72.2007.56
Infrazione aggravata alla LStup (acquistato, detenuto e venduto cocaina) - contravvenzione alla LStup (consumato cocaina) - ricettazione (telefono cellulare) - pena unica - confisca
20 luglio 2007Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2007.56
Data decisione, Autorità:
20.07.2007, PENAL
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup (acquistato, detenuto e venduto cocaina) - contravvenzione alla LStup (consumato cocaina) - ricettazione (telefono cellulare) - pena unica - confisca
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONFISCA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
INSUCCESSO DEL PERIODO DI PROVA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
RICETTAZIONE
art. 46 cf. 1 CPS
art. 69 CPS
art. 70 CPS
art. 160 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2007.56
Mendrisio,
20 giugno 2007/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
e
detenuto dal 28 ottobre 2006;
2. AC 2
e già residente illegalmente a,
detenuto dal 8 novembre 2006;
prevenuti colpevoli di:
1. Infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome sapevano o dovevano presumere che
l'infrazione si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
Fatti
A. AC 1
per
avere, senza essere autorizzato,
- nel
periodo agosto-ottobre 2006, a __________,
previo acquisto della sostanza da sconosciuti a __________, venduto a AC 2
almeno gr. 500 di cocaina ad un prezzo compreso tra fr. 400.- e fr. 550.- per
confezione da gr. 10;
- il 28
ottobre 2006, a __________,
detenuto in vista della vendita ad AC 2 grammi 186 di cocaina;
B. AC 2
per avere, senza essere autorizzato,
- nel
periodo agosto-novembre 2006, a
__________, previo acquisto dello stupefacente da AC 1 ad un prezzo compreso
tra fr. 400 e fr. 550.- per confezione di grammi 10, aggiungendovi poi sostanza
da taglio per grammi 20, venduto complessivamente grammi 520 di cocaina a terzi
tra cui __________ e ad altri sconosciuti al prezzo di fr. 650.- la confezione
da 10 grammi;
- nel mese
di ottobre 2006, a __________,
effettuato preparativi in vista dell'acquisto da AC 1 e, quindi, della
successiva vendita di ulteriori grammi 186 di cocaina;
- l'8
novembre 2006, a __________,
previo acquisto della sostanza a __________, detenuto, in vista della vendita,
rispettivamente della consegna ad altre persone, grammi 178 di cocaina;
2. Ricettazione
solo AC 1
per avere, nel corso del mese di ottobre 2006, a __________, acquistato o ricevuto
in dono da persone non identificate un telefono cellulare Samsung IMEI
risultato rubato e che sapeva o doveva presumere essere provento di reato;
3. Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
solo AC 1
per avere, nel corso del mese di agosto 2006, a __________, senza essere
autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli
art. 19 n. 2, 19a LFStup,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 55/2007 del 11 maggio 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
§ L'accusato AC 2
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
§ L'interprete IE
1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:20 alle ore 17:25.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
segnala la situazione sconfortante, in quanto ci si trova di fronte a persone
inquisite che nascondono ciò che hanno fatto, evidenziando parimenti che un
certo tipo di spaccio si è trasferito dalla strada negli appartamenti che
vengono messi a disposizione da persone in stato di legalità, permettendo di
agire con maggiore clandestinità. Rileva poi che AC 1 è rimasto sedicente, di
cui non si conosce l'identità e nulla di preciso, di concreto e di serio. Di AC
2, invece, si conosce la sua identità, anche se in precedenza faceva uso di
alias. Circa i capi d'imputazione di cui all'atto di accusa pone l'accento sul
fatto che il quantitativo di stupefacente che è stato trafficato non è di poco
conto, la loro colpa non può essere giudicata lieve considerati i quantitativi
di cocaina, ma anche le modalità, avendo entrambi abusato dello statuto di
richiedente l'asilo. Afferma che AC 2 non è un consumatore ma un trafficante di
livello superiore, che ha una certa spregiudicatezza, adducendo inoltre che ha
ritrattato quello che aveva detto e solo oggi in aula è ritornato sulla sua
dichiarazione originaria ed è da considerarsi una persona che non ha capito la
gravità del suo comportamento. A suo giudizio AC 1 è stato più lineare, anche
se non proprio cristallino. Ritiene altresì che non sono dati elementi per
ammettere una prognosi favorevole, non essendo stato possibile stabilire con
certezza l'identità di AC 1, e considerato che entrambi non hanno fornito i nomi
delle loro fonti di approvvigionamento e che AC 2 non ha esercitato alcuna
attività lavorativa legale. Il procuratore pubblico, confermato integralmente
l'atto di accusa, conclude chiedendo che AC 1 venga condannato alla pena
detentiva di due anni e due mesi a valersi quale pena unica ai sensi dell'art.
46 CP e che AC 2 venga condannato alla pena detentiva
di due anni e sei mesi. Postula la confisca di tutto quanto in sequestro.
§ L'avv. DUF 1 per AC 1, la quale ripercorre la vita
anteriore del suo assistito, affermando che oggi la sua vita è migliorata, ma è
tutt'altro che stabile.
Circa i fatti evidenzia le ammissioni del suo
assistito durante l'inchiesta e nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Per
quanto concerne la commisurazione della pena, nonostante la gravità oggettiva
del reato, chiede di considerare le sue ammissioni, il breve tempo di durata
dell'attività criminale, la sua vita difficile e la scemata imputabilità di
grado lieve. Ritiene altresì che bisogna tenere conto dell'ambiente in cui
vivono i rifugiati: per solidarietà si scambiano i telefoni senza pensare da
dove provengono, e quindi AC 1 va prosciolto in merito al reato di
ricettazione. Conclude chiedendo, in via principale, una riduzione della pena
detentiva al massimo di due anni da porsi al beneficio della sospensione
condizionale; in via subordinata, richiamando l'art. 43 CP, l'applicazione di
una sospensione parziale della pena detentiva, postulando inoltre l'assoluzione
dal reato di ricettazione, una massiccia riduzione della sospensione
condizionale della pena e l'applicazione della scemata imputabilità di grado lieve.
§ L'avv. DF 1 per AC 2, il quale dichiara
che è necessario comprendere la cultura di queste persone, che vengono
dall'Africa, dove la lotta per la sopravvivenza è la regola. A suo giudizio
questa gente non ha una grande scelta e non ha la possibilità di mettersi a
lavorare e vivere come noi: l'alternativa è andarsene o morire di fame. Ammette
che il suo assistito non ha collaborato particolarmente, però a un certo
momento ha ammesso i fatti e ha comunque manifestato qualcosa di positivo.
Ripercorre la sua vita anteriore e attuale e conclude chiedendo che il suo
assistito possa al più presto uscire dal penitenziario, postulando una
qualsiasi pena tale da porsi al beneficio della sospensione condizionale oppure
una massiccia riduzione della pena, tale da poter tornare a casa al più presto.
Il presidente pone quindi a giudizio, con
l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: A. AC 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. nel periodo
compreso tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2006, a __________, previo acquisto della
sostanza da sconosciuti a __________, venduto a AC 2 almeno 500 grammi di
cocaina ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CHF 550.-- per confezione da 10 grammi;
1.1.2. il 28.10.2006, a __________, detenuto in vista della
vendita ad AC 2 186 grammi di cocaina;
1.1.3. trattasi
di infrazione aggravata in quanto sapeva o
doveva presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può
mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. ricettazione
per
avere, nel corso del mese di ottobre 2006, a __________, acquistato o ricevuto
in dono da persone non identificate un telefono cellulare risultato rubato e
che sapeva o doveva presumere essere provento di reato;
1.3. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di agosto 2006, a __________, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 30 giorni
inflitta il 9.12.2005 dall'Untersuchungsrichteramt II __________?
3. Ha
agito in stato di scemata imputabilità?
4. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
5. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di 19 ovuli contenenti cocaina per
complessivi grammi 186,54 (grado di purezza 25%)?
6. Deve
essere ordinata la confisca di:
6.1. un
cellulare Samsung DH500, colore grigio, con tessera SIM corrispondente al nr.;
6.2. una
tessera SIM corrispondente al nr.;
6.3. materiale
cartaceo vario;
6.4. CHF
200.-- (duecento)?
B. AC
2
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. nel periodo
compreso tra il mese di agosto e il mese di novembre 2006, a __________, previo acquisto dello
stupefacente da AC 1 ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CH 550.-- per
confezione di 10 grammi, aggiungendovi poi sostanza da taglio per 20 grammi,
venduto complessivamente 520 grammi di cocaina a terzi tra cui __________ e ad
altri sconosciuti al prezzo di CHF 650.-- la confezione da 10 grammi;
1.1.2. nel mese di
ottobre 2006, a __________,
effettuato preparativi in vista dell'acquisto da AC 1 e, quindi, della
successiva vendita di ulteriori 186 grammi di cocaina;
1.1.3. oppure
trattasi di un quantitativo inferiore?
1.1.4. l'8.11.2006,
a __________, previo acquisto della sostanza a __________, detenuto, in vista
della vendita, rispettivamente della consegna ad altre persone, 178 grammi di
cocaina,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.5. Trattasi
di infrazione aggravata in quanto sapeva o
doveva presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può
mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
3. Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di:
3.1. due ovuli
contenenti cocaina per complessivi gr. 99,73 (grado di purezza del 54,7%);
3.2. otto
ovuli contenenti cocaina per complessivi gr. 77,95 (grado di purezza del
41,7%);
3.3. 19,2
grammi di sostanza da taglio?
4. Deve
essere ordinata la confisca di:
4.1. una
bilancia elettronica MS500;
4.2. tre
fotografie di ecografie;
4.3. una tessera
Sonic Lycatel;
4.4. un biglietto
Taxi __________, con iscritti numeri telefonici;
4.5. un cellulare
NOKIA, colore grigio con tessera SIM corrispondente al nr.;
4.6. fotografie varie stampate su carta;
4.7. tre rotoli sacchetti da cucina;
4.8. materiale cartaceo con scritte, numeri, calcoli matematici;
4.9. un CD;
4.10. un cellulare
NOKIA 6280 con scatola (senza carta SIM);
4.11. dodici
preservativi;
4.12. un memory
stick marca Ultra;
4.13. un cellulare
NOKIA 2600, colore grigio con tessera SIM Sunrise corrispondente al nr.?
Considerato in fatto e
Considerandi
1.
AC
1.
non ha presentato documenti di identità. Di lui si può solo presumere che sia
della __________ e che si chiami come si fa chiamare. Asseritamente analfabeta,
di lingua ____, da cinque anni sarebbe in Svizzera senza regolare permesso. Ciononostante
è riuscito ad interessare per ben 4 volte dall'aprile 2002 le autorità penali __________
che lo hanno condannato per ricettazione, soggiorno illegale e violazione di
domicilio al pagamento di due multe ed a complessivi 60 giorni di detenzione, l'ultima
volta il 9 dicembre 2005 ad opera del GI di __________ (AI 7.1.).
2.
AC
2.
si è fatto chiamare in passato AC 2. Fatto sta che dopo il suo arresto la sua
compagna ha potuto, dopo varie peripezie, presentare il di lui passaporto
_______. L'accusato lo ha fatto pervenire dalla __________ solo perché per
finire interessato, in penitenziario, ad unirsi in matrimonio con la cittadina
svizzera __________ nata il 25 ottobre 1966, beneficiaria dell'assistenza e
dalla quale ha, dopo il suo arresto, avuto una figlia.
Del suo passato non si conosce granché se non
che, pur potendolo fare, non ha mai chiesto il rilascio di qualsiasi documento
di legittimazione, preferendo vivere nell'illegalità, senza permesso di
soggiorno, nel nostro paese. Dal luglio del 2004 intrattiene una relazione
sentimentale con la citata __________. Al suo sostentamento ha provveduto
soprattutto il padre di lei, ritenuto che alla donna già ci pensava la
collettività. Sin dall'inizio la donna aveva compreso che l'accusato spacciava
droga. A suo dire le avrebbe detto di smettere pena l'interruzione della
relazione. L'uomo le avrebbe promesso che avrebbe smesso e lei gli avrebbe
creduto.
Al dibattimento l'imputato ha affermato di amare
la sua compagna. Alla questione di sapere a cosa servissero i 12 preservativi
che deteneva al momento dell'arresto, dato lo stato interessante della sua
compagna, non ha saputo dire. Sia che sia i fatti dimostrano come l'imputato si
sia in realtà innamorato della prospettiva, dal suo punto di vista, di rimanere
in Svizzera grazie al matrimonio con una cittadina svizzera ed alla paternità
di una figlia, non ancora riconosciuta, e di cui non ha finora concretamente
dimostrato di volersi occupare, a meno che occuparsi di un nascituro significhi
continuare imperterrito nei suo traffici di droga nonostante l'imminenza del
parto.
Anche AC 2 è pregiudicato: facendosi passare per
sedicente AC 2 nato il 23.07.87, con sentenza della __________ è stato
condannato l'11 agosto 2005 a 20 giorni di carcerazione con la condizionale per
un anno per titolo di infrazione alla LDDS. Non ha delinquito nel periodo di
prova ritenuto che al dibattimento si è potuto accertare che i fatti di cui in
rassegna si sono prodotti dopo l'11 agosto 2006.
3.
I
fatti oggetto del procedimento non sono contestati. Per finire anche la difesa
di AC 1 ha ammesso, per atti concludenti, la ricettazione, rinunciando a
ricorrere in cassazione. Per la descrizione dei fatti si rinvia quindi all'atto
di accusa riprodotto in entrata. Nemmeno la sussunzione in diritto desta
difficoltà.
4.
Resta
la pena da commisurarsi secondo l'art. 47 CP
a) Per AC 1 ha
da essere ritenuta una colpa grave.
Grave per i quantitativi di droga finiti sul
mercato e che hanno pesantemente messo in pericolo la salute di più persone. Grave
per lo scopo meramente di lucro che lo ha spinto a delinquere. Grave per il
fatto che da quando è in Svizzera ha già più volte interessato le autorità.
Grave per continuare a mentire sulla sua identità, senza voler presentare
documenti di identità che comporterebbero il suo rimpatrio. In definitiva al
rimpatrio egli preferisce la prigione. A suo favore è stata considerata una
certa collaborazione nel senso che dopo le prime reticenze, quando ha
confessato, lo ha fatto senza giocare al ribasso. In siffatte evenienze si
giustifica di condannarlo ad una pena detentiva di 24 mesi, comprensiva pure
dei 30 giorni inflittigli dalle autorità di __________ il 9 dicembre 2005 (art.
46.
cpv. 1 seconda frase CP).
La prognosi è manifestamente negativa. Una volta
liberato, senza documenti, non potrà essere rimpatriato. In libertà il rischio
che si dia nuovamente alla clandestinità e, quindi, allo spaccio di droga, non
è solo un'ipotesi ma praticamente una certezza. Al riguardo va consigliata
prudenza alle autorità che dovranno di lui occuparsi una volta espiata la pena,
in quanto la sua ostinazione a non presentare i documenti di legittimazione,
costituisce un chiaro indicatore di quanto, in libertà, AC 1 possa essere
pericoloso per l'ordine pubblico.
b) La colpa di
AC 2 è ancora maggiore. Innanzi tutto egli, una volta arrestato il AC 1, non ha
perso tempo a reperire altri fornitori tant'è che si è recato personalmente in
Svizzera interna ad acquistare ben 178 grammi di cocaina poi sequestratigli al
momento dell'arresto a __________. Il suo comportamento nei confronti degli
agenti che lo hanno fermato è stato insolente. Richiesto di dire se aveva
addosso della droga ha risposto di no. Sottoposto a radiografia ed appreso dal
medico che nel suo intestino vi erano delle bolas, ha defecato una prima volta
5.
ovuli, sostenendo che non ne aveva altri. Sottoposto nuovamente a radiografia
ed informato della presenza di altra cocaina, ha di nuovo defecato 2 ovuli
dicendo che non ne aveva altri. E così di seguito fino a rendere necessarie ben
5.
cinque radiografie. Si può ben immaginare cosa possa aver comportato per gli
inquirente dover ogni volta eseguire controlli del genere, a causa
dell'atteggiamento negatorio dell'accusato.
A ciò aggiungasi che anch'egli, da che è in
Svizzera, altro non ha fatto che spacciare droga, approfittando peraltro pure
delle condizioni di salute precarie della sua compagna, che, costretta spesso a
letto, non era certo in grado di controllare la sua attività. Del resto egli
era conosciuto nel giro. Il teste __________ ha riferito che al __________, chi
voleva cocaina, doveva rivolgersi proprio a AC 2. Egli non è il piccolo
spacciatore di strada che vende per assicurarsi il consumo. Nella gerarchia del
traffico si situa in una posizione almeno mediana, di colui che sa dove
rifornirsi, che sa come confezionare la droga e che sa dove e come venderla.
La colpa dell'imputato è quindi estremamente
grave. Anch'egli ha agito per scopo meramente di lucro, incurante del danno per
la salute altrui. Senza un lavoro, senza alcuna possibilità di integrarsi in
Svizzera - gli venisse concesso un permesso di soggiorno a seguito della
paternità e/o del matrimonio che intende contrarre finirebbe per finire o sulle
spalle della collettività o, ancora più probabilmente, di nuovo a vendere
cocaina - la prognosi è assolutamente negativa.
Ne discende che si giustificherebbe una pena
detentiva attorno ai tre anni. Sennonchè in aula, seppur solo grazie alla
fattiva collaborazione del difensore, ha finito per ammettere i fatti dell'atto
di accusa. Fatti che già aveva ammesso in precedenza e che poi aveva
ritrattato. Ciò va interpretato quale primo, seppur timidissimo, segnale di
ravvedimento che consente di ridurre leggermente la pena e fissarla in 30 mesi.
La prognosi del tutto negativa impone che la pena deve essere interamente da
espiare.
5.
Tutto
quanto in sequestro va confiscato.
Le spese sono a carico degli accusati
riconosciuti colpevoli
(art. 9 CPP).
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, meno che parzialmente affermativamente ai quesiti A.1.1.1.,
B.1.1.1., negativamente ai quesiti A.2, A.3, A.4 e B.2,
visti gli art. 12,
19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 69, 70 e 160 CP;
19.
cifra 1 e cifra 2 lett. a, 19a LStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo
presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
1.1.1
nel periodo
compreso tra il 12 agosto e il mese di ottobre 2006, a __________, previo acquisto della
sostanza da sconosciuti a __________, venduto a AC 2 almeno 500 grammi di
cocaina ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CHF 550.-- per confezione da 10 grammi;
1.1.2
il 28.10.2006, a __________, detenuto in vista della
vendita ad AC 2 186 grammi di cocaina;
1.2
ricettazione
per
avere, nel corso del mese di ottobre 2006, a __________, acquistato o ricevuto
in dono da persone non identificate un telefono cellulare risultato rubato e
che sapeva o doveva presumere essere provento di reato;
1.3
contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel corso del mese di agosto 2006, a __________, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina,
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC
2.
è autore colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, sapendo o dovendo
presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
2.1.1
nel periodo
compreso tra il 12 agosto e il mese di novembre 2006, a __________, previo acquisto dello
stupefacente da AC 1 ad un prezzo compreso tra CHF 400.-- e CH 550.-- per
confezione di 10 grammi, aggiungendovi poi sostanza da taglio per 20 grammi,
venduto complessivamente 520 grammi di cocaina a terzi tra cui __________ e ad
altri sconosciuti al prezzo di CHF 650.-- la confezione da 10 grammi;
2.1.2
nel mese di
ottobre 2006, a __________,
effettuato preparativi in vista dell'acquisto da AC 1 e, quindi, della
successiva vendita di almeno ulteriori 50 grammi di cocaina;
2.1.3
l'8.11.2006,
a __________, previo acquisto della sostanza a __________, detenuto, in vista
della vendita, rispettivamente della consegna ad altre persone, 178 grammi di
cocaina,
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
3.
Di
conseguenza,
3.1
AC
1, richiamata la decisione 9.12.2005
dall'Untersuchungsrichteramt II __________, è
condannato:
3.1.1
alla pena detentiva
di 24 (ventiquattro) mesi, a valersi quale pena
unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.
3.2
AC
2.
è condannato:
3.2.1
alla pena detentiva
di 30 (trenta) mesi,
da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
La tassa
di giustizia di CHF 400.-- (quattrocento) e le spese processuali sono poste, in
solido, a carico dei condannati in ragione di 1/2 ciascuno.
5.
È ordinata
la confisca e la distruzione di:
5.1
19
ovuli contenenti cocaina per complessivi grammi 186,54 (grado di purezza 25%);
5.2
due ovuli
contenenti cocaina per complessivi gr. 99,73 (grado di purezza del 54,7%);
5.3
otto
ovuli contenenti cocaina per complessivi gr. 77,95 (grado di purezza del
41,7%);
5.4
19,2
grammi di sostanza da taglio.
6.
È ordinata
la confisca di:
6.1
un
cellulare Samsung DH500, colore grigio, con tessera SIM corrispondente al nr.;
6.2
una
tessera SIM corrispondente al nr.;
6.3
materiale
cartaceo vario;
6.4
CHF
200.
-- (duecento);
6.5
una
bilancia elettronica MS500;
6.6
tre
fotografie di ecografie;
6.7
una tessera
Sonic Lycatel;
6.8
un biglietto
Taxi __________, con iscritti numeri telefonici;
6.9
un cellulare
NOKIA, colore grigio con tessera SIM corrispondente il nr.;
6.10
fotografie varie stampate su carta;
6.11
tre rotoli sacchetti da cucina;
6.12
materiale cartaceo con scritte, numeri, calcoli matematici;
6.13
un CD;
6.14
un cellulare
NOKIA 6280 con scatola (senza carta SIM);
6.15
dodici
preservativi;
6.16
un memory
stick marca Ultra;
6.17
un cellulare
NOKIA 2600, colore grigio con tessera SIM Sunrise corrispondente al nr..
7.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per
cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al
Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro
venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa
di giustizia fr. 400.--
Inchiesta
preliminare fr. 8170.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 8620.--
============
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 4085.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 4310.--
============
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 4085.--
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 4310.--
============
Intimazione a:
terzi implicati
IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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