72.2007.69
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17 gennaio 2008Italiano47 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
72.2007.69
Data decisione, Autorità:
17.01.2008, PENAL
Titolo:
Omicidio colposo: incidente della circolazione. Velocità eccessiva, guida senza patente e sotto l'effetto di stupefacenti; grave violazione delle norme della circolazione stradale, guida in stato di inattitudine, circolazione senza licenza, contravvenzione LFStup
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
art. 95 LCSTR
art. 19 cpv. a LSTUP
Incarto n.
72.2007.69
Lugano,
17 gennaio 2008/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Riviera
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e residente a
prevenuto colpevole di:
1. omicidio
colposo
per avere causato per negligenza la morte di __________,
e meglio per avere, ad Iragna, il 15.11.2005, sulla tratta __________, condotto
la vettura Dahiatsu Charade targata TI di proprietà della sorella __________,
con a bordo i passeggeri __________, in stato di inattitudine alla guida
causato dal consumo di stupefacenti e in grave violazione delle norme della
circolazione (velocità nettamente superiore a quella prescritta e adeguata),
perdendo di conseguenza il controllo della vettura, che si rovesciava e andava
a sbattere contro un muro, provocando a __________ delle lesioni di tale
gravità da causarne il decesso il giorno successivo, in ospedale;
2. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere,
nelle circostanze riferite al punto precedente
del presente atto d’accusa, violato gravemente le norme sulla circolazione
stradale, ed in particolare i limiti di velocità, circolando ad una velocità da
lui stesso indicata in 130-140 km/h in un tratto di strada in cui vigeva il
limite massimo di 60 km/h, e di conseguenza i doveri di prudenza e di
padronanza del veicolo, del quale perdeva il controllo, causando l’incidente
già descritto, mettendo così in serio pericolo la sicurezza altrui, ed in
particolare quella dei suoi passeggeri __________;
3. guida
in stato di inattitudine
per avere,
il 15.11.2005, sulle tratte __________, condotto
l’autovettura Dahiatsu Charade della sorella __________, in stato di inattitudine
alla guida, a causa del consumo di canapa
(4,6 microgrammi di THC/litro rilevati nel sangue);
4. ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
a __________ e dintorni, il 15.11.2005 e in
diverse occasioni nei mesi precedenti, condotto l’autovettura Dahiatsu Charade della
sorella __________, senza essere titolare della necessaria licenza di condurre;
5. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________ e in altre località non precisate,
dal 2005 al
10 febbraio 2007, senza esserne autorizzato, consumato un’imprecisata quantità
di marijuana;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art.
117 CP; art. 90 cifra 2, 91 cpv. 2, 95 cifra 1 LCStr (richiamati gli art. 26
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 e 32 LCStr e gli art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 4a
ONC); art. 19a LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 68/2007 dell'11 giugno 2007, emanato dal sostituto Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il sostituto procuratore
pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:45.
Sentiti § Il sostituto Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale ricorda brevemente i fatti descritti nell’AA. L’accusa
sottolinea la gravità della colpa dell’imputato. L’incidente fatale è stata
l’inevitabile conseguenza di una serie di innumerevoli e crasse violazioni
imputabili al AC 1. Egli guidava ad una velocità inadeguata, sotto l’effetto di
stupefacenti e privo di patente. AC 1 si è messo alla guida malgrado vi fosse
uno dei suoi amici che avrebbe potuto guidare il veicolo in quanto titolare
della patente. Solleva il sospetto che l’accusato si sia messo al volante per
farsi vedere dagli amici. Egli ha delinquito per motivi futili ed egoistici. Il
SPP qualifica l’atteggiamento dell’imputato in sede di inchiesta come
reticente; egli ha fatto delle ammissioni - per altro parziali - solo quando
confrontato con le risultanze istruttorie.
L’accusa ricorda i precedenti della circolazione
ma anche penali del prevenuto.
Tutto questo considerato, il SPP conclude
chiedendo per AC 1 la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi oltre che ad
una multa di fr. 1000.-. Postula altresì la condanna al pagamento delle spese.
Il SPP affronta quindi la questione
dell’eventuale sospensione condizionale della pena. L’accusa solleva dei dubbi
sulla presa di coscienza dei suoi sbagli da parte dell’imputato; egli da
l’impressione di non aver formato un intimo convincimento dei suoi errori; ciò
che di fatto non dà garanzie che simili fatti non si ripetano. Gli ammonimenti
datigli in passato dalle autorità, sia penali che amministrative, non sembrano
aver sortito alcun effetto. A suo favore menziona però che egli ha un lavoro
che è riuscito a mantenere malgrado questi tragici eventi. Osserva poi che il
rischio di recidiva è limitato alla circolazione senza licenza di condurre.
Alla luce di quanto precede, l’accusa ritiene la
prognosi per il AC 1 negativa, ragion per cui la pena detentiva postulata deve
essere espiata. In via subordinata, qualora la Corte decidesse di sospendere la
pena, il SPP chiede che venga stabilito un periodo di prova di 5 anni e che
venga imposta una norma di condotto di divieto di condurre.
§ Il Difensore, il quale dà atto che i presupposti
dell’omicidio colposo sono dati, il nesso causale non è interrotto. Il fatto
che Davide non fosse allacciato con la cintura di sicurezza e la sua eventuale
consapevolezza che AC 1 non avesse la patente non interrompono il nesso
causale. Osserva che l’inflizione di una pena come quella richiesta dal SPP
osterebbe alla risocializzazione dell’imputato. Nega vi sia un rischio di
recidiva. Ricorda la giovane età del prevenuto al momento dei fatti. Il
difensore cita le sentenze del TF 6S.451.2005 e 6B.43.2007.
In conclusione il difensore chiede che la pena
proposta dall’accusa venga ridotta e che venga posta al beneficio della
sospensione condizionale, se del caso assortita dal divieto di condurre. In via
subordinata postula quantomeno una sospensione parziale della pena.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1 omicidio
colposo
per avere,
il 15 novembre 2005, ad __________,
per negligenza, causato la morte di __________?
1.2 grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 15 novembre 2005, ad Iragna,
violato gravemente le norme della circolazione circolando ad una
velocità da lui indicata di 130/140 km/h dove la velocità consentita è di 60
km/h, perdendo di conseguenza il controllo del veicolo, che si rovesciava e
terminava la propria corsa contro un muro?
1.3 guida in stato di inattitudine
per avere,
il 15 novembre 2005, tra __________, condotto l’autovettura Dahiatsu
Charade TI in stato di inattitudine a causa del consumo di canapa (4,6
microgrammi di THC/litro rilevati nel sangue)?
1.4 ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
il 15 novembre 2005 e nei mesi precedenti, a __________ e dintorni,
ripetutamente condotto la vettura Dahiatsu Charade TI senza essere titolare
della necessaria licenza di condurre?
1.5 contravvenzione alla LFStup
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio 2007, a __________ e dintorni,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3. Devono essere pronunciate norme di condotta?
4. Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerando, in
fatto ed in diritto
1. AC 1, cittadino kosovaro, è nato il 27 febbraio 1983 a __________,
terzogenito di una fratria di sette, composta da altri due fratelli e 4
sorelle. All’età di 11 anni è giunto in Svizzera a seguito della madre per
ricongiungersi col padre, all’epoca operaio alla __________, ed i fratelli
maggiori che già abitavano a __________. Qui ha frequentato le scuole dell’obbligo
ed ha poi iniziato un apprendistato di carrozziere che ha però dovuto
interrompere, a suo dire, a causa della cessazione dell’attività del suo datore
di lavoro. Non essendo più riuscito a trovare un nuovo posto di tirocinio nello
stesso settore, egli avrebbe svolto alcuni lavori saltuari sino a quando, nel
marzo 2005, è stato assunto presso la segheria __________ come falegname.
L’imputato ha affermato di aver abitato con la
sua famiglia sino al 2002. E’ quindi andato a convivere con la sua ragazza dell’epoca
ma nel 2004, terminata la relazione sentimentale, è tornato a vivere coi
genitori ed i 3 fratelli minori, con cui abita tuttora.
Al dibattimento l’accusato ha confermato di
essersi sposato in giovane età con una connazionale (ciò che le ha permesso di
seguirlo in Svizzera), dalla quale ha però ben presto divorziato.
Nonostante egli abbia quasi sempre lavorato, il
prevenuto non è sinora stato in grado di gestire correttamente la propria
situazione economica, avendosi che egli si trova in stato di insolvenza sin
dall’aprile del 2003. Egli risulta gravato da 18 attestati di carenza di beni
per complessivi fr. 13'242.70, l’ultimo dei quali emesso nel maggio del 2006,
ed inoltre è stato oggetto di ulteriori 10 procedure esecutive dal 2004 al
giugno del 2007, 7 delle quali pagate, mentre che i procedimenti in corso
assommano ad fr. 1’444.95 (doc. TPC 7).
L’accusato ha un precedente penale per reati
contro la circolazione stradale (doc. TPC 3 e plico doc. TPC 6, all. 5) oltre
ad un significativo dossier presso l’Ufficio giuridico della circolazione,
annesso agli atti ai fini del dibattimento (AI 14 e plico doc. TPC 6, all. 6).
2. Il 18 settembre 1998, all’età di 15 anni e 7 mesi, AC 1 è divenuto
titolare della licenza di condurre per ciclomotori (categoria M).
Il 26 luglio 2000 egli è stato fermato dalla
polizia a __________ alla guida di un ciclomotore manomesso e privo di targhe.
Il prevenuto vi aveva apportato delle modifiche per aumentarne la velocità sino
a 60 km/h, in luogo dei 30 km/h consentiti. A seguito di questo episodio, in
data 28 settembre 2000 la Sezione della circolazione ha pronunciato nei suoi
confronti la revoca della licenza di condurre ciclomotori per la durata di un
mese.
3. Il 15 maggio 2001 l’accusato ha chiesto il rilascio della licenza
per allievo conducente per autoveicoli categoria B, ma a causa del suo
precedente la Sezione della circolazione ha respinto la richiesta,
comunicandogli che avrebbe potuto essere ripresentata nell’agosto 2001.
Con richiesta del 16/20 settembre 2001 egli ha
postulato nuovamente il rilascio della licenza di allievo conducente categoria
B che ha ottenuto il 25 settembre 2001.
Al dibattimento il prevenuto ha spiegato che, una
volta ottenuta la licenza, egli aveva effettuato alcune ore di scuola guida accompagnato
dal fratello maggiore.
4. A meno di due mesi dal rilascio della licenza di allievo conducente,
l’accusato la notte del 17 novembre 2001 è stato fermato dalla polizia a __________
al volante di una vettura priva di d’immatricolazione e di copertura
assicurativa, sottratta al fratello, alla quale aveva apposto delle targhe di
controllo da lui prelevate dall’autofurgone del locale football club.
Sentito a verbale lo stesso 17 novembre 2001, il
prevenuto ha ammesso i fatti, riconoscendo anche che sarebbe stata la seconda
volta che egli si metteva al volante con quelle modalità.
5. Per questi fatti il 10 gennaio 2002 la Sezione della circolazione ha
pronunciato la revoca a tempo indeterminato della licenza di allievo conducente
del AC 1, specificando che nessun riesame avrebbe potuto essere concesso prima
del novembre 2002 e subordinando la riammissione alla guida al superamento di
un esame psico-tecnico, previo esame peritale da parte dello psicologo del
traffico.
Il 4 febbraio 2002 il Ministero pubblico ha
emanato nei confronti del prevenuto un decreto d’accusa proponente la sua
condanna alla pena 15 giorni di detenzione sospesi per 3 anni, e al pagamento
di una multa di fr. 300.- per i titoli di ripetuto furto d’uso, ripetuta
circolazione senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza
assicurazione RC e abuso delle targhe.
6. Il 18 novembre 2002 il prevenuto ha postulato la restituzione della
licenza di allievo conducente, ma la Sezione della circolazione gli ha
rammentato l’obbligo, sin lì disatteso, di sottoporsi all’esame psico-tecnico.
L’accusato non si è più fatto sentire sino al 2 giugno 2004, quando ha
nuovamente chiesto di potere riavere la licenza di allievo conducente,
ottenendo, com’era ovvio, la medesima risposta negativa.
7. Nel gennaio del 2005 il AC 1 si è infine sottoposto all’esame
peritale, eseguito dal dott. __________, che ha rilasciato il proprio referto
in data 21 gennaio 2005 (cfr. plico doc. TPC, all. 6).
Le considerazioni dell’esperto sono in parte tutt’altro
che rassicuranti (doc. citato, pag. 2):
" ...
il discorso è ancora primitivo frammisto tra bisogni, consapevolezza di “non
convenienza” e intuizione di “non opportunità”. Come detto c’é ancora una certa
difficoltà a livello maturativo dove la comprensione etica della propria
disfunzione condotta è ancora lontana da venire e prevale la comprensione
opportunistica."
" L’evento
sanzionatorio è visto come deterrente (“poi ti passa la voglia”) dove si
sovrappone il discorso del pentimento a quello della convenienza. In altre
parole il rubricato sembra più pentito per le personali conseguenze subite che
per aver davvero e profondamente elaborato l’inopportunità dei propri agiti."
Le perplessità del perito emergono anche in sede
di conclusioni, qui integralmente trascritte, e lo conducono alla formulazione
di una prognosi solo cautamente positiva (doc. citato, pag. 3):
" L’interessato
chiude il colloquio dicendo: “.. con le leggi che stanno arrivando.. sono
severissime!” a dire che non è più possibile una trasgressione perché le
conseguenze sarebbero troppo pesanti e un suo eventuale ricadere nelle sanzioni
lo porrebbero in una posizione davvero preoccupante. Siamo, come più volte
ribadito, nell’ambito della non convenienza e, se da un punto di vista
evolutivo questo stadio è molto primitivo, possiamo ritenerlo un primo
traguardo importante per una stabilizzazione progressiva e per un disincentivo
all’infrazione. Certo, ci si aspetterebbe qualcosa di più profondo e una
elaborazione più consapevole dei rischi e dei pericoli ma, per lo scopo
dell’intervento educativo inerente la sanzione possiamo prudentemente
raccordare la fiducia al rubricato ricordandogli la prudenza e le riserve
citate."
8. Così superato l’esame psico-tecnico, il 3 febbraio 2005, l’imputato è
stato riammesso al beneficio di conseguire la licenza di allievo conducente
che, stante il nuovo testo dell’art. 15 cpv. 1 prima frase OAV, gli sarebbe
stata rilasciata solamente dopo il superamento dell’esame teorico di base.
L’accusato ha sostenuto l’esame in questione il 6
maggio e il 29 settembre 2005, in entrambi i casi con esito negativo.
Egli pertanto, dopo la parentesi del 2001, non ha
mai più conseguito la licenza di allievo conducente, e a maggior ragione non ha
mai posseduto la licenza di condurre autoveicoli.
Tirando le somme, si ha che il AC 1 in vita sua
ha assommato solo poche ore di guida autorizzata di un autoveicolo, risalenti
al periodo settembre - novembre 2001, in cui occasionalmente aveva condotto al
fianco del fratello.
9. La Corte ha in primo luogo accertato come il prevenuto, benché privo
di qualsivoglia legittimazione, nei mesi precedenti l’incidente mortale del 15
novembre 2005 abbia regolarmente guidato autoveicoli.
9.1. Lo stesso accusato, dopo aver inizialmente negato (plico AI 12, verbale
AC 1 22 novembre 2005, pag. 4), ha alla fine ammesso di aver condotto, in
alcune occasioni, la vettura Daihatsu Charade intestata alla sorella, ma solo -
a suo dire - in modo saltuario e unicamente per tratti brevi (AI 18, verbale AC
1 23 febbraio 2006 avanti al PP, pag. 2 e 3):
" Nell’attesa
di ottenere la patente dell’auto mi è capitato di guidare, per brevi tratti,
l’auto di mia sorella, la Dahiatsu Charade che guidavo al momento
dell’incidente. La guidavo nel breve tragitto tra casa mia e il luogo dove si
trovano i box della nostra famiglia. La distanza è di circa 1 km, bisogna
comunque percorrere la pubblica via. Preciso che quest’auto è stata acquistata
nell’estate 2005 da mia sorella, che stava facendo la patente. Anch’io avevo
acquistato un’auto, in quanto stavo facendo la patente. (...) ADR che
dall’episodio del novembre 2001 non ho più guidato automobili in Svizzera. La
mia compagna aveva la patente e mi conduceva lei. Ammetto di avere iniziato a
guidare senza patente, nei modi sopradescritti, nell’estate 2005, con l’auto di
mia sorella. Non ho per contro mai guidato l’auto da me acquistata (Opel Kadett
2000), che è sempre rimasta nel box."
salvo poi lasciare trasparire, nel medesimo
verbale, un utilizzo più intenso rispetto a quello sin lì ammesso (pag. 5):
" Voglio
precisare quanto sopra verbalizzato circa le mie abitudini di guida senza
patente: nei mesi precedenti l’incidente mi ero un po’ “lasciato andare”. E’
capitato che abbia guidato l’auto di mia sorella anche oltre il box della mia
famiglia. In particolare mi sono recato alcune volte sino a casa di __________
Non mi spingevo comunque oltre. Avevo naturalmente paura di essere preso dalla
Polizia. __________ è salito sull’auto da me condotta in alcune occasioni: le
due descritte verso Iragna e alcune altre volte, ma solo per recarci presso i
miei box citati sopra ."
La questione è stata oggetto di ulteriori
accertamenti da parte degli inquirenti, le cui risultanze sono state contestate
al prevenuto nel corso del successivo verbale 12 luglio 2006 (AI 34). In
quell’occasione l’accusato ha confermato le precedenti affermazioni, ammettendo
unicamente un’ulteriore uscita, per una gita alla diga di __________, un paio
di altre circostanze in cui avrebbe guidato con a bordo la propria amica Sara
Piazzini, ed un episodio in cui aveva accompagnato all’asilo i fratellini di 6
anni di __________ (AI 34, pag. 3 e 4). In ogni caso, tutti sarebbero stati ben
consapevoli del fatto che egli non possedeva la licenza di condurre.
9.2. Di ben altro tenore sono le dichiarazioni delle persone vicine
all’accusato, che gli addebitano un uso ben più intenso della vettura nei mesi
precedenti l’incidente.
__________, la ragazza di __________, ha fornito
un dettagliato racconto e ha quantificato in almeno 30 occasioni le circostanze
in cui l’imputato si è messo al volante prima del 15 novembre 2005 (plico AI
30, verbale __________ 7 giugno 2006, pag. 1 e 2):
" Ho
iniziato a frequentare __________ nel corso del mese di agosto 2005. Poiché lui
abitava a __________ per vederci a volte venivo io con il bus il pomeriggio ma,
la maggior parte delle volte, era lui che assieme a AC 1 detto “AC 1” arrivava
ad Iragna a prendermi. “AC 1” era da qualche mese diventato amico sia mio che
di __________ e dopo di allora i due ragazzi si vedevano spesso. “AC 1”, da
quando l’ho conosciuto, l’ho sempre visto guidare una vettura di color nero, di
cui non so né la marca né altri particolari, che lui diceva essere di proprietà
di sua sorella. Anche se nessuno ne ha mai parlato, ero convinta che “AC 1”, di
anni 22, fosse in regola con la licenza di condurre. Anche il fatto che
disponesse dell’auto della sorella non mi è mai parso strano anche perché
sapevo che lui stava mettendo a posto una sua vettura che teneva in garage a __________.
Con __________ mi vedevo praticamente tutti i
giorni e durante la nostra frequentazione, ad eccezione dei pomeriggi in cui io
venivo a __________ con il bus, era sempre lui assieme a “AC 1” che veniva ad __________.
Si tornava poi regola a __________, a parte qualche volta che ci si fermava in
un bar di __________ (da __________). Eravamo sempre in quattro poiché “AC 1”
era il ragazzo della mia migliore amica __________. In tutte le occasioni in
cui __________ e “AC 1” sono venuti a prenderci, quest’ultimo era in possesso e
alla guida della stessa vettura di color nero. Posso indicare in almeno una
trentina le volte in cui __________ è venuto in compagnia di “AC 1” ad Iragna
per prendermi o comunque stare assieme. E’ capitato una volta di andare, dopo
esser partiti da __________, a mangiare la pizza a __________ oppure, in più
occasioni (forse 5), il sabato mattina a far colazione al __________, sempre di
__________. Questi spostamenti li abbiamo sempre effettuati in quattro, io con __________
con “AC 1”. Il tragitto più lungo percorso assieme a __________ e agli amici
citati è stato quando abbiamo raggiunto una diga situata sopra __________, mi
sembra nel corso del mese di settembre o ottobre. (…) Ricordo un’altra
occasione in cui ho visto il “AC 1” alla guida della solita autovettura: si
tratta di una sera quando, con una compagnia di amici, si è deciso di andare in
discoteca a __________. Io e __________ eravamo sulla macchina di una ragazza
di __________ e con il suo amico __________, mentre assieme a”AC 1” sono saliti
due sue sorelle, mia sorella Venera e un altro nostro amico di nome __________."
Queste dichiarazioni sono sostanzialmente
confermate da __________, all’epoca dei fatti ragazza del AC 1, la quale ha
affermato che (plico AI 30, verbale __________ 14 giugno 2006, pag. 1):
" Mi
sembra nel corso del mese di settembre 2005, poiché __________ era diventata la
“ragazza” di __________, ho avuto più occasioni di uscire assieme a loro e a un
ragazzo di nome “AC 1”. A volte era quest’ultimo che arrivava a Iragna assieme
al __________, al volante di una vettura Daihatsu di color nero che ho poi
saputo essere di proprietà di sua sorella. Con i due ragazzi io e __________
andavamo di regola a __________ dove si passava la serata. E’ anche capitato di
spostarsi fino a __________ per mangiare una pizza (…) Non mi sono mai
preoccupata di verificare se “AC 1” possedesse la licenza di condurre, proprio
perché non mi ha mai dato l’occasione di dubitarne."
Il quadro così delineato di un imputato che guida
abitualmente e senza apparenti riserve un autoveicolo a sua libera disposizione
è ulteriormente confermato da __________, madre di __________ (plico AI 30,
verbale __________ del 7 giugno 2006):
" __________
è venuto a casa nostra la sera del mio compleanno, quindi il 05.11.2005, dove
si è trattenuto un po’ di tempo. Era in compagnia di un ragazzo kosovaro che io
ho conosciuto di persona quella sera stessa. (...) Prendo atto che il suo nome
è AC 1. Erano arrivati ad Iragna con una vettura di cui non so dare
particolari, alla guida della quale era appunto il “AC 1”. (...) Anche alla
partenza, ho visto che alla guida si era messo il “AC 1”. (...) Inoltre una
sera, circa un mese prima che venisse a casa, mentre mi trovavo davanti al
negozio __________, è transitata una vettura con alla guida un giovane che ha
salutato __________ con una mano. E’ stata lei a dirmi che si trattava del “AC
1”. E’ capitato più volte che chiedessi ad __________ (che erano sempre
assieme) con chi uscivano la sera: mi hanno sempre risposto che veniva a prenderle
“AC 1” con __________."
9.3. La valutazione di queste risultanze conduce alla Corte ad ammettere
per vero che l’accusato almeno a far tempo dal periodo agosto/settembre 2005 ha
iniziato a condurre abitualmente il veicolo intestato alla sorella, quasi come
se possedesse la licenza di condurre, e al punto da fare ritenere (come è
logico) a chi lo vedeva che egli possedesse siffatta legittimazione.
Le convergenti deposizioni evocate poc’anzi sono
infatti del tutto spontanee, attendibili e disinteressate, e attestano con
semplicità una circostanza - il fatto che il prevenuto conducesse
un’autovettura- semplice da rammentare e difficile da equivocare e che essi,
oltretutto, nemmeno hanno percepito come insolita o illecita, convinti
com’erano che l’accusato avesse la licenza di condurre.
A fronte di queste emergenze, ben poco
convincenti appaiono le contraddittorie affermazioni dell’accusato, partito
dalla negazione totale per poi rilasciare delle parziali confessioni, sino a
quella, comunque generica (ma compatibile con le deposizioni dei testi), di
essersi un po’ “lasciato andare” nei mesi precedenti l’incidente. Pertanto,
nella misura in cui egli mantiene la propria versione dei fatti, e contesta le
affermazioni dei testi (così nel suo verbale 12 luglio 2006, AI 34, pag. 3 e
4), egli deve essere ritenuto non credibile, ed anche, di conseguenza, non
disposto ad ammettere la propria colpa.
All’accusato, sempre a questo proposito, non
giova neppure sostenere, come ha fatto in fase predibattimentale ed anche in
aula, che sia la vittima (come pure le amiche Sara ed Adelina), ma addirittura
anche la di lui madre avrebbero saputo che non era titolare della licenza di
condurre (cfr. AI 34, pag. 4).
Questa versione, che quand’anche vera non
costituirebbe giustificazione dei suoi agiti, è stata fermamente contestata da PL
1, madre di __________, la quale ha pure escluso che il figlio ne fosse a
conoscenza (plico AI 30, verbale PL 1 7 giugno 2006, pag. 2). A questo
proposito essa ha ricordato la sera in cui AC 1 ha dato un passaggio ad __________
che, con i di lui fratellini di 8 anni, stavano andando alle scuole elementari
di __________ per partecipare alla “Notte del racconto” (verbale citato, pag.
3):
" La
sera dell’11 novembre 2005, ho chiesto a __________ di accompagnare i gemelli
alle scuole elementari di __________, dove era in programma “La notte del
racconto”, serata dove i bambini erano protagonisti assieme ai docenti. Quando
più tardi sono rientrati a casa, c’era anche “AC 1” che mi ha mostrato una contravvenzione
che aveva trovato sulla vettura per posteggio abusivo. Ho commentato che “si
arrangiasse” poiché era il solo responsabile. Quella sera, ritengo quindi che “AC
1” abbia preso a bordo della vettura anche i gemelli. Con questo voglio dire e
ripetere che, se avessi avuto il solo dubbio che non fosse in regola con al
licenza di condurre, sarebbe successo un pandemonio. (…) Ribadisco che,
personalmente, ne sono venuta a conoscenza sicuramente solo dopo l’incidente.
Anche per quanto concerne __________ posso dire che per come lo conoscevo, se
l’avesse saputo, mai sarebbe salito assieme e, a maggior ragione, non avrebbe
fatto salire i due fratellini a cui era legatissimo e __________ minorenne."
Dichiarazioni queste a cui la Corte non fatica
certo a credere. Incalzato dal presidente, lo stesso accusato ha dovuto infine
riconoscere che solo una madre snaturata gli avrebbe affidato consapevolmente dei
bambini in simili circostanze, per il che egli ha infine ammesso quanto meno la
possibilità che la madre di __________ non fosse a conoscenza del fatto che
egli circolava senza licenza di condurre.
Il silenzio del AC 1 sulla questione trova
conferma anche nelle parole di __________, la quale ha ribadito che (plico AI
30, verbale __________ citato, pag. 3):
" Tutti
eravamo in buonafede convinti che [AC 1] ne disponesse [della patente]. (…)
Posso aggiungere che la madre di __________, che sapeva della frequentazione
con “AC 1”, era convinta di questo, caso contrario non avrebbe permesso che i
suoi figli gemelli di 8 anni, salissero una sera a bordo della macchina guidata
dal “AC 1” per essere accompagnati alle scuole elementari di __________ dove
c’era un intrattenimento per bambini."
Lo stesso __________, il terzo occupante del
veicolo coinvolto nell’incidente del 15 novembre 2005 e miglior amico del AC 1
(per stessa ammissione di quest’ultimo: AI 34, pag. 4), ha affermato di non
aver saputo che egli non era in possesso della licenza di condurre (plico AI
12, verbale __________ 16 novembre 2005, ore 10:00, pag. 1), precisando nel
successivo interrogatorio che (plico AI 12, verbale 16 novembre 2005, ore
20:30, pag. 3):
" Negli
ultimi 4 mesi mi trovavo a prestare il servizio militare (scuola reclute) e
prima di partire per la citata scuola AC 1 mi ha riferito che era intento a
fare la patente di guida. Ho terminato il servizio proprio venerdì scorso
(11.11.2005) e vedendolo da allora per la prima volta ed in giro con la vettura
da parte mia credevo che avesse superato gli esami e circolava regolarmente.
Quindi voglio precisare che io non ero al corrente di questa situazione."
Risulta perciò che tutti nella cerchia delle
amicizie dell’accusato erano convinti che egli avesse la licenza di condurre,
il che significa che egli ben si era guardato dal dire come stavano realmente
le cose. Solo __________ ha affermato di aver sentito, pochi giorni prima del
fatale incidente, che “AC 1” probabilmente guidava senza avere la patente” (plico
AI 30, verbale 14 giugno 2006, pag. 2), ma ciò - corrispondente peraltro alla
realtà dei fatti - le era pervenuto in forma di voci da bar, il che nulla
toglie all’accertamento del fatto che l’imputato aveva sottaciuto la reale
situazione ai propri amici. Nuovamente, però, ne soffre la credibilità
dell’accusato, ed inoltre egli propone in questo modo un’immagine di sé
negativa, di persona che non è disposta ad riconoscere il proprio sbaglio.
10. La sera del 15 novembre 2005, l’accusato ha ricevuto, mentre stava
cenando a casa coi genitori, una telefonata dall’amico __________, il quale gli
ha chiesto di accompagnarlo ad __________, dove abitava la sua ragazza, __________.
L’imputato si è quindi recato in camera della sorella Igballe, che in quel
momento si trovava al lavoro, ed ha preso le chiavi della vettura Daihatsu
Charade a lei intestata. A dire del prevenuto, nessuno dei famigliari se ne
sarebbe accorto, né gli avrebbero chiesto dove stesse andando. Al volante della
vettura della sorella egli ha raggiunto __________ a casa sua a __________.
Visto che __________ intendeva trascorrere la serata con l’amica, l’imputato,
per evitare di ritrovarsi da solo, ha chiamato l’amico __________ proponendogli
di passare la serata con lui. Questi, che già si trovava in zona, li ha
raggiunti con la propria autovettura presso l’abitazione del __________. Erano
circa le 19:20. L’accusato, dovendo prima condurre __________, ha invitato il __________
a salire sulla Daihatsu. __________ ha preso posto sul sedile del passeggero
anteriore, mentre che __________ si è accomodato nel sedile posteriore. Nessuno
dei tre si è allacciato con la cintura di sicurezza.
11. Chi, come l’accusato in quel frangente, sopraggiunge da __________,
deve affrontare, prima del luogo dell’incidente situato a nord del paese di
Iragna, un lungo rettilineo che attraversa la zona denominata “__________”
(cfr. plico AI 12: carta topografica e foto n. 2). Dopo il rettilineo vi è una
lieve curva verso destra, e dopo un altro breve tratto rettilineo (plico AI 12,
foto n. 3; AI 19, foto n. 14) vi è una curva piegante a sinistra, più stretta
della precedente, non preceduta dal segnale di pericolo di cui all’art. 4 e
all. 2, n. 1.02 OSS, ma segnalata da due frecce direttrici ai sensi dell’art.
82 cpv. 2 lett. b OSS (AI 19, foto n. 14, 15, 16, in sequenza), che immette su
un ulteriore tratto di strada diritto, lungo il quale vi sono le prime case
dell’abitato di Iragna (AI 19, foto n. 17).
La velocità prescritta è di 60 km/h.
Al momento dell’incidente il campo stradale era
asciutto, non erano in corso precipitazioni.
Il veicolo condotto dall’accusato è stato
sottoposto a verifica e ritenuto in buone condizioni di manutenzione e di
usura, privo di rotture o guasti che avrebbero potuto causare l’incidente (AI
7, pag. 2). Merita tuttavia di essere segnalato che i pneumatici (estivi)
anteriori avevano un profilo residuo di 3 mm e quelli posteriori di soli 2 mm, prossimi
perciò al limite minimo legale di 1.6 mm (art. 58 cpv. 4 OETV).
12. Sia di fronte agli inquirenti che in aula, l’accusato ha ammesso che
quella sera egli stava circolando ad elevata velocità, da lui stimata in circa
130/140 km/h. Sempre stando alle sue parole, egli ha affrontato la curva
piegante a sinistra senza rallentare e all’uscita dalla stessa ha perso il
controllo del veicolo - a suo dire a causa di un irregolarità nella strada -
che ha iniziato a “derapare”. Per cercare di correggere la traiettoria egli
afferma di avere sterzato verso destra, ma ciò nonostante il veicolo è uscito
dal lato destro della carreggiata ed è andato a collidere violentemente con il
muro di cinta e la cancellata di una casa, terminando la propria corsa,
capovolto e distrutto, una quindicina di metri dopo il cancello, al margine
destro della carreggiata (AI 19, foto n. 2, 3, 4 e 5).
Data la violenza dell’impatto, i tre occupanti
sono stati sbalzati dall’abitacolo e proiettati sul campo stradale. __________
ha riportato lesioni gravissime, che ne hanno causato il decesso il giorno
successivo. L’accusato e il __________ hanno invece riportato solo ferite
lievi.
13. Questa la descrizione dell’incidente fatta dall’accusato (plico AI
12, verbale 22 novembre 2005, pag. 1 e 2):
" Stavo
circolando lungo la strada principale e stimo che la mia velocità era di circa
130 – 140 km/h, ma preciso che si tratta unicamente di una stima, siccome in
quel momento non stavo guardando la strumentazione del veicolo, ma guardatola
strada. Appena lasciato il “tiratone” che si trova nella zona detta “boscone”
ho affrontato una curva piegante a sinistra, credo sempre alla velocità di
130-140 km/h. Ho notato che, prima della curva, il veicolo “saltellava” a causa
del pessimo fondo stradale (o forse per un improvviso danno all’assetto),
malgrado ciò non ho frenato ed ho affrontato la curva: nell’uscita dalla curva
il veicolo ha derapato. Ho cercato di correggere la traiettoria “controsterzando”
verso destra. Il veicolo si è improvvisamente verso destra puntando verso un
muro all’esterno della strada. A questo punto non ricordo nulla (…)"
La descrizione dell’imputato, anche al riguardo
della velocità, collima con quella delle persone che hanno assistito allo
schianto o che hanno visto il veicolo dell’imputato negli istanti
immediatamente precedenti.
__________, conducente del veicolo che circolava
in senso inverso rispetto all’imputato e che ha assistito a tutte le fasi
dell’incidente si è così espresso (plico AI 12, verbale 15 novembre 2005, pag.
1 e 2):
" Il
veicolo giungeva da __________ a velocità molto sostenuta nella curva piegante
a sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo coinvolto. Ho subito
immaginato che si trattasse del solito “spericolato al volante”.
Improvvisamente il conducente ha perso il controllo del mezzo, il quale ha
sbandato (la parte posteriore del veicolo ha perso aderenza). Poi credo che il
conducente abbia provato a correggere la traiettoria del mezzo controsterzando.
Facendo ciò, forse in maniera eccessiva, il veicolo ha sbandato indirizzandosi
verso destra. E’ poi fuoriuscito dal campo stradale andando a collidere contro
un muro di un’abitazione. (..). Non posso stimare con esattezza la velocità, anche
se credo era superiore ai 100 km/h."
__________, passeggero a bordo del veicolo del
Kralik, ha descritto la medesima dinamica e pur riconoscendo di non essere in
grado di stimare la velocità della vettura guidata dall’imputato ha affermato
che essa “era elevata” (plico AI 12, verbale 15 novembre 2005, pag. 2).
Nella stessa direzione, quo alla velocità
dell’accusato, vanno anche le dichiarazioni di __________, che era alla guida
di un veicolo da lui superato alcuni istanti prima dell’incidente e che ha
affermato (plico AI 12, verbale 16 novembre 2005, pag. 1 e 2):
" Appena
passata [l’intersezione] sono stata sorpassata da un veicolo nero che viaggiava
a velocità sostenuta. Preciso che il veicolo ha intersecato la linea di
sicurezza che separa le due corsie. Mi sono quasi spaventata per questo
sorpasso improvviso. Ho poi proseguito e ho perso di vista il mezzo. Dopo
l’intersezione in questione vi è un lungo rettilineo ed è possibile che il
veicolo abbia guadagnato ulteriore velocità. (…) Io circolavo a circa 50 km/h ma
non posso stimare la velocità dell’altro veicolo. Posso solo dire che sia la
velocità del mezzo che la manovra azzardata mi hanno impressionato."
Significativi anche i rilievi in loco: le tracce
di sbandata iniziano alcune decine di metri dopo la curva, quando la vettura
già si era immessa nel rettilineo (AI 19, foto 1 – 3). E’ perciò accertato che,
per avere affrontato la curva a velocità eccessiva, il veicolo guidato da AC 1
ha perso aderenza all’uscita della stessa ed ha iniziato a sbandare. Il
conducente ha effettuato un vano tentativo di recuperare la padronanza del
mezzo, ma la vettura è uscita dalla carreggiata ed è andata a schiantarsi contro
il muro di cinta di una casa.
L’alta velocità è poi indirettamente attestata
anche dai danni riportati dal veicolo, che nell’incidente è andato
completamente distrutto (AI 19, foto 8 - 13), e dalle opere di cinta della
casa, con una parte del pilastro in pietra di sostegno del cancello scagliata
ad una quindicina di metri di distanza dalla forza dell’impatto (AI 19, foto n.
21).
14. Non è controverso che il decesso di __________, avvenuto poche ore
dopo l’incidente, sia conseguente alle ferite riportate, come peraltro
confermato dai rapporti medici (AI 5 e AI 11).
La Corte non ha disatteso il fatto che egli non
si era allacciato con la cintura di sicurezza, come invece prescritto dagli
art. 57 cpv. 5 LCstr e 3a ONC, ma ha ritenuto, nelle circostanze date, siffatta
violazione non atta ad interrompere e neppure ad allentare il nesso di
causalità adeguata esistente tra i comportamenti del prevenuto e l’esito letale
dell’incidente.
15. La sera del 15 novembre 2005 l’accusato è stato condotto in ospedale
per le medicazioni del caso ed è inoltre stato visitato per accertare
l’eventuale stato di ebrietà o l’assunzione di droghe.
Egli non risulta avere ingerito alcol, mentre che
l’esame del sangue e delle urine ha evidenziato la presenza di derivati della
canapa (cfr. plico AI 12 e AI 13), e meglio un tasso di THC di 4.6 microgrammi/
litro di sangue.
Interrogato al riguardo dagli inquirenti, egli ha
negato di aver assunto droghe quella sera, ha però ammesso un consumo saltuario
di canapa (plico AI 12, verbale 22 novembre 2005, pag. 5: “... di tanto in
tanto faccio qualche tiro di cannone”), precisando in seguito che “il
15.11.2005, martedì, non avevo fumato; avevo probabilmente fumato il week-end
precedente” (AI, verbale 23 febbraio 2006, pag. 4).
16. L’elenco delle negligenze ascrivibili all’accusato è lungo.
Egli non possiede la licenza di condurre, non
l’ha in effetti mai posseduta. Egli non doveva pertanto essere al volante della
vettura della sorella in quel frangente. Il rilievo eccede però la sola
questione della formale autorizzazione alla guida. L’imputato, infatti, ha
un’esperienza di guida lecita limitata a poche ore in compagnia del fratello
risalenti al periodo settembre-novembre 2001, ovvero 4 anni prima. Pertanto,
non solo egli non è autorizzato alla guida, ma nemmeno ne possiede la capacità,
non avendo mai dimostrato alla preposta autorità di avere le necessarie
competenze ed esperienze, e non essendosi neppure mai lontanamente avvicinato
ad una simile situazione, stante la predetta inconsistenza delle sue lecite
esperienze di guida e facendogli oltretutto difetto anche la conoscenza teorica
delle regole di circolazione, come dimostra il mancato superamento del relativo
esame.
Pur se in questa precaria situazione, egli si è
comunque permesso di lanciare la vetturetta della sorella ad una velocità più
che doppia di quella consentita, e di tentare, a quella velocità, di affrontare
una non facile curva a sinistra.
La scelleratezza di siffatto comportamento è
manifesta. AC 1, come si è detto, non sa guidare un autoveicolo, e comunque non
certo a quella velocità, dato che ha dichiarato al dibattimento che era la
prima volta in assoluto che spingeva il veicolo a quella velocità. Da
conducente inesperto che è, nemmeno si è posto i problemi costituiti dalla
scarsa aderenza del fondo stradale in una sera di metà novembre (ghiaccio,
umidità, bassa temperatura dell’asfalto), né quelli costituiti dalla reazione
della vettura al carico costituito da due passeggeri, né ancora alla situazione
di coperture prossime all’esaurimento del ciclo di vita, e pertanto sicuramente
meno performanti rispetto a pneumatici nuovi o quasi nuovi.
In queste circostanze è concettualmente fuori
luogo parlare di velocità adeguata alle circostanze, perché non ne esisteva
nessuna dato che l’accusato non doveva essere al volante. Nondimeno, entrando
nel merito, la Corte ritiene che le embrionali capacità di guida dell’accusato,
unitamente alle circostanze ambientali (pur ritenuta la conoscenza della
strada, della quale l’imputato ricordava un avallamento del sedime in
corrispondenza di quella curva), avrebbero fatto considerare se non adeguata,
almeno sostenibile, una velocità di 40/45 km/h. Egli ha invece circolato al
triplo di questa velocità, senza alcun freno inibitore, senza alcun riguardo
per l’incolumità dei suoi amici e (meno che meno) degli altri utenti della
strada, e senza che ve ne fosse motivo alcuno. Richiesto dal Presidente di
spiegare il motivo di tanta fretta, non ha saputo fornire alcuna motivazione,
se non quella di non sapere perché lo avesse fatto. Confrontato all’ipotesi del
Presidente che egli avesse fatto ciò per mostrare agli amici le sue
(inesistenti) doti di guida, ha alfine riconosciuto che “poteva darsi” che
questo fosse il motivo, il che è il modo dell’imputato di riconoscere le verità
per lui sgradevoli (lo stesso era avvenuto per la contestazione relativa alla
conoscenza o meno da parte della madre della vittima del fatto che egli non
possedeva la licenza di condurre).
Se ciò non bastasse, all’imputato è stato
riscontrato un tasso di THC di 4.6/l, ciò che ai sensi di legge è costitutivo
di guida in stato di inattitudine. La Corte, tuttavia, si è trovata in
difficoltà, in assenza di un rapporto peritale, nel comprendere la portata di
questo dato numerico ai fini della valutazione circa l’effettivo grado di
incapacità alla guida. Contrariamente ai dati numerici relativi alle
concentrazioni di alcool nel sangue, per i quali la casistica è vastissima, e
riguardo ai quali sono facilmente comprensibili - anche per un non bevitore -
le differenti conseguenze concrete dei vari ordini di grandezza dei dati
numerici, in questo caso il dato di 4.6 microgrammi/litro di THC non dice nulla
a chi è chiamato a giudicarlo, che non comprende la differenza rispetto al
massimo legale consentito, o rispetto ad un’ipotesi di 6 o 10 o 15
microgrammi/litro, né ne capisce le concrete conseguenze al fini delle capacità
di guida (rilassamento, euforia, deconcentrazione, dispercezioni?), e non ne
può pertanto trarre le corrette conseguenze ai fini della commisurazione della
colpa. La questione, seppure formalmente ascritta al AC 1, non è però stata
ritenuta dalla Corte per aggravare la sua già madornale negligenza, e non ha
perciò neppure influito concretamente sulla commisurazione della pena o sulla
formulazione della prognosi.
17. Alla luce di questi accertamenti, l’esame dell’atto d’accusa non
presenta particolari difficoltà.
L’imputazione principale di omicidio colposo
giusta l’art. 117 CP trova pieno riscontro nella fattispecie in ragione delle
predette considerazioni. Essa, del resto, a giusto titolo non è contestata
dalla difesa.
Altrettanto manifesta, appare l’accusa di grave
infrazione alle norme della circolazione, anch’essa riconosciuta dalla difesa,
sulla quale non occorre dilungarsi se non per nuovamente evidenziare
l’elevatissima velocità , e perciò l’entità notevole dell’ascritto reato.
La Corte, come detto, ha pure accertato la
correttezza dell’addebito di guida in stato di inattitudine, senza tuttavia
trarne conseguenze ai fini dell’aggravamento della colpa complessiva, e perciò
della pena, così come spiegato al considerando che precede.
Già si è detto che anche l’imputazione di
ripetuta guida senza licenza di condurre, commessa il 15 novembre 2005 “e in
diverse occasioni nei mesi precedenti” (AA, punto 4, pag. 2), trova
riscontro negli accertamenti della Corte (cfr. consid. 9).
Infine, appare corretta anche l’imputazione di
contravvenzione alla LFStup, in relazione ai modici consumi di canapa
dell’accusato, dei quali egli ha peraltro dato atto (AI 18, pag. 4; plico AI
12, verbale 22 novembre 2005, pag. 5).
L’atto d’accusa merita perciò integrale conferma.
18. Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa del
reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Per l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di
reati il giudice lo condanna per la pena prevista per il reato più grave,
aumentandola in misura adeguata.
19. La gravità oggettiva delle violazioni di legge è già stata
evidenziata nei considerandi che precedono, e non vuole essere qui ripetuta. Il
peso dei fatti posti a giudizio è incontrovertibile, segnato dall’assurda morte
di un giovane di 19 anni, ed in questo contesto appare grave anche la reiterata
circolazione senza licenza di condurre, da leggere come autentico preludio
dell’incidente fatale.
Anche la colpa del prevenuto è valutata dalla
Corte come particolarmente grave.
Egli si è presentato al giudizio gravato da un
precedente penale, relativo a reati della LCS ed il cui periodo di prova è
terminato solo 9 mesi prima del fatale incidente, e solo 6 o 7 mesi prima della
reiterazione del medesimo reato di circolazione senza licenza di condurre.
Ancora peggiore è il suo curriculum di
automobilista, se si pone mente alla già evocata circostanza per cui egli a poco
meno di 25 anni di età è riuscito in tutto e per tutto a possedere la licenza
di allievo conducente per un paio di mesi.
Nel complesso, appare sconsolante il rilievo
dell’enormità delle negligenze, ma anche degli intenti dell’accusato, il tutto
per motivazioni del tutto risibili.
Egli ha in primo luogo dato ampia prova di non
tenere in alcun conto il fatto di non essere legittimato a condurre
autoveicoli, comportandosi come se egli avesse invece la licenza di condurre,
creando così pericolo per tutti gli utenti della strada ogni qualvolta si
metteva al volante. Questo, beninteso, al solo egoistico scopo di scorrazzare
con gli amici nella zona durante il tempo libero. Senza alcuna autocritica per
le proprie ridotte capacità di guida, e senza nessuna nozione circa le
condizioni del proprio veicolo, egli si è permesso quindi di ignorare
totalmente le norme della circolazione, sfrecciando la sera dell’incidente in
direzione di Iragna a velocità consone unicamente ad un’ipotetica competizione
rallystica, pretendendo poi, con temerità, di potere percorrere la nota curva a
sinistra senza ridurre la velocità, sfidando così, oltre a quelle dello Stato,
anche le leggi della fisica.
Anche in questo caso, vale il rilievo del fatto
che la corsa risultata fatale non aveva ragione di essere. Non solo in quel
frangente non vi era alcuno stato di necessità, o anche solo di urgenza, che
potesse in qualche modo giustificare che il AC 1 si mettesse al volante - ciò
che l’accusato neppure pretende - ma addirittura egli avrebbe potuto cedere la
guida all’amico __________, regolarmente in possesso della licenza di condurre.
A mente della Corte l’unica spiegazione della
folle corsa è il desiderio dell’accusato di mostrare agli amici le proprie doti
di automobilista, il che, nuovamente, è elemento di colpa.
Pochi sono gli elementi che depongono a favore
dell’accusato. La Corte ha potuto ritenere, in forma generica, unicamente il
fatto che egli è un giovane adulto e la sua parziale collaborazione con gli
inquirenti, oltre al corretto comportamento processuale e alla sensibilità alla
pena.
In queste circostanze la Corte ha considerato adeguata
e per nulla severa AC 1 una pena detentiva di 15 mesi, ritenuta una pena base
di 2 anni, sensibilmente ridotta in considerazione delle circostanze attenuanti
e soprattutto del fatto che (come verrà esposto nel considerando che segue) si
tratta di pena da espiare. Si tratta perciò di una pena già oggetto di
compressione da parte della Corte, che ha però ritenuto di non poter scendere
oltre, in considerazione della gravissima colpa dell’imputato. Siffatta
sanzione, del resto, è conforme alla prassi delle Corti giudicanti per i casi
di negligenza grave, in cui la sanzione detentiva è nell’ordine dei 12 mesi per
il reato di omicidio colposo provocato, ad esempio, da una situazione di
ebrietà.
Essa appare in particolare adeguata anche nel
raffronto (con tutti i limite di siffatti paragoni) con le recenti sentenze in
materia di omicidio colposo delle Assise correzionali di questo Tribunale del
30 novembre 2006 contro T.P. e del 28 marzo 2007 contro D.E.B (entrambi
pregiudicati), casi comunque meno gravi di quello oggi a giudizio, già solo per
il fatto che quei conducenti avevano conseguito la licenza di condurre.
Nel primo caso il Tribunale ha dovuto giudicare
un giovane automobilista in stato di ebrietà e che si è reso responsabile anche
di inosservanza ai doveri d’infortunio e infrazione alle norme della
circolazione; nel secondo caso la Corte era confrontata con lo stesso reato commesso
da un ventiquattrenne che circolava a velocità eccessiva (81 km/h dove il
limite era di 50 km/h), in stato di ebrietà e con un veicolo difettoso.
Entrambi sono stati sanzionati con la medesima
pena detentiva, da espiare, di 12 mesi, e si è trattato, anche in quei casi, del
risultato della compressione di pene ben più elevate, così da potere dare ai
condannati la possibilità di espiare in regime di semi-libertà (sentenza 30
novembre 2006, pag. 32 e segg.; sentenza 28 marzo 2007, pag. 16).
Il caso oggi a giudizio è però più grave e non
consente di spingere la compressione sino al limite dei 12 mesi, laddove gli
elementi qualificanti sono la reiterata circolazione senza avere mai conseguito
la licenza di condurre, privo perciò della capacità di guidare correttamente, e
l’incidente causato da una condotta (curva a 130/140 km/h in assenza di
capacità di guida) tanto grave da non essere priva di connotazioni di dolo
eventuale.
Alla pena detentiva viene cumulata, per la
contravvenzione commessa, una multa di fr. 1000.-, importo non eccessivo alla
luce della grave colpa e non incompatibile con le possibilità economiche
dell’accusato (che peraltro nulla ha eccepito in merito), con la comminatoria
della sua sostituzione con una pena detentiva di 30 giorni in caso di mancato
pagamento.
20. Il vero punto di questione dell’odierno processo è quello relativo
alla decisione circa la sospensione condizionale della pena, ovvero quello
concernente la prognosi da formulare circa la futura condotta del prevenuto.
La Corte ha già anticipato il proprio giudizio
negativo.
L’accusato ha dato prova di reiterare nel violare
Fatti
i precetti che reggono la circolazione stradale. A soli 22 anni (la sua età
all’epoca dell’incidente) egli aveva già subito sia sanzioni e provvedimenti da
parte dell’autorità amministrativa (tra cui l’obbligo di sottoporsi ad una
perizia psico-tecnica), come pure una condanna penale ad una pena detentiva
sospesa per reati della LCS.
Tutto questo prima ancora di avere conseguito non
già la licenza di condurre, ma neppure quella di allievo conducente. Da questi
antefatti egli dimostra di non avere tratto alcun insegnamento.
L’ineducabilità dell’accusato risulta manifesta
laddove egli, ben prima dell’incidente mortale, a partire da un certo momento
decide che la licenza di condurre a lui non occorre, e che può nonostante tutto
mettersi tranquillamente al volante, come se egli disponesse di tale
legittimazione.
A mente della Corte, ciò denota, in maniera
qualificata, sprezzo delle prescrizioni e dell’autorità, inutilità del divieto,
inefficacia della sanzione sospesa.
La situazione è poi degenerata nell’arco di
qualche mese, visto che, la sera dell’omicidio colposo, si è aggiunto anche il
più totale dispregio delle norme della LCS, per far posto ad una guida
selvaggia, fuori di controllo. L’accusato si mostra privo di freni inibitori,
ed in tal senso gravemente debole di carattere, giacché non regge alla
frustrazione provocata dalla mancanza della licenza di condurre, ed invece di
reagire in modo costruttivo, ovvero studiando ed applicandosi per superare
l’esame di teoria, prende a condurre come se l’esigenza di detta licenza per
lui non valesse.
L’imputato ha dichiarato che era la prima volta
che egli guidava in quel modo e di non sapere perché l’ha fatto. Ciò che la
Corte non crede, così come non gli ha creduto quando ha minimizzato l’entità
della sua guida senza licenza o ha preteso che tutti fossero consapevoli del
fatto che conduceva senza licenza.
Così facendo, egli mostra alla Corte, oltretutto
ad oltre due anni dai fatti, mancanza di trasparenza, incapacità di accettare
per intero la propria responsabilità, difficoltà nel dissociarsi da una
condotta inaccettabile. In tal senso, egli si mostra, nuovamente, egoista, come
egoistico era il fine dei suoi illeciti spostamenti in auto.
Il quadro in chiaroscuro tracciato dallo
psicologo del traffico si è purtroppo delineato in senso negativo.
Dell’auspicata maturazione non vi è traccia, mentre che è emersa l’incapacità
di conformarsi alle norme, e questo nonostante il tema della sanzione.
L’unico elemento favorevole all’accusato appare
essere quello dato dal fatto che egli ha una stabile situazione lavorativa, il
che non è però decisivo in questo frangente, visto che egli non ha delinquito
per bisogno economico o perché, sfaccendato, non sa come occupare il tempo. La
delinquenza dell’accusato (ed in questo risiede la difficoltà della prognosi) è
invece legata alla sua debolezza di carattere, alla mancanza di una corretta
nozione della cultura dell’automobile e dei doveri dell’automobilista nella
società, concetti dalla cui comprensione egli appare anche oggi assai lontano,
ciò che rende elevato il rischio di ricaduta nell’ipotesi di una pena sospesa
condizionalmente. Proprio la mancanza di una completa presa di coscienza, più
volte rilevata in questo giudizio, conduce la Corte a ritenere che una
sospensione condizionale sarebbe fraintesa dall’imputato, assimilata ad una
implicita approvazione, o comunque ad una solamente blanda riprovazione dei
suoi comportamenti, e non sarebbe perciò in grado di svolgere la funzione
deterrente già fallita dalla precedente sanzione.
In queste circostanze, la Corte non solo ritiene
che non vi sia una prognosi favorevole, ma è anche convinta che solo
l’espiazione della pena possa sortire l’effetto di trattenere l’accusato dal
commettere nuovi reati, sia pure nell’ambito della LCS, al quale la negatività
della prognosi è limitata. Se ne ha, in ogni caso, che secondo la Corte la
prognosi è nel complesso infausta, ragione per cui la pena detentiva deve
essere espiata.
21. In sede di arringa la difesa ha postulato, in via subordinata, la
sospensione parziale della pena comminata. Ritenuto che i fatti oggi a giudizio
sono avvenuto sotto l’egida del diritto previgente,
in cui per una pena detentiva della durata di 15
mesi era possibile unicamente la sospensione condizionate totale, una simile
soluzione sarebbe lesiva del principio della lex mitior, e non può perciò
d’acchito trovare applicazione.
22. E’ ordinata la confisca e la distruzione della marijuana sequestrata,
menzionata nell’atto d’accusa.
23. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese processuali sono a
carico del condannato.
Rispondendo affermativamente
ai quesiti posti, meno che al n. 3;
visti gli art. 12,
40, 42, 44, 47, 49, 69, 103, 106, 117 CP;
19a LStup;
90 cifra 2, 91 cpv. 2,
95 LCS;
9 e segg. CPP e 39 TG
sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1. AC 1 è
autore colpevole di:
1.1 omicidio
colposo
per avere,
il 15 novembre 2005, ad __________,
per negligenza, causato la morte di __________;
1.2 grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 15 novembre 2005, ad __________,
violato gravemente le norme della circolazione circolando ad una
velocità da lui indicata di 130/140 km/h dove la velocità consentita è di 60
km/h, perdendo di conseguenza il controllo del veicolo, che si rovesciava e
terminava la propria corsa contro un muro;
1.3 guida in stato di inattitudine
per avere,
il 15 novembre 2005, tra __________, condotto l’autovettura Dahiatsu
Charade TI in stato di inattitudine a causa del consumo di canapa (4,6
microgrammi di THC/litro rilevati nel sangue);
1.4 ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per avere,
il 15 novembre 2005 e nei mesi precedenti, a __________ e dintorni,
ripetutamente condotto la vettura Dahiatsu Charade TI senza essere titolare
della necessaria licenza di condurre;
1.5 contravvenzione alla LFStup
per avere,
senza essere autorizzato,
dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio 2007, a __________ e dintorni,
consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
2.1
AC
1.
è condannato:
2.1.1
alla pena
detentiva di 15 (quindici) mesi;
2.1.2
al pagamento di una multa di fr. 1000.- ritenuto
che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva
di 30 giorni.
3.
E’ ordinata la confisca e la distruzione della marijuana
sequestrata, menzionata nell’AA.
4.
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese
processuali sono a carico del condannato.
5.
Questo giudizio può essere impugnato mediante
ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere
presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la
motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
PL 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'822.20
Multa fr. 1'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 3'372.20
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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