72.2007.87
Truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele da parte di funzionario di banca. Sequestro conservativo sugli averi LPP
26 marzo 2008Italiano121 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2007.87
Data decisione, Autorità:
26.03.2008, PENAL
Titolo:
Truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele da parte di funzionario di banca. Sequestro conservativo sugli averi LPP
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 138 CPS
art. 146 CPS
art. 158 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2007.87
Lugano,
26 marzo 2008/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Giovanna Roggero-Will
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. truffa,
ripetuta
per avere
a __________ nonché in altre località in Svizzera
ed all’estero, nel periodo marzo 1994-novembre 2001,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto,
in qualità di consulente finanziario alla
clientela dapprima presso il __________, in seguito presso la __________ ed
infine presso la __________,
ingannato con astuzia persone, affermando cose
false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere
agendo all’insaputa dei clienti PC 1, PC 2 e PC 3
ed approfittando del rapporto esclusivo e di fiducia con gli stessi,
sfruttando altresì la conoscenza dei meccanismi
interni alle banche in cui lavorava ed il rapporto di fiducia esistente con i
propri colleghi,
simulando inoltre ordini telefonici dei citati
clienti in realtà mai avvenuti, nonché fornendo causali inveritiere o dando
istruzioni diverse da quelle ricevute, nonché presentando ordini (o conferme
d’ordine) sottoscritti dai rappresentanti (in specie __________) della società __________,
riconducibile ai fratelli PC 1 e PC 2, ed ottenuti con l’inganno millantando
inesistenti disposizioni di questi ultimi,
ingannato ripetutamente con astuzia i colleghi
addetti all’esecuzione delle operazioni di trasferimento o prelevamento,
inducendoli ad eseguire ordini indebiti di bonifico e di prelievo per un
importo complessivo di CHF 7'992'852.75 in danno (in parte solo
temporaneamente) delle relazioni intestate alla __________ o personalmente ai
clienti PC 1 (di seguito PC 1), PC 2 (di seguito PC 2) e PC 3 ed in favore
proprio o di terzi,
in particolare per avere
1.1 presso
PC 6, nel periodo marzo 1994-luglio 1996,
1.1.1 in
danno della relazione n. __________, di cui erano aventi diritto economico PC 1
e PC 2
1.1.1.1 il
17.03.1994, fatto bonificare, abusando della firma autentica dei clienti e
confezionando un falso ordine di bonifico, CHF 500'000.-- e CHF 391'000.-- a
favore delle relazioni __________ in __________, entrambe riconducibili a
trasportatori di valuta, denaro che non risulta essere stato consegnato ai
fratelli e di cui si sono perse le tracce;
1.1.1.2 il
09/10.05.1995, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico
dei clienti, GBP 160'000 (pari a CHF 290'356.85) a favore della relazione __________,
riconducibile a trasportatori di valuta, denaro che non risulta essere stato
consegnato ai fratelli e di cui si sono perse le tracce;
1.1.2 in
danno della relazione n. intestata ad PC 1,
1.1.2.1 il
22.07.1996, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, USD 495'712.70 (pari a CHF 602'538.80) a favore di un conto presso la __________,
nell’ambito di un’operazione richiesta da PC 2, ritenuto che avrebbe dovuto
essere addebitata la relazione n. __________, la quale non presentava
sufficiente liquidità a causa delle precedenti malversazioni e perdite
sottaciute nonché degli investimenti in essere;
1.2 presso
PC 5 nel periodo dicembre 1996-aprile 1999;
1.2.1 in
danno della relazione n. __________, di cui erano aventi diritto economico PC 1
e PC 2;
1.2.1.1 il
17.12.1996, ottenuto in contanti, millantando un’inesistente richiesta dei
clienti, due importi di CHF 40'000.-- ciascuno, per complessivi CHF 80'000.--,
denaro poi accreditato per contanti nel periodo 17-20.12.1996 sulle relazioni
n. presso PC 6 (CHF 60'000.--) e n. presso PC 6 (CHF 13'000.--), entrambe
intestate all’accusato, nonché sulla relazione n. presso PC 6 (CHF 9'000.--) di
cui era titolare sua moglie;
1.2.1.2 il
03.02.1997, ottenuto in contanti, indicando contrariamente al vero che
l’importo serviva ai clienti per l'acquisto di un appartamento a __________,
CHF 450'000.--, somma poi in parte accreditata per contanti nel periodo
03-10.02.1997 sulle relazioni n. presso PC 6 (CHF 280'000.--), n. presso PC 6
(CHF 70'000.--) e n. presso PC 5 (CHF 29'900.--), tutte intestate all’accusato;
1.2.1.3 il
02.07.1998 rispettivamente il 25.08.1998, fatto trasferire, millantando
inesistenti ordini telefonici dei clienti, titoli per complessivi USD
290'937.50 (pari a CHF 445'425.30) nonché USD 206’875 (pari a CHF 310'933.10),
per complessivi CHF 756’358.40, a favore della relazione n. presso __________
di cui egli era titolare;
1.2.1.4 il
20.01.1999, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico dei
clienti, USD 55'000 (pari a CHF 76'131.--) a favore della relazione n. presso
la __________ di cui egli era titolare;
1.2.1.5 il
23.04.1999 fatto bonificare, avvalendosi a scopo di inganno di un ordine
inviatogli via fax il 22.04.1999 da PC 1 che indicava genericamente di versare
a favore di PC 1 e del fratello PC 2 un importo di USD 115'000 ciascuno,
l’importo di USD 115'000 (pari a CHF 173'121.--) spettante a PC 2 a favore
della relazione n. presso __________ di cui l’accusato era titolare;
1.2.2 in
danno della relazione n. intestata ad PC 1;
1.2.2.1 nel
periodo 29.08.1997-02.11.1998, fatto bonificare a 18 (diciotto) riprese,
millantando inesistenti ordini telefonici del cliente, CHF 1'130'864.60, DEM
97'116.- (pari a CHF 80'868.50), GBP 56'840.42 (pari a CHF 135'510.50) e USD
230'216.54 (pari a CHF 342'619.55), per complessivi CHF 1'689'863.15, a favore
della relazione n. presso la __________ di cui egli era titolare;
ritenuto
che complessivamente sulla relazione n. sono confluiti CHF 2'695'529.-- in
provenienza dai conti n. e n., di cui CHF 416'535.-- prelevati per contanti
dall’accusato;
1.3 presso
PC 4 nel periodo febbraio 2000-novembre 2001;
1.3.1 in
danno della relazione n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 1;
1.3.1.1 il
10.02.2000, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, USD 330'000 (pari a CHF 534'699.--), rispettivamente il 06.04.2001 CHF
40'000.-- a favore della relazione n. di cui era avente diritto economico PC 2,
la quale non presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti
malversazioni e perdite sottaciute nonché degli investimenti in essere;
1.3.1.2 il
20.03.2000, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, USD 87'087.14 (pari a CHF 144'407.90) a favore della __________,
allorquando avrebbe dovuto essere addebitata la relazione n., la quale non
presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti malversazioni e
perdite sottaciute nonché degli investimenti in essere;
1.3.1.3 il
02.06.2000, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, CHF 55'000.-- a favore della ditta __________, a titolo di prestito
temporaneo per la costituzione della stessa, ritenuto che la somma prestata è
rientrata sulla relazione __________ in data 20.06.2000;
1.3.1.4 nel
periodo 06.06.2000-31.10.2000, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, complessivi EUR 11'820.35 (pari a CHF 17'769.55),
nonché USD 58'962.50 (pari
a CHF 99'783.15) a favore della relazione n.
presso __________ di cui egli era titolare;
1.3.1.5 il
07.02.2001, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, USD 75'000 (pari a CHF 124'320.--) a favore di un conto della moglie
di PC 2 presso __________, allorquando avrebbe dovuto essere addebitata la
relazione n., la quale non presentava sufficiente liquidità a causa delle
precedenti malversazioni e perdite sottaciute nonché degli investimenti in
essere;
1.3.1.6 il
09.04.2001, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, CHF 122'690.-- (controvalore di ITL 150 milioni) a favore del conto __________
presso __________ riconducibile a trasportatori di valuta, allorquando ITL 50
milioni (pari a CHF 40'866.65) avrebbe dovuto essere addebitati alla relazione
n., la quale non presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti
malversazioni e perdite sottaciute nonché degli investimenti in essere;
1.3.1.7 nel
periodo 07.02.2001-14.08.2001, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, complessivi USD 42'000 (pari a CHF 70'014.--) a favore
di un conto intestato a Irvine __________, allorquando avrebbe dovuto essere
addebitata la relazione n., la quale non presentava sufficiente liquidità a
causa delle precedenti malversazioni e perdite sottaciute nonché degli
investimenti in essere;
1.3.1.8 il
06.11.2001, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, CHF 4'000.-- a favore di __________, a pagamento di una perizia
relativa a gioielli di famiglia, allorquando per CHF 2'000.-- avrebbe dovuto
essere addebitata la relazione n.;
1.3.2 in
danno della relazione n., di cui era titolare PC 1 ma avente diritto economico PC
2;
1.3.2.1 nel
periodo 03.05.2000-31.10.2001, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, complessivi USD 111'409.75 (pari a CHF 188'094.15) a
favore della relazione
n. presso la __________ di cui egli era titolare;
1.3.2.2 nel
periodo 03.05.2000-18.07.2000, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, complessivi USD 417'000 (pari a CHF 696'193.30) a
favore della relazione n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 1.,
a parziale restituzione dei fondi addebitati alla relazione __________ a favore
di __________ rispettivamente dell’avente diritto economico di quest’ultima di
cui ai precedenti punti 1.2.1.1, 1.3.1.2 e 1.3.1.5-1.3.1.8;
1.3.3 in
danno della relazione n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 3,
1.3.3.1 nel
periodo 11.01.2001-15.02.2001, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, CHF 37'660.-- e EUR 17'500 (pari a CHF 26'754.--) a
favore della relazione n. presso la __________ di cui egli era titolare,
ritenuto
che la somma di CHF 37'660.-- è poi stata utilizzata per l'acquisto di un
orologio Breguet (serie limitata), che è stato sequestrato;
1.3.3.2 il
01.06.2001, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, USD 150'000 (pari a CHF 269'535.--) a favore del conto intestato a __________,
allorquando avreb-be dovuto essere addebitata la relazione n., la quale non
presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti malversazioni e
perdite sottaciute nonché degli investimenti in essere;
1.3.4 in
danno della relazione n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 3;
1.3.4.1 il
11.06.2001, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, USD 186'000 (pari a CHF 333'516.60) a favore di un conto intestato
alla società __________ presso PC 4, nel contesto di un'operazione di incasso
di tre assegni di complessivi USD 400'000 per conto di tale __________, persona
estranea al titolare della relazione __________,
ritenuto
che i tre assegni sono stati incassati sulla relazione personale dell'accusato
n. presso __________, la quale è però stata addebitata a favore di __________
solo per il controvalore di USD 200'000, mentre la differenza (USD 186'000) è
stata fatta addebitare alla relazione __________;
1.3.4.2 il
24.08.2001, fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, EUR 18'987.34 (pari a CHF 28'870.25) a favore della relazione n.
presso la __________ di cui egli era titolare;
1.3.4.3 il
23.11.2001 fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del
cliente, CHF 274'000.-- (controvalore di ITL 350 milioni) a favore del conto __________,
riconducibile a trasportatori di valuta, allorquando avrebbe dovuto essere
addebitata la relazione n., la quale non presentava sufficiente liquidità a
causa delle precedenti malversazioni e perdite sottaciute nonché degli
investimenti in essere;
ritenuto che complessivamente sulla relazione n.
sono confluiti CHF 399’153.-- in provenienza dai conti __________,
rispettivamente sono rimasti USD 186'000 (pari a CHF 333'516.--) nel contesto
dell’operazione di incasso di assegni per conto di __________, per un importo
totale di CHF 732'669.--, di cui CHF 512’630.-- prelevati per contanti
dall’accusato;
2. appropriazione
indebita, ripetuta
qualificata siccome
commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività
sottoposta alla legge federale sulle banche,
per
essersi a __________ ed in altre località all’estero,
nel
periodo dicembre 1996-marzo 2001,
appropriato
di cose mobili altrui che gli erano state affidate,
e meglio
per
essersi appropriato di complessivi CHF 245'468.30, denaro consegnatogli oppure
fattogli pervenire da clienti per accredito sui loro conti, in particolare:
2.1 USD
30'000 (pari a CHF 39'873.30), affidatigli da PC 1 con invio postale di un
assegno nel dicembre 1996, denaro in parte accreditato nel periodo 10-11.12.1996
sulle relazioni n. presso PC 6 (CHF 10'000.--)
e n. presso PC 6 (CHF 20'000.--), entrambe
intestate all’accusato;
2.2 ITL
200 milioni (pari a CHF 166'260.--) consegnatigli il 28.08.1999 da PC 1 a __________,
denaro di cui non è nota la destinazione, ma asseritamente utilizzato a favore
di terzi clienti;
2.3 ITL
50 milioni (pari a CHF 39'335.--) consegnatigli il 12.09.2000 a __________ da PC
2, avente diritto economico della relazione __________ presso PC 4, in parte
(CHF 18'509.75) accreditati per contanti il 14.09.2000 sulla relazione n.
presso __________ di cui egli era titolare;
3. amministrazione
infedele, ripetuta
per avere
a __________,
nel
periodo gennaio 1995-dicembre 2001,
nella sua
qualità di funzionario di banca ed in particolare di consulente finanziario
alla clientela dapprima presso il PC 6, in seguito presso la PC 5 ed infine
presso la PC 4,
in quanto
tale tenuto per contratto ad amministrare il patrimonio dei clienti da lui
seguiti,
ripetutamente
mancato al proprio dovere, segnatamente di fedeltà e di informazione,
in
particolare intraprendendo operazioni finanziarie che sapeva esulare dal
profilo di rischio prescelto dai clienti,
informando
questi ultimi contrariamente al vero, sia verbalmente sia in taluni casi per
iscritto, sul reale andamento della gestione e sulla reale situazione
patrimoniale, nonché sottacendo le perdite conseguite,
impedendo
loro in tal modo di determinarsi con cognizione di causa sul prosieguo della
gestione, causando così un danno quantificabile globalmente in CHF
7'699'476.10,
e meglio per avere
3.1 presso
PC 6, PC 5 e PC 4,
in danno delle relazioni di cui i fratelli
PC 1 e PC 2 erano titolari o aventi diritto economico,
almeno
dal gennaio 1995 e fino al dicembre 2001,
effettuando
investimenti che esulavano dal profilo di rischio prescelto, segnatamente allo
scopo di recuperare le precedenti perdite sottaciute e gli ammanchi derivanti
dalle malversazioni di cui sub 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2 e 2.1-2.2, nonché
informando ripetutamente i clienti in modo errato sia verbalmente che per
iscritto circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza
patrimoniale del loro portafoglio, sottacendo altresì le malversazioni commesse
e le perdite subite, causato un pregiudizio di complessivi CHF
2'831'670.--;
3.2 presso
PC 4
3.2.1 in
danno delle relazioni __________,
delle quali era titolare e avente diritto
economico PC 3,
almeno a
far tempo dal luglio 2000,
effettuando
investimenti che esulavano dal profilo di rischio prescelto, segnatamente allo
scopo di recuperare le precedenti perdite e gli ammanchi derivanti dalle
malversazioni di cui sub 1.3.3 e 1.3.4, nonché informando ripetutamente il
cliente verbalmente in modo errato circa il reale andamento della gestione e la
vera consistenza patrimoniale del suo portafoglio, sottacendo altresì le
malversazioni commesse e le perdite subite, causato un pregiudizio di
complessivi CHF 1'200'228.--;
3.2.2 in
danno della relazione n.,
di cui era titolare e avente diritto economico __________,
almeno a far tempo dall’ottobre 2000,
effettuando investimenti, segnatamente in titoli
azionari,
in misura notevolmente superiore al profilo di
rischio prescelto dal cliente, nonché informando quest’ultimo verbalmente in
modo errato circa il reale andamento delle gestione e la vera consistenza
patrimoniale del suo portafoglio, sottacendo
altresì le perdite subite, causato un pregiudizio
di complessivi CHF 409'309.--;
3.2.3 in
danno della relazione n.,
di cui erano titolari e aventi diritto economico __________,
almeno a
far tempo dall'ottobre 2000,
effettuando
investimenti, segnatamente in titoli azionari ed altri strumenti rischiosi, in
misura notevolmente superiore al profilo di rischio prescelto dai clienti,
nonché informando questi ultimi verbalmente in modo errato circa il reale
andamento delle gestione e la vera consistenza patrimoniale del loro
portafoglio, sottacendo altresì le perdite subite, causato un pregiudizio di
complessivi CHF 1'095'854.--;
3.2.4 in
danno della relazione n.,
di cui era avente diritto economico __________,
almeno a
far tempo dall’ottobre 2000,
effettuando
investimenti, segnatamente in titoli azionari ed altri strumenti rischiosi, in
misura notevolmente superiore al profilo di rischio prescelto dalla cliente,
nonché informando quest’ultima verbalmente in modo errato circa il reale
andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del suo
portafoglio, sottacendo altresì le perdite subite, causato un pregiudizio di
complessivi CHF 569'009.--;
3.2.5 in
danno della relazione n.,
di cui era titolare e avente diritto economico __________,
a far
tempo dal novembre 2000,
effettuando
senza il preventivo consenso del cliente investimenti che esulavano dal profilo
di rischio prescelto, segnatamente undici operazioni speculative con opzioni su
divise del tipo DOUBLE LOCK-IN, allo scopo di recuperare precedenti perdite
sottaciute, nonché sottacendo al cliente l'esistenza di tali operazioni e le
relative ulteriori perdite conseguite, causato un pregiudizio di complessivi
CHF 817'715.75;
3.2.6 in
danno della relazione n.,
di cui era titolare e avente diritto economico __________,
almeno a
far tempo dal gennaio 2001,
informando
ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto circa
la vera consistenza patrimoniale del suo portafoglio, nonché sottacendo le
perdite subite, al fine di tranquillizzarlo in merito all'andamento della
gestione in parte speculativa, causato un pregiudizio di complessivi CHF
235'069.--;
3.2.7 in
danno della relazione,
di cui erano titolari e aventi diritto economico __________,
almeno a
far tempo dall'agosto 2001,
effettuando
senza il preventivo consenso dei clienti investimenti che esulavano dal profilo
di rischio prescelto, segnatamente quattro operazioni speculative con opzioni
su divise del tipo __________,nonché sottacendo ai clienti l’esistenza di tali
operazioni e le relative perdite conseguite, causato un pregiudizio di
complessivi CHF 321'658.10;
3.2.8 in
danno della relazione,
di cui era titolare e avente diritto economico __________,
nel
dicembre 2001,
effettuando
un’operazione speculativa con opzioni su divise del tipo __________,senza il
preventivo consenso del cliente, nonché sottacendo al cliente l'esistenza di
tale operazione e il risultato negativo di una precedente analoga operazione,
causato un
pregiudizio di CHF 218'963.25;
4. falsità
in documenti, ripetuta
per avere
a __________,
nel periodo marzo 1994-agosto 2001,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui
e di procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per perfezionare
l’inganno astuto e per mascherare le malversazioni commesse di cui ai
precedenti punti 1-3, formato e fatto uso di documenti falsi,
e meglio
4.1 il
17.03.1994, formato, abusando della firma autentica dei clienti PC 1 e PC 2, un
falso ordine di bonifico di CHF 500'000.-- e
CHF 391'000.--, facendone altresì uso al fine di
ottenere il trasferimento del denaro a favore delle relazioni in __________;
4.2 il
04.05.1998, formato, abusando della firma autentica del cliente PC 1, una falsa
conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. presso __________;
4.3 il
20.04.1999, formato, falsificando la firma del cliente PC 1 o abusando della
sua firma autentica, una falsa conferma di ordini di bonifico telefonici a
favore del conto n. presso __________;
4.4 in
data imprecisata nel corso del 2001, allestito un estratto patrimoniale
concernente le relazioni __________ aperte presso PC 4 attestante una
situazione patrimoniale non corrispondente a quella reale, facendone altresì
uso nell'agosto 2001 in occasione di una visita dei clienti PC 1 e PC 2 presso PC
4;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 138 cifra 2, 146 cpv. 1, 158 cifra 1 cpv. 1, 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 83/2007 del 26 luglio 2007, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1,
assistito dal difensore di fiducia
avv. DF 1.
§ L'avv. RC 6, in
rappresentanza della PC PC 5.
§ L'avv. RC 2, in
rappresentanza della PC PC 4.
§ Gli avv. RC 1 e
__________, in rappresentanza delle PC PC 1, PC 2 e PC 3.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 17:45.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,
postulata la conferma integrale dell'atto di accusa e, tenuto conto
dell'attenuante specifica del lungo tempo trascorso e della violazione del
principio di celerità, conclude chiedendo che l'accusato venga condannato ad
una pena detentiva di 3 anni.
Il PP non si oppone ad una sospensione parziale
dell'esecuzione della pena, che dovrà comunque essere scontata, anche nelle
forme agevolate, per almeno 6 mesi.
Il PP postula l'accoglimento delle richieste
delle PC, nella misura in cui queste risultano liquide.
Chiede, inoltre, la confisca, dedotte tasse e
spese di giustizia, degli averi depositati sul conto e dell'orologio Breguet e
la loro assegnazione alla PC PC 4.
Per i restanti beni chiede il mantenimento del
sequestro conservativo (conto intestato alla moglie dell'imputato, conto PC 4
dell'imputato, conto MP presso __________, le due penne, prestazione di libero
passaggio).
Il PP chiede, infine, che la pistola venga
trasmessa all'Ufficio permessi per le valutazioni di sua competenza.
§ L'avv. RC 2, in rappresentanza di PC 4, si associa alla
pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato e ribadisce
le richieste risarcitorie formulate nella sua istanza scritta, con le modifiche
concordate al dibattimento.
§ L'avv. RC 1, in rappresentanza dei signori __________, si
associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato
e ribadisce le richieste risarcitorie formulate nella sua istanza scritta.
§ L'avv. RC 6, in rappresentanza di PC 5 (già banca PC 5), si
associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato
e ribadisce le richieste risarcitorie formulate nella sua istanza scritta,
riservato quanto convenuto al dibattimento.
§ Il Difensore contesta, in generale, che le imputazioni di
cui al punto 1 dell'atto di accusa configurino il reato di truffa mancando
l'inganno astuto. Sostiene, invece, trattarsi di amministrazione infedele
semplice, ev. qualificata per i punti da 1.2.1.2. a 1.2.1.5 e per il punto
1.3.1.8 dell'atto di accusa.
La difesa contesta poi, in particolare, i punti
1.1.1.1, 1.1.1.2 e 1.2.1.1 dell'atto di accusa, per i quali chiede il
proscioglimento dell'accusato per non aver commesso il fatto.
Quo ai reati di cui ai punti 1.3.1 (conto, tranne
punto 1.3.1.8), 1..2 (conto), 1.3.3 (conto) e 1.3.4 (conto Koror) chiede il
proscioglimento per intervenuta prescrizione (per i punti 1.3.1.6 e 1.3.1.7,
1.3.2.1, 1.3.3.2 per effetto del principio di celerità).
La difesa non contesta i reati di appropriazione
indebita e falsità in documenti (punti 2 e 4 dell'atto di accusa). Neppure
contesta il reato di amministrazione infedele di cui al punto 3 dell'atto di
accusa, per il quale, però, chiede il proscioglimento per intervenuta
prescrizione (in parte per effetto del principio di celerità).
In ragione della scemata imputabilità e della
violazione del principio di celerità e in applicazione delle attenuanti del
sincero pentimento e del lungo tempo trascorso, la difesa conclude chiedendo
una consistente riduzione della pena richiesta dal PP, che dovrà essere posta
al beneficio della sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. truffa
ripetuta
per
avere,
1.1.1. il 17.3.1994,
presso il PC 6
abusando della firma autentica dei clienti PC 1 e
PC 2,
fatto bonificare a favore delle relazioni STIVA e
SCAFO riconducibili a terzi presso __________, fr. 500'000.- rispettivamente
fr. 391'000.- ; in danno della relazione
n. di cui erano aventi diritto economico PC 1 e PC
2
1.1.2. il
9/10.5.1995, presso il PC 6, millantando un inesistente ordine telefonico dei
clienti, fatto bonificare a favore della relazione riconducibile a terzi presso
__________ fr. 290'356.85 in danno della relazione n. di cui erano aventi
diritto economico e PC 2;
1.1.3. il 22.7.1996,
presso il PC 6,
in danno della relazione n. intestata ad PC 1,
millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fatto bonificare fr.
602'538.80 a favore di un conto presso la __________, ritenuto che avrebbe
dovuto essere addebitata la relazione;
1.1.4. il 17.12.1996
presso PC 5,
ottenuto in contanti millantando un'inesistente
richiesta dei
clienti PC 1 e PC 2 complessivi fr. 80'000.- in
danno della relazione n. di cui erano aventi diritto economico PC 1 e PC 2;
1.1.5. il 03.2.1997, presso PC 5,
ottenuto in contanti, indicando contrariamente al vero che
l’importo serviva ai clienti per l'acquisto di un appartamento a __________, fr.
450'000.-;
1.1.6. il
2.7.1998 e il 25.8.1998, presso PC 5, millantando
inesistenti ordini telefonici dei clienti,
fatto trasferire su conti propri e della moglie titoli per
complessivi fr. 756’358.40 in danno della relazione n.. di cui
erano aventi diritto economico PC 1 e PC 2;
1.1.7. il 20.1.1999, presso PC 5, millantando un inesistente ordine telefonico dei clienti,
fatto bonificare fr. 76'131.- a favore della relazione n. presso
la __________ di cui egli era titolare in danno della
relazione n. di cui erano aventi diritto economico PC 1 e PC 2;
1.1.8. il
23.4.1999 fatto bonificare, avvalendosi a scopo di inganno di un ordine
inviatogli via fax il 22.4.1999 da PC 1 che indicava genericamente di versare a
favore di PC 1 e del fratello PC 2 un importo di USD 115'000 ciascuno,
l’importo di fr. 173'121.- spettante a PC 2 a favore della relazione n. presso __________
di cui l’accusato era titolare in danno della relazione n. di
cui erano aventi diritto economico PC 1 e PC 2;
1.1.9. nel
periodo 29.8.1997-2.11.1998, presso PC 5, fatto
bonificare a 18 riprese, millantando inesistenti ordini telefonici del cliente,
complessivi
fr. 1'689'863.15, a favore della relazione n. presso la __________
di cui egli era titolare in danno della relazione n. intestata ad PC 1,
1.1.10. il 10.2.2000, fatto bonificare,
millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr. 534'699.-
rispettivamente il 6.4.2001
fr. 40'000.- a favore della relazione n. di cui era avente diritto
economico PC 2, la quale non presentava sufficiente liquidità a causa delle
precedenti malversazioni e perdite sottaciute in danno della relazione n., di
cui era titolare e avente diritto economico PC 1;
1.1.11. il 20.3.2000, fatto bonificare,
millantando un inesistente ordine telefonico del cliente fr. 144'407.90 a
favore della __________, in danno della relazione n., di cui era titolare e
avente diritto economico PC 1;
1.1.12. il 2.6.2000, fatto
bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr.
55'000.- a favore della ditta __________, a titolo di prestito temporaneo, in
danno della relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 1;
1.1.13. nel periodo 6.6.2000-31.10.2000,
fatto bonificare, millantando inesistenti ordini telefonici del cliente,
complessivi fr. 17'769.55
e fr. 99'783.15 a favore della relazione n. presso __________ di
cui egli era titolare in danno della relazione n.,
di cui era titolare e avente diritto economico PC 1;
1.1.14. il 7.2.2001, fatto
bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr.
124'320.- a favore di un conto della moglie di PC 2 presso __________,
allorquando avrebbe dovuto essere addebitata la relazione
n., in danno della relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 1;
1.1.15. il 9.4.2001, fatto
bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr.
122'690.- a favore del conto presso __________ riconducibile a trasportatori di
valuta, allorquando fr. 40'866.65 avrebbero dovuto essere addebitati alla
relazione n., in danno della relazione n., di cui era titolare e avente diritto
economico PC 1;
1.1.16. nel periodo
7.2.2001-14.8.2001, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini telefonici
del cliente, complessivi fr. 70'014.-
a favore di un conto intestato a __________ presso __________,
allorquando avrebbe dovuto essere addebitata la relazione n., in danno della
relazione n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 1;
1.1.17. il 6.11.2001, fatto
bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr.
4'000.-- a favore di __________, a pagamento di una perizia relativa a gioielli
di famiglia, allorquando per fr. 2'000.- avrebbe dovuto essere addebitata la
relazione n., in danno della relazione n., di cui era titolare e avente diritto
economico PC 1;
1.1.18. nel
periodo 3.5.2000-31.10.2001, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, complessivi fr. 188'094.15 a favore della relazione n.
presso la __________ di cui egli era titolare in danno della relazione n., di
cui era titolare PC 1 ma avente diritto economico PC 2;
1.1.19. nel periodo
03.05.2000-18.07.2000, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, complessivi fr. 696'193.30 a favore della relazione n.,
di cui era titolare e avente diritto economico PC 1, a parziale restituzione
dei fondi addebitati alla relazione a favore di rispettivamente dell’avente diritto
economico di quest’ultima di cui ai precedenti punti 1.2.1.1, 1.3.1.2 e
1.3.1.5-1.3.1.8, in danno della relazione n., di cui era titolare PC 1 ma
avente diritto economico PC 2
1.1.20. nel periodo
11.1.2001-15.2.2001, fatto bonificare, millantando inesistenti ordini
telefonici del cliente, fr. 37'660.- e fr. 26'754.-
a favore della relazione n. presso la __________ di cui egli era
titolare,
in danno della relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 3;
1.1.21. il 1.6.2001, fatto bonificare,
millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr. 269'535.- a
favore del conto intestato a __________, allorquando avreb-be dovuto essere
addebitata la relazione n., in danno della relazione n., di cui era titolare e
avente diritto economico PC 3;
1.1.22. il 11.6.2001, fatto bonificare,
millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr. 333'516.60 a
favore di un conto intestato alla società presso PC 4, nel contesto di
un'operazione di incasso di tre assegni di complessivi USD 400'000 per conto di
tale __________, persona estranea al titolare della relazione __________, in
danno della relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 3;
1.1.23. il 24.8.2001, fatto
bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr.
28'870.25 a favore della relazione
n. presso la __________ di cui egli era titolare, in danno della
relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 3;
1.1.24. il 23.11.2001 fatto bonificare,
millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, fr. 274'000.- a
favore del conto presso __________, riconducibile a trasportatori di valuta,
allorquando avrebbe dovuto essere addebitata la relazione
n., in danno della relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico PC 3;
1.1.1.1. trattasi invece di
amministrazione infedele;
1.1.1.2. trattasi
invece di amministrazione infedele qualificata;
1.2. appropriazione
indebita ripetuta
per
essersi appropriato ,
1.2.1. di fr. 39'873.30, affidatigli
da PC 1 con invio postale di un assegno nel dicembre 1996;
1.2.2. di fr. 166'260.- consegnatigli
il 28.8.1999 da PC 1 a __________;
1.2.3. di fr. 39'335.- consegnatigli
il 12.09.2000 a __________ da PC 2;
1.2.1.1. trattasi di reato qualificato
siccome commesso in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività
sottoposta alla __________;
1.3. amministrazione
infedele ripetuta
per
avere,
1.3.1. presso PC 6, PC 5 e PC 4,
in danno delle relazioni
di cui i fratelli PC 1 e PC 2 erano titolari o aventi diritto economico, almeno
dal gennaio 1995 e fino al dicembre 2001, segnatamente allo scopo di recuperare
le precedenti perdite sottaciute e gli ammanchi derivanti dalle malversazioni
di cui sub 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2 e 2.1-2.2, causato un pregiudizio di
complessivi fr. 2'831'670.--;
1.3.2. presso PC 4, in danno delle
relazioni e, delle quali era titolare e avente diritto economico PC 3, almeno a
far tempo dal luglio 2000, segnatamente allo scopo di recuperare le precedenti
perdite e gli ammanchi derivanti dalle malversazioni di cui sub 1.3.3 e 1.3.4,
causato un pregiudizio di complessivi fr. 1'200'228.--;
1.3.3. presso PC 4, in danno della
relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico __________,
almeno a far tempo dall’ottobre 2000,
causato un pregiudizio di complessivi fr. 409'309.-;
1.3.4. presso
PC 4, in danno della relazione
n., di cui erano titolari e aventi diritto economico __________,
almeno a far tempo dall'ottobre 2000, causato un pregiudizio di complessivi fr.
1'095'854.--;
1.3.5. presso
PC 4, in danno della relazione
n., di cui era avente diritto economico __________, almeno a far
tempo dall’ottobre 2000,
causato un pregiudizio di complessivi fr. 569'009.-;
1.3.6. presso
PC 4, in danno della relazione
n., di cui era titolare e avente diritto economico __________, a
far tempo dal novembre 2000,
causato un pregiudizio di complessivi fr. 817'715.75;
1.3.7. presso PC 4, in danno della
relazione n., di cui era titolare e avente diritto economico __________, almeno
a far tempo dal gennaio 2001, causato un pregiudizio di complessivi fr.
235'069.-,
1.3.8. presso PC 4, in danno della
relazione n., di cui erano titolari e aventi diritto economico __________,
almeno a far tempo dall'agosto 2001, causato un pregiudizio di complessivi fr.
321'658.10;
1.3.9. presso PC 4, in danno della
relazione, di cui era titolare e avente diritto economico __________ nel
dicembre 2001, causato un pregiudizio di fr. 218'963.25;
1.4. falsità
in documenti ripetuta
per
avere,
1.4.1. il
17.3.1994, formato e fatto uso, abusando della firma autentica dei clienti PC 1
e PC 2, un falso ordine di bonifico di fr. 500'000.-- e fr. 391'000.--;
1.4.2. il 4.5.1998,
formato, abusando della firma autentica del cliente PC 1, una falsa conferma di
ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. presso __________;
1.4.3. il 20.4.1999, formato,
falsificando la firma del cliente PC 1 o abusando della sua firma autentica,
una falsa conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del conto n.
presso __________;
1.4.4. nel corso del
2001, allestito e fatto uso di un estratto patrimoniale non corrispondente alla
realtà concernente le relazioni aperte presso PC 4 Lugano;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
2. Può
beneficiare della sospensione condizionale?
3. Può beneficiare delle
attenuanti:
3.1. del sincero pentimento;
3.2. del tempo trascorso?
4. Ha egli
agito in stato di scemata imputabilità?
5. E' stato
violato il principio di celerità?
6. Deve un
risarcimento alle PC e se sì in quale misura?
7. Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Considerando, in fatto ed in diritto
1. vita
AC 1 nasce il 1 luglio 1958 a __________. E' figlio unico.
Il padre (1913-1985), tipografo, già anziano alla
sua nascita, decide, in prossimità del pensionamento, di mettersi in proprio
fondando una casa editrice, che però fallisce (concordato con abbandono
dell’attivo) dopo pochi anni.
La madre (1930-1998) viene descritta come una
donna timida, accomodante e sottomessa, spesso malata e consacrata al suo ruolo
di madre e casalinga, molto attaccata al figlio, che la assiste negli ultimi
anni vissuti in malattia (problemi alla tiroide e insufficienza renale cronica)
fino alla morte avvenuta nel 1998 a causa di un'embolia polmonare.
Dopo la maturità, AC 1 si iscrive alla facoltà di
Economia all'Università di __________, ma smette dopo un paio d'anni poiché non
motivato.
Ritorna in Ticino e si impiega presso la casa
editrice paterna, che lo travolge nel fallimento.
Nel 1984 comincia la carriera bancaria e lavora
come consulente e gerente di fortuna presso diversi istituti di credito.
Dapprima presso il PC 6: nella sede di __________ fino a fine 1986, a __________ per tutto il 1987, a __________ sino a fine 1988 e a __________
dall’inizio 1993 sino ad agosto 1996. Dal 1 settembre 1996 lavora, sempre come
consulente, alla PC 5 e da inizio gennaio 2000 sino a dicembre 2001 presso PC
4.
Nel 1994 AC 1 si sposa. Il matrimonio non è stato
allietato dalla nascita di figli.
2. l'autodenuncia
Il 12 dicembre 2001 AC 1 viene sospeso dalle sue
funzioni professionali poiché vengono scoperte alcune irregolarità nel suo
lavoro in seno ad PC 4.
Egli decide, quindi, di costituirsi alla
giustizia per chiarire la sua posizione (cfr. lett. avv. DF 1 13.12.2001, AI
1).
AC 1 compare davanti al procuratore pubblico il
14 dicembre 2001.
Al procuratore egli, non solo riferisce di
malversazioni commesse presso PC 4, ma anche di malversazioni commesse in altri
istituti bancari, segnatamente a danno di tre clienti che man mano lo hanno
seguito nei vari istituti in cui ha lavorato (cfr. VI PP 14.12.2001).
A seguito di queste sue prime ammissioni, il PP
gli promuove l'accusa per titolo di truffa, appropriazione indebita e
amministrazione infedele.
Non ne ordina l’arresto (cfr. PP AC 1
14.12.2001, pag. 13).
Con lettera 7.1.2002 dell'avv. RC 5 di __________
perviene al MP anche la denuncia da parte dei tre clienti seguiti dal AC 1
nelle varie banche in cui operava, e meglio PC 3 e i suoi due figli PC 1 e PC 2
(AI 25).
In corso di inchiesta si faranno avanti altri
clienti seguiti dal AC 1 nell'ambito della sua attività professionale presso PC
4, clienti che troveranno poi un accordo direttamente con questa banca relativamente
al risarcimento del danno da loro subito a seguito delle malversazioni di AC 1
(cfr. AI 225)
3. ricovero
di AC 1
Segue per AC 1 un periodo molto travagliato in
cui, fra l’altro, si manifestano grossi problemi di salute che ne determinano
anche il ricovero ed una lunga degenza presso la clinica __________.
Il suo psichiatra aveva diagnosticato un
"episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici" (cert. medico
13.12.2001 dr. med. __________, AI 2).
L’avv. DF 1 ha riferito che AC 1 aveva, ad inizio
dicembre 2001, manifestato al collega avv. __________ intenzioni suicidali
presentandosi nel suo studio munito di una pistola militare carica. L'avv. __________,
che si è poi premurato di rimuovere il magazzino della pistola contenente 9
colpi e di custodirla nella sua cassaforte, ha precisato che l'arma (una SIG
d'ordinanza) non aveva alcun colpo in canna (cfr. lett. avv. DF 1 13.12.2001,
AI 2 e lett. avv. __________ 13.12.2001, AI 3).
Sullo stato psichico di AC 1 vi sono alcuni
certificati medici in atti (cfr. certificato dr. __________ 26.4.2002, AI 115;
certificato dr. __________ 6.6.2007, doc. TPC 4).
Il suo patrocinatore ha chiesto sia in sede
d'inchiesta sia in vista del dibattimento l'allestimento di una perizia
psichiatrica. La sua richiesta è stata, in entrambi i casi, respinta (cfr.
decisione 26.2.2003 Giar AI 179 confermata dal TF AI 200 e ordinanza prove
21.12.2007, doc. TPC 9).
Va, tuttavia, rilevato che il medico curante di AC
1 ha diagnosticato, oltre alla grave depressione che aveva causato il ricovero
di cui s’è detto, la presenza di un “disturbo delle abitudini e degli impulsi
vicino alle dinamiche psicopatologiche del gioco d’azzardo patologico (ICD 10,
Decima revisione della classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi
psichici e comportamentali)” (certificato 6.6.2007, doc. TPC 4).
Risulta, in ogni caso, che AC 1 si è sottoposto
alle cure del dott. __________, spec. FMH in psichiatria, ininterrottamente e
con regolarità e costanza sin dal mese gennaio 2002.
4. attività
dopo l’avvio dell’inchiesta
Dopo molte ricerche di lavoro senza esito, il
1.7.2003 AC 1 è entrato alle dipendenze della __________ e lavora tutt'oggi a
tempo pieno presso il negozio di __________ (cfr. scritto AC 1 "La mia
vita dal 13 dicembre a oggi" e dichiarazione 9.1.2008 della __________
__________ in doc. TPC 13).
AC 1 era comproprietario con la moglie di un
appartamento in __________ (folio PPP n. 13876 (52/1000) del fondo base n. 180
RFD __________), pagato circa 1 milione di franchi e acquistato nel 1999 grazie
alla quota di libero passaggio versato dalla PC 5 (ca. fr. 220'000), al
provento della vendita di un precedente appartamento che AC 1 possedeva sempre
a __________ (ca. fr. 50'000.-) e grazie ad un'ipoteca di circa fr. 680'000.-
(cfr. PP AC 1 14.12.2001, pag. 9, estratto RF AI 8).
L'appartamento è stato messo all'asta (cfr. AI
141) e l'eccedenza di ca. fr. 95'000.- spettante a AC 1, in quanto sequestrata,
è stata versata al MP a favore delle PC (AI 254).
5. sequestri
A seguito dei primi racconti di AC 1, il PP ha
proceduto al sequestro di varia documentazione trovata sia presso la sua
abitazione (dove è pure stato trovato un magazzino di pistola con 6 colpi), sia
nel suo ufficio in PC 4 (cfr. ordini di perquisizione e sequestro AI 7 e 19;
verbali di sequestro 14.12.2001, AI 17 e inventario documentazione scrivania AC
1 AI 31).
Ulteriore documentazione è stata sequestrata
presso gli uffici della __________ (documentazione concernente la società
panamense __________ di pertinenza dei clienti __________ e interessata alle
malversazioni, cfr. verb. di sequestro 19.12.2001 AI 18) e presso l'ufficio
cambi di __________ (verb. sequestro 14.2.2001, AI 65).
Vengono inoltre sequestrati due veicoli Mercedes
(AI 10) e i diversi conti bancari dei clienti danneggiati, e quelli sui cui AC
1 faceva pervenire gli indebiti profitti (ordini di perquisizione e sequestro
AI 9, 41, 42, 43, 44, 45, 82).
Il PP ha, poi, proceduto al blocco del registro
fondiario della proprietà di RC 1 (AI 11).
E’ stata, infine, sequestrata anche la pistola
d'ordinanza con la quale AC 1 si era presentato nell'ufficio dell'avv. __________
(AI 22).
Per quanto attiene, in particolare, ad une delle
due Mercedes sotto sequestro, AC 1 ha provveduto a restituirla alla società che
gli aveva concesso il leasing e il saldo a favore di AC 1 di fr. 6'120.-
derivante dalla liquidazione del contratto è stato versato al MP a vantaggio
delle parti civili (AI 66 e 85).
6. precedenti
penali
AC 1 è stato condannato il 5.11.2003 dal __________
per infrazione grave alle norme della circolazione (fatti avvenuti nel gennaio
2003) ad una multa di fr. 800.- cui è stata concessa la sospensione
condizionale con periodo di prova di un anno (AI 359).
7. epilogo
dell’inchiesta
L'inchiesta si è protratta per quasi sei anni.
Va detto, tuttavia, che l’inchiesta ha conosciuto
una battuta d’arresto di tre anni (GIAR decisione 26.4.2007 GIAR, su reclamo
dei fratelli PC 1).
L’inchiesta è terminata il 18.7.2007 con la
chiusura dell'istruzione formale (AI 331).
Il 26 luglio successivo è stato emesso l'atto di
accusa 83/2007, oggetto del presente giudizio.
8. le
accuse
Con atto d'accusa 26.7.2007 AC 1 è stato deferito
alla Corte delle Assise correzionali per il titolo di truffa, appropriazione
indebita e amministrazione infedele ripetute e per ripetuta falsità in
documenti.
In particolare, a AC 1 viene rimproverato, per il
periodo marzo 1994 - novembre 2001, di avere, in qualità di consulente alla
clientela, ripetutamente ingannato con astuzia i colleghi addetti
all’esecuzione delle operazioni di trasferimento o prelevamento, millantando
inesistenti disposizioni di clienti e inducendoli così ad eseguire ordini
indebiti di bonifico e di prelievo per un importo complessivo di fr.
7'992'852.75 (AA 1).
AC 1 deve inoltre rispondere di ripetuta appropriazione indebita
qualificata per essersi appropriato - tra il dicembre 1996 e
il marzo 2001 - di complessivi fr. 245'468.30, denaro consegnatogli oppure
fattogli pervenire da clienti per accredito sui loro conti (AA 2).
AC 1 deve, poi, rispondere di ripetuta
amministrazione infedele per avere, nel periodo gennaio 1995-dicembre
2001 presso tre istituti di credito in cui lavorava, nella sua qualità di
consulente finanziario alla clientela e in quanto tale tenuto per contratto ad
amministrare il patrimonio dei clienti da lui seguiti, ripetutamente mancato al
proprio dovere causando un danno quantificabile globalmente in fr. 7'699'476.10
(AA 3).
Infine, AC 1 è accusato di ripetuta falsità in documenti per avere
formato e fatto uso di documenti falsi allo scopo di perfezionare l’inganno
astuto e mascherare le ulteriori malversazioni commesse (AA 4).
L'atto di accusa è stato, in sostanza, stilato
sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, verificate e completate
dall'équipe finanziaria del MP con l'ausilio della copiosa documentazione in
atti (documentazione bancaria e altra documentazione sequestrata, verbali di
interrogatorio), ad eccezione di quanto indicato ai punti 1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.2.11 e 4.1 dell'atto di accusa che egli contesta.
9. rapporto
Efin
Su incarico del PP, l'Efin ha allestito un
rapporto nel quale è stato analizzato il movimento dei conti bancari intestati
a AC 1, a sua moglie __________ e ai denuncianti (signori PC 1 e società panamense
a loro riconducibile) e sono state ricostruite le malversazioni imputate a AC 1
(a favore suo, a favore di terzi e mancati accrediti a favore di clienti).
Inoltre, per i periodi di gestione presso i vari
istituti di credito, sono stati calcolati i risultati di gestione nell'ottica
di verificare se il relativo mandato era stato rispettato (cfr. rapp. Efin
30.4.2007, AI 333).
10. i
Fatti
AC 1 ha agito sull'arco di sette anni e nove mesi
(da marzo 1994 a dicembre
2001).
Egli ha cominciato a delinquere quando era impiegato
presso il PC 6 ed ha continuato l'attività delittuosa in altre due banche
luganesi, dapprima presso la PC 5), quindi presso UBS SA.
La maggior parte delle malversazioni da lui
commesse interessa il patrimonio di tre clienti. Si tratta dei fratelli PC 2 e PC
1 e, per un periodo più breve, del loro padre Aldo. Vi sono, poi, casi di cattiva
gestione che toccano – ma per un periodo più limitato - un'altra mezza dozzina
di clienti UBS.
10.1. l'attività
presso il PC 6 (1991-1992)
L’ attività di AC 1 presso il PC 6 non è oggetto
dell'atto di accusa.
Vi si fa, qui, un cenno soltanto per segnalare
che fu proprio nell'ambito della sua attività di consulente presso il PC 6, che
a AC 1 venne affidata la gestione del patrimonio dei fratelli PC 2 e PC 1, già
clienti del PC 6 (PP PC 1 25.2.2002; PP PC 2 25.2.2002, pag. 4).
PC 1, 1965, laureato in scienze politiche, lavora
in una banca di __________ (PP PC 1 25.2.2002, pag. 1).
PC 2, 1968, è architetto (PP PC 2 25.2.2002, pag.
4).
Presso il PC 6 i due fratelli avevano una sola
relazione, la n. 151950.
Nelle sue prime dichiarazioni, AC 1 ha riferito che presso il PC 6
il patrimonio (consistente in 13/14 milioni di franchi) dei due fratelli era
inizialmente investito in modo bilanciato. Poi, per volere degli stessi
clienti, che trasferirono metà del capitale in Italia, la strategia di
investimento fu modificata:
"
ADR che all'epoca il patrimonio dei due clienti, che sono
fratelli, ammontava a complessivamente 13/14 milioni di CHF. Che detto patrimonio
era investito in modo bilanciato, ovvero 50% azioni e 50% obbligazioni circa.
ADR che non ricordo di aver apportato modifiche
significative a tale strategia di investimento nel periodo in cui lavoravo
presso il PC 6. Ricordo però che dopo circa due anni, ovvero nel 1990 circa, i
due clienti trasferirono circa la metà del patrimonio in Italia per loro affari
immobiliari.
ADR che contestualmente a questo trasferimento i due
clienti modificarono il profilo di investimento nel senso che decisero di
essere più aggressivi, pur mantenendo il conservatorismo iniziale, nel senso di
tentare di ricreare la sostanza precedente sull'arco di qualche anno.
ADR che per ossequiare il citato volere dei clienti, che
per inciso è contraddittorio ancorché tipico di certa clientela, ho proceduto
ad investire parte del patrimonio, se non erro il 20/30%, in strumenti
particolari quali opzioni, derivati, operazioni su divise (forex) mentre la
parte restante del patrimonio è restata investita in azioni e obbligazioni. …"
(PP AC 1 14.12.2001, pag. 2;PP AC
1 26.3.2003, pag. 2)
Pur confermando che AC 1 aveva libertà di manovra quanto agli
investimenti da effettuare, i fratelli PC 1 hanno negato di avere mai voluto
ricostituire, grazie ad una gestione speculativa, il patrimonio iniziale ed
hanno precisato che, in realtà, era stata convenuta una gestione di tipo
conservativo:
"
ADR che a AC 1 ho sempre dato l'istruzione di gestire
conservativamente il patrimonio. Per gestione conservativa intendo una quota
azionaria del 30% al massimo, il resto essendo investito in obbligazioni e in
fondi liquidi in diverse valute.
ADR che io non ho mai dato istruzioni a AC 1 per
investimenti in strumenti derivati e o affari su divise…" (PP PC 1 25.2.2002, pag. 4)
" … Non eravamo noi a
dare le istruzioni circa gli investimenti da effettuare, i quali venivano bensì
messi in atto dalla banca, alla quale avevamo unicamente dato la consegna di
seguire una gestione di tipo conservativo…" (PP PC 2
25.2.2002, pag. 4)
Sia quel che sia, dagli accertamenti fatti sulla base della
documentazione in atti, risulta che le performances registrate presso il PC 6
nel periodo 1990-1992 sono state positive (cfr. pag. 22 rapp. Efin 30.4.2007 AI
333).
10.2. trasferimento al PC 6
Quando AC 1 decise di trasferirsi alla sede di __________ del PC 6,
i due fratelli PC 1 lo seguirono (PP PC 1 25.2.2002,
pag. 2; PP PC 2 25.2.2002, pag. 4)
- conto __________
Al momento del trapasso del patrimonio dal PC 6 a quello di __________,
si decise – sembra per questioni successorie – di trasferire il patrimonio dei
due fratelli PC 1 su un conto intestato ad una società panamense, la __________
con la precisazione che beneficiari economici del conto erano i due fratelli al
50% (PP AC 1 14.12.2001, pag. 4).
La società venne messa a disposizione dalla fiduciaria __________
cui fece capo direttamente AC 1 o un suo superiore (PP AC 1 26.3.2003,
pag. 2).
__________, venne nominato amministratore (PP __________
19.12.2001, pag. 1-2; PP PC 1 25.2.2002, pag. 3; PP AC
1 26.3.2003, pag. 16).
La società era rappresentata dai suoi amministratori, segnatamente
dal signor __________ (PP AC 1 14.12.2001, pag. 6-7; PP __________
19.12.2001, pag. 2).
Da quel momento, fu la società __________ ad essere, da subito,
l'unica intestataria della relazione n., aperta il 3.11.1992 presso il PC 6 e
alimentata con i fondi di provenienza dal conto che PC 1 e PC 2 avevano presso
il PC 6 (cfr. pag. 4 rapp. Efin).
Al 31.12.1992 il saldo del conto ammontava a fr. 11'248'439.-
(cfr. all. 9 rapp. Efin).
Comunque, anche dopo il trapasso dei soldi al conto intestato alla
__________, AC 1 rimase l’unico referente dei due fratelli PC 1 (PP PC 2 25.2.2002, pag. 5; PP AC 1 26.3.2003, pag. 16).
La gestione dei conti presso il PC 6 intestati alla società rimase
di competenza della banca e, per essa, di AC 1.
Agli amministratori della società incombevano unicamente le
questioni amministrative (PP __________ 19.12.2001, pag. 3).
- conto __________ (PC 1)
Il 9.3.1993, presso il PC 6 fu aperto un altro conto intestato al solo PC
1 ed alimentato con fondi provenienti dalla relazione __________.
Questo conto venne aperto per pareggiare i conti col fratello PC 2 che aveva prelevato dal
conto __________ 800 milioni di vecchie lire per acquistare un immobile a __________
(PP PC 1 25.2.2002, pag. 2; PP PC 2 25.2.2002, pag. 4).
10.2.1. le
imputazioni
Con riferimento alla tenuta di questi due conti, AC
1 è chiamato a rispondere di tre truffe: due ai danni del conto __________ - imputazioni
che egli contesta (punti 1.1.1.1 e 1.1.1.2 AA) - e una in danno del conto di PC
1 (punto 1.1.2.1 AA).
AC 1 è inoltre chiamato a rispondere di
amministrazione infedele (punto 3.1 AA).
- quo
alle truffe
a)AC 1 è
accusato di avere, in danno della relazione n., il 17.03.1994, fatto
bonificare, abusando della firma autentica dei clienti e confezionando un falso
ordine di bonifico, CHF 500'000.- e CHF 391'000.- a favore delle relazioni __________
in __________, entrambe riconducibili a trasportatori di valuta, denaro che i fratelli
PC 1 negano di avere ricevuto (punto 1.1.1.1 AA).
Come visto, AC 1 contesta l'addebito.
I bonifici di fr. 500'000.- e fr. 390'000.- a debito del conto __________
e a favore dei conti __________ presso la __________ risultano dalla
documentazione bancaria in atti ( cfr. allegati 5 PP PC 1/AC 1 2.3.2007, e cfr.
anche all. 3, pag. 37 rapp. Efin).
I citati conti __________ erano intestati alla ditta individuale __________,
attiva come ufficio cambi.
Il titolare della ditta e i suoi collaboratori sono stati sentiti
una prima volta il 14.2.2002.
In questa circostanza hanno confermato di aver effettuato delle
consegne di denaro in Italia a clienti di AC 1, spiegandone le modalità di
esecuzione:
"
… ADR che conosco AC 1, ma l'ho sentito solo al telefono. (…) L'ho
sentito diverse volte al telefono, una volta o due al mese. AC 1 mi pare lavori
PC 4 ed in precedenza al PC 6. Devo dire che lo conosce meglio il mio
collaboratore che si chiama __________, che abita a __________. AC 1 mi faceva
fare delle operazioni che consistevano nel portare delle lire in Italia o
ritirare delle lire in Italia da suoi clienti. Le istruzioni AC 1 me le forniva
sempre per telefono. Queste operazioni avevano una frequenza di una o due al
mese
(…)
Le operazioni effettuate con AC 1 concernevano anche il cambio di
valute. Mi spiego meglio. AC 1 telefonava presso il nostro ufficio e diceva ad
esempio che c'era da portare 50 o 100 milioni ad un determinato cliente; bene o
male erano sempre gli stessi clienti, non più di 5 o 6. Attualmente non saprei
ricordare neanche un nome. AC 1 mi comunicava il nome, noi consegnavamo i soldi
e poi il AC 1 faceva il versamento sul mio conto cifrato presso la __________.
(…)
Con AC 1 non vi sono mai stati intoppi, è sempre stato corretto.
Anche da parte dei miei agenti in Italia non mi è mai stato riferito niente di
anomalo.
A domanda della signora __________, rispondo che io ricevevo
sempre istruzioni di consegnare i soldi al cliente, mai direttamente a AC 1 a __________.
Per quanto ne so io, capitava che AC 1 fosse presente a __________ al momento
in cui il mio agente consegnava i soldi..
(…)
ADR che i conti __________ sono tutti conti a me noti. Sono conti
intestati a me, __________ e __________. Sono conti a firma individuale che
usavamo per questi bonifici; venivano usati però anche per nostre operazioni.
Sono i conti su cui AC 1 faceva i bonifici, dopo che noi avevamo consegnato i
soldi ai clienti.
(…)
Delle operazioni fatte con AC 1 ribadisco che non c'è traccia
cartacea. Si lavora completamente sulla fiducia, perché in effetti non posso
provare di aver consegnato i soldi, come da istruzioni. Non mi è mai capitato
che vi fossero delle contestazioni.
Posso dire che tutti i soldi ricevuti da AC 1 da consegnare ai
suoi clienti, sono effettivamente stati consegnati ai clienti.
(…)
ADR che per quanto riguarda la contabilità ribadisco che non viene
tenuta, salvo la registrazione delle commissioni intascate e del dare e avere
dei conti del PC 6. Con questo dare e avere si intende l'uscita delle lire per
la consegna e il relativo rimborso da parte del AC 1.
ADR ribadisco che questo modo d'operare lo applicavamo solo con i
clienti di AC 1. Per quanto riguarda gli altri trasporti effettuati per conto
del PC 6, eravamo obbligati ad andare in banca, ritirare i soldi e l'indirizzo
e consegnavamo il denaro. Questo modo d'operare è stato instaurato, per quanto
mi risulta, per evitare problemi di riciclaggio di denaro.
Per i clienti di AC 1, le lire le compravamo sempre in Svizzera e
nelle banche per evitare di avere problemi con soldi falsi. Per poter
anticipare i soldi, prelevavamo da uno dei nostri conti. … Prelevavo i soldi
sul conto che aveva disponibilità.
(…)
ADR che quando AC 1 telefonava per dare ordine per un
trasferimento non dava mai il nome del cliente ma diceva l'indirizzo,
rispettivamente il nome dell'albergo. …"
(PP __________ 14.2.2002)
__________ ha sostanzialmente confermato il dire di __________:
"
…ADR che conosco AC 1 da almeno sette/otto anni. Mi è
stato presentato da un impiegato del PC 6; a quel tempo AC 1 lavorava presso il
PC 6.
(…)
ADR che AC 1 mi ha mandatato di trasferire del capitale per
conto dei suoi clienti in Italia. Ciò avveniva in circa 4/5 occasioni all'anno.
In questi casi AC 1 si rivolgeva direttamente a me indicandomi l'ora,
l'indirizzo e l'importo da consegnare.
ADR che
qualche volta ho consegnato direttamente io a i clienti il denaro, mentre in
altre occasioni sono stati i miei collaboratori, __________.
ADR che
queste consegne avvenivano principalmente a __________ e qualche volta a __________.
Le volte nelle quali ero io a portare il denaro, al momento della consegna era
sempre presente AC 1 unitamente al cliente. So che __________ ha consegnato in
almeno due occasioni personalmente, senza la presenza di AC 1 il denaro al
cliente.
ADR che
allorquando si trattava di un nuovo cliente, AC 1 era sempre presente. Per
contro quando il cliente era da noi già conosciuto, potevamo fare la consegna
senza la presenza di AC 1.
ADR che
per quanto concerne le operazioni noi procediamo nel senso che quando riceviamo
l'ordine di trasferire un determinato capitale ad un certo cliente, preleviamo
la somma corrispondente da un nostro conto ed effettuiamo la consegna, dopo di
che l'ordinante nel giro di un paio di giorni al massimo, bonifica sui nostri
conti la medesima somma, ovviamente con l'aggiunta della provvigione.
ADR che
l'indirizzo del cliente viene da noi tenuto solo fino ad operazione ultimata,
mentre teniamo registrato la data dell'ordine, l'ammontare della somma
consegnata nonché il nominativo dell'ordinante, in genere il funzionario di
banca o a volte anche quello del cliente.
ADR che
l'indirizzo del cliente al quale viene consegnata la somma viene eliminato per
motivo di discrezione.
ADR che
in questo momento non ricordo il nominativo dei clienti di AC 1 che abbiamo
servito.…quando andavo a __________ avevo appuntamento con AC 1 in albergo, il
quale non mi indicava neppure il nome del cliente. La consegna avveniva
peraltro nel giro di qualche secondo, dopo di che io me ne andavo…"
(PP __________ 14.2.2002; cfr, pure,
PP __________ 14.2.2002)
Dagli atti risulta che tra il 1993 e il 1995 AC 1 ha effettuato 8
bonifici a favore dei conti di pertinenza della ditta __________,
corrispondenti a 8 consegne di denaro.
__________ (un altro collaboratore della ditta __________) non
ricordano più i dettagli di queste operazioni, tra cui, in particolare, quelle
riferite ai conti __________.
__________ precisa tuttavia di essere certo che le stesse andarono
a buon fine "nel senso che le somme indicate sono state consegnate ai clienti
che ci venivano indicati. Dico questo poiché, da un lato, non ho avuto mai un
reclamo, e, dall'altro, la consegna avveniva sempre direttamente al cliente,
spesso in presenza di AC 1" (PP __________ 14.2.2002, pag. 4)
La documentazione sequestrata presso gli uffici di __________ non è
stata d'aiuto per la ricostruzione del destino finale dei due bonifici in
questione (PP __________ 14.2.2002, pag. 5-6).
Come visto sopra, i fratelli PC 1 negano di aver ricevuto i
suddetti importi di fr. 500'000.- e 391'000.- nel marzo 1994.
Ricordano altre consegne di questo tipo ma non quella del marzo
1994 (PP PC 2 25.2.2002, pag. 1; PP PC 2 25.2.2002, pag. 2-3; PP PC 2
25.2.2002, pag. 7; PP PC 1 25.2.2002, pag. 2; PP PC 1 25.2.2002, pag. 9-10).
AC 1, dal canto suo, ha sempre negato di essersi appropriato delle
somme in questione a profitto suo o di terzi (PP AC 1 23.4.2002, pag. 5;
PP AC 1 23.4.2002, pag. 6-7). Ha sempre affermato di non avere mai malversato
con quelle modalità ed ha più volte ripetuto che “all'epoca non ero ancora
entrato in quel circolo vizioso che mi ha portato in seguito a compiere dei
prelevamenti indebiti” (PP AC 1 25.3.2003, pag. 2; PP AC 1 27.8.2003, pag.
6).
In sostanza, egli ha sempre sostenuto che l'istruzione di
trasferire quegli importi gli venne impartita dai fratelli PC 1, indicando a
sostegno delle sue affermazioni uno scritto non datato (sequestrato con altra
documentazione presso la __________) e concernente il trasferimento di fr.
391'000.- e fr.500'000.- (cfr. all. 4 PP PC 1/AC 1 2.3.2007 pag. 5-6).
I fratelli PC 1 hanno riconosciuto le firme apposte sullo scritto
indicato da AC 1, ma non il suo contenuto (PP PC 1/AC 1 2.3.2007, pag.
2-3).
Relativamente a questo scritto il PP ha ipotizzato il reato di
falsità in documenti per aver formato e fatto uso, abusando della firma
autentica dei fratelli PC 1, di un falso ordine di bonifico (punto 4.1 AA).
AC 1 ha ribadito la sua tesi contestando di avere, in quel caso, abusato
della firma dei clienti (PP AC 1 28.3.2007, pag. 6):
"
…in sostanza nego di aver abusato della firma dei clienti, poiché
l’ordine in questione corrispondeva al loro volere ed esse hanno pure ricevuto
il denaro…" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 14)
Va, qui, rilevato che, a sostegno di una consegna per conto di AC
1 in data 18 marzo 1994, __________ hanno versato in atti un bigliettino
pro-memoria dattiloscritto.
In esso, secondo il dire dei due, sarebbero state annotate da __________
le istruzioni per la consegna fatte avere a suo tempo da AC 1 a __________
(cfr. scritto avv. __________ 1.3.2002 AI 76; cfr. anche all. 6 PP PC 1/AC 1
2.3.2007; PP AC 1 25.3.2003, pag. 3; PP AC 1 25.3.2003, pag. 2-3; PP PC 1/AC 1
2.3.2007, pag. 6;PP PC 1/AC 1 2.3.2007, pag. 7; PP AC 1 28.3.2007, pag. 1)
Ora, se è vero che, di fatto, dell'importo complessivo di fr.
891'000.- uscito dal conto __________ e accreditato sui conti __________ si
sono perse le tracce, è altrettanto vero che è tipico di questo genere di
operazioni che non vi sia traccia alcuna della consegna di denaro al
destinatario.
Agli atti non vi è alcun elemento che permetta di concludere che AC
1 si sia impossessato di questi soldi, in particolare, ritenuto che nulla
differenzia quest’operazione dalla altre fatte effettuare da AC 1 per i fratelli
PC 1 nelle stesse modalità, caratterizzate tutte dall’assenza di qualsiasi
traccia documentale a sostegno dell’arrivo a destinazione della somma da
trasportare.
La sola parola dei fratelli PC 1 – secondo cui, nel marzo 1994,
non fu fatta loro nessuna consegna di soldi – non basta, certamente, a ritenere
accertato né che effettivamente non vi fu consegna (ritenuto, poi, che il
bigliettino promemoria e le testimonianze dei trasportatori sono indizi in
senso contrario) né, soprattutto, a ritenere accertato che quei soldi vennero
consegnati o accreditati a AC 1 (sui cui conti del passaggio di tali soldi non
vi è alcuna traccia).
b) AC 1 è inoltre
accusato di avere, sempre in danno della relazione n., il 9/10 maggio 1995,
fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico dei clienti, GBP
160'000 (pari a CHF 290'356.85) a favore della relazione __________,
riconducibile a trasportatori di valuta, denaro che i fratelli PC 1 negano di
avere ricevuto (punto 1.1.1.2 AA).
Come per l’episodio precedente, AC 1 contesta l'addebito.
Il bonifico di GBP 160'000.- a debito del conto __________ e a
favore del conto __________ risulta dalla documentazione bancaria in atti (
cfr. allegati 5 PP PC 1/AC 1 2.3.2007, e cfr. anche all. 3, pag. 37 rapp.
Efin).
Anche il conto __________ era intestato alla ditta individuale __________
e aveva il medesimo scopo dei conti __________ di cui si è detto sopra (PP
__________ 14.2.2002, pag. 3).
L'operazione in questione rientra negli 8 bonifici effettuati da AC
1 a favore dei conti di pertinenza della ditta __________ e corrispondenti a 8
consegne di denaro.
Anche in questo caso, __________ non ricordano i dettagli di
questa operazione riferita al conto __________ . Tuttavia, ancora una volta __________
si è detto certo che la stessa andò a buon fine "nel senso che le somme
indicate sono state consegnate ai clienti che ci venivano indicati. Dico questo
poiché, da un lato, non ho avuto mai un reclamo, e, dall'altro, la consegna
avveniva sempre direttamente al cliente, spesso in presenza di AC 1"
(PP __________ 14.2.2002, pag. 4).
Neanche in questo caso la documentazione sequestrata presso gli
uffici di __________ è stata d'aiuto a ricostruire il destino del bonifico
effettuato sul conto __________ (PP __________ 14.2.2002, pag. 5-6).
I fratelli PC 1 negano di aver ricevuto il suddetto importo di GBP
160'000.- nel maggio 1995 (PP PC 1/AC 1 2.3.2003, pag. 3).
Come visto, AC 1 contesta l'addebito:.
"
… escludo di aver organizzato dei trasporti di valuta
addebitando conti riconducibile alla famiglia PC 3 ma consegnando o facendo
consegnare il denaro a terze persone. Io ho ammesso di aver malversato
direttamente sui conti della famiglia PC 3, ma, come detto, non mediante lo
stratagemma del trasporto all'estero di valuta."
(PP AC 1 23.4.2002, pag. 4; cfr,
pure, PP PC 1/AC 1 2.3.2007, pag. 6-7; PP AC 1 28.3.2007, pag. 1)
Se si può dire che anche dell'importo di GBP 160'000.- si sono
perse le tracce dopo il suo accreditamento sul conto __________, è altrettanto
vero che, così come nell’episodio di cui al punto precedente, questa perdita di
tracce è insita nella natura di queste operazioni.
Ne è, in pratica, un corollario.
Da essa nulla si può dedurre: certamente, non se ne può dedurre
l’accertamento che AC 1 se lo intascò.
c) In danno della relazione
intestata ad PC 1, AC 1 è poi accusato di avere, il 22.07.1996, fatto
bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, USD
495'712.70 (pari a CHF 602'538.80) a favore di un conto presso la __________,
nell’ambito di un’operazione richiesta da PC 2, ritenuto che avrebbe dovuto
essere addebitato il conto __________, che non presentava sufficiente liquidità
a causa delle precedenti malversazioni e perdite sottaciute nonché degli
investimenti in essere (punto 1.1.2.1 AA).
AC 1 ha ammesso quest’imputazione (PP AC 1 23.4.2002, pag.
8; PP AC 1 28.3.2007, pag. 2) che risulta, peraltro, documentata dalla
ricostruzione EFIN.
- quo
all'amministrazione infedele (punto 3.1. dell’AA)
a) politica
di investimento
Nelle sue prime dichiarazioni AC 1 ha riferito che presso il PC 6
la gestione patrimoniale avveniva senza una particolare base contrattuale,
secondo il principio del "fai da te". Sempre a suo dire tale
principio era applicato a tutto il settore PC 5 della succursale e, quindi,
anche alla gestione del patrimonio PC 3 (PP AC 1 14.12.2001, pag. 4)
AC 1 ha ribadito che i fratelli PC 3 volevano
cercare di ricostituire il patrimonio iniziale (cioè, quello di prima
che i due ne trasferissero una parte in Italia) e che, quindi, pur ribadendo il
loro desiderio di avere una gestione ponderata o equilibrata, chiedevano un
rendimento poco compatibile con una tale gestione:
"
…ADR che presso il PC 6 la percentuale di investimenti
speculativi o rischiosi è rimasta ai livelli precedenti, ovvero al 20/30% della
massa patrimoniale gestita, ma la percentuale degli insuccessi è stata
superiore a seguito delle condizioni particolari di mercato.
ADR che in effetti nel periodo 1993/1996 la situazione dei
mercati era pessima, segnatamente a seguito di un aumento dei tassi di
interesse che si è riflesso negativamente sui mercati azionari portandoli al
ribasso, ciò che a sua volta si è riflesso negativamente, in misura
amplificata, sugli indici.
ADR che i due clienti non hanno fissato una percentuale
esplicita cui io dovevo attenermi per gli investimenti speculativi o rischiosi.
Ero e sono tuttavia consapevole che l'operatività da me messa in atto eccedeva
le intenzioni dei due clienti sia perché avevo destinato una percentuale più
elevata del patrimonio ad operazioni speculative o rischiose sia perché
all'interno di questa percentuale io utilizzavo strumenti che per la loro
natura aumentavano ulteriormente il rischio dell'investimento.
ADR che i due clienti, segnatamente PC 1 che lavorava in
Banca ed era la mia persona di riferimento visto che l'altro fratello era
spesso assente, mi specificava che si aspettava una crescita costante,
situabile tra il 10 e il 20 % all'anno, in modo tale da ricostituire il
patrimonio iniziale sull'arco di pochi anni. Preciso che all'epoca la clientela
italiana aveva come parametro di riferimento la rendita dei BOT e pertanto
esigeva anche in Svizzera rendite paragonabili, ovviamente escludendo in
partenza qualsiasi possibilità di perdita…" (PP
AC 1 14.12.2001, pag. 5)
Leggermente diversa la versione dei fratelli PC 1 che negano di
avere richiesto rendimenti spropositati e ribadiscono di avere autorizzato AC 1
soltanto ad operare una gestione conservativa del loro patrimonio:
"
… ADR che presso il PC 6 la tipologia di gestione rimase
la medesima nel senso che AC 1 era abilitato a gestire i nostri fondi in modo
conservativo.
(…)
ADR che per quanto mi concerne non diedi mai istruzioni di
investimento né a AC 1 né ad un altro…"
(PP PC 2 25.2.2002,
pag. 5)
"
… ADR che a AC 1 ho sempre dato
l'istruzione di gestire conservativamente il patrimonio. Per gestione
conservativa intendo una quota azionaria del 30% al massimo, il resto essendo
investito in obbligazioni e in fondi liquidi in diverse valute…"
(PP PC 1 25.2.2002, pag. 3-4)
b) conto __________
Dalla documentazione in atti risulta che, all'apertura del conto intestato alla __________,
__________, non solo ha confermato una gestione di tipo ponderata, ma ha pure
sottoscritto il formulario con cui venivano autorizzate operazioni in derivati.
Nel febbraio 1995, su richiesta di AC 1, __________
ha inoltre sottoscritto il formulario che permetteva l'utilizzo di __________
(cfr. all. 2 PP AC 1 26.3.2003 e rapp. Efin pag. 22; PP AC 1 26.3.2003,
pag. 3;PP AC 1 26.3.2003, pag. 4)
Sia quel che sia, AC 1 non specificò ai
clienti i rischi che si sarebbero corsi per ottenere i rendimenti annui del
10/20% auspicati - a suo dire - dai clienti e, ancora peggio, aumentò la
percentuale del patrimonio investito a rischio utilizzando anche i __________,
incrementando così le perdite (PP AC 1 14.12.2001, pag. 6; PP AC 1
26.3.2003, pag. 3).
L'analisi delle performances del portafoglio della relazione
intestata alla società __________ per il periodo gennaio 1993-settembre 1996
(prima che il patrimonio venga trasferito alla banca PC 5) mostra
complessivamente un risultato negativo di fr. 1'602'822 (cfr. all. 9 rapp.
Efin).
Solo nel 1993 (primo anno di gestione) è stato registrato un utile
( fr. 1'749'207 mio).
Negli anni successivi si sono invece realizzate performances
negative, e meglio:
- 1994: perdita di fr. 1'145'228
- 1995: perdita di fr. 482'769
- da gennaio a settembre 1996: perdita di fr. 1'724'032.
Così come spiega l'Efin nel suo rapporto, la perdita realizzata
per l'esercizio 1994 è essenzialmente dovuta all'andamento negativo delle
borse.
A partire dal 1995, invece, i risultati negativi degli anni 1995 e
1996 sono riconducibili al fatto che AC 1 intensificò l'uso di __________ sugli
indici.
AC 1 ha dichiarato di essere perfettamente
cosciente del fatto che le perdite registrate sulla relazione __________ negli
anni 1995 e 1996, sono da addebitare alla sua gestione sempre più speculativa:
"
… Prendo
atto dal PP che sulla relazione __________ sono state registrate perdite pure
negli anni 1995 (CHF 482'000.- circa) e 1996 (CHF 1'717'000.- circa), e questo
in concomitanza con un aumento della gestione speculativa con strumenti
derivati. Il PP mi chiede se ero consapevole di questo andamento
rispettivamente delle ragioni che hanno portato a questi risultati.
ADR che credo che il motivo di questo andamento vada
ricercato nel mio tentativo di recuperare le perdite subite ricorrendo ad un
gestione sempre più speculativa…" (PP AC 1
26.3.2003, pag. 4)
Secondo la ricostruzione delle performances dal 1.1.1995 al
8.9.1996 (prima del trapasso titoli presso la banca PC 5 registrato il
10.9.1996) il risultato della gestione è stato di
fr. -2'206'801 (cfr. all. 9 e 16 rapp. Efin).
Come da sue stesse ammissioni, AC 1 sottaceva ai clienti le
perdite che andava man mano realizzando.
Per non deludere le loro aspettative comunicava loro una
situazione patrimoniale non corrispondente alla realtà
"
io ho sottaciuto ai due fratelli le perdite realizzate al PC 6
nel senso che allorquando telefonavo loro comunicavo una situazione
patrimoniale non corrispondente a quella reale. Io tenevo un conteggio
personale sul quale mi basavo per fornire delle cifre realistiche ovvero
corrispondenti a quanto i clienti si aspettavano. Ciò avveniva pure anche a mie
visite a __________ presso i clienti, soprattutto con PC 1, al quale ovviamente
non ho mostrato gli estratti patrimoniali ufficiali, ma mi limitavo a leggergli
la cifra che io avevo scritto su un foglietto che non gli consegnavo…" (PP AC 1 14.12.2001, pag. 6)
Egli ha ammesso di aver iniziato a mentire ai clienti presentando
loro una situazione del tutto diversa dalla realtà almeno a far tempo dal
gennaio 1995:
"
… non ricordo di preciso quando, come avevo già dichiarato
nei miei precedenti verbali segnatamente del 14.12.2001 e del 26.03.2002, ho
cominciato a sottacere ai clienti le perdite subite. E' possibile che ciò sia
già avvenuto ad inizio 1995 allorquando ho comunicato i risultati della
gestione dell'anno 1994. Certamente ciò è avvenuto perlomeno in corrispondenza
con l'apertura delle relazioni in __________ in quanto sono certo che a quel
momento i clienti non erano informati correttamente sulla consistenza del loro
patrimonio…"
(PP AC 1 26.3.2003, pag. 3)
"
… facendo
mente locale penso di poter situare all'inizio 1995 il periodo a partire dal
quale non ho più informato correttamente i clienti A. in merito all'andamento
della gestione, alle perdite subite e quindi alla consistenza del loro
patrimonio…" (PP AC 1 26.3.2003, pag. 4;
cfr anche PP AC 1 28.3.2007, pag. 12)
Da notare che AC 1 si prendeva il rischio di mentire ai clienti, nonostante
inviasse a __________ tutta la documentazione bancaria attestante la reale
situazione patrimoniale del conto __________. Egli contava in particolare sul
fatto che __________ non controllava nulla e che non aveva diretto contatto
con i clienti:
"
Io, senza poterne esserne certo, speculavo sul fatto che __________
non controllasse la documentazione e pertanto non si rendesse conto né delle
perdite né della situazione patrimoniale
ADR io sapevo pure che __________ non aveva contatto
diretto con i due fratelli in quanto ero io il loro riferimento. Pertanto per
questo motivo avevo una certa sicurezza in merito al fatto che difficilmente
sarei stato scoperto…" (PP AC 1
14.12.2001, pag. 6-7)
c) conto
PC 1 (PC 1)
Durante il periodo di gestione presso il PC 6, AC 1 si occupò
anche degli averi depositati sul conto intestato ad PC 1.
Come riferisce AC 1, e peraltro attesta la documentazione bancaria
in atti, il profilo d'investimento era di tipo ponderato e la gestione messa in
atto da AC 1 era simile a quella applicata al conto __________.
AC 1 riconosce d'altro canto di non aver debitamente informato il
cliente, e meglio di avergli mentito presentandogli una situazione del conto
migliore di quanto in realtà non fosse (PP AC 1 26.3.2003, pag. 5).
Sulla relazione PC 1 è stata realizzata una performance negativa
di complessivi fr. 125'124: fr. - 11'975 per l'anno 1995 e fr. - 113'149, per
il periodo dal 1.1.1996 al 27.7.1996 (cfr. pag. 23 e all. 9a rapp. Efin).
10.3. passaggio alla banca PC 5
I fratelli PC 1 seguirono AC 1 anche quando lui
si trasferì, nel settembre 1996, alla PC 5 (PP
AC 1 14.12.2001, pag. 6; PP AC 1 26.3.2003, pag. 6; PP PC 1
25.2.2002, pag. 3).
Naturalmente, nemmeno in occasione del passaggio dal PC 6 alla
banca PC 5, AC 1 - che, peraltro, aveva con loro regolari contatti telefonici
(PP AC 1 26.3.2003, pag. 16) - informò correttamente i due fratelli sulla reale
consistenza del loro patrimonio (PP AC 1 26.3.2003, pag. 15; PP AC 1 26.3.2003,
pag. 15; cfr, inoltre, appunti relativi a telefonate avute con PC 1 e ai dati
sulla situazione dei fratelli rinvenuti al domicilio di AC 1 (AI 17, cfr. all.
15 rapp. Efin).
10.3.1. attività presso la banca PC
5 (1996-2000)
Chiusi i conti al PC 6, presso la banca PC 5 è stata aperta il
4.7.1996 la relazione n. 160376 intestata ad PC 1 ed alimentata con il
patrimonio trasferito dalla relazione dello stesso PC 1 in PC 6.
Il 20.8.1996 è stata aperta la relazione n. intestata alla società
__________ ed alimentata con il patrimonio proveniente dall'omonima relazione
in PC 6.
Il 21.10.1999 è stata aperta la relazione n. intestata a PC 2, che
inizialmente è stata alimentata con fondi trasferiti da __________.
Il capitale del conto __________, nel periodo ottobre 1999-gennaio
2000 (data di chiusura della relazione) è stato trasferito in misura del 50% a
favore della relazione PC 1 e 50% a favore della relazione PC 2 (cfr. doc.
bancaria in atti e rapp. Efin pag. 5).
10.3.2. le
imputazioni
Presso la banca PC 5, non solo AC 1 continuò ad eseguire
investimenti speculativi con il patrimonio dei clienti PC 1, ma cominciò con
regolarità ad effettuare operazioni non autorizzate sia sul conto intestato
alla __________ sia su quello intestato al solo PC 1 accreditando conti suoi
personali (PP AC 1 14.12.2001, pag. 7).
In danno del conto __________, AC 1 è chiamato a rispondere di 5
imputazioni di truffa alla banca (punto 1.2.1 AA), di cui una è da lui
contestata (punto 1.2.1.1 AA).
In danno del conto PC 1, a carico di AC 1 vi è una sola
imputazione di truffa (punto 1.2.2).
A suo carico vi sono, inoltre, due imputazioni di falsità in
documenti correlate a questi episodi (punti 4.2 e 4.3 AA).
Inoltre, AC 1 deve rispondere di amministrazione infedele in
relazione alla gestione dei citati conti (punto 3.1 AA).
- quo all'amministrazione
infedele
a) politica di investimento
AC 1 riferisce che con PC 1 fu concordata la medesima politica di
investimento adottata all'epoca del PC 6, ossia un profilo di gestione
ponderato, pur se con possibilità di utilizzare strumenti derivati (PP AC 1
26.3.2003, pag. 6).
Dalla documentazione bancaria agli atti si evince che il 20.8.1996
__________, l'amministratore della società __________, ha sottoscritto un
mandato di amministrazione alla banca sul quale non sono state apposte
indicazioni particolari sul profilo di rischio (cfr. all. 5 PP AC 1 26.3.2003).
b) controlli della banca
Come detto, la gestione dei conti fatta da AC 1 fu
particolarmente speculativa al punto che i suoi superiori cominciarono ad
allarmarsi.
Nel giugno 1997 AC 1 fu chiamato dal suo superiore __________ a
fornire spiegazioni in merito alla gestione aggressiva messa in atto in quel
periodo sulla relazione __________.
In data 2.6.1997 AC 1 ha così redatto un memo con cui fornì -
mentendo - le spiegazioni richieste:
"
il mio superiore __________ si è accorto che la gestione
patrimoniale da me effettuata sulla relazione __________ era parecchio
speculativa, in particolare anche con ordini di compra vendita molto
ravvicinati, e pertanto ha verosimilmente ritenuto di fare chiarezza.
ADR che con questa memoria io ho sostanzialmente
cercato di rassicurare il mio superiore, facendo tuttavia pure delle
affermazioni non del tutto corrette. In effetti se da un lato è vero che
nell'ultimo periodo presso il PC 6 la mia gestione si era fatta molto più
speculativa con l'utilizzo di strumenti derivati, è altrettanto vero che i
clienti, segnatamente PC 1 non era al corrente.
D'altro canto non è vero, contrariamente a quanto indicato nella
memoria, che il procuratore della relazione, ovvero __________, avesse firmato
degli scarichi presso il PC 6 per le operazioni effettuate…"
(PP AC 1 26.3.2003, pag. 7)
AC 1 riuscì, inoltre, a farsi firmare da PC 1, sulla fiducia, una
dichiarazione di scarico sulle operazioni effettuate, che __________ trasmise a
__________ controfirmata (cfr. allegato 6 PP AC 1 26.3.2003).
"
… dopo questa memoria io ho chiesto a __________ di inoltrare
alla banca una dichiarazioni di scarico per le operazioni effettuate. __________
mi ha detto che l'avrebbe effettuato solo dopo aver ottenuto l'apposita
istruzione del cliente. Mi sono pertanto attivato presso PC 1 affinché
quest'ultimo inviasse un'istruzione in tal senso a __________, cosa che è avvenuta
in quanto in data 22.07.1997 __________ ha inviato uno scarico alla banca.
A questo punto il PP mi sottopone un fax di PC 1 a __________
datato 22.07.1997 ALLEGATO 6 e mi chiede se si tratta dell'istruzione che io ho
richiesto a PC 1 da far pervenire a __________.
ADR che il testo di questo fax l'ho dettato io a A.A. e, se
non erro, il fax l'ho ricevuto io in banca dopo di che l'ho consegnato
personalmente a __________ …" (PP AC 1
26.3.2003, pag. 8)
Nonostante la dichiarazione di scarico, nel corso dell'estate 1997,
i suoi superiori tornarono alla carica e chiesero a AC 1 un rapporto scritto.
AC 1 li accontentò con lo scritto 22 agosto 1997 in cui, in sostanza, dava un colpo al cerchio e un colpo alla botte:
"
… Il PP mi sottopone il memo 10.07.1997 indirizzato ai signori __________
nonché la mia nota 11.07.1997, documenti inseriti tra quelli di cui
all'allegato 5, e mi chiede di spiegare le circostanze che hanno portato al
loro allestimento.
ADR che il memo del 10.07.1997 si inserisce nel medesimo contesto
di cui al precedente memo del 02.06.1997. In sostanza, avendo nel precedente
memo dichiarato che i rappresentanti della società avevano sempre sottoscritto
i necessari scarichi, io mi sono impegnato verso la banca a procurare i
necessari scarichi anche per le operazioni effettuate in PC 5. Dato che __________
era assente per ferie fino al 21.07.1997, lo scarico ha potuto essere
formalizzato, come abbiamo visto questa mattina, unicamente in data 22.07.1997.
Con la mia nota interna 11.07.1997 ho inteso lasciare traccia agli atti del
fatto di aver contattato PC 1, chiedendogli l'invio di istruzioni quanto al
rilascio di uno scarico, ciò che pure è avvenuto con fax del 22.07.1997.
ADR che non so dove siano finite le liste con gli ordini di
pagamento rispettivamente le operazioni eseguite dietro ordine telefonico,
menzionate nel memo 10.07.1997, per le quali la Banca esigeva lo scarico. Sono
certo che esistevano all'epoca, ma non so appunto se siano state gettate o
semplicemente non prodotte dalla Banca.
ADR che non ho mai visto prima d'ora il memorandum 28.07.1997 di __________
che il PP mi risottopone.
Prendo atto dal PP del fatto che __________ dichiara che __________
avrebbe sottoscritto il mandato di amministrazione del 20.08.1996 dietro mia
istruzione ovvero senza consultarsi con gli aventi diritto economico della __________.
La medesima cosa sarebbe avvenuta in occasione dell'annullamento di tale
mandato di amministrazione.
ADR che confermo di essere io ad aver istruito __________ nel
senso di firmare il mandato di amministrazione, rispettivamente di revocarlo,
dicendo che ciò era espressione della volontà del cliente.
ADR che laddove __________ accenna alle giornaliere operazioni
inusuali speculative, il dubbio espresso da __________ è corretto, in quanto
come già illustrato stamane, le operazioni da me effettuate non erano tutte
singolarmente concordate con il cliente. Io agivo liberamente, come se vi
fossero ordini telefonici in realtà inesistenti.
Il PP mi risottopone il mio memo 22.08.1997 __________ e mi chiede
quale fosse la ragione dello stesso e lo scopo delle considerazioni ivi
contenute.
ADR che, se non erro i miei superiori, malgrado la ricezione
dello scarico di __________ in data 22.07.1997, sono ritornati alla carica
chiedendomi una presa di posizione scritta, ciò che è appunto avvenuto il data
22.08.1997. Con questo memo ho cercato di tranquillizzarli ulteriormente,
menzionando tuttavia delle discussioni con PC 1, che in realtà non sono mai
avvenute.
ADR che laddove accenno al fatto che PC 1 avrebbe confermato di
voler sospendere provvisoriamente tutte le operazioni con strumenti derivati,
la mia intenzione era quella di lasciar credere che quanto sinora avvenuto
corrispondeva alla volontà del cliente. Per contro, laddove accenno al desiderio
del cliente di cambiare strategia di investimento, ho tenuto conto di quanto sapevo
che i miei superiori desideravano, tentando comunque di assicurarmi nondimeno
una certa libertà di manovra; in tal senso la menzione che il cliente
desiderava comunque una gestione attiva "con un'ottica trading anche a
breve termine, utilizzando gli strumenti derivati per assicurare gli
investimenti del portafoglio".
ADR che non sono in grado di dire se la tipologia di gestione sia
cambiata dopo questa data. Dovrei vedere la documentazione.
Il PP mi risottopone la nota 06.10.1998 relativa ad una riunione
in Banca presenti oltre a me __________. Il PP mi chiede quale sia la causa di
questa riunione.
ADR che alla base di questa nota vi è un controllo da parte di un
mio superiore, il quale aveva constatato che sulla relazione vi era un
superamento del limite anticipabile. Per questo motivo mi venne chiesto di
regolarizzare la situazione secondo tre diverse modalità alternative, e meglio
come risulta la punto 4 della nota. Contemporaneamente mi venne chiesto di far
anticipare l'invio dello scarico per tutte le operazioni fino al 06.10.1998.
ADR che io mi sono attivato immediatamente per quanto concerne
l'ottenimento di una scarico, telefonando ad PC 1 e dettandogli un testo. PC 1
mi ha spedito il medesimo giorno un fax con il testo che avevo dettato, fax che
poi io ho sottoposto per la firma a __________, il quale ha pure sottoscritto
alla medesima data la lista di operazioni che avevo allestito.
A domanda dell'avvocato __________ rispondo che questa lista di
operazioni non l'ho sottoposta al cliente ovvero ad PC 1
ADR che il testo che io ho dettato a A.A: era tale da rispondere a
tutti i quesiti che la banca sollevava nella nota del 06.10.1998. In tal senso
esso perseguiva anche lo scopo di tranquillizzare i miei superiori circa la
gestione effettuata.
ADR che laddove PC 1 accenna al fatto di essere a conoscenza della
situazione patrimoniale della relazione __________, egli fa riferimento alla
situazione che gli era nota in base alle mie indicazioni errate…" (PP AC 1 26.3.2003, pag. 9-10)
Le menzogne di AC 1 non bastarono a tranquillizzare i suoi
superiori che gli revocarono l'incarico di consulente proponendogli un'altra
attività.
La gestione dei conti dei fratelli PC 1 venne affidata ad un altro
consulente.
Tuttavia, AC 1 non avvisò i clienti del cambiamento e continuò a
mantenere l’esclusiva dei contatti con gli PC 1 (PP AC 1 26.3.2003, pag. 11)
e, in pratica, la gestione dei loro conti poiché dava al nuovo consulente ordini
inveritieri.
Così, per eludere i controlli messi in atto dalla
banca e poter continuare ad operare come sin lì fatto, il 6.3.1997 AC 1 aprì
presso la __________ la relazione (si trattava di un conto cifrato), su cui far
confluire i fondi di pertinenza dei fratelli PC 1.
AC 1 voleva, con quei soldi, continuare con gli
investimenti speculativi nella speranza di recuperare i fondi necessari a rimpolpare
i conti dei clienti (PP AC 1 14.12.2001, pag. 7).
c) risultati di gestione
I risultati di gestione del patrimonio __________ in PC 5 sono
stati altalenanti.
Per l'anno 1997 è stata registrata una performance positiva di
fr. 621'666.-, nel 1998 vi è invece stato un risultato di gestione
negativo di fr. 780'247, mentre nell'ultimo anno di gestione la performance è
stata nuovamente positiva, pari a fr. 83'749 (cfr. all. 8 e pag. 26 rapp. Efin).
Gli accertamenti esperiti hanno permesso di
concludere che la gestione messa in atto da AC 1 è andata oltre le intenzioni
dei clienti che avevano scelto un profilo ponderato: a fine 1997 la quota
azionaria superava il 70% del patrimonio e a fine 1998 era pari al 51% (cfr.
pag. 26 rapp. Efin).
Preso atto di questi risultati, AC 1 ha confermato di non avere
informato i clienti delle perdite riscontrate, precisando di avere fornito loro
dati inveritieri in funzione di quanto loro si aspettavano di avere (PP AC
1 26.3.2003, pag. 12).
Non ha invece posto problemi la gestione della
relazione 160376 intestata ad PC 1 che, mantenendo una politica di gestione
bilanciata, ha registrato performances positive su tutto il periodo
1.1.1997-31.12.1999 (cfr. all. 10a e pag. 26 rapp. Efin; PP AC 1
26.3.2003, pag. 13).
- quo alle truffe
Inventando ordini (telefonici o via fax) inesistenti, AC 1 dava
istruzioni ai colleghi responsabili di effettuare trasferimenti di fondi,
segnatamente dal conto __________ a favore del suo conto presso la __________.
In un secondo tempo, forniva la conferma dell'ordine sottoscritta
da chi di dovere:
"
…. Tali ordini di bonifici venivano eseguiti dai miei colleghi ai
quali comunicavo falsamente che il cliente aveva dato corrispondente ordine
telefonico. Preciso che io agivo nel modo seguente: dopo che i bonifici da me
richiesti erano già avvenuti, procedevo a redigere un foglio che elencava tali
bonifici. Io sottoponevo tale foglio a __________ dicendogli di volerlo
controfirmare, in modo tale da poter fornire alla Banca un documento
confermante gli ordini da me dati precedentemente firmato dalla persona che
disponeva del diritto di firma per conto della società titolare del conto. In
questo momento non sono sicuro di aver sempre consegnato al competente ufficio
della Banca il documento firmato da __________. E' quindi possibile che di
fatto qualcuno dei miei ordini di bonifico non sia stato confermato, ciò che
era possibile in quanto presso la PC 5 il lasso di tempo disponibile per
inoltrare documenti confermanti precedenti ordini telefonici era
particolarmente lungo, motivo per cui dopo un certo periodo di tempo la cosa
finiva nel dimenticatoio.
ADR che in altre occasioni io ho sottoposto a __________,
oltre al foglio da me compilato con i bonifici eseguiti, anche un fax che uno
dei due fratelli mi aveva spedito e dal quale risultava che egli confermava di
avermi dato istruzioni in merito a bonifici, senza precisare né l'entità né il
destinatario degli stessi. __________ non mi chiese mai nulla, se non appunto,
a volte, un documento del cliente attestante istruzioni telefoniche a me.
ADR che io per ottenere l'esecuzione degli ordini di
bonifico mi limitavo a completare l'apposito formulario, indicando che vi era
un ordine telefonico del cliente. Per cliente intendo in questo caso il
beneficiario economici del conto, ovvero i due fratelli, ritenuto che per
confermare l'ordine di bonifico necessitava sola la firma di __________
ADR che a __________ io dicevo che vi era un ordine
telefonico di uno dei due beneficiari economici, segnatamente di PC 1.Visto che
ero io ad avere i contatti con i beneficiari economici, __________ a volte
sottoscriveva l'elenco dei bonifici che gli sottoponevo, altre volte
pretendeva, come detto, di vedere un ordine sottoscritto dai beneficiari. In
queste ultime occasioni, come già specificato, io gli mostravo il fax generico
che il cliente mi aveva spedito.
ADR che se non erro, io ho riutilizzato più volte il
medesimo fax, appositamente modificato, per convincere __________ che vi fosse
un esplicito ordine da parte del beneficiario economico.
ADR che __________ non poteva accorgersi che i bonifici
venivano effettuati a mio favore, in quanto il conto che indicavo come
destinatario dei bonifici era un conto cifrato…"
(PP AC 1 14.12.2001, pag.
7-8; PP __________ 19.12.2001, pag. 3)
a) Delle
5 operazioni truffaldine ai danni del conto __________ che gli sono imputate al
punto 1.2.1. dell’AA, __________ ne contesta soltanto una, e meglio:
- di avere, il
17.12.1996 ottenuto in contanti, millantando un’inesistente richiesta dei
clienti, due importi di CHF 40'000.- ciascuno, per complessivi CHF 80'000.-,
denaro poi accreditato per contanti nel periodo 17-20.12.1996 sulle relazioni
n. presso PC 6 (CHF 60'000.--) e n. presso PC 6 (CHF 13'000.--), entrambe
intestate all’accusato, nonché sulla relazione n. presso PC 6 (CHF 9'000.--) di
cui era titolare sua moglie (punto 1.2.1.1 AA).
In un primo momento, AC 1 ha sostenuto di avere consegnato quegli
80'000.- fr. ai fratelli PC 1 che li volevano usare per le vacanze di Natale a __________.
Poi, posto di fronte agli accertamenti da cui risultava che, nel
periodo tra il 17.12.1996 e il 20.12.1996, erano stati versati complessivamente
fr. 82'000.- a favore del conto suo e di quello di sua moglie presso il PC 6,
rispettivamente di __________ (cfr. all. 5 e pag. 8 rapp. Efin), AC 1 ha
dichiarato:
"
preso atto di questo, ritengo logico che mi sia appropriato della
somma in esame; mi riservo tuttavia di far sapere al PP se vi
fosse per caso un'altra spiegazione…" (PP AC
1 23.4.2002, pag. 9)
Più tardi, il 19.12.2002, in uno scritto al PP AC
1 ha ritrattato le sue precedenti dichiarazioni, affermando, in particolare,
che,
" Per
quanto attiene alle entrate cash durante il periodo 17.12 ed il
20.12.1996, confermo che esse sono provento di
bonus in contanti ricevuto dalla PC 5, regali e probabili speculazioni avvenute
su conti a me intestati. Nego che tali somme siano provento da indebiti
prelievi effettuati dal conto __________ o da altri conti riconducibili ad
altri clienti." (AI
170)
Quindi, nel successivo verbale del 25.3.2003, AC
1 ha ribadito la sua originaria versione secondo cui i soldi erano stati
consegnati ad PC 1 per le vacanze natalizie (PP
AC 1 25.3.2003, pag. 3; cfr, anche, PP AC 1 28.3.2007, pag. 2).
I fratelli PC 1 hanno negato di avere mai
ricevuto l'importo in questione. In particolare,
PC 1 ha negato di essere venuto in Svizzera in quel particolare periodo (PP PC
1/AC 1 2.3.2007, pag. 8-9).
La Banca PC 5 (nel frattempo divenuta __________), dal canto suo,
ha escluso di aver versato alcunché a AC 1 nel dicembre 1997. I soli importi a
lui corrisposti sono stati fr. 7'500.- nel settembre 1998 e fr. 500.-
nell'ottobre 1997. (scritto __________ 6.3.2007, AI 313; cfr. anche
testimonianze __________ 2.3.2007, verb. 32 e 33).
Ciò detto, viste in particolare le dichiarazioni dei responsabili
dell’allora PC 5 e la concordanza temporale e di importi complessivi fra
addebito del conto __________ e accrediti dei due conti intestati ai coniugi AC
1, è legittimo ritenere accertato che AC 1 si è appropriato degli 80'000.- fr.
di PC 2
b) Le altre imputazioni
di truffa di cui ai punti 1.2.1.2 a 1.2.1.5 – pure supportate dalla
ricostruzione EFIN - sono ammesse da AC 1 (cfr, in particolare, PP AC 1
28.3.2007, pag. 2-3).
c) AC 1 ha, inoltre,
ammesso i 18 bonifici ordinati ai danni della relazione 160376 intestata ad PC
1 ed a beneficio del conto (PP AC 1 28.3.2007, pag. 4) ed ha,
inoltre, riconosciuto di avere allestito, per ottenere tali trasferimenti di
fondi, dei documenti falsi (PP AC 1 28.3.2007, pag. 4), di cui
si parla in seguito.
d) Con riferimento alle suddette operazioni sul conto, a AC 1 viene, in
particolare, imputato di avere:
- il
4.5.1998, formato, abusando della firma autentica del cliente A.A., una falsa
conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. __________
(punto 4.2. AA).
- il 20.4.1999,
formato, falsificando la firma del cliente PC 1 o abusando della sua firma
autentica, una falsa conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del
conto n. presso __________ (punto 4.3. AA).
AC 1 ha ammesso entrambi
gli addebiti (PP AC 1 28.3.2007, pag. 4-5).
e) sorte dei
soldi confluiti sul conto
A seguito delle suddette operazioni indebite, è
confluito sul conto presso __________, l'importo complessivo di fr.
2'695'529.-, proveniente dai conti __________ e PC 1 presso banca PC 5.
Parte di questo importo è stato perso in operazioni speculative,
un'altra parte è stato prelevato in contanti da AC 1 (cfr. pag. 15 rapp. Efin).
Così AC 1 al riguardo:
"
… Prendo atto che quanto confluito sul conto n. in provenienza
dai conti n. e n. (in totale CHF 2'695'529.--) è stato in parte perso in
operazioni speculative ed in parte (circa CHF 416'535.--) da me prelevato per
contanti nel periodo 29.08.1997-18.11.1999.
ADR che ne prendo atto. Per quanto concerne il denaro
prelevato per contanti, in parte è servito per mie spese personali ed in parte
posso averlo utilizzato per consegnare dei piccoli importi ad altri miei
clienti evitando in tal modo di dover prelevare dai loro conti che forse
avevano già subito delle perdite. Non ritengo di aver avuto una vita lussuosa,
per cui buona parte di questi contanti ritengo di averli utilizzati per altri
clienti.
Il PP mi contesta che in precedenza ho dichiarato che il denaro
trasferito sul conto doveva servire per recuperare le perdite sottaciute ai
clienti PC 1. Mi chiede perché allora ho fatto capo a questi soldi per
consegnarli ad altri clienti, visto che avrei potuto fare in modo di addebitare
i conti dei clienti che me ne facevano richiesta.
ADR che il fatto di non dover addebitare i conti dei
clienti ma di far capo ai fondi trasferiti sul conto, mi permetteva di
migliorare le performances sulle relazioni degli altri clienti. Questo, a sua
volta, mi permetteva di profilarmi come un buon gestore e quindi di acquisire
nuova clientela.
Devo dire che io non nego di aver utilizzato almeno una parte del
denaro prelevato per contanti dal conto per miei scopi personali, ma
sicuramente non per la sua totalità. Aggiungo che una parte del denaro l’ho
usata anche per comprare biglietti di lotterie, anche estere, allo scopo di
tentare la fortuna e, se andava bene, di recuperare dei soldi che avrei potuto
usare per colmare il buco nei confronti dei clienti PC 1. Prova di questi
acquisti la si può avere visionando gli estratti delle mie carte di credito
dell’epoca (American Express e Visa)…" (PP
AC 1 28.3.2007, pag. 5-6)
f) chiusura della relazione
__________
La relazione __________ presso la __________ è stata chiusa il
18.11.1999.
In aula, AC 1 ha detto di averlo fatto per
seguire il suo consulente che passava alla dipendenze della __________ dove, il
7.9.1999, aveva aperto un nuovo conto cifrato – denominato __________ –
con il quale continuare con le sue malversazioni (PP AC 1 14.12.2001, pag. 9).
Come si evince dall'allegato 8 del rapporto Efin, la gestione dei
fondi confluiti sul conto __________ ha prodotto una perdita di oltre 2 milioni
di franchi.
g) divisione fra i due
fratelli PC 1 dei “fondi __________”
Nell'ottobre 1999 i fondi depositati sul conto intestato alla __________
vennero suddiviso tra i due beneficiari economici in ragione del 50% a favore
della relazione PC 1 e 50% a favore di una nuova relazione aperta all'uopo da PC
Considerandi
2.
e denominata __________ (cfr. pag. 5 rapp. Efin; PP AC 1 14.12.2001, pag. 10;
PP AC 1 26.3.2003, pag. 13).
10.4
passaggio
a PC 4
A fine '99 AC 1 lasciò la banca PC 5 (nel
frattempo diventata PC 5) per PC 4.
Anche in questo nuovo trasferimento, i suoi
clienti lo seguirono. Tra questi, lo seguirono, ancora una volta, i
fratelli PC 1 e PC 2 cui si aggiunse il padre, PC 3,
che decise di trasferire i suoi averi da PC 4.
(PP AC 1 14.12.2001, pag. 10, 12).
L'anno successivo, PC 3 aprì un secondo conto presso PC 4:
"
… ADR che i rapporti con AC 1 iniziarono all'incirca
nell'aprile 2000 quando decisi di trasferire da PC 4 i miei averi presso PC 4 a
seguito del cambio di gestore presso PC 4. Decisi di affidarmi a AC 1 perché
quest'ultimo seguiva già da tempo i miei figli. Si giunse così all'apertura del
conto __________.
ADR che verso fine marzo 2001 decisi di trasferire conto __________
presso PC 4 gli averi che erano allora depositati presso la __________...." (PP PC 3 25.2.2002, pag. 4)
Riassumendo, presso PC 4, la famiglia PC 1 aprì 4 relazioni, e
meglio (cfr. pag. 5 rapp. Efin):
- relazione __________
() intestata ad PC 1 con beneficiario economico PC 2, aperta il 28.12.1999 ed
alimentata con fondi di provenienza dal conto __________ presso PC 5;
- relazione __________
() intestata ad PC 1, aperta il 28.12.1999 ed alimentata con fondi di
provenienza dal conto PC 1 presso PC 5;
- relazione __________
() intestata ad PC 3, aperto il 8.3.2000 ed alimentata con fondi provenienti da
un conto di PC 3 presso PC 4;
- relazione __________
() intestata ad PC 3, aperta il 5.4.2001 ed alimentata con un trapasso di fondi
provenienti da un conto a lui intestato presso PC 4.
10.4.1
attività
presso PC 4 (1999-2001)
Presso PC 4, AC 1 continuò la sua attività di consulente alla
clientela.
10.4.2
le imputazioni
Per il periodo in cui lavorò presso PC 4, AC 1 deve rispondere di
numerose operazioni illecite commesse sui conti della famiglia PC 3. In
particolare:
- in danno del
conto __________, AC 1 è chiamato a rispondere di 8 imputazioni di truffa alla
banca (punto 1.3.1 AA);
- in danno del
conto __________ di due imputazione di truffa (punto 1.3.2 AA);
- in danno del
conto __________ di due imputazioni di truffa (punto 1.3.3 AA);
- in danno del
conto __________ di tre imputazioni di truffa (punto 1.3.4 AA).
Con riferimento alla gestione dei citati conti, AC 1 deve inoltre
rispondere di amministrazione infedele (punto 3.1 AA).
A suo carico vi è, inoltre, un' imputazioni di falsità in
documenti (punto 4.4 AA).
AC 1 deve, infine, rispondere di amministrazione infedele
relativamente alla gestione di altri 7 conti di pertinenza di altri clienti PC
4.
a) conto __________ di PC 1
- quo all'amministrazione
infedele
AI momento del passaggio da PC 5 a PC 4, gli PC 3 non chiesero di
visionare la documentazione bancaria: continuarono a fidarsi delle
rassicurazioni di AC 1 e, pertanto, non si resero conto della reale entità del
suo patrimonio (PP AC 1 14.12.2001, pag. 11; PP AC 1 26.3.2002, pag. 8).
In sintesi, ben si può affermare che il cambiamento di banca non
mutò le richieste di gestione: in particolare, i fratelli PC 1 continuarono a
chiedere una gestione ponderata o equilibrata con una quota azionaria che non
superasse il 20/30% del capitale (PP AC 1 14.12.2001, pag. 11; PP PC 1 25.2.2002, pag. 4-5; PP PC 1 2.10.2002, pag. 1).
Come risulta dalla ricostruzione PC 4 (allegato 11 rapp. Efin),
tra l'apertura della relazione __________ e la cessazione dell'attività di AC
1.
(periodo 23.12.1999 -12.12.2001), la performance negativa globale realizzata sul
conto è stata di CHF -611'767, di cui CHF -70'109 su affari speculativi.
I risultati dell'analisi esperite dall'Efin dimostrano come le
percentuali fissate relativamente agli investimenti sul mercato azionario siano
state superate praticamente su tutto il periodo (cfr. pag. 28 rapp. Efin).
Naturalmente, AC 1, non soltanto non ha informato il cliente delle
perdite, ma gli ha sottoposto, in occasione di una visita in banca avvenuta il
14.8
, una situazione patrimoniale falsa:
"
se ben ricordo, io avevo preparato allorquando ero presso PC 5
una valutazione patrimoniale falsa per entrambi conti dei due fratelli,
valutazione che però non avevo mai utilizzato. Una volta allorché ero già
presso PC 4, in occasione di una visita a Lugano di PC 1 e PC 2, ho ripreso
tale valutazione debitamente modificata e l'ho mostrata loro, se non erro,
presso gli uffici di PC 4.
ADR che tale valutazione era gonfiata in modo tale che
veniva indicata una posizione patrimoniale globale equivalente a quanto i due
fratelli si attendevano in quel momento. Preciso che tale posizione riportava
per PC 1 un valore di circa 7 milioni di CHF, per PC 2 di circa 3 milioni di
CHF e per PC 3 circa 1,8-1,9 milioni di CHF. Tali valutazioni corrispondevano
evidentemente con quanto io oralmente già avevo riferito a PC 1, allorquando mi
telefonava mensilmente per chiedere lo stato dei tre conti."
(PP PC 1 2.10.2002,
pag. 3)
PC 1 ricorda che dalla ricostruzione (errata) che gli presentò AC
1.
risultava un patrimonio di CHF 7'100'000, quando di fatto in quel periodo la
situazione patrimoniale presentava un saldo di CHF 524'565 a fine giugno 2001 e CHF 547'030 a fine settembre 2001.
Sempre secondo quanto dichiarato dal cliente, il 3.12.2001,
durante una telefonata, AC 1 gli avrebbe comunicato che il patrimonio ammontava
a CHF 7'302'000, contro un valore reale di CHF 236'217 esposto sulla situazione
patrimoniale di pochi giorni dopo , cioè al 12.12.2001 (PP
A.A. 2.10.2002, pag. 2).
Le dichiarazioni di PC 1 trovano conferma negli appunti
sequestrati presso il domicilio di AC 1, sui quali è indicato un patrimonio di fr.
7'277'106 al 13.8.2001 e di fr. 7'302'613 al 3.12.2001 (cfr. allegato 15a rapp.
Efin).
AC 1, da parte sua, ha sostanzialmente riconosciuto d'avere
sottaciuto il superamento delle percentuali della quota azionaria, gli
investimenti in strumenti derivati e le relative perdite e di avere mentito
sulla consistenza del patrimonio:
"
… per quanto concerne i fratelli PC 2 e PC 1 io ho fornito
loro fin dall'inizio della relazione PC 4 indicazione errate quanto alla
consistenza del loro patrimonio, sottacendo altresì le ulteriori perdite
subite. Questo perché io mi trovavo con una situazione di precedenti perdite
e/o prelievi indebiti, che dovevo coprire.
ADR che confermo pure che nel tentativo di recuperare tali
precedenti perdite o prelievi io ho effettuato investimenti, segnatamente nel
settore azionario e dei derivati, che oltrepassavano le indicazioni del
cliente, aumentandone di molto il profilo di rischio…" (PP AC 1 2.10.2002, pag. 3)
- quo alla falsità in
documenti
L’imputazione di falsità in documenti in relazione all'estratto
patrimoniale falso mostrato ai fratelli PC 1 nell'agosto 2001, non è contestata
nel senso che, come visto, AC 1 ha ammesso di averlo allestito (PP AC 1
28.3
, pag. 14).
- quo alle truffe
AC 1 ha riconosciuto di avere effettuato, in
danno del conto __________ di PC 1, indebiti bonifici a favore suo, a favore di
terzi e per far fronte all'insufficiente liquidità della relazione __________
del fratello PC 2.
Per far ciò millantava ai suoi colleghi ordini
telefonici dei clienti invero inesistenti:
"
… A differenza
che in PC 5, in PC 4 io non ero formalmente il responsabile delle relazioni dei
mie clienti. Pertanto per far eseguire i pagamenti io telefonavo o inviavo un
mail al consulente del Private banking che formalmente era responsabile delle
relazioni, dicendogli che avevo ricevuto un ordine telefonico dei clienti.
Questo mio collega procedeva poi ad allestire l’ordine di bonifico/pagamento,
che trasmetteva al competente ufficio per l’esecuzione…" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 6)
AC 1 ha ammesso tutte le imputazioni di cui al
punto 1.3 dell'atto di accusa.
In particolare, AC 1 ha riconosciuto, così come
ricostruito dall'Efin (pag. 11 rapporto), di avere, nel
periodo 6.6.2000-31.10.2000, fatto bonificare in danno del conto __________,
millantando inesistenti ordini telefonici del cliente, complessivi EUR
11'820.35 (pari a CHF 17'769.55), nonché USD 58'962.50 (pari a CHF 99'783.15) a
favore del conto __________ presso __________ di cui egli era titolare (cfr.
punto 1.3.1.4 AA).
"
… ADR che,
se non erro, dal conto PC 1 ho pure effettuato bonifici indebiti a favore del
mio conto personale presso BANCA __________ per circa 60/70 mila CHF.
ADR che in sostanza io mandavo un e-mail interno al
consulente personale di PC 1, signor __________, dicendo che il cliente aveva
dato l'ordine telefonico di bonificare una determinata somma su un conto. Dato
che __________ non ha mai conosciuto personalmente il cliente, avendo mantenuto
io i contatti diretti, egli si fidava della mia indicazione senza accertarsi
preso il cliente circa la veridicità di questo ordine.
ADR che io ero consapevole del rischio di essere scoperto
in quanto non potevo escludere che il consulente personale del cliente parlasse
con quest'ultimo, a proposito di investimenti, ad esempio durante una mia
assenza, e che in tale contesto venisse discusso anche il precedente ordine che
io avevo dato ma che in realtà non esisteva. Faccio notare che io comunque
vivevo da anni con la spada di Damocle sulla testa, poiché ero consapevole che
in qualsiasi momento le mie malversazioni potevano venire alla luce…"
(PP AC 1 14.12.2001, pag. 11)
AC 1 ha, poi, riconosciuto di avere addebitato il conto __________
quando invece doveva essere addebitata la relazione __________:
"
…PC 4, per quanto concerne i fratelli PC 1, io ero confrontato
con il fatto che loro si attendevano, meglio pensavano di avere un patrimonio
nettamente superiore a quello realmente esistente. Questo perché non li avevo
informati delle perdite intervenute presso PC 6 e PC 5 rispettivamente
dell’uscita di fondi e titoli a favore del conto __________. Anzi io gli ho
indicato più volte che avevano disponibilità maggiore a quella reale. Pertanto
quando l’uno o l’altro dei fratelli mi chiedevano di effettuare determinati
pagamenti, dovevo di volta in volta vedere se, tenendo conto degli investimenti
in essere, mi era possibile addebitare il conto del fratello ordinante oppure
se, almeno temporaneamente dovevo far capo al conto dell’altro fratello. A
dipendenza della situazione davo quindi ordine di addebitare l’uno o l’altro
dei conti, dicendo che vi era un ordine telefonico del titolare del conto che
avevo deciso di addebitare…"
In particolare, AC 1 ha ammesso le imputazioni di cui ai punti
1.3.1
, 1.3.1.2., 1.3.1.5, 1.3.1.7 e 1.3.1.8, così come descritte nell'atto di
accusa e sostenute dalla ricostruzione EFIN (PP AC 1 14.2.2002, pag. 1-4; PP AC
1.
28.3.2007, pag. 6-8).
Infine, AC 1 ha riconosciuto di avere fatto in due occasioni
malversazioni a favore di terzi (punti 1.3.1.3 e 1.3.1.6), e meglio:
"
… il 02.06.2000 fatto bonificare CHF 55'000.-- a favore della
ditta __________ di un mio amico, allo scopo non dichiarato di effettuare un
prestito temporaneo per la costituzione della società, ritenuto che la somma
prestata è rientrata sulla relazione __________ in data 20.06.2000
ADR che confermo. In pratica si trattava di mettere a
disposizione questa somma il tempo necessario per la costituzione della
società. Questo mio conoscente, direi mio amico, è __________ …" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 7)
"
… il 09.04.2001 fatto bonificare, millantando un
inesistente ordine telefonico, CHF 122'690.-- (controvalore di ITL 150 milioni)
a favore del conto __________ presso __________, allorquando per ITL 50 milioni
(pari a CHF 40'866.65) avrebbe dovuto essere addebitato il conto __________, il
quale non presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti
malversazioni e/o degli investimenti in essere
ADR che confermo e rinvio alle mie precedenti dichiarazioni…"
(PP AC 1 28.3.2007, pag. 7; cfr,
anche, PP PC 1 25.2.2002, pag. 5)
b) conto __________ di PC 2
- quo all'amministrazione
infedele
Così come risulta dagli atti, le indicazioni date per il profilo
di gestione (conservativa con quota azionaria 10-30% senza utilizzo di
strumenti derivati) erano valide anche per il conto __________ di pertinenza del
fratello (PP PC 1 2.10.2002, pag. 1).
Come risulta dalla ricostruzione effettuata da PC 4 (allegato 11a
rapp. Efin), nel periodo di gestione sulla relazione __________ è stata
realizzata una performance negativa pari a CHF -129'033.
Oltre che in obbligazioni e sul mercato
monetario, il patrimonio è stato investito in strumenti derivati e sul mercato
azionario con percentuali che hanno superato, praticamente su tutto il periodo,
le indicazioni date dal cliente (pag. 29 rapp. Efin; cfr. PP AC 1 26.3.2002).
Anche per la relazione __________, AC 1 ha riconosciuto di aver
sottaciuto le perdite e di aver fornito indicazioni errate relativamente alla
consistenza del patrimonio sottoponendo al cliente, in particolare nell'estate
del 2001, una situazione patrimoniale del tutto falsa (PP AC 1 26.3.2002, pag.
8).
PC 2, titolare del conto, ha dichiarato che, nell'estate 2001, AC
1.
gli avrebbe sottoposto una situazione patrimoniale con un valore di ca. CHF
3.5
mio:
"
...in PC 4 sono stato la prima volta nell'estate 2000; in tale
occasione AC 1 mi fece vedere degli estratti con la ripartizione degli
investimenti e mi diede il saldo che, se non erro, si aggirava sui CHF 3,5
milioni, ciò che era in linea con le mie aspettative…"
(PP PC 2 25.2.2002, pag. 6)
Negli appunti trovati durante la perquisizione domiciliare di AC 1,
sono indicati al 2.7.01 CHF 4'053'041 e al 13.8.01 CHF 4'041'492 (vedi allegato
15a rapp. Efin).
In realtà, nell'estate 2001 il patrimonio della relazione __________
era decisamente inferiore, con valori che sono variati da CHF 243'447 nel
giugno 2001 a CHF 234'551 nel settembre 2001.
- quo alle truffe
AC 1 ha riconosciuto di aver effettuato, in danno
del conto __________ di PC 2 gli indebiti bonifici a favore suo indicati al
punto 1.3.2.1 AA (PP AC 1 14.2.2002, pag.
4).
AC 1 ha inoltre ammesso di avere effettuato
indebiti bonifici a favore della relazione __________ per cercare di coprire i
buchi causati (punto 1.3.2.2 AA):
"
… Preciso che questa operazione aveva lo
scopo di restituire al conto __________ almeno una parte dei fondi che erano
usciti da quest’ultimo per conto di PC 2.
Prendo atto che, a saldo degli illeciti trapassi incrociati tra i
conti __________ e dei pagamenti effettuati a debito di un conto anziché
dell’altro, il conto __________ è stato addebitato per un maggior importo pari
ad un controvalore di CHF 260'144.30 …" (PP
AC 1 28.3.2007, pag. 8)
Anche in questi casi AC 1 ha operato millantando inesistenti
ordini del cliente:
"
… ADR che anche in questi casi le modalità operative da me
seguite sono le medesime, nel senso che, io comunicavo al consulente personale
del cliente i bonifici da effettuare, indicando quindi o una causale falsa o
l'esistenza di un falso ordine telefonico oppure la denominazione errata del
conto da addebitare…"
(PP AC 1 14.2.2002, pag. 5)
c) conti __________ e __________
di PC 3
Neppure il patrimonio di PC 3 è stato risparmiato
dalla gestione poco ortodossa di AC 1.
- quo
all'amministrazione infedele
In sostanza, anche PC 3 desiderava per i suoi soldi una gestione
ponderata od equilibrata: la sua filosofia di investimento è sempre stata
improntata ad una gestione equilibrata (10-20% azioni, liquidità e
obbligazioni) (PP PC 3 25.2.2002, pag. 4).
La gestione fatta da AC 1 non rispettò, però, i desideri del
cliente (PP PC 1 2.10.2003, pag. 3).
La perdita realizzata su __________ a partire dal 1.7.2000 è stata
di CHF -1'086'848 (cfr. allegato 14; per la ricostruzione PC 4 relativa alla
relazione __________ si rimanda all' allegato 11b).
Anche con PC 3, AC 1 mantenne contatti telefonici regolari (PP
PC 3 25.2.2002, pag. 5) dandogli, però, come suo costume, informazioni
inveritiere, e ciò in ogni caso almeno a partire dal 1.7.2000 (cfr.
pag. 30 rapp. Efin; allegato 15 a rapp. Efin):
"
… che per quanto concerne il padre PC 3 posso dire che,
tranne che per il fatto che la relazione con questa persona è iniziata presso PC
4, il discorso è analogo, nel senso che quasi dall'inizio io ho sottaciuto le
perdite subite, rispettivamente ho fornito al cliente indicazioni errate quanto
alla sua situazione patrimoniale. Ciò vale in particolare per quanto concerne
il conto "
(PP PC 1 2.10.2003, pag. 3)
Per quanto concerne, invece, la relazione __________, AC 1 ha
riconosciuto di aver sottaciuto le perdite realizzate su opzioni esotiche su
divise, che sono pari a CHF -113'380 (cfr. allegato 11 c, Ricostruzione PC 4).
"
… ADR che per quanto concerne __________ in particolare
credo di aver fornito al cliente delle indicazioni circa la situazione
patrimoniale migliori di quanto già non fossero in una prima fase. In sostanza
all'inizio la relazione era andata bene ma io ho fornito indicazioni ancora
migliori. Al momento che sono subentrate delle perdite, segnatamente per
operazioni su opzioni esotiche, io le ho sottaciuto al cliente, ritenuto che
tali operazioni non rientravano nel suo profilo di rischio e non erano state
discusse specificatamente. In sostanza la famiglia A. aveva un profilo di rischio simile ovvero di tipo piuttosto conservativo.
Prendo atto dal PP che le perdite complessive subite per
operazioni con opzioni esotiche su divise, essenzialmente riconducibili a due
operazioni messe in atto il 31.08.2001 rispettivamente il 7.11.2001, ammontano
a CHF 113'380.-"
(PP PC 1 2.10.2002, pag. 4)
La gestione su altri titoli ha, invece, portato una performance
positiva per un controvalore pari a CHF 75'727 (cfr. allegato 11c rapp. Efin, ricostruzione
UBS).
- quo
alle truffe
aa) conto __________
AC 1 ha riconosciuto di aver effettuato, sempre
millantando inesistenti ordini del cliente, indebiti bonifici a suo favore in
danno del conto __________ di PC 3 (punto 1.3.3.1 AA):
"
… Il PP mi indica che dal conto __________
sono stati bonificati a favore del conto __________ CHF 37'660.- nonché EUR
17'500.- nel periodo 11.01.2001, 15.02.2001 e mi chiede il motivo.
ADR che CHF 37'660.- sono stati da me utilizzati, come già
indicato in un precedente verbale, per l'acquisto di un orologio che era
depositato nella mia cassetta di sicurezza in PC 4. Non ricordo per contro la
causale dell'importo in EUR, ma si tratta certamente di una somma indebitamente
bonificata a mio profitto personale…" (PP AC
1.
14.2.2002, pag. 5)
"
… Preciso che non
ho acquistato l’orologio per me ma a scopo di investimento. Ho fatto questo
all’insaputa del cliente, pensando che potesse essere un buon modo per
guadagnare dei soldi e recuperare quindi almeno una parte delle perdite
intervenute sulla relazione e che avevo sottaciuto al cliente. Rilevo che, male
che andava, al cliente sarebbe restato almeno l’orologio. "
(PP AC 1 28.3.2007, pag. 9)
AC 1 ha inoltre ammesso di avere effettuato
indebiti bonifici dal conto __________ a favore di un conto intestato a __________
, quando invece avrebbe dovuto essere addebitata la relazione __________ (punto
1.3.3.2
AA):
"
… Il PP mi indica che dal conto __________
è stato bonificato in data 01.06.2001 l'importo di US$ 150'000.- a favore del
conto __________ e mi chiede la causale nonché l'ordinante di tale bonifico.
ADR che non ricordo esattamente questa operazione che forse va messa
in relazione con l'appartamento acquistato da PC 1 a __________ Prendo atto dal
PP che alla data dell'operazione sul conto __________ non vi era la liquidità
sufficiente per effettuare il bonifico, per cui ritengo che ho fatto ricorso ai
fondi liquidi presenti sul conto __________ per effettuare l'operazione…"
(PP AC 1 14.2.2002, pag. 5)
bb) conto __________
AC 1 ha, inoltre, ammesso di avere effettuato le seguenti
malversazioni ai danni del conto __________:
- l'11.06.2001,
fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, USD
186'000 (pari a CHF 333'516.60) a favore di un conto intestato alla società __________
presso PC 4, nel contesto di un'operazione di incasso di tre assegni di
complessivi USD 400'000 per conto di tale __________, persona estranea al
titolare della relazione __________, ritenuto che i tre assegni sono stati
incassati sulla relazione personale dell'accusato n. 20115 __________ presso __________,
la quale è però stata addebitata a favore di __________ solo per il
controvalore di USD 200'000, mentre la differenza (USD 186'000) è stata fatta
addebitare alla relazione __________ (punto 1.3.4.1. AA):
"ADR che questo bonifico va messo in relazione con un'operazione di
incasso di tre assegni che io ho fatto sul conto __________ per conto di un mio
conoscente/amico e cliente, tale comandante __________. In sostanza io ho
incassato sul conto __________ tre assegni per complessivi US$ 400'000.-; il
controvalore di due assegni per complessivi US$ 200'000.- l'ho trasferito
immediatamente sul conto della società __________ presso PC 4, come indicatomi
dal cliente. Per quanto concerne il terzo assegno, visto che la banca __________
non mi permetteva il trasferimento immediato del controvalore incassato sul
conto __________, e ciò con riferimento alla normativa americana secondo cui
gli assegni di tale paese possono essere protestati nel termine di 6 mesi, ho
ritenuto di far capo ai fondi depositati sul conto __________ allo scopo di
trasferire a __________ anche il controvalore di questo terzo assegno. In
definitiva io ho quindi anticipato il controvalore di questo terzo assegno in
misura di US$186'000.-, addebitando il conto __________, ritenuto che avrei poi
dovuto bonificare il medesimo importo dal conto __________ al conto __________,
ciò che non è più avvenuto, anche a dipendenza del fatto che successivamente
all'incasso e prima di costituirmi presso il MP, le speculazioni da me
effettuate sul conto __________ hanno portato a perdite tali da diminuire il
saldo del conto, che non era più sufficiente per effettuare il bonifici a
favore del conto __________.
ADR che in definitiva io mi sono ritrovato indebitamente arricchito
della somma di US$ 186'000.- in danno del conto __________."
(PP AC 1 14.2.2002, pag. 7)
- il 24.8.2001,
fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, EUR
18'987.34 (pari a CHF 28'870.25) a favore della relazione n. 20115 __________
presso la Banca __________ di cui egli era titolare (punto 1.3.4.2. AA);
"… Il PP mi
indica che dal conto __________ è stato bonificato in data 24.08.2001 a favore
del conto __________ l'importo di EUR 18'987.34 e me ne chiede la ragione.
ADR che trattasi di un prelievo
indebito…"
(PP AC
1.
14.2.2002, pag. 6)
- il 23.11.2001,
fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, CHF
274'000.-- (controvalore di ITL 350 milioni) a favore del conto __________
presso __________, riconducibile a trasportatori di valuta, allorquando avrebbe
dovuto essere addebitata la relazione n. 0247-662442 __________, la quale non
presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti malversazioni e
perdite sottaciute nonché degli investimenti in essere (punto 3.4.3. AA).
d) gli altri clienti PC 4
Oltre alla famiglia PC 4, una quindicina di altri clienti seguì AC
1.
presso PC 4 (PP AC 1 14.12.2001, pag. 12).
Di questi, 7 sono stati vittime di una gestione patrimoniale oltre
mandato messa in atto dal AC 1 fornendo altresì informazioni errate.
AC 1 ha confermato ogni addebito.
aa) conto __________
Titolare del conto, __________, cliente storico di AC 1, sin dal
1986/87.
Il 15.3.2000 il cliente sottoscrisse il mandato APS. Egli sostiene
che il contenuto del documento non fu discusso nel dettaglio, ma che il suo
profilo era conservativo con una quota azionaria fino al 20%. Il cliente aveva
inoltre concesso a AC 1 la facoltà di aumentare la soglia azionaria
temporaneamente ed eccezionalmente fino al 35%-45%, ma in tal caso avrebbe
dovuto dargliene comunicazione (PP __________ /AC 1 1.10.2002, pag. 5-6,
verb. 22).
Dalla ricostruzione effettuata PC 4 (allegato 11d rapp. Efin)
risulta che, invece, tra il 30.6.2000 ed il 30.6.2001, la quota azionaria si è
situata in media abbondantemente sopra il 45%, con picchi fino al 70%.
Il risultato realizzato a partire da quella data, così come
risulta dall' allegato 14a, è di CHF -409'309 (cfr. pag. 32 rapp. Efin).
AC 1 ha riconosciuto di non aver rispettato le indicazioni
ricevute dal cliente, di avere sottaciuto le perdite e indicato una situazione
patrimoniale migliore di quanto non fosse, in ogni caso almeno a partire dal
1.10.2000
(PP __________ /AC 1 1.10.2002, pag. 6, verb. 22; cfr. allegato 12 e
13.
rapp. Efin; PP __________ /AC 1 1.10.2002, pag. 4/6, verb. 22).
bb) conto __________
Il titolare della relazione __________, già cliente di AC 1 presso
il PC 6, il 21.1.2000 ha sottoscritto il mandato APS in base al quale la
propensione al rischio era definita "moderata", con una quota
azionaria del 25/35%. Il mandato non prevedeva la possibilità di utilizzare
strumenti derivati (cfr. contratti bancari in atti).
Dalla ricostruzione effettuata PC 4 (allegato 11 i rapp. Efin)
risulta, invece, che la quota azionaria prevista dal mandato è stata
abbondantemente superata ed ha raggiunto quote superiori al 60%.
AC 1 ha ammesso di essere sempre stato consapevole di stare
superando i limiti del mandato di gestione ed ha pure ammesso di avere mentito
al cliente (PP AC 1 27.3.2003, pag. 2).
Dagli atti emerge che è (almeno) a partire dal 1.10.2000 che AC 1
non ha più comunicato al cliente l'esatta situazione patrimoniale e delle
perdite complessive conseguite, pari a CHF -1'095'854 (vedi allegato 14d rapp.
Efin).
"
… è a partire dal quarto trimestre 2000 che ho cominciato
a informare in modo non corretto il cliente, sottacendo le perdite
rispettivamente indicandogli una situazione patrimoniale migliore di quella
reale…" (PP AC 1 27.3.2003, pag. 2)
cc) conto __________
Il conto è formalmente intestato ad una
fondazione, il cui avente diritto economico è la signora __________ cliente
storica di AC 1.
Nonostante AC 1 abbia definito la signora “una
cliente mediamente aggressiva sotto il profilo gestionale, nel senso che era
d'accordo di investire in azioni e derivati…" (PP AC 1 25.6.2002, pag.
4), emerge dagli atti che, il 27.1.2000, l'amministratore
della Fondazione ha sottoscritto un mandato APS sul quale era stata indicata da
AC 1 una quota azionaria del 15-30%, sulla base dei parametri che erano già in
uso in precedenza e nel rispetto di una gestione di tipo conservativo (cfr.
doc. bancaria in atti).
A fronte di una quota azionaria del 20% circa, al
momento dell'entrata dei fondi in PC 4, la gestione ha comportato un
investimento nel segmento azionario o altri strumenti di tipo
speculativo che ha raggiunto picchi di oltre il 70% (cfr. ricostruzione PC 4,
allegato 11l rapp. Efin).
La gestione ha comportato una perdita pari a CHF -569'009.
Il 12.9.2000 AC 1 ha consegnato al cliente un documento sul quale
aveva indicato i valori delle situazioni patrimoniali a determinate date (cfr.
allegato 2, PP 27.3.2003 __________AC 1, verb. 29), valori che però
sopravvalutavano la situazione reale (cfr. pag. 36 rapp. Efin).
Dai confronti effettuati emerge che è almeno a partire dal
1.10.2000
che AC 1 non ha più comunicato al cliente l'esatta situazione
patrimoniale (cfr. pag. 36 e allegato 14e rapp. Efin).
__________ dd)
conto __________
Il 8.6.2000, __________, titolare del conto __________ ha
sottoscritto un mandato APA disponendo una politica di investimento che prevedesse
una quota azionaria massima del 40% e la possibilità, previa autorizzazione, di
operare a termine su divise (PP __________ /AC 1 2.10.2002, pag. 2,
verb. 25) con la precisazione che il cliente ha escluso la possibilità di operazioni
con opzioni esotiche su divise (__________):
"
…ADR che non ho mai autorizzato quelle che poi ho
constatato essere operazioni con opzioni esotiche su divise (__________, ecc),
che non conosco assolutamente e di cui AC 1 non mi ha mai accennato. …"
(PP __________ /AC 1 2.10.2002,
pag. 2, verb. 25)
Dagli atti emerge, invece, che, a partire da novembre 2000, AC 1
ha effettuato undici operazioni speculative con opzioni su divise (__________).
Queste operazioni non autorizzate hanno causato perdite per CHF-
817'715.75 (cfr. pag. 34 rapp. Efin e ricostruzioni PC 4 allegati 11g e 11h,
nonché allegato 14c).
ee) conto __________
Il titolare della relazione __________, __________ - altro cliente
storico di AC 1 - ha firmato, il 14.1.2000, una procura amministrativa a favore
di AC 1, revocata il 29.8.2000 e sostituita dal mandato APS (PP __________
/AC 1 24.9.2002, pag. 2, verb. 20).
Secondo quanto dichiarato dal cliente, non fu mai concordato uno
specifico profilo di rischio: AC 1 poteva operare come meglio credeva al fine
di raggiungere gli obiettivi prefissati, in pratica l’8-10% di
performance positiva (PP __________ /AC 1 24.9.2002, pag. 5).
Le cose non andarono, però, come desiderato: secondo la
ricostruzione, infatti, la gestione di AC 1 ha causato, nel periodo considerato,
perdite complessive per CHF -235'069 (cfr. pag. 30 rapp. Efin e ricostruzione PC
4, allegato 11 m).
Nel corso del 2001, il cliente ricevette diversi estratti
patrimoniali, tra i quali le valutazioni al 4 aprile 2001 e all'8 ottobre 2001,
che presentavano dei dati non veritieri (cfr. allegati 9, 10 e 11 al PP __________
/AC 1 24.9.2002, verb. 20).
In sintesi, è stato accertato che, almeno a partire dal 1.1.2001, AC
1.
ha dato al cliente informazioni false sullo stato del suo patrimonio (cfr.
pag. 30 rapp. Efin e ricostruzione PC 4, allegato 11 m).
"
da una parte avevo timore che il cliente se ne andasse e
dall'altra soprattutto mi dispiaceva comunicare al cliente la perdita subita
vista l'incidenza di quest'ultima su un patrimonio che io ritenevo modesto non
sapendo se egli avesse altrove altre disponibilità.
A domanda dell'avvocato RC 2 preciso che io non intendevo deludere
il cliente per rapporto alle performances che egli si attendeva ed in tal modo
scongiurare una sua eventuale partenza…" (PP
__________ /AC 1 24.9.2002, pag. 5, verb. 20)
ff) conto __________
__________, titolari della relazione __________, erano clienti di AC
1.
già presso PC 6.
Il 7.1.2000 hanno aperto la relazione presso PC 4 e hanno
sottoscritto il mandato APS con indicazioni per una gestione di tipo
conservativo (quota azionaria 15-25%) con una propensione al rischio
"moderata" (cfr. doc. bancaria agli atti).
In realtà, AC 1 applicò una gestione più aggressiva, operando in
modo estremamente speculativo sulle divise.
Come risulta dalla ricostruzione in atti, (cfr. allegato 11e rapp.
Efin), la gestione di AC 1 ha prodotto un risultato netto complessivo pari a
CHF -557'784, di cui CHF -236'995 (risultato netto) realizzato su affari
speculativi su divise.
Risulta, peraltro, che, a far tempo dall'agosto 2001, attraverso
quattro operazioni speculative effettuate senza il consenso del cliente, è
stata realizzata una perdita complessiva per un controvalore pari a CHF
-321'658.10 (cfr. allegato 14b rapp. Efin; PP __________ /AC 1 24.9.2002, pag.
5, verb. 21).
AC 1 ha ammesso che solo parte delle operazioni di opzioni su
divise sono state approvate dalle clienti ed ha pure ammesso di non averle
informate correttamente sullo stato del patrimonio (PP __________ /AC 1
24.9
, pag. 4 e 5; rapp. Efin, pag. 34).
gg) conto __________
Il 29.3.2000 il titolare della relazione __________, __________,
ha sottoscritto un mandato APA.
AC 1 ha riconosciuto di aver sottaciuto al cliente il risultato
negativo di due operazioni con opzioni su divise (PP AC 1 25.6.2002,
pag. 15) ed è stato accertato che le operazioni su divise incriminate hanno
portato ad un risultato negativo di
CHF -516'818.25 (cfr. pag. 34 rapp. Efin e ricostruzione PC 4,
allegato 11f).
10.5
i reati di
appropriazione indebita (punto 2 AA)
AC 1 deve infine rispondere di appropriazione
indebita, e meglio:
-
di essersi appropriato di USD 30'000 (pari a CHF 39'873.30),
affidatigli da PC 1 con invio postale di un assegno nel dicembre 1996, denaro
in parte accreditato nel periodo 10-11.12.1996 sulle relazioni n. presso PC 6
(CHF 10'000.--) e n. presso PC 6 (CHF 20'000.--), entrambe intestate
all’accusato (punto 2.1 AA).
AC 1 ha ammesso l’addebito che risulta accertato dalla
ricostruzione EFIN (PP AC 1 28.3.2007, pag. 10).
-
di essersi appropriato di ITL 200 milioni (pari a CHF 166'260.--)
consegnatigli il 28.8.1999 da PC 1 a __________, denaro utilizzato a favore di
terzi clienti per coprire precedenti perdite o migliorarne altrimenti la
situazione patrimoniale (punto 2.2 AA).
Anche quest’appropriazione indebita – sostenuta, peraltro, dalle
emergenze istruttorie – è stata ammessa da AC 1:
"
… Per terzi clienti intendo clienti da me seguiti della banca PC
5.
La consegna del denaro a questi terzi clienti è avvenuta sia in Svizzera che
in Italia. Non ricordo più di quali clienti si tratta…" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 11)
- di essersi appropriato di ITL 50 milioni (pari a CHF 39'335.--)
consegnatigli il 12.09.2000 a __________ da __________, avente diritto
economico della relazione __________ presso PC 4, in parte (CHF 18'509.75) accreditati
per contanti il 14.9.2000 sulla relazione n. 20115 __________ presso __________
di cui egli era titolare (punto 2.3. AA).
AC 1 ha ammesso anche questa imputazione (PP AC 1
28.3
, pag. 11).
11.
diritto
Si rende colpevole di truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP ed è punibile con una pena detentiva fino a
cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose
false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Secondo l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP (appropriazione
indebita) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si
appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, oppure chiunque
indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali
affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
Giusta l'art. 158 n. 1 CP si rende colpevole di
amministrazione infedele ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria, chiunque obbligato per legge, mandato ufficiale o
negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la
gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da
uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto (cpv. 3).
Secondo l’art. 251 CP è autore colpevole di falsità in documenti,
ed è punibile con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria, colui che al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento contrariamente alla
verità un fatto di importanza giuridica o fa uso a scopo d’inganno di un tale
documento.
L'art. 251 CP non
reprime solo la falsificazione di un documento falso (falso materiale), ma
anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In
quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato
solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità
per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto perdite e profitti,
inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha
redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante: funzionario,
notaio, medico, architetto, ecc.). In particolare, il gestore di patrimoni che
indica falsamente al cliente la posizione del suo conto, si trova in una
posizione analoga a quella di un garante dal momento che il cliente non è a
conoscenza delle operazioni di gestioni e non è in grado di verificare lo stato
del suo conto (DTF 120 IV 364).
Non v’è dubbio che quanto fatto da AC 1 configura
i reati di amministrazione infedele, truffa, appropriazione indebita e falsità
in documenti così come indicato nell’atto di accusa.
Non v’è prescrizione per l’azione penale in
relazione ai reati di amministrazione infedele in forza di quanto stabilito dal
TF in DTF 117 IV 408 e STF 18 febbraio 2005,6S.187/2004.
12.
pena
Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice
commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e
delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà
sulla sua vita. Ai sensi del cpv. 2 e del citato articolo la colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione.
Ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP quando per uno o
più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena.
La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata
considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi:
considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo
di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi
cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando
inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV
1995.
24).
In concreto, la colpa di AC 1 è, dal profilo oggettivo,
particolarmente grave se si considera il lungo tempo in cui ha delinquito, il
numero dei reati commessi e l’entità del danno causato. Tenuto conto di questi
elementi e non ve ne fossero altri e numerosi che concorrono ad attenuazione
della sua colpa, la pena proposta dal procuratore potrebbe essere considerata
del tutto adeguata.
Infatti, a suo favore occorre prima di tutto considerare che AC 1
ha iniziato a delinquere, non per sé, ma sostanzialmente per coprire le perdite
sin lì causate da una gestione essenzialmente conforme al mandato e per non
esporsi al rischio di critiche o abbandoni dei clienti e, di conseguenza, al
rischio di difficoltà con i superiori che – sembra – facevano pressioni sui
consulenti a cui richiedevano il massimo delle performances possibili e che,
poi, ha continuato a delinquere sempre nella speranza di recuperare e coprire
le perdite ma, purtroppo, come sempre accade, perdendo ancora di più e
precipitando in una spirale senza fondo. Indicativo della disperazione in cui AC
1.
versava sono le sconsiderate speranze poste e i soldi buttati nei biglietti
delle numerose lotterie europee, ultimissima spiaggia di un investitore
ridotto, ormai, alla canna del gas.
Certo, come lui stesso ha ammesso, qualcosa AC 1 ha tenuto per sé.
Ma si tratta di poca cosa. Per quel che si è potuto appurare, si è trattato di
cosa parificabile ad una goccia nel mare del meccanismo di “buco tappa buco”
messo in atto in quegli anni.
In secondo luogo, va considerato, a suo favore, il lungo tempo
trascorso dai fatti – si va dai 7 ai 10 anni – che, per alcuni reati,
costituisce l’attenuante specifica di cui all’art 48 lett. e CP.
Sempre a favore dell’imputato, va considerato il fatto che, dopo
essere stato licenziato dall’UBS, egli ha saputo riciclarsi in un’attività
diversa e mantenerla sin qui con piena soddisfazione del datore di lavoro,
riuscendo ad adattarsi ad un tenore di vita più modesto del precedente.
Ancora a suo favore va considerato che egli, subito dopo l’avvio
dell’inchiesta, ha venduto l’appartamento di cui era proprietario con la moglie
ed ha dichiarato di lasciare a beneficio delle PC l’eccedenza del ricavato (la
parte che gli spettava) della vendita.
Inoltre, ad attenuazione della sua colpa è stato tenuto conto
della sofferenza accertata dallo psichiatra e provata dalla lunga terapia cui
si è sottoposto e continua a sottoporsi: la malattia di cui egli soffre – pur
se non ha provocato, a mente della Corte, una scemata responsabilità – è stata
considerata a favore dell’imputato nell’ambito dell’art 47 CP.
Sempre in quest’ambito è stato considerato il fatto che l’imputato
si è costituito ed ha, in seguito, collaborato per quanto era nelle sue
possibilità con gli inquirenti per la ricostruzione delle malversazioni
effettuate.
Ancora a favore dell’imputato, è stata considerata la violazione
del principio di celerità (battuta d’arresto dell’inchiesta durante ben tre
anni) che ha fatto sì che il AC 1 oggi processato non è più lo stesso uomo che
ha commesso i reati di cui viene riconosciuto colpevole.
Considerata, inoltre, la sua incensuratezza, AC 1 è condannato
alla pena detentiva di 2 anni.
La pena è stata sospesa condizionalmente per due anni.
13.
parti civili
Le richieste delle PC sono state accolte nella loro sostanza, con
le modifiche discusse e concordate al dibattimento.
Naturalmente, le richieste di indennizzo dei
fratelli PC 1 sono state diminuite – e non poteva essere altrimenti - degli
importi di cui alle ipotesi di reato che non sono state confermate.
Inoltre, le richieste di indennizzo delle spese
di patrocinio sono state rinviate, per tutte le PC, al foro civile ritenuto che
gli importi richiesti erano comprensivi anche delle spese di patrocinio
maturate nelle cause civili e che nessuna delle PC ha sostanziato la richiesta
nemmeno con la presentazione di una nota dettagliata.
14.
sequestri
Quanto in sequestro ha avuto – con il consenso di
tutte le parti – il destino di cui al dispositivo.
Una precisazione si impone: il saldo della
relazione n. __________ intestata a AC 1 presso __________ (111'439.- al
27.12
) è stato confiscato e assegnato, dedotte le tasse e spese di
giustizia, alla sola UBS siccome è stato accertato che il conto è stato
alimentato unicamente con il provento di malversazioni commesse durante
l’attività lavorativa ad PC 4. Identico discorso per l’orologio Breguet.
Infine, si precisa che il residuo del provento della
vendita dell’appartamento (che era stato acquistato grazie agli averi LPP) può
essere oggetto di sequestro conservativo in applicazione di quanto precisato in
DTF 124 II 211 e 120 III 75.
Pure pignorabili sono gli averi LPP (fr.
95'258.35 al 27.2.2008; cfr. doc. TPC 22 e AI 96) depositati presso __________
(art. 44 LEF; P.R. Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Lausanne 1999, n.
21.
ad art. 44, sentenza 25.10.2001 Corte delle Assise correzionali - inc.
72.1999
), nella misura in cui tali prestazioni sono esigibili, ovvero
quando si verificherà un caso di previdenza (DTF 120 III 71, P.R. Gilliéron,
Commentaire de la LP, Vol. II, Lausanne 2000, n. 198) con la precisazione che,
nel caso in cui il diritto diventasse esigibile (come capitale o come rendita),
la sua pignorabilità è possibile nei limiti previsti dalla LEF: in caso di
rendita, l'ammontare pignorabile non potrà oltrepassare il minimo vitale del
beneficiario, in caso di prestazione in capitale, l’intero importo sarà
pignorabile (cfr. P.R. Gilliéron, op. cit. n. 202 ad art. 92).
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.2, 1.4.1, 3.1, 4;
visti gli art. 12, 19,
40, 42, 44, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 73, 138 n. 2, 146 n. 1, 158 n. 1, 251 CP;
9.
e segg.
(260, 264) CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
ripetuta
truffa
per
avere,
nel periodo marzo
1994-novembre 2001,
a scopo di indebito profitto, in qualità di consulente finanziario
alla clientela dapprima presso il PC 6, in seguito presso la PC 5 ed infine
presso la PC 4,
ingannato ripetutamente
con astuzia i colleghi addetti all’esecuzione delle operazioni di trasferimento
o prelevamento, inducendoli ad eseguire ordini indebiti di bonifico e di
prelievo per un importo complessivo di fr. 6'811'495.90 in danno delle
relazioni intestate alla __________ o personalmente ai clienti PC 1, PC 2 e PC
3.
ed in favore proprio o di terzi;
1.2
ripetuta
appropriazione indebita qualificata
siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito
di attività sottoposta alla legge federale sulle banche,
per essersi appropriato a __________ e
all’estero,
nel periodo dicembre 1996-marzo 2001,
di complessivi fr. 245'468.30, denaro
consegnatogli oppure fattogli pervenire da clienti per accredito sui loro
conti;
1.3
ripetuta
amministrazione infedele
per
avere, a __________,
nel periodo gennaio
1995-dicembre 2001,
nella sua qualità di
consulente finanziario alla clientela dapprima presso il PC 6, in seguito
presso la PC 5 ed infine presso la PC 4, in quanto tale tenuto per contratto ad
amministrare il patrimonio dei clienti da lui seguiti,
ripetutamente mancato al
proprio dovere, causando così un danno quantificabile
globalmente in fr. 7'699'476.10;
1.4
ripetuta falsità in
documenti
per
avere,
1.4.1
il 4.5.1998,
formato, abusando della firma autentica del cliente PC 1, una falsa conferma di
ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. __________ presso __________;
1.4.2
il 20.4.1999, formato,
falsificando la firma del cliente PC 1 o abusando della sua firma autentica,
una falsa conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. __________
presso __________;
1.4.3
nel corso del
2001, allestito e fatto uso di un estratto patrimoniale non corrispondente alla
realtà concernente le relazioni __________ aperte presso PC 4;
meglio
come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
AC 1 è prosciolto dalle
imputazioni di truffa di cui ai punti 1.1.1.1 e 1.1.1.2 dell'atto di
accusa e di falsità in documenti di cui al punto 4.1 dell'atto di
accusa.
3.
Di conseguenza, ritenuta in parte l'attenuante specifica del
lungo tempo trascorso dai fatti e ritenuta la violazione del principio di
celerità, AC 1, è condannato:
3.1
alla pena
detentiva di 2 (due) anni;
3.2
al pagamento
delle tasse di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
5.
AC 1 è inoltre condannato a versare alle
seguenti parti civili le seguenti indennità:
5.1
a PC 4 fr. 4'766'285.55 e Euro 630'000.- oltre
interessi al 5% dal 1. novembre 2000;
5.2
a PC 5
fr. 1'690'801.70 oltre interessi (così come deciso dal TF con decisione
1.6
);
5.3
a PC 2 e PC 1:
5.3.1
fr. 1'535'566.- oltre
interessi del 5% a partire dalle date e su gli importi seguenti:
su fr.
80'000.- dal 17.12.1996;
su fr.
450'000.- dal 3.2.1997;
su fr.
403'175.- dal 2.7.1998;
su fr.
353'183.- dal 25.8.1998;
su fr.
76'131.- dal 20.1.1999;
su fr.
173'177.- dal 23.4.1999;
per le
pretese relative alle malversazioni compiute in seno alla banca PC 5;
5.3.2
fr. 2'206'801.- oltre interessi
del 5% a far tempo dal 5.12.2002 per le pretese relative alle malversazioni
compiute in seno al PC 6.
§
Per il resto e per le spese di patrocinio le parti civili sono rinviate al foro
civile.
6.
E'
ordinata la confisca e l'assegnazione alla PC PC 4:
6.1
del saldo attivo della relazione n. 20115 __________ intestata a AC 1 presso __________,
previa deduzione delle tasse e spese di giustizia;
6.2
dell'orologio
Breguet.
7.
È ordinata la confisca di:
7.1
documentazione
varia (AI 17);
7.2
documentazione
varia (AI 31);
7.3
documentazione
concernente la __________ (AI 18);
7.4
documentazione
varia sequestrata presso gli uffici di __________ (AI 65);
7.5
documentazione
bancaria varia.
8.
E'
ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di risarcimento
delle PC:
8.1
sul saldo attivo della relazione n. intestata a __________ presso PC 6;
8.2
sul saldo
attivo della relazione n. intestata a AC 1 presso PC 4, ritenuto che PC 4 farà
valere il suo diritto di pegno e compensazione;
8.3
sul saldo
attivo della relazione n. intestata al MP presso __________;
8.4
sugli averi
LPP del condannato depositati sul conto n. a lui intestato presso __________,
sia che essi vengano fatti valere nella forma della prestazione in capitale di
libero passaggio, sia nella forma della rendita mensile (in quest'ultimo caso
solo per l'importo che eccede il minimo vitale);
8.5
2 penne marca
Cartier (con una ricarica) ed 1 portapenne di cristallo.
9.
La pistola
marca SIG 220, con munizioni, viene dissequestrata a favore dell'Ufficio dei
permessi per le valutazioni di sua competenza.
10.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'250.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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