72.2008.135
Spaccio di 3,420 kg di eroina e 400 g di marijuana da parte di tossicodipendente
16 dicembre 2008Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2008.135
Data decisione, Autorità:
16.12.2008, PENAL
Titolo:
Spaccio di 3,420 kg di eroina e 400 g di marijuana da parte di tossicodipendente
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
NEGOZIAZIONE O PROCURA PER TERZI DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
SCEMATA IMPUTABILITÀ
art. 19 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
72.2008.135
Lugano,
16 dicembre 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Marco Villa
(Presidente)
GI 1
GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2
con la segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Conviene oggi 15 dicembre 2008 nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia
per giudicare
AC 1
detenuto dall’8
maggio 2008;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e
meglio:
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
2005 sino all’8 maggio 2008, a __________, __________ e __________, in più
viaggi con frequenza quasi mensile, acquistato un quantitativo
imprecisato di eroina pari ad almeno circa 3’010 / 3’360 grammi nelle seguenti modalità:
nel periodo 2005 sino alla primavera 2007
acquistando ca. 20/ 30 grammi al mese;
nel periodo successivo effettuando almeno 9
viaggi (tra cui l’8 dicembre 2007; il 7 gennaio 2008; il 31 gennaio 2008; il 5
marzo 2008; l’11 marzo 2008, il 13 aprile 2008 e l’8 maggio 2008) perlopiù in
treno da solo, ma anche in auto (1 viaggio con L__________; 1 viaggio, il 13
aprile 2008, con F__________ e V__________ ed un viaggio con il solo F__________
l’8 maggio 2008), rifornendosi da una banda di trafficanti albanesi, di cui 3
sono in stato di detenzione preventiva, acquistando in un’occasione grammi 150, in 6 occasioni 200/250 grammi di eroina alla volta e negli ultimi 2 viaggi prima dell’arresto
grammi 450 rispettivamente grammi 480, pagando l’eroina fr. 32/40 al grammo;
1.1 stupefacente
venduto e ceduto gratuitamente
- grammi
1000/1200 venduti al prezzo di fr. 45 al grammo, a due persone non
identificate che avevano anticipato il denaro;
- grammi
570/600 venduti al dettaglio, a fr. 350/400
il sacchetto minigrip da grammi 5, rispettivamente fr. 150 il grammo singolo;
perlopiù nel periodo da giugno 2007 sino all’arresto e meglio a:
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
__________;
e ad altri consumatori non meglio identificati, tra cui tale __________;
- dei
ca. grammi 730/1’310 restanti, ceduti gratuitamente alla convivente per
il proprio consumo, nella misura di almeno 0,5 grammi al giorno per un quantitativo di almeno ca. 600 grammi;
1.2. stupefacente
detenuto per la vendita
per avere, l’8 maggio 2008, tra __________ e __________,
detenuto senza essere autorizzato, 1 sacchetto contenente grammi ca. 480 grammi di eroina sottoforma di 100 minigrip, risultata all’analisi di una purezza del 13-14%, di
cui grammi 200 destinati ai due suoi principali acquirenti, 100 grammi destinati alla vendita al dettaglio, mentre il restante quantitativo era destinato
per indicativamente la metà (ca. grammi 90) ad essere ceduto
gratuitamente alla convivente che in parte lo consumava (grammi 2 al giorno) ed
in parte lo regalava e per l’altra metà (circa 90 grammi) era destinato al consumo personale;
2. infrazione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere, senza essere autorizzato, in un periodo
imprecisato, ma almeno dal 2004 sino al 2008, a __________, venduto / procurato a terze persone della marijuana quantificata in circa 100/300 grammi all’anno,
per un totale di almeno grammi 400/1200, detenendo, al momento
dell’arresto, presso la propria abitazione, grammi 3,5 ca. di haschisch e grammi
2 ca. di marijuana, parte per la vendita, parte destinata al consumo personale;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
2005 sino all’8 maggio 2008 a __________ ed in altre località, ripetutamente
consumato parte dell’eroina acquistata come al punto 1. del presente atto
d’accusa, nonchè alcune dosi di eroina, cocaina, haschisch e marijuana
acquistate a __________ da occasionali spacciatori o messegli a disposizione
dalla convivente, detenendo, al momento dell’arresto, per il proprio consumo,
circa grammi 57 di eroina (risultata all’analisi di una purezza variante fra il
30% e 36%), nonché parte dell’haschisch e marijuana indicati al p.to 2. del
presente atto d’accusa;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
19 cifra 2 LS, art. 19 cifra 1 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 129/2008 del 3.10.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore
pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 15
dicembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 15:40
- martedì
16 dicembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 12:15
In base a queste dichiarazioni il
presidente prospetta all'accusato, previo richiamo dell'art. 250 CPP, il reato
di infrazione alla LStup, per avere procurato nelle circostanze di tempo e
luogo sopraindicate il quantitativo di 50 g di eroina a L__________.
Si procede quindi ad una
ricapitolazione, che vale anche come nuova prospettazione ai sensi dell'art.
250 CPP, relativamente ai punti 1, 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa.
In merito all'intero periodo luglio
2005-8.5.2008, l'accusato riconosce degli acquisti complessivi di 3370 g, segnatamente 790 per il primo periodo, 2100 per il periodo luglio 2007-13.4.2008 e 480 g in relazione all'ultimo viaggio dell'8.5.2008.
In merito al quantitativo di eroina per
il periodo luglio 2005-13.4.2008 l'accusato riconosce un consumo complessivo di
640 g di eroina (240 + 400), delle consegne alla sua compagna per complessivi 560 g (360 + 200) e delle vendite per complessivi 1690 (190 + 1500).
Il presidente, richiamato l'art. 250
CPP, prospetta all'accusato il reato di infrazione semplice alla LStup
relativamente alla sua detenzione ai fini di offerta a terzi di 2 g di haschisch e 1 g di marijuana di cui la punto 2 dell'atto di accusa, che viene così modificato.
Il presidente richiamato l'art. 250 CPP
prospetta all'accusato il reato di infrazione semplice alla LStup per il titolo
di detenzione ai fini di offerta di 17 g di eroina a G__________ nelle modalità di tempo e luogo di cui al punto 3 AA.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, richiamata la ricostruzione dei quantitativi fatta al dibattimento e
tenuto in particolare conto di una scemata imputabilità, conclude chiedendo che
l'accusato sia condannato alla pena detentiva di 4 anni.
Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione del materiale cartaceo e della tessera SIM 079/__________.
§ Il Difensore, il quale non contesta i quantitativi di
droga ricostruiti al dibattimento e dopo aver posto in risalto la figura ed il
trascorso, segnatamente come tossicodipendente, del suo accusato conclude
chiedendo che il medesimo sia condannato ad una pena attenuata rispetto a
quella richiesta dal PP, anche tenuto conto della sua scemata imputabilità.
Non si oppone alle confische richieste
dall'accusa.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti:
AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LStup
per avere, senza essere autorizzato, a __________,
__________, __________ e __________, nel periodo 2005 - 8 maggio 2008, previo
acquisto di circa 3010/3360 grammi di eroina:
1.1.1. venduto
a due persone non identificate 1000/1200 grammi di eroina;
1.1.2. venduto al
dettaglio a vari acquirenti 570/600 grammi di eroina;
1.1.3. ceduto
gratuitamente ad G__________ circa 730/1310 grammi di eroina;
1.1.4. detenuto 480 grammi di eroina;
1.1.5. procurato a L__________
50 grammi di eroina;
1.1.6. trattasi di
quantitativi inferiori;
1.1.7. trattasi di reato
aggravato a motivo del quantitativo;
1.2. ripetuta
infrazione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato, a __________,
nel periodo 2004-8 maggio 2008:
1.2.1. venduto
rispettivamente procurato a terzi almeno 400/1200 grammi di marijuana;
1.2.2. detenuto
circa 3,5 grammi di hashish;
1.2.3. detenuto
circa 2 grammi di marijuana;
1.2.4. detenuto in
vista dell'offerta circa 17 grammi di eroina;
1.2.5. trattasi di
quantitativi inferiori;
1.3. ripetuta
contravvenzione alla LStup
per
avere, senza essere autorizzato:
1.3.1. nel periodo
2005 - 8 maggio 2008, a __________ ed in altre località, consumato un
quantitativo imprecisato di eroina, cocaina, hashish e marijuana;
1.3.2. l'8.5.2008
detenuto presso il proprio domicilio di __________, per il proprio consumo, 57 grammi di eroina;
1.3.2.1. trattasi di un
quantitativo inferiore;
1.3.3. l’8.5.2008
detenuto presso il proprio domicilio di __________, per il proprio consumo,
parte dell’hashish di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;
1.3.4. l’8.5.2008
detenuto presso il proprio domicilio di __________, per il proprio consumo,
parte della marijuana di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;
1.3.5. trattasi di
un periodo inferiore;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Può beneficiare
della sospensione condizionale?
4.
Deve
essere ordinata la confisca di:
4.1
539,41 grammi di eroina;
4.2
2,28 grammi di canapa;
4.3
3,51 grammi di hashish;
4.4
fr. 14’900.-;
4.5
2,8 grammi di bicarbonato;
4.6
1 bilancia;
4.7
varie annotazioni
manoscritte;
4.8
1 natel Nokia con tessera
SIM;
4.9
1 confezione per tessera SIM;
4.10
1 tessera
SIM.
Considerato, in fatto e in
diritto
1.
In merito alla sua vita anteriore, alla sua situazione patrimoniale
ed ai suoi precedenti penali AC 1 ha confermato in aula quanto già dichiarato in fase istruttoria:
“
Sono nato a __________ e sono cresciuto a __________ frequentando
lì le scuole dell'obbligo. Ho poi frequentato le scuole maggiori a __________.
Ho poi fatto l'apprendista di meccanico conseguendo il relativo diploma. Ho
lavorato in vari garage, dapprima nel __________, poi nel __________ e poi
anche in Svizzera interna. In Svizzera interna dovevo essere formato come capo
officina per il Garage __________ di __________ ma poi anche per questioni di
droga ho smesso di lavorare in Svizzera tedesca facendo ritorno in Ticino. Lì
siamo negli anni '90. Preciso che consumavo eroina per endovenosa dall'età di
15.
anni. Poi ho avuto le mie traversie con l'eroina che hanno portato dapprima
al mio processo nel 1992 e poi ad un secondo processo nel 1997 dove mi era
stato imputato anche uno spaccio di cocaina. Ho seguito l'Antenna dopo la
liberazione condizionale. Ho poi iniziato ad aiutare un amico contadino ad __________
dal quale ho lavorato poi regolarmente sia in estate che in inverno, Il tutto
in modo saltuario: d'estate aiutavo a fare il fieno e d'inverno lo aiutavo
nella stalla delle pecore. L'ultima volta che ho lavorato per lui era aprile di
quest'anno, l'ho aiutato a fare il censimento delle pecore. lo da lui percepivo
circa 16-18 CHF all'ora. Lui in parte mi retribuiva anche con legna per il mio
camino. Per quanto riguarda la mia famiglia con i miei genitori, ancora
viventi, ho sempre avuto buoni rapporti. Ho quattro sorelle più giovani di me.
Anche con loro ho buoni rapporti. Dal profilo sentimentale sono 18 anni che
convivo con G__________. La relazione perdura ininterrottamente da tale data.
Tengo a precisare che non è un legame su consumo di droghe o un rapporto di
convenienza”
(PP AC 1 11.6.2008, pag. 2-3).
L’accusato e la sua compagna - pure lei tossicodipendente per la
cocaina, l’eroina, la marijuana e l’hashish, anemica, con seri problemi
alcolici (il 9.5.2008, giorno del suo arresto, alle ore 08.50 circa, aveva un
tasso alcolemico nel sangue del 1,67 per mille per un suo ormai quotidiano
abuso di vodka, AI 23), con alle spalle sei condanne per infrazione aggravata
subordinatamente semplice e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19
cfr. 2 subordinatamente cfr. 1 LStup ed art. 19a cfr. 1 LStup, AI 24) - sono
entrambi in invalidità (AC 1 dal 01.04.1995, G__________ dal 01.01.2004) e
percepiscono una rendita mensile, comprensiva di prestazione complementare, di
fr. 1'809.- rispettivamente fr. 1'887.- (doc. TPC 7, AI 86 allegati 2 e 25).
Per il suo futuro AC 1 non ha particolari progetti se non quello
di continuare la sua relazione sentimentale con G__________.
Quo ai suoi precedenti penali dal suo estratto del casellario
giudiziale svizzero (AI 3) nonché da pag. 6 della sua sentenza 9.12.1992 della
Corte delle Assise correzionali (doc. TPC 8) si evince quanto segue:
-- che “è stato
oggetto dal 1982 al 1988 di cinque procedimenti penali conclusisi con
altrettante condanne a pene detentive brevi, inflitte con decreti d’accusa della
Magistratura requirente; oltre a ciò AC 1 é stato condannato con sentenza
11.02.1986
delle Assise correzionali, ad una pena di sette mesi di detenzione
da espiare, sempre per ripetuta e continuata violazione della Legge federale
sugli stupefacenti. L’anno successivo con sentenza 20.02.1987 della stessa
Autorità egli ha subito un’ulteriore condanna a nove mesi di detenzione da
espiare per violazione aggravata della Legge federale sugli stupefacenti. In
seguito, con sentenza 14 maggio e 8 ottobre 1990 del Tribunale di Zurigo, AC 1
è ancora stato condannato rispettivamente a 12 mesi di detenzione e 10 mesi di
detenzione da espiare sempre per violazione alla Legge federale sugli
stupefacenti; inoltre con decisione 01.03.1991 del Tribunale dell’Altotoggemburgo
l’imputato è stato ritenuto colpevole di furto e condannato a 10 giorni di
detenzione da espiare. Per finire dopo l’espiazione di queste pene l’imputato
era stato liberato condizionalmente il 24.10.1991 con un periodo di prova di 3
anni” (doc. TPC 8);
-- che il
9.12.1992
è stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali per
infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup ed art.
19a cfr. 1 LStup) alla pena di 16 mesi di detenzione da espiare per avere,
agendo in correità con G__________, “acquistato circa 200 grammi di eroina vendendone al dettaglio circa 40 grammi mentre il resto è stato da loro
consumato personalmente; inoltre avendo acquistato circa 93 grammi di cocaina, parte venduta al dettaglio e parte consumata personalmente”, fatti avvenuti
a Zurigo, Thalwil e nel Canton Ticino nel periodo gennaio / settembre 1992
(doc. TPC 8 e AI 3);
-- che il
17.9.1997
è stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali per
infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cfr. 2 LStup ed art.
19a cfr. 1 LStup) alla pena di 10 mesi di detenzione supportata da un
trattamento ambulatoriale ex art. 44 vCP da eseguirsi già in espiazione di pena
per avere, agendo in parziale correità con G__________, acquistato, venduto, procurato,
offerto, messo in circolazione o detenuto a tale scopo almeno 100 grammi di eroina e circa 5 grammi di cocaina, fatti avvenuti a Zurigo e __________ nel periodo
gennaio 1994 / aprile 1997 (doc. TPC 9 e AI 3);
-- che il
4.12.2000
è stato condannato con decreto d’accusa per ripetuta contravvenzione
alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup) alla pena di 60 giorni di arresto da espiare
per avere coltivato e detenuto per il proprio consumo circa 30 chili di canapa,
rispettivamente consumato circa 2 grammi di eroina ed un imprecisato quantitativo di marijuana, fatti avvenuti a __________ ed in __________ nel periodo
settembre 1999 / settembre 2000 (AI 3 e 77).
Da ciò il dover concludere come l’accusato, tossicodipendente per
varie sostanze (eroina, cocaina, hashish e marijuana) ma in particolare per
l’eroina già dal lontanissimo 1977, prima dell’odierno dibattimento ha già
subito 13 condanne sempre e solo riconducibili ai reati di cui all’art. 19 cfr.
2.
subordinatamente cfr. 1 LStup ed art. 19a cfr. 1 LStup e che dall’età di 20
anni ad oggi, che ne ha 46, ha trascorso più di 5 anni e 6 mesi in carcere.
2.
A AC 1 il
trattamento ambulatoriale ex art. 44 vCP ordinatogli con sentenza 17.9.1997
della Corte delle Assise correzionali (doc. TPC 9 e AI 3) così come, dopo la
sua scarcerazione, il successivo controllo da parte di un antenna non sono
assolutamente serviti per abbandonare il mondo degli stupefacenti che ormai
frequenta da 31 anni. Da ciò l’inutilità, riconosciuta anche dallo stesso
accusato in sede dibattimentale, di ordinare in suo favore una misura ex art.
60.
CP od art. 63 CP, eventualità a cui del resto neppure in sede di inchiesta
si era mai fatto riferimento. Del resto anche in aula l’accusato ha dichiarato
che, una volta in libertà, non è sua intenzione interrompere il consumo di
stupefacenti anche se è sua volontà riuscire a controllarlo, senza quindi più
ricadere negli abusi che lo hanno visto protagonista perlomeno a decorrere da
metà 2007.
In merito ai suoi ultimi consumi AC 1, seppur con le precisazioni
poi apportate nel corso del dibattimento e di cui si dirà in seguito, ha
sostanzialmente confermato quanto dichiarato in sede predibattimentale:
“
a partire dall’ultima scarcerazione, vale a dire nel 1997,
preciso che dopo un po' di astinenza iniziale ho ripreso a consumare
saltuariamente quando ne avevo la disponibilità. lo sniffavo eroina e non mi
bucavo più. E' circa dal 2000 che non mi buco più. Comunque i miei consumi
erano abbastanza contenuti e associati al metadone. Un sacchetto di 5 gr. di eroina
mi poteva durare anche 15 giorni. lo ho poi ripreso a consumare forte circa un
anno fa…All'inizio consumavo circa 1 gr. al giorno per giungere a consumare 3,
4.
sniffate al giorno. Non controllavo il peso però posso dire ca. 1,5 gr./2 al
giorno e ciò per gli ultimi 5-6 mesi”
(PP AC 1 11.6.2008, pag. 2-3).
Al momento del suo arresto del 8.5.2008 AC 1 è risultato positivo
alla benzodiazepine, alla cocaina, agli oppiacei ed al metadone (AI 86 allegato
10), con un’assunzione giornaliera di 15 pastiglie di ketalgine non diminuita
nel numero anche alla data del pubblico dibattimento malgrado che, da allora,
fossero passati più di sette mesi. L’accusato è inoltre sieropositivo e per
problemi al sangue deve assumere delle pastiglie allo zinco (AI 86 allegato 2).
3.
L’inchiesta nei suoi confronti ha preso avvio dalle dichiarazioni a
verbale di polizia del 12.3.2008 di L__________, suo acquirente, in cui lo
stesso affermava di avergli comperato, nel periodo 2005 / inizio 2008, almeno 116 grammi di eroina a fr. 60.- il grammo (AI 1). La successiva messa sotto controllo in diretta del
suo numero natel così come il successivo ottenimento dei tabulati retroattivi
per il periodo 23.11.2007 / 7.4.2008 ha confermato come l’accusato fosse attivo
a __________ nello spaccio di eroina, con almeno una quindicina di clienti che
riforniva a seguito di ripetuti suoi viaggi a __________ e nei dintorni di
questa città (AI 1, 9, 10, 48, 53 nonché 86 annessi 1 e 2). Grazie a questo
controllo telefonico l’autorità inquirente, saputo che AC 1 assieme all’amico
ed acquirente F__________, si sarebbe recato l’8.5.2008 a __________ per un
nuovo acquisto di eroina da un’allora ignoto spacciatore albanese (poi
identificato in E__________, pure lui processato il 17.12.2008 da una Corte delle
Assise criminali, le cui impronte dell’anulare della mano sinistra sono state
ritrovate sul sacchetto di plastica contenente l’eroina sequestrata
all’accusato il giorno dell’arresto, AI 79 e 86 allegati da 28 a 32) ha preallarmato la polizia __________ che ha monitorato questa consegna (doc. TPC 6, AI 79
nonché 86 allegati 17 e 19). Rientrati lo stesso giorno in __________, AC 1 e F__________
(che era alla guida dell’autovettura Opel Astra __________, anche lui deferito
al GIAR, messo in libertà provvisoria il 21.5.2008 ed in attesa di giudizio, AI
17, 21, 45 e 46), sono stati arrestati verso le ore 15.00 a __________ e l’accusato è stato trovato in possesso di 480,74 grammi di eroina e di un minigrip contenente 0,93 grammi della medesima sostanza con un grado di purezza del 13/14% (AI 12, 79 nonché 86 allegati 3 e 17). Sia questo
stupefacente, il suo apparecchio telefonico Nokia con inserita la tessera 078/__________
e fr. 700.- gli sono stati sequestrati e si trovano indicati nell’AA nei corpi
di reato (AI 12 nonché 86 allegati 2 e 3).
Sia in sede di primo verbale di polizia (AI 12)
che il giorno dopo dinanzi al GIAR (AI 16 e 18) l’accusato, anche se
inizialmente in modo riduttivo e qualche volta non veritiero (segnatamente
nell’originaria sua indicazione di un inesistente P__________ quale principale
suo acquirente), non ha mai negato la sua attività di tossicodipendente
spacciatore e tale attitudine, seppur con qualche parziale riserva (di cui si
dirà al punto 4 della presente decisione), non si è modificata in corso
d’istruttoria tanto che, in merito ai fatti imputatogli, risulta essere
sostanzialmente reo confesso e questo al di là delle precisazioni per i
quantitativi e per le date effettuate nel corso della prima giornata
dibattimentale.
Il 9.5.2008 l’autorità inquirente ha arrestato G__________
(AI 20 e 23) e a seguito della perquisizione del loro appartamento a __________
sono stati sequestrati (cfr. AA in corpi di reato) fr. 14'200.-, 57,74 grammi di eroina con un grado di purezza variante tra il 30% e il 36%, 2,28 grammi di canapa, 3,51 grammi di hashish, 2,8 grammi di bicarbonato, 1 bilancia, varie
annotazioni manoscritte, 1 confezione per la tessera SIM Swisscom 079/__________
ed 1 tessera SIM Swisscom 079/__________ (AI 13, 23, 79 nonché 86 allegati 5,
da 14 a 16 e 18). G__________, pure lei deferita al GIAR il giorno successivo
(AI 25 e 28), è stata scarcerata il 9.6.2008 (AI 69) una volta verificato il
suo ruolo marginale nello spaccio messo in atto dal suo compagno (AI 65), fatto
confermato da lei stessa (che ha ammesso delle sue consegne di eroina su
incarico di AC 1 solo in 3 o 4 occasioni, AI 86 allegati da 24 a 26) ma soprattutto dallo stesso accusato nei seguenti passaggi dei suoi verbali di Polizia:
“
ero io ad occuparmi di tutti gli aspetti legati al traffico ed in
particolare ero io a procedere alle vendite al dettaglio. La __________ non ha
coinvolgimento anche se alle volte le lasciavo dell'eroina e lei su richiesta
di qualche acquirente in mia assenza faceva le consegne. lo non l'ho mai
incaricata di vendere. Non so indicare il quantitativo da lei ceduto a terze
persone”
(PS AC 1 27.5.2008, pag. 6)
“
so che pure la __________, anche se in minima parte, ha venduto
qualche busta di eroina. lo le lasciavo della sostanza (mezzo sacchetto ovvero
un paio di grammi) per il suo uso. Non so le modalità o i suoi contatti in
queste faccende. Se lei vendeva solo in parte mi dava il denaro per collaborare
alla situazione finanziaria. Di regola se li teneva lei per acquistare la
cocaina... non ha mai saputo quando io andavo a ______. Le dicevo che sarei
stato assente per lavoro”
(PS AC 1 6.6.2008, pag. 6).
4.
Come detto AC 1, a seguito delle sue stesse ammissioni nei vari
verbali d’interrogatorio dinanzi al PP (AI 70 e 84) ed in polizia (AI 86
allegati da 2 a 6 e 8), al di là del reiterato suo rifiuto di riconoscere
formalmente i suoi fornitori albanesi (doc. TPC 6 nonché AI 70, 84 e 86
allegato 5), rispettivamente di indicare il nominativo dei suoi due principali
acquirenti di cui al punto 1.1 dell’AA (verbale dibattimentale pag. 5 e AI 84)
e dei due taxisti da lui utilizzati per raggiungere __________ (AI 70 nonché 86
allegati 5 e 6), è sostanzialmente reo confesso e tali sue dichiarazioni -
parzialmente confermate anche nei verbali d’interrogatorio di polizia di alcuni
suoi compratori (almeno 20 di cui 13 documentati, AI 84 nonché 86 allegati da 37 a 41, 44, da 46 a 48 e da 51 a 53 per un complessivo di vendita superiore a 286 grammi di eroina e a 310/380 grammi di marijuana senza comunque dimenticare che lo stesso
accusato, nell’AI 84, ha comunque dichiarato che “è possibile che me ne
dimentichi qualcuno”), di G__________ (AI 65 nonché 86 allegati da 23 a 26), di F__________ (AI 45 nonché 86 allegati 20 e 21) e di altri suoi due autisti nelle persone
di V__________ (AI 86 allegati 33 e 34) e di L__________ (AI 86 allegati 35 e
36) - possono essere così riassunte:
“
Il PP mi chiede se ho effettuato viaggi in
macchina con altre persone per andare a comprare eroina. Ora che ci penso mi
viene in mente L__________. Con lui ho fatto un viaggio per comprare eroina con
la sua macchina, era lui che guidava….Ci siamo recati una volta sola insieme e
abbiamo comperato 50 gr. a testa…In merito ai miei consumi confermo…che negli
ultimi 5-6 mesi consumavo 1 gr. - 1,5 al giorno… Riassuntivamente ammetto di
aver effettuato qualche vendita saltuaria in buste dosi di eroina già a partire
dal 2005. Io compravo sacchetti da chi me la procurava a __________ e da lì
ricavavo qualche busta dose da vendere che serviva perlopiù a finanziare il mio
consumo. Preciso che avrò venduto all’anno circa 70-80 gr. Consumavo molto meno
di un grammo di eroina al giorno. Stesso discorso vale per il 2006 e per metà
del 2007. Quindi tra il 2006 e il 2007 avrò venduto circa 100-120 gr. di
eroina, in buste dosi. A partire da giugno 2007 fino al mio arresto ho
effettuato vari viaggi a __________, un viaggio acquistando 150.- gr. di cui
70-80 venduti tagliati al dettaglio…Ho
poi effettuato 6 viaggi da gr. 200-250 l'uno di cui 600 gr. ceduti alle persone che mi hanno anticipato del denaro. Un viaggio da 450 gr. di cui 200 gr.
ceduti alle medesime persone ed un viaggio da 500 gr. con sempre 200 gr.
destinati alle medesime persone. Questo quantitativo mi è stato sequestrato.
Per quanto riguarda il periodo 2005 fino a metà 2007 ho venduto circa 170-200
gr. di eroina al dettaglio in buste dosi. Da metà 2007 sino al mio arresto ho
venduto, vuoi al dettaglio, vuoi ai due mie amici che mi hanno anticipato il
denaro, da 1200 a 1400 gr…pagavo l’eroina CHF 40.- se ne compravo 200-250 gr. e
32.
- CHF se ne compravo 500 gr. I miei due amici mi pagavano CHF 5'000.-
ciascuno per ottenere 100 gr. ciascuno…Il restante stupefacente da me
acquistato tra giugno 2007 e il mio arresto è pari a gr. 2300 sino a 2600,
dedotti i 561 gr. sequestrati è stato consumato da me e da G__________. Per quanto riguarda la canapa ne ho procurata a terze persone negli anni un quantitativo che non so
indicare e che comunque non supera un 200-300 gr. all’anno…Io non guadagnavo
nulla, la procuravo semplicemente, dal produttore ricevevo della marijuana per
il mio consumo”
(PP AC 1 11.6.2008).
“
Riassuntivamente ammetto…di aver venduto, nel
periodo 2005 sino a metà 2007, 170-200 gr. di eroina in buste dosi. Per quando
riguarda il periodo successivo, sino al mio arresto, ho venduto ai miei due
amici, di cui non voglio fornire le generalità e che mi hanno anticipato il
denaro, un quantitativo tra i 1200 e i 1400 gr. di eroina. Dei 561 gr.
sequestratimi all'arresto e presso il mio domicilio, 100 gr. ciascuno erano per
i miei due amici. Non sono in grado di esprimermi esattamente su cosa ne
sarebbe stato del restante quantitativo di eroina, siccome non avevo mai avuto
a disposizione un quantitativo così elevato. lo comunque consumavo molto, così
come anche G__________ che ne regalava abbastanza. Ritengo che grammi 100 circa
erano destinati alla vendita e ciò per finanziare il mio consumo e il mio
guadagno…i miei due amici prima compravano 50 gr. per volta a testa. Solo in
quell'occasione mi avevano chiesto di comprar loro 100 gr. a testa per CHF
5'000.- cadauno…Per quanto riguarda le vendite al dettaglio, da circa metà 2007
sino al mio arresto, ho venduto eroina in buste dosi ed anche in sacchetti da 5
gr. per circa 50 gr. di media al mese, all’inizio un po’ meno e alla fine un
po’ di più, il tutto per circa 400 gr. di eroina. Per quanto riguarda la
marijuana ho cominciato a procurarla a conoscenti dopo la chiusura dei canapai
che risale al 2003. Non so comunque quantificare esattamente l’inizio delle mie
vendite, comunque non sono state superiori a circa 100 gr. all’anno…Non ci
guadagnavo nulla se non della marijuana per me”
(PP AC 1 21.6.2008, pag. 5).
Così come già fatto nei propri verbali
d’interrogatorio in polizia e davanti al PP, anche in aula AC 1 ha confermato che dal mese di luglio 2005 sino all’arresto ha effettuato numerosi viaggi a __________
(di certo almeno 9 nelle date indicate al punto 1 dell’AA) per l’acquisto di
eroina da spacciatori che non ha voluto identificare ma con i quali, così come
risultante dalle censure telefoniche (AI 86 annessi 1 e 2), era in continuo
contatto telefonico, trasferte eseguite principalmente in treno (per dei
quantitativi varianti da 30, 50, 150 e 200 grammi di eroina alla volta e questo dal luglio 2005 ed almeno nei giorni 8.12.2007, 07.1.2008,
31.1.2008
e 5.3.2008, AI 70 nonché 86 allegato 8 ed annesso 2), almeno due in
taxi (per dei quantitativi di 200 grammi di eroina alla volta a decorrere dal luglio 2007, AI 70 nonché 86 allegati 5 e 6) nonché quattro in macchina (uno
con L__________ per 50 grammi di eroina nel secondo semestre del 2007, AI 70
nonché 86 allegati 4 e 5; uno con V__________ in data 11.3.2008 per 250 grammi di eroina, AI 84 e 86 allegato 8, uno con F__________ e V__________ il 13.4.2008 per 450 grammi di eroina, AI 86 allegati 4 e 6 ed uno, quello dell’arresto, con il solo F__________ per 480 grammi di eroina, AI 12).
In merito al perché di questo suo illecito agire
l’accusato ha confermato anche in sede dibattimentale le motivazioni da lui
avanzate nei propri verbali d’interrogatorio in polizia e dinanzi al PP. Lo
scopo principale, oltre il proprio consumo di eroina e quello di G__________,
era di conseguire almeno fr. 20'000.- (AI 70 e 86 allegato 5) per andare con la
sua compagna in India dove entrambi avrebbero voluto partecipare alla festa
induista del Kumbh Mela. Inoltre ne avrebbero approfittato per “fare
qualcosa per i denti di __________, nel senso che volevamo che lei mettesse un
impianto” (PP AC 1 11.6.2008). Da ciò l’evidente conclusione, confermata
del resto anche dall’accusato, di come il denaro sequestrato al suo domicilio
(Fr. 14'200.-) altro non fosse che il ricavo delle sue pregresse vendite di
eroina (AI 70 e 86 allegato 5). Questo viaggio, però, non si è mai
concretizzato poiché il suo abuso di eroina nel periodo luglio 2007 / 8.5.2008
ha comportato la necessità di sempre maggiori acquisti e quindi sempre maggiori
vendite per raggiungere l’auspicata somma, con il solo risultato di arrivare
agli importanti quantitativi di vendita, di cessione gratuita e di detenzione
di tale sostanza, attività delittuosa che solo l’arresto ha saputo
interrompere.
5.
Nel corso del pubblico dibattimento sono state prospettate
all’accusato alcune delle sue dichiarazioni in sede d’inchiesta (AI 70, 84 nonché
86.
allegati da 4 a 6 e 8) rispettivamente quelle di G__________ (AI 86 allegato
26) e questo alfine di meglio precisare, sia per i quantitativi che per le
date, tutte le imputazione dell’AA. Ciò ha comportato alcune modifiche,
comunque non sostanziali, rispetto a quanto sostenuto dall’accusa che, con il
consenso di AC 1 e delle parti, sono state così riassunte nel verbale
dibattimentale:
a) in
merito al punto 1.1 dell’AA
a1) periodo
luglio 2005 / giugno 2007
“
L'accusato…dichiara di avere iniziato a vendere
eroina risp. offrirne alla sua compagna dal mese luglio 2005 circa. Dichiara
che nel periodo luglio 2005-giugno 2007 a __________ e a __________ ha acquistato dei quantitativi per complessivi circa 790 grammi di eroina. Per il periodo luglio 2005-dicembre 2006 gli acquisti a __________ avvenivano
saltuariamente nell'ordine di 30/50 grammi alla volta, mentre nel 2007 vi sono
stati 5 viaggi in treno per 50 grammi alla volta. Della quantità complessiva di
790.
g, 240 li ha consumati, 360 gli ha ripetutamente offerti a G__________,
mentre 190 sono stati venduti a suoi conoscenti sottoforma di cinquantelli o
centelli”
(verbale dibattimentale pag. 3 e 4).
a2) periodo
luglio 2007 / 13.4.2008
“
L'accusato dichiara…di aver fatto tutta una
serie di viaggi a __________ che sono quelli indicati nell'atto di accusa e
precedentemente, ma sempre in questo lasso di tempo, altri 3 o 4 viaggi per 50 g circa ciascuno. L'accusato, quindi, precisa che nel periodo luglio 2007-13.4.2008 ha acquistato
a __________ un quantitativo complessivo di 2100 grammi di eroina…di cui 400 da lui consumati, 200 ceduti alla sua compagna e i restanti 1500
destinati per 1000 g alle due persone non identificate di cui al punto 1.1 AA
risp. 500 ai suoi clienti per vendite al dettaglio”
(verbale dibattimentale pag. 4 e 5).
Inoltre, in relazione al suo viaggio a __________
con L__________, AC 1 ha precisato come:
“
questo viaggio, fatto con l’autovettura del F__________,
è avvenuto dopo il luglio 2007 e negli ultimi 6 mesi di quell'anno. Questo viaggio
nulla ha a che vedere con quello di 150 grammi raccontato nei suoi verbali ed indicato come il primo della seconda metà del 2007. Il viaggio con F__________
dovrebbe essere avvenuto comunque dopo quello da 150 g. L'accusato conferma che in quell'occasione F__________ gli diede i soldi per l'acquisto di 50 g di eroina. Arrivati a __________ l'accusato, che aveva per sé i soldi per altri 50 g, ne ha quindi acquistati 100 da uno spacciatore non meglio identificato, consegnandone poi 50
allo stesso F__________”
(verbale dibattimentale pag. 4);
b) in
merito al punto 1.2 dell’AA
“
L'accusato dichiara di non contestare, in merito
all'ultima fornitura dell'8.5.2008 la ripartizione di 200 g ai due amici non identificati, 100 g destinati alla vendita e 90 g destinati al suo consumo risp. 90 da consegnare alla sua compagna”
(verbale dibattimentale pag. 5);
c) in
merito al punto 2 dell’AA
“
L'accusato…dichiara di aver venduto risp.
procurato almeno 400 grammi di marijuana…in relazione alla seconda ipotesi di
detenzione, l'accusato precisa che avrebbe offerto a conoscenti, a casa, un
quantitativo di circa 2 grammi di hashish risp. 1 grammo di marijuana, mentre la differenza sarebbe stata da lui consumata”
(verbale dibattimentale pag. 3)
d) in
merito al punto 3 dell’AA
“
L'accusato dichiara che nel periodo gennaio
2006-8.5.2008 avrà consumato circa 2 g di cocaina, mentre che per l'hashish e
la marijuana, essendo impossibile per lui quantificarli il suo consumo è da
ritenersi sporadico e saltuario…in relazione ai 57 g di eroina…dichiara che ne avrebbe consumato circa 40 g, mentre la differenza di 17 sarebbero
stati offerti, se non fosse stato arrestato, a G__________ nei giorni a seguire”
(verbale dibattimentale pag. 5).
Tutto questo, al di là delle avvenute nuove prospettazioni
ex art. 250 CPP scaturite dal pubblico dibattimento (verbale dibattimentale da
pag. 4 a 6), ha comportato, limitatamente all’eroina, la seguente
ricapitolazione dei reati oggetto dell’AA così come commessi rispettivamente
ammessi da AC 1, riassunto fatto poi proprio dalla Corte in quanto corrispondente alle sue confessioni in aula e alle relative risultanze d’inchiesta:
“
In merito all'intero periodo luglio
2005-8.5.2008, l'accusato riconosce degli acquisti complessivi di 3370 g, segnatamente 790 per il primo periodo, 2100 per il periodo luglio 2007-13.4.2008 e 480 g in relazione all'ultimo viaggio dell'8.5.2008. In merito al quantitativo di eroina per il
periodo luglio 2005-13.4.2008 l'accusato riconosce un consumo complessivo di 640 g di eroina (240 + 400), delle consegne alla sua compagna per complessivi 560 g (360 + 200) e delle vendite per complessivi 1690 (190 + 1500)”
(verbale dibattimentale pag. 5)
6.
Giusta l’art. 19 cfr. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup
chi, tra le varie ipotesi elencate, senza essere autorizzato, acquista,
trasporta, vende, cede gratuitamente, detiene rispettivamente procura
stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria ritenuto come nei casi gravi la pena
è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria. Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua
infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in
pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cfr. 2 lett. a LStup), il che
è oggettivamente dato per l’eroina per dei quantitativi, presi nel loro
complesso (DTF 114 IV 165 e 112 IV 113), di almeno 12 grammi puri (DTF 120 IV 334, 119 IV 180 e 109 IV 145) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato basti ricordare come le nefaste conseguenze
dell’uso di una droga pesante siano ormai una realtà di comune conoscenza (DTF
106.
IV 232 e 104 IV 211).
Conformemente all’art. 19a cfr. 1 LStup chi,
senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette
un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito
con la multa.
In forza alle risultanze dibattimentali, così
come sopra esposte e ricordate al punto 4 e 5 della presente decisione alle
quali si rinvia, la Corte non ha avuto dubbio alcuno nel riconoscere l’accusato
come colpevole di reati di cui all’art. 19 cfr. 2 lett. a LStup (per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2005 / 8.5.2008, previo acquisto a
__________, __________ e __________ di 3420 grammi di eroina, venduto, ceduto gratuitamente, detenuto ai fini di vendita e di offerta nonché
procurato a varie persone a __________ circa 2707 grammi di eroina), all’art. 19 cfr. 1 LStup (per avere, senza essere autorizzato, a __________,
nel periodo 2004 / 8.5.2008 venduto rispettivamente procurato circa 400 grammi di marijuana e detenuto ai fini di offerta a terzi circa 2 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana) e all’art. 19a cfr. 1 LStup (per avere, senza
essere autorizzato, nel periodo 16.12.2005 / 8.5.2008, a __________ ed in altre
località, consumato un imprecisato quantitativo di eroina, cocaina, hashish e
marijuana nonché detenuto per il proprio consumo 40 grammi di eroina, circa 1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana) prosciogliendolo parallelamente dalle accuse di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cfr. 2
lett. a LStup limitatamente a circa 90 grammi di eroina di cui al punto 1.2 dell’AA), di ripetuta infrazione alla LStup (art. 19 cfr. 1 LStup limitatamente a circa
1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana di cui al punto 2 dell’AA)
e di ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a cfr. 1 LStup limitatamente
al periodo 2005 /16.12.2005).
7.
Il principio della commisurazione della pena è sancito dall’art.
47.
cpv. 1 CP secondo cui il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,
tenuto conto della sua vita anteriore, delle sue condizioni personali e
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. L'art. 47 cpv. 2 CP determina la
colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi
perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne ed inoltre
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
La norma riprende sostanzialmente la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, art. 47 no. 1 segg.) a mente
della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati
fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente,
l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione
dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà
personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la collaborazione,
il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117
IV 112 e 116 IV 288). Vanno inoltre considerati, sempre secondo la citata
giurisprudenza, la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112
e 116 IV 288). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all'espiazione della pena per rapporto allo stato di salute, all'età, agli
obblighi familiari, alla situazione professionale ed ai rischi di recidiva (STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, § 7 no. 53 segg, DTF non pubblicate 6B.14/2007 del 17 aprile 2007,6P.152/2005 del 15
febbraio 2006,6S.163/2005 del 26 ottobre 2005 e 102 IV 231). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che
esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF
118.
IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di
trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP, che ha la stessa
portata del previgente art. 63 vCP, diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.
Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 124 IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).
Per l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di
regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o
di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non
sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o
delitti. Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una
pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena
pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La concessione
della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha
omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena condizionalmente sospesa
il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1
vCP) richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta
dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis partiel,
in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti
dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento
giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive
più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come
previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in
assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,
come ad esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP
richiede una sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro
del condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la
previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,
ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della
pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore
non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione
della sanzione (STRATENWERTH, op. cit., § 5 no. 19; STRATENWERTH/WOHLERS,
op cit., art. 42 no. 9).
In forza all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica
utilità o di una pena detentiva di uno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può
eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione
parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della
liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte di pena
da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull'incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare
che contro l'autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua
futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L'art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell'autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare (CCRP 31.03.2008 in re K., 14.11.2007 in re Z e 03.08.2007
in re D.). In altre parole e detto ancor più semplicemente il
primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall'assenza di prognosi negativa.
8.
Seppur qualificando la vicenda discussa in aula come oltremodo
triste per tutti i suoi risvolti personali ed ormai fossilizzatasi da così
tanti anni sia per il consumo che per lo spaccio da apparire senza via
d’uscita, la Corte ha ritenuto come grave la colpa dell’accusato, apparso
comunque persona intelligente, affidabile, che sa muoversi negli ambienti degli
stupefacenti, che non è del resto intenzionato a lasciare ed anzi nei quali
vorrà presumibilmente rientrare senza la macchia dell’infame, da cui anche solo
la sua decisione di non indicare il nominativo dei suoi due principali
acquirenti di cui al punto 1.1 dell’AA.
L’oggettiva gravità della sua colpa è da
individualizzare già solo per il quantitativo di eroina venduto, ripetutamente
offerto alla sua compagna, procurato o detenuto a tali scopi (pari a 2707 grammi e meglio 1690 grammi + 560 grammi + 50 grammi + 407 grammi), per la reiterazione ed organizzazione del suo agire in un lasso di tempo relativamente
lungo ed ininterrotto (circa 3 anni), per la conseguente e logica grave messa
in pericolo della salute altrui e per il fatto che l’ormai ben avviata sua attività
di spaccio abbia preso fine solo a seguito del suo arresto.
A mente della Corte ed anche tenuto conto di
tutte le possibili attenuanti di cui si dirà in seguito, siffatta colpa è così
grave da escludere una pena inferiore ai tre anni, da cui la chiara
inapplicabilità alla presente fattispecie degli art. 42 e 43 CP. In ogni caso
la prognosi dell’accusato è stata considerata come ampiamente negativa e questo
sia per il suo passato e la sua plurirecidività, sia per il suo presente (a
fronte della gravità dei fatti e delle imputazioni di cui all’odierno processo)
e sia per il suo futuro (che appare senza prospettive concrete poiché persona
tossicodipendente, in invalidità e senza la benché minima attività lucrativa
anche solo parziale con susseguente alto rischio di recidiva).
Nella commisurazione della pena la Corte ha comunque tenuto ampiamente conto del difficile vissuto dell’accusato, del suo
precario stato di salute in quanto sieropositivo, della sicuramente non sempre
facile gestazione del suo rapporto con G__________ (compagna di vita da lui
presa a carico e della quale, in qualche modo, si riterrebbe responsabile da
cui, come motivazione al suo illecito agire, la decisione di andare via da __________
per un certo periodo con il prefissato viaggio in India), dell’evidente e non
secondaria sua scemata imputabilità ai sensi degli art. 19 cpv. 2 e 48a CP, del
fatto che i suoi acquirenti fossero un gruppo di persone relativamente
ristretto, ben definito, riconducibile ad una cerchia di amici già consumatori
per loro conto, della sua collaborazione e sostanziale confessione (i cui
effetti benefici sulla pena sono stati comunque mitigati dai silenzi già
evidenziati al punto 4 della presente decisione) e della durata del carcere
preventivo sofferto.
Tutto ciò ben ponderato la Corte ha quindi ritenuto come giusta ed adeguata alla fattispecie e alla colpa oggettivamente
e soggettivamente grave di AC 1, una sua condanna ad una pena detentiva da
espiare di tre anni e quattro mesi con computazione del carcere preventivo
sofferto (art. 51 CP).
9.
Ad eccezione della confezione per la tessera SIM Swisscom 079/__________ (in quanto scatola vuota ed utenza intestata
a G__________, AI 86 allegato 23), della tessera SIM Swisscom 079/__________
(poiché collegamento telefonico mai utilizzato per lo spaccio e in uso solo a G__________)
e di varie annotazioni manoscritte (la cui pertinenza con i fatti oggetto di
procedimento non è stata meglio precisata dalla pubblica accusa), tutti gli altri oggetti nei corpi di reato sono confiscati ai sensi degli art. 69 e 70 CP, ritenuto come
gli stupefacenti siano da distruggere e che dalla somma di Fr. 14'900.-, che
l’accusato ha ammesso essere il provento delle sue pregresse vendite e parte
del suo guadagno per l’ultimo suo acquisto del 8.5.2008 (AI 12, 70 e 86
allegato 5), siano preventivamente da dedurre la tassa di giustizia di Fr. 2'000.- e le spese processuali (art. 9 cpv. 1 CPP).
rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti, meno che ai quesiti n. 3 e 4.7, 4.9 e 4.10 e parzialmente ai
quesiti n. 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2,
1.3
, 1.3.4 e 4,
visti gli art. 12,
19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 69 e 70 CP;
19.
n. 1 e 2 e 19a LStup;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LStup
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2005
- 8 maggio 2008, previo acquisto a __________, __________ e __________ di 3420 grammi di eroina, venduto, ceduto gratuitamente, detenuto ai fini di vendita e di offerta nonché
procurato a varie persone, a __________, circa 2707 grammi di eroina;
1.2
ripetuta
infrazione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato, a __________,
nel periodo 2004 - 8 maggio 2008 venduto rispettivamente procurato a terzi
circa 400 grammi di marijuana e detenuto ai fini di offerta a terzi circa 2 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana;
1.3
ripetuta
contravvenzione alla LStup
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
16.12.2005
- 8 maggio 2008, a __________ ed in altre località, consumato un
imprecisato quantitativo di eroina, cocaina, hashish e marijuana nonché
detenuto per il proprio consumo 40 grammi di eroina, circa 1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e
precisato nei considerandi.
2.
AC 1 è
prosciolto dalle accuse di:
2.1
infrazione
aggravata alla LStup limitatamente a circa 90 grammi di eroina di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa;
2.2
ripetuta
infrazione alla LStup limitatamente a circa 1,5 grammi di hashish e circa 1 grammo di marijuana di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;
2.3
ripetuta
contravvenzione alla LStup limitatamente al periodo 2005 -16.12.2005.
3.
Di
conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:
3.1
alla pena detentiva
di 3 (tre ) anni e 4 (quattro) mesi, nella quale è computato il carcere
preventivo sofferto;
3.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e delle spese processuali.
4.
È ordinata
la confisca di:
4.1
539,41 grammi di eroina da distruggere;
4.2
2,28 grammi di canapa da distruggere;
4.3
3,51 grammi di hashish da distruggere;
4.4
fr. 14’900.- previa deduzione
della tassa di giustizia e delle spese processuali;
4.5
2,8 grammi di bicarbonato;
4.6
1 bilancia;
4.7
1 natel Nokia con tessera
SIM.
5.
E’ ordinato il dissequestro
in favore del condannato di:
5.1
1 confezione per
tessera SIM;
5.2
1 tessera
SIM;
5.3
varie annotazioni manoscritte.
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 6'053.70
Spese diverse fr. 331.20
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--
fr. 8'484.90
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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