72.2008.144
Costretto una paziente degente in clinica a subire atti sessuali. Pena pecuniaria sospesa
22 settembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
72.2008.144
Data decisione, Autorità:
22.09.2009, PENAL
Titolo:
Costretto una paziente degente in clinica a subire atti sessuali. Pena pecuniaria sospesa
ATTI SESSUALI CON PERSONE RICOVERATE / DETENUTE / IMPUTATE
PENA PECUNIARIA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 34 CPS
art. 42 CPS
art. 192 CPS
Incarto n.
72.2008.144
Lugano,
22 settembre 2009 /md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuto colpevole di:
atti sessuali con persone ricoverate, detenute
od imputate
per avere,
in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di riabilitazione di __________, preso la quale PC 1 era degente dal giorno
precedente,
profittando del rapporto di dipendenza della
vittima che, dopo cena, non si sentì bene e, su indicazione di un infermiere,
raggiunse il suo studio per il consulto predisposto a seguito del malessere
consistente in nausea nonché in formicolii alla testa e al collo,
indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante la suddetta visita durata almeno 20 minuti;
in particolare,
senza che la paziente manifestasse il proprio
dissenso a cagione del summenzionato rapporto di dipendenza,
dopo averle fatto togliere la maglietta e dopo
averla invitata ad accomodarsi sul lettino a pancia in giù,
per averle praticato un primo massaggio alla
nuca, alle spalle e alla schiena, lambendole i seni dopo averle slacciato il
reggipetto,
facendola poi girare e sdraiare sul dorso, posizione
in cui con entrambe le mani le massaggiò, oltre al ventre, i seni scoperti
passando anche sui capezzoli, nonché, in un secondo momento, la cicatrice in
zona pubica d’un parto cesareo non recente dopo averle abbassato i pantaloni e
le mutande sul davanti affinché il pube rimanesse parzialmente libero,
afferrando di seguito la vittima, che si era
appena rialzata e rivestita, al braccio destro, avvicinandola a sé e
sollevandole invano due volte gli arti superiori per essere abbracciato,
prendendole poi la mano destra che diresse verso
il pene in erezione, facendo sì che lo stesso venisse accarezzato (sopra
l’indumento), accorgendosi a questo momento della disapprovazione di PC 1 che
ritrasse la mano prima che l’accusato ancora la baciasse sulla bocca con la
lingua;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 192 cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 140/2008 del 24 ottobre 2008, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia
avv. DF 1.
§ L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 17:50.
Fatti
Il PP dà atto della contemporaneità del
toccamento e il bacio.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
sottolinea la gravità del reato commesso nell’ambito dell’esercizio di una
professione nobile come quella del medico. Espone i motivi che portano a
ritenere la vittima assolutamente credibile, a differenza dell’accusato.
Sottolinea la natura chiaramente sessuale degli atti del medico, che
ripercorre. Ammette che egli non poteva accorgersi del dissenso della vittima,
ma pone in evidenza il rapporto di totale dipendenza della paziente,
confermando la sussunzione in diritto del reato. In considerazione -da un lato-
della gravità del reato, dell’egoismo dimostrato, dell’assenza di una reale
presa di coscienza e -dall’altro- dell’incensuratezza nonché della perdita
della possibilità di lavorare in Ticino e in Svizzera, chiede la condanna ad
una pena detentiva di 15 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte per le
pretese di parte civile, che auspica siano accolte nel principio.
§ L’avv. RC 1, rappresentante della PC, per la sua arringa,
la quale ritiene inqualificabile il comportamento dell’accusato, osservando
come lo stesso non si sia mai scusato ma abbia anzi spiegato la versione della
vittima con un malinteso dovuto agli abusi da lei subiti durante l’infanzia.
Pone in evidenza i sentimenti della vittima, sottolineando l’assenza di motivi
per accanirsi contro il medico. Chiede la conferma integrale dell’AA e la
condanna dell’accusato al pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dal
28.4.2007 quale riparazione del torto morale, fr. 753.55 quale risarcimento di
altri danni, nonché fr. 6’731.05 quale rifusione delle spese legali,
riservandosi di far valere ulteriori danni in sede civile.
§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, per la sua arringa, la
quale sottolinea la stima di cui godeva l’accusato, evidenziandone la carriera
sino a quel momento irreprensibile e rilevando come il procedimento penale gli
abbia cambiato la vita. Spiega di non voler misconoscere la sofferenza
-credibile- della vittima, della quale però illustra le contraddizioni.
Contesta la valenza sessuale dei fatti delle prime due fasi, chiedendo quindi
il proscioglimento. Quanto all’ultima fase, costituita da un’azione unica,
contesta che configuri il reato di cui all’art. 192 CP, per il quale chiede il
proscioglimento, contestando peraltro che la mancata reazione della vittima sia
dovuta al rapporto di dipendenza nei confronti del medico. Ritiene che i fatti
costituiscano piuttosto una molestia sessuale (art. 198 CP), reato per il quale
nega però l’intenzionalità.
In considerazione del pentimento dimostrato,
delle circostanze in cui sono avvenuti i fatti, della relativa sofferenza della
vittima, dell’incensuratezza e della vita anteriore dell’accusato, così come
delle conseguenze sulla sua professione, chiede:
- nel caso in cui la Corte ritenesse le molestie
sessuali, la condanna ad una multa;
- nel caso in cui propendesse per il reato di cui
all’art. 192, una massiccia riduzione della pena proposta dal PP e la condanna
ad una sanzione pecuniaria, sospesa.
Si rimette al giudizio della Corte per le pretese
della PC.
Ad ogni modo, nonostante la ritenga esagerata,
riconosce la richiesta d’indennità per torto morale.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1 atti
sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
per avere,
in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di
riabilitazione di __________, presso la quale la vittima era degente dal giorno
precedente,
profittando del rapporto di dipendenza della
vittima, indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante una visita medica
durata almeno 20 minuti;
e meglio come descritto dall’atto di accusa?
1.2. trattasi di
molestie sessuali?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
3.
Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile PC 1 e, se sì,
in quale misura?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, ad eccezione del quesito n. 1.2.,
visti gli art. 12, 34, 40,
42, 43, 44, 47, 51, 192 e 198 CP;
94.
e 266 CPP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese,
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
atti
sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
per avere,
in data 28 aprile 2007 presso la Clinica di
riabilitazione di __________, presso la quale la vittima era degente dal giorno
precedente,
profittando del rapporto di dipendenza della
vittima, indotto PC 1 a subire degli atti sessuali durante una visita medica
durata almeno 20 minuti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena
pecuniaria di fr. 30’000 (trentamila), corrispondenti a 300 (trecento) aliquote
giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna;
2.2
al pagamento
di una multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento verrà sostituita con una pena detentiva di 15 giorni;
2.3
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e delle spese
processuali;
2.4
a versare alla
parte civile PC 1 un’indennità di fr. 6'000.- oltre interessi al 5% dal
28.4.2007
a titolo di riparazione morale, di fr. 6'731.05 a titolo di risarcimento delle spese legali e di fr. 753.55 a titolo di risarcimento di altri danni.
3.
L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
anni 2 (due).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.—
Testi fr. 124.40
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'374.40
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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