72.2007.3
Appropriazione indebita ai danni della domestica
23 novembre 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2007.3
Data decisione, Autorità:
23.11.2007, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita ai danni della domestica
APPROPRIAZIONE INDEBITA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 42 CPS
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2007.3
Lugano,
29 novembre 2007/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliata a
prevenuta colpevole di:
appropriazione
indebita
per
avere,
a __________,
nel periodo 22.10.2001-26.02.2002,
indebitamente
impiegato, a profitto proprio,
valori
patrimoniali altrui affidatile;
in
specie,
per avere
utilizzato, a scopi personali (in particolare per
pagare spese di viaggio, soggiorni all’estero,
ecc.), la somma di Frs. 100'000.-,
consegnatale,
in data 22.10.2001, dai coniugi PC 1 e PC 2, affinché la custodisse, per conto
loro, dato che essi non erano autorizzati ad aprire una relazione bancaria;
importo,
questo, da lei dapprima depositato, in data 22.10.2001, su di un conto
risparmio a lei intestato presso il __________ (conto n.), consegnando ai
coniugi PC 1PC 2 la relativa ricevuta di deposito e, in seguito, da lei
interamente prelevato, a contanti, in 14 diverse occasioni, e più precisamente
in ragione di:
·
Frs. 50'000.-, in data 25.10.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 02.11.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 06.11.2001
·
Frs. 3'000.-, in data 07.11.2001
·
Frs. 2'000.-, in data 09.11.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 12.11.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 15.11.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 22.11.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 03.12.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 11.12.2001
·
Frs. 1'000.-, in data 14.12.2001
·
Frs. 5'000.-, in data 21.12.2001
·
Frs. 1'000.-, in data 27.12.2001
·
Frs. 3'000.-, in data 26.02.2002
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsti dall’art. 138 cifra 1 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2007 dell’8 gennaio 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore d'ufficio
lic.iur. DUF 1.
§ La parte civile PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna della AC 1 alla pena
detentiva di 14 mesi. Non si oppone alla concessione della sospensione
condizionale della pena detentiva. Chiede, inoltre, la confisca di quanto sotto sequestro, precisando,
nondimeno, che il conto presso il __________ è attinente al secondo pilastro
della AC 1. Chiede, da ultimo, la condanna dell'imputata al risarcimento di fr.
100'000.-- a favore delle PC.
§ La PC PC 1, il quale si associa alle richieste del PP.
§ Il Difensore, il quale chiede, in via principale, l'assoluzione
dall'accusa di appropriazione indebita, in considerazione del dubbio, rimasto
irrisolto, sulle ragioni che portarono i coniugi PC 1PC 2 a consegnare alla
signora AC 1 la somma di fr. 100'000.--. In particolare rileva che
l'inaffidabilità dell'imputata era loro già nota, in quanto non avevano ancora ricevuto la restituzione del prestito di fr.
8'000.-- e la tesi secondo cui essi non potevano depositare personalmente la
somma di fr. 100'000.-- presso un istituito bancario è smentita dalle disposizioni
in materia di diritto bancario. In via subordinata, chiede una riduzione della
pena proposta dal PP.
Posti dal
Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autrice
colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
per avere
indebitamente impiegato a proprio profitto la somma di fr. 100'000.-- a lei
affidata dai coniugi PC 1 e PC 2;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
deve un
risarcimento alle PC PC 1 e PC 2, e se sì in quale misura?
4.
deve
essere ordinata la confisca di:
4.1
relazione
bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, saldo
al 08.02.2006 CHF 17.75?
4.2
relazione
bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, saldo al 31.12.2005 CHF
2’113.40?
Considerato in fatto
ed in diritto
1.
AC
1, cittadina turca, è nata il 1. aprile 1965 a __________. All'età di cinque
anni si è trasferita in Svizzera, con la sua famiglia, composta da padre,
madre, due fratelli ed una sorella. Dopo aver frequentato le scuole
dell'obbligo, ha iniziato l'apprendistato di aiuto farmacista, senza portarlo a
termine. Ha, poi, lavorato come venditrice presso l'attuale __________.
Nel 1995, si è sposata con __________, cittadino
svizzero, consulente finanziario. Da allora, è casalinga.
I coniugi AC 1 non hanno avuto figli e vivono ad __________.
AC 1 ha descritto il suo rapporto con il marito come inesistente, al punto da
essere "separati in casa". Al dibattimento, l'imputata ha
confermato tale circostanza. L'imputata ha, comunque, confermato che,
nonostante i loro difficili rapporti, il marito provvede al suo mantenimento.
2.
AC 1
è incensurata (cfr. AI 34).
3.
PC
2.
e PC 1 sono cittadini originari della __________ e sono giunti in Svizzera
grazie ad un'azione umanitaria promossa a seguito del conflitto nei __________ all'inizio
degli anni novanta. Hanno due figli: __________, nata il 6 settebre 1988, e __________,
nato il 17 agosto 1990.
PC 2
risiede in Svizzera dal 4 agosto 1992. Il marito è arrivato nel nostro paese il
16.
gennaio 1995.
Inizialmente in possesso di un permesso provvisorio
(F), i coniugi PC 1PC 2 hanno ottenuto, nel 2002, il permesso di dimora (B).
PC 1 ha lavorato
come autista alle dipendenze della __________. Dal 1. marzo 2005 è titolare dell'__________.
PC 2 ha lavorato
come cameriera ai piani e lingerista presso il __________ ed è stata assunta
dalla AC 1, nel 2000, come
donna di servizio (con attività limitata ad un giorno alla settimana).
Il rapporto di lavoro con la AC 1 si è interrotto
nel 2004, a seguito dei fatti oggetto del presente giudizio.
4.
L'inchiesta
ha preso avvio dalla denuncia presentata dai coniugi PC 1PC 2 il 30.1.2006, al
Ministero pubblico nei confronti della AC 1, per titolo di truffa e, in
subordine, di appropriazione indebita. I coniugi PC 1PC 2 rimproveravano a AC 1
di essersi appropriata della somma di fr. 100'000.-- di loro spettanza.
5.
In
data 8 gennaio 2007, il procuratore pubblico ha posto AC 1 in stato di accusa
davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano per titolo di appropriazione
indebita.
Secondo
l'ipotesi accusatoria, AC 1 avrebbe utilizzato, nel periodo
22.10
-26.02.2002, a scopi personali (in particolare per pagare spese di
viaggio, soggiorni all’estero, ecc.), la somma di Frs. 100'000.-, consegnatale,
in data 22.10.2001, dai coniugi PC 1 e PC 2, affinché la custodisse per loro conto.
AC 1 ha
respinto ogni addebito.
La Corte
ha confermato integralmente l'accusa sulla scorta dei seguenti accertamenti di
fatto.
a) AC 1
e PC 2 si sono conosciute nel 1999, alla festa di fine
anno delle scuole elementari di __________, frequentate dai figli della PC 2.
In quell’occasione, AC 1 propose alla PC 2 di
lavorare come donna di servizio un giorno alla settimana a casa sua, dietro remunerazione
di fr. 100.-- al giorno.
Inoltre, le promise di
farle ottenere – grazie alle sue conoscenze - un lavoro stabile.
La PC 2 – credendosi fortunata per avere
incontrato una donna di successo, importante e, soprattutto, generosa ed
altruista – accettò l’offerta della AC 1.
Per PC 2 la somma che riusciva a portare a casa
grazie all'impiego presso la AC 1 era, certo, importante.
Tuttavia, ben più importante era la prospettiva
di poter ottenere, grazie alla donna, un posto di lavoro fisso e quindi i necessari
permessi per non dover fare rientro al suo paese.
Tra le due donne sembrò nascere ben presto un
rapporto di amicizia caratterizzato da confidenze reciproche.
Nel mese
di febbraio del 2001, la AC 1 si lamentò con la PC 2 del fatto che il marito
rifiutava, o, per lo meno, ritardava a consegnarle gli 8'000.-- fr. necessari
come acconto per l’acquisto di un modello più nuovo di Mercedes rispetto a
quello che la donna già utilizzava.
PC 2 si
offrì di anticiparle la somma, a titolo di prestito, da restituirsi in "ca.
due settimane" (cfr. allegato D All'AI 1).
PC 2 ha
spiegato di avere accettato di anticiparle i soldi alla AC 1 poiché erano in
buoni rapporti ed era sicura che i soldi la donna glieli avrebbe restituiti
subito poiché "la signora AC 1 sembrava avere
molti soldi, nel senso che viveva in una bellissima casa, guidava una Mercedes,
portava vestiti firmati, e anche perché mi aveva promesso di rimborsare il
prestito a breve termine. Inoltre io mi aspettavo che la signora AC 1, come
continuava a promettermi, sarebbe riuscita a ottenere per me i permessi di
lavoro e di dimora." (PP PC 2 28.2.2006 AI14)
AC 1 non
si fece scrupoli ed accettò il denaro che la sua collaboratrice domestica le
offriva.
Con esso, versò l’acconto necessario all’acquisto
della nuova autovettura, una Mercedes del valore, - secondo quel che ha detto
in aula - di più di 100.000.- fr.
Non mantenne, però, la parola data e non restituì
il denaro entro i termini concordati.
La PC 2
la sollecitò più volte chiedendole la restituzione del denaro.
La AC 1 – confermando la sua mancanza di scrupoli
– continuava a tranquillizzarla, assicurandole che lei non desiderava altro che
restituirle i soldi ma che non poteva farlo poiché il crudele marito non si
decideva a darle quanto le spettava.
Così, PC 2 – che continuava a piegare la schiena
per pulire la casa della AC 1 – si accomodò a questo ritardo, credendo alle
promesse della donna che per lei continuava a rappresentare, in qualche modo,
la possibilità di avere, finalmente, una situazione stabile e sicura.
A tutt’oggi, AC 1 non ha ancora restituito gli
fr. 8'000.-- ai coniugi PC 1PC 2 ma continua – apparentemente senza vergogna –
a circolare con la Mercedes di prestigio intestata (guarda caso!) ad una
società - sembra, riconducibile a quel crudele marito che la trascura - e per
la quale lei non svolge nessuna attività.
In aula, interrogata al proposito, la AC 1 ha
detto di non essere in grado di spiegare come mai sia in essere la situazione
che vede questa società (rimasta sconosciuta per la Corte) con cui lei non ha
nessun contatto pagare mensilmente le quote del leasing per la vettura che lei
usa.
Sta di fatto che nei confronti della AC 1 vi sono
una serie di attestati di carenza beni.
b) Nell’ottobre
2000, a __________ morì il padre di PC 1 lasciando a lui, ai fratelli e alla
madre dei terreni ed una casa.
Gli eredi vendettero i beni ereditati.
A PC 1 ed alla madre toccarono ca 100.000.- fr. che
PC 1, in più viaggi, portò (o fece portare) in Svizzera.
Quei soldi i coniugi PC 1PC 2 li tennero in casa:
per ragioni diverse – a quel che han detto, le banche facevano loro difficoltà
a causa del loro statuto – non riuscivano ad aprire un conto.
Tuttavia, tenere tanti soldi in casa li
preoccupava.
Di tali preoccupazioni, PC 2 parlò alla AC 1 che –
premurosamente – si offrì di custodire lei i soldi per loro depositandoli su un
conto in banca.
Ai
coniugi PC 1PC 2 la proposta sembrò molto generosa e accettarono.
Così, il 22.10.2001, accompagnata da PC 1, la AC
1.
andò al __________, aprì un conto risparmio (no.) e vi versò i fr. 100'000.-
che PC 1 le aveva appena consegnato.
A
comprova dell'avvenuto versamento – e per tranquillizzarli - la AC 1 consegnò
ai coniugi PC 1PC 2 una fotocopia del giustificativo di cassa 22.10.2001,
attestante il versamento di fr. 100'000.-- sul citato conto di deposito,
annotando e sottoscrivendo, sul medesimo documento, quanto segue:
" Io,
nata AC 1, domiciliata a: 6974 __________, dichiaro che questa somma di CHF
100'000.-- (centomila franchi svizzeri) versato sul conto bancario alla __________
n° conto appartengono alla Famiglia: PC 1PC 2 domiciliati a: __________. In
fede: AC 1 "
(allegato
E all'AI1)
c) In
spregio agli accordi presi e alle assicurazioni date, la AC 1, dopo soli tre
giorni dall'apertura del conto, cominciò a svuotarlo.
Dapprima, prelevò 50'000.- fr. allo sportello
della banca.
Poi, a scadenze ravvicinate, dal 2 novembre 2001
al 26 febbraio 2002, eseguì 13 prelevamenti al Bancomat, fino ad azzerare il
conto.
I soldi prelevati li usò per sé, sembra per
pagare viaggi in aereo, alberghi, soggiorni in vari paesi.
Insomma, li usò per permettersi lussi che,
altrimenti, non avrebbe potuto concedersi.
d) Negli
anni seguenti, PC 1, ignaro del destino dei suoi risparmi, chiese, a più riprese,
alla donna i giustificativi bancari ed il versamento degli interessi.
La AC 1 temporeggiò,
accampando scuse di ogni tipo.
Nel 2004, finalmente, i coniugi PC 1PC 2 aprirono
gli occhi quando PC 1 chiese alla AC 1 la riconsegna dell'intera somma che avrebbe
voluto impiegare per l'apertura di un chiosco.
Naturalmente i soldi da riconsegnare non c'erano
più.
Le solite scuse e promesse della AC 1 non
bastarono a tranquillizzare PC 1 che – così come ha spiegato in aula - chiese a
dei conoscenti impiegati presso il __________ di controllare se sul conto
bancario fossero ancora depositati i suoi soldi.
Scoperto che il conto era stato prosciugato, PC 1
pretese - con toni che la AC 1 ha definito minacciosi - la restituzione del suo
denaro.
Per tenere buono l’uomo - comprensibilmente
irritato - l'imputata firmò, in data 15.1.2005 un riconoscimento di debito per
fr. 150'000.-- (doc. F allegato all'AI 1).
Sulla scorta di tale riconoscimento di debito, PC
1.
ha promosso una procedura esecutiva il cui esito può facilmente essere
immaginato vista la situazione debitoria (attestati di carenza beni) della AC 1.
6.
A
fronte di questi accertamenti, AC 1 ha sostenuto che i coniugi PC 1PC 2 le
avevano consegnato la somma di fr. 100'000.-- affinché lei ne disponesse
liberamente per finanziare un progetto al quale stava lavorando da tempo.
A detta
della donna, il progetto sul quale stava lavorando - che verrà qui di seguito
definito "scatola nera" – e che i coniugi PC 1PC 2 avvevano accettato
di finanziare prevedeva la costruzione, con conseguente registrazione del
brevetto, di una scatola nera - simile a quella degli aeroplani - da adattare
alle autovetture ed alle navi, e la successiva distribuzione del congegno alle
industrie automobilistiche ed ai cantieri navali.
La donna,
però, non ha saputo spiegare la scelta di aprire un conto di deposito per
versare la somma - a suo dire - mutuata, quando le sarebbe bastato ricevere dai
signori PC 1PC 2 la somma in contanti.
Posta,
poi, davanti alla ricevuta sottoscritta in data 8 febbraio 2001 relativa al
mutuo di fr. 8'000.-- (cfr. doc. E allegato all'AI 1), in cui aveva
esplicitamente dichiarato di ricevere la somma di fr. 8'000.-- a titolo di
prestito, la donna, in aula, non è riuscita a spiegare, con un minimo di ragionevolezza,
la ragione per cui il 22 ottobre 2001 non utilizzò la stessa formula, ma
riconobbe - senza alcuna menzione a somme mutuate o da investire in progetti di
scatole nere, o altro - che la somma di fr. 100'000.-- era di proprietà dei
signori PC 1PC 2, malgrado fosse stata versata su di un cui intestato a suo
nome.
Inoltre, in aula, chiamata a spiegare come
avrebbe potuto – vista la sua carente (ed è un eufemismo) formazione
scientifica - concretamente mettere in atto il suo progetto "scatola
nera", ha ammesso di non disporre delle indispensabili conoscenze tecniche
per fornire le necessarie istruzioni alla ditta che sarebbe stata da lei incaricata
di costruire il prototipo.
In sostanza, quindi, ha ammesso che il progetto
altro non era – e, qui, si vuole mostrare benevolenza nei confronti
dell’accusata – che un suo miraggio, senza alcun costrutto concreto.
Sull'uso
che fece della somma litigiosa AC 1 ha dato dichiarazioni divergenti, adattate,
di volta in volta, alle emergenze dell'inchiesta.
Ha,
dapprima, sostenuto di avere consegnato all'ingegnere __________,
amministratore unico della società __________, gran parte della somma, come sua
partecipazione al progetto "scatola nera". L'imputata ha, a questo
proposito, prodotto, a verbale, una distinta (confezionata ad arte) delle somme
di denaro che avrebbe consegnato all'ingegnere __________. Dopo l'audizione di __________,
in cui l'uomo ha negato, non solo di avere avviato un progetto con la AC 1, ma
anche di avere ricevuto dalla donna somme di denaro, l'imputata ha riconosciuto
di avere raccontato delle bugie, ed ha affermato di avere "tirato in
ballo" __________ poiché non era in grado di giustificare la
destinazione data al denaro che ha dichiarato di avere speso in viaggi e
ricerche di mercato per avviare il suo progetto "scatola nera".
Progetto che – noi sappiamo – era del tutto
inesistente (o inconsistente).
Ad esistere erano solo i viaggi con il loro
contorno di alberghi, ristoranti e altro in cui sono svaniti i risparmi dei
poveri PC 1PC 2.
La AC 1 ha,
poi, dichiarato di avere prelevato il 24 ottobre 2001 la somma di fr.
50'000.--, poiché, la funzionaria di banca l'avrebbe chiamata per avere delle
informazioni sulla provenienza del denaro. AC 1, non potendo dimostrarne la
provenienza lecita, li avrebbe immediatamente prelevati.
Anche
questa dichiarazione è stata smentita dalle risultanze agli atti.
__________ - funzionaria di banca che si era occupata
dell'apertura del conto deposito in esame - ha precisato, a verbale, di avere
spiegato alla AC 1, al momento dell'apertura del conto, che tale conto era da
intendersi come un conto risparmio e non come conto di transito di fondi. Ha,
poi, aggiunto di avere chiamato la AC 1 proprio quando si accorse che la donna
aveva effettuato un cospicuo prelevamento a pochi giorni dalla sua apertura.
L'ha quindi invitata a presentarsi in banca, ma la AC 1 non diede mai seguito a
tale richiesta, continuando a svuotare la relazione usando, a partire da quel
momento il bancomat, per evitare di incontrare il funzionario di banca.
In aula, AC
1.
ha persistito nell'affermare di avere prelevato tutti i soldi dalla banca
poiché sospettava che fossero di illecita provenienza.
Chiamata
a spiegare la ragione per cui, stante questa sua preoccupazione, non avesse
restituito i soldi ai PC 1PC 2, invece di spenderli, la donna non ha saputo
fornire, per l'ennesima volta, una ragionevole spiegazione.
In sunto,
la Corte non ha creduto alle menzogne della AC 1 ed ha dovuto concludere che la
donna ha speso per i suoi capricci i risparmi dei signori PC 1PC 2, i quali le
avevano chiesto di custodirli in un luogo sicuro.
7.
Per
l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, oppure
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o
con una pena pecuniaria.
Ai sensi
dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio
o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Nei casi previsti invece all'art.
138.
cifra 1 cpv. 2 CP l'autore impiega senza diritto un valore patrimoniale e
quindi anche valori incorporali, ossia (come detto) crediti, o altri diritti
che hanno un valore patrimoniale (FF 1991 II 825).
In questo
caso, la norma non protegge la proprietà, bensì l’obbligo di restituire in ogni
tempo il controvalore del bene affidato che deriva dal contratto che lega
l’affidante e l’affidatario (DTF 124 IV 9, 120 IV 117), laddove la
nozione di bene affidato comprende non solo cose fungibili, bensì anche
crediti, in particolare bancari o postali (DTF 109 IV 27; Cassani,
in: FJS 953, 1986; Corboz, opera citata, n. 17, pag. 228).
Dal
profilo soggettivo, l’autore deve sapere che si tratta di beni di terzi di cui
si appropria con coscienza e volontà (DTF 91 IV 131), e deve agire con
l’intento illecito di arricchire sé stesso o un terzo (DTF 118 IV 34).
In specie, egli deve avere voluto, anche soltanto nella forma del dolo
eventuale, conseguire un indebito profitto - cioè un vantaggio economico,
ancorché provvisorio o temporaneo (DTF 118 IV 29; Corboz, opera citata,
pag. 226).
È
pacifico che AC 1, appropriandosi, a proprio profitto, della somma a lei
affidata dai coniugi Kucanin afinché la custodisse per loro conto, si sia resa
autrice colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell'art 138 n. 1 cpv. 2
CP.
8.
Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla
colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni
personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Ai
sensi del cpv. 2 del citato articolo la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
La colpa
dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei
reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto volendolo
fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito
e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in narrativa e che
vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz, La
motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).
a) La
gravità della colpa di AC 1 è grande e risulta, oltre che dall'ammontare della
somma di cui l'imputata si è appropriata, anche e soprattutto dall'assenza di
scrupoli dimostrata e dalla mancanza di ravvedimento per le azioni commesse.
AC 1 ha
profittato della fiducia che i coniugi PC 1PC 2 avevano riposto in lei. Non ha
avuto remore a sperperare gli unici risparmi dei coniugi PC 1PC 2, per
soddisfare il suo futile, ridicolo ed, invero, deprecabile (in considerazione
dei mezzi utilizzati) desiderio di apparire una donna di successo e di
ostentare mezzi e disponibilità che la facessero apparire come appartenente ad
un mondo che non è il suo.
La AC 1
non merita alcuna comprensione se si pone mente al fatto che ha danneggiato
delle persone che sapeva provate da un trascorso difficile, costrette a
lasciare il loro paese e trovare rifugio in Svizzera, un paese in cui non
avevano alcun appoggio e non conoscevano nessuno. Persone, dalle precarie
condizioni economiche, che hanno affrontato le loro difficoltà con onestà e
dignità, lavorando - contrariamente all'imputata - tutti i giorni della loro
vita per garantire a loro, ma soprattutto ai loro figli, un futuro sereno e
sicuro.
A ciò si
aggiunge il fatto che AC 1, dal 2001 ad oggi, non ha fatto nulla per risarcire
il danno cagionato. La donna continua ad essere mantenuta dal marito e continua,
peraltro, a guidare l'autovettura che i coniugi PC 1PC 2 le hanno permesso di
acquistare, senza minimamente avere mai nemmeno cercato un lavoro che le
permettesse di risarcire almeno in parte il danno da lei causato.
Nemmeno in aula, AC 1 ha dato segno di
ravvedimento. Non si è scusata con i coniugi PC 1PC 2 per le sue azioni. Al
contrario, si è presentata davanti alla Corte con un atteggiamento fiero e
indispettito, dichiarandosi sconcertata e persino offesa per i rimproveri che
le venivano mossi.
A favore dell’accusata, si è potuto, quindi,
tenere conto unicamente della sua incensuratezza e del fatto che dal momento
dei fatti non ha più interessato le autorità inquirenti.
Tutto
questo considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena
detentiva di 14 mesi.
9.
Ai
sensi dell'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena
detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai
sensi dell'art. 44 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione
della pena, al condannata è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
L'incensuratezza
dell'imputata e l'assenza di una prognosi negativa ha permesso alla Corte di porre
la pena detentiva pronunciata al beneficio della sospensione condizionale per
un periodo di 2 anni.
10.
Le
preteste delle PC sono stata interamente accolte e AC 1 è stata condannata al
pagamento di fr. 100'000.-- a favore di PC 2 e PC 1.
11.
È stata ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no.
presso __________, intestata a AC 1, che viene
assegnato alle PC, deduzion fatta delle spese e della tassa di giustizia.
La
relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, è stata, per
contro, dissequestrata, in quanto trattasi di averi del secondo pilastro.
12.
AC 1 è condannata al pagamento delle tasse di
giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.
Rispondendo affermativamente
ai quesiti posti, tranne ai quesiti no. 4.2;
visti gli art. 12,
40, 42, 44, 47, 70 e 138 cifra 1 CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
AC
1.
è autrice colpevole di:
1.1
appropriazione
indebita
per
avere indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 100'000.- a lei affidati
dai coniugi PC 1 e PC 2;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, AC 1 è condannata:
2.1
alla pena detentiva di 14 mesi;
2.2
a
versare alle PC PC 1 e PC 2 l’importo di
fr. 100'000.--;
2.3
al
pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e alla condannata è
impartito un periodo di prova di 2 anni.
4.
È
ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1,
che viene assegnato alle PC, deduzion fatta delle
spese e della tassa di giustizia.
5.
È
ordinato il dissequestro della relazione bancaria no. presso __________,
intestata a AC 1.
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
PC 2
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 750.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster