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Decisione

72.2007.46

Ripetuto furto aggravato (in due occasioni in correità con un terzo ai danni di due gioiellerie)

15 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 139 cifra 3 cpv. 2 CPS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 46/2007 del 30 aprile 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv lic.

iur. DUF 1.

§ L'interprete IE

1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 16:05.

Richiamato l'art. 250 CPP il procuratore

pubblico pone in alternativa l'aggravante del mestiere ai sensi dell'art. 139

cifra 2 CP per avere agito facendo mestiere del furto in particolare traendo il

proprio reddito dai furti, grazie ai quali ha assicurato il proprio

sostentamento.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

afferma in particolare che la posizione dell'accusato è di una certa gravità,

che la sua colpa è da considerarsi grave, che la sua collaborazione è stata

dilatata e faticosa, che non vi è spazio per una sospensione condizionale della

pena e che non è data una prognosi favorevole. Qualora dovesse cadere il furto

aggravato avendo perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a

commettere furti, ritiene in ogni modo che l'accusato abbia agito per mestiere,

in quanto si garantiva in tal modo la sua sussistenza. Conclude, confermato

integralmente l'atto di accusa, chiedendo che l'accusato venga condannato ad

una pena detentiva di due anni dedotto il carcere preventivo sofferto.

§ Il Difensore, il quale ritiene che la fattispecie in esame

sia sussumibile al furto semplice, contestando contestualmente la qualifica del

furto aggravato commesso in banda, richiamando la giurisprudenza del Tribunale

federale e una decisione della Corte delle assise correzionali, e che il suo

assistito abbia agito per mestiere.

Per

quanto concerne la commisurazione della pena pone l'accento sul fatto che

occorre tenere conto della collaborazione progressiva del suo patrocinato, il

quale ha ammesso tutti i fatti e ha rubato per garantire il proprio sostentamento

e quello della sua famiglia, nonché della sua volontà di risarcire le parti

lese, del tempo trascorso dalla commissione dei reati e della sua buona

condotta in applicazione dell'art. 48 lett. e CP. Conclude chiedendo che il suo

assistito venga condannato per il reato di ripetuto furto semplice ai sensi

dell'art. 139 cifra 1 CP, postulando una massiccia riduzione della pena da

porsi al beneficio della sospensione condizionale in applicazione dell'art. 42

cpv. 2 CP, in via subordinata dell'art. 43 CP. Riconosce infine integralmente

le pretese civili.

Il presidente pone quindi a giudizio, con

l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. ripetuto furto

per avere

agito in due occasioni in correità con un terzo, per

procacciare

a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di

appropriarsene,

cose mobili altrui, e meglio:

- il 18

novembre 2003, a __________, ai danni della PC 1, per un valore complessivo

dichiarato dalla parte lesa di CHF 89'400.--;

- il 22

dicembre 2003, a __________, ai danni della PC 2, per un valore complessivo

dichiarato dalla parte lesa di CHF 588'800.--,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

1.1.1. Trattasi di

furto aggravato avendo perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a

commettere furti?

1.1.2. Trattasi di

furto aggravato avendo agito per mestiere?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e se sì in quale misura?

3.

Deve un

risarcimento alla parte civile PC 2, e se sì in quale misura?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al punto 1.1.1;

visti gli art. 12, 34,

37, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 51 e 139 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuto

furto aggravato

per avere

agito in due occasioni in correità con un terzo,

per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto,

sottratto al fine di appropriarsene, cose mobili

altrui,

avendo agito per mestiere, segnatamente:

- il 18

novembre 2003, a __________, ai danni della PC 1, per un valore complessivo

dichiarato dalla parte lesa di CHF 89'400.--;

- il 22

dicembre 2003, a __________, ai danni della PC 2, per un valore complessivo

dichiarato dalla parte lesa di CHF 588'800.--,

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa (e precisato nei considerandi).

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva

di 24 (ventiquattro) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a

versare alla parte civile PC 2,

l’importo di fr. 588'800.--;

2.3

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 300.-- (trecento) e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 14

(quattordici) mesi. Per il resto è da espiare.

4.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

IE 1

3.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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