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Decisione

72.2008.112

Spaccio di droga da parte di tossicodipendente. Insuccesso del periodo di prova concesso con la liberazione condizionale

29 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup.;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 107/2008 del 22.08.2008, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico .

§ L'accusato AC

1 assistito dal difensore di fiducia DF 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

conclude chiedendo il ripristino dell'esecuzione del residuo di pena di cui

alla liberazione condizionale ex art. 89 CP e che, quindi, l'accusato venga

condannato alla pena detentiva di 19 mesi e 28 giorni (per arrivare a 2 anni),

che in ragione della prognosi "disperata" ed "assolutamente

infausta" è da espiare.

Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale posta in evidenza la personalità

del suo assistito ed in particolare il suo bisogno di essere guidato, chiede la

fissazione di una misura incisiva. Ritenuto, poi, che i fatti sono ammessi,

salvo la precisazione sul periodo, e che, comunque, dovrà essere ripristinato

il residuo di pena di cui alla liberazione condizionale e che l'accusato non

beneficerà più di un tale privilegio, chiede una riduzione della pena, non

superiore agli 8 mesi.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo 19 gennaio 2008/4 giugno 2008:

1.1.1. a __________,

__________, __________ ed __________, previo acquisto di 35 grammi venduto

circa 20 grammi di cocaina a fr. 120.- il grammo;

1.1.2. a __________,

__________ e __________, previo acquisto di circa 175 grammi, venduto circa 60

grammi di eroina a fr. 50.- la busta-dose;

1.2. ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo 19 gennaio 2008/4 giugno 2008, a __________ e __________, ripetutamente consumato circa 15 grammi di cocaina e circa 115 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Ha egli

agito in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere ordinato il ripristino dell'esecuzione del residuo di 4 mesi e 2 giorni

di pena detentiva di cui alla liberazione condizionale concessagli il 14

gennaio 2008 dal Giap ex art. 89 cpv. 1 CP oppure deve essere pronunciata una

pena unica ex art. 89 cpv. 6 CP?

5.

Deve

essere ordinata una misura terapeutica e, se sì, quale?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di:

6.1

un

telefono cellulare Nokia con carta SIM M-Budget e numero 077/4524894?

6.2

una scatola in metallo con 12

minigrip con rimasugli di eroina?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti 3. e 5.;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 60, 63, 69 e 89 CP;

19.

n. 1 e 19a LStup;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo fine febbraio 2008/4 giugno 2008, a __________, __________, __________ ed __________:

1.1.1

previo

acquisto di 35 grammi, venduto circa 20 grammi di cocaina a fr. 120.- il

grammo;

1.1.2

previo

acquisto di circa 175 grammi, venduto circa 60 grammi di eroina a fr. 50.- la

busta-dose;

1.2

ripetuta

contravvenzione alla Lstup

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

19.

gennaio 2008 / 4 giugno 2008, a __________ e __________, ripetutamente

consumato circa 15 grammi di cocaina e circa 115 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

2.1

richiamata

la decisione del 14 gennaio 2008 del Giap, alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

E'

ordinata la confisca di:

3.1

un telefono

cellulare Nokia con carta SIM M-Budget e numero 077/452.4894;

3.2

una scatola

in metallo con 12 minigrip con rimasugli di eroina.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 379.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 629.90

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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