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Decisione

72.2007.76

Traffico do ca 200 grammi di cocaina

16 luglio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, 19a LS e 291 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 76/2007 del 4 luglio 2007, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP)

dott. iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Con l'accordo delle parti il capo di

accusa numero 3 dell'atto di accusa ed in particolare il periodo della

violazione del bando viene limitato al periodo 10 novembre 2006 - 31 dicembre

2006.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma dell'atto di accusa, con la correzione apportata in aula, e

la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 24 mesi da espiare. Chiede da

ultimo la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale sottolinea la

personalità e il trascorso del suo patrocinato. Evidenzia la qualità della

collaborazione di AC 1. Chiede l'applicazione dell'attenuante della grave

angustia ex art. 48 lett. a n.2 CP e il proscioglimento del reato di violazione

del bando. Chiede inoltre che il suo patrocinato vada esente da pena per il

consumo in applicazione dell'art 19a n. 2 LStup. Chiede, in conclusione, una

riduzione della pena e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

La presidente pone quindi a giudizio, con

l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1 infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

1.1.1. venduto almeno

220 grammi di cocaina;

1.1.2. detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata

alla vendita a terzi;

1.1.3. detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza

variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;

1.1.4. trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva

o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone e meglio,

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata

dai summenzionati spacciatori;

1.3. violazione

del bando

per

avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31 dicembre 2006, contravvenuto al

decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed

altre imprecisate località;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e

parzialmente corretto in aula?

Considerandi

2.

può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Può

beneficiare dell'attenuante della grave angustia?

4.

Deve essere

ordinata la confisca di:

4.1

13'654.30

fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);

4.2

99,53 grammi

netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona

– Rif. 07/0921);

4.3

5,3 grammi lordi

di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);

4.4

un natel

marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della

Polizia cantonale, Bellinzona);

4.5

un natel

marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia

cantonale, Bellinzona);

4.6

un natel

marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,

Bellinzona);

4.7

un natel

marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,

Bellinzona);

4.8

un natel

marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,

Bellinzona);

4.9

un paio di

forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

4.10

un involucro

di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia

cantonale, Bellinzona);

4.11

dei sacchetti

di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

4.12

materiale

cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai questiti no. 2 e 3;

visto gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70 e 291 CP;

19.

n. 1, n. 2 e 19 a n. 1 e n. 2 LS;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore

colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,

per

avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

1.1.1

venduto almeno

220.

grammi di cocaina;

1.1.2

detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata

alla vendita a terzi;

1.1.3

detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza

variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;

1.2

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,

nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata

dai summenzionati spacciatori;

1.3

violazione

del bando

per

avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31.12.2006, contravvenuto al decreto di

espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed

altre imprecisate località;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

corretto in aula.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

3.

E’

ordinata la confisca di:

3.1

13'654.30

fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);

3.2

99,53 grammi

netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona

– Rif. 07/0921);

3.3

5,3 grammi lordi

di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);

3.4

un natel

marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della

Polizia cantonale, Bellinzona);

3.5

un natel

marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia

cantonale, Bellinzona);

3.6

un natel

marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,

Bellinzona);

3.7

un natel

marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,

Bellinzona);

3.8

un natel

marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,

Bellinzona);

3.9

un paio di

forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

3.10

un involucro

di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia

cantonale, Bellinzona);

3.11

dei sacchetti

di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);

3.12

materiale

cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona).

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 499.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 749.20

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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