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Decisione

72.2008.160

Truffa, in parte per mestiere e in parte con documenti falsi, ai danni di una quarantina di clienti mediante raccolta di capitali (complessivamente oltre 18 milioni di franchi) che venivano impiegati

27 gennaio 2010Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti clienti:

† __________

(titolari __________) con un versamento di USD 55'000.- del 15 febbraio 1996,

† __________

(titolare PC 10) con un versamento di USD 70'000.- del 15 febbraio 1996,

† __________

(titolare __________) con un versamento di USD 45'000.- del 15 febbraio 1996,

† un

cliente sconosciuto con un versamento di USD 30'000.- del 19 febbraio 1996,

per aver destinato, in data 13 marzo 1996, il

capitale rimborsato da H. ad altri clienti che non avevano partecipato a questo

investimento, ad eccezione del cliente __________ che è stato integralmente

rimborsato, danneggiando il patrimonio del cliente __________ per USD 70'000.-,

del cliente __________ per USD 45'000.- e di un cliente non identificato per

USD 30'000.-;

3.4. per aver distratto il rimborso versato da I. in data 19

agosto 1998, spettante al cliente __________ (titolare PC 2), che aveva

partecipato all'investimento con un versamento di USD 100'000.- in data 2

aprile 1998, danneggiando il patrimonio della cliente per pari importo;

4. Falsità

in documenti, ripetuta

per avere a __________,

nelle sottoelencate circostanze di tempo, agendo

in correità,

al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

ripetutamente formato documenti falsi, attestato

o fatto attestare, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti,

e meglio:

4.1 per avere, a __________ nelle circostanze di tempo indicate al punto

n. 1.2., allo scopo di perpetrare le truffe indicate al medesimo punto,

allestito e fatto uso degli ordini di trasferimento falsi ivi indicati in

dettaglio;

4.2. per avere,

a __________ nel dicembre 1999 e nel corso del

mese di settembre 2001,

a scopo di indebito profitto, segnatamente per

occultare malversazioni ai danni del cliente PC 23 (titolare del conto __________

presso __________),

formato e fatto uso di documenti attestanti,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

in particolare allestito e consegnato al cliente PC

23, nell'intento di occultare le malversazioni da loro messe in atto ai suoi danni,

il fasullo rendiconto 21 dicembre 1999 e lo scritto 20 settembre 2001 su carta

intestata di A. AG, attestante, in urto con la verità, che il cliente avrebbe

partecipato per l'importo di USD 600'000.- all'investimento effettuato da A. AG

per conto di clienti presso __________;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art.

146 cpv. 2 CP, art. 138 cifra 2 CP; art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 155/2008 del 25 novembre 2008, emanato dal

Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il Procuratore Pubblico.

§ L'accusato AC

1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 2.

§ L’accusato AC 2, assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

§ L’avv. RC 4, rappresentante delle Parti civili PC 6, PC 7, PC 8, PC

36, PC 31, PC 12, PC 24, PC 38 e PC 14.

§ L’avv. RC 3 e la dott. iur. __________, rappresentanti delle Parti

civili PC 4 e PC 5.

Espleti i pubblici dibattimenti

-lunedì 25 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 18:30

-martedì 26 gennaio 2010 dalle ore 09:30 alle ore 17:50

-

mercoledì 27 gennaio 2010 dalle ore 14:00 alle

ore 17:55

Incidente processuale 1

L’avv. DF 2 chiede che il dibattimento venga aggiornato da un minimo di 15

giorni a un massimo di 2 mesi, dato che il suo patrocinato gli ha conferito il

mandato di rappresentarlo nel presente procedimento solo pochi giorni fa. Egli

ricorda il diritto alla libera scelta del difensore sancito dagli art. 32 cpv.

2 della Costituzione e 6 cpv. 3 lett. a e b della CEDU. Richiama inoltre il

diritto del difensore ad avere un termine adeguato per preparare la sua difesa

giusta l’art. 6 cpv. 3 lett. c CEDU. Data la complessità del procedimento, il

lungo tempo trascorso dai fatti e dall’inizio dell’inchiesta nonché il fatto che

il dibattimento è già stato rinviato una volta, ritiene giustificato dal

profilo della proporzionalità il rinvio del dibattimento.

La Presidente dà la parola alla

Procuratrice pubblica, la quale si oppone alla richiesta dell’avv. DF 2

rilevando che sulla base dell’art. 237 cpv. 2 CPP il rinvio può essere concesso

solo in casi eccezionali. Richiama inoltre l’art. 49 cpv. 4 CPP. Rileva che le

ragioni che hanno portato l’accusato AC 1 a revocare il mandato al suo difensore storico sono difficilmente comprensibili e che questa scelta non può che

apparire strumentale. Secondo la Procuratrice pubblica l’avv. DF 2 avrebbe

potuto e dovuto rifiutare il mandato. In ogni caso il tempo a disposizione per

preparare una difesa adeguata sarebbe comunque stato sufficiente.

La Presidente dà la parola all’avv. RC

4, il quale non si oppone alla richiesta di rinvio e si rimette al giudizio

della Corte.

L’avv. RC 3 si associa alla posizione della Pubblica accusa.

L’avv. DF 1 si rimette alla decisione della Corte, osservando che nel caso in

cui la richiesta di rinvio dovesse essere accolta, egli chiede che il

dibattimento venga aggiornato a lunedì 8.2.2010. Si oppone a un’eventuale

disgiunzione.

L’avv. DF 2 in replica mantiene la sua richiesta di rinvio del dibattimento

e dichiara che il suo assistito non è tenuto a rivelare i motivi della sua

decisione di cambiare il difensore.

La Procuratrice pubblica in duplica concorda che l’accusato AC 1 non è tenuto a rivelare le ragioni

della sua scelta.

La Presidente pone quindi a giudizio,

con l’accordo delle Parti, il seguente quesito posto dall’avv. DF 2

quesito 1. Deve il dibattimento essere rinviato?

previo esame del fatto e del diritto,

La Corte

rispondendo in modo negativo al quesito

posto,

visti gli art. 49, 237 CPP,

32 Cost. e 6 CEDU,

decide 1. L’istanza è respinta.

§ Di conseguenza, il dibattimento non viene

rinviato.

2. Spese

con il merito.

Incidente processuale 2

L’avv. DF 2 sostiene che il punto 1.1. dell’atto d’accusa non consente adeguata

difesa, per cui chiede che esso sia rinviato alla Procuratrice pubblica per

emendamento.

Aggiunge che così come formulato il

punto 1.1. non permette l’individualizzazione delle singole ipotesi di reato e

quindi la valutazione dell’intenzionalità degli accusati, tantomeno permette di

determinare quali operazioni siano sottoposte all’effetto della prescrizione

dell’azione penale. Chiede dunque che la Corte abbia a determinarsi su questi

punti.

La Procuratrice pubblica si oppone al rinvio. A suo giudizio il principio accusatorio è

rispettato. Oltretutto l’atto di accusa avrebbe dovuto essere impugnato nel

termine di 10 giorni. Ad ogni buon conto l’atto di accusa imputa per ogni

singolo cliente danneggiato il totale del raccolto, dedotti i rimborsi e con

indicazione del danno residuo e della data. L’atto di accusa imputa il periodo

complessivo. I dati aggregati riprendono la lista delle malversazione di cui

all’allegato 5 al rapporto EFIN, dove viene indicato per ogni conto cifrato la

data dell’affidamento dei fondi. Rispettivamente nelle schede acquisite sub

AI 424 ed intimate alle Parti risulta per ogni cliente il dettaglio dei

singoli conferimenti, con precisa indicazione della data, rispettivamente della

data in cui sono avvenuti dei rimborsi e sono stati corrisposti interessi

fittizi distraendo fondi di altri clienti. Nel rispetto della soluzione più

favorevole agli accusati, questi interessi sono stati considerati come

rimborsi. Su ogni singola scheda vi è in calce l’indicazione dei dati aggregati

che si ritrovano nell’atto di accusa al punto 1.1. Per maggiore comodità di

tutti la Procuratrice pubblica ha fatto allestire dal signor TE 1 una tabella

che riporta in ordine cronologico i singoli versamenti dei clienti con

l’indicazione della data. Detta tabella viene acquisita agli atti quale doc.

dib. 5.

L’avv. RC 4 si rimette al prudente giudizio della Corte.

L’avv. DF 1 a questo punto si

associa alla richiesta del Difensore avv. DF 2.

L’avv. DF 2 non replica.

La Presidente pone quindi a giudizio,

con l’accordo delle Parti, il seguente

quesito 1. Deve

l’atto di accusa per il punto 1.1. essere rinviato alla Procuratrice pubblica?

previo esame del fatto e del diritto,

La Corte

rispondendo in modo negativo al quesito

posto,

visti gli art. 250 CPP

decide 1. L’istanza

è respinta.

§

Di conseguenza, l’atto di accusa non viene rinviato.

2. Spese

con il merito.

Sentiti ▪ Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, la quale dopo un’approfondita esposizione delle circostanze e

delle modalità particolarmente riprovevoli con cui gli accusati hanno

delinquito, chiede la conferma dell’atto di accusa, ad eccezione delle seguenti

modifiche: per la truffa aggravata va ritenuto il periodo a partire dal 14.9.1997

(per il periodo antecedente va invece ritenuta la truffa semplice) e gli

importi del raccolto e del danno relativo al punto 1.1. dell’atto di accusa

vanno ridotti in conformità di quanto stabilito al dibattimento. Con

riferimento all’imputazione di ripetuta appropriazione indebita aggravata di

cui al punto 3. dell’atto di accusa, la Procuratrice pubblica abbandona

l’aggravante. Il punto 3.4. dell’atto di accusa deve essere stralciato. In

merito alla commisurazione della pena, rileva che a favore di entrambi gli

imputati va tenuto conto della violazione del principio di celerità, della

collaborazione fornita agli inquirenti e della scemata imputabilità. In

considerazione dei precedenti penali di AC 1 conclude chiedendo che venga

condannato a una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, non opponendosi alla

sospensione della pena per far luogo a un trattamento ambulatoriale ex art. 63

CP. Per AC 2, incensurato, chiede la condanna a una pena detentiva di 3 anni,

di cui un anno da espiare ex art. 43 CP. Postula la confisca dei certificati

azionari e della documentazione A. AG nonché dei saldi del conto corrente

intestato al MP e del conto corrente del TPC. Per gli ulteriori conti e per i

quadri chiede il sequestro conservativo. Postula che la Corte si determini

sulle istanze di risarcimento delle Parti civili.

▪ L’avv. RC 4,

rappresentante della Parte civile, il quale si associa alla Pubblica accusa per

quel che concerne la colpabilità degli accusati. Per quanto concerne le

richieste di risarcimento rinvia alle istanze prodotte in sede dibattimentale;

▪ L’avv. DF 1, difensore di AC 2, il quale esordisce esponendo i motivi per i

quali contesta l’aggravante del mestiere relativa all’imputazione di truffa.

Postula lo stralcio della posizione del cliente __________ menzionato al punto

3.1. dell’atto di accusa. Si associa alla Pubblica accusa nella richiesta di

stralciare il punto 3.4. dell’atto di accusa. Pone ampio accento sulla vita

anteriore e sulle condizioni personali del suo assistito, pensionato, rovinato

dal punto di vista finanziario e in precarie condizioni di salute. Lamenta la

violazione del principio di celerità. Invoca per il suo assistito le attenuanti

del sincero pentimento e del lungo tempo trascorso dal reato tenendo buona

condotta. Considerata inoltre la scemata imputabilità del suo assistito postula

che venga condannato a una pena detentiva contenuta in 24 mesi, da porre al

beneficio della sospensione condizionale. Quanto alle pretese di PC, sottolinea

che la difficoltà della valutazione del danno e le concolpe dei clienti

impongono il rinvio al foro civile. Chiede il dissequestro dei gioielli già

contenuti nella cassetta di sicurezza c/o __________ e dei conti bancari con un

saldo esiguo. Non si oppone invece al sequestro conservativo del saldo attivo

del conto corrente postale.

▪ L’avv. DF 2, difensore di AC 1, il quale

si associa al collega di difesa per quanto riguarda l’aggravante del mestiere.

Contesta la qualifica giuridica del reato di appropriazione indebita di cui al

punto 3. dell’atto di accusa, per cui gli accusati vanno prosciolti da detta

imputazione. Rievoca il difficile trascorso del suo assistito e la perizia del

Dr. __________. Invoca l’attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona

condotta e la violazione del principio di celerità. Conclude chiedendo una

massiccia riduzione della pena proposta dalla Procuratrice pubblica. Sulla base

dell’art. 42 CP postula che al suo assistito venga concesso il beneficio della

sospensione condizionale della pena. In via subordinata chiede che venga

ordinata una misura ex art. 63 CP e che l’esecuzione della pena venga sospesa

per dar luogo al trattamento ambulatoriale. Postula il rinvio al foro civile

delle PC.

▪ Il Procuratore pubblico, per la replica,

la quale contesta che in concreto sia data l’attenuante del lungo tempo

trascorso, avendo gli accusati tenuto buona condotta solo dopo il 18.12.2001.

Per il resto si riconferma nelle precedenti conclusioni;

▪ L’avv. RC 4,

rappresentante della Parte civile, il quale in replica si associa a quanto detto dalla Pubblica Accusa e contesta

recisamente che sia data concolpa dei suoi assistiti. Per il resto si riconferma nel suo precedente intervento;

▪ L’avv. DF 1, difensore di AC 2, per la duplica, il quale si riconferma nelle

precedenti conclusioni e in particolare contesta che sia data l’aggravante

della truffa per mestiere;

▪ L’avv. DF 2, difensore di AC 1, il quale

in duplica si associa al collega di difesa e si riconferma nelle precedenti

conclusioni.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti:

A. AC 1

1. è autore

colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa

commessa in ripetute occasioni, in correità con AC

2:

1.1.1. in danno di 46

clienti,

nel periodo dicembre 1994 - dicembre 2001?

1.1.1.1. oppure per un

periodo minore e per importi minori?

1.1.2. in danno di 9

clienti,

nel periodo settembre 1998 - novembre 2001?

1.1.3. in danno del

cliente titolare del conto __________ dal 5 luglio 1999 al 3 maggio 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

1.1.1.1.1. trattasi in

parte di truffa aggravata siccome commessa per mestiere?

1.2. ripetuta

appropriazione indebita

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC

2, nel periodo ricompreso tra il marzo 1996 e l’agosto 1998,

e meglio come descritto ai punti 3.1., 3.2., 3.3.

e 3.4. dell’atto d’accusa?

1.2.1. oppure per un

periodo minore, rispettivamente in un numero minore di casi?

1.2.1.1. trattasi di

appropriazione indebita aggravata siccome commessa in qualità di gerente

di patrimonio?

1.3. ripetuta

falsità in documenti

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC

2:

1.3.1. allo scopo di

perpetrare le truffe di cui al punto 1.2. dell’atto d’accusa a __________, nel

periodo settembre 1998 - novembre 2001?

1.3.2. in danno del

cliente titolare del conto __________ a __________, nel dicembre 1999 e nel

settembre 2001?

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

ha egli

agito in stato di scemata imputabilità?

3.

ha

dimostrato con fatti sincero pentimento?

4.

può

beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona condotta?

5.

deve

essere ammessa la violazione del principio di celerità?

6.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

7.

dev’essere

ordinata una misura terapeutica, e se sì quale?

7.1

con

eventuale sospensione ex. 63 CP della pena detentiva?

B. AC 2

1.

è autore

colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa

commessa, in numerose occasioni, in correità con AC

1:

1.1.1

in danno di

46.

clienti,

nel periodo dicembre 1994 - dicembre 2001?

1.1.1.1

oppure per un

periodo minore e per importi minori?

1.1.2

in danno di 9

clienti,

nel periodo settembre 1998 - novembre 2001?

1.1.3

in danno del

cliente titolare del conto __________ dal 5 luglio 1999 al 3 maggio 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

1.1.1.1.1

trattasi in

parte di truffa aggravata siccome commessa per mestiere?

1.2

ripetuta

appropriazione indebita

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC

1, nel periodo ricompreso tra il marzo 1996 e l’agosto 1998,

e meglio come descritto ai punti 3.1., 3.2., 3.3.

e 3.4. dell’atto d’accusa?

1.2.1

oppure per un

periodo minore rispettivamente in un numero minore di casi?

1.2.1.1

trattasi di

appropriazione indebita aggravata siccome commessa in qualità di gerente

di patrimonio?

1.3

ripetuta

falsità in documenti

commessa, in ripetute occasioni, in correità con AC

1:

1.3.1

allo scopo di

perpetrare le truffe di cui al punto 1.2. dell’atto d’accusa, a __________, nel

periodo settembre 1998 - novembre 2001?

1.3.2

in danno del

cliente titolare del conto __________ a __________, nel dicembre 1999 e nel

settembre 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

2.

ha egli

agito in stato di scemata imputabilità?

3.

ha

dimostrato con fatti sincero pentimento?

4.

può

beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona condotta?

5.

deve

essere ammessa la violazione del principio di celerità?

6.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

C. Deve essere

ordinata la confisca risp. il sequestro conservativo:

1.

di 5

certificati azionari per un totale di 50'000 azioni della E. Inc.?

2.

di 22

certificati azionari della __________ SA sequestrati il 20 febbraio 2002?

3.

della

documentazione sequestrata presso gli uffici della A. SA e partitamente

elencata nel verbale di sequestro 15.10.2002 allegato all’AI 111?

4.

di un

quadro attribuito a Van Dijck 1600/1700 Nobile Cavaliere e di un quadro attribuito

a Sustermans, scuola fiamminga del 17° secolo (1549-1641), Nobile contessa

Della Rovere?

5.

del saldo

attivo del conto __________ intestato al MP presso __________?

6.

del saldo

attivo del conto corrente postale n. __________ intestato a AC 2?

7.

del saldo

attivo del conto corrente del TPC, Lugano?

8.

dei

gioielli sequestrati in una cassetta di sicurezza di AC 2 c/o __________ e ora

custoditi c/o TPC, Lugano?

D. Devono

essere accolte in tutto o in parte le pretese delle seguenti Parti civili:

1.

PC 1,

rappr. dall'avv. RC 8?

2.

PC 2,

rappr. dall'avv. RC 2?

3.

PC 3,

rappresentato dall’avv. RC 2?

4.

PC 6,

rappr. dall'avv. RC 4?

5.

PC 8, rappr. dall'avv. RC 4?

6.

PC 9,

rappr. dall'avv. RC 2?

7.

PC 10,

rappr. dall'avv. RC 8?

8.

PC 12,

rappr. dall'avv. RC 4?

9.

PC 14, rappr. dall'avv. RC 4?

10.

PC 15 e PC

16, rappr. dall'avv. RC 5?

11.

PC 36, rappr. dall'avv. RC 4?

12.

PC 19,

rappr. dall'avv. RC 8?

13.

PC 20,

rappr. dall'avv. RC 8?

14.

PC 23, rappr. dall'avv. RC 5?

15.

PC 24,

rappr. dall'avv. RC 4?

16.

PC 25, rappr. dall'avv. RC 6?

17.

PC 26, rappr. dall'avv. RC 8?

18.

PC 29, rappr. dall'avv. RC 5?

19.

PC 30, rappr. dall'avv. RC 5?

20.

PC 37, rappr. dall'avv. RC 5?

21.

PC 7, rappr.

dall'avv. RC 4?

22.

PC 31,

rappr. dall'avv. RC 4?

23.

PC 32, rappr. dall'avv. RC 2?

24.

PC 34, rappr. dall'avv. RC 7?

25.

PC 38,

rappresentati dall’avv. RC 4?

Considerato in fatto ed in

diritto

A. In

ordine

1.

In

apertura del dibattimento, l’avv. DF 2 ne ha chiesto il rinvio. Avendo egli

assunto il mandato appena cinque giorni prima, gli era necessario un periodo di

tempo per preparare la difesa, periodo da lui calcolato fra i 15 giorni e i due

mesi. La Corte, sentite le parti, ha respinto l’istanza perché il dibattimento

è aggiornato da tempo, e perché AC 1, difeso dall’avv. __________ sin dal

giorno in cui si è costituito (ovvero dal 18.12.2001), ha revocato al suo

difensore il mandato in tempo inopportuno, ovvero ad appena cinque giorni

dall’inizio del dibattimento.

2.

Nel seguito l’avv. DF 2 ha chiesto alla Corte di rinviare al

Ministero pubblico l’atto d’accusa, siccome inadeguato e illogico.

La Corte, sentite le parti, ha respinto l’istanza

considerando che, di primo acchito, l’atto d’accusa si presenta del tutto

comprensibile. Esso elenca partitamente le imputazioni che la Pubblica Accusa

intende sostenere al dibattimento ed anche descrive esaurientemente i fatti che

dovrebbero configurare i reati imputati, col che all’accusato e al suo

patrocinatore è ben chiaro da che cosa essi debbono difendersi.

B. Nel

merito

1.

AC 1 è nato e cresciuto nel __________.

Ha frequentato le scuole elementari e maggiori a __________ e ha svolto il

tirocinio di impiegato di commercio lavorando presso la __________. Dopo il

tirocinio, ha fatto la gavetta presso varie banche attive sulla piazza __________

(ovvero presso la __________, presso la __________, presso la __________, la __________,

la __________, la __________). Ha anche trascorso dei periodi a __________ e in

__________ per imparare il tedesco e ha seguito in Inghilterra dei corsi di

inglese. Il 01.09.1987 è approdato presso la Banca __________, in qualità di

direttore. Ivi è rimasto fino al 31.07.1990 quando è stato licenziato per i

motivi che hanno poi portato al suo arresto del 20.12.1990 con l’accusa di avere

(in correità con un cliente della Banca) commesso malversazioni in danno della

datrice di lavoro. Nei mesi precedenti l’arresto, AC 1 ha fatto costituire la succursale di __________ della A. AG con l’intento di svolgere, tramite

detta società attività fiduciaria e di gestione patrimoniale a favore di

clienti che avevano i loro conti presso la Banca __________.

Arrestato e condannato con sentenza del 10.04.1992

della Corte delle Assise Criminali di Lugano alla pena di anni 4 e mesi 6 di

reclusione per ripetuta truffa, ripetuta amministrazione infedele aggravata,

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, AC 1, dopo la semilibertà,

è stato liberato condizionalmente il 19.12.1993.

Coniugatosi nel 1974, AC 1 è padre di una figlia, nata nel 1978, che vive a __________. Dopo la vicenda giudiziaria

di cui si è testé detto, AC 1 e la moglie si sono divorziati (la sentenza è del

25.06

), dopodiché la moglie è rimasta nell’appartamento coniugale, ovvero

nella casa di __________, mentre AC 1 ha occupato un appartamentino di due locali, sito al pianterreno della medesima abitazione.

Tornato in libertà, AC 1 ha ripreso ad occuparsi della A. AG che, durante la sua assenza aveva cercato di portare avanti AC

2.

AC 1 nel 1994 ha timbrato la disoccupazione, dopodiché risulta essere stato stipendiato dalla __________, una società cui AC 1

procurava capitali da investire.

Nel 1996, 1997, 1998, pur lavorando sempre in A.

AG, ha di nuovo timbrato la disoccupazione. Dal settembre 1998 fino al febbraio

2001.

è stato stipendiato dalla società __________ SA, di fatto da lui controllata.

Riceveva all’incirca fr. 5'400.- mensili.

Dal marzo 2001 di nuovo ha controllato la

disoccupazione.

Il 18.12.2001, AC 1 (insieme a AC 2) si è

costituito davanti all’allora PP, col che l’attività della A. AG -fallimentare-

è stata chiusa.

Esaurito il diritto alle indennità di

disoccupazione, AC 1 ha beneficiato -come beneficia tuttora- delle prestazioni

AI e delle prestazioni complementari.

Nel 2007 AC 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica giudiziaria.

Il referto, allestito dal dr. __________, reca la

data del 26.04.2007.

Esso, in atti sub AI 306, è noto alla Corte e

alle parti. Qui vengono riprodotte le conclusioni. Secondo il perito

giudiziario, AC 1 soffre di una sindrome mista ansiosa-depressiva di tipo

medio-grave di origine postraumatica. Detta sindrome ha -a giudizio del perito-

condizionato la di lui attività e la commissione delle malversazioni, col che

gli è stata riconosciuta una scemata imputabilità di grado medio-grave. Secondo

il perito è auspicabile che AC 1 venga sottoposto ad un trattamento

psichiatrico ambulatoriale.

A giudizio del perito, AC 1 non è più in grado di

lavorare, al massimo può svolgere attività di tipo ergoterapeutico, col che il

rischio di recidiva è trascurabile e può ritenersi minimo se accompagnato con

il trattamento ambulatoriale.

2.

AC 2

è nato a __________ nel __________, primogenito di una fratria di sei. Ha perso

il padre quando aveva appena 15 anni, dopodiché ha dovuto smettere di studiare

e ha frequentato il tirocinio di elettromeccanico presso __________. Dopo il

servizio militare, ha lavorato per diversi anni a __________. Sin da bambino ha

praticato molti sport. Partendo da “raccattapalle” sui campi di tennis, ha

avuto modo di imparare tale sport e di frequentare l’ambiente -all’epoca assai

elitario- dei tennisti. Nel 1959 è rientrato in Ticino e ha lavorato presso le __________.

Si è sposato nel 1967 ed è padre di un figlio

oggi maggiorenne.

Grazie alle conoscenze maturate nell’ambiente del

tennis, nel __________, è stato scelto come direttore del Tennis Club di __________.

Nel __________ ha accettato di dirigere il neonato Tennis Club __________.

Sennonché nel 1984 ha lasciato l’impiego per divergenze col nuovo proprietario

della struttura. Per tre anni è rimasto disoccupato ma si è rifiutato di controllare

la disoccupazione.

Per vivere ha usato i risparmi maturati fino ad

allora.

Nel 1987 AC 1 (che conosceva AC 2 sin dagli anni settanta) gli ha offerto un impiego presso la __________.

AC 2, benché digiuno di cose bancarie, ha

accettato. In pratica si occupava di leasing.

Quando AC 1 ha dovuto lasciare la Banca __________, AC 2 l’ha seguito presso la A. AG, di cui erano di fatto azionisti al 50 per

cento.

Con l’arresto di AC 1, AC 2 si è trovato a dover portare avanti da solo l’attività della A. AG. Inizialmente la società curava

gli interessi di clienti che complessivamente rappresentavano un patrimonio di

euro 36 milioni circa. Durante l’assenza in carcere (sottaciuta ai clienti da AC

2) di AC 1, alcuni clienti si sono rivolti ad altri gestori. Quando AC 1 è

stato liberato, stando a quanto afferma AC 2, il patrimonio dei loro clienti si

era ridotto a circa 16-18 milioni di franchi.

È stato AC 2 a curare il trasferimento dei conti dei clienti dalla Banca __________ alla Banca __________.

Rispetto alla A. AG, AC 2 figurava come

indipendente nel senso che non era stipendiato dalla società, bensì fatturava ad

essa le sue prestazioni, per circa fr. 80'000.- all’anno.

Svolgeva, a titolo accessorio, la funzione di

telecronista sportivo, con un reddito di circa fr. 2'000.- al mese.

Nel __________, AC 2 ha raggiunto l’età dell’AVS, il che è coinciso con la decozione della A. AG.

In aula egli ha sostenuto di aver immesso nella A.

AG, per tentare di salvarla, all’incirca fr. 210'000.-, frutto di suoi risparmi

e del suo secondo pilastro. A suo dire ora vive, con la moglie, facendo capo alla

rendita AVS e a quella complementare.

Non ha attestati di carenza di beni ed è

incensurato.

Anch’egli è stato sottoposto a perizia

psichiatrica. A mente del perito egli ha commesso i reati imputatigli in stato

di scemata responsabilità di grado lieve.

Da anni soffre di disturbi cardiaci (cfr. il

certificato del dr. __________, prodotto al dibattimento).

3.

AC

1.

e AC 2 si sono costituiti il 18.12.2001, accompagnati dai rispettivi legali.

Quello stesso giorno veniva consegnata al

Ministero pubblico una denuncia penale da parte dell’avv. __________, agente

per conto delle società PC 20 e PC 19, facenti capo ad un cliente di A. AG, di

nome __________, per i titoli di truffa sub. appropriazione indebita, sub.

amministrazione infedele e falsità in documenti per danni di consistente

importo.

Come cennato, AC 1 e AC 2 hanno dichiarato, nel

loro primo verbale del 18.12.2001, di aver investito averi di clienti in

operazioni ad alto rischio che non sono andati a buon fine. Ai clienti essi

tacquero le perdite cagionate, per cui, per pagare gli alti interessi promessi

(e non conseguiti), essi ottennero dai clienti ulteriori fondi che vennero solo

in piccola parte investiti, per la gran parte invece utilizzati per pagare i

citati interessi fittizi, rispettivamente per rimborsare capitali disinvestiti.

Al termine dei rispettivi interrogatori, AC 1 e AC

2.

non sono stati arrestati. Le perquisizioni effettuate hanno portato al

sequestro di titoli (che sono stati realizzati per un importo di fr.

106'121.-), di quadri (due sono ancora in sequestro e hanno qui da essere

confiscati, altri sono già stati realizzati per un ricavo di fr. 10'374.-). Inoltre

sono state sequestrate piccole somme di danaro su conti intestati a AC 2 (per

totali fr. 1'052.19, attualmente depositati sul CCP del TPC). Altresì è stato

sequestrato il saldo attivo del CCP di AC 2 (pari a circa fr. 14'000.-).

Nel seguito è emerso che AC 2 era anche il

titolare di una cassetta di sicurezza (nr. 532) presso la __________. La stessa

è stata perquisita e al suo interno sono stati rinvenuti gioielli e oggetti di pertinenza

della moglie di AC 2, acquistati prima del tracollo della A. AG, per cui essi gli

vanno in questa sede restituiti.

4.

Il

primo sballato investimento effettuato con averi dei clienti (che ne erano a

conoscenza) fu eseguito da AC 2, quando AC 1 ancora era in espiazione di pena.

Da anni AC 2 conosceva tale C. R., sedicente

gemmologo oltre che finanziatore di una banca asseritamene attiva presso il

Casinò di __________. Poiché C. R. abbisognava di soldi freschi per ridurre

certe sue esposizioni verso terzi, AC 2, d’intesa con AC 1, propose ad alcuni

clienti di finanziare, al tasso annuo del 15 per cento, i debiti di C. R.

Poiché essi accettarono, AC 2 consegnò a C. R. in totale fr. 2'780'315.-, e ciò

nel periodo 25.10.1993-31.01.1994. A suo dire, C. R. gli consegnò in garanzia

fiches del Casinò di __________ per un valore di circa fr.fr.29 milioni, fiches

che sarebbero nel seguito scomparse dalla cassetta in cui erano state riposte,

avendo il C. R., in circostanze poco chiare, rubato la chiave a AC 2 (sic!).

Inoltre C. R. ebbe a consegnare a AC 2, sempre a

titolo di garanzia due quadri (forse falsi) attribuiti l’uno a Van Dijck e l’altro

a Sustermans.

Il 06.05.1994 AC 1 e AC 2, attraverso il conto B.

AG (da loro controllato) co. __________ bonificarono a C. R. US dollari

235'000.- a titolo di pagamento di uno “zaffiro” di 52 carati del valore -a dire

di C. R.- di dollari 314'000.-.

L’acquisto dello zaffiro fu finanziato dal

cliente __________. Per finire gli accusati non riuscirono a vendere lo

“zaffiro” al prezzo investito. Inoltre, allo spirare del tempo convenuto, C. R.

non versò interesse alcuno per il prestito ricevuto e neppure nel seguito, per

il che l’investimento, per finire, si rivelò pessimo. AC 1 e AC 2 persero la

totalità del capitale versato a C. R., capitale che era stato messo a

disposizione dai clienti __________, __________ (conto del già menzionato __________)

e __________. Solo il cliente titolare del conto __________ ottenne un rimborso

da parte della A. AG di fr. 102'000.- a fronte di un investimento di fr.

1'600'000.-.

AC 1 e AC 2, trovandosi nella necessità di recuperare

ai clienti i fondi versati a C. R., impostarono una nuova operazione,

finalizzata ad ottenere rendimenti di molto superiori a quelli in uso sul

mercato. In estrema sintesi, AC 1 e AC 2, nel corso del 1995, bonificarono negli

Stati Uniti, a favore dei conti delle società __________ e __________, in

totale US dollari 6'125'000.-. La somma fu raccolta, in ragione di dollari

2'125'000.- presso i clienti __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________. US dollari 3

milioni li investì __________ attraverso conti e società a lui riconducibili (PC

20, PC 19 e il cifrato “__________”). US dollari 1 milione li bonificarono gli

aventi diritto sul conto “__________” direttamente alla società __________ di

Panama.

Le società __________ e __________ hanno pagato

gli interessi convenuti solo fino alla fine del marzo 1996, dopodiché più nulla

versarono né per interessi né per rimborso di capitale. Nell’estate del 1996, AC 1 e AC 2 -come hanno ammesso in aula- sospettarono che l’investimento fosse una truffa e che

i capitali fossero persi. Nondimento, in agosto, AC 1 si recò negli USA. A suo

dire gli organi delle società debitrici lo rassicurarono sulla ripresa dei

pagamenti, cosa che in realtà non avvenne, col che, nella primavera del 1997, AC 1 e AC 2

-come hanno dichiarato in aula- erano certi che anche questi capitali erano

perduti. In altri termini, AC 1 e AC 2, nella primavera del 1997, erano certi e

sicuri di aver perso con i prestiti fatti a C. R. e con gli investimenti negli

USA più di fr. 10'000'000.-. Al riguardo nulla dissero ai clienti danneggiati. Anzi

andarono avanti ad accreditare sui loro conti gli interessi convenuti, in

realtà fittizi, siccome né C. R. né le società americane mandarono più un sol

centesimo.

Per pagare tali interessi, con degli stratagemmi

e con bugie, andarono avanti a raccogliere fondi freschi dai clienti in piccola

parte investendoli, in gran parte utilizzandoli come “tappabuchi”, secondo il

noto sistema della “boule de neige”.

In aula è stato rifatto, in ossequio al principio

“in dubio pro reo”, il calcolo dei fondi freschi raccolti da AC 1 e AC 2

prospettando ai clienti investimenti redditizi e sottacendo loro che invece

venivano utilizzati per altri scopi, fissando come data di partenza il

01.06.1997

L’esperto EFIN, signor TE 1, ha calcolato che, nel periodo 01.06.1997-18.12.2001, i soldi bonificati dai clienti ai vari conti degli accusati

ammontano a totali fr. 18'180'000.-. Di tale importo, AC 1 e AC 2 hanno

rimborsato ai clienti complessivi fr. 8'843'000.- per cui il buco finale

da loro causato ammonta a complessivi fr. 9'337'000.- (cfr. verbale del

dibattimento p. 13). Queste cifre sostituiscono quelle indicate al punto 1.1.

dell’atto d’accusa, che per il resto deve essere confermato, giuridicamente configurato

quale reato di truffa, parzialmente aggravata (siccome, a partire dal 14.09.1997,

commessa per mestiere).

5.

Alla suddetta posta di danno di complessivi fr. 9'337'000.- vanno

aggiunti altri importi, imputati al punto 1.2. dell’atto d’accusa. Trattasi in

particolare di:

- fr.

612'938.05, (recte fr. 666'783.55 da cui devonsi dedurre fr. 53'845.50),

pari al pregiudizio subito dai clienti titolari dei conti __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

Costoro avevano consegnato ad AC 1 e a AC 2

ordini di bonifico firmati in bianco, rispettivamente avevano loro inviato per

fax comunicazioni da loro sottoscritte.

AC 1 e AC 2 hanno utilizzato detti ordini di

bonifico inserendovi ex post degli importi, rispettivamente hanno soppresso il

testo originale dei fax sostituendolo con altro, finalizzato a consentire un

prelievo e/o un bonifico. Detti documenti (palesemente falsificati) li hanno

poi prodotti ai funzionari della Banca __________ i quali -ignari dell’abuso-

hanno eseguito tali ordini contraffatti, col che i conti dei suelencati clienti

sono stati addebitati per la cifra complessiva suindicata di fr. 612'938.05, importo

accreditato a conti che erano nella disponibilità (quantomeno fattuale) di AC 1

e AC 2.

- fr.

724'276.50 (ovvero fr. 1'714'326.50, dedotti fr. 990'050.- consegnati al

cliente dagli accusati sottoforma di pietre preziose e gioielli), pari al

pregiudizio arrecato al titolare del conto __________, inducendo

fraudolentemente (a mano di documenti dagli accusati falsificati) i funzionari

di Banca __________ ad eseguire sette addebiti a fronte di detto conto e a

favore di conti di altri clienti, rispettivamente a favore di conti di società controllate

dagli accusati. In sei casi, AC 2 si è recato dall’avv. __________, procuratore

del conto __________ (che conosceva da anni) sottoponendogli per la firma ordini

di bonifico per esiguo importo (per pagamenti di spese e/o commissioni

realmente dovute). Quindi, tornato negli uffici della A. AG, AC 2 aggiungeva sui

suddetti ordini, all’insaputa dell’avv. __________, altre cifre per consistente

importo. AC 2 si recava poi in Banca __________ dove ignari funzionari davano

seguito agli addebiti, danneggiando il patrimonio del titolare del conto __________,

a beneficio di conti di altri clienti di A. AG, rispettivamente a beneficio di

conti di società controllate dagli accusati.

Pacificamente tutti questi comportamenti degli

accusati, agenti di concerto tra di loro, hanno costituito i reati di falsità

in documenti ripetuta, in concorso con il reato di truffa per mestiere (l’accusa

di truffa per mestiere è stata promossa -come cennato- il 14.09.2007).

6.

Al

punto 3.- (recte 2.-) l’atto d’accusa imputa ad AC 1 e a AC 2 di avere, in

quattro diversi contesti, commesso ripetuta appropriazione indebita aggravata.

Al dibattimento la Pubblica Accusa ha dato atto alle Difese che AC 1 e AC 2 non

avevano la qualità di “gerenti di patrimonio”, col che l’aggravante è stata

abbandonata. Inoltre la Pubblica Accusa ha rinunciato a ritenere costitutivo di

reato il comportamento degli accusati descritto al punto 3.4. dell’atto

d’accusa.

Di contro sono state ritenute le appropriazioni

indebite descritte ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa.

Cronologicamente si ha -come hanno peraltro

confermato in aula entrambi gli accusati- che, nel febbraio 1996, su loro

proposta, i clienti __________, __________, __________ e un quarto rimasto

sconosciuto hanno dato il consenso a partecipare ad un investimento negli USA presso

la H. co. __________. Complessivamente i clienti hanno versato US dollari

200'000.-. Per motivi non meglio noti il 13.03.1996, la H. ha ritornato

l’importo ad AC 1 e a AC 2, bonificandolo sul conto della società B. AG co. __________,

da loro gestito. Gli accusati hanno restituito al cliente __________ US dollari

70'000.-.

I rimanenti US dollari 130'000.- invece di

restituirli ai clienti affidanti, li hanno utilizzati per scopi estranei a

quanto convenuto, commettendo così appropriazione indebita. Analogo

comportamento gli accusati hanno tenuto nel dicembre 1996 nei confronti dei

clienti titolari dei conti __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________. Costoro avevano, tra il

febbraio e l’agosto 1996, consentito a partecipare ad un investimento negli Stati

Uniti. Complessivamente i citati clienti hanno girato (a conti nella

disponibilità degli accusati) US dollari 2 milioni, importo che è stato

effettivamente rimesso, il 13.09.1996, alla società __________. Il 04.12.1996

detta società ha ritornato ad AC 1 e AC 2 (sul conto co. __________ di una

società da loro di fatto controllata) il citato capitale. Lo stesso giorno AC 1

e AC 2 hanno fatto accreditare l’intero importo al conto del cliente __________,

anziché restituirlo ai clienti investitori, il che configura

-a non averne dubbio- appropriazione indebita in

loro danno ai sensi dell’art. 138 CP.

Similmente essi si sono di nuovo comportati nel

contesto di un ulteriore investimento di fondi di clienti presso la società G.

Inc., Memphis (USA). È cioè avvenuto che i clienti __________, __________, __________

e __________ AG hanno dato il loro consenso a partecipare ad un investimento

loro prospettato da AC 1 e AC 2, girando, su conti che erano nella

disponibilità di questi ultimi, US dollari 900'064.-, e ciò nel periodo 25.07.1997-07.08.1997.

Quando, tra il dicembre 1997 e il luglio 1998, la G. Inc ha rimborsato loro dei

capitali, solo il cliente __________ AG è stato riaccreditato in ragione di US

dollari 160'024.40. Gli altri non hanno ricevuto nulla, col che complessivi US

dollari 770'000.- circa sono stati utilizzati per scopi diversi da quanto

concordato con i clienti affidanti.

Col che anche in tal caso AC 1 e AC 2 hanno

consumato il reato di appropriazione indebita.

7.

Avuto

riguardo all’imputazione 4.2. dell’atto d’accusa di falsità in documenti, è

ammesso che nel dicembre 1999 AC 1 e AC 2, d’intesa tra loro, hanno allestito e

consegnato al titolare della relazione (co. __________) __________ un

rendiconto che conteneva indicazioni inveritiere sullo stato dei suoi averi. È

altresì pacifico che allo stesso cliente il 20.09.2001 è stato consegnato uno

scritto (da loro firmato) attestante, contrariamente al vero, l’esistenza di un

investimento di US dollari 600'000.- negli Stati Uniti.

8.

Dati

i surriferiti fatti che configurano -come cennato- i reati di ripetuta truffa

in parte aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in

documenti, si ha che la pena è nel presente caso massicciamente influenzata dal

tempo trascorso tra il 18.12.2001, data in cui gli accusati si sono costituiti

rendendo confessione e il gennaio 2010, data in cui ha luogo il dibattimento.

Un tempo invero lungo che configura violazione del principio di celerità. Per AC

1.

si deve altresì tener conto di una scemata imputabilità di grado medio-grave

che obbliga ad attenuare la pena in ragione del 50 per cento circa. Tutto ben

considerato ne segue che AC 2 (che fruisce di una lieve scemata imputabilità) incensurato,

confesso, che vive in condizioni ordinate insieme alla moglie e che attende da

anni il presente giudizio non può più -a giudizio della Corte- essere

condannato a una pena anche solo parzialmente da espiare. Per lui appare,

ancorché mite, comunque adeguata la pena di anni due, che consente la

concessione della sospensione condizionale. Il periodo di prova viene fissato

in anni due.

Anche per AC 1, pregiudicato, la Corte ha

ritenuto di poter commisurare la pena in soli anni due e ciò per tenere conto

della confessione, dell’ampia collaborazione fornita all’EFIN nella ricostruzione

delle malversazioni, della descritta medio-grave scemata imputabilità, nonché

della sua attuale condizione di uomo provato e logorato dagli eventi. L’art. 42

CP, alla cifra 2, consente, in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli, di concedere la sospensione condizionale al reo che è stato già

condannato ad una pena di più di sei mesi nei cinque anni prima del reato. La

Corte, a fronte di una persona dell’età e della condizione di AC 1 (che non

dovrebbe mai più ritrovarsi in futuro a gestire soldi altrui) ha ritenuto, a

distanza di oltre otto anni dai fatti, dati i presupposti per la concessione

della sospensione della pena detentiva. Il periodo di prova viene fissato in

anni due. Nei confronti di AC 1 è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art.

63.

CP, e ciò nell’ottica di dargli un sostegno per il futuro, ma anche per

vegliare che egli si astenga da nuove avventure finanziarie (che, in passato,

ha ampiamente dimostrato di non saper gestire).

Le pretese delle parti civili sono state ammesse,

per il danno causato dalla gestione di AC 1 e AC 2, nei venti casi nei quali

l’importo è stato cifrato in modo incontestabile.

In ulteriori cinque casi, le pretese (non del

tutto pacifiche) sono rinviate al competente foro civile.

Pure le pretese relative a danni ulteriori

rispetto a quelli direttamente connessi con le malversazioni commesse dai

condannati sono state rinviate al foro civile.

Le pretese delle PC PC 4 e PC 5 non hanno potuto

essere prese in considerazione siccome presentate dopo la chiusura

dell’istruttoria dibattimentale.

Quanto in sequestro viene -come specificato nel

Dispositivo

dispositivo- confiscato, rispettivamente mantenuto sotto sequestro conservativo.

Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, l’eventuale

eccedenza attiva ha da essere proporzionalmente ripartita tra le parti civili

riconosciute.

A AC 2 devono essere restituiti gli oggetti già contenuti

nella cassetta nr. __________ co. __________, attualmente in deposito presso il

TPC.

Rispondendo A. per AC 1, affermativamente

ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.2., 1.2.1.1., 4. e 7.1.;

B. per AC 2,

affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1., 1.2., 1.2.1.1. e

4.;

C. affermativamente

ai quesiti posti, meno che al quesito 8.;

D. in modo

parzialmente affermativo al quesito posto;

visti gli art. 12, 19, 40,

42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 63, 69, 70, 71, 73,

97 e segg., 138 cifra 1 e 2, 146 cpv. 1

e 2, 251 cifra 1 n. CP;

70 e segg. v. CP;

6 CEDU e 8, 29, 30 Cost.;

9 e segg., 49, 237, 250 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia

1. AC 1 e AC

2 sono coautori colpevoli di:

1.1. truffa

parzialmente aggravata

siccome parzialmente commessa per mestiere,

ovvero a far tempo dal 14.9.1997,

per avere, agendo in correità tra loro,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

1.1.1. tramite la

società A. AG, Succursale di __________, di cui erano azionisti e organi di

fatto e le società collegate F. AG, C. AG, D. Inc., E. Inc., F. Ltd,

ingannato con astuzia una quarantina circa di clienti inducendoli ad affidare

loro, affinché fossero investiti, capitali dell’ordine di complessivi fr. 18'180'000.-,

prospettando loro redditizi investimenti, sottacendo loro che a causa di

perdite accumulate su precedenti investimenti rispettivamente per remunerare

interessi in realtà mai percepiti, detti fondi venivano in realtà utilizzati

per scopi diversi da quelli prospettati, cagionando loro un danno finale complessivo

pari a fr. 9'337’000.-,

a __________ e in altre località,

dal 1.6.1997 al dicembre 2001;

e meglio come descritto nei considerandi e nel

verbale del dibattimento;

1.1.2. ingannato con

astuzia i competenti funzionari della Banca __________ sottoponendo loro per

esecuzione falsi ordini di bonifico e/o pagamento allestiti abusando della

firma autentica rilasciata da clienti e da un loro procuratore, inducendoli a

trasferire a conti di terzi, risp. a versare in loro mani in totale fr. 612'938,05,

a __________, nel periodo settembre 1998 - novembre 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa al

punto 1.2. e precisato nei considerandi;

1.1.3. ingannato con

astuzia, a mano di ordini di pagamento sottoscritti dall’avv. __________ e in

seguito da loro falsificati, i funzionari della Banca __________, inducendoli ad

addebitare il conto “__________” di cui era l’avente diritto economico il

cliente __________ per complessivi fr. 5'573'299.-, rimborsato in ragione di

fr. 3'858'967.- e parzialmente risarciti con la consegna di pietre

preziose e gioielli per un valore di fr. 990'050.-, con un danno finale

dell’ordine di fr. 724'276.-,

a __________ nel periodo 5 luglio 1999 - 3 maggio 2001,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa al

punto 1.2.2. e precisato nei considerandi;

1.2. ripetuta

appropriazione indebita

per avere, agendo in correità tra loro,

indebitamente impiegato, a profitto di terzi, averi patrimoniali a loro

affidati, segnatamente:

1.2.1. per avere

indebitamente impiegato, a favore del cliente __________, l’importo di USD

2'000'000.- da loro investiti per conto dei clienti __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ presso

la __________ tosto che quest’ultima li ritornò loro (sul conto intestato alla

società F. Ltd) il 4.12.1996 e meglio come descritto nell’atto d’accusa al

punto 3.1. e precisato nei considerandi;

1.2.2. per avere

indebitamente impiegato, a favore di clienti che non avevano partecipato

all’investimento, complessivi USD 770'000.- circa loro affidati dai clienti __________,

__________, __________ e __________ AG per essere investiti presso la G. Inc.

(USA) tosto che quest’ultima li ritornò loro tra il dicembre 1997 e il luglio

1998, e meglio come descritto al punto 3.2. dell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi;

1.2.3. per avere

indebitamente impiegato, a favore di clienti che non avevano partecipato

all’investimento, complessivi USD 145’000.- loro affidati dai clienti __________,

__________ e da un ulteriore cliente per essere investiti presso la H., tosto

che quest’ultima il 13 marzo 1996 li ritornò loro,

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa al punto 3.3. e precisato nei considerandi;

1.3. ripetuta

falsità in documenti

per avere, agendo in correità fra loro,

al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto ripetutamente allestito e fatto uso degli ordini di bonifico

e di pagamento falsi come indicato ai punti 1.2.1. e 1.2.2. dell’atto d’accusa

per commettere le truffe di cui al dispositivo 1.1.,

nonché per avere allestito e consegnato al

cliente titolare del conto __________ un falso rendiconto di data 21 dicembre

1999 e il 20 settembre 2001 pure un documento falso, siccome attestante,

contrariamente al vero, che il cliente aveva partecipato per l’importo di USD

600'000.- all’investimento effettuato da A. AG presso __________,

a __________, tra il settembre 1998 e il novembre

2001,

e meglio come descritto al punto 4. nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2. AC 1 e AC

2 sono prosciolti:

2.1. dall’imputazione

di truffa in relazione agli importi da loro raccolti prima del 1.6.1997;

2.2. dall’imputazione

di truffa per mestiere per il periodo antecedente il 14.9.1997;

2.3. dall’imputazione

di appropriazione indebita aggravata, siccome quello ritenuto al dispositivo

1.2. è stato il reato di appropriazione indebita semplice;

2.4. dall’imputazione

di appropriazione indebita descritta al punto 3.4. dell’atto di accusa

riguardante il cliente __________;

2.5. dall’imputazione

relativa all’indebito impiego di USD 33'557.- indicata al punto 3.2. dell’atto

di accusa.

3. Di

conseguenza,

avendo entrambi agito in stato di scemata

imputabilità,

ritenuta per entrambi la violazione del principio

di celerità e avendo entrambi dimostrato sincero pentimento,

3.1. AC 1 è

condannato

alla pena detentiva di anni 2 (due);

3.2. AC 2 è

condannato

alla pena detentiva di anni 2 (due).

4. L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 2 (due).

5. L’esecuzione

della pena detentiva inflitta a AC 2 è sospesa e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 2 (due).

6. Nei

confronti di AC 1 è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

7. La tassa

di giustizia di fr. 2'400.- e le spese processuali sono a carico dei condannati

in ragione di 3/8 a carico di AC 1, in ragione di 3/8 a carico di AC 2 e i

rimanenti 2/8 a carico dello Stato.

8. AC

1 e AC 2 sono condannati in solido a versare alle seguenti Parti civili i

seguenti importi:

8.1. fr.

123'431.- alla PC PC 1, rappr. dall'avv. RC 8;

8.2. fr.

122'776.- alla PC PC 2, rappr. dall'avv. RC 2; per ogni eventuale maggior

danno la PC è rinviata al competente foro civile;

8.3. fr.

724'276.- alla PC PC 20, rappr. da avv. RC 8;

8.4. fr.

116'227.- alla PC PC 9, rappr. dall'avv. RC 2; per ogni eventuale maggior danno

la PC è rinviata al competente foro civile;

8.5. fr.

88'134.- alla PC PC 10, rappr. dall'avv. RC 8;

8.6. fr.

140'000.- alla PC PC 15 e PC 16, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni maggior danno

le PC sono rinviate al foro civile;

8.7. fr.

5'718'260.- alla PC PC 19, rappr. dall'avv. RC 8;

8.8. fr. 404'662.- alla PC PC 23, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni maggior

danno la PC è rinviata al foro civile;

8.9. fr. 36'616.- alla PC PC 26, rappr. dall'avv. RC 8;

8.10. fr.

200'238.- alla PC PC 29, rappr. dall'avv. RC 5; per

ogni eventuale maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

8.11. fr.

145'172.- alla PC PC 30, rappr.

dall'avv. RC 5; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

8.12. fr.

111'241.- alla PC PC 37, rappr. dall'avv. RC 5; per ogni maggior danno la

PC è rinviata al foro civile;

8.13. fr. 175'000.- alla PC PC 32, rappr. dall'avv. RC 2; per ogni

eventuale maggior danno la PC è rinviata al competente foro civile;

8.14. fr. 331'721.- alla PC PC 33 e PC 34, rappr. dall'avv. RC 7;

8.15. fr. 97'569.-

alla PC PC 24, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al competente foro civile;

8.16. fr. 45'169.-

alla PC PC 31, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

8.17. fr. 176'210.-

alla PC PC 12, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

8.18. fr.

1'603'289.- alla PC PC 6, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

8.19. fr. 19'963.-

e USD 100'000.- alla PC PC 7, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile;

8.20. USD 200'000.-

e USD 150'000.- alla PC PC 14, rappr. dall’avv. RC 4; per ogni maggior danno la PC è rinviata al foro civile.

9. Le

seguenti Parti civili sono rinviate in toto al competente foro civile:

9.1. PC

3, rappr dall’avv. RC 2;

9.2. PC 25,

rappr. dall’avv. RC 6;

9.3. PC 8, rappr.

dall’avv. RC 4;

9.4. PC 38,

rappr. dall’avv. RC 4;

9.5. PC 36,

rappr. dall’avv. RC 4.

10. Deduzione

fatta delle quote di tassa di giustizia e delle spese processuali a carico dei

condannati, è ordinata la confisca:

10.1. di 5

certificati azionari della __________;

10.2. di 22

certificati azionari della __________;

10.3. della

documentazione varia sequestrata presso gli uffici della A. SA e

partitamente elencata nel verbale di sequestro 15.10.2002 all. all’AI 111;

10.4. di un quadro attribuito

a Van Dijck 1600/1700 Nobile Cavaliere e d’un quadro attribuito a Sustermans,

scuola fiamminga del 17° secolo (1549-1641), Nobile Contessa Della Rovere ;

10.5. del saldo

attivo del conto __________ intestato al MP presso __________.

11. L’eccedenza

attiva eventualmente derivante dalla realizzazione degli oggetti confiscati indicati

ai dispositivo che precede è assegnata alle Parti civili elencate al

dispositivo n. 8, proporzionalmente all’importo di danno loro riconosciuto.

12. A garanzia

delle pretese delle Parti civili riconosciute al dispositivo n. 8 è mantenuto

il sequestro conservativo su:

12.1. sul saldo

attivo del conto corrente postale n. __________ intestato a AC 2;

12.2. sull’importo

di fr. 1'057.- depositato sul conto del TPC.

13. Sono

dissequestrati e quindi da restituire a AC 2 gli oggetti già contenuti nella

cassetta di sicurezza n. __________ c/o __________, ed ora custoditi c/o TPC,

Lugano.

14. Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa

di giustizia fr. 2'400.--

Inchiesta

preliminare fr. 300.--

Perizie fr. 14'685.--

Spese postali,tel.,affr.

in blocco fr. 100.--

fr. 17'485.--

============

Distinta

spese a carico di AC 1 (3/8)

Tassa di

giustizia fr. 900.--

Inchiesta

preliminare fr. 112.50

Perizia fr. 5'506.90

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50

fr. 6'556.90

============

Distinta

spese a carico di AC 2 (3/8)

Tassa di

giustizia fr. 900.--

Inchiesta

preliminare fr. 112.50

Perizia fr. 5'506.90

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 37.50

fr. 6'556.90

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a:

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise criminali

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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