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Decisione

72.2007.7

Infrazione aggravata alla LStup venduto 175/190 gr di eroina; pena unica

14 gennaio 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti art. 19 cifra 1 e 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 8/2007 del 16 gennaio 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusata AC 1

assistita dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:10.

Sentiti § Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale sottolinea anzitutto come rilevante per l’infrazione alla LStup sia il

periodo marzo 2002 - luglio 2004. Evidenzia da un lato l’intensità

dell’attività delinquenziale dell’accusata e la gravità delle sue due

precedenti condanne, dall’altro la sua scemata imputabilità. Da una parte pone

in evidenza gli aspetti soggettivi, in particolare il fatto che la

tossicodipendenza dell’accusata costituisce per lei la più grande punizione,

dall’altra gli aspetti oggettivi, senz’altro gravi. Chiede quindi la condanna

dell’accusata ad una pena detentiva di 18 mesi da espiare, sottolineando che

un’eventuale sospensione condizionale sarebbe possibile solo se la Corte

ritenesse efficace un trattamento terapeutico. Non chiede la revoca della

sospensione condizionale della precedente pena di 12 mesi, sempre che la Corte

non giunga al convincimento che vi sia il rischio di commissione di nuovi

reati.

§ Il Difensore, il quale fa rilevare la parziale

prescrizione del reato di contravvenzione alla LStup. Evidenzia che lo spaccio

complessivo, ritenute le modalità con cui è avvenuto (gli acquirenti, meno di

venti, erano tossici), non configura gli estremi del reato aggravato. In

considerazione del tempo trascorso, chiede la sospensione della pena proposta

dal Procuratore pubblico a favore di un trattamento terapeutico. Chiede inoltre

che non sia revocata la sospensione condizionale della precedente pena di 12

mesi.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autrice

colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, dal marzo 2002 e fino al mese

di luglio 2004, a __________ e altre località, venduto e offerto

complessivamente 170/195 grammi di eroina;

1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone?

1.2.contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, a __________,

1.2.1. nel periodo marzo

2002 – luglio 2004, consumato

complessivamente circa 620/745 grammi di eroina;

1.2.2. nel periodo

ottobre 2004 – dicembre 2006, consumato ulteriori 2 grammi di eroina,

e

meglio come descritto nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale della pena di

12.

mesi

di detenzione di cui alla sentenza 26.2.2002 della Corte delle Assise

correzionali di __________?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

5.

Deve

essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

Considerando, in fatto ed in

diritto

1.

AC

1, quasi quarantacinquenne, fa uso di stupefacenti da diversi anni. Seconda di

una fratria di tre (due fratelli), dopo le scuole dell'obbligo non ha

conseguito alcun diploma professionale. Ha sempre svolto lavori di segretariato

ed impiegatizi. In gioventù ha lavorato anche a __________. Rientrata in Ticino

una ventina d'anni fa ha lavorato per la Prosegur ed in seguito, dal 1993, per

la __________. Nel corso del 2003 ha lavorato sia per la __________ (50%) sia

per l'ing. __________ (50%). In seguito non ha più avuto alcuna attività

lavorativa. Esaurito il periodo quadro dell'assicurazione disoccupazione,

dall'inizio del 2006 vive di assistenza. Non è sposata, non ha figli e vive

sola.

Il suo primo approccio con gli stupefacenti

risale già a quando era adolescente. Dal mese di novembre/dicembre 2005 è in

cura psichiatrica dal dott. __________ il quale è subentrato al precedente

terapeuta che agiva nell'ambito di un trattamento ambulatoriale coatto,

ordinato dal Presidente delle Assise Correzionali il 26 febbraio 2002. Così si

è espresso lo psichiatra circa l'evoluzione della terapia:

" Abbiamo

quindi concordato la presa a carico, che è iniziata nel novembre-dicembre 2005.

Ho evidenziato in questo periodo di trattamento, uno stato depressivo severo,

in una struttura di personalità emotivamente instabile, con associato un

disturbo da dipendenza maggiore. La persona esprime uno

stato di sofferenza psichica caratterizzato da: tono dell'umore oscillante,

instabile, con propensione alla tristezza, esprimendo a tratti sentimenti di

impotenza, di rovina, di colpa, di impossibilità a farcela, con condotta di

isolamento o di autodistruzione. La sofferenza, oltre che psichica, appare

anche a livello relazionale, con povertà di contatti significativi e con

sofferenza professionale e difficoltà di inserimento a livello lavorativo. Emerge quindi un quadro piuttosto difficile, instabile, precario. Da

citare alcuni episodi traumatici negli ultimi mesi, con il suicidio di tre

cugine. Per contrastare questo quadro psicopatologico severo ed affliggente,

oltre al sostegno psicoterapico è stato necessario iniziare una terapia

farmacologica antidepressiva, oltre che il trattamento sostitutivo con

Metadone. La paziente, seppur con qualche alternanza, ha aderito alla

psicoterapia, iniziando a coscientizzare alcune problematiche alla base del suo

disagio e a riconoscere alcuni pensieri e comportamenti disfunzionali, che

perpetuano il disagio. Si è instaurata una buona alleanza terapeutica e una

discreta motivazione al lavoro su di se."(doc. TPC 2)

Da ottobre 2004 fino a maggio 2005 si è

sottoposta a controlli regolari delle urine, presso il dott. __________, che

hanno dato esito negativo relativamente al consumo di stupefacenti. Da maggio

2005.

è, come visto, stata presa a carico dal dott. __________ che ha poi

iniziato la terapia psicologica nel novembre dello stesso anno. Non si hanno

certificati medici precisi relativi ad eventuali controlli della tossicomania

successivi alla presa a carico da parte del dott. __________. L'accusata ha

comunque riferito in aula che è per lei difficile rimanere lontana dagli

stupefacenti e di essere saltuariamente ricaduta nell'uso di eroina, l'ultima

volta circa dieci mesi fa. Da ottobre 2004 a dicembre 2006 ha detto di aver

consumato ca. 2 gr. di eroina: essendo i controlli del 2005 risultati, come

visto, negativi sembrerebbe più probabile che questo consumo sia stato fatto

dal 2006 in avanti. Sia che sia, in applicazione del principio in dubio pro

reo, la contravvenzione va considerata prescritta, non potendosi escludere che

risalga al 2004.

Quanto alle ragioni del cambiamento di terapia ha

spiegato che nel corso del trattamento ambulatoriale si è spesso trovata di

fronte a operatori molto più giovani di lei che, a suo dire, non erano in grado

di aiutarla. Da qui l'idea di andare dallo psichiatra.

2.

Dal

profilo penale si registrano tre condanne, due delle quali molto importanti.

Con sentenza 20 marzo 2001 delle Assise Correzionali di __________ l'imputata è

stata condannata alla pena di 4 mesi di detenzione con la condizionale per tre

anni per infrazione e contravvenzione alla LFStup commesse tra il 1997 ed il

2000.

Tale giudizio non è motivato. Si evince tuttavia dallo stesso come la

prognosi favorevole, che ha consentito la pronuncia di una pena privativa della

libertà sospesa condizionalmente, sia stata ritenuta soprattutto in

considerazione del fatto che la donna lavorava ed era in cura metadonica e

nella speranza che il trattamento ambulatoriale, cui l'accusata veniva

sottoposta, avrebbe rafforzato la prognosi stessa. Purtroppo questa esperienza

giudiziaria non ha sortito effetti positivi. Con sentenza 26 febbraio 2002 la

medesima Corte l'ha condannata alla pena di 12 mesi di detenzione per i

medesimi reati commessi tra marzo e luglio 2001. Nemmeno questa sentenza è

motivata. E' tuttavia possibile accertare che si è trattato in particolare

della vendita e della cessione a terzi di oltre 100 g. complessivi di eroina. A

AC 1 è stata, ancora una volta, concessa fiducia, anche tale pena essendo stata

sospesa condizionalmente per cinque anni, l'imputata essendo nuovamente stata

sottoposta a trattamento ambulatoriale. In applicazione del previgente diritto,

è stata disposta la revoca della sospensione condizionale relativa alla

precedente condanna. L'espiazione è avvenuta nelle forme facilitate, al suo

domicilio, dal 21 marzo al 7 giugno 2002, liberata, per il residuo, condizionalmente

l'8 giugno 2002 con un periodo di prova di due anni.

Purtroppo nemmeno quest'ultima vicenda

giudiziaria ha trattenuto l'imputata dal delinquere, i fatti di cui in rassegna

risalendo al periodo marzo 2002 (ossia subito dopo il secondo processo nel

quale le era stata rinnovata la fiducia) - luglio 2004.

3.

Quanto

ai fatti dell'atto di accusa l'imputata è sostanzialmente rea confessa. AC 1

non è stata arrestata e non ha subito carcere preventivo.

Il 13 ottobre 2004, in occasione del suo interrogatorio

dinanzi al PP, alla presenza del difensore ha confermato, in un dettagliato

verbale, le dichiarazioni rese in polizia, riducendo leggermente i quantitativi

di eroina venduti:

" Ricapitolando,

ho acquistato:

- nel

periodo 2002 al 2003, fine anno, da spacciatori occasionali a __________, in

"piazzetta", circa 500 grammi di eroina, di cui 400 grammi consumati

personalmente, 70 grammi venduti e 30 grammi offerti;

- nel

periodo gennaio/febbraio 2004, da __________, ho acquistato circa 80/100 grammi

di eroina di cui 60 grammi consumati e 20/40 grammi venduti;

- sempre

da __________ ho ricevuto 100 grammi di eroina a credito. Sostanza che ho

consumato nella misura di 90 grammi e venduta nella misura dI 10 grammi;

- nel

periodo marzo/maggio 2004, da fornitori occasionali, a __________, in

"piazzetta" ho acquistato 50/100 grammi di eroina di cui 10 grammi

venduti ed il resto consumato personalmente;

- nel

periodo metà maggio/metà luglio 2004, da __________, ho acquistato circa

160/240 grammi di eroina, di cui 30/35 grammi venduti e circa 130/205 consumati

personalmente.

Il totale dell'eroina a disposizione

nel periodo 2002/2004 c.a. 890/1040 grammi

Totale venduto c.a.

140/ 165 grammi

Totale offerti c.a.

30.

grammi

Totale consumato c.a.

720/845 grammi

Per quel che concerne le vendite, preciso che:

- c.a. 10/15 grammi a __________ nel 2003/2004

- c.a. 10/15 grammi a __________, nel 2003/2004

- c.a. 60/70 grammi a __________ nel 2003/2004

- c.a. 20 grammi a __________ che lavora alla __________

()

- il rimanente, c.a. 40/45 grammi ad acquirenti

occasionali." (AI 10.2)

In polizia aveva invece indicato il quantitativo

di eroina venduta in 190/220 grammi. L'atto di accusa si fonda sulle

dichiarazioni rese da AC 1 davanti al PP il 13 ottobre 2004. Nuovamente

interrogata dal Magistrato inquirente il 7 dicembre 2006 (AI 14) ha, invero in

modo piuttosto goffo, tentato di sminuire le sue responsabilità quantificando

in 70 grammi venduti e 30 grammi offerti a terzi l'eroina trafficata.

Sottolineato che i quantitativi di eroina oggetto d'infrazione non sono il

criterio determinante nella fissazione della pena, l'ultima versione fornita al

PP appare come un tentativo di minimizzare le proprie responsabilità, tenuto

conto che si tratta di affermazioni non precise che esprimono una stima del

tutto priva di supporti fattuali certi : "dico che ritengo più

verosimile indicare". Del resto, rispetto al suo precedente

interrogatorio al MP, erano passati ulteriori due anni dai fatti e, pertanto,

anche la memoria non era più così fresca come in precedenza. Aggiungasi che in

occasione dell'interrogatorio del 13 ottobre 2004 l'imputata, oltre che

riassumere i quantitativi di eroina trafficati, ha fornito una circostanziata

spiegazione del suo agire, indicando i nomi di vari acquirenti e fornitori con

l'indicazione di quanta droga ha loro venduto. Ne discende che, ai fini del

giudizio, hanno da essere ritenuti i quantitativi indicati nell'atto d'accusa.

4.

In

diritto va detto che l'infrazione è senz'altro aggravata, la quantità di

eroina spacciata superando il limite di 12 g di sostanza pura (in assenza di un

accertamento tecnico poiché la droga è stata nel frattempo consumata, è stato

ritenuto un tasso di purezza del 10%) posto dalla giurisprudenza quale spartiacque

tra l'infrazione semplice e quella aggravata.

L'accusata va per contro prosciolta dall'accusa

di contravvenzione alla LStup per intervenuta prescrizione del reato.

5.

Sulle

circostanze che hanno nuovamente condotto la donna dinanzi alla giustizia, AC 1

ha spiegato che in quel periodo (marzo 2002) lavorava a __________ presso

l'ing. __________ (del resto per tale motivo le venne concesso di espiare la

pena con il regime facilitato); per recarsi al lavoro passava dalle parti del "parchetto"

(nota scena aperta della droga a __________); è, quindi, bastato rivedere

quell'ambiente e le persone che già conosceva, per ricascarci. Fatto sta che il

consumo è da subito tornato ad essere importante, fino a due grammi al giorno.

Lo stipendio non bastava ovviamente a finanziare il consumo e, quindi, ha

ripreso pure a vendere eroina. Così al PP:

" Dopo

l'ultima inchiesta a mio carico nell'estate del 2001, ho fatto un lungo

periodo, senza più consumare eroina. A quel tempo avevo anche trovato un lavoro

a __________, quale impiegata. Vi ho lavorato fino a marzo 2003 per circa un

anno e mezzo.

E' stato proprio frequentando __________,

passeggiando in zona "parchetto" che ho cominciato di nuovo a

comperare buste dosi di eroina. All'inizio acquistavo solo buste dosi da fr. 50.--

e fr. 100.--. A lungo andare la necessità di eroina aumentava e di conseguenza

non riuscivo più ad auto-finanziarmi, dovendo ricorrere per forza a vedere

qualche busta dose di eroina.

Il mio consumo personale era di 2 grammi al

giorno. Per finanziare il mio consumo vendevo qualche busta dose a due, tre

amici. Facendo un calcolo, penso di aver comperato nel periodo 2002/2003, un

totale di circa 500 grammi di eroina, quasi esclusivamente sotto forma di buste

a 1 grammo. Di questi 500 grammi penso di aver consumato circa 400 grammi ed il

resto vale a dire 100 grammi li ho venduti o offerti a qualche conoscente.

Stimo di averne venduto circa 70 grammi e di averne offerti circa 30 grammi.

La busta dose venduta per fr. 50.-- era da

0,2/0,3 grammi di eroina. Tra i miei acquirenti del 2003 segnalo:

- __________

al quale ho venduto 30/40 buste dosi al prezzo di fr. 50.--

- __________

al quale ho venduto 70/80 buste dosi da fr. 50.--. __________ a volte mi pagava

e a volte mi aggiustava la macchina in cambio di buste dosi di eroina

- una

ragazza di nome __________ che lavora alla __________ alla quale ho venduto

30/40 buste dosi da fr. 50.—

- __________

che è la ragazza di __________ alla quale ho pure venduto 30/40 buste dosi da

fr. 50.--.

Vi sono poi altri acquirenti ai quali ho venduto

qualche busta, ma che non so identificare. Riguardo ai miei traffici del 2003,

dichiaro che a fine anno facevo veramente fatica ad avere il denaro necessario

per finanziare il mio consumo motivo per cui, essendo anche in disoccupazione,

mi necessitava comperare qualche grammo in più.

E' stato infatti verso inizio 2004 che ho

conosciuto un tale che si fa chiamare __________. E' stato un mio caro amico di

cui non voglio fare il nome al quale avevo chiesto dove potevo comprare buste

da 5 grammi di eroina, che mi aveva messo in contatto con questo __________. Il

primo appuntamento con __________ è avvenuto a __________, presso un

distributore di benzina.

Ricordo che __________ è arrivato con una vettura

caravan di colore grigio argento. All'interno della macchina vi era un cane

lupo. Lui abita a __________. Vive assieme ad una ragazza che ha un salone di

parrucchiera. Ho indicato alla Polizia la descrizione di __________ che qui

riconfermo. A questo primo appuntamento, __________ mi ha portato un sacchetto

da 5 grammi di eroina al prezzo di fr. 400.--. A causa del prezzo che era caro,

da __________ non ho mai comprato più di un sacchetto per volta. In questa

occasione __________ mi ha dato il suo numero di natel () e quando avevo

bisogno di eroina lo chiamavo e fissavamo l'appuntamento.

Di solito ci si incontrava in zona __________,

al bar __________. Una sola volta mi sono recata direttamente a __________,

vicino a casa sua. Ho acquistato eroina da __________ nel periodo gennaio 2004

e fino a febbraio 2004 quando lui è partito in vacanza per un mese, a __________.

Mediamente compravo da lui 2/3 buste da 5 grammi a settimana. Il prezzo era

sempre di fr. 400.-- la busta da 5 grammi. Il mio consumo era sempre di 2

grammi al giorno. Considerato che acquistavo circa 15 grammi a settimana, 10

grammi li consumavo e 5 grammi li vendevo. In questi 2 mesi vale a dire a

gennaio e febbraio 2004 è ragionevole affermare che ho comprato da __________

almeno 80/100 grammi di eroina.

Preciso che visto il costo e visto che ero sempre

in cura di metadone, a volte ho rinunciato all'eroina, prendendo le Ketalgine.

Di questi 80/100 grammi di eroina, circa 60

grammi li ho consumati ed il resto e cioè 20/40 grammi li ho venduti ai miei

conoscenti.

Prima che __________ partisse per le vacanze, mi

ha lasciato 100 grammi di eroina, dicendomi di venderli. Lui voleva che al suo

ritorno io gli consegnassi fr. 8'000.--. Da parte mia avendo a disposizione un

simile quantitativo, ho iniziato a consumarne molto di più. In sostanza quasi

tutto il quantitativo di 100 grammi di eroina l'ho consumato personalmente.

Solo in minima parte che quantifico in 10 grammi, l'ho venduto. AI rientro

dalle vacanze, __________ è venuto a cercarmi per incassare i suoi soldi ma io

non ero in grado di dargli la somma stabilita. E' stato così che gli ho

proposto che gli avrei dato, non appena potevo, fr. 3'200.-- che era la somma

che era costata a lui l'eroina. __________ all'inizio era d'accordo, poi visto

che i soldi non arrivavano, pretendeva che gli dessi tutti i fr. 8'000.--.

A causa di questo debito ho perso i contatti con __________.

Ho riconosciuto nella foto che mi è stata

mostrata in Polizia, __________, identificato in __________ come a verbale di

polizia del 24.08.2004 che mi viene sottoposto. Riguardo a __________ preciso

che ad un certo punto, parlandogli del mio passato, gli avevo detto che prima

di comprare eroina in Ticino, ero io che andavo a __________ a rifornirmi di

eroina ma che successivamente per paura di essere scoperta e per non avere

problemi, avevo deciso di comprarla in Ticino anche se costava qualcosa in più.

Avevo anche detto a __________ che comunque avevo ancora dei contatti a __________

con persone che ogni tanto mi chiamavano. __________ si è mostrato interessato

e mi ha chiesto di metterlo in contatto con queste persone siccome aveva ottime

disponibilità finanziarie. Sta di fatto che durante il mese di febbraio 2004,

con __________, con una vettura che lui ha noleggiato, sono andata a __________

e l'ho presento a queste persone, spacciatori, che conoscevo. Lui si è

accordato per l'acquisto di eroina lo stesso giorno. Non so con quanta sostanza

siamo poi rientrati in Ticino.

Sta di fatto che arrivati in Ticino, __________

mi ha regalato una busta da 5 grammi. Il quantitativo di 100 grammi che mi ha

lasciato quando è andato in vacanza, è sicuramente parte dell'eroina acquistata

a __________. I miei contatti a __________ sono con cittadini albanesi, a volte

con persone che non conosco nel senso che a volte albanesi che avevano il mio

natel, lo passavano a loro connazionali che a loro volta mi contattavano sul

natel. L'ultima volta che sono andata a __________ per acquistare eroina, a

parte la trasferta con __________, risale al 2001. Non so se __________ ha

mantenuto i contatti con gli albanesi dopo l'acquisto che effettuò quando era

con me. Penso di no perché __________ aveva paura che fossero controllati dalla

Polizia. Preciso che verso marzo/aprile 2004 gli albanesi mi hanno contattata

telefonicamente per chiedermi se il mio amico andava di nuovo da loro a

comperare. Visto quello che era successo con 100 grammi, non ho più parlato con

__________ di questo. __________ l'ho visto l'ultima volta verso Ia fine del

mese di marzo 2004. Lui era rientrato dalle vacanze 1'8 marzo 2004 ed io ho

preso delle scuse per non vederlo per circa 2 settimane. Alla fine ha insistito

perché ci vedessimo e quindi ha saputo della fine dei suoi 100 grammi che mi

aveva lasciato . Dopo aver troncato con __________, siccome avevo ancora

bisogno di eroina, ho continuato a comprare qualche busta dose al "parchetto"

di __________. Siccome avevo sempre il metadone, quando non trovavo l'eroina, prendevo

le ketalgine. I miei acquisti di eroina tra marzo e maggio 2004 li quantifico

in 50/100 grammi acquistati presso venditori occasionali, sempre in buste da

fr. 50.--/100.-- o qualche grammo a fr. 150.--.

Di questo quantitativo di 100 grammi solo una

minima parte, che stimo in 10 grammi, l'ho venduta mentre la maggior

parte circa 90 grammi, l'ho destinata al mio consumo personale.

Dopo la metà di maggio 2004 un mio amico di __________,

mi ha dato il numero di un albanese che avrei potuto chiamare per i miei

acquisti di eroina. Il mio amico mi ha detto che questo spacciatore si trovava

a __________.

Ho consegnato alla polizia il n. di natel (076

512.

80 78) registrato nel mio telefonino come "__________". Infatti

questo albanese cambiava spesso n. di natel e se l'ho registrato come "__________"

vuoi dire che ha cambiato il numero perlomeno 7 volte durante il periodo in cui

mi sono rifornita da lui.

La prima volta che l'ho chiamato, l'appuntamento

era a __________, vicino ad una chiesa, nel nucleo vecchio. A __________ l'ho

incontrato 3 o 4 volte e sempre nello stesso posto, dopodiché "__________"

si è trasferito a __________.

Preciso che in qualche occasione lui era

accompagnato da un altro ragazzo. __________ me lo ha presentato e mi ha detto

che in sua assenza sarebbe arrivato lui. Se ben ricordo, in un'occasione mi

aveva detto che era suo fratello.

Preciso che le consegne di eroina me le ha sempre

fatte "__________". Non ricordo se al telefono rispondeva sempre

"__________" oppure anche l'altro ragazzo perché non sapevo

distinguere la voce.

Il mio rapporto con queste persone, in particolare

con __________, è durato quindi da metà maggio circa e fino all'inizio di luglio

2004, quando ho perso ogni contatto.

Da loro acquistavo solo buste da 5 grammi di

eroina al prezzo di fr. 280.--. Posso quantificare i miei acquisti in una media

di 2 sacchetti 2/3 volte a settimana 20/30 grammi di eroina a settimana. Quindi nel periodo di circa 8 settimane, ho comperato almeno 160/240

grammi di eroina, di cui gran parte l'ho consumata e nella misura di circa

30/35 grammi l'ho venduta a miei conoscenti.

Per gli acquisti di eroina, incontravo __________

a __________ davanti ad una stazione di benzina sul fiume __________, 2/3 volte

a __________ dove loro abitavano, una volta al __________.

Preciso che __________ era accompagnato da quello

che mi ha indicato come suo fratello, perlomeno in 4/5 occasioni. Ho

riconosciuto nelle foto che mi sono state mostrate in Polizia (all. A e B)

rispettivamente __________ e quello che __________ mi aveva detto essere suo

fratello. Ho preso atto che si tratta di __________ (__________) e di __________.

Da quando non sono più riuscita a trovare __________

vale a dire da circa metà luglio 2004, ho acquistato eroina al

"parchetto" di __________ e mi sono pure arrangiata con le ketalgine.

L'ultimo acquisto a __________ è avvenuto il 3 agosto 2004 quando ho comprato

una busta da fr. 100.- che ho consumato in parte quella stessa sera ed in parte

ho consegnato agli agenti interroganti il 4 agosto 2004 in occasione della

perquisizione presso la mia abitazione." (AI 6)

6.

Quanto

ai criteri per commisurare la pena, come ancora recentemente ribadito dalla

CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è

essenziale, come lo era sotto l'egida del vecchio art. 63 CP. L'art. 47 CP determina

la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale

per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori:

le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità

del proposito (determinazione) o la gravità della

negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale

assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio

arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo

avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche,

il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la

citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di

salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi

di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale

federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26

ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). In tutto questo insieme di

circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di prevenzione generale

svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per il resto va

rilevato che il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente

art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere

giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV

150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

7.

E' certo che per AC 1 ha da essere considerata una colpa grave.

Grave per i quantitativi della sostanza stupefacente trafficata, grave per la

consapevolezza, per averli provati su di lei, degli effetti nefasti della

sostanza sulla salute delle persone, grave per la debolezza di spirito

dimostrata nel ricadere, per il solo fatto di passarci accanto, nel mondo della

droga e grave, per finire, per l'età non più giovanissima dell'imputata e per i

precedenti.

A suo favore è stata ritenuta innanzi tutto una

scemata imputabilità almeno di grado lieve per il fatto che è tossicodipendente

e che sostanzialmente ha agito non per fini di mero lucro, il suo guadagno dai

traffici essendo prevalentemente stato destinato a finanziare i suoi consumi.

Sempre a diminuzione della colpa vi è da considerare la piena collaborazione

offerta agli inquirenti.

Tutto ciò ben ponderato si giustificherebbe, già

solo per i fatti di cui in rassegna, una pena detentiva attorno ai 15 mesi (con

la precedente condanna gliene furono inflitti 12, con la condizionale per

cinque anni, per lo spaccio di, si fa per dire, soli 106 gr. di eroina,

condanna che non è servita ad alcunché).

8.

Non vi è dubbio che AC 1 ha delinquito nel periodo di prova della

precedente condanna. Per l'art. 46 CP se durante il periodo di prova, il

condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi

ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale.

Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena

una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.

La dottrina ammette che, per pronunciare una pena

unica non è necessario che si modifichi il tipo di pena. Nella fattispecie,

considerato pure che, come vedremo, la prognosi è negativa, si giustifica di pronunciare

una pena unica che viene, tenuto conto delle condizioni personali

dell'imputata, stabilita in 18 mesi comprensivi pure del residuo relativo

all'espiazione della precedente condanna (art. 89 CP). In buona sostanza,

beneficiando della novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio 2007 che

non prevede più l'obbligo, de lege, di ripristinare la pena precedentemente

sospesa rispettivamente quella a seguito di una liberazione condizionale, AC 1

si vede inflitta una pena di oltre 9 mesi inferiore rispetto al risultato che

si sarebbe ottenuto applicando il vecchio diritto, peraltro ancora in vigore al

momento dei fatti.

9.

Resta

il problema della sospensione condizionale. Analogamente alla previgente normativa,

anche con il nuovo diritto (art. 42 cpv. 1 CP) il criterio determinante per la

sospensione condizionale della pena è costituito dalla prognosi (sentenza del

Tribunale federale 6S.492/2006 del 20 marzo 2007, consid. 4.4). Tuttavia, mentre

il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva una prognosi favorevole

sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante

la mancanza di prognosi

sfavorevole (Kuhn, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis

et le sursis partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati

i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva

(Tag/ Manhart, op. cit., n. 2.1 pag. 38-39).

La prognosi di AC 1 è del tutto infausta.

Attualmente la donna non lavora e vive di

assistenza. Non ha saputo, nei fatti, rompere definitivamente con il mondo

degli stupefacenti. AC 1 stessa ha ribadito in aula che per lei "è

difficile" star lontana da quel mondo. Ha ammesso che, anche se

saltuariamente, ha nuovamente fatto uso di eroina. Del resto le sue conoscenze,

le sue amicizie fanno tutte parte di quell'ambiente, per cui risulta

problematico, in certe situazioni di stress, non ricadere nel consumo. Anche i

suoi precedenti fallimenti dimostrano come la prognosi è del tutto negativa. E'

già stata in passato in comunità ed ha fallito, è già stata sottoposta a

trattamento ambulatoriale coatto ad opera del Servizio psicosociale, in due

occasioni, dal Presidente delle Assise Correzionali che le ha concesso fiducia

pronunciando pene sospese ed ha fallito, è stata ripristinata la pena relativa

alla prima condanna ma, nonostante l'espiazione, AC 1 ha continuato a drogarsi

e, per finanziare il suo fabbisogno di eroina, a venderla. Nemmeno le cure

psichiatriche del dott. __________, nei fatti, l'hanno distolta dal consumare,

almeno saltuariamente, eroina.

Orbene, senza un lavoro che le garantisca un

reddito disponibile, a carico dell'assistenza, AC 1, che non ha saputo

completamente tagliare i ponti con la droga, rappresenta un concreto rischio

che, a fronte del suo bisogno di eroina e non avendone i mezzi per

procurarsela, ricada nello spaccio proprio per garantire il suo fabbisogno.

Purtroppo l'accusata, ormai quarantaquattrenne e, quindi, non più giovanissima,

ha bruciato tutte le occasioni che le sono state offerte. Ha tradito la fiducia

delle Corti che l'hanno precedentemente giudicata e lo ha fatto in modo grave

se solo si pon mente al fatto che il commercio di cui in rassegna è iniziato

già pochi giorni dopo essere comparsa in aula la volta precedente e si estese

pure sul periodo in cui godeva del regime agevolato di espiazione.

Che, poi, la carcerazione comporti dei disagi è

fuori dubbio, così come è indubitabile che il suo medico curante o il suo

psichiatra evidenzino che, dal loro punto di vista, una pena detentiva da

espiare sarebbe sconsigliabile. Nella valutazione della pena, peraltro già mite

nel risultato per le considerazioni esposte al N. 8, sono stati attentamente

valutati gli effetti sull'imputata dovuti al fatto di dover espiare la pena.

In altri termini si è tenuto ampio conto della cosiddetta sensibilità alla

pena, in particolare della sofferenza personale dell'imputata al cospetto della

detenzione effettiva. Tuttavia il TF ha già stabilito che determinante restano,

sia che sia, la gravità della colpa e la prognosi, precisando che difficoltà

insite nell'espiazione non bastano per ottenere riduzioni di pena, in caso

contrario sarebbe impossibile pronunciare una pena da espiare nei confronti di

un reo che, al momento della pronuncia della condanna, esercita ad esempio

un'attività lucrativa oppure è in cura presso uno specialista (DTF 25.08.05 in

re A.). Sarà semmai compito delle autorità di esecuzione affrontare le modalità

di espiazione che consentano la continuazione della cura presso lo psichiatra,

che peraltro, finora, non ha impedito all'accusata di ricadere nel consumo di

droga (A. Bächtold, Strafvollzug, p. 31-36).

10.

Per quel che è del trattamento ambulatoriale forza è constatare

come, nei fatti, questo trattamento, quantunque perduri sin dalla condanna del

20.

marzo 2001, non ha consentito all'imputata di smettere di drogarsi. Ad

intervalli alterni ella è, di fatto, ricaduta nel consumo e, come per i fatti

di questo procedimento, nello spaccio di eroina. Ne discende che oggi come oggi

imporre un tale trattamento si rivela del tutto inutile. Qualora l'imputata

vorrà continuare la psicoterapia presso il dott. __________ (o altri

specialisti) lo potrà senz'altro fare autonomamente, assumendo finalmente

quelle responsabilità personali che, a tutt'oggi, non ha dimostrato di sapersi

assumere.

11.

Infine i costi processuali sono posti a carico della condannata

(art. 9 CPP)

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.2, 1.2.1., 1.2.2., 3, 4 e 5,

visti gli art. 12,

19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 63 e 109 CP;

19.

cifra 1 e 2 e 19 lett. a LStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, dal marzo 2002 e fino al mese

di luglio 2004, a __________ e altre località, venduto e offerto complessivamente

170/195 grammi di eroina (offerto 30 grammi);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

1.2

AC 1 è

prosciolta dall’accusa di contravvenzione alla Legge federale sugli

stupefacenti.

2.

Di

conseguenza, AC 1, richiamata la sentenza 26.2.2002 della Corte delle Assise

correzionali di __________, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è

condannata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, a valersi quale pena

unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

La tassa

di giustizia di fr. 200.- (duecento) e le spese processuali sono poste a carico

della condannata.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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