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Decisione

72.2007.5

Incendio intenzionale; ripetuta minaccia; abuso di impianti di telecomunicazione; danneggiamento; ricettazione; istigazione alla falsa testimonianza; furto ripetuto; ripetuto danneggiamento; ripetuta

13 febbraio 2007Italiano158 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 144 CPS;

5. ricettazione

per avere

sapendo o

dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di reato contro il

patrimonio,

5.1 in

data 24 settembre 2005, a __________ ,

ricevuto da AC

2 la carta SIM nr. sottratta in danno a __________ in data 3 settembre 2005

presso gli spogliatoi dello stadio di Cornaredo, nonché

5.2 in data 4 novembre

2005, a __________ ,

acquistato

per la somma di euro 100, da AC 2,

un telefono

cellulare marca NOKIA modello 2500, numero IMEI no. con scheda sim e

un telefono

cellulare marca NOKIA modello 3410 IMEI no.;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 160 CPS;

6. istigazione alla falsa testimonianza

per avere, a __________ ,

intenzionalmente

determinato __________ a commettere come testimone in un procedimento

giudiziario,

sulle

circostanze e fatti di causa, una falsa deposizione,

e meglio per

averlo indotto a dichiarare al magistrato penale,

in data 18

gennaio 2006, a __________ ,

presso gli

uffici del Ministero Pubblico, contrariamente al vero,

di essersi

recato nel corso del mese di ottobre 2005 presso il fruttivendolo con negozio

nei pressi di __________ a ritirare una busta contenente fr. 500.--;

fatti avvenuti

nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 307 CPS in combinazione con l’art. 24 CPS;

C) AC 2, singolarmente

7. furto (ripetuto), in parte tentato

per avere a

scopo di indebito profitto e alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto

cose mobili di proprietà altrui e meglio:

7.1 in data 8 febbraio

2005,

a __________,

presso la PC 45,

sottratto in danno di PC 11

1 zaino

contenente 1 paio di occhiali da vista,

1

portamonete, 1 carta d’identità, 1 licenza di condurre,

1 Postcard,

1 carta di credito Raiffeisen, 1 memory stick,

per un

valore complessivo denunciato di fr. 890.--,

7.2 in data 15

febbraio 2005,

a __________,

presso la PC 45,

sottratto in

danno di PC 13

1 borsa

contenente 1 macchina fotografica digitale Nicon,

1 paio di occhiali

marca Versace, 1 profumo marca Yves Saint Laurent, 1 porta sigarette, 1 porta

pillole, 1 specchio,

1

calcolatrice, filo per macchina fotografica, 1 porta cosmetici contenente

diversi trucchi, 1 porta matite con materiale di cancelleria diverso, 1

passaporto lituano e 5 chiavi, per un valore complessivo denunciato di fr. 1'517.30,

7.3 in data 8 aprile 2005,

a __________,

presso la PC 45,

sottratto in danno di PC 16

1 portafoglio contenente denaro contante (fr. 43.25),

1 Postcard, 1 carta telefonica taxcard del valore di fr.

20.--,

1 licenza di condurre, per un valore complessivo denunciato di

fr. 193.25,

7.4 in data 3

settembre 2005,

a __________ ,

presso lo stadio di __________,

all’interno degli spogliatoi della AC __________ ,

sottratto in danno di:

·

PC 19 1 borsa sportiva, 1 portafoglio, denaro contante (fr. 60.--

e euro 50), 1 tessera bancomat della __________, documenti vari, tessere, 1

natel marca LG con scheda italiana, 1 paio di occhiali marca Versace, 1 ipod

marca Macintosh, 1 telecomando per cancello, 1 portamonete in stoffa per un valore

complessivo denunciato di fr. 1'392.--,

·

__________ 1 cellulare marca Nokia con scheda per un valore non

quantificato,

7.5 fra il 10

settembre e il 18 ottobre 2005,

a __________ ,

presso lo Stadio __________,

da un armadietto all’interno degli uffici della società di

calcio AC, sottratto in danno di PC 5

1 pistola marca SIG SAUER P230 n. con fondina e un caricatore

con inseriti sette colpi 9 mm, per un valore complessivo denunciato di fr.

950.--,

7.6 in

data 11 settembre 2005,

a __________,

presso il solarium PC 31,

sottratto in

danno dello PC 17,

prelevandoli

dalla macchina per il caffé, denaro contante in moneta per un valore denunciato

di fr. 100.--,

7.7 in data 12 settembre 2005,

a __________,

presso le scuole di __________,

sottratto in danno di PC 61

1 borsello contenente documenti e denaro contante (fr. 80.-)

e 1 telefono cellulare marca Samsung, per un valore complessivo denunciato di fr. 280.--,

7.8 in data 15 ottobre

2005,

a __________

, presso la __________,

sottratto in

danno agli PL 9,

1 tessera di

identificazione, 1 chiave d’accesso al reparto radiologia, 1 chiave armadietto

per un valore complessivo denunciato di fr. 80.--,

7.9 in data 15 ottobre

2005,

a __________,

presso il PC 31,

sottratto in

danno dello PC 17,

prelevandoli

dalla macchina per il caffé, denaro contante in moneta per un valore denunciato

di fr. 200.--,

7.10 in

data 4 novembre 2005,

a

__________ , presso la PL 6, sottratto in danno di:

·

PL 7 1 cellulare marca Nokia con scheda telefonica, per un valore

non quantificato,

·

PL 6 telefono cellulare marca Nokia con inserita scheda

telefonica, per un valore non quantificato,

7.11 in data 5 novembre 2005,

a __________,

presso il PC 31,

tentato di

sottrarre in danno dello PC 17,

prelevandoli

dalla macchina per il caffè, denaro contante, non riuscendovi, essendo la

medesima appena svuotata,

7.12 in data 6 novembre 2005,

a __________

, presso la PL 4,

dagli

spogliatoi del centro fitness,

sottratto in

danno di PC 22

1 telefono

cellulare Sony Ericson P 800, 1 Postcard,

1 carta di

credito Mastercard, 1 licenza di condurre,

1

portamonete, 1 MP3, 1 carta d’identità, 1 memory stick

per un

valore complessivo denunciato di fr. 1'360.--,

7.13 in

data 9 novembre 2005,

a __________ , all’interno di una baracca da cantiere,

sottratto in

danno di PC 14

1 telefono

cellulare Nokia con carta Sim del valore di

fr. 100..-- e

1 chiave autovettura, per un valore complessivo denunciato di fr. 100.--,

7.14 in data 13 novembre

2005,

a __________

, presso la __________,

sottratto in

danno di PL 8

1 giacca in

stoffa, 1 paio di guanti in pelle, 1 borsello in pelle, denaro contante (fr. 250.--),

1 carta bancaria UBS,

1 tessera

FMH, 1 carta di credito VISA, 1 carta Euroshell,

1 carta di

credito Mastercard, licenza di condurre, 2 mazzi di chiavi, per un valore complessivo

denunciato di fr. 1'070.--,

7.15 in data 15 novembre

2005,

a __________

, presso la PC 57,

sottratto in

danno di:

·

PL 1 1 portamonete contenente denaro contante (fr. 200.-- e euro

100), nonché varie tessere e documenti, per un valore complessivo denunciato di

fr. 400.--,

·

PL 3 1 carta di credito VISA, 1 carta di credito EC BUC, 1 porta

carte di credito, 1 tessera Sanitas, 1 catenella, 1 orologio marca Rolex, 1

anello e 1 chiave, per un valore complessivo denunciato di fr. 6'930.--,

·

PL 2 1 marsupio, banconote varie per un valore denunciato di fr.

70.-- ,

7.16 in data 19 novembre 2005,

a __________,

presso il carcere aperto,

sottratto in

danno di:

·

PC 2 1 telefono natel Panasonic MO A 102 del valore di fr.

130.--,

·

PC 8 1 computer portatile marca Compact,

1 borsa

computer marca Vescol, 1 telefono cellulare marca Nokia, 1 matita Parker e

penne, per un valore complessivo denunciato di fr. 1'070.--,

(reati contestati)

7.17 in

data 17 febbraio 2006, a __________ ,

agendo in correità con __________,

sottratto in danno dell’Istituto scolastico in PC 60 computer

portatile marca Fujitsu Siemens per un valore denunciato di fr. 1'111.--,

7.18 in data 28 febbraio

2006, a __________ , presso __________,

dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della

PC 23 denaro in contante per un valore denunciato di ca. fr. 700.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.19 fra il 9 e il 13

marzo 2006, a __________ ,

all’interno del furgone WV T4 targato TI,

sottratto in

danno della PC 15

1 autoradio

digitale e 1 mazzo di chiavi, per un valore denunciato di fr. 200.--,

7.20 in data 13 marzo 2006,

a __________ , presso __________,

dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della

PC 23 denaro contante per un valore denunciato di fr. 400.-,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.21 in data 13 marzo 2006,

a __________

, presso la __________,

dal distributore

automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 24

denaro

contante per un valore denunciato di ca. 100.--,

7.22 in data 14 marzo 2006,

a __________

, presso la PC 15,

da un

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 24

denaro

contante per un valore denunciato di fr. 100.--,

7.23 in data 19 marzo 2006,

a __________

, presso la PL 4,

da un

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 25

denaro

contante per un valore denunciato di fr. 200.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.24 in data 20 marzo 2006,

a __________

, presso la __________,

da un

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 24

denaro

contante per un valore denunciato di ca. 100.--,

7.25 in data 26 marzo 2006,

a __________

, presso la PL 4,

negli

spogliatoi del personale infermieristico,

sottratto in

danno di PC 21

1 zaino, 1

telefono cellulare Nokia 3320 con carta SIM della TIM, per un valore

complessivo non quantificato,

7.26 in data 29 marzo 2006,

a __________ , presso la PL 4,

sottratto in

danno della PC 26

1 schermo

piatto ACER 17, m.a.p., per un valore denunciato di fr. 550.--/600.--,

(reato contestato)

7.27 in data 30 marzo 2006,

a __________,

presso la __________,

da un armadietto nel locale cucina, sottratto in danno di:

·

PC 6 1 borsa marca Prada contenente

Considerandi

2.

portafogli,

1.

portatrucco, 1 telefono cellulare Nokia, 1 carta di credito VISA, 2 tessere

magnetiche e carte varie tra cui documenti per un valore complessivo denunciato

di fr. 1'214.--,

·

PC 7 1 borsa marca Samsonite contenente 1 portamonete, 1

portachiavi, 1 chiave vettura, 1 telefono cellulare Motorola e relativa carta Sim,

1.

anello, tessere e carta d’identità, per un valore complessivo denunciato di

fr. 730.--,

7.28

fra il 31 marzo e

il 3 aprile 2006, a __________ ,

sottratto in

danno della PC 27

1.

coltellino

per un valore denunciato di fr. 100.--,

(reato contestato)

7.29

in data 1 aprile 2006,

a __________ , presso

la PL 4,

dagli

armadietti del locale spogliatoio, sottratto in danno di:

·

PC 28 1 telefono cellulare marca Nokia 3330, per un valore

denunciato di fr. 80.--,

·

PC 29 1 Postcard, 1 tessera Credit Suisse,

1.

abbonamento

arcobaleno e del denaro contante

(fr. 240.--),

per un valore complessivo non quantificato,

7.30

fra il 1 e il 3

aprile 2006,

a __________ ,

presso la PL 4,

da un

armadietto nello spogliatoio della piscina,

tentato di

sottrarre cose mobili altrui, non riuscendovi risultando l’armadietto vuoto,

7.31

fra il 1 e il 3

aprile 2006, a __________ ,

sottratto in danno dell'Istituto PC 31

denaro contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--

e USD 300,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.32

fra il 13 e il 16

aprile 2006,

a __________

, presso il __________,

dal

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 24

denaro

contante per un valore denunciato di fr. 280.--,

7.33

fra il 16 aprile e

il 18 aprile 2006,

a __________,

presso il PC 32,

sottratto in

danno del medesimo dei francobolli per un valore denunciato di fr. 250.-- e un

mazzo di chiavi, in danno della PC 25, dal distributore automatico delle

bevande, denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.-- e tentato di

sottrarre all’interno della Chiesa dall’obulo delle offerte denaro contante,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.34

fra il 20 e il 24

aprile 2006,

a __________

, presso il PC 43, da un distributore automatico del caffè, agendo in correità

con __________, sottratto in danno dell'Istituto PC 63

denaro

contante per un valore denunciato di fr. 300.--,

7.35

in data 21 aprile 2006,

a __________ , presso

l’__________, da un distributore automatico di bevande, sottratto in danno

della PC 23 denaro contante per un valore denunciato di fr. 100.-,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.36

fra il 26 e il 27

aprile 2006,

a __________,

presso la __________,

da un distributore

automatico di bevande,

sottratto ai

danni della PC 25

denaro

contante per un valore denunciato di fr. 358.40,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.37

nel corso del mese

di aprile 2006,

a __________ , presso

l’__________, dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della PC

24.

denaro

contante per un valore denunciato di fr. 200.--,

7.38

in data 1 maggio 2006,

a __________ ,

presso l’__________, da tre distributori automatici di bevande, sottratto in

danno della PC 24

denaro

contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.39

fra il 6 e l’8

maggio 2006,

a __________,

presso il PC 32,

sottratto in danno al medesimo 1

telefono mobile Siemens A57 e un PC portatile per un valore complessivo

denunciato di fr. 1'780.--,

e in danno della PC 25,

prelevandolo dal distributore

automatico delle bevande, denaro contante per un valore denunciato di fr.

200.

--,

(refurtiva

parzialmente contestata)

7.40

in data 11 maggio

2006,

a __________

, presso l’Istituto PC 33,

da un

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 34

denaro

contante per un valore denunciato di 200.--,

7.41

fra il 16 e il 18

maggio 2006, a __________ ,

sottratto in

danno della PC 35,

da un distributore

automatico di bevande,

denaro

contante per un valore denunciato di ca. fr. 50.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.42

fra il 20 e il 21

maggio 2006,

a __________,

presso la PC 36,

sottratto ai

danni della medesima denaro contante

(ca. fr. 130.--/150.--)

e una stecca di sigarette marca Merit per un valore complessivo non

quantificato

ed inoltre sottratto

ai danni della PC 25,

da un distributore

automatico di bevande,

denaro contante

per un valore di fr. 30.--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC

2)

7.43

in data 25 maggio 2006,

a __________

, presso il __________,

da un

distributore automatico di bevande,

agendo in correità con __________,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,

7.44

in data 29 maggio 2006,

a __________,

presso __________,

da un

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.--,

7.45

in data 31 maggio 2006,

a __________

, presso la __________ ",

da un

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 128.--,

7.46

in data 31 maggio

2006,

a __________,

presso il __________,

da un distributore

automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.47

fra il 2 e il 3

giugno 2006, a __________ ,

sottratto in

danno PC 38

denaro

contante (fr. 10.--), 1 telefono cellulare Nokia, vari bollettini di vendita e

carte di credito, per un valore complessivo denunciato di fr. 259.--,

(reato contestato)

7.48

in data 2 giugno 2006,

a __________ ,

tentato di commettere

un furto in danno della PC 39, non riuscendovi per l’entrata in funzione dell’allarme,

7.49

in data 4 giugno 2006,

a __________

, presso il negozio __________,

da un

distributore automatico di bevande,

agendo in

correità con __________,

sottratto in

danno della PC 34 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.50

in

data 7 giugno 2006, a __________,

agendo in correità con __________,

sottratto in danno della PC 62 1

macchina fotografica digitale e, da 2 distributori automatici di bevande, denaro

contante in moneta (fr. 100.--) per un valore complessivo denunciato di fr.

500.

--,

7.51

in data 8 giugno 2006,

a __________

, presso il __________,

sottratto in

danno di PC 40 1 portamonete contenente fr. 20.--, 1 Postcard, 1 tessera EC, 2

carte di identità ed 1 licenza di condurre, per un valore complessivo non

quantificato,

7.52

fra il 9 e il 12

giugno 2006,

a __________,

presso la PC 41,

da un

distributore automatico di bevande,

sottratto in

danno della PC 25

denaro

contante per un valore di fr. 530.--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC

2)

7.53

fra il 9 e il 12

giugno 2006, a __________,

sottratto in

danno del PC 44 1 paio di guanti per un valore non quantificato,

7.54

fra il 9 e il 12 giugno 2006,

a __________

, presso la PC 42, da un distributore automatico di bevande,

agendo in

correità con __________,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr.

200.

--/250.--,

7.55

in data 11 giugno 2006,

a __________,

presso il PC 43,

da un

distributore automatico di bevande,

agendo in

correità con __________ e B.T.,

sottratto in

danno della PC 25 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,

7.56

fra l'11 e il 12

giugno 2006,

a __________,

presso la PC 45,

da un distributore

automatico di bevande,

agendo in

correità con __________,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 300.--,

(reato contestato)

7.57

fra il 12 e il 13

giugno 2006, a __________,

sottratto in

danno del PC 46, dalla cassa registratrice, denaro contante per un valore di fr.

20.

--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC

2)

7.58

in data 13 giugno 2006,

a __________

, presso __________,

sottratto in

danno di PC 47 1 portafoglio con ca.

fr. 15.--, 1

carta di identità, 1 licenza di condurre e 2 carte di credito, 1 scheda di

memoria ed 1 telefono cellulare Sony con relativa scheda, per un valore

complessivo denunciato di fr. 823.--,

7.59

fra il 13 e il 14 giugno 2006,

a __________,

presso la scuola PC 48,

da due

distributori automatici di bevande,

agendo in

correità con __________ e B.T.,

sottratto in

danno della PC 24, denaro contante per un valore denunciato di ca. fr.

200.

--/350.--,

7.60

fra il 13 e il 14

giugno 2006,

ad __________,

presso la PC 49,

da due

distributori automatici di bevande,

agendo in

correità con __________ e B.T.,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.61

fra il 13 e il 14

giugno 2006,

a __________,

presso la PC 50,

agendo in

correità con __________ e B.T.,

sottratto in

danno della PC 24, da due distributori automatici di bevande, denaro contante

per un valore denunciato di ca. fr. 300.--, e ai danni della PC 50, nel locale

segreteria, 1 lettore CD, 8 bottiglie di vino e 1 confezione analcolici, per un

valore complessivo denunciato di fr. 247.60,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.62

in data 14 giugno 2006,

a __________,

agendo in correità con __________,

sottratto ai

danni della PC 52 1 video camera Sony, denaro contante (fr. 20.-- dalla

segreteria e fr. 100.-- da un distributore automatico di bevande) per un valore

denunciato non quantificato,

(refurtiva contestata per quanto riguarda la video

camera, il denaro contate, di contro, è stato determinato in base alle

dichiarazioni di AC 2)

7.63

fra il 14 e il 15 giugno 2006,

a __________

-__________ , presso la PC 51, da tre distributori automatici di bevande,

agendo in

correità con __________,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,

7.64

fra il 14 e il 16

giugno 2006,

a __________,

presso la Clinica psichiatrica,

da due

distributori automatici di bevande,

agendo in

correità con __________,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore ammesso di ca. fr. 200.--,

7.65

in data 15 giugno 2006,

a __________

, presso la Scuola elementare,

da due

distributori automatici di bevande,

agendo in correità con __________,

sottratto in

danni della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,

7.66

in data 15 giugno 2006,

a __________,

presso l’Accademia di architettura, da due distributori automatici di bevande,

agendo in

correità con __________ e B.T.,

sottratto in

danno della PC 24 denaro contante per un valore di ca. fr. 500.--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC

2)

7.67

in data 17 giugno 2006,

a __________,

agendo in

correità con __________ e B.T.,

sottratto in

danno del Bar Pradello denaro contante

(ca. fr.

200.

--) nonché 12 bottiglie di birra, per un valore complessivo non

quantificato,

7.68

in data 17 giugno

2006, a __________,

agendo in

correità con __________ e B.T.,

sottratto in

danno della PC 54, denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.-- e euro

200,

(refurtiva parzialmente contestata)

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art.

139.

CPS in parte in relazione all'art. 22 CPS;

8.

ripetuto danneggiamento

per

avere intenzionalmente ripetutamente danneggiato cose altrui e meglio

8.1

in

data 16 febbraio 2005, a __________ -__________ ,

scaraventandolo

per terra infrangendolo, danneggiato un vaso, nonché parte della pavimentazione

di proprietà della PC 58, provocando un danno per un valore denunciato di fr.

4’500.--,

8.2

in

data 11 settembre 2005, a __________,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.6,

danneggiato

la macchina del caffé e il vetro di una cabina per il solarium di proprietà

dello PC 17, provocando un danno per un valore preventivato di fr. 1'980.60,

(danno parzialmente contestato)

8.3

in

data 28 febbraio 2006, a __________ , presso l’__________,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.18,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.4

in

data 13 marzo 2006, a __________ , presso l’__________,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.20,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà

della PC 23,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.5

in data 13 marzo

2006,

a __________ ,

presso la __________,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.21,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.6

in

data 14 marzo 2006,

a __________

, presso la PC 15,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.22,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.7

in

data 19 marzo 2006,

a __________

, presso la PL 4,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.23,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un

danno per un valore denunciato di ca. fr. 1'500.--,

8.8

in

data 20 marzo 2006,

a __________

, presso la __________,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.24,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.9

in

data 26 marzo 2006,

a __________

, presso la PL 4,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.25,

forzato

l’armadietto in uso a PC 21, provocando un danno per un valore non

quantificato,

8.10

in

data 29 marzo 2006,

a __________

, presso la PL 4,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.26,

tagliato un

cavo di collegamento di proprietà della società PC 26, provocando un danno per

un valore non quantificato,

(reato contestato)

8.11

fra

il 31 marzo e il 3 aprile 2006, a __________ ,

alfine di compiere

il furto di cui al sub 7.28,

infranto una

finestra degli uffici della PC 27,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

(reato contestato)

8.12

in

data 1 aprile 2006,

a __________

, presso la PL 4,

alfine di

compiere i furti di cui al sub 7.29,

forzato gli

armadietti in uso a PC 28 e PC 29, provocando un danno per un valore non

quantificato,

8.13

fra

il 1 e il 3 aprile 2006,

a __________

, presso la PL 4,

alfine di

compire il tentato furto di cui al sub 7.30,

forzato un

armadietto di proprietà della PC 30, provocando un danno per un valore non

quantificato,

8.14

fra

il 1 e il 3 aprile 2006, a __________ ,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.31,

forzato la

porta d’entrata PC 31,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.15

fra

il 13 e il 16 aprile 2006,

a __________ , presso il PC 43,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.32,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.16

fra

il 16 e il 18 aprile 2006,

a __________,

presso il PC 32,

alfine di

compiere i furti di cui al sub 7.33,

danneggiato

la vetrina della ricezione e la cassetta per le offerte del Centro nonché il

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un

danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 973.60,

8.17

fra

il 18 e il 19 aprile 2006, a __________ ,

al fine di

compiere il furto d'uso di cui al sub 12.2,

danneggiato il

blocco di avviamento del motoveicolo Malagutti targato TI di proprietà di PC 9,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.18

fra

il 20 e il 24 aprile 2006,

a __________

, presso il PC 43,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.34,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà dell'Istituto PC 63, provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.19

in

data 21 aprile 2006,

a __________ , presso l’__________,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.35,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.20

fra

il 26 e il 27 aprile 2006,

a __________, presso la __________,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.36,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un

danno per un valore denunciato di fr. 405.70,

8.21

nel

corso del mese di aprile 2006, a __________ , presso l’__________,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.37,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.22

in data 1 maggio

2006, a __________, presso l’__________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.38,

forzato tre

apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.23

fra

il 6 e l’8 maggio 2006,

a __________,

presso il PC 32,

alfine di

compiere il furto di cui al sub 7.39,

danneggiato

la vetrata della ricezione del Centro nonché forzato l'apparecchio distributore

automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a

quest'ultima per un valore denunciato di fr. 639.15,

8.24

in data 11 maggio 2006,

a __________ ,

presso l’Istituto PC 33,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.40,

danneggiato

la porta principale dell'istituto nonché l'apparecchio distributore automatico di

bevande di proprietà della PC 34, provocando un danno a quest'ultima per un

valore denunciato di fr. 1'000.--,

8.25

fra

il 16 e il 18 maggio 2006, a __________ ,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.41,

danneggiato

l'apparecchio distributore automatico di bevande della PC 35,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.26

in

data 18 maggio 2006, a __________ -__________ ,

al fine di

compiere il furto d'uso di cui al sub 12.3,

danneggiato il

blocco dell'accensione nonché la carenatura del motoveicolo Yamaha YQ50 targato

TI di proprietà di PC 4, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.27

fra

il 20 e il 21 maggio 2006,

a __________, presso la PC 36,

al fine di

compiere i furti di cui al sub 7.42,

danneggiato

due finestre e due porte in danno alla società nonché l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.28

in

data 24 maggio 2006, a __________ ,

al fine di

compiere il furto d'uso di cui al sub 12.4,

danneggiato il

blocco dell'accensione nonché il blocco serratura del vano portaoggetti della

motoleggera Aprilia targata TI di proprietà di PC 55,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.29

in

data 25 maggio 2006,

a __________ , presso il __________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.43,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.30

in data 29 maggio 2006,

a __________, presso __________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.44,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.31

in

data 31 maggio 2006,

a __________

, presso la __________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.45,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.32

in data 31 maggio

2006,

a __________,

presso il __________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.46,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.33

fra il 2 e il 3

giugno 2006, a __________ ,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.47,

danneggiato

la porta d’entrata PC 38,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.34

in data 2 giugno 2006,

a __________ ,

al fine di

commettere il tentato furto di cui al sub 7.48, danneggiato la porta d’accesso

secondaria della PC 39, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.35

in

data 4 giugno 2006,

a __________

, presso il negozio __________,

al fine di

commettere il furto di cui al sub. 7.49,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 34, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.36

in data 7 giugno

2006, a __________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.50,

danneggiato

due apparecchi distributori automatici di bevande, il vetro di una porta e una

finestra di proprietà della PC 62, provocando un danno per un valore non

quantificato,

8.37

fra il 9 e l'11

giugno 2006,

a __________,

presso la PC 41,

al fine

commettere il furto di cui al sub 7.52,

danneggiato

la porta d’entrata secondaria dell’istituto scolastico e la porta dell’aula

docenti, nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà

della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr.

500.

--,

8.38

fra il 9 e il 12

giugno 2006, a __________,

al fine di

commettere il furto di cui al sub 7.53,

danneggiato

una finestra ed alcuni armadi del PC 44, provocando un danno per un valore non

quantificato,

8.39

fra il 9 e il 12

giugno 2006,

a __________ ,

presso la PC 42,

al fine di

commettere il furto di cui al sub 7.54,

forzato l'apparecchio

distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24 nonché la porta

entrata buvette della scuola, provocando un danno per un valore non

quantificato,

8.40

in data 11 giugno

2006, a __________, presso il PC 43,

al fine di

commettere il furto di cui al sub 7.55,

danneggiato

la finestra dell’aula docenti dell’istituto scolastico e il distributore

automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a

quest'ultima per un valore denunciato di fr. 336.35,

8.41

fra

l'11 e il 12 giugno 2006, a __________, presso la PC 45,

al fine di

commettere il furto di cui al sub 7.56,

danneggiato

la porta principale d’entrata nonché il distributore automatico di bevande di

proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.42

fra il 12 e il 13

giugno 2006,

a __________,

presso il PC 46,

al fine di

commettere il furto di cui al sub 7.57,

danneggiato

la cassa registratrice e la finestra dell’esercizio pubblico, provocando un

danno per un valore denunciato di fr. 600.--,

8.43

fra

il 13 e il 14 giugno 2006,

a __________,

presso la scuola PC 48,

al fine di

commettere il furto di cui al sub 7.59,

danneggiato

due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché

frantumato un vetro della segreteria, spaccato una porta e una porta-finestra,

nonché scardinato la finestra dei bagni dell’istituto scolastico, provocando un

danno per un valore non quantificato,

8.44

fra il 13 e il 14

giugno 2006,

ad __________, presso la PC 49,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.60,

danneggiato

due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché

danneggiato le finestre del locale bagno della scuola,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.45

fra

il 13 e il 14 giugno 2006,

a __________,

presso la PC 50,

al fine di

commettere il furto di cui al sub 7.61,

danneggiato

due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché la

porta e il bancone del locale segreteria e la finestra dei bagni della scuola, provocando

un danno all'istituto scolastico per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,

8.46

in

data 14 giugno 2006, a __________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.62,

danneggiato tre

porte, due finestre e uno sportello della PC 52, provocando un danno per un

valore non quantificato,

8.47

fra il 14 e il 15

giugno 2006, a __________ -__________ ,

presso la PC 51,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.63,

danneggiato due finestre e tapparelle dell’istituto, nonché

tre distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.48

fra il 14 e il 16

giugno 2006,

a __________,

presso la __________,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.64,

danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande

di proprietà della PC 24,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.49

in data 15 giugno

2006,

a __________

, presso la __________,

al fine di

compiere il furto di cui al sub 7.65,

forzato due

apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.50

in data 15 giugno 2006,

a __________,

presso __________,

al fine di compiere

il furto di cui al sub 7.66,

danneggiato

due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.51

in data 17 giugno

2006, a __________ ,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.67,

danneggiato

la porta principale del __________,

provocando

un danno per un valore non quantificato,

8.52

in data 17 giugno

2006, a __________ ,

al fine

commettere il furto di cui al sub 7.68,

danneggiato

il cancello d’entrata di proprietà della PC 54, provocando un danno per un

valore non quantificato,

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

144.

CPS;

9.

ripetuta

violazione di domicilio

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 7.15, 7.25, 7.26, 7.28,

7.

, 7.31, 7.33, 7.39, 7.40, 7.42, 7.44, 7.47, 7.48, 7.50, 7.52, 7.57, 7.59,

7.

-7.64 e 7.67 del presente ACC, fatto ingresso indebitamente e contro la

volontà degli aventi diritto nell'altrui proprietà;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art.

186.

CPS;

10.

ricettazione

per avere nei

primi giorni di ottobre 2005, a __________ ,

aiutato ad

alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante un reato contro il

patrimonio e meglio

preso in

consegna da non meglio identificato __________ 700 kg di rame, da questi previamente sottratti alla __________, e sapendo predetta merce provento di

furto, vendutola alla ditta PC 54, ricavandone fr. 1'400.--;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art.

160.

CPS;

11.

abuso di un impianto per l’elaborazione dati (tentato)

per avere il 1 aprile 2006, a __________ ,

alfine di

procacciarsi un indebito profitto,

servendosi in

modo abusivo di dati e della tessera postcard intestata a PC 29,

precedentemente sottratta alla stessa nelle circostanze di cui al punto 7.29 del

presente atto di accusa,

operando

sull’apparecchio Postmat sito all’esterno dell’ufficio postale di __________,

influito su un processo elettronico atto a provocare, per mezzo dei risultati

erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri,

fallendo

nell’intento non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 147 CPS richiamato l’art. 22 CPS;

12.

ripetuto furto d’uso

per avere ripetutamente

sottratto un veicolo a motore e o ciclomotore a scopo d’uso e specificatamente:

12.1

in data 9 novembre 2005 a __________ sottratto il ciclomotore marca Piaggio targato TI di proprietà di __________,

12.2

fra il 18 e il 19

aprile 2006 a __________ , sottratto il motoveicolo marca Malagutti targato TI

di proprietà di PC 9

12.3

in data 18 maggio 2006 a __________ -__________ , tentato di sottrarre il motoveicolo marca Yamaha YQ50 targato TI, non

riuscendovi in quanto fermato dall’intervento del proprietario PC 4,

12.4

in data 24 maggio 2006 a __________ , presso la zona del Parco __________, sottratto la motoleggera Aprilia targata TI

di proprietà di PC 55;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art.

94.

cpv. 1 e 3 LCStr;

13.

ripetuta

circolazione senza licenza di condurre

per avere a __________ e in

altre imprecisate località

ripetutamente condotto veicoli a

motore senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre e meglio:

·

in data 9.11.2005 il ciclomotore marca Piaggio TI,

·

in data 18/19.04.2006 il motoveicolo Malagutti TI,

·

in data 18.04.2006 la vettura Peugeot TI e infine

·

in data 24.05.2006 la motoleggera Aprilia TI;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr e 143 OAC;

14.

minaccia

per avere in data 16 febbraio 2005,

a __________ -__________

, presso la __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento ad una

persona e meglio dapprima telefonando presso la sede di Pazzallo proferendo

minacce di morte poi, trasferendosi presso l'istituto scolastico a __________ ,

mettendosi a gesticolare a mano di una spranga in ferro, ricontattando infine

nuovamente la sede di __________ proferendo medesime minacce di morte all'indirizzo

della famiglia __________, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC 59;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 180 CPS;

15.

esibizionismo

per avere a __________, presso la PC 45:

·

in data 17 dicembre 2004 dinnanzi alla vetrata di una delle aule

scolastiche abbassato la cerniera dei pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC

16, nonché

·

in data 8 febbraio 2005 dinnanzi alla vetrata di una delle aule

scolastiche abbassatosi i pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC 11,

compiuto atti esibizionistici;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 194 CPS;

16.

impedimento di atti dell’autorità

per avere in data 18 aprile 2006, a __________ ,

impedito a un

membro di un’autorità o a un funzionario di eseguire un atto rientrante nelle

loro attribuzioni,

e meglio

alla guida

del veicolo Peugeot targato TI intestato a __________, accortosi di essere

seguito da un veicolo di servizio BMW 330D targato TI della Polizia comunale,

dapprima non arrestando la sua corsa nonostante gli avvisatori luminosi,

successivamente, vedendosi bloccato la strada dalla vettura che nel frattempo

l’aveva superato, fermandosi, per poi riavviare il motore sorpassando sulla sinistra

la vettura della polizia urtandone il paraurti anteriore nonché il parafango

anteriore sinistro, danneggiandoli, e dandosi in tal modo alla fuga, impedito

agli agenti preposti di procedere al suo controllo;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 286 CPS;

17.

infrazione alle norme della circolazione stradale

per avere

nelle circostanze di cui al punto 16 del presente atto di accusa, nell’ambito

del sorpasso, rientrando repentinamente e senza prestare la dovuta attenzione

alla vettura superata, infranto le norme della circolazione stradale;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dagli artt. 90 cifra 1, 35 e 39 LCS, richiamato l’art. 10 ONC;

18.

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,

a __________ e in altre imprecisate località,

detenuto e

portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative munizioni sprovvisto del

richiesto permesso di porto armi;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art 33 LFarm;

19.

contravvenzione alla Legge sull’ordine pubblico

per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,

a __________, nelle vicinanze del __________,

esploso all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 6 LOP;

20.

ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per avere sulle seguenti tratte:

· in

data 25 maggio 2005 __________

· in

data 9 giugno 2006 __________

utilizzato

abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, poiché sprovvisto di un titolo di

trasporto valido;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 51 LTP;

21.

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

nel periodo

gennaio 2004 - giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato quantitativo

di cocaina ma almeno 50 grammi;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art.

19a LStup;

e meglio come descritto nell'atto

d'accusa 5/2007 del 12 gennaio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il

procuratore pubblico __________.

§ L'accusato AC 1 assistito dai difensori di

fiducia dott.iur. DF 2 e avv. __________.

AC 2 assistito

dal difensore di fiducia avv. DF 1.

AC 3 assistito

dal difensore d'ufficio (GP) avv. DF 1.

§ L'avv.

RC 1 in rappresentanza della PC PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti

- lunedì 12 febbraio 2007 dalle ore 9:30 alle ore 19:25

- martedì 13 febbraio 2007

dalle ore 8:55 alle ore 11:35

L'avv. DUF 1 di __________, martedì 13 febbraio 2007,

assiste ambedue gli accusati AC 3 e AC 2 (collegio di difesa).

La dott.iur. DF 2, martedì 13 febbraio 2007, presenzia con

l'avv. DF 3.

Per quanto concerne

l'imputazione di ripetuto furto d'uso di cui al punto 12 dell'atto di accusa va

aggiunta la dicitura "(in parte tentato)".

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale dichiara che questo processo avrebbe potuto tenersi

davanti ad una Corte criminale, in particolare con riferimento alla persona di AC

2.

Afferma che si è in presenza di un incendio su commissione e quindi di un

reato grave. Per quanto concerne la serie di furti commessi da AC 2, sottolinea

che è stata una vera e propria inchiesta con un lavoro di esame importante e

dettagliato. I furti di AC 2 sono stati numerosi, con un'intensità non comune.

A suo giudizio AC 2 è un soggetto pericoloso per la nostra società, avendo tra

l'altro commesso furti anche in più luoghi nello stesso giorno. Era diventato

per AC 2 un lavoro, anche se ogni tanto si occupava della pensione e si

trattava di refurtive modeste. È come un topolino malefico che s'introduce in

luoghi sacrosanti, anche per fare qualche dispetto. Per questi motivi non è

stato qualificato come furto per mestiere. La colpa è comunque grave essendo in

presenza di sessantotto furti, di cui alcuni contestati, furti che però non

sono sempre stati denunciati. Per quanto attiene ai cinque episodi contestati

dall'accusato evidenzia che il tentativo all'__________ di __________ sia

sufficientemente accertato, così pure la chiamata in correità di __________.

Gli altri tre capi d'imputazione possono anche cadere. Evidenzia poi che tre

furti - punto 7.4 (scheda SIM, che viene utilizzata in diverse occasioni),

punto 7.7 e punto 7.10 dell'atto di accusa - sono collegati all'episodio

dell'incendio.

La colpa di AC 2, sempre in relazione ai furti, sarebbe grossolana

e subdola, avendo colpito in scuole, centri sportivi, luoghi di cura e di

preghiera, istituti di aiuto a persone disabili e avendo apparentemente

approfittato di chi è più debole, rubando a gente umile, sportivi, allievi e

colleghi di prigione. Ritiene che sia un ladro quasi di professione, che abbia

rubato senza alcuna dignità e senza alcuna nobiltà, raggiungendo l'apice

allorquando, con le manette in fuga, si reca da un amico da cui si fa portare

un telefono e poi glielo ruba. Evidenzia altresì che si è in presenza di un

disegno ampio e complesso dal punto 1 al punto 5 dell'atto di accusa, per

giungere al punto 6 (istigazione alla falsa testimonianza) mediante un'impavida

e un'inopportuna strategia. L'incendio è l'ultimo episodio di un film avente

quale regista AC 1 e quali attori AC 2 e AC 3. A sua mente i fatti, in

sostanza, si sono svolti così come descritti nell'atto di accusa.

AC 1 commissiona un'azione violenta contro PC 1, madre del suo

presunto figlio, allo scopo di spaventarla. AC 3 e AC 2 sono, per contro, gli

esecutori materiali.

AC 2 è l'attore principale, conosce AC 1 da tempo, tiene i

contatti, dirige le operazioni. AC 3 è il suo compagno di quel giorno, per

accompagnarlo e assecondarlo, anche quando la circostanza gli era chiara. Butta

il liquido, lancia il fiammifero, mette a disposizione il telefono, ecc., ed è

quindi correo non solo complice. AC 2 lo ha lasciato senza un centesimo.

Il mandante è AC 1, l'autore mediato, il regista, il burattinaio

della situazione. Sa che AC 2 è un poco di buono e quindi una persona

difficilmente credibile nell'ipotesi in cui la faccenda dovesse venire a galla.

Dapprima AC 1 nega di conoscere AC 2, poi nega di aver avuto contatti recenti

con lui e poi, solo con i tabulati, ammette che può darsi che abbiano avuto

contatti. Già dinanzi al giudice dell'istruzione e dell'arresto nega, rincorre

poi le contestazioni, screditando AC 2, prospettando agli inquirenti la tesi

del complotto. AC 1 si dimentica che certe cose inventate o certe sue

spiegazioni importanti che lui riferisce sono avvenute a posteriori. Emerge un

tentativo di AC 1 di costruire un puzzle, cercando di mettere i pezzi laddove

non entrano. Ritiene quindi che si è in presenza di un caso scolastico di

autore mediato e che la versione più credibile sia quella fornita da AC 2.

A suo giudizio, AC 2 e AC 3 hanno agito a scopo di lucro: AC 2

riceve una ricompensa, mentre AC 3, forse meno avido, si sarebbe accontentato

di 200.-- franchi, ma ciò non è un'attenuante. Il movente di AC 1 è, per

contro, da ricercare nella separazione da PC 1 e dal suo presunto figlio __________.

Afferma che PC 1, dopo la nascita di __________, ha una crisi postparto e non

accetta più la presenza di AC 1, rilevando inoltre che si è giunti a limitare i

suoi diritti di visita nei confronti di __________, diritti di visita di cui AC

1.

nondimeno approfittava per avvicinarsi a PC 1. Le decisioni di restrizione

dei diritti di visita sarebbero inoltre in perfetta corrispondenza temporale

con le minacce e l'incendio. La madre di AC 1 del resto riferisce dei problemi

della coppia e del fatto che suo figlio AC 1 è stato tagliato fuori. Mette poi

in risalto diverse prove a carico di AC 1, rilevando tra l'altro che le

asserzioni di AC 2 trovano ampio riscontro nei fatti accertati, mentre AC 1

durante l'intera inchiesta è caduto spesso in contraddizioni, ha fornito

spiegazioni fantasiose e risposte evasive, negando pure l'evidenza.

Circa il castello di minacce di cui al punto 2. dell'atto di accusa

afferma, tra l'altro, che dall'esame dei tabulati emerge che AC 1 ha usato la

scheda e il telefono che erano in suo possesso e che sulla base di diversi

elementi il detentore del no. e del Nokia è AC 1. Detto numero telefonico non è

solo servito per le minacce, ma anche per gli sms che introducono l'incendio.

Dall'esame del contenuto degli sms di minacce non si può che giungere alla

persona di AC 1, che ha tra l'altro fatto una messa in scena, inviando al

telefono sequestrato un sms minatorio a sé stesso da un telefono che AC 2 aveva

rubato alla PL 6 e aveva consegnato a AC 1.

Per quanto concerne la ricompensa, evidenzia che la tesi di AC 2 è

confermata da AC 3.

Per quanto attiene alla colpa, afferma che quella di AC 3 è grave

già per l'incendio in sé e per la ragione per cui si è mosso, anche se vi è un

solo capo di imputazione, evidenziando comunque la sua collaborazione, la sua

incensuratezza e quindi una prognosi favorevole.

Circa la persona di AC 2, rileva che i furti sono molti, ha quasi

agito per mestiere, è un ladro incallito, il movente dell'incendio è futile e

grave. È una persona pericolosa, che per pochi soldi commette crimini gravi

(incendio), che ha bisogno di denaro, che è alla ricerca di un'entrata

eccezionale e che è quasi un delinquente abituale. La colpa di AC 2 è

aggravata, anche per il concorso di reati. Non vi è alcuna prognosi favorevole

dettata anche dai suoi precedenti penali.

Ritiene poi che la colpa di AC 1 sia già gravissima solo per

l'atto commesso e per il suo ruolo di mandante, che vuole il risultato ma non

vuole sporcarsi le mani. Evidenzia pure che AC 1 sa che AC 2 è un pregiudicato,

che é sul lastrico, affermando inoltre che AC 1 ha istigato a falsa

testimonianza __________ - persona debole e ignaro della gravità di certi atti

che potrebbe compiere - per sostenere la sua posizione e che egli non voleva

prendersela soltanto con PC 1, ma anche con l'avv. RC 1 e con la direttrice di __________.

AC 1 non è incensurato siccome già condannato per ricettazione e non è nuovo a

simili atteggiamenti (cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere

29.6

, doc. dib. 5), è una persona aggressiva che minaccia una ex

convivente, la quale ha deciso di lasciarlo. AC 1 non ha mai ammesso nulla e

non si è minimamente ravveduto. Vi è quindi una prognosi decisamente negativa

nei suoi confronti.

Il procuratore pubblico conclude, confermato integralmente l'atto

di accusa, con correzione del periodo di contravvenzione alla LStup e con i

punti 7.16, 7.26 e 7.28 che possono essere tralasciati, chiedendo che AC 3

venga condannato alla pena di venti mesi di detenzione, sospesa

condizionalmente, che AC 2 venga condannato a tre anni di espiazione della pena

detentiva e che AC 1 venga condannato a due anni e nove mesi da espiare.

Riconosce il risarcimento alle seguenti parti civili: Sezione della logistica, PC

41.

di __________, PC 15, PC 1, __________, società PL 5, rinviando al foro

civile le altre parti. Postula infine la confisca di tutto quanto in sequestro.

§ L'avv. RC 1,

rappresentante della parte civile PC 1, rileva innanzitutto che per quanto

concerne il risarcimenti di fr. 23'000.-- (appropriazione indebita), è

necessario il rinvio al foro civile, non essendo stato istruito. Evidenzia che

secondo AC 1 la relazione con PC 1 va benissimo, in realtà la stessa era

tutt'altro che meravigliosa, ciò che è stato confermato tra l'altro da diversi

medici. AC 1 ha un comportamento soffocante, asfissiante e denigra

costantemente PC 1, la quale vorrebbe soltanto conoscere la verità ed ha paura,

in quanto subisce anche delle minacce da parte sua. Per il resto, si associa

alla pubblica accusa circa la colpabilità degli imputati. Conclude chiedendo,

per quanto riguarda la persona di AC 1, a titolo di risarcimento, fr. 17'900.--

per l'autovettura, fr. 100.-- per il suo trasporto, fr. 1'000.-- per il veicolo

sostitutivo, fr. 9'955.95 per spese di patrocinio, postulando inoltre un

risarcimento per torto morale, secondo l'apprezzamento del giudice, fissato ad

un importo massimo di fr. 10'000.--. Per quanto concerne AC 2 e AC 3 si associa

alle richieste del procuratore pubblico, postulando il risarcimento

dell'autovettura ed un minimo di spese di patrocinio, nonostante sia difficile

incassare qualcosa, evidenziando inoltre che l'assicurazione della sua

assistita non ha ancora versato alcunché e non è subrogata alla pretesa.

§ L'avv. DF 1,

il quale pone in risalto la personalità e la vita anteriore di AC 2, affermando

in particolare che ha perso il padre all'età di 19 anni, gli è quindi mancato

un capo forte. Era un giovane adulto quando ha commesso alcuni reati. A 25 anni

e 3 mesi ha commesso il reato principale, argomento che rientra

nell'apprezzamento secondo l'art. 47 CP, in quanto è da considerare come

giovane adulto anche se non nel senso tecnico. È come se avesse cambiato la sua

natura caratteriale. Non è un uomo che sfida, non sa più cosa fare quando

arrivano gli incroci. È un uomo immaturo, l'episodio della pistola

nell'armadietto è indicativo: prende la pistola e come fanno i bambini, vuole

provarla. Afferma poi che se è vero che la lista delle imputazioni è lunga, è

altrettanto vero che la maggior parte dei reati sono casi bagatella, con

importi ridotti (reati di poca entità), sostenendo inoltre che a parte

l'incendio, AC 2 non ha fatto nulla di pericoloso. È vero che non è

incensurato, che c'é una certa recidiva, che c'é una certa dimestichezza con i

furti, ma è altrettanto vero che la testa di AC 2 butta anche bene. Vi è una

concentrazione di furti, questa concentrazione appare come un motivo di

sollievo. Ammette che il tutto si è interrotto con l'arresto, ma non si poteva

fare altrimenti. Pone in evidenza il fatto che AC 2 oggi ha parlato e ha

ammesso i suoi reati, anche per quanto concerne l'atto di esibizionismo,

rilevando altresì che l'atto di accusa si è sostanzialmente basato sulle sue

dichiarazioni con il riconoscimento dei suoi furti e l'ammissione spontanea di

altri reati che avrebbe commesso. A sua mente, AC 2 ha una testa di una persona

persa, da prendere in considerazione anche ponendo lo sguardo sul suo futuro,

sostenendo che può tornare ad occuparsi della sua pensione, lavorare con sua

madre e quindi la sua prospettiva non sarebbe delle peggiori. Si è assunto le

sue responsabilità, non è pericoloso, non si prende gioco degli inquirenti. Il

suo punto forte sono stati la grande collaborazione e la sua sincerità fino in

fondo, avendo del resto ammesso di avere una certa cleptomania e di essere

malato. Trattasi quindi di ammissioni importanti. Non viene richiesta una

riduzione della pena solo poiché ammette, dietro questa richiesta c'é un grido

d'aiuto del suo assistito. È necessario considerare poi che ha già fatto otto

mesi di carcere preventivo ed è l'unico dei tre imputati che è stato in

carcere. Sua madre fa inoltre fatica a pagare l'affitto della pensione. Conclude,

chiedendo alla Corte se non sia opportuna una misura di assistenza

riabilitativa con un servizio psicosociale ed una massiccia riduzione della

pena, da espiare parzialmente per 12 mesi e per il rimanente che venga sospesa

condizionalmente e che sia ordinata una misura riabilitativa, da dedurre il

carcere preventivo sofferto. Per quanto concerne i reati 7.30 e 12.3 ritiene

che trattasi di soli tentativi. Circa l'imputazione di cui al punto no. 16,

evidenzia che secondo la versione fornita da AC 2 non si tratta di furto. Per

la contravvenzione alla LStup bisogna tenere conto della prescrizione

intervenuta. Per quanto concerne le pretese delle parti civili riconosce

soltanto quelle per i furti nella misura in cui l'importo è stato ammesso dal

suo assistito. Postula infine il rinvio al foro civile anche per quanto attiene

alle pretese di PC 1, non essendo sufficientemente sostanziate.

§ L'avv. DF 1, il

quale rileva che AC 3 è accusato di un solo reato concernente un unico

episodio, l'incendio intenzionale. Pone in risalto la sua personalità,

evidenziando che è una persona diversa dagli altri accusati, è un classico

bravo ragazzo, legato alla sua famiglia, ha frequentato scuole a __________ e

ha avuto un incidente della circolazione stradale che lo ha costretto ad

abbandonare la sua formazione. Successivamente ha comunque concluso un

tirocinio con maestria ed ha condotto una vita esemplare fino al 2005. Nel

febbraio 2005 è rimasto senza lavoro, con risorse finanziarie limitate. L'apice

di questo punto grigio è stato raggiunto al momento dell'episodio

dell'incendio, un episodio estraneo alla sua personalità. Rileva altresì che da

ormai un anno ha trovato un lavoro ed ha una relazione stabile. Afferma che il

suo assistito non nega di aver partecipato all'incendio, precisando nondimeno

che fino a pochi istanti prima dei fatti accaduti non sapeva nemmeno cosa stava

per succedere, avendo AC 2 deciso quale fosse l'obiettivo. AC 3 non ha

assolutamente organizzato, non ha partecipato alla preparazione dell'atto

delittuoso, non ha partecipato alla preparazione del materiale, non conosceva AC

1.

e nemmeno la vittima, ma si è improvvisato come esecutore dell'incendio. La

sua volontà è di assecondare AC 2, è una partecipazione ai livelli più bassi

della correità, se non complicità. Nella commisurazione della pena è necessario

tenere conto che si è trattato di un unico episodio in una vita del tutto

esemplare, un episodio in cui ha assunto un ruolo marginale. Conclude chiedendo

una sensibile riduzione della pena la quale non deve superare i dodici mesi

sospesi condizionalmente. La sua prognosi è favorevole, essendo del resto

incensurato. Per quanto concerne le pretese delle parti civili chiede il rinvio

al competente foro. Postula infine il dissequestro del suo cellulare e della

sua scheda telefonica.

§ La dott. iur. DF 2,

che pone in risalto la vita anteriore di AC 1, affermando in particolare che

egli è cresciuto in una famiglia con sani principi ed ha lavorato come commesso

nel negozio di sua madre. Circa la relazione tra AC 1 e PC 1, rileva che

quest'ultima ha subito un ricovero coatto dopo il parto, che AC 1 vedeva

quotidianamente il suo presunto figlio __________ e PC 1. Successivamente il

diritto di visita è stato limitato, divenendo sempre più ristretto, su

richiesta di PC 1, anche nei confronti della madre di AC 1. Sostiene poi

che la dichiarazione di PC 1 resa il 14.10. 2005 dinanzi al

procuratore pubblico sia suffragata dal teste, che la figura di PC 1 sia poca

cristallina, considerato che è disposta a fare del male a AC 1, chiedendo aiuto

a terze persone. AC 1 accumula quindi una grande rabbia e una grande tensione,

egli voleva stare semplicemente vicino a __________. La direttrice di __________

confermerebbe che egli si cura del presunto figlio.

Per quanto concerne il danneggiamento, afferma che AC 1 ha ammesso

di aver graffiato la portiera dell'autovettura di PC 1, rilevando nondimeno che

la denuncia è stata sporta contro ignoti e che PC 1 non ha comprovato il danno

subito. Evidenzia altresì che secondo Corboz (vol I, p. 283), il danno viene

assorbito dall'incendio. Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito per

questa imputazione.

§ L'avv. DF 3,

il quale, circa il punto 3 di cui all'atto di accusa (abuso di impianti di

telecomunicazione) ritiene - citando Rehberg - che tutto ciò che sia imputabile

a AC 1 dopo il 14.10.2005, necessita di una successiva querela e quindi cade

tutto ciò che è avvenuto dopo quella data. Contesta inoltre che l'invio di

messaggi rientri nell'art. 179septies CP, sostenendo che i messaggi sms

sarebbero da qualificarsi come documenti, essendo agli atti sotto forma di

fotocopia, evidenziando che il Tribunale federale ha lasciato la questione

aperta. A suo giudizio l'invio di messaggi sms non sono sussumibili all'art.

179septies CP, chiedendo quindi il proscioglimento di AC 1 anche da questa

imputazione.

§ La dott. iur. DF 2

che, in relazione al reato di minaccia, sostiene che la querela sia valida

soltanto fino al 14.10.2005 e che i fatti successivi a questa data non

soggiacciono alla querela. Ritiene che non tutti gli sms siano minatori e che

non è data la prova del timore, altrimenti PC 1 avrebbe nuovamente presentato

una querela. Chiede il proscioglimento di AC 1 per il periodo compreso tra il

14.10.2005

e il 26.10.2005, in mancanza di una querela.

Circa l'incendio intenzionale ritiene che non sia data alcuna

istigazione da parte di AC 1, evidenziando in particolare che il suo assistito

voleva sì spaventare e intimorire PC 1, ma l'idea di incendiare l'autovettura è

partita da AC 2 ("ho deciso che quello era l'obiettivo"). AC 1 ha del

resto consegnato le chiavi a AC 2. Con riferimento allo spirito da ardere

rileva tra l'altro che AC 2 durante la fase istruttoria ha dichiarato di aver

portato sempre con sé il liquido, mentre in aula ha sostenuto che l'aveva

portato con sé soltanto durante il secondo viaggio, ritenendo inoltre che non è

stato comprovato che il liquido sia effettivamente stato consegnato da AC 1.

Per quanto concerne l'istigazione alla falsa testimonianza afferma

che __________ ha mentito dinanzi ad un sostituto procuratore pubblico, che non

poteva coadiuvare un procuratore pubblico, avendo superato le sue competenze

previste dall'art. 54a vLOG, rispettivamente dall'art. 66 LOG, essendo

l'imputazione un crimine, che supera i canonici tre mesi. Chiede quindi il

proscioglimento del suo assistito, in via subordinata evidenzia che __________

e AC 1 si conoscono da anni e che trattasi di una bravata tra amici.

§ L'avv. DF 3,

che postula il proscioglimento del suo assistito per quanto concerne il punto 5

dell'atto di accusa (ricettazione). Circa il punto 5.1. si domanda per quale

motivo __________ non abbia denunciato subito il furto e per quale motivo non

abbia bloccato la sua carta SIM. Ritiene poi nullo il valore della carta SIM,

trattandosi di un diritto obbligatorio (e non di un diritto reale) e di una

carta di debito, un oggetto che quindi non si può utilizzare a scopo di

ricettazione. A sua mente si è in presenza di un reato ai sensi dell'art.

172ter CP con una negligenza da parte del proprietario, il quale non ha

presentato alcuna querela.

Circa il punto 5.2. evidenzia che per il primo telefonino manca

l'esistenza del furto, non essendo lo stesso indicato tra i reati imputati a AC

2.

Per il secondo telefonino manca il corrispettivo del furto, manca la

"Vortat" così come la "Nachtat". Invoca infine il principio

in dubio pro reo.

§ La dott. iur. DF 2,

la quale, per quanto attiene alle pretese civili, chiede il rinvio alla

competente sede civile. Ritiene che la richiesta da parte della PC 64 sia

troppo vaga. Per la richiesta della PC 65 (vettura di __________) afferma che

il valore della stessa non è stato stabilito, rilevando inoltre l'estraneità da

parte di AC 1 di distruggere l'autovettura di una terza persona, essendo una

responsabilità degli autori materiali. Per le pretese civili relative

all'autovettura di PC 1, a sua mente è __________ che dovrebbe chiedere il

risarcimento. Per le spese di patrocinio di PC 1 chiede che la cifra venga

ridotta secondo quanto imputabile a AC 1 e comunque il rinvio al foro civile.

Conclude chiedendo, in via principale, l'assoluzione da tutti i

reati; in via subordinata, postula una massiccia riduzione della pena, sospesa

proporzionalmente, considerando inoltre quanto esposto in precedenza per

l'imputazione di minaccia (da considerare fino al 14.10.2005) e per

l'istigazione alla falsa testimonianza. Chiede infine la possibilità da parte

del suo assistito di prestare un lavoro di pubblica utilità per favorire il

reinserimento del suo assistito richiamando una sentenza della Pretura penale;

§ Il Procuratore

pubblico, in replica, evidenzia che __________ è un compagno di merenda di AC

1.

ed è poco credibile. Per quanto concerne PC 1 la documentazione è agli atti:

trattasi di una persona malata. Afferma poi che non vi è alcun obbligo di

aggiornare la querela contro ignoti ogni qualvolta che viene scoperto chi è

l'autore. Per quanto concerne l'abuso di impianto telefonico afferma che è vero

che il 14.10.2005 non vi è una formale querela che si estende ai fatti

successivi. Ritiene nondimeno che sia sufficiente che la parte lesa manifesti

la sua volontà di estendere la querela anche ai fatti successivi (SJ 1985, p.

215). Non si può pretendere che ogni volta si formalizzi una querela. Ne

discende che la querela di PC 1 vale anche per gli sms successivi. I verbali di

PC 1 sono interpretabili come rinnovo di querela. Ribadisce la conferma dei

punti 2 e 3 dell'atto di accusa.

Circa l'art. 179septies CP pone in rilievo che il bene giuridico

protetto è la sfera privata e la buona fede negli affari. La legge non dice

come si utilizzano questi tipi di comunicazione. Gli sms sono sussumibili a

questa disposizione e quindi l'abuso è dato.

Per quanto concerne l'episodio dell'incendio, la frase di AC 2

"ho deciso" è un dettaglio, lo sapeva bene anche AC 1, che del resto

ha pagato la ricompensa. Se non fosse stato d'accordo con l'incendio

dell'autovettura, non avrebbe pagato alcunché.

Per quanto attiene all'istigazione alla falsa testimonianza afferma

che il sostituto procuratore pubblico è un magistrato, per certi tipi di reati

non può fare certi tipi di atti istruttori (come ad es. atto di accusa,

promozione dell'accusa); egli è di fatto un magistrato, a maggior ragione se la

polizia può interrogare testi, lo può fare anche lui. È comunque una falsa

testimonianza davanti a un magistrato. Si chiede inoltre per quale motivo la

difesa non si sia opposta prima.

Circa la ricettazione dà atto che per il punto 5.1 dell'atto di

accusa manca la querela. Per il punto 5.2 AC 2 ha ammesso e le querele sono

state presentate. Per il punto 7.10. dell'atto di accusa, ritiene che non era

un furto di poca entità. AC 2 affonda le mani alla cieca e prende tutto quello

che trova. È un furto per giurisprudenza e la ricettazione non necessita di

querela. Respinge le considerazioni fatte dalla difesa e si riconferma nelle

sue conclusioni e richieste.

§ L'avv. DF 3,

in duplica, pone in evidenza che la moglie di __________ e PC 1 sono compagne

di merenda, due colleghe di lavoro, non AC 1 e __________. Ribadisce inoltre

che il graffio dell'autovettura non è stato quantificato, che la querela non è

stata sporta dopo il 14.10.2005, richiamando Rehberg, e che mediante i messaggi

sms arriva una comunicazione scritta.

Per quanto concerne l'affermazione

di AC 2 "Ho deciso", l'istigazione è stata riesumata dall'incendiario.

Per quanto concerne l'istigazione a falsa testimonianza afferma che il

sostituto procuratore pubblico è una figura pensata per determinati reati,

mentre il funzionario di polizia dipende dal procuratore pubblico, ritenendo

irrilevante il fatto che __________ sia stato punito. Circa il punto 5.2 della

ricettazione rileva che al punto 7.10 si parla solo di Nokia e che non è stato

indicato che si tratta degli stessi telefonini.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

incendio intenzionale

per avere,

il 26.10.2005, a __________ ,

agendo in correità con AC 2 e AC 3, intenzionalmente incendiato la

vettura di PC 1

e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché

uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr.

79'711.95?

1.2

ripetuta minaccia

per avere,

nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________

, usando grave minaccia incusso timore e paura a PC 1, inviando i messaggi SMS

(18) di cui al punto B.2 dell'atto di accusa?

1.3

abuso di impianti di

telecomunicazione

per avere,

nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________

, ripetutamente abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per

inquietare PC 1, inviandole fra l'altro i messaggi SMS (18) di cui al punto B.2

dell'atto di accusa?

1.4

danneggiamento

per avere,

in data 21.10.2005, a __________ ,

danneggiato intenzionalmente la vettura di PC 1, graffiandone la

portiera anteriore sinistra?

1.5

ricettazione

per avere, a __________ ,

sapendo o dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di

reato contro il patrimonio,

1.5.1

in data 24.9.2005,

ricevuto da AC 2 la carta

SIM nr. sottratta in danno a __________?

1.5.2

in data 4.11.2005,

acquistato da AC 2 due telefoni

cellulari?

1.6

istigazione alla falsa

testimonianza

per avere, a

__________ ,

intenzionalmente determinato __________ a commettere come

testimone in un procedimento giudiziario, sulle circostanze e fatti di causa,

una falsa deposizione,

e meglio come

descritto nell'atto d'accusa?

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

3.

Dev'essere condannato al

pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:

3.1

PC 64 per un importo

complessivo di

fr. 45'731.95?

3.2

PC 65 per un importo

complessivo di

fr. 16'361.60?

3.3

PC 1 per un importo di fr.

18'000.-- per l'autovettura e fr. 9'955.95 per spese legali?

4.

Deve essere ordinata la

confisca di:

4.1

1 telefono cellulare Sharp

IMEI con scheda telefonica,

4.2

1 telefono cellulare Siemens

IMEI con scheda telefonica,

4.3

1 caricatore 12 volt per

telefono cellulare Sharp,

4.4

1 telefono cellulare Panasonic

EBGD35 IMEI,

4.5

1 telefono cellulare Nokia

3410.

IMEI,

4.6

1 telefono cellulare Nokia

3310.

IMEI,

4.7

1 biglietto di colore giallo

manoscritto con annotazioni __________,

4.8

1 bottiglia in plastica di

colore nero contenente spirito da ardere?

B. AC 2

1.

è autore colpevole di:

1.1

incendio intenzionale

per avere,

il 26.10.2005, a __________ ,

agendo in correità con AC 1 e AC 3, intenzionalmente incendiato la

vettura di PC 1

e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché

uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr.

79'711.95?

1.2

furto (ripetuto), in parte

tentato

commesso in 68 occasioni,

di cui 3 tentate e 65 consumate,

in varie località del Canton Ticino,

nel periodo compreso tra l'8.2.2005 e il 17.6.2006

per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 32'663.55, €

200.

e USD 300?

1.2.1

oppure in un numero

inferiore d'occasioni?

1.3

ripetuto danneggiamento

1.3.1

per avere, in data 16.2.2005 a

__________ (__________ )

danneggiato un vaso e parte della pavimentazione di proprietà

della PC 58, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 4'500.-?

1.3.2

nonché per avere, in 51

occasioni,

operato con scasso i furti di cui al punto 8 dell'atto di accusa,

cagionando un danno per un valore denunciato di almeno fr. 6'454.80?

1.4

ripetuta violazione di

domicilio

per avere,

onde commettere i furti di cui al punto 9 dell'atto di accusa,

in 21 occasioni, fatto indebitamente ingresso nell'altrui

proprietà?

1.5

ricettazione

per avere,

nei primi giorni di ottobre 2005, a __________ (__________ ),

aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante

un reato contro il patrimonio, ricavandone fr. 1'400.--?

1.6

abuso di un impianto per

l'elaborazione dati (tentato)

per avere,

l'1.4.2006, a __________ ,

influito su un processo elettronico atto a provocare,

per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di

attivi a danno di altri, fallendo nell’intento non presentando il conto

corrente di riferimento alcun attivo?

1.7

ripetuto furto d'uso (tentato

e consumato)

commesso in 4 occasioni, di cui 1 tentata,

sottraendo 3 veicoli a motore e 1 ciclomotore di terze persone

a scopo d'uso,

a __________ (__________ ), __________ , __________ (__________ )

e a __________ , nel periodo compreso tra il 9.9.2005 e il 24.5.2006?

1.8

ripetuta circolazione

senza licenza di condurre

per avere,

nel periodo compreso tra il 9.11.2005 e il 24.5.2006,

a __________ e in altre imprecisate località, in 4 occasioni,

condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta

licenza di condurre?

1.9

minaccia

per avere,

in data 16.2.2005, a __________ (__________ ),

usando grave minaccia, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC

59?

1.10

esibizionismo

per avere,

a __________, compiuto atti esibizionistici,

- il

17.12.2004

dinanzi a PC 16?

- l'8.2.2005

dinanzi a PC 11?

1.11

impedimento di atti

dell'autorità

per avere,

in data 18.4.2006, a __________ ,

impedito agli agenti preposti di eseguire un atto rientrante nelle

loro attribuzioni e meglio di procedere al suo controllo?

1.12

infrazione alle norme della

circolazione stradale

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 16 dell'atto di accusa,

nell’ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza

prestare la dovuta attenzione alla vettura superata,

infranto le norme della circolazione stradale?

1.13

infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere,

nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,

a __________ e in altre imprecisate località,

detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative

munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi?

1.14

contravvenzione alla Legge

sull'ordine pubblico

per avere,

nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005, a Canobbio, esploso

all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco?

1.15

ripetuta contravvenzione

alla LF sul trasporto pubblico

per avere utilizzato

abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, sprovvisto di un titolo di

trasporto valido:

- il

25.5

, sulla tratta __________ ?

- il 9.6.2006,

sulla tratta __________ ?

1.16

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo tra il mese di gennaio 2004 e il mese di giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato

quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi,

e meglio come descritto

nell'atto d'accusa?

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

3.

Dev'essere condannato al

pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:

3.1

PC 53?

3.2

PC 15?

3.3

PC 41 di __________?

3.4

__________, in nome e per

conto della PC 52 di __________?

3.5

PC 64 per un importo

complessivo di

fr. 45'731.95?

3.6

PC 65 per un importo

complessivo di

fr. 16'361.60?

3.7

PC 1 per un importo di fr.

18'000.-- per l'autovettura e

fr. 9'955.95 per spese legali?

4.

Deve essere ordinata la

confisca di:

4.1

fr. 72.75,

4.2

fr. 200.--,

4.3

1 banconota da fr. 100.-- (falsa,

numero di serie),

4.4

1 pistola SIG SAUER P230 no

serie, 1 caricatore con 2 proiettili calibro 380 Auto,

4.5

1 libretto notifiche,

4.6

diverse

copie contratti locazione e documenti inquilini,

4.7

1 marsupio in corda di colore

nero,

4.8

1 coltellino tascabile marca

Victorinox di colore blu,

4.9

4 medaglie (rep. 132/PG/2006),

4.10

15 monete di diverse nazionalità

(rep. 132/PG/2006),

4.11

1 paio di manette di polizia (rep. 132/PG/2006),

4.12

1 pistola a salve marca Brixia

Arms mod 92 Army con caricatore vuoto (rep. 132/PG/2006),

4.13

1 pistola ad aria compressa

marca Prestigi (rep. 132/PG/2006),

4.14

1 pipa ad acqua (rep. 132/PG/2006),

4.15

1 cucchiaio per consumo

stupefacenti (rep. 132/PG/2006),

4.16

6 rotoli per conservazione

monete da fr. 5.-- (rep. 132/PG/2006),

4.17

5 rotoli per conservazione

monete da fr. 2.-- (rep. 132/PG/2006),

4.18

11 rotoli per conservazione

monete da fr. 1.-- (rep. 132/PG/2006),

4.19

39 rotoli per conservazione

monete da fr. 0.50 (rep. 132/PG/2006),

4.20

31 rotoli per conservazione

monete da fr. 0.20 (rep. 132/PG/2006),

4.21

29 rotoli per conservazione

monete da fr. 0.10 (rep. 132/PG/2006),

4.22

1 bauletto in legno foderato

senza coperchio (rep. 132/PG/2006),

4.23

1 telefono cellulare Motorola

V 180 IMEI (rep. 3/PG/2007),

4.24

1 telefono cellulare Nokia

3330.

IMEI (rep. 3/PG/2007),

4.25

1 SIM card

no (rep. 3/PG/2007),

4.26

1 SIM card

no (rep. 3/PG/2007),

4.27

1 SIM card

no (rep. 3/PG/2007),

4.28

1

telefono cellulare Nokia 3310 IMEI no (rep.

3/PG/2007),

4.29

1 SIM card no (rep.

3/PG/2007)?

C. AC 3

1.

è autore colpevole di:

1.1

incendio intenzionale

per avere,

il 26.10.2005, a __________ ,

agendo in correità con AC 1 e AC 2, intenzionalmente incendiato la

vettura di PC 1

e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché

uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr.

79'711.95,

e meglio come descritto

nell'atto d'accusa?

2.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

3.

Dev'essere condannato al

pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:

3.1

PC 64 per un importo complessivo

di

fr. 45'731.95?

3.2

PC 65 per un importo

complessivo di

fr. 16'361.60?

3.3

PC 1 per un importo di fr.

18'000.-- per l'autovettura e

fr. 9'955.95 per spese legali?

4.

Deve essere ordinata la

confisca di:

4.1

1 telefono cellulare marca

Nokia IMEI con scheda telefonica?

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

Premessa

AC 1, AC 2 e AC 3 sono stati processati assieme. AC 2 e AC 3 hanno

accettato la sentenza che li ha condannati alle pene detentive di 30 mesi da

espiare rispettivamente di 14 mesi con la condizionale per due anni,

rinunciando alle motivazioni, in relazione ai fatti contenuti nell'atto di

accusa sostanzialmente confermati fatte salve tre imputazioni mosse a AC 2, che

sono cadute, senza rilievo alcuno sulla commisurazione della pena. AC 1 ha

invece presentato dichiarazione di ricorso. Ne discende che i fatti e le

considerazioni alla base del giudizio su AC 2 e AC 3 verranno riprese solo

nella misura in cui appaiono utili per il giudizio su AC 1.

2.

Curriculum vitae

2.1

AC 3

La vita di AC 3 non rivela particolari fatti che possano averne

determinato la volontà delinquenziale in riferimento ai fatti di cui in

rassegna. Al PP ha riferito:

"

Sono attinente di __________ e sono nato il 16.08.1978. Ho

frequentato le scuole dell'obbligo a __________. Ho proseguito gli studi presso

la scuola arti e mestieri di __________; studi che però ho dovuto interrompere

in quanto ho subito un incidente in moto. Avevo 20 anni. Dopo l'incidente ho

continuato la PC 48 e ho finito la scuola come elettronico multimediale in 2

anni. Dopodiché ho fatto la scuola di maestro di tirocinio per 2 mesi a __________.

Dopo aver finito la formazione ho lavorato per 1 anno dal __________, poi sono

passato alla __________ per 1

anno. Ho lavorato 1 anno alla __________. Attualmente vivo da

solo. Sono in disoccupazione ma sto cercando lavoro. La mia ex compagna che si

chiama __________ ha avuto una figlia il 27.10.2004. Attualmente é in corso una

causa civile atta all'accertamento della paternità. La madre si trovava a __________

con la figlia" (MP 11.01.06).

Attualmente con la bambina, che ha due anni e mezzo e di cui egli

è ufficialmente padre, non ha contatti anche perché è data in affidamento ad

una famiglia terza in relazione pure alle difficoltà della madre ad assumerne

la responsabilità.

Da marzo 2006 lavora presso una ditta di __________ quale

venditore/magazziniere e percepisce un salario netto mensile di CHF 3'500.-.

Vive solo ed ha una nuova compagna.

Per il resto è incensurato.

2.2

AC 2

L'esistenza di AC 2 è risultata assai più problematica. Già dal

punto di vista penale si registrano numerosi precedenti per titolo di ripetuto

furto, violazione di domicilio, reati contro la circolazione, messa in

circolazione di monete false, truffa, falsa testimonianza, ricettazione e reati

in materia di stupefacenti, il tutto contenuto in tre decreti di accusa per

complessivi 180 giorni di detenzione tra il 1999 ed il 2005.

Al Magistrato inquirente ha raccontato:

"

Sono nato a __________ e ho due fratelli e una sorella maggiori

di me. Ho una bella differenza di età con i miei fratelli.

Ho fatto le scuole elementari a __________, le medie a __________,

la scuola privata __________ e quindi a __________. Non ho ottenuto la licenza

media. In seguito ho fatto il pre-tirocinio a __________ e poi ho fatto un anno

di riparatore di automobili a __________; in seguito ho fatto un anno a __________

come sanitario ed infine ho seguito la scuola per esercenti della __________.

Per ottenere il certificato devo ancora sostenere un esame; sono comunque in

possesso del certificato provvisorio di gerente." (MP 17.11.05).

Al momento dell'arresto si occupava della gestione di una piccola

pensioncina, con quattro camere affittate prevalentemente a studenti dell'__________

o della PC 45 presso la sua abitazione.

2.3

AC 1

2.3.1

AC 1, 41enne, cittadino

italiano nato nella vicina Lombardia, si è trasferito in Ticino dopo aver

frequentato le scuole dell'obbligo a __________. Ha poi svolto l'apprendistato

di panettiere pasticcere presso la panetteria __________, dove ha lavorato per

sei anni. I genitori hanno gestito fino alla fine dello scorso anno un negozio

di frutta e verdura a __________, chiuso a causa delle precarie condizioni di

salute della madre. AC 1 ha lavorato come uomo tuttofare nell'azienda dei

genitori fino alla chiusura. Da quest'anno, ha riferito in aula, non ha

un'attività regolare, fatta salva la conclusione di un contratto di fornitura

di alimentari alla mensa delle scuole di __________, che si estinguerà a fine

anno. Interrogato sulle prospettive future AC 1 in aula ha detto di avere dei

contatti con un non meglio precisato amico pasticcere per rilevare, assieme, a

fine anno la pasticceria __________. Niente di più. In particolare nulla è

stato versato in atti al riguardo, di guisa che l'informazione non supera il

rango di semplice affermazione di parte, sprovvista del benchè minimo supporto

probatorio, tanto più che non si capisce nemmeno bene per quale ragione

occorrerebbe attendere fino a dicembre perché la questione possa concretizzarsi

e al riguardo l'imputato nemmeno ha fornito spiegazioni.

Attualmente è legato ad una donna di origine balcanica, già madre

di una figlia, e dalla quale avrà presto un figlio. Dal profilo penale si registra

una condanna con decreto d'accusa del 21 luglio 2003 a 8 giorni di detenzione

con la condizionale per due anni per titolo di ricettazione.

2.3.2

Nel 2004 AC 1 ha

iniziato a __________ una convivenza con tale PC 1, cittadina russa nata __________,

domiciliata in Ticino. Dalla loro unione è nato, il 15 luglio 2005, il figlio __________.

All'anagrafe il piccolo non ha potuto in un primo tempo essere riconosciuto da AC

1.

in quanto la donna ancora era unita in matrimonio con il sig. __________. Il

disconoscimento di paternità è avvenuto soltanto il 17 febbraio 2006. Da

allora, pur essendo provvisto di curatore, nessuno ha ancora avviato la causa

di paternità così come l'imputato ancora non ha provveduto al riconoscimento.

Ma tant'è.

A seguito del parto PC 1 ebbe una crisi di natura verosimilmente

ormonale con conseguente stato depressivo di tipo reattivo. Senza che sia

necessario entrare nei dettagli della questione, basta al riguardo rilevare che

tale situazione ha avuto un effetto decisivo in negativo sulla relazione con AC

1.

Da lì in avanti i rapporti si sono talmente deteriorati al punto da sancire

l'irrimediabile separazione, che AC 1 in aula data a partire dal 16 agosto

2005.

Dopo un breve periodo passato alla __________, la donna si è trasferita,

con il figlioletto alla __________. In un primo tempo le relazioni tra padre e

figlio si sono svolte in modo abbastanza regolare ma in seguito, a causa degli

inevitabili concomitanti incontri tra i due genitori, ricchi di tensione e

portatori di stress soprattutto per la donna, i responsabili della struttura

hanno drasticamente limitato il diritto di visita dell'imputato. Così AC 1 al

PP:

"

Quando PC 1 è stata ricoverata presso la clinica psichiatrica

cantonale cercavo di vedere sempre tutti i giorni sia lei che mio figlio __________.

Quando PC 1 è stata dimessa abbiamo convissuto ancora 4 giorni; in questi

giorni entrambi ci recavamo al reparto di pediatria dell'__________ da nostro

figlio. Il 14.08.2005 la signora __________ della __________ mi ha contattato

telefonicamente affinché sia io che PC 1 potessimo vedere la struttura.

Istituto dove successivamente PC 1 sarebbe stata collocata in data 16.08.2005.

Io potevo vedere sia mio figlio che la mia compagna e questo in qualsiasi

momento. Il 22.08.2005 la situazione però è cambiata in quanto PC 1 si è

sentita poco bene e credo che il personale dell'istituto, in specie la

direttrice __________, abbia ritenuto più opportuno che io vedessi meno PC 1

per non agitarla. Sino al 22.08.2005 ho potuto andare a trovare mio figlio a __________

tutti i giorni. Dopo ho potuto vedere mio figlio dapprima 3 volte alla

settimana, questa possibilità mi è stata poi ridotta 2 volte alla settimana,

poi 1 volta alla settimana per arrivare infine a 1 diritto di visita di 30

minuti il mercoledì ed il venerdì altri 30 minuti. questo è successo verso la

fine di settembre. Tale situazione la riconduco all'atteggiamento nei miei

confronti assunto dalle autorità preposte dapprima la Commissione Tutoria la

quale, ritenuto come io sono semplicemente il padre biologico non ho alcun

diritto verso mio figlio" (MP 02.12.05).

Al riguardo agli atti vi è una convenzione regolante il diritto di

visita datata 28 settembre 2005 da cui si evince che lo stesso è stato limitato

a mezz'ora due volte la settimana. Alla nonna paterna è per contro stato

comunicato che non le veniva consentito di vedere il piccolo ma, semmai, di

informarsi sul suo stato di salute una volta al giorno mediante telefonate da

effettuarsi alle ore 13'00. Tale comunicazione le veniva poi ribadita con

scritto 25 ottobre 2005 dalla stessa direzione della __________.

Che queste relazioni subirono una repentina ed importante

limitazione, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata, lo conferma la

stessa PC 1 al PP:

"

Mi viene chiesto di spiegare i diritti di visita di AC 1 nei

confronti di __________ e rispondo che essendo una copia convivente a seguito

della mia ospedalizzazione __________ ritenne in un primo tempo corretto

concedere un ampio diritto di visita al signor AC 1 anche se giuridicamente non

è ancora suo figlio, in quanto ci presentammo inizialmente come coppia e egli

non negava la sua paternità. Purtroppo a seguito dei litigi con AC 1 e delle

sue dichiarazioni nelle quali metteva fra l'altro in dubbio la sua paternità si

decise di regolamentare in maniera più precisa il diritto di visita alla

presenza anche della signora __________ ed in data 27 settembre 2005 vi fu una

riunione a __________ in cui parteciparono AC 1 con il suo avvocato Aldo

Ferrini, la signora __________ del SSC di Mendrisio la signora __________ di __________

oltre alla sottoscritta e al suo avvocato. Dopo lunga animosa discussione venne

stilato un programmo inviato dall'istituto alle parti il giorno successivo.

Purtroppo nonostante il programma la famiglia AC 1 sollecitò più

volte sia per iscritto che telefonicamente l'istituto __________ chiedendo

l'estensione del diritto di visita anche agli altri famigliari del signor AC 1

e segnatamente alla nonna, __________, producendo pure certificati medici. A

seguito delle continue sollecitazioni il 25.10.2005 __________ scrisse alle

parti completando le proprie direttive." (MP

31.10

).

Questa situazione ha ingenerato nell'imputato una tensione molto

forte, sia nei confronti dei responsabili della struttura, sia nei confronti

della ex compagna. Così la madre di AC 1 al PP:

"

mio figlio ha sofferto molto a causa della situazione venutasi a

creare con l'Istituto __________, ossia la circostanza di non poter vedere come

voleva suo figlio __________. Egli ha sofferto anche molto quando PC 1 é stata

ricoverata alla __________, Dopo il ricovero in clinica di PC 1 mio figlio ogni

giorno andava a trovare sia lei che __________ e questo anche più volte al

giorno. Questa situazione ad un certo punto per lui é diventata molto gravosa

tant'é che ha dovuto richiedere il supporto di uno psicologo di nome __________.

(…)

A partire dal momento in cui lei si é trovata alla __________

questi rapporti si sono deteriorati. Personalmente mi é capitato che la

direttrice dell'istituto non mi permetteva di vedere mio nipote. (…)" (MP 05.12.05).

3.

Le circostanze degli

arresti

In relazione all'incendio della sua vettura avvenuto sotto casa

sua la sera del 26 ottobre 2005, PC 1 ha indicato agli inquirenti nel AC 1 il

possibile autore. La sera stessa gli agenti di polizia hanno quindi provveduto

al suo interrogatorio, potendo verificare che egli aveva, quanto all'esecuzione

materiale, un alibi giudicato credibile. Gli sono comunque stati sequestrati i

cellulari in suo possesso. Dall'analisi dei tabulati gli inquirenti sono quindi

risaluti a contatti sospetti con il AC 2. Questi, peraltro citato al MP per

l'espiazione di precedenti condanne cui si era sottratto, così come avvenuto il

15.

novembre allorquando, in occasione della perquisizione domiciliare,

approfittò di un momento di confusione per fuggire rifugiandosi da un amico

cui, peraltro, poi sottrasse il cellulare, si è presentato al MP il 17 novembre

2005.

accompagnato dal suo legale. Una volta esperite le formalità relative ad

altre inchieste, AC 2 veniva interrogato sui rapporti con AC 1. Senza

particolari reticenze AC 2 riferiva di conoscere AC 1, di sapere che egli

minacciava la sua ex convivente mediante l'invio di sms e di aver, su esplicito

incarico di AC 1, incendiato la di lei vettura e di essere poi passato a

ritirare parte del compenso presso un rivenditore di frutta che gli avrebbe

consegnato una busta annunciandosi come __________, perché così dettogli da AC

1.

Ha inoltre precisato di essersi avvalso, per appiccare il fuoco, della

collaborazione dell'amico AC 3 (PS 17.11.05).

AC 2 non è stato formalmente arrestato, anche perché è stato posto

in espiazione di pena delle precedenti condanne. Per la cronaca egli è poi

stato fermato una seconda volta il 20 aprile 2006 e rilasciato il giorno dopo e

poi una terza volta il 17 giugno 2006 a seguito di un numero impressionante di

furti che ha reso necessario il suo fermo in quanto a forte rischio di

recidiva. Da allora è in carcere preventivo.

AC 3 è stato arrestato il 18 novembre 2005. Dopo le prime

reticenze espresse nel verbale del 17.11.05 davanti agli agenti, interrogato

dal Magistrato inquirente il 21.11.05 ha ammesso le proprie responsabilità,

dopo il confronto con AC 2. A seguito di ciò è stato scarcerato lo stesso

giorno.

AC 1, a seguito della chiamata di correo di AC 2 e del verosimile

movente passionale già espresso dalla PC 1, è pure stato arrestato lo stesso 18

novembre. Egli ha sempre negato ogni addebito, dichiarandosi estraneo

all'incendio. Non essendovi più necessità istruttorie, è stato liberato il 7

dicembre 2005.

4.

L'incendio

4.1

La sera del 25 ottobre

2005.

veniva richiesto a __________ l'intervento delle forze dell'ordine per

domare un incendio avvenuto sotto lo stabile di via __________. Immediatamente

gli intervenuti compresero la matrice dolosa dell'incendio appiccato alla

vettura Renault di PC 1 lì domiciliata. Circa l'entità del sinistro si rinvia

alla documentazione fotografica di cui all'AI 133.

Interrogata dagli inquirenti la donna riferì di aver ricevuto

parecchie minacce sul suo cellulare da un'utenza a lei sconosciuta,

individuando in AC 1 l'unico possibile autore. In particolare uno di questi sms

minacciosi le è stato inviato il 23 ottobre precedente e faceva chiaro

riferimento ad una vettura Renault che sarebbe stata bruciata:

"Hai già visto una Renault bruciare. Noooooo …… allora

guarda" (cfr. PS 14.10.05).

Il mittente è risultato essere l'utenza (in seguito).

4.2

Quella sera AC 1 era

uscito a mangiare una pizza al __________. Verso le 22'00 è stato raggiunto dal

fratello. Verso le 23'00 si è poi recato a casa di quest'ultimo a visionare uno

schermo di un PC. Dopo pochi minuti fece rientro al bar da dove poco dopo uscì

e, sul marciapiede, venne fermato dalla polizia che, una volta verificata la

fondatezza dell'alibi, in particolare confermato dal fratello, lo rilasciava,

non senza sequestrargli il cellulare.

Già dall'esame della memoria dello stesso figurava un messaggio

proveniente dalla medesima utenza da cui sono stati inviati ripetuti messaggi

minatori alla PC 1, tra cui il succitato riferito alla renault che brucia,

contenente una serie di battute piuttosto volgari nei confronti del dirigente __________

e della __________, nipote di __________, a quei tempi ricoverato in ospedale

per abuso di cocaina di cui si seppe poi aver trascorso la serata in

atteggiamenti compromettenti con un transessuale. Tale messaggio non venne

cancellato da AC 1 proprio per il suo riferimento calcistico, dato che egli è

un appassionato sostenitore del Milan.

Fatto sta che, richiesto di fornire spiegazioni sulla provenienza

di quel sms, data l'identità dell'utenza da cui provenivano quelli minatori

giunti sul natel della PC 1, AC 1 non ha saputo dire, affermando di non avere nessuna

idea di chi potesse essere il mittente e di averlo conservato proprio per il

suo carattere di "barzelletta".

Gli inquirenti hanno quindi proceduto all'identificazione

dell'utenza rivelatasi appartenere a tale __________ a quei tempi giocatore

dell'AC __________ domiciliato a __________. Lo stesso aveva segnalato il furto

del suo cellulare avvenuto il 3 settembre 2005 tra le 11'00 e le 12'30 presso

lo spogliatoio del citato sodalizio. Egli spiegava di non aver bloccato la

scheda telefonica in quanto, trattandosi di una prepagata, non avrebbe comunque

avuto diritto al rimborso (PS 02.11.05).

4.3

Dall'esame dei

tabulati telefonici delle utenze in uso a AC 1 emergevano diversi contatti con

un'utenza intestata alla madre del AC 2. In particolare questi contatti

telefonici risultavano essere molto prossimi al momento in cui venne commesso

l'incendio.

Dalla citata utenza di __________ () già il giorno del furto

presso lo spogliatoio dell'AC __________ è stata in particolare effettuata una

telefonata all'utenza intestata a tale __________ ma in uso, fino al 25

ottobre 2005, al AC 1. Nel cellulare di AC 2 il numero già del __________ era

rubricato sotto la lettera E, chiaro acronimo di AC 1, nome di battesimo del AC

1.

4.4

Interrogato sui fatti

in relazione con l'incendio AC 2 ha riferito di essere lui l'autore del furto

del cellulare di __________ e di averlo dato a AC 1. Questi gli ha inoltre

detto, senza comunicargli il contenuto, di aver più volte minacciato la

ex-convivente e di averlo poi incaricato di svolgere una missione punitiva che

implicava l'incendio del suo appartamento o della sua vettura per eseguire il

quale AC 1 gli procurò pure lo spirito da ardere, in cambio della cifra che

voleva e di essere per finire andato, ad opera ultimata, da un fruttivendolo,

indicatogli da AC 1 a ritirare una busta contenente il compenso annunciandosi

quale __________, così come dettogli dallo stesso AC 1. AC 2 ha precisato che quel

giorno a __________ andò due volte, la prima con l'intenzione di prendersela

con l'auto, ma non c'era, o con l'appartamento ma vi rinunciò poiché in casa vi

era una signora, poi rivelatasi essere la madre della PC 1; la seconda, dopo

aver informato AC 1 del primo tentativo andato a vuoto, allorquando ha poi

commesso l'incendio di cui ha messo subito al corrente lo stesso AC 1.

4.4.1

Così AC 2 in occasione

del suo primo interrogatorio di polizia, dopo aver conferito con il suo

difensore, alla presenza della SPP __________:

"

Prendo atto che vengo interrogato come denunciato per i titoli di

reato di incendio intenzionale (ex art. 221), ripetuto furto, ripetuto

danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d'uso, circolazione

senza licenza di condurre.

Mi viene ricordato il mio diritto di non rispondere, rilettomi le

dichiarazioni sinora rese, nonché il verbale del 15.11.2005, alla presenza del

mio avvocato, ne confermo il contenuto, con le precisazioni che seguiranno in

questa sede precisando soprattutto i miei rapporti con AC 1.

Ho conosciuto AC 1 circa 3 anni fa in quanto lo rifornivo di

apparecchi natel da me precedentemente sottratti, rispettivamente lui li

riforniva a me. Devo aggiungere inoltre che la pensione presso la casa di mia

mamma si approvvigiona presso il suo negozio di alimentari; siamo quindi

diventati amici vedendoci regolarmente.

Non ho mai però conosciuto PC 1, l'ho solo vista in qualche

occasione.

So che all'inizio i rapporti tra AC 1 e PC 1 erano buoni, sono

peggiorati dopo che è nato il loro figlio; non saprei dire il motivo.

So però che PC 1 richiedeva a AC 1 di darle del denaro, fatto che

aveva iniziato a far arrabbiare AC 1.

Preciso subito che io non ho nulla a che fare con le minacce che

ha ricevuto PC 1 sul suo telefonino e provenienti dal numero di telefono.

Questa scheda è sempre stata utilizzata da AC 1, il quale mi aveva

dato questo numero come suo nuovo recapito telefonico, mi sembra fosse nel mese

di ottobre 2005. Sono al corrente che AC 1 inviava a PC 1 dei messaggi dal

contenuto minatorio e questo me l'ha detto lui. Egli mi disse che PC 1

minacciava sia lui che sua madre e mi ha fatto vedere anche alcuni sms

ricevuti, nel quale vi era scritto che se non avesse ricevuto i soldi né lui né

sua madre avrebbero più rivisto il figlio rispettivamente nipote. Alché mi

disse che anche lui aveva iniziato a minacciarla, in particolare mi aveva

riferito che le inviava degli sms, non sono però al corrente del contenuto.

ADR che penso che questi sms gli inviasse con il numero. (…)

Questi "lavori" consistevano dapprima nella richiesta di

bruciare la macchina della direttrice di __________ poi mi hanno anche chiesto

di bruciare l'appartamento di __________ di PC 1 e infine la macchina di

quest'ultima.

ADR questo succedeva quando mi recavo ogni tanto nel loro negozio

di generi alimentari.

Preciso che mi chiedevano ciò con molto insistenza e con una

frequenza quasi giornaliera. Me lo chiedeva lo stesso AC 1 o a dipendenza sua

madre.

Entrambi mi offrivano sempre del denaro. Mi dicevano che il loro

scopo era di spaventare PC 1 e questo per poter riavere il bambino. AC 1 un

giorno è arrivato a dirmi, preciso che era molto serio quando parlava, che

avrebbe ucciso PC 1. Quando mi diceva questo impugnava la pistola che tiene in

negozio, asserendo in particolare: qualche giorno vado su e gli sparo su. La pistola

si trovava in cassaforte. Aggiungo che egli mi diceva pure che avrebbe pagato

qualsiasi persona mi avesse aiutato a fare questi lavori.

lo ho sempre rifiutato le sue richieste, che sono proseguite per

settimane. Il 26 ottobre 2005, verso le 18.00 nei pressi del suo negozio AC 1

mi ha richiesto per l'ennesima volta, offrendomi la cifra che volevo, se ero

disposto a bruciare l'appartamento di PC 1. Quella sera ero ubriaco, avevo

passato il pomeriggio a bere nei vari bar, e gli ho risposto che l'appartamento

non l'avrei bruciato, la vettura però sì e gli ho detto di darmi il materiale. AC

1.

ha quindi preso una boccetta di alcol (spirito) e la chiave del portone del

palazzo di __________ e me li ha consegnati, dicendomi di andare a __________ e

che la macchina era posteggiata al parcheggio numero 59. Quella sera ero in

macchina con AC 3, di __________. Egli si trovava al volante della vettura di

suo padre una Nissan di color verde scuro.

ADR che io avevo già raccontato in precedenza a AC 3 delle

richieste di AC 1 e questo senza un motivo particolare. lo e AC 3 ci

scherzavamo sopra.

Entrato in macchina, ho detto a AC 3 se era disposto ad aiutarmi a

bruciare la vettura di PC 1 e che in caso affermativo avrebbe ricevuto fr. 5000.-.

Lui mi ha subito detto di sì e ci siamo avviati verso __________ .

Arrivati a __________ abbiamo posteggiato la vettura vicino al

parcheggio della PC 1, ho spaccato quindi con un sasso il finestrino anteriore

destro della vettura di PC 1 e poi AC 3 ha rovesciato l'alcol all'interno della

vettura e vi ha buttato un fiammifero acceso. Siamo quindi ritornati a __________

sempre con la vettura del padre di AC 3. Subito dopo aver incendiato la vettura

ho chiamato AC 1 con il mio telefono lo al suo nuovo numero che inizia con,

non rammento le altre cifre. Gli ho comunicato che avevamo incendiato la

vettura e che ci saremmo visti al negozio e che avrebbe dovuto consegnarci fr.

10'000.-, questa cifra l'ho decisa io. Lui mi ha risposto che andava bene, che

andava dal fratello e che ci saremmo visti al negozio. Dopo mezz'ora l'ho richiamato

con il cellulare di AC 3 e lui mi ha detto che si trovava in polizia. Alché io

e AC 3 ci siamo separati e siamo ritornati ognuno a casa propria. Un paio di

giorni dopo AC 1 mi ha chiamato dicendomi di passare da un fruttivendolo che si

trova sulla via __________ vicino alla __________ e che ci sarebbe stata una

busta con i soldi per me e __________. Con AC 3 mi sono subito quindi recato da

questo fruttivendolo, un uomo di circa cinquant'anni con la barba bianca, e gli

ho chiesto se aveva una busta per __________.

ADR che dovevo annunciarmi come __________ in quanto questo era il

nome che AC 1 mi aveva detto dire.

Ho preso in consegna la busta. Uscito dal negozio ho aperto la

busta e mi sono accorto che c'erano fr. 500.- anziché diecimila. Ho telefonato

a AC 1 ma non mi ha risposto. Ho riprovato a contattarlo anche nei giorni

successivi ma non mi ha mai risposto, sono andato anche cercarlo al negozio ma

non l'ho trovato.

Allora ho detto a AC 3, visto che io avevo già problemi, in quanto

dovevo cercare di evitare di essere preso dalla Polizia e quindi scontare i

giorni al penitenziario, di cercare di recuperare lui i soldi e darmi poi la

mia parte. AC 3 per quanto ne sappia rispettivamente mi ha detto non c'è mai

riuscito. Ho rivisto AC 1 di sfuggita qualche giorno fa, era in macchina, mi ha

visto ma non si è fermato.

ADR che quella sera, prima di incendiare la vettura, avevamo fatto

un sopralluogo per vedere dove si trovava la macchina e quante ce n'erano.

Abbiamo fatto il giro dell'isolato.

ADR che non mi sono recato sino alla porta dell'appartamento di PC

1.

quel giorno, non saprei chi possa averlo fatto.

ADR che non sono al corrente che qualcuno abbia gettato delle

chiavi a __________ sopra il cofano di PC 1. So per contro che AC 3 ha

danneggiato a __________ una Caravan, penso sia la macchina della direttrice,

questo me lo ha detto AC 3 stesso.

ADR che con AC 3 non abbiamo mai più parlato di quanto accaduto il

26.

ottobre. AC 3 sapeva però che oggi sarei venuto in Polizia per discutere

delle mie cose." (PS 17.11.05)

4.4.2

Come detto anche AC 3

ha confermato, dopo il confronto con AC 2, di aver partecipato all'incendio, in

particolare di essere stato lui ad accendere il liquido infiammabile ed a

riporlo nel veicolo:

"

Preso atto delle dichiarazioni di AC 2 dichiaro che

effettivamente ho gettato sia il liquido da ardere che il fiammifero nella

vettura. Per quanto attiene alla ricompensa AC 2 non mi aveva proposto

propriamente una cifra però mi aveva detto che c'era qualcosa in più di quello

che mi doveva." (MP 21.11.05).

4.4.3

Il 2 dicembre 2005 è

avvenuto il confronto tra AC 2 e AC 1 davanti al PP. In quell'occasione AC 2 ha

ribadito, nonostante le contestazioni del coimputato, la sua versione:

"

lo ho agito su richiesta esplicita di AC 1. Nel corso dei nostri

incontri, ripetutamente AC 1 mi chiedeva di fare dei "lavori" per

lui. Il giorno stesso dei fatti e meglio il pomeriggio, ci siamo incontrati

come d'abitudine presso il negozio di AC 1. lo ero a conoscenza dei problemi

che c'erano tra PC 1 e AC 1 e nell'ambito dei nostri incontro a diverse riprese

AC 1 mi chiese di aiutarlo a risolvere la sua situazione familiare.

Inizialmente mi chiese di spaventarla danneggiandole la vettura che si sarebbe

trovata presso __________, una seconda richiesta consisteva nel metter

sottosopra l'appartamento a __________ di PC 1. Queste discussioni si sono

sviluppate nell'arca di tre settimane. Il giorno 26.10.2005 AC 1 mi diede lo

spirito, preciso che le chiavi le avevo già ricevute in precedenza, pure l'indirizzo

mi era stato detto prima.

Non ricordo se in occasione di questo primo incontro dissi a AC 1

che mi avrebbe aiutato AC 3. Voglio precisare che prima di quel momento e nemmeno

ad oggi non ho mai visto la signora PC 1.

Il PP mi contesta di aver dichiarato in data 17.11.2005 di aver

visto PC 1 in qualche occasione.

Rispondo che PC 1 l'ho vista solo in fotografia.

Per questo "lavoro" si era discusso di una retribuzione.

La cifra non era stata fissata quel giorno. Si parlò di fr. 5000.- il giovedì

subito dopo i fatti, scrivendolo su un foglio consegnato poi a __________. In

verità nei giorni precedenti il 26 AC 1 mi ripeté più volte che se avessi fatto

il lavoro, mi avrebbe dato quello che volevo.

Motivo per cui quel pomeriggio mi sono recato a __________. Visto

che l'appartamento ero occupato, ho chiamato AC 1 con il mio cellulare dicendogli

che nell'appartamento c'era una signora anziana. AC 1 mi rispose che era la

madre di PC 1. AI rientro, nel tardo pomeriggio, ci siamo visti nel negozio, mi

ha riferito che avrei trovato la vettura parcheggiata a __________. Verificato

che la vettura non era là alla sera, con AC 3 ci siamo recati nuovamente a __________.

AC 1 mi aveva contattato precedentemente dicendomi che l'appartamento era

libero. L'obbiettivo era l'appartamento o la vettura.

Terminato il "lavoro" ho chiamato AC 1 e abbiamo

concordato che ci saremmo incontrati nel suo negozio.

(…)

In relazione al telefono NOKIA blu e relativa carta sim. Riferisco

che ho rubato la scheda SIM a __________ in data 3.09.2005. Non saprei dire da

dove provenisse il telefono NOKIA. Scheda e telefono sono stati dati a AC 1 in

tempi separati. Lui mi disse che aveva bisogno una sim, e il telefono gliela

dato in quanto non mi serviva.

La cessione è avvenuta nella prima quindicina di ottobre, per

questa ragione ho registrato nella mia rubrica questo numero preceduto da un E

che ribadisco essere AC 1.

ADR io da questa scheda non ho mai inviato messaggi né da altre

schede a PC 1." (verbale MP 07.12.05).

4.5

Interrogata dal

Magistrato la madre di AC 1 ha riferito, in merito allo stato d'animo del

figlio in relazione alle questioni con la sua ex-convivente:

"

Confermo che una sera del mese di ottobre 2005 AC 1 era

particolarmente agitato ed arrabbiato ed io sono scesa per vedere cosa non

andava. AC 1 mi ha quindi detto che voleva farla pagare a PC 1 per quanto stava

succedendo con suo figlio __________ e mi aveva detto che voleva fare qualcosa.

lo, in ginocchio e piangendo, gli ho detto di non fare niente di violento

perché con la violenza non si ottiene niente. L'avevo reso attento anche sul

fatto che se avesse fatto qualcosa contro la mamma di __________, rischiava di

non poter più vedere suo figlio. Quando gli avevo detto queste cose, lui mi

aveva risposto che era troppo tardi e io me ne sono andata via piangendo.

A posteriori quando ero in Polizia, ho realizzato mostratemi le

fotografie di AC 2 e di AC 3, che mio figlio aveva organizzato di bruciare la

macchina di PC 1 avvalendosi dell'aiuto di queste due persone."

4.6

Circa la questione

della consegna della busta contenente i CHF 500.- destinati a tale "__________",

fintanto che AC 1 era in carcere preventivo, non ha rivelato l'identità della

persona che, secondo lui sarebbe stata incaricata di ritirarla dal fruttivendolo,

tale __________. Solo successivamente AC 1 ha detto trattarsi di tale __________.

Al riguardo è stato accertato che __________ non è stato in grado di

riconoscere tra __________ e AC 1 chi passò a ritirare quella busta.

Il 18 gennaio 2006 __________ è stato sentito al MP, dalla SPP __________.

In quell'occasione ha riferito:

"

Circa a metà ottobre ho consegnato a AC 1 un computer portatile

affinché lo rivendesse a terzi. Il prezzo del computer era stato fissato in fr.

500.

-. Visto che in quel periodo le mie finanze erano carenti avevo chiesto ad AC

1.

se poteva darmi questo denaro ancor prima di vendere il computer e lui si

dichiarò d'accordo. Questo me lo disse al negozio. In quel momento però non

aveva a disposizione il denaro. Sono passato al pomeriggio e aveva lasciato

detto a sua madre di dirmi di passare dal fruttivendolo da cui ero già stato,

oggi non mi ricordo il nome, il negozio si trova in piazza a __________, vicino

alla __________. Dovevo domandare a questi se AC 1 aveva lasciato una busta a nome __________. Mi sono recato da

questa persona il quale ha aperto la cassaforte mi ha dato una busta contenente

del denaro per un totale di fr. 500.-." (MP 18.01.06).

Immediatamente gli è stata promossa l'accusa di falsa

testimonianza. Si è sentito male ed è stato trasportato all'ospedale per

ulteriori accertamenti.

Il 2 febbraio successivo, dopo il confronto con __________, al

medesimo Magistrato __________ ha riferito:

"

Dopo aver riflettuto ho deciso di raccontare come si sono svolti

realmente i fatti.

lo conosco AC 1 in quanto mi reco presso il suo negozio per

comprare il pane. Per un periodo non l'ho visto e sua mamma mi aveva detto che

si trovava in villeggiatura. Nel corso del mese di dicembre 2005, poco prima di

Natale, AC 1 mi ha contattato telefonicamente chiedendomi se potevo passare in

negozio. AC 1 mi ha chiesto, nel caso in cui fossi stato chiamato dal Giudice,

senza però dirmi che nei suoi confronti era stato aperto un procedimento

penale, avrei dovuto dire a questi che io, come effettivamente ho fatto, gli ho

venduto un computer e che invece di ricevere i soldi direttamente da AC 1 come

avvenuto, dovevo dire di aver ricevuto questi soldi dal fruttivendolo __________.

AC 1 mi ha spiegato che avrei dovuto dire che il fruttivendolo mi aveva dato

una busta -e me l'aveva descritta- prendendola dalla cassaforte.

Dopo il primo verbale dinanzi alla scrivente AC 1 mi aveva detto

di rettificare la circostanza che io ero passato in negozio e sua mamma mi

aveva detto di recarmi dal fruttivendolo, cosa che io oggi ho fatto all'inizio

del verbale.

lo non mi sono preoccupato anche perché all'inizio nel corso del

primo verbale non mi ero reso bene conto di cosa andassi incontro. E questo

anche all'inizio del presente verbale. AC 1 di fatti mi aveva garantito che il

Magistrato, come pure la polizia, non avevano alcuna prova né contro di lui né

contro di me; motivo per cui io sino a qualche minuto prima di questa rettifica

mi sentivo abbastanza sicuro. Adesso mi rendo conto che non mi conviene più

proteggere un conoscente, ma piuttosto dire la verità e quantomeno per

attenuare la mia posizione. Mi dispiace per quanto accaduto ma sicuro di quanto

dettami da AC 1 non avevo proprio preso seriamente il mio ruolo di teste e

neppure di denunciato poi.

ADR:

che AC 1 non mi ha promesso niente. Mi ha solo chiesto di fargli un favore per

l'appunto raccontare questa storia. Favore a cui io stupidamente ho

accondisceso.

ADR:

che AC 1 non mi ha raccontato nulla per quanto riguarda l'incendio. So solo

che lui deve riconoscere un bambino." (MP

02.02

).

In data 4 aprile 2006 il MP ha organizzato il confronto tra __________

e AC 1. In quell'occasione __________ ha confermato la versione resa

precedentemente e meglio di essere stato richiesto dall'amico di dire al giudice,

contrariamente al vero, che il PC che gli aveva venduto non gli venne pagato in

contanti ma a mezzo di una busta a nome "__________" contenente CHF

500.

- che sarebbe stata ritirata presso il fruttivendolo, precisando che dopo

il suo secondo interrogatorio, quello in cui disse il vero, AC 1 gli chiese

come andò l'interrogatorio:

"

E' vero che mi sono recato circa 3 settimane fa nel suo negozio

in quanto era stato AC 1 a contattarmi dicendomi che doveva parlarmi.

ADR: che in quell'occasione AC 1 mi aveva

posto domande su quanto era successo durante i verbali e mi aveva detto che

avrei dovuto mantenere la prima versione dei fatti, ossia che avevo ritirato la

busta da __________. lo gli avevo risposto che avrei continuato a dire la

verità. ",.

ADR:

che ribadisco di non aver mai ritirato buste presso __________. Come ribadisco

che in occasione del verbale reso in data'18.01.2006 avevo dichiarato questa

cosa in quanto chiestomi da AC 1. lo volevo aiutarlo perché lui mi aveva detto

che se non dicevo questo sarebbe stato incolpato di aver bruciato, mi sembra,

una macchina.

(….)

lo ribadisco che AC 1 mi aveva detto di dire che si trattava di

una busta bianca con scritto "x __________ " e che l'avevo ritirata

dal Signor __________. Mi ha detto anche di parlare della cassaforte e prima

dell'interrogatorio mi aveva accompagnato da __________ per farmi vedere questa

cassaforte." (MP 04.04.06).

__________ è poi stato riconosciuto colpevole di falsa

testimonianza per quanto ha riferito alla SPP __________ il 18 gennaio 2006. Il

relativo decreto d'accusa è cresciuto in giudicato.

4.7

Il 4 novembre 2005,

prima ancora di essere arrestato ma già dopo essere stato interrogato dagli

agenti di polizia che gli avevano pure confiscato i cellulari, sull'utenza in

un uso a AC 1 proveniente dallo, intestato alla PL 6, giungeva un sms del

seguente tenore: "se non vuoi bruciare anche tu, non riconoscere il

figlio". Veniva poi stabilito che in precedenza, dagli uffici

scolastici della PL 6, era stato rubato senza scasso il cellulare contenente

proprio detta scheda. Stante la dinamica del furto, gli inquirenti hanno

immediatamente sospettato che il furto fosse opera del AC 2. Interrogato il 13

dicembre 2005 AC 2 negava di esserne l'autore, salvo poi ammetterlo il 23

dicembre successivo:

"

Confermo di essere l'autore del furto senza scasso avvenuto

presso la PL 6.

In questo luogo mi sono recato di mattina verso le ore 0930.

Sono entrato dalla porta principale che era aperta e mi sono

recato nell'ufficio accanto alla mensa situato sul Iato destro rispetto

all'entrata.

La porta di questo ufficio era socchiusa ed io sono entrato

all'interno dove vi erano due scrivania sulle quali ho notato due telefoni

cellulari.

Mi ricordo di averli presi tutti e due ma in particolare ricordo uno

di questi apparecchi perché aveva la particolarità di essere una linea interna

nel senso che per telefonare bisognava effettuare il doppio zero.

Ricordo questa particolarità perché non riuscivo ad effettuare

chiamate. Era un NOKIA ma non so indicare il modello. Dell'altro non ricordo

nulla.

Se mi ricordo bene quella stessa mattina ho portato questi due

telefoni ad AC 1 in negozio e glieli ho consegnati in cambio di denaro.

Quella mattina era venuto a prendermi con l'auto, se ricordo bene,

AC 3.

Anche a lui avevo fatto presente che non riuscivo a chiamare con

la scheda 079 trovata nel telefono poco prima rubato." (PS 23.12.05).

In effetti, trattandosi di una linea interna, occorreva digitare

due volte lo 0 per poter avere un contatto esterno. Sempre in occasione dello

stesso interrogatorio AC 2 ha riferito:

"

che i telefoni solitamente li consegno spontaneamente a AC 1

senza che egli mi faccia una esplicita richiesta. Questo in quanto solitamente

mi da sempre del denaro. AC 1 infatti non solo compra telefonini ma anche ori,

computer o qualsiasi altra cosa (macchine fotografiche, videocamere ecc...). Mi

ricordo che un giorno ho assistito ad un incontro tra lui ed una persona di

sesso maschile di circa 30 anni se non erro senza capelli, basso di statura di

corporatura robusta che gli consegnava un Pentium 4.

Probabilmente mi sono recato dopo il furto alla PL 6 il 4 novembre

2005.

presso AC 1 anche perché il giorno prima egli aveva inviato un messaggio

SMS a AC 3 con scritto di passare a ritirare la frutta."

Tale versione trovava esplicita conferma nel fatto che tra i

cellulari rinvenuti e sequestrati il 18 novembre 2005 presso il negozio del AC

1.

vi era proprio uno dei due rubati al PL 6 dal AC 2.

4.8

Alla luce degli

accertamenti di cui sopra non vi è alcun dubbio che AC 1 è il mandante

dell'incendio perpetrato ai danni di PC 1 da parte del duo AC 3/AC 2.

4.8.1

Innanzi tutto il

movente appare del tutto pacifico. Come visto con l'incrinarsi dei rapporti con

la PC 1, AC 1 ha sempre di più maturato un sentimento di disagio, di sofferenza

e di rivalsa per la situazione relativa al figlio. Gli sms giunti sul cellulare

della donna e descritti al punto B.2 dell'atto di accusa non possono che essere

stati scritti da AC 1. Essi infatti si riferiscono precipuamente alla

situazione personale dell'imputato in relazione con la sua ex-convivente che, a

seguito della sua crisi, lo aveva lasciato, così come al disagio ed alla

gelosia provati dall'accusato in relazione pure ai rapporti con il figlio e,

per finire, anticipano e confermano la spedizione punitiva consistita nel

bruciare l'auto. A titolo esemplificativo si citano quello del 24.09.05 alle

ore 14.08:

"

Non dovevi fare del male a emi è troppo buono la pagherai cara";

quello del 14.10.05 alle ore 03.04:

"

stai distruggendo un bravo ragazzo perché ne hai un altro da

spennare ma questa volta non ti andrà bene";

quello del 21.10.05 alle ore 11.27:

"

Prega tanto pazza che ti ritorna il cervello.";

quello del 23.10.05:

"

hai già visto una renault bruciare. Noooooo... allora guarda";

quello del 24.10.05 alle ore 18.25:

"

Puttana quando ti prendiamo ti bruciamo così non prendi più

nessuno per il culo";

così come quello del 26 ottobre 2005 alle ore 18.09, ad opera

ultimata, che non può essere stato inviato che da qualcuno che sapeva che gli

incendiari erano stati sul posto e che lì vi era la madre di PC 1:

"

Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c’è più."

AC 2 è sempre stato lineare nel dire e ribadire che l'utenza fu

rubata da lui ma consegnata, come in passato già in tante occasioni, a AC 1. AC

2.

non aveva alcun motivo di mentire, egli non potendo essere minimamente sospettato

di essere l'autore di quei messaggi poiché da un lato non aveva alcun rapporto

personale con la PC 1 e, dall'altro, proprio il contenuto di quei messaggi è

spiegabile solo e soltanto con la gelosia ed il disagio provati da AC 1 per la

situazione creatasi con la ex convivente.

E che AC 1 nutriva astio e voleva in qualche modo vendicarsi della

situazione con la PC 1, lo conferma la madre in occasione del suo citato

interrogatorio allorquando ha riferito di avere invitato il figlio a non fare

stupidaggini e che questi le disse che era troppo tardi così capì, in polizia,

dopo aver saputo dell'incendio, del coinvolgimento del figlio.

4.8.2

Che l'utenza di __________

sia utilizzata esclusivamente o quasi per importunare e minacciare la PC 1 è

dimostrato dai tabulati telefonici e meglio:

"Ø 50 contatti con il numero intestato ad PC 1

(vittima)

Ø 3 contatti con il numero intestato

al __________ di __________ (dott. __________ che si occupava del figlio __________)

Ø 10 contatti con AC 2 (il ladro della

scheda e l'esecutore dell'incendio)

Ø 3 contatti con il numero

intestato a AC 1Ø 2

contatti con il numero intestato a __________

(conoscente

di __________ vittima del furto della scheda, autore dell'invio del sms

relativo alla barzelletta su Lapo Elkann)

Ø 2 contatti con il numero intestato a

__________ (conoscente di __________)

Ø 2 contatti con il numero

intestato a __________ (conoscente di __________)

Ø 1 contatto con il numero intestato a

__________ (team manager dell' AC __________ dove militava __________)

Ø diversi contatti con numeri di

servizio della compagnia telefonica TDC Sunrise."

E che non poteva essere che AC 1 l'autore di quegli sms minatori

lo dimostrano, ancora una volta, i numerosi riferimenti alla sua situazione con

la PC 1, con gli operatori sociali e con il figlio __________.

Inoltre, se AC 1, poi, non ha saputo resistere dall'inviarsi la barzelletta

su Lapo Elkann dalla scheda del __________ direttamente sull'utenza a lui in

uso è perché essa era troppo bella per lui, milanista appassionato, in

relazione con la persona presa di mira, e meglio un rampollo di una famiglia

arcinota e proprietaria della rivale calcistica storica, la Juventus. Ora,

d'accordo che a quell'epoca le vicende di Lapo fecero il giro del mondo e che le

stesse erano motivo di scherno in tutti gli appassionati di calcio, ma

pretendere, nelle concrete evenienze, nel contesto personale dell'accusato, che

si trattasse di un messaggio giunto sul suo cellulare per caso, è francamente

molto poco serio.

4.8.3

La chiamata di correo

di AC 2 appare disinteressata, lineare e costante, fatti salvi alcuni dettagli

di nullo rilievo. Intanto AC 2 in relazione con gli innumerevoli reati da lui

commessi si è sempre assunto le proprie responsabilità, senza mai giocare al

ribasso. Secondariamente egli non avrebbe avuto alcuna ragione di mentire, per

coinvolgere un AC 1 preteso innocente. Per quale ragione? Per quale fine?

Nessuno.

I tabulati telefonici relativi alle comunicazioni tra AC 2 e AC 1

proprio quel giorno dell'incendio vestono in modo preciso il dire di AC 2. Essi

indicano tutti i suoi spostamenti che corrispondono con quanto riferito agli

inquirenti. D'altra parte sono la logica sequenza del modo di fare

dell'esecutore materiale che deve rispondere al suo mandante di come sono

andate le cose, dei problemi riscontrati e delle soluzioni da adottate. Preciso

e circostanziato è al riguardo il rapporto di polizia che indica gli

accertamenti che la Corte ha fatto propri in quanto logici e perfettamente in

linea con il dire dei correi AC 2 e AC 3 e meglio:

"

Quando AC 2 e AC 3, nel pomeriggio del 26.10.2005 si recano per

la prima volta a __________, non commettono atti criminosi perché

nell'appartamento di PC 1 vi era una persona anziana.

Ripartiti per fare ritorno a __________ DF 1 chiama AC 1

informandolo della presenza di una donna anziana.

AC 1 gli riferiva che si trattava della madre di PC 1.

Dai tabulati della scheda, intestata ad AC 1, si rileva che il

26.10.2005

alle ore 18:04 giunge una chiamata dal numero in uso a AC 2. Si

attiva la segreteria telefonica. Dai dati si rileva che il chiamante (AC 2) è

collegato all'antenna di __________ mentre il chiamato (AC 1) all'antenna in

via __________.

Subito dopo, e precisamente il 26.10.2005 ore 18:05:29, AC 1

chiama AC 2.

Anche in questo caso AC 1 è collegato all'antenna di via __________

mentre AC 2 a quella di __________.

La conversazione ha la durata di 56 secondi e termina alle ore

18:06:25.

Alle ore 18:09:26 del 26.10.2006 viene inviato dalla scheda un

messaggio SMS ad PC 1.

La scheda è collegata all'antenna di __________ la medesima alla

quale è collegato 3 minuti prima AC 1. Il contenuto del messaggio è:

"Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c'è

più"

E' evidente che solo AC 1 poteva trasmettere così rapidamente il

messaggio con questo contenuto.

Nella confessione, AC 2 e AC 3, ricordano di essersi accordati per

ritornare a __________ la sera stessa.

AC 3 telefona a DF 1 il quale gli riferisce che si sarebbero

sentiti prima delle 2200. Alle 21:20, AC 3 chiama nuovamente AC 2 ed i due si

danno appuntamento a casa di quest'ultimo.

Effettivamente dalla fatturazione Sunrise del mese di ottobre

relativa al numero, intestato a AC 3, si rileva che quest'ultimo alle ore

21:08:25 ha chiamato il numero in uso a AC 2. Nel frattempo AC 1 aveva

chiamato AC 2 per comunicargli l'orario in cui l'appartamento sarebbe stato

vuoto.

Anche in questo caso dai tabulati del numero, in uso a AC 1, si

rileva che quest'ultimo, alle ore 20:59:02, chiama lo in uso a AC 2.

Una volta incendiata l'auto AC 2 chiama AC 1 e gli riferisce che

il "lavoro" è stato eseguito e che si sarebbero visti al negozio.

Telefonata rileva bile dai tabulati retroattivi della scheda in

uso a AC 1 numero alle ore 22:24.

AC 1 lo aveva richiamato dicendogli che c'era la polizia e che si

sarebbero sentiti più tardi.

Telefonata rilevabile dai tabulati retroattivi del numero ore

23:19.

Rientrati a __________ i due si lasciavano ritrovandosi dopo circa

un ora tentando invano di contattare AC 1 che non rispondeva più alle loro

chiamate.

Pure questo è rilevabile dai tabulati retroattivi del numero alle

ore 23:38/23:40/00:55/01:54.

Come si può vedere quanto riferito da AC 2 e AC 3 trova riscontro

nei tabulati telefonici." (rapp.

d'inchiesta p. 31-33)

4.8.4

A mente della difesa,

quand'anche si fosse trattato di un'istigazione di AC 1 a AC 2 per compiere una

spedizione punitiva contro la PC 1, AC 2 era perfettamente libero nel scegliere

l'obiettivo, tant'è che solo quando giunse la seconda volta sul posto avrebbe

individuato l'auto da bruciare, cosicchè la decisione di prendersela proprio

con la vettura della PC 1 sarebbe stata presa dal solo AC 2. A giudizio della

difesa, di poi, AC 2 non sarebbe credibile allorquando afferma di aver ricevuto

lo spirito da ardere da AC 1 poiché a mente di AC 2 si sarebbe trattato di una

bottiglietta da 2,5 dl mentre nel negozio di AC 1 lo spirito è venduto in

bottiglie da 1 o 1,5 l. A ciò, a mente della difesa, si aggiungerebbero le

contraddizioni del AC 2 sul momento in cui avrebbe ricevuto lo spirito: nella

fase predibattimentale già prima del primo viaggio, in aula una volta rientrato

dalla prima infruttuosa trasferta. Le argomentazioni sono speciose. Intanto è

del tutto chiaro che il mandato a AC 2 era quello di incendiare o l'auto o

l'appartamento. Senonchè in occasione della prima trasferta la cosa è andata

buca per la presenza della madre di PC 1 nell'appartamento e per l'assenza

della vettura nel posteggio. In occasione della seconda trasferta, essendo

l'auto perfettamente visibile da dove sono giunti AC 2 e AC 3, non vi era

alcuna ragione di nuovamente accertarsi se vi fosse qualcuno nell'appartamento.

Ecco perché AC 2 non ha esitato a prendersela con la vettura, conformemente al

mandato ricevuto. È così, e solo così, che deve essere intesa la spiegazione di

AC 2 in aula, nel senso di aver individuato sul posto l'obiettivo: o l'auto o

l'appartamento, e vista l'auto, se l'è presa con quella, conformemente al

mandato di AC 1. In definitiva poi poco importa se lo spirito è stato preso già

in occasione del primo viaggio, determinante è che - e su questo punto AC 2 è

sempre stato costante e lineare - il liquido per ardere glielo ha procurato AC

1.

Che poi in negozio questo liquido sia venduto in altre confezioni poco

importa, trattandosi di un combustibile che si può facilmente versare da una

bottiglia all'altra rispettivamente che si trova in commercio anche in

confezioni più piccole. Ne discende che AC 2 ha ricevuto lo spirito da ardere

proprio da AC 1, con il compito di usarlo, di bruciare o l'appartamento o la

vettura. AC 2 ha poi optato per la vettura, ma AC 1 sapeva benissimo che AC 2

avrebbe appiccato un incendio, tanto più che il primo tentativo era andato a

vuoto. In siffatte evenienze sostenere che l'idea dell'incendio sarebbe stata

abbandonata da AC 1 tra la prima e la seconda trasferta e quindi solo riesumata

da AC 2, sul posto, alla vista della vettura, è francamente molto poco serio.

In realtà AC 2 non ha fatto che proseguire nell'eseguire la volontà di AC 1:

bruciare la vettura o l'appartamento della ______, la consegna della chiave del

portone a AC 2 avendo avuto il solo significato di consentirgli di accedere

fino all'entrata dell'appartamento, il cilindro d'entrata dello stesso essendo

stato cambiato dalla donna dopo la cessazione della convivenza. In siffatte

evenienze ben si deve affermare che DF 1 altro non ha fatto che eseguire, in

compagnia di AC 3, il mandato di AC 1. Del resto, se si fosse davvero

interrotta l'istigazione, non vi sarebbe stata ragione per AC 1 di pagare AC 2

tramite la busta lasciata a __________.

4.8.5

Ad ulteriore

dimostrazione che AC 1 è il mandante dell'incendio vi è la questione legata

alla falsa testimonianza di __________. E' stato accertato che questi è stato

invitato da AC 1 a dire al giudice di essere stato lui, contrariamente al vero,

il __________ che passò dal fruttivendolo __________ a prendere la busta

contenente i 500.- franchi. Perché organizzare una cosa del genere, se non per

cercare di rendere credibile la sua versione circa la sua estraneità

all'incendio? Una persona che sa di essere innocente non cerca certo di imbrogliare

le carte.

E' ben vero che questo tentativo si è rivelato assai goffo proprio

per la persona dello __________, incapace di reggere agli interrogatori degli

inquirenti. Ma AC 1, che finchè era in prigione non ha fatto il nome dello __________,

non aveva altra scelta poiché non poteva certo reperire un altro __________ con

il quale vi era stata, sia che sia, una transazione che aveva comportato il

pagamento della somma di 500.- franchi da parte sua, confidando sul fatto che __________,

persona già di una certa età, che non conosceva né AC 2 né __________ non li

potesse riconoscere con precisione.

4.8.6

Ma quello con __________

non è stato l'unico tentativo di costruirsi un'innocenza fasulla da parte di AC

1.

In effetti, come visto, il 4 novembre 2005, dopo aver saputo che gli

inquirenti indagavano su di lui e che gli avevano sequestrato i cellulari, si è

pure inviato su uno dei cellulari sequestrati un messaggio con l'invito a non

riconoscere __________ se non voleva bruciare anche lui. Ma anche qui il

diavolo fa le pentole ma non il coperchio: l'invio di quel sms non può che

averlo fatto lui stesso poiché proveniente da una scheda sottratta, unitamente

al cellulare, da AC 2 alla PL 6, che AC 2 stesso ha detto di aver consegnato

(scheda e telefono) a AC 1, il cui cellulare, senza la scheda, è stato

rinvenuto il 18 novembre 2005 proprio nel negozio di AC 1. Perché inviarsi quel

sms riferito proprio all'incendio, se non per costituirsi un ulteriore alibi

fasullo?

4.8.7

Alla luce delle

considerazioni qui esposte, tutti gli indizi convergono verso la tesi fattuale

che AC 2 è stato incaricato, dietro compenso in denaro, da AC 1 di bruciare

l'appartamento o la vettura della PC 1. AC 2, in debito con AC 3 per la somma

di 200.- franchi, si è fatto accompagnare con l'intenzione di poi rimborsare il

debito una volta ricevuti i soldi dal mandante. Il primo viaggio è stato

infruttuoso per la presenza della madre di PC 1. La seconda volta invece è

stata incendiata la vettura conformemente al mandato ricevuto, poi solo in

parte finanziariamente onorato.

4.9

Per l’art. 221 cpv. 1

CP è colpevole di incendio intenzionale ed è punito con la reclusione chiunque

cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa

altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.

Il Foglio federale del 1918 definiva l’incendio come “fuoco che ha

preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l’ha

cagionato; egli non può più dominare l’elemento distruttore e non può dirsi

dove i suoi effetti cesseranno. (..). Il delitto non è quindi consumato col

fatto di appiccare il fuoco ma solo quando si verificò il pericolo di

propagazione” (FF 1918 I 51/52).

Secondo la giurisprudenza, per incendio, ai sensi dell’art. 221

CP, si intende un fuoco di tale ampiezza da rendere impossibile lo spegnimento

per colui che l’ha acceso, e non qualsiasi sinistro di poca importanza che può

essere dominato facilmente e senza pericolo dall’autore stesso (STF

23.8

, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285; DTF 107 IV 182; DTF

105.

IV 129; DTF 85 IV 224).

Sapere se il fuoco ha assunto una tale estensione è una

circostanza di fatto (DTF 105 IV 130). Vanno quindi prese in

considerazione la situazione concreta, le conoscenze generali dell’autore ed i

mezzi a sua disposizione (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art.

221.

n. 7).

Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta

(come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre ché la sua

ampiezza non permetta più all’agente di dominarla. Costituisce incendio ai

sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che

causa un danno di fr. 8'000.- e di cui l’agente ha perso il controllo (DTF

105.

IV 127). È incendio ai sensi dell’art. 221 CP l’atto di infiammare uno

straccio imbevuto di benzina all’interno di un’auto poiché sussiste il pericolo

di esplosione a causa della presenza del serbatoio della benzina (DTF 85

IV 224, 228).

Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di

un’abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di

scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l’odore di bruciato

torna sul luogo dell’accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer

TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio

di una cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina

e appicca il fuoco non causa un incendio ai sensi dell’art. 221 CP poiché il

fuoco non è né forte né intenso e non presenta una tendenza ad estendersi anche

se deve essere estinto grazie all’uso di un estintore a schiuma da parte della

polizia. (Oger LU, 25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per

colui che appicca il fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una

piccola esplosione non produce un grosso fuoco che l’autore riesce a spegnere

da solo il fuoco con del fogliame bagnato (OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988

I, 88, n. 48).

L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto

affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato non è

sufficiente che l’autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che

l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure, quale secondo elemento

costitutivo supplementare in forma alternativa (DTF 105 IV 127), che

l’incendio abbia causato un pericolo per l’incolumità pubblica (STF

23.8

, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285).

Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale

causato ad un terzo quale diretta conseguenza dei danni subiti dalla cosa

incendiata.

La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una

messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al

momento dell’atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non in senso

specifico dell’essere umano (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF

117.

IV 285). Tale condizione è adempiuta quando esiste il pericolo di

propagazione delle fiamme ovvero quanto, per esempio, l’autore, nella speranza

di ottenere delle prestazioni assicurative, appicca il fuoco al suo hangar sito

in una zona industriale in un'ora in cui non vi sono persone, sapendo che

l’incendio rischia di propagarsi ad un deposito vicino di sostanze infiammabili

ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento e potrebbe raggiungere una

grossa estensione. Va per contro applicata l’aggravante di cui all’art. 221

cpv. 2 CP se l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e

l’integrità corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano

l’immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales

II, ad 221, n. 26).

Infatti, secondo il Tribunale federale la nozione di pericolo di

cui al cpv. 1 dell’art. 221 CP non include anche quello per le persone. In

questo caso va applicata l’aggravante dell’art. 221 cpv. 2 CP il cui bene

giuridico protetto è appunto la vita e l’integrità corporale delle persone (DTF

123.

IV 128: 124 IV 97). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina in

funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale

dell’esclusiva incolumità della vita e dell’integrità delle persone non sarebbe

punibile né secondo l’art. 221 cpv. 1 CP né secondo l’art. 221 cpv. 2 CP (che

prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art.

221.

n. 12 e riferimenti dottrinali)

Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed

adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221,

n. 13).

Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221

cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato è necessario, per lo meno nella forma

del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una

situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto (DTF

105.

IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia voluto causare un incendio

sapendo che tale incendio avrebbe causato un danno alla cosa altrui oppure un

pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler

Kommentar II, ad art. 221 n. 15).

Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale,

causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto

quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo

spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata ma non consumata (art. 21-23

CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei

danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9).

Nella fattispecie non occorre disquisire oltre sulla qualifica

giuridica del comportamento dei tre imputati. L'incendio, di impressionante

forza come attestato dalla documentazione fotografica in atti, ha distrutto due

vetture ed ha causato un ingente danno all'immobile. AC 1 ha agito quale

mandante, AC 2 quale principale esecutore e AC 3 quale esecutore materiale

della fase cruciale: tutti e tre sono pertanto da considerare correi.

5.

Le altre imputazioni

a carico di AC 1

Al riguardo va premesso che, al di là dell'ipotesi dell'aggravante

formale del concorso di reati, la conferma delle ulteriori imputazioni a carico

di AC 1 non ha pesato nella commisurazione della pena se non per la costatazione

che, con più atti, l'accusato ha leso più beni giuridici. In altri termini il

reato più grave è senz'altro risultato l'incendio e gli ulteriori comportamenti

qui sanzionati, hanno avuto rilevanza nella misura in cui sono risultati

direttamente legati all'incendio, vuoi nelle intenzioni, vuoi nel movente e

nella spiegazione dello stesso e vuoi, per finire, per celare le proprie

responsabilità.

5.1

danneggiamento

In aula AC 1 ha ammesso di aver rigato con una chiave,

intenzionalmente, la portiera della vettura della PC 1 (verb. dib. p. 3),

perché era arrabbiato per la situazione creatasi. A mente della difesa il

graffio alla portiera non potrebbe essere qualificato di danneggiamento poiché

la PC 1 non avrebbe quantificato il danno subito di guisa che farebbe difetto

uno dei presupposti dell'art. 144 CP. A suo dire, inoltre, il danno sarebbe

assorbito dall'incendio. In entrambi i casi a torto.

Innanzi tutto il presupposto del danno è realizzato già con una

minima diminuzione del valore della cosa, rispettivamente con un minimo danno

di apparenza. Ad esempio, nel caso degli sprayers il danno è costituito dalla

spesa per rimettere l'oggetto nello stato quo ante. Nella fattispecie è

pacifico che, quantunque non di particolare entità, la vettura della PC 1 è

stata danneggiata nella misura in cui, per ripristinare lo stato anteriore,

occorreva, sia che sia, un intervento comportante una certa spesa, anche se

minima. Poco importa poi che la donna non abbia quantificato il danno, tale

questione avendo semmai rilevanza nell'ambito delle pretese di risarcimento

peraltro giustamente comprese in quelle per la distruzione totale del veicolo a

seguito dell'incendio avvenuto prima che la donna facesse riparare l'auto.

Quanto all'assorbimento esso si verifica solo per il danno

direttamente provocato dall'incendio e non per i danni provocati

precedentemente. In altri termini vi è concorso tra incendio e danneggiamento

se come nella fattispecie, le due azioni sono assolutamente indipendenti l'una

dall'altra sia per le circostanze di tempo, di luogo e di esecuzione. Orbene il

danneggiamento relativo al graffio della portiera è avvenuto ben cinque giorni

prima dell'incendio, è stato eseguito personalmente da AC 1 in altro luogo, e

meglio a __________ presso la __________, rispetto all'incendio commissionato e

poi appiccato da AC 2 e AC 3.

Con il che l'accusa va confermata.

5.2

abuso di impianti di

telecomunicazione

Come visto è stato accertato che AC 1 ha usato l'utenza per

inviare tutta una serie di sms assolutamente offensivi e minatori all'indirizzo

della ex-compagna. A mente della difesa l'art. 179 septies CP non sarebbe

innanzi tutto applicabile all'invio di sms così come non lo sarebbe per i fax

che sarebbero dei documenti. A torto. Innanzi tutto la prefata norma tutela

l'onore e la sfera riservata delle persone. In questo senso la protezione va

intesa in senso lato e meglio intende tutelare il bene protetto

indipendentemente dal tipo di comunicazione che intercorre sulla linea, poco

importa se la voce o dei messaggi da leggersi sul display. Certo, il

legislatore che ha concepito la norma non poteva, a quell'epoca, immaginare che

dal telefono potessero essere inviati messaggi scritti all'indirizzo

dell'interlocutore, ma la legge non limita la protezione al telefono così come

concepito allora, ma parla di utilizzo abusivo di un impianto per importunare.

Ed è proprio quello che AC 1 ha fatto: importunare con il telefono la PC 1,

minacciandola, insultandola, per spaventarla, per renderle la vita più

difficile così come lei, secondo lui, l'aveva resa a lui.

Quanto alla necessità della querela va

detto che è stato accertato che la stessa è stata presentata il 14 ottobre

2005.

A mente della difesa, nella misura in cui non è più stata reiterata, essa

non coprirebbe i fatti successivi a quella data, per cui AC 1 andrebbe assolto

per assenza i valida querela. Anche qui l'argomento è specioso. La querela è la

manifestazione della volontà della parte lesa di punire il colpevole, di

perseguirlo penalmente (DTF 115 IV 12). Di principio è vero che una querela

deve riguardare solo i fatti compiuti fino al momento del suo deposito, ma la

giurisprudenza ha stabilito che per i medesimi comportamenti delittosi commessi

dopo la presentazione della querela è eccessivo richiedere dalla parte lesa che

reiteri ogni tre mesi la presentazione di un atto formale, bastando che sia

chiara la sua volontà di perseguire il prevenuto anche per gli analoghi fatti

successivi (SJ 1985 p. 215). Nella fattispecie si ha che PC 1 ha chiaramente

inteso, anche successivamente all'ultimo sms di cui al punto B.2. dell'atto di

accusa, perseguire AC 1: basti al riguardo leggere il suo verbale del 31

ottobre 2005 davanti al PP dove riferisce pure di altri sms inviati dopo la

presentazione della querela del 14 ottobre 2005, come quello della sera stessa

dell'incendio "siamo andati dalla tua mamma la prossima volta

non c’è più" che è poi l'ultimo in ordine di tempo tra quelli ritenuti

costitutivi di reato.

Ne discende che si può tranquillamente dedurre che PC 1 ha espresso

in modo sufficientemente chiaro alle autorità la sua intenzione di perseguire

penalmente l'imputato per titolo di minaccia per tutti gli sms indicati

nell'atto di accusa. Che il contenuto degli sms indicati nell'atto di accusa

sia stato tale da inquietare e spaventare la PC 1 lo dimostra il contenuto

stesso di quei messaggi e la reazione di paura della donna che già il 14

ottobre 2005 si è rivolta agli inquirenti con la presentazione della querela.

5.3

minaccia

Giusta l'art. 180 CP chiunque, usando grave minaccia, incute

spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è perseguito

d'ufficio se:

a. è il

coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o

nell'anno successivo al divorzio; o

abis è

il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è

stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al

suo scioglimento; o

b. è il

partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi

vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia

stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.

Sulla querela valgono mutatis mutatandi le considerazioni fatte al

considerando precedente (n. 5.2). Aggiungasi che la questione non è, sia che

sia, qui di rilievo nella misura in cui è stato accertato che PC 1 e AC 1 hanno

convissuto more uxorio fino all'agosto 2005 di guisa che il procedimento andava

comunque condotto d'ufficio giusta la lett. b della prefata norma entrata in

vigore il 1° aprile 2004 (RU 2004 1403).

La minaccia deve essere grave e tale da compromettere il

sentimento di sicurezza della vittima (Trechsel,

StGB, Kurzkommentar, Zurigo 1989, n. 3 ad art. 180 CP con riferimenti). Per

stabilire se una minaccia è oggettivamente atta a provocare spavento, occorre

fondarsi non solo sui termini utilizzati, ma anche sull’insieme delle

circostanze (CCRP 29.10.97 in Z.).

Nella fattispecie appare chiaro che nel contesto conflittuale

descritto, i termini usati sono pacificamente minatori e sono stati rivolti

alla vittima con l'intento di incuterle paura, così come, in definitiva, AC 1

ha addirittura posto in essere le sue minacce con il materializzarsi

dell'incendio commissionato al AC 2. Che su PC 1, poi, quei messaggi abbiano

esercitato timore, lo dimostra il fatto stesso che già il 14 ottobre 2005 si è

rivolta alle autorità presentando querela.

Ne discende che anche questa imputazione va confermata.

5.4

falsa testimonianza

Pacifico che __________ ha detto il falso alla SPP il 18 gennaio

2006.

allorquando ha riferito di essersi recato dal fruttivendolo __________ a

ritirare una busta "per __________ " lasciatagli da AC 1, contenente

la somma di CHF 500.- per il pagamento di un computer vendutogli qualche tempo

prima. E' inoltre stato accertato che questa falsità l'ha raccontata dietro

invito dell'amico AC 1, per fargli un favore, senza che sapesse che era per

scagionarlo dall'incendio di cui in rassegna. Al riguardo non è determinante

sapere chi e come ha posto la scritta "per __________ " sulla busta,

essenziale è che, ancora una volta, AC 2 è sempre stato lineare e costante nel

riferire che quel riferimento gli era stato indicato da AC 1 e che così doveva

presentarsi a __________. Altrettanto pacifico è, inoltre, che __________ è

stato condannato per falsa testimonianza con sentenza cresciuta in giudicato

(DAP senza opposizione). Infine il reato di falsa testimonianza è un crimine.

L'art. 24 nCP dispone che

"

1Chiunque intenzionalmente determina altri a

commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con

la pena applicabile all'autore.

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine

incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine."

E' in particolare sufficiente, perché vi sia istigazione, che

l'istigatore approvi il disegno dell'autore principale (DTF 116 IV 1).

L'istigatore è colui che dà l'idea di commettere un reato. Contrariamente

all'autore mediato, egli non ha alcuna influenza sullo svolgimento dell'atto

delittuoso, ma unicamente sulla volontà criminale dell'autore. L'istigatore

influisce semplicemente sulla volontà dell'autore di passare all'atto (CJS, La

nouvelle partie générale du CP, p. 109). Ora, nella fattispecie, è pacifico

come AC 1 ha invitato e convinto __________ a raccontare il falso davanti

all'autorità giudiziaria, egli non si sarebbe infatti mai sognato di fare una

cosa del genere non avendone alcun motivo, se non quello, una volta invitato

dall'amico, di trarlo d'impaccio. In siffatte evenienze il comportamento di AC

1.

è di tutta evidenza quello dell'istigatore.

A mente della difesa il reato non sarebbe realizzato poiché, dato

che l'incendio è un crimine punito con una pena detentiva non inferiore ad un

anno, la SPP che ha raccolto la deposizione falsa di __________ non era

competente per istruire il caso.

L'argomentazione non appare di primo acchito destituita di ogni

fondamento. Certo è che, nella fattispecie, il Ministero Pubblico non ha

brillato nell'attribuire un'inchiesta così complessa, seppur coadiuvata dal PP,

riguardante pure dei crimini gravi come l'incendio intenzionale, ad un

sostituto procuratore pubblico in dispregio della lettera dell'art. 65 let b LOG:

semmai il coadiuvante doveva essere la SPP e non il PP. Ma tant'è. La questione

non ha grande rilevanza. Innanzi tutto le affermazioni false di __________ sono

state raccolte in un verbale dinanzi non solo alla SPP ma presente anche il PP,

seppur in qualità di coadiuvante. Secondariamente, posto che, come già detto,

il reato in questione ha pesato nella commisurazione della pena unicamente come

fatto a prescindere dalla sua qualifica giuridica, va rilevato che, sia che si

tratti della fattipecie descritta al cpv 1 o al cp. 2 del nuovo art. 24 CP,

l'imputato ha commesso un'istigazione alla falsa testimonianza. Che poi debba

essere punito come incitazione ad un reato solo mancato, poco importa,

l'istigazione resta consumata e la sua influenza nella commisurazione della

pena non muta, poiché il reato non ha, come tale, pesato nella determinazione

della stessa.

Ciò detto, a mente di questo giudice, almeno in applicazione del

principio in majore minus, nella misura in cui la polizia può raccogliere

testimonianze indipendentemente dal reato su cui indaga, dovrebbe essere

ammissibile anche per un SPP. Detto questo non ci si può esimere dal richiamare

il Ministero Pubblico a fare di meglio per evitare in futuro simili, fors'anche

impudenti, contestazioni, tanto più che nella fattispecie era ben chiaro il

reato che stava istruendo.

5.5

ricettazione

5.5.1

Per

l’art. 160 n.1 CP, entrato in vigore il 1. gennaio 1995, chiunque acquista,

riceve in dono od in pegno, occulta od aiuta ad alienare una cosa che sa o deve

presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Dal messaggio federale (FF 1991 II 865) si evince che il nuovo

tenore chiarisce che la ricettazione concerne una cosa che un terzo si è

procurata mediante un reato contro il patrimonio. L'oggetto del reato, la cosa,

può essere soltanto un oggetto materiale. La ricettazione di un credito è

dunque possibile soltanto se questo è incorporato in una cartavalore.

Il reato a monte deve essere commesso da una terza persona. La

lettera dell’art. 160 n.1 cpv. 1CP mostra chiaramente che l’autore o il correo

del reato a monte non può essere perseguito per la ricettazione del proprio

bottino.

Presupposto della realizzazione dell’atto della ricettazione è la

consumazione del reato a monte (Corboz, les infractions principales II art. 160

n. 24; Rehberg/Schmid, III, p. 246; Schubart, Band 2, art. 144 n. 36;

Strathenwerth, BT I §20 n. 24; Trechsel, Kurzkomm art.160 n. 6). La

ricettazione non deve rappresentare l’atto necessario alla consumazione del

reato a monte.

5.5.2

Nella fattispecie è

pacifico come AC 1 abbia ricevuto da AC 2 sia gratuitamente la carta SIM

sottratta a __________ sia i due cellulari indicati al n. B.5.2 dell'atto di

accusa. E' stato pure accertato che AC 2, in passato, aveva diverse volte

venduto e/o consegnato cellulari e schede telefoniche a AC 1, così come non può

essere seriamente posto in dubbio che AC 2 è un ladro di cellulari abituale.

Questi oggetti sono stati sottratti (AA C.7.4 e 7.10) da AC 2 personalmente e

consegnati a AC 1 (PS 22.11.05 e 23.12.05). Lo stesso AC 2 ha spiegato di

conoscere AC 1 da circa tre anni prima dei fatti poiché: "lo rifornivo

di apparecchi natel da me precedentemente sottratti, rispettivamente lui li

riforniva a me." (PS 17.11.05). Che poi AC 1 doveva conoscere la

provenienza illecita di quei cellulari e di quella carta, lo conferma non solo

la provenienza (AC 2, a lui noto ladro) l'uso stesso che ne ha fatto e meglio

le minacce anonime a PC 1 e l'sms inviatosi dopo i fatti per depistare le

indagini.

5.5.3

A mente della difesa la

carta SIM non sarebbe un oggetto ai sensi della prefata norma ma piuttosto

l'espressione di un diritto di natura obbligatoria. In realtà invece ben si

tratta di un oggetto, a prescindere dal valore del materiale con cui è fatto.

Certo, il suo valore dipende dal credito che la carta incorpora. Ma anche al

riguardo non occorre disquisire oltre sulla necessità o meno di una querela non

trattandosi di una fattispecie retta dall'art. 172 ter CP poiché l'intenzione

dell'autore era di sottrarre l'oggetto, a prescindere dal suo valore così come,

del resto, AC 1 ne ha fatto uso senza far dipendere la sua azione dal credito

incorporato nella carta (DTF 122 IV 156).

5.5.4

E' stato accertato che

i due cellulari di cui al n. B.5.2 dell'atto di accusa sono i due oggetti del

furto di cui al n. C.7.10. dello stesso atto di accusa. AC 2 li ha sottratti e

poi, come in passato, li ha dati a AC 1 (PS 23.12.05). AC 1 ne ha poi usato uno

per mandarsi l'sms del 4.11.05 per depistare le indagini. Per il resto valgono

le considerazioni fatte al precedente considerando. Con il che anche queste

imputazioni vanno confermate.

6.

La commisurazione

delle pene

6.1

Per l'art. 47 n CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la

pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha

nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena

previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La gravità della colpa

resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione

numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito

(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione

del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o

reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in

particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,

l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali

precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la

perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione

prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV

112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia

quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF

122.

IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono

nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto

discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito

spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF

19.

giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base

al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità

dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata

non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in

re M.).

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella

commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,

le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga

fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP,

disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia

esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di

apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

6.2

Per AC 3, che nella

fattispecie ha avuto il ruolo minore, essendo stato coinvolto dal AC 2 con

compiti anche se importanti, come il suo trasporto e l'esecuzione materiale

diretta dell'incendio, ha comunque da essere ritenuta una colpa oggettiva di

una certa gravità avendo egli eseguito materialmente l'incendio, creando un

pericolo evidente per i terzi, insito nel reato stesso. Dal profilo soggettivo

va detto che egli non ha mai esitato anche se deve aver compreso le vere

intenzioni del AC 2 soltanto nell'ultima fase, ossia quella più cruciale. Il

movente appare inoltre estremamente futile ed egoista: recuperare CHF 200.-

prestati a AC 2 e che questi ancora non gli aveva restituito. AC 3 è comunque

apparso in aula come una persona a posto, che lavora e che ha certamente capito

di aver commesso un'imperdonabile idiozia. Attualmente appare ravveduto e la

via imboccata è quella del lavoro con il che si può ritenere senz'altro una

prognosi del tutto favorevole. Per lui la Corte ha ritenuto adeguata una pena

detentiva di 14 mesi posti al beneficio della sospensione condizionale per due

anni.

6.3

Per AC 2, oltre alla

gravità oggettiva dei reati, pesa una situazione personale estremamente

preoccupante. La sua colpa è oggettivamente molto grave per il numero

impressionante di furti commessi in tempi anche relativamente brevi nonostante

vari interventi delle forze dell'ordine che non avevano mai proceduto, dandogli

fiducia, ad un suo formale arresto. Nemmeno i precedenti per i quali è stato

condannato a pene da espiare, lo hanno trattenuto dal commettere in sostanza

sempre lo steso reato: il furto. Poco importa l'entità della refurtiva, ciò che

rende grave la sua colpa è soprattutto l'impressionante disponibilità a sempre

commettere lo stesso reato all'interno di strutture apparentemente più sicure,

confondendosi con normali frequentatori come le scuole, gli spogliatoi, gli

ospedali o le case per anziani. Al punto che, per farlo cessare, altro le

autorità non hanno potuto fare che arrestarlo, ciò che peraltro nemmeno era

avvenuto per l'incendio, nella misura in cui, scontata la pena precedente, è

stato rimesso in libertà. Appena riavuta la libertà, AC 2 altro non ha fatto

che riprendere a rubare. Insomma: come è in libertà, come ha una piccola

difficoltà finanziaria, AC 2 non sa resistere dal commettere furti. Su di lui

non ha inciso particolarmente il concorso di reati nella misura in cui parecchi

concorsi sono di natura tecnica, legati al reato principale del furto; così

come gli atti di esibizionismo, ammessi solo in aula verosimilmente per

imbarazzo e vergogna, appaiono piuttosto essere in un caso una bravata di

cattivo gusto e nell'altro l'espressione di una sorta di incazzatura perché la

studentessa in questione non liberava l'aula all'interno della quale egli aveva

premura di commettere un nuovo furto. In entrambi i casi non risulta, anche

perché trattasi di ragazze adulte, che l'atto abbia particolarmente scosso le

parti lese. Preoccupa tuttavia il salto di qualità dal furto, per sole ragioni

economiche, per puro scopo di lucro, all'incendio. AC 2 si è infatti reso

disponibile ad incendiare o l'appartamento o la vettura della ex del AC 1 sotto

casa, creando un pericolo serio e concreto per tutti gli abitanti dello

stabile.

Dal profilo delle prospettive AC 2 non dà garanzie di

tranquillità. Il lavoro di affitta camere che intenderebbe proseguire una volta

liberato, è del tutto precario e non offre nulla di concreto che possa far

ritenere che egli non ricominci: anzi, i reati da lui commessi sono stati avvenuti

proprio intanto che gestiva la sua pensioncina.

In definitiva, data l'enorme gravità oggettiva dei reati, il fine

meramente economico che lo ha spinto ad agire e l'impressionante reiterazione,

nonostante i precedenti e la comprensione delle forze dell'ordine che più volte

hanno rinunciato ad arrestarlo, AC 2 ha già goduto di un importante sconto di

pena da parte del PP con il suo deferimento ad una corte correzionale e non

criminale. Questo Presidente condivide questa scelta grazie all'importante e

decisiva collaborazione prestata agli inquirenti nell'accertamento dei fatti. A

mente di questo Presidente questa preziosa collaborazione va ulteriormente

premiata poiché è stata sostanzialmente immediata e spontanea. Ritiene pertanto

che una pena detentiva di trenta mesi integralmente da espiare è una pena

giusta con il monito che la collaborazione è senz'altro un importante criterio

di riduzione della pena, ma che se AC 2 vuole veramente ritrovare un posto

libero nella società civile, non deve ovviamente infrangere la legge e poi dire

che è stato lui, ma deve semplicemente non infrangere la legge.

Già condannato a pene da espiare per gli stessi reati, più volte

inchiestato per i medesimi titoli, ricaduto, ogni volta posto in libertà, quasi

immediatamente e con una situazione professionale del tutto precaria, non vi è

spazio per una sospensione, nemmeno parziale, della pena.

6.4

6.4.1

La colpa di AC 1 ha da

essere definita di una gravità inaudita. Innanzi tutto per la gravità oggettiva

del reato commesso. L'incendio intenzionale è uno dei crimini più pericolosi

previsti dal nostro codice, punito con una pena detentiva minima di 12 mesi.

Proprio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica giustificano questa

scelta del legislatore. Chi appicca il fuoco non si cura delle conseguenze per

le cose e le persone e queste conseguenze sono spesso pesanti. Nella

fattispecie è ben vero che il fuoco ha danneggiato solo cose, anche se ha

cagionato un ingente danno attorno ai centomila franchi, ma è altrettanto vero

che ha rappresentato un pericolo concreto assai importante pure per le persone,

perché è stato appiccato in un posteggio aperto che si trovava sotto una

palazzina con diversi appartamenti, ad un'ora in cui normalmente la gente è a

casa. La deflagrazione è stata imponente e, avesse intaccato anche le strutture

portanti dello stabile, avrebbe potuto fare una strage. (AI 133).

6.4.2

Nella graduatoria delle

responsabilità se AC 3 giunge ultimo a grande distacco, AC 1 è nettamente al

primo posto. E' lui che ha assoldato il AC 2, di cui sapeva a grandi linee che

era un poco di buono, che rubava telefonini e che quindi era facile convincere

offrendogli un buon compenso, per organizzare la spedizione punitiva che

comportava l'incendio dell'appartamento o della vettura. E' lui che gli ha dato

le chiavi del portone principale dello stabile. E' lui che gli ha fornito lo

spirito da ardere ed a lui che AC 2 chiese conto di come procedere una volta

constatato che nell'appartamento vi era la mamma di PC 1 e che la vettura non

c'era in occasione della prima trasferta a __________ . Successivamente è stato

ancora AC 1 che ha dettato i tempi del nuovo intervento: tornare sul posto a

compiere l'opera, lasciando al mandatario di scegliere l'obiettivo:

appartamento o auto. Notisi che AC 1 aveva abitato in quello stabile ed egli

era perfettamente al corrente di come era fatto e di dove la PC 1 avrebbe

parcheggiato il suo veicolo.

In questo AC 1 ha pure dato prova di buona organizzazione, incaricando

un terzo di cui sapeva le qualità morali, sapendosi costruire un alibi per la

sera stessa, dato che era perfettamente al corrente che la donna avrebbe

indicato in lui il possibile autore, risultato in un primo tempo credibile con

l'uscita al ristorante a mangiare una pizza e con l'incontro con il fratello

per la visione del PC. Ed anche nel minacciare la donna egli ha utilizzato

sempre un'utenza terza, convinto che mai gli inquirenti avrebbero potuto avere

le prove di un suo coinvolgimento.

6.4.3

Detto che il concorso

dei reati non ha avuto peso nella commisurazione della pena, tutte le

infrazioni inserendosi in un unico disegno di importunare, minacciare e punire

la madre di suo figlio, PC 1, i fatti come tali relativi alle minacce,

all'incitamento alla falsa testimonianza, alla presa in possesso ed

all'utilizzo di utenze telefoniche altrui per punire la donna e per depistare

le indagini, hanno comunque pesato nella determinazione della colpa in quanto

rivelatisi di una volontà criminale che, nel caso di AC 1, ha da essere definita

tenace ed irrefrenabile.

6.4.4

Premesso che la

costituzione e la CEDU garantiscono all'imputato il diritto di tacere financo

di mentire e che per tale atteggiamento non deve derivare all'imputato un

aggravio di pena, e che per quanto AC 1 non ha subito aggravi di pena, non va

sottaciuto il fatto che egli non solo ha sempre negato le sue responsabilità,

ma ha pure più volte tentato di inquinare le prove determinando __________ a

commettere una falsa testimonianza e inviando un sms da un utenza terza al suo

telefonino quando sapeva che era già sotto sequestro, dal contenuto fuorviante.

Il tutto per depistare le indagini, fatto ancora una volta rilevatore di totale

assenza di ammissione di responsabilità.

6.4.5

AC 1 non è più un

giovanissimo e nemmeno è incensurato stante la precedente condanna per

ricettazione, invero a pochi giorni detenzione, ma il cui periodo di prova di

due anni è scaduto pochi mesi prima che ricominciasse a delinquere. Preoccupa

che un uomo di 40 anni organizzi una spedizione punitiva così pericolosa,

incurante assolutamente dell'incolumità altrui, al solo scopo di vendicarsi per

una relazione finita male. Che paghi poi un terzo, di cui conosce la scarsa

caratura morale, per realizzare questo suo disegno, sconcerta.

Inoltre AC 1 non solo non si è mai assunto le sue responsabilità,

ma ha pure più volte truccato le carte, in una sorta convinzione di essere

intoccabile o convinto, perlomeno, che senza prove dirette e senza confessione

non sarebbe possibile condannare il colpevole.

6.4.6

A favore di AC 1 è

stato considerato che il movente non è stato di natura economica ma passionale.

La Corte ha dato atto di una certa sua sofferenza per la situazione creatasi

con la ex-convivente e di cui egli non appare essere il principale

responsabile. Qualcosa non deve aver funzionato nei giusti modi in particolare

nel comunicare le ragioni di un diritto di visita che, a tutela non del piccolo

ma della madre, in poche settimane è stato ridotto da frequentazioni quotidiane

a qualche mezz'oretta la settimana. Ed in fondo questa appare per AC 1 la

circostanza attenuante più importante che ha evitato, anche a lui, il

deferimento ad una corte criminale.

6.4.7

Tutto ciò considerato e

ben ponderato questo Presidente ritiene giustificata una pena detentiva di 26

mesi.

6.4.8

Per l'art 43 n. CP il

giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un

lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte

da eseguire non può eccedere la metà della pena. In caso di sospensione

parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi.

La condizionale parziale è un principio che è stato introdotto

dalla novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno per

consentire al giudice di non dover decidere "tutto o niente". La

norma è applicabile allorquando le condizioni della sospensione condizionale

non sono interamente realizzate, dando la possibilità al giudice di frazionare la

pena, nella preoccupazione di accrescere l'effetto preventivo della sanzione

rappresentato dalla porzione di pena da espiare e dal timore di dover espiare

anche il resto (CJS, op.cit. p. 226).

Nella fattispecie si ha che, oggi come oggi, la prognosi di AC 1 è

senz'altro negativa. Già la gravità della colpa è rivelatrice di una

personalità vendicativa che non sa riconoscere la libertà altrui e pericolosa,

disposta a porre in pericolo la vita di più persone, pur di giungere al suo

obiettivo. AC 1, dalla precedente condanna per ricettazione, non ha saputo

trarre i necessari insegnamenti ma ha delinquito, commettendo pure, tra gli

altri lo stesso reato, in maniera estremamente più grave. A ciò aggiungasi che

egli, in nessun momento del procedimento, ha saputo assumersi le proprie

responsabilità così come non ha avuto parole di simpatia per la vittima, madre

di suo figlio. Anzi egli, ancora al dibattimento, ha ribadito che le colpe non

sono sue, sono degli operatori sanitari, della PC 1 e, in definitiva, pure dei

coimputati che lo avrebbero tirato di mezzo. Egli ha inoltre persistito nel

dire di non aver coinvolto __________ nella falsa testimonianza, senza avere

per lui nemmeno una parola di solidarietà per aver subito una condanna per

avergli in sostanza fatto un favore. Dal profilo della prognosi nulla è

rassicurante: da oltre un anno è sua facoltà, meglio dire dovere dato

l'avvenuto disconoscimento della paternità di __________ ad opera

dell'ex-marito della PC 1 riconoscere __________, ma egli ancora non si è

attivato per farlo. Anzi, nemmeno si è assunto quelle responsabilità

finanziarie di mantenimento che ogni buon padre deve assumersi. Da un lato dice

di aver sofferto per la situazione - e gli si può anche credere - ma dall'altro

non si è minimamente assunto le responsabilità che un padre deve assumersi. Al

riguardo l'inazione delle autorità preposte appare certo poco comprensibile, ma

non diminuisce minimamente la constatazione che AC 1 nei fatti non ha mai

voluto assumersi le responsabilità più onerose che comporta la paternità.

In definitiva, per lui, ancora oggi, quello che ha fatto non è

nulla di grave perché continua a dire di non aver fatto nulla nemmeno di fronte

ad indizi che in realtà sono prove schiaccianti.

E nemmeno sul piano professionale AC 1 può vantare di avere una

situazione rassicurante, che lo distoglierà da commettere ulteriori reati.

D'accordo la madre non ce la faceva più a continuare con il negozio, ma egli ha

preferito chiuderlo e non continuare l'attività in cui anch'egli lavorava, compiendo

quei sacrifici che hanno fatto i genitori ma che egli non sembra essere

disposto a fare. Concretamente è infatti risultato che egli continua fino alla

scadenza del contratto la fornitura di generi alimentari alle scuole di __________

e poi nulla di concreto ha organizzato per il dopo, la dichiarazione d'intenti

circa il ritiro di una panetteria con un amico non ha riscontri oggettivi che

la rendano almeno un poco verosimile.

Ne discende che AC 1 deve essere condannato ad una pena da

espiare. In applicazione della prefata nuova disposizione del CP, questo

presidente valuta in 10 mesi (5/13) la porzione di pena effettivamente da

espiare, che dovrebbe costituire un periodo sufficiente per far riflettere

l'imputato e trattenerlo in futuro dal commettere nuovi reati. Circa il disagio

per l'espiazione della pena in relazione con lo svolgimento del mandato di

fornitura di generi alimentari con la scuola di __________ comunque destinato a

cessare, AC 1 potrà senz'altro concordare con le autorità di esecuzione il

periodo meno disagevole. Il carcere preventivo va computato sulla parte di pena

da espiare.

7.

La decisione della

Corte d’assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna

dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267

CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale

(art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile, con la

possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 CPP). Giusta il

combinato disposto di cui agli artt. 9 LAVI e 94 CPP, inoltre, se la parte

civile è vittima di reati che ne hanno leso direttamente la salute fisica,

sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e

trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato

oppure – ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di

pretese di lieve entità – limitarsi a prendere una decisione di principio sul

diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile (DTF 122 IV

37).

7.1

Per quel che è delle

pretese di risarcimento delle compagnie di assicurazione va detto che la

giurisprudenza ha più volte ribadito che la costituzione di parte civile è

riservata al solo danneggiato direttamente e non a chi ha risarcito il danno è

pacifica. Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare che,

in assenza di una norma specifica, il terzo che risarcisce un danno non

acquisisce il diritto di costituirsi parte civile per subrogazione e/o eventualmente

per cessione (Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978

I p. 557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104; SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p.

149). Ne discende che le pretese della compagnia di assicurazione non possono

da essa esser fatte valere in sede penale, facendole difetto la qualità di

parte civile. Con il che essa va rinviata al foro civile, il nostro codice non

prevedendo una norma specifica che offra tale possibilità al cessionario o a

colui che è surrogato ai diritti della parte direttamente lesa.

7.2

A proposito di PC 1

pacifiche sono le spese di riparazione del veicolo così come documentato in

atti per CHF 17'900.-. Altrettanto chiare ed incontestabili sono le spese

legali dovute al suo patrocinio causate dall'agire degli accusati. L'importo

esposto appare conforme alla TOA. Il tutto per un totale di CHF 27'800.- da

versarsi in solido.

Per quel che è del torto morale, pur non misconoscendo che la

donna possa aver patito delle ulteriori sofferenze a seguito degli atti di cui

è stata vittima, stanti le sue precarie condizioni di salute già precedenti i

fatti di cui in rassegna, questo presidente non dispone di informazioni

sufficienti per poter stabilire un'indennità in relazione di causa con i fatti

qui esaminati. Su questo punto si impone il rinvio al foro civile.

7.3

Rinvio al foro civile

che appare giustificato anche per le pretese avanzate dal proprietario

dell'immobile, non essendo chiaro se si tratta solo di spese di ripristino

oppure anche di manutenzione straordinaria. Il rinvio appare pure maggiormente

equo per consentire ai debitori un più compiuto contraddittorio.

8.

Tutto il materiale

in sequestro appare come provento di reato o mezzo per commettere reati di

guisa che va confiscato.

Le spese sono a carico in solido degli accusati riconosciuti

colpevoli nella misura delle rispettive responsabilità.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno

che ai punti 7.16, 7.26 e 7.28, 8.10, 8.11 ed al punto 7.47, trasformato in

tentativo;

visti gli art. 12, 22, 24, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 139, 144, 147, 160, 179 septies, 180, 186, 194, 221

cpv. 1, 286, 307 CP;

35, 39, 90 cifra 1, 94

cpv. 1 e 3, 95 cifra 1 LCStr;

33.

LArm;

6.

LOP;

51.

LTP;

19a LStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

incendio intenzionale

per avere,

il 26.10.2005, a __________ ,

agendo in correità con AC 2 e AC 3, intenzionalmente incendiato la

vettura di PC 1

e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché

uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno denunciato

complessivo di fr. 79'531.95;

1.2

ripetuta minaccia

per avere,

nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________

, usando grave minaccia incusso timore e paura a PC 1, inviando i messaggi SMS

di cui al punto 2 dell'atto di accusa;

1.3

abuso di impianti di

telecomunicazione

per avere,

nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________

, ripetutamente abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per

inquietare PC 1 e meglio inviandole dal numero, a lei ignoto, fra l'altro gli

sms di cui al punto 2 dell'atto di accusa;

1.4

danneggiamento

per avere,

in data 21.10.2005, a __________ ,

danneggiato intenzionalmente la vettura di PC 1, graffiandone la

portiera anteriore sinistra;

1.5

ricettazione

per avere, a

__________ ,

sapendo o dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di

reato contro il patrimonio,

1.5.1

in data 24.9.2005,

ricevuto da AC 2 la carta

SIM nr. sottratta in danno a __________;

1.5.2

in data 4.11.2005,

acquistato da AC 2 due telefoni

cellulari;

1.6

istigazione alla falsa

testimonianza

per avere, a

__________ ,

intenzionalmente determinato __________ a commettere come testimone

in un procedimento giudiziario, sulle circostanze e fatti di causa, una falsa

deposizione,

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 2 è autore colpevole di:

2.1

incendio intenzionale

per avere,

il 26.10.2005, a __________ ,

agendo in correità con AC 1 e AC 3, intenzionalmente incendiato la

vettura di PC 1

e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché

uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di

fr. 79'711.95;

2.2

furto (ripetuto), in parte

tentato

per avere,

agendo a scopo di indebito profitto e alfine di appropriarsene,

in 65 occasioni, di cui 4 tentate e 61 consumate,

sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui

in danno di terzi, in varie località del Canton Ticino, nel periodo compreso

tra l'8.2.2005 e il 17.6.2006, per una refurtiva complessiva dichiarata di fr.

29'763.55, € 200 e USD 300;

2.3

ripetuto danneggiamento

commesso per compiere

parte dei reati di cui sopra,

causando in 50 occasioni danni alla proprietà altrui,

nonché per avere, in data 16.2.2005, a __________ (__________ )

danneggiato un vaso e parte della pavimentazione di proprietà

della PC 58, provocando un danno per un valore totale denunciato di fr.

10'954.80;

2.4

ripetuta violazione di

domicilio

commessa per compiere parte dei reati di cui sopra indebitamente

introducendosi in 20 occasioni nelle altrui proprietà;

2.5

ricettazione

per avere, nei primi

giorni di ottobre 2005, a __________ ,

aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante

un reato contro il patrimonio, ricavandone fr. 1'400.--;

2.6

abuso di un impianto per

l'elaborazione dati (tentato)

per avere, l'1.4.2006, a __________

,

influito su un processo elettronico atto a provocare,

per mezzo dei risultati erronei così ottenuti,

un trasferimento di attivi a danno di altri, fallendo nell’intento

non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo;

2.7

ripetuto furto d'uso

(tentato e consumato)

commesso in

4.

occasioni, di cui 1 tentata,

sottraendo 3 veicoli a motore e 1 ciclomotore di terze persone

a scopo d'uso,

a __________

(__________ ), __________ , __________ (__________ ) e a __________ ,

nel periodo

compreso tra il 9.9.2005 e il 24.5.2006;

2.8

ripetuta circolazione

senza licenza di condurre

per avere,

nel periodo compreso tra il 9.11.2005 e il 24.5.2006,

a __________ e in altre imprecisate località, in 4 occasioni,

condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta

licenza di condurre;

2.9

minaccia

per avere, in

data 16.2.2005, a __________ (__________ ),

usando grave minaccia, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC

59;

2.10

esibizionismo

per avere,

a __________, compiuto atti esibizionistici,

- il

17.12.2004

dinanzi a PC 16;

- l'8.2.2005

dinanzi a PC 11;

2.11

impedimento di atti

dell'autorità

per avere, in

data 18.4.2006, a __________ ,

impedito

agli agenti preposti di procedere al suo controllo;

2.12

infrazione alle norme della

circolazione stradale

per avere, nelle

circostanze di cui al punto 16 dell'atto di accusa,

nell’ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza

prestare la dovuta attenzione alla vettura superata,

infranto le norme della circolazione stradale;

2.13

infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere, nel

periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,

a __________ e in altre imprecisate località,

detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative

munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi;

2.14

contravvenzione alla Legge

sull'ordine pubblico

per avere, nel

periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,

a __________, esploso all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco;

2.15

ripetuta contravvenzione

alla LF sul trasporto pubblico

per avere utilizzato

abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, sprovvisto di un titolo di

trasporto valido:

- il

25.5

, sulla tratta __________ ;

- il

9.6

, sulla tratta __________ ;

2.16

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza

essere autorizzato,

nel periodo tra il mese di gennaio 2004 e il mese di giugno 2006,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 50

grammi,

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3.

AC 3 è autore colpevole di:

3.1

incendio intenzionale

per avere,

il 26.10.2005, a __________ ,

agendo in correità con AC 1 e AC 2, intenzionalmente incendiato la

vettura di PC 1 e così facendo danneggiato pure la vettura di __________,

nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno

denunciato complessivo di

fr. 97'811.95,

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

4.

Di

conseguenza:

4.1

AC

1.

è condannato alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, di cui 10 mesi da espiare.

4.2

AC

2.

è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.3

AC

3.

è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

5.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta:

5.1

a AC 1 è parzialmente sospesa

nella misura di 16 (sedici) ed al condannato è impartito un periodo di prova di

3.

(tre) anni;

5.2

a AC 3 è interamente sospesa

condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

6.

AC 3, AC 2 e AC 1 sono

condannati, in solido, a versare alla parte civile PC 1 complessivi fr.

27'800.--. Per ogni ulteriore ragione creditoria le parti civili sono rinviate

al foro civile.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'200.-- (milleduecento) e le spese processuali sono poste, in solido, a

carico dei condannati nella misura di 1/5 a carico di AC 3, di 2/5 ciascuno a

carico di AC 2 e di AC 1.

8.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

9.

Questo giudizio può

essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni

da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza

integrale.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'200.--

Inchiesta

preliminare fr. 11'008.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 12'258.--

============

Distinta spese a

carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 480.--

Inchiesta preliminare fr. 4'403.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 20.--

fr. 4'903.20

============

Distinta spese a carico di AC

2.

Tassa di giustizia fr. 480.--

Inchiesta preliminare fr. 4'403.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 20.--

fr. 4'903.20

============

Distinta spese a

carico di AC 3

Tassa di giustizia fr. 240.--

Inchiesta preliminare fr. 2'201.60

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 10.--

fr. 2'451.60

============

Intimazione a:

e alle Parti civili:

terzi implicati

1.

PC 1

1.

rappr. da: RC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

12.

PC 12

13.

PC 13

14.

PC 14

15.

PC 15

16.

PC 16

17.

PC 17

18.

PC 18

19.

PC 19

20.

PC 20

21.

PC 21

22.

PC 22

23.

PC 23

24.

PC 24

25.

PC 25

26.

PC 26

27.

PC 27

28.

PC 28

29.

PC 29

30.

PC 30

31.

PC 31

32.

PC 32

33.

PC 33

34.

PC 34

35.

PC 35

36.

PC 36

37.

PC 37

38.

PC 38

39.

PC 39

40.

PC 40

41.

PC 41

42.

PC 42

43.

PC 43

44.

PC 44

45.

PC 45

46.

PC 46

47.

PC 47

48.

PC 48

49.

PC 49

50.

PC 50

51.

PC 51

52.

PC 52

53.

PC 53

53.

rappr. da: RC 2

54.

PC 54

55.

PC 55

56.

PC 56

57.

PC 57

58.

PC 58

59.

PC 59

60.

PC 60

61.

PC 61

62.

PC 62

63.

PC 63

64.

PC 64

65.

PC 65

66.

PL 1

67.

PL 2

68.

PL 3

69.

PL 4

70.

PL 5

71.

PL 6

72.

PL 7

73.

PL 8

74.

PL 9

Per la Corte delle assise

correzionali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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