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Decisione

72.2008.156

Truffa per mestiere, agendo tramite una società anonima, prospettando investimenti mai affettuati per un ammontare complessivo di Euro 426'634

7 dicembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

251 cifra 1 CP;

Presenti: - il

Ministero Pubblico, rappresentato dal Procuratore Pubblico PP 1;

- l’imputato

AC 1, accompagnato dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

- l’accusatore

privato ACPR 4.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:20.

Evase le

seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Richiamati i doc. TPC 17 e 18 le parti confermano di non

contestare, per ogni singola posizione, gli importi indicati nel doc. TPC 17 e

il punto 1 dell’AA viene modificato di conseguenza, ritenuto che si tratta

sempre e comunque dell’ipotesi accusatoria della pubblica accusa e che la

difesa potrà contestare in sede di dibattimento e di discussione ogni singola

posizione.

Il Presidente e le parti si danno reciprocamente atto che ACPR

1 è accusatore privato a seguito del suo scritto fax del 12.9.2007 di cui il

Presidente dà lettura delle ultime due righe.

L’AA viene modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

per la sua requisitoria, il quale, dopo un breve excursus sui fatti, conclude

chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa con le modifiche definite ad

inizio dibattimento e la condanna dell’imputato, ritenuta la violazione del

principio di celerità, ma esclusa l’applicazione dell’attenuante del lungo

tempo trascorso, ad una pena detentiva da contenersi nei 2 anni (per il cui

quantum si rimette al giudizio della Corte), dedotto il carcere preventivo e

posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 3

anni. Chiede inoltre che l’imputato sia condannato a risarcire gli accusatori

privati;

- l’accusatore privato ACPR

4, il quale si associa alle richieste della PP e si riconferma nella sua

richiesta di risarcimento per Euro 11'000.00;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale, ridimensionati gli importi dell’atto

d’accusa a fronte della documentazione in atti (per un danno complessivo

totale di fr. 278'000), contestata la realizzazione dell’inganno astuto con la

derubrica del reato di truffa in quello di appropriazione indebita, contestato

il reato di falsità in documenti, dal quale AC 1 deve essere prosciolto,

conclude chiedendo che la pena pecuniaria o detentiva, da sospendersi

condizionalmente, sia contenuta in al massimo 9 mesi, ritenuta la violazione

del principio di celerità;

- il Procuratore Pubblico,

in replica si riconferma nelle sue tesi e conclusioni;

- l’accusatore privato ACPR

4, non replica;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, duplica ribadendo le sue tesi e conclusioni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 40, 42, 44,

47, 48 lett. e), 48a, 49, 51, 138, 146 cpv. 1 e 2 nonché 251 n. 1 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 263

segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. truffa aggravata

siccome commessa per mestiere, per avere, a __________, nel

periodo 12.7.2001/ottobre 2006, agendo sotto la ragione sociale __________,

ripetutamente indotto 47 clienti a versare l’importo complessivo di Euro 424'235.00

sottacendo loro che in realtà i capitali raccolti non sarebbero mai stati

investiti, e causando così un pregiudizio complessivo, considerando i rimborsi

effettuati, di Euro 379'531.30;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

AC 1 è prosciolto dalle imputazione

di truffa aggravata limitatamente al periodo gennaio 2001/11.7.2001 e di

falsità in documenti.

3.

Di conseguenza, ritenuti la

violazione del principio di celerità e, parzialmente, il lungo tempo trascorso,

AC 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 13

(tredici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

aggiuntiva ai 10 giorni di detenzione inflitti con decreto d’accusa del

27.9.2009

del Ministero Pubblico di Bellinzona;

3.2

a versare le seguenti

indennità ai seguenti accusatori privati:

3.2.1

Euro 15'860.00 a titolo di risarcimento danni e Euro 2'500.- per spese legali a ACPR 2;

3.2.2

Euro 10'050.00 a titolo di risarcimento danni con interessi al 5% dal 3.2.2004 su Euro 3'000.00, dal

12.2.2004

su Euro 3'200.00, dal 22.4.2004 su Euro 2'000.00 e dal 6.7.2004 su

Euro 1'850.00 a ACPR 3;

3.2.3

Euro 11'124.00 a ACPR 1;

3.2.4

Euro 11'000.00 a ACPR 4.

4.

L’esecuzione della pena detentiva

inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due)

anni.

5.

E’ ordinata la confisca di

quanto in sequestro.

6.

Le spese di difesa di AC 1

sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

6.1

La nota professionale del 7.12.2012

dell’avv. DF 1 è approvata per fr. 5'449.05 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di

3/4, la rimanenza a carico dello Stato.

Intimazione a: -

accusatori privati: -

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (3/4):

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 150.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 99.64

fr. 999.65

===========

La rimanenza è a carico

dello Stato.