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Decisione

72.2007.87

Truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele da parte di funzionario di banca. Sequestro conservativo sugli averi LPP

26 marzo 2008Italiano121 min

Source ti.ch

Fatti

AC 1 ha agito sull'arco di sette anni e nove mesi

(da marzo 1994 a dicembre

2001).

Egli ha cominciato a delinquere quando era impiegato

presso il PC 6 ed ha continuato l'attività delittuosa in altre due banche

luganesi, dapprima presso la PC 5), quindi presso UBS SA.

La maggior parte delle malversazioni da lui

commesse interessa il patrimonio di tre clienti. Si tratta dei fratelli PC 2 e PC

1 e, per un periodo più breve, del loro padre Aldo. Vi sono, poi, casi di cattiva

gestione che toccano – ma per un periodo più limitato - un'altra mezza dozzina

di clienti UBS.

10.1. l'attività

presso il PC 6 (1991-1992)

L’ attività di AC 1 presso il PC 6 non è oggetto

dell'atto di accusa.

Vi si fa, qui, un cenno soltanto per segnalare

che fu proprio nell'ambito della sua attività di consulente presso il PC 6, che

a AC 1 venne affidata la gestione del patrimonio dei fratelli PC 2 e PC 1, già

clienti del PC 6 (PP PC 1 25.2.2002; PP PC 2 25.2.2002, pag. 4).

PC 1, 1965, laureato in scienze politiche, lavora

in una banca di __________ (PP PC 1 25.2.2002, pag. 1).

PC 2, 1968, è architetto (PP PC 2 25.2.2002, pag.

4).

Presso il PC 6 i due fratelli avevano una sola

relazione, la n. 151950.

Nelle sue prime dichiarazioni, AC 1 ha riferito che presso il PC 6

il patrimonio (consistente in 13/14 milioni di franchi) dei due fratelli era

inizialmente investito in modo bilanciato. Poi, per volere degli stessi

clienti, che trasferirono metà del capitale in Italia, la strategia di

investimento fu modificata:

"

ADR che all'epoca il patrimonio dei due clienti, che sono

fratelli, ammontava a complessivamente 13/14 milioni di CHF. Che detto patrimonio

era investito in modo bilanciato, ovvero 50% azioni e 50% obbligazioni circa.

ADR che non ricordo di aver apportato modifiche

significative a tale strategia di investimento nel periodo in cui lavoravo

presso il PC 6. Ricordo però che dopo circa due anni, ovvero nel 1990 circa, i

due clienti trasferirono circa la metà del patrimonio in Italia per loro affari

immobiliari.

ADR che contestualmente a questo trasferimento i due

clienti modificarono il profilo di investimento nel senso che decisero di

essere più aggressivi, pur mantenendo il conservatorismo iniziale, nel senso di

tentare di ricreare la sostanza precedente sull'arco di qualche anno.

ADR che per ossequiare il citato volere dei clienti, che

per inciso è contraddittorio ancorché tipico di certa clientela, ho proceduto

ad investire parte del patrimonio, se non erro il 20/30%, in strumenti

particolari quali opzioni, derivati, operazioni su divise (forex) mentre la

parte restante del patrimonio è restata investita in azioni e obbligazioni. …"

(PP AC 1 14.12.2001, pag. 2;PP AC

1 26.3.2003, pag. 2)

Pur confermando che AC 1 aveva libertà di manovra quanto agli

investimenti da effettuare, i fratelli PC 1 hanno negato di avere mai voluto

ricostituire, grazie ad una gestione speculativa, il patrimonio iniziale ed

hanno precisato che, in realtà, era stata convenuta una gestione di tipo

conservativo:

"

ADR che a AC 1 ho sempre dato l'istruzione di gestire

conservativamente il patrimonio. Per gestione conservativa intendo una quota

azionaria del 30% al massimo, il resto essendo investito in obbligazioni e in

fondi liquidi in diverse valute.

ADR che io non ho mai dato istruzioni a AC 1 per

investimenti in strumenti derivati e o affari su divise…" (PP PC 1 25.2.2002, pag. 4)

" … Non eravamo noi a

dare le istruzioni circa gli investimenti da effettuare, i quali venivano bensì

messi in atto dalla banca, alla quale avevamo unicamente dato la consegna di

seguire una gestione di tipo conservativo…" (PP PC 2

25.2.2002, pag. 4)

Sia quel che sia, dagli accertamenti fatti sulla base della

documentazione in atti, risulta che le performances registrate presso il PC 6

nel periodo 1990-1992 sono state positive (cfr. pag. 22 rapp. Efin 30.4.2007 AI

333).

10.2. trasferimento al PC 6

Quando AC 1 decise di trasferirsi alla sede di __________ del PC 6,

i due fratelli PC 1 lo seguirono (PP PC 1 25.2.2002,

pag. 2; PP PC 2 25.2.2002, pag. 4)

- conto __________

Al momento del trapasso del patrimonio dal PC 6 a quello di __________,

si decise – sembra per questioni successorie – di trasferire il patrimonio dei

due fratelli PC 1 su un conto intestato ad una società panamense, la __________

con la precisazione che beneficiari economici del conto erano i due fratelli al

50% (PP AC 1 14.12.2001, pag. 4).

La società venne messa a disposizione dalla fiduciaria __________

cui fece capo direttamente AC 1 o un suo superiore (PP AC 1 26.3.2003,

pag. 2).

__________, venne nominato amministratore (PP __________

19.12.2001, pag. 1-2; PP PC 1 25.2.2002, pag. 3; PP AC

1 26.3.2003, pag. 16).

La società era rappresentata dai suoi amministratori, segnatamente

dal signor __________ (PP AC 1 14.12.2001, pag. 6-7; PP __________

19.12.2001, pag. 2).

Da quel momento, fu la società __________ ad essere, da subito,

l'unica intestataria della relazione n., aperta il 3.11.1992 presso il PC 6 e

alimentata con i fondi di provenienza dal conto che PC 1 e PC 2 avevano presso

il PC 6 (cfr. pag. 4 rapp. Efin).

Al 31.12.1992 il saldo del conto ammontava a fr. 11'248'439.-

(cfr. all. 9 rapp. Efin).

Comunque, anche dopo il trapasso dei soldi al conto intestato alla

__________, AC 1 rimase l’unico referente dei due fratelli PC 1 (PP PC 2 25.2.2002, pag. 5; PP AC 1 26.3.2003, pag. 16).

La gestione dei conti presso il PC 6 intestati alla società rimase

di competenza della banca e, per essa, di AC 1.

Agli amministratori della società incombevano unicamente le

questioni amministrative (PP __________ 19.12.2001, pag. 3).

- conto __________ (PC 1)

Il 9.3.1993, presso il PC 6 fu aperto un altro conto intestato al solo PC

1 ed alimentato con fondi provenienti dalla relazione __________.

Questo conto venne aperto per pareggiare i conti col fratello PC 2 che aveva prelevato dal

conto __________ 800 milioni di vecchie lire per acquistare un immobile a __________

(PP PC 1 25.2.2002, pag. 2; PP PC 2 25.2.2002, pag. 4).

10.2.1. le

imputazioni

Con riferimento alla tenuta di questi due conti, AC

1 è chiamato a rispondere di tre truffe: due ai danni del conto __________ - imputazioni

che egli contesta (punti 1.1.1.1 e 1.1.1.2 AA) - e una in danno del conto di PC

1 (punto 1.1.2.1 AA).

AC 1 è inoltre chiamato a rispondere di

amministrazione infedele (punto 3.1 AA).

- quo

alle truffe

a)AC 1 è

accusato di avere, in danno della relazione n., il 17.03.1994, fatto

bonificare, abusando della firma autentica dei clienti e confezionando un falso

ordine di bonifico, CHF 500'000.- e CHF 391'000.- a favore delle relazioni __________

in __________, entrambe riconducibili a trasportatori di valuta, denaro che i fratelli

PC 1 negano di avere ricevuto (punto 1.1.1.1 AA).

Come visto, AC 1 contesta l'addebito.

I bonifici di fr. 500'000.- e fr. 390'000.- a debito del conto __________

e a favore dei conti __________ presso la __________ risultano dalla

documentazione bancaria in atti ( cfr. allegati 5 PP PC 1/AC 1 2.3.2007, e cfr.

anche all. 3, pag. 37 rapp. Efin).

I citati conti __________ erano intestati alla ditta individuale __________,

attiva come ufficio cambi.

Il titolare della ditta e i suoi collaboratori sono stati sentiti

una prima volta il 14.2.2002.

In questa circostanza hanno confermato di aver effettuato delle

consegne di denaro in Italia a clienti di AC 1, spiegandone le modalità di

esecuzione:

"

… ADR che conosco AC 1, ma l'ho sentito solo al telefono. (…) L'ho

sentito diverse volte al telefono, una volta o due al mese. AC 1 mi pare lavori

PC 4 ed in precedenza al PC 6. Devo dire che lo conosce meglio il mio

collaboratore che si chiama __________, che abita a __________. AC 1 mi faceva

fare delle operazioni che consistevano nel portare delle lire in Italia o

ritirare delle lire in Italia da suoi clienti. Le istruzioni AC 1 me le forniva

sempre per telefono. Queste operazioni avevano una frequenza di una o due al

mese

(…)

Le operazioni effettuate con AC 1 concernevano anche il cambio di

valute. Mi spiego meglio. AC 1 telefonava presso il nostro ufficio e diceva ad

esempio che c'era da portare 50 o 100 milioni ad un determinato cliente; bene o

male erano sempre gli stessi clienti, non più di 5 o 6. Attualmente non saprei

ricordare neanche un nome. AC 1 mi comunicava il nome, noi consegnavamo i soldi

e poi il AC 1 faceva il versamento sul mio conto cifrato presso la __________.

(…)

Con AC 1 non vi sono mai stati intoppi, è sempre stato corretto.

Anche da parte dei miei agenti in Italia non mi è mai stato riferito niente di

anomalo.

A domanda della signora __________, rispondo che io ricevevo

sempre istruzioni di consegnare i soldi al cliente, mai direttamente a AC 1 a __________.

Per quanto ne so io, capitava che AC 1 fosse presente a __________ al momento

in cui il mio agente consegnava i soldi..

(…)

ADR che i conti __________ sono tutti conti a me noti. Sono conti

intestati a me, __________ e __________. Sono conti a firma individuale che

usavamo per questi bonifici; venivano usati però anche per nostre operazioni.

Sono i conti su cui AC 1 faceva i bonifici, dopo che noi avevamo consegnato i

soldi ai clienti.

(…)

Delle operazioni fatte con AC 1 ribadisco che non c'è traccia

cartacea. Si lavora completamente sulla fiducia, perché in effetti non posso

provare di aver consegnato i soldi, come da istruzioni. Non mi è mai capitato

che vi fossero delle contestazioni.

Posso dire che tutti i soldi ricevuti da AC 1 da consegnare ai

suoi clienti, sono effettivamente stati consegnati ai clienti.

(…)

ADR che per quanto riguarda la contabilità ribadisco che non viene

tenuta, salvo la registrazione delle commissioni intascate e del dare e avere

dei conti del PC 6. Con questo dare e avere si intende l'uscita delle lire per

la consegna e il relativo rimborso da parte del AC 1.

ADR ribadisco che questo modo d'operare lo applicavamo solo con i

clienti di AC 1. Per quanto riguarda gli altri trasporti effettuati per conto

del PC 6, eravamo obbligati ad andare in banca, ritirare i soldi e l'indirizzo

e consegnavamo il denaro. Questo modo d'operare è stato instaurato, per quanto

mi risulta, per evitare problemi di riciclaggio di denaro.

Per i clienti di AC 1, le lire le compravamo sempre in Svizzera e

nelle banche per evitare di avere problemi con soldi falsi. Per poter

anticipare i soldi, prelevavamo da uno dei nostri conti. … Prelevavo i soldi

sul conto che aveva disponibilità.

(…)

ADR che quando AC 1 telefonava per dare ordine per un

trasferimento non dava mai il nome del cliente ma diceva l'indirizzo,

rispettivamente il nome dell'albergo. …"

(PP __________ 14.2.2002)

__________ ha sostanzialmente confermato il dire di __________:

"

…ADR che conosco AC 1 da almeno sette/otto anni. Mi è

stato presentato da un impiegato del PC 6; a quel tempo AC 1 lavorava presso il

PC 6.

(…)

ADR che AC 1 mi ha mandatato di trasferire del capitale per

conto dei suoi clienti in Italia. Ciò avveniva in circa 4/5 occasioni all'anno.

In questi casi AC 1 si rivolgeva direttamente a me indicandomi l'ora,

l'indirizzo e l'importo da consegnare.

ADR che

qualche volta ho consegnato direttamente io a i clienti il denaro, mentre in

altre occasioni sono stati i miei collaboratori, __________.

ADR che

queste consegne avvenivano principalmente a __________ e qualche volta a __________.

Le volte nelle quali ero io a portare il denaro, al momento della consegna era

sempre presente AC 1 unitamente al cliente. So che __________ ha consegnato in

almeno due occasioni personalmente, senza la presenza di AC 1 il denaro al

cliente.

ADR che

allorquando si trattava di un nuovo cliente, AC 1 era sempre presente. Per

contro quando il cliente era da noi già conosciuto, potevamo fare la consegna

senza la presenza di AC 1.

ADR che

per quanto concerne le operazioni noi procediamo nel senso che quando riceviamo

l'ordine di trasferire un determinato capitale ad un certo cliente, preleviamo

la somma corrispondente da un nostro conto ed effettuiamo la consegna, dopo di

che l'ordinante nel giro di un paio di giorni al massimo, bonifica sui nostri

conti la medesima somma, ovviamente con l'aggiunta della provvigione.

ADR che

l'indirizzo del cliente viene da noi tenuto solo fino ad operazione ultimata,

mentre teniamo registrato la data dell'ordine, l'ammontare della somma

consegnata nonché il nominativo dell'ordinante, in genere il funzionario di

banca o a volte anche quello del cliente.

ADR che

l'indirizzo del cliente al quale viene consegnata la somma viene eliminato per

motivo di discrezione.

ADR che

in questo momento non ricordo il nominativo dei clienti di AC 1 che abbiamo

servito.…quando andavo a __________ avevo appuntamento con AC 1 in albergo, il

quale non mi indicava neppure il nome del cliente. La consegna avveniva

peraltro nel giro di qualche secondo, dopo di che io me ne andavo…"

(PP __________ 14.2.2002; cfr, pure,

PP __________ 14.2.2002)

Dagli atti risulta che tra il 1993 e il 1995 AC 1 ha effettuato 8

bonifici a favore dei conti di pertinenza della ditta __________,

corrispondenti a 8 consegne di denaro.

__________ (un altro collaboratore della ditta __________) non

ricordano più i dettagli di queste operazioni, tra cui, in particolare, quelle

riferite ai conti __________.

__________ precisa tuttavia di essere certo che le stesse andarono

a buon fine "nel senso che le somme indicate sono state consegnate ai clienti

che ci venivano indicati. Dico questo poiché, da un lato, non ho avuto mai un

reclamo, e, dall'altro, la consegna avveniva sempre direttamente al cliente,

spesso in presenza di AC 1" (PP __________ 14.2.2002, pag. 4)

La documentazione sequestrata presso gli uffici di __________ non è

stata d'aiuto per la ricostruzione del destino finale dei due bonifici in

questione (PP __________ 14.2.2002, pag. 5-6).

Come visto sopra, i fratelli PC 1 negano di aver ricevuto i

suddetti importi di fr. 500'000.- e 391'000.- nel marzo 1994.

Ricordano altre consegne di questo tipo ma non quella del marzo

1994 (PP PC 2 25.2.2002, pag. 1; PP PC 2 25.2.2002, pag. 2-3; PP PC 2

25.2.2002, pag. 7; PP PC 1 25.2.2002, pag. 2; PP PC 1 25.2.2002, pag. 9-10).

AC 1, dal canto suo, ha sempre negato di essersi appropriato delle

somme in questione a profitto suo o di terzi (PP AC 1 23.4.2002, pag. 5;

PP AC 1 23.4.2002, pag. 6-7). Ha sempre affermato di non avere mai malversato

con quelle modalità ed ha più volte ripetuto che “all'epoca non ero ancora

entrato in quel circolo vizioso che mi ha portato in seguito a compiere dei

prelevamenti indebiti” (PP AC 1 25.3.2003, pag. 2; PP AC 1 27.8.2003, pag.

6).

In sostanza, egli ha sempre sostenuto che l'istruzione di

trasferire quegli importi gli venne impartita dai fratelli PC 1, indicando a

sostegno delle sue affermazioni uno scritto non datato (sequestrato con altra

documentazione presso la __________) e concernente il trasferimento di fr.

391'000.- e fr.500'000.- (cfr. all. 4 PP PC 1/AC 1 2.3.2007 pag. 5-6).

I fratelli PC 1 hanno riconosciuto le firme apposte sullo scritto

indicato da AC 1, ma non il suo contenuto (PP PC 1/AC 1 2.3.2007, pag.

2-3).

Relativamente a questo scritto il PP ha ipotizzato il reato di

falsità in documenti per aver formato e fatto uso, abusando della firma

autentica dei fratelli PC 1, di un falso ordine di bonifico (punto 4.1 AA).

AC 1 ha ribadito la sua tesi contestando di avere, in quel caso, abusato

della firma dei clienti (PP AC 1 28.3.2007, pag. 6):

"

…in sostanza nego di aver abusato della firma dei clienti, poiché

l’ordine in questione corrispondeva al loro volere ed esse hanno pure ricevuto

il denaro…" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 14)

Va, qui, rilevato che, a sostegno di una consegna per conto di AC

1 in data 18 marzo 1994, __________ hanno versato in atti un bigliettino

pro-memoria dattiloscritto.

In esso, secondo il dire dei due, sarebbero state annotate da __________

le istruzioni per la consegna fatte avere a suo tempo da AC 1 a __________

(cfr. scritto avv. __________ 1.3.2002 AI 76; cfr. anche all. 6 PP PC 1/AC 1

2.3.2007; PP AC 1 25.3.2003, pag. 3; PP AC 1 25.3.2003, pag. 2-3; PP PC 1/AC 1

2.3.2007, pag. 6;PP PC 1/AC 1 2.3.2007, pag. 7; PP AC 1 28.3.2007, pag. 1)

Ora, se è vero che, di fatto, dell'importo complessivo di fr.

891'000.- uscito dal conto __________ e accreditato sui conti __________ si

sono perse le tracce, è altrettanto vero che è tipico di questo genere di

operazioni che non vi sia traccia alcuna della consegna di denaro al

destinatario.

Agli atti non vi è alcun elemento che permetta di concludere che AC

1 si sia impossessato di questi soldi, in particolare, ritenuto che nulla

differenzia quest’operazione dalla altre fatte effettuare da AC 1 per i fratelli

PC 1 nelle stesse modalità, caratterizzate tutte dall’assenza di qualsiasi

traccia documentale a sostegno dell’arrivo a destinazione della somma da

trasportare.

La sola parola dei fratelli PC 1 – secondo cui, nel marzo 1994,

non fu fatta loro nessuna consegna di soldi – non basta, certamente, a ritenere

accertato né che effettivamente non vi fu consegna (ritenuto, poi, che il

bigliettino promemoria e le testimonianze dei trasportatori sono indizi in

senso contrario) né, soprattutto, a ritenere accertato che quei soldi vennero

consegnati o accreditati a AC 1 (sui cui conti del passaggio di tali soldi non

vi è alcuna traccia).

b) AC 1 è inoltre

accusato di avere, sempre in danno della relazione n., il 9/10 maggio 1995,

fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico dei clienti, GBP

160'000 (pari a CHF 290'356.85) a favore della relazione __________,

riconducibile a trasportatori di valuta, denaro che i fratelli PC 1 negano di

avere ricevuto (punto 1.1.1.2 AA).

Come per l’episodio precedente, AC 1 contesta l'addebito.

Il bonifico di GBP 160'000.- a debito del conto __________ e a

favore del conto __________ risulta dalla documentazione bancaria in atti (

cfr. allegati 5 PP PC 1/AC 1 2.3.2007, e cfr. anche all. 3, pag. 37 rapp.

Efin).

Anche il conto __________ era intestato alla ditta individuale __________

e aveva il medesimo scopo dei conti __________ di cui si è detto sopra (PP

__________ 14.2.2002, pag. 3).

L'operazione in questione rientra negli 8 bonifici effettuati da AC

1 a favore dei conti di pertinenza della ditta __________ e corrispondenti a 8

consegne di denaro.

Anche in questo caso, __________ non ricordano i dettagli di

questa operazione riferita al conto __________ . Tuttavia, ancora una volta __________

si è detto certo che la stessa andò a buon fine "nel senso che le somme

indicate sono state consegnate ai clienti che ci venivano indicati. Dico questo

poiché, da un lato, non ho avuto mai un reclamo, e, dall'altro, la consegna

avveniva sempre direttamente al cliente, spesso in presenza di AC 1"

(PP __________ 14.2.2002, pag. 4).

Neanche in questo caso la documentazione sequestrata presso gli

uffici di __________ è stata d'aiuto a ricostruire il destino del bonifico

effettuato sul conto __________ (PP __________ 14.2.2002, pag. 5-6).

I fratelli PC 1 negano di aver ricevuto il suddetto importo di GBP

160'000.- nel maggio 1995 (PP PC 1/AC 1 2.3.2003, pag. 3).

Come visto, AC 1 contesta l'addebito:.

"

… escludo di aver organizzato dei trasporti di valuta

addebitando conti riconducibile alla famiglia PC 3 ma consegnando o facendo

consegnare il denaro a terze persone. Io ho ammesso di aver malversato

direttamente sui conti della famiglia PC 3, ma, come detto, non mediante lo

stratagemma del trasporto all'estero di valuta."

(PP AC 1 23.4.2002, pag. 4; cfr,

pure, PP PC 1/AC 1 2.3.2007, pag. 6-7; PP AC 1 28.3.2007, pag. 1)

Se si può dire che anche dell'importo di GBP 160'000.- si sono

perse le tracce dopo il suo accreditamento sul conto __________, è altrettanto

vero che, così come nell’episodio di cui al punto precedente, questa perdita di

tracce è insita nella natura di queste operazioni.

Ne è, in pratica, un corollario.

Da essa nulla si può dedurre: certamente, non se ne può dedurre

l’accertamento che AC 1 se lo intascò.

c) In danno della relazione

intestata ad PC 1, AC 1 è poi accusato di avere, il 22.07.1996, fatto

bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, USD

495'712.70 (pari a CHF 602'538.80) a favore di un conto presso la __________,

nell’ambito di un’operazione richiesta da PC 2, ritenuto che avrebbe dovuto

essere addebitato il conto __________, che non presentava sufficiente liquidità

a causa delle precedenti malversazioni e perdite sottaciute nonché degli

investimenti in essere (punto 1.1.2.1 AA).

AC 1 ha ammesso quest’imputazione (PP AC 1 23.4.2002, pag.

8; PP AC 1 28.3.2007, pag. 2) che risulta, peraltro, documentata dalla

ricostruzione EFIN.

- quo

all'amministrazione infedele (punto 3.1. dell’AA)

a) politica

di investimento

Nelle sue prime dichiarazioni AC 1 ha riferito che presso il PC 6

la gestione patrimoniale avveniva senza una particolare base contrattuale,

secondo il principio del "fai da te". Sempre a suo dire tale

principio era applicato a tutto il settore PC 5 della succursale e, quindi,

anche alla gestione del patrimonio PC 3 (PP AC 1 14.12.2001, pag. 4)

AC 1 ha ribadito che i fratelli PC 3 volevano

cercare di ricostituire il patrimonio iniziale (cioè, quello di prima

che i due ne trasferissero una parte in Italia) e che, quindi, pur ribadendo il

loro desiderio di avere una gestione ponderata o equilibrata, chiedevano un

rendimento poco compatibile con una tale gestione:

"

…ADR che presso il PC 6 la percentuale di investimenti

speculativi o rischiosi è rimasta ai livelli precedenti, ovvero al 20/30% della

massa patrimoniale gestita, ma la percentuale degli insuccessi è stata

superiore a seguito delle condizioni particolari di mercato.

ADR che in effetti nel periodo 1993/1996 la situazione dei

mercati era pessima, segnatamente a seguito di un aumento dei tassi di

interesse che si è riflesso negativamente sui mercati azionari portandoli al

ribasso, ciò che a sua volta si è riflesso negativamente, in misura

amplificata, sugli indici.

ADR che i due clienti non hanno fissato una percentuale

esplicita cui io dovevo attenermi per gli investimenti speculativi o rischiosi.

Ero e sono tuttavia consapevole che l'operatività da me messa in atto eccedeva

le intenzioni dei due clienti sia perché avevo destinato una percentuale più

elevata del patrimonio ad operazioni speculative o rischiose sia perché

all'interno di questa percentuale io utilizzavo strumenti che per la loro

natura aumentavano ulteriormente il rischio dell'investimento.

ADR che i due clienti, segnatamente PC 1 che lavorava in

Banca ed era la mia persona di riferimento visto che l'altro fratello era

spesso assente, mi specificava che si aspettava una crescita costante,

situabile tra il 10 e il 20 % all'anno, in modo tale da ricostituire il

patrimonio iniziale sull'arco di pochi anni. Preciso che all'epoca la clientela

italiana aveva come parametro di riferimento la rendita dei BOT e pertanto

esigeva anche in Svizzera rendite paragonabili, ovviamente escludendo in

partenza qualsiasi possibilità di perdita…" (PP

AC 1 14.12.2001, pag. 5)

Leggermente diversa la versione dei fratelli PC 1 che negano di

avere richiesto rendimenti spropositati e ribadiscono di avere autorizzato AC 1

soltanto ad operare una gestione conservativa del loro patrimonio:

"

… ADR che presso il PC 6 la tipologia di gestione rimase

la medesima nel senso che AC 1 era abilitato a gestire i nostri fondi in modo

conservativo.

(…)

ADR che per quanto mi concerne non diedi mai istruzioni di

investimento né a AC 1 né ad un altro…"

(PP PC 2 25.2.2002,

pag. 5)

"

… ADR che a AC 1 ho sempre dato

l'istruzione di gestire conservativamente il patrimonio. Per gestione

conservativa intendo una quota azionaria del 30% al massimo, il resto essendo

investito in obbligazioni e in fondi liquidi in diverse valute…"

(PP PC 1 25.2.2002, pag. 3-4)

b) conto __________

Dalla documentazione in atti risulta che, all'apertura del conto intestato alla __________,

__________, non solo ha confermato una gestione di tipo ponderata, ma ha pure

sottoscritto il formulario con cui venivano autorizzate operazioni in derivati.

Nel febbraio 1995, su richiesta di AC 1, __________

ha inoltre sottoscritto il formulario che permetteva l'utilizzo di __________

(cfr. all. 2 PP AC 1 26.3.2003 e rapp. Efin pag. 22; PP AC 1 26.3.2003,

pag. 3;PP AC 1 26.3.2003, pag. 4)

Sia quel che sia, AC 1 non specificò ai

clienti i rischi che si sarebbero corsi per ottenere i rendimenti annui del

10/20% auspicati - a suo dire - dai clienti e, ancora peggio, aumentò la

percentuale del patrimonio investito a rischio utilizzando anche i __________,

incrementando così le perdite (PP AC 1 14.12.2001, pag. 6; PP AC 1

26.3.2003, pag. 3).

L'analisi delle performances del portafoglio della relazione

intestata alla società __________ per il periodo gennaio 1993-settembre 1996

(prima che il patrimonio venga trasferito alla banca PC 5) mostra

complessivamente un risultato negativo di fr. 1'602'822 (cfr. all. 9 rapp.

Efin).

Solo nel 1993 (primo anno di gestione) è stato registrato un utile

( fr. 1'749'207 mio).

Negli anni successivi si sono invece realizzate performances

negative, e meglio:

- 1994: perdita di fr. 1'145'228

- 1995: perdita di fr. 482'769

- da gennaio a settembre 1996: perdita di fr. 1'724'032.

Così come spiega l'Efin nel suo rapporto, la perdita realizzata

per l'esercizio 1994 è essenzialmente dovuta all'andamento negativo delle

borse.

A partire dal 1995, invece, i risultati negativi degli anni 1995 e

1996 sono riconducibili al fatto che AC 1 intensificò l'uso di __________ sugli

indici.

AC 1 ha dichiarato di essere perfettamente

cosciente del fatto che le perdite registrate sulla relazione __________ negli

anni 1995 e 1996, sono da addebitare alla sua gestione sempre più speculativa:

"

… Prendo

atto dal PP che sulla relazione __________ sono state registrate perdite pure

negli anni 1995 (CHF 482'000.- circa) e 1996 (CHF 1'717'000.- circa), e questo

in concomitanza con un aumento della gestione speculativa con strumenti

derivati. Il PP mi chiede se ero consapevole di questo andamento

rispettivamente delle ragioni che hanno portato a questi risultati.

ADR che credo che il motivo di questo andamento vada

ricercato nel mio tentativo di recuperare le perdite subite ricorrendo ad un

gestione sempre più speculativa…" (PP AC 1

26.3.2003, pag. 4)

Secondo la ricostruzione delle performances dal 1.1.1995 al

8.9.1996 (prima del trapasso titoli presso la banca PC 5 registrato il

10.9.1996) il risultato della gestione è stato di

fr. -2'206'801 (cfr. all. 9 e 16 rapp. Efin).

Come da sue stesse ammissioni, AC 1 sottaceva ai clienti le

perdite che andava man mano realizzando.

Per non deludere le loro aspettative comunicava loro una

situazione patrimoniale non corrispondente alla realtà

"

io ho sottaciuto ai due fratelli le perdite realizzate al PC 6

nel senso che allorquando telefonavo loro comunicavo una situazione

patrimoniale non corrispondente a quella reale. Io tenevo un conteggio

personale sul quale mi basavo per fornire delle cifre realistiche ovvero

corrispondenti a quanto i clienti si aspettavano. Ciò avveniva pure anche a mie

visite a __________ presso i clienti, soprattutto con PC 1, al quale ovviamente

non ho mostrato gli estratti patrimoniali ufficiali, ma mi limitavo a leggergli

la cifra che io avevo scritto su un foglietto che non gli consegnavo…" (PP AC 1 14.12.2001, pag. 6)

Egli ha ammesso di aver iniziato a mentire ai clienti presentando

loro una situazione del tutto diversa dalla realtà almeno a far tempo dal

gennaio 1995:

"

… non ricordo di preciso quando, come avevo già dichiarato

nei miei precedenti verbali segnatamente del 14.12.2001 e del 26.03.2002, ho

cominciato a sottacere ai clienti le perdite subite. E' possibile che ciò sia

già avvenuto ad inizio 1995 allorquando ho comunicato i risultati della

gestione dell'anno 1994. Certamente ciò è avvenuto perlomeno in corrispondenza

con l'apertura delle relazioni in __________ in quanto sono certo che a quel

momento i clienti non erano informati correttamente sulla consistenza del loro

patrimonio…"

(PP AC 1 26.3.2003, pag. 3)

"

… facendo

mente locale penso di poter situare all'inizio 1995 il periodo a partire dal

quale non ho più informato correttamente i clienti A. in merito all'andamento

della gestione, alle perdite subite e quindi alla consistenza del loro

patrimonio…" (PP AC 1 26.3.2003, pag. 4;

cfr anche PP AC 1 28.3.2007, pag. 12)

Da notare che AC 1 si prendeva il rischio di mentire ai clienti, nonostante

inviasse a __________ tutta la documentazione bancaria attestante la reale

situazione patrimoniale del conto __________. Egli contava in particolare sul

fatto che __________ non controllava nulla e che non aveva diretto contatto

con i clienti:

"

Io, senza poterne esserne certo, speculavo sul fatto che __________

non controllasse la documentazione e pertanto non si rendesse conto né delle

perdite né della situazione patrimoniale

ADR io sapevo pure che __________ non aveva contatto

diretto con i due fratelli in quanto ero io il loro riferimento. Pertanto per

questo motivo avevo una certa sicurezza in merito al fatto che difficilmente

sarei stato scoperto…" (PP AC 1

14.12.2001, pag. 6-7)

c) conto

PC 1 (PC 1)

Durante il periodo di gestione presso il PC 6, AC 1 si occupò

anche degli averi depositati sul conto intestato ad PC 1.

Come riferisce AC 1, e peraltro attesta la documentazione bancaria

in atti, il profilo d'investimento era di tipo ponderato e la gestione messa in

atto da AC 1 era simile a quella applicata al conto __________.

AC 1 riconosce d'altro canto di non aver debitamente informato il

cliente, e meglio di avergli mentito presentandogli una situazione del conto

migliore di quanto in realtà non fosse (PP AC 1 26.3.2003, pag. 5).

Sulla relazione PC 1 è stata realizzata una performance negativa

di complessivi fr. 125'124: fr. - 11'975 per l'anno 1995 e fr. - 113'149, per

il periodo dal 1.1.1996 al 27.7.1996 (cfr. pag. 23 e all. 9a rapp. Efin).

10.3. passaggio alla banca PC 5

I fratelli PC 1 seguirono AC 1 anche quando lui

si trasferì, nel settembre 1996, alla PC 5 (PP

AC 1 14.12.2001, pag. 6; PP AC 1 26.3.2003, pag. 6; PP PC 1

25.2.2002, pag. 3).

Naturalmente, nemmeno in occasione del passaggio dal PC 6 alla

banca PC 5, AC 1 - che, peraltro, aveva con loro regolari contatti telefonici

(PP AC 1 26.3.2003, pag. 16) - informò correttamente i due fratelli sulla reale

consistenza del loro patrimonio (PP AC 1 26.3.2003, pag. 15; PP AC 1 26.3.2003,

pag. 15; cfr, inoltre, appunti relativi a telefonate avute con PC 1 e ai dati

sulla situazione dei fratelli rinvenuti al domicilio di AC 1 (AI 17, cfr. all.

15 rapp. Efin).

10.3.1. attività presso la banca PC

5 (1996-2000)

Chiusi i conti al PC 6, presso la banca PC 5 è stata aperta il

4.7.1996 la relazione n. 160376 intestata ad PC 1 ed alimentata con il

patrimonio trasferito dalla relazione dello stesso PC 1 in PC 6.

Il 20.8.1996 è stata aperta la relazione n. intestata alla società

__________ ed alimentata con il patrimonio proveniente dall'omonima relazione

in PC 6.

Il 21.10.1999 è stata aperta la relazione n. intestata a PC 2, che

inizialmente è stata alimentata con fondi trasferiti da __________.

Il capitale del conto __________, nel periodo ottobre 1999-gennaio

2000 (data di chiusura della relazione) è stato trasferito in misura del 50% a

favore della relazione PC 1 e 50% a favore della relazione PC 2 (cfr. doc.

bancaria in atti e rapp. Efin pag. 5).

10.3.2. le

imputazioni

Presso la banca PC 5, non solo AC 1 continuò ad eseguire

investimenti speculativi con il patrimonio dei clienti PC 1, ma cominciò con

regolarità ad effettuare operazioni non autorizzate sia sul conto intestato

alla __________ sia su quello intestato al solo PC 1 accreditando conti suoi

personali (PP AC 1 14.12.2001, pag. 7).

In danno del conto __________, AC 1 è chiamato a rispondere di 5

imputazioni di truffa alla banca (punto 1.2.1 AA), di cui una è da lui

contestata (punto 1.2.1.1 AA).

In danno del conto PC 1, a carico di AC 1 vi è una sola

imputazione di truffa (punto 1.2.2).

A suo carico vi sono, inoltre, due imputazioni di falsità in

documenti correlate a questi episodi (punti 4.2 e 4.3 AA).

Inoltre, AC 1 deve rispondere di amministrazione infedele in

relazione alla gestione dei citati conti (punto 3.1 AA).

- quo all'amministrazione

infedele

a) politica di investimento

AC 1 riferisce che con PC 1 fu concordata la medesima politica di

investimento adottata all'epoca del PC 6, ossia un profilo di gestione

ponderato, pur se con possibilità di utilizzare strumenti derivati (PP AC 1

26.3.2003, pag. 6).

Dalla documentazione bancaria agli atti si evince che il 20.8.1996

__________, l'amministratore della società __________, ha sottoscritto un

mandato di amministrazione alla banca sul quale non sono state apposte

indicazioni particolari sul profilo di rischio (cfr. all. 5 PP AC 1 26.3.2003).

b) controlli della banca

Come detto, la gestione dei conti fatta da AC 1 fu

particolarmente speculativa al punto che i suoi superiori cominciarono ad

allarmarsi.

Nel giugno 1997 AC 1 fu chiamato dal suo superiore __________ a

fornire spiegazioni in merito alla gestione aggressiva messa in atto in quel

periodo sulla relazione __________.

In data 2.6.1997 AC 1 ha così redatto un memo con cui fornì -

mentendo - le spiegazioni richieste:

"

il mio superiore __________ si è accorto che la gestione

patrimoniale da me effettuata sulla relazione __________ era parecchio

speculativa, in particolare anche con ordini di compra vendita molto

ravvicinati, e pertanto ha verosimilmente ritenuto di fare chiarezza.

ADR che con questa memoria io ho sostanzialmente

cercato di rassicurare il mio superiore, facendo tuttavia pure delle

affermazioni non del tutto corrette. In effetti se da un lato è vero che

nell'ultimo periodo presso il PC 6 la mia gestione si era fatta molto più

speculativa con l'utilizzo di strumenti derivati, è altrettanto vero che i

clienti, segnatamente PC 1 non era al corrente.

D'altro canto non è vero, contrariamente a quanto indicato nella

memoria, che il procuratore della relazione, ovvero __________, avesse firmato

degli scarichi presso il PC 6 per le operazioni effettuate…"

(PP AC 1 26.3.2003, pag. 7)

AC 1 riuscì, inoltre, a farsi firmare da PC 1, sulla fiducia, una

dichiarazione di scarico sulle operazioni effettuate, che __________ trasmise a

__________ controfirmata (cfr. allegato 6 PP AC 1 26.3.2003).

"

… dopo questa memoria io ho chiesto a __________ di inoltrare

alla banca una dichiarazioni di scarico per le operazioni effettuate. __________

mi ha detto che l'avrebbe effettuato solo dopo aver ottenuto l'apposita

istruzione del cliente. Mi sono pertanto attivato presso PC 1 affinché

quest'ultimo inviasse un'istruzione in tal senso a __________, cosa che è avvenuta

in quanto in data 22.07.1997 __________ ha inviato uno scarico alla banca.

A questo punto il PP mi sottopone un fax di PC 1 a __________

datato 22.07.1997 ALLEGATO 6 e mi chiede se si tratta dell'istruzione che io ho

richiesto a PC 1 da far pervenire a __________.

ADR che il testo di questo fax l'ho dettato io a A.A. e, se

non erro, il fax l'ho ricevuto io in banca dopo di che l'ho consegnato

personalmente a __________ …" (PP AC 1

26.3.2003, pag. 8)

Nonostante la dichiarazione di scarico, nel corso dell'estate 1997,

i suoi superiori tornarono alla carica e chiesero a AC 1 un rapporto scritto.

AC 1 li accontentò con lo scritto 22 agosto 1997 in cui, in sostanza, dava un colpo al cerchio e un colpo alla botte:

"

… Il PP mi sottopone il memo 10.07.1997 indirizzato ai signori __________

nonché la mia nota 11.07.1997, documenti inseriti tra quelli di cui

all'allegato 5, e mi chiede di spiegare le circostanze che hanno portato al

loro allestimento.

ADR che il memo del 10.07.1997 si inserisce nel medesimo contesto

di cui al precedente memo del 02.06.1997. In sostanza, avendo nel precedente

memo dichiarato che i rappresentanti della società avevano sempre sottoscritto

i necessari scarichi, io mi sono impegnato verso la banca a procurare i

necessari scarichi anche per le operazioni effettuate in PC 5. Dato che __________

era assente per ferie fino al 21.07.1997, lo scarico ha potuto essere

formalizzato, come abbiamo visto questa mattina, unicamente in data 22.07.1997.

Con la mia nota interna 11.07.1997 ho inteso lasciare traccia agli atti del

fatto di aver contattato PC 1, chiedendogli l'invio di istruzioni quanto al

rilascio di uno scarico, ciò che pure è avvenuto con fax del 22.07.1997.

ADR che non so dove siano finite le liste con gli ordini di

pagamento rispettivamente le operazioni eseguite dietro ordine telefonico,

menzionate nel memo 10.07.1997, per le quali la Banca esigeva lo scarico. Sono

certo che esistevano all'epoca, ma non so appunto se siano state gettate o

semplicemente non prodotte dalla Banca.

ADR che non ho mai visto prima d'ora il memorandum 28.07.1997 di __________

che il PP mi risottopone.

Prendo atto dal PP del fatto che __________ dichiara che __________

avrebbe sottoscritto il mandato di amministrazione del 20.08.1996 dietro mia

istruzione ovvero senza consultarsi con gli aventi diritto economico della __________.

La medesima cosa sarebbe avvenuta in occasione dell'annullamento di tale

mandato di amministrazione.

ADR che confermo di essere io ad aver istruito __________ nel

senso di firmare il mandato di amministrazione, rispettivamente di revocarlo,

dicendo che ciò era espressione della volontà del cliente.

ADR che laddove __________ accenna alle giornaliere operazioni

inusuali speculative, il dubbio espresso da __________ è corretto, in quanto

come già illustrato stamane, le operazioni da me effettuate non erano tutte

singolarmente concordate con il cliente. Io agivo liberamente, come se vi

fossero ordini telefonici in realtà inesistenti.

Il PP mi risottopone il mio memo 22.08.1997 __________ e mi chiede

quale fosse la ragione dello stesso e lo scopo delle considerazioni ivi

contenute.

ADR che, se non erro i miei superiori, malgrado la ricezione

dello scarico di __________ in data 22.07.1997, sono ritornati alla carica

chiedendomi una presa di posizione scritta, ciò che è appunto avvenuto il data

22.08.1997. Con questo memo ho cercato di tranquillizzarli ulteriormente,

menzionando tuttavia delle discussioni con PC 1, che in realtà non sono mai

avvenute.

ADR che laddove accenno al fatto che PC 1 avrebbe confermato di

voler sospendere provvisoriamente tutte le operazioni con strumenti derivati,

la mia intenzione era quella di lasciar credere che quanto sinora avvenuto

corrispondeva alla volontà del cliente. Per contro, laddove accenno al desiderio

del cliente di cambiare strategia di investimento, ho tenuto conto di quanto sapevo

che i miei superiori desideravano, tentando comunque di assicurarmi nondimeno

una certa libertà di manovra; in tal senso la menzione che il cliente

desiderava comunque una gestione attiva "con un'ottica trading anche a

breve termine, utilizzando gli strumenti derivati per assicurare gli

investimenti del portafoglio".

ADR che non sono in grado di dire se la tipologia di gestione sia

cambiata dopo questa data. Dovrei vedere la documentazione.

Il PP mi risottopone la nota 06.10.1998 relativa ad una riunione

in Banca presenti oltre a me __________. Il PP mi chiede quale sia la causa di

questa riunione.

ADR che alla base di questa nota vi è un controllo da parte di un

mio superiore, il quale aveva constatato che sulla relazione vi era un

superamento del limite anticipabile. Per questo motivo mi venne chiesto di

regolarizzare la situazione secondo tre diverse modalità alternative, e meglio

come risulta la punto 4 della nota. Contemporaneamente mi venne chiesto di far

anticipare l'invio dello scarico per tutte le operazioni fino al 06.10.1998.

ADR che io mi sono attivato immediatamente per quanto concerne

l'ottenimento di una scarico, telefonando ad PC 1 e dettandogli un testo. PC 1

mi ha spedito il medesimo giorno un fax con il testo che avevo dettato, fax che

poi io ho sottoposto per la firma a __________, il quale ha pure sottoscritto

alla medesima data la lista di operazioni che avevo allestito.

A domanda dell'avvocato __________ rispondo che questa lista di

operazioni non l'ho sottoposta al cliente ovvero ad PC 1

ADR che il testo che io ho dettato a A.A: era tale da rispondere a

tutti i quesiti che la banca sollevava nella nota del 06.10.1998. In tal senso

esso perseguiva anche lo scopo di tranquillizzare i miei superiori circa la

gestione effettuata.

ADR che laddove PC 1 accenna al fatto di essere a conoscenza della

situazione patrimoniale della relazione __________, egli fa riferimento alla

situazione che gli era nota in base alle mie indicazioni errate…" (PP AC 1 26.3.2003, pag. 9-10)

Le menzogne di AC 1 non bastarono a tranquillizzare i suoi

superiori che gli revocarono l'incarico di consulente proponendogli un'altra

attività.

La gestione dei conti dei fratelli PC 1 venne affidata ad un altro

consulente.

Tuttavia, AC 1 non avvisò i clienti del cambiamento e continuò a

mantenere l’esclusiva dei contatti con gli PC 1 (PP AC 1 26.3.2003, pag. 11)

e, in pratica, la gestione dei loro conti poiché dava al nuovo consulente ordini

inveritieri.

Così, per eludere i controlli messi in atto dalla

banca e poter continuare ad operare come sin lì fatto, il 6.3.1997 AC 1 aprì

presso la __________ la relazione (si trattava di un conto cifrato), su cui far

confluire i fondi di pertinenza dei fratelli PC 1.

AC 1 voleva, con quei soldi, continuare con gli

investimenti speculativi nella speranza di recuperare i fondi necessari a rimpolpare

i conti dei clienti (PP AC 1 14.12.2001, pag. 7).

c) risultati di gestione

I risultati di gestione del patrimonio __________ in PC 5 sono

stati altalenanti.

Per l'anno 1997 è stata registrata una performance positiva di

fr. 621'666.-, nel 1998 vi è invece stato un risultato di gestione

negativo di fr. 780'247, mentre nell'ultimo anno di gestione la performance è

stata nuovamente positiva, pari a fr. 83'749 (cfr. all. 8 e pag. 26 rapp. Efin).

Gli accertamenti esperiti hanno permesso di

concludere che la gestione messa in atto da AC 1 è andata oltre le intenzioni

dei clienti che avevano scelto un profilo ponderato: a fine 1997 la quota

azionaria superava il 70% del patrimonio e a fine 1998 era pari al 51% (cfr.

pag. 26 rapp. Efin).

Preso atto di questi risultati, AC 1 ha confermato di non avere

informato i clienti delle perdite riscontrate, precisando di avere fornito loro

dati inveritieri in funzione di quanto loro si aspettavano di avere (PP AC

1 26.3.2003, pag. 12).

Non ha invece posto problemi la gestione della

relazione 160376 intestata ad PC 1 che, mantenendo una politica di gestione

bilanciata, ha registrato performances positive su tutto il periodo

1.1.1997-31.12.1999 (cfr. all. 10a e pag. 26 rapp. Efin; PP AC 1

26.3.2003, pag. 13).

- quo alle truffe

Inventando ordini (telefonici o via fax) inesistenti, AC 1 dava

istruzioni ai colleghi responsabili di effettuare trasferimenti di fondi,

segnatamente dal conto __________ a favore del suo conto presso la __________.

In un secondo tempo, forniva la conferma dell'ordine sottoscritta

da chi di dovere:

"

…. Tali ordini di bonifici venivano eseguiti dai miei colleghi ai

quali comunicavo falsamente che il cliente aveva dato corrispondente ordine

telefonico. Preciso che io agivo nel modo seguente: dopo che i bonifici da me

richiesti erano già avvenuti, procedevo a redigere un foglio che elencava tali

bonifici. Io sottoponevo tale foglio a __________ dicendogli di volerlo

controfirmare, in modo tale da poter fornire alla Banca un documento

confermante gli ordini da me dati precedentemente firmato dalla persona che

disponeva del diritto di firma per conto della società titolare del conto. In

questo momento non sono sicuro di aver sempre consegnato al competente ufficio

della Banca il documento firmato da __________. E' quindi possibile che di

fatto qualcuno dei miei ordini di bonifico non sia stato confermato, ciò che

era possibile in quanto presso la PC 5 il lasso di tempo disponibile per

inoltrare documenti confermanti precedenti ordini telefonici era

particolarmente lungo, motivo per cui dopo un certo periodo di tempo la cosa

finiva nel dimenticatoio.

ADR che in altre occasioni io ho sottoposto a __________,

oltre al foglio da me compilato con i bonifici eseguiti, anche un fax che uno

dei due fratelli mi aveva spedito e dal quale risultava che egli confermava di

avermi dato istruzioni in merito a bonifici, senza precisare né l'entità né il

destinatario degli stessi. __________ non mi chiese mai nulla, se non appunto,

a volte, un documento del cliente attestante istruzioni telefoniche a me.

ADR che io per ottenere l'esecuzione degli ordini di

bonifico mi limitavo a completare l'apposito formulario, indicando che vi era

un ordine telefonico del cliente. Per cliente intendo in questo caso il

beneficiario economici del conto, ovvero i due fratelli, ritenuto che per

confermare l'ordine di bonifico necessitava sola la firma di __________

ADR che a __________ io dicevo che vi era un ordine

telefonico di uno dei due beneficiari economici, segnatamente di PC 1.Visto che

ero io ad avere i contatti con i beneficiari economici, __________ a volte

sottoscriveva l'elenco dei bonifici che gli sottoponevo, altre volte

pretendeva, come detto, di vedere un ordine sottoscritto dai beneficiari. In

queste ultime occasioni, come già specificato, io gli mostravo il fax generico

che il cliente mi aveva spedito.

ADR che se non erro, io ho riutilizzato più volte il

medesimo fax, appositamente modificato, per convincere __________ che vi fosse

un esplicito ordine da parte del beneficiario economico.

ADR che __________ non poteva accorgersi che i bonifici

venivano effettuati a mio favore, in quanto il conto che indicavo come

destinatario dei bonifici era un conto cifrato…"

(PP AC 1 14.12.2001, pag.

7-8; PP __________ 19.12.2001, pag. 3)

a) Delle

5 operazioni truffaldine ai danni del conto __________ che gli sono imputate al

punto 1.2.1. dell’AA, __________ ne contesta soltanto una, e meglio:

- di avere, il

17.12.1996 ottenuto in contanti, millantando un’inesistente richiesta dei

clienti, due importi di CHF 40'000.- ciascuno, per complessivi CHF 80'000.-,

denaro poi accreditato per contanti nel periodo 17-20.12.1996 sulle relazioni

n. presso PC 6 (CHF 60'000.--) e n. presso PC 6 (CHF 13'000.--), entrambe

intestate all’accusato, nonché sulla relazione n. presso PC 6 (CHF 9'000.--) di

cui era titolare sua moglie (punto 1.2.1.1 AA).

In un primo momento, AC 1 ha sostenuto di avere consegnato quegli

80'000.- fr. ai fratelli PC 1 che li volevano usare per le vacanze di Natale a __________.

Poi, posto di fronte agli accertamenti da cui risultava che, nel

periodo tra il 17.12.1996 e il 20.12.1996, erano stati versati complessivamente

fr. 82'000.- a favore del conto suo e di quello di sua moglie presso il PC 6,

rispettivamente di __________ (cfr. all. 5 e pag. 8 rapp. Efin), AC 1 ha

dichiarato:

"

preso atto di questo, ritengo logico che mi sia appropriato della

somma in esame; mi riservo tuttavia di far sapere al PP se vi

fosse per caso un'altra spiegazione…" (PP AC

1 23.4.2002, pag. 9)

Più tardi, il 19.12.2002, in uno scritto al PP AC

1 ha ritrattato le sue precedenti dichiarazioni, affermando, in particolare,

che,

" Per

quanto attiene alle entrate cash durante il periodo 17.12 ed il

20.12.1996, confermo che esse sono provento di

bonus in contanti ricevuto dalla PC 5, regali e probabili speculazioni avvenute

su conti a me intestati. Nego che tali somme siano provento da indebiti

prelievi effettuati dal conto __________ o da altri conti riconducibili ad

altri clienti." (AI

170)

Quindi, nel successivo verbale del 25.3.2003, AC

1 ha ribadito la sua originaria versione secondo cui i soldi erano stati

consegnati ad PC 1 per le vacanze natalizie (PP

AC 1 25.3.2003, pag. 3; cfr, anche, PP AC 1 28.3.2007, pag. 2).

I fratelli PC 1 hanno negato di avere mai

ricevuto l'importo in questione. In particolare,

PC 1 ha negato di essere venuto in Svizzera in quel particolare periodo (PP PC

1/AC 1 2.3.2007, pag. 8-9).

La Banca PC 5 (nel frattempo divenuta __________), dal canto suo,

ha escluso di aver versato alcunché a AC 1 nel dicembre 1997. I soli importi a

lui corrisposti sono stati fr. 7'500.- nel settembre 1998 e fr. 500.-

nell'ottobre 1997. (scritto __________ 6.3.2007, AI 313; cfr. anche

testimonianze __________ 2.3.2007, verb. 32 e 33).

Ciò detto, viste in particolare le dichiarazioni dei responsabili

dell’allora PC 5 e la concordanza temporale e di importi complessivi fra

addebito del conto __________ e accrediti dei due conti intestati ai coniugi AC

1, è legittimo ritenere accertato che AC 1 si è appropriato degli 80'000.- fr.

di PC 2

b) Le altre imputazioni

di truffa di cui ai punti 1.2.1.2 a 1.2.1.5 – pure supportate dalla

ricostruzione EFIN - sono ammesse da AC 1 (cfr, in particolare, PP AC 1

28.3.2007, pag. 2-3).

c) AC 1 ha, inoltre,

ammesso i 18 bonifici ordinati ai danni della relazione 160376 intestata ad PC

1 ed a beneficio del conto (PP AC 1 28.3.2007, pag. 4) ed ha,

inoltre, riconosciuto di avere allestito, per ottenere tali trasferimenti di

fondi, dei documenti falsi (PP AC 1 28.3.2007, pag. 4), di cui

si parla in seguito.

d) Con riferimento alle suddette operazioni sul conto, a AC 1 viene, in

particolare, imputato di avere:

- il

4.5.1998, formato, abusando della firma autentica del cliente A.A., una falsa

conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. __________

(punto 4.2. AA).

- il 20.4.1999,

formato, falsificando la firma del cliente PC 1 o abusando della sua firma

autentica, una falsa conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del

conto n. presso __________ (punto 4.3. AA).

AC 1 ha ammesso entrambi

gli addebiti (PP AC 1 28.3.2007, pag. 4-5).

e) sorte dei

soldi confluiti sul conto

A seguito delle suddette operazioni indebite, è

confluito sul conto presso __________, l'importo complessivo di fr.

2'695'529.-, proveniente dai conti __________ e PC 1 presso banca PC 5.

Parte di questo importo è stato perso in operazioni speculative,

un'altra parte è stato prelevato in contanti da AC 1 (cfr. pag. 15 rapp. Efin).

Così AC 1 al riguardo:

"

… Prendo atto che quanto confluito sul conto n. in provenienza

dai conti n. e n. (in totale CHF 2'695'529.--) è stato in parte perso in

operazioni speculative ed in parte (circa CHF 416'535.--) da me prelevato per

contanti nel periodo 29.08.1997-18.11.1999.

ADR che ne prendo atto. Per quanto concerne il denaro

prelevato per contanti, in parte è servito per mie spese personali ed in parte

posso averlo utilizzato per consegnare dei piccoli importi ad altri miei

clienti evitando in tal modo di dover prelevare dai loro conti che forse

avevano già subito delle perdite. Non ritengo di aver avuto una vita lussuosa,

per cui buona parte di questi contanti ritengo di averli utilizzati per altri

clienti.

Il PP mi contesta che in precedenza ho dichiarato che il denaro

trasferito sul conto doveva servire per recuperare le perdite sottaciute ai

clienti PC 1. Mi chiede perché allora ho fatto capo a questi soldi per

consegnarli ad altri clienti, visto che avrei potuto fare in modo di addebitare

i conti dei clienti che me ne facevano richiesta.

ADR che il fatto di non dover addebitare i conti dei

clienti ma di far capo ai fondi trasferiti sul conto, mi permetteva di

migliorare le performances sulle relazioni degli altri clienti. Questo, a sua

volta, mi permetteva di profilarmi come un buon gestore e quindi di acquisire

nuova clientela.

Devo dire che io non nego di aver utilizzato almeno una parte del

denaro prelevato per contanti dal conto per miei scopi personali, ma

sicuramente non per la sua totalità. Aggiungo che una parte del denaro l’ho

usata anche per comprare biglietti di lotterie, anche estere, allo scopo di

tentare la fortuna e, se andava bene, di recuperare dei soldi che avrei potuto

usare per colmare il buco nei confronti dei clienti PC 1. Prova di questi

acquisti la si può avere visionando gli estratti delle mie carte di credito

dell’epoca (American Express e Visa)…" (PP

AC 1 28.3.2007, pag. 5-6)

f) chiusura della relazione

__________

La relazione __________ presso la __________ è stata chiusa il

18.11.1999.

In aula, AC 1 ha detto di averlo fatto per

seguire il suo consulente che passava alla dipendenze della __________ dove, il

7.9.1999, aveva aperto un nuovo conto cifrato – denominato __________ –

con il quale continuare con le sue malversazioni (PP AC 1 14.12.2001, pag. 9).

Come si evince dall'allegato 8 del rapporto Efin, la gestione dei

fondi confluiti sul conto __________ ha prodotto una perdita di oltre 2 milioni

di franchi.

g) divisione fra i due

fratelli PC 1 dei “fondi __________”

Nell'ottobre 1999 i fondi depositati sul conto intestato alla __________

vennero suddiviso tra i due beneficiari economici in ragione del 50% a favore

della relazione PC 1 e 50% a favore di una nuova relazione aperta all'uopo da PC

Considerandi

2.

e denominata __________ (cfr. pag. 5 rapp. Efin; PP AC 1 14.12.2001, pag. 10;

PP AC 1 26.3.2003, pag. 13).

10.4

passaggio

a PC 4

A fine '99 AC 1 lasciò la banca PC 5 (nel

frattempo diventata PC 5) per PC 4.

Anche in questo nuovo trasferimento, i suoi

clienti lo seguirono. Tra questi, lo seguirono, ancora una volta, i

fratelli PC 1 e PC 2 cui si aggiunse il padre, PC 3,

che decise di trasferire i suoi averi da PC 4.

(PP AC 1 14.12.2001, pag. 10, 12).

L'anno successivo, PC 3 aprì un secondo conto presso PC 4:

"

… ADR che i rapporti con AC 1 iniziarono all'incirca

nell'aprile 2000 quando decisi di trasferire da PC 4 i miei averi presso PC 4 a

seguito del cambio di gestore presso PC 4. Decisi di affidarmi a AC 1 perché

quest'ultimo seguiva già da tempo i miei figli. Si giunse così all'apertura del

conto __________.

ADR che verso fine marzo 2001 decisi di trasferire conto __________

presso PC 4 gli averi che erano allora depositati presso la __________...." (PP PC 3 25.2.2002, pag. 4)

Riassumendo, presso PC 4, la famiglia PC 1 aprì 4 relazioni, e

meglio (cfr. pag. 5 rapp. Efin):

- relazione __________

() intestata ad PC 1 con beneficiario economico PC 2, aperta il 28.12.1999 ed

alimentata con fondi di provenienza dal conto __________ presso PC 5;

- relazione __________

() intestata ad PC 1, aperta il 28.12.1999 ed alimentata con fondi di

provenienza dal conto PC 1 presso PC 5;

- relazione __________

() intestata ad PC 3, aperto il 8.3.2000 ed alimentata con fondi provenienti da

un conto di PC 3 presso PC 4;

- relazione __________

() intestata ad PC 3, aperta il 5.4.2001 ed alimentata con un trapasso di fondi

provenienti da un conto a lui intestato presso PC 4.

10.4.1

attività

presso PC 4 (1999-2001)

Presso PC 4, AC 1 continuò la sua attività di consulente alla

clientela.

10.4.2

le imputazioni

Per il periodo in cui lavorò presso PC 4, AC 1 deve rispondere di

numerose operazioni illecite commesse sui conti della famiglia PC 3. In

particolare:

- in danno del

conto __________, AC 1 è chiamato a rispondere di 8 imputazioni di truffa alla

banca (punto 1.3.1 AA);

- in danno del

conto __________ di due imputazione di truffa (punto 1.3.2 AA);

- in danno del

conto __________ di due imputazioni di truffa (punto 1.3.3 AA);

- in danno del

conto __________ di tre imputazioni di truffa (punto 1.3.4 AA).

Con riferimento alla gestione dei citati conti, AC 1 deve inoltre

rispondere di amministrazione infedele (punto 3.1 AA).

A suo carico vi è, inoltre, un' imputazioni di falsità in

documenti (punto 4.4 AA).

AC 1 deve, infine, rispondere di amministrazione infedele

relativamente alla gestione di altri 7 conti di pertinenza di altri clienti PC

4.

a) conto __________ di PC 1

- quo all'amministrazione

infedele

AI momento del passaggio da PC 5 a PC 4, gli PC 3 non chiesero di

visionare la documentazione bancaria: continuarono a fidarsi delle

rassicurazioni di AC 1 e, pertanto, non si resero conto della reale entità del

suo patrimonio (PP AC 1 14.12.2001, pag. 11; PP AC 1 26.3.2002, pag. 8).

In sintesi, ben si può affermare che il cambiamento di banca non

mutò le richieste di gestione: in particolare, i fratelli PC 1 continuarono a

chiedere una gestione ponderata o equilibrata con una quota azionaria che non

superasse il 20/30% del capitale (PP AC 1 14.12.2001, pag. 11; PP PC 1 25.2.2002, pag. 4-5; PP PC 1 2.10.2002, pag. 1).

Come risulta dalla ricostruzione PC 4 (allegato 11 rapp. Efin),

tra l'apertura della relazione __________ e la cessazione dell'attività di AC

1.

(periodo 23.12.1999 -12.12.2001), la performance negativa globale realizzata sul

conto è stata di CHF -611'767, di cui CHF -70'109 su affari speculativi.

I risultati dell'analisi esperite dall'Efin dimostrano come le

percentuali fissate relativamente agli investimenti sul mercato azionario siano

state superate praticamente su tutto il periodo (cfr. pag. 28 rapp. Efin).

Naturalmente, AC 1, non soltanto non ha informato il cliente delle

perdite, ma gli ha sottoposto, in occasione di una visita in banca avvenuta il

14.8

, una situazione patrimoniale falsa:

"

se ben ricordo, io avevo preparato allorquando ero presso PC 5

una valutazione patrimoniale falsa per entrambi conti dei due fratelli,

valutazione che però non avevo mai utilizzato. Una volta allorché ero già

presso PC 4, in occasione di una visita a Lugano di PC 1 e PC 2, ho ripreso

tale valutazione debitamente modificata e l'ho mostrata loro, se non erro,

presso gli uffici di PC 4.

ADR che tale valutazione era gonfiata in modo tale che

veniva indicata una posizione patrimoniale globale equivalente a quanto i due

fratelli si attendevano in quel momento. Preciso che tale posizione riportava

per PC 1 un valore di circa 7 milioni di CHF, per PC 2 di circa 3 milioni di

CHF e per PC 3 circa 1,8-1,9 milioni di CHF. Tali valutazioni corrispondevano

evidentemente con quanto io oralmente già avevo riferito a PC 1, allorquando mi

telefonava mensilmente per chiedere lo stato dei tre conti."

(PP PC 1 2.10.2002,

pag. 3)

PC 1 ricorda che dalla ricostruzione (errata) che gli presentò AC

1.

risultava un patrimonio di CHF 7'100'000, quando di fatto in quel periodo la

situazione patrimoniale presentava un saldo di CHF 524'565 a fine giugno 2001 e CHF 547'030 a fine settembre 2001.

Sempre secondo quanto dichiarato dal cliente, il 3.12.2001,

durante una telefonata, AC 1 gli avrebbe comunicato che il patrimonio ammontava

a CHF 7'302'000, contro un valore reale di CHF 236'217 esposto sulla situazione

patrimoniale di pochi giorni dopo , cioè al 12.12.2001 (PP

A.A. 2.10.2002, pag. 2).

Le dichiarazioni di PC 1 trovano conferma negli appunti

sequestrati presso il domicilio di AC 1, sui quali è indicato un patrimonio di fr.

7'277'106 al 13.8.2001 e di fr. 7'302'613 al 3.12.2001 (cfr. allegato 15a rapp.

Efin).

AC 1, da parte sua, ha sostanzialmente riconosciuto d'avere

sottaciuto il superamento delle percentuali della quota azionaria, gli

investimenti in strumenti derivati e le relative perdite e di avere mentito

sulla consistenza del patrimonio:

"

… per quanto concerne i fratelli PC 2 e PC 1 io ho fornito

loro fin dall'inizio della relazione PC 4 indicazione errate quanto alla

consistenza del loro patrimonio, sottacendo altresì le ulteriori perdite

subite. Questo perché io mi trovavo con una situazione di precedenti perdite

e/o prelievi indebiti, che dovevo coprire.

ADR che confermo pure che nel tentativo di recuperare tali

precedenti perdite o prelievi io ho effettuato investimenti, segnatamente nel

settore azionario e dei derivati, che oltrepassavano le indicazioni del

cliente, aumentandone di molto il profilo di rischio…" (PP AC 1 2.10.2002, pag. 3)

- quo alla falsità in

documenti

L’imputazione di falsità in documenti in relazione all'estratto

patrimoniale falso mostrato ai fratelli PC 1 nell'agosto 2001, non è contestata

nel senso che, come visto, AC 1 ha ammesso di averlo allestito (PP AC 1

28.3

, pag. 14).

- quo alle truffe

AC 1 ha riconosciuto di avere effettuato, in

danno del conto __________ di PC 1, indebiti bonifici a favore suo, a favore di

terzi e per far fronte all'insufficiente liquidità della relazione __________

del fratello PC 2.

Per far ciò millantava ai suoi colleghi ordini

telefonici dei clienti invero inesistenti:

"

… A differenza

che in PC 5, in PC 4 io non ero formalmente il responsabile delle relazioni dei

mie clienti. Pertanto per far eseguire i pagamenti io telefonavo o inviavo un

mail al consulente del Private banking che formalmente era responsabile delle

relazioni, dicendogli che avevo ricevuto un ordine telefonico dei clienti.

Questo mio collega procedeva poi ad allestire l’ordine di bonifico/pagamento,

che trasmetteva al competente ufficio per l’esecuzione…" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 6)

AC 1 ha ammesso tutte le imputazioni di cui al

punto 1.3 dell'atto di accusa.

In particolare, AC 1 ha riconosciuto, così come

ricostruito dall'Efin (pag. 11 rapporto), di avere, nel

periodo 6.6.2000-31.10.2000, fatto bonificare in danno del conto __________,

millantando inesistenti ordini telefonici del cliente, complessivi EUR

11'820.35 (pari a CHF 17'769.55), nonché USD 58'962.50 (pari a CHF 99'783.15) a

favore del conto __________ presso __________ di cui egli era titolare (cfr.

punto 1.3.1.4 AA).

"

… ADR che,

se non erro, dal conto PC 1 ho pure effettuato bonifici indebiti a favore del

mio conto personale presso BANCA __________ per circa 60/70 mila CHF.

ADR che in sostanza io mandavo un e-mail interno al

consulente personale di PC 1, signor __________, dicendo che il cliente aveva

dato l'ordine telefonico di bonificare una determinata somma su un conto. Dato

che __________ non ha mai conosciuto personalmente il cliente, avendo mantenuto

io i contatti diretti, egli si fidava della mia indicazione senza accertarsi

preso il cliente circa la veridicità di questo ordine.

ADR che io ero consapevole del rischio di essere scoperto

in quanto non potevo escludere che il consulente personale del cliente parlasse

con quest'ultimo, a proposito di investimenti, ad esempio durante una mia

assenza, e che in tale contesto venisse discusso anche il precedente ordine che

io avevo dato ma che in realtà non esisteva. Faccio notare che io comunque

vivevo da anni con la spada di Damocle sulla testa, poiché ero consapevole che

in qualsiasi momento le mie malversazioni potevano venire alla luce…"

(PP AC 1 14.12.2001, pag. 11)

AC 1 ha, poi, riconosciuto di avere addebitato il conto __________

quando invece doveva essere addebitata la relazione __________:

"

…PC 4, per quanto concerne i fratelli PC 1, io ero confrontato

con il fatto che loro si attendevano, meglio pensavano di avere un patrimonio

nettamente superiore a quello realmente esistente. Questo perché non li avevo

informati delle perdite intervenute presso PC 6 e PC 5 rispettivamente

dell’uscita di fondi e titoli a favore del conto __________. Anzi io gli ho

indicato più volte che avevano disponibilità maggiore a quella reale. Pertanto

quando l’uno o l’altro dei fratelli mi chiedevano di effettuare determinati

pagamenti, dovevo di volta in volta vedere se, tenendo conto degli investimenti

in essere, mi era possibile addebitare il conto del fratello ordinante oppure

se, almeno temporaneamente dovevo far capo al conto dell’altro fratello. A

dipendenza della situazione davo quindi ordine di addebitare l’uno o l’altro

dei conti, dicendo che vi era un ordine telefonico del titolare del conto che

avevo deciso di addebitare…"

In particolare, AC 1 ha ammesso le imputazioni di cui ai punti

1.3.1

, 1.3.1.2., 1.3.1.5, 1.3.1.7 e 1.3.1.8, così come descritte nell'atto di

accusa e sostenute dalla ricostruzione EFIN (PP AC 1 14.2.2002, pag. 1-4; PP AC

1.

28.3.2007, pag. 6-8).

Infine, AC 1 ha riconosciuto di avere fatto in due occasioni

malversazioni a favore di terzi (punti 1.3.1.3 e 1.3.1.6), e meglio:

"

… il 02.06.2000 fatto bonificare CHF 55'000.-- a favore della

ditta __________ di un mio amico, allo scopo non dichiarato di effettuare un

prestito temporaneo per la costituzione della società, ritenuto che la somma

prestata è rientrata sulla relazione __________ in data 20.06.2000

ADR che confermo. In pratica si trattava di mettere a

disposizione questa somma il tempo necessario per la costituzione della

società. Questo mio conoscente, direi mio amico, è __________ …" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 7)

"

… il 09.04.2001 fatto bonificare, millantando un

inesistente ordine telefonico, CHF 122'690.-- (controvalore di ITL 150 milioni)

a favore del conto __________ presso __________, allorquando per ITL 50 milioni

(pari a CHF 40'866.65) avrebbe dovuto essere addebitato il conto __________, il

quale non presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti

malversazioni e/o degli investimenti in essere

ADR che confermo e rinvio alle mie precedenti dichiarazioni…"

(PP AC 1 28.3.2007, pag. 7; cfr,

anche, PP PC 1 25.2.2002, pag. 5)

b) conto __________ di PC 2

- quo all'amministrazione

infedele

Così come risulta dagli atti, le indicazioni date per il profilo

di gestione (conservativa con quota azionaria 10-30% senza utilizzo di

strumenti derivati) erano valide anche per il conto __________ di pertinenza del

fratello (PP PC 1 2.10.2002, pag. 1).

Come risulta dalla ricostruzione effettuata da PC 4 (allegato 11a

rapp. Efin), nel periodo di gestione sulla relazione __________ è stata

realizzata una performance negativa pari a CHF -129'033.

Oltre che in obbligazioni e sul mercato

monetario, il patrimonio è stato investito in strumenti derivati e sul mercato

azionario con percentuali che hanno superato, praticamente su tutto il periodo,

le indicazioni date dal cliente (pag. 29 rapp. Efin; cfr. PP AC 1 26.3.2002).

Anche per la relazione __________, AC 1 ha riconosciuto di aver

sottaciuto le perdite e di aver fornito indicazioni errate relativamente alla

consistenza del patrimonio sottoponendo al cliente, in particolare nell'estate

del 2001, una situazione patrimoniale del tutto falsa (PP AC 1 26.3.2002, pag.

8).

PC 2, titolare del conto, ha dichiarato che, nell'estate 2001, AC

1.

gli avrebbe sottoposto una situazione patrimoniale con un valore di ca. CHF

3.5

mio:

"

...in PC 4 sono stato la prima volta nell'estate 2000; in tale

occasione AC 1 mi fece vedere degli estratti con la ripartizione degli

investimenti e mi diede il saldo che, se non erro, si aggirava sui CHF 3,5

milioni, ciò che era in linea con le mie aspettative…"

(PP PC 2 25.2.2002, pag. 6)

Negli appunti trovati durante la perquisizione domiciliare di AC 1,

sono indicati al 2.7.01 CHF 4'053'041 e al 13.8.01 CHF 4'041'492 (vedi allegato

15a rapp. Efin).

In realtà, nell'estate 2001 il patrimonio della relazione __________

era decisamente inferiore, con valori che sono variati da CHF 243'447 nel

giugno 2001 a CHF 234'551 nel settembre 2001.

- quo alle truffe

AC 1 ha riconosciuto di aver effettuato, in danno

del conto __________ di PC 2 gli indebiti bonifici a favore suo indicati al

punto 1.3.2.1 AA (PP AC 1 14.2.2002, pag.

4).

AC 1 ha inoltre ammesso di avere effettuato

indebiti bonifici a favore della relazione __________ per cercare di coprire i

buchi causati (punto 1.3.2.2 AA):

"

… Preciso che questa operazione aveva lo

scopo di restituire al conto __________ almeno una parte dei fondi che erano

usciti da quest’ultimo per conto di PC 2.

Prendo atto che, a saldo degli illeciti trapassi incrociati tra i

conti __________ e dei pagamenti effettuati a debito di un conto anziché

dell’altro, il conto __________ è stato addebitato per un maggior importo pari

ad un controvalore di CHF 260'144.30 …" (PP

AC 1 28.3.2007, pag. 8)

Anche in questi casi AC 1 ha operato millantando inesistenti

ordini del cliente:

"

… ADR che anche in questi casi le modalità operative da me

seguite sono le medesime, nel senso che, io comunicavo al consulente personale

del cliente i bonifici da effettuare, indicando quindi o una causale falsa o

l'esistenza di un falso ordine telefonico oppure la denominazione errata del

conto da addebitare…"

(PP AC 1 14.2.2002, pag. 5)

c) conti __________ e __________

di PC 3

Neppure il patrimonio di PC 3 è stato risparmiato

dalla gestione poco ortodossa di AC 1.

- quo

all'amministrazione infedele

In sostanza, anche PC 3 desiderava per i suoi soldi una gestione

ponderata od equilibrata: la sua filosofia di investimento è sempre stata

improntata ad una gestione equilibrata (10-20% azioni, liquidità e

obbligazioni) (PP PC 3 25.2.2002, pag. 4).

La gestione fatta da AC 1 non rispettò, però, i desideri del

cliente (PP PC 1 2.10.2003, pag. 3).

La perdita realizzata su __________ a partire dal 1.7.2000 è stata

di CHF -1'086'848 (cfr. allegato 14; per la ricostruzione PC 4 relativa alla

relazione __________ si rimanda all' allegato 11b).

Anche con PC 3, AC 1 mantenne contatti telefonici regolari (PP

PC 3 25.2.2002, pag. 5) dandogli, però, come suo costume, informazioni

inveritiere, e ciò in ogni caso almeno a partire dal 1.7.2000 (cfr.

pag. 30 rapp. Efin; allegato 15 a rapp. Efin):

"

… che per quanto concerne il padre PC 3 posso dire che,

tranne che per il fatto che la relazione con questa persona è iniziata presso PC

4, il discorso è analogo, nel senso che quasi dall'inizio io ho sottaciuto le

perdite subite, rispettivamente ho fornito al cliente indicazioni errate quanto

alla sua situazione patrimoniale. Ciò vale in particolare per quanto concerne

il conto "

(PP PC 1 2.10.2003, pag. 3)

Per quanto concerne, invece, la relazione __________, AC 1 ha

riconosciuto di aver sottaciuto le perdite realizzate su opzioni esotiche su

divise, che sono pari a CHF -113'380 (cfr. allegato 11 c, Ricostruzione PC 4).

"

… ADR che per quanto concerne __________ in particolare

credo di aver fornito al cliente delle indicazioni circa la situazione

patrimoniale migliori di quanto già non fossero in una prima fase. In sostanza

all'inizio la relazione era andata bene ma io ho fornito indicazioni ancora

migliori. Al momento che sono subentrate delle perdite, segnatamente per

operazioni su opzioni esotiche, io le ho sottaciuto al cliente, ritenuto che

tali operazioni non rientravano nel suo profilo di rischio e non erano state

discusse specificatamente. In sostanza la famiglia A. aveva un profilo di rischio simile ovvero di tipo piuttosto conservativo.

Prendo atto dal PP che le perdite complessive subite per

operazioni con opzioni esotiche su divise, essenzialmente riconducibili a due

operazioni messe in atto il 31.08.2001 rispettivamente il 7.11.2001, ammontano

a CHF 113'380.-"

(PP PC 1 2.10.2002, pag. 4)

La gestione su altri titoli ha, invece, portato una performance

positiva per un controvalore pari a CHF 75'727 (cfr. allegato 11c rapp. Efin, ricostruzione

UBS).

- quo

alle truffe

aa) conto __________

AC 1 ha riconosciuto di aver effettuato, sempre

millantando inesistenti ordini del cliente, indebiti bonifici a suo favore in

danno del conto __________ di PC 3 (punto 1.3.3.1 AA):

"

… Il PP mi indica che dal conto __________

sono stati bonificati a favore del conto __________ CHF 37'660.- nonché EUR

17'500.- nel periodo 11.01.2001, 15.02.2001 e mi chiede il motivo.

ADR che CHF 37'660.- sono stati da me utilizzati, come già

indicato in un precedente verbale, per l'acquisto di un orologio che era

depositato nella mia cassetta di sicurezza in PC 4. Non ricordo per contro la

causale dell'importo in EUR, ma si tratta certamente di una somma indebitamente

bonificata a mio profitto personale…" (PP AC

1.

14.2.2002, pag. 5)

"

… Preciso che non

ho acquistato l’orologio per me ma a scopo di investimento. Ho fatto questo

all’insaputa del cliente, pensando che potesse essere un buon modo per

guadagnare dei soldi e recuperare quindi almeno una parte delle perdite

intervenute sulla relazione e che avevo sottaciuto al cliente. Rilevo che, male

che andava, al cliente sarebbe restato almeno l’orologio. "

(PP AC 1 28.3.2007, pag. 9)

AC 1 ha inoltre ammesso di avere effettuato

indebiti bonifici dal conto __________ a favore di un conto intestato a __________

, quando invece avrebbe dovuto essere addebitata la relazione __________ (punto

1.3.3.2

AA):

"

… Il PP mi indica che dal conto __________

è stato bonificato in data 01.06.2001 l'importo di US$ 150'000.- a favore del

conto __________ e mi chiede la causale nonché l'ordinante di tale bonifico.

ADR che non ricordo esattamente questa operazione che forse va messa

in relazione con l'appartamento acquistato da PC 1 a __________ Prendo atto dal

PP che alla data dell'operazione sul conto __________ non vi era la liquidità

sufficiente per effettuare il bonifico, per cui ritengo che ho fatto ricorso ai

fondi liquidi presenti sul conto __________ per effettuare l'operazione…"

(PP AC 1 14.2.2002, pag. 5)

bb) conto __________

AC 1 ha, inoltre, ammesso di avere effettuato le seguenti

malversazioni ai danni del conto __________:

- l'11.06.2001,

fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, USD

186'000 (pari a CHF 333'516.60) a favore di un conto intestato alla società __________

presso PC 4, nel contesto di un'operazione di incasso di tre assegni di

complessivi USD 400'000 per conto di tale __________, persona estranea al

titolare della relazione __________, ritenuto che i tre assegni sono stati

incassati sulla relazione personale dell'accusato n. 20115 __________ presso __________,

la quale è però stata addebitata a favore di __________ solo per il

controvalore di USD 200'000, mentre la differenza (USD 186'000) è stata fatta

addebitare alla relazione __________ (punto 1.3.4.1. AA):

"ADR che questo bonifico va messo in relazione con un'operazione di

incasso di tre assegni che io ho fatto sul conto __________ per conto di un mio

conoscente/amico e cliente, tale comandante __________. In sostanza io ho

incassato sul conto __________ tre assegni per complessivi US$ 400'000.-; il

controvalore di due assegni per complessivi US$ 200'000.- l'ho trasferito

immediatamente sul conto della società __________ presso PC 4, come indicatomi

dal cliente. Per quanto concerne il terzo assegno, visto che la banca __________

non mi permetteva il trasferimento immediato del controvalore incassato sul

conto __________, e ciò con riferimento alla normativa americana secondo cui

gli assegni di tale paese possono essere protestati nel termine di 6 mesi, ho

ritenuto di far capo ai fondi depositati sul conto __________ allo scopo di

trasferire a __________ anche il controvalore di questo terzo assegno. In

definitiva io ho quindi anticipato il controvalore di questo terzo assegno in

misura di US$186'000.-, addebitando il conto __________, ritenuto che avrei poi

dovuto bonificare il medesimo importo dal conto __________ al conto __________,

ciò che non è più avvenuto, anche a dipendenza del fatto che successivamente

all'incasso e prima di costituirmi presso il MP, le speculazioni da me

effettuate sul conto __________ hanno portato a perdite tali da diminuire il

saldo del conto, che non era più sufficiente per effettuare il bonifici a

favore del conto __________.

ADR che in definitiva io mi sono ritrovato indebitamente arricchito

della somma di US$ 186'000.- in danno del conto __________."

(PP AC 1 14.2.2002, pag. 7)

- il 24.8.2001,

fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, EUR

18'987.34 (pari a CHF 28'870.25) a favore della relazione n. 20115 __________

presso la Banca __________ di cui egli era titolare (punto 1.3.4.2. AA);

"… Il PP mi

indica che dal conto __________ è stato bonificato in data 24.08.2001 a favore

del conto __________ l'importo di EUR 18'987.34 e me ne chiede la ragione.

ADR che trattasi di un prelievo

indebito…"

(PP AC

1.

14.2.2002, pag. 6)

- il 23.11.2001,

fatto bonificare, millantando un inesistente ordine telefonico del cliente, CHF

274'000.-- (controvalore di ITL 350 milioni) a favore del conto __________

presso __________, riconducibile a trasportatori di valuta, allorquando avrebbe

dovuto essere addebitata la relazione n. 0247-662442 __________, la quale non

presentava sufficiente liquidità a causa delle precedenti malversazioni e

perdite sottaciute nonché degli investimenti in essere (punto 3.4.3. AA).

d) gli altri clienti PC 4

Oltre alla famiglia PC 4, una quindicina di altri clienti seguì AC

1.

presso PC 4 (PP AC 1 14.12.2001, pag. 12).

Di questi, 7 sono stati vittime di una gestione patrimoniale oltre

mandato messa in atto dal AC 1 fornendo altresì informazioni errate.

AC 1 ha confermato ogni addebito.

aa) conto __________

Titolare del conto, __________, cliente storico di AC 1, sin dal

1986/87.

Il 15.3.2000 il cliente sottoscrisse il mandato APS. Egli sostiene

che il contenuto del documento non fu discusso nel dettaglio, ma che il suo

profilo era conservativo con una quota azionaria fino al 20%. Il cliente aveva

inoltre concesso a AC 1 la facoltà di aumentare la soglia azionaria

temporaneamente ed eccezionalmente fino al 35%-45%, ma in tal caso avrebbe

dovuto dargliene comunicazione (PP __________ /AC 1 1.10.2002, pag. 5-6,

verb. 22).

Dalla ricostruzione effettuata PC 4 (allegato 11d rapp. Efin)

risulta che, invece, tra il 30.6.2000 ed il 30.6.2001, la quota azionaria si è

situata in media abbondantemente sopra il 45%, con picchi fino al 70%.

Il risultato realizzato a partire da quella data, così come

risulta dall' allegato 14a, è di CHF -409'309 (cfr. pag. 32 rapp. Efin).

AC 1 ha riconosciuto di non aver rispettato le indicazioni

ricevute dal cliente, di avere sottaciuto le perdite e indicato una situazione

patrimoniale migliore di quanto non fosse, in ogni caso almeno a partire dal

1.10.2000

(PP __________ /AC 1 1.10.2002, pag. 6, verb. 22; cfr. allegato 12 e

13.

rapp. Efin; PP __________ /AC 1 1.10.2002, pag. 4/6, verb. 22).

bb) conto __________

Il titolare della relazione __________, già cliente di AC 1 presso

il PC 6, il 21.1.2000 ha sottoscritto il mandato APS in base al quale la

propensione al rischio era definita "moderata", con una quota

azionaria del 25/35%. Il mandato non prevedeva la possibilità di utilizzare

strumenti derivati (cfr. contratti bancari in atti).

Dalla ricostruzione effettuata PC 4 (allegato 11 i rapp. Efin)

risulta, invece, che la quota azionaria prevista dal mandato è stata

abbondantemente superata ed ha raggiunto quote superiori al 60%.

AC 1 ha ammesso di essere sempre stato consapevole di stare

superando i limiti del mandato di gestione ed ha pure ammesso di avere mentito

al cliente (PP AC 1 27.3.2003, pag. 2).

Dagli atti emerge che è (almeno) a partire dal 1.10.2000 che AC 1

non ha più comunicato al cliente l'esatta situazione patrimoniale e delle

perdite complessive conseguite, pari a CHF -1'095'854 (vedi allegato 14d rapp.

Efin).

"

… è a partire dal quarto trimestre 2000 che ho cominciato

a informare in modo non corretto il cliente, sottacendo le perdite

rispettivamente indicandogli una situazione patrimoniale migliore di quella

reale…" (PP AC 1 27.3.2003, pag. 2)

cc) conto __________

Il conto è formalmente intestato ad una

fondazione, il cui avente diritto economico è la signora __________ cliente

storica di AC 1.

Nonostante AC 1 abbia definito la signora “una

cliente mediamente aggressiva sotto il profilo gestionale, nel senso che era

d'accordo di investire in azioni e derivati…" (PP AC 1 25.6.2002, pag.

4), emerge dagli atti che, il 27.1.2000, l'amministratore

della Fondazione ha sottoscritto un mandato APS sul quale era stata indicata da

AC 1 una quota azionaria del 15-30%, sulla base dei parametri che erano già in

uso in precedenza e nel rispetto di una gestione di tipo conservativo (cfr.

doc. bancaria in atti).

A fronte di una quota azionaria del 20% circa, al

momento dell'entrata dei fondi in PC 4, la gestione ha comportato un

investimento nel segmento azionario o altri strumenti di tipo

speculativo che ha raggiunto picchi di oltre il 70% (cfr. ricostruzione PC 4,

allegato 11l rapp. Efin).

La gestione ha comportato una perdita pari a CHF -569'009.

Il 12.9.2000 AC 1 ha consegnato al cliente un documento sul quale

aveva indicato i valori delle situazioni patrimoniali a determinate date (cfr.

allegato 2, PP 27.3.2003 __________AC 1, verb. 29), valori che però

sopravvalutavano la situazione reale (cfr. pag. 36 rapp. Efin).

Dai confronti effettuati emerge che è almeno a partire dal

1.10.2000

che AC 1 non ha più comunicato al cliente l'esatta situazione

patrimoniale (cfr. pag. 36 e allegato 14e rapp. Efin).

__________ dd)

conto __________

Il 8.6.2000, __________, titolare del conto __________ ha

sottoscritto un mandato APA disponendo una politica di investimento che prevedesse

una quota azionaria massima del 40% e la possibilità, previa autorizzazione, di

operare a termine su divise (PP __________ /AC 1 2.10.2002, pag. 2,

verb. 25) con la precisazione che il cliente ha escluso la possibilità di operazioni

con opzioni esotiche su divise (__________):

"

…ADR che non ho mai autorizzato quelle che poi ho

constatato essere operazioni con opzioni esotiche su divise (__________, ecc),

che non conosco assolutamente e di cui AC 1 non mi ha mai accennato. …"

(PP __________ /AC 1 2.10.2002,

pag. 2, verb. 25)

Dagli atti emerge, invece, che, a partire da novembre 2000, AC 1

ha effettuato undici operazioni speculative con opzioni su divise (__________).

Queste operazioni non autorizzate hanno causato perdite per CHF-

817'715.75 (cfr. pag. 34 rapp. Efin e ricostruzioni PC 4 allegati 11g e 11h,

nonché allegato 14c).

ee) conto __________

Il titolare della relazione __________, __________ - altro cliente

storico di AC 1 - ha firmato, il 14.1.2000, una procura amministrativa a favore

di AC 1, revocata il 29.8.2000 e sostituita dal mandato APS (PP __________

/AC 1 24.9.2002, pag. 2, verb. 20).

Secondo quanto dichiarato dal cliente, non fu mai concordato uno

specifico profilo di rischio: AC 1 poteva operare come meglio credeva al fine

di raggiungere gli obiettivi prefissati, in pratica l’8-10% di

performance positiva (PP __________ /AC 1 24.9.2002, pag. 5).

Le cose non andarono, però, come desiderato: secondo la

ricostruzione, infatti, la gestione di AC 1 ha causato, nel periodo considerato,

perdite complessive per CHF -235'069 (cfr. pag. 30 rapp. Efin e ricostruzione PC

4, allegato 11 m).

Nel corso del 2001, il cliente ricevette diversi estratti

patrimoniali, tra i quali le valutazioni al 4 aprile 2001 e all'8 ottobre 2001,

che presentavano dei dati non veritieri (cfr. allegati 9, 10 e 11 al PP __________

/AC 1 24.9.2002, verb. 20).

In sintesi, è stato accertato che, almeno a partire dal 1.1.2001, AC

1.

ha dato al cliente informazioni false sullo stato del suo patrimonio (cfr.

pag. 30 rapp. Efin e ricostruzione PC 4, allegato 11 m).

"

da una parte avevo timore che il cliente se ne andasse e

dall'altra soprattutto mi dispiaceva comunicare al cliente la perdita subita

vista l'incidenza di quest'ultima su un patrimonio che io ritenevo modesto non

sapendo se egli avesse altrove altre disponibilità.

A domanda dell'avvocato RC 2 preciso che io non intendevo deludere

il cliente per rapporto alle performances che egli si attendeva ed in tal modo

scongiurare una sua eventuale partenza…" (PP

__________ /AC 1 24.9.2002, pag. 5, verb. 20)

ff) conto __________

__________, titolari della relazione __________, erano clienti di AC

1.

già presso PC 6.

Il 7.1.2000 hanno aperto la relazione presso PC 4 e hanno

sottoscritto il mandato APS con indicazioni per una gestione di tipo

conservativo (quota azionaria 15-25%) con una propensione al rischio

"moderata" (cfr. doc. bancaria agli atti).

In realtà, AC 1 applicò una gestione più aggressiva, operando in

modo estremamente speculativo sulle divise.

Come risulta dalla ricostruzione in atti, (cfr. allegato 11e rapp.

Efin), la gestione di AC 1 ha prodotto un risultato netto complessivo pari a

CHF -557'784, di cui CHF -236'995 (risultato netto) realizzato su affari

speculativi su divise.

Risulta, peraltro, che, a far tempo dall'agosto 2001, attraverso

quattro operazioni speculative effettuate senza il consenso del cliente, è

stata realizzata una perdita complessiva per un controvalore pari a CHF

-321'658.10 (cfr. allegato 14b rapp. Efin; PP __________ /AC 1 24.9.2002, pag.

5, verb. 21).

AC 1 ha ammesso che solo parte delle operazioni di opzioni su

divise sono state approvate dalle clienti ed ha pure ammesso di non averle

informate correttamente sullo stato del patrimonio (PP __________ /AC 1

24.9

, pag. 4 e 5; rapp. Efin, pag. 34).

gg) conto __________

Il 29.3.2000 il titolare della relazione __________, __________,

ha sottoscritto un mandato APA.

AC 1 ha riconosciuto di aver sottaciuto al cliente il risultato

negativo di due operazioni con opzioni su divise (PP AC 1 25.6.2002,

pag. 15) ed è stato accertato che le operazioni su divise incriminate hanno

portato ad un risultato negativo di

CHF -516'818.25 (cfr. pag. 34 rapp. Efin e ricostruzione PC 4,

allegato 11f).

10.5

i reati di

appropriazione indebita (punto 2 AA)

AC 1 deve infine rispondere di appropriazione

indebita, e meglio:

-

di essersi appropriato di USD 30'000 (pari a CHF 39'873.30),

affidatigli da PC 1 con invio postale di un assegno nel dicembre 1996, denaro

in parte accreditato nel periodo 10-11.12.1996 sulle relazioni n. presso PC 6

(CHF 10'000.--) e n. presso PC 6 (CHF 20'000.--), entrambe intestate

all’accusato (punto 2.1 AA).

AC 1 ha ammesso l’addebito che risulta accertato dalla

ricostruzione EFIN (PP AC 1 28.3.2007, pag. 10).

-

di essersi appropriato di ITL 200 milioni (pari a CHF 166'260.--)

consegnatigli il 28.8.1999 da PC 1 a __________, denaro utilizzato a favore di

terzi clienti per coprire precedenti perdite o migliorarne altrimenti la

situazione patrimoniale (punto 2.2 AA).

Anche quest’appropriazione indebita – sostenuta, peraltro, dalle

emergenze istruttorie – è stata ammessa da AC 1:

"

… Per terzi clienti intendo clienti da me seguiti della banca PC

5.

La consegna del denaro a questi terzi clienti è avvenuta sia in Svizzera che

in Italia. Non ricordo più di quali clienti si tratta…" (PP AC 1 28.3.2007, pag. 11)

- di essersi appropriato di ITL 50 milioni (pari a CHF 39'335.--)

consegnatigli il 12.09.2000 a __________ da __________, avente diritto

economico della relazione __________ presso PC 4, in parte (CHF 18'509.75) accreditati

per contanti il 14.9.2000 sulla relazione n. 20115 __________ presso __________

di cui egli era titolare (punto 2.3. AA).

AC 1 ha ammesso anche questa imputazione (PP AC 1

28.3

, pag. 11).

11.

diritto

Si rende colpevole di truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP ed è punibile con una pena detentiva fino a

cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose

false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore

inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Secondo l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP (appropriazione

indebita) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si

appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, oppure chiunque

indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali

affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

Giusta l'art. 158 n. 1 CP si rende colpevole di

amministrazione infedele ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria, chiunque obbligato per legge, mandato ufficiale o

negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la

gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da

uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto (cpv. 3).

Secondo l’art. 251 CP è autore colpevole di falsità in documenti,

ed è punibile con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria, colui che al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di

una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma

autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento contrariamente alla

verità un fatto di importanza giuridica o fa uso a scopo d’inganno di un tale

documento.

L'art. 251 CP non

reprime solo la falsificazione di un documento falso (falso materiale), ma

anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In

quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato

solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità

per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto perdite e profitti,

inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha

redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante: funzionario,

notaio, medico, architetto, ecc.). In particolare, il gestore di patrimoni che

indica falsamente al cliente la posizione del suo conto, si trova in una

posizione analoga a quella di un garante dal momento che il cliente non è a

conoscenza delle operazioni di gestioni e non è in grado di verificare lo stato

del suo conto (DTF 120 IV 364).

Non v’è dubbio che quanto fatto da AC 1 configura

i reati di amministrazione infedele, truffa, appropriazione indebita e falsità

in documenti così come indicato nell’atto di accusa.

Non v’è prescrizione per l’azione penale in

relazione ai reati di amministrazione infedele in forza di quanto stabilito dal

TF in DTF 117 IV 408 e STF 18 febbraio 2005,6S.187/2004.

12.

pena

Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice

commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e

delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà

sulla sua vita. Ai sensi del cpv. 2 e del citato articolo la colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione.

Ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP quando per uno o

più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena.

La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata

considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi:

considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo

di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi

cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando

inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV

1995.

24).

In concreto, la colpa di AC 1 è, dal profilo oggettivo,

particolarmente grave se si considera il lungo tempo in cui ha delinquito, il

numero dei reati commessi e l’entità del danno causato. Tenuto conto di questi

elementi e non ve ne fossero altri e numerosi che concorrono ad attenuazione

della sua colpa, la pena proposta dal procuratore potrebbe essere considerata

del tutto adeguata.

Infatti, a suo favore occorre prima di tutto considerare che AC 1

ha iniziato a delinquere, non per sé, ma sostanzialmente per coprire le perdite

sin lì causate da una gestione essenzialmente conforme al mandato e per non

esporsi al rischio di critiche o abbandoni dei clienti e, di conseguenza, al

rischio di difficoltà con i superiori che – sembra – facevano pressioni sui

consulenti a cui richiedevano il massimo delle performances possibili e che,

poi, ha continuato a delinquere sempre nella speranza di recuperare e coprire

le perdite ma, purtroppo, come sempre accade, perdendo ancora di più e

precipitando in una spirale senza fondo. Indicativo della disperazione in cui AC

1.

versava sono le sconsiderate speranze poste e i soldi buttati nei biglietti

delle numerose lotterie europee, ultimissima spiaggia di un investitore

ridotto, ormai, alla canna del gas.

Certo, come lui stesso ha ammesso, qualcosa AC 1 ha tenuto per sé.

Ma si tratta di poca cosa. Per quel che si è potuto appurare, si è trattato di

cosa parificabile ad una goccia nel mare del meccanismo di “buco tappa buco”

messo in atto in quegli anni.

In secondo luogo, va considerato, a suo favore, il lungo tempo

trascorso dai fatti – si va dai 7 ai 10 anni – che, per alcuni reati,

costituisce l’attenuante specifica di cui all’art 48 lett. e CP.

Sempre a favore dell’imputato, va considerato il fatto che, dopo

essere stato licenziato dall’UBS, egli ha saputo riciclarsi in un’attività

diversa e mantenerla sin qui con piena soddisfazione del datore di lavoro,

riuscendo ad adattarsi ad un tenore di vita più modesto del precedente.

Ancora a suo favore va considerato che egli, subito dopo l’avvio

dell’inchiesta, ha venduto l’appartamento di cui era proprietario con la moglie

ed ha dichiarato di lasciare a beneficio delle PC l’eccedenza del ricavato (la

parte che gli spettava) della vendita.

Inoltre, ad attenuazione della sua colpa è stato tenuto conto

della sofferenza accertata dallo psichiatra e provata dalla lunga terapia cui

si è sottoposto e continua a sottoporsi: la malattia di cui egli soffre – pur

se non ha provocato, a mente della Corte, una scemata responsabilità – è stata

considerata a favore dell’imputato nell’ambito dell’art 47 CP.

Sempre in quest’ambito è stato considerato il fatto che l’imputato

si è costituito ed ha, in seguito, collaborato per quanto era nelle sue

possibilità con gli inquirenti per la ricostruzione delle malversazioni

effettuate.

Ancora a favore dell’imputato, è stata considerata la violazione

del principio di celerità (battuta d’arresto dell’inchiesta durante ben tre

anni) che ha fatto sì che il AC 1 oggi processato non è più lo stesso uomo che

ha commesso i reati di cui viene riconosciuto colpevole.

Considerata, inoltre, la sua incensuratezza, AC 1 è condannato

alla pena detentiva di 2 anni.

La pena è stata sospesa condizionalmente per due anni.

13.

parti civili

Le richieste delle PC sono state accolte nella loro sostanza, con

le modifiche discusse e concordate al dibattimento.

Naturalmente, le richieste di indennizzo dei

fratelli PC 1 sono state diminuite – e non poteva essere altrimenti - degli

importi di cui alle ipotesi di reato che non sono state confermate.

Inoltre, le richieste di indennizzo delle spese

di patrocinio sono state rinviate, per tutte le PC, al foro civile ritenuto che

gli importi richiesti erano comprensivi anche delle spese di patrocinio

maturate nelle cause civili e che nessuna delle PC ha sostanziato la richiesta

nemmeno con la presentazione di una nota dettagliata.

14.

sequestri

Quanto in sequestro ha avuto – con il consenso di

tutte le parti – il destino di cui al dispositivo.

Una precisazione si impone: il saldo della

relazione n. __________ intestata a AC 1 presso __________ (111'439.- al

27.12

) è stato confiscato e assegnato, dedotte le tasse e spese di

giustizia, alla sola UBS siccome è stato accertato che il conto è stato

alimentato unicamente con il provento di malversazioni commesse durante

l’attività lavorativa ad PC 4. Identico discorso per l’orologio Breguet.

Infine, si precisa che il residuo del provento della

vendita dell’appartamento (che era stato acquistato grazie agli averi LPP) può

essere oggetto di sequestro conservativo in applicazione di quanto precisato in

DTF 124 II 211 e 120 III 75.

Pure pignorabili sono gli averi LPP (fr.

95'258.35 al 27.2.2008; cfr. doc. TPC 22 e AI 96) depositati presso __________

(art. 44 LEF; P.R. Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Lausanne 1999, n.

21.

ad art. 44, sentenza 25.10.2001 Corte delle Assise correzionali - inc.

72.1999

), nella misura in cui tali prestazioni sono esigibili, ovvero

quando si verificherà un caso di previdenza (DTF 120 III 71, P.R. Gilliéron,

Commentaire de la LP, Vol. II, Lausanne 2000, n. 198) con la precisazione che,

nel caso in cui il diritto diventasse esigibile (come capitale o come rendita),

la sua pignorabilità è possibile nei limiti previsti dalla LEF: in caso di

rendita, l'ammontare pignorabile non potrà oltrepassare il minimo vitale del

beneficiario, in caso di prestazione in capitale, l’intero importo sarà

pignorabile (cfr. P.R. Gilliéron, op. cit. n. 202 ad art. 92).

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1, 1.1.2, 1.4.1, 3.1, 4;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 44, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 73, 138 n. 2, 146 n. 1, 158 n. 1, 251 CP;

9.

e segg.

(260, 264) CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa

per

avere,

nel periodo marzo

1994-novembre 2001,

a scopo di indebito profitto, in qualità di consulente finanziario

alla clientela dapprima presso il PC 6, in seguito presso la PC 5 ed infine

presso la PC 4,

ingannato ripetutamente

con astuzia i colleghi addetti all’esecuzione delle operazioni di trasferimento

o prelevamento, inducendoli ad eseguire ordini indebiti di bonifico e di

prelievo per un importo complessivo di fr. 6'811'495.90 in danno delle

relazioni intestate alla __________ o personalmente ai clienti PC 1, PC 2 e PC

3.

ed in favore proprio o di terzi;

1.2

ripetuta

appropriazione indebita qualificata

siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito

di attività sottoposta alla legge federale sulle banche,

per essersi appropriato a __________ e

all’estero,

nel periodo dicembre 1996-marzo 2001,

di complessivi fr. 245'468.30, denaro

consegnatogli oppure fattogli pervenire da clienti per accredito sui loro

conti;

1.3

ripetuta

amministrazione infedele

per

avere, a __________,

nel periodo gennaio

1995-dicembre 2001,

nella sua qualità di

consulente finanziario alla clientela dapprima presso il PC 6, in seguito

presso la PC 5 ed infine presso la PC 4, in quanto tale tenuto per contratto ad

amministrare il patrimonio dei clienti da lui seguiti,

ripetutamente mancato al

proprio dovere, causando così un danno quantificabile

globalmente in fr. 7'699'476.10;

1.4

ripetuta falsità in

documenti

per

avere,

1.4.1

il 4.5.1998,

formato, abusando della firma autentica del cliente PC 1, una falsa conferma di

ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. __________ presso __________;

1.4.2

il 20.4.1999, formato,

falsificando la firma del cliente PC 1 o abusando della sua firma autentica,

una falsa conferma di ordini di bonifico telefonici a favore del conto n. __________

presso __________;

1.4.3

nel corso del

2001, allestito e fatto uso di un estratto patrimoniale non corrispondente alla

realtà concernente le relazioni __________ aperte presso PC 4;

meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è prosciolto dalle

imputazioni di truffa di cui ai punti 1.1.1.1 e 1.1.1.2 dell'atto di

accusa e di falsità in documenti di cui al punto 4.1 dell'atto di

accusa.

3.

Di conseguenza, ritenuta in parte l'attenuante specifica del

lungo tempo trascorso dai fatti e ritenuta la violazione del principio di

celerità, AC 1, è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 2 (due) anni;

3.2

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

5.

AC 1 è inoltre condannato a versare alle

seguenti parti civili le seguenti indennità:

5.1

a PC 4 fr. 4'766'285.55 e Euro 630'000.- oltre

interessi al 5% dal 1. novembre 2000;

5.2

a PC 5

fr. 1'690'801.70 oltre interessi (così come deciso dal TF con decisione

1.6

);

5.3

a PC 2 e PC 1:

5.3.1

fr. 1'535'566.- oltre

interessi del 5% a partire dalle date e su gli importi seguenti:

su fr.

80'000.- dal 17.12.1996;

su fr.

450'000.- dal 3.2.1997;

su fr.

403'175.- dal 2.7.1998;

su fr.

353'183.- dal 25.8.1998;

su fr.

76'131.- dal 20.1.1999;

su fr.

173'177.- dal 23.4.1999;

per le

pretese relative alle malversazioni compiute in seno alla banca PC 5;

5.3.2

fr. 2'206'801.- oltre interessi

del 5% a far tempo dal 5.12.2002 per le pretese relative alle malversazioni

compiute in seno al PC 6.

§

Per il resto e per le spese di patrocinio le parti civili sono rinviate al foro

civile.

6.

E'

ordinata la confisca e l'assegnazione alla PC PC 4:

6.1

del saldo attivo della relazione n. 20115 __________ intestata a AC 1 presso __________,

previa deduzione delle tasse e spese di giustizia;

6.2

dell'orologio

Breguet.

7.

È ordinata la confisca di:

7.1

documentazione

varia (AI 17);

7.2

documentazione

varia (AI 31);

7.3

documentazione

concernente la __________ (AI 18);

7.4

documentazione

varia sequestrata presso gli uffici di __________ (AI 65);

7.5

documentazione

bancaria varia.

8.

E'

ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di risarcimento

delle PC:

8.1

sul saldo attivo della relazione n. intestata a __________ presso PC 6;

8.2

sul saldo

attivo della relazione n. intestata a AC 1 presso PC 4, ritenuto che PC 4 farà

valere il suo diritto di pegno e compensazione;

8.3

sul saldo

attivo della relazione n. intestata al MP presso __________;

8.4

sugli averi

LPP del condannato depositati sul conto n. a lui intestato presso __________,

sia che essi vengano fatti valere nella forma della prestazione in capitale di

libero passaggio, sia nella forma della rendita mensile (in quest'ultimo caso

solo per l'importo che eccede il minimo vitale);

8.5

2 penne marca

Cartier (con una ricarica) ed 1 portapenne di cristallo.

9.

La pistola

marca SIG 220, con munizioni, viene dissequestrata a favore dell'Ufficio dei

permessi per le valutazioni di sua competenza.

10.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'250.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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