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Decisione

72.2008.113

Commercio di 550 kg di canapa. Violazione principio di celerità

31 gennaio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente, richiamati i relativi doc. TPC,

procede, con il consenso delle parti, alle seguenti correzioni quo ai corpi di

reato:

-- al posto della posizione relativa a “denaro

contante, per un importo di CHF 890'000.-” sino a “sequestro del 04.07.2003” la

relazione n. 1471203/001.189.001 CHF intestata al Ministero Pubblico presso la __________

con un saldo attivo al 31.12.2011 di fr. 894'618,48 (doc. TPC 45);

-- al posto della posizione relativa a “denaro

contante, per un importo complessivo di CHF 155'273.61” sino a “in data 17.06.2003” la relazione n. 1471203/001.121.001 CHF intestata al

Ministero Pubblico presso la __________ con un saldo attivo al 31.12.2011 di

fr. 159'209,25 (doc. TPC 46);

-- al posto delle posizioni relative a “CHF

8’000.-”, “CHF 460.-”, “CHF 6'675,80” e “CHF 5'924,60” la relativa somma depositata presso il TPC e meglio fr. 21'060,20;

-- al posto della posizione relativa a “€ 1.30” la relativa somma depositata presso il TPC e meglio € 1,25;

L’AA è modificato di conseguenza.

Sentiti: - Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, in esito al suo

intervento, ritenuta l’intervenuta prescrizione del reato di riciclaggio di

denaro di cui al punto 2 AA e richiamato il principio ne bis in idem quo

al punto 1.3 AA, sulla base delle dichiarazioni odierne dell’imputato conclude

chiedendo che quest’ultimo sia condannato alla pena detentiva di 13 mesi, a

valere quale pena aggiuntiva a quella di cui alla sentenza italiana,

rimettendosi, in via subordinata, al giudizio della Corte quo all’eventuale

inflizione di una pena pecuniaria. Non si oppone comunque alla sospensione

condizionale della pena per cui chiede venga fissato un periodo di prova di 3

anni. Dedotte le spese procedurali, chiede inoltre, in via principale, la

confisca di fr. 332'000.- a valere quale risarcimento equivalente a favore

dello Stato e il sequestro conservativo del saldo dei valori patrimoniali in

sequestro a favore delle pretese dell’UEF di __________. In via subordinata si

rimette al giudizio della Corte per la determinazione dell’ammontare del

risarcimento equivalente, ritenuti i principi di cui al DTF 119 IV 17. Chiede

per il resto la confisca e la distruzione della droga e di tutti gli oggetti

connessi alla sua coltivazione e vendita;

- DF

1, difensore dell’imputato, il quale in considerazione dell’ attenuante

specifica del lungo tempo trascorso, della violazione del principio di celerità

e in applicazione del principio ne bis in idem per la fattispecia di cui al

punto 1.3 AA, conclude chiedendo che il suo assistito sia esentato da ogni

pena. Non si oppone al risarcimento equivalente a favore dello Stato dell’importo

di fr. 250'000.-, pari alla cifra massima conseguita dal commercio di canapa

del suo assistito, chiedendo invece la restituzione della rimanenza degli

importi sotto sequestro, così da permettere al suo assistito di sistemare la

sua situazione debitoria, segnatamente con l’UEF. Infine, non si oppone alla

confisca degli altri oggetti attinenti al commercio di canapa

Preso

atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione

scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82

CPP;

visti gli art. 12, 34,

40, 42, 44, 47, 48 lett. e), 48a, 49, 51, 69, 70, 71 e 305bis n. 1 CP;

19 cpv. 1 e 2 LStup;

80 segg., 84 segg., 263 segg., 335 segg., 422

segg. CPP;

22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome commessa per mestiere realizzando una

grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole, per avere, senza essere

autorizzato, agendo singolarmente, in correità con __________, __________, __________,

__________ e __________ nonché per il tramite delle __________ e __________, a __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, nel __________

e nel __________ ed in una non meglio precisata località tra __________ /__________

/__________, nel periodo settembre 2000/aprile 2006:

1.1.1. coltivato con

metodo indoor almeno 7'000 piante di canapa ed alienato almeno 60 chili di

fiori secchi di canapa conseguendo una cifra d’affari di almeno fr. 300'000.-;

1.1.2. coltivato con

metodo indoor almeno 2'800 piante di canapa ed alienato almeno 17 chili di

fiori secchi di canapa conseguendo una cifra d’affari di almeno fr. 80’000.-;

1.1.3. coltivato con

metodo outdoor almeno 1'200 piante di canapa ed alienato almeno 120 chili di

fiori verdi di canapa conseguendo una cifra d’affari di almeno fr. 110’000.-;

1.1.4. acquistato in

conto vendita, trasportato e tenuto in deposito 9 chili e 190 grammi di canapa destinati all’alienazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato

nei considerandi.

Considerandi

2.

AC 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di

cui

2.1

ai punti

1.1

e 1.2. dell’atto d’accusa limitatamente al numero di piante di canapa

coltivate/alienate superiore a 11’000 unità, al quantitativo di chili di fiori

secchi/verdi di canapa alienati superiore a 197 chili ed al conseguimento di

una cifra d’affari superiore a fr. 490'000.-;

2.2

al punto

1.3

dell’atto d’accusa limitatamente all’acquisto, all’alienazione e al

trasporto di 7/8 chili di canapa.

3.

Di

conseguenza, considerata la violazione del principio di celerità, AC 1 è

condannato:

3.1

alla pena

pecuniaria di fr. 10’800.- (diecimilaottocento) corrispondente a 180

(centottanta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, a valere

quale pena parzialmente aggiuntiva alle sentenze del 22.11.2006 del GIP del

Tribunale di __________ e del 20.6.2008 del GIP del Tribunale di __________, da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al

risarcimento equivalente in favore dello Stato dell’importo di fr. 300’000.-

(trecentomila).

4.

L’esecuzione

della pena pecuniaria inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo

di prova di 2 (due) anni.

5.

La tassa

di giustizia di fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste per 1/4 a

carico di AC 1, la rimanenza di 3/4 a carico dello Stato.

6.

E’

ordinata la confisca:

6.1

limitatamente

all’importo necessario al pagamento del risarcimento equivalente in favore

dello Stato (n. 3.2 del dispositivo), della tassa di giustizia e delle spese

procedurali poste a suo carico (n. 5 del dispositivo) di:

6.1.1

fr.

21'060,20;

6.1.2

€ 1,25;

6.1.3

saldo attivo

della relazione n. __________ CHF intestata al Ministero Pubblico presso la __________,

________;

6.1.4

saldo attivo

della relazione n. __________ CHF intestata al Ministero Pubblico presso la __________,

______, con la riserva di cui al punto 10 del dispositivo;

6.2

con

contestuale distruzione di:

6.2.1

gr. 44.2 lordi

di fiori di canapa in 1 sacchetto di plastica;

6.2.2

gr. 16.5

lordi di semi di canapa in 1 sacchetto minigrip;

6.2.3

gr. 76,2

lordi di canapa triturata in 1 sacchetto in plastica;

6.2.4

gr. 33.5

lordi di canapa triturata in 1 busta;

6.2.5

gr. 9’190 di

canapa;

6.2.6

47 lampade;

6.2.7

1 impianto di

ventilazione;

6.2.8

5

ventilatori;

6.2.9

1 impianto di

irrigazione;

6.2.10

4 tavoli da

coltivazione lunghi;

6.2.11

2 tavoli da

coltivazione corti;

6.2.12

del

fertilizzante;

6.2.13

13 file di

stenditoi;

6.2.14

1

impiantistica completa per coltivazione di canapa composta da 38 lampade, 4

ventilatori a pala; 2 scambiatori d’aria e 3 bancali;

6.2.15

3 libri

riguardanti la produzione di canapa;

6.2.16

1 falso

orologio con scritta Rolex;

6.2.17

1 apparecchio

per sottovuoto;

6.2.18

dei sacchetti

vuoti.

7.

E’

mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova di:

7.1

12

classificatori __________, __________ e __________;

7.2

1 dossier AC

1.

della __________, ________;

7.3

1 dossier AC

1.

della __________, __________.

8.

E’

ordinato il dissequestro e la restituzione a AC 1 di:

8.1

ITL 500.-;

8.2

tessere di

ricarica SIM;

8.3

5 agende;

8.4

1 PC Sony;

8.5

3 CD;

8.6

1

contenitore con 16 floppy disc;

8.7

3 cellulari;

8.8

1 caricatore

per cellulare;

8.9

4 chiavi per

un Fiat __________;

8.10

vario

materiale cartaceo;

8.11

5 cellulari;

8.12

1 portamonete

bordeaux;

8.13

1 portamonete

marrone;

8.14

1 tessera

della banca __________;

8.15

1 tessera __________;

8.16

diverse

tessere e bigliettini;

8.17

delle borse

vuote.

9.

E’

ordinato il dissequestro e la restituzione a __________ in liquidazione

dell’autovettura __________.

10.

E’ ordinato

il dissequestro a favore dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ del

saldo attivo della relazione n. __________ CHF intestata al Ministero Pubblico

presso la __________, __________ previa deduzione di quanto confiscato in base

al punto 6.1.4 del dispositivo, in quanto oggetto di sequestro ai sensi della

LEF come da relativi decreti di sequestro e pignoramento come da lettera del

28.12.2011

dell’ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (doc. TPC 33).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese (1/4):

Tassa di

giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 547.55

Devoluzione fr. 300'000.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 26.63

fr. 300'824.18

============

Il

rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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