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Decisione

72.2008.119

Negato inganno astuto a causa della leggerezza della vittima. Appropriazione indebita. Lavoro di pubblica utilità quale pena complementare

28 agosto 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori previsti e a così pregiudicare il proprio patrimonio per EUR

166'292.50, pari a quanto fatturato e rimasto impagato,

ritenuto che l’accusato non ha comunicato a

chicchessia l’avvenuta cessione e, durante lo svolgimento della fiera

(27-31.05.2004), ha incassato ulteriori EUR 4'380 da tre espositori, senza

riversare alcunché a PC 1;

fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti:

art. 146 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 113/2008 del 10 settembre 2008, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1,

assistito dal difensore di fiducia

M Law DF 1.

§ La lic. iur. RC

1, in rappresentanza della parte civile PC 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 17:50.

Il PP osserva come la cifra di Euro

4'380.- riportata nell’AA sia errata e che quella corretta sarebbe Euro

5'380.-, ossia Euro 2'500 + Euro 1’152 + Euro 1’728.

Il PP propone, per l’importo di Euro

5'380.-, l’accusa subordinata di appropriazione indebita, ritenuto come la cessione

abbia valore di affidamento.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

ripercorre i fatti oggetto dell’AA. Osserva come la PC non avesse motivi per

esperire verifiche più approfondite. Ritiene che AC 1 abbia agito almeno con

dolo eventuale rispetto al danno della PC. Considerando astuto l’inganno, chiede

la conferma del reato contemplato nell’AA. Subordinatamente ritiene che

l’accusato si sia reso colpevole di appropriazione indebita per l’importo di

Euro 5'380.- incassato durante la fiera. In considerazione dell’ingente

importo, del grave danno, dell’assenza di scrupoli, del mancato pentimento

nonché risarcimento, conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva di 13

mesi, quale pena totalmente aggiuntiva a quella di __________, sospesa per 2

anni, nonché la condanna al pagamento delle pretese di PC.

§ La lic. iur. RC 1, difensore della parte civile PC 1, la

quale si associa a quanto detto dal PP. Osserva come il danno abbia avuto

conseguenze gravi sulla sua assistita. Evidenzia come quest’ultima abbia

esperito delle verifiche in merito alla società dell’accusato e contesta che

fosse a conoscenza di sconti e incassi già avvenuti. Chiede quindi la condanna di

AC 1 per truffa, subordinatamente per appropriazione indebita, nonché il

pagamento di Euro 166'292.50 oltre interessi e spese al cambio d’oggi. Rileva

come l’accusato non abbia mai risarcito nulla e non si sia mai scusato con la

PC.

§ La M Law DF 1, difensore di AC 1, la quale ripercorre la

vita anteriore dell’accusato. Ritiene che AC 1 avesse informato la PC del

denaro già incassato dagli espositori. Evidenzia come, nonostante fosse a

conoscenza della difficile situazione finanziaria dell’accusato, la PC non

abbia dato prova della necessaria diligenza. Contesta il reato di truffa, per

il quale chiede l’assoluzione. Chiede il proscioglimento anche dall’accusa

subordinata di appropriazione indebita, contestando l’affidamento ed

evidenziando l’Ersatzbereitschaft dell’accusato. In caso di condanna, in

considerazione dei precedenti penali e dello scopo riparatore della giustizia,

chiede che la pena sia contenuta in 9 mesi o in lavori di pubblica utilità e

sospesa per 2 anni. Chiede infine il rinvio della PC al foro civile, non

considerando liquide le pretese, che peraltro contesta nell’ammontare.

§ La lic. iur. RC 1, in replica, precisa che, se è vero che vi possono

essere differenze di prezzo tra quello effettivo e quello di listino, queste

non sono normalmente così importanti come quelle accordate da AC 1. Ribadisce

come la PC abbia effettuato le dovute verifiche in merito alla società

dell’accusato. Osserva come questi, nel caso in cui avesse veramente ritenuto

sproporzionata la fattura, non avrebbe dovuto firmare il contratto.

§ La M Law DF 1, in duplica, precisa che dal contratto non è

possibile ricavare l’importo di Euro 166'000.- circa fatto valere dalla PC.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. truffa

per avere, a __________ nonché in altre località

all’estero, nell’aprile – maggio 2004, allo scopo di procacciare a sé un

indebito profitto, ingannato con astuzia persone affermando cose false e

dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole

in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio per Euro 166'292.50;

1.1.1. trattasi, per

l’importo di Euro 5'380.- incassato in fiera, di ripetuta appropriazione

indebita,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e prospettato

in aula?

Considerandi

2.

Deve

essere revocata la condizionale alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere

di cui alla sentenza 12.8.2008 del Gerichstkreis II __________?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

4.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile, e se sì, in

quale misura?

Considerato, in fatto ed in

diritto

1.

a) AC 1 è

cresciuto a __________ in una famiglia composta dai genitori, un fratello

maggiore e una sorella minore. Dopo le scuole dell'obbligo ha svolto

l'apprendistato di meccanico d'auto, conseguendo il relativo diploma nel 1989.

Si è poi trasferito a __________ per continuare gli studi nel campo

dell'ingegneria meccanica, ma senza successo. Maggiore successo ha invece avuto

la sua carriera militare, in cui ha raggiunto i gradi di 1° tenente. Nella

seconda metà degli anni '90 ha lavorato quale autista per una società di viaggi

della Svizzera Interna. In sostanza AC 1, titolare della patente per autobus,

accompagnava i turisti in varie località, soprattutto in Italia, dove fungeva

pure da guida turistica. Dal 2004 al 2008 era stipendiato con ca. fr. 5'000.-

al mese. Attualmente svolge la medesima attività, non più stipendiato, ma quale

freelancer. Racconta di non essere in grado di quantificare il suo guadagno

netto. Al proposito agli atti vi è l'estratto della sua situazione fiscale che

fa stato di un reddito annuo imponibile, nel 2005, di fr. 43'736.-. Vive solo e

paga una pigione di fr. 1'400.- al mese, mentre il premio della cassa malati

ammonta a fr. 340.-. Dice che attualmente se la cava a mala pena.

b) Dal profilo

finanziario è oberato di debiti. Dall'estratto UE del 15 maggio 2007 emergono 2

esecuzioni in corso per complessivi fr. 11'927.70 ed un attestato di carenza

beni per fr. 2'530.20. AC 1, inoltre, è stato dichiarato fallito il 29 gennaio

2004.

Con giudizio 23 marzo 2004 la CEF ha respinto il ricorso inoltrato

dall’accusato e ha confermato il fallimento. Dalla documentazione dell'UF di __________

emerge che sono stati insinuati crediti per fr. 71'000.-, di cui fr. 52'000.-

riconosciuti dal debitore.

c) Il 10

agosto 2001 AC 1 ha costituito la __________ con sede a __________, dove a

quell'epoca lavorava, avente lo scopo di promuovere attività culturali nella

regione. Il 2 maggio 2004 questa fondazione è stata posta in fallimento. Dal 15

marzo 2004 fino alla radiazione d'ufficio da parte del RC del canton __________

intervenuta il 17 agosto 2004, era in liquidazione.

Lo stesso 10 agosto 2001 AC 1 ha pure costituito la __________ con sede a __________, avente lo scopo di commerciare

oggetti d'arte. Egli ne era socio e gerente con diritto di firma individuale.

La società è stata trasferita a __________ il 2 giugno 2003 dove è poi stata

radiata d'ufficio a seguito del suo fallimento intervenuto il 1° ottobre 2004.

Attualmente AC 1 sarebbe attivo per la __________,

società, avente quale scopo segnatamente il trasporto di persone e merci e di

cui è socio e gerente con diritto di firma individuale.

d) Dal profilo

penale si segnala una condanna, pronunciata il 12 agosto 2008 dal tribunale di

circolo di __________, al pagamento di 60 aliquote giornaliere di fr. 80.-

l'una per titolo di truffa commessa il 28 agosto 2003. Con il che l'odierna

condanna comporta una pena complementare ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP.

2.

a) Venendo ai

fatti oggetto dell'atto di accusa, va detto in primis che AC 1, nell'ambito

della sua attività di autista/guida turistica, era in passato entrato in

contatto con varie persone attive nell'organizzazione di esposizioni d’arte.

Dichiaratosi appassionato della materia, era stato in particolare colpito da una

mostra di opere di un notissimo artista organizzata in Italia nell'anno 2000.

Da lì gli sarebbe nata l'idea di fare altrettanto in Svizzera. Cosicché, nel

periodo a cavallo tra il 2001 ed il 2002, ha organizzato una prima mostra di opere di Leonardo a __________. L'esposizione avrebbe raccolto i favori del

pubblico, anche se finanziariamente non rese alcunché. Nel 2003 ne organizzò

una seconda, sempre a __________, questa volta di opere di Michelangelo. Anche

in questo caso la mostra riscosse un buon interesse di pubblico, ma i proventi

coprirono a mala pena le spese. A suo dire avrebbe successivamente dovuto

organizzarne una terza, questa volta di Raffaello, ma vi dovette rinunciare a

causa di un articolo di giornale, apparso su un noto quotidiano d'Oltralpe, nel

quale sarebbe stato descritto come un organizzatore quantomeno poco serio, se

non addirittura poco onesto. Il tutto gli avrebbe danneggiato l'immagine al

punto da essere "bruciato". Da qui l'idea di organizzare delle esposizioni

in Ticino.

b) Fatto sta

che nel 2004 è nata l'idea di organizzare una fiera d'arte chiamata __________

da tenersi presso il __________ di __________ dal 27 al 31 maggio 2004. In sostanza AC 1, quale organizzatore della fiera, avrebbe messo a disposizione degli

espositori, dietro il pagamento di un canone, degli stand prefabbricati,

assumendosi nel contempo tutte le spese di organizzazione, dalla locazione del

capannone agli allestimenti.

A pochi giorni dall'apertura della fiera AC 1 non

era ancora in grado di garantire l'allestimento degli stand espositivi. In

effetti la ditta a cui si era rivolto gli aveva richiesto una garanzia bancaria

che non era stato in grado di versare, di guisa che rinunciò a fornire le

prestazioni richieste. Si rivolse quindi all'imprenditore R__________ di __________,

persona attiva nel settore, onde reperire una nuova ditta che gli garantisse

l'allestimento degli spazi espositivi in poco tempo.

Così AC 1:

" A

questo punto devo premettere che per l’allestimento della fiera io mi ero

rivolto alla ditta S__________ Srl, dietro suggerimento di R__________. Con questa

ditta avevo quindi concluso un contratto che prevedeva una garanzia bancaria di

CHF 70'000. Circa una decina di giorni prima della fiera a __________ si sono

presentati 3 o 4 camion contenenti l’allestimento. Prima di scaricare il

trasportatore ha però preteso la citata garanzia. Io non avevo questa garanzia

e non potevo garantire altrimenti questo importo. Pertanto il trasportatore ha

fatto rientrare in Italia i camion. Io quel giorno mi trovato presso la studio

di R__________ (__________) e gli ho quindi chiesto come potevo risolvere la

situazione, essendo imminente la fiera. R__________ ci ha pensato un attimo e

poi ha fatto una telefonata alla PC 1, accennando alla fiera e chiedendo che

qualcuno venisse in studio per discuterne. Fatto stà che, tempo

mezz’ora/un’ora, si è presentato qualcuno di PC 1, verosimilmente D__________.

È così che è stato sottoscritto il contratto che mi è stato sottoposto"

(AI 44).

c) Il

contratto prevedeva l’allestimento (montaggio e smontaggio), da parte di PC 1,

di tutti gli spazi espositivi di __________ A garanzia del pagamento delle

prestazioni di PC 1, B__________ Sagl (ditta di AC 1 che, formalmente, figurava

quale organizzatrice dell'esposizione) si impegnava a cedere a quest’ultima i

crediti derivanti dalla locazione agli espositori degli spazi espositivi. Nel

contratto è indicato il prezzo unitario delle prestazioni di PC 1, ma non la

cifra globale, ritenuto che, qualora l'importo complessivo delle cessioni non

fosse stato sufficiente a coprire le pretese di PC 1, B__________ avrebbe

pagato direttamente la differenza. Inoltre AC 1 per B__________ si è impegnato

ad avvertire, entro sei giorni dalla firma del contratto, gli espositori (suoi

debitori) dell'avvenuta cessione del suo credito ad PC 1. Per i dettagli si

rinvia al testo stesso dell'AI 2.

d) Il

contratto non è datato. Situarlo nel tempo, con precisione, non è stato

possibile. R__________ -che, come detto, ha funto da tramite tra il signor D__________

della PC 1 e AC 1 (per la B__________)- ha riferito di essere stato contattato

da AC 1 circa una quindicina di giorni prima della fiera (AI 55), ossia attorno

alla metà di maggio 2004. D__________ ha riferito che il contratto sarebbe

stato sottoscritto verso fine aprile/inizio maggio 2004 nella sede di PC 1. AC 1, pur non essendo in grado di indicare una data precisa, ha riferito che il precedente fornitore

era già arrivato sul posto a posare le infrastrutture e che se ne era andato

perché non aveva ottenuto una garanzia bancaria, di guisa che si sarebbe

rivolto a R__________, che lo ha poi dirottato su D__________, pochi giorni

prima dell'apertura della mostra, precisando che tra la firma del contratto e

l'allestimento degli stand saranno passate al massimo 24 ore (AI 44). Vero è

che la conferma del trasporto del materiale che serviva alla ditta

precedentemente incaricata, la S__________ Srl, è avvenuta il 18 maggio 2004

per il tramite della ditta F__________ e che fino a quel momento non vi era

ragione, per AC 1, di incaricare un'altra ditta (cfr. scritto 18.5.2004 della

ditta F__________, all. 2 all’AI 55). E' pertanto altrettanto certo che AC 1

non si è rivolto a R__________ per chiedergli di risolvere il problema

dell'allestimento degli stand prima di quel giorno. E' inoltre logico che, una

volta appresa la rinuncia della S__________ Srl, AC 1 si sia immediatamente

attivato per trovare una soluzione, anche perché già si era impegnato nei

confronti di diversi espositori. Considerato che la mostra apriva i battenti il

27.

maggio 2004, è del tutto verosimile che AC 1, indirizzato da R________,

abbia incontrato D__________ al più presto il 19 maggio 2004.

In questo senso le dichiarazioni di D__________,

che ha preteso che il contratto fosse stato sottoscritto prima, non reggono.

e) Secondo AC

1, D__________ sarebbe stato subito informato delle difficoltà finanziarie in

cui versava e del fatto che diversi espositori avevano già saldato parte dei

canoni espositivi. A tale riguardo l'imputato ha sostenuto di aver consegnato,

prima della sottoscrizione dell'impegno, una tabella indicante i saldi ancora

dovuti dagli espositori (all 4 all’AI 44). D__________ ha contestato tale

assunto. A suo dire, proprio la cessione di tutti i crediti era posta a

garanzia del pagamento delle prestazioni di PC 1, al contratto essendo stata

allegata una lista senza l'indicazione di eventuali pagamenti già effettuati.

A mente di questo giudice la tesi di AC 1 non ha

senso. Al contratto è stata allegata una lista di espositori. Avessero le parti

inteso precisare quali espositori (e per quali cifre) avevano già pagato, non

vi sarebbe stata ragione di non allegare la tabella indicata dall'imputato. AC

1, interrogato due volte dal PP, la prima volta dopo non poche difficoltà (AI

9-15), ha chiaramente riferito che la lista allegata al contratto è quella,

senza indicazione di cifre, prodotta da D__________ con la denuncia penale,

osservando che ne avrebbe però consegnata anche un'altra, prodotta solo in

occasione del suo secondo interrogatorio, indicante varie posizioni di dare e

avere con gli espositori. Ora, se davvero le parti avessero anche solo discusso

di un conteggio delle prestazioni ancora da incassare dagli espositori, non vi

sarebbe stata alcuna ragione di allegare al contratto una lista priva delle

cifre che AC 1 pretende di aver subito fornito a D__________. Aggiungasi, poi,

che il tutto è avvenuto con molta fretta. Infatti, vistosi lasciato a piedi

dallo S__________ Srl, l'accusato si è recato a __________ da R__________ il

quale, il giorno stesso, lo ha messo in contatto con PC 1. Quando AC 1, a pochi giorni dall'apertura della mostra, si è affidato a R__________ per risolvere il problema,

nemmeno sapeva che avrebbe incontrato D__________ che lo avrebbe tolto da

quella situazione imbarazzante. Ora, la citata tabella non può di tutta

evidenza essere stata allestita su due piedi, tra il contatto con R__________ e

la firma del contratto, avvenuta lo stesso giorno presso gli uffici della PC 1.

Ne discende che, al momento della sottoscrizione del contratto, AC 1 non ha

fornito a D__________ la situazione di dare e avere in essere a quel momento

con gli espositori, così come nemmeno D__________, prima di fornire le sue

prestazioni, gliel’ha chiesta o, sia che sia, abbia fatto dipendere la sua

opera dall'ottenimento di questa informazione. Ci torneremo.

f) PC 1 ha fornito le sue prestazioni e la fiera ha avuto regolare svolgimento. B__________ non ha pagato

alcunchè a PC 1. Nemmeno l'imputato ha tenuto fede all'impegno assunto di

avvertire, entro sei giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli espositori

dell’avvenuta cessione dei crediti. E' anzi emerso che, al momento della sottoscrizione

del citato contratto, diversi espositori avevano già versato almeno parte dei

canoni a B__________ e che B__________ aveva concesso degli importanti sconti,

se non addirittura delle esenzioni dal pagamento dei canoni. AC 1 non ha

nemmeno girato a PC 1 la cifra complessiva di EURO 5'380.- che alcuni

espositori gli avevano affidato.

g) PC 1 ha denunciato AC 1 per truffa il 23 giugno 2004, indicando che il reato si sarebbe consumato il 30

maggio 2004. Ella ha allestito la fattura delle sue prestazioni per

complessivi EURO 166'292.50 solo il 26 giugno 2004, ossia tre giorni dopo la

denuncia. Ha trasmesso tale fattura al MP allegandola ad uno scritto allestito

addirittura il giorno prima, ossia il 25 giugno 2004 (AI 2).

3.

Secondo

l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena

detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio od altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l’autore

ordisce un tessuto di menzogne oppure faccia capo a particolari manovre

fraudolente o ad artifici (DTF 128 I 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid.

2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205), come pure quando rilascia false

indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente

esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di

verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di un

specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 19 consid. 3a in alto con rinvio, 120

IV 186 consid. 1 a pag. 187, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35).

Il diritto penale non protegge di regola, invece, chi può evitare l’inganno con

un minimo di attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid.

2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205); va però precisato che

il principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla

negazione all’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può

essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima

può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui

si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le

più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo evitare di

privilegiare l’autore che artatamente sfrutta la debolezza e perciò il bisogno

di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può

perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel

caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore.

Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da parte di banche che

dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza

per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il diritto penale protegge

pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco accorte, se costoro appaiono

inesperte e credulone. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta

perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,

segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui

l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (sentenza 6S.168/2006 del 6

novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3).

L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza

particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche

una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la

situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possono

ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli

l’intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2c pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d

pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o

di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminare la

verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia

truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia

diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e

immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere

ingannata. L’astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno

per non avere osservato elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a

pag. 20, 126 IV 165 consid. 3a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38)”.

4.

Nella

fattispecie l'inganno di AC 1 non può essere qualificato di astuto.

a) Innanzi

tutto è stato accertato che D__________ e AC 1, prima dei fatti oggetto di

questo procedimento, non avevano mai avuto relazioni commerciali. D__________

sapeva che AC 1 ricorreva a lui perché vi erano stati dei problemi con il

precedente fornitore e, questo, già solo per i tempi stretti in cui era chiesta

la fornitura. Infatti nessun organizzatore serio attende poco più di una

settimana prima dell'inizio di una fiera per far capo ad una ditta che

allestisca gli stand. Come detto, già solo i tempi tecnici assai stretti

avrebbero dovuto far insorgere in D__________ qualche dubbio sull'affidabilità

del suo partner commerciale.

b) R__________

ha riferito al PP che, secondo la sua esperienza e considerato il tenore del

contratto, le cessioni sono state inserite proprio a tutela di PC 1:

" A

mio modo di vedere ciò significa che PC 1 ha voluto tutelarsi, o perché non era stato pagato un acconto o perché vi era un qualche dubbio. Per "qualche

dubbio" intendo dei dubbi sull'efficienza organizzativa e quindi anche

sulle capacità di poter pagare. Va detto che il tutto è avvenuto in uno spazio

temporale molto breve, per cui vi era anche poco spazio per delle verifiche,

per cui PC 1 si è voluta tutelare con questa cessione.

(…)

Mi ricordo ora che ad un certo punto si è anche constatato che vi era una

società o meglio una fondazione B__________ che risultava avere dei problemi

(non rammento se era già fallita o stava fallendo). Anche questo elemento può

aver portato alla sottoscrizione della cessione di credito, vista I'omonimia di

questa fondazione con la società (B__________ Sagl) che aveva chiesto

I'allestimento”.

Ora, pur non essendo credibile -come visto- che AC

1.

abbia consegnato a D__________ un conteggio preciso dei suoi rapporti di dare

e avere con gli espositori, al denunciante non può non essere insorto qualche

dubbio sull'affidabilità del partner commerciale, ancora una volta, proprio per

i tempi stretti ed inusuali entro i quali era richiesta la prestazione senza la

quale l’esposizione non avrebbe potuto avere luogo.

c)D__________ non ha effettuato alcuna verifica sull'affidabilità di AC

1.

E' vero che si è recato presso la sede della B__________ per vedere se la

ditta esistesse davvero e al __________ per verificare che la fiera avesse

effettivamente luogo, ma si tratta di verifiche esperite a posteriori, ossia

dopo aver sottoscritto il contratto ed eseguito la prestazione.

D__________ ha riferito di aver precedentemente chiamato

anche il "centro esposizioni" di __________ e di essersi accertato

che la mostra vi si tenesse davvero. A parte il fatto che tale circostanza non

ha potuto essere verificata, il denunciante non avendo indicato né con chi

precisamente né soprattutto quando avrebbe parlato, si tratta di tutta evidenza

di una verifica assolutamente inidonea ad accertare le eventuali difficoltà

finanziarie dell’accusato (e di B__________), il problema dell'eventuale

inaffidabilità finanziaria del partner commerciale essendo indipendente

dall'organizzazione o meno della fiera. In effetti quale sarebbe l'illecito

profitto di una persona che fa allestire degli stand per una fiera che non

avviene, nemmeno D__________ spiega.

Inoltre D__________ ha preteso di aver appreso

che la manifestazione era sponsorizzata da una compagnia di assicurazioni

svizzera e da un albergo di lusso. Anche in questo caso tuttavia egli non

spiega se queste verifiche le ha fatte prima o dopo la sottoscrizione del

contratto, rispettivamente la fornitura delle prestazioni. Nel contratto non vi

è alcuna menzione degli sponsor. Appare per contro molto più verosimile che di

tale patrocinio D__________ sia venuto a conoscenza, ancora una volta, dopo la

sottoscrizione del contratto che, come visto, è avvenuta in occasione del primo

contatto tra le parti, il 19 maggio 2004.

d) E' vero che

AC 1 sin dall'inizio sapeva che non sarebbe stato in grado di pagare

interamente le prestazioni di PC 1:

" A

domanda dell'avv. Quadri confermo quanto dichiarato nel mio precedente verbale

e cioè che al momento della sottoscrizione del contratto con PC 1 ero

consapevole che avrei subito una perdita finanziaria. Proprio per questo motivo

anche PC 1 sapeva che una parte dei suoi costi Ii avrebbe recuperati solo con

la seconda fiera”

(AI 44).

Tuttavia l'inganno sulla volontà di adempiere non

è in ogni caso astuto, poiché tale volontà può essere controllata

indirettamente, secondo le circostanze, esaminando le capacità di adempiere il

contratto (DTF 118 IV 359). Nella fattispecie D__________ si è accontentato

della cessione, senza fare le verifiche sull'affidabilità del partner che, come

detto, l’inusualità dei tempi stretti per quel tipo di prestazione avrebbe

suggerito. Ad esempio avrebbe dovuto richiedere almeno un conteggio di quanto

ancora l'accusato doveva incassare dai singoli espositori, atteso come il fatto

che l’organizzatore abbia già incassato degli acconti sia del tutto usuale

nelle normali relazioni commerciali. Secondariamente, nonostante il termine di sei

giorni per l'avviso ai debitori dell'intervenuta cessione fosse già scaduto al

momento di fornire la prestazione (ossia la fornitura e la posa degli stand), PC

1, che non aveva incassato alcunché, ma che disponeva della lista degli

espositori, non ha effettuato alcuna verifica presso costoro per sapere se l’uno

o l’altro fosse stato effettivamente avvertito della cessione, né tantomeno ha

richiesto a AC 1 copia della notifica ai creditori dell’intervenuta cessione.

e) In

definitiva è stato accertato che il contratto è stato allestito in fretta e

furia a seguito della rinuncia della S__________ Srl ad allestire gli stand.

Essendo lo sdoganamento avvenuto il 18 maggio 2004, i contatti tra AC 1 e R__________,

rispettivamente tra R__________ e D__________ e, per finire, tra AC 1 e D__________

non possono che essere intervenuti dopo.

Già i tempi così stretti dovevano far insorgere

in D__________ qualche dubbio, almeno sui motivi che avevano determinato tale

inusuale urgenza.

D__________ ha accettato di sottoscrivere il

contratto e, in definitiva, di fornire la prestazione senza operare alcuna

seria verifica sull'affidabilità del partner commerciale, pur sapendo, come

riferito da R__________:

" dell'inesperienza

dell'organizzatore (si trattava della prima fiera a __________)",

(AI 55).

Le verifiche che D__________ sostiene di aver

effettuato sono state fatte dopo la sottoscrizione del contratto, in parte sul

posto, allorquando AC 1 si era reso irreperibile, così come riferito da R__________:

" Ad

un certo punto, mentre che PC 1 stava allestendo la fiera, sono stato

contattato da D__________ telefonicamente, il quale mi disse di essere

preoccupato in quanto I'organizzazione era deficitaria e aveva difficoltà ad

avere contatto con AC 1 che era I'organizzatore. In una di queste telefonate,

ricordo anche che D__________ mi disse che aveva dovuto addirittura organizzare

I'aperitivo inaugurale. Io ero un po' imbarazzato, in quanto ero io che avevo

presentato AC 1 alla PC 1. Ho pertanto deciso di venire a __________, dove sono

giunto iI primo giorno di fiera o forse il secondo giorno. Questo anche per

visitare la stessa. D__________ mi disse di essere preoccupato per il

pagamento. In un ufficio D__________ aveva trovato un foglio con una lista

degli espositori, sulla quale vi era appuntato a mano chi aveva pagato e chi

no. Ricordo che a questo riguardo D__________ mi disse di essere sorpreso del

fatto che un certo numero di espositori avevano apparentemente già pagato.

Fatto sta che D__________ ha chiesto a chi apparentemente non aveva ancora

pagato di versargli quanto dovuto. Mi risulta che non vi sia riuscito in quanto

gli espositori non erano contenti dell’organizzazione e in particolare della

mancanza di pubblicità e della scarsità di visitatori. Io stesso ho interpellato

un paio di espositori che conoscevo, che mi hanno detto la stessa cosa”

(AI 55).

La cessione come tale, senza assicurarsi che potesse

effettivamente esplicare i suoi effetti e che non fossero già stati versati

degli acconti da parte degli espositori, di tutta evidenza non è sufficiente, tenuto

conto dei dubbi sull'affidabilità di AC 1 che dovevano oggettivamente insorgere

sia sulla base dei tempi inusualmente stretti, sia in relazione alla sua inesperienza.

Fare qualche minima verifica, come farsi dare da AC 1 la prova della notifica

delle cessioni e dei contratti o dei conteggi di dare e avere con gli

espositori, era un atto del tutto logico che avrebbe potuto fornirgli ragguagli

utili sull'affidabilità dell'accusato. Diversamente D__________ ha preferito

imbarcarsi in un'avventura commerciale di un certo rilievo economico (la parte

civile ha pure preteso che la perdita finanziaria subita a seguito del mancato

pagamento delle prestazioni fornite a B__________ ha rischiato di farla

fallire) senza garanzie, assumendosi tutti i rischi del caso. Ne discende che,

in difetto di un inganno astuto, l'accusato va prosciolto dall'accusa di

truffa.

5.

Non

occorre spendere molte parole sull'accusa subordinata di appropriazione

indebita, la condanna -quantunque contestata in aula- non ha fatto oggetto di

dichiarazione di ricorso. Ci si limita in questa sede a rilevare che la

fattispecie è analoga a quella descritta in DTF 118 IV 32 nella misura in cui:

" Chi

cede un credito futuro che sorga da un contratto di vendita, e s'impegna a

versare il ricavo di tale vendita al cessionario, si rende colpevole di

appropriazione indebita ove utilizzi detto ricavo per estinguere mediante

compensazione un debito personale, senza avere la volontà e la possibilità di

pagare al cessionario l'importo del credito ceduto”.

AC 1, dopo che i crediti già erano stati ceduti

ad PC 1, durante lo svolgimento della fiera ha incassato da alcuni espositori la

cifra di EURO 5'380.-, utilizzando tale importo per pagare altre spese relative

alla mostra anziché versarlo alla parte civile.

6.

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale.

L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla

colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni

personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il

legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione

l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata

alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con

rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi

aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni

marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non

potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und

Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP)

a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in

considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto

ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità

della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il

modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con

rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la

citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del

17.

aprile 2007, consid. 6.4;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e

6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di

prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine.

Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione

generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa” (DTF 118

IV 342).

Il principio della parità di trattamento, da

parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui

pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa

portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza;

il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag.

47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che, per

sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate

in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva

disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di

determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze

oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò

che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua

specificità propria e ogni agire fonda le radici che gli sono proprie. Sempre

la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento

suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima

fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

7.

La colpa

dell'imputato non può, al di là dell'importo relativamente contenuto del danno

accertato, essere banalizzata. In realtà ha agito, sia che sia, consapevole di

creare un danno ben maggiore. Si è irresponsabilmente gettato in un'avventura

commerciale che non aveva alcuna possibilità di generare utili e nonostante le

deludenti esperienze di __________, dove nemmeno artisti di richiamo planetario

gli avevano consentito di fare degli utili. La sua situazione finanziaria, già

precaria all'epoca, gli avrebbe in realtà dovuto suggerire che avventure del

genere possono essere foriere di danni non solo per lui, ma anche per terzi.

Insomma, sapeva di non rischiare solo del suo, ma di mettere a repentaglio

anche gli operatori da lui incaricati di intervenire, in un modo o nell'altro,

nell'organizzazione della fiera.

Si applicassero le pene in vigore al momento dei

fatti, AC 1 andrebbe condannato alla detenzione della durata di 4 - 5 mesi.

La novella legislativa entrata in vigore il 1°

gennaio 2007 offre, per pene di durata inferiore all'anno, l'alternativa delle

aliquote giornaliere e, per quelle fino a sei mesi, anche della prestazione di

lavoro di pubblica utilità. AC 1 non ha mezzi finanziari e non ha sostanza. La

condanna al pagamento di aliquote giornaliere minime -ossia di un minimo di fr.

10.

- l'una come recentemente stabilito dal TF (DTF 6B_769/2008)- non avrebbe

alcun effetto di prevenzione speciale. Per contro il lavoro di pubblica utilità

appare preferibile. Anzitutto AC 1 è giovane, sano e perfettamente in grado di

prestarlo. Secondariamente l'effetto preventivo è migliore poiché la sanzione

potrebbe effettivamente essere posta in esecuzione nel caso di nuovi reati. Ne

discende che appare equo condannare l'imputato a prestare 500 ore di lavoro di

pubblica utilità.

La prognosi, pur non essendo supportata da

prospettive professionali certe, non può dirsi del tutto negativa, di guisa che

la pena viene sospesa con un periodo di prova di due anni.

8.

Le pretese

della PC possono essere accolte limitatamente all'importo provento del reato

per il quale AC 1 è stato condannato. Per il resto, trattandosi di vertenza

meramente civile, la PC dovrà rivolgersi al competente foro civile.

Le spese seguono la soccombenza. All'accusato,

prosciolto dall'accusa principale, appare giusto accollare un terzo dei costi

processuali. Il resto è a carico dello Stato.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, tranne che al quesito 1.1.,

visti gli art. 12, 37, 42,

44, 46, 47, 49, 51, 138 e 146 CP;

94, 266 e 272 CPP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore

colpevole di:

1.1

ripetuta

appropriazione indebita

per essersi, a __________, nel maggio 2004, per procacciare

a sé un indebito profitto, appropriato valori patrimoniali affidatigli e,

meglio, per avere utilizzato per un importo complessivo di Euro 5'380.- il

ricavo dell’incasso di crediti già ceduti alla PC 1 per estinguere propri

debiti personali, senza avere la volontà e la possibilità di pagare al

cessionario l’importo del credito ceduto,

e meglio come descritto nell’atto di accusa,

prospettato in aula e precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto dall’imputazione di truffa.

3.

Di

conseguenza, AC 1, richiamata la sentenza 12.8.2008 del Gerichtskreis II __________,

è condannato, a prestare 500 (cinquecento) ore di lavoro di pubblica utilità, a

valersi quale pena complementare ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP;

4.

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di

prova di anni 2 (due).

5.

AC 1 è

condannato a versare alla parte civile PC 1 l’importo di Euro 5'380.- oltre

interessi al 5% dal 25 giugno 2004.

6.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a

carico del condannato nella misura di 1/3 e 2/3 a carico dello Stato.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (1/3):

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 66.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 183.35

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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