Lexipedia

Decisione

72.2007.75

Appropriazione indebita aggravata ad opera di un segretario aggiunto presso l'UEF

21 agosto 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

138 cifra 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 73/2007 del 27 giugno 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:45 alle ore 17:55.

Sentite le spiegazioni del signor AC 1

in relazione all'importo indicato al punto 110 di cui al capo di accusa 1.1.. Il PP rinuncia ad imputare al

signor AC 1 l'appropriazione indebita dell'importo indicato.

In relazione al numero 114 di cui al

punto 1.1 dell'atto di accusa l'imputato dichiara quanto segue:

se non erro si trattava di una

comminatoria di fallimento. Le comminatorie di fallimento venivano incassate da

me o dalla Pretura. Io poi le giravo direttamente in Pretura o direttamente al

creditore togliendo evidentemente le competenze dell'ufficio.

Preso atto di quanto sopra e della

ricevuta di versamento di fr. 5770.-- da parte dell'UEF di __________ alla

successione __________ allegata alla ricevuta, il Procuratore pubblico dichiara

di rinunciare ad imputare a AC 1 l'appropriazione indebita di cui al

punto 114. di cui all'atto di accusa 1.1.

In relazione al no. 115 del punto 1.1

dell'atto di accusa, preso atto dell'indicazione sulla ricevuta di tale

pagamento e delle spiegazioni del signor AC 1, il PP dichiara di rinunciare

ad imputargli l'appropriazione indebita per tale somma.

In relazione al no. 116 del punto 1.1.

dell'atto di accusa, il PP dichiara di rinunciare ad addebitare a AC 1

l'appropriazione indebita per l'importo ivi menzionato.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma dell'atto di accusa ad eccezione delle imputazioni nri. 110,

114, 115, 116 di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa. Chiede che AC 1 venga

condannato ad una pena detentiva di 14 mesi di detenzione sospesi per due anni.

Chiede, altresì, la conferma delle pretese delle seguenti PC:

lo PC 1 per fr. 200'000.--; la PC 4 per fr.

13'000.--; la PC 2 per fr. 15'000.--; la PC 3 per fr. 1'000.--, il signor PL 2

per fr. 14'000.--.

§ Il Difensore, il quale chiede che l'atto di accusa venga

confermato, senza le imputazioni nri 110, 114, 115, 116 di cui al punto 1.1.

dell'atto di accusa, alle quali il PP ha, peraltro, già rinunciato. Chiede,

inoltre, che il suo patrocinato venga prosciolto anche dalle imputazioni nri

111 e 112 di cui al punto 1.1. dell'atto di accusa, nella misura degli importi

non ammessi. Espone la personalità e la vita anteriore del suo patrocinato.

Chiede che nella commisurazione della pena vengano tenuti in debita

considerazione la mancata azione delle autorità preposte al controllo dell'UEF,

l'incensuratezza del suo patrocinato, il lungo tempo trascorso dai fatti e le

conseguenze personali patite dal suo patrocinato a seguito degli stessi.

Chiede, inoltre, che venga riconosciuta l'attenuante del sincero pentimento in

ragione della collaborazione prestata agli inquirenti, del ricovero volontario

al CPC e del buon comportamento tenuto dal signor AC 1 dopo i fatti. Per questi

motivi, conclude chiedendo che la condanna venga contenuta in una pena

detentiva di 10 mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale per

un periodo di due anni e chiede, da ultimo, che le PC vengano rinviate al foro

civile a fronte dei risarcimenti effettuati.

La presidente pone quindi a giudizio, con

l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1 ripetuta

appropriazione indebita, aggravata

per avere,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un

indebito profitto, agendo nell’esercizio della sua funzione di segretario

aggiunto presso l’UEF di __________,

ripetutamente impiegato indebitamente valori

patrimoniali a

lui affidati, per almeno complessivi CHF

337'277.95;

1.1.1. trattasi di

un importo inferiore;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare dell'attenuante del sincero pentimento?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

5.

Deve un

risarcimento alle seguenti PC:

5.1

PC 1;

5.2

PC 2, __________;

5.3

PC 3;

5.4

PC 4;

5.5

PL 2;

e se sì

in che misura?

6.

Deve essere

ordinata la confisca di fr. 360.- depositati sul ccp 65-257 intestato al

Ministero pubblico e trasferiti al TPC?

Considerato, in fatto

ed in diritto

1.

AC 1,

nato a __________ il 23 maggio 1959, celibe, dopo le scuole dell’obbligo

frequentate a __________ e, poi, a __________, e un anno di avviamento

commerciale a __________, ha seguito un apprendistato quale impiegato di

commercio.

Conseguito il diploma, ha dapprima lavorato come

operaio presso la __________ e, poi, ha lavorato quale gerente della cassa

malati intercomunale a __________.

Sciolte le casse malati comunali, AC 1 è stato

assunto, nel 1984, all’UEF di __________ quale funzionario amministrativo con

funzioni di cursore.

A seguito dei fatti emersi nell’inchiesta penale,

AC 1 è stato licenziato (risoluzione 6.7.2004 del Consiglio di Stato, AI103)

con effetto al 31 luglio 2004.

2.

AC 1 è incensurato (doc. TPC 2).

3.

AC 1 ha cominciato ad abusare di bevande alcoliche agli inizi degli anni

’90: gli atti medici cominciano a segnalare conseguenze fisiche di tale abuso

già nel 1994 (cfr. perizia pag. 8).

Nonostante il suo etilismo, AC 1 è riuscito a

lavorare per lunghi anni in modo del tutto adeguato, in ogni caso a

soddisfazione dei suoi superiori.

4.

Nell’ambito della ristrutturazione degli UEF (si era ad inizio

2003), AC 1 venne assegnato e trasferito all’UEF di __________.

Nell’ambito della riorganizzazione di quello di __________

emersero delle irregolarità.

Intervenne __________, ispettore CEF, che, il

31.3

, presentò denuncia al MP nei seguenti termini:

" In

questo periodo si sono presentati presso l'UEF di __________ diversi debitori

che asseriscono di avere saldato diverse pendenze esecutive, chiedendo

precisazioni a proposito del gruppo esecutivo di destinazione dei loro

pagamenti.

Questi debitori, a comprova di avere pagato

quanto da loro dichiarato, hanno presentato delle ricevute di pagamento

sottoscritte da AC 1.

Da un controllo dell'ufficiale è stato possibile

appurare che tali importi non sono mai stati registrati nei relativi incarti

esecutivi."

(VI PP 31.3.2003)

5.

AC 1 venne fermato e sentito il 3 aprile successivo.

Davanti al PP ammise subito di essersi indebitamente

appropriato di denaro che i debitori escussi gli consegnavano perché venisse

girato a favore dei rispettivi creditori:

" è

vero che a volte utilizzavo del denaro consegnatomi dai debitori anche per

scopi privati. Magari per non recarmi in banca a prelevare utilizzavo il

contante che avevo già in tasca per pagare le mie fatture private. Non avendo

poi una contabilità non riuscivo più a quantificare quanto denaro avessi

utilizzato per me e che avrei dovuto restituire all’UEF." (PS 3.4.2003)

6.

L'ispettore della CEF ha quindi provveduto all'esame della

documentazione presso l'UEF, delle registrazioni a computer e dei libretti

delle ricevute UEF, al fine di ricostruire le operazioni indebite.

In data 19 settembre 2003 l'avv. __________

consegnò alla PP la lista delle operazioni esaminate con la relativa

documentazione (cfr. VI PP 19.9.2003 AI 79 + classeur; cfr. VI PP __________

8.11.2006

AI 154 per delucidazioni sul metodo utilizzato).

7.

La ricostruzione effettuata dall’ispettore CEF è stata sottoposta a AC

1.

che – pur ammettendo il grosso delle malversazioni addebitategli - ha sin

dall’inizio contestato l'illiceità di alcune posizioni.

Nel dettaglio, relativamente al punto 1.1.

dell’AA, AC 1 ha ammesso di essersi appropriato dei seguenti importi, senza

operare alcuna registrazione, per un totale di fr. 267'927,80:

No.

Data ricevuta

No. ric.

Debitore

Danno

1.

13.08.1999

1'000.00

2.

07.09.1999

1'000.00

3.

26.10.1999

25'000.00

4.

30.11.1999

17.00

5.

03.12.1999

17.00

6.

06.12.1999

2'364.10

7.

06.12.1999

2'916.10

8.

06.12.1999

495.20

9.

06.12.1999

430.65

10.

06.12.1999

1'000.00

11.

08.12.1999

600.00

12.

09.12.1999

96.30

13.

15.12.1999

174.00

14.

16.12.1999

300.00

15.

27.12.1999

300.00

16.

28.12.1999

1'383.00

17.

28.12.1999

2'605.00

18.

05.01.2000

90.80

19.

11.01.2000

1'000.00

20.

11.01.2000

400.00

21.

19.01.2000

141.50

22.

24.01.2000

1'794.15

23.

26.01.2000

4'000.00

24.

03.02.2000

1'000.00

25.

04.02.2000

1'000.00

26.

08.03.2000

485.00

27.

08.03.2000

1'000.00

28.

09.03.2000

198.00

29.

10.03.2000

1'688.00

30.

10.03.2000

1'013.00

31.

16.03.2000

1'500.00

32.

04.04.2000

17.00

33.

04.04.2000

17.00

34.

04.04.2000

17.00

35.

08.06.2001

600.00

36.

03.07.2001

516.65

37.

07.07.2001

432.95

38.

09.07.2001

500.00

39.

09.07.2001

930.00

40.

09.07.2001

70.00

41.

12.07.2001

1'072.35

42.

16.07.2001

2'095.40

43.

24.07.2001

4'156.85

44.

27.07.2001

200.00

45.

30.07.2001

2'972.20

46.

10.08.2001

581.20

47.

27.08.2001

1'000.00

48.

27.08.2001

344.75

49.

30.08.2001

972.20

50.

30.08.2001

17.00

51.

07.09.2001

17.00

52.

11.09.2001

369.65

53.

20.09.2001

3'732.00

54.

24.09.2001

51.40

55.

25.09.2001

800.00

56.

02.10.2001

17.00

57.

02.10.2001

1'000.00

58.

15.10.2001

624.55

59.

16.10.2001

6.00

60.

17.10.2001

685.00

61.

23.10.2001

872.40

62.

30.10.2001

1'000.00

63.

05.11.2001

1'000.00

64.

06.11.2001

52.00

65.

08.11.2001

90.00

66.

09.11.2001

157.70

67.

15.11.2001

290.35

68.

16.11.2001

184.60

69.

30.11.2001

500.00

70.

10.12.2001

10'000.00

71.

14.12.2001

1'140.85

72.

20.12.2001

4'000.00

73.

21.12.2001

1'600.00

74.

03.01.2002

1'000.00

75.

03.01.2002

500.00

76.

08.01.2002

2'318.20

77.

10.01.2002

50.00

78.

14.01.2002

5'000.00

79.

15.01.2002

332.10

80.

18.01.2002

429.45

81.

24.01.2002

500.00

82.

24.01.2002

17.00

83.

24.01.2002

1'039.90

84.

24.01.2002

1'000.00

85.

03.02.2002

800.00

86.

08.02.2002

17.00

87.

08.02.2002

587.70

88.

18.02.2002

1'000.00

89.

22.02.2002

423.00

90.

28.02.2002

106.85

91.

28.02.2002

17.00

92.

28.02.2002

3'177.75

93.

06.03.2002

600.00

94.

27.03.2002

1'000.00

95.

27.03.2002

500.00

96.

25.04.2002

1'000.00

97.

13.05.2002

10'650.00

98.

13.05.2002

15'000.00

99.

14.05.2002

300.00

100.

14.05.2002

1'000.00

101.

28.05.2002

15'000.00

102.

10.07.2002

4'000.00

103.

15.07.2002

7'550.00

104.

15.07.2002

28'000.00

105.

30.09.2002

11'000.00

106.

23.10.2002

12'300.00

107.

Senza ricevuta

15'000.00

108.

Senza ricevuta

14'000.00

109.

Senza ricevuta

13'000.00

Totale ammesso

267'927,80

Per contro, AC 1 ha contestato, in toto o in

parte, le seguenti appropriazioni:

No.

Data ricevuta

No. ric.

Debitore

Danno

110.

22.06.2001

34.00

111.

01.10.2001

6'000.00

112.

16.10.2001

3'542.30

113.

14.12.2001

2'000.00

114.

27.12.2001

5'798.70

115.

17.01.2002

3'000.00

116.

03.06.2002

187.95

117.

10.07.2002

1'000.00

Totale

contestato

21'562,95

In aula, durante l’istruttoria dibattimentale, AC

1.

ha ammesso le malversazioni di cui ai punti 113 e 117 dell’AA, dopo avere

preso visione della documentazione relativa alle operazioni descritte ai punti

citati.

Sempre in considerazione della documentazione in

atti e delle spiegazioni rilasciate dall’imputato in aula, la PP ha dichiarato

di rinunciare ad imputargli quali appropriazioni indebite le operazioni

descritte ai punti 110, 114, 115 e 116.

Di quelle contestate dall’imputato, sono rimaste,

perciò, soltanto le accuse relative ai punti 111 e 112 dell’AA.

Nel dettaglio, relativamente a tali due

imputazioni, si ha quanto segue:

No.

Data ricevuta

No. ric.

Debitore

Danno

111.

01.10.2001

__________

6'000.00

In sostanza, AC 1 ha sempre mantenuto la versione

secondo cui egli si è appropriato soltanto di fr. 1'640 ed ha spedito il

rimanente (fr. 4380.-- ) all'UE di __________, senza passare attraverso il CCP

dell’UEF di __________ ma recandosi direttamente ad effettuare tale pagamento

all’ufficio postale (cfr. tabella allegata al VI PP 10.8.2044 AI 107).

In effetti, sulla ricevuta relativa a tale

versamento (ricevuta no), AC 1 ha scritto “fr. 4380 spedito __________ UEF

CCP” e sulla lista sottopostagli dal MP egli ha precisato di avere spedito

tale importo “a contanti” (AI187) .

La versione dell’imputato – che è rimasta

costante sin dalle prime sue dichiarazioni in relazione alla ricostruzione -

non è stata smentita dagli accertamenti dell’accusa che si sono limitati alla verifica

della movimentazione del CCP dell’UEF di __________ (cfr. AI187).

Si tratta di una verifica insufficiente.

Soltanto un accertamento presso l’UEF di __________

in relazione all’accredito che l’imputato ha indicato sulla ricevuta ed ha,

poi, sempre sostenuto di avere fatto avrebbe potuto sostanziare in modo

sufficiente l’accusa.

Pertanto, in relazione al punto 111 dell’AA, AC 1

è stato dichiarato autore colpevole soltanto in relazione ai fr. 1640.- da lui

ammessi sin dall’inizio.

No.

Data ricevuta

No. ric.

Debitore

Danno

112.

16.10.2001

__________

3'542.30

In relazione a quest’operazione, AC 1 ha sempre

sostenuto di avere pagato in contanti – cioè senza passare dal CCP dell’UEF di __________

ma recandosi personalmente all’ufficio postale - l'esecuzione e di essersi

appropriato solo della differenza di fr. 108,90 (cfr. tabella allegata al VI PP

10.8.2044

AI 107).

Va precisato che sulla ricevuta relativa alla

somma versata da __________ (ricevuta no, blocchetto) risulta effettivamente

l’annotazione “pag. contanti 3433.40 saldo es” .

Anche in questo caso, gli accertamenti

dell’accusa si sono limitati alla movimentazione del CCP dell’UEF di __________

(AI 118)

Si tratta, con evidenza, di accertamenti

insufficienti a sostenere l’accusa.

Necessaria sarebbe, invece, stata la verifica

dell’effettiva sorte delle esecuzioni indicate sulla ricevuta.

Così, anche in relazione a quest’operazione,

l’accusa è stata confermata limitatamente a fr. 108,90, cioè l’importo di cui AC

1.

ha, sin dall’inizio, sempre ammesso di essersi appropriato.

Pertanto, in relazione al punto 1.1. dell’AA –

ritenuto che non v’è dubbio sulla correttezza della qualifica giuridica delle

malversazioni – AC 1 è stato dichiarato autore colpevole di appropriazione

indebita qualificata per l’importo complessivo di fr. 272.676,70.

AC 1 ha, invece, riconosciuto tutte le

malversazioni indicate al punto 1.2. dell’AA - che trovano riscontro nella

documentazione in atti - ammettendo di avere utilizzato ad altri scopi gli

importi che presentano delle differenze tra la data dell'incasso e quella

della

registrazione, e meglio:

No.

Debitori

Versamento

Registrazione

Importo

1.

01.02.1999
28.04.1999

2'335.00

2.

04.02.1999
28.04.2000

2'000.00

3.

12.04.1999
17.06.1999

2'000.00

4.

19.05.1999
14.01.2000

7'000.00

5.

21.05.1999
01.03.2000

1'000.00

6.

21.05.1999
27.08.1999

3'000.00

7.

07.06.1999
14.01.2000

600.00

8.

16.06.1999
01.03.2000

2'000.00

9.

30.06.1999
14.01.2000

852.20

10.

30.06.1999
01.03.2000

5'000.00

11.

14.12.2001
18.03.2002

2'000.00

12.

20.02.2002
26.03.2002

20'000.00

Totale

47'787.20

In totale, dunque, AC 1 è stato riconosciuto

autore colpevole di appropriazione indebita aggravata – avendo agito nella sua

funzione di segretario aggiunto presso l’UEF di __________ – per un importo

complessivo di fr. 320.463,90.

8.

Durante l’inchiesta, AC 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica.

Il perito, dott. __________,

ha accertato la presenza di un “quadro clinico dominato dalla difficoltà nel

controllo degli impulsi e nella corretta valutazione della realtà sviluppatosi

come conseguenza dell’uso d’alcol” precisando che “l’intensità del

turbamento della sanità mentale ha presentato un decorso crescendo a partire

dalla seconda metà degli anni ’90 ed ha raggiunto il culmine nel mese di

gennaio del 2004” ed è giunto alla conclusione che AC 1 era, al momento

della commissione dei fatti, in uno stato di scemata responsabilità di grado

medio (AI 94).

9.

In relazione alla colpa e, quindi, alla commisurazione della pena, la

Corte ha dapprima considerato gli elementi che ne connotano la gravità. Ha,

cioè, dapprima considerato il non indifferente ammontare complessivo

malversato, il numero delle malversazioni effettuate e il lungo tempo in cui

l’autore ha agito. Ma, soprattutto, ha considerato il fatto che l’autore ha

agito nella sua qualità di pubblico funzionario, cioè di una persona chiamata

per funzione a far rispettare ed a rispettare il nostro ordinamento giuridico.

Ad attenuazione della colpa, invece, la Corte ne

ha considerato l’incensuratezza, la buona collaborazione offerta agli

inquirenti, il buon comportamento tenuto dopo i fatti e gli sforzi compiuti per

liberarsi dalla dipendenza dall’alcol (non ha dimenticato, in particolare, che AC

1.

è volontariamente rimasto alla CPC per più di un anno).

Sempre ad attenuazione della colpa , la Corte ha

considerato gli sforzi fatti da AC 1 per rimediare al danno: non ha, però,

potuto in quest’ambito riconoscergli l’attenuante specifica del sincero

pentimento ritenuto che il danno ancora scoperto è molto e che la maggior parte

di quanto versato proviene da suoi familiari e non risulta che AC 1 si sia in

qualche modo impegnato nei loro confronti alla restituzione.

A favore del condannato, la Corte ha infine

considerato che egli è già stato punito in maniera pesante con la perdita del

lavoro e con la disistima sociale di cui egli è oggetto nel microcosmo

valleranno da quando sono emerse le malversazioni commesse.

Ritenuta, inoltre, la scemata imputabilità

attestata dal perito, la Corte ha considerato adeguata alla colpa di AC 1 la

pena detentiva di 12 mesi.

Tale pena – ritenuto che per AC 1 si può con

buona tranquillità formulare una prognosi favorevole – è sospesa

condizionalmente per un periodo di 2 anni.

10.

Nel corso dell'inchiesta, si sono costituiti PC lo PC 1, la PC 2PC

3, __________, e laPC 4.

Inoltre, in aula si è costituito PC il signor PL

2.

Le richieste di risarcimento della SA , delle due

PC 3 e del signor PL 2 sono risultate liquide.

Inoltre, è stato accertato che le citate PC non

erano fra quelle che erano state indennizzate dallo Stato (cfr. risoluzione

9.11.2004

con cui il Consiglio di Stato ha autorizzato il versamento

dell'importo di fr. 342'015,20 all'Ufficio esecuzione e fallimenti del

Distretto di __________ e dell'importo di fr. 50'000.-- per gli interessi di

mora maturati a favore dei creditori, AI 116).

Le loro pretese sono state, quindi, accolte.

Non così quella dello PC 1.

Pur lasciando la questione a sapere se il danno

subito dallo PC 1 sia effettivamente un danno diretto (il solo che può essere

indennizzato in sede penale), la pretesa dello PC 1 non ha potuto essere

accolta poiché formulata in modo generico ed impreciso.

Nella lettera 6.4.2004 (AI 96), infatti, lo PC 1

ha chiesto un risarcimento di “circa (sott. del red) fr.

200.000

-“. In seguito, la richiesta avanzata a titolo indicativo non è mai

stata maggiormente precisata. Non può, in particolare, essere considerata una

precisazione di tale richiesta la decisione di stanziamento del credito, in particolare

poiché il CdS in essa prende in considerazione una serie di posizioni che non

sono state ritenute illecite in sede penale e non ne considera altre che invece

sono state in sede penali considerate.

Lo PC 1 è, perciò, stato rinviato al foro civile.

11.

Quanto in sequestro è stato confiscato.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti 3 e 5.1;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 44, 47, 48a, 70, 71 e 138 n. 2 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

ripetuta

appropriazione indebita, aggravata

per avere,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un

indebito profitto, agendo nell’esercizio della sua funzione di segretario

aggiunto presso l’UEF di __________,

ripetutamente impiegato indebitamente valori

patrimoniali a

lui affidati, per un importo pari ad almeno

complessivi

CHF 320'463.90;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato

nei considerandi.

2.

AC 1 è

assolto dalle imputazioni di appropriazione indebita aggravata di cui ai

nri, 110, 114, 115 e 116, del punto 1.1. dell'atto di accusa.

3.

Di

conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, AC 1

è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 12 mesi;

3.2

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di 2 (due) anni.

5.

AC 1 è

condannato al pagamento delle seguenti indennità:

5.1

fr. 15'000.-- alla PC PC 2;

5.2

fr. 1'581.20

alla PC Comunione ereditaria PC 3;

5.4

fr. 13'000.-- alla PC Comunione ereditaria PC 4;

5.5

fr.

14'000.-- alla PC PL 2.

6.

Lo PC 1 è

rinviato al foro civile.

7.

E’

ordinata la confisca di fr. 360.--.

8.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

PC 3

4.

PC 4

5.

PL 1

6.

PL 2

7.

PL 3

8.

PL 4

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 9'892.15

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr.

10.

'342.15

============

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster