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Decisione

72.2008.155

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 gennaio 2009Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i due agenti che si sono recati da lui il 3.7.2008, già in precedenza avevano

eseguito notifiche, in particolare il sergente PL 1 che invece ha negato di

essersi, prima di quel 3.7.2008, trovato a tu per tu con AC 1. Il sergente PL 1

ha dichiarato di avergli, in un’occasione, messo una busta nella bucalettere.

Ad ogni buon conto le procedure esecutive avviate contro AC 1 piano piano sono

comunque andate avanti e il documento che i sergenti PL 1 e PL 2 gli hanno

consegnato il 3.7.2008 era un avviso d’incanto. In pratica, se la Sost. PP non

fosse intervenuta (con lettera del 29.9.2008) a chiedere la sospensione

dell’incanto, il fondo nr. __________ RFD __________, il 30.9.2008, sarebbe

andato all’asta.

All’atto dell’arresto, AC 1 aveva seco due

tessere bancarie __________. Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa i conti

corrispondenti a dette tessere bancarie sono stati perquisiti e gli averi su di

essi depositati sequestrati per garantire ex art. 161 CPP le spese della presente

procedura.

Dai documenti trasmessi da __________, è emerso

che AC 1 ha aperto presso __________ il 21.11.1986 il conto nr. __________

avente, il 3.12.2008, un saldo di fr. 11.57 e, il 14.1.2000 presso __________,

il conto nr. __________, avente, il 3.12.2008, un saldo di fr. 221'795.60.

Trattasi di tutta evidenza di averi non

dichiarati al fisco che AC 1 usava per il proprio sostentamento.

All’atto dell’arresto AC 1 è risultato negativo

al test etanografico dell’alito. La sua carcerabilità è stata dichiarata dal

dr. __________ che, pur riscontrando nell’accusato un disturbo della

personalità (dissociale-paranoide) ha escluso una patologia psichiatrica

maggiore, per cui non si giustificava un ricovero in ambiente psichiatrico. Della

perizia fatta allestire dalla sost. PP al perito dottor __________ si dirà

nella misura del necessario nel seguito, così come del rapporto complementare

rilasciato dal perito il 28.12.2008.

2. La

mattina del 3.7.2008, verso le 9:30 i sergenti della Polizia cantonale PL 1 e PL 2 si sono recati a __________ al domicilio di AC 1, siccome incaricati di

consegnargli/notificargli una busta dell’Ufficio esecuzione di __________

contenente l’avviso d’incanto di cui si è testè detto.

Giunti in luogo, suonarono il campanello e sulla

soglia si presentò il AC 1, il quale, come si trovò con il documento in mano,

lo stracciò davanti agli occhi dei due agenti, lasciando cadere i pezzi per

terra.

I due agenti non ebbero reazione alcuna: poiché

avevano comunque espletato l’incarico loro assegnato, essi salirono sul veicolo

di servizio con cui erano giunti e lasciarono il luogo. Stante che dovevano di

lì a una mezz’ora recarsi presso la scuola media per un sopralluogo, in attesa

dell’ora dell’appuntamento, posteggiata l’auto davanti al Ristorante __________

di __________, entrarono nell’esercizio pubblico. Preso posto al banco,

comandarono l’uno un caffè e l’altro un bicchiere di latte. Nel mentre che PL 2

dava un’occhiata al giornale, PL 1 parlava con la gerente.

Nel locale, seduti a un tavolo, v’erano due altri avventori, __________, maestro di guida presso la Caserma militare __________ e __________,

militare professionista presso la medesima caserma.

AC 1, dopo che gli agenti hanno lasciato la sua

casa, è tornato sulla soglia e ha raccolto i pezzi dei fogli che aveva

stracciato. Li ha rimessi insieme e ha letto che per il 30.9.2008 era stato

fissato l’incanto della sua casa. Preso da una rabbia furibonda e incontenibile

si è messo al volante e, giunto a __________, ha subito visto l’auto della

Polizia posteggiata davanti al ristorante. I due militari l’hanno visto entrare

e puntare dritto e deciso verso gli agenti che, seduti al banco, davano le

spalle all’entrata. __________ in particolare ha visto bene AC 1 posizionarsi

alle spalle di PL 1 e sferrargli un colpo alla spalla e poi uno alla nuca. PL 1

ha visto con la coda dell’occhio avvicinarsi il AC 1 ma non ha pensato ad

un’aggressione, per cui i colpi alla spalla e alla nuca l’hanno colto di

sorpresa, tant’è che, invece di proteggersi, si è girato verso l’aggressore, il

quale gli ha sferrato un pugno in pieno volto, facendogli cadere gli occhiali

dal naso (nella caduta si ruppero per il che PL 1 dovette poi sostituirli

spendendo fr. 1'038.-).

Nel seguito AC 1 continuò a colpire PL 1 con

pugni al viso e alla testa. PL 2, fino a quel momento non coinvolto

nell’aggressione, estrasse la bomboletta dello spray al pepe intimando a AC 1

di fermarsi senza di che l’avrebbe usata. Poiché AC 1 continuava a colpire il

collega, PL 2 utilizzò lo spray contro di lui. __________ che era intervenuto

in difesa di PL 1 fu pure colpito dallo spray e dovette correre in bagno a sciacquarsi

gli occhi.

Nel frattempo anche PL 1 ha azionato la

bomboletta spray in sua di dotazione.

AC 1, colpito dalla sostanza, dovette smettere di

picchiare PL 1 e arretrare verso l’angolo del locale dove rimase per qualche

secondo, lamentandosi del bruciore agli occhi.

A quel momento le bombolette erano vuote e quindi

inservibili, PL 1 si avvicinò a AC 1 per mettergli le manette, ma costui reagì

di nuovo colpendolo con dei pugni. Intervennero per aiutare PL 1 anche PL 2 e i

due militari. PL 2 fu pure colpito da AC 1 con un pugno al viso che gli causò

la caduta degli occhiali con conseguente rottura (la sostituzione gli costò fr.

789.-). I due militari riuscirono, per finire, ad afferrare AC 1 per le

ginocchia. Con l’aiuto di PL 1 e di PL 2 lo fecero cadere per terra, dopodichè

finalmente a PL 1 riuscì di ammanettarlo. Sul luogo arrivò anche una pattuglia

e AC 1 venne tradotto al posto di Polizia di __________.

3. PL

1 e PL 2 hanno inoltrato immediatamente querela per i titoli di lesioni

intenzionali, danneggiamento e vie di fatto. Interrogato da due altri agenti, quello stesso 3.7.2008, AC 1 ha dichiarato di aver provato “disdegno verso l’ufficio emittente” tosto che lesse il testo della lettera portatagli da PL 1 e PL 2, ovvero che

l’incanto era stato fissato. Ha riconosciuto di aver visto a __________ l’auto della

Polizia posteggiata fuori dal Ristorante. A suo dire ivi sarebbe entrato per

bere una minerale, nondimeno ha ammesso che tosto che vide i due agenti seduti

al bancone esplose dentro di lui una rabbia incontrollabile, a suo dire,

provocata dalla sensazione che i due agenti sogghignassero tra loro per

“avergliela fatta ancora una volta”.

Vero è invece che i due agenti non sogghignarono

per nulla, l’uno leggeva il giornale, l’altro parlava con la gerente.

Ciò che conta è che AC 1, furibondo per la

cattiva notizia dell’incanto, ha nel seguito dichiarato che

… di scatto mi sono avvicinato all’agente più

corpulento e ho iniziato a colpirlo con schiaffi e pugni al capo. A mio modo di

vedere ho usato una forza che definisco media… Avrò colpito questo agente due o

tre volte con la mano sinistra. Poi mi sono “occupato” dell’altro ed

analogamente ho colpito due o tre volte anche questo agente al volto/testa. La

mia intenzione, in quel frangente era incutere rispetto nei miei confronti,

visto quello che ho subito dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti negli ultimi 8

anni, come pure dagli agenti quali “mandatari” di questo ufficio…

Sull’intervento degli agenti di polizia non ho

nulla da ridire in quanto sono conscio che hanno dovuto difendersi e

neutralizzarmi. Io non ho riportato nessuna ferita a seguito dell’intervento

degli agenti.

ADR: che dopo che gli agenti mi hanno

neutralizzato, gli stessi mi hanno soccorso ed in particolare fatto risciacquare

la testa sotto l’acqua.

Mi viene chiesto se sono cosciente dell’atto

gratuito che ho perpetrato, in particolare dell’ “aggressione” di due agenti

della polizia cantonale, ed io rispondo che dal punto di vista “legale” so di

aver fatto un gesto idiota, mentre dal punto di vista personale, devo dire che

volevo mettere un segno per ottenere del rispetto. L’unico atto che ho

intravisto era quello di aggredire gli agenti.

Devo anche dire che se non avessero reagito in

quel frangente di tempo, non avrei continuato ad infierire sugli agenti, ma di

mia volontà e spontaneità avrei lasciato il luogo e per dirla tutta “ non li

avrei riempiti di botte”.

Volevo solo dargli una lezione; ero in preda alla

frustrazione di anni di sopruso da parte dell’ufficio esecuzioni e fallimenti.

ADR: che non sono in cura da un psicologo e non

ne sono mai stato in cura, in quanto a mio avviso non ritengo di averne

bisogno…”

Nel secondo verbale reso in Polizia il 4.7.2008 e

in quello, di stessa data, reso al GIAR, AC 1 ha modificato la primitiva

versione introducendo nel suo racconto la circostanza che PL 1 dopo aver usato

lo spray contro di lui avrebbe messo la mano sulla pistola dicendogli “io ti

sparo”, col che egli si sarebbe spaventato per la minaccia per cui egli

avrebbe reagito “in parte” per “legittima difesa”.

Al GIAR AC 1 ha dichiarato che PL 1, dopo

l’utilizzo dello spray, “ha impugnato l’arma e mi ha detto “io ti sparo”. A

quel punto sono partiti colpi a destra e a sinistra e so che ho colpito i due

agenti della Polizia cantonale…”.

Al sost. PP nel verbale del 29.8.2008, in

presenza del Difensore, AC 1 ha dichiarato che, dopo averlo “sprayato”,

l’agente gli disse “io ti sparo”, minaccia che egli avrebbe preso sul serio

poiché l’agente avrebbe appoggiato la mano sulla fondina.

Dalle citate verbalizzazioni emerge bene come AC

1 abbia, per scopi difensivi, addotto non nel primo verbale, ma solo a partire

dal secondo la circostanza della minaccia asseritamente profferita da PL 1.

A prescindere dal fatto che i due militari

presenti all’aggressione non hanno minimamente accennato a tale circostanza,

che si tratta di una bugia emerge bene dalle dichiarazioni contraddittorie rese

da AC 1, che al GIAR ha detto che PL 1 impugnò la pistola, mentre che in

Polizia e al sost. PP ha dichiarato che PL 1 avrebbe solo messo la mano sulla

fondina. Senza dire che, vuotate le bombolette spray, se gli agenti avessero

davvero fatto ricorso alle armi, allora v’è da ritenere che AC 1 si sarebbe

quietato di colpo e non avrebbe dovuto essere neutralizzato da ben quattro

uomini ovvero dai due militari e dai due sergenti.

Ne deriva che AC 1 ha mentito sulla circostanza

di essere stato minacciato da PL 1.

Già in Polizia, ma soprattutto nei verbali resi

al GIAR e al Sost. PP, AC 1 ha narrato di essere vittima di un complotto ordito

ai suoi danni (perchè si chiama “AC 1”, cognome che definisce “__________”) da

persone di credo islamico.

Costoro, proprietari dello stabile __________,

sarebbero interessati all’acquisto della sua casa di __________, da lui

rifiutato. Essi si sarebbero pertanto messi d’accordo con l’Ufficio esecuzione

al fine di costringerlo a cedere la casa. E’ per questo motivo che AC 1 rifiuterebbe

di firmare ogni e qualsiasi documento. Vero è che nella presente procedura

nulla ha mai firmato, non i verbali, non il ritiro dell’atto d’accusa e delle

citazioni, e nemmeno il formulario di rinuncia ai giurati, col che s’è dovuto

procedere al loro sorteggio ed essi sono stati dimessi solo dopo che è stata

accertata la sua assenza al dibattimento, con conseguente esigenza di

giudicarlo in contumacia (procedura per la quale i giurati non sono necessari).

4. Dopo

avere nel novembre 2003 picchiato il funzionario __________ e prima del

pestaggio testè descritto del 3.7.2008, AC 1 aveva tirato un pugno in pieno

volto a PC 1, al quale pure aveva fracassato gli occhiali. Era la sera del

19.5.2008, verso le 22:00. PC 1 ed un suo conoscente di nome __________ si trovavano

al __________ di __________, sull’uscio, intenti a chiacchierare. AC 1, dopo

essere stato all’interno del bar, si diresse verso l’uscita. Passando vicino ad

__________, quest’ultimo gli disse una frase del seguente tenore: “Buona sera

grande capo, anzi no, grande e grosso capo”. Senza nulla rispondere AC 1 diede

un pugno in volto all’ignaro PC 1 che nulla aveva profferito. Il pugno gli

produsse una ferita lacero-contusa sanguinante (oltre che la rottura degli

occhiali) per cui PC 1 dovette recarsi al Pronto Soccorso dove venne medicato (il

certificato medico è in atti). PC 1 non conosceva il AC 1, il quale, dopo il

pugno, se ne andò urlando “Se avete bisogno mi chiamo AC 1”. Il giorno

successivo, PC 1 diretto al lavoro, vide presso il posteggio del Denner di __________

il AC 1 alla guida della sua vettura. Come lo riconobbe, tosto annotò la targa,

col che egli potè identificare il suo aggressore.

PC 1 ha interposto tempestiva querela per lesioni

semplici intenzionali e, prima del dibattimento, ha inoltrato, costituendosi

parte civile, pretese (documentate) di fr. 301.60 per cure mediche (non

rimborsate dalla Cassa Malati stante la franchigia di fr. 1'500.-) e spese

legali per fr. 2'584.85.

Interrogato in merito ai descritti fatti, nei

verbali del 4.7.2008, in Polizia e poi davanti al GIAR, AC 1 ha ammesso di aver

colpito con un pugno PC 1. A suo dire, PC 1 e la persona che era con lui sarebbero

stati alticci e aggressivi nei suoi confronti, perciò egli, avrebbe colpito PC

1.

In realtà quest’ultimo subito dopo esser stato picchiato,

è stato dalla Polizia sottoposto al controllo etanografico con esito negativo.

Se ne deve concludere che AC 1 ha colpito PC 1 senza motivo, procurandogli la

lesione descritta nel certificato medico in atti.

5. Il

12.7.2008 la Sost. PP ha incaricato il dottor __________ di eseguire una

perizia psichiatrica su AC 1. L’esperto ha consegnato il suo rapporto il

6.9.2008, dopo aver avuto due colloqui col peritando presso il carcere

giudiziario, durante i quali AC 1 ha tenuto, nei confronti dell’esame, un

atteggiamento caratterizzato da una “evidente diffidenza e da un certo

ostruzionismo” (cfr. perizia AI 19, pag. 5). Premesso che AC 1 è risultato

“lucido e orientato nelle coordinate temporo-spaziali e sul sé personale”,

che egli non “palesa deficit a carico delle facoltà cognitive” e che “l’intelligenza

appare nella norma”, il perito ha così esplicitato il citato atteggiamento

di “diffidenza” e “ostruzionismo” (cfr. perizia, pag. 5 e 6):

Ciò si è verificato particolarmente durante il primo

colloquio durante il quale egli, nonostante le ripetute richieste formulate dall'esaminatore

volte a far si che il colloquio avvenisse in lingua italiana, ha

intenzionalmente parlato in tedesco (durante il secondo colloquio si è invece

espresso a lungo in dialetto ticinese). Il peritando ha quindi acconsentito ad

esprimersi in italiano (idioma che ha mostrato di padroneggiare alla perfezione

nonostante una asserita scarsa conoscenza della lingua italiana) ma ha comunque

mostrato un grado di collaborazione piuttosto limitato specialmente laddove è

stato

chiamato a dare qualche informazione in relazione alla sfera

personale valutando tale richiesta come un palese atto di intromissione nei

suoi confronti. Il peritando ha quindi mantenuto un atteggiamento scarsamente

collaborativo anche di fronte al test dei colori rifiutando in blocco tutte le

tavole fatta eccezione per quella degli otto colori dove peraltro ha proceduto

ad una unica elezione (colore marrone).

Durante il secondo colloquio egli si è mostrato più socievole ma

ha ribadito la sua non intenzione ad eseguire nella sua interezza il test dei

colori limitandosi alla elezione del solo colore marrone.

Si osserva una tendenza ad assumere un ruolo piuttosto dominante e

protagonico durante i colloqui e a produrre delle sottolineature rispetto a

certi temi trattati forzando qua e là i toni del discorso.

Le risposte alle domande sono state evasive per non dire

francamente negative rispetto a tematiche che non risultavano di suo gradimento

mentre rispetto al tema di fondo del discorso ovverosia il fatto di essere

stato vittima di un complotto volto ad espropriarlo della sua proprietà, egli

ha denotato un tono perentorio e definitivo mostrando di sentirsi nel giusto

nel sostenere la propria tesi ovverosia di sentirsi defraudato dei suoi diritti

di cittadino e di proprietario di casa...”

Nonostante il descritto atteggiamento scarsamente

collaborativo, lo psichiatra è nondimeno giunto a formulare la seguente

valutazione (cfr. perizia, pag. 8 e 9): cresciuto in ambiente familiare in cui

è stato probabilmente viziato, persa precocemente la madre, AC 1 ha maturato un

grande attaccamente alla casa d’origine, al di fuori della quale egli non ha

costruito durante la giovinezza ma neppure nel seguito (negli anni trascorsi

all’estero) relazioni significative.

Il rientro nella casa dei genitori sarebbe da lui

stato vissuto come un ritiro dalla lotta competitiva per l’esistenza, con uno

stile di vita da “outsider”, mantenuto per anni, associato ad una quasi totale

immersione nella dimensione del passato. Da qui il suo progressivo convergere

verso una posizione psicologica nella quale al basso sentimento sociale è corrisposta

la pretesa irrealistica di trattamenti speciali e di assoluta pace nel luogo

del rifugio avito. Su tale terreno sarebbe cresciuta la sua psicopatologia,

rimasta latente finchè sollecitazioni provenienti dall’ambiente esterno hanno

“slatentizzato” il suo nucleo profondo.

Secondo il perito, AC 1 soffrirebbe di una

sindrome caratterizzata da elementi paranoidei, antisociali e ipomaniacali (cfr.

perizia AI 19, pag. 10). Al momento dei fatti la sua capacità di agire sarebbe

stata compromessa e la gestione delle cariche pulsionali precaria in modo

medio-grave.

Dopo che è emerso che l’accusato nascondeva

presso l’__________ un conto con un saldo di circa fr. 220'000.- (col che non

gli mancavano i mezzi per far fronte ai debiti per circa fr. 12'000.- che ha

lasciato impagati facendoli lievitare a fr. 16'000.-, col risultato che si è

giunti alla messa all’asta della casa) e dopo aver preso atto che al

dibattimento, in un primo tempo fissato per il 17.12.2008, AC 1 si è rifiutato

di farsi tradurre, chi scrive ha chiesto allo psichiatra di rivalutare alla

luce dei due suddetti fatti, il grado di scemata imputabilità definita in

perizia medio-grave.

Con scritto del 28.12.2008, il dr. __________ ha

comunicato che, alla luce dei citati elementi, il profilo di personalità del AC

1 si avvicina maggiormente al disordine antisociale, mentre i tratti paranoide

e ipomaniaco sono da considerarsi meno importanti rispetto al tratto

prevalente. Secondo l’esperto,

…la costellazione dei sintomi messi in evidenza, in particolare

la problematica di inosservanza delle regole e delle norme sociali associata

alla componente dell'autopermissività e dell’arroganza con la quale il

peritando connota le sue intenzioni, testimoniando la peculiarità di una

inadeguata strutturazione del sentimento morale all'interno del quadro di

personalità, corrisponde in maniera

palese ad un disturbo antisociale di personalità. Attorno a questo nucleo

vengono a disporsi a raggiera i tratti paranoide e ipomaniaco.

Tenuto conto della relativa minore gravità

della psicopatologia evidenziata alla luce dei nuovi elementi messi a

disposizione ritengo di avere delle fondate ragioni per rivedere anche il mio

giudizio in merito alla capacità di condursi del peritando. Sono del parere che

il grado di responsabilità del peritando sia da rettificare da medio-grave come

sostenuto in perizia a medio-leggero come risulta evincibile sulla base delle

nuove considerazioni…”

Ciò comporta -segnala lo psichiatra a pag. 11 del

suo referto AI 19- che il pericolo di ricaduta in nuovi reati è fondato. Per

contenerlo è opportuno sottoporre AC 1 a un trattamento ambulatorio o

stazionario. Esso deve consistere in una terapia psicofarmacologica a base di

stabilizzatori dell’umore e antipsicotici di ultima generazione. A seconda

dell’accettazione/mancata accettazione della cura, il trattamento può essere

ambulatorio o stazionario. La contemporanea espiazione di una pena non ostacola

l’esecuzione del trattamento che anzi potrebbe essere iniziato già durante la

detenzione.

Per finire il perito consiglia anche l’adozione

di misure tutelari che non rientrano però nella competenza di questo giudice.

A complemento delle surriportate spiegazioni e

conclusioni del perito psichiatrico, giova qui ancora segnalare che AC 1, dopo

l’arresto del 3.7.2008, non ha mai chiesto la libertà provvisoria.

Da informazioni pervenute alla Cancelleria del

TPC in carcere egli ha tenuto fino a dicembre un comportamento corretto e

adeguato. Invece, verosimilmente dopo che ha saputo che è stato scoperto il

“tesoretto” che custodiva presso __________, egli ha manifestato al personale

di custodia di avere delle “problematiche” al piano in cui si trova. Ha inoltre

parlato di persecuzioni di cui sarebbe oggetto da parte di mussulmani. E’ stato

segnalato al medico dr. __________, ma a lui invece AC 1 avrebbe detto di stare

bene e di non avere bisogno di supporto medico e/o psichiatrico.

6. Dati

i surriferiti fatti si ha in diritto che AC 1 ha commesso lesioni semplici

intenzionali in danno di PC 1 quando, a __________ il 19.5.2008, gli ha

sferrato un pugno al naso provocandogli una ferita lacero-contusa sanguinante

che ha dovuto essere medicata presso il Pronto Soccorso.

Nei confronti di PL 1 sono pure state commesse

lesioni intenzionali semplici. Le medesime sono state qualificate di “caso poco

grave” ex art. 123 cfr. 1 cpv. 2 CP trattandosi, secondo i certificati medici

in atti, di escoriazioni con ematoma sottostante in zona temporale sinistra, e

di lieve tumefazione allo zigomo destro. Non si tratta di vie di fatto -come

sostenuto dal Difensore- perché PL 1 a causa dei plurimi pugni subiti ha avuto

dolori alla testa e alla spalla anche nei giorni successivi al 3.7.2008.

Pacifiche e incontestate le vie di fatto subite

da PL 2, così come il ripetuto danneggiamento degli occhiali dei due sergenti,

per importi che superano ciascuno di essi quelli cui fa riferimento l’art.

172ter CP.

AC 1 va anche dichiarato autore colpevole di

violenza contro funzionari, giusta l’art. 285 CP. Aggredendo il sergente PL 1

con ripetuti pugni lo ha costretto, per fermare la sua furia, ad ammanettarlo,

rispettivamente mentre cercava di ammanettarlo, AC 1 ha commesso contro di lui

vie di fatto. Sia il CPP all’art. 99, sia la Legge sulla Polizia autorizzano il

primo l’arresto di persone in flagranza di reato, la seconda l’uso della

coercizione fisica (tale è il provvedimento dell’ammanettamento) per adempiere

compiti di polizia, in concreto per proteggere l’incolumità delle persone e l’integrità

dei beni pubblici e privati.

La diligente Difesa non ha contestato l’esistenza

del reato in parola, bensì ha argomentato che AC 1 avrebbe agito in tutti i

descritti casi siccome vittima di un errore sui fatti, ovvero credendosi in

stato di legittima difesa. Il tratto paranoide della sua personalità lo

porterebbe a vedere negli altri altrettanti aggressori, col che egli

preventivamente si difenderebbe da loro picchiandoli per primo. Sennonchè,

secondo chi scrive, gli accertamenti di fatto portano a ritenere che AC 1 ha

picchiato il sergente PL 1 e poi anche il sergente PL 2 non tanto paventando una loro aggressione, bensì per dare loro “una lezione”. Per indurli -come già

aveva fatto col cursore __________ nel novembre 2003- a non più tornare al suo

domicilio a notificargli atti. Significative al riguardo sono le dichiarazioni

rese da AC 1 nel primo verbale così come il mancato ricordo di aver subito una

condanna per il pestaggio di __________. Di tutta evidenza l’irrisoria pena,

sospesa condizionalmente, inflittagli nel 2004 -con decreto d’accusa-, gli ha

dato certezza di impunità. Perdipiù con il pestaggio di __________, AC 1 ha

ottenuto che più nessun funzionario dell’Ufficio esecuzioni accettasse di recarsi

al suo domicilio a eseguire, rispettivamente a notificargli atti esecutivi. Il

3.7.2008, col pestaggio dei due agenti di polizia, AC 1 mirava ad ottenere che anche

la Polizia lo lasciasse stare e più non si recasse a __________ a disturbare la

sua quiete.

Il pugno dato a PC 1, tanto forte quanto gratuito, è un’ulteriore segno della prepotenza dell’accusato e della sua facilità a

passare all’atto.

Dato il concorso di reati (art. 49 CP) il quadro

di pena va, nel concreto caso, da un giorno a quattro anni e mezzo di pena

detentiva. Una pena detentiva di mesi 10 (dieci) s’avvera essere nella

fattispecie per nulla severa, pur considerando una riduzione (dell’ordine del

30 percento circa) da doversi operare per aver AC 1 agito in stato di

medio-lieve scemata imputabilità.

Non si dimentichi che la colpa di AC 1 è

particolarmente grave sia dal lato oggettivo, sia, e soprattutto, dal lato

soggettivo. Egli ha infatti deliberatamente scelto di punire e intimidire chi,

chiamato a ripristinare lo stato di diritto, si frappone tra lui e il suo

personale “stile di vita”. Deciso a non pagare certi debiti, come le imposte o

i premi di cassa malati, egli ha deliberatamente scelto di imporre tale suo punto

di vista con la violenza, prevalendosi della sua possente forza fisica. Liberatosi

dei cursori dopo il pestaggio di __________, AC 1 non si è fatto scrupolo

nell’aggredire (alle spalle) due sergenti di Polizia (PL 1 è tutt’altro che

mingherlino) pur di imporre la “sua” legge. Senza dimenticare, quale ulteriore

segno della sua prepotenza, il pugno in pieno viso con cui ha ferito PC 1.

Detta pena deve essere espiata, la prognosi

essendo per il condannato del tutto sfavorevole, sia perché egli non ha tratto

alcun frutto dalla condanna del 2004 che, anzi, egli nemmeno vuole ricordare,

sia perché egli è lungi dal mettere anche solo in discussione le sue personali

convinzioni in materia di diritti e doveri, di rispetto e di osservanza delle

norme. Con tali “convinzioni” egli non potrà, in futuro, che nuovamente entrare

in conflitto con le istituzioni e/o con i loro rappresentanti. Lo stesso perito

psichiatrico ha sottolineato quanto concreto sia, da questo profilo, il

pericolo di recidiva.

Alla pena privativa della liberà -sempre seguendo

l’insegnamento del perito- è d’uopo cumulare la misura del trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da iniziarsi già in sede di espiazione della pena.

E’ ben vero che in sede predibattimentale ma ancora di recente al dottor __________,

AC 1 ha dichiarato di stare bene e di non aver bisogno di supporto medico e/o

psichiatrico. Ciò non esclude però che, una volta astretto alla misura, egli,

per finire, la accetti, insieme ai farmaci che gli verranno prescritti. Ad ogni

buon conto, è essenziale che, una volta lasciato il carcere (nel quale comunque

si conduce un minimo di “vita sociale”) tornato a casa (ove invece tornerà a

condurre una vita solitaria e priva di relazioni sociali) egli sia visto con

regolarità da uno specialista, che possa con un’adeguata terapia, aiutarlo a

tenere sotto controllo la propria violenza e aggressività.

Le pretese della PC 1, documentate e, per quanto riguarda l’onorario del patrocinatore, commisurate all’impegno profuso, hanno da essere

accolte.

Il sequestro viene mantenuto sul conto __________

nr. __________ di AC 1 fino a concorrenza della tassa di giustizia e delle

spese processuali giusta l’art. 161 cpv. 3 CPP, elencate in calce alla presente

sentenza.

L’eccedenza su tale conto e il conto privato nr. __________,

pure presso __________, sono invece dissequestrati.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai quesiti 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.2., 1.2.2.2., 2.,

4.;

visti gli art. 12, 13,

15, 16, 19, 30 e segg., 40, 42, 47, 48a, 49, 51, 63, 103, 106, 123 cifra 1, 126

cpv. 1, 144 cpv. 1, 285 cifra 1 CP;

41 CO; la

LAVI; 61 LOG;

9 e

segg., 161 cpv. 3, 308 e segg. CPP, e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1. AC 1 è

autore colpevole di:

1.1. violenza

o minaccia contro le autorità e i funzionari;

per avere

aggredito con pugni l'agente di Polizia cantonale PL 1, mentre questi procedeva

al suo ammanettamento, a __________, il 3 luglio 2008,

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi;

1.2. lesioni

intenzionali semplici

commesse in danno di PC 1,

a __________, il 19 maggio 2008,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e

precisato nei considerandi;

1.3. lesioni

intenzionali semplici di lieve gravità

commesse in danno dell'agente di polizia cantonale PL 1, a __________ il 3 luglio 2008,

e meglio come precisato nei considerandi;

1.4. ripetuto

danneggiamento

per avere danneggiato gli occhiali da vista di PL

1 e di PL 2, a __________, il 3 luglio 2008,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e

precisato nei considerandi;

1.5. vie di fatto

commesse

nei confronti dell'agente di polizia cantonale PL 2, a __________, il 3 luglio

2008,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza, avendo agito in stato

di scemata imputabilità,

AC

1.

è condannato in contumacia:

2.1

alla pena

detentiva di mesi 10 (dieci), da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

2.2

a versare

alla PC 1 l’importo di fr. 2'886.45;

2.3

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

Nei

confronti di AC 1 è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da

eseguirsi già in corso di espiazione della pena detentiva.

4.

Fino a

concorrenza dell'importo necessario per coprire la tassa di giustizia e le

spese processuali relative al presente procedimento giusta l'art. 161 cpv. 3

CPP, è mantenuto il sequestro sull'importo depositato sul conto n. __________

c/o __________ intestato al condannato.

Il

rimanente importo depositato sul citato conto n. __________ così come il conto

privato n. __________ c/o __________ intestato al condannato sono

dissequestrati.

5.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP,

limitatamente alla declaratoria di contumacia; la dichiarazione di ricorso deve

essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la

motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizie fr. 7'243.45

Pubbl. FU fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 7'943.45

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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