72.2007.76
Traffico do ca 200 grammi di cocaina
16 luglio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
72.2007.76
Data decisione, Autorità:
16.07.2007, PENAL
Titolo:
Traffico do ca 200 grammi di cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
VIOLAZIONE DEL BANDO
art. 291 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2007.76
Lugano,
16 luglio 2007/ap
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Valentina Tuoni, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 23 aprile 2007;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per
avere, senza essere autorizzato,
a __________
ed in altre imprecisate località,
1.1 nel
periodo febbraio 2007 – 23 aprile 2007,
venduto,
in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e, segnatamente a __________
ed altri non identificati, complessivamente almeno 220 grammi di cocaina, con grado di purezza
indeterminato, sottoforma di “bolas” da circa 0,8/1 grammo l’una, ai prezzi
varianti da fr. 80.- a fr. 100.- l’una, sostanza previamente acquistata a
credito, a __________, da __________, da tale “__________” e da tale __________,
al prezzo di fr. 60.- il grammo;
1.2 il 23 aprile 2007,
a __________,
nell’appartamento di __________,
detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina confezionata
in 6 “bolas”, occultati all’interno di una scarpa,
sostanza
previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata
alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 23 aprile 2007;
1.3 nel
periodo 22 – 25 aprile 2007,
a __________, nei pressi dell’immobile di __________,
detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza
variante tra il 49% e il 52%) confezionata in 10 ovuli di circa 10 grammi l’uno, nascosti sottoterra vicino
ad un’aiuola,
sostanza
previamente acquistata a credito, a __________, da tale “__________”, destinata
alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia, il 25 aprile 2007;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato,
a __________
ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di aprile 2007, consumato
circa 1 grammo di cocaina,
sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori;
3. violazione
del bando
per avere,
nel periodo
10 novembre 2006 – 23 aprile 2007,
contravvenuto
al decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed altre imprecisate
località;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 19 cifra 2 LS, 19a LS e 291 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 76/2007 del 4 luglio 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP)
dott. iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:50.
Con l'accordo delle parti il capo di
accusa numero 3 dell'atto di accusa ed in particolare il periodo della
violazione del bando viene limitato al periodo 10 novembre 2006 - 31 dicembre
2006.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma dell'atto di accusa, con la correzione apportata in aula, e
la condanna di AC 1 ad una pena detentiva di 24 mesi da espiare. Chiede da
ultimo la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale sottolinea la
personalità e il trascorso del suo patrocinato. Evidenzia la qualità della
collaborazione di AC 1. Chiede l'applicazione dell'attenuante della grave
angustia ex art. 48 lett. a n.2 CP e il proscioglimento del reato di violazione
del bando. Chiede inoltre che il suo patrocinato vada esente da pena per il
consumo in applicazione dell'art 19a n. 2 LStup. Chiede, in conclusione, una
riduzione della pena e non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
La presidente pone quindi a giudizio, con
l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1 infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,
1.1.1. venduto almeno
220 grammi di cocaina;
1.1.2. detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata
alla vendita a terzi;
1.1.3. detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza
variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.1.4. trattasi di
infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva
o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie
persone e meglio,
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,
nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata
dai summenzionati spacciatori;
1.3. violazione
del bando
per
avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31 dicembre 2006, contravvenuto al
decreto di espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed
altre imprecisate località;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e
parzialmente corretto in aula?
Considerandi
2.
può
beneficiare della sospensione condizionale?
3.
Può
beneficiare dell'attenuante della grave angustia?
4.
Deve essere
ordinata la confisca di:
4.1
13'654.30
fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);
4.2
99,53 grammi
netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona
– Rif. 07/0921);
4.3
5,3 grammi lordi
di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);
4.4
un natel
marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della
Polizia cantonale, Bellinzona);
4.5
un natel
marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia
cantonale, Bellinzona);
4.6
un natel
marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,
Bellinzona);
4.7
un natel
marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,
Bellinzona);
4.8
un natel
marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,
Bellinzona);
4.9
un paio di
forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.10
un involucro
di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia
cantonale, Bellinzona);
4.11
dei sacchetti
di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
4.12
materiale
cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona)?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che ai questiti no. 2 e 3;
visto gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70 e 291 CP;
19.
n. 1, n. 2 e 19 a n. 1 e n. 2 LS;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore
colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,
1.1.1
venduto almeno
220.
grammi di cocaina;
1.1.2
detenuto 5,3 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata
alla vendita a terzi;
1.1.3
detenuto 99,53 grammi netti di cocaina (grado di purezza
variante tra il 49% e il 52%) sostanza destinata alla vendita a terzi;
1.2
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ ed in altre imprecisate località,
nel corso del mese di aprile 2007, consumato circa 1 grammo di cocaina, sostanza acquistata
dai summenzionati spacciatori;
1.3
violazione
del bando
per
avere, nel periodo 10 novembre 2006 – 31.12.2006, contravvenuto al decreto di
espulsione dalla Svizzera, emanato il 26 agosto 2005 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, soggiornando illegalmente a __________ ed
altre imprecisate località;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
corretto in aula.
2.
Di
conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 18 (diciotto) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al pagamento
delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
3.
E’
ordinata la confisca di:
3.1
13'654.30
fr. (versati sul c.c.p. del Tribunale penale);
3.2
99,53 grammi
netti di cocaina (Reperto SAD no. 3115/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona
– Rif. 07/0921);
3.3
5,3 grammi lordi
di cocaina (Reperto SAD no. 3107/2007 c/o Polizia scientifica, Bellinzona);
3.4
un natel
marca Nokia, IMEI no., con carta SIM Sunrise no. (c/o Ufficio reperti della
Polizia cantonale, Bellinzona);
3.5
un natel
marca Sony Ericsson, con carta SIM M-Budget (c/o Ufficio reperti della Polizia
cantonale, Bellinzona);
3.6
un natel
marca Nokia 6288, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,
Bellinzona);
3.7
un natel
marca Nokia 1112, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,
Bellinzona);
3.8
un natel
marca Nokia 2610, IMEI no. (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale,
Bellinzona);
3.9
un paio di
forbici (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.10
un involucro
di plastica di colore giallo e bianco (c/o Ufficio reperti della Polizia
cantonale, Bellinzona);
3.11
dei sacchetti
di plastica (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona);
3.12
materiale
cartaceo vario (c/o Ufficio reperti della Polizia cantonale, Bellinzona).
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 499.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 749.20
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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