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Decisione

72.2008.138

Truffa aggravata (per oltre euro 700'000) e ripetuta appropriazione indebita (per complessivi fr. 10'400) commesse con documenti falsi ai danni dei datori di lavoro. Sospensione condizionale parziale

18 gennaio 2010Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i primi due mesi dopo l’arresto, la AC 1 si è sempre dichiarata estranea a

qualsiasi malversazione. Addirittura, per chiamarsi fuori, è giunta a

ipotizzare che altri collaboratori della PC 1 avessero commesso le

malversazioni che venivano a lei contestate. Nel verbale di PG AI 2/115, p. 6, l’accusata

è pervenuta a dichiarare che:

" A precisa domanda degli interroganti rispondo che non

so spiegare perché sono stati registrati i nomi di questi fornitori al posto

del conto CASSA o del fornitore dipendente.

Dal

mio punto di vista sono certa che vi siano state delle manipolazioni delle

registrazioni contabili, in parte qualcuno ha sostituito il conto CASSA con il

nome dei vari fornitori.

Gli

interroganti mi chiedono chi può essere stato in grado di farlo e per quale

motivo lo avrebbe fatto.

Rispondo

che il signor __________ sia la persona che può aver avuto l’interesse maggiore

nel modificare le mie registrazioni contabili allo scopo di coprire gli

ammanchi dalla cassa ed in secondo luogo anche per nuocermi.

Mi

viene chiesto di precisare meglio per quale motivo __________ debba coprire

degli ammanchi così importanti.

Rispondo

che egli avrebbe agito in questo modo poiché da un lato aveva l’interesse di

coprire eventuali appropriazioni fatte dalla signora __________ (voci dicono

che i due avessero una relazione), dall’altro anche per coprire eventuali sue

appropriazioni personali in quanto egli aveva le chiavi delle casse.”

Quando, poi, nel

verbale 5.06.2007 si è decisa a confessare, la AC 1 ha scagionato tanto il signor __________ quanto la signora __________.

In aula, per finire,

ha confermato che nella seconda metà del 2002, trovandosi in difficoltà

finanziarie, ha cominciato a pensare ad un modo che le permettesse di mettere

le mani sugli averi che la PC 1 aveva inizialmente presso la __________ e in

seguito presso l’__________.

Trovandosi, per il suo

lavoro, a dover regolarmente sottoporre agli aventi diritto di firma sui conti

bancari (ovvero ai signori B. e A.) procure ad hoc per prelevare somme dai

conti bancari (da utilizzare a vario titolo, ad esempio per pagare fatture di

fornitori e/o rimborsi spese e similari), le venne in mente di inserire nei

documenti che i predetti (che, in qualità di dirigenti della PC 1, venivano

solo in uno o due giorni per settimana a __________) dovevano firmare, anche

procure ad hoc da lei allestite con causali fittizie. Sia il signor B. sia il

signor A. firmavano sempre tali procure nella convinzione che i contanti

fossero necessari per pagare debiti della PC 1 (fatture di fornitori, piuttosto

che rimborsi ai collaboratori per spese di trasferta o altro). La AC 1 aveva

l’accortezza di inserire le procure ad hoc con le fittizie causali tra altri

documenti da firmare. Ottenuta la firma, essa prelevava in banca il relativo

importo.

I funzionari di __________

e di __________, conoscendola come dipendente della PC 1, a fronte delle firme autentiche degli aventi diritto, non avevano motivo alcuno per dubitare delle

singole procure, col che le consegnavano gli importi richiesti. La AC 1,

rientrata in ditta, provvedeva a registrare in contabilità i (falsi) pagamenti

così da giustificare gli avvenuti prelievi. I soldi prelevati invece li teneva

per sé utilizzandoli, a suo dire, come si dirà in appresso. Per le modalità del

delinquere, in aula, l’accusata ha, nella buona sostanza, confermato le

dichiarazioni da lei rese nei seguenti verbali:

- verbale

del 5.06.2007:

" […] Dico che io ho effettivamente allestito delle

procure ad hoc che ho chiesto di controfirmare al signor A. oppure al signor B..

A mano delle procure ad hoc io ho prelevato i denari contanti all’__________ di

__________ oppure alla __________ di __________. Dopo aver ricevuto i soldi dal

cassiere in banca me li sono tenuti e li ho utilizzati per scopi personali….

…ho

poi creato delle false registrazioni contabili allo scopo di celare le

appropriazioni da me commesse…

A domanda del magistrato a sapere se __________ e __________ abbiamo

qualche cosa a vedere con i reati da me commessi rispondo che loro non hanno

nulla a che vedere…

ADR che il modus operandi che è stato indicato nella denuncia penale, che è

stato anche contestato e che è anche stato oggetto dei verbali, è

effettivamente corretto. Io ho messo in atto delle malversazioni nelle modalità

che effettivamente sono state indicate dalla denunciante e pure emergenti dal

rapporto __________ …”

- verbale

dell’11.06.2007:

" […]Sul modus operandi è giusto dire che era il

medesimo. Io allestivo le autorizzazioni ad hoc, indicavo una certa causale, la

facevo controfirmare da A. o B., mi recavo in banca, prelevavo il denaro

contante, me lo tenevo per me e creavo una fittizia registrazione contabile di

regola di importo corrispondente per far credere l’uscita di denaro in favore

di un fornitore.

Io

preparavo le procure ad hoc da fare controfirmare ed indicavo di regola tre

tipi di causali fasulle: rimborso note spese, cassa __________, cassa __________.

Preciso che per le indicazioni di queste causali fittizie non c’era un

criterio.

Per

quanto concerne l’importo di denaro che io indicavo non c’era un criterio

particolare. Posso dire che per quanto attiene agli importi in franchi svizzeri

cercavo di indicare delle cifre non superiori a FRS. 2'000.--/2'500.--. Per

quanto concerne gli euro, le cifre non erano di regola superiori a Euro

2'000.--. Nel 2003, se non ricordo male, ho allestito anche procure ad hoc in

USA dollari su Euro. Gli importi in dollari che indicavo erano dell’ordine di

2'000.-- dollari. Posso dire che le valute erano franchi svizzeri, dollari USA

e Euro.

Aggiungo

che questa entità di importi era plausibile per ordine di grandezza con delle

somme che potevano effettivamente venire richieste per questo tipo di causale,

senza quindi destare sospetti particolari. […]

La scelta di far sottoscrivere le procura ad hoc da A. oppure da B. era dettata

dal caso. Non avevo un criterio. A. ne ha sottoscritte molte di più,

semplicemente perché veniva più spesso in PC 1 a __________.

Posso

dire che A. già a partire nel 2000 veniva a __________ nei nostri uffici di PC

1 per sbrigare tutte le incombenze legate alle attività del gruppo PC 1.

Pertanto essendo egli presente proprio nei nostri uffici era più comodo

sottoporgli quanto ci necessitava. B. fino al 2003 era negli uffici di Via __________

a __________ e per fargli firmare qualsiasi cosa i vari dipendenti dovevano

venire appositamente a __________. Per questi motivi le note procure ad hoc le

ho fatte firmare con più frequenza a A..

In

genere sottoponevo per la firma una od al massimo tre procure ad hoc con delle

causali fittizie. Unitamente alle procure ad hoc sottoponevo anche altra

documentazione da firmare, quale ad esempio bonifici bancari, depositi di

assegni in banca, corrispondenza di varia natura.

Voglio

dire che io non ho mai messo nessun giustificativo di fianco oppure sotto la

richiesta di firmare un’autorizzazione ad hoc con causale fittizia. È quindi

esatto quanto hanno sempre affermato A. e B..

Una

volta ottenuta la procura ad hoc/autorizzazione ad hoc firmata, il giorno

seguente andavo in banca e prelevavo il denaro. Non avevo degli orari fissi per

il prelievo dei soldi, dipendeva un po’ dalle mie disponibilità di tempo legate

al carico di lavoro. Dopo che avevo prelevato il denaro in banca, lo mettevo

nella mia borsetta e se tornavo in PC 1 subito, lo mettevo in un cassetto nella

mia scrivania. Alla sera portavo a casa i soldi mettendoli nel mio borsello….

Posso dire che all’inizio delle malversazioni, con i soldi in mano grazie alle

procure ad hoc, non sapevo come far quadrare comunque i conti dal profilo

contabile. È chiaro che ho fatto dei pensieri su come avrei potuto far quadrare

i conti. Ho constatato che vi erano delle fatture di fornitori vecchi che non

erano state saldate e che contabilmente risultavano ancora aperte e che non

erano mai state sollecitate per il pagamento. In due casi all’inizio ho quindi

ripreso quei dati facendo credere il pagamento di quelle fatture. Non mi

ricordo quali fossero i fornitori di questi due casi. So che in uno dei due

casi o entrambi furono trasmessi due fatture con il medesimo numero ma con

importi diversi. Ho quindi approfittato per far finta di saldare la fattura. È

stato da lì che mi è venuta l’idea di creare delle fittizie registrazioni

contabili in favore di fornitori allo scopo di celare le malversazioni da me

commesse. In pratica per far quadrare i conti e per non venire scoperta ho

scelto di creare queste fittizie registrazioni contabili in favore dei

fornitori. Io non ho scelto i fornitori con un criterio particolare. Ho

unicamente indicato dei nostri effettivi fornitori nelle mie registrazioni

fittizie. Per me rilevante era che tra il prelievo in banca e la registrazione

fittizie vi fosse il rispetto del termine trimestrale per le chiusure

contabili. Le chiusure contabili dovevano avvenire a fine marzo, a fine giugno,

a fine settembre ed a fine dicembre. Questo durante il periodo delle

malversazioni da me commesse. Quindi la sola cosa che per me era necessaria

allo scopo di non venire scoperta era il rispetto di questi termini…

In PC 1 intorno a fine 2004/inizio 2005 è stato introdotto il sistema e-cash.

In concreto questo permette di vedere la situazione del conto bancario quotidianamente

direttamente dall’ufficio nella contabilità della PC 1. […] Io di regola facevo

la fittizia registrazione contabile prendendo il medesimo importo del

prelevamento. Per quanto riguarda l’Agio se non mi sbaglio io non me ne sono

mai occupata e avveniva in automatico nell’ambito della registrazione in

e-cash. Il caso degli sconti invece, che so che ha portato alla scoperta delle

malversazioni da me commesse, deve essere successo nel modo seguente. Io ho

fatto il mio prelevamento ed ho creato il documento fittizio in favore del

fornitore. L’importo da me indicato come fattura fornitore era diverso da

quello indicato nella procura ad hoc. Il sistema informatico ha generato in

automatico la differenza indicandola come sconto/abbuono attivo o passivo.

Preciso che l’indicazione da me inserita di poco sbagliata è frutto di un

errore involontario. …”

In totale -come già

anticipato- l’accusata ha complessivamente conseguito un indebito profitto

dell’ordine di fr. 1'111'405, e ciò in circa quattrocento occasioni.

Come già cennato,

l’accusata nega di aver tesaurizzato in tutto o in parte l’indebito profitto

conseguito. A suo dire essa l’ha tutto consumato per mantenere uno stile di

vita superiore alle sue possibilità, per giocare d’azzardo presso i Casinò del

Cantone e, qualche volta, a Campione, per telefonare, a pagamento, a

cartomanti.

Gli accertamenti fatti

dagli inquirenti portano a dire che effettivamente l’accusata frequentava

assiduamente i casinò di Mendrisio, Lugano e Locarno, e soprattutto quello di

Mendrisio. In particolare a debito del suo conto c/o Banca __________ sono

risultati molti prelievi in orari compatibili con la sua presenza in tali

luoghi. Inoltre risulta che tra il 1.01.2003 e il 4.04.2007, la AC 1 ha incassato presso i casinò di Mendrisio, Lugano e Locarno, vincite per totali fr. 372'000.-. Per

contro non è noto quanti e quali importi abbia perso al gioco.

Certo è che all’atto

dell’arresto di danaro (lecito o illecito) non ne aveva più, per il che un

risarcimento alla parte civile non è mai entrato né nelle sue viste, né nelle

sue possibilità.

6. Venendo

alle circostanze del secondo arresto del 22.09.2009, si ha che il 2 settembre

2009 la PC 2, ha sporto denuncia contro ignoti per appropriazione indebita di

totali fr. 10'400.-. L’ammanco -stando alla denuncia- era stato scoperto a

partire da alcune irregolarità riscontrate dall’ufficio di revisione nell’esame

della contabilità del 2008.

L’accusata,

interpellata al riguardo, aveva dichiarato di aver consegnato in più occasioni

un importo del genere alla segretaria della Fondazione, signora C.. L’accusata

produceva, a comprova di ciò, ricevute apparentemente sottoscritte dalla C..

Sennonché la Fondazione ha ordinato una perizia calligrafica dalla quale è

emerso che la firma di C. non era autentica, bensì contraffatta (in pratica

ricalcata).

I sospetti degli

organi della Fondazione andavano a cadere sulla AC 1 anche perché nel luglio

2008 Swisscom aveva fatturato fr. 1'582.85 per chiamate effettuate con il

cellulare che l’accusata aveva ricevuto nell’ambito della sua attività presso

la Fondazione. Trattandosi di importo esorbitante per le necessità della

Fondazione, il Presidente ne aveva chiesto conto alla AC 1, la quale gli aveva

risposto che doveva per forza trattarsi di un errore. Nel seguito, e meglio il

29.07.2008, l’Ente intestatario del natel riceveva una lettera di scuse da

parte della Swisscom.

Il Presidente,

confrontato nel 2009, con l’ammanco citato di fr. 10'400.-, chiedeva a Swisscom

spiegazioni sulla lettera di scuse del 29.07.2008. Venne così a galla che

Swisscom non aveva mai scritto detta lettera e che la fattura figurava comunque

pagata. Lecito quindi il sospetto che la AC 1 avesse pagato lei la fattura e,

col sistema del copia-incolla, allestito la falsa lettera di scuse.

Arrestata -come

cennato- il 22.09.2009, la AC 1 negava ogni addebito sia in Polizia (dove

affermava che -per quanto a lei noto- i soldi poteva averli presi la C.), sia

davanti al GIAR.

Confessava nel verbale

reso il 29.09.2009 alla PP, dopo che le era stato dato modo di conferire con il

proprio patrocinatore. In buona sostanza ammetteva di essere lei l’autrice delle

sottrazioni di danaro per l’importo di complessivi fr. 10'400.-, commesse nelle

seguenti circostanze (cfr. verbale del 29.09.2009, confermato in aula):

" …Quando il signor __________ ci ha convocato per avere

dei chiarimenti sull’ammanco di CHF 10'400.00 io mi sono dichiarata estranea

alle malversazioni ma ho mentito. Ribadisco che ho iniziato a lavorare

nell’ottobre 2007 per la PC 2 e che nei tre mesi dell’anno 2007 non ho commesso

alcunché. Nel corso dell’anno 2008, di regola in serata, aprivo con la chiave

la cassa in alluminio e toglievo del denaro. Non sono in grado di dire quanto

togliessi di volta in volta: magari CHF 100.00, magari CHF 200.00, magari

500.00. Nel corso di tutto l’anno 2008 di tanto in tanto ho tolto del denaro

contante fino ad arrivare alla cifra accertata dal signor __________ pari a CHF

10'400.-…

" …Nel corso dell’anno 2009 non ho sottratto alcunché.

Questi

soldi li ho utilizzati per telefonare con le schede telefoniche ai numeri di

cartomanti, un po’ per vivere. Non ho comperato nulla di prezioso e neanche

capi d’abbigliamento o altro. Quando __________ ha chiesto spiegazioni a C. e

alla signora __________ (questa fa la contabilità) sull’ammanco io ho pensato

che dovevo trovare una soluzione. Ho quindi così proceduto a falsificare la

firma della signora C. nelle ricevute.

Il PP mi mostra, e vengono allegate al presente verbale, le firme

indicate nella perizia della signora __________ (da A a I) come firme false, e

mi dice se sono queste che ho falsificato e come ho proceduto.

Dico

che le ricevute che vengono allegate al presente verbale quale plico doc. 1,

presentano la firma falsa della signora C.. In particolare la firma della

signora C. è falsa sulle ricevute di data 10 giugno 2008, 8 luglio 2008, 14

luglio 2008, 4 agosto 2008, 25 agosto 2008, 8 settembre 2008, 22 settembre

2008, 2 ottobre 2008, 23 ottobre 2008.

Per

le modalità osservo: io ho preso la tabella originale relativa alla consegna

degli importi alla signora C.. La tabella era nel computer. Io l’ho stampata.

Prima della stampa ho indicato una data e un importo. Ottenevo così la ricevuta

denominata “consegna incasso giornaliero” con una data da me inserita e un

importo da me inserito. La ricevuta doveva però anche presentare la firma della

signora C. così come le reali ricevute. Io allora ho preso una ricevuta

realmente sottoscritta dalla signora C. e con una penna ho ricalcato la firma

della signora C.. È quindi giusto quanto dice nelle sue conclusioni la perita __________,

secondo cui le firme della signora C. nel plico allegato al presente verbale

sono firme falsificate grazie ad un calco…

…omissis…omissis…

…A

domanda del Magistrato dico che io ero stata licenziata per fine febbraio

2009 indipendentemente dagli ammanchi. In effetti nel febbraio 2009 ancora

nulla si sapeva. Il motivo del licenziamento era che la FONDAZIONE aveva

problemi di liquidità…”

Interrogata in merito

alla fattura Swisscom pervenuta al Presidente __________ nel luglio 2008,

l’accusata ha ammesso di avere lei utilizzato il cellulare “aziendale” per fare

telefonate a cartomanti.

Aveva poi pagato lei

la fattura “confezionando” la falsa lettera di scuse della Swisscom,

scannerizzando un documento autentico della Swisscom.

Dato che nel suo

cellulare privato l’accesso ai numeri 0901 era bloccato sin dal 2000, aveva

utilizzato quello “aziendale” per telefonare alle cartomanti. Curava poi di

ricevere in sue mani le fatture Swisscom e le pagava (spesso con danaro che

sottraeva dalla cassa della Fondazione), prima che il Presidente __________ se

ne avvedesse.

Richiesta in aula di

spiegare come mai sentisse l’esigenza di telefonare alle cartomanti mentre era

in terapia dalla dr. __________, l’accusata ha dichiarato che le cartomanti

soddisfacevano meglio il suo bisogno di essere rassicurata.

7.Pacifica la qualifica di ripetuta

appropriazione indebita da dare alle ripetute sottrazioni dalla cassa della

Fondazione di totali fr. 10'400.- e pacifica pure quella di ripetuta falsità in

documenti da attribuire alle nove ricevute dall’accusata allestite apponendovi

le false firme di C., qualche parola in più va spesa in relazione alle

imputazioni di truffa per mestiere e di ripetuta falsità in documenti imputate

a AC 1 nel primo atto d’accusa, quello emesso il 20.10.2008.

Secondo il patrocinatore

di AC 1, il fatto di avere essa sottoposto per la firma, ai dirigenti della PC

1, signori B. e A., delle procure ad hoc risp. delle autorizzazioni di

prelevamento indicanti causali fittizie non costituirebbe il reato di falsità

in documenti. Tali documenti sarebbero -secondo il Difensore- autentici e la

banca avrebbe consegnato gli importi in essi indicati a prescindere dalle

causali fittizie su di esse indicate.

In conseguenza di ciò,

l’accusata non avrebbe commesso truffa (tantomeno per mestiere), facendo nel

concreto caso difetto il requisito dell’astuzia. Al massimo la AC 1 avrebbe

commesso appropriazione indebita ripetuta.

Tale tesi difensiva

non può essere seguita. Essa misconosce che, nel reato di appropriazione

indebita, l’autore, quando decide di appropriarsene, ha già la “refurtiva” in

sue mani, essendogli la stessa stata affidata lecitamente dall’avente diritto.

Nel reato di truffa,

invece, il dolo precede il momento della consegna della “refurtiva”, che

l’autore riesce per l’appunto a conseguire in forza di un inganno astuto.

Contrariamente a

quanto sostenuto dal suo patrocinatore, AC 1 non ha consumato il reato di

appropriazione indebita di sera, quando, rientrata al suo domicilio dopo il

lavoro, metteva i soldi della PC 1 nel “suo” borsello. Essa ha, di tutta

evidenza, consumato il reato di truffa, quando, recatasi in banca e consegnata

all’ignaro cassiere l’autorizzazione al prelievo, rispettivamente la procura ad

hoc, ha fraudolentemente ottenuto da lui il danaro, sapendo che il cassiere,

conoscendola come dipendente della PC 1, a fronte del documento che essa gli esibiva, al massimo avrebbe controllato se la firma coincideva con quella, depositata

in banca, degli aventi diritto. In tale situazione di totale plausibilità

dell’operazione di prelievo che gli veniva richiesta, era impensabile

richiedere al cassiere di eseguire ulteriori verifiche e AC 1 lo sapeva. Che

essa aveva ottenuto la firma dei signori A. o B. sul documento da lei allestito

(per giustificare il prelievo ai loro occhi) apponendovi causali fittizie, era

circostanza importante nel rapporto interno tra lei e i dirigenti della PC 1. B.

e A. hanno sempre firmato le autorizzazioni rispettivamente le procure loro ostense

dall’accusata, nella convinzione che le causali indicate fossero veritiere, che

i soldi di cui delegavano a AC 1 il prelievo in banca, servivano a pagare

“debiti” dell’azienda.

Avessero saputo che,

firmando, autorizzavano la AC 1 a prelevare soldi a profitto proprio, non

l’avrebbero di sicuro fatto.

Per lontana prassi, le

Corti ticinesi hanno sempre qualificato come “falsità in documenti” l’agire di

chi ottiene, in genere profittando di un rapporto di fiducia, la firma di chi è

autorizzato a firmare, su un documento preconfezionato, contenente indicazioni

inveritiere. Hanno invece qualificato come “truffa” la successiva consegna in

Banca (o in Posta) del falso documento per ottenere la “refurtiva”.

Tale prassi, sempre

confermata dalle superiori Corti, è stata adottata per tener conto del fatto

che il reato di truffa esige che l’atto di disposizione fatto dalla persona

ingannata abbia come conseguenza immediata la diminuzione del patrimonio del

danneggiato.

Per questo motivo non

viene considerato “atto di disposizione” l’apposizione della firma dell’avente

diritto su un autorizzazione a prelevare oppure su un ordine di bonifico, bensì

la loro esecuzione da parte del funzionario che interviene direttamente ad

addebitare il conto dell’avente diritto.

In tali condizioni

l’atto d’accusa deve essere confermato così come redatto, ivi compresa, per la

truffa, l’aggravante del mestiere. Secondo la più autorevole giurisprudenza

(cfr DTF 119 IV 132, 123 IV 116, 124 IV 63), la nozione di mestiere dipende

principalmente dall’intenzione dell’agente di procurarsi redditi regolari alla

stessa stregua di una professione. Nel concreto caso, si ha che AC 1 ha eseguito all’incirca 400 indebiti prelievi, sull’arco di circa quattro anni, con l’evidente

intenzione di ottenere redditi (illeciti) regolari. In aula è stato calcolato

che essa ha mediamente conseguito, con le descritte modalità truffaldine, a

fronte di un salario lordo di circa fr. 5'600.- mensili, più di fr. 20'000.- al

mese, e ciò sull’arco di circa quattro anni. Così agendo essa ha dimostrato di

aver agito con l’intento manifesto di procurarsi redditi regolari alla stessa

stregua di una professione.

8. Giusta

l’art. 47 CP, il Giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo

conto della vita anteriore, delle condizioni personali di lui, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Come è già stato stabilito in

numerose sentenze della superiore Corte di cassazione e revisione penale,

introducendo l’art. 47 CP -in vigore dal 01.01.2007- il legislatore ha ripreso,

nella sostanza, il vecchio art. 63 e la giurisprudenza ad esso relativa, a

mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione

svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il

movente, l’intensità del proposito o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato,

l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche ed il comportamento tenuto dopo il reato quali la

collaborazione, il pentimento o la volontà di emendamento (DTF 129 IV 6,

124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).

Vanno inoltre

considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione familiare e

professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione

seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la

reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288).

Non va trascurata

nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena per rapporto allo

stato di salute, all’età agli obblighi familiari, alla situazione professionale

ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 e sentenze del TF non

pubblicate 6B.14/2007 del 17.4.2007,6P.152/2005 del 15.2.2006 nonché

6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo

insieme di circostanze il TF ha più volte ritenuto che esigenze di prevenzione

generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Per

il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento assume

rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in

modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza.

Il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 124IV 44, 123 IV 150 e 116 IV 292).

Nel concreto caso la

colpa di AC 1 è oggettivamente e soggettivamente grave in modo particolare solo

che si consideri che essa ha delinquito in danno della PC 1, per mestiere,

sull’arco di lungo periodo, per un importo invero consistente, conseguito con

determinazione e con notevole intensità delinquenziale.

In ben 399 occasioni

essa ha confezionato procure e autorizzazioni con causali inveritiere, le ha

sottoposte -in mezzo ad altri documenti- ai signori B. o A. per la firma, si è

recata in Banca dove, a mano di tali falsi documenti, ha ogni volta fraudolentemente

ottenuto l’importo che desiderava (furbescamente sempre mantenuto su cifre che

non davano nell’occhio e plausibili per rapporto alla causale fittizia).

Tornata in ditta ha, per così dire, ogni volta “chiuso il cerchio” effettuando

a PC una falsa registrazione contabile, in genere avendo cura di

plausibilizzarla, utilizzando i nomi di reali fornitori della PC 1.

Un modo di delinquere,

quello architettato dalla condannata, ingegnoso e articolato, tant’è che per

anni non è stato scoperto.

Altresì è grave il

fatto che AC 1 abbia sperperato la più gran parte dell’ingente refurtiva in

spese futili, per concedersi un più comodo stile di vita e per giocare

d’azzardo nei casinò. Posto che all’inizio della sua attività delinquenziale

abbia avuto problemi finanziari (causatigli da quel __________ che l’ha indotta

ad indebitarsi) certo è che, pagati i debiti con il maltolto, non si è poi

fermata. Anzi è andata avanti a delinquere, indifferente a qualsiasi remora

d’ordine morale.

Ancor più grave è poi

il fatto che la condannata abbia ripreso a delinquere mentre era in libertà

provvisoria. Ormai conscia di una sua fragilità psichica, lungi dall’impegnarsi

seriamente nella terapia avviata con la dottoressa __________, AC 1 ha letteralmente preso in giro la terapeuta, sottacendole che preferiva farsi rassicurare dalle

chiromanti piuttosto che affidarsi alle sue cure e, soprattutto, sottacendole

che aveva ripreso a delinquere.

Un tale atteggiamento

preoccupa non poco così come inquietanti appaiono, per un’incensurata, la

dimostrata caparbietà nel tener testa (mentendo) agli inquirenti e la

temerarietà con cui ha durante entrambe le inchieste gettato sospetti su

ex-colleghi di lavoro (__________, __________ e C.) che sapeva del tutto

innocenti.

Inutile dire che le parti

civili non otterranno dalla condannata neppure un franco di risarcimento.

Se, a fronte della

descritta gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi, la pena detentiva

è stata contenuta in soli anni due e mesi sei, ciò è dovuto sostanzialmente al

fatto che AC 1 ha delinquito in stato di lieve scemata responsabilità, col che

la riduzione di un quarto circa le è stata accordata. Del pari si è comunque

tenuto conto della sua incensuratezza, della confessione, del carcere

preventivo sofferto, e più in generale, della sua situazione personale,

familiare e sociale. Aldilà di una vita che è stata in più di un’occasione

sfortunata e difficile, restano a AC 1 il grande affetto e l’appoggio duraturo

della madre.

Come ha segnalato in

requisitoria la rappresentante della Pubblica Accusa, se i reati non fossero

stati commessi -come peritalmente stabilito- in stato di lieve imputabilità, le

premesse per un deferimento al giudizio di una Corte criminale in casu

sarebbero state date.

Data l’incensuratezza

della condannata e formulando per lei (nonostante l’allarmante “ricaduta” di __________),

sulla scorta dell’ottimistico referto del dr. __________, una prognosi non del

tutto sfavorevole, la pena detentiva viene, per il periodo di due anni, sospesa

condizionalmente ex art. 43 CP. Il periodo di prova, per sottolineare le

perplessità attinenti al descritto precario pronostico, viene fissato in anni

cinque.

La pena residua da

espiare è quindi pari a sei mesi (poco più del periodo già espiato in carcere

preventivo).

Per gli importi di fr.

1'111'405.- e di fr. 10'400.-, pacifiche ed incontestate, le pretese delle PC PC

1 e della PC 2 hanno qui da essere, senza ulteriori remore, accolte.

Per ogni maggior danno

la PC PC 1 è rinviata al foro civile.

Per quel che ne è di

quanto in sequestro, come emerge dal verbale del dibattimento, si ha che le tre

chiavi USB sono da restituire alla condannata. Il PC portatile deve essere

restituito alla PC 2. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese

processuali, l’importo di fr. 1'021.52 è confiscato, così come le ricevute

falsificate, e altri documenti costituenti mezzi di prova.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 1.1.2.,

in modo parzialmente affermativo ai quesiti 3.,

5.1. e 6.;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 63, 69, 70, 138 cifra 1, 146 cpv. 1 e 2, 251

cifra 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autrice

colpevole di:

1.1. truffa

aggravata

siccome commessa per mestiere, allo scopo di

assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere, nel periodo gennaio 2003 - dicembre

2006,

a __________, __________ ed in altre località del __________,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari della __________ e Banca __________,

inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di PC 1, per la somma

complessiva di euro 718'588.41 pari a fr. 1'111'405.-,

e meglio come descritto nell’atto di accusa

134/2008 del 20.10.2008 e precisato nei considerandi;

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per avere,

1.2.1. nel periodo

gennaio 2003 - dicembre 2006,

a __________, __________ ed in altre località del __________,

allo scopo di commettere e/o nascondere il suddetto reato di truffa, facendo

sottoscrivere dai superiori autorizzazioni/procure ad hoc con indicazioni di

causali fittizie, ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso a scopo di

inganno di tali documenti nonché creato ed inserito nel sistema informatico

false registrazioni contabili,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

134/2008 del 20.10.2008 e precisato nei considerandi;

1.2.2. nella prima

metà del 2009,

a __________ ed in altre località,

al fine di celare le ripetute appropriazioni indebite di cui al dispositivo che

segue, ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso degli stessi,

e meglio come descritto nell’atto di accusa

aggiuntivo 150/2009 del 4.12.2009 e precisato nei considerandi;

1.3. ripetuta

appropriazione indebita

per avere,

in più occasioni nel corso del 2008,

a __________ ed in altre località,

indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali altrui a lei

affidati, causando alla PC 2 un danno di fr. 10'400.-,

e meglio come descritto nell’atto di accusa

aggiuntivo 150/2009 del 4.12.2009 e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

Di

conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, AC 1 è condannata:

2.1

alla pena

detentiva di anni 2 (due) e mesi 6 (sei),

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare

alla PC PC 1 - succursale di __________, l’importo di fr. 1'111'405.-; per ogni

eventuale maggior danno la PC PC 1 è rinviata al foro civile;

2.3

a versare

alla PC PC 2 l’importo di fr. 10'400.-;

2.4

al pagamento

delle tasse di giustizia di fr. 800.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di anni 2 (due), con un periodo di

prova di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.

4.

È ordinato

il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

5.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la

confisca di fr. 1'021.52 (depositati sul c.c.p. intestato al Tribunale di

appello) nonché dei giustificativi falsificati, di due ulteriori documenti e di

una cartella medica indicati nell’atto di accusa aggiuntivo 150/2009 del

4.12.2009

Il personal computer portatile marca HP Pavilion è da restituire alla PC 2.

Le tre chiavi USB sono da restituire alla condannata.

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 800.--

Perizie fr. 12'516.80

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 13'366.80

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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