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Decisione

72.2008.135

Spaccio di 3,420 kg di eroina e 400 g di marijuana da parte di tossicodipendente

16 dicembre 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti:

AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

__________, __________ e __________, nel periodo 2005 - 8 maggio 2008, previo

acquisto di circa 3010/3360 grammi di eroina:

1.1.1. venduto

a due persone non identificate 1000/1200 grammi di eroina;

1.1.2. venduto al

dettaglio a vari acquirenti 570/600 grammi di eroina;

1.1.3. ceduto

gratuitamente ad G__________ circa 730/1310 grammi di eroina;

1.1.4. detenuto 480 grammi di eroina;

1.1.5. procurato a L__________

50 grammi di eroina;

1.1.6. trattasi di

quantitativi inferiori;

1.1.7. trattasi di reato

aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. ripetuta

infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

nel periodo 2004-8 maggio 2008:

1.2.1. venduto

rispettivamente procurato a terzi almeno 400/1200 grammi di marijuana;

1.2.2. detenuto

circa 3,5 grammi di hashish;

1.2.3. detenuto

circa 2 grammi di marijuana;

1.2.4. detenuto in

vista dell'offerta circa 17 grammi di eroina;

1.2.5. trattasi di

quantitativi inferiori;

1.3. ripetuta

contravvenzione alla LStup

per

avere, senza essere autorizzato:

1.3.1. nel periodo

2005 - 8 maggio 2008, a __________ ed in altre località, consumato un

quantitativo imprecisato di eroina, cocaina, hashish e marijuana;

1.3.2. l'8.5.2008

detenuto presso il proprio domicilio di __________, per il proprio consumo, 57 grammi di eroina;

1.3.2.1. trattasi di un

quantitativo inferiore;

1.3.3. l’8.5.2008

detenuto presso il proprio domicilio di __________, per il proprio consumo,

parte dell’hashish di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;

1.3.4. l’8.5.2008

detenuto presso il proprio domicilio di __________, per il proprio consumo,

parte della marijuana di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;

1.3.5. trattasi di

un periodo inferiore;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può beneficiare

della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere ordinata la confisca di:

4.1

539,41 grammi di eroina;

4.2

2,28 grammi di canapa;

4.3

3,51 grammi di hashish;

4.4

fr. 14’900.-;

4.5

2,8 grammi di bicarbonato;

4.6

1 bilancia;

4.7

varie annotazioni

manoscritte;

4.8

1 natel Nokia con tessera

SIM;

4.9

1 confezione per tessera SIM;

4.10

1 tessera

SIM.

Considerato, in fatto e in

diritto

1.

In merito alla sua vita anteriore, alla sua situazione patrimoniale

ed ai suoi precedenti penali AC 1 ha confermato in aula quanto già dichiarato in fase istruttoria:

Sono nato a __________ e sono cresciuto a __________ frequentando

lì le scuole dell'obbligo. Ho poi frequentato le scuole maggiori a __________.

Ho poi fatto l'apprendista di meccanico conseguendo il relativo diploma. Ho

lavorato in vari garage, dapprima nel __________, poi nel __________ e poi

anche in Svizzera interna. In Svizzera interna dovevo essere formato come capo

officina per il Garage __________ di __________ ma poi anche per questioni di

droga ho smesso di lavorare in Svizzera tedesca facendo ritorno in Ticino. Lì

siamo negli anni '90. Preciso che consumavo eroina per endovenosa dall'età di

15.

anni. Poi ho avuto le mie traversie con l'eroina che hanno portato dapprima

al mio processo nel 1992 e poi ad un secondo processo nel 1997 dove mi era

stato imputato anche uno spaccio di cocaina. Ho seguito l'Antenna dopo la

liberazione condizionale. Ho poi iniziato ad aiutare un amico contadino ad __________

dal quale ho lavorato poi regolarmente sia in estate che in inverno, Il tutto

in modo saltuario: d'estate aiutavo a fare il fieno e d'inverno lo aiutavo

nella stalla delle pecore. L'ultima volta che ho lavorato per lui era aprile di

quest'anno, l'ho aiutato a fare il censimento delle pecore. lo da lui percepivo

circa 16-18 CHF all'ora. Lui in parte mi retribuiva anche con legna per il mio

camino. Per quanto riguarda la mia famiglia con i miei genitori, ancora

viventi, ho sempre avuto buoni rapporti. Ho quattro sorelle più giovani di me.

Anche con loro ho buoni rapporti. Dal profilo sentimentale sono 18 anni che

convivo con G__________. La relazione perdura ininterrottamente da tale data.

Tengo a precisare che non è un legame su consumo di droghe o un rapporto di

convenienza”

(PP AC 1 11.6.2008, pag. 2-3).

L’accusato e la sua compagna - pure lei tossicodipendente per la

cocaina, l’eroina, la marijuana e l’hashish, anemica, con seri problemi

alcolici (il 9.5.2008, giorno del suo arresto, alle ore 08.50 circa, aveva un

tasso alcolemico nel sangue del 1,67 per mille per un suo ormai quotidiano

abuso di vodka, AI 23), con alle spalle sei condanne per infrazione aggravata

subordinatamente semplice e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19

cfr. 2 subordinatamente cfr. 1 LStup ed art. 19a cfr. 1 LStup, AI 24) - sono

entrambi in invalidità (AC 1 dal 01.04.1995, G__________ dal 01.01.2004) e

percepiscono una rendita mensile, comprensiva di prestazione complementare, di

fr. 1'809.- rispettivamente fr. 1'887.- (doc. TPC 7, AI 86 allegati 2 e 25).

Per il suo futuro AC 1 non ha particolari progetti se non quello

di continuare la sua relazione sentimentale con G__________.

Quo ai suoi precedenti penali dal suo estratto del casellario

giudiziale svizzero (AI 3) nonché da pag. 6 della sua sentenza 9.12.1992 della

Corte delle Assise correzionali (doc. TPC 8) si evince quanto segue:

-- che “è stato

oggetto dal 1982 al 1988 di cinque procedimenti penali conclusisi con

altrettante condanne a pene detentive brevi, inflitte con decreti d’accusa della

Magistratura requirente; oltre a ciò AC 1 é stato condannato con sentenza

11.02.1986

delle Assise correzionali, ad una pena di sette mesi di detenzione

da espiare, sempre per ripetuta e continuata violazione della Legge federale

sugli stupefacenti. L’anno successivo con sentenza 20.02.1987 della stessa

Autorità egli ha subito un’ulteriore condanna a nove mesi di detenzione da

espiare per violazione aggravata della Legge federale sugli stupefacenti. In

seguito, con sentenza 14 maggio e 8 ottobre 1990 del Tribunale di Zurigo, AC 1

è ancora stato condannato rispettivamente a 12 mesi di detenzione e 10 mesi di

detenzione da espiare sempre per violazione alla Legge federale sugli

stupefacenti; inoltre con decisione 01.03.1991 del Tribunale dell’Altotoggemburgo

l’imputato è stato ritenuto colpevole di furto e condannato a 10 giorni di

detenzione da espiare. Per finire dopo l’espiazione di queste pene l’imputato

era stato liberato condizionalmente il 24.10.1991 con un periodo di prova di 3

anni” (doc. TPC 8);

-- che il

9.12.1992

è stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali per

infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup ed art.

19a cfr. 1 LStup) alla pena di 16 mesi di detenzione da espiare per avere,

agendo in correità con G__________, “acquistato circa 200 grammi di eroina vendendone al dettaglio circa 40 grammi mentre il resto è stato da loro

consumato personalmente; inoltre avendo acquistato circa 93 grammi di cocaina, parte venduta al dettaglio e parte consumata personalmente”, fatti avvenuti

a Zurigo, Thalwil e nel Canton Ticino nel periodo gennaio / settembre 1992

(doc. TPC 8 e AI 3);

-- che il

17.9.1997

è stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali per

infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup ed art.

19a cfr. 1 LStup) alla pena di 10 mesi di detenzione supportata da un

trattamento ambulatoriale ex art. 44 vCP da eseguirsi già in espiazione di pena

per avere, agendo in parziale correità con G__________, acquistato, venduto, procurato,

offerto, messo in circolazione o detenuto a tale scopo almeno 100 grammi di eroina e circa 5 grammi di cocaina, fatti avvenuti a Zurigo e __________ nel periodo

gennaio 1994 / aprile 1997 (doc. TPC 9 e AI 3);

-- che il

4.12.2000

è stato condannato con decreto d’accusa per ripetuta contravvenzione

alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) alla pena di 60 giorni di arresto da espiare

per avere coltivato e detenuto per il proprio consumo circa 30 chili di canapa,

rispettivamente consumato circa 2 grammi di eroina ed un imprecisato quantitativo di marijuana, fatti avvenuti a __________ ed in __________ nel periodo

settembre 1999 / settembre 2000 (AI 3 e 77).

Da ciò il dover concludere come l’accusato, tossicodipendente per

varie sostanze (eroina, cocaina, hashish e marijuana) ma in particolare per

l’eroina già dal lontanissimo 1977, prima dell’odierno dibattimento ha già

subito 13 condanne sempre e solo riconducibili ai reati di cui all’art. 19 cfr.

2.

subordinatamente cfr. 1 LStup ed art. 19a cfr. 1 LStup e che dall’età di 20

anni ad oggi, che ne ha 46, ha trascorso più di 5 anni e 6 mesi in carcere.

2.

A AC 1 il

trattamento ambulatoriale ex art. 44 vCP ordinatogli con sentenza 17.9.1997

della Corte delle Assise correzionali (doc. TPC 9 e AI 3) così come, dopo la

sua scarcerazione, il successivo controllo da parte di un antenna non sono

assolutamente serviti per abbandonare il mondo degli stupefacenti che ormai

frequenta da 31 anni. Da ciò l’inutilità, riconosciuta anche dallo stesso

accusato in sede dibattimentale, di ordinare in suo favore una misura ex art.

60.

CP od art. 63 CP, eventualità a cui del resto neppure in sede di inchiesta

si era mai fatto riferimento. Del resto anche in aula l’accusato ha dichiarato

che, una volta in libertà, non è sua intenzione interrompere il consumo di

stupefacenti anche se è sua volontà riuscire a controllarlo, senza quindi più

ricadere negli abusi che lo hanno visto protagonista perlomeno a decorrere da

metà 2007.

In merito ai suoi ultimi consumi AC 1, seppur con le precisazioni

poi apportate nel corso del dibattimento e di cui si dirà in seguito, ha

sostanzialmente confermato quanto dichiarato in sede predibattimentale:

a partire dall’ultima scarcerazione, vale a dire nel 1997,

preciso che dopo un po' di astinenza iniziale ho ripreso a consumare

saltuariamente quando ne avevo la disponibilità. lo sniffavo eroina e non mi

bucavo più. E' circa dal 2000 che non mi buco più. Comunque i miei consumi

erano abbastanza contenuti e associati al metadone. Un sacchetto di 5 gr. di eroina

mi poteva durare anche 15 giorni. lo ho poi ripreso a consumare forte circa un

anno fa…All'inizio consumavo circa 1 gr. al giorno per giungere a consumare 3,

4.

sniffate al giorno. Non controllavo il peso però posso dire ca. 1,5 gr./2 al

giorno e ciò per gli ultimi 5-6 mesi”

(PP AC 1 11.6.2008, pag. 2-3).

Al momento del suo arresto del 8.5.2008 AC 1 è risultato positivo

alla benzodiazepine, alla cocaina, agli oppiacei ed al metadone (AI 86 allegato

10), con un’assunzione giornaliera di 15 pastiglie di ketalgine non diminuita

nel numero anche alla data del pubblico dibattimento malgrado che, da allora,

fossero passati più di sette mesi. L’accusato è inoltre sieropositivo e per

problemi al sangue deve assumere delle pastiglie allo zinco (AI 86 allegato 2).

3.

L’inchiesta nei suoi confronti ha preso avvio dalle dichiarazioni a

verbale di polizia del 12.3.2008 di L__________, suo acquirente, in cui lo

stesso affermava di avergli comperato, nel periodo 2005 / inizio 2008, almeno 116 grammi di eroina a fr. 60.- il grammo (AI 1). La successiva messa sotto controllo in diretta del

suo numero natel così come il successivo ottenimento dei tabulati retroattivi

per il periodo 23.11.2007 / 7.4.2008 ha confermato come l’accusato fosse attivo

a __________ nello spaccio di eroina, con almeno una quindicina di clienti che

riforniva a seguito di ripetuti suoi viaggi a __________ e nei dintorni di

questa città (AI 1, 9, 10, 48, 53 nonché 86 annessi 1 e 2). Grazie a questo

controllo telefonico l’autorità inquirente, saputo che AC 1 assieme all’amico

ed acquirente F__________, si sarebbe recato l’8.5.2008 a __________ per un

nuovo acquisto di eroina da un’allora ignoto spacciatore albanese (poi

identificato in E__________, pure lui processato il 17.12.2008 da una Corte delle

Assise criminali, le cui impronte dell’anulare della mano sinistra sono state

ritrovate sul sacchetto di plastica contenente l’eroina sequestrata

all’accusato il giorno dell’arresto, AI 79 e 86 allegati da 28 a 32) ha preallarmato la polizia __________ che ha monitorato questa consegna (doc. TPC 6, AI 79

nonché 86 allegati 17 e 19). Rientrati lo stesso giorno in __________, AC 1 e F__________

(che era alla guida dell’autovettura Opel Astra __________, anche lui deferito

al GIAR, messo in libertà provvisoria il 21.5.2008 ed in attesa di giudizio, AI

17, 21, 45 e 46), sono stati arrestati verso le ore 15.00 a __________ e l’accusato è stato trovato in possesso di 480,74 grammi di eroina e di un minigrip contenente 0,93 grammi della medesima sostanza con un grado di purezza del 13/14% (AI 12, 79 nonché 86 allegati 3 e 17). Sia questo

stupefacente, il suo apparecchio telefonico Nokia con inserita la tessera 078/__________

e fr. 700.- gli sono stati sequestrati e si trovano indicati nell’AA nei corpi

di reato (AI 12 nonché 86 allegati 2 e 3).

Sia in sede di primo verbale di polizia (AI 12)

che il giorno dopo dinanzi al GIAR (AI 16 e 18) l’accusato, anche se

inizialmente in modo riduttivo e qualche volta non veritiero (segnatamente

nell’originaria sua indicazione di un inesistente P__________ quale principale

suo acquirente), non ha mai negato la sua attività di tossicodipendente

spacciatore e tale attitudine, seppur con qualche parziale riserva (di cui si

dirà al punto 4 della presente decisione), non si è modificata in corso

d’istruttoria tanto che, in merito ai fatti imputatogli, risulta essere

sostanzialmente reo confesso e questo al di là delle precisazioni per i

quantitativi e per le date effettuate nel corso della prima giornata

dibattimentale.

Il 9.5.2008 l’autorità inquirente ha arrestato G__________

(AI 20 e 23) e a seguito della perquisizione del loro appartamento a __________

sono stati sequestrati (cfr. AA in corpi di reato) fr. 14'200.-, 57,74 grammi di eroina con un grado di purezza variante tra il 30% e il 36%, 2,28 grammi di canapa, 3,51 grammi di hashish, 2,8 grammi di bicarbonato, 1 bilancia, varie

annotazioni manoscritte, 1 confezione per la tessera SIM Swisscom 079/__________

ed 1 tessera SIM Swisscom 079/__________ (AI 13, 23, 79 nonché 86 allegati 5,

da 14 a 16 e 18). G__________, pure lei deferita al GIAR il giorno successivo

(AI 25 e 28), è stata scarcerata il 9.6.2008 (AI 69) una volta verificato il

suo ruolo marginale nello spaccio messo in atto dal suo compagno (AI 65), fatto

confermato da lei stessa (che ha ammesso delle sue consegne di eroina su

incarico di AC 1 solo in 3 o 4 occasioni, AI 86 allegati da 24 a 26) ma soprattutto dallo stesso accusato nei seguenti passaggi dei suoi verbali di Polizia:

ero io ad occuparmi di tutti gli aspetti legati al traffico ed in

particolare ero io a procedere alle vendite al dettaglio. La __________ non ha

coinvolgimento anche se alle volte le lasciavo dell'eroina e lei su richiesta

di qualche acquirente in mia assenza faceva le consegne. lo non l'ho mai

incaricata di vendere. Non so indicare il quantitativo da lei ceduto a terze

persone”

(PS AC 1 27.5.2008, pag. 6)

so che pure la __________, anche se in minima parte, ha venduto

qualche busta di eroina. lo le lasciavo della sostanza (mezzo sacchetto ovvero

un paio di grammi) per il suo uso. Non so le modalità o i suoi contatti in

queste faccende. Se lei vendeva solo in parte mi dava il denaro per collaborare

alla situazione finanziaria. Di regola se li teneva lei per acquistare la

cocaina... non ha mai saputo quando io andavo a ______. Le dicevo che sarei

stato assente per lavoro”

(PS AC 1 6.6.2008, pag. 6).

4.

Come detto AC 1, a seguito delle sue stesse ammissioni nei vari

verbali d’interrogatorio dinanzi al PP (AI 70 e 84) ed in polizia (AI 86

allegati da 2 a 6 e 8), al di là del reiterato suo rifiuto di riconoscere

formalmente i suoi fornitori albanesi (doc. TPC 6 nonché AI 70, 84 e 86

allegato 5), rispettivamente di indicare il nominativo dei suoi due principali

acquirenti di cui al punto 1.1 dell’AA (verbale dibattimentale pag. 5 e AI 84)

e dei due taxisti da lui utilizzati per raggiungere __________ (AI 70 nonché 86

allegati 5 e 6), è sostanzialmente reo confesso e tali sue dichiarazioni -

parzialmente confermate anche nei verbali d’interrogatorio di polizia di alcuni

suoi compratori (almeno 20 di cui 13 documentati, AI 84 nonché 86 allegati da 37 a 41, 44, da 46 a 48 e da 51 a 53 per un complessivo di vendita superiore a 286 grammi di eroina e a 310/380 grammi di marijuana senza comunque dimenticare che lo stesso

accusato, nell’AI 84, ha comunque dichiarato che “è possibile che me ne

dimentichi qualcuno”), di G__________ (AI 65 nonché 86 allegati da 23 a 26), di F__________ (AI 45 nonché 86 allegati 20 e 21) e di altri suoi due autisti nelle persone

di V__________ (AI 86 allegati 33 e 34) e di L__________ (AI 86 allegati 35 e

36) - possono essere così riassunte:

Il PP mi chiede se ho effettuato viaggi in

macchina con altre persone per andare a comprare eroina. Ora che ci penso mi

viene in mente L__________. Con lui ho fatto un viaggio per comprare eroina con

la sua macchina, era lui che guidava….Ci siamo recati una volta sola insieme e

abbiamo comperato 50 gr. a testa…In merito ai miei consumi confermo…che negli

ultimi 5-6 mesi consumavo 1 gr. - 1,5 al giorno… Riassuntivamente ammetto di

aver effettuato qualche vendita saltuaria in buste dosi di eroina già a partire

dal 2005. Io compravo sacchetti da chi me la procurava a __________ e da lì

ricavavo qualche busta dose da vendere che serviva perlopiù a finanziare il mio

consumo. Preciso che avrò venduto all’anno circa 70-80 gr. Consumavo molto meno

di un grammo di eroina al giorno. Stesso discorso vale per il 2006 e per metà

del 2007. Quindi tra il 2006 e il 2007 avrò venduto circa 100-120 gr. di

eroina, in buste dosi. A partire da giugno 2007 fino al mio arresto ho

effettuato vari viaggi a __________, un viaggio acquistando 150.- gr. di cui

70-80 venduti tagliati al dettaglio…Ho

poi effettuato 6 viaggi da gr. 200-250 l'uno di cui 600 gr. ceduti alle persone che mi hanno anticipato del denaro. Un viaggio da 450 gr. di cui 200 gr.

ceduti alle medesime persone ed un viaggio da 500 gr. con sempre 200 gr.

destinati alle medesime persone. Questo quantitativo mi è stato sequestrato.

Per quanto riguarda il periodo 2005 fino a metà 2007 ho venduto circa 170-200

gr. di eroina al dettaglio in buste dosi. Da metà 2007 sino al mio arresto ho

venduto, vuoi al dettaglio, vuoi ai due mie amici che mi hanno anticipato il

denaro, da 1200 a 1400 gr…pagavo l’eroina CHF 40.- se ne compravo 200-250 gr. e

32.

- CHF se ne compravo 500 gr. I miei due amici mi pagavano CHF 5'000.-

ciascuno per ottenere 100 gr. ciascuno…Il restante stupefacente da me

acquistato tra giugno 2007 e il mio arresto è pari a gr. 2300 sino a 2600,

dedotti i 561 gr. sequestrati è stato consumato da me e da G__________. Per quanto riguarda la canapa ne ho procurata a terze persone negli anni un quantitativo che non so

indicare e che comunque non supera un 200-300 gr. all’anno…Io non guadagnavo

nulla, la procuravo semplicemente, dal produttore ricevevo della marijuana per

il mio consumo”

(PP AC 1 11.6.2008).

Riassuntivamente ammetto…di aver venduto, nel

periodo 2005 sino a metà 2007, 170-200 gr. di eroina in buste dosi. Per quando

riguarda il periodo successivo, sino al mio arresto, ho venduto ai miei due

amici, di cui non voglio fornire le generalità e che mi hanno anticipato il

denaro, un quantitativo tra i 1200 e i 1400 gr. di eroina. Dei 561 gr.

sequestratimi all'arresto e presso il mio domicilio, 100 gr. ciascuno erano per

i miei due amici. Non sono in grado di esprimermi esattamente su cosa ne

sarebbe stato del restante quantitativo di eroina, siccome non avevo mai avuto

a disposizione un quantitativo così elevato. lo comunque consumavo molto, così

come anche G__________ che ne regalava abbastanza. Ritengo che grammi 100 circa

erano destinati alla vendita e ciò per finanziare il mio consumo e il mio

guadagno…i miei due amici prima compravano 50 gr. per volta a testa. Solo in

quell'occasione mi avevano chiesto di comprar loro 100 gr. a testa per CHF

5'000.- cadauno…Per quanto riguarda le vendite al dettaglio, da circa metà 2007

sino al mio arresto, ho venduto eroina in buste dosi ed anche in sacchetti da 5

gr. per circa 50 gr. di media al mese, all’inizio un po’ meno e alla fine un

po’ di più, il tutto per circa 400 gr. di eroina. Per quanto riguarda la

marijuana ho cominciato a procurarla a conoscenti dopo la chiusura dei canapai

che risale al 2003. Non so comunque quantificare esattamente l’inizio delle mie

vendite, comunque non sono state superiori a circa 100 gr. all’anno…Non ci

guadagnavo nulla se non della marijuana per me”

(PP AC 1 21.6.2008, pag. 5).

Così come già fatto nei propri verbali

d’interrogatorio in polizia e davanti al PP, anche in aula AC 1 ha confermato che dal mese di luglio 2005 sino all’arresto ha effettuato numerosi viaggi a __________

(di certo almeno 9 nelle date indicate al punto 1 dell’AA) per l’acquisto di

eroina da spacciatori che non ha voluto identificare ma con i quali, così come

risultante dalle censure telefoniche (AI 86 annessi 1 e 2), era in continuo

contatto telefonico, trasferte eseguite principalmente in treno (per dei

quantitativi varianti da 30, 50, 150 e 200 grammi di eroina alla volta e questo dal luglio 2005 ed almeno nei giorni 8.12.2007, 07.1.2008,

31.1.2008

e 5.3.2008, AI 70 nonché 86 allegato 8 ed annesso 2), almeno due in

taxi (per dei quantitativi di 200 grammi di eroina alla volta a decorrere dal luglio 2007, AI 70 nonché 86 allegati 5 e 6) nonché quattro in macchina (uno

con L__________ per 50 grammi di eroina nel secondo semestre del 2007, AI 70

nonché 86 allegati 4 e 5; uno con V__________ in data 11.3.2008 per 250 grammi di eroina, AI 84 e 86 allegato 8, uno con F__________ e V__________ il 13.4.2008 per 450 grammi di eroina, AI 86 allegati 4 e 6 ed uno, quello dell’arresto, con il solo F__________ per 480 grammi di eroina, AI 12).

In merito al perché di questo suo illecito agire

l’accusato ha confermato anche in sede dibattimentale le motivazioni da lui

avanzate nei propri verbali d’interrogatorio in polizia e dinanzi al PP. Lo

scopo principale, oltre il proprio consumo di eroina e quello di G__________,

era di conseguire almeno fr. 20'000.- (AI 70 e 86 allegato 5) per andare con la

sua compagna in India dove entrambi avrebbero voluto partecipare alla festa

induista del Kumbh Mela. Inoltre ne avrebbero approfittato per “fare

qualcosa per i denti di __________, nel senso che volevamo che lei mettesse un

impianto” (PP AC 1 11.6.2008). Da ciò l’evidente conclusione, confermata

del resto anche dall’accusato, di come il denaro sequestrato al suo domicilio

(Fr. 14'200.-) altro non fosse che il ricavo delle sue pregresse vendite di

eroina (AI 70 e 86 allegato 5). Questo viaggio, però, non si è mai

concretizzato poiché il suo abuso di eroina nel periodo luglio 2007 / 8.5.2008

ha comportato la necessità di sempre maggiori acquisti e quindi sempre maggiori

vendite per raggiungere l’auspicata somma, con il solo risultato di arrivare

agli importanti quantitativi di vendita, di cessione gratuita e di detenzione

di tale sostanza, attività delittuosa che solo l’arresto ha saputo

interrompere.

5.

Nel corso del pubblico dibattimento sono state prospettate

all’accusato alcune delle sue dichiarazioni in sede d’inchiesta (AI 70, 84 nonché

86.

allegati da 4 a 6 e 8) rispettivamente quelle di G__________ (AI 86 allegato

26) e questo alfine di meglio precisare, sia per i quantitativi che per le

date, tutte le imputazione dell’AA. Ciò ha comportato alcune modifiche,

comunque non sostanziali, rispetto a quanto sostenuto dall’accusa che, con il

consenso di AC 1 e delle parti, sono state così riassunte nel verbale

dibattimentale:

a) in

merito al punto 1.1 dell’AA

a1) periodo

luglio 2005 / giugno 2007

L'accusato…dichiara di avere iniziato a vendere

eroina risp. offrirne alla sua compagna dal mese luglio 2005 circa. Dichiara

che nel periodo luglio 2005-giugno 2007 a __________ e a __________ ha acquistato dei quantitativi per complessivi circa 790 grammi di eroina. Per il periodo luglio 2005-dicembre 2006 gli acquisti a __________ avvenivano

saltuariamente nell'ordine di 30/50 grammi alla volta, mentre nel 2007 vi sono

stati 5 viaggi in treno per 50 grammi alla volta. Della quantità complessiva di

790.

g, 240 li ha consumati, 360 gli ha ripetutamente offerti a G__________,

mentre 190 sono stati venduti a suoi conoscenti sottoforma di cinquantelli o

centelli”

(verbale dibattimentale pag. 3 e 4).

a2) periodo

luglio 2007 / 13.4.2008

L'accusato dichiara…di aver fatto tutta una

serie di viaggi a __________ che sono quelli indicati nell'atto di accusa e

precedentemente, ma sempre in questo lasso di tempo, altri 3 o 4 viaggi per 50 g circa ciascuno. L'accusato, quindi, precisa che nel periodo luglio 2007-13.4.2008 ha acquistato

a __________ un quantitativo complessivo di 2100 grammi di eroina…di cui 400 da lui consumati, 200 ceduti alla sua compagna e i restanti 1500

destinati per 1000 g alle due persone non identificate di cui al punto 1.1 AA

risp. 500 ai suoi clienti per vendite al dettaglio”

(verbale dibattimentale pag. 4 e 5).

Inoltre, in relazione al suo viaggio a __________

con L__________, AC 1 ha precisato come:

questo viaggio, fatto con l’autovettura del F__________,

è avvenuto dopo il luglio 2007 e negli ultimi 6 mesi di quell'anno. Questo viaggio

nulla ha a che vedere con quello di 150 grammi raccontato nei suoi verbali ed indicato come il primo della seconda metà del 2007. Il viaggio con F__________

dovrebbe essere avvenuto comunque dopo quello da 150 g. L'accusato conferma che in quell'occasione F__________ gli diede i soldi per l'acquisto di 50 g di eroina. Arrivati a __________ l'accusato, che aveva per sé i soldi per altri 50 g, ne ha quindi acquistati 100 da uno spacciatore non meglio identificato, consegnandone poi 50

allo stesso F__________”

(verbale dibattimentale pag. 4);

b) in

merito al punto 1.2 dell’AA

L'accusato dichiara di non contestare, in merito

all'ultima fornitura dell'8.5.2008 la ripartizione di 200 g ai due amici non identificati, 100 g destinati alla vendita e 90 g destinati al suo consumo risp. 90 da consegnare alla sua compagna”

(verbale dibattimentale pag. 5);

c) in

merito al punto 2 dell’AA

L'accusato…dichiara di aver venduto risp.

procurato almeno 400 grammi di marijuana…in relazione alla seconda ipotesi di

detenzione, l'accusato precisa che avrebbe offerto a conoscenti, a casa, un

quantitativo di circa 2 grammi di hashish risp. 1 grammo di marijuana, mentre la differenza sarebbe stata da lui consumata”

(verbale dibattimentale pag. 3)

d) in

merito al punto 3 dell’AA

L'accusato dichiara che nel periodo gennaio

2006-8.5.2008 avrà consumato circa 2 g di cocaina, mentre che per l'hashish e

la marijuana, essendo impossibile per lui quantificarli il suo consumo è da

ritenersi sporadico e saltuario…in relazione ai 57 g di eroina…dichiara che ne avrebbe consumato circa 40 g, mentre la differenza di 17 sarebbero

stati offerti, se non fosse stato arrestato, a G__________ nei giorni a seguire”

(verbale dibattimentale pag. 5).

Tutto questo, al di là delle avvenute nuove prospettazioni

ex art. 250 CPP scaturite dal pubblico dibattimento (verbale dibattimentale da

pag. 4 a 6), ha comportato, limitatamente all’eroina, la seguente

ricapitolazione dei reati oggetto dell’AA così come commessi rispettivamente

ammessi da AC 1, riassunto fatto poi proprio dalla Corte in quanto corrispondente alle sue confessioni in aula e alle relative risultanze d’inchiesta:

In merito all'intero periodo luglio

2005-8.5.2008, l'accusato riconosce degli acquisti complessivi di 3370 g, segnatamente 790 per il primo periodo, 2100 per il periodo luglio 2007-13.4.2008 e 480 g in relazione all'ultimo viaggio dell'8.5.2008. In merito al quantitativo di eroina per il

periodo luglio 2005-13.4.2008 l'accusato riconosce un consumo complessivo di 640 g di eroina (240 + 400), delle consegne alla sua compagna per complessivi 560 g (360 + 200) e delle vendite per complessivi 1690 (190 + 1500)”

(verbale dibattimentale pag. 5)

6.

Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup

chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista,

trasporta, vende, cede gratuitamente, detiene rispettivamente procura

stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena

è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua

infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in

pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cfr. 2 lett. a LStup), il che

è oggettivamente dato per l’eroina per dei quantitativi, presi nel loro

complesso (DTF 114 IV 165 e 112 IV 113), di almeno 12 grammi puri (DTF 120 IV 334, 119 IV 180 e 109 IV 145) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato basti ricordare come le nefaste conseguenze

dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (DTF

106.

IV 232 e 104 IV 211).

Conformemente all’art. 19a cfr. 1 LStup chi,

senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette

un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito

con la multa.

In forza alle risultanze dibattimentali, così

come sopra esposte e ricordate al punto 4 e 5 della presente decisione alle

quali si rinvia, la Corte non ha avuto dubbio alcuno nel riconoscere l’accusato

come colpevole di reati di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a LStup (per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2005 / 8.5.2008, previo acquisto a

__________, __________ e __________ di 3420 grammi di eroina, venduto, ceduto gratuitamente, detenuto ai fini di vendita e di offerta nonché

procurato a varie persone a __________ circa 2707 grammi di eroina), all’art. 19 cfr. 1 LStup (per avere, senza essere autorizzato, a __________,

nel periodo 2004 / 8.5.2008 venduto rispettivamente procurato circa 400 grammi di marijuana e detenuto ai fini di offerta a terzi circa 2 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana) e all’art. 19a cfr. 1 LStup (per avere, senza

essere autorizzato, nel periodo 16.12.2005 / 8.5.2008, a __________ ed in altre

località, consumato un imprecisato quantitativo di eroina, cocaina, hashish e

marijuana nonché detenuto per il proprio consumo 40 grammi di eroina, circa 1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana) prosciogliendolo parallelamente dalle accuse di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2

lett. a LStup limitatamente a circa 90 grammi di eroina di cui al punto 1.2 dell’AA), di ripetuta infrazione alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup limitatamente a circa

1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana di cui al punto 2 dell’AA)

e di ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup limitatamente

al periodo 2005 /16.12.2005).

7.

Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art.

47.

cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,

tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la

colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi

perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

La norma riprende sostanzialmente la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente

della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati

fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente,

l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione,

il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117

IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata

giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione

da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112

e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli

obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, § 7 no. 53 segg, DTF non pubblicate 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,6P.152/2005 del 15

febbraio 2006,6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 e 102 IV 231). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF

118.

IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di

trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui

pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa

portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.

Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).

Per l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di

regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o

di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non

sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o

delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una

pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena

pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione

della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha

omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa

il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1

vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La

nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel,

in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti

dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP

richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro

del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la

previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,

ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della

pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore

non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione

della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS,

op cit., art. 42 no. 9).

In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere

parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica

utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere

sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può

eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione

parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della

liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena

da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua

futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007

in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il

primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall'assenza di prognosi negativa.

8.

Seppur qualificando la vicenda discussa in aula come oltremodo

triste per tutti i suoi risvolti personali ed ormai fossilizzatasi da così

tanti anni sia per il consumo che per lo spaccio da apparire senza via

d’uscita, la Corte ha ritenuto come grave la colpa dell’accusato, apparso

comunque persona intelligente, affidabile, che sa muoversi negli ambienti degli

stupefacenti, che non è del resto intenzionato a lasciare ed anzi nei quali

vorrà presumibilmente rientrare senza la macchia dell’infame, da cui anche solo

la sua decisione di non indicare il nominativo dei suoi due principali

acquirenti di cui al punto 1.1 dell’AA.

L’oggettiva gravità della sua colpa è da

individualizzare già solo per il quantitativo di eroina venduto, ripetutamente

offerto alla sua compagna, procurato o detenuto a tali scopi (pari a 2707 grammi e meglio 1690 grammi + 560 grammi + 50 grammi + 407 grammi), per la reiterazione ed organizzazione del suo agire in un lasso di tempo relativamente

lungo ed ininterrotto (circa 3 anni), per la conseguente e logica grave messa

in pericolo della salute altrui e per il fatto che l’ormai ben avviata sua attività

di spaccio abbia preso fine solo a seguito del suo arresto.

A mente della Corte ed anche tenuto conto di

tutte le possibili attenuanti di cui si dirà in seguito, siffatta colpa è così

grave da escludere una pena inferiore ai tre anni, da cui la chiara

inapplicabilità alla presente fattispecie degli art. 42 e 43 CP. In ogni caso

la prognosi dell’accusato è stata considerata come ampiamente negativa e questo

sia per il suo passato e la sua plurirecidività, sia per il suo presente (a

fronte della gravità dei fatti e delle imputazioni di cui all’odierno processo)

e sia per il suo futuro (che appare senza prospettive concrete poiché persona

tossicodipendente, in invalidità e senza la benché minima attività lucrativa

anche solo parziale con susseguente alto rischio di recidiva).

Nella commisurazione della pena la Corte ha comunque tenuto ampiamente conto del difficile vissuto dell’accusato, del suo

precario stato di salute in quanto sieropositivo, della sicuramente non sempre

facile gestazione del suo rapporto con G__________ (compagna di vita da lui

presa a carico e della quale, in qualche modo, si riterrebbe responsabile da

cui, come motivazione al suo illecito agire, la decisione di andare via da __________

per un certo periodo con il prefissato viaggio in India), dell’evidente e non

secondaria sua scemata imputabilità ai sensi degli art. 19 cpv. 2 e 48a CP, del

fatto che i suoi acquirenti fossero un gruppo di persone relativamente

ristretto, ben definito, riconducibile ad una cerchia di amici già consumatori

per loro conto, della sua collaborazione e sostanziale confessione (i cui

effetti benefici sulla pena sono stati comunque mitigati dai silenzi già

evidenziati al punto 4 della presente decisione) e della durata del carcere

preventivo sofferto.

Tutto ciò ben ponderato la Corte ha quindi ritenuto come giusta ed adeguata alla fattispecie e alla colpa oggettivamente

e soggettivamente grave di AC 1, una sua condanna ad una pena detentiva da

espiare di tre anni e quattro mesi con computazione del carcere preventivo

sofferto (art. 51 CP).

9.

Ad eccezione della confezione per la tessera SIM Swisscom 079/__________ (in quanto scatola vuota ed utenza intestata

a G__________, AI 86 allegato 23), della tessera SIM Swisscom 079/__________

(poiché collegamento telefonico mai utilizzato per lo spaccio e in uso solo a G__________)

e di varie annotazioni manoscritte (la cui pertinenza con i fatti oggetto di

procedimento non è stata meglio precisata dalla pubblica accusa), tutti gli altri oggetti nei corpi di reato sono confiscati ai sensi degli art. 69 e 70 CP, ritenuto come

gli stupefacenti siano da distruggere e che dalla somma di Fr. 14'900.-, che

l’accusato ha ammesso essere il provento delle sue pregresse vendite e parte

del suo guadagno per l’ultimo suo acquisto del 8.5.2008 (AI 12, 70 e 86

allegato 5), siano preventivamente da dedurre la tassa di giustizia di Fr. 2'000.- e le spese processuali (art. 9 cpv. 1 CPP).

rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, meno che ai quesiti n. 3 e 4.7, 4.9 e 4.10 e parzialmente ai

quesiti n. 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2,

1.3

, 1.3.4 e 4,

visti gli art. 12,

19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 69 e 70 CP;

19.

n. 1 e 2 e 19a LStup;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LStup

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2005

- 8 maggio 2008, previo acquisto a __________, __________ e __________ di 3420 grammi di eroina, venduto, ceduto gratuitamente, detenuto ai fini di vendita e di offerta nonché

procurato a varie persone, a __________, circa 2707 grammi di eroina;

1.2

ripetuta

infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

nel periodo 2004 - 8 maggio 2008 venduto rispettivamente procurato a terzi

circa 400 grammi di marijuana e detenuto ai fini di offerta a terzi circa 2 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana;

1.3

ripetuta

contravvenzione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo

16.12.2005

- 8 maggio 2008, a __________ ed in altre località, consumato un

imprecisato quantitativo di eroina, cocaina, hashish e marijuana nonché

detenuto per il proprio consumo 40 grammi di eroina, circa 1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e

precisato nei considerandi.

2.

AC 1 è

prosciolto dalle accuse di:

2.1

infrazione

aggravata alla LStup limitatamente a circa 90 grammi di eroina di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa;

2.2

ripetuta

infrazione alla LStup limitatamente a circa 1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;

2.3

ripetuta

contravvenzione alla LStup limitatamente al periodo 2005 -16.12.2005.

3.

Di

conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

3.1

alla pena detentiva

di 3 (tre ) anni e 4 (quattro) mesi, nella quale è computato il carcere

preventivo sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese processuali.

4.

È ordinata

la confisca di:

4.1

539,41 grammi di eroina da distruggere;

4.2

2,28 grammi di canapa da distruggere;

4.3

3,51 grammi di hashish da distruggere;

4.4

fr. 14’900.- previa deduzione

della tassa di giustizia e delle spese processuali;

4.5

2,8 grammi di bicarbonato;

4.6

1 bilancia;

4.7

1 natel Nokia con tessera

SIM.

5.

E’ ordinato il dissequestro

in favore del condannato di:

5.1

1 confezione per

tessera SIM;

5.2

1 tessera

SIM;

5.3

varie annotazioni manoscritte.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 6'053.70

Spese diverse fr. 331.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 8'484.90

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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