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Decisione

72.2008.106

Spaccio di 249 grammi di eroina da parte di tossicodipendente

17 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo maggio 2007/18 gennaio 2008, a __________, __________ ed altre imprecisate località:

1.1.1. ripetutamente

venduto 202 grammi di eroina sottoforma di buste dosi da 0,2 / 0,3 grammi;

1.1.2. detenuto

sulla sua persona ai fini di vendita 6 buste dosi di eroina per un peso

complessivo di 1,41 grammi;

1.1.3. ripetutamente

ceduto gratuitamente a __________ 46 grammi di eroina sottoforma di buste dosi;

1.1.4. trattasi di

un quantitativo inferiore;

1.1.5. trattasi di reato

aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo maggio

2007 / 18 gennaio 2008, a __________ ripetutamente consumato un imprecisato

quantitativo di eroina ma almeno 118 grammi;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere ordinata una misura terapeutica, e se sì, quale?

5.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 35

aliquote giornaliere a fr. 30.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del 2

aprile 2007 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di:

6.1

6 buste dosi

di eroina dal peso complessivo di 1,41 grammi?

6.2

fr. 200.-?

6.3

2 telefoni

cellulari marca Sony con relative tessere SIM?

6.4

1 paio di

orecchini in oro giallo?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.4., 3., 4., 5.;

visti gli art. 12,

19, 40, 42, 46, 47, 48a, 49, 51, 60, 69, 70 CP;

19.

n. 1 e 2 e 19a LStup;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale

da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere

autorizzato,

nel

periodo maggio 2007/18 gennaio 2008, a __________, __________ ed altre

imprecisate località ripetutamente venduto, detenuto ai fini vendita e ceduto

gratuitamente a __________ circa 249 grammi di eroina;

1.2

ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo maggio 2007/18

gennaio 2008, a __________, ripetutamente consumato circa 118 grammi di eroina;

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di

conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità,

AC 1 è

condannato:

2.1

richiamato

il decreto d’accusa del 2 aprile 2007 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, alla pena detentiva di 17 (diciassette) mesi, a valere quale pena unica ai sensi

dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca di:

3.1

6 buste dosi

di eroina dal peso complessivo di 1,41 grammi, da distruggere;

3.2

fr. 200.-,

previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

3.3

2 telefoni

cellulari marca Sony con relative tessere SIM;

3.4

1 paio di

orecchini in oro giallo.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 593.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 843.90

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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