delle spese e della tassa di giustizia.

La

relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, è stata, per

contro, dissequestrata, in quanto trattasi di averi del secondo pilastro.

12.

AC 1 è condannata al pagamento delle tasse di

giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, tranne ai quesiti no. 4.2;

visti gli art. 12,

40, 42, 44, 47, 70 e 138 cifra 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

è autrice colpevole di:

1.1

appropriazione

indebita

per

avere indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 100'000.- a lei affidati

dai coniugi PC 1 e PC 2;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannata:

2.1

alla pena detentiva di 14 mesi;

2.2

a

versare alle PC PC 1 e PC 2 l’importo di

fr. 100'000.--;

2.3

al

pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e alla condannata è

impartito un periodo di prova di 2 anni.

4.

È

ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1,

che viene assegnato alle PC, deduzion fatta delle

spese e della tassa di giustizia.

5.

È

ordinato il dissequestro della relazione bancaria no. presso __________,

intestata a AC 1.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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