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Decisione

72.2007.66

Ripetuto furto in parte tentato - ripetuto danneggiamento - ripetuta violazione di domicilio

28 giugno 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

139 cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 65/2007 del 6 giugno 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) dott.iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:30 alle ore 12:00.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

dichiara che, a seguito di un’istruttoria da ritenersi completa, sono state

evidenziate notevoli discrepanze tra la refurtiva denunciata e quanto ammesso

dall’imputato. Riconosce ad AC 1 di aver dato prova di una buona

collaborazione. Oltre al reato di furto ripetuto, che costituisce nella

fattispecie un caso limite di furto per mestiere, il reato di danneggiamento,

quantificato in ca. fr. 10'000.-, deve pesare significativamente nella

commisurazione della pena. Egli ritiene che le difficoltà finanziarie invocate

dall’imputato non erano tali da giustificare quanto commesso, considerato che

attualmente AC 1 ha una famiglia ed ha intrapreso una nuova attività

lavorativa. L’età dell’imputato, come pure i suoi precedenti penali, nonché il

fatto che dopo soli sei mesi dall’ultima condanna in ___ AC 1 era già attivo in

Svizzera, devono avere una rilevanza. Il procuratore pubblico conclude

chiedendo che AC 1 venga condannato alla pena detentiva di 12 mesi, da espiare,

nonché la confisca del denaro e degli attrezzi da scasso sequestrati. Per

quanto concerne la pretesa di parte civile, propone un risarcimento di fr.

7'000 in favore di PC 3.

§ Il Difensore, il quale sottolinea d’ingresso la

collaborazione dell’imputato, che ha dato piena confessione davanti alla

Polizia ed ha indicato agli agenti, in occasione di un sopralluogo, i luoghi di

commissione dei furti. Visto l’atteggiamento collaborativo di AC 1, le discrepanze

relative all’entità della refurtiva possono essere dovute a degli abbagli delle

parti civili. Non contesta la qualificazione dei reati, i quali tuttavia devono

essere necessariamente contestualizzati, in particolare rispetto alla difficile

situazione finanziaria e familiare dell’imputato. Non contesta nemmeno i

precedenti penali, puntualizzando comunque che le relative condanne sono già

state espiate e che per ben 7 anni l’imputato ha mantenuto una condotta

corretta. Visto lo stato di profonda angustia, che ha condotto AC 1 a

commettere i furti per far fronte al fabbisogno della famiglia, chiede

un’attenuazione della pena ex art. 48 CP. Sottolinea come la permanenza in

carcere possa pregiudicare ancor più la situazione economica, sociale e

familiare dell’imputato. Conclude chiedendo che la pena proposta dal

procuratore pubblico venga ridotta e sottoposta a sospensione condizionale, la

particolare condizione favorevole essendo data dal fatto che nel frattempo le

autorità amministrative hanno emesso un provvedimento di divieto d'entrata in

Svizzera cresciuto in giudicato.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. furto

ripetuto, in parte tentato

commesso in 11

occasioni, di cui 2 tentate e 9 consumate,

in varie località del Canton Ticino,

nel periodo compreso tra il 18.11.2006 e il

16.3.2007

per un valore complessivo denunciato di fr.

52'830.-;

1.2. danneggiamento ripetuto

per avere,

al fine di commettere i furti di cui al pto. 1

dell’atto d’accusa,

nelle circostanze di tempo e luogo ivi

menzionate, intenzionalmente danneggiato la proprietà altrui per un danno non

meglio precisato, comunque ammontante ad almeno

fr. 10'000.-;

1.3. violazione

di domicilio ripetuta

per essersi introdotto,

al fine di commettere i furti di cui al pto. 1

dell’atto d’accusa,

ad eccezione di quelli al p.to 1.2 e 1.3,

indebitamente e contro la volontà dei rispettivi

aventi diritto, in spazi chiusi di edifici;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Deve

essere ammessa l’attenuante della grave angustia?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena,

e se sì, in quale misura?

4.

Deve un risarcimento alla PC PC 3,

e se sì, in quale misura?

5.

Deve essere

ordinata la confisca di quanto sequestrato?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo

affermativamente ai quesiti posti, tranne ai quesiti 2 e 3.

visti gli art. 12,

22.

cpv. 1, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

furto

ripetuto, in parte tentato

commesso in 11 occasioni, di cui 2 tentate e 9 consumate,

in varie località del Canton Ticino,

nel periodo compreso tra il 18.11.2006 e il

16.3.2007

per un valore complessivo denunciato di fr.

52'830.-;

1.2

danneggiamento

ripetuto

per avere,

al fine di commettere i furti di cui al pto. 1

dell’atto d’accusa,

nelle circostanze di tempo e luogo ivi

menzionate, intenzionalmente danneggiato la proprietà altrui per un danno non

meglio precisato ad eccezione di quanto indicato ai pti. 1.5. e 1.9. dell’atto

d’accusa,

quantificato dalle parti civili in fr. 10’000.-;

1.3

violazione di domicilio ripetuta

per essersi introdotto,

al fine di commettere i furti di cui al pto. 1

dell’atto d’accusa,

ad eccezione di quelli al p.to 1.2 e 1.3,

indebitamente e contro la volontà dei rispettivi

aventi diritto,

in spazi chiusi di edifici;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a

versare alla PC PC 3 l’importo di fr. 6'876.95;

2.3

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

È

ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PC 5

6.

PC 6

7.

PC 7

8.

PC 8

9.

PC 9

10.

PC 10

11.

PC 11

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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