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Decisione

72.2007.71

Truffa ai danni di un istituto bancario

19 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 70/2007 del 14.06.2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ La lic. iur. DUF

1 difensore d'ufficio dell'accusato AC 1, assente.

Espleti i pubblici

dibattimenti dalle ore 09:45 alle ore 10:55.

Il Presidente

constatato che l'accusato AC 1, regolarmente citato presso il domicilio legale,

non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida

giustificazione decide, con l'accordo delle parti, di procedere nei suoi

confronti al giudizio nelle forme contumaciali ai sensi degli art. 308 e segg

CPPT.

Sentiti

§ Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la

conferma dell'atto di accusa e la condanna

di AC 1 -

considerata l'attenuante specifica del

sincero pentimento - alla

pena detentiva di dodici mesi, sospesi

condizionalmente per due

anni. Nel caso in cui la Corte ritenesse

di dover pronunciare una

pena pecuniaria, chiede la condanna di AC

1 a 360

aliquote di fr. 70.-- l'una, in

considerazione della situazione

patrimoniale attestata dalla

documentazione di cui al doc. dib. 3.

§ Il Difensore, che contesta, in punto al reato di truffa, la realizzazione del

presupposto oggettivo dell'inganno astuto, sostenendo che la banca non ha

applicato la dovuta diligenza: __________ non aveva, in precedenza, mai effettuato

operazioni analoghe a quella in esame e la firma apposta sull'ordine di

addebito non era uguale a quella depositata in banca dal titolare del conto.

Ripercorre, poi, la vita esemplare del suo patrocinato il quale, incensurato,

ha collaborato con gli inquirenti ed ha risarcito integralmente le parti lese.

Chiede, quindi, in via principale il proscioglimento dal reato di truffa ed una

riduzione della pena, in applicazione anche dell'attenuante specifica del

sincero pentimento. In via subordinata chiede una riduzione della pena proposta

dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1 truffa

per avere,

facendosi passare per il titolare del conto n. ed inviando alla PL 1,

succursale di __________, un

falso ordine di bonifico di EUR 200'000 datato 21.03.2002, riportante la falsa

firma di __________, denaro da addebitare al conto n. intestato a quest’ultimo,

ingannato astutamente i collaboratori di quest’ultima, inducendoli in tal modo

a trasferire l’importo di EUR 200'000 a favore del conto corrente n. a lui intestato presso il __________,

filiale di __________;

1.2. falsità

in documenti

per avere

allo scopo di perfezionare l’inganno astuto di cui sub 1, allestito un falso

ordine di bonifico di EUR 200'000 datato 21.03.2002, riportante la falsa firma

di __________ e facendone uso inviandolo per esecuzione alla PL 1, succursale

di __________;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

ha egli

dimostrato sincero pentimento?

3.

può

beneficiare della sospensione condizionale?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo

affermativamente ai quesiti posti.

visto gli art. 12, 40,

42, 44, 47, 48, 49, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

truffa

per avere,

ingannato astutamente il funzionario della PL 1, succursale di __________

inducendolo ad eseguire un ordine di addebito del conto n. intestato a __________

per EURO 200'000.--, a beneficio del conto corrente n. a lui intestato presso

il __________, filiale di __________;

1.2

falsità

in documenti

per avere,

allo scopo di perfezionare l'inganno di cui sopra, allestito e fatto uso di un

falso ordine di bonifico riportante la falsa firma di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, avendo dimostrato sincero pentimento

AC

1.

è condannato in contumacia:

2.1

alla pena

detentiva di otto mesi;

2.2

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Traduttrice

(trad. scritta italiano-spagnolo) fr. 213,65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 663,65

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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