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Decisione

72.2008.139

Infrazione aggravata alla LFStup (venduto: circa 1.6 chili di eroina; detenuto circa 490 grammi di eroina); aggravante dell'aver agito in banda? infrazione alla Legge sugli stranieri

17 dicembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti:

AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra l’ottobre

2007 ed il 3 giugno 2008, a __________,

1.1.1. venduto

almeno 1645/1725 grammi di eroina?

1.1.2. detenuto al

momento dell’arresto 492,85 grammi di eroina (grado di purezza 12%) destinata

alla vendita?

1.1.1.1. trattasi di

infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone?

1.1.1.2. trattasi di

reato aggravato siccome commesso quale membro di una banda?

1.2 infrazione

alla LStran e alla LDDS

per essere, in circostanze di tempo non meglio

precisate ma al più tardi nell’ottobre 2007, a __________ o nei comuni limitrofi, entrato illegalmente in Svizzera, soggiornando quindi a __________ sino al 3

giugno 2008?

E meglio come

descritto nell'atto d'accusa.

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Considerato, in fatto e in

diritto

1.

AC 1

è nato il __________ a __________, in __________. Il padre è elettricista, la

madre, una volta sarta, fa la casalinga mentre che l’unico fratello

dell’accusato fa il pescatore. Il prevenuto afferma di avere frequentato le

scuole sino alla prima liceo, e di avere interrotto gli studi a seguito della

difficile situazione politica nel 1997. Non li ha più ripresi, rimanendo

nullafacente (all. 17 RPG, v. PP 10 luglio 2008, pag. 3: “...successivamente

non ho fatto niente, nessuna attività. Andavo in giro con gli amici,

nient’altro.”) sino al 2004, eccezion fatta per la pratica dilettantistica

del pugilato. Nel 2004 il prevenuto si è fatto portare in Italia a credito da

uno scafista, approdando a __________. Egli si è prontamente trasferito a __________,

dove ha iniziato a lavorare in nero nell’edilizia, presumibilmente come

semplice manovale, per circa 900.- Euro al mese ed anche come lavavetri, per

100.

- Euro alla settimana (e non al giorno, come erroneamente indicato nel

verbale citato, pag. 4) a fronte di due o tre ore di lavoro al giorno.

L’imputato afferma di essersi in seguito trasferito a __________, dove è

rimasto dal 2006 alla fine del 2007 per lavorare nel settore edile a Euro

1'500.- al mese.

Arrestato il 3 giugno 2008 alla stazione di __________,

il prevenuto, incensurato, è stato mantenuto in carcere preventivo sino al dibattimento.

2.

In

data 8 maggio 2008 forze dei corpi di polizia ticinese e di __________ hanno

attuato un dispositivo di sorveglianza nei confronti di __________, sospettato

(a ragione) dagli inquirenti ticinesi di essere dedito alla vendita di eroina

acquistata a __________.

Gli agenti in questo modo hanno potuto osservare

come egli, alla guida della vettura targata __________, alle ore 11.53 di quel

giorno, presso la stazione di __________ avesse fatto salire a bordo della

propria vettura uno sconosciuto giunto con il tram che indossava una maglietta

a righe rosse e blu, partendo con lui ma facendolo scendere dopo solo 3 minuti.

Dello sconosciuto sono state scattate le 6 fotografie a colori di cui all’AI

31, nelle quali è chiaramente identificabile l’accusato. Lo sconosciuto, ossia

l’accusato, dopo il breve incontro con il __________ è stato osservato mentre

che, in zona __________, __________, incontrava una donna e saliva con lei per

un attimo sulla vettura targata __________.

__________, che viaggiava assieme all’amico __________,

è stato fermato a __________ alle ore 15.00 di quel giorno alla guida della

vettura targata __________ e in possesso di 480 grammi di eroina pura al 13-14%. __________ e __________, a bordo della vettura targata __________,

sono a loro volta stati fermati all’uscita dell’autostrada di __________ in

possesso di 65 grammi di eroina.

3.

La

polizia __________, grazie a successivi appostamenti presso la stazione di __________

in data 3 giugno 2008 ha nuovamente avvistato l’accusato, immediatamente

riconosciuto visto che oltretutto indossava la medesima maglietta a righe.

Arrestato, è stato trovato in possesso del cellulare __________ e di uno zaino

contenente 492.85 grammi di eroina pura al 12%.

L’accusato è stato consegnato il 9 giugno agli

inquirenti ticinesi, che hanno accettato di assumere il procedimento.

Con atto di accusa 21 ottobre 2008 il Procuratore

pubblico ha imputato al prevenuto la vendita di almeno 1645/1725 grammi di

eroina, la detenzione di ulteriori 492.85 grammi della medesima sostanza destinati alla vendita ,e l’infrazione alla LStr

(rispettivamente alla LDDS per il periodo precedente il 1° gennaio 2008) per

l’entrata ed il soggiorno illegali in Svizzera.

4.

In

corso di inchiesta l’imputato ha pervicacemente negato ogni addebito relativo

al traffico di eroina. Egli ha costantemente raccontato una propria versione

dei fatti secondo la quale egli circa 4 giorni prima dell’arresto avrebbe

deciso di recarsi in Germania a cercare lavoro. Avrebbe viaggiato in treno sino

a __________, attraversando quindi la frontiera fuori dai valichi, e si sarebbe

in seguito ritrovato a __________, dove, per motivi ed in circostanze non

chiari, avrebbe interrotto il viaggio, trattenendosi un paio di giorni in

albergo. Quanto all’episodio per il quale è stato arrestato, egli sarebbe stato

avvicinato da uno sconosciuto connazionale, che gli avrebbe chiesto di

consegnare lo zaino ad un altro sconosciuto presso la stazione di __________

promettendogli una ricompensa di fr. 500.- e consegnandogli pure, non si

capisce a che scopo, il telefono cellulare. Evidentemente, trovandosi in

Svizzera da pochi giorni, egli non avrebbe effettuato alcuna vendita di eroina

prima del giorno dell’arresto.

5.

Al

dibattimento l’accusato ha sostanzialmente mutato la propria attitudine

reticente, rilasciando una confessione che, seppur stentata nella forma, è

risultata quasi esaustiva nella sostanza. Egli ha infatti ammesso tutti gli

addebiti a suo carico ad eccezione della fornitura di 450 grammi di eroina a __________ in data 13 aprile 2008 e della vendita di 20 grammi di eroina a __________, che il prevenuto ha dichiarato di non riconoscere nella fotografia

mostratagli.

Atteso che non vi era stato contraddittorio con

il __________, che oltretutto chiamava in causa il prevenuto solo sulla scorta

di un verbale di polizia, il Procuratore pubblico ha spontaneamente accettato

di recedere da tale accusa.

Quo invece la predetta fornitura al __________,

che per paura ha chiesto di non essere messo a confronto con l’imputato e

addirittura ha rifiutato di riconoscerlo in fotografia, la Corte ha nondimeno

ritenuto credibile la chiamata in correità, ritenuto come il lineare racconto

del __________ abbia comportato per lui la condanna in aula per il medesimo

reato, essendo il quantitativo in questione destinato principalmente alla

vendita ad altri tossicodipendenti ticinesi.

La Corte ha perciò in definitiva confermato

l’atto di accusa, eccezion fatta per i predetti 20 grammi di eroina asseritamente venduti al __________, addebitando quindi al prevenuto l’avvenuta

vendita di 1625 grammi di eroina, e la detenzione al momento dell’arresto di

ulteriori 492.85 grammi destinati alla vendita, oltre alle violazioni della

LDDS e della LStr, di poco rilievo ai fini della commisurazione della pena.

6.

Nel

determinare la sanzione a carico di AC 1 la Corte non ha potuto disattendere la

particolare gravità oggettiva dell’infrazione alla LFStup, aggravata sia per il

quantitativo trafficato che per l’appartenenza ad una banda di trafficanti (ma

senza ulteriore aggravio di pena per il motivo del concorso di circostanze

aggravanti), ciò che ha pacificamente ammesso lo stesso difensore, che non ha

esitato a definire simili personaggi come dei “mercanti di morte”. Oltre che

per il quantitativo ingente, la pericolosità dei trafficanti, e perciò anche

del prevenuto, è attestata dalla disponibilità a vendere su larga scala, con

consegne nell’ordine del mezzo chilo, sia pure di stupefacente a basso grado di

purezza.

Da profilo soggettivo la Corte ha ritenuto grave

la disponibilità dell’accusato a partecipare a simili traffici, spostandosi per

questo motivo dall’Italia, essendo evidente che egli è giunto a __________ non

già alla ventura, come da lui raccontato, ma a seguito di una specifica chiamata

dei suoi connazionali, già dediti a questo commercio. L’imputato, inoltre, non

si trovava affatto in situazione di bisogno, avendo egli sempre onestamente

lavorato in Italia, seppure in nero, né risulta che egli dovesse provvedere

alle necessità della famiglia in Albania, che è al contrario risultata essere

autosufficiente finanziariamente e addirittura in grado di mantenere il

prevenuto tra il 1997 e il 2004. Ma anche se fosse, ovvero se vi fosse stata

una situazione di necessità economica, ciò non giustificherebbe minimamente

simili reati, potendo semmai in una simile evenienza esservi comprensione per

qualche furto di alimentari in un supermercato.

A favore dell’imputato la Corte ha ritenuto

l’incensuratezza, la parziale confessione (senza però potersi ammettere una

reale collaborazione) e il fatto che egli da poco ha superato la soglia di età

dei giovani adulti. Tutto ciò ritenuto, ha determinato in 4 anni e 6 mesi la

pena detentiva a suo carico.

7.

La

Corte ha inoltre disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente, e la

confisca del telefono cellulare, addebitando al prevenuto la tassa di giustizia

di fr. 1'000.- e le spese processuali.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al n. 2,

visti gli art. 12, 40, 42,

44, 47, 51, 69 CP;

19.

cifra 2 LStup;

115.

LStran, 23 LDDS;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, e quale membro di una banda dedita al traffico di eroina,

per avere, senza essere autorizzato, tra

l’ottobre 2007 ed il 3 giugno 2008, a __________,

1.1.1

venduto almeno

1625.

grammi di eroina;

1.1.2

detenuto al

momento dell’arresto 492,85 grammi di eroina (grado di purezza 12%) destinata

alla vendita;

1.2

infrazione

alla LStran e alla LDDS

per essere, in circostanze di tempo non meglio

precisate ma al più tardi nell’ottobre 2007, a __________ o nei comuni limitrofi, entrato illegalmente in Svizzera, soggiornando quindi a __________ sino al 3

giugno 2008;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, nella quale è computato il

carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1000.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata

la confisca del natel Nokia con tessera SIM __________ e di 492,85 grammi di eroina, da distruggere.

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'560.95

Spese diverse fr. 592.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 6'252.95

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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