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Decisione

72.2007.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 gennaio 2008Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti che reggono la circolazione stradale. A soli 22 anni (la sua età

all’epoca dell’incidente) egli aveva già subito sia sanzioni e provvedimenti da

parte dell’autorità amministrativa (tra cui l’obbligo di sottoporsi ad una

perizia psico-tecnica), come pure una condanna penale ad una pena detentiva

sospesa per reati della LCS.

Tutto questo prima ancora di avere conseguito non

già la licenza di condurre, ma neppure quella di allievo conducente. Da questi

antefatti egli dimostra di non avere tratto alcun insegnamento.

L’ineducabilità dell’accusato risulta manifesta

laddove egli, ben prima dell’incidente mortale, a partire da un certo momento

decide che la licenza di condurre a lui non occorre, e che può nonostante tutto

mettersi tranquillamente al volante, come se egli disponesse di tale

legittimazione.

A mente della Corte, ciò denota, in maniera

qualificata, sprezzo delle prescrizioni e dell’autorità, inutilità del divieto,

inefficacia della sanzione sospesa.

La situazione è poi degenerata nell’arco di

qualche mese, visto che, la sera dell’omicidio colposo, si è aggiunto anche il

più totale dispregio delle norme della LCS, per far posto ad una guida

selvaggia, fuori di controllo. L’accusato si mostra privo di freni inibitori,

ed in tal senso gravemente debole di carattere, giacché non regge alla

frustrazione provocata dalla mancanza della licenza di condurre, ed invece di

reagire in modo costruttivo, ovvero studiando ed applicandosi per superare

l’esame di teoria, prende a condurre come se l’esigenza di detta licenza per

lui non valesse.

L’imputato ha dichiarato che era la prima volta

che egli guidava in quel modo e di non sapere perché l’ha fatto. Ciò che la

Corte non crede, così come non gli ha creduto quando ha minimizzato l’entità

della sua guida senza licenza o ha preteso che tutti fossero consapevoli del

fatto che conduceva senza licenza.

Così facendo, egli mostra alla Corte, oltretutto

ad oltre due anni dai fatti, mancanza di trasparenza, incapacità di accettare

per intero la propria responsabilità, difficoltà nel dissociarsi da una

condotta inaccettabile. In tal senso, egli si mostra, nuovamente, egoista, come

egoistico era il fine dei suoi illeciti spostamenti in auto.

Il quadro in chiaroscuro tracciato dallo

psicologo del traffico si è purtroppo delineato in senso negativo.

Dell’auspicata maturazione non vi è traccia, mentre che è emersa l’incapacità

di conformarsi alle norme, e questo nonostante il tema della sanzione.

L’unico elemento favorevole all’accusato appare

essere quello dato dal fatto che egli ha una stabile situazione lavorativa, il

che non è però decisivo in questo frangente, visto che egli non ha delinquito

per bisogno economico o perché, sfaccendato, non sa come occupare il tempo. La

delinquenza dell’accusato (ed in questo risiede la difficoltà della prognosi) è

invece legata alla sua debolezza di carattere, alla mancanza di una corretta

nozione della cultura dell’automobile e dei doveri dell’automobilista nella

società, concetti dalla cui comprensione egli appare anche oggi assai lontano,

ciò che rende elevato il rischio di ricaduta nell’ipotesi di una pena sospesa

condizionalmente. Proprio la mancanza di una completa presa di coscienza, più

volte rilevata in questo giudizio, conduce la Corte a ritenere che una

sospensione condizionale sarebbe fraintesa dall’imputato, assimilata ad una

implicita approvazione, o comunque ad una solamente blanda riprovazione dei

suoi comportamenti, e non sarebbe perciò in grado di svolgere la funzione

deterrente già fallita dalla precedente sanzione.

In queste circostanze, la Corte non solo ritiene

che non vi sia una prognosi favorevole, ma è anche convinta che solo

l’espiazione della pena possa sortire l’effetto di trattenere l’accusato dal

commettere nuovi reati, sia pure nell’ambito della LCS, al quale la negatività

della prognosi è limitata. Se ne ha, in ogni caso, che secondo la Corte la

prognosi è nel complesso infausta, ragione per cui la pena detentiva deve

essere espiata.

21. In sede di arringa la difesa ha postulato, in via subordinata, la

sospensione parziale della pena comminata. Ritenuto che i fatti oggi a giudizio

sono avvenuto sotto l’egida del diritto previgente,

in cui per una pena detentiva della durata di 15

mesi era possibile unicamente la sospensione condizionate totale, una simile

soluzione sarebbe lesiva del principio della lex mitior, e non può perciò

d’acchito trovare applicazione.

22. E’ ordinata la confisca e la distruzione della marijuana sequestrata,

menzionata nell’atto d’accusa.

23. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a

carico del condannato.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che al n. 3;

visti gli art. 12,

40, 42, 44, 47, 49, 69, 103, 106, 117 CP;

19a LStup;

90 cifra 2, 91 cpv. 2,

95 LCS;

9 e segg. CPP e 39 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1 omicidio

colposo

per avere,

il 15 novembre 2005, ad __________,

per negligenza, causato la morte di __________;

1.2 grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 15 novembre 2005, ad __________,

violato gravemente le norme della circolazione circolando ad una

velocità da lui indicata di 130/140 km/h dove la velocità consentita è di 60

km/h, perdendo di conseguenza il controllo del veicolo, che si rovesciava e

terminava la propria corsa contro un muro;

1.3 guida in stato di inattitudine

per avere,

il 15 novembre 2005, tra __________, condotto l’autovettura Dahiatsu

Charade TI in stato di inattitudine a causa del consumo di canapa (4,6

microgrammi di THC/litro rilevati nel sangue);

1.4 ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere,

il 15 novembre 2005 e nei mesi precedenti, a __________ e dintorni,

ripetutamente condotto la vettura Dahiatsu Charade TI senza essere titolare

della necessaria licenza di condurre;

1.5 contravvenzione alla LFStup

per avere,

senza essere autorizzato,

dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio 2007, a __________ e dintorni,

consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

2.1

AC

1.

è condannato:

2.1.1

alla pena

detentiva di 15 (quindici) mesi;

2.1.2

al pagamento di una multa di fr. 1000.- ritenuto

che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva

di 30 giorni.

3.

E’ ordinata la confisca e la distruzione della marijuana

sequestrata, menzionata nell’AA.

4.

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese

processuali sono a carico del condannato.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante

ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere

presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la

motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'822.20

Multa fr. 1'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'372.20

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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