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Decisione

72.2007.99

Infrazione aggravata alla LStup (acquistato, detenuto, venduto e ceduto cocaina) - infrazione alla LDDS (soggiorno illegale) - contravvenzione alla LStup (consumato marijuana) - pena unica

18 settembre 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I due erano dediti allo spaccio di cocaina che

ricevevano in misura di almeno 20/30 grammi al giorno da __________.

__________ sino ad ora non ha ammesso di aver

rifornito __________ e __________, ma asserisce che aveva solo tre clienti di

cui due sarebbero partiti dalla Svizzera e uno non ricorda chi sia. Sta di

fatto che però __________, in data odierna ha riconosciuto nell'__________

colui che riforniva di cocaina il duo __________ confermando così i numerosi

tracciati telefonici intercorsi tra loro e già contestati a __________.

A tutto ciò va aggiunto che __________ ha preso

in affitto l'appartamento a fine agosto inizi settembre 2006. Fattispecie pure

confermata da __________.

A fine agosto inizi 2006 pure __________ ha

iniziato ad acquistare cocaina da __________ che poi rivendeva ad altri

cittadini di etnia __________.

Sempre a fine agosto inizi settembre 2006 pure __________

ammette di avere iniziato a portare la cocaina da __________ e questo sarebbe

continuato sino al giorno del suo arresto avvenuto il 28.10.2006.

__________ aggiunge che in questi tre mesi ha

ricevuto da __________ il denaro per pagare l'affitto per complessivi 6500.-,

altri 8000.- / 10000.- da inviare all'estero, ulteriori 3000.-- frs. che ha

avuto quale guadagno per i favori prestati (si occupava di andare a fare la

spesa per gli occupanti dell'appartamento).

Alla fine di ottobre 2006 __________ è stato

incarcerato per espiare una precedente pena. Pertanto non sa cosa sia avvenuto

nell'appartamento a partire da quella data.

Per stesse ammissioni di __________, AC 1 è

presente presso l'appartamento da almeno un mese. AC 1 dichiara da tre

settimane. __________ afferma che quanto trovato in data odierna in merito alla

droga appartiene a AC 1. AC 1 nega.

Agli inquirenti la figura di AC 1 sembra quella

di aver rimpiazzato da una parte __________ (arrestato l'8.11.2006 con 186

grammi lordi di cocaina) nelle trasferte al di fuori dell'appartamento

per approvvigionarsi di cocaina e dall'altra quella di __________ (in

espiazione pena presso __________) nell'effettuare le consegne in strada a

clienti a cui non volevano svelare il luogo del loro soggiorno.

Infine comunichiamo che a carico di __________ vi

era già un ordine di arresto per spaccio di oltre grammi 130 di cocaina.

I tre rubricati sono stati sottoposti al prelievo

urine. Hanno dichiarato di consumare unicamente marijuana.

I rubricati sono tutti __________."

Al momento dell'arresto sull'accusato, nella sua giacca,

sono stati rinvenuti 30,5 gr. di cocaina il cui grado di purezza è risultato

essere in gran parte superiore al 30% (all. 14 AI 1.6).

Nella valigetta nera in suo possesso sono inoltre

state rinvenute diverse banconote in franchi ed in EURO per un totale di CHF

8'830 e € 2'305.

Detto denaro è stato sottoposto ad esame

"Ionscan" da cui è emerso:

" Busta 4, AC 1

Tutte le banconote analizzate sono risultate

positive alla cocaina. Dai valori riscontrati si può desumere che circa 80%

delle banconote analizzate siano state contaminate direttamente dalla sostanza

indicata e che il rimanente 20% sia stato in un ambiente contaminato dalla

sostanza sopra indicata."

L'imputato ha spiegato che detto denaro sarebbe

il frutto del suo lavoro in nero presso un non meglio identificato garage della

Svizzera interna, mentre sulla cocaina, dopo aver negato che si trattasse di

roba sua, ha per finire dichiarato di averla acquistata poiché voleva aiutare

la sua amica __________ poiché, nei momenti di crisi, soltanto la somministrazione

di cocaina riusciva a calmarla.

6. Se dell'imputato nemmeno è nota la vera identità, di certo si sa che

è un bugiardo di prima categoria. Questo giudice, valutati tutti gli indizi nel

loro insieme, è giunto al convincimento che l'accusato ha venduto almeno 200

grammi di cocaina nonché ceduto a terzi almeno 30,5 grammi della stessa

sostanza nel periodo tra l'aprile 2005 ed il dicembre 2006, fatto salvo,

evidentemente il periodo dall'aprile (24) al luglio (16) 2006 in cui è stato in

prigione in espiazione della precedente condanna.

6.1. Innanzi tutto la versione dell'imputato non è mai parsa né costante

né lineare.

In punto allo spaccio ed al possesso di cocaina

ha dapprima dichiarato: "non ho mai trafficato cocaina in vita

mia" (PS 05.12.06), circostanza ribadita al GIAR "io non ho

mai trafficato cocaina".

In occasione del terzo interrogatorio, in

polizia, ha riferito:

" L'interrogante

mi informa che __________ ha dichiarato che la cocaina rinvenuta nell'appartamento

di via _____ è di mia proprietà. Vengo invitato a prendere posizione in merito.

Mente, la cocaina non è mia. Non so di chi sia.

Io ero ospite da queste persone da solo due settimane.

D. Visto che lei

dichiara che la cocaina non è la sua, per lo meno doveva vedere cosa accadeva nell'appartamento,

e non può non aver notato il traffico di cocaina che vi si svolgeva, cosa dice

in merito?

R. Io dico solo

quello che voglio dire, non posso raccontare cose di cui non sono a

conoscenza." (PS

07.12.06).

Le menzogne sono proseguite pure durante il

successivo interrogatorio di polizia avvenuto il 2 gennaio 2007:

" Nella

tasca della giacca di colore beige "75", quella in cui sono state

ritrovate le bolas di cocaina v'erano pure diverse schedine del lotto e

dell'euromillions. Le chiediamo nuovamente se le bolas di cocaina sono sue ed

inoltre di chi sono le schedine del lotto ed euromillions?

R: Le bolas non sono mie ma le schedine lotto ed

euromillions le ho giocate io venerdì."

Nuovamente interrogato dagli agenti di polizia,

compreso che i suoi acquirenti lo avevano indicato quale loro fornitore di

cocaina, l'imputato si è rifiutato di rispondere, non volendo più parlare con

gli inquirenti, voltando loro le spalle (PS 11.01.07).

Nella successiva audizione davanti al PP ha

ribadito di non aver mai trafficato cocaina, ammettendo però che le bolas

rinvenute nella sua giacca erano sue e che le avrebbe vendute per arrotondare

la cifra già in suo possesso in quanto intenzionato a lasciare finalmente la

Svizzera:

" Non

ho mai trafficato cocaina. Con l'eccezione dell'acquisto di 30 grammi che ho

fatto il 4 dicembre 2006. Questa cocaina era confezionata in due involucri da 10 grammi cadauno e in 28 altre bolas che

complessivamente davano 10 -grammi. lo ho poi nascosto i due involucri da 10

grammi in una sedia in casa di AC 1 dove è poi stata trovata dalla polizia. Le

28 bolas si trovavano invece nella tasca di una mia giacca. La mia idea era di

rivendere questa cocaina per guadagnare il denaro necessario, ossia Fr.

900/1'000 da aggiungere agli Euro 2'225 che mi sarebbero serviti per pagare il

viaggio di ritorno in __________." (MP

11.01.07).

Ma il walzer delle versioni, meglio dire delle

menzogne, non è finito qui. Posto a confronto con le dichiarazioni di alcuni

acquirenti che lo hanno riconosciuto quale loro fornitore di cocaina, il

sedicente "AC 1" ha negato ogni suo coinvolgimento, salvo ammettere,

per finire, di aver dato della cocaina alla sua ex compagna __________, per

farla star tranquilla:

" È

vero che le ho dato cocaina, ma non 30 grammi. La cocaina che le davo io

l'acquistavo e poi gliela davo per farla stare tranquilla, solo quando stava

male. Io volevo aiutare questa ragazza, ho provato di farla smettere di

consumare cocaina. Ho fatto del mio meglio per farla smettere, ma lei consumava

da tanto tempo e quindi era difficile farla smettere.

D. Quanta cocaina ha procurato a __________?

R. Non so indicare, quando diventava troppo

nervosa, andavo a comperarle una piccola "bolas" di cocaina. Ciò non

avveniva sempre, ma magari una volta ogni settimana o ogni due settimane e

dipendeva anche dai soldi che avevo a disposizione.

Non sono così in grado di indicare con esattezza

quanta cocaina le ho procurato."(PS 08.03.07).

Nuovamente posto di fronte alle dichiarazioni

degli acquirenti, fatta salva la __________, per la quale ha comunque tenuto a

ribadire di aver agito in realtà da buon samaritano, ha negato ogni addebito

accusando __________, ex amico di __________, di volerlo danneggiare per

gelosia, così come ha detto di conoscere alcune persone (__________) senza aver

loro mai venduto cocaina e ha contestato di conoscerne altre (__________).

Per finire ha poi ammesso, dinanzi al PP:

" Rispondo

che il nome dei diversi acquirenti che sostengono di aver acquistato cocaina da

me, mi è già stato prospettato dalla polizia. Io tuttavia contesto le loro

dichiarazioni. Io ritengo di aver venduto complessivamente 30 grammi di cocaina

e questo limitatamente al periodo novembre-dicembre 2006. Ho venduto questa cocaina

a __________. Avevo acquistato la cocaina a fr. 700.00 per 10 grammi e la

rivendevo a fr. 100.00 il grammo ritenuto che poi suddividevo il quantitativo

in diverse bolas di peso inferiore. Più o meno vendevo dosi da 0.3 grammi al

prezzo di circa fr. 30.00 l'unità. (…) è vero anche che nel corso del mese di

ottobre 2006, in forse 5 occasioni, ho ceduto gratuitamente cocaina alla mia

amica __________. Si trattava di dosi piccole da fr. 30.00 cadauna. Se lei

sostiene che da me ha ricevuto complessivamente 30 grammi, questa sua

affermazione non corrisponde alla verità. Contesto pure di aver ceduto

gratuitamente grammi 5 di cocaina ad __________. Era una persona che conoscevo,

ma che non posso chiamarlo mio amico." (MP 24.04.07).

6.2. Quanto alle chiamate di correo è emerso che, interrogati in polizia,

diversi acquirenti hanno da subito individuato in "AC 1" il loro

fornitore.

6.2.1. __________ ha quantificato in 38,8 gr la quantità di cocaina da lui acquistata

(PS 03.01.07); __________ in 10/15 grammi (PS 03.01.07); __________ in 15

grammi (PS 11.01.07), versione confermata in occasione del verbale di confronto

con "AC 1" (PS 03.04.07); __________ in 14,4 grammi; __________ in 4

grammi (PS 04.01.07); __________ in 1,6 grammi (PS 09.01.07); __________ in 1,6

grammi (PS 04.01.07) e __________ in 1 grammo (PS 05.01.07). Per contro __________,

nata il 6 ottobre 1968, con la quale l'accusato avrebbe avuto una relazione

sentimentale, ha dichiarato in polizia (PS 18.01.07) di aver acquistato da lui

2 grammi di cocaina e ne avrebbe ricevuto 30 in regalo, così come __________ ha

detto di averne ricevuti 5 in cambio di ospitalità (PS 22.01.07).

6.2.2. In sede di verbale di confronto la __________ ha poi ridimensionato

i quantitativi pretendendo quasi che l'uomo fosse costretto a procurarle la

cocaina perché altrimenti "scleravo" (PS 19.06.07). Già da una prima

spassionata lettura di detto verbale si comprende chiaramente come la donna

abbia inteso ridimensionare le responsabilità dell'imputato, ritrattando ogni

particolare delle sue precedenti affermazioni in polizia, addossandosi la

responsabilità di dichiarazioni asseritamente inveritiere. Innanzi tutto

l'inizio del verbale di confronto appare sospetto, anzi del tutto eloquente:

l'uomo, una volta appreso che la donna avrebbe cessato di far uso di

stupefacenti, ha affermato: "Sono contento di sapere che non lo fa più"

in una sorta di captatio benevolentiae che non

merita ulteriori commenti. Lo stesso imputato ha poi affermato che "se

potessi rimanere in Svizzera ci rimarrei con __________ " e la donna

in coda al verbale ha ribadito: "se potessi e se "__________"

lo vuole io vorrei continuare la mia relazione con lui".

A precisa contestazione sulle affermazioni fatte

precedentemente in polizia sulla sua consapevolezza che il prevenuto era dedito

allo spaccio di droga, __________ non ha saputo dire altro che:

" non

è vero che lui mi ha raccontato che spacciava cocaina e che ciò accadeva nei

pressi dell'Università. Non intendo rispondere alla domanda a sapere se è vero

che lui mi ha detto che non spacciava cocaina di sera poiché era troppo

pericoloso a quel momento.

(….) se in polizia ho dichiarato che da quando lo

conosco non ha mai lavorato e la sua unica fonte di guadagno era la vendita di

cocaina era perché ero confusa."

__________, in occasione del citato confronto,

non ha saputo dire altro che in polizia era confusa, senza spiegare perché né

sostanziare la sua nuova versione. Ha comunque spiegato, una volta sentito

l'accusato dire della sua disponibilità a riprendere la relazione con lei, che

le sue intenzioni sono quelle di rimettersi con lui. Ecco quindi spiegato il

motivo per il quale la donna ha inteso ridimensionare, in modo goffo e non

credibile, le responsabilità dell'imputato. Del resto nemmeno si spiegherebbe

perché, in un primo tempo, pur consapevole di esporre sé stessa a conseguenze

penali maggiori a seconda del quantitativo di droga consumato, avrebbe gonfiato

detti quantitativi. Che lo avrebbe fatto per gelosia a seguito della rottura

della relazione, del resto, nemmeno lei lo pretende. Ne discende che dette

ritrattazioni non hanno da essere minimamente ritenute credibili.

6.2.3. Anche __________, dopo aver ridotto i quantitativi a 25 grammi (PS

03.04.07) in occasione del verbale di confronto del 19 giugno 2007 ha, davanti

al PP, ridotto il quantitativo di cocaina acquistata dal "AC 1" da

38,8 a 20 grammi ca. Dal canto suo l'accusato, che in polizia aveva negato di

avergli venduto cocaina (PS 21.03.07, p. 3), ha per finire ammesso di avergli

venduto 16 palline del peso variante tra 0,3 e 0,6 grammi l'una.

Ribadita l'assoluta inattendibilità della

versione dell'accusato come ricordato al considerando 6.1, anche in questo caso

deve trattarsi, quella di __________, di una ritrattazione volta a

ridimensionare, oltre a quelle di "AC 1", pure le sue responsabilità.

Sono infatti stati accertati ben 160 contatti telefonici tra il __________ e

l'utenza telefonica (076/4728162) in uso all'accusato. Interrogato al riguardo __________,

prima della ritrattazione di cui sopra, ha fornito l'unica e logica spiegazione

possibile:

" Gli agenti interroganti mi informano che i

numeri di telefono che ho dichiarato aver usato per comperare cocaina sono

stati in contatto all'incirca 160 volte con il numero di AC 1 (da me

conosciuto come __________). Infatti dichiaro che, tenendo conto che dovevo

fare alcune telefonate per finalizzare un acquisto, queste telefonate

corrispondono con quanto ammesso fino ad ora."

(PS 03.01.07),

e meglio l'acquisto di 38,8 grammi di cocaina

dall'accusato.

6.3. La Corte ha potuto accertare che il denaro rinvenuto presso

l'accusato è in realtà provento della vendita di stupefacente.

6.3.1. Come visto le banconote in franchi svizzeri erano letteralmente

imbevute di cocaina. Gli esperti hanno infatti potuto accertare, al di là di

ogni dubbio, che non si trattava di soldi che possono essere stati contaminati

dalla, per così dire, libera circolazione della moneta, ma direttamente, ossia

perché entrati, ben l'80%, in contatto diretto con lo stupefacente.

6.3.2. L'accusato non ha un documento di identità, non ha alcun permesso di

soggiorno e non ha dimora fissa. Egli ha raccontato, in merito al denaro

sequestratogli quanto segue:

" D. Come

si è procurato questo denaro?

R. Li ho guadagnati a __________ dove ho lavorato in nero a

dapprima __________ e poi a __________ in un luogo dove preparano veicoli da

inviare in __________. Il mio lavoro consisteva nello smontare dai veicoli le

parti che si potevano rompere (fari, lampadine, ecc.) o essere rubate durante

il viaggio.

Queste parti le mettevo in un sacco che poi veniva messo

all'interno dell'auto.

Mi occupavo pure di mettere all'interno dei veicoli merce di

diversa natura, quali copertoni, frigoriferi o altri elettrodomestici. A fare

questo lavoro eravamo diversi __________.

I veicoli venivano poi caricati in containers e inviati in

varie parti del mondo. La compagnia che si occupa di inviare auto e merce

all'estero è gestita da albanesi, ma a pagare gli "operai" come me

sono le persone che inviano la merce, e generalmente __________.

Ho lavorato in questa maniera a partire dal mese di febbraio

2005 sino al mese di aprile 2006 quando sono stato arrestato. Sono stato in

prigione sino al mese di luglio 2006, dopo di che ho ripreso questa attività.

D. Quanto e come veniva pagato per questo genere di lavoro?

R. AI giorno, a dipendenza del lavoro che facevo, potevo guadagnare

dai frs. 50.-- ai frs. 100.--.

D. In che valuta era pagato?

R. In franchi, che poi in parte cambiavo in euro. Se guardate sugli

euro ho segnato le date in cui ho cambiato questi soldi.

D. Quando è stato arrestato in aprile 2006, le è stato sequestrato

del denaro?

R. No, perché il denaro non lo custodivo io ma dei conoscenti a __________."

(PS 02.01.07).

E' vero che, su questo punto, l'accusato ha

sempre reso la medesima versione. Tale versione non può, di tutta evidenza,

essere ritenuta. A prescindere dal fatto che appare molto poco probabile che un

cittadino di colore senza né documenti né dimora fissa possa lavorare montando

e smontando pezzi di autovetture, per diversi mesi, salvo un'assenza di un paio

di mesi dove ha fatto "visita" alle patrie galere, senza che nessuno

se ne accorga, il "AC 1" non ha innanzi tutto fornito, al di là di

alcune generiche affermazioni sui luoghi (__________), alcuna informazione

utile a risalire a questi fantomatici datori di lavoro. Non ha saputo dire chi

sono, fornirne i connotati, indicare con precisione i recapiti, nemmeno quelli

telefonici, ed i luoghi di lavoro. Anche in punto all'attività asseritamente

svolta, è rimasto assai vago non indicando né la destinazione finale (__________?,

via dove?) delle vetture o dei pezzi di vettura smontati. In siffatte evenienze

appare di tutta evidenza che si tratta di una versione di comodo, senza il

benchè minimo senso, fatta solo per tentare di sottrarsi alle sue

responsabilità. Diversamente avrebbe fornito le informazioni utili per almeno

risalire agli asseriti datori di lavoro.

6.3.3. L'accusato era ben inserito nel traffico di stupefacente e sapeva

muoversi per strada, facendo capire di avere droga da vendere. Lo dicono gli

acquirenti e meglio:

- __________:

"D.

Lei ha mai visto AC 1 con importanti quantitativi di cocaina?

R. Sì, nel periodo

in cui era a casa mia, per due sabati di fila, mi è capitato di vederlo con

almeno 4 ovuli di cocaina da 10 grammi l'uno. Questa sostanza lui la

trasportava nello stomaco e quando arrivava a casa mia andava al gabinetto a

defecare.

Una volta recuperati

gli ovuli si metteva a confezionare le "bolas" pronte per la

vendita." (PS 22.01.07);

- __________ (prima delle non credibili

ritrattazioni):

"A domanda dell'interrogante

rispondo che so che dopo essere stato

in carcere a __________,

"__________" era tornato in __________ e faceva la spola tra __________.

In pratica quasi tutti i giorni alla sera, "__________" prendeva il

treno per andare a __________ e la mattina faceva

ritorno a __________ sempre con il treno.

Non conosco il motivo

di questi viaggi fino a __________. Lui mi diceva che andava a __________ solo

per dormire, e per questo motivo mi chiedeva se potevo ospitarlo. Da parte mia

ho sempre rifiutato di ospitarlo in quanto vivo con i miei figli e non volevo

avere problemi. (…) che "__________" spacciava cocaina generalmente

durante il giorno, alla sera diceva che era troppo pericoloso." (PS 18.01.07);

- __________

"Conoscendolo sono

venuta a conoscenza che "AC 1" vendeva

cocaina, e per questo

motivo, di tanto in tanto, quando avevo abbastanza soldi ne acquistavo da lui."

(PS 03.01.07);

- __________:

"Ho

così iniziato ad acquistare cocaina da AC 1.

Anche

con lui i contatti avvenivano prima per telefono e poi ci si incontrava. Gli

incontri avvenivano o a __________ o nei pressi dell'Università di __________."

(PS 11.01.07);

- __________:

"Non ho uno spacciatore particolare. Sono

solito rifornirmi di cocaina

per strada nel senso

che incontro lo spacciatore, acquisto da lui e poi qualche volta mi rimane il

suo numero di telefono.

Sono solito andare in

stazione a __________ e precisamente nel sottopasso. L'ultimo spacciatore dal quale

mi rifornivo girava appunto in questo tunnel. Avevo il suo numero su di un

biglietto a casa mia (….) Posso affermare di aver incontrato questo spacciatore

africano una decina di volte." (PS 04.01.07).

Del resto l'imputato, falso asilante, senza alcuna

possibilità di lavorare e di stabilirsi in Svizzera, non poteva di certo

guadagnarsi onestamente cifre così importanti, senza contare il denaro che gli

è senz'altro servito per sopravvivere, per spostarsi da un cantone all'altro e

per pagare, anche se solo saltuariamente, l'alloggio presso amici o in albergo.

6.4. Né va sottovalutato il fatto che la droga, al momento dell'arresto,

era suddivisa in 28 bolas, già confezionate, pronte per essere vendute, ciò che

contrasta, ancora una volta, con la versione dell'imputato secondo il quale

avrebbe venduto solo qualche grammo per racimolare i soldi necessari alla sua

compagna per comprarsi il necessario per vivere. A ciò aggiungasi che nel suo

zainetto è stato rinvenuto un rotolo di cellofan, materiale che, notoriamente,

gli spacciatori di droga usano per confezionare lo stupefacente. Interrogato al

riguardo, nel primo verbale di polizia ha detto di non saperne nulla, salvo poi

affermare che si sarebbe trattato del materiale che gli serviva per imballare i

pezzi di auto da mandare in __________. Ancora una volta deve essere costatato

come la versione dell'accusato è apparsa contraddittoria, non lineare e non

credibile, coerente solo e soltanto con il suo comportamento sfuggente alle

proprie responsabilità.

6.5. Le dichiarazioni degli acquirenti acquistano rilevanza nella

determinazione sia del fatto che l'accusato è uno spacciatore di droga poiché

ha venduto loro cocaina nel periodo indicato nell'atto di accusa (salvo i due

mesi in cui era in carcere) sia del fatto che quanto ha guadagnato, lo ha

guadagnato grazie allo spaccio della cocaina. Non sono invece determinanti per

il calcolo effettivo della cocaina venduta. In effetti l'accusato era

conosciuto nell'ambiente, si muoveva con facilità, disponeva di droga in

quantità importanti che poi espelleva dalle sue viscere come spiegato dall'__________,

di guisa che quelli riferiti dai suoi clienti non possono che essere

considerati dei quantitativi indicativi tanto più che "AC 1", ben

inserito negli ambienti dei consumatori come riferito dalla __________ ("conoscendolo

sono venuta a conoscenza che vendeva") aveva senz'altro altri

acquirenti rimasti sconosciuti. In una valutazione assolutamente prudenziale,

partendo dall'assunto che, come da lui stesso ammesso, la droga la pagava CHF

70.- il grammo e la rivendeva, come riferito da alcuni acquirenti, al prezzo a

volte di 125.- CHF il grammo, si ha che, nella migliore delle ipotesi per

l'imputato, egli guadagnava fino a 55.- CHF il grammo (avesse guadagnato di

meno, i quantitativi di stupefacente venduto sarebbero addirittura maggiori).

Considerato che il denaro trovato in suo possesso, corrispondente a CHF

11'900.- non può che provenire, come accertato nei considerandi che precedono,

dal traffico di droga, si ha che, prescindendo da ogni spesa per sostentamento,

vitto, alloggio, viaggi ecc, questo importo corrisponde a 216,36 grammi di

cocaina venduta (11'900 diviso 55), senza tener conto che, molto probabilmente,

quella acquistata veniva ulteriormente tagliata visto il non trascurabile grado

di purezza (oltre 1/3) di quella sequestrata su di lui. Sempre in una

valutazione che vuole essere prudente e tenuto conto del fatto che, tutto

sommato, se non per l'applicazione dell'aggravante, i quantitativi di droga

venduti non sono, secondo giurisprudenza, il criterio determinante nella

commisurazione della pena, questo giudice ha quindi accertato che l'accusato a

venduto a terzi almeno 200 grammi di cocaina e ne ha offerti almeno 30,5, di

cui 5 all'__________ in cambio di ospitalità e 25 alla sua ex compagna __________.

7. Per

l’art. 19 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque intenzionalmente e senza

essere autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, importa, esporta, deposita,

detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure

fa preparativi a questi scopi, è punito con la detenzione o con la multa (n.

1). Nei casi gravi la pena è però della reclusione o della detenzione non

inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino un milione di

franchi (n. 2).

Un caso è

ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si

riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone (lett. a): il che è oggettivamente dato già per quantitativi,

presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF

114 IV 165), di 12 gr. di eroina pura o di 18 gr. di cocaina pura (DTF

109 IV 145, con le precisazioni in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per

quanto riguarda poi l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le

nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una realtà di comune

conoscenza (DTF 104 IV 211; cfr. anche 106 IV 232).

Nella fattispecie si ha che, pur applicando il

criterio minimo che per prassi è fissato al 10%, al di sotto del quale

l'effetto stupefacente è quasi trascurabile, si ha che l'accusato ha venduto

almeno 20 grammi di cocaina pura e quindi ha superato la citata soglia giurisprudenziale.

Quanto al pericolo per la salute di più persone va osservato che il "AC 1"

non aveva solo pochi clienti e sempre quelli, ma operava per strada, con

sconosciuti a cui dava il suo numero di telefono. Del resto le persone

interrogate non sono di tutta evidenza le uniche ad aver acquistato cocaina da

lui, stante che il quantitativo effettivamente venduto è ben superiore alla

sommatoria dei quantitativi indicati dagli acquirenti in occasione delle loro

prime audizioni di polizia (ca. 130 grammi pari a 13 grammi puri).

Ne discende che l'accusato, peraltro già

consumatore di cocaina ed essere stato addirittura condannato per questo, era

perfettamente conscio del fatto che vendeva droga, degli effetti nefasti che

essa ha per la salute e, facendolo per strada ad un numero indeterminato di

persone, ha consapevolmente e volontariamente messo in pericolo la salute di un

numero indeterminato di persone.

L'accusa va pertanto confermata, con la

precisazione che la pena non sarebbe mutata nemmeno se non fosse stata ritenuta

l'aggravante, la colpa dell'imputato rimanendo della medesima gravità.

8. Quanto

ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come

lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47

cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del

resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la

necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a

venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una

pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua

esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza

del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).

Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17

e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers,

Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare

la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,

l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno

inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione

familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la

formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e

la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117

IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata

nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit)

per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3

pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007

del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005 del 15

febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1

con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze

di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine

(DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento,

da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in

cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la

stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva

disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,

ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità

soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44

consid. 2c pag. 47).

Nel concreto caso la colpa dell'imputato non ha

da essere considerata di lieve portata. Non tanto per i quantitativi di droga

spacciati, che hanno assunto importanza solo per la determinazione (formale) dell'aggravante

dell'art. 19 cifra 2 LStup, quanto per gli aspetti soggettivi. L'accusato

nemmeno ha saputo dire chi è. Da che è in Svizzera ha in realtà dimostrato di

non sapersi assolutamente integrare nel nostro tessuto sociale. Ha abusato

dell'ospitalità che il nostro paese offre alle persone realmente perseguitate,

per in realtà inserirsi nel traffico degli stupefacenti. Invitato a lasciare il

Paese, non lo ha fatto e vi è rimasto spacciando droga, dimostrando di sapersi

muovere bene sul mercato, allacciando importanti contatti con vari

tossicodipendenti. Né va sottovalutata la durata del delinquere, a cavallo

addirittura dell'espiazione di una pena detentiva. In fondo l'accusato ha

dimostrato, in concreto, di non essere particolarmente sensibile alla pena se

solo si consideri che, appena scarcerato, altro non ha fatto che riprendere a

spacciare droga. Quella del "AC 1" è stata una scelta di

clandestinità e, quindi, di illegalità.

L'accusato durante tutto il procedimento si è, di

poi, dimostrato un bugiardo impenitente. Ora, lungi dalla Corte misconoscere

che tacere e mentire sono un diritto il cui esercizio non deve essere

considerato un'aggravante della colpa, la totale assenza di assunzione di

responsabilità e l'assoluta mancanza di resipiscenza non giustificano

attenuazioni di sorta.

Per finire è stato considerato, nella valutazione

della colpa, che l'imputato ha agito per puro scopo di lucro, realizzando pure

un guadagno considerevole, peraltro superiore al limite di CHF 10'000.- che fa

da spartiacque tra l'infrazione semplice e quella aggravata della let. c

dell'art. 19 n. 2 LFStup.

A favore dell'imputato non sono state trovate

attenuanti se non la generica costatazione che pare provenire da un paese

povero, dove è difficile già solo sopravvivere.

Tutto ciò considerato e ben ponderato si

giustifica di condannare l'imputato alla pena detentiva di 21 mesi.

9. Per l'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una

pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei

mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è

stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale,

o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è

possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevole.

La concessione della sospensione condizionale può

essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno

contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

Oltre alla pena condizionalmente sospesa il

giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa

ai sensi dell'articolo 106.

Mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn, La

nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel,

in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti

dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva (Tag/Manhart, op. cit., n. 2.1 pag.

38-39). Al riguardo, l’art. 42 cpv. 1 CP, preso ad litteram, richiede, per

finire, una sorta di doppio pronostico: la previsione (“Vorhersage”) sul

comportamento futuro del condannato in caso di sospensione condizionale della

pena, come pure la previsione sul comportamento (futuro) dello stesso

condannato in caso di espiazione della pena, ritenuto che a quest’ultimo

riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della pena (soltanto) nel caso in

cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in

alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione della sanzione (sentenza

CCRP citata; Stratenwerth, op. cit., n. 19 ad § 5; Stratenwerth/Wohlers, op cit.,

n. 9 ad. art. 42 CP).

La prognosi appare nella fattispecie del tutto

infausta già solo per il fatto che, a tutt'oggi, malgrado il processo, poco o

nulla di affidabile dell'imputato si sa sulla sua identità. Si sa che parla

inglese e che esiste e che è già stato condannato per soggiorno illegale (2

volte) e per uso di cocaina (una volta). Egli non si è attivato, presso le

autorità consolari, per avere un documento e non ha nessuna intenzione di rientrare

al suo paese, unico luogo in cui può avvenire la sua risocializzazione (non

certo in Italia o in altri paesi dell'area di Schengen dove non ha alcuna

possibilità di ottenere un valido permesso di residenza). Si tratta di un

comportamento che denota un'ostinazione e una noncuranza di fondo che

determinano la negatività della prognosi. Come già ha avuto modo dire il GIAR,

confrontato ad una tanto infondata quanto inopportuna istanza di libertà

provvisoria, il rischio di recidiva è concreto, non avendo l'imputato nessuna

possibilità di ottenere un permesso di residenza in Svizzera (AI 4.10). Riavuta

la libertà, senza mezzi, l'accusato, che non vuole rientrare al suo paese,

senza la possibilità di lavorare, altro non farebbe che tornare nella

clandestinità e, di conseguenza, già solo per campare, nel ricommettere i reati

di cui oggi è giudicato.

10. L'art. 43 cpv. 1 CP consente al giudice di sospendere parzialmente

una pena detentiva di uno a tre anni se necessario, per tenere sufficientemente

conto della colpa dell'autore. La porzione da espiare non può essere inferiore

ai sei mesi né superiore alla porzione condizionalmente sospesa. Il primo

presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa. Come stabilito ancora recentemente in CCRP 3

agosto 2007 in re D.:

" Prima

di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di

pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione

condizionale, il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare

una prognosi sfavorevole.

L’art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare."

Come visto per "AC 1", già solo per la

prognosi infausta non può essere pronunciata una pena sospesa, nemmeno in

misura parziale. In effetti, fosse posto in libertà, l'accusato potrebbe

verosimilmente ricadere in ogni momento negli stessi gravi reati a causa della

sua manifesta incapacità di adeguarsi alle regole del vivere civile, che gli

imporrebbero di reperire i documenti di legittimazione e far rientro al suo

paese, unico luogo in cui potrebbe avvenire la sua risocializzazione. Ed è

altresì inverosimile mettere in conto che l'imputato muti la sua attitudine, mirata

ad ogni sua deresponsabilizzazione - basti al riguardo far riferimento alla sua

attitudine processuale volta alla negazione delle sue gravi responsabilità così

come nemmeno il carcere preventivo ha sortito effetti - una volta espiata la

pena. Chi, nonostante lo stato di carcerazione, consapevole di non poter per

nessuna ragione rimanere nel nostro Paese, si ostina a non attivarsi per

ottenere i propri documenti, dimostra di non voler trarre alcun insegnamento

dal carcere, che non pare quindi toccarlo più di quel tanto, ossia non pare

costituire per lui un serio monito, per cui già dal profilo della prevenzione

generale vengono meno le condizione per ordinare una pena anche solo parzialmente

sospesa.

11. Quanto in sequestro deve essere confiscato in quanto corpus

sceleris, tranne la bibbia che viene dissequestrata.

Le spese sono a carico dell'imputato riconosciuto

colpevole (art. 9 CPP).

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti,

visti gli art. 12, 34,

37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 69, 70, 71 CP;

19 cifra 1 cpv. 5,

19 cifra 2 let. a e 19a LStup;

23 LFDDS;

9 e

segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1, sedicente

1. è

autore colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome sapeva o doveva presumere che

l’infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

per avere,

a __________, senza essere autorizzato,

nel periodo tra aprile 2005 e dicembre 2006,

1.1.1. previo

acquisto, venduto a consumatori diversi identificati e non, complessivamente

almeno 200 grammi di cocaina al prezzo di ca. fr. 125.- il grammo, conseguendo

un beneficio di fr. 11'900.-;

1.1.2. detenuto

nella propria giacca e nell’appartamento di via __________ in vista della

vendita, in totale 30,5 grammi di cocaina;

1.1.3. ceduto a due

consumatori almeno 10 grammi di cocaina;

1.2. infrazione alla Legge

federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri

per avere,

a __________, nel corso del 2006,

soggiornato illegalmente su territorio svizzero

in quanto sprovvisto di regolare permesso e senza documenti;

1.3

contravvenzione alla Legge federale sugli

stupefacenti

per avere,

a __________,

nel corso del 2006, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo

di marijuana;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

Di

conseguenza, AC 1, sedicente, è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a

valersi quale pena unica in relazione pure alle condanne 6.04.2004 del

Bezirtsamt __________ e del 27 luglio 2005 dell’Untersuchungsamt __________;

2.2

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro, tranne la bibbia che viene

dissequestrata.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 3'743.80

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 4'093.80

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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