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Decisione

72.2008.144

Costretto una paziente degente in clinica a subire atti sessuali. Pena pecuniaria sospesa

22 settembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

Il PP dà atto della contemporaneità del

toccamento e il bacio.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

sottolinea la gravità del reato commesso nell’ambito dell’esercizio di una

professione nobile come quella del medico. Espone i motivi che portano a

ritenere la vittima assolutamente credibile, a differenza dell’accusato.

Sottolinea la natura chiaramente sessuale degli atti del medico, che

ripercorre. Ammette che egli non poteva accorgersi del dissenso della vittima,

ma pone in evidenza il rapporto di totale dipendenza della paziente,

confermando la sussunzione in diritto del reato. In considerazione -da un lato-

della gravità del reato, dell’egoismo dimostrato, dell’assenza di una reale

presa di coscienza e -dall’altro- dell’incensuratezza nonché della perdita

della possibilità di lavorare in Ticino e in Svizzera, chiede la condanna ad

una pena detentiva di 15 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte per le

pretese di parte civile, che auspica siano accolte nel principio.

§ L’avv. RC 1, rappresentante della PC, per la sua arringa,

la quale ritiene inqualificabile il comportamento dell’accusato, osservando

come lo stesso non si sia mai scusato ma abbia anzi spiegato la versione della

vittima con un malinteso dovuto agli abusi da lei subiti durante l’infanzia.

Pone in evidenza i sentimenti della vittima, sottolineando l’assenza di motivi

per accanirsi contro il medico. Chiede la conferma integrale dell’AA e la

condanna dell’accusato al pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dal

28.4.2007 quale riparazione del torto morale, fr. 753.55 quale risarcimento di

altri danni, nonché fr. 6’731.05 quale rifusione delle spese legali,

riservandosi di far valere ulteriori danni in sede civile.

§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, per la sua arringa, la

quale sottolinea la stima di cui godeva l’accusato, evidenziandone la carriera

sino a quel momento irreprensibile e rilevando come il procedimento penale gli

abbia cambiato la vita. Spiega di non voler misconoscere la sofferenza

-credibile- della vittima, della quale però illustra le contraddizioni.

Contesta la valenza sessuale dei fatti delle prime due fasi, chiedendo quindi

il proscioglimento. Quanto all’ultima fase, costituita da un’azione unica,

contesta che configuri il reato di cui all’art. 192 CP, per il quale chiede il

proscioglimento, contestando peraltro che la mancata reazione della vittima sia

dovuta al rapporto di dipendenza nei confronti del medico. Ritiene che i fatti

costituiscano piuttosto una molestia sessuale (art. 198 CP), reato per il quale

nega però l’intenzionalità.

In considerazione del pentimento dimostrato,

delle circostanze in cui sono avvenuti i fatti, della relativa sofferenza della

vittima, dell’incensuratezza e della vita anteriore dell’accusato, così come

delle conseguenze sulla sua professione, chiede:

- nel caso in cui la Corte ritenesse le molestie

sessuali, la condanna ad una multa;

- nel caso in cui propendesse per il reato di cui

all’art. 192, una massiccia riduzione della pena proposta dal PP e la condanna

ad una sanzione pecuniaria, sospesa.

Si rimette al giudizio della Corte per le pretese

della PC.

Ad ogni modo, nonostante la ritenga esagerata,

riconosce la richiesta d’indennità per torto morale.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1 atti

sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

per avere,

in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di

riabilitazione di __________, presso la quale la vittima era degente dal giorno

precedente,

profittando del rapporto di dipendenza della

vittima, indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante una visita medica

durata almeno 20 minuti;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

1.2. trattasi di

molestie sessuali?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

3.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile PC 1 e, se sì,

in quale misura?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti, ad eccezione del quesito n. 1.2.,

visti gli art. 12, 34, 40,

42, 43, 44, 47, 51, 192 e 198 CP;

94.

e 266 CPP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese,

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

atti

sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

per avere,

in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di

riabilitazione di __________, presso la quale la vittima era degente dal giorno

precedente,

profittando del rapporto di dipendenza della

vittima, indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante una visita medica

durata almeno 20 minuti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannato:

2.1

alla pena

pecuniaria di fr. 30’000 (trentamila), corrispondenti a 300 (trecento) aliquote

giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna;

2.2

al pagamento

di una multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento verrà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e delle spese

processuali;

2.4

a versare alla

parte civile PC 1 un’indennità di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dal

28.4.2007

a titolo di riparazione morale, di fr. 6'731.05 a titolo di risarcimento delle spese legali e di fr. 753.55 a titolo di risarcimento di altri danni.

3.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di

anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'500.—

Testi fr. 124.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'374.40

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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