72.2008.119
Negato inganno astuto a causa della leggerezza della vittima. Appropriazione indebita. Lavoro di pubblica utilità quale pena complementare
28 agosto 2009Italiano35 min
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Numero d'incarto:
72.2008.119
Data decisione, Autorità:
28.08.2009, PENAL
Titolo:
Negato inganno astuto a causa della leggerezza della vittima. Appropriazione indebita. Lavoro di pubblica utilità quale pena complementare
APPROPRIAZIONE INDEBITA
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
TRUFFA
art. 37 CPS
art. 138 CPS
art. 146 CPS
Incarto n.
72.2008.119
Lugano,
28 agosto 2009/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuto colpevole di:
truffa
per avere
a __________ nonché in altre località all’estero,
nell’aprile-maggio 2004,
allo scopo di procacciare a sé un indebito
profitto,
ingannato con astuzia persone affermando cose
false e dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio propri o altrui,
e meglio per avere
agendo per conto della sua società B__________,
ingannato con astuzia organi e collaboratori della
ditta PC 1, sottoscrivendo un contratto con quest’ultima per l’allestimento e
disallestimento della fiera __________ a __________, contratto che prevedeva a
titolo di pagamento la cessione dei crediti vantati da B__________ in qualità
di organizzatore della manifestazione nei confronti degli espositori
partecipanti come da allegata lista,
sottacendo le difficoltà finanziarie in cui
versava B__________, sottacendo altresì di aver concordato con gli espositori
forti sconti rispetto ai prezzi di listino o addirittura l’esenzione da ogni
pagamento (invito) come pure di aver già incassato la gran parte dei crediti
ceduti e speso il denaro per coprire altri debiti,
sapendo dunque, o comunque prendendo in
considerazione ed accettando, che B__________ non avrebbe potuto onorare le
prestazioni di PC 1,
inducendo in tal modo quest’ultima ad effettuare
Fatti
i lavori previsti e a così pregiudicare il proprio patrimonio per EUR
166'292.50, pari a quanto fatturato e rimasto impagato,
ritenuto che l’accusato non ha comunicato a
chicchessia l’avvenuta cessione e, durante lo svolgimento della fiera
(27-31.05.2004), ha incassato ulteriori EUR 4'380 da tre espositori, senza
riversare alcunché a PC 1;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 146 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 113/2008 del 10 settembre 2008, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1,
assistito dal difensore di fiducia
M Law DF 1.
§ La lic. iur. RC
1, in rappresentanza della parte civile PC 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 17:50.
Il PP osserva come la cifra di Euro
4'380.- riportata nell’AA sia errata e che quella corretta sarebbe Euro
5'380.-, ossia Euro 2'500 + Euro 1’152 + Euro 1’728.
Il PP propone, per l’importo di Euro
5'380.-, l’accusa subordinata di appropriazione indebita, ritenuto come la cessione
abbia valore di affidamento.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ripercorre i fatti oggetto dell’AA. Osserva come la PC non avesse motivi per
esperire verifiche più approfondite. Ritiene che AC 1 abbia agito almeno con
dolo eventuale rispetto al danno della PC. Considerando astuto l’inganno, chiede
la conferma del reato contemplato nell’AA. Subordinatamente ritiene che
l’accusato si sia reso colpevole di appropriazione indebita per l’importo di
Euro 5'380.- incassato durante la fiera. In considerazione dell’ingente
importo, del grave danno, dell’assenza di scrupoli, del mancato pentimento
nonché risarcimento, conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva di 13
mesi, quale pena totalmente aggiuntiva a quella di __________, sospesa per 2
anni, nonché la condanna al pagamento delle pretese di PC.
§ La lic. iur. RC 1, difensore della parte civile PC 1, la
quale si associa a quanto detto dal PP. Osserva come il danno abbia avuto
conseguenze gravi sulla sua assistita. Evidenzia come quest’ultima abbia
esperito delle verifiche in merito alla società dell’accusato e contesta che
fosse a conoscenza di sconti e incassi già avvenuti. Chiede quindi la condanna di
AC 1 per truffa, subordinatamente per appropriazione indebita, nonché il
pagamento di Euro 166'292.50 oltre interessi e spese al cambio d’oggi. Rileva
come l’accusato non abbia mai risarcito nulla e non si sia mai scusato con la
PC.
§ La M Law DF 1, difensore di AC 1, la quale ripercorre la
vita anteriore dell’accusato. Ritiene che AC 1 avesse informato la PC del
denaro già incassato dagli espositori. Evidenzia come, nonostante fosse a
conoscenza della difficile situazione finanziaria dell’accusato, la PC non
abbia dato prova della necessaria diligenza. Contesta il reato di truffa, per
il quale chiede l’assoluzione. Chiede il proscioglimento anche dall’accusa
subordinata di appropriazione indebita, contestando l’affidamento ed
evidenziando l’Ersatzbereitschaft dell’accusato. In caso di condanna, in
considerazione dei precedenti penali e dello scopo riparatore della giustizia,
chiede che la pena sia contenuta in 9 mesi o in lavori di pubblica utilità e
sospesa per 2 anni. Chiede infine il rinvio della PC al foro civile, non
considerando liquide le pretese, che peraltro contesta nell’ammontare.
§ La lic. iur. RC 1, in replica, precisa che, se è vero che vi possono
essere differenze di prezzo tra quello effettivo e quello di listino, queste
non sono normalmente così importanti come quelle accordate da AC 1. Ribadisce
come la PC abbia effettuato le dovute verifiche in merito alla società
dell’accusato. Osserva come questi, nel caso in cui avesse veramente ritenuto
sproporzionata la fattura, non avrebbe dovuto firmare il contratto.
§ La M Law DF 1, in duplica, precisa che dal contratto non è
possibile ricavare l’importo di Euro 166'000.- circa fatto valere dalla PC.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. truffa
per avere, a __________ nonché in altre località
all’estero, nell’aprile – maggio 2004, allo scopo di procacciare a sé un
indebito profitto, ingannato con astuzia persone affermando cose false e
dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole
in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio per Euro 166'292.50;
1.1.1. trattasi, per
l’importo di Euro 5'380.- incassato in fiera, di ripetuta appropriazione
indebita,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e prospettato
in aula?
Considerandi
2.
Deve
essere revocata la condizionale alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere
di cui alla sentenza 12.8.2008 del Gerichstkreis II __________?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
4.
Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile, e se sì, in
quale misura?
Considerato, in fatto ed in
diritto
1.
a) AC 1 è
cresciuto a __________ in una famiglia composta dai genitori, un fratello
maggiore e una sorella minore. Dopo le scuole dell'obbligo ha svolto
l'apprendistato di meccanico d'auto, conseguendo il relativo diploma nel 1989.
Si è poi trasferito a __________ per continuare gli studi nel campo
dell'ingegneria meccanica, ma senza successo. Maggiore successo ha invece avuto
la sua carriera militare, in cui ha raggiunto i gradi di 1° tenente. Nella
seconda metà degli anni '90 ha lavorato quale autista per una società di viaggi
della Svizzera Interna. In sostanza AC 1, titolare della patente per autobus,
accompagnava i turisti in varie località, soprattutto in Italia, dove fungeva
pure da guida turistica. Dal 2004 al 2008 era stipendiato con ca. fr. 5'000.-
al mese. Attualmente svolge la medesima attività, non più stipendiato, ma quale
freelancer. Racconta di non essere in grado di quantificare il suo guadagno
netto. Al proposito agli atti vi è l'estratto della sua situazione fiscale che
fa stato di un reddito annuo imponibile, nel 2005, di fr. 43'736.-. Vive solo e
paga una pigione di fr. 1'400.- al mese, mentre il premio della cassa malati
ammonta a fr. 340.-. Dice che attualmente se la cava a mala pena.
b) Dal profilo
finanziario è oberato di debiti. Dall'estratto UE del 15 maggio 2007 emergono 2
esecuzioni in corso per complessivi fr. 11'927.70 ed un attestato di carenza
beni per fr. 2'530.20. AC 1, inoltre, è stato dichiarato fallito il 29 gennaio
2004.
Con giudizio 23 marzo 2004 la CEF ha respinto il ricorso inoltrato
dall’accusato e ha confermato il fallimento. Dalla documentazione dell'UF di __________
emerge che sono stati insinuati crediti per fr. 71'000.-, di cui fr. 52'000.-
riconosciuti dal debitore.
c) Il 10
agosto 2001 AC 1 ha costituito la __________ con sede a __________, dove a
quell'epoca lavorava, avente lo scopo di promuovere attività culturali nella
regione. Il 2 maggio 2004 questa fondazione è stata posta in fallimento. Dal 15
marzo 2004 fino alla radiazione d'ufficio da parte del RC del canton __________
intervenuta il 17 agosto 2004, era in liquidazione.
Lo stesso 10 agosto 2001 AC 1 ha pure costituito la __________ con sede a __________, avente lo scopo di commerciare
oggetti d'arte. Egli ne era socio e gerente con diritto di firma individuale.
La società è stata trasferita a __________ il 2 giugno 2003 dove è poi stata
radiata d'ufficio a seguito del suo fallimento intervenuto il 1° ottobre 2004.
Attualmente AC 1 sarebbe attivo per la __________,
società, avente quale scopo segnatamente il trasporto di persone e merci e di
cui è socio e gerente con diritto di firma individuale.
d) Dal profilo
penale si segnala una condanna, pronunciata il 12 agosto 2008 dal tribunale di
circolo di __________, al pagamento di 60 aliquote giornaliere di fr. 80.-
l'una per titolo di truffa commessa il 28 agosto 2003. Con il che l'odierna
condanna comporta una pena complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP.
2.
a) Venendo ai
fatti oggetto dell'atto di accusa, va detto in primis che AC 1, nell'ambito
della sua attività di autista/guida turistica, era in passato entrato in
contatto con varie persone attive nell'organizzazione di esposizioni d’arte.
Dichiaratosi appassionato della materia, era stato in particolare colpito da una
mostra di opere di un notissimo artista organizzata in Italia nell'anno 2000.
Da lì gli sarebbe nata l'idea di fare altrettanto in Svizzera. Cosicché, nel
periodo a cavallo tra il 2001 ed il 2002, ha organizzato una prima mostra di opere di Leonardo a __________. L'esposizione avrebbe raccolto i favori del
pubblico, anche se finanziariamente non rese alcunché. Nel 2003 ne organizzò
una seconda, sempre a __________, questa volta di opere di Michelangelo. Anche
in questo caso la mostra riscosse un buon interesse di pubblico, ma i proventi
coprirono a mala pena le spese. A suo dire avrebbe successivamente dovuto
organizzarne una terza, questa volta di Raffaello, ma vi dovette rinunciare a
causa di un articolo di giornale, apparso su un noto quotidiano d'Oltralpe, nel
quale sarebbe stato descritto come un organizzatore quantomeno poco serio, se
non addirittura poco onesto. Il tutto gli avrebbe danneggiato l'immagine al
punto da essere "bruciato". Da qui l'idea di organizzare delle esposizioni
in Ticino.
b) Fatto sta
che nel 2004 è nata l'idea di organizzare una fiera d'arte chiamata __________
da tenersi presso il __________ di __________ dal 27 al 31 maggio 2004. In sostanza AC 1, quale organizzatore della fiera, avrebbe messo a disposizione degli
espositori, dietro il pagamento di un canone, degli stand prefabbricati,
assumendosi nel contempo tutte le spese di organizzazione, dalla locazione del
capannone agli allestimenti.
A pochi giorni dall'apertura della fiera AC 1 non
era ancora in grado di garantire l'allestimento degli stand espositivi. In
effetti la ditta a cui si era rivolto gli aveva richiesto una garanzia bancaria
che non era stato in grado di versare, di guisa che rinunciò a fornire le
prestazioni richieste. Si rivolse quindi all'imprenditore R__________ di __________,
persona attiva nel settore, onde reperire una nuova ditta che gli garantisse
l'allestimento degli spazi espositivi in poco tempo.
Così AC 1:
" A
questo punto devo premettere che per l’allestimento della fiera io mi ero
rivolto alla ditta S__________ Srl, dietro suggerimento di R__________. Con questa
ditta avevo quindi concluso un contratto che prevedeva una garanzia bancaria di
CHF 70'000. Circa una decina di giorni prima della fiera a __________ si sono
presentati 3 o 4 camion contenenti l’allestimento. Prima di scaricare il
trasportatore ha però preteso la citata garanzia. Io non avevo questa garanzia
e non potevo garantire altrimenti questo importo. Pertanto il trasportatore ha
fatto rientrare in Italia i camion. Io quel giorno mi trovato presso la studio
di R__________ (__________) e gli ho quindi chiesto come potevo risolvere la
situazione, essendo imminente la fiera. R__________ ci ha pensato un attimo e
poi ha fatto una telefonata alla PC 1, accennando alla fiera e chiedendo che
qualcuno venisse in studio per discuterne. Fatto stà che, tempo
mezz’ora/un’ora, si è presentato qualcuno di PC 1, verosimilmente D__________.
È così che è stato sottoscritto il contratto che mi è stato sottoposto"
(AI 44).
c) Il
contratto prevedeva l’allestimento (montaggio e smontaggio), da parte di PC 1,
di tutti gli spazi espositivi di __________ A garanzia del pagamento delle
prestazioni di PC 1, B__________ Sagl (ditta di AC 1 che, formalmente, figurava
quale organizzatrice dell'esposizione) si impegnava a cedere a quest’ultima i
crediti derivanti dalla locazione agli espositori degli spazi espositivi. Nel
contratto è indicato il prezzo unitario delle prestazioni di PC 1, ma non la
cifra globale, ritenuto che, qualora l'importo complessivo delle cessioni non
fosse stato sufficiente a coprire le pretese di PC 1, B__________ avrebbe
pagato direttamente la differenza. Inoltre AC 1 per B__________ si è impegnato
ad avvertire, entro sei giorni dalla firma del contratto, gli espositori (suoi
debitori) dell'avvenuta cessione del suo credito ad PC 1. Per i dettagli si
rinvia al testo stesso dell'AI 2.
d) Il
contratto non è datato. Situarlo nel tempo, con precisione, non è stato
possibile. R__________ -che, come detto, ha funto da tramite tra il signor D__________
della PC 1 e AC 1 (per la B__________)- ha riferito di essere stato contattato
da AC 1 circa una quindicina di giorni prima della fiera (AI 55), ossia attorno
alla metà di maggio 2004. D__________ ha riferito che il contratto sarebbe
stato sottoscritto verso fine aprile/inizio maggio 2004 nella sede di PC 1. AC 1, pur non essendo in grado di indicare una data precisa, ha riferito che il precedente fornitore
era già arrivato sul posto a posare le infrastrutture e che se ne era andato
perché non aveva ottenuto una garanzia bancaria, di guisa che si sarebbe
rivolto a R__________, che lo ha poi dirottato su D__________, pochi giorni
prima dell'apertura della mostra, precisando che tra la firma del contratto e
l'allestimento degli stand saranno passate al massimo 24 ore (AI 44). Vero è
che la conferma del trasporto del materiale che serviva alla ditta
precedentemente incaricata, la S__________ Srl, è avvenuta il 18 maggio 2004
per il tramite della ditta F__________ e che fino a quel momento non vi era
ragione, per AC 1, di incaricare un'altra ditta (cfr. scritto 18.5.2004 della
ditta F__________, all. 2 all’AI 55). E' pertanto altrettanto certo che AC 1
non si è rivolto a R__________ per chiedergli di risolvere il problema
dell'allestimento degli stand prima di quel giorno. E' inoltre logico che, una
volta appresa la rinuncia della S__________ Srl, AC 1 si sia immediatamente
attivato per trovare una soluzione, anche perché già si era impegnato nei
confronti di diversi espositori. Considerato che la mostra apriva i battenti il
27.
maggio 2004, è del tutto verosimile che AC 1, indirizzato da R________,
abbia incontrato D__________ al più presto il 19 maggio 2004.
In questo senso le dichiarazioni di D__________,
che ha preteso che il contratto fosse stato sottoscritto prima, non reggono.
e) Secondo AC
1, D__________ sarebbe stato subito informato delle difficoltà finanziarie in
cui versava e del fatto che diversi espositori avevano già saldato parte dei
canoni espositivi. A tale riguardo l'imputato ha sostenuto di aver consegnato,
prima della sottoscrizione dell'impegno, una tabella indicante i saldi ancora
dovuti dagli espositori (all 4 all’AI 44). D__________ ha contestato tale
assunto. A suo dire, proprio la cessione di tutti i crediti era posta a
garanzia del pagamento delle prestazioni di PC 1, al contratto essendo stata
allegata una lista senza l'indicazione di eventuali pagamenti già effettuati.
A mente di questo giudice la tesi di AC 1 non ha
senso. Al contratto è stata allegata una lista di espositori. Avessero le parti
inteso precisare quali espositori (e per quali cifre) avevano già pagato, non
vi sarebbe stata ragione di non allegare la tabella indicata dall'imputato. AC
1, interrogato due volte dal PP, la prima volta dopo non poche difficoltà (AI
9-15), ha chiaramente riferito che la lista allegata al contratto è quella,
senza indicazione di cifre, prodotta da D__________ con la denuncia penale,
osservando che ne avrebbe però consegnata anche un'altra, prodotta solo in
occasione del suo secondo interrogatorio, indicante varie posizioni di dare e
avere con gli espositori. Ora, se davvero le parti avessero anche solo discusso
di un conteggio delle prestazioni ancora da incassare dagli espositori, non vi
sarebbe stata alcuna ragione di allegare al contratto una lista priva delle
cifre che AC 1 pretende di aver subito fornito a D__________. Aggiungasi, poi,
che il tutto è avvenuto con molta fretta. Infatti, vistosi lasciato a piedi
dallo S__________ Srl, l'accusato si è recato a __________ da R__________ il
quale, il giorno stesso, lo ha messo in contatto con PC 1. Quando AC 1, a pochi giorni dall'apertura della mostra, si è affidato a R__________ per risolvere il problema,
nemmeno sapeva che avrebbe incontrato D__________ che lo avrebbe tolto da
quella situazione imbarazzante. Ora, la citata tabella non può di tutta
evidenza essere stata allestita su due piedi, tra il contatto con R__________ e
la firma del contratto, avvenuta lo stesso giorno presso gli uffici della PC 1.
Ne discende che, al momento della sottoscrizione del contratto, AC 1 non ha
fornito a D__________ la situazione di dare e avere in essere a quel momento
con gli espositori, così come nemmeno D__________, prima di fornire le sue
prestazioni, gliel’ha chiesta o, sia che sia, abbia fatto dipendere la sua
opera dall'ottenimento di questa informazione. Ci torneremo.
f) PC 1 ha fornito le sue prestazioni e la fiera ha avuto regolare svolgimento. B__________ non ha pagato
alcunchè a PC 1. Nemmeno l'imputato ha tenuto fede all'impegno assunto di
avvertire, entro sei giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli espositori
dell’avvenuta cessione dei crediti. E' anzi emerso che, al momento della sottoscrizione
del citato contratto, diversi espositori avevano già versato almeno parte dei
canoni a B__________ e che B__________ aveva concesso degli importanti sconti,
se non addirittura delle esenzioni dal pagamento dei canoni. AC 1 non ha
nemmeno girato a PC 1 la cifra complessiva di EURO 5'380.- che alcuni
espositori gli avevano affidato.
g) PC 1 ha denunciato AC 1 per truffa il 23 giugno 2004, indicando che il reato si sarebbe consumato il 30
maggio 2004. Ella ha allestito la fattura delle sue prestazioni per
complessivi EURO 166'292.50 solo il 26 giugno 2004, ossia tre giorni dopo la
denuncia. Ha trasmesso tale fattura al MP allegandola ad uno scritto allestito
addirittura il giorno prima, ossia il 25 giugno 2004 (AI 2).
3.
Secondo
l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena
detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio od altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l’autore
ordisce un tessuto di menzogne oppure faccia capo a particolari manovre
fraudolente o ad artifici (DTF 128 I 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid.
2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205), come pure quando rilascia false
indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente
esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di
verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un
specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 19 consid. 3a in alto con rinvio, 120
IV 186 consid. 1 a pag. 187, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35).
Il diritto penale non protegge di regola, invece, chi può evitare l’inganno con
un minimo di attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid.
2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205); va però precisato che
il principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla
negazione all’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può
essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima
può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui
si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le
più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo evitare di
privilegiare l’autore che artatamente sfrutta la debolezza e perciò il bisogno
di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può
perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel
caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore.
Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da parte di banche che
dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza
per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il diritto penale protegge
pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco accorte, se costoro appaiono
inesperte e credulone. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta
perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,
segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui
l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (sentenza 6S.168/2006 del 6
novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3).
L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza
particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche
una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la
situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possono
ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli
l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2c pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d
pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o
di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminare la
verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia
truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia
diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e
immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere
ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno
per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a
pag. 20, 126 IV 165 consid. 3a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38)”.
4.
Nella
fattispecie l'inganno di AC 1 non può essere qualificato di astuto.
a) Innanzi
tutto è stato accertato che D__________ e AC 1, prima dei fatti oggetto di
questo procedimento, non avevano mai avuto relazioni commerciali. D__________
sapeva che AC 1 ricorreva a lui perché vi erano stati dei problemi con il
precedente fornitore e, questo, già solo per i tempi stretti in cui era chiesta
la fornitura. Infatti nessun organizzatore serio attende poco più di una
settimana prima dell'inizio di una fiera per far capo ad una ditta che
allestisca gli stand. Come detto, già solo i tempi tecnici assai stretti
avrebbero dovuto far insorgere in D__________ qualche dubbio sull'affidabilità
del suo partner commerciale.
b) R__________
ha riferito al PP che, secondo la sua esperienza e considerato il tenore del
contratto, le cessioni sono state inserite proprio a tutela di PC 1:
" A
mio modo di vedere ciò significa che PC 1 ha voluto tutelarsi, o perché non era stato pagato un acconto o perché vi era un qualche dubbio. Per "qualche
dubbio" intendo dei dubbi sull'efficienza organizzativa e quindi anche
sulle capacità di poter pagare. Va detto che il tutto è avvenuto in uno spazio
temporale molto breve, per cui vi era anche poco spazio per delle verifiche,
per cui PC 1 si è voluta tutelare con questa cessione.
(…)
Mi ricordo ora che ad un certo punto si è anche constatato che vi era una
società o meglio una fondazione B__________ che risultava avere dei problemi
(non rammento se era già fallita o stava fallendo). Anche questo elemento può
aver portato alla sottoscrizione della cessione di credito, vista I'omonimia di
questa fondazione con la società (B__________ Sagl) che aveva chiesto
I'allestimento”.
Ora, pur non essendo credibile -come visto- che AC
1.
abbia consegnato a D__________ un conteggio preciso dei suoi rapporti di dare
e avere con gli espositori, al denunciante non può non essere insorto qualche
dubbio sull'affidabilità del partner commerciale, ancora una volta, proprio per
i tempi stretti ed inusuali entro i quali era richiesta la prestazione senza la
quale l’esposizione non avrebbe potuto avere luogo.
c)D__________ non ha effettuato alcuna verifica sull'affidabilità di AC
1.
E' vero che si è recato presso la sede della B__________ per vedere se la
ditta esistesse davvero e al __________ per verificare che la fiera avesse
effettivamente luogo, ma si tratta di verifiche esperite a posteriori, ossia
dopo aver sottoscritto il contratto ed eseguito la prestazione.
D__________ ha riferito di aver precedentemente chiamato
anche il "centro esposizioni" di __________ e di essersi accertato
che la mostra vi si tenesse davvero. A parte il fatto che tale circostanza non
ha potuto essere verificata, il denunciante non avendo indicato né con chi
precisamente né soprattutto quando avrebbe parlato, si tratta di tutta evidenza
di una verifica assolutamente inidonea ad accertare le eventuali difficoltà
finanziarie dell’accusato (e di B__________), il problema dell'eventuale
inaffidabilità finanziaria del partner commerciale essendo indipendente
dall'organizzazione o meno della fiera. In effetti quale sarebbe l'illecito
profitto di una persona che fa allestire degli stand per una fiera che non
avviene, nemmeno D__________ spiega.
Inoltre D__________ ha preteso di aver appreso
che la manifestazione era sponsorizzata da una compagnia di assicurazioni
svizzera e da un albergo di lusso. Anche in questo caso tuttavia egli non
spiega se queste verifiche le ha fatte prima o dopo la sottoscrizione del
contratto, rispettivamente la fornitura delle prestazioni. Nel contratto non vi
è alcuna menzione degli sponsor. Appare per contro molto più verosimile che di
tale patrocinio D__________ sia venuto a conoscenza, ancora una volta, dopo la
sottoscrizione del contratto che, come visto, è avvenuta in occasione del primo
contatto tra le parti, il 19 maggio 2004.
d) E' vero che
AC 1 sin dall'inizio sapeva che non sarebbe stato in grado di pagare
interamente le prestazioni di PC 1:
" A
domanda dell'avv. Quadri confermo quanto dichiarato nel mio precedente verbale
e cioè che al momento della sottoscrizione del contratto con PC 1 ero
consapevole che avrei subito una perdita finanziaria. Proprio per questo motivo
anche PC 1 sapeva che una parte dei suoi costi Ii avrebbe recuperati solo con
la seconda fiera”
(AI 44).
Tuttavia l'inganno sulla volontà di adempiere non
è in ogni caso astuto, poiché tale volontà può essere controllata
indirettamente, secondo le circostanze, esaminando le capacità di adempiere il
contratto (DTF 118 IV 359). Nella fattispecie D__________ si è accontentato
della cessione, senza fare le verifiche sull'affidabilità del partner che, come
detto, l’inusualità dei tempi stretti per quel tipo di prestazione avrebbe
suggerito. Ad esempio avrebbe dovuto richiedere almeno un conteggio di quanto
ancora l'accusato doveva incassare dai singoli espositori, atteso come il fatto
che l’organizzatore abbia già incassato degli acconti sia del tutto usuale
nelle normali relazioni commerciali. Secondariamente, nonostante il termine di sei
giorni per l'avviso ai debitori dell'intervenuta cessione fosse già scaduto al
momento di fornire la prestazione (ossia la fornitura e la posa degli stand), PC
1, che non aveva incassato alcunché, ma che disponeva della lista degli
espositori, non ha effettuato alcuna verifica presso costoro per sapere se l’uno
o l’altro fosse stato effettivamente avvertito della cessione, né tantomeno ha
richiesto a AC 1 copia della notifica ai creditori dell’intervenuta cessione.
e) In
definitiva è stato accertato che il contratto è stato allestito in fretta e
furia a seguito della rinuncia della S__________ Srl ad allestire gli stand.
Essendo lo sdoganamento avvenuto il 18 maggio 2004, i contatti tra AC 1 e R__________,
rispettivamente tra R__________ e D__________ e, per finire, tra AC 1 e D__________
non possono che essere intervenuti dopo.
Già i tempi così stretti dovevano far insorgere
in D__________ qualche dubbio, almeno sui motivi che avevano determinato tale
inusuale urgenza.
D__________ ha accettato di sottoscrivere il
contratto e, in definitiva, di fornire la prestazione senza operare alcuna
seria verifica sull'affidabilità del partner commerciale, pur sapendo, come
riferito da R__________:
" dell'inesperienza
dell'organizzatore (si trattava della prima fiera a __________)",
(AI 55).
Le verifiche che D__________ sostiene di aver
effettuato sono state fatte dopo la sottoscrizione del contratto, in parte sul
posto, allorquando AC 1 si era reso irreperibile, così come riferito da R__________:
" Ad
un certo punto, mentre che PC 1 stava allestendo la fiera, sono stato
contattato da D__________ telefonicamente, il quale mi disse di essere
preoccupato in quanto I'organizzazione era deficitaria e aveva difficoltà ad
avere contatto con AC 1 che era I'organizzatore. In una di queste telefonate,
ricordo anche che D__________ mi disse che aveva dovuto addirittura organizzare
I'aperitivo inaugurale. Io ero un po' imbarazzato, in quanto ero io che avevo
presentato AC 1 alla PC 1. Ho pertanto deciso di venire a __________, dove sono
giunto iI primo giorno di fiera o forse il secondo giorno. Questo anche per
visitare la stessa. D__________ mi disse di essere preoccupato per il
pagamento. In un ufficio D__________ aveva trovato un foglio con una lista
degli espositori, sulla quale vi era appuntato a mano chi aveva pagato e chi
no. Ricordo che a questo riguardo D__________ mi disse di essere sorpreso del
fatto che un certo numero di espositori avevano apparentemente già pagato.
Fatto sta che D__________ ha chiesto a chi apparentemente non aveva ancora
pagato di versargli quanto dovuto. Mi risulta che non vi sia riuscito in quanto
gli espositori non erano contenti dell’organizzazione e in particolare della
mancanza di pubblicità e della scarsità di visitatori. Io stesso ho interpellato
un paio di espositori che conoscevo, che mi hanno detto la stessa cosa”
(AI 55).
La cessione come tale, senza assicurarsi che potesse
effettivamente esplicare i suoi effetti e che non fossero già stati versati
degli acconti da parte degli espositori, di tutta evidenza non è sufficiente, tenuto
conto dei dubbi sull'affidabilità di AC 1 che dovevano oggettivamente insorgere
sia sulla base dei tempi inusualmente stretti, sia in relazione alla sua inesperienza.
Fare qualche minima verifica, come farsi dare da AC 1 la prova della notifica
delle cessioni e dei contratti o dei conteggi di dare e avere con gli
espositori, era un atto del tutto logico che avrebbe potuto fornirgli ragguagli
utili sull'affidabilità dell'accusato. Diversamente D__________ ha preferito
imbarcarsi in un'avventura commerciale di un certo rilievo economico (la parte
civile ha pure preteso che la perdita finanziaria subita a seguito del mancato
pagamento delle prestazioni fornite a B__________ ha rischiato di farla
fallire) senza garanzie, assumendosi tutti i rischi del caso. Ne discende che,
in difetto di un inganno astuto, l'accusato va prosciolto dall'accusa di
truffa.
5.
Non
occorre spendere molte parole sull'accusa subordinata di appropriazione
indebita, la condanna -quantunque contestata in aula- non ha fatto oggetto di
dichiarazione di ricorso. Ci si limita in questa sede a rilevare che la
fattispecie è analoga a quella descritta in DTF 118 IV 32 nella misura in cui:
" Chi
cede un credito futuro che sorga da un contratto di vendita, e s'impegna a
versare il ricavo di tale vendita al cessionario, si rende colpevole di
appropriazione indebita ove utilizzi detto ricavo per estinguere mediante
compensazione un debito personale, senza avere la volontà e la possibilità di
pagare al cessionario l'importo del credito ceduto”.
AC 1, dopo che i crediti già erano stati ceduti
ad PC 1, durante lo svolgimento della fiera ha incassato da alcuni espositori la
cifra di EURO 5'380.-, utilizzando tale importo per pagare altre spese relative
alla mostra anziché versarlo alla parte civile.
6.
Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.
L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla
colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni
personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il
legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione
l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata
alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono
eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con
rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi
aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni
marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non
potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und
Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo
l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis
mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP)
a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in
considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto
ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità
della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il
modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in
seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con
rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la
citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato
di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai
rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del
17.
aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e
6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di
prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine.
Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione
generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118
IV 342).
Il principio della parità di trattamento, da
parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa
portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza;
il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag.
47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che, per
sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate
in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva
disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di
determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze
oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò
che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua
specificità propria e ogni agire fonda le radici che gli sono proprie. Sempre
la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento
suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima
fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).
7.
La colpa
dell'imputato non può, al di là dell'importo relativamente contenuto del danno
accertato, essere banalizzata. In realtà ha agito, sia che sia, consapevole di
creare un danno ben maggiore. Si è irresponsabilmente gettato in un'avventura
commerciale che non aveva alcuna possibilità di generare utili e nonostante le
deludenti esperienze di __________, dove nemmeno artisti di richiamo planetario
gli avevano consentito di fare degli utili. La sua situazione finanziaria, già
precaria all'epoca, gli avrebbe in realtà dovuto suggerire che avventure del
genere possono essere foriere di danni non solo per lui, ma anche per terzi.
Insomma, sapeva di non rischiare solo del suo, ma di mettere a repentaglio
anche gli operatori da lui incaricati di intervenire, in un modo o nell'altro,
nell'organizzazione della fiera.
Si applicassero le pene in vigore al momento dei
fatti, AC 1 andrebbe condannato alla detenzione della durata di 4 - 5 mesi.
La novella legislativa entrata in vigore il 1°
gennaio 2007 offre, per pene di durata inferiore all'anno, l'alternativa delle
aliquote giornaliere e, per quelle fino a sei mesi, anche della prestazione di
lavoro di pubblica utilità. AC 1 non ha mezzi finanziari e non ha sostanza. La
condanna al pagamento di aliquote giornaliere minime -ossia di un minimo di fr.
10.
- l'una come recentemente stabilito dal TF (DTF 6B_769/2008)- non avrebbe
alcun effetto di prevenzione speciale. Per contro il lavoro di pubblica utilità
appare preferibile. Anzitutto AC 1 è giovane, sano e perfettamente in grado di
prestarlo. Secondariamente l'effetto preventivo è migliore poiché la sanzione
potrebbe effettivamente essere posta in esecuzione nel caso di nuovi reati. Ne
discende che appare equo condannare l'imputato a prestare 500 ore di lavoro di
pubblica utilità.
La prognosi, pur non essendo supportata da
prospettive professionali certe, non può dirsi del tutto negativa, di guisa che
la pena viene sospesa con un periodo di prova di due anni.
8.
Le pretese
della PC possono essere accolte limitatamente all'importo provento del reato
per il quale AC 1 è stato condannato. Per il resto, trattandosi di vertenza
meramente civile, la PC dovrà rivolgersi al competente foro civile.
Le spese seguono la soccombenza. All'accusato,
prosciolto dall'accusa principale, appare giusto accollare un terzo dei costi
processuali. Il resto è a carico dello Stato.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che al quesito 1.1.,
visti gli art. 12, 37, 42,
44, 46, 47, 49, 51, 138 e 146 CP;
94, 266 e 272 CPP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autore
colpevole di:
1.1
ripetuta
appropriazione indebita
per essersi, a __________, nel maggio 2004, per procacciare
a sé un indebito profitto, appropriato valori patrimoniali affidatigli e,
meglio, per avere utilizzato per un importo complessivo di Euro 5'380.- il
ricavo dell’incasso di crediti già ceduti alla PC 1 per estinguere propri
debiti personali, senza avere la volontà e la possibilità di pagare al
cessionario l’importo del credito ceduto,
e meglio come descritto nell’atto di accusa,
prospettato in aula e precisato nei considerandi.
2.
AC 1 è
prosciolto dall’imputazione di truffa.
3.
Di
conseguenza, AC 1, richiamata la sentenza 12.8.2008 del Gerichtskreis II __________,
è condannato, a prestare 500 (cinquecento) ore di lavoro di pubblica utilità, a
valersi quale pena complementare ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP;
4.
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di
prova di anni 2 (due).
5.
AC 1 è
condannato a versare alla parte civile PC 1 l’importo di Euro 5'380.- oltre
interessi al 5% dal 25 giugno 2004.
6.
La tassa
di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a
carico del condannato nella misura di 1/3 e 2/3 a carico dello Stato.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese (1/3):
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 66.70
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65
fr. 183.35
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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