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Decisione

72.2008.150

Infrazione aggravata (venduto e ceduto gratuitamente circa gr. 315 di eroina) e ripetuta contravvenzione (consumato almeno gr. 12 di cocaina e gr. 15 di eroina) alla LF sugli stupefacenti

2 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e

Dietikon, nel periodo settembre 2007 / gennaio 2008, agendo in correità con Luca

Gerber, venduto a terzi rispettivamente ceduto gratuitamente a __________

almeno 315 / 366 grammi di

eroina;

1.1.1. trattasi di

reato aggravato a motivo del quantitativo;

1.2. ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Cugnasco,

Locarno ed altre imprecisate località, nel periodo 2005 / 27.2.2008, consumato

personalmente almeno 15 grammi

di cocaina e 20 grammi di

eroina;

1.2.1. trattasi di

un quantitativo inferiore;

1.2.2. trattasi di

un periodo inferiore;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di

detenzione inflittagli con decreto di accusa del 1.9.2004 del Ministero

Pubblico del Cantone Ticino?

5.

Deve

essere ordinata una misura e se sì quale?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di:

6.1

1 busta dose

di eroina;

6.2

1 tessera

Sunrise;

6.3

varia

documentazione cartacea?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito n. 3;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 60 e 69 CP;

19.

cfr. 2

e 19a cfr. 1 LStup,

9.

e segg.,

260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che

sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, a Locarno e

Dietikon, nel periodo settembre 2007 / gennaio 2008, agendo in correità con __________,

venduto a terzi rispettivamente ceduto gratuitamente a __________ almeno 315 grammi di eroina;

1.2

ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a Cugnasco,

Locarno ed altre imprecisate località, nel periodo 2.6.2006 / 27.2.2008,

consumato personalmente almeno 12 grammi di cocaina e 15 grammi di

eroina;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa.

2.

AC 1 è prosciolto dal reato di ripetuta contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti limitatamente al periodo 2005 / 1.6.2006.

3.

Di

conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

3.1

richiamato

il decreto di accusa del 1.9.2004 del Ministero

Pubblico del Cantone Ticino, alla pena detentiva di 18 mesi, a valere quale pena unica ai sensi

dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

3.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

4.

E’

ordinato il trattamento stazionario in un’istituzione specializzata giusta

l’art. 60 CP.

5.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa per dar luogo al trattamento stazionario di cui

sopra.

6.

E’

ordinata la confisca:

6.1

1 busta dose

di eroina, da distruggere;

6.2

1 tessera

Sunrise;

6.3

varia

documentazione cartacea.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 235.90

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 485.90

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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