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Decisione

72.2007.89

Disposto indebitamente di denaro (fr. 50'000.-) affidatogli da una parente della moglie. Proscioglimento parziale. Pena pecuniaria sospesa condizionalmente

30 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 assistito dal difensore di fiducia DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:40.

È pervenuto alla Corte:

lo scritto 10.07.2008 in cui l'RC 1, per conto

della PC 1, dichiara di ritirare denuncia penale e di disinteressarsi del

prosieguo del procedimento penale (doc. TPC 12).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale,

limitato l'atto d'accusa all'imputazione di appropriazione indebita per

l'importo di soli fr. 50'000.-, conclude chiedendo la condanna dell'accusato

alla pena pecuniaria di fr. 6'300.- corrispondenti a 90 aliquote giornaliere di

fr. 70.- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale di detta pena.

Si rimette alla Corte per il giudizio relativo al saldo attivo del c/c

intestato all'accusato presso __________ ancora in sequestro.

§ Il Difensore, il quale contesta vi sia stato nel caso

concreto affidamento di fondi risp. averi da parte di PC 1 al suo patrocinato.

Sostiene inoltre l'assenza di alcun dolo, penalmente rilevante, nel suo

assistito, del quale pone in evidenza la vita anteriore, la personalità e il

carattere di persona onesta. Conclude chiedendo l'integrale proscioglimento

dall'imputazione di appropriazione indebita. Si oppone inoltre alla confisca

degli averi depositati sul conto del suo difeso presso __________.

Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole

di

ripetuta

appropriazione indebita

di

complessivi fr. 213'201.-

commessa

nel periodo agosto 2000 - novembre 2005

in danno di PC 1?

1.1. oppure per

un importo minore?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

3.

Deve

essere confiscato in tutto o in parte il saldo attivo del conto n. __________

di AC 1 co. __________?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 1. e in parte al quesito 3.;

visti gli art. 12, 34,

42, 44, 47, 51, 70, 138 CP;

9.

e segg., 161 cpv. 3, 260, 264 CPP e 39 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di

appropriazione

indebita

commessa,

in un'occasione, il 22.11.2002, nel __________,

in

danno di PC 1i, per un importo di fr. 50'000.-.

2.

AC 1 è prosciolto dall'imputazione di ripetuta

appropriazione indebita per l'ulteriore importo di fr. 160'000.- circa

imputato nell'atto d'accusa.

3.

Di conseguenza, AC 1 è condannato

alla pena

pecuniaria di fr. 6'300.- (seimilatrecento), corrispondenti a 90 (novanta)

aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

4.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

5.

La tassa

di giustizia di fr. 280.- e le spese processuali sono a carico del condannato,

in ragione di un quarto mentre che i rimanenti tre quarti sono posti a carico

dello Stato.

6.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali a suo carico, è

ordinato il dissequestro del saldo attivo del conto nr. __________ intestato a AC

1.

co. __________.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 280.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 530.--

===========

Distinta

spese a carico di AC 1

Tassa di

giustizia fr. 70.--

Inchiesta

preliminare fr. 50.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 132.50

============

Il

rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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