72.2007.46
Ripetuto furto aggravato (in due occasioni in correità con un terzo ai danni di due gioiellerie)
15 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
72.2007.46
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, PENAL
Titolo:
Ripetuto furto aggravato (in due occasioni in correità con un terzo ai danni di due gioiellerie)
FURTO
art. 139 CPS
Incarto n.
72.2007.46
Lugano,
15 maggio 2007/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e residente a
detenuto dal 1 novembre 2006 a Losanna e dal 14 marzo 2007 a Lugano;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuto
furto aggravato
siccome
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti, per
avere, nelle sottoelencate circostanze, in correità con terzi, per procacciarsi
a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, cose
mobili altrui,
e meglio
per avere,
a. il 18 novembre 2003 a __________,
ai danni
della PC 1
in
correità con __________, che ha eseguito un sopralluogo all’interno del negozio
il giorno prima fingendosi cliente, mentre quest’ultimo si era presentato
all’interno del negozio facendosi mostrare modelli di orologi dal personale di
vendita, spettato all’esterno del negozio e, ad un cenno del correo, suonato il
campanello di entrata in modo tale da indurre il personale della gioielleria ad
aprire la porta (normalmente chiusa), permettendo così al correo, che nel frattempo
si era impadronito di tre orologi marca “_________” per un valore complessivo
dichiarato dalla parte lesa di CHF 89'400, di uscire rapidamente dal negozio
con la refurtiva;
b. il
22 dicembre 2003 a __________,
ai danni
della PC 2
in correità con __________,
dopo aver compiuto un sopralluogo all’interno del
negozio il giorno prima fingendosi cliente, presentatosi all’interno del
negozio facendosi mostrare particolari modelli di orologi dal personale di
vendita, mentre il correo aspettava all’esterno e ad un suo cenno suonava il
campanello di entrata della gioielleria in modo tale da indurre il personale ad
aprire la porta (normalmente chiusa), permettendogli, dopo che si era
impadronito di tre orologi marca “_____” e due orologi marca “_____” per un
valore complessivo dichiarato dalla parte lesa di CHF 588'800 .-, di lasciare
rapidamente il negozio con la refurtiva;
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 139 cifra 3 cpv. 2 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 46/2007 del 30 aprile 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv lic.
iur. DUF 1.
§ L'interprete IE
1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:05.
Richiamato l'art. 250 CPP il procuratore
pubblico pone in alternativa l'aggravante del mestiere ai sensi dell'art. 139
cifra 2 CP per avere agito facendo mestiere del furto in particolare traendo il
proprio reddito dai furti, grazie ai quali ha assicurato il proprio
sostentamento.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
afferma in particolare che la posizione dell'accusato è di una certa gravità,
che la sua colpa è da considerarsi grave, che la sua collaborazione è stata
dilatata e faticosa, che non vi è spazio per una sospensione condizionale della
pena e che non è data una prognosi favorevole. Qualora dovesse cadere il furto
aggravato avendo perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a
commettere furti, ritiene in ogni modo che l'accusato abbia agito per mestiere,
in quanto si garantiva in tal modo la sua sussistenza. Conclude, confermato
integralmente l'atto di accusa, chiedendo che l'accusato venga condannato ad
una pena detentiva di due anni dedotto il carcere preventivo sofferto.
§ Il Difensore, il quale ritiene che la fattispecie in esame
sia sussumibile al furto semplice, contestando contestualmente la qualifica del
furto aggravato commesso in banda, richiamando la giurisprudenza del Tribunale
federale e una decisione della Corte delle assise correzionali, e che il suo
assistito abbia agito per mestiere.
Per
quanto concerne la commisurazione della pena pone l'accento sul fatto che
occorre tenere conto della collaborazione progressiva del suo patrocinato, il
quale ha ammesso tutti i fatti e ha rubato per garantire il proprio sostentamento
e quello della sua famiglia, nonché della sua volontà di risarcire le parti
lese, del tempo trascorso dalla commissione dei reati e della sua buona
condotta in applicazione dell'art. 48 lett. e CP. Conclude chiedendo che il suo
assistito venga condannato per il reato di ripetuto furto semplice ai sensi
dell'art. 139 cifra 1 CP, postulando una massiccia riduzione della pena da
porsi al beneficio della sospensione condizionale in applicazione dell'art. 42
cpv. 2 CP, in via subordinata dell'art. 43 CP. Riconosce infine integralmente
le pretese civili.
Il presidente pone quindi a giudizio, con
l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. ripetuto furto
per avere
agito in due occasioni in correità con un terzo, per
procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di
appropriarsene,
cose mobili altrui, e meglio:
- il 18
novembre 2003, a __________, ai danni della PC 1, per un valore complessivo
dichiarato dalla parte lesa di CHF 89'400.--;
- il 22
dicembre 2003, a __________, ai danni della PC 2, per un valore complessivo
dichiarato dalla parte lesa di CHF 588'800.--,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.1. Trattasi di
furto aggravato avendo perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a
commettere furti?
1.1.2. Trattasi di
furto aggravato avendo agito per mestiere?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e se sì in quale misura?
3.
Deve un
risarcimento alla parte civile PC 2, e se sì in quale misura?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al punto 1.1.1;
visti gli art. 12, 34,
37, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 51 e 139 CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
ripetuto
furto aggravato
per avere
agito in due occasioni in correità con un terzo,
per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
sottratto al fine di appropriarsene, cose mobili
altrui,
avendo agito per mestiere, segnatamente:
- il 18
novembre 2003, a __________, ai danni della PC 1, per un valore complessivo
dichiarato dalla parte lesa di CHF 89'400.--;
- il 22
dicembre 2003, a __________, ai danni della PC 2, per un valore complessivo
dichiarato dalla parte lesa di CHF 588'800.--,
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa (e precisato nei considerandi).
2.
Di conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena detentiva
di 24 (ventiquattro) mesi,
da
dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
a
versare alla parte civile PC 2,
l’importo di fr. 588'800.--;
2.3
al pagamento
delle tasse di giustizia di fr. 300.-- (trecento) e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14
(quattordici) mesi. Per il resto è da espiare.
4.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per
cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al
Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro
venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
1.
PC 1
2.
IE 1
3.
PC 2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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