72.2007.5
Incendio intenzionale; ripetuta minaccia; abuso di impianti di telecomunicazione; danneggiamento; ricettazione; istigazione alla falsa testimonianza; furto ripetuto; ripetuto danneggiamento; ripetuta
13 febbraio 2007Italiano158 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2007.5
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, PENAL
Titolo:
Incendio intenzionale; ripetuta minaccia; abuso di impianti di telecomunicazione; danneggiamento; ricettazione; istigazione alla falsa testimonianza; furto ripetuto; ripetuto danneggiamento; ripetuta violazione di domicilio; ricettazione; abuso di un impianto per l'elaborazione dati
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
DANNEGGIAMENTO
FALSA TESTIMONIANZA
INCENDIO INTENZIONALE
ISTIGAZIONE
MINACCIA
RICETTAZIONE
art. 24 CPS
art. 144 CPS
art. 160 CPS
art. 179septies CPS
art. 180 CPS
art. 221 cpv. 1 CPS
art. 307 CPS
Incarto n.
72.2007.5
Mendrisio,
13 febbraio 2007/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle
assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei
difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC
1
e
domiciliato a
detenuto
dal 18 novembre al 7 dicembre 2005;
2. AC
2
e
domiciliato a
detenuto
dal 20 al 21 aprile 2006 e dal 17 giugno 2006;
3. AC
3
e
domiciliato a
detenuto
dal 18 al 21 novembre 2005;
prevenuti colpevoli di:
A) AC
1, AC 2 e AC 3, in correità fra loro
1.
incendio intenzionale
per avere, il 26 ottobre 2005, a __________ , in via ,
agendo in
correità fra loro, segnatamente AC 1 in veste di mandante, AC 2 e AC 3 in veste
di esecutori materiali,
intenzionalmente
incendiato la vettura Renault Clio targata TI di PC 1 e così facendo
danneggiato pure la vettura Renault Mégane targata TI di __________ nonché lo
stabile __________ di proprietà della società __________, e meglio
AC 1
richiedendo a AC 2 di danneggiare rispettivamente incendiare l’appartamento o
alternativamente la vettura di PC 1, e offrendo per tale atto una ricompensa,
consegnando
quindi a AC 2 la chiave d’ingresso dell’immobile così come il liquido da
ardere, recatosi AC 2 unitamente a AC 3, con la vettura di quest’ultimo, presso
il condominio __________, una prima volta verso le ore 17:30/18:00,
soprassedendo dal loro intento siccome nell’appartamento vi era la madre di PC
1 e siccome la vettura di quest’ultima non era presente, ritornandovi, come
concordato con AC 1, verso le 22:00, individuata la vettura, AC 2 frantumandone
con un sasso il vetro della portiera anteriore sinistra e AC 3 introducendo
nell’abitacolo della vettura il liquido da ardere e dandogli fuoco, cagionato
intenzionalmente l’incendio della vettura Renault Clio di PC 1 e della vettura
Renault Mégane di __________, provocandone la totale distruzione e causando un
danno di fr. 18'080.-- a PC 1 e di fr. 15'900.-- a __________, nonché un danno
allo stabile Casa __________ e alle rispettive unità abitative di fr.
45'731.95, dopo di che avvertito AC 1, il quale si trovava presso l’Esercizio
Pubblico __________, che il lavoro era stato fatto, ritirando AC 2 in data 28
ottobre 2005 presso il fruttivendolo __________ rispettivamente il 4 novembre
2005 presso il negozio di alimentari di __________, parte della ricompensa
concordata;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dell’art. 221 cpv. 1 CPS;
B) AC
1, singolarmente
2. ripetuta minaccia
per avere,
nel periodo 24 settembre 2005 al 26 ottobre 2005, a __________ ,
usando grave
minaccia, inviando dalla scheda telefonica, , previamente sottratta a __________
in data 3 settembre 2005 da AC 2 e a lui consegnata in data 24 settembre 2005,
all’utenza in uso a PC 1 i seguenti messaggi SMS:
· in data 24.09.2005 alle ore 14:08: “Non dovevi fare
del male a emi è troppo buono la pagherai cara”
· in data 24.09.2005 alle ore 15.30: “Dopo lui non
imbroglierai più nessuno”
· in data 27.09.2005 alle ore 11.24: “Abbiam saputo
prega tanto tanto”
· in data 28.09.2005 alle ore 15.55: “ma tu sei proprio
pazza da legare voler ammazzare emi e adesso cosa fai.? Piangi ha ha ha ha..”
· in data 12.10.2005 alle ore 14.40: “attenta a dove e
a cosa mangi!”
· in data 7.10.2005 alle ore 18:48. “Arriviamo a casa
questa notte dormi bene”
· in data 12.10.2005 alle ore 23.55: “vai a cagare così
morirai nella merda zoccola”
· in data 13.10.2005 alle ore 00.04: “se ci tieni alle
due tatiana di memo bugie e cura tuo figlio”
· in data 13.10.2005 – ore 19.42: “succedono tanti
incidenti in auto!”
· in data 14.10.2005 alle ore 02.54: “hai proprio
combinato un casino più grosso di te troppa gente ci sta perdemdo e tu perdi la
vita”
· in data 14.10.2005 alle ore 03.04: “stai distruggendo
un bravo ragazzo perché ne hai un altro da spennare ma questa volta non ti
andrà bene”
· in data 21.10.2005 alle ore 11.27: “Prega tanto pazza
che ti ritorna il cervello. poca!”
· in data 21.10.2005 alle ore 17:40: “TY MOPTA RYTTAHA
(Tu puttana morta)”
· In data 23.10.2005 alle ore 20.31: “hai già visto una
renault bruciare. Noooooo... allora guarda”
· In data 24.10.2005 alle ore 18.25: “Puttana quando ti
prendiamo ti bruciamo così non prendi più nessuno per il culo”
· In data 25.10.2005 alle ore 19.50: “È pericoloso
andare al bar con le amiche ci potrebbero essere delle bombe”
· In data 26.10.2005 alle ore 17.13: “Sono anton sei
morta madre di mer...”
· In data 26.10.2005 alle ore 18.09: “Siamo andati dalla
tua mamma la prossima volta non c’è più”;
incusso
timore e paura a PC 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 180 CPS;
3. abuso di impianti di telecomunicazione
per avere
nel periodo 24 settembre 2005 al 26 ottobre 2005, a __________,
ripetutamente
abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per inquietare PC 1 e
meglio inviandole dal numero, a lei ignoto, fra l'altro gli sms di cui al punto
2 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 179 septies CPS;
4. danneggiamento
per avere
in data 21 ottobre 2005, a __________ , presso la __________,
graffiandone
la portiera anteriore sinistra,
intenzionalmente
danneggiato la vettura Renault targata TI di PC 1;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 144 CPS;
5. ricettazione
per avere
sapendo o
dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di reato contro il
patrimonio,
5.1 in
data 24 settembre 2005, a __________ ,
ricevuto da AC
2 la carta SIM nr. sottratta in danno a __________ in data 3 settembre 2005
presso gli spogliatoi dello stadio di Cornaredo, nonché
5.2 in data 4 novembre
2005, a __________ ,
acquistato
per la somma di euro 100, da AC 2,
un telefono
cellulare marca NOKIA modello 2500, numero IMEI no. con scheda sim e
un telefono
cellulare marca NOKIA modello 3410 IMEI no.;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 160 CPS;
6. istigazione alla falsa testimonianza
per avere, a __________ ,
intenzionalmente
determinato __________ a commettere come testimone in un procedimento
giudiziario,
sulle
circostanze e fatti di causa, una falsa deposizione,
e meglio per
averlo indotto a dichiarare al magistrato penale,
in data 18
gennaio 2006, a __________ ,
presso gli
uffici del Ministero Pubblico, contrariamente al vero,
di essersi
recato nel corso del mese di ottobre 2005 presso il fruttivendolo con negozio
nei pressi di __________ a ritirare una busta contenente fr. 500.--;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 307 CPS in combinazione con l’art. 24 CPS;
C) AC 2, singolarmente
7. furto (ripetuto), in parte tentato
per avere a
scopo di indebito profitto e alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto
cose mobili di proprietà altrui e meglio:
7.1 in data 8 febbraio
2005,
a __________,
presso la PC 45,
sottratto in danno di PC 11
1 zaino
contenente 1 paio di occhiali da vista,
1
portamonete, 1 carta d’identità, 1 licenza di condurre,
1 Postcard,
1 carta di credito Raiffeisen, 1 memory stick,
per un
valore complessivo denunciato di fr. 890.--,
7.2 in data 15
febbraio 2005,
a __________,
presso la PC 45,
sottratto in
danno di PC 13
1 borsa
contenente 1 macchina fotografica digitale Nicon,
1 paio di occhiali
marca Versace, 1 profumo marca Yves Saint Laurent, 1 porta sigarette, 1 porta
pillole, 1 specchio,
1
calcolatrice, filo per macchina fotografica, 1 porta cosmetici contenente
diversi trucchi, 1 porta matite con materiale di cancelleria diverso, 1
passaporto lituano e 5 chiavi, per un valore complessivo denunciato di fr. 1'517.30,
7.3 in data 8 aprile 2005,
a __________,
presso la PC 45,
sottratto in danno di PC 16
1 portafoglio contenente denaro contante (fr. 43.25),
1 Postcard, 1 carta telefonica taxcard del valore di fr.
20.--,
1 licenza di condurre, per un valore complessivo denunciato di
fr. 193.25,
7.4 in data 3
settembre 2005,
a __________ ,
presso lo stadio di __________,
all’interno degli spogliatoi della AC __________ ,
sottratto in danno di:
·
PC 19 1 borsa sportiva, 1 portafoglio, denaro contante (fr. 60.--
e euro 50), 1 tessera bancomat della __________, documenti vari, tessere, 1
natel marca LG con scheda italiana, 1 paio di occhiali marca Versace, 1 ipod
marca Macintosh, 1 telecomando per cancello, 1 portamonete in stoffa per un valore
complessivo denunciato di fr. 1'392.--,
·
__________ 1 cellulare marca Nokia con scheda per un valore non
quantificato,
7.5 fra il 10
settembre e il 18 ottobre 2005,
a __________ ,
presso lo Stadio __________,
da un armadietto all’interno degli uffici della società di
calcio AC, sottratto in danno di PC 5
1 pistola marca SIG SAUER P230 n. con fondina e un caricatore
con inseriti sette colpi 9 mm, per un valore complessivo denunciato di fr.
950.--,
7.6 in
data 11 settembre 2005,
a __________,
presso il solarium PC 31,
sottratto in
danno dello PC 17,
prelevandoli
dalla macchina per il caffé, denaro contante in moneta per un valore denunciato
di fr. 100.--,
7.7 in data 12 settembre 2005,
a __________,
presso le scuole di __________,
sottratto in danno di PC 61
1 borsello contenente documenti e denaro contante (fr. 80.-)
e 1 telefono cellulare marca Samsung, per un valore complessivo denunciato di fr. 280.--,
7.8 in data 15 ottobre
2005,
a __________
, presso la __________,
sottratto in
danno agli PL 9,
1 tessera di
identificazione, 1 chiave d’accesso al reparto radiologia, 1 chiave armadietto
per un valore complessivo denunciato di fr. 80.--,
7.9 in data 15 ottobre
2005,
a __________,
presso il PC 31,
sottratto in
danno dello PC 17,
prelevandoli
dalla macchina per il caffé, denaro contante in moneta per un valore denunciato
di fr. 200.--,
7.10 in
data 4 novembre 2005,
a
__________ , presso la PL 6, sottratto in danno di:
·
PL 7 1 cellulare marca Nokia con scheda telefonica, per un valore
non quantificato,
·
PL 6 telefono cellulare marca Nokia con inserita scheda
telefonica, per un valore non quantificato,
7.11 in data 5 novembre 2005,
a __________,
presso il PC 31,
tentato di
sottrarre in danno dello PC 17,
prelevandoli
dalla macchina per il caffè, denaro contante, non riuscendovi, essendo la
medesima appena svuotata,
7.12 in data 6 novembre 2005,
a __________
, presso la PL 4,
dagli
spogliatoi del centro fitness,
sottratto in
danno di PC 22
1 telefono
cellulare Sony Ericson P 800, 1 Postcard,
1 carta di
credito Mastercard, 1 licenza di condurre,
1
portamonete, 1 MP3, 1 carta d’identità, 1 memory stick
per un
valore complessivo denunciato di fr. 1'360.--,
7.13 in
data 9 novembre 2005,
a __________ , all’interno di una baracca da cantiere,
sottratto in
danno di PC 14
1 telefono
cellulare Nokia con carta Sim del valore di
fr. 100..-- e
1 chiave autovettura, per un valore complessivo denunciato di fr. 100.--,
7.14 in data 13 novembre
2005,
a __________
, presso la __________,
sottratto in
danno di PL 8
1 giacca in
stoffa, 1 paio di guanti in pelle, 1 borsello in pelle, denaro contante (fr. 250.--),
1 carta bancaria UBS,
1 tessera
FMH, 1 carta di credito VISA, 1 carta Euroshell,
1 carta di
credito Mastercard, licenza di condurre, 2 mazzi di chiavi, per un valore complessivo
denunciato di fr. 1'070.--,
7.15 in data 15 novembre
2005,
a __________
, presso la PC 57,
sottratto in
danno di:
·
PL 1 1 portamonete contenente denaro contante (fr. 200.-- e euro
100), nonché varie tessere e documenti, per un valore complessivo denunciato di
fr. 400.--,
·
PL 3 1 carta di credito VISA, 1 carta di credito EC BUC, 1 porta
carte di credito, 1 tessera Sanitas, 1 catenella, 1 orologio marca Rolex, 1
anello e 1 chiave, per un valore complessivo denunciato di fr. 6'930.--,
·
PL 2 1 marsupio, banconote varie per un valore denunciato di fr.
70.-- ,
7.16 in data 19 novembre 2005,
a __________,
presso il carcere aperto,
sottratto in
danno di:
·
PC 2 1 telefono natel Panasonic MO A 102 del valore di fr.
130.--,
·
PC 8 1 computer portatile marca Compact,
1 borsa
computer marca Vescol, 1 telefono cellulare marca Nokia, 1 matita Parker e
penne, per un valore complessivo denunciato di fr. 1'070.--,
(reati contestati)
7.17 in
data 17 febbraio 2006, a __________ ,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno dell’Istituto scolastico in PC 60 computer
portatile marca Fujitsu Siemens per un valore denunciato di fr. 1'111.--,
7.18 in data 28 febbraio
2006, a __________ , presso __________,
dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della
PC 23 denaro in contante per un valore denunciato di ca. fr. 700.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.19 fra il 9 e il 13
marzo 2006, a __________ ,
all’interno del furgone WV T4 targato TI,
sottratto in
danno della PC 15
1 autoradio
digitale e 1 mazzo di chiavi, per un valore denunciato di fr. 200.--,
7.20 in data 13 marzo 2006,
a __________ , presso __________,
dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della
PC 23 denaro contante per un valore denunciato di fr. 400.-,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.21 in data 13 marzo 2006,
a __________
, presso la __________,
dal distributore
automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 24
denaro
contante per un valore denunciato di ca. 100.--,
7.22 in data 14 marzo 2006,
a __________
, presso la PC 15,
da un
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 24
denaro
contante per un valore denunciato di fr. 100.--,
7.23 in data 19 marzo 2006,
a __________
, presso la PL 4,
da un
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 25
denaro
contante per un valore denunciato di fr. 200.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.24 in data 20 marzo 2006,
a __________
, presso la __________,
da un
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 24
denaro
contante per un valore denunciato di ca. 100.--,
7.25 in data 26 marzo 2006,
a __________
, presso la PL 4,
negli
spogliatoi del personale infermieristico,
sottratto in
danno di PC 21
1 zaino, 1
telefono cellulare Nokia 3320 con carta SIM della TIM, per un valore
complessivo non quantificato,
7.26 in data 29 marzo 2006,
a __________ , presso la PL 4,
sottratto in
danno della PC 26
1 schermo
piatto ACER 17, m.a.p., per un valore denunciato di fr. 550.--/600.--,
(reato contestato)
7.27 in data 30 marzo 2006,
a __________,
presso la __________,
da un armadietto nel locale cucina, sottratto in danno di:
·
PC 6 1 borsa marca Prada contenente
Considerandi
2.
portafogli,
1.
portatrucco, 1 telefono cellulare Nokia, 1 carta di credito VISA, 2 tessere
magnetiche e carte varie tra cui documenti per un valore complessivo denunciato
di fr. 1'214.--,
·
PC 7 1 borsa marca Samsonite contenente 1 portamonete, 1
portachiavi, 1 chiave vettura, 1 telefono cellulare Motorola e relativa carta Sim,
1.
anello, tessere e carta d’identità, per un valore complessivo denunciato di
fr. 730.--,
7.28
fra il 31 marzo e
il 3 aprile 2006, a __________ ,
sottratto in
danno della PC 27
1.
coltellino
per un valore denunciato di fr. 100.--,
(reato contestato)
7.29
in data 1 aprile 2006,
a __________ , presso
la PL 4,
dagli
armadietti del locale spogliatoio, sottratto in danno di:
·
PC 28 1 telefono cellulare marca Nokia 3330, per un valore
denunciato di fr. 80.--,
·
PC 29 1 Postcard, 1 tessera Credit Suisse,
1.
abbonamento
arcobaleno e del denaro contante
(fr. 240.--),
per un valore complessivo non quantificato,
7.30
fra il 1 e il 3
aprile 2006,
a __________ ,
presso la PL 4,
da un
armadietto nello spogliatoio della piscina,
tentato di
sottrarre cose mobili altrui, non riuscendovi risultando l’armadietto vuoto,
7.31
fra il 1 e il 3
aprile 2006, a __________ ,
sottratto in danno dell'Istituto PC 31
denaro contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--
e USD 300,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.32
fra il 13 e il 16
aprile 2006,
a __________
, presso il __________,
dal
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 24
denaro
contante per un valore denunciato di fr. 280.--,
7.33
fra il 16 aprile e
il 18 aprile 2006,
a __________,
presso il PC 32,
sottratto in
danno del medesimo dei francobolli per un valore denunciato di fr. 250.-- e un
mazzo di chiavi, in danno della PC 25, dal distributore automatico delle
bevande, denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.-- e tentato di
sottrarre all’interno della Chiesa dall’obulo delle offerte denaro contante,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.34
fra il 20 e il 24
aprile 2006,
a __________
, presso il PC 43, da un distributore automatico del caffè, agendo in correità
con __________, sottratto in danno dell'Istituto PC 63
denaro
contante per un valore denunciato di fr. 300.--,
7.35
in data 21 aprile 2006,
a __________ , presso
l’__________, da un distributore automatico di bevande, sottratto in danno
della PC 23 denaro contante per un valore denunciato di fr. 100.-,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.36
fra il 26 e il 27
aprile 2006,
a __________,
presso la __________,
da un distributore
automatico di bevande,
sottratto ai
danni della PC 25
denaro
contante per un valore denunciato di fr. 358.40,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.37
nel corso del mese
di aprile 2006,
a __________ , presso
l’__________, dal distributore automatico di bevande, sottratto in danno della PC
24.
denaro
contante per un valore denunciato di fr. 200.--,
7.38
in data 1 maggio 2006,
a __________ ,
presso l’__________, da tre distributori automatici di bevande, sottratto in
danno della PC 24
denaro
contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.39
fra il 6 e l’8
maggio 2006,
a __________,
presso il PC 32,
sottratto in danno al medesimo 1
telefono mobile Siemens A57 e un PC portatile per un valore complessivo
denunciato di fr. 1'780.--,
e in danno della PC 25,
prelevandolo dal distributore
automatico delle bevande, denaro contante per un valore denunciato di fr.
200.
--,
(refurtiva
parzialmente contestata)
7.40
in data 11 maggio
2006,
a __________
, presso l’Istituto PC 33,
da un
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 34
denaro
contante per un valore denunciato di 200.--,
7.41
fra il 16 e il 18
maggio 2006, a __________ ,
sottratto in
danno della PC 35,
da un distributore
automatico di bevande,
denaro
contante per un valore denunciato di ca. fr. 50.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.42
fra il 20 e il 21
maggio 2006,
a __________,
presso la PC 36,
sottratto ai
danni della medesima denaro contante
(ca. fr. 130.--/150.--)
e una stecca di sigarette marca Merit per un valore complessivo non
quantificato
ed inoltre sottratto
ai danni della PC 25,
da un distributore
automatico di bevande,
denaro contante
per un valore di fr. 30.--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC
2)
7.43
in data 25 maggio 2006,
a __________
, presso il __________,
da un
distributore automatico di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,
7.44
in data 29 maggio 2006,
a __________,
presso __________,
da un
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.--,
7.45
in data 31 maggio 2006,
a __________
, presso la __________ ",
da un
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 128.--,
7.46
in data 31 maggio
2006,
a __________,
presso il __________,
da un distributore
automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.47
fra il 2 e il 3
giugno 2006, a __________ ,
sottratto in
danno PC 38
denaro
contante (fr. 10.--), 1 telefono cellulare Nokia, vari bollettini di vendita e
carte di credito, per un valore complessivo denunciato di fr. 259.--,
(reato contestato)
7.48
in data 2 giugno 2006,
a __________ ,
tentato di commettere
un furto in danno della PC 39, non riuscendovi per l’entrata in funzione dell’allarme,
7.49
in data 4 giugno 2006,
a __________
, presso il negozio __________,
da un
distributore automatico di bevande,
agendo in
correità con __________,
sottratto in
danno della PC 34 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.50
in
data 7 giugno 2006, a __________,
agendo in correità con __________,
sottratto in danno della PC 62 1
macchina fotografica digitale e, da 2 distributori automatici di bevande, denaro
contante in moneta (fr. 100.--) per un valore complessivo denunciato di fr.
500.
--,
7.51
in data 8 giugno 2006,
a __________
, presso il __________,
sottratto in
danno di PC 40 1 portamonete contenente fr. 20.--, 1 Postcard, 1 tessera EC, 2
carte di identità ed 1 licenza di condurre, per un valore complessivo non
quantificato,
7.52
fra il 9 e il 12
giugno 2006,
a __________,
presso la PC 41,
da un
distributore automatico di bevande,
sottratto in
danno della PC 25
denaro
contante per un valore di fr. 530.--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC
2)
7.53
fra il 9 e il 12
giugno 2006, a __________,
sottratto in
danno del PC 44 1 paio di guanti per un valore non quantificato,
7.54
fra il 9 e il 12 giugno 2006,
a __________
, presso la PC 42, da un distributore automatico di bevande,
agendo in
correità con __________,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr.
200.
--/250.--,
7.55
in data 11 giugno 2006,
a __________,
presso il PC 43,
da un
distributore automatico di bevande,
agendo in
correità con __________ e B.T.,
sottratto in
danno della PC 25 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,
7.56
fra l'11 e il 12
giugno 2006,
a __________,
presso la PC 45,
da un distributore
automatico di bevande,
agendo in
correità con __________,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 300.--,
(reato contestato)
7.57
fra il 12 e il 13
giugno 2006, a __________,
sottratto in
danno del PC 46, dalla cassa registratrice, denaro contante per un valore di fr.
20.
--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC
2)
7.58
in data 13 giugno 2006,
a __________
, presso __________,
sottratto in
danno di PC 47 1 portafoglio con ca.
fr. 15.--, 1
carta di identità, 1 licenza di condurre e 2 carte di credito, 1 scheda di
memoria ed 1 telefono cellulare Sony con relativa scheda, per un valore
complessivo denunciato di fr. 823.--,
7.59
fra il 13 e il 14 giugno 2006,
a __________,
presso la scuola PC 48,
da due
distributori automatici di bevande,
agendo in
correità con __________ e B.T.,
sottratto in
danno della PC 24, denaro contante per un valore denunciato di ca. fr.
200.
--/350.--,
7.60
fra il 13 e il 14
giugno 2006,
ad __________,
presso la PC 49,
da due
distributori automatici di bevande,
agendo in
correità con __________ e B.T.,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.61
fra il 13 e il 14
giugno 2006,
a __________,
presso la PC 50,
agendo in
correità con __________ e B.T.,
sottratto in
danno della PC 24, da due distributori automatici di bevande, denaro contante
per un valore denunciato di ca. fr. 300.--, e ai danni della PC 50, nel locale
segreteria, 1 lettore CD, 8 bottiglie di vino e 1 confezione analcolici, per un
valore complessivo denunciato di fr. 247.60,
(refurtiva parzialmente contestata)
7.62
in data 14 giugno 2006,
a __________,
agendo in correità con __________,
sottratto ai
danni della PC 52 1 video camera Sony, denaro contante (fr. 20.-- dalla
segreteria e fr. 100.-- da un distributore automatico di bevande) per un valore
denunciato non quantificato,
(refurtiva contestata per quanto riguarda la video
camera, il denaro contate, di contro, è stato determinato in base alle
dichiarazioni di AC 2)
7.63
fra il 14 e il 15 giugno 2006,
a __________
-__________ , presso la PC 51, da tre distributori automatici di bevande,
agendo in
correità con __________,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,
7.64
fra il 14 e il 16
giugno 2006,
a __________,
presso la Clinica psichiatrica,
da due
distributori automatici di bevande,
agendo in
correità con __________,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore ammesso di ca. fr. 200.--,
7.65
in data 15 giugno 2006,
a __________
, presso la Scuola elementare,
da due
distributori automatici di bevande,
agendo in correità con __________,
sottratto in
danni della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,
7.66
in data 15 giugno 2006,
a __________,
presso l’Accademia di architettura, da due distributori automatici di bevande,
agendo in
correità con __________ e B.T.,
sottratto in
danno della PC 24 denaro contante per un valore di ca. fr. 500.--,
(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC
2)
7.67
in data 17 giugno 2006,
a __________,
agendo in
correità con __________ e B.T.,
sottratto in
danno del Bar Pradello denaro contante
(ca. fr.
200.
--) nonché 12 bottiglie di birra, per un valore complessivo non
quantificato,
7.68
in data 17 giugno
2006, a __________,
agendo in
correità con __________ e B.T.,
sottratto in
danno della PC 54, denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.-- e euro
200,
(refurtiva parzialmente contestata)
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
139.
CPS in parte in relazione all'art. 22 CPS;
8.
ripetuto danneggiamento
per
avere intenzionalmente ripetutamente danneggiato cose altrui e meglio
8.1
in
data 16 febbraio 2005, a __________ -__________ ,
scaraventandolo
per terra infrangendolo, danneggiato un vaso, nonché parte della pavimentazione
di proprietà della PC 58, provocando un danno per un valore denunciato di fr.
4’500.--,
8.2
in
data 11 settembre 2005, a __________,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.6,
danneggiato
la macchina del caffé e il vetro di una cabina per il solarium di proprietà
dello PC 17, provocando un danno per un valore preventivato di fr. 1'980.60,
(danno parzialmente contestato)
8.3
in
data 28 febbraio 2006, a __________ , presso l’__________,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.18,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.4
in
data 13 marzo 2006, a __________ , presso l’__________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.20,
forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà
della PC 23,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.5
in data 13 marzo
2006,
a __________ ,
presso la __________,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.21,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.6
in
data 14 marzo 2006,
a __________
, presso la PC 15,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.22,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.7
in
data 19 marzo 2006,
a __________
, presso la PL 4,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.23,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un
danno per un valore denunciato di ca. fr. 1'500.--,
8.8
in
data 20 marzo 2006,
a __________
, presso la __________,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.24,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.9
in
data 26 marzo 2006,
a __________
, presso la PL 4,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.25,
forzato
l’armadietto in uso a PC 21, provocando un danno per un valore non
quantificato,
8.10
in
data 29 marzo 2006,
a __________
, presso la PL 4,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.26,
tagliato un
cavo di collegamento di proprietà della società PC 26, provocando un danno per
un valore non quantificato,
(reato contestato)
8.11
fra
il 31 marzo e il 3 aprile 2006, a __________ ,
alfine di compiere
il furto di cui al sub 7.28,
infranto una
finestra degli uffici della PC 27,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
(reato contestato)
8.12
in
data 1 aprile 2006,
a __________
, presso la PL 4,
alfine di
compiere i furti di cui al sub 7.29,
forzato gli
armadietti in uso a PC 28 e PC 29, provocando un danno per un valore non
quantificato,
8.13
fra
il 1 e il 3 aprile 2006,
a __________
, presso la PL 4,
alfine di
compire il tentato furto di cui al sub 7.30,
forzato un
armadietto di proprietà della PC 30, provocando un danno per un valore non
quantificato,
8.14
fra
il 1 e il 3 aprile 2006, a __________ ,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.31,
forzato la
porta d’entrata PC 31,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.15
fra
il 13 e il 16 aprile 2006,
a __________ , presso il PC 43,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.32,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.16
fra
il 16 e il 18 aprile 2006,
a __________,
presso il PC 32,
alfine di
compiere i furti di cui al sub 7.33,
danneggiato
la vetrina della ricezione e la cassetta per le offerte del Centro nonché il
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un
danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 973.60,
8.17
fra
il 18 e il 19 aprile 2006, a __________ ,
al fine di
compiere il furto d'uso di cui al sub 12.2,
danneggiato il
blocco di avviamento del motoveicolo Malagutti targato TI di proprietà di PC 9,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.18
fra
il 20 e il 24 aprile 2006,
a __________
, presso il PC 43,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.34,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà dell'Istituto PC 63, provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.19
in
data 21 aprile 2006,
a __________ , presso l’__________,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.35,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.20
fra
il 26 e il 27 aprile 2006,
a __________, presso la __________,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.36,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un
danno per un valore denunciato di fr. 405.70,
8.21
nel
corso del mese di aprile 2006, a __________ , presso l’__________,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.37,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.22
in data 1 maggio
2006, a __________, presso l’__________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.38,
forzato tre
apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.23
fra
il 6 e l’8 maggio 2006,
a __________,
presso il PC 32,
alfine di
compiere il furto di cui al sub 7.39,
danneggiato
la vetrata della ricezione del Centro nonché forzato l'apparecchio distributore
automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a
quest'ultima per un valore denunciato di fr. 639.15,
8.24
in data 11 maggio 2006,
a __________ ,
presso l’Istituto PC 33,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.40,
danneggiato
la porta principale dell'istituto nonché l'apparecchio distributore automatico di
bevande di proprietà della PC 34, provocando un danno a quest'ultima per un
valore denunciato di fr. 1'000.--,
8.25
fra
il 16 e il 18 maggio 2006, a __________ ,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.41,
danneggiato
l'apparecchio distributore automatico di bevande della PC 35,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.26
in
data 18 maggio 2006, a __________ -__________ ,
al fine di
compiere il furto d'uso di cui al sub 12.3,
danneggiato il
blocco dell'accensione nonché la carenatura del motoveicolo Yamaha YQ50 targato
TI di proprietà di PC 4, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.27
fra
il 20 e il 21 maggio 2006,
a __________, presso la PC 36,
al fine di
compiere i furti di cui al sub 7.42,
danneggiato
due finestre e due porte in danno alla società nonché l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.28
in
data 24 maggio 2006, a __________ ,
al fine di
compiere il furto d'uso di cui al sub 12.4,
danneggiato il
blocco dell'accensione nonché il blocco serratura del vano portaoggetti della
motoleggera Aprilia targata TI di proprietà di PC 55,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.29
in
data 25 maggio 2006,
a __________ , presso il __________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.43,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.30
in data 29 maggio 2006,
a __________, presso __________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.44,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.31
in
data 31 maggio 2006,
a __________
, presso la __________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.45,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.32
in data 31 maggio
2006,
a __________,
presso il __________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.46,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.33
fra il 2 e il 3
giugno 2006, a __________ ,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.47,
danneggiato
la porta d’entrata PC 38,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.34
in data 2 giugno 2006,
a __________ ,
al fine di
commettere il tentato furto di cui al sub 7.48, danneggiato la porta d’accesso
secondaria della PC 39, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.35
in
data 4 giugno 2006,
a __________
, presso il negozio __________,
al fine di
commettere il furto di cui al sub. 7.49,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 34, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.36
in data 7 giugno
2006, a __________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.50,
danneggiato
due apparecchi distributori automatici di bevande, il vetro di una porta e una
finestra di proprietà della PC 62, provocando un danno per un valore non
quantificato,
8.37
fra il 9 e l'11
giugno 2006,
a __________,
presso la PC 41,
al fine
commettere il furto di cui al sub 7.52,
danneggiato
la porta d’entrata secondaria dell’istituto scolastico e la porta dell’aula
docenti, nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà
della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr.
500.
--,
8.38
fra il 9 e il 12
giugno 2006, a __________,
al fine di
commettere il furto di cui al sub 7.53,
danneggiato
una finestra ed alcuni armadi del PC 44, provocando un danno per un valore non
quantificato,
8.39
fra il 9 e il 12
giugno 2006,
a __________ ,
presso la PC 42,
al fine di
commettere il furto di cui al sub 7.54,
forzato l'apparecchio
distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24 nonché la porta
entrata buvette della scuola, provocando un danno per un valore non
quantificato,
8.40
in data 11 giugno
2006, a __________, presso il PC 43,
al fine di
commettere il furto di cui al sub 7.55,
danneggiato
la finestra dell’aula docenti dell’istituto scolastico e il distributore
automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a
quest'ultima per un valore denunciato di fr. 336.35,
8.41
fra
l'11 e il 12 giugno 2006, a __________, presso la PC 45,
al fine di
commettere il furto di cui al sub 7.56,
danneggiato
la porta principale d’entrata nonché il distributore automatico di bevande di
proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,
8.42
fra il 12 e il 13
giugno 2006,
a __________,
presso il PC 46,
al fine di
commettere il furto di cui al sub 7.57,
danneggiato
la cassa registratrice e la finestra dell’esercizio pubblico, provocando un
danno per un valore denunciato di fr. 600.--,
8.43
fra
il 13 e il 14 giugno 2006,
a __________,
presso la scuola PC 48,
al fine di
commettere il furto di cui al sub 7.59,
danneggiato
due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché
frantumato un vetro della segreteria, spaccato una porta e una porta-finestra,
nonché scardinato la finestra dei bagni dell’istituto scolastico, provocando un
danno per un valore non quantificato,
8.44
fra il 13 e il 14
giugno 2006,
ad __________, presso la PC 49,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.60,
danneggiato
due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché
danneggiato le finestre del locale bagno della scuola,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.45
fra
il 13 e il 14 giugno 2006,
a __________,
presso la PC 50,
al fine di
commettere il furto di cui al sub 7.61,
danneggiato
due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché la
porta e il bancone del locale segreteria e la finestra dei bagni della scuola, provocando
un danno all'istituto scolastico per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,
8.46
in
data 14 giugno 2006, a __________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.62,
danneggiato tre
porte, due finestre e uno sportello della PC 52, provocando un danno per un
valore non quantificato,
8.47
fra il 14 e il 15
giugno 2006, a __________ -__________ ,
presso la PC 51,
al fine di commettere il furto di cui al sub 7.63,
danneggiato due finestre e tapparelle dell’istituto, nonché
tre distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.48
fra il 14 e il 16
giugno 2006,
a __________,
presso la __________,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.64,
danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande
di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,
8.49
in data 15 giugno
2006,
a __________
, presso la __________,
al fine di
compiere il furto di cui al sub 7.65,
forzato due
apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.50
in data 15 giugno 2006,
a __________,
presso __________,
al fine di compiere
il furto di cui al sub 7.66,
danneggiato
due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.51
in data 17 giugno
2006, a __________ ,
al fine di compiere il furto di cui al sub 7.67,
danneggiato
la porta principale del __________,
provocando
un danno per un valore non quantificato,
8.52
in data 17 giugno
2006, a __________ ,
al fine
commettere il furto di cui al sub 7.68,
danneggiato
il cancello d’entrata di proprietà della PC 54, provocando un danno per un
valore non quantificato,
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
144.
CPS;
9.
ripetuta
violazione di domicilio
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 7.15, 7.25, 7.26, 7.28,
7.
, 7.31, 7.33, 7.39, 7.40, 7.42, 7.44, 7.47, 7.48, 7.50, 7.52, 7.57, 7.59,
7.
-7.64 e 7.67 del presente ACC, fatto ingresso indebitamente e contro la
volontà degli aventi diritto nell'altrui proprietà;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
186.
CPS;
10.
ricettazione
per avere nei
primi giorni di ottobre 2005, a __________ ,
aiutato ad
alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante un reato contro il
patrimonio e meglio
preso in
consegna da non meglio identificato __________ 700 kg di rame, da questi previamente sottratti alla __________, e sapendo predetta merce provento di
furto, vendutola alla ditta PC 54, ricavandone fr. 1'400.--;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
160.
CPS;
11.
abuso di un impianto per l’elaborazione dati (tentato)
per avere il 1 aprile 2006, a __________ ,
alfine di
procacciarsi un indebito profitto,
servendosi in
modo abusivo di dati e della tessera postcard intestata a PC 29,
precedentemente sottratta alla stessa nelle circostanze di cui al punto 7.29 del
presente atto di accusa,
operando
sull’apparecchio Postmat sito all’esterno dell’ufficio postale di __________,
influito su un processo elettronico atto a provocare, per mezzo dei risultati
erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri,
fallendo
nell’intento non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 147 CPS richiamato l’art. 22 CPS;
12.
ripetuto furto d’uso
per avere ripetutamente
sottratto un veicolo a motore e o ciclomotore a scopo d’uso e specificatamente:
12.1
in data 9 novembre 2005 a __________ sottratto il ciclomotore marca Piaggio targato TI di proprietà di __________,
12.2
fra il 18 e il 19
aprile 2006 a __________ , sottratto il motoveicolo marca Malagutti targato TI
di proprietà di PC 9
12.3
in data 18 maggio 2006 a __________ -__________ , tentato di sottrarre il motoveicolo marca Yamaha YQ50 targato TI, non
riuscendovi in quanto fermato dall’intervento del proprietario PC 4,
12.4
in data 24 maggio 2006 a __________ , presso la zona del Parco __________, sottratto la motoleggera Aprilia targata TI
di proprietà di PC 55;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
94.
cpv. 1 e 3 LCStr;
13.
ripetuta
circolazione senza licenza di condurre
per avere a __________ e in
altre imprecisate località
ripetutamente condotto veicoli a
motore senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre e meglio:
·
in data 9.11.2005 il ciclomotore marca Piaggio TI,
·
in data 18/19.04.2006 il motoveicolo Malagutti TI,
·
in data 18.04.2006 la vettura Peugeot TI e infine
·
in data 24.05.2006 la motoleggera Aprilia TI;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr e 143 OAC;
14.
minaccia
per avere in data 16 febbraio 2005,
a __________ -__________
, presso la __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento ad una
persona e meglio dapprima telefonando presso la sede di Pazzallo proferendo
minacce di morte poi, trasferendosi presso l'istituto scolastico a __________ ,
mettendosi a gesticolare a mano di una spranga in ferro, ricontattando infine
nuovamente la sede di __________ proferendo medesime minacce di morte all'indirizzo
della famiglia __________, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC 59;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 180 CPS;
15.
esibizionismo
per avere a __________, presso la PC 45:
·
in data 17 dicembre 2004 dinnanzi alla vetrata di una delle aule
scolastiche abbassato la cerniera dei pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC
16, nonché
·
in data 8 febbraio 2005 dinnanzi alla vetrata di una delle aule
scolastiche abbassatosi i pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC 11,
compiuto atti esibizionistici;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 194 CPS;
16.
impedimento di atti dell’autorità
per avere in data 18 aprile 2006, a __________ ,
impedito a un
membro di un’autorità o a un funzionario di eseguire un atto rientrante nelle
loro attribuzioni,
e meglio
alla guida
del veicolo Peugeot targato TI intestato a __________, accortosi di essere
seguito da un veicolo di servizio BMW 330D targato TI della Polizia comunale,
dapprima non arrestando la sua corsa nonostante gli avvisatori luminosi,
successivamente, vedendosi bloccato la strada dalla vettura che nel frattempo
l’aveva superato, fermandosi, per poi riavviare il motore sorpassando sulla sinistra
la vettura della polizia urtandone il paraurti anteriore nonché il parafango
anteriore sinistro, danneggiandoli, e dandosi in tal modo alla fuga, impedito
agli agenti preposti di procedere al suo controllo;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 286 CPS;
17.
infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere
nelle circostanze di cui al punto 16 del presente atto di accusa, nell’ambito
del sorpasso, rientrando repentinamente e senza prestare la dovuta attenzione
alla vettura superata, infranto le norme della circolazione stradale;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dagli artt. 90 cifra 1, 35 e 39 LCS, richiamato l’art. 10 ONC;
18.
infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,
a __________ e in altre imprecisate località,
detenuto e
portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative munizioni sprovvisto del
richiesto permesso di porto armi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art 33 LFarm;
19.
contravvenzione alla Legge sull’ordine pubblico
per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,
a __________, nelle vicinanze del __________,
esploso all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 6 LOP;
20.
ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
per avere sulle seguenti tratte:
· in
data 25 maggio 2005 __________
· in
data 9 giugno 2006 __________
utilizzato
abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, poiché sprovvisto di un titolo di
trasporto valido;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 51 LTP;
21.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere senza essere autorizzato,
nel periodo
gennaio 2004 - giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato quantitativo
di cocaina ma almeno 50 grammi;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
19a LStup;
e meglio come descritto nell'atto
d'accusa 5/2007 del 12 gennaio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il
procuratore pubblico __________.
§ L'accusato AC 1 assistito dai difensori di
fiducia dott.iur. DF 2 e avv. __________.
AC 2 assistito
dal difensore di fiducia avv. DF 1.
AC 3 assistito
dal difensore d'ufficio (GP) avv. DF 1.
§ L'avv.
RC 1 in rappresentanza della PC PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 12 febbraio 2007 dalle ore 9:30 alle ore 19:25
- martedì 13 febbraio 2007
dalle ore 8:55 alle ore 11:35
L'avv. DUF 1 di __________, martedì 13 febbraio 2007,
assiste ambedue gli accusati AC 3 e AC 2 (collegio di difesa).
La dott.iur. DF 2, martedì 13 febbraio 2007, presenzia con
l'avv. DF 3.
Per quanto concerne
l'imputazione di ripetuto furto d'uso di cui al punto 12 dell'atto di accusa va
aggiunta la dicitura "(in parte tentato)".
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale dichiara che questo processo avrebbe potuto tenersi
davanti ad una Corte criminale, in particolare con riferimento alla persona di AC
2.
Afferma che si è in presenza di un incendio su commissione e quindi di un
reato grave. Per quanto concerne la serie di furti commessi da AC 2, sottolinea
che è stata una vera e propria inchiesta con un lavoro di esame importante e
dettagliato. I furti di AC 2 sono stati numerosi, con un'intensità non comune.
A suo giudizio AC 2 è un soggetto pericoloso per la nostra società, avendo tra
l'altro commesso furti anche in più luoghi nello stesso giorno. Era diventato
per AC 2 un lavoro, anche se ogni tanto si occupava della pensione e si
trattava di refurtive modeste. È come un topolino malefico che s'introduce in
luoghi sacrosanti, anche per fare qualche dispetto. Per questi motivi non è
stato qualificato come furto per mestiere. La colpa è comunque grave essendo in
presenza di sessantotto furti, di cui alcuni contestati, furti che però non
sono sempre stati denunciati. Per quanto attiene ai cinque episodi contestati
dall'accusato evidenzia che il tentativo all'__________ di __________ sia
sufficientemente accertato, così pure la chiamata in correità di __________.
Gli altri tre capi d'imputazione possono anche cadere. Evidenzia poi che tre
furti - punto 7.4 (scheda SIM, che viene utilizzata in diverse occasioni),
punto 7.7 e punto 7.10 dell'atto di accusa - sono collegati all'episodio
dell'incendio.
La colpa di AC 2, sempre in relazione ai furti, sarebbe grossolana
e subdola, avendo colpito in scuole, centri sportivi, luoghi di cura e di
preghiera, istituti di aiuto a persone disabili e avendo apparentemente
approfittato di chi è più debole, rubando a gente umile, sportivi, allievi e
colleghi di prigione. Ritiene che sia un ladro quasi di professione, che abbia
rubato senza alcuna dignità e senza alcuna nobiltà, raggiungendo l'apice
allorquando, con le manette in fuga, si reca da un amico da cui si fa portare
un telefono e poi glielo ruba. Evidenzia altresì che si è in presenza di un
disegno ampio e complesso dal punto 1 al punto 5 dell'atto di accusa, per
giungere al punto 6 (istigazione alla falsa testimonianza) mediante un'impavida
e un'inopportuna strategia. L'incendio è l'ultimo episodio di un film avente
quale regista AC 1 e quali attori AC 2 e AC 3. A sua mente i fatti, in
sostanza, si sono svolti così come descritti nell'atto di accusa.
AC 1 commissiona un'azione violenta contro PC 1, madre del suo
presunto figlio, allo scopo di spaventarla. AC 3 e AC 2 sono, per contro, gli
esecutori materiali.
AC 2 è l'attore principale, conosce AC 1 da tempo, tiene i
contatti, dirige le operazioni. AC 3 è il suo compagno di quel giorno, per
accompagnarlo e assecondarlo, anche quando la circostanza gli era chiara. Butta
il liquido, lancia il fiammifero, mette a disposizione il telefono, ecc., ed è
quindi correo non solo complice. AC 2 lo ha lasciato senza un centesimo.
Il mandante è AC 1, l'autore mediato, il regista, il burattinaio
della situazione. Sa che AC 2 è un poco di buono e quindi una persona
difficilmente credibile nell'ipotesi in cui la faccenda dovesse venire a galla.
Dapprima AC 1 nega di conoscere AC 2, poi nega di aver avuto contatti recenti
con lui e poi, solo con i tabulati, ammette che può darsi che abbiano avuto
contatti. Già dinanzi al giudice dell'istruzione e dell'arresto nega, rincorre
poi le contestazioni, screditando AC 2, prospettando agli inquirenti la tesi
del complotto. AC 1 si dimentica che certe cose inventate o certe sue
spiegazioni importanti che lui riferisce sono avvenute a posteriori. Emerge un
tentativo di AC 1 di costruire un puzzle, cercando di mettere i pezzi laddove
non entrano. Ritiene quindi che si è in presenza di un caso scolastico di
autore mediato e che la versione più credibile sia quella fornita da AC 2.
A suo giudizio, AC 2 e AC 3 hanno agito a scopo di lucro: AC 2
riceve una ricompensa, mentre AC 3, forse meno avido, si sarebbe accontentato
di 200.-- franchi, ma ciò non è un'attenuante. Il movente di AC 1 è, per
contro, da ricercare nella separazione da PC 1 e dal suo presunto figlio __________.
Afferma che PC 1, dopo la nascita di __________, ha una crisi postparto e non
accetta più la presenza di AC 1, rilevando inoltre che si è giunti a limitare i
suoi diritti di visita nei confronti di __________, diritti di visita di cui AC
1.
nondimeno approfittava per avvicinarsi a PC 1. Le decisioni di restrizione
dei diritti di visita sarebbero inoltre in perfetta corrispondenza temporale
con le minacce e l'incendio. La madre di AC 1 del resto riferisce dei problemi
della coppia e del fatto che suo figlio AC 1 è stato tagliato fuori. Mette poi
in risalto diverse prove a carico di AC 1, rilevando tra l'altro che le
asserzioni di AC 2 trovano ampio riscontro nei fatti accertati, mentre AC 1
durante l'intera inchiesta è caduto spesso in contraddizioni, ha fornito
spiegazioni fantasiose e risposte evasive, negando pure l'evidenza.
Circa il castello di minacce di cui al punto 2. dell'atto di accusa
afferma, tra l'altro, che dall'esame dei tabulati emerge che AC 1 ha usato la
scheda e il telefono che erano in suo possesso e che sulla base di diversi
elementi il detentore del no. e del Nokia è AC 1. Detto numero telefonico non è
solo servito per le minacce, ma anche per gli sms che introducono l'incendio.
Dall'esame del contenuto degli sms di minacce non si può che giungere alla
persona di AC 1, che ha tra l'altro fatto una messa in scena, inviando al
telefono sequestrato un sms minatorio a sé stesso da un telefono che AC 2 aveva
rubato alla PL 6 e aveva consegnato a AC 1.
Per quanto concerne la ricompensa, evidenzia che la tesi di AC 2 è
confermata da AC 3.
Per quanto attiene alla colpa, afferma che quella di AC 3 è grave
già per l'incendio in sé e per la ragione per cui si è mosso, anche se vi è un
solo capo di imputazione, evidenziando comunque la sua collaborazione, la sua
incensuratezza e quindi una prognosi favorevole.
Circa la persona di AC 2, rileva che i furti sono molti, ha quasi
agito per mestiere, è un ladro incallito, il movente dell'incendio è futile e
grave. È una persona pericolosa, che per pochi soldi commette crimini gravi
(incendio), che ha bisogno di denaro, che è alla ricerca di un'entrata
eccezionale e che è quasi un delinquente abituale. La colpa di AC 2 è
aggravata, anche per il concorso di reati. Non vi è alcuna prognosi favorevole
dettata anche dai suoi precedenti penali.
Ritiene poi che la colpa di AC 1 sia già gravissima solo per
l'atto commesso e per il suo ruolo di mandante, che vuole il risultato ma non
vuole sporcarsi le mani. Evidenzia pure che AC 1 sa che AC 2 è un pregiudicato,
che é sul lastrico, affermando inoltre che AC 1 ha istigato a falsa
testimonianza __________ - persona debole e ignaro della gravità di certi atti
che potrebbe compiere - per sostenere la sua posizione e che egli non voleva
prendersela soltanto con PC 1, ma anche con l'avv. RC 1 e con la direttrice di __________.
AC 1 non è incensurato siccome già condannato per ricettazione e non è nuovo a
simili atteggiamenti (cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere
29.6
, doc. dib. 5), è una persona aggressiva che minaccia una ex
convivente, la quale ha deciso di lasciarlo. AC 1 non ha mai ammesso nulla e
non si è minimamente ravveduto. Vi è quindi una prognosi decisamente negativa
nei suoi confronti.
Il procuratore pubblico conclude, confermato integralmente l'atto
di accusa, con correzione del periodo di contravvenzione alla LStup e con i
punti 7.16, 7.26 e 7.28 che possono essere tralasciati, chiedendo che AC 3
venga condannato alla pena di venti mesi di detenzione, sospesa
condizionalmente, che AC 2 venga condannato a tre anni di espiazione della pena
detentiva e che AC 1 venga condannato a due anni e nove mesi da espiare.
Riconosce il risarcimento alle seguenti parti civili: Sezione della logistica, PC
41.
di __________, PC 15, PC 1, __________, società PL 5, rinviando al foro
civile le altre parti. Postula infine la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ L'avv. RC 1,
rappresentante della parte civile PC 1, rileva innanzitutto che per quanto
concerne il risarcimenti di fr. 23'000.-- (appropriazione indebita), è
necessario il rinvio al foro civile, non essendo stato istruito. Evidenzia che
secondo AC 1 la relazione con PC 1 va benissimo, in realtà la stessa era
tutt'altro che meravigliosa, ciò che è stato confermato tra l'altro da diversi
medici. AC 1 ha un comportamento soffocante, asfissiante e denigra
costantemente PC 1, la quale vorrebbe soltanto conoscere la verità ed ha paura,
in quanto subisce anche delle minacce da parte sua. Per il resto, si associa
alla pubblica accusa circa la colpabilità degli imputati. Conclude chiedendo,
per quanto riguarda la persona di AC 1, a titolo di risarcimento, fr. 17'900.--
per l'autovettura, fr. 100.-- per il suo trasporto, fr. 1'000.-- per il veicolo
sostitutivo, fr. 9'955.95 per spese di patrocinio, postulando inoltre un
risarcimento per torto morale, secondo l'apprezzamento del giudice, fissato ad
un importo massimo di fr. 10'000.--. Per quanto concerne AC 2 e AC 3 si associa
alle richieste del procuratore pubblico, postulando il risarcimento
dell'autovettura ed un minimo di spese di patrocinio, nonostante sia difficile
incassare qualcosa, evidenziando inoltre che l'assicurazione della sua
assistita non ha ancora versato alcunché e non è subrogata alla pretesa.
§ L'avv. DF 1,
il quale pone in risalto la personalità e la vita anteriore di AC 2, affermando
in particolare che ha perso il padre all'età di 19 anni, gli è quindi mancato
un capo forte. Era un giovane adulto quando ha commesso alcuni reati. A 25 anni
e 3 mesi ha commesso il reato principale, argomento che rientra
nell'apprezzamento secondo l'art. 47 CP, in quanto è da considerare come
giovane adulto anche se non nel senso tecnico. È come se avesse cambiato la sua
natura caratteriale. Non è un uomo che sfida, non sa più cosa fare quando
arrivano gli incroci. È un uomo immaturo, l'episodio della pistola
nell'armadietto è indicativo: prende la pistola e come fanno i bambini, vuole
provarla. Afferma poi che se è vero che la lista delle imputazioni è lunga, è
altrettanto vero che la maggior parte dei reati sono casi bagatella, con
importi ridotti (reati di poca entità), sostenendo inoltre che a parte
l'incendio, AC 2 non ha fatto nulla di pericoloso. È vero che non è
incensurato, che c'é una certa recidiva, che c'é una certa dimestichezza con i
furti, ma è altrettanto vero che la testa di AC 2 butta anche bene. Vi è una
concentrazione di furti, questa concentrazione appare come un motivo di
sollievo. Ammette che il tutto si è interrotto con l'arresto, ma non si poteva
fare altrimenti. Pone in evidenza il fatto che AC 2 oggi ha parlato e ha
ammesso i suoi reati, anche per quanto concerne l'atto di esibizionismo,
rilevando altresì che l'atto di accusa si è sostanzialmente basato sulle sue
dichiarazioni con il riconoscimento dei suoi furti e l'ammissione spontanea di
altri reati che avrebbe commesso. A sua mente, AC 2 ha una testa di una persona
persa, da prendere in considerazione anche ponendo lo sguardo sul suo futuro,
sostenendo che può tornare ad occuparsi della sua pensione, lavorare con sua
madre e quindi la sua prospettiva non sarebbe delle peggiori. Si è assunto le
sue responsabilità, non è pericoloso, non si prende gioco degli inquirenti. Il
suo punto forte sono stati la grande collaborazione e la sua sincerità fino in
fondo, avendo del resto ammesso di avere una certa cleptomania e di essere
malato. Trattasi quindi di ammissioni importanti. Non viene richiesta una
riduzione della pena solo poiché ammette, dietro questa richiesta c'é un grido
d'aiuto del suo assistito. È necessario considerare poi che ha già fatto otto
mesi di carcere preventivo ed è l'unico dei tre imputati che è stato in
carcere. Sua madre fa inoltre fatica a pagare l'affitto della pensione. Conclude,
chiedendo alla Corte se non sia opportuna una misura di assistenza
riabilitativa con un servizio psicosociale ed una massiccia riduzione della
pena, da espiare parzialmente per 12 mesi e per il rimanente che venga sospesa
condizionalmente e che sia ordinata una misura riabilitativa, da dedurre il
carcere preventivo sofferto. Per quanto concerne i reati 7.30 e 12.3 ritiene
che trattasi di soli tentativi. Circa l'imputazione di cui al punto no. 16,
evidenzia che secondo la versione fornita da AC 2 non si tratta di furto. Per
la contravvenzione alla LStup bisogna tenere conto della prescrizione
intervenuta. Per quanto concerne le pretese delle parti civili riconosce
soltanto quelle per i furti nella misura in cui l'importo è stato ammesso dal
suo assistito. Postula infine il rinvio al foro civile anche per quanto attiene
alle pretese di PC 1, non essendo sufficientemente sostanziate.
§ L'avv. DF 1, il
quale rileva che AC 3 è accusato di un solo reato concernente un unico
episodio, l'incendio intenzionale. Pone in risalto la sua personalità,
evidenziando che è una persona diversa dagli altri accusati, è un classico
bravo ragazzo, legato alla sua famiglia, ha frequentato scuole a __________ e
ha avuto un incidente della circolazione stradale che lo ha costretto ad
abbandonare la sua formazione. Successivamente ha comunque concluso un
tirocinio con maestria ed ha condotto una vita esemplare fino al 2005. Nel
febbraio 2005 è rimasto senza lavoro, con risorse finanziarie limitate. L'apice
di questo punto grigio è stato raggiunto al momento dell'episodio
dell'incendio, un episodio estraneo alla sua personalità. Rileva altresì che da
ormai un anno ha trovato un lavoro ed ha una relazione stabile. Afferma che il
suo assistito non nega di aver partecipato all'incendio, precisando nondimeno
che fino a pochi istanti prima dei fatti accaduti non sapeva nemmeno cosa stava
per succedere, avendo AC 2 deciso quale fosse l'obiettivo. AC 3 non ha
assolutamente organizzato, non ha partecipato alla preparazione dell'atto
delittuoso, non ha partecipato alla preparazione del materiale, non conosceva AC
1.
e nemmeno la vittima, ma si è improvvisato come esecutore dell'incendio. La
sua volontà è di assecondare AC 2, è una partecipazione ai livelli più bassi
della correità, se non complicità. Nella commisurazione della pena è necessario
tenere conto che si è trattato di un unico episodio in una vita del tutto
esemplare, un episodio in cui ha assunto un ruolo marginale. Conclude chiedendo
una sensibile riduzione della pena la quale non deve superare i dodici mesi
sospesi condizionalmente. La sua prognosi è favorevole, essendo del resto
incensurato. Per quanto concerne le pretese delle parti civili chiede il rinvio
al competente foro. Postula infine il dissequestro del suo cellulare e della
sua scheda telefonica.
§ La dott. iur. DF 2,
che pone in risalto la vita anteriore di AC 1, affermando in particolare che
egli è cresciuto in una famiglia con sani principi ed ha lavorato come commesso
nel negozio di sua madre. Circa la relazione tra AC 1 e PC 1, rileva che
quest'ultima ha subito un ricovero coatto dopo il parto, che AC 1 vedeva
quotidianamente il suo presunto figlio __________ e PC 1. Successivamente il
diritto di visita è stato limitato, divenendo sempre più ristretto, su
richiesta di PC 1, anche nei confronti della madre di AC 1. Sostiene poi
che la dichiarazione di PC 1 resa il 14.10. 2005 dinanzi al
procuratore pubblico sia suffragata dal teste, che la figura di PC 1 sia poca
cristallina, considerato che è disposta a fare del male a AC 1, chiedendo aiuto
a terze persone. AC 1 accumula quindi una grande rabbia e una grande tensione,
egli voleva stare semplicemente vicino a __________. La direttrice di __________
confermerebbe che egli si cura del presunto figlio.
Per quanto concerne il danneggiamento, afferma che AC 1 ha ammesso
di aver graffiato la portiera dell'autovettura di PC 1, rilevando nondimeno che
la denuncia è stata sporta contro ignoti e che PC 1 non ha comprovato il danno
subito. Evidenzia altresì che secondo Corboz (vol I, p. 283), il danno viene
assorbito dall'incendio. Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito per
questa imputazione.
§ L'avv. DF 3,
il quale, circa il punto 3 di cui all'atto di accusa (abuso di impianti di
telecomunicazione) ritiene - citando Rehberg - che tutto ciò che sia imputabile
a AC 1 dopo il 14.10.2005, necessita di una successiva querela e quindi cade
tutto ciò che è avvenuto dopo quella data. Contesta inoltre che l'invio di
messaggi rientri nell'art. 179septies CP, sostenendo che i messaggi sms
sarebbero da qualificarsi come documenti, essendo agli atti sotto forma di
fotocopia, evidenziando che il Tribunale federale ha lasciato la questione
aperta. A suo giudizio l'invio di messaggi sms non sono sussumibili all'art.
179septies CP, chiedendo quindi il proscioglimento di AC 1 anche da questa
imputazione.
§ La dott. iur. DF 2
che, in relazione al reato di minaccia, sostiene che la querela sia valida
soltanto fino al 14.10.2005 e che i fatti successivi a questa data non
soggiacciono alla querela. Ritiene che non tutti gli sms siano minatori e che
non è data la prova del timore, altrimenti PC 1 avrebbe nuovamente presentato
una querela. Chiede il proscioglimento di AC 1 per il periodo compreso tra il
14.10.2005
e il 26.10.2005, in mancanza di una querela.
Circa l'incendio intenzionale ritiene che non sia data alcuna
istigazione da parte di AC 1, evidenziando in particolare che il suo assistito
voleva sì spaventare e intimorire PC 1, ma l'idea di incendiare l'autovettura è
partita da AC 2 ("ho deciso che quello era l'obiettivo"). AC 1 ha del
resto consegnato le chiavi a AC 2. Con riferimento allo spirito da ardere
rileva tra l'altro che AC 2 durante la fase istruttoria ha dichiarato di aver
portato sempre con sé il liquido, mentre in aula ha sostenuto che l'aveva
portato con sé soltanto durante il secondo viaggio, ritenendo inoltre che non è
stato comprovato che il liquido sia effettivamente stato consegnato da AC 1.
Per quanto concerne l'istigazione alla falsa testimonianza afferma
che __________ ha mentito dinanzi ad un sostituto procuratore pubblico, che non
poteva coadiuvare un procuratore pubblico, avendo superato le sue competenze
previste dall'art. 54a vLOG, rispettivamente dall'art. 66 LOG, essendo
l'imputazione un crimine, che supera i canonici tre mesi. Chiede quindi il
proscioglimento del suo assistito, in via subordinata evidenzia che __________
e AC 1 si conoscono da anni e che trattasi di una bravata tra amici.
§ L'avv. DF 3,
che postula il proscioglimento del suo assistito per quanto concerne il punto 5
dell'atto di accusa (ricettazione). Circa il punto 5.1. si domanda per quale
motivo __________ non abbia denunciato subito il furto e per quale motivo non
abbia bloccato la sua carta SIM. Ritiene poi nullo il valore della carta SIM,
trattandosi di un diritto obbligatorio (e non di un diritto reale) e di una
carta di debito, un oggetto che quindi non si può utilizzare a scopo di
ricettazione. A sua mente si è in presenza di un reato ai sensi dell'art.
172ter CP con una negligenza da parte del proprietario, il quale non ha
presentato alcuna querela.
Circa il punto 5.2. evidenzia che per il primo telefonino manca
l'esistenza del furto, non essendo lo stesso indicato tra i reati imputati a AC
2.
Per il secondo telefonino manca il corrispettivo del furto, manca la
"Vortat" così come la "Nachtat". Invoca infine il principio
in dubio pro reo.
§ La dott. iur. DF 2,
la quale, per quanto attiene alle pretese civili, chiede il rinvio alla
competente sede civile. Ritiene che la richiesta da parte della PC 64 sia
troppo vaga. Per la richiesta della PC 65 (vettura di __________) afferma che
il valore della stessa non è stato stabilito, rilevando inoltre l'estraneità da
parte di AC 1 di distruggere l'autovettura di una terza persona, essendo una
responsabilità degli autori materiali. Per le pretese civili relative
all'autovettura di PC 1, a sua mente è __________ che dovrebbe chiedere il
risarcimento. Per le spese di patrocinio di PC 1 chiede che la cifra venga
ridotta secondo quanto imputabile a AC 1 e comunque il rinvio al foro civile.
Conclude chiedendo, in via principale, l'assoluzione da tutti i
reati; in via subordinata, postula una massiccia riduzione della pena, sospesa
proporzionalmente, considerando inoltre quanto esposto in precedenza per
l'imputazione di minaccia (da considerare fino al 14.10.2005) e per
l'istigazione alla falsa testimonianza. Chiede infine la possibilità da parte
del suo assistito di prestare un lavoro di pubblica utilità per favorire il
reinserimento del suo assistito richiamando una sentenza della Pretura penale;
§ Il Procuratore
pubblico, in replica, evidenzia che __________ è un compagno di merenda di AC
1.
ed è poco credibile. Per quanto concerne PC 1 la documentazione è agli atti:
trattasi di una persona malata. Afferma poi che non vi è alcun obbligo di
aggiornare la querela contro ignoti ogni qualvolta che viene scoperto chi è
l'autore. Per quanto concerne l'abuso di impianto telefonico afferma che è vero
che il 14.10.2005 non vi è una formale querela che si estende ai fatti
successivi. Ritiene nondimeno che sia sufficiente che la parte lesa manifesti
la sua volontà di estendere la querela anche ai fatti successivi (SJ 1985, p.
215). Non si può pretendere che ogni volta si formalizzi una querela. Ne
discende che la querela di PC 1 vale anche per gli sms successivi. I verbali di
PC 1 sono interpretabili come rinnovo di querela. Ribadisce la conferma dei
punti 2 e 3 dell'atto di accusa.
Circa l'art. 179septies CP pone in rilievo che il bene giuridico
protetto è la sfera privata e la buona fede negli affari. La legge non dice
come si utilizzano questi tipi di comunicazione. Gli sms sono sussumibili a
questa disposizione e quindi l'abuso è dato.
Per quanto concerne l'episodio dell'incendio, la frase di AC 2
"ho deciso" è un dettaglio, lo sapeva bene anche AC 1, che del resto
ha pagato la ricompensa. Se non fosse stato d'accordo con l'incendio
dell'autovettura, non avrebbe pagato alcunché.
Per quanto attiene all'istigazione alla falsa testimonianza afferma
che il sostituto procuratore pubblico è un magistrato, per certi tipi di reati
non può fare certi tipi di atti istruttori (come ad es. atto di accusa,
promozione dell'accusa); egli è di fatto un magistrato, a maggior ragione se la
polizia può interrogare testi, lo può fare anche lui. È comunque una falsa
testimonianza davanti a un magistrato. Si chiede inoltre per quale motivo la
difesa non si sia opposta prima.
Circa la ricettazione dà atto che per il punto 5.1 dell'atto di
accusa manca la querela. Per il punto 5.2 AC 2 ha ammesso e le querele sono
state presentate. Per il punto 7.10. dell'atto di accusa, ritiene che non era
un furto di poca entità. AC 2 affonda le mani alla cieca e prende tutto quello
che trova. È un furto per giurisprudenza e la ricettazione non necessita di
querela. Respinge le considerazioni fatte dalla difesa e si riconferma nelle
sue conclusioni e richieste.
§ L'avv. DF 3,
in duplica, pone in evidenza che la moglie di __________ e PC 1 sono compagne
di merenda, due colleghe di lavoro, non AC 1 e __________. Ribadisce inoltre
che il graffio dell'autovettura non è stato quantificato, che la querela non è
stata sporta dopo il 14.10.2005, richiamando Rehberg, e che mediante i messaggi
sms arriva una comunicazione scritta.
Per quanto concerne l'affermazione
di AC 2 "Ho deciso", l'istigazione è stata riesumata dall'incendiario.
Per quanto concerne l'istigazione a falsa testimonianza afferma che il
sostituto procuratore pubblico è una figura pensata per determinati reati,
mentre il funzionario di polizia dipende dal procuratore pubblico, ritenendo
irrilevante il fatto che __________ sia stato punito. Circa il punto 5.2 della
ricettazione rileva che al punto 7.10 si parla solo di Nokia e che non è stato
indicato che si tratta degli stessi telefonini.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 2 e AC 3, intenzionalmente incendiato la
vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché
uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr.
79'711.95?
1.2
ripetuta minaccia
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________
, usando grave minaccia incusso timore e paura a PC 1, inviando i messaggi SMS
(18) di cui al punto B.2 dell'atto di accusa?
1.3
abuso di impianti di
telecomunicazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________
, ripetutamente abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per
inquietare PC 1, inviandole fra l'altro i messaggi SMS (18) di cui al punto B.2
dell'atto di accusa?
1.4
danneggiamento
per avere,
in data 21.10.2005, a __________ ,
danneggiato intenzionalmente la vettura di PC 1, graffiandone la
portiera anteriore sinistra?
1.5
ricettazione
per avere, a __________ ,
sapendo o dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di
reato contro il patrimonio,
1.5.1
in data 24.9.2005,
ricevuto da AC 2 la carta
SIM nr. sottratta in danno a __________?
1.5.2
in data 4.11.2005,
acquistato da AC 2 due telefoni
cellulari?
1.6
istigazione alla falsa
testimonianza
per avere, a
__________ ,
intenzionalmente determinato __________ a commettere come
testimone in un procedimento giudiziario, sulle circostanze e fatti di causa,
una falsa deposizione,
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa?
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
3.
Dev'essere condannato al
pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:
3.1
PC 64 per un importo
complessivo di
fr. 45'731.95?
3.2
PC 65 per un importo
complessivo di
fr. 16'361.60?
3.3
PC 1 per un importo di fr.
18'000.-- per l'autovettura e fr. 9'955.95 per spese legali?
4.
Deve essere ordinata la
confisca di:
4.1
1 telefono cellulare Sharp
IMEI con scheda telefonica,
4.2
1 telefono cellulare Siemens
IMEI con scheda telefonica,
4.3
1 caricatore 12 volt per
telefono cellulare Sharp,
4.4
1 telefono cellulare Panasonic
EBGD35 IMEI,
4.5
1 telefono cellulare Nokia
3410.
IMEI,
4.6
1 telefono cellulare Nokia
3310.
IMEI,
4.7
1 biglietto di colore giallo
manoscritto con annotazioni __________,
4.8
1 bottiglia in plastica di
colore nero contenente spirito da ardere?
B. AC 2
1.
è autore colpevole di:
1.1
incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 3, intenzionalmente incendiato la
vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché
uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr.
79'711.95?
1.2
furto (ripetuto), in parte
tentato
commesso in 68 occasioni,
di cui 3 tentate e 65 consumate,
in varie località del Canton Ticino,
nel periodo compreso tra l'8.2.2005 e il 17.6.2006
per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 32'663.55, €
200.
e USD 300?
1.2.1
oppure in un numero
inferiore d'occasioni?
1.3
ripetuto danneggiamento
1.3.1
per avere, in data 16.2.2005 a
__________ (__________ )
danneggiato un vaso e parte della pavimentazione di proprietà
della PC 58, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 4'500.-?
1.3.2
nonché per avere, in 51
occasioni,
operato con scasso i furti di cui al punto 8 dell'atto di accusa,
cagionando un danno per un valore denunciato di almeno fr. 6'454.80?
1.4
ripetuta violazione di
domicilio
per avere,
onde commettere i furti di cui al punto 9 dell'atto di accusa,
in 21 occasioni, fatto indebitamente ingresso nell'altrui
proprietà?
1.5
ricettazione
per avere,
nei primi giorni di ottobre 2005, a __________ (__________ ),
aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante
un reato contro il patrimonio, ricavandone fr. 1'400.--?
1.6
abuso di un impianto per
l'elaborazione dati (tentato)
per avere,
l'1.4.2006, a __________ ,
influito su un processo elettronico atto a provocare,
per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di
attivi a danno di altri, fallendo nell’intento non presentando il conto
corrente di riferimento alcun attivo?
1.7
ripetuto furto d'uso (tentato
e consumato)
commesso in 4 occasioni, di cui 1 tentata,
sottraendo 3 veicoli a motore e 1 ciclomotore di terze persone
a scopo d'uso,
a __________ (__________ ), __________ , __________ (__________ )
e a __________ , nel periodo compreso tra il 9.9.2005 e il 24.5.2006?
1.8
ripetuta circolazione
senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo compreso tra il 9.11.2005 e il 24.5.2006,
a __________ e in altre imprecisate località, in 4 occasioni,
condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta
licenza di condurre?
1.9
minaccia
per avere,
in data 16.2.2005, a __________ (__________ ),
usando grave minaccia, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC
59?
1.10
esibizionismo
per avere,
a __________, compiuto atti esibizionistici,
- il
17.12.2004
dinanzi a PC 16?
- l'8.2.2005
dinanzi a PC 11?
1.11
impedimento di atti
dell'autorità
per avere,
in data 18.4.2006, a __________ ,
impedito agli agenti preposti di eseguire un atto rientrante nelle
loro attribuzioni e meglio di procedere al suo controllo?
1.12
infrazione alle norme della
circolazione stradale
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 16 dell'atto di accusa,
nell’ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza
prestare la dovuta attenzione alla vettura superata,
infranto le norme della circolazione stradale?
1.13
infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,
a __________ e in altre imprecisate località,
detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative
munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi?
1.14
contravvenzione alla Legge
sull'ordine pubblico
per avere,
nel periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005, a Canobbio, esploso
all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco?
1.15
ripetuta contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico
per avere utilizzato
abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, sprovvisto di un titolo di
trasporto valido:
- il
25.5
, sulla tratta __________ ?
- il 9.6.2006,
sulla tratta __________ ?
1.16
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo tra il mese di gennaio 2004 e il mese di giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato
quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi,
e meglio come descritto
nell'atto d'accusa?
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
3.
Dev'essere condannato al
pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:
3.1
PC 53?
3.2
PC 15?
3.3
PC 41 di __________?
3.4
__________, in nome e per
conto della PC 52 di __________?
3.5
PC 64 per un importo
complessivo di
fr. 45'731.95?
3.6
PC 65 per un importo
complessivo di
fr. 16'361.60?
3.7
PC 1 per un importo di fr.
18'000.-- per l'autovettura e
fr. 9'955.95 per spese legali?
4.
Deve essere ordinata la
confisca di:
4.1
fr. 72.75,
4.2
fr. 200.--,
4.3
1 banconota da fr. 100.-- (falsa,
numero di serie),
4.4
1 pistola SIG SAUER P230 no
serie, 1 caricatore con 2 proiettili calibro 380 Auto,
4.5
1 libretto notifiche,
4.6
diverse
copie contratti locazione e documenti inquilini,
4.7
1 marsupio in corda di colore
nero,
4.8
1 coltellino tascabile marca
Victorinox di colore blu,
4.9
4 medaglie (rep. 132/PG/2006),
4.10
15 monete di diverse nazionalità
(rep. 132/PG/2006),
4.11
1 paio di manette di polizia (rep. 132/PG/2006),
4.12
1 pistola a salve marca Brixia
Arms mod 92 Army con caricatore vuoto (rep. 132/PG/2006),
4.13
1 pistola ad aria compressa
marca Prestigi (rep. 132/PG/2006),
4.14
1 pipa ad acqua (rep. 132/PG/2006),
4.15
1 cucchiaio per consumo
stupefacenti (rep. 132/PG/2006),
4.16
6 rotoli per conservazione
monete da fr. 5.-- (rep. 132/PG/2006),
4.17
5 rotoli per conservazione
monete da fr. 2.-- (rep. 132/PG/2006),
4.18
11 rotoli per conservazione
monete da fr. 1.-- (rep. 132/PG/2006),
4.19
39 rotoli per conservazione
monete da fr. 0.50 (rep. 132/PG/2006),
4.20
31 rotoli per conservazione
monete da fr. 0.20 (rep. 132/PG/2006),
4.21
29 rotoli per conservazione
monete da fr. 0.10 (rep. 132/PG/2006),
4.22
1 bauletto in legno foderato
senza coperchio (rep. 132/PG/2006),
4.23
1 telefono cellulare Motorola
V 180 IMEI (rep. 3/PG/2007),
4.24
1 telefono cellulare Nokia
3330.
IMEI (rep. 3/PG/2007),
4.25
1 SIM card
no (rep. 3/PG/2007),
4.26
1 SIM card
no (rep. 3/PG/2007),
4.27
1 SIM card
no (rep. 3/PG/2007),
4.28
1
telefono cellulare Nokia 3310 IMEI no (rep.
3/PG/2007),
4.29
1 SIM card no (rep.
3/PG/2007)?
C. AC 3
1.
è autore colpevole di:
1.1
incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 2, intenzionalmente incendiato la
vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché
uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di fr.
79'711.95,
e meglio come descritto
nell'atto d'accusa?
2.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
3.
Dev'essere condannato al
pagamento di un'indennità alle seguenti parti civili:
3.1
PC 64 per un importo complessivo
di
fr. 45'731.95?
3.2
PC 65 per un importo
complessivo di
fr. 16'361.60?
3.3
PC 1 per un importo di fr.
18'000.-- per l'autovettura e
fr. 9'955.95 per spese legali?
4.
Deve essere ordinata la
confisca di:
4.1
1 telefono cellulare marca
Nokia IMEI con scheda telefonica?
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
Premessa
AC 1, AC 2 e AC 3 sono stati processati assieme. AC 2 e AC 3 hanno
accettato la sentenza che li ha condannati alle pene detentive di 30 mesi da
espiare rispettivamente di 14 mesi con la condizionale per due anni,
rinunciando alle motivazioni, in relazione ai fatti contenuti nell'atto di
accusa sostanzialmente confermati fatte salve tre imputazioni mosse a AC 2, che
sono cadute, senza rilievo alcuno sulla commisurazione della pena. AC 1 ha
invece presentato dichiarazione di ricorso. Ne discende che i fatti e le
considerazioni alla base del giudizio su AC 2 e AC 3 verranno riprese solo
nella misura in cui appaiono utili per il giudizio su AC 1.
2.
Curriculum vitae
2.1
AC 3
La vita di AC 3 non rivela particolari fatti che possano averne
determinato la volontà delinquenziale in riferimento ai fatti di cui in
rassegna. Al PP ha riferito:
"
Sono attinente di __________ e sono nato il 16.08.1978. Ho
frequentato le scuole dell'obbligo a __________. Ho proseguito gli studi presso
la scuola arti e mestieri di __________; studi che però ho dovuto interrompere
in quanto ho subito un incidente in moto. Avevo 20 anni. Dopo l'incidente ho
continuato la PC 48 e ho finito la scuola come elettronico multimediale in 2
anni. Dopodiché ho fatto la scuola di maestro di tirocinio per 2 mesi a __________.
Dopo aver finito la formazione ho lavorato per 1 anno dal __________, poi sono
passato alla __________ per 1
anno. Ho lavorato 1 anno alla __________. Attualmente vivo da
solo. Sono in disoccupazione ma sto cercando lavoro. La mia ex compagna che si
chiama __________ ha avuto una figlia il 27.10.2004. Attualmente é in corso una
causa civile atta all'accertamento della paternità. La madre si trovava a __________
con la figlia" (MP 11.01.06).
Attualmente con la bambina, che ha due anni e mezzo e di cui egli
è ufficialmente padre, non ha contatti anche perché è data in affidamento ad
una famiglia terza in relazione pure alle difficoltà della madre ad assumerne
la responsabilità.
Da marzo 2006 lavora presso una ditta di __________ quale
venditore/magazziniere e percepisce un salario netto mensile di CHF 3'500.-.
Vive solo ed ha una nuova compagna.
Per il resto è incensurato.
2.2
AC 2
L'esistenza di AC 2 è risultata assai più problematica. Già dal
punto di vista penale si registrano numerosi precedenti per titolo di ripetuto
furto, violazione di domicilio, reati contro la circolazione, messa in
circolazione di monete false, truffa, falsa testimonianza, ricettazione e reati
in materia di stupefacenti, il tutto contenuto in tre decreti di accusa per
complessivi 180 giorni di detenzione tra il 1999 ed il 2005.
Al Magistrato inquirente ha raccontato:
"
Sono nato a __________ e ho due fratelli e una sorella maggiori
di me. Ho una bella differenza di età con i miei fratelli.
Ho fatto le scuole elementari a __________, le medie a __________,
la scuola privata __________ e quindi a __________. Non ho ottenuto la licenza
media. In seguito ho fatto il pre-tirocinio a __________ e poi ho fatto un anno
di riparatore di automobili a __________; in seguito ho fatto un anno a __________
come sanitario ed infine ho seguito la scuola per esercenti della __________.
Per ottenere il certificato devo ancora sostenere un esame; sono comunque in
possesso del certificato provvisorio di gerente." (MP 17.11.05).
Al momento dell'arresto si occupava della gestione di una piccola
pensioncina, con quattro camere affittate prevalentemente a studenti dell'__________
o della PC 45 presso la sua abitazione.
2.3
AC 1
2.3.1
AC 1, 41enne, cittadino
italiano nato nella vicina Lombardia, si è trasferito in Ticino dopo aver
frequentato le scuole dell'obbligo a __________. Ha poi svolto l'apprendistato
di panettiere pasticcere presso la panetteria __________, dove ha lavorato per
sei anni. I genitori hanno gestito fino alla fine dello scorso anno un negozio
di frutta e verdura a __________, chiuso a causa delle precarie condizioni di
salute della madre. AC 1 ha lavorato come uomo tuttofare nell'azienda dei
genitori fino alla chiusura. Da quest'anno, ha riferito in aula, non ha
un'attività regolare, fatta salva la conclusione di un contratto di fornitura
di alimentari alla mensa delle scuole di __________, che si estinguerà a fine
anno. Interrogato sulle prospettive future AC 1 in aula ha detto di avere dei
contatti con un non meglio precisato amico pasticcere per rilevare, assieme, a
fine anno la pasticceria __________. Niente di più. In particolare nulla è
stato versato in atti al riguardo, di guisa che l'informazione non supera il
rango di semplice affermazione di parte, sprovvista del benchè minimo supporto
probatorio, tanto più che non si capisce nemmeno bene per quale ragione
occorrerebbe attendere fino a dicembre perché la questione possa concretizzarsi
e al riguardo l'imputato nemmeno ha fornito spiegazioni.
Attualmente è legato ad una donna di origine balcanica, già madre
di una figlia, e dalla quale avrà presto un figlio. Dal profilo penale si registra
una condanna con decreto d'accusa del 21 luglio 2003 a 8 giorni di detenzione
con la condizionale per due anni per titolo di ricettazione.
2.3.2
Nel 2004 AC 1 ha
iniziato a __________ una convivenza con tale PC 1, cittadina russa nata __________,
domiciliata in Ticino. Dalla loro unione è nato, il 15 luglio 2005, il figlio __________.
All'anagrafe il piccolo non ha potuto in un primo tempo essere riconosciuto da AC
1.
in quanto la donna ancora era unita in matrimonio con il sig. __________. Il
disconoscimento di paternità è avvenuto soltanto il 17 febbraio 2006. Da
allora, pur essendo provvisto di curatore, nessuno ha ancora avviato la causa
di paternità così come l'imputato ancora non ha provveduto al riconoscimento.
Ma tant'è.
A seguito del parto PC 1 ebbe una crisi di natura verosimilmente
ormonale con conseguente stato depressivo di tipo reattivo. Senza che sia
necessario entrare nei dettagli della questione, basta al riguardo rilevare che
tale situazione ha avuto un effetto decisivo in negativo sulla relazione con AC
1.
Da lì in avanti i rapporti si sono talmente deteriorati al punto da sancire
l'irrimediabile separazione, che AC 1 in aula data a partire dal 16 agosto
2005.
Dopo un breve periodo passato alla __________, la donna si è trasferita,
con il figlioletto alla __________. In un primo tempo le relazioni tra padre e
figlio si sono svolte in modo abbastanza regolare ma in seguito, a causa degli
inevitabili concomitanti incontri tra i due genitori, ricchi di tensione e
portatori di stress soprattutto per la donna, i responsabili della struttura
hanno drasticamente limitato il diritto di visita dell'imputato. Così AC 1 al
PP:
"
Quando PC 1 è stata ricoverata presso la clinica psichiatrica
cantonale cercavo di vedere sempre tutti i giorni sia lei che mio figlio __________.
Quando PC 1 è stata dimessa abbiamo convissuto ancora 4 giorni; in questi
giorni entrambi ci recavamo al reparto di pediatria dell'__________ da nostro
figlio. Il 14.08.2005 la signora __________ della __________ mi ha contattato
telefonicamente affinché sia io che PC 1 potessimo vedere la struttura.
Istituto dove successivamente PC 1 sarebbe stata collocata in data 16.08.2005.
Io potevo vedere sia mio figlio che la mia compagna e questo in qualsiasi
momento. Il 22.08.2005 la situazione però è cambiata in quanto PC 1 si è
sentita poco bene e credo che il personale dell'istituto, in specie la
direttrice __________, abbia ritenuto più opportuno che io vedessi meno PC 1
per non agitarla. Sino al 22.08.2005 ho potuto andare a trovare mio figlio a __________
tutti i giorni. Dopo ho potuto vedere mio figlio dapprima 3 volte alla
settimana, questa possibilità mi è stata poi ridotta 2 volte alla settimana,
poi 1 volta alla settimana per arrivare infine a 1 diritto di visita di 30
minuti il mercoledì ed il venerdì altri 30 minuti. questo è successo verso la
fine di settembre. Tale situazione la riconduco all'atteggiamento nei miei
confronti assunto dalle autorità preposte dapprima la Commissione Tutoria la
quale, ritenuto come io sono semplicemente il padre biologico non ho alcun
diritto verso mio figlio" (MP 02.12.05).
Al riguardo agli atti vi è una convenzione regolante il diritto di
visita datata 28 settembre 2005 da cui si evince che lo stesso è stato limitato
a mezz'ora due volte la settimana. Alla nonna paterna è per contro stato
comunicato che non le veniva consentito di vedere il piccolo ma, semmai, di
informarsi sul suo stato di salute una volta al giorno mediante telefonate da
effettuarsi alle ore 13'00. Tale comunicazione le veniva poi ribadita con
scritto 25 ottobre 2005 dalla stessa direzione della __________.
Che queste relazioni subirono una repentina ed importante
limitazione, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata, lo conferma la
stessa PC 1 al PP:
"
Mi viene chiesto di spiegare i diritti di visita di AC 1 nei
confronti di __________ e rispondo che essendo una copia convivente a seguito
della mia ospedalizzazione __________ ritenne in un primo tempo corretto
concedere un ampio diritto di visita al signor AC 1 anche se giuridicamente non
è ancora suo figlio, in quanto ci presentammo inizialmente come coppia e egli
non negava la sua paternità. Purtroppo a seguito dei litigi con AC 1 e delle
sue dichiarazioni nelle quali metteva fra l'altro in dubbio la sua paternità si
decise di regolamentare in maniera più precisa il diritto di visita alla
presenza anche della signora __________ ed in data 27 settembre 2005 vi fu una
riunione a __________ in cui parteciparono AC 1 con il suo avvocato Aldo
Ferrini, la signora __________ del SSC di Mendrisio la signora __________ di __________
oltre alla sottoscritta e al suo avvocato. Dopo lunga animosa discussione venne
stilato un programmo inviato dall'istituto alle parti il giorno successivo.
Purtroppo nonostante il programma la famiglia AC 1 sollecitò più
volte sia per iscritto che telefonicamente l'istituto __________ chiedendo
l'estensione del diritto di visita anche agli altri famigliari del signor AC 1
e segnatamente alla nonna, __________, producendo pure certificati medici. A
seguito delle continue sollecitazioni il 25.10.2005 __________ scrisse alle
parti completando le proprie direttive." (MP
31.10
).
Questa situazione ha ingenerato nell'imputato una tensione molto
forte, sia nei confronti dei responsabili della struttura, sia nei confronti
della ex compagna. Così la madre di AC 1 al PP:
"
mio figlio ha sofferto molto a causa della situazione venutasi a
creare con l'Istituto __________, ossia la circostanza di non poter vedere come
voleva suo figlio __________. Egli ha sofferto anche molto quando PC 1 é stata
ricoverata alla __________, Dopo il ricovero in clinica di PC 1 mio figlio ogni
giorno andava a trovare sia lei che __________ e questo anche più volte al
giorno. Questa situazione ad un certo punto per lui é diventata molto gravosa
tant'é che ha dovuto richiedere il supporto di uno psicologo di nome __________.
(…)
A partire dal momento in cui lei si é trovata alla __________
questi rapporti si sono deteriorati. Personalmente mi é capitato che la
direttrice dell'istituto non mi permetteva di vedere mio nipote. (…)" (MP 05.12.05).
3.
Le circostanze degli
arresti
In relazione all'incendio della sua vettura avvenuto sotto casa
sua la sera del 26 ottobre 2005, PC 1 ha indicato agli inquirenti nel AC 1 il
possibile autore. La sera stessa gli agenti di polizia hanno quindi provveduto
al suo interrogatorio, potendo verificare che egli aveva, quanto all'esecuzione
materiale, un alibi giudicato credibile. Gli sono comunque stati sequestrati i
cellulari in suo possesso. Dall'analisi dei tabulati gli inquirenti sono quindi
risaluti a contatti sospetti con il AC 2. Questi, peraltro citato al MP per
l'espiazione di precedenti condanne cui si era sottratto, così come avvenuto il
15.
novembre allorquando, in occasione della perquisizione domiciliare,
approfittò di un momento di confusione per fuggire rifugiandosi da un amico
cui, peraltro, poi sottrasse il cellulare, si è presentato al MP il 17 novembre
2005.
accompagnato dal suo legale. Una volta esperite le formalità relative ad
altre inchieste, AC 2 veniva interrogato sui rapporti con AC 1. Senza
particolari reticenze AC 2 riferiva di conoscere AC 1, di sapere che egli
minacciava la sua ex convivente mediante l'invio di sms e di aver, su esplicito
incarico di AC 1, incendiato la di lei vettura e di essere poi passato a
ritirare parte del compenso presso un rivenditore di frutta che gli avrebbe
consegnato una busta annunciandosi come __________, perché così dettogli da AC
1.
Ha inoltre precisato di essersi avvalso, per appiccare il fuoco, della
collaborazione dell'amico AC 3 (PS 17.11.05).
AC 2 non è stato formalmente arrestato, anche perché è stato posto
in espiazione di pena delle precedenti condanne. Per la cronaca egli è poi
stato fermato una seconda volta il 20 aprile 2006 e rilasciato il giorno dopo e
poi una terza volta il 17 giugno 2006 a seguito di un numero impressionante di
furti che ha reso necessario il suo fermo in quanto a forte rischio di
recidiva. Da allora è in carcere preventivo.
AC 3 è stato arrestato il 18 novembre 2005. Dopo le prime
reticenze espresse nel verbale del 17.11.05 davanti agli agenti, interrogato
dal Magistrato inquirente il 21.11.05 ha ammesso le proprie responsabilità,
dopo il confronto con AC 2. A seguito di ciò è stato scarcerato lo stesso
giorno.
AC 1, a seguito della chiamata di correo di AC 2 e del verosimile
movente passionale già espresso dalla PC 1, è pure stato arrestato lo stesso 18
novembre. Egli ha sempre negato ogni addebito, dichiarandosi estraneo
all'incendio. Non essendovi più necessità istruttorie, è stato liberato il 7
dicembre 2005.
4.
L'incendio
4.1
La sera del 25 ottobre
2005.
veniva richiesto a __________ l'intervento delle forze dell'ordine per
domare un incendio avvenuto sotto lo stabile di via __________. Immediatamente
gli intervenuti compresero la matrice dolosa dell'incendio appiccato alla
vettura Renault di PC 1 lì domiciliata. Circa l'entità del sinistro si rinvia
alla documentazione fotografica di cui all'AI 133.
Interrogata dagli inquirenti la donna riferì di aver ricevuto
parecchie minacce sul suo cellulare da un'utenza a lei sconosciuta,
individuando in AC 1 l'unico possibile autore. In particolare uno di questi sms
minacciosi le è stato inviato il 23 ottobre precedente e faceva chiaro
riferimento ad una vettura Renault che sarebbe stata bruciata:
"Hai già visto una Renault bruciare. Noooooo …… allora
guarda" (cfr. PS 14.10.05).
Il mittente è risultato essere l'utenza (in seguito).
4.2
Quella sera AC 1 era
uscito a mangiare una pizza al __________. Verso le 22'00 è stato raggiunto dal
fratello. Verso le 23'00 si è poi recato a casa di quest'ultimo a visionare uno
schermo di un PC. Dopo pochi minuti fece rientro al bar da dove poco dopo uscì
e, sul marciapiede, venne fermato dalla polizia che, una volta verificata la
fondatezza dell'alibi, in particolare confermato dal fratello, lo rilasciava,
non senza sequestrargli il cellulare.
Già dall'esame della memoria dello stesso figurava un messaggio
proveniente dalla medesima utenza da cui sono stati inviati ripetuti messaggi
minatori alla PC 1, tra cui il succitato riferito alla renault che brucia,
contenente una serie di battute piuttosto volgari nei confronti del dirigente __________
e della __________, nipote di __________, a quei tempi ricoverato in ospedale
per abuso di cocaina di cui si seppe poi aver trascorso la serata in
atteggiamenti compromettenti con un transessuale. Tale messaggio non venne
cancellato da AC 1 proprio per il suo riferimento calcistico, dato che egli è
un appassionato sostenitore del Milan.
Fatto sta che, richiesto di fornire spiegazioni sulla provenienza
di quel sms, data l'identità dell'utenza da cui provenivano quelli minatori
giunti sul natel della PC 1, AC 1 non ha saputo dire, affermando di non avere nessuna
idea di chi potesse essere il mittente e di averlo conservato proprio per il
suo carattere di "barzelletta".
Gli inquirenti hanno quindi proceduto all'identificazione
dell'utenza rivelatasi appartenere a tale __________ a quei tempi giocatore
dell'AC __________ domiciliato a __________. Lo stesso aveva segnalato il furto
del suo cellulare avvenuto il 3 settembre 2005 tra le 11'00 e le 12'30 presso
lo spogliatoio del citato sodalizio. Egli spiegava di non aver bloccato la
scheda telefonica in quanto, trattandosi di una prepagata, non avrebbe comunque
avuto diritto al rimborso (PS 02.11.05).
4.3
Dall'esame dei
tabulati telefonici delle utenze in uso a AC 1 emergevano diversi contatti con
un'utenza intestata alla madre del AC 2. In particolare questi contatti
telefonici risultavano essere molto prossimi al momento in cui venne commesso
l'incendio.
Dalla citata utenza di __________ () già il giorno del furto
presso lo spogliatoio dell'AC __________ è stata in particolare effettuata una
telefonata all'utenza intestata a tale __________ ma in uso, fino al 25
ottobre 2005, al AC 1. Nel cellulare di AC 2 il numero già del __________ era
rubricato sotto la lettera E, chiaro acronimo di AC 1, nome di battesimo del AC
1.
4.4
Interrogato sui fatti
in relazione con l'incendio AC 2 ha riferito di essere lui l'autore del furto
del cellulare di __________ e di averlo dato a AC 1. Questi gli ha inoltre
detto, senza comunicargli il contenuto, di aver più volte minacciato la
ex-convivente e di averlo poi incaricato di svolgere una missione punitiva che
implicava l'incendio del suo appartamento o della sua vettura per eseguire il
quale AC 1 gli procurò pure lo spirito da ardere, in cambio della cifra che
voleva e di essere per finire andato, ad opera ultimata, da un fruttivendolo,
indicatogli da AC 1 a ritirare una busta contenente il compenso annunciandosi
quale __________, così come dettogli dallo stesso AC 1. AC 2 ha precisato che quel
giorno a __________ andò due volte, la prima con l'intenzione di prendersela
con l'auto, ma non c'era, o con l'appartamento ma vi rinunciò poiché in casa vi
era una signora, poi rivelatasi essere la madre della PC 1; la seconda, dopo
aver informato AC 1 del primo tentativo andato a vuoto, allorquando ha poi
commesso l'incendio di cui ha messo subito al corrente lo stesso AC 1.
4.4.1
Così AC 2 in occasione
del suo primo interrogatorio di polizia, dopo aver conferito con il suo
difensore, alla presenza della SPP __________:
"
Prendo atto che vengo interrogato come denunciato per i titoli di
reato di incendio intenzionale (ex art. 221), ripetuto furto, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d'uso, circolazione
senza licenza di condurre.
Mi viene ricordato il mio diritto di non rispondere, rilettomi le
dichiarazioni sinora rese, nonché il verbale del 15.11.2005, alla presenza del
mio avvocato, ne confermo il contenuto, con le precisazioni che seguiranno in
questa sede precisando soprattutto i miei rapporti con AC 1.
Ho conosciuto AC 1 circa 3 anni fa in quanto lo rifornivo di
apparecchi natel da me precedentemente sottratti, rispettivamente lui li
riforniva a me. Devo aggiungere inoltre che la pensione presso la casa di mia
mamma si approvvigiona presso il suo negozio di alimentari; siamo quindi
diventati amici vedendoci regolarmente.
Non ho mai però conosciuto PC 1, l'ho solo vista in qualche
occasione.
So che all'inizio i rapporti tra AC 1 e PC 1 erano buoni, sono
peggiorati dopo che è nato il loro figlio; non saprei dire il motivo.
So però che PC 1 richiedeva a AC 1 di darle del denaro, fatto che
aveva iniziato a far arrabbiare AC 1.
Preciso subito che io non ho nulla a che fare con le minacce che
ha ricevuto PC 1 sul suo telefonino e provenienti dal numero di telefono.
Questa scheda è sempre stata utilizzata da AC 1, il quale mi aveva
dato questo numero come suo nuovo recapito telefonico, mi sembra fosse nel mese
di ottobre 2005. Sono al corrente che AC 1 inviava a PC 1 dei messaggi dal
contenuto minatorio e questo me l'ha detto lui. Egli mi disse che PC 1
minacciava sia lui che sua madre e mi ha fatto vedere anche alcuni sms
ricevuti, nel quale vi era scritto che se non avesse ricevuto i soldi né lui né
sua madre avrebbero più rivisto il figlio rispettivamente nipote. Alché mi
disse che anche lui aveva iniziato a minacciarla, in particolare mi aveva
riferito che le inviava degli sms, non sono però al corrente del contenuto.
ADR che penso che questi sms gli inviasse con il numero. (…)
Questi "lavori" consistevano dapprima nella richiesta di
bruciare la macchina della direttrice di __________ poi mi hanno anche chiesto
di bruciare l'appartamento di __________ di PC 1 e infine la macchina di
quest'ultima.
ADR questo succedeva quando mi recavo ogni tanto nel loro negozio
di generi alimentari.
Preciso che mi chiedevano ciò con molto insistenza e con una
frequenza quasi giornaliera. Me lo chiedeva lo stesso AC 1 o a dipendenza sua
madre.
Entrambi mi offrivano sempre del denaro. Mi dicevano che il loro
scopo era di spaventare PC 1 e questo per poter riavere il bambino. AC 1 un
giorno è arrivato a dirmi, preciso che era molto serio quando parlava, che
avrebbe ucciso PC 1. Quando mi diceva questo impugnava la pistola che tiene in
negozio, asserendo in particolare: qualche giorno vado su e gli sparo su. La pistola
si trovava in cassaforte. Aggiungo che egli mi diceva pure che avrebbe pagato
qualsiasi persona mi avesse aiutato a fare questi lavori.
lo ho sempre rifiutato le sue richieste, che sono proseguite per
settimane. Il 26 ottobre 2005, verso le 18.00 nei pressi del suo negozio AC 1
mi ha richiesto per l'ennesima volta, offrendomi la cifra che volevo, se ero
disposto a bruciare l'appartamento di PC 1. Quella sera ero ubriaco, avevo
passato il pomeriggio a bere nei vari bar, e gli ho risposto che l'appartamento
non l'avrei bruciato, la vettura però sì e gli ho detto di darmi il materiale. AC
1.
ha quindi preso una boccetta di alcol (spirito) e la chiave del portone del
palazzo di __________ e me li ha consegnati, dicendomi di andare a __________ e
che la macchina era posteggiata al parcheggio numero 59. Quella sera ero in
macchina con AC 3, di __________. Egli si trovava al volante della vettura di
suo padre una Nissan di color verde scuro.
ADR che io avevo già raccontato in precedenza a AC 3 delle
richieste di AC 1 e questo senza un motivo particolare. lo e AC 3 ci
scherzavamo sopra.
Entrato in macchina, ho detto a AC 3 se era disposto ad aiutarmi a
bruciare la vettura di PC 1 e che in caso affermativo avrebbe ricevuto fr. 5000.-.
Lui mi ha subito detto di sì e ci siamo avviati verso __________ .
Arrivati a __________ abbiamo posteggiato la vettura vicino al
parcheggio della PC 1, ho spaccato quindi con un sasso il finestrino anteriore
destro della vettura di PC 1 e poi AC 3 ha rovesciato l'alcol all'interno della
vettura e vi ha buttato un fiammifero acceso. Siamo quindi ritornati a __________
sempre con la vettura del padre di AC 3. Subito dopo aver incendiato la vettura
ho chiamato AC 1 con il mio telefono lo al suo nuovo numero che inizia con,
non rammento le altre cifre. Gli ho comunicato che avevamo incendiato la
vettura e che ci saremmo visti al negozio e che avrebbe dovuto consegnarci fr.
10'000.-, questa cifra l'ho decisa io. Lui mi ha risposto che andava bene, che
andava dal fratello e che ci saremmo visti al negozio. Dopo mezz'ora l'ho richiamato
con il cellulare di AC 3 e lui mi ha detto che si trovava in polizia. Alché io
e AC 3 ci siamo separati e siamo ritornati ognuno a casa propria. Un paio di
giorni dopo AC 1 mi ha chiamato dicendomi di passare da un fruttivendolo che si
trova sulla via __________ vicino alla __________ e che ci sarebbe stata una
busta con i soldi per me e __________. Con AC 3 mi sono subito quindi recato da
questo fruttivendolo, un uomo di circa cinquant'anni con la barba bianca, e gli
ho chiesto se aveva una busta per __________.
ADR che dovevo annunciarmi come __________ in quanto questo era il
nome che AC 1 mi aveva detto dire.
Ho preso in consegna la busta. Uscito dal negozio ho aperto la
busta e mi sono accorto che c'erano fr. 500.- anziché diecimila. Ho telefonato
a AC 1 ma non mi ha risposto. Ho riprovato a contattarlo anche nei giorni
successivi ma non mi ha mai risposto, sono andato anche cercarlo al negozio ma
non l'ho trovato.
Allora ho detto a AC 3, visto che io avevo già problemi, in quanto
dovevo cercare di evitare di essere preso dalla Polizia e quindi scontare i
giorni al penitenziario, di cercare di recuperare lui i soldi e darmi poi la
mia parte. AC 3 per quanto ne sappia rispettivamente mi ha detto non c'è mai
riuscito. Ho rivisto AC 1 di sfuggita qualche giorno fa, era in macchina, mi ha
visto ma non si è fermato.
ADR che quella sera, prima di incendiare la vettura, avevamo fatto
un sopralluogo per vedere dove si trovava la macchina e quante ce n'erano.
Abbiamo fatto il giro dell'isolato.
ADR che non mi sono recato sino alla porta dell'appartamento di PC
1.
quel giorno, non saprei chi possa averlo fatto.
ADR che non sono al corrente che qualcuno abbia gettato delle
chiavi a __________ sopra il cofano di PC 1. So per contro che AC 3 ha
danneggiato a __________ una Caravan, penso sia la macchina della direttrice,
questo me lo ha detto AC 3 stesso.
ADR che con AC 3 non abbiamo mai più parlato di quanto accaduto il
26.
ottobre. AC 3 sapeva però che oggi sarei venuto in Polizia per discutere
delle mie cose." (PS 17.11.05)
4.4.2
Come detto anche AC 3
ha confermato, dopo il confronto con AC 2, di aver partecipato all'incendio, in
particolare di essere stato lui ad accendere il liquido infiammabile ed a
riporlo nel veicolo:
"
Preso atto delle dichiarazioni di AC 2 dichiaro che
effettivamente ho gettato sia il liquido da ardere che il fiammifero nella
vettura. Per quanto attiene alla ricompensa AC 2 non mi aveva proposto
propriamente una cifra però mi aveva detto che c'era qualcosa in più di quello
che mi doveva." (MP 21.11.05).
4.4.3
Il 2 dicembre 2005 è
avvenuto il confronto tra AC 2 e AC 1 davanti al PP. In quell'occasione AC 2 ha
ribadito, nonostante le contestazioni del coimputato, la sua versione:
"
lo ho agito su richiesta esplicita di AC 1. Nel corso dei nostri
incontri, ripetutamente AC 1 mi chiedeva di fare dei "lavori" per
lui. Il giorno stesso dei fatti e meglio il pomeriggio, ci siamo incontrati
come d'abitudine presso il negozio di AC 1. lo ero a conoscenza dei problemi
che c'erano tra PC 1 e AC 1 e nell'ambito dei nostri incontro a diverse riprese
AC 1 mi chiese di aiutarlo a risolvere la sua situazione familiare.
Inizialmente mi chiese di spaventarla danneggiandole la vettura che si sarebbe
trovata presso __________, una seconda richiesta consisteva nel metter
sottosopra l'appartamento a __________ di PC 1. Queste discussioni si sono
sviluppate nell'arca di tre settimane. Il giorno 26.10.2005 AC 1 mi diede lo
spirito, preciso che le chiavi le avevo già ricevute in precedenza, pure l'indirizzo
mi era stato detto prima.
Non ricordo se in occasione di questo primo incontro dissi a AC 1
che mi avrebbe aiutato AC 3. Voglio precisare che prima di quel momento e nemmeno
ad oggi non ho mai visto la signora PC 1.
Il PP mi contesta di aver dichiarato in data 17.11.2005 di aver
visto PC 1 in qualche occasione.
Rispondo che PC 1 l'ho vista solo in fotografia.
Per questo "lavoro" si era discusso di una retribuzione.
La cifra non era stata fissata quel giorno. Si parlò di fr. 5000.- il giovedì
subito dopo i fatti, scrivendolo su un foglio consegnato poi a __________. In
verità nei giorni precedenti il 26 AC 1 mi ripeté più volte che se avessi fatto
il lavoro, mi avrebbe dato quello che volevo.
Motivo per cui quel pomeriggio mi sono recato a __________. Visto
che l'appartamento ero occupato, ho chiamato AC 1 con il mio cellulare dicendogli
che nell'appartamento c'era una signora anziana. AC 1 mi rispose che era la
madre di PC 1. AI rientro, nel tardo pomeriggio, ci siamo visti nel negozio, mi
ha riferito che avrei trovato la vettura parcheggiata a __________. Verificato
che la vettura non era là alla sera, con AC 3 ci siamo recati nuovamente a __________.
AC 1 mi aveva contattato precedentemente dicendomi che l'appartamento era
libero. L'obbiettivo era l'appartamento o la vettura.
Terminato il "lavoro" ho chiamato AC 1 e abbiamo
concordato che ci saremmo incontrati nel suo negozio.
(…)
In relazione al telefono NOKIA blu e relativa carta sim. Riferisco
che ho rubato la scheda SIM a __________ in data 3.09.2005. Non saprei dire da
dove provenisse il telefono NOKIA. Scheda e telefono sono stati dati a AC 1 in
tempi separati. Lui mi disse che aveva bisogno una sim, e il telefono gliela
dato in quanto non mi serviva.
La cessione è avvenuta nella prima quindicina di ottobre, per
questa ragione ho registrato nella mia rubrica questo numero preceduto da un E
che ribadisco essere AC 1.
ADR io da questa scheda non ho mai inviato messaggi né da altre
schede a PC 1." (verbale MP 07.12.05).
4.5
Interrogata dal
Magistrato la madre di AC 1 ha riferito, in merito allo stato d'animo del
figlio in relazione alle questioni con la sua ex-convivente:
"
Confermo che una sera del mese di ottobre 2005 AC 1 era
particolarmente agitato ed arrabbiato ed io sono scesa per vedere cosa non
andava. AC 1 mi ha quindi detto che voleva farla pagare a PC 1 per quanto stava
succedendo con suo figlio __________ e mi aveva detto che voleva fare qualcosa.
lo, in ginocchio e piangendo, gli ho detto di non fare niente di violento
perché con la violenza non si ottiene niente. L'avevo reso attento anche sul
fatto che se avesse fatto qualcosa contro la mamma di __________, rischiava di
non poter più vedere suo figlio. Quando gli avevo detto queste cose, lui mi
aveva risposto che era troppo tardi e io me ne sono andata via piangendo.
A posteriori quando ero in Polizia, ho realizzato mostratemi le
fotografie di AC 2 e di AC 3, che mio figlio aveva organizzato di bruciare la
macchina di PC 1 avvalendosi dell'aiuto di queste due persone."
4.6
Circa la questione
della consegna della busta contenente i CHF 500.- destinati a tale "__________",
fintanto che AC 1 era in carcere preventivo, non ha rivelato l'identità della
persona che, secondo lui sarebbe stata incaricata di ritirarla dal fruttivendolo,
tale __________. Solo successivamente AC 1 ha detto trattarsi di tale __________.
Al riguardo è stato accertato che __________ non è stato in grado di
riconoscere tra __________ e AC 1 chi passò a ritirare quella busta.
Il 18 gennaio 2006 __________ è stato sentito al MP, dalla SPP __________.
In quell'occasione ha riferito:
"
Circa a metà ottobre ho consegnato a AC 1 un computer portatile
affinché lo rivendesse a terzi. Il prezzo del computer era stato fissato in fr.
500.
-. Visto che in quel periodo le mie finanze erano carenti avevo chiesto ad AC
1.
se poteva darmi questo denaro ancor prima di vendere il computer e lui si
dichiarò d'accordo. Questo me lo disse al negozio. In quel momento però non
aveva a disposizione il denaro. Sono passato al pomeriggio e aveva lasciato
detto a sua madre di dirmi di passare dal fruttivendolo da cui ero già stato,
oggi non mi ricordo il nome, il negozio si trova in piazza a __________, vicino
alla __________. Dovevo domandare a questi se AC 1 aveva lasciato una busta a nome __________. Mi sono recato da
questa persona il quale ha aperto la cassaforte mi ha dato una busta contenente
del denaro per un totale di fr. 500.-." (MP 18.01.06).
Immediatamente gli è stata promossa l'accusa di falsa
testimonianza. Si è sentito male ed è stato trasportato all'ospedale per
ulteriori accertamenti.
Il 2 febbraio successivo, dopo il confronto con __________, al
medesimo Magistrato __________ ha riferito:
"
Dopo aver riflettuto ho deciso di raccontare come si sono svolti
realmente i fatti.
lo conosco AC 1 in quanto mi reco presso il suo negozio per
comprare il pane. Per un periodo non l'ho visto e sua mamma mi aveva detto che
si trovava in villeggiatura. Nel corso del mese di dicembre 2005, poco prima di
Natale, AC 1 mi ha contattato telefonicamente chiedendomi se potevo passare in
negozio. AC 1 mi ha chiesto, nel caso in cui fossi stato chiamato dal Giudice,
senza però dirmi che nei suoi confronti era stato aperto un procedimento
penale, avrei dovuto dire a questi che io, come effettivamente ho fatto, gli ho
venduto un computer e che invece di ricevere i soldi direttamente da AC 1 come
avvenuto, dovevo dire di aver ricevuto questi soldi dal fruttivendolo __________.
AC 1 mi ha spiegato che avrei dovuto dire che il fruttivendolo mi aveva dato
una busta -e me l'aveva descritta- prendendola dalla cassaforte.
Dopo il primo verbale dinanzi alla scrivente AC 1 mi aveva detto
di rettificare la circostanza che io ero passato in negozio e sua mamma mi
aveva detto di recarmi dal fruttivendolo, cosa che io oggi ho fatto all'inizio
del verbale.
lo non mi sono preoccupato anche perché all'inizio nel corso del
primo verbale non mi ero reso bene conto di cosa andassi incontro. E questo
anche all'inizio del presente verbale. AC 1 di fatti mi aveva garantito che il
Magistrato, come pure la polizia, non avevano alcuna prova né contro di lui né
contro di me; motivo per cui io sino a qualche minuto prima di questa rettifica
mi sentivo abbastanza sicuro. Adesso mi rendo conto che non mi conviene più
proteggere un conoscente, ma piuttosto dire la verità e quantomeno per
attenuare la mia posizione. Mi dispiace per quanto accaduto ma sicuro di quanto
dettami da AC 1 non avevo proprio preso seriamente il mio ruolo di teste e
neppure di denunciato poi.
ADR:
che AC 1 non mi ha promesso niente. Mi ha solo chiesto di fargli un favore per
l'appunto raccontare questa storia. Favore a cui io stupidamente ho
accondisceso.
ADR:
che AC 1 non mi ha raccontato nulla per quanto riguarda l'incendio. So solo
che lui deve riconoscere un bambino." (MP
02.02
).
In data 4 aprile 2006 il MP ha organizzato il confronto tra __________
e AC 1. In quell'occasione __________ ha confermato la versione resa
precedentemente e meglio di essere stato richiesto dall'amico di dire al giudice,
contrariamente al vero, che il PC che gli aveva venduto non gli venne pagato in
contanti ma a mezzo di una busta a nome "__________" contenente CHF
500.
- che sarebbe stata ritirata presso il fruttivendolo, precisando che dopo
il suo secondo interrogatorio, quello in cui disse il vero, AC 1 gli chiese
come andò l'interrogatorio:
"
E' vero che mi sono recato circa 3 settimane fa nel suo negozio
in quanto era stato AC 1 a contattarmi dicendomi che doveva parlarmi.
ADR: che in quell'occasione AC 1 mi aveva
posto domande su quanto era successo durante i verbali e mi aveva detto che
avrei dovuto mantenere la prima versione dei fatti, ossia che avevo ritirato la
busta da __________. lo gli avevo risposto che avrei continuato a dire la
verità. ",.
ADR:
che ribadisco di non aver mai ritirato buste presso __________. Come ribadisco
che in occasione del verbale reso in data'18.01.2006 avevo dichiarato questa
cosa in quanto chiestomi da AC 1. lo volevo aiutarlo perché lui mi aveva detto
che se non dicevo questo sarebbe stato incolpato di aver bruciato, mi sembra,
una macchina.
(….)
lo ribadisco che AC 1 mi aveva detto di dire che si trattava di
una busta bianca con scritto "x __________ " e che l'avevo ritirata
dal Signor __________. Mi ha detto anche di parlare della cassaforte e prima
dell'interrogatorio mi aveva accompagnato da __________ per farmi vedere questa
cassaforte." (MP 04.04.06).
__________ è poi stato riconosciuto colpevole di falsa
testimonianza per quanto ha riferito alla SPP __________ il 18 gennaio 2006. Il
relativo decreto d'accusa è cresciuto in giudicato.
4.7
Il 4 novembre 2005,
prima ancora di essere arrestato ma già dopo essere stato interrogato dagli
agenti di polizia che gli avevano pure confiscato i cellulari, sull'utenza in
un uso a AC 1 proveniente dallo, intestato alla PL 6, giungeva un sms del
seguente tenore: "se non vuoi bruciare anche tu, non riconoscere il
figlio". Veniva poi stabilito che in precedenza, dagli uffici
scolastici della PL 6, era stato rubato senza scasso il cellulare contenente
proprio detta scheda. Stante la dinamica del furto, gli inquirenti hanno
immediatamente sospettato che il furto fosse opera del AC 2. Interrogato il 13
dicembre 2005 AC 2 negava di esserne l'autore, salvo poi ammetterlo il 23
dicembre successivo:
"
Confermo di essere l'autore del furto senza scasso avvenuto
presso la PL 6.
In questo luogo mi sono recato di mattina verso le ore 0930.
Sono entrato dalla porta principale che era aperta e mi sono
recato nell'ufficio accanto alla mensa situato sul Iato destro rispetto
all'entrata.
La porta di questo ufficio era socchiusa ed io sono entrato
all'interno dove vi erano due scrivania sulle quali ho notato due telefoni
cellulari.
Mi ricordo di averli presi tutti e due ma in particolare ricordo uno
di questi apparecchi perché aveva la particolarità di essere una linea interna
nel senso che per telefonare bisognava effettuare il doppio zero.
Ricordo questa particolarità perché non riuscivo ad effettuare
chiamate. Era un NOKIA ma non so indicare il modello. Dell'altro non ricordo
nulla.
Se mi ricordo bene quella stessa mattina ho portato questi due
telefoni ad AC 1 in negozio e glieli ho consegnati in cambio di denaro.
Quella mattina era venuto a prendermi con l'auto, se ricordo bene,
AC 3.
Anche a lui avevo fatto presente che non riuscivo a chiamare con
la scheda 079 trovata nel telefono poco prima rubato." (PS 23.12.05).
In effetti, trattandosi di una linea interna, occorreva digitare
due volte lo 0 per poter avere un contatto esterno. Sempre in occasione dello
stesso interrogatorio AC 2 ha riferito:
"
che i telefoni solitamente li consegno spontaneamente a AC 1
senza che egli mi faccia una esplicita richiesta. Questo in quanto solitamente
mi da sempre del denaro. AC 1 infatti non solo compra telefonini ma anche ori,
computer o qualsiasi altra cosa (macchine fotografiche, videocamere ecc...). Mi
ricordo che un giorno ho assistito ad un incontro tra lui ed una persona di
sesso maschile di circa 30 anni se non erro senza capelli, basso di statura di
corporatura robusta che gli consegnava un Pentium 4.
Probabilmente mi sono recato dopo il furto alla PL 6 il 4 novembre
2005.
presso AC 1 anche perché il giorno prima egli aveva inviato un messaggio
SMS a AC 3 con scritto di passare a ritirare la frutta."
Tale versione trovava esplicita conferma nel fatto che tra i
cellulari rinvenuti e sequestrati il 18 novembre 2005 presso il negozio del AC
1.
vi era proprio uno dei due rubati al PL 6 dal AC 2.
4.8
Alla luce degli
accertamenti di cui sopra non vi è alcun dubbio che AC 1 è il mandante
dell'incendio perpetrato ai danni di PC 1 da parte del duo AC 3/AC 2.
4.8.1
Innanzi tutto il
movente appare del tutto pacifico. Come visto con l'incrinarsi dei rapporti con
la PC 1, AC 1 ha sempre di più maturato un sentimento di disagio, di sofferenza
e di rivalsa per la situazione relativa al figlio. Gli sms giunti sul cellulare
della donna e descritti al punto B.2 dell'atto di accusa non possono che essere
stati scritti da AC 1. Essi infatti si riferiscono precipuamente alla
situazione personale dell'imputato in relazione con la sua ex-convivente che, a
seguito della sua crisi, lo aveva lasciato, così come al disagio ed alla
gelosia provati dall'accusato in relazione pure ai rapporti con il figlio e,
per finire, anticipano e confermano la spedizione punitiva consistita nel
bruciare l'auto. A titolo esemplificativo si citano quello del 24.09.05 alle
ore 14.08:
"
Non dovevi fare del male a emi è troppo buono la pagherai cara";
quello del 14.10.05 alle ore 03.04:
"
stai distruggendo un bravo ragazzo perché ne hai un altro da
spennare ma questa volta non ti andrà bene";
quello del 21.10.05 alle ore 11.27:
"
Prega tanto pazza che ti ritorna il cervello.";
quello del 23.10.05:
"
hai già visto una renault bruciare. Noooooo... allora guarda";
quello del 24.10.05 alle ore 18.25:
"
Puttana quando ti prendiamo ti bruciamo così non prendi più
nessuno per il culo";
così come quello del 26 ottobre 2005 alle ore 18.09, ad opera
ultimata, che non può essere stato inviato che da qualcuno che sapeva che gli
incendiari erano stati sul posto e che lì vi era la madre di PC 1:
"
Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c’è più."
AC 2 è sempre stato lineare nel dire e ribadire che l'utenza fu
rubata da lui ma consegnata, come in passato già in tante occasioni, a AC 1. AC
2.
non aveva alcun motivo di mentire, egli non potendo essere minimamente sospettato
di essere l'autore di quei messaggi poiché da un lato non aveva alcun rapporto
personale con la PC 1 e, dall'altro, proprio il contenuto di quei messaggi è
spiegabile solo e soltanto con la gelosia ed il disagio provati da AC 1 per la
situazione creatasi con la ex convivente.
E che AC 1 nutriva astio e voleva in qualche modo vendicarsi della
situazione con la PC 1, lo conferma la madre in occasione del suo citato
interrogatorio allorquando ha riferito di avere invitato il figlio a non fare
stupidaggini e che questi le disse che era troppo tardi così capì, in polizia,
dopo aver saputo dell'incendio, del coinvolgimento del figlio.
4.8.2
Che l'utenza di __________
sia utilizzata esclusivamente o quasi per importunare e minacciare la PC 1 è
dimostrato dai tabulati telefonici e meglio:
"Ø 50 contatti con il numero intestato ad PC 1
(vittima)
Ø 3 contatti con il numero intestato
al __________ di __________ (dott. __________ che si occupava del figlio __________)
Ø 10 contatti con AC 2 (il ladro della
scheda e l'esecutore dell'incendio)
Ø 3 contatti con il numero
intestato a AC 1Ø 2
contatti con il numero intestato a __________
(conoscente
di __________ vittima del furto della scheda, autore dell'invio del sms
relativo alla barzelletta su Lapo Elkann)
Ø 2 contatti con il numero intestato a
__________ (conoscente di __________)
Ø 2 contatti con il numero
intestato a __________ (conoscente di __________)
Ø 1 contatto con il numero intestato a
__________ (team manager dell' AC __________ dove militava __________)
Ø diversi contatti con numeri di
servizio della compagnia telefonica TDC Sunrise."
E che non poteva essere che AC 1 l'autore di quegli sms minatori
lo dimostrano, ancora una volta, i numerosi riferimenti alla sua situazione con
la PC 1, con gli operatori sociali e con il figlio __________.
Inoltre, se AC 1, poi, non ha saputo resistere dall'inviarsi la barzelletta
su Lapo Elkann dalla scheda del __________ direttamente sull'utenza a lui in
uso è perché essa era troppo bella per lui, milanista appassionato, in
relazione con la persona presa di mira, e meglio un rampollo di una famiglia
arcinota e proprietaria della rivale calcistica storica, la Juventus. Ora,
d'accordo che a quell'epoca le vicende di Lapo fecero il giro del mondo e che le
stesse erano motivo di scherno in tutti gli appassionati di calcio, ma
pretendere, nelle concrete evenienze, nel contesto personale dell'accusato, che
si trattasse di un messaggio giunto sul suo cellulare per caso, è francamente
molto poco serio.
4.8.3
La chiamata di correo
di AC 2 appare disinteressata, lineare e costante, fatti salvi alcuni dettagli
di nullo rilievo. Intanto AC 2 in relazione con gli innumerevoli reati da lui
commessi si è sempre assunto le proprie responsabilità, senza mai giocare al
ribasso. Secondariamente egli non avrebbe avuto alcuna ragione di mentire, per
coinvolgere un AC 1 preteso innocente. Per quale ragione? Per quale fine?
Nessuno.
I tabulati telefonici relativi alle comunicazioni tra AC 2 e AC 1
proprio quel giorno dell'incendio vestono in modo preciso il dire di AC 2. Essi
indicano tutti i suoi spostamenti che corrispondono con quanto riferito agli
inquirenti. D'altra parte sono la logica sequenza del modo di fare
dell'esecutore materiale che deve rispondere al suo mandante di come sono
andate le cose, dei problemi riscontrati e delle soluzioni da adottate. Preciso
e circostanziato è al riguardo il rapporto di polizia che indica gli
accertamenti che la Corte ha fatto propri in quanto logici e perfettamente in
linea con il dire dei correi AC 2 e AC 3 e meglio:
"
Quando AC 2 e AC 3, nel pomeriggio del 26.10.2005 si recano per
la prima volta a __________, non commettono atti criminosi perché
nell'appartamento di PC 1 vi era una persona anziana.
Ripartiti per fare ritorno a __________ DF 1 chiama AC 1
informandolo della presenza di una donna anziana.
AC 1 gli riferiva che si trattava della madre di PC 1.
Dai tabulati della scheda, intestata ad AC 1, si rileva che il
26.10.2005
alle ore 18:04 giunge una chiamata dal numero in uso a AC 2. Si
attiva la segreteria telefonica. Dai dati si rileva che il chiamante (AC 2) è
collegato all'antenna di __________ mentre il chiamato (AC 1) all'antenna in
via __________.
Subito dopo, e precisamente il 26.10.2005 ore 18:05:29, AC 1
chiama AC 2.
Anche in questo caso AC 1 è collegato all'antenna di via __________
mentre AC 2 a quella di __________.
La conversazione ha la durata di 56 secondi e termina alle ore
18:06:25.
Alle ore 18:09:26 del 26.10.2006 viene inviato dalla scheda un
messaggio SMS ad PC 1.
La scheda è collegata all'antenna di __________ la medesima alla
quale è collegato 3 minuti prima AC 1. Il contenuto del messaggio è:
"Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c'è
più"
E' evidente che solo AC 1 poteva trasmettere così rapidamente il
messaggio con questo contenuto.
Nella confessione, AC 2 e AC 3, ricordano di essersi accordati per
ritornare a __________ la sera stessa.
AC 3 telefona a DF 1 il quale gli riferisce che si sarebbero
sentiti prima delle 2200. Alle 21:20, AC 3 chiama nuovamente AC 2 ed i due si
danno appuntamento a casa di quest'ultimo.
Effettivamente dalla fatturazione Sunrise del mese di ottobre
relativa al numero, intestato a AC 3, si rileva che quest'ultimo alle ore
21:08:25 ha chiamato il numero in uso a AC 2. Nel frattempo AC 1 aveva
chiamato AC 2 per comunicargli l'orario in cui l'appartamento sarebbe stato
vuoto.
Anche in questo caso dai tabulati del numero, in uso a AC 1, si
rileva che quest'ultimo, alle ore 20:59:02, chiama lo in uso a AC 2.
Una volta incendiata l'auto AC 2 chiama AC 1 e gli riferisce che
il "lavoro" è stato eseguito e che si sarebbero visti al negozio.
Telefonata rileva bile dai tabulati retroattivi della scheda in
uso a AC 1 numero alle ore 22:24.
AC 1 lo aveva richiamato dicendogli che c'era la polizia e che si
sarebbero sentiti più tardi.
Telefonata rilevabile dai tabulati retroattivi del numero ore
23:19.
Rientrati a __________ i due si lasciavano ritrovandosi dopo circa
un ora tentando invano di contattare AC 1 che non rispondeva più alle loro
chiamate.
Pure questo è rilevabile dai tabulati retroattivi del numero alle
ore 23:38/23:40/00:55/01:54.
Come si può vedere quanto riferito da AC 2 e AC 3 trova riscontro
nei tabulati telefonici." (rapp.
d'inchiesta p. 31-33)
4.8.4
A mente della difesa,
quand'anche si fosse trattato di un'istigazione di AC 1 a AC 2 per compiere una
spedizione punitiva contro la PC 1, AC 2 era perfettamente libero nel scegliere
l'obiettivo, tant'è che solo quando giunse la seconda volta sul posto avrebbe
individuato l'auto da bruciare, cosicchè la decisione di prendersela proprio
con la vettura della PC 1 sarebbe stata presa dal solo AC 2. A giudizio della
difesa, di poi, AC 2 non sarebbe credibile allorquando afferma di aver ricevuto
lo spirito da ardere da AC 1 poiché a mente di AC 2 si sarebbe trattato di una
bottiglietta da 2,5 dl mentre nel negozio di AC 1 lo spirito è venduto in
bottiglie da 1 o 1,5 l. A ciò, a mente della difesa, si aggiungerebbero le
contraddizioni del AC 2 sul momento in cui avrebbe ricevuto lo spirito: nella
fase predibattimentale già prima del primo viaggio, in aula una volta rientrato
dalla prima infruttuosa trasferta. Le argomentazioni sono speciose. Intanto è
del tutto chiaro che il mandato a AC 2 era quello di incendiare o l'auto o
l'appartamento. Senonchè in occasione della prima trasferta la cosa è andata
buca per la presenza della madre di PC 1 nell'appartamento e per l'assenza
della vettura nel posteggio. In occasione della seconda trasferta, essendo
l'auto perfettamente visibile da dove sono giunti AC 2 e AC 3, non vi era
alcuna ragione di nuovamente accertarsi se vi fosse qualcuno nell'appartamento.
Ecco perché AC 2 non ha esitato a prendersela con la vettura, conformemente al
mandato ricevuto. È così, e solo così, che deve essere intesa la spiegazione di
AC 2 in aula, nel senso di aver individuato sul posto l'obiettivo: o l'auto o
l'appartamento, e vista l'auto, se l'è presa con quella, conformemente al
mandato di AC 1. In definitiva poi poco importa se lo spirito è stato preso già
in occasione del primo viaggio, determinante è che - e su questo punto AC 2 è
sempre stato costante e lineare - il liquido per ardere glielo ha procurato AC
1.
Che poi in negozio questo liquido sia venduto in altre confezioni poco
importa, trattandosi di un combustibile che si può facilmente versare da una
bottiglia all'altra rispettivamente che si trova in commercio anche in
confezioni più piccole. Ne discende che AC 2 ha ricevuto lo spirito da ardere
proprio da AC 1, con il compito di usarlo, di bruciare o l'appartamento o la
vettura. AC 2 ha poi optato per la vettura, ma AC 1 sapeva benissimo che AC 2
avrebbe appiccato un incendio, tanto più che il primo tentativo era andato a
vuoto. In siffatte evenienze sostenere che l'idea dell'incendio sarebbe stata
abbandonata da AC 1 tra la prima e la seconda trasferta e quindi solo riesumata
da AC 2, sul posto, alla vista della vettura, è francamente molto poco serio.
In realtà AC 2 non ha fatto che proseguire nell'eseguire la volontà di AC 1:
bruciare la vettura o l'appartamento della ______, la consegna della chiave del
portone a AC 2 avendo avuto il solo significato di consentirgli di accedere
fino all'entrata dell'appartamento, il cilindro d'entrata dello stesso essendo
stato cambiato dalla donna dopo la cessazione della convivenza. In siffatte
evenienze ben si deve affermare che DF 1 altro non ha fatto che eseguire, in
compagnia di AC 3, il mandato di AC 1. Del resto, se si fosse davvero
interrotta l'istigazione, non vi sarebbe stata ragione per AC 1 di pagare AC 2
tramite la busta lasciata a __________.
4.8.5
Ad ulteriore
dimostrazione che AC 1 è il mandante dell'incendio vi è la questione legata
alla falsa testimonianza di __________. E' stato accertato che questi è stato
invitato da AC 1 a dire al giudice di essere stato lui, contrariamente al vero,
il __________ che passò dal fruttivendolo __________ a prendere la busta
contenente i 500.- franchi. Perché organizzare una cosa del genere, se non per
cercare di rendere credibile la sua versione circa la sua estraneità
all'incendio? Una persona che sa di essere innocente non cerca certo di imbrogliare
le carte.
E' ben vero che questo tentativo si è rivelato assai goffo proprio
per la persona dello __________, incapace di reggere agli interrogatori degli
inquirenti. Ma AC 1, che finchè era in prigione non ha fatto il nome dello __________,
non aveva altra scelta poiché non poteva certo reperire un altro __________ con
il quale vi era stata, sia che sia, una transazione che aveva comportato il
pagamento della somma di 500.- franchi da parte sua, confidando sul fatto che __________,
persona già di una certa età, che non conosceva né AC 2 né __________ non li
potesse riconoscere con precisione.
4.8.6
Ma quello con __________
non è stato l'unico tentativo di costruirsi un'innocenza fasulla da parte di AC
1.
In effetti, come visto, il 4 novembre 2005, dopo aver saputo che gli
inquirenti indagavano su di lui e che gli avevano sequestrato i cellulari, si è
pure inviato su uno dei cellulari sequestrati un messaggio con l'invito a non
riconoscere __________ se non voleva bruciare anche lui. Ma anche qui il
diavolo fa le pentole ma non il coperchio: l'invio di quel sms non può che
averlo fatto lui stesso poiché proveniente da una scheda sottratta, unitamente
al cellulare, da AC 2 alla PL 6, che AC 2 stesso ha detto di aver consegnato
(scheda e telefono) a AC 1, il cui cellulare, senza la scheda, è stato
rinvenuto il 18 novembre 2005 proprio nel negozio di AC 1. Perché inviarsi quel
sms riferito proprio all'incendio, se non per costituirsi un ulteriore alibi
fasullo?
4.8.7
Alla luce delle
considerazioni qui esposte, tutti gli indizi convergono verso la tesi fattuale
che AC 2 è stato incaricato, dietro compenso in denaro, da AC 1 di bruciare
l'appartamento o la vettura della PC 1. AC 2, in debito con AC 3 per la somma
di 200.- franchi, si è fatto accompagnare con l'intenzione di poi rimborsare il
debito una volta ricevuti i soldi dal mandante. Il primo viaggio è stato
infruttuoso per la presenza della madre di PC 1. La seconda volta invece è
stata incendiata la vettura conformemente al mandato ricevuto, poi solo in
parte finanziariamente onorato.
4.9
Per l’art. 221 cpv. 1
CP è colpevole di incendio intenzionale ed è punito con la reclusione chiunque
cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa
altrui o pericolo per l’incolumità pubblica.
Il Foglio federale del 1918 definiva l’incendio come “fuoco che ha
preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l’ha
cagionato; egli non può più dominare l’elemento distruttore e non può dirsi
dove i suoi effetti cesseranno. (..). Il delitto non è quindi consumato col
fatto di appiccare il fuoco ma solo quando si verificò il pericolo di
propagazione” (FF 1918 I 51/52).
Secondo la giurisprudenza, per incendio, ai sensi dell’art. 221
CP, si intende un fuoco di tale ampiezza da rendere impossibile lo spegnimento
per colui che l’ha acceso, e non qualsiasi sinistro di poca importanza che può
essere dominato facilmente e senza pericolo dall’autore stesso (STF
23.8
, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285; DTF 107 IV 182; DTF
105.
IV 129; DTF 85 IV 224).
Sapere se il fuoco ha assunto una tale estensione è una
circostanza di fatto (DTF 105 IV 130). Vanno quindi prese in
considerazione la situazione concreta, le conoscenze generali dell’autore ed i
mezzi a sua disposizione (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art.
221.
n. 7).
Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta
(come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre ché la sua
ampiezza non permetta più all’agente di dominarla. Costituisce incendio ai
sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che
causa un danno di fr. 8'000.- e di cui l’agente ha perso il controllo (DTF
105.
IV 127). È incendio ai sensi dell’art. 221 CP l’atto di infiammare uno
straccio imbevuto di benzina all’interno di un’auto poiché sussiste il pericolo
di esplosione a causa della presenza del serbatoio della benzina (DTF 85
IV 224, 228).
Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di
un’abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di
scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l’odore di bruciato
torna sul luogo dell’accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer
TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio
di una cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina
e appicca il fuoco non causa un incendio ai sensi dell’art. 221 CP poiché il
fuoco non è né forte né intenso e non presenta una tendenza ad estendersi anche
se deve essere estinto grazie all’uso di un estintore a schiuma da parte della
polizia. (Oger LU, 25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per
colui che appicca il fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una
piccola esplosione non produce un grosso fuoco che l’autore riesce a spegnere
da solo il fuoco con del fogliame bagnato (OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988
I, 88, n. 48).
L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto
affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato non è
sufficiente che l’autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che
l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure, quale secondo elemento
costitutivo supplementare in forma alternativa (DTF 105 IV 127), che
l’incendio abbia causato un pericolo per l’incolumità pubblica (STF
23.8
, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285).
Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale
causato ad un terzo quale diretta conseguenza dei danni subiti dalla cosa
incendiata.
La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una
messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al
momento dell’atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non in senso
specifico dell’essere umano (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF
117.
IV 285). Tale condizione è adempiuta quando esiste il pericolo di
propagazione delle fiamme ovvero quanto, per esempio, l’autore, nella speranza
di ottenere delle prestazioni assicurative, appicca il fuoco al suo hangar sito
in una zona industriale in un'ora in cui non vi sono persone, sapendo che
l’incendio rischia di propagarsi ad un deposito vicino di sostanze infiammabili
ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento e potrebbe raggiungere una
grossa estensione. Va per contro applicata l’aggravante di cui all’art. 221
cpv. 2 CP se l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e
l’integrità corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano
l’immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales
II, ad 221, n. 26).
Infatti, secondo il Tribunale federale la nozione di pericolo di
cui al cpv. 1 dell’art. 221 CP non include anche quello per le persone. In
questo caso va applicata l’aggravante dell’art. 221 cpv. 2 CP il cui bene
giuridico protetto è appunto la vita e l’integrità corporale delle persone (DTF
123.
IV 128: 124 IV 97). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina in
funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale
dell’esclusiva incolumità della vita e dell’integrità delle persone non sarebbe
punibile né secondo l’art. 221 cpv. 1 CP né secondo l’art. 221 cpv. 2 CP (che
prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art.
221.
n. 12 e riferimenti dottrinali)
Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed
adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221,
n. 13).
Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221
cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato è necessario, per lo meno nella forma
del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una
situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto (DTF
105.
IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia voluto causare un incendio
sapendo che tale incendio avrebbe causato un danno alla cosa altrui oppure un
pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler
Kommentar II, ad art. 221 n. 15).
Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale,
causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto
quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo
spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata ma non consumata (art. 21-23
CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei
danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9).
Nella fattispecie non occorre disquisire oltre sulla qualifica
giuridica del comportamento dei tre imputati. L'incendio, di impressionante
forza come attestato dalla documentazione fotografica in atti, ha distrutto due
vetture ed ha causato un ingente danno all'immobile. AC 1 ha agito quale
mandante, AC 2 quale principale esecutore e AC 3 quale esecutore materiale
della fase cruciale: tutti e tre sono pertanto da considerare correi.
5.
Le altre imputazioni
a carico di AC 1
Al riguardo va premesso che, al di là dell'ipotesi dell'aggravante
formale del concorso di reati, la conferma delle ulteriori imputazioni a carico
di AC 1 non ha pesato nella commisurazione della pena se non per la costatazione
che, con più atti, l'accusato ha leso più beni giuridici. In altri termini il
reato più grave è senz'altro risultato l'incendio e gli ulteriori comportamenti
qui sanzionati, hanno avuto rilevanza nella misura in cui sono risultati
direttamente legati all'incendio, vuoi nelle intenzioni, vuoi nel movente e
nella spiegazione dello stesso e vuoi, per finire, per celare le proprie
responsabilità.
5.1
danneggiamento
In aula AC 1 ha ammesso di aver rigato con una chiave,
intenzionalmente, la portiera della vettura della PC 1 (verb. dib. p. 3),
perché era arrabbiato per la situazione creatasi. A mente della difesa il
graffio alla portiera non potrebbe essere qualificato di danneggiamento poiché
la PC 1 non avrebbe quantificato il danno subito di guisa che farebbe difetto
uno dei presupposti dell'art. 144 CP. A suo dire, inoltre, il danno sarebbe
assorbito dall'incendio. In entrambi i casi a torto.
Innanzi tutto il presupposto del danno è realizzato già con una
minima diminuzione del valore della cosa, rispettivamente con un minimo danno
di apparenza. Ad esempio, nel caso degli sprayers il danno è costituito dalla
spesa per rimettere l'oggetto nello stato quo ante. Nella fattispecie è
pacifico che, quantunque non di particolare entità, la vettura della PC 1 è
stata danneggiata nella misura in cui, per ripristinare lo stato anteriore,
occorreva, sia che sia, un intervento comportante una certa spesa, anche se
minima. Poco importa poi che la donna non abbia quantificato il danno, tale
questione avendo semmai rilevanza nell'ambito delle pretese di risarcimento
peraltro giustamente comprese in quelle per la distruzione totale del veicolo a
seguito dell'incendio avvenuto prima che la donna facesse riparare l'auto.
Quanto all'assorbimento esso si verifica solo per il danno
direttamente provocato dall'incendio e non per i danni provocati
precedentemente. In altri termini vi è concorso tra incendio e danneggiamento
se come nella fattispecie, le due azioni sono assolutamente indipendenti l'una
dall'altra sia per le circostanze di tempo, di luogo e di esecuzione. Orbene il
danneggiamento relativo al graffio della portiera è avvenuto ben cinque giorni
prima dell'incendio, è stato eseguito personalmente da AC 1 in altro luogo, e
meglio a __________ presso la __________, rispetto all'incendio commissionato e
poi appiccato da AC 2 e AC 3.
Con il che l'accusa va confermata.
5.2
abuso di impianti di
telecomunicazione
Come visto è stato accertato che AC 1 ha usato l'utenza per
inviare tutta una serie di sms assolutamente offensivi e minatori all'indirizzo
della ex-compagna. A mente della difesa l'art. 179 septies CP non sarebbe
innanzi tutto applicabile all'invio di sms così come non lo sarebbe per i fax
che sarebbero dei documenti. A torto. Innanzi tutto la prefata norma tutela
l'onore e la sfera riservata delle persone. In questo senso la protezione va
intesa in senso lato e meglio intende tutelare il bene protetto
indipendentemente dal tipo di comunicazione che intercorre sulla linea, poco
importa se la voce o dei messaggi da leggersi sul display. Certo, il
legislatore che ha concepito la norma non poteva, a quell'epoca, immaginare che
dal telefono potessero essere inviati messaggi scritti all'indirizzo
dell'interlocutore, ma la legge non limita la protezione al telefono così come
concepito allora, ma parla di utilizzo abusivo di un impianto per importunare.
Ed è proprio quello che AC 1 ha fatto: importunare con il telefono la PC 1,
minacciandola, insultandola, per spaventarla, per renderle la vita più
difficile così come lei, secondo lui, l'aveva resa a lui.
Quanto alla necessità della querela va
detto che è stato accertato che la stessa è stata presentata il 14 ottobre
2005.
A mente della difesa, nella misura in cui non è più stata reiterata, essa
non coprirebbe i fatti successivi a quella data, per cui AC 1 andrebbe assolto
per assenza i valida querela. Anche qui l'argomento è specioso. La querela è la
manifestazione della volontà della parte lesa di punire il colpevole, di
perseguirlo penalmente (DTF 115 IV 12). Di principio è vero che una querela
deve riguardare solo i fatti compiuti fino al momento del suo deposito, ma la
giurisprudenza ha stabilito che per i medesimi comportamenti delittosi commessi
dopo la presentazione della querela è eccessivo richiedere dalla parte lesa che
reiteri ogni tre mesi la presentazione di un atto formale, bastando che sia
chiara la sua volontà di perseguire il prevenuto anche per gli analoghi fatti
successivi (SJ 1985 p. 215). Nella fattispecie si ha che PC 1 ha chiaramente
inteso, anche successivamente all'ultimo sms di cui al punto B.2. dell'atto di
accusa, perseguire AC 1: basti al riguardo leggere il suo verbale del 31
ottobre 2005 davanti al PP dove riferisce pure di altri sms inviati dopo la
presentazione della querela del 14 ottobre 2005, come quello della sera stessa
dell'incendio "siamo andati dalla tua mamma la prossima volta
non c’è più" che è poi l'ultimo in ordine di tempo tra quelli ritenuti
costitutivi di reato.
Ne discende che si può tranquillamente dedurre che PC 1 ha espresso
in modo sufficientemente chiaro alle autorità la sua intenzione di perseguire
penalmente l'imputato per titolo di minaccia per tutti gli sms indicati
nell'atto di accusa. Che il contenuto degli sms indicati nell'atto di accusa
sia stato tale da inquietare e spaventare la PC 1 lo dimostra il contenuto
stesso di quei messaggi e la reazione di paura della donna che già il 14
ottobre 2005 si è rivolta agli inquirenti con la presentazione della querela.
5.3
minaccia
Giusta l'art. 180 CP chiunque, usando grave minaccia, incute
spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è perseguito
d'ufficio se:
a. è il
coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o
nell'anno successivo al divorzio; o
abis è
il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è
stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al
suo scioglimento; o
b. è il
partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi
vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia
stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.
Sulla querela valgono mutatis mutatandi le considerazioni fatte al
considerando precedente (n. 5.2). Aggiungasi che la questione non è, sia che
sia, qui di rilievo nella misura in cui è stato accertato che PC 1 e AC 1 hanno
convissuto more uxorio fino all'agosto 2005 di guisa che il procedimento andava
comunque condotto d'ufficio giusta la lett. b della prefata norma entrata in
vigore il 1° aprile 2004 (RU 2004 1403).
La minaccia deve essere grave e tale da compromettere il
sentimento di sicurezza della vittima (Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, Zurigo 1989, n. 3 ad art. 180 CP con riferimenti). Per
stabilire se una minaccia è oggettivamente atta a provocare spavento, occorre
fondarsi non solo sui termini utilizzati, ma anche sull’insieme delle
circostanze (CCRP 29.10.97 in Z.).
Nella fattispecie appare chiaro che nel contesto conflittuale
descritto, i termini usati sono pacificamente minatori e sono stati rivolti
alla vittima con l'intento di incuterle paura, così come, in definitiva, AC 1
ha addirittura posto in essere le sue minacce con il materializzarsi
dell'incendio commissionato al AC 2. Che su PC 1, poi, quei messaggi abbiano
esercitato timore, lo dimostra il fatto stesso che già il 14 ottobre 2005 si è
rivolta alle autorità presentando querela.
Ne discende che anche questa imputazione va confermata.
5.4
falsa testimonianza
Pacifico che __________ ha detto il falso alla SPP il 18 gennaio
2006.
allorquando ha riferito di essersi recato dal fruttivendolo __________ a
ritirare una busta "per __________ " lasciatagli da AC 1, contenente
la somma di CHF 500.- per il pagamento di un computer vendutogli qualche tempo
prima. E' inoltre stato accertato che questa falsità l'ha raccontata dietro
invito dell'amico AC 1, per fargli un favore, senza che sapesse che era per
scagionarlo dall'incendio di cui in rassegna. Al riguardo non è determinante
sapere chi e come ha posto la scritta "per __________ " sulla busta,
essenziale è che, ancora una volta, AC 2 è sempre stato lineare e costante nel
riferire che quel riferimento gli era stato indicato da AC 1 e che così doveva
presentarsi a __________. Altrettanto pacifico è, inoltre, che __________ è
stato condannato per falsa testimonianza con sentenza cresciuta in giudicato
(DAP senza opposizione). Infine il reato di falsa testimonianza è un crimine.
L'art. 24 nCP dispone che
"
1Chiunque intenzionalmente determina altri a
commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con
la pena applicabile all'autore.
Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine
incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine."
E' in particolare sufficiente, perché vi sia istigazione, che
l'istigatore approvi il disegno dell'autore principale (DTF 116 IV 1).
L'istigatore è colui che dà l'idea di commettere un reato. Contrariamente
all'autore mediato, egli non ha alcuna influenza sullo svolgimento dell'atto
delittuoso, ma unicamente sulla volontà criminale dell'autore. L'istigatore
influisce semplicemente sulla volontà dell'autore di passare all'atto (CJS, La
nouvelle partie générale du CP, p. 109). Ora, nella fattispecie, è pacifico
come AC 1 ha invitato e convinto __________ a raccontare il falso davanti
all'autorità giudiziaria, egli non si sarebbe infatti mai sognato di fare una
cosa del genere non avendone alcun motivo, se non quello, una volta invitato
dall'amico, di trarlo d'impaccio. In siffatte evenienze il comportamento di AC
1.
è di tutta evidenza quello dell'istigatore.
A mente della difesa il reato non sarebbe realizzato poiché, dato
che l'incendio è un crimine punito con una pena detentiva non inferiore ad un
anno, la SPP che ha raccolto la deposizione falsa di __________ non era
competente per istruire il caso.
L'argomentazione non appare di primo acchito destituita di ogni
fondamento. Certo è che, nella fattispecie, il Ministero Pubblico non ha
brillato nell'attribuire un'inchiesta così complessa, seppur coadiuvata dal PP,
riguardante pure dei crimini gravi come l'incendio intenzionale, ad un
sostituto procuratore pubblico in dispregio della lettera dell'art. 65 let b LOG:
semmai il coadiuvante doveva essere la SPP e non il PP. Ma tant'è. La questione
non ha grande rilevanza. Innanzi tutto le affermazioni false di __________ sono
state raccolte in un verbale dinanzi non solo alla SPP ma presente anche il PP,
seppur in qualità di coadiuvante. Secondariamente, posto che, come già detto,
il reato in questione ha pesato nella commisurazione della pena unicamente come
fatto a prescindere dalla sua qualifica giuridica, va rilevato che, sia che si
tratti della fattipecie descritta al cpv 1 o al cp. 2 del nuovo art. 24 CP,
l'imputato ha commesso un'istigazione alla falsa testimonianza. Che poi debba
essere punito come incitazione ad un reato solo mancato, poco importa,
l'istigazione resta consumata e la sua influenza nella commisurazione della
pena non muta, poiché il reato non ha, come tale, pesato nella determinazione
della stessa.
Ciò detto, a mente di questo giudice, almeno in applicazione del
principio in majore minus, nella misura in cui la polizia può raccogliere
testimonianze indipendentemente dal reato su cui indaga, dovrebbe essere
ammissibile anche per un SPP. Detto questo non ci si può esimere dal richiamare
il Ministero Pubblico a fare di meglio per evitare in futuro simili, fors'anche
impudenti, contestazioni, tanto più che nella fattispecie era ben chiaro il
reato che stava istruendo.
5.5
ricettazione
5.5.1
Per
l’art. 160 n.1 CP, entrato in vigore il 1. gennaio 1995, chiunque acquista,
riceve in dono od in pegno, occulta od aiuta ad alienare una cosa che sa o deve
presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Dal messaggio federale (FF 1991 II 865) si evince che il nuovo
tenore chiarisce che la ricettazione concerne una cosa che un terzo si è
procurata mediante un reato contro il patrimonio. L'oggetto del reato, la cosa,
può essere soltanto un oggetto materiale. La ricettazione di un credito è
dunque possibile soltanto se questo è incorporato in una cartavalore.
Il reato a monte deve essere commesso da una terza persona. La
lettera dell’art. 160 n.1 cpv. 1CP mostra chiaramente che l’autore o il correo
del reato a monte non può essere perseguito per la ricettazione del proprio
bottino.
Presupposto della realizzazione dell’atto della ricettazione è la
consumazione del reato a monte (Corboz, les infractions principales II art. 160
n. 24; Rehberg/Schmid, III, p. 246; Schubart, Band 2, art. 144 n. 36;
Strathenwerth, BT I §20 n. 24; Trechsel, Kurzkomm art.160 n. 6). La
ricettazione non deve rappresentare l’atto necessario alla consumazione del
reato a monte.
5.5.2
Nella fattispecie è
pacifico come AC 1 abbia ricevuto da AC 2 sia gratuitamente la carta SIM
sottratta a __________ sia i due cellulari indicati al n. B.5.2 dell'atto di
accusa. E' stato pure accertato che AC 2, in passato, aveva diverse volte
venduto e/o consegnato cellulari e schede telefoniche a AC 1, così come non può
essere seriamente posto in dubbio che AC 2 è un ladro di cellulari abituale.
Questi oggetti sono stati sottratti (AA C.7.4 e 7.10) da AC 2 personalmente e
consegnati a AC 1 (PS 22.11.05 e 23.12.05). Lo stesso AC 2 ha spiegato di
conoscere AC 1 da circa tre anni prima dei fatti poiché: "lo rifornivo
di apparecchi natel da me precedentemente sottratti, rispettivamente lui li
riforniva a me." (PS 17.11.05). Che poi AC 1 doveva conoscere la
provenienza illecita di quei cellulari e di quella carta, lo conferma non solo
la provenienza (AC 2, a lui noto ladro) l'uso stesso che ne ha fatto e meglio
le minacce anonime a PC 1 e l'sms inviatosi dopo i fatti per depistare le
indagini.
5.5.3
A mente della difesa la
carta SIM non sarebbe un oggetto ai sensi della prefata norma ma piuttosto
l'espressione di un diritto di natura obbligatoria. In realtà invece ben si
tratta di un oggetto, a prescindere dal valore del materiale con cui è fatto.
Certo, il suo valore dipende dal credito che la carta incorpora. Ma anche al
riguardo non occorre disquisire oltre sulla necessità o meno di una querela non
trattandosi di una fattispecie retta dall'art. 172 ter CP poiché l'intenzione
dell'autore era di sottrarre l'oggetto, a prescindere dal suo valore così come,
del resto, AC 1 ne ha fatto uso senza far dipendere la sua azione dal credito
incorporato nella carta (DTF 122 IV 156).
5.5.4
E' stato accertato che
i due cellulari di cui al n. B.5.2 dell'atto di accusa sono i due oggetti del
furto di cui al n. C.7.10. dello stesso atto di accusa. AC 2 li ha sottratti e
poi, come in passato, li ha dati a AC 1 (PS 23.12.05). AC 1 ne ha poi usato uno
per mandarsi l'sms del 4.11.05 per depistare le indagini. Per il resto valgono
le considerazioni fatte al precedente considerando. Con il che anche queste
imputazioni vanno confermate.
6.
La commisurazione
delle pene
6.1
Per l'art. 47 n CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la
pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha
nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena
previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La gravità della colpa
resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione
numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito
(determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione
del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o
reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in
particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale,
l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali
precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la
perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione
prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV
112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF
122.
IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono
nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto
discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito
spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF
19.
giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base
al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità
dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata
non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in
re M.).
Per il resto è appena il caso di ricordare che nella
commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento,
le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga
fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP,
disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia
esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di
apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).
6.2
Per AC 3, che nella
fattispecie ha avuto il ruolo minore, essendo stato coinvolto dal AC 2 con
compiti anche se importanti, come il suo trasporto e l'esecuzione materiale
diretta dell'incendio, ha comunque da essere ritenuta una colpa oggettiva di
una certa gravità avendo egli eseguito materialmente l'incendio, creando un
pericolo evidente per i terzi, insito nel reato stesso. Dal profilo soggettivo
va detto che egli non ha mai esitato anche se deve aver compreso le vere
intenzioni del AC 2 soltanto nell'ultima fase, ossia quella più cruciale. Il
movente appare inoltre estremamente futile ed egoista: recuperare CHF 200.-
prestati a AC 2 e che questi ancora non gli aveva restituito. AC 3 è comunque
apparso in aula come una persona a posto, che lavora e che ha certamente capito
di aver commesso un'imperdonabile idiozia. Attualmente appare ravveduto e la
via imboccata è quella del lavoro con il che si può ritenere senz'altro una
prognosi del tutto favorevole. Per lui la Corte ha ritenuto adeguata una pena
detentiva di 14 mesi posti al beneficio della sospensione condizionale per due
anni.
6.3
Per AC 2, oltre alla
gravità oggettiva dei reati, pesa una situazione personale estremamente
preoccupante. La sua colpa è oggettivamente molto grave per il numero
impressionante di furti commessi in tempi anche relativamente brevi nonostante
vari interventi delle forze dell'ordine che non avevano mai proceduto, dandogli
fiducia, ad un suo formale arresto. Nemmeno i precedenti per i quali è stato
condannato a pene da espiare, lo hanno trattenuto dal commettere in sostanza
sempre lo steso reato: il furto. Poco importa l'entità della refurtiva, ciò che
rende grave la sua colpa è soprattutto l'impressionante disponibilità a sempre
commettere lo stesso reato all'interno di strutture apparentemente più sicure,
confondendosi con normali frequentatori come le scuole, gli spogliatoi, gli
ospedali o le case per anziani. Al punto che, per farlo cessare, altro le
autorità non hanno potuto fare che arrestarlo, ciò che peraltro nemmeno era
avvenuto per l'incendio, nella misura in cui, scontata la pena precedente, è
stato rimesso in libertà. Appena riavuta la libertà, AC 2 altro non ha fatto
che riprendere a rubare. Insomma: come è in libertà, come ha una piccola
difficoltà finanziaria, AC 2 non sa resistere dal commettere furti. Su di lui
non ha inciso particolarmente il concorso di reati nella misura in cui parecchi
concorsi sono di natura tecnica, legati al reato principale del furto; così
come gli atti di esibizionismo, ammessi solo in aula verosimilmente per
imbarazzo e vergogna, appaiono piuttosto essere in un caso una bravata di
cattivo gusto e nell'altro l'espressione di una sorta di incazzatura perché la
studentessa in questione non liberava l'aula all'interno della quale egli aveva
premura di commettere un nuovo furto. In entrambi i casi non risulta, anche
perché trattasi di ragazze adulte, che l'atto abbia particolarmente scosso le
parti lese. Preoccupa tuttavia il salto di qualità dal furto, per sole ragioni
economiche, per puro scopo di lucro, all'incendio. AC 2 si è infatti reso
disponibile ad incendiare o l'appartamento o la vettura della ex del AC 1 sotto
casa, creando un pericolo serio e concreto per tutti gli abitanti dello
stabile.
Dal profilo delle prospettive AC 2 non dà garanzie di
tranquillità. Il lavoro di affitta camere che intenderebbe proseguire una volta
liberato, è del tutto precario e non offre nulla di concreto che possa far
ritenere che egli non ricominci: anzi, i reati da lui commessi sono stati avvenuti
proprio intanto che gestiva la sua pensioncina.
In definitiva, data l'enorme gravità oggettiva dei reati, il fine
meramente economico che lo ha spinto ad agire e l'impressionante reiterazione,
nonostante i precedenti e la comprensione delle forze dell'ordine che più volte
hanno rinunciato ad arrestarlo, AC 2 ha già goduto di un importante sconto di
pena da parte del PP con il suo deferimento ad una corte correzionale e non
criminale. Questo Presidente condivide questa scelta grazie all'importante e
decisiva collaborazione prestata agli inquirenti nell'accertamento dei fatti. A
mente di questo Presidente questa preziosa collaborazione va ulteriormente
premiata poiché è stata sostanzialmente immediata e spontanea. Ritiene pertanto
che una pena detentiva di trenta mesi integralmente da espiare è una pena
giusta con il monito che la collaborazione è senz'altro un importante criterio
di riduzione della pena, ma che se AC 2 vuole veramente ritrovare un posto
libero nella società civile, non deve ovviamente infrangere la legge e poi dire
che è stato lui, ma deve semplicemente non infrangere la legge.
Già condannato a pene da espiare per gli stessi reati, più volte
inchiestato per i medesimi titoli, ricaduto, ogni volta posto in libertà, quasi
immediatamente e con una situazione professionale del tutto precaria, non vi è
spazio per una sospensione, nemmeno parziale, della pena.
6.4
6.4.1
La colpa di AC 1 ha da
essere definita di una gravità inaudita. Innanzi tutto per la gravità oggettiva
del reato commesso. L'incendio intenzionale è uno dei crimini più pericolosi
previsti dal nostro codice, punito con una pena detentiva minima di 12 mesi.
Proprio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica giustificano questa
scelta del legislatore. Chi appicca il fuoco non si cura delle conseguenze per
le cose e le persone e queste conseguenze sono spesso pesanti. Nella
fattispecie è ben vero che il fuoco ha danneggiato solo cose, anche se ha
cagionato un ingente danno attorno ai centomila franchi, ma è altrettanto vero
che ha rappresentato un pericolo concreto assai importante pure per le persone,
perché è stato appiccato in un posteggio aperto che si trovava sotto una
palazzina con diversi appartamenti, ad un'ora in cui normalmente la gente è a
casa. La deflagrazione è stata imponente e, avesse intaccato anche le strutture
portanti dello stabile, avrebbe potuto fare una strage. (AI 133).
6.4.2
Nella graduatoria delle
responsabilità se AC 3 giunge ultimo a grande distacco, AC 1 è nettamente al
primo posto. E' lui che ha assoldato il AC 2, di cui sapeva a grandi linee che
era un poco di buono, che rubava telefonini e che quindi era facile convincere
offrendogli un buon compenso, per organizzare la spedizione punitiva che
comportava l'incendio dell'appartamento o della vettura. E' lui che gli ha dato
le chiavi del portone principale dello stabile. E' lui che gli ha fornito lo
spirito da ardere ed a lui che AC 2 chiese conto di come procedere una volta
constatato che nell'appartamento vi era la mamma di PC 1 e che la vettura non
c'era in occasione della prima trasferta a __________ . Successivamente è stato
ancora AC 1 che ha dettato i tempi del nuovo intervento: tornare sul posto a
compiere l'opera, lasciando al mandatario di scegliere l'obiettivo:
appartamento o auto. Notisi che AC 1 aveva abitato in quello stabile ed egli
era perfettamente al corrente di come era fatto e di dove la PC 1 avrebbe
parcheggiato il suo veicolo.
In questo AC 1 ha pure dato prova di buona organizzazione, incaricando
un terzo di cui sapeva le qualità morali, sapendosi costruire un alibi per la
sera stessa, dato che era perfettamente al corrente che la donna avrebbe
indicato in lui il possibile autore, risultato in un primo tempo credibile con
l'uscita al ristorante a mangiare una pizza e con l'incontro con il fratello
per la visione del PC. Ed anche nel minacciare la donna egli ha utilizzato
sempre un'utenza terza, convinto che mai gli inquirenti avrebbero potuto avere
le prove di un suo coinvolgimento.
6.4.3
Detto che il concorso
dei reati non ha avuto peso nella commisurazione della pena, tutte le
infrazioni inserendosi in un unico disegno di importunare, minacciare e punire
la madre di suo figlio, PC 1, i fatti come tali relativi alle minacce,
all'incitamento alla falsa testimonianza, alla presa in possesso ed
all'utilizzo di utenze telefoniche altrui per punire la donna e per depistare
le indagini, hanno comunque pesato nella determinazione della colpa in quanto
rivelatisi di una volontà criminale che, nel caso di AC 1, ha da essere definita
tenace ed irrefrenabile.
6.4.4
Premesso che la
costituzione e la CEDU garantiscono all'imputato il diritto di tacere financo
di mentire e che per tale atteggiamento non deve derivare all'imputato un
aggravio di pena, e che per quanto AC 1 non ha subito aggravi di pena, non va
sottaciuto il fatto che egli non solo ha sempre negato le sue responsabilità,
ma ha pure più volte tentato di inquinare le prove determinando __________ a
commettere una falsa testimonianza e inviando un sms da un utenza terza al suo
telefonino quando sapeva che era già sotto sequestro, dal contenuto fuorviante.
Il tutto per depistare le indagini, fatto ancora una volta rilevatore di totale
assenza di ammissione di responsabilità.
6.4.5
AC 1 non è più un
giovanissimo e nemmeno è incensurato stante la precedente condanna per
ricettazione, invero a pochi giorni detenzione, ma il cui periodo di prova di
due anni è scaduto pochi mesi prima che ricominciasse a delinquere. Preoccupa
che un uomo di 40 anni organizzi una spedizione punitiva così pericolosa,
incurante assolutamente dell'incolumità altrui, al solo scopo di vendicarsi per
una relazione finita male. Che paghi poi un terzo, di cui conosce la scarsa
caratura morale, per realizzare questo suo disegno, sconcerta.
Inoltre AC 1 non solo non si è mai assunto le sue responsabilità,
ma ha pure più volte truccato le carte, in una sorta convinzione di essere
intoccabile o convinto, perlomeno, che senza prove dirette e senza confessione
non sarebbe possibile condannare il colpevole.
6.4.6
A favore di AC 1 è
stato considerato che il movente non è stato di natura economica ma passionale.
La Corte ha dato atto di una certa sua sofferenza per la situazione creatasi
con la ex-convivente e di cui egli non appare essere il principale
responsabile. Qualcosa non deve aver funzionato nei giusti modi in particolare
nel comunicare le ragioni di un diritto di visita che, a tutela non del piccolo
ma della madre, in poche settimane è stato ridotto da frequentazioni quotidiane
a qualche mezz'oretta la settimana. Ed in fondo questa appare per AC 1 la
circostanza attenuante più importante che ha evitato, anche a lui, il
deferimento ad una corte criminale.
6.4.7
Tutto ciò considerato e
ben ponderato questo Presidente ritiene giustificata una pena detentiva di 26
mesi.
6.4.8
Per l'art 43 n. CP il
giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte
da eseguire non può eccedere la metà della pena. In caso di sospensione
parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi.
La condizionale parziale è un principio che è stato introdotto
dalla novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno per
consentire al giudice di non dover decidere "tutto o niente". La
norma è applicabile allorquando le condizioni della sospensione condizionale
non sono interamente realizzate, dando la possibilità al giudice di frazionare la
pena, nella preoccupazione di accrescere l'effetto preventivo della sanzione
rappresentato dalla porzione di pena da espiare e dal timore di dover espiare
anche il resto (CJS, op.cit. p. 226).
Nella fattispecie si ha che, oggi come oggi, la prognosi di AC 1 è
senz'altro negativa. Già la gravità della colpa è rivelatrice di una
personalità vendicativa che non sa riconoscere la libertà altrui e pericolosa,
disposta a porre in pericolo la vita di più persone, pur di giungere al suo
obiettivo. AC 1, dalla precedente condanna per ricettazione, non ha saputo
trarre i necessari insegnamenti ma ha delinquito, commettendo pure, tra gli
altri lo stesso reato, in maniera estremamente più grave. A ciò aggiungasi che
egli, in nessun momento del procedimento, ha saputo assumersi le proprie
responsabilità così come non ha avuto parole di simpatia per la vittima, madre
di suo figlio. Anzi egli, ancora al dibattimento, ha ribadito che le colpe non
sono sue, sono degli operatori sanitari, della PC 1 e, in definitiva, pure dei
coimputati che lo avrebbero tirato di mezzo. Egli ha inoltre persistito nel
dire di non aver coinvolto __________ nella falsa testimonianza, senza avere
per lui nemmeno una parola di solidarietà per aver subito una condanna per
avergli in sostanza fatto un favore. Dal profilo della prognosi nulla è
rassicurante: da oltre un anno è sua facoltà, meglio dire dovere dato
l'avvenuto disconoscimento della paternità di __________ ad opera
dell'ex-marito della PC 1 riconoscere __________, ma egli ancora non si è
attivato per farlo. Anzi, nemmeno si è assunto quelle responsabilità
finanziarie di mantenimento che ogni buon padre deve assumersi. Da un lato dice
di aver sofferto per la situazione - e gli si può anche credere - ma dall'altro
non si è minimamente assunto le responsabilità che un padre deve assumersi. Al
riguardo l'inazione delle autorità preposte appare certo poco comprensibile, ma
non diminuisce minimamente la constatazione che AC 1 nei fatti non ha mai
voluto assumersi le responsabilità più onerose che comporta la paternità.
In definitiva, per lui, ancora oggi, quello che ha fatto non è
nulla di grave perché continua a dire di non aver fatto nulla nemmeno di fronte
ad indizi che in realtà sono prove schiaccianti.
E nemmeno sul piano professionale AC 1 può vantare di avere una
situazione rassicurante, che lo distoglierà da commettere ulteriori reati.
D'accordo la madre non ce la faceva più a continuare con il negozio, ma egli ha
preferito chiuderlo e non continuare l'attività in cui anch'egli lavorava, compiendo
quei sacrifici che hanno fatto i genitori ma che egli non sembra essere
disposto a fare. Concretamente è infatti risultato che egli continua fino alla
scadenza del contratto la fornitura di generi alimentari alle scuole di __________
e poi nulla di concreto ha organizzato per il dopo, la dichiarazione d'intenti
circa il ritiro di una panetteria con un amico non ha riscontri oggettivi che
la rendano almeno un poco verosimile.
Ne discende che AC 1 deve essere condannato ad una pena da
espiare. In applicazione della prefata nuova disposizione del CP, questo
presidente valuta in 10 mesi (5/13) la porzione di pena effettivamente da
espiare, che dovrebbe costituire un periodo sufficiente per far riflettere
l'imputato e trattenerlo in futuro dal commettere nuovi reati. Circa il disagio
per l'espiazione della pena in relazione con lo svolgimento del mandato di
fornitura di generi alimentari con la scuola di __________ comunque destinato a
cessare, AC 1 potrà senz'altro concordare con le autorità di esecuzione il
periodo meno disagevole. Il carcere preventivo va computato sulla parte di pena
da espiare.
7.
La decisione della
Corte d’assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna
dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267
CPP) che possano essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale
(art. 265 CPP), in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile, con la
possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 CPP). Giusta il
combinato disposto di cui agli artt. 9 LAVI e 94 CPP, inoltre, se la parte
civile è vittima di reati che ne hanno leso direttamente la salute fisica,
sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e
trattare in seguito le sue pretese pecuniarie nei confronti del condannato
oppure – ove ciò comporti un dispendio sproporzionato e non si tratti di
pretese di lieve entità – limitarsi a prendere una decisione di principio sul
diritto al risarcimento, con rinvio per il rimanente al foro civile (DTF 122 IV
37).
7.1
Per quel che è delle
pretese di risarcimento delle compagnie di assicurazione va detto che la
giurisprudenza ha più volte ribadito che la costituzione di parte civile è
riservata al solo danneggiato direttamente e non a chi ha risarcito il danno è
pacifica. Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare che,
in assenza di una norma specifica, il terzo che risarcisce un danno non
acquisisce il diritto di costituirsi parte civile per subrogazione e/o eventualmente
per cessione (Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978
I p. 557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104; SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p.
149). Ne discende che le pretese della compagnia di assicurazione non possono
da essa esser fatte valere in sede penale, facendole difetto la qualità di
parte civile. Con il che essa va rinviata al foro civile, il nostro codice non
prevedendo una norma specifica che offra tale possibilità al cessionario o a
colui che è surrogato ai diritti della parte direttamente lesa.
7.2
A proposito di PC 1
pacifiche sono le spese di riparazione del veicolo così come documentato in
atti per CHF 17'900.-. Altrettanto chiare ed incontestabili sono le spese
legali dovute al suo patrocinio causate dall'agire degli accusati. L'importo
esposto appare conforme alla TOA. Il tutto per un totale di CHF 27'800.- da
versarsi in solido.
Per quel che è del torto morale, pur non misconoscendo che la
donna possa aver patito delle ulteriori sofferenze a seguito degli atti di cui
è stata vittima, stanti le sue precarie condizioni di salute già precedenti i
fatti di cui in rassegna, questo presidente non dispone di informazioni
sufficienti per poter stabilire un'indennità in relazione di causa con i fatti
qui esaminati. Su questo punto si impone il rinvio al foro civile.
7.3
Rinvio al foro civile
che appare giustificato anche per le pretese avanzate dal proprietario
dell'immobile, non essendo chiaro se si tratta solo di spese di ripristino
oppure anche di manutenzione straordinaria. Il rinvio appare pure maggiormente
equo per consentire ai debitori un più compiuto contraddittorio.
8.
Tutto il materiale
in sequestro appare come provento di reato o mezzo per commettere reati di
guisa che va confiscato.
Le spese sono a carico in solido degli accusati riconosciuti
colpevoli nella misura delle rispettive responsabilità.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno
che ai punti 7.16, 7.26 e 7.28, 8.10, 8.11 ed al punto 7.47, trasformato in
tentativo;
visti gli art. 12, 22, 24, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 139, 144, 147, 160, 179 septies, 180, 186, 194, 221
cpv. 1, 286, 307 CP;
35, 39, 90 cifra 1, 94
cpv. 1 e 3, 95 cifra 1 LCStr;
33.
LArm;
6.
LOP;
51.
LTP;
19a LStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore colpevole di:
1.1
incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 2 e AC 3, intenzionalmente incendiato la
vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché
uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno denunciato
complessivo di fr. 79'531.95;
1.2
ripetuta minaccia
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________
, usando grave minaccia incusso timore e paura a PC 1, inviando i messaggi SMS
di cui al punto 2 dell'atto di accusa;
1.3
abuso di impianti di
telecomunicazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 24.9.2005 e il 26.10.2005, a __________
, ripetutamente abusato per malizia, di un impianto di telecomunicazione per
inquietare PC 1 e meglio inviandole dal numero, a lei ignoto, fra l'altro gli
sms di cui al punto 2 dell'atto di accusa;
1.4
danneggiamento
per avere,
in data 21.10.2005, a __________ ,
danneggiato intenzionalmente la vettura di PC 1, graffiandone la
portiera anteriore sinistra;
1.5
ricettazione
per avere, a
__________ ,
sapendo o dovendo presumere che trattavasi di oggetti provento di
reato contro il patrimonio,
1.5.1
in data 24.9.2005,
ricevuto da AC 2 la carta
SIM nr. sottratta in danno a __________;
1.5.2
in data 4.11.2005,
acquistato da AC 2 due telefoni
cellulari;
1.6
istigazione alla falsa
testimonianza
per avere, a
__________ ,
intenzionalmente determinato __________ a commettere come testimone
in un procedimento giudiziario, sulle circostanze e fatti di causa, una falsa
deposizione,
e meglio come descritto
nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC 2 è autore colpevole di:
2.1
incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 3, intenzionalmente incendiato la
vettura di PC 1
e così facendo danneggiato pure la vettura di __________, nonché
uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno complessivo di
fr. 79'711.95;
2.2
furto (ripetuto), in parte
tentato
per avere,
agendo a scopo di indebito profitto e alfine di appropriarsene,
in 65 occasioni, di cui 4 tentate e 61 consumate,
sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui
in danno di terzi, in varie località del Canton Ticino, nel periodo compreso
tra l'8.2.2005 e il 17.6.2006, per una refurtiva complessiva dichiarata di fr.
29'763.55, € 200 e USD 300;
2.3
ripetuto danneggiamento
commesso per compiere
parte dei reati di cui sopra,
causando in 50 occasioni danni alla proprietà altrui,
nonché per avere, in data 16.2.2005, a __________ (__________ )
danneggiato un vaso e parte della pavimentazione di proprietà
della PC 58, provocando un danno per un valore totale denunciato di fr.
10'954.80;
2.4
ripetuta violazione di
domicilio
commessa per compiere parte dei reati di cui sopra indebitamente
introducendosi in 20 occasioni nelle altrui proprietà;
2.5
ricettazione
per avere, nei primi
giorni di ottobre 2005, a __________ ,
aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante
un reato contro il patrimonio, ricavandone fr. 1'400.--;
2.6
abuso di un impianto per
l'elaborazione dati (tentato)
per avere, l'1.4.2006, a __________
,
influito su un processo elettronico atto a provocare,
per mezzo dei risultati erronei così ottenuti,
un trasferimento di attivi a danno di altri, fallendo nell’intento
non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo;
2.7
ripetuto furto d'uso
(tentato e consumato)
commesso in
4.
occasioni, di cui 1 tentata,
sottraendo 3 veicoli a motore e 1 ciclomotore di terze persone
a scopo d'uso,
a __________
(__________ ), __________ , __________ (__________ ) e a __________ ,
nel periodo
compreso tra il 9.9.2005 e il 24.5.2006;
2.8
ripetuta circolazione
senza licenza di condurre
per avere,
nel periodo compreso tra il 9.11.2005 e il 24.5.2006,
a __________ e in altre imprecisate località, in 4 occasioni,
condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta
licenza di condurre;
2.9
minaccia
per avere, in
data 16.2.2005, a __________ (__________ ),
usando grave minaccia, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC
59;
2.10
esibizionismo
per avere,
a __________, compiuto atti esibizionistici,
- il
17.12.2004
dinanzi a PC 16;
- l'8.2.2005
dinanzi a PC 11;
2.11
impedimento di atti
dell'autorità
per avere, in
data 18.4.2006, a __________ ,
impedito
agli agenti preposti di procedere al suo controllo;
2.12
infrazione alle norme della
circolazione stradale
per avere, nelle
circostanze di cui al punto 16 dell'atto di accusa,
nell’ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza
prestare la dovuta attenzione alla vettura superata,
infranto le norme della circolazione stradale;
2.13
infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, nel
periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,
a __________ e in altre imprecisate località,
detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative
munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi;
2.14
contravvenzione alla Legge
sull'ordine pubblico
per avere, nel
periodo compreso tra il 10.9. e il 18.10.2005,
a __________, esploso all’aperto cinque colpi d’arma da fuoco;
2.15
ripetuta contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico
per avere utilizzato
abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, sprovvisto di un titolo di
trasporto valido:
- il
25.5
, sulla tratta __________ ;
- il
9.6
, sulla tratta __________ ;
2.16
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza
essere autorizzato,
nel periodo tra il mese di gennaio 2004 e il mese di giugno 2006,
personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 50
grammi,
e meglio come descritto
nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3.
AC 3 è autore colpevole di:
3.1
incendio intenzionale
per avere,
il 26.10.2005, a __________ ,
agendo in correità con AC 1 e AC 2, intenzionalmente incendiato la
vettura di PC 1 e così facendo danneggiato pure la vettura di __________,
nonché uno stabile di proprietà della società PL 5, causando un danno
denunciato complessivo di
fr. 97'811.95,
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
4.
Di
conseguenza:
4.1
AC
1.
è condannato alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, di cui 10 mesi da espiare.
4.2
AC
2.
è condannato alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.3
AC
3.
è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
5.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta:
5.1
a AC 1 è parzialmente sospesa
nella misura di 16 (sedici) ed al condannato è impartito un periodo di prova di
3.
(tre) anni;
5.2
a AC 3 è interamente sospesa
condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
6.
AC 3, AC 2 e AC 1 sono
condannati, in solido, a versare alla parte civile PC 1 complessivi fr.
27'800.--. Per ogni ulteriore ragione creditoria le parti civili sono rinviate
al foro civile.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 1'200.-- (milleduecento) e le spese processuali sono poste, in solido, a
carico dei condannati nella misura di 1/5 a carico di AC 3, di 2/5 ciascuno a
carico di AC 2 e di AC 1.
8.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
9.
Questo giudizio può
essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni
da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza
integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'200.--
Inchiesta
preliminare fr. 11'008.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 12'258.--
============
Distinta spese a
carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 480.--
Inchiesta preliminare fr. 4'403.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 20.--
fr. 4'903.20
============
Distinta spese a carico di AC
2.
Tassa di giustizia fr. 480.--
Inchiesta preliminare fr. 4'403.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 20.--
fr. 4'903.20
============
Distinta spese a
carico di AC 3
Tassa di giustizia fr. 240.--
Inchiesta preliminare fr. 2'201.60
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 10.--
fr. 2'451.60
============
Intimazione a:
e alle Parti civili:
terzi implicati
1.
PC 1
1.
rappr. da: RC 1
2.
PC 2
3.
PC 3
4.
PC 4
5.
PC 5
6.
PC 6
7.
PC 7
8.
PC 8
9.
PC 9
10.
PC 10
11.
PC 11
12.
PC 12
13.
PC 13
14.
PC 14
15.
PC 15
16.
PC 16
17.
PC 17
18.
PC 18
19.
PC 19
20.
PC 20
21.
PC 21
22.
PC 22
23.
PC 23
24.
PC 24
25.
PC 25
26.
PC 26
27.
PC 27
28.
PC 28
29.
PC 29
30.
PC 30
31.
PC 31
32.
PC 32
33.
PC 33
34.
PC 34
35.
PC 35
36.
PC 36
37.
PC 37
38.
PC 38
39.
PC 39
40.
PC 40
41.
PC 41
42.
PC 42
43.
PC 43
44.
PC 44
45.
PC 45
46.
PC 46
47.
PC 47
48.
PC 48
49.
PC 49
50.
PC 50
51.
PC 51
52.
PC 52
53.
PC 53
53.
rappr. da: RC 2
54.
PC 54
55.
PC 55
56.
PC 56
57.
PC 57
58.
PC 58
59.
PC 59
60.
PC 60
61.
PC 61
62.
PC 62
63.
PC 63
64.
PC 64
65.
PC 65
66.
PL 1
67.
PL 2
68.
PL 3
69.
PL 4
70.
PL 5
71.
PL 6
72.
PL 7
73.
PL 8
74.
PL 9
Per la Corte delle assise
correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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