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Decisione

72.2008.11

Truffa al credito ai danni di 81 ditte italiane. Circostanza attenuante del tempo trascorso.Pena complementare

19 febbraio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 11/2008 del 28 gennaio 2008, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio

lic.iur. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:20.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

chiede la conferma dell’atto di accusa e la condanna di AC 1 – tenuto conto

dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso - alla pena detentiva di 9

mesi, quale pena totalmente complementare a quella di 6 anni e 6 mesi di

reclusione, inflittagli il 20.10.1998 con sentenza della Corte di Appello di __________.

Chiede, inoltre, l’accoglimento delle pretese delle PC. Si rimette, da ultimo,

al giudizio della corte circa la ripartizione di un’eventuale eccedenza della

somma posta sotto sequestro alle parti civili, previa deduzione della tassa e

delle spese di processuali.

§ Il Difensore, il quale contesta la realizzazione

dell’aggravante del mestiere. Chiede, in applicazione delle attenuanti

specifiche del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento, una riduzione

della pena proposta dal PP. Chiede, inoltre, che la pena venga posta al

beneficio della sospensione condizionale. Chiede, altresì, che le PC vengano

rinviate al foro civile. Da ultimo, non si oppone a che la somma posta sotto

sequestro venga destinata al pagamento della tassa e delle spese processuali.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1truffa

per

avere,

agendo

in correità con __________ e con la complicità di __________, ed altri e per

procacciare a sé ed ad altri un indebito profitto,

ingannato

con astuzia i titolari ed i dipendenti di almeno 81 ditte italiane, inducendoli

ad effettuare forniture di merce per un corrispettivo di almeno ITL

1'194'021'716 sottacendo il fatto che la ditta a nome della quale venivano

effettuate le ordinazioni, cioè la __________, non avrebbe avuto né i mezzi né

la volontà di pagare tali merci, precostituendo nel contempo la simulazione di

un contratto di locazione degli uffici della __________ a favore di sconosciuti

legittimatisi con falsi nomi che avrebbero abusato delle linee telefoniche e

della carta intestata per effettuare le suddette ordinazioni, così da liberare

la società o i suoi organi da qualsiasi responsabilità per le ordinazioni, ritenuto

in particolare che AC 1, in correità con __________, provvide ai contatti e

alle ordinazioni di merci con le ditte fornitrici usando il falso nome di __________

e spacciandosi per amministratore della società __________, e che entrambi

parteciparono a precostituire la simulazione di un contratto di locazione come

descritto sub 2,

1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata siccome commessa per mestiere data la

disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una fonte

regolare di reddito,

1.2. falsità

in documenti

per

avere,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

formato un documento falso, e meglio un contratto

di subaffitto simulato datato 30 settembre 1994 a mente del quale la società __________,

rappresentata da __________ Alfredo, subaffittava il proprio ufficio di __________,

unitamente ai collegamenti telefonici e fax, al canone di CHF 600.- mensili a

tali __________, persone in realtà inesistenti, apponendovi la firma falsa di __________,

contratto di subaffitto di cui __________, in data 8 marzo 1995, fece uso a

scopo di inganno producendolo agli organi di Polizia di __________ al fine di

dimostrare la propria estraneità agli illeciti commessi sub 1;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

può beneficiare della sospensione condizionale?

3.

può beneficiare delle attenuanti:

3.1

del lungo tempo trascorso?

3.2

del sincero pentimento?

4.

deve essere condannato al pagamento di un

risarcimento alle seguenti parti civili:

4.1

ditta

PC 28 4.2. PC 2;

4.3

PC

3;

4.4

PC

4;

4.5

PC

6;

4.6

PC

8;

5.

deve essere

ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti no. 2, 3.1., 4 e 5.

visto gli art. 12, 40, 42, 47,

48, 48a, 49, 51, 146 cpv. 2 e 251 n. 1 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.

truffa aggravata

siccome

commessa per mestiere data la

disponibilità dell'accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una fonte

regolare di reddito,

per

avere,

agendo

in correità con __________ e con la complicità di __________, ed altri e per

procacciare a sé ed ad altri un indebito profitto,

ingannato

con astuzia i titolari ed i dipendenti di almeno 81 ditte italiane, inducendoli

ad effettuare forniture di merce per un corrispettivo di almeno ITL

1'194'021'716 sottacendo il fatto che la ditta a nome della quale venivano

effettuate le ordinazioni, cioè la __________, non avrebbe avuto né i mezzi né

la volontà di pagare tali merci, precostituendo nel contempo la simulazione di

un contratto di locazione degli uffici della __________ a favore di sconosciuti

legittimatisi con falsi nomi che avrebbero abusato delle linee telefoniche e

della carta intestata per effettuare le suddette ordinazioni, così da liberare

la società o i suoi organi da qualsiasi responsabiIità per le ordinazioni, ritenuto

in particolare che AC 1, in correità con __________, provvide ai contatti e

alle ordinazioni di merci con le ditte fornitrici usando il falso nome di __________

e spacciandosi per amministratore della società __________, e che entrambi

parteciparono a precostituire la simulazione di un contratto di locazione come

descritto sub 2,

1.2

falsità

in documenti

per

avere,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

formato un documento falso, e meglio un contratto

di subaffitto simulato datato 30 settembre 1994 a mente del quale la società __________,

rappresentata da __________, subaffittava il proprio ufficio di via __________,

unitamente ai collegamenti telefonici e fax, al canone di CHF 600.- mensili a

tali __________, persone in realtà inesistenti, apponendovi la firma falsa di __________,

contratto di subaffitto di cui __________, in data 8 marzo 1995, fece uso a

scopo di inganno producendolo agli organi di Polizia di __________ al fine di

dimostrare la propria estraneità agli illeciti commessi sub 1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, visto il lungo tempo trascorso, trattandosi di pena totalmente complementare

a quella di 6 anni e 6 mesi di reclusione, inflittagli il 20.10.1998 con

sentenza della Corte di Appello di __________, AC 1 è condannato alla pena

detentiva di 3 mesi, nei quali va computato il carcere preventivo.

3.

AC 1 è

condannato al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese

processuali.

4.

E’ ordinata la restituzione della somma sequestra deduzion fatta delle spese e della tassa di giustizia.

5.

AC 1 è

inoltre condannato a versare alle seguenti Parti civili, in solido con __________,

il controvalore di:

5.1

Lit.

7'017’000.-, oltre interessi al 5% dal 10.02.1995, alla ditta PC 28;

5.2

Euro

8'521.50 oltre interessi al 5% dal 27.02.1995 alla ditta PC 2;

5.3

Lit.

21'062'000.- alla ditta PC 3 e fr. 2'069,60;

5.4

Lit.

12'580'000.- alla ditta PC 4;

5.5

Lit.

35'750'000.- alla ditta PC 6);

5.6

Lit.

15'554'400.- oltre interessi al 5% dal 1.5.1995 e fr. 1'825.60.-- alla ditta PC

8;

6.

Tutte le

altre pretese delle Parti Civili sono rinviate al foro civile.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 750.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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