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Decisione

72.2008.167

Coazioni intese a far mangiare i bambini da parte di titolare di asilo nido

16 aprile 2010Italiano362 min

Source ti.ch

Fatti

i piccoli “ospiti”, anche per questo, si opponevano ad essere

nutriti; l’accusata allora impiegava la forza;

ciò avveniva segnatamente mediante l’apertura forzata delle

mandibole, la chiusura del naso, schiaffi qe urla, talvolta anche da molto

vicino, oppure teneva loro le mani; talvolta teneva loro ferma la testa,

tenendoli per i capelli;

i bimbi forzati a mangiare talvolta sputavano il cibo ingerito,

talvolta lo vomitavano subito; altre volte lo vomitavano successivamente, anche

a causa del pianto dovuto al maltrattamento subito;

Vittime identificate:

1. PC 1, nato il 14.3.2002 ed

ha frequentato il __________ tra l’agosto 2002 ed il gennaio 2003;

Considerandi

2.

PL 1;

3.

PC 24, nata il 26.12.2002

ed ha frequentato il __________ tra l’ottobre 2004 ed il marzo 2005;

4.

PL 2, nata il 10.4.2000 ed

ha frequentato il __________ tra il febbraio ed il giugno 2003;

5.

PL 35;

6.

PL 5;

7.

PL 6, nato il 4.12.2000 ed

ha frequentato il __________ tra il gennaio 2001 ed il dicembre 2003;

8.

PL 37, nato l’1.6.2000 ed

ha frequentato il __________ tra il 2000 ed il 2002;

9.

PL 10, nato il 19.6.2003 ed

ha frequentato il __________ tra l’ ottobre 2004 ed il marzo 2005;

10.

PC 25, nata il 16.11.2001 ed

ha frequentato il __________ tra fine settembre 2002 e febbraio 2003;

11.

PC 6, nata il 27.1.2000 ed ha

frequentato il __________ tra il luglio 2001 ed il marzo 2003;

12.

PL 11, nato il 14.12.1999 ed

ha frequentato il __________ nel novembre 2004;

13.

PL 12, 14.12. 1999 ed ha

frequentato il __________ tra l’aprile ed il dicembre 2002;

14.

PL 13;

15.

PC 7;

16.

PL 39;

17.

PL 16 detto N__________;

18.

PC 33;

19.

PC 32;

20.

PL 18, nato il 5.10.1999 ed

ha frequentato il __________ tra il settembre 2001 ed il giugno 2004;

21.

PL 19, nato il 25.3.2002 ed ha

frequentato il __________ tra il febbraio 2003 ed il febbraio 2004;

22.

__________;

23.

PL 20, nata il 3.2.2003 ed ha

frequentato il __________ tra l’agosto 2003 ed il giugno 2004;

24.

PC 11;

25.

PL 22;

26.

PL 34, nata il 6.7.2003 ed ha

frequentato il __________ tra il gennaio e l’ottobre 2004;

27.

PC 29, nata il 20.6.2002 ed

ha frequentato il __________ tra l’aprile 2003 ed il febbraio 2005;

28.

PC 14;

29.

PC 15, nata il 25.4.2003 ed

ha frequentato il __________ tra il settembre 2003 ed il febbraio 2005;

30.

PL 23;

31.

PC 16;

32.

PL 38, nata il 26.3.2002 ed

ha frequentato il __________ tra il dicembre 2002 ed il marzo 2004;

33.

PL 25;

34.

PL 26;

35.

PL 41, nata il 4.2.2003 ed ha

frequentato il __________ tra il settembre 2004 ed il febbraio 2005;

36.

PC 17, nata il 28.2.2000 ed

ha frequentato il __________ tra il 2001 ed il 2002;

37.

PC 18;

38.

PC 20;

1.3

Isolamento dei bambini

abbandonati al pianto ed alle urla, fino allo sfinimento;

i bambini che piangevano molto, o si ribellavano ai maltrattamenti

da parte dell’accusata, o ancora non volevano dormire, venivano da lei messi in

una camera, da soli a piangere, a lungo, per durate variabili, talvolta sino

allo sfinimento;

alle dipendenti l’accusata vietava di intervenire per tranquillizzare

i bambini;

Vittime identificate:

1.

PC 23, nato il 14.2. 2003

ed ha frequentato il __________ tra il dicembre 2003 ed il giugno 2004;

2.

PL 4, nata il 9.9.2002 ed

ha frequentato il __________ tra il marzo ed il settembre 2004;

3.

PL 3;

4.

PL 5;

5.

PL 36;

6.

PL 8, nato il 2.2.2001 ed

ha frequentato il __________ tra il dicembre 2002 ed il giugno 2003;

7.

PL 10;

8.

PC 5;

9.

PC 25;

10.

PL 39;

11.

PL 15;

12.

PL 16 detto N__________;

13.

PC 8;

14.

PL 17, nata il 5.8.2003 ed ha

frequentato il __________ tra l’aprile e l’agosto 2004;

15.

PC 9;

16.

PC 10;

17.

PL 20;

18.

PC 11;

19.

PL 21, nato il 30.12.2003 ed

ha frequentato il __________ da luglio fino ad ottobre 2004;

20.

PC 28, nato il 27.12.2002 ed

ha frequentato il __________ dall’autunno 2004 sino al marzo 2005;

21.

PL 23;

22.

PL 40;

23.

PC 31, nato il 28.3.2002 ed

ha frequentato il __________ dal settembre 2002 al marzo 2005;

24.

PC 16;

25.

PL 33;

26.

PL 38;

27.

PL 27, nato il 11.4.2002 ed

ha frequentato il __________ tra il maggio 2003 ed il marzo 2005;

28.

PL 28;

29.

PL 41;

30.

PC 17;

31.

PC 19;

32.

PL 29, nato il 16.2.2001 ed

ha frequentato il __________ tra il settembre 2001 ed il maggio 2002;

33.

PC 20;

1.4

Costrizioni

durante il riposo pomeridiano l’accusata legava strettamente al

letto, mediante le bretelle da passeggio o altre cinghie, quei bambini che non

volevano o non riuscivano a dormire e che uscivano dagli appositi sacchi legati

ai lettini;

a volte l’accusata legava la sdraietta, il girello o il seggiolone,

in cui stavano alcuni bambini allo scivolo per impedire loro qualsiasi

movimento;

Vittime identificate:

1.

PL 37;

2.

PL 12;

3.

PL 13;

4.

PL 14, nato il 25.1.2000 ed

ha frequentato il __________ tra il settembre 2002 ed il giugno 2003;

5.

PL 21;

6.

PL 40;

7.

PC 31;

8.

PC 34;

9.

PL 29;

1.5

Rimproveri, urla ed

ingiurie di varia intensità;

l’accusata urlava sovente con i bambini, intimorendoli;

taluni bimbi venivano ingiuriati o derisi, segnatamente per

handicap o per difficoltà linguistiche, o ancora perché non erano puliti;

Vittime identificate:

1.

PC 3:

2.

PL 8;

3.

PC 5;

4.

__________;

5.

PL 16;

6.

PL 22;

7.

PL 33;

8.

PC 17;

9.

PL 30;

1.6

Docce fredde

l’accusata metteva bambini sotto l’acqua fredda corrente, in un

lavabo, con l’intenzione di far loro scendere la febbre, provocando loro

sofferenza;

Vittima identificata:

PC 5;

1.7

Abuso emozionale (in

quanto non compreso nei casi precedenti)

al __________ l’accusata, creando un clima inospitale e

sgradevole, faceva mancare ai piccoli “ospiti” la necessaria tranquillità

psicologica, il necessario sentimento di sicurezza; inoltre i bimbi si

sentivano costantemente minacciati, umiliati e terrorizzati, da maltrattamenti

fisici, urla e trascuratezza che subivano direttamente o a cui assistevano;

Vittime identificate:

1.

PL 1;

2.

PC 3;

3.

PL 4;

4.

RA 19;

5.

PC 5;

6.

PL 39;

7.

PL 21;

8.

PL 22;

9.

PC 28;

10.

PC 14;

11.

PL 23;

12.

PL 40;

13.

PC 16;

14.

PL 33;

15.

PL 28;

16.

PC 17;

1.8

Trascuratezza

(in quanto non compresa nei casi precedenti)

l’accusata trascurava pesantemente il benessere dei bimbi, nelle

loro necessità sanitarie, alimentari ed igieniche, segnatamente:

- non prestando attenzione a problemi di salute, a particolarità

dell’alimentazione o ad allergie alimentari segnalate dai rispettivi genitori;

- non insistendo nella giusta maniera con bambini che avevano

difficoltà a mangiare;

- non impedendo che si facessero male giocando;

- non cambiando con la dovuta frequenza bambini che si sporcavano,

il tutto anche perché il personale presente era insufficiente

(vedi p.to 1.8.2);

Vittime identificate:

1.

PC 2, nata il 12.1.2001 ed

ha frequentato il __________ tra l’agosto 2002 ed gennaio 2003;

2.

PC 24;

3.

PL 2;

4.

PL 7, nato il 20.4.2002 ed

ha frequentato il __________ tra il gennaio 2003 ed il 31 marzo 2005;

5.

PC 7;

6.

PL 15;

7.

PL 16;

8.

PC 33;

9.

PC 32;

10.

PL 17;

11.

PC 9;

12.

PC 29;

13.

PC 13, nato il 27.10.2001 ed

ha frequentato il __________ tra febbraio 2002 e l’ottobre 2004;

14.

PL 24, nato il 31.7.2001 ed

ha frequentato il __________ tra il settembre 2002 e l’agosto 2004;

15.

PC 19;

16.

PC 34;

17.

PC 20;

18.

PC 21, nata il 15.10.1997 ed

ha frequentato il __________ tra l’agosto 1999 ed il novembre 2002;

19.

PC 22, nato il 18.6.1994 ed

ha frequentato il __________ tra il 2000 ed il 2002;

1.8.1

Il cibo era cattivo,

avariato e poco nutriente (cfr. art. 27d lett. b e d del Regolamento cantonale

concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni a famiglie ed

istituti in vigore dal 1° luglio 2000 nonché art. 3 lett. c del Regolamento

cantonale concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai

nidi di infanzia del 5 ottobre 2004)

- ai piccoli “ospiti”

l’accusata dava di regola come pranzo un passato di verdura mescolato con altri

cibi anche non freschi, preparato in grandi quantità e tenuto per lungo tempo

in frigorifero, congelato e scongelato più volte; questa pratica è stata

ritenuta inappropriata dal Laboratorio cantonale; questo miscuglio aveva spesso

un aspetto ripugnante e disgustoso dal puzzo acido;

- ai bambini veniva

propinato cibo che non variava giornalmente, né venivano differenziati pasti

rispetto alle diverse fasce di età dei bambini, ad eccezione dei lattanti;

- i piccoli venivano

imboccati con lo stesso cucchiaino, con il rischio di contagio di infezioni o

altro;

- nel congelatore sono

inoltre stati rinvenuti, in data 5 aprile 2005, cibi la cui data di scadenza

risultava superata da anni, ad esempio budini, con data di scadenza dell’agosto

2001.

e “sofficini” con data di scadenza gennaio 1999; talvolta l’accusata

asportava addirittura la data di scadenza da confezioni di cibo;

- in aggiunta, nel corso

degli anni, dalle dipendenti sono state riscontrate, muffe, larve e farfalle in

cibi scaduti, anche da parecchi anni, e/o conservati in maniera del tutto

inadeguata (ad esempio budini e ravioli, che dovevano essere conservati in

frigo, in realtà venivano conservati in un armadio);

con tutto ciò l’accusata smorzava l’appetito dei suoi piccoli “ospiti”

e li metteva a rischio di disturbi nutrizionali;

1.8.2

Insufficienza cronica di

personale (cfr. art. 27f del Regolamento cantonale entrato in vigore il 1°

luglio 2000)

- al __________,

segnatamente nella sede di __________, l’effettivo del personale presente, di

regola non rispettava, quanto a numero per bambini, i requisiti di legge; vi

sono stati fino ad una ventina di bambini da accudire da parte di una sola

persona, talvolta da una sola stagiaire (ad esempio S__________ R__________,

per una decina di volte durante il suo stage tra l’ottobre 2003 ed il marzo

2004);

- in aggiunta a norma

dell’art. 27h cpv. 1 del medesimo Regolamento, l’esecuzione dei lavori

domestici, in particolare la preparazione dei pasti, avrebbe dovuto essere

assunta da personale non occupato con i bambini, cosa che non si avverava al __________;

- carente inoltre era anche

la formazione dell’accusata e del personale presente (cfr. art. 27g del

medesimo Regolamento che richiede formazione ed esperienza adeguate);

secondo la perizia giudiziaria l’insufficienza cronica di

personale portava non solo a trascuratezza, ma anche al logoramento e allo

sfinimento del personale, alimentando il circolo vizioso dei maltrattamenti;

1.8.3

Assenza di attività

pedagogiche (cfr. art. 27i cpv. 1 e 3 e art. 27l cpv. 1 Regolamento cantonale

entrato in vigore il 1° luglio 2000)

- al __________ non vi era

alcun piano d’attività pedagogiche (ad esempio attività di disegno ecc); i

bimbi erano rinchiusi in sale con giochi a loro disposizione, senza la presenza

di adulti che li seguisse;

- taluni bambini venivano

messi a letto al di fuori della fascia orario del riposo pomeridiano, o

lasciati comunque a sé stessi in sdraiette o girelli (talvolta legati allo

scivolo), senza che, ad esempio i più piccoli, venissero fatti sedere a terra;

ciò anche per insufficienza di personale;

- talvolta ancora i bimbi

dovevano restare in silenzio, per non importunare l’accusata;

1.8.4

Assenza di passeggiate ed

attività all’aperto (cfr. art. 27b cpv. 3 lett. f del Regolamento cantonale

entrato in vigore il 1° luglio 2000)

anche se nella sede di __________ vi era un giardinetto a

disposizione annesso all’asilo nido, lo stesso non poteva essere utilizzato,

poiché l’accusata non voleva che i bimbi al rientro da un’attività all’aperto

sporcassero i pavimenti dei locali;

1.8.5

Facile accessibilità ad

oggetti e sostanze pericolose per la salute (cfr. art. 27d lett. a del

Regolamento cantonale entrato in vigore il 1° luglio 2000)

al __________ sono state rinvenuti, in spazi accessibili ai

piccoli “ospiti”:

- bombolette di lacca o

deodorante, che venivano lasciati in mano ai bambini che ci giocavano;

- numerosi prodotti per la

pulizia fra cui una decina di bottiglie di candeggina nel locale WC;

- chiodi, martelli e

cacciaviti accessibili ai bambini;

- batterie, accendini,

candele, gancetti, taglierini, lamette e altri oggetti pericolosi;

ciò ha provocato un notevole rischio di avvelenamenti ed

incidenti, anche mortali;

2.

Ripetuto abbandono

per avere, a __________, nel periodo dall’aprile 2004 al marzo

2005, nella sua qualità di titolare dell’asilo nido __________, esposto a

pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute persone

incapaci di provvedere a sé stesse, vale a dire bambini, dei quali ella aveva

la custodia e doveva averne cura, e meglio:

2.1

ai danni di PC 26,

nato il 6.7.2004 ed ha frequentato il __________ da fine gennaio 2005 a marzo 2005;

egli soffriva di un ritardo dello sviluppo psicomotorio, di

difficoltà alimentari con rigurgiti e di alimentazione spontanea minima (con

conseguente mancanza di crescita ponderale); per ovviare a tali difficoltà gli

era stata inserita una sonda gastrica nel naso;

l’accusata, nonostante l’avvertimento della madre secondo cui solo

personale qualificato avrebbe potuto rimettere il sondino se si fosse sfilato,

in un’occasione ha tentato di rimetterglielo, forzando fino al punto di

creargli fatica a respirare e forte dolore;

in aggiunta l’accusata non rispettando le istruzioni della madre del

piccolo, che le aveva detto di dargli solo camomilla o tè di finocchio, dava al

bambino té rosso (che gli provocava acidità), una quantità di cibo superiore a

quella prescritta dal pediatra e nel latte mischiava Ceralak e frutti vari che

il bambino poi vomitava, anche perché veniva anche forzato a mangiare con il

cucchiaino;

secondo la perizia giudiziaria un sondino infilato nello stomaco

di un bambino tramite il naso, se non messo correttamente, rischia di finire

nelle vie respiratorie, con la conseguenza che qualsiasi sostanza somministrata

tramite la sonda rischia di arrestare la respirazione o di provocare una

polmonite di aspirazione; in entrambi i casi, il bambino è a rischio di morte;

in ogni caso un sondino, non messo in maniera corretta, provoca

sofferenza al bambino e rischia di provocare complicanze del tutto evitabili,

come abrasioni o lacerazioni del naso, della gola o dell’esofago, emorragie,

infezioni o altro;

peraltro sostanze più dense del latte, come le pappe, rischiano di

ostruire il sondino rendendo necessaria la sua sostituzione; infine dando

sostanze in quantità superiori a quelle che il bambino può tollerare, o che

provocano acidità o che possono ostruire il sondino, si favorisce il vomito;

2.2

ai danni di PL 9, nato

il 12.6.2003 ed ha frequentato il __________ dall’aprile 2004 al 14 maggio

2004;

egli soffriva di un’aritmia cardiaca, sin dalla nascita, per la

quale era già stato ricoverato due volte; in caso di crisi i suoi battiti

cardiaci salivano di molto, egli iniziava a vomitare ed il suo stato di salute

peggiorava sino a provocargli delle perdite di conoscenza;

il 14 maggio 2004, circa un'ora dopo aver mangiato al __________,

egli ha avuto una crisi con palpitazioni, vomito e assenza mentale, venendo poi

ricoverato all’Ospedale __________ e poi al __________, per una decina di

giorni;

dall’inchiesta è emerso che il piccolo, dopo un po’ che stava

all’asilo si metteva a piangere; l’accusata, pur sapendo dei problemi di

tachicardia, diceva alle collaboratrici di metterlo a letto, nonostante __________

piangesse sino allo sfinimento, egli doveva rimanere a letto fino a poco prima

che la mamma venisse a riprenderlo, in un’occasione l’accusata lo aveva

sculacciato; in aggiunta l’accusata tentava di ingozzare il bambino che, si

rifiutava di mangiare e per questo finiva in cameretta a piangere;

secondo la perita giudiziaria le aritmie cardiache possono essere

provocate dallo stress, ragion per cui __________ non avrebbe dovuto essere

lasciato a piangere a lungo, oltretutto essendo le sue aritmie di una certa

gravità visti i precedenti ricoveri in ospedale;

tutto ciò ha costituito un certo rischio di morte ed un grave

imminente pericolo di perdita della salute,

3.

Ripetuta coazione

per avere, a __________, nelle medesime circostanze di tempo e

luogo di cui al p.to 1 del presente atto d’accusa, segnatamente nel periodo da

dicembre 2001 (tenuto conto del termine legale di prescrizione) sino al 5

aprile 2005, nella sua qualità di titolare dell’asilo nido __________, usando

violenza o minaccia di grave danno contro i suoi piccoli ospiti, o intralciando

in altro modo la loro libertà di agire, ripetutamente costretto a fare,

omettere o tollerare atti, e meglio come descritto nei p.ti 1.2, 1.4, e 1.6 del

presente atto d’accusa;

4.

Tentata truffa ripetuta

per avere, a __________, nel periodo tra giugno 2004 ed il

febbraio 2005, nella sua qualità di titolare dell’asilo nido __________, per

procacciare a sé un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i

funzionari cantonali della Sezione del sostegno ad enti e attività sociali del

Dipartimento socialità e sanità ed i funzionari federali dell’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS), preposti alla concessione di sussidi

federali e cantonali nell’ambito della creazione e gestione di asili nido

secondo la legislazione vigente (in particolare l’art. 4 del Regolamento

cantonale concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai

nidi di infanzia del 5 ottobre 2004 e art. 3 Legge federale sugli aiuti

finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 4 ottobre

2002) presentando sia all’UFAS che al competente Ufficio cantonale (Ufficio dei

giovani, della maternità e dell’infanzia, UGMI), documenti alterati siccome

non corrispondenti alla situazione reale, tentando con ciò di fornire un quadro

qualitativo rispondente alle esigenze cantonali, ben consapevole di non

adempierle, producendo in particolare:

- documentazione fittizia

circa la creazione di un’associazione, quale un verbale di costituzione (retrodato),

statuti, regolamento ecc., per richiedere sussidi federali;

- preventivi di costi e

ricavi non corrispondenti alla situazione reale;

- registri delle presenze

dei bimbi, alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici;

- 4 contratti riguardanti P

M per un salario di fr. 38'880 lordi annui; P C per un salario pari a fr.

38’880 lordi annui; C S per un salario pari a fr. 32’660 lordi annui e I M per

un salario pari a fr. 32’660 lordi annui, salari in effetti mai erogati, il

tutto per far figurare un totale di costi del personale dichiarati in fr.

216'000, comprensivi di fr. 70'000 come proprio salario;

in realtà l’accusata percepiva un salario al massimo di fr. 42'000

lordi annui, mentre le dipendenti percepivano, incluse le indennità vacanze:

™ P__________ M fr 18'000 netti annui

per 8 ore e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;

™ P C fr. 24'000 netti annui per 8 ore

e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;

™ C S fr. 22'440 netti annui per 8 ore

e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;

™ I M fr. 11'220 netti annui per 8 ore

e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;

tentando così di farsi concedere, indebitamente, un sussidio

cantonale fissato al 40 % della massa salariale, oltre che degli altri costi

riconosciuti dall’art. 14 cpv. 1 della Legge cantonale per le famiglie, per un

importo di almeno fr. 86'400.-, nonché un sussidio federale, richiesto in fr.

69'300 annui, a fronte di quanto previsto dall’art. 5 Legge federale che

dichiara sussidiabile al massimo un terzo delle spese di investimento e di

gestione, dichiarati in fr. 304'500, per un periodo massimo di 3 anni;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: art.

127.

CP, art. 146 cpv. 1 CP richiamato l’art. 22 cpv.1 CP, art. 181 CP, art. 219

cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 162/2008 del 3 dicembre 2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusata AC 1 assistita dal difensore

di fiducia (GP) __________.

§ Il lic. iur. E F rappresentante della parte

civile PC 24.

§

L'avv. RC 2 e la dott. iur. K R M N rappresentanti della parte

civile PC 25.

§

L'avv. F P rappresentante delle parti civili PC 26, PC 34, PC

19, PC 14, PC 10, PC 9, PC 7, PC 22, PC 21 e successivamente PC 29.

§

La signora RA 6 in rappresentanza della figlia PC 29.

Espleti i pubblici dibattimenti

- lunedì 12 aprile 2010 dalle ore 09:45 alle ore 18:45

- martedì 13 aprile 2010 dalle ore 09:35 alle ore 16:55

- mercoledì 14 aprile 2010 dalle ore 09:40 alle ore 14:50

- giovedì 15 aprile 2010

dalle ore 09:30 alle ore 16:10

- venerdì 16 aprile 2010

dalle ore 09:35 alle ore 20:40

Incidente processuale

Il presidente e le parti danno

atto che nello scritto 9.4.2010 rispettivamente nell'allegato 2.4.2010 K__________

M non chiede di essere sentita. Il presidente chiede comunuque alle parti se è

loro intenzione che lo sia. La pubblica accusa e i rappresentanti di PC

rispondono negativamente. Il difensore, dopo che gli è stato confermato che

l'annesso al doc. TPC 64 viene allegato ai documenti del TPC, dichiara e chiede

formalmente che questa teste venga sentita.

La difesa ribadisce la

necessità di sentire la teste in merito al contenuto del suo allegato.

La pubblica accusa e le parti

civili dichiarano di non voler prendere posizione rimettendosi al giudizio

della corte.

Il presidente, tenuto conto di

questo incidente processuale, pone a giudizio, con l'accordo delle parti, il

seguente

quesito 1. Deve essere

accolta l'istanza verbale della difesa tendente all'audizione testimoniale di K__________

M?

La Corte si ritira quindi in seduta segreta per la discussione e l’emanazione del suo

giudizio.

Previo esame

del fatto e del diritto,

La Corte

rispondendo

negativamente al quesito posto,

visti gli art. 121ss,

227, 228 CPP

decide: L'istanza

della difesa è respinta.

(FORSTER, op. cit., art. 24 no. 25)

Per quel che concerne la somma

oggetto dell'asserita tentata truffa a danno di funzionari del DSS, la pubblica

accusa riduce l'importo a fr. 62'056.- al posto di "almeno fr.

86'400.-", importo che è stato così costituito in forza al piano

contabile annesso all'allegato 281 del rapp. d'inchiesta di polizia

giudiziaria:

posizione 3410 per fr. 2'640 +

posizione 4800 per fr. 120 + posizione 3010 per fr. 77'760 + posizione 3020 per

fr. 65'320 + una percentuale degli oneri sociali a carico del datore di lavoro

per i dipendenti stimata in fr. 9'300, il tutto per complessivi fr. 155'140 il

cui 40% fa fr. 62'056.

L'atto di accusa è modificato

in questo senso.

Incidente processuale

La difesa in merito alla sua

richiesta di assunzione di nuove prove precisa quanto segue:

1.

chiede l'audizione di un rivenditore o di un addetto alla vendita

con esperienza pluriannuale del negozio C__________ di __________, presso il

quale stamattina, prima del dibattimento, si è presentato onde chiedere

l'eventuale disponibilità alla direttrice. Non sa il nome di questo evenutale

testimone che sarebbe scelto dalla direttrice a dipendenza dell'orario

dell'audizione rispettivamente dei turni sul luogo di impiego. Lo scopo di

questa audizione mira a informare e rendere edotta la Corte sull'esistenza e funzionamento di bretelle e cinghie collegati al sonno dei bambini. Si

tratterebbe quindi di una questione tecnica e non inerente i fatti del __________.

2.

chiede l'assunzione in atti di lettere e cartoline, trattasi di

testimonianze indicanti rapporti di stima e amicizia tra l'accusata e parte dei

genitori in merito ad alcuni bambini che ebbero a frequentare il __________. In

merito a un eventuale ritardo nella produzione, ricorda altre produzioni avvenute

nel corso del procedimento e richiama quindi un principio di equità.

Il Procuratore pubblico, in

risposta, contestando entrambe le richieste, precisa in merito al punto 1

dell'inutilità di una tale prova ritenuto come l'accusata abbia dichiarato di

non usare dei modelli C__________. Inversamente in merito al punto 2 ritiene la

produzione tardiva poiché poteva avvenire prima e comunque ininfluente nel

merito del procedimento.

In rappresentanza delle sue PC

l'avv. F P__________ si associa a quanto dichiarato dal PP, si oppone alle due

richieste prove ribadendo la non rilevanza e per entrambe la tardività. Ricorda

che gli scritti da lei prodotti all'inizio dello stesso si riferiscono alle sue

richieste in nome e per conto delle sue PC, rispettivamente per la lettera

della signora K M__________ al fatto che la stessa dati a pochi giorni prima

dell'inizio del dibattimento.

Il lic. iur. E F e la dr. iur.

K R M N si associano a quanto detto dalla collega F P.

La difesa, in replica,

ribadisce la sua richiesta n. 1 indicando come per quanto lui sa, la Chicco vende anche cinghie senza marchio.

PP e parti civili non

duplicano riconfermandosi nel loro dire.

Il

presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti 1. Deve

essere accolta l'istanza dalla difesa all'audizione di un addetto alla vendita

del negozio C__________ di __________?

2.

Deve

essere accolta l'istanza dalla difesa all'assunzione in atti di un plico di

cartoline e lettere indirizzate all'accusata rispettivamente al __________?

La Corte si ritira quindi in seduta segreta per la discussione e l’emanazione del suo

giudizio.

Previo

esame del fatto e del diritto,

La Corte

rispondendo

negativamente al quesito n. 1 e affermativamente al quesito n. 2,

visti gli art. 227

e 228 CPP

decide: L'istanza

della difesa è respinta sub. 1 e accolta sub. 2.

§

Di conseguenza sono assunte in atti sub doc. Dib. 4 le cartoline e le

lettere prodotte dalla difesa.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua

requisitoria, il quale, dopo aver enunciato i principi del processo indiziario,

ritiene come accertati i fatti dell'atto di accusa a fronte delle numerose

testimonianze in atti, univoche e concordanti e quindi attentibili. Quo alla

prescrizione precisa che per i bambini che hanno frequentato l'asilo prima

dell'aprile 2003 è intervenuta, mentre per quelli la cui frequentazione è

avvenuta a cavallo di questo periodo (prima e dopo l'aprile 2003) vale invece

l'ultimo giorno di frequenza del bambino. Procede quindi all'esame dei singoli

reati dell'atto di accusa, concludendo alla integrale conferma dell'atto di

accusa anche in diritto, precisando con riferimento al punto 2 che si è

trattato di tentativo. Postula infine che l'accusata sia condannata, tenuto

conto del tempo trascorso, alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa

condizionalmente per 3 anni.

§ L’avv. RC 2, rappresentante

della parte civile __________, il quale si associa alla pubblica accusa per

quanto attiene alla colpevolezza dell'accusata e conclude chiedendo, come da

istanza scritta, che la medesima sia condannata a risarcire il danno patito

dalla sua protetta in ragione di fr. 13'500.-, di cui fr. 2'000.- a titolo di

torto morale e fr. 11'500.- per spese legali.

§ Il lic. iur. E F,

rappresentante della parte civile PC 24, il quale pure si associa alla pubblica

accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusata e conclude chiedendo,

come da istanza scritta, che la medesima sia condannata a risarcire il danno

patito dalla sua protetta in ragione di fr. 7'322.60 di cui fr. 1'000.- a

titolo di torto morale e fr. 6'322.60 per spese legali.

§ L’avv. F P

rappresentante delle sue parti civili, la quale si associa alla pubblica accusa

per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusata e conclude riconfermandosi

nelle istanze di risarcimento danni prodotte al dibattimento. Chiede inoltre il

dissequestro delle foto portate dai genitori ai rispettivi aventi diritto e che

le fotografie scattate all'asilo come pure la cassetta di PC 26 non vengano

dissequestrate a favore dell'accusata.

§ L’avv. DF 1,

difensore di AC 1, il quale contesta i reati di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'atto

di accusa in mancanza di riscontri oggettivi per cui chiede il proscioglimento

della sua assistita in applicazione del principio in dubio pro reo. Quo al

reato di truffa, sostiene che in casu non sia realizzato il requisito

dell'astuzia e chiede, quindi, l'assoluzione anche per questo titolo di reato.

In via subordinata, con particolare riferimento alla truffa ai danni del

Cantone, postula il riconoscimento del reato bagattella.

Chiede, infine, che siano respinte le richieste delle parti civili.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC

1,

1.

è autrice colpevole di:

1.1

ripetuta violazione del

dovere di assistenza o educazione

a __________, nel periodo 1999 / 5.4.2005, quale titolare

dell’asilo nido “__________”, ripetutamente violato o trascurato il suo dovere

d’assistenza o educazione esponendo a pericolo lo sviluppo fisico o psichico

dei minorenni:

1.1.1

S.B, nata il 20.4.2001;

1.1.2

D.C, nata il 17.7.2003;

1.1.3

S.D.R, nato il 29.11.1997;

1.1.4

E.C., nato il 13.6.1999;

1.1.5

A.C., nato il 20.5.2000;

1.1.6

C.C., nata l’11.11.1999;

1.1.7

D.L.D, nato il 13.1.2004;

1.1.8

A.F.; nato il 9.9.2002;

1.1.9

G.G., nata il 20.3.2002;

1.1.10

A.G.-H., nata l’8.3.1999;

1.1.11

D.G.S., nata il 13.2.1997;

1.1.12

M.G., nato il 13.9.2002;

1.1.13

I.G., nato il 6.12.1999;

1.1.14

A.I., nato il 28.10.2000;

1.1.15

M.J., nato l’11.3.2002;

1.1.16

P.J., nato l’11.3.2002;

1.1.17

A.K., nato il 27.4.1999;

1.1.18

L.M., nata il 20.2.2002;

1.1.19

B.M., nata il 16.1.2004;

1.1.20

C.M., nato il 18.11.2001;

1.1.21

K.M., nata il 9.7.2000;

1.1.22

A.M., nato il 26.1.2000;

1.1.23

D.P., nato l’8.9.1999;

1.1.24

G.P., nata il 29.2.2000;

1.1.25

A.P., nato il 29.1.2002;

1.1.26

T.P., nato il 13.3.2001;

1.1.27

G.Q., nata il 28.8.1999;

1.1.28

E.F.R., nato il 14.11.2001;

1.1.29

N.R., nato l’8.10.1999;

1.1.30

A.S.,

1.1.31

K.S., nato l’1.2.2001;

1.1.32

S.S., nata il 28.2.2000;

1.1.33

E.T., nato il 16.4.2002;

1.1.34

A.T.C., nata il 5.8.2000;

1.1.35

L.T., nato il 21.2.2002;

1.1.36

K.V., nata il 27.6.1999;

1.1.37

D.B., nato il 14.3.2002;

1.1.38

C.B., nata il 26.12.2002;

1.1.39

C.C., nata Il 10.4.2000;

1.1.40

M.D., nato il 4.12.2000;

1.1.41

C.D., nata l’1.6.2000;

1.1.42

G.F., nato il 19.6.2003;

1.1.43

S.F., nata il 16.11.2001;

1.1.44

M.G., nata il 27.1.2000;

1.1.45

G.G., nato il 14.12.1999;

1.1.46

T.G., nato il 14.12.1999;

1.1.47

E.K., nato il 5.10.1999;

1.1.48

M.L.-R., nato il 25.3.2002;

1.1.49

C.M., nata il 3.2.2003;

1.1.50

S.M., nata il 6.7.2003;

1.1.51

R.N., nata il 20.6.2002;

1.1.52

C.P., nata il 25.4.2003;

1.1.53

A.R., nata il 26.3.2002;

1.1.54

A.S., nata il 4.2.2003;

1.1.55

M.S., nata il 4.2.2003;

1.1.56

L.A., nato il 14.2.2003;

1.1.57

A.C., nata il 9.9.2002;

1.1.58

N.D.C., nato il 2.2.2001;

1.1.59

E.K., nata il 5.8.2003;

1.1.60

A.M., nato il 30.12.2003;

1.1.61

P.M., nato il 27.12.2002;

1.1.62

N.P., nato il 28.3.2002;

1.1.63

D.S., nato l’11.4.2002;

1.1.64

A.T., nato il 16.2.2001;

1.1.65

E.G., nato il 25.1.2000;

1.1.66

L.B., nata il 12.1.2001;

1.1.67

S.D.M., nato il 20.4.2002;

1.1.68

L.P., nato il 27.10.2001;

1.1.69

A.R., nato il 31.7.2001;

1.1.70

C.Z., nata il 15.10.1997;

1.1.71

K.Z, nato il 18.6.1994;

1.1.72

trattasi di un diverso periodo;

1.2

ripetuto abbandono

a __________, nel periodo aprile 2004 / marzo 2005, quale titolare

dell’asilo nido “__________”, ripetutamente esposto a pericolo di morte od a

grave imminente pericolo di perdita della salute due minorenni incapaci di

provvedere a loro stessi e dei quali aveva la custodia o doveva aver cura:

1.2.1

D.G., nato il 6.7.2004;

1.2.1.1

trattasi di tentativo;

1.2.2

Y.E.H., nato il 12.6.2003;

1.2.2.1

trattasi di tentativo;

1.3

ripetuta coazione

a __________, nel periodo dicembre 2001 / 5.4.2005, quale titolare

dell’asilo nido “__________”, usando violenza, minacciandoli di un grave danno

o intralciandoli in altro modo nella loro libertà d’agire, ripetutamente

costretto dei minorenni a fare, omettere o tollerare un atto:

1.3.1

D.B., nato il 14.3.2002;

1.3.2

S.B., nata il 20.4.2001;

1.3.3

C.B., nata il 26.12.2002;

1.3.4

C.C., nata il 10.4.2000;

1.3.5

A.C., nato il 20.5.2000;

1.3.6

C.C., nata l’11.11.1999;

1.3.7

M.D., nato il 4.12.2000;

1.3.8

C.D., nata l’1.6.2000;

1.3.9

G.F., nato il 19.6.2003;

1.3.10

S.F., nata il 16.11.2001;

1.3.11

M.G., nata il 27.1.2000;

1.3.12

G.G., nato il 14.12.1999;

1.3.13

T.G., nato il 14.12.1999;

1.3.14

G.G., nata il 20.3.2002;

1.3.15

A.G.-H., nata l’8.3.1999;

1.3.16

D.G.S., nata il 13.12.1997;

1.3.17

I.G., nato il 6.12.1999;

1.3.18

M.J., nato l’11.3.2002;

1.3.19

P.J., nato l’11.3.2002;

1.3.20

E.K., nato il 5.10.1999;

1.3.21

M.L.-R., nato il 25.3.2002;

1.3.22

L.M., nata il 20.2.2002;

1.3.23

C.M., nata il 3.2.2003;

1.3.24

B.M., nata il 16.1.2004;

1.3.25

K.M., nata il 9.7.2000;

1.3.26

S.M., nata il 6.7.2003;

1.3.27

R.N., nata il 20.6.2002;

1.3.28

D.P., nato l’8.9.1999;

1.3.29

C.P., nata il 25.4.2003;

1.3.30

G.P., nata il 29.2.2000;

1.3.31

G.Q., nata il 28.8.1999;

1.3.32

A.R., nata il 26.3.2002;

1.3.33

N.R., nato l’8.10.1999;

1.3.34

A.S.;

1.3.35

A.S., nata il 4.2.2003;

1.3.36

S.S., nata il 28.2.2000;

1.3.37

M.S., nata il 4.2.2003;

1.3.38

L.T., nato il 21.2.2002;

1.3.39

E.G., nato il 25.1.2000;

1.3.40

A.M., nato il 30.12.2003;

1.3.41

A.P., nato il 29.1.2002;

1.3.42

N.P., nato il 28.3.2002;

1.3.43

A.T.C., nata il 5.8.2000;

1.3.44

A.T., nato il 16.2.2001;

1.3.45

A.F., nato il 9.9.2002;

1.3.46

trattasi di un diverso periodo;

1.4

ripetuta tentata truffa

a __________, nel periodo giugno 2004 / febbraio 2005, quale

titolare dell’asilo nido “__________”, per procacciarsi un indebito profitto

ingannato con astuzia funzionari cantonali e federali, compiendo senza

risultato tutti gli atti necessari per indurre:

1.4.1

il Dipartimento della

socialità e della sanità, Sezione del sostegno ad enti e attività sociali a

versarle fr. 62'056.- di sussidi cantonali;

1.4.1.1

trattasi di reato di poca

entità;

1.4.2

l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali a versarle fr. 69'300.- annuali di sussidi federali;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

2.

Può beneficiare

dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai fatti?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale?

4.

Deve un risarcimento alle

seguenti PC e se sì in che misura:

4.1

C.B., nata il 26.12.2002;

4.2

S.F., nata il 16.11.2001;

4.3

D.G., nato il 6.7.2004;

4.4

A.T. C., nata il 5.8.2000;

4.5

E.T., nato il 16.4.2002;

4.6

D.P., nato il 8.9.1999;

4.7

L.M., nata il 20.2.2002;

4.8

A.K., nato il 27.4.1999;

4.9

A.G -H., nata il 8.3.1999;

4.10

C.Z., nata il 15.10.1997;

4.11

K.Z., nato il 18.6.1994;

4.12

R.N., nata il 20.6.2002?

5.

Deve essere ordinata la

confisca di:

5.1

fr. 2'675,50;

5.2

1 pistola a gas con

magazzino;

5.3

1 pezzo di giornale con

nominativi vari;

5.4

4 rullini di fotografie;

5.5

2 blister di supposte;

5.6

1 cassetta con materiale

medico;

5.7

1 piccolo schedario;

5.8

vari nastri/cinghie;

5.9

vari lacci;

5.10

1 PC portatile;

5.11

tutti i medicamenti indicati

nell’allegato 285 del rapporto di inchiesta di Polizia Giudiziaria;

5.12

1 agenda telefonica 1998;

5.13

1 lettera;

5.14

20 classificatori;

5.15

7 agende;

5.16

varia documentazione cartacea;

5.17

varie fotografie in cubo

grande?

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Incidenti processuali

1.

All’inizio del

pubblico dibattimento la difesa ha chiesto l’audizione di K M (di seguito solo K

M), madre di S, nato il 10.12.1997, che frequentò l’asilo __________ (di

seguito solo __________) nel periodo luglio 1999 / giugno 2001 (rapporto di

inchiesta di Polizia Giudiziaria del 12.10.2005 - di seguito solo RPG - PS K M

21.4

) e questo in relazione al contenuto del suo scritto del 2.4.2010

indirizzato all’Avv. F P e da questa trasmesso alla Corte con lettera del

9.4.2010

(doc. TPC 64).

Tale richiesta, a cui la Pubblica Accusa e i rappresentanti legali delle parti civili non hanno voluto prendere

posizione, è stata respinta in forza alle seguenti considerazioni.

In primo luogo poiché S non fa parte dei 71 bambini (doc. TPC 24)

asseritamene vittime di maltrattamenti da parte dell’accusata così come

elencati al punto 1 dell’atto di accusa (di seguito solo AA). Del resto,

proprio tenuto conto del suo periodo di frequentazione del __________, in data

3.12.2008

l’allora Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) estensore dell’AA,

aveva emesso un decreto di abbandono (art. 214 segg. CPP, doc. TPC 2), nel

frattempo cresciuto in giudicato, in favore di AC 1 (di seguito solo AC 1) per

intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art.

98.

lett. a CP).

Secondariamente perché il contenuto dello scritto del 2.4.2010 di K

M__________ nulla apporta di nuovo rispetto a quanto questa madre aveva già

detto al momento del suo interrogatorio di Polizia del 21.4.2005 (PS K M

21.4

). Da ciò, anche nell’ipotesi in cui la sua audizione dibattimentale

avesse dovuto relazionare non su circostanze inerenti il piccolo S in quanto

come visto già prescritte (art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art. 98 lett. a CP), ma

su fatti generali da lei constatati in ordine alla conduzione dell’asilo, la

così richiesta prova non sarebbe né nuova né tanto meno rilevante in quanto già

raccolta in Polizia il 21.4.2005 (art. 227 e 228 CPP nonché PS K M 21.4.2005).

Per finire poi, anche se limitata a fatti e circostanze di

carattere generale, in ogni caso l’audizione di questa madre non avrebbe avuto

alcuna rilevanza per l’esito del processo ritenuto come la Corte, in forza a quanto sarà esposto nel capitolo VI della presente decisione, per fondare

il proprio giudizio si è riferita solo ed esclusivamente a fatti e circostanze

avvenute dopo il 16.4.2003.

2.

La mattina del terzo

giorno processuale la difesa ha chiesto l’audizione di un ignoto, nel senso di

non noto per le sue generalità, addetto alla vendita di un negozio di articoli

per neonati e bambini di __________ che, non in relazione a specifici fatti del

__________ ma teoricamente ed in modo astratto, avrebbe dovuto informare:

"

sull’esistenza e funzionamento di bretelle e cinghie collegati al

sonno dei bambini”

(verbale dibattimentale pag. 22).

A questa istanza si sono opposte sia la Pubblica Accusa che i rappresentati legali delle parti civili.

Predetta richiesta, indipendentemente dal merito, è stata respinta

già solo per l’impossibilità per la Corte di citare una persona ignota (art.

122.

cpv. 1 CPP). L’ulteriore comunicazione della difesa nel corso dello stesso

pomeriggio di voler definitivamente rinunciare a suddetta prova (verbale

dibattimentale pag. 25) ha reso inutile un successivo suo esame nel merito.

3.

Sempre mercoledì

14.4.2010

la difesa ha chiesto l’assunzione agli atti di alcune lettere e

cartoline indirizzate a AC 1 nel corso degli anni in quanto testimonianza di

"

rapporti di stima e di amicizia tra l’accusata e parte dei

genitori in merito ad alcuni bambini che ebbero a frequentare il __________”

(verbale dibattimentale pag. 22),

produzione a cui si sono opposte sia la PP che i rappresentanti legali delle parti civili sostenendone la tardività rispettivamente

l’ininfluenza ai fini del giudizio (art. 227 e 228 CPP).

Tale richiesta è stata accolta dalla Corte, da cui la loro

assunzione agli atti come doc. dib. 4, nella misura in cui le stesse, al di là

della loro effettiva pertinenza, sono state considerate alla stessa stregua di

una testimonianza (art. 121 segg. CPP) seppur indiretta di alcuni genitori la

cui audizione dibattimentale, perlomeno nel principio, non sarebbe stata

esclusa se fosse stata postulata dalla difesa.

II) Vita e precedenti

penali

4.

In merito alla vita

anteriore e ai precedenti penali di AC 1 si richiamano i seguenti passaggi del

suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 5.4.2005:

"

Sono nata a __________ il 17 giugno 1945…

All’età di 6 anni ho iniziato le scuole elementari a __________.

In seguito, dalla terza elementare sino alla terza maggiore, ho frequentato

l’istituto femminile __________ a __________.

In seguito ho frequentato per tre anni la scuola professionale di __________.

Successivamente, all’età di circa 17 anni, mi sono trasferita in __________ e

precisamente a __________ presso un Home d’enfants.

Trattavasi di una struttura alberghiera/scolastica che ospitava

bambini dai 0 ai 16 anni per un periodo di almeno tre mesi sino ad un anno.

In questa struttura ho svolto un apprendistato pratico di

puericultrice senza ottenere il relativo diploma nel senso che ai quei tempi

non veniva offerto. Una volta si andava via da casa, si imparava il mestiere, e

si ritornava.

A partire dal 1966, quando sono tornata in __________, mi sono

occupata in proprio di vari commerci. Attività che già facevano i miei

genitori.

Questa libera professione mi dava la possibilità pure di occuparmi

di volontariato. Per esempio con il dottore si andava al domicilio di pazienti,

ho poi fatto il brevetto di soccorritore professionale dell’ambulanza. Ho poi

fatto 17 anni presso il centro trasfusioni di __________ …Mi occupavo

direttamente di prelievi nei paesi la sera. Questo l’ho fatto sino a circa 3 o

4.

anni fa.

Intendo precisare che già quando avevo 16 anni e mi trovavo in __________

mi occupavo di accudire dei bambini piccoli che mi venivano affidati dai loro

genitori quando, ad esempio, dovevano uscire di casa.

Mi occupavo di commercio, come detto, e si trattava di

compravendita di articoli da frontiera tipo cioccolato e caffé tra il __________

e l’__________”

(PS AC 1 5.4.2005).

I genitori, ora deceduti, avevano a __________ una pompa di

benzina con annesso un negozio di generi alimentari di frontiera. Ha una

sorella, ora pensionata ma precedentemente titolare di un studio di

riflessologia a __________ (PS L__________ N 9.4.2005) e due fratelli, uno

proprietario di un garage a, l’altro titolare di una fiduciaria a __________.

Sposatasi a vent’anni ha abitato per alcuni anni a __________ per

poi tornare in __________ per motivi di salute del marito (doc. TPC 21) e

gestire assieme a lui un ristorante a __________, esercizio pubblico venduto

nel corso del 1989. Dalla loro relazione, conclusasi con un divorzio, sono nati

due figli: J, nato nel 1967, __________ e Jo, nato nel 1968, __________.

In merito alla sua formazione quale puericultrice nel doc. TPC 21 ha ricordato il suo apprendistato dal diciannovesimo al ventunesimo anno d’età in un istituto di __________,

prima come stagionale e poi a tempo pieno. Sempre in questo documento ha

sostenuto di aver:

"

frequentato tutti i corsi disponibili della __________ riguardo

la salute degli adulti e quelli di __________ e __________ ecc…

Ho frequentato tutti i corsi postuniversitari della SUPSI

riguardanti i bimbi dalla nascita alla prima infanzia”

(doc. TPC 21),

benché di questa sua successiva formazione, agli atti, non vi è la

benché minima traccia né in aula si è degnata di portare alcuna attestazione in

merito.

Dopo la scarcerazione del 24.6.2005 (AI 209) ha lavorato come

cuoca e cameriera nei mesi di luglio / settembre 2005 presso un ristorante del __________

(PP AC 1 13.10.2005) e poi, per circa un anno, come aiuto non meglio qualificato

e donna di pulizie presso la fiduciaria del fratello. Entrambe le attività sono

state interrotte per asseriti, in quanto mai documentati né agli atti né in

aula, suoi stati depressivi ed ansiogeni susseguenti, sempre a suo dire,

all’inchiesta che l’ha vista protagonista, tanto che nel corso del 2007, a causa di ciò, ha presentato una richiesta d’invalidità (PP AC 1 30.1.2008) nel frattempo

evasa negativamente.

Titolare di 60 esecuzioni per complessivi fr. 463'232,20

relativamente al periodo 31.3.1998 / 19.2.2010 e di 6 attestati di carenza di

beni per complessivi fr. 7'791,75 per il periodo 30.6.1998 / 16.2.2009 (doc.

TPC 47) e sotto curatela volontaria ex art. 394 Codice Civile Svizzero (di

seguito solo CC) per essere aiutata nella gestione delle sue pratiche

amministrative (AI 384), misura che, a suo dire, avrebbe cercato di far

revocare senza successo, ha attualmente quale sua unica entrata una rendita AVS

di circa fr. 1'700.- mensili, importo comunque superiore al suo reddito

fiscalmente imponibile per l’anno 2008 di fr. 12'700.- (doc. TPC 37) che, per

quanto da lei esplicitato in aula, si riferisce al ricavo conseguito dalla sua

attività lavorativa presso la fiduciaria del fratello. Sulla scorta di questi

dati è stata calcolata, in base al metodo Sollberger, una sua possibile

aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2 CP) di fr. 40.- (doc. TPC 37), ammontare

non contestato dalla difesa (verbale dibattimentale pag. 4).

Incensurata (doc. TPC 16 e 51) godrebbe di un buono stato di

salute ritenuto come gli asseriti suoi dolori renali durante la carcerazione

fossero da ricollegare solo al suo stato detentivo (AI 88) mentre che dal

gennaio 2005 avrebbe cominciato una valida cura farmacologica con la quale

riuscirebbe ad efficacemente combattere le sue emicranie.

Non portatrice di alcuna patologia psichiatrica degna di rilievo

(AI 94, 112, 124 e 183), in aula ha dichiarato di non riconoscersi

assolutamente nella descrizione di persona istrionica, narcisistica, logorroica

e dispersiva così come invece risultante da alcuni atti all’incarto:

"

si tratta di una persona portatrice di un carattere ad impronta

istrionica e narcisistica. Questa particolare architettura del carattere non

soddisfa tuttavia i criteri necessari per porre la diagnosi di un vero e

proprio disturbo di personalità. Di conseguenza non vi sono elementi che

possono avere un importanza nella sua capacità d’intendere e di volere.

Questa caratteristica caratteriale può rappresentare qualche

problema nel corso degli interrogatori poiché il soggetto è tendente alla

logorrea, con frequenti e lunghe digressioni che rendono piuttosto difficile

l’ascolto e la tendenza ad allontanarsi rapidamente dalla tematica principale,

lanciandosi in ampie e minuziose descrizioni delle situazioni poco pertinenti

alla domanda posta”

(AI 294 rapporto medico Dr. Med. A B);

"

era impossibile avere una discussione costruttiva, che

permettesse di arrivare a una posizione chiara; con lei era un po’ tutto

sfuggente, nel senso che voleva sempre avere ragione e voleva sempre coprirsi

attraverso un grande disorientamento dell’interlocutore, visto che continuava a

parlare. Dava sempre e solo la propria versione. Era incapace di entrare nella

versione di qualcun altro. Era difficile capire quello che diceva, visto che

saltava da un argomento all’altro, creando veramente confusione”

(PS S B 1.4.2005).

Per il futuro non avrebbe alcun serio progetto anche se vorrebbe

riprendere, a dipendenza dell’esito del processo, la sua attività di

puericultrice rispettivamente farsi difensore e portavoce dei diritti delle

persone che, come lei, sarebbero state inchiestate ed accusate ingiustamente.

Trattasi comunque di semplici aspettative che in aula, proprio a ragione della

loro fumosità, non ha saputo meglio definire.

5.

Nel corso del mese

di settembre del 1996 AC 1 ha aperto l’asilo nido __________ in un appartamento

di uno stabile sito in __________ a __________ (PS AC 1 5.4.2005, AI 239 e __________).

Sui motivi alla base di questa sua decisione, in un contesto lavorativo dove

prima del 1.7.2000, giorno dell’entrata in vigore del successivamente abrogato

regolamento cantonale concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni

a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti riconosciuti

dallo Stato (AI 414), non vi era la benché minima regolamentazione, l’accusata

ha confermato in aula quanto già indicato nel doc. TPC 21:

"

Per incarico della __________ (ndr: sotto il cui cappello, sempre a suo dire, negli anni

1989.

/ 1997, operò come volontaria nell’aiuto domiciliare a persone indigenti,

doc. TPC 21) effettuai vari interventi a domicilio riguardanti i bimbi

perché mi si riconosceva una capacità non comune per affrontare e risolvere le

situazioni più delicate.

Fu in uno di questi interventi richiestimi con urgenza che mi

ritrovai di botto a prendermi cura di alcuni bimbi di pochi mesi affidati ad un

asilo privato, la cui titolare, diplomata, era in costante conflitto con la

consocia di turno e l’attività stessa. Vidi di tutto e di più di quello che non

era possibile che fosse…, il tutto nell’assoluta indifferenza delle esigenze e

dei bisogni di quelle piccole creature. Poi la faccenda fu conclusa dopo tre

mesi, senza peraltro essere risolta riguardo i bimbi.

Cercai, trovai, riattai e disposi degli spazi che potessero

accogliere nel modo più idoneo e naturale, ma simile all’ambiente di casa, dei

bimbi da 0 ai 3 anni, con le caratteristiche confortevoli al loro soggiorno in

assenza dei loro genitori, ma soprattutto senza imposizioni di sorta riguardo

il tempo, la frequenza e l’attività ludica.

Era nato il __________ di via __________ dove rimase sempre

felicemente apprezzato e frequentato. Dopo 7 anni trasferii lo stesso nido __________

in __________: uno spazio con le stesse peculiarità di sempre ma più grande e

per più ospiti…Per pochi mesi, fino al giorno 5 aprile 2005. Quel giorno fui

arrestata con una sequela di accuse infamanti e tutte assolutamente false”

(doc. TPC 21).

Per asserirti motivi di natura fiscale e perché così consigliata

da terzi, nel periodo 23.1.1998 / 11.8.2003 l’asilo prese la forma giuridica

della società anonima, con ragione sociale __________ ed amministratrice unica

l’accusata (__________) per poi ritornare a ditta individuale sino al 30.6.2004

quando, conformemente agli art. 60 segg. CC, venne costituita, benché non

iscritta a registro di commercio, l’Associazione __________ (di seguito solo

Associazione) dove AC 1 figurava come presidente mentre vicepresidente e

segretaria erano due sue ex dipendenti e meglio P C (che ha lavorato presso il __________

nel periodo 18.10.2004 / 22.3.2005, PS P C 31.3.2005, di seguito solo P C) e C S

(impiegata presso il __________ nel periodo 13.5.2004 / 18.2.2005, PS C

25.3

, di seguito solo C S, RPG annesso 5 documentazione UFAS).

L’accusata fu di fatto costretta a costituire questa Associazione

in quanto il possibile ottenimento di sussidi cantonali e federali che

effettivamente chiese, senza ottenere, dopo il 30.6.2004 (punto 4 AA), era

subordinato, tra le varie condizioni, alla costituzione di una persona

giuridica, in specie, per quella scelta dall’accusata, un’associazione (PS AC 1

7.4

, per i sussidi cantonali l’art. 4 del regolamento, nel frattempo

abrogato, concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai

nidi dell’infanzia per i sussidi cantonali - di seguito solo Regolamento - e AI

413.

nonché per i sussidi federali l’art. 3 cpv. 1 lett. a della LF sugli aiuti

finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, di seguito

solo LF sugli aiuti finanziari). In questo senso vedasi anche il seguente

passaggio dei verbali d’interrogatorio di Polizia di C e di M G (di seguito

solo M G), impiegato d’ufficio rispettivamente contabile presso il __________

nel periodo fine settembre 2004 / 15.11.2004:

"

AC 1 per ottenere i sussidi da Berna, proponeva a me e a C P di

firmare un formulario da spedire a questa autorità.

Io venivo menzionata su questo foglio come segretaria e C P come

vice presidente dell’asilo”

(PS C 11.5.2005);

"

Per quanto riguarda gli statuti dell’associazione…erano necessari

per la richiesta dei sussidi federali; da Berna infatti, chiedevano che per i

sussidi ci fosse la richiesta da parte di un’associazione e quindi ci dovevano

essere statuti e regolamento”

(PS M G 12.4.2005).

Benché agli atti, assieme ad un regolamento interno del __________,

vi sia un rapporto d’assemblea quale atto costitutivo dell’Associazione così

come i relativi statuti, entrambi i documenti datati 30.6.2004 e firmati da AC

1, P C e C S (RPG annesso 5 documentazione UFAS), da un mail del 16.11.2004 di M

G a S D C (di seguito solo D C), funzionario incaricato della pratica sussidi

del __________ presso l’UFAS, risulterebbe che:

"

Tale associazione NON è ancora stata effettivamente fondata in

quanto a tale data (ndr: al 30.6.2004) non esistevano ancora né le persone

previste quali membri di tale associazione (stabilite solo in data 30.9 ed in

seguito nuovamente escluse) e neppure la documentazione da me redatta in data

21.9.2004

(e di cui le ho inoltrato copia in data 30.9). Tale documentazione è

al momento ancora sottoforma di bozza, senza nominativi dei membri e senza

firme”

(PP M G 30.1.2006),

circostanza ribadita da questo testimone anche in sede di verbale

d’interrogatorio di Polizia del 12.4.2005:

"

Di fatto era unicamente la AC 1 a far parte di questa associazione”

(PS M G 12.4.2005).

Ciò malgrado l’accusata ha sempre sostenuto, ribadendolo anche in

aula, come l’Associazione sia stata validamente costituita il 30.6.2004 (PS AC

1.

7.4.2005) e che nella stessa, seppur a loro insaputa, vi facessero parte tutti

i genitori dei bambini soggiornanti da quella data presso il __________ nel

senso che, sempre secondo il suo pensiero, dal momento in cui questi genitori

portavano i loro figli all’asilo diventavano automaticamente membri

dell’Associazione, fermo restando comunque come, per stessa sua ammissione nei

verbali di interrogatorio in Polizia e dinnanzi al PP:

"

Non esiste alcuna lista dei genitori che fanno parte di questa

associazione”

(PS AC 1 7.4.2005);

"

ADR che non so dare nomi di genitori che fanno parte

dell’Associazione __________”

(PP AC 1 15.4.2005).

A partire dal 3.10.2004 Il __________ si è trasferito nella nuova

sede di __________ (AI 259 e 265) restando aperto, al di là di una temporanea

chiusura su ordine dell’autorità amministrativa nel periodo 18.2.2005 /

1.3.2005

(considerando 7 della presente decisione), sino al 5.4.2005, giorno

dell’arresto di AC 1 con relativa posa dei sigilli (AI 15), tolti solo il

27.7.2005

(AI 201 e PS M J 27.7.2005, di seguito solo M).

A dire dell’accusata da questa sua attività non si sarebbe per

nulla arricchita né avrebbe conseguito dei risparmi:

"

posso dire che da quando sono cominciati ad arrivare i bambini le

entrate erano praticamente pari alle uscite. Il mio salario, che faceva parte

delle uscite, è evoluto da fr. 1'500.- al mese a fr. 3'500.-. Preciso che non

prelevavo mai il salario ma mi limitavo a coprire le mie spese correnti per un

importo comunque praticamente pari al salario che mi davo. Non ho praticamente

accumulato risparmi in questi anni”

(PP AC 1 3.5.2005).

III) Le procedure

amministrative

6.

Tre sono le

principali procedure amministrative, sia a livello federale che cantonale, che

negli anni hanno interessato il __________: quella per l’ottenimento in favore

dell’accusata dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della funzione di

direttrice responsabile di un asilo nido (considerando 7 della presente

decisione), quella mirante all’ottenimento dei contributi cantonali sotto forma

di sussidi (considerando 8 della presente decisione) rispettivamente quella per

il riconoscimento di aiuti finanziari federali in quanto struttura di custodia

collettiva diurna ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a) della LF sugli aiuti

finanziari (considerando 9 della presente decisione).

7.

Quo

all’istoriato relativo al suo possibile ottenimento della necessaria

autorizzazione cantonale per l’esercizio della funzione di direttrice

responsabile di un asilo nido, dai considerandi - qui volutamente ritrascritti

già solo perché più completa e valida cronistoria rispetto a quanto indicato

dall’accusata nella lettera del 7.3.2005 ai genitori dei bambini ospiti

dell’asilo (PS AC 1 7.4.2005 annesso 1) con la quale, dopo la riapertura del __________

del 1.3.2005, dava loro una sua personale versione dei fatti - della decisione

del 3.5.2005 del Consiglio di Stato (di seguito CdS) statuente sui ricorsi del

16/17.2.2005 di AC 1 e dell’Associazione contro le decisioni del 14.2.2005 del

Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito DSS) in materia di

negata autorizzazione all’esercizio di suddetta funzione rispettivamente del

17.2.2005

con cui il DSS aveva ordinato l’immediata chiusura manu militari del __________,

si evince quanto segue:

“ 1. A far tempo

dal 1998, la signora AC 1, __________, esercita la funzione di Direttrice responsabile

della conduzione dell’__________ __________.

2.

In data 25

luglio 2001, ed a seguito del fatto che in data 1 luglio 2000 erano entrate in

vigore le direttive concernenti gli asili nido, alla signora AC 1 veniva

concessa un’autorizzazione provvisoria e valida fino al 30 giugno 2002 per la

conduzione del suddetto asilo nido.

La suddetta autorizzazione veniva

concessa alle seguenti condizioni:

- che la stessa chiarisse la situazione

in merito ai suoi diplomi;

- che venisse adeguata la situazione logistica

dei locali;

- che venissero migliorate le

prestazioni della struttura;

- che l’asilo nido non accogliesse più

di 14 bambini, tra cui 2 con età inferiore ai 12 mesi;

- che la durata giornaliera

dell’accoglienza non superasse le 4 ore, senza distribuzione dei pasti

principali.

3.

In data 26

giugno 2002 la competente autorità cantonale, preso atto del fatto che la

signora AC 1 non rispettava le condizioni impostele con la suddetta

autorizzazione, invitava la stessa al rispetto delle condizioni ed alla

presentazione di una domanda di rinnovo dell’autorizzazione.

4.

A seguito di

una serie di vicissitudini che non occorre riprendere in questa sede, in data

10.

marzo 2004 la signora AC 1 presentava una nuova domanda tendente

all’ottenimento di un’autorizzazione per la gestione del suddetto asilo nido.

5.

In data 25

marzo 2004 la competente autorità cantonale ricordava alla signora AC 1 che la

stessa era tenuta alla presentazione della documentazione relativa ai propri

titoli di studio.

6.

A seguito della

presentazione di un attestato da parte della signora AC 1, in data 21 giugno 2004 (ndr: un esemplare trovasi

in RPG annesso 1 incarto Ufficio dei giovani, della maternità e dell’infanzia,

di seguito solo UGMI) il DSS decideva di non autorizzare la signora AC 1

ad esercitare la funzione di Direttrice responsabile della conduzione di asili

nidi. Il centro __________ veniva quindi escluso dal regime di autorizzazione e

veniva semmai autorizzato ad operare quale centro per l’accoglienza diurna

unicamente ai sensi del par. 1.2 delle allora Direttive concernenti gli asili

nido del 1° ottobre 2003, con deroga che permetteva ai bambini di soggiornare

non oltre le 4 ore consecutive.

7.

Contro la

predetta decisione insorgeva, con gravame dinanzi allo scrivente Consiglio, la

signora AC 1.

Con risoluzione di data 19 ottobre 2004 (ndr: un esemplare trovasi in RPG

annesso 1 incarto UGMI) lo scrivente Consiglio accoglieva il ricorso

della signora AC 1, nella misura in cui la decisione dipartimentale non

poggiava su di una valida base legale, ma unicamente su delle direttive non

atte a limitare lo svolgimento dell’attività in disamina e nella misura in cui

la stessa non indicava chiaramente eventuali altre violazioni delle condizioni

poste dalla precedente autorizzazione del 25 luglio 2001.

8.

In data 13

gennaio 2005 (ndr: un

esemplare trovasi in RPG annesso 1 incarto UGMI), la signora AC 1

presentava una nuova istanza tendente all’ottenimento dell’autorizzazione a

dirigere il suddetto asilo nido.

9.

Con decisione

di data 14 febbraio 2005 (ndr:

un esemplare trovasi in RPG annesso 1 incarto UGMI e nell’AI 1), il DSS

respingeva tuttavia la suddetta richiesta di autorizzazione.

In sostanza l’autorità di prime cure

osservava che la signora AC 1 non era in possesso di una formazione adeguata

alla carica di direttrice di asilo nido; inoltre, le condizioni poste nella

precedente autorizzazione del 25 luglio 2001 non sarebbero state rispettate

dalla stessa; infine, nella decisione veniva indicato che l’Ufficio dei

giovani, della maternità e dell’infanzia aveva segnalato situazioni di disagio

presso l’asilo __________.

Con la decisione qui impugnata veniva

inoltre impartito l’ordine di cessare immediatamente l’attività e di chiudere

l’esercizio, con comminatoria di esecuzione d’ufficio della decisione,

comminatoria di cui all’art. 292 CPS e revoca dell’effetto sospensivo ad un

eventuale gravame.

10.

Ritenuto che

la struttura non era stata prontamente chiusa, in data 17 febbraio 2005 (ndr: un esemplare trovasi in RPG

allegato 279) il DSS ordinava alle competenti autorità di polizia di

procedere all’immediata chiusura forzata della struttura”

(AI 237).

La domanda provvisionale dell’accusata e dell’Associazione per la

restituzione dell’effetto sospensivo sia al ricorso di merito che a quello sulla

decisione di chiusura forzata dell’asilo è stata respinta dal Presidente del

CdS con decisione del 18.2.2005 (RPG allegato 279) e quello stesso giorno si è

proceduto amministrativamente alla chiusura del __________ apponendovi i

sigilli (AI 5).

Questa decisione fu impugnata presso la I Camera civile del Tribunale d’appello, il cui Presidente, con sentenza del 25.2.2005, ha

accolto il gravame, concedendo effetto sospensivo al ricorso e ha quindi

permesso la riapertura dell’asilo, che è avvenuta l’1.3.2005 (AI 5). Di fatto

il __________ è stato chiuso amministrativamente dal 18.2.2005 al 1.3.2005, per

poi essere riaperto sino al 5.4.2005, giorno dell’arresto dell’accusata (AI 11

e 15) con contestuale esecuzione di un ordine di perquisizione e sequestro dell’asilo

(AI 12), misura perdurata sino al 27.7.2005 (AI 201 e PS M 27.7.2005).

Con lettera del 5.7.2005 il CdS ha poi informato il Ministero

Pubblico (di seguito solo MP) che la sopraccitata sua decisione del 3.5.2005

(AI 237) non era stata impugnata e risultava:

"

essere cresciuta in giudicato.

Di conseguenza, la decisione 14 febbraio 2005 del DSS che:

respingeva l’istanza della signora AC 1 tendente all’ottenimento

dell’autorizzazione ad esercitare la funzione di direttrice responsabile della

conduzione di asili nido;

escludeva il suddetto asilo nido dal regime di autorizzazione;

ordinava l’immediata cessazione dell’attività del Centro e la sua

chiusura;

risulta essere cresciuta in giudicato.

In merito alla suddetta vertenza non vi sono d’altro canto ulteriori

procedure ricorsali pendenti”

(AI 224).

Da ciò, per la Corte, l’accertata conclusione come dopo la sua

scarcerazione del 24.6.2005 (AI 209) AC 1 non ha più ripreso la sua attività di

titolare e direttrice di un asilo nido e di come, allo stato attuale delle

cose, non potrà, in futuro, più ottenere la richiesta autorizzazione cantonale

per l’esercizio di tale funzione.

8.

In merito al

possibile ottenimento dei contributi cantonali per gli asili nido dall’AI 15

così come dal RPG allegato 281 si evince come l’accusata ha presentato la

relativa sua istanza il 28.1.2005 e che la stessa è pervenuta all’UGMI il

31.1.2005

Agli atti non figura una formale decisione negativa che però,

perlomeno indirettamente, si può ritenere come assodata visto come il __________,

con decisione del DSS del 14.2.2005, era stato escluso dal regime

dell’autorizzazione (AI 1, 224 e 237), cadendo quindi la prima necessaria

condizione anche solo per un iniziale esame di merito di predetta richiesta in

base ai combinati art. 1 segg. Regolamento (AI 413), art. 13 dell’Ordinanza

Federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione

nonché art. 7 cpv. 1 lett. a) rispettivamente art. 8 cpv. 1 della Legge

Cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei

minorenni. Comunque sia ed in ogni caso in sede dibattimentale l’accusata ha

pacificamente ammesso di:

"

non aver ricevuto nessun sussidio né da Bellinzona né da Berna”

(verbale dibattimentale pag. 20).

9.

Quo alla procedura

mirante all’ottenimento di sussidi federali ai sensi della LF sugli aiuti

finanziari, dal RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione UFAS si constata

come fu presentata un’unica istanza datata 30.6.2004 anche se in due differenti

versioni: la prima incompleta, con data di stampa dei relativi moduli al

7.2

, scritta a mano, firmata e con l’indicazione “seguiranno a giorni

documenti richiesti” e che all’interno dell’UFAS non fu presa in

considerazione visto la dicitura sul primo foglio del modulo A di “wurde

erzetzt”; la seconda completa di documenti tra cui la “Descrizione

dettagliata del progetto della struttura di custodia collettiva diurna”,

gli “Statuti” ed il “Rapporto” del 30.6.2004 dell’Assemblea,

il “Regolamento interno”, le “Tariffe” ed il “Preventivo

annuale dettagliato” della struttura, con data di stampa dei relativi

moduli e lettera accompagnatoria del 14.10.2004, scritta a macchina e firmata,

che è poi l’unica presa in considerazione dall’UFAS visto come sulla prima

pagina del modulo A è stato scritto “Nr. 582. Ersetz denjenigen vom 1.7.04”.

Predetta richiesta del 30.6.2004, così come completata il

14.10

, richiamati gli art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. c) della LF

sugli aiuti finanziari nonché l’art. 11 cpv. 1 dell’Ordinanza Federale sugli

aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, è

stata respinta con formale decisione del 4.3.2005 dalla cui lettura si evince

quanto segue:

"

il 01.07.2004 (data di arrivo all’UFAS) abbiamo ricevuto la

vostra richiesta di aiuti finanziari concernente l’aumento della struttura

collettiva diurna __________ - __________ a __________ …

Secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza sugli aiuti

finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, l’ufficio

federale delle assicurazioni sociali sottopone per parere la domanda di aiuto

finanziamento all’autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve

essere offerta o il provvedimento eseguito. L’autorità cantonale deve in

particolare esprimersi sulle questioni se, dal punto di vista del Cantone, il

progetto adempie i requisiti di qualità (lettera c).

Secondo la legge del Canton Ticino, gli asili nido hanno bisogno

di una autorizzazione cantonale.

Secondo la decisione del Dipartimento della sanità e della

socialità del cantone Ticino del 14 febbraio 2005 è stato respinto alla signora

AC 1, persona responsabile della struttura di custodia collettiva diurna __________

- __________, l’autorizzazione. In questo caso l’asilo nido __________ - __________

non risponde alle esigenze qualitative cantonali.

Le condizioni di diritto secondo la legge federale sugli aiuti

finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia non sono per

conseguenza soddisfatte e il riconoscimento del diritto al sussidio non può

essere effettuato…

La richiesta di aiuti finanziari inoltrata da __________ per la

custodia collettiva diurna __________ - __________ è respinta”

(RPG allegato 297 ed anneso 5 documentazione UFAS).

Contro questa decisione il 18.3.2005 fu presentato ricorso al

Dipartimento federale dell’interno (RPG annesso 5 documentazione UFAS).

Dell’esito di questa impugnazione nulla si sa fermo restando come in aula AC 1 ha pacificamente ammesso di non aver mai ricevuto alcuna sovvenzione federale (verbale

dibattimentale pag. 20), ciò che del resto, preso atto delle argomentazioni

indicate nella decisione di rifiuto dell’UFAS del 4.3.2005 (RPG allegato 297 ed

annesso 5 documentazione UFAS), appare implicitamente evidente visto

l’intervenuta crescita in giudicato della decisione del 14.2.2005 del DSS

(considerando 7 della presente decisione) con cui all’accusata veniva

definitivamente negata l’autorizzazione all’esercizio della funzione di

direttrice responsabile di un asilo nido con contestuale esclusione dal regime

di autorizzazione del __________ in quanto struttura di custodia collettiva

diurna non rispondente alla esigenze qualitative cantonali (art. 3 cpv. 1 lett.

c LF sugli aiuti finanziari).

IV) Primi accertamenti di

Polizia e arresto di AC 1

10.

Lo stesso giorno di

emissione della decisione del 14.2.2005 del DSS (considerando 7 della presente

decisione), il CdS segnalò al MP il caso del __________ allegando una nota

interna del 27.1.2005 dell’UGMI a firma di E__________ D__________ -B__________

(educatrice della prima infanzia, impiegata di quell’ufficio con competenza

sulle autorizzazioni, sulla vigilanza e sulla consulenza educativa agli asili

nido, PS E D-B 15.3.2005, di seguito solo E D-B) in cui, a dire dell’autorità

esecutiva, venivano evidenziati:

"

presunti interventi che si iscriverebbero nel campo dei

maltrattamenti e che potrebbero essere costitutivi del reato di vie di fatto

contro un fanciullo del quale l’autore aveva la custodia o doveva avere cura

(art. 126 cpv. 2 lett. a CPS), di quello di violazione del dovere di assistenza

o educazione verso un minorenne (art. 219 CPS) ed eventualmente di coazione

(art. 181 CPS). In presenza di possibili reati d’azione pubblica, il Consiglio

di Stato ne fa quindi immediato rapporto al Procuratore pubblico conformemente

all’art. 181 CPP

(AI 1).

Dalla menzionata nota di E D__________ -B, frutto, tra l’altro, di

due segnalazioni giunte all’UGMI nel settembre 2004 da K I (stagiere presso il __________

nel periodo 13.9.2004 / 20.9.2004, PS K I__________ 10.3.2005, di seguito solo

K I ed AI 6) e nell’ottobre 2004 da P W A M (che lavorò due giorni al __________

nel periodo agosto / settembre 2004, AI 6 e PS AC 1 7.4.2005, di seguito solo P

W A M) risultava in particolare che:

"

Dopo la precedente decisione di non autorizzazione dello scorso

21.

giugno 2004, sono giunte al nostro ufficio nuove segnalazioni che confermano

e sottolineano la non adeguatezza della signor AC 1 a gestire una struttura per la prima infanzia.

Diverse sono le segnalazioni scritte e verbali, provenienti da

responsabili di altri asili nido e personale impiegato presso l’asilo nido in

questione, che testimoniano situazioni di disagio di famiglie che frequentavano

in precedenza il centro __________.

Riportiamo qui di seguito alcuni dei contenuti di queste

segnalazioni di cui proteggiamo la fonte per esplicita richiesta delle persone

interessate:

bambini messi a letto nei sacchi e legati, così che non riescono

né a girarsi, né ad alzarsi, obbligati a restarvi durante tutto il tempo della

siesta, dalle 12.30 alle 15.30, anche se piangono (situazione verificata

personalmente nel corso di una visita del 22.1.2004);

bambini che vengono sgridati se piangono troppo a letto…;

bambini di pochi mesi messi in castigo perché si rifiutano di

mangiare o piangono, chiusi in cameretta;

atteggiamenti definiti come non rispettosi, autoritari e violenti

nei confronti dei bambini;

il personale non può prendere in braccio in bambino che piange per

timore che si abitui;

nella sala giochi è vietato il ciuccio anche se un bambino piange;

bebé che rimangono tutto il giorno nel girello o nella sdraietta;

pasti uguali per tutti, senza differenziazione dei menu in

funzione delle età. Avanzi riscaldati e riproposti ai bambini per più giorni

consecutivi…

La scuola di diploma ha fatto notare come delle studentesse

impiegate in periodi di stage presso questa struttura abbiano incontrato grosse

difficoltà, vi sono stati stages interrotti, ragazze che rientravano a scuola

piangendo raccontando fatti accaduti all’asilo nido.

L’ultima segnalazione ci è pervenuta telefonicamente, in data 9

dicembre 2004, dal signor D C dell’Ufas (ndr: per il testo di questa segnalazione si veda anche RPG

annesso 5 documentazione UFAS).

E’ stato contattato dal contabile della signora AC 1…che…nel corso

della stessa telefonata dichiara aver assistito a scene di maltrattamento da

parte della signora AC 1 nei confronti di bambini ospiti dell’asilo nido.

Esempio: durante un incontro di lavoro durante la siesta, il contabile ha visto

la signora AC 1 prendere dal lettino una bambina che piangeva, prenderla in

braccio mentre discutevano di cifre e stringerla forte per farla smettere di

piangere, sembrava che stesse per soffocare. Poi, non ottenendo il risultato

sperato, ha messo la piccola per terra, le ha messo un piede sulla pancia dicendole

di smettere di urlare sennò svegliava gli altri bambini”

(AI 1).

11.

A dire il vero

un’inchiesta penale nei confronti di AC 1 poteva già essere intrapresa il

5.5.2001

quando K M__________ si era presentata in Polizia per raccontare di una

possibile coazione (art. 181 CP) a danno di suo figlio S. In quest’ottica

vedasi i seguenti passaggi del suo verbale d’interrogatorio di Polizia del

21.4

:

"

Nel 2001 e l’interrogante mi conferma che era il 05.05.2001 mi

ero presentata presso questi uffici dopo che una certa signora N M che lavorava

al __________ di __________, asilo frequentato dai miei due bambini, mi aveva

detto che la direttrice AC 1 legava S__________ al letto e lo lasciava

piangere. Ricordo che questa N__________ mi aveva anche detto che non voleva

avere problemi e che non voleva ripetere a nessuno quello che mi aveva detto.

Chi mi interroga mi aveva chiesto di convincere questa persona a farsi avanti

con le autorità ma la N non ne ha voluto sapere perché diceva che la AC 1 aveva un figlio in polizia e che lei era terrorizzata da questa persona che sembrava

avere conoscenze molto importanti. Insomma non c’è stato verso di convincere

questa donna. Da parte mia nel giugno del 2001 avevo tolto i miei due bambini

dal __________ …

Corrisponde al vero che ho iniziato a portare S all’asilo __________

nel luglio del 1999 e ci è rimasto sino al giugno del 2001 in modo regolare vale a dire dal lunedì al venerdì dalle ore 0730 alle ore 1600 (pranzo e

merenda compresi)…

Non mi ricordo più se all’epoca in cui ero venuta in polizia A (ndr.: la prima figlia di K M che

pure frequentò in quel periodo il __________) mi aveva detto che S__________

veniva picchiato dalla T__________ (AC 1) e poi messo a letto. Di sicuro posso

dire che ancora stamani ho chiesto ad A__________ se si ricordava e mia figlia

mi ha confermato che la tata picchiava S. Ieri ho chiesto a S se si ricordava

qualcosa di quando andava al __________ e lui si à tirato una sberla per farmi

vedere quello che la tata gli faceva. Aveva le lacrime agli occhi e mi

diceva:…brutta la t__________ …cattiva la t__________ …

Io entravo nella struttura dell’asilo ed in una circostanza avevo

potuto notare la presenza di piccole cinghie come delle briglie da passeggio,

attaccate al lettino. Era stata la N M a dirmi di guardare questo particolare e

difatti aveva ragione.

Sempre S__________ ieri mi diceva che la tata lo legava e mi

mostrava ai piedi, alla pancia e al collo”

(PS K M 21.4.2005);

fatti parimenti confermati anche dalla dipendente del __________ N__________

M (che lavorò presso questo asilo nel periodo 2.5.2000 / 30.4.2001, PS __________

N 1.4.20005, di seguito solo N M) nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia

del 1.4.2005:

"

Voglio precisare che io ho riferito alla mamma di S, per il bene

del bambino, se avesse avuto incubi o un comportamento anomalo, di non

allarmarsi e che sicuramente era dovuto ai maltrattamenti subiti.

La madre di S mi diceva che non avrebbe più portato il bambino al __________

e che lo avrebbe fatto visitare da uno psicologo.

La mamma di S__________ mi diceva di avere un’amica poliziotto e

che se io volevo, potevo testimoniare l’accaduto.

Io a quel tempo avevo interrotto il mio rapporto di lavoro con la AC 1, ero talmente nauseata da queste situazioni e non volevo più sentirne parlare. Ritenevo

di aver fatto il mio dovere, parlandone con la mamma di S”

(PS N M 1.4.2005).

Benché la coazione (art. 181 CP) così ipotizzata sia un ipotesi di

reato perseguibile d’ufficio e che quindi non richiedeva né una formale

denuncia da parte di K M né l’assoluta necessità di verbalizzare N M, dopo

questa non trascritta segnalazione verbale del 5.5.2001 nulla fu intrapreso

dalla Polizia Cantonale o dal MP, col che AC 1 ha potuto liberamente continuare nella conduzione del suo asilo sino al 5.4.2005, giorno del suo

arresto (AI 11 e 15).

12.

Comunque sia

sviluppando le dichiarazioni della nota interna del 27.1.2005 dell’UGMI a firma

di E D-B (considerando 10 della presente decisione) nonché procedendo

all’audizione testimoniale di alcune delle ex impiegate del __________, la Polizia Cantonale, durante i mesi di febbraio / aprile 2005, ebbe a raccogliere seri,

numerosi e ripetitivi indizi di colpevolezza a carico dell’accusata che sono

stati così sommariamente riassunti a pagina 2 e 3 del rapporto d’arresto del

5.4.2005

(AI 15):

"

Da queste audizioni sono emerse gravi responsabilità

dell’accusata quo a maltrattamenti di varia natura fisica e psicologica,

protrattesi per tutto il periodo indicato (ndr: sempre secondo la Polizia nel corso degli anni 1998 / 4.4.2005) ai danni di bimbi dai 0 ai 3 anni. Qui di seguito riassumiamo

l’elenco dei supplizi patiti dalle piccole e indifese vittime in modo

reiterato, nel corso di tutti questi anni, ad opera della AC 1:

Alimentazione

pastoni riscaldati per più giorni ottenuti con avanzi di cibo

derrate alimentari scongelati e ricongelati più volte

derrate alimentari scadute anche da anni

derrate alimentari contenenti larve, vermi e farfalle

la AC 1 obbligava i bambini a mangiare forzatamente (pressioni

sulla mandibola, chiusura delle narici, schiaffi) sino a che il pasto non era

terminato. Qualora il piccolo non cedeva al suo volere veniva messo a letto a

digiuno, in una camera buia a piangere sino allo sfinimento. Anche quando i

piccoli vomitavano, l’accusata continuava ad imboccarli con i mezzi coercitivi

sopra esposti.

Siesta

Obbligatoria per tutti dalle ore 1300 alle ore 1530.

I bambini venivano inseriti nei sacchi in posizione supina e

quelli più vivaci legati con cinghie supplementari che ne impedivano i

movimenti. Qualora qualche bambino osava piangere o fari i capricci la AC 1 premeva loro il viso sul cuscino, urlava, li tirava per i capelli, dava loro pizzicotti

in viso…li lasciava piangere sino allo sfinimento.

Medicamenti

Somministrava supposte, sciroppi e gocce calmanti (anche scaduti),

di propria iniziativa, senza consulto medico e/o parere dei genitori

Neonati

Trascorrevano la loro permanenza nello sdraietto o in piedi nel

girello ad esclusione del momento del pasto e del cambio del pannolino. Se il

neonato piangeva veniva lasciato nel girello in una camera al buio sino a

sfinimento.

Giochi

categoricamente vietato il disegno

nessuna attività ludica diversificata per l’età

giocattoli inadatti, piccoli, pericolosi perché facilmente

ingeribili

l’uso dello spazio esterno era categoricamente vietato in tutte le

stagioni

Diversi

bagni con acqua gelata per abbassare la temperatura corporea in

caso di febbre

igiene delle parti intime con l’ausilio di detersivi per la

lavatrice

impacchi di ghiaccio e cremine ai bimbi segnati dalle percosse

tappare la bocca del piccolo sino a fargli mancare il respiro allo

scopo di farlo smettere di piangere”

(AI 15).

Nello stesso periodo M G, invece di presentarsi in Polizia, si era

rivolto ad un giornalista de L’inchiesta per raccontargli direttamente il

maltrattamento a cui aveva assistito (considerando 10 della presente decisione)

nella speranza che, attraverso questa testata, si potesse dare avvio ad

un’approfondita indagine giornalistica (PS M G 12.4.2005). Da ciò la

pubblicazione dell’articolo “Asili, requisiti a maglie larghe” sul

numero di marzo 2005 di questo periodico (AI 7) dove veniva ripresa, seppur

anonimamente, la scena di violenza vista da questo contabile il 15.11.2004 così

come da lui esposta, lo stesso giorno, via mail, a D C (PP M G 30.1.2006

allegato G) e da quest’ultimo riportata il 9.12.2004 a E B (AI 1, PS E DB

15.3.2005

e considerando 10 della presente decisione).

In merito a ciò vedasi anche il seguente passaggio del verbale

d’interrogatorio di Polizia di M G del 12.4.2005:

"

Attorno agli inizi di novembre 2004, non so indicare con più

precisione, ero all’asilo. Erano le 1300. Tutti i bambini dormivano. Ce n’era

uno che arrivava sempre attorno a quell’orario. Non ricordo come si chiamava

questo bimbo. Sta di fatto che questo piccolo piangeva, appena entrato dalla

porta. Sentendolo piangere, sono andato a vedere nel piccolo atrio all’entrata.

Ho visto la che con una mano tappava il naso e la bocca di questo bambino,

mentre gli diceva ad alta voce, di smetterla...

Il 15 novembre 2004 (sono sicuro della data in quanto è il giorno

in cui ho detto basta a questa situazione e ho segnalato il caso all’Ufficio

Federale delle Assicurazioni Sociali di Berna) ero in ufficio. Potevano essere

circa le 1330, comunque i bambini erano a letto. Ho sentito una bambina che

piangeva nella camera da letto. Ho visto, con la coda dell’occhio, dei

movimenti del personale e della AC 1, ma non capivo cosa stessero facendo. La AC 1 è arrivata da me in ufficio. Io sentivo ancora la bambina che piangeva, ma non in

camera, in un altro posto. Pochi minuti dopo, la AC 1 si è alzata, ed è uscita dall’ufficio brontolando. L’ho vista andare a prendere la bambina dal locale

doccia, dove era stata rinchiusa. Era una bambina piccola, non camminava. Con

la bambina in braccio, la AC 1 è tornata verso di me in ufficio…Come la AC 1 si è seduta sulla sedia in ufficio, la piccola ha ricominciato a piangere. La AC 1, allora, ha cercato di farla smettere, mettendole una mano davanti alla bocca e al naso.

Però la bambina continuava a piangere. Si agitava; non ha cambiato comunque,

colore. Visto che la piccola non smetteva di piangere, la AC 1 si è alzata, e la bambina si è calmata. L’ha cullata un paio di volte. La AC 1 e io, nel frattempo, dovevamo discutere di vari documenti che erano lì in sospeso…la AC 1 si è seduta ancora una volta, e la bimba ha ricominciato a piangere. A quel punto, la AC 1 ha preso la bambina, e l’ha stretta contro il suo petto; precisamente ha stretto il viso

della bambina contro il suo petto, tra i due seni. Anche in questo caso la

bambina agitava i braccini e le gambine. Alla bambina mancava il respiro. Non

riusciva neppure più a piangere. Questi attimi mi sembravano un’eternità, in

quanto stavo male io per la piccola bambina. In questa circostanza, la bambina

è diventata un po’ rossa. Si vedeva che faticava a respirare. Mentre la bambina

si trovava stretta nelle mani della AC 1, quest’ultima, rivolta a me, mi diceva

scia che guardum o nem innanz o qualcosa del genere, invitandomi quindi a continuare

il nostro incontro come se nulla fosse. In quel momento, vista la situazione,

sono saltato in piedi e ho detto alla AC 1 che cazzo stai facendo? Lei mi ha

guardato come per dire cosa vuoi. Io le ho detto che non mi piace quello che

stai facendo. Da seduta, la AC 1 ha preso la bambina, e l’ha messa per terra,

sul pavimento vicino alla sedia, proprio dietro alla porta, Preciso che la AC 1 non ha poggiato la bambina per terra, ma l’ha quasi gettata. Posso dire che avrà

lasciato cadere la piccola da un’altezza di qualche centimetro. Per terra non

c’era nulla, né un tappeto, né niente. La piccola non ha picchiato la testa,

perché, stranamente, si è ritrovata seduta per terra. Le ha detto adesso sta

lì, va innanz a piang, ta ma svegliat anca gli altri e dopo sum chi mi. La

bambina ha pianto ancora per un po’, poi è arrivata la C S che l’ha presa in braccio e l’ha portata via. Nel frattempo io ho messo la giacca e me ne

sono andato, dicendo alla AC 1 che ci sentivamo o qualcosa del genere. La AC 1, in tutti i casi, ha capito che io ero arrabbiato”

(PS M G__________ 12.4.2005).

13.

Il punto 4 AA

prospetta a AC 1 il reato di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in

relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP). Già a conclusione dei primi accertamenti

d’inchiesta dei mesi di febbraio / aprile 2005 siffatta ipotesi, perlomeno per la Polizia Cantonale, non appariva così peregrina visto che a pagina 3 del cappello iniziale del

rapporto di arresto dell’accusata del 5.4.2005 veniva affermato quanto segue:

"

Come si evince dai verbali d’interrogatorio P, I M (ndr: stagiere presso il __________

dal 3.11.2004 al 22.3.2005, PS I M 1.4.2005, di seguito solo I M ) e P M (ndr: che ha lavorato presso il __________ nel periodo

19.11.2004

/ 22.3.2005, PS PM 31.3.2005, di seguito solo P) nonché dalla

documentazione fornita dal DSS di Bellinzona, l’accusata si è pure resa autrice

di una mancata truffa per avere cercato di ottenere in modo fraudolento dei

sussidi cantonali”

(AI 15).

Tale conclusione trovava la propria causale nelle seguenti

risultanze sempre tratte dal rapporto d’arresto del 5.4.2005 (AI 15):

"

__________, mi aveva rilasciato una specie di contratto di

lavoro/lettera che è servita unicamente per ottenere il permesso di lavoro…La

ha poi prodotto un secondo contratto di lavoro che ha presentato al

Dipartimento a Bellinzona per ottenere le sovvenzioni e automaticamente

l’autorizzazione ad esercitare. Io questo contratto l’ho visto e l’ho anche

firmato. Era un falso contratto nel senso che la AC 1, per ottenere di più, aveva modificato lo stipendio evidentemente verso l’alto vale a dire fr. 3500.- o

3700.

- al mese netti. Io e le altre ragazze che poi mi hanno seguito abbiamo

firmato perché la AC 1 ci aveva detto di farlo perché in seguito ci avrebbe

dato questo stipendio; cosa mai avvenuta”

(PS P C 31.3.2005);

"

Venivo pagata in ragione di fr. 5.- all’ora. La AC 1 mi aveva fatto firmare un contratto di lavoro sul quale risultava che venivo pagata fr.

16.

- circa all’ora ciò che di fatto non corrispondeva al vero. Io ho firmato

questo contratto perché la AC 1 mi aveva promesso che quello sarebbe poi stato

lo stipendio che mi avrebbe dato ma che di fatto non ho mai ricevuto. Lei mi ha

detto che questo contratto gli serviva per ottenere dei sussidi”

(PS I M 1.4.2005);

"

Mi ricordo che un mese dopo la mia assunzione, giorno più, giorno

meno, AC 1 assieme al contabile, tale M, stavano compilando le carte per le

sovvenzioni cantonali inerenti gli asili nido…

Dopo qualche giorno AC 1 ha detto a tutti gli impiegati che bisognava rifare i contratti di lavoro per ottenere le sovvenzioni cantonali.

AC 1 ha rifatto tutti i contratti di lavoro…

Per quel che mi riguarda, sul mio contratto veniva evidenziato che

ero impiegata come educatrice e la retribuzione mensile di fr 3500 oppure 3700;

non mi ricordo se netti o lordi.

Dopo aver letto il contratto velocemente, lo firmavo, AC 1 non mi

ha dato una copia dello stesso.

AC 1 non ha dato a nessun impiegato una copia del contratto di

lavoro.

La responsabile riferiva a tutti che i nostri contratti sarebbero

stati spediti a Bellinzona al Dip. DSS e quindi sarebbero giunte le

sovvenzioni.

I salari…allora sarebbero stati adeguati, come da contratto di

lavoro…

AC 1 inviava i formulari a Berna, al signor D C…

il Signor D C, domandava a AC 1 di mandare i rapporti giornalieri

degli ultimi sei mesi inerenti alle frequentazioni degli ospiti, dell’asilo di __________

nel periodo gennaio-giugno 2004…

Non mi ricordo esattamente quando, in ogni caso un giorno AC 1 mi ha consegnato i registri dell’asilo __________ sede di __________, riguardanti l’anno 2004.

AC 1 mi chiedeva di cancellare dai fogli giornalieri dei registri

gli orari d’arrivo e partenza di alcuni bambini, preciso che erano scritti a

matita e pertanto modificabili.

Mi chiedeva di riportare su di un foglio a parte, il nominativo

del bambino al quale avevo cancellato l’orario d’arrivo e partenza e l’orario

cancellato.

AC 1 mi diceva di cancellare alcuni orari, quando vedevo che in

una giornata vi erano stati troppi bambini.

Per contro AC 1 ha poi provveduto a suo piacimento a riempire le

caselle da ma cancellate, con orari fittizi.

Il suo scopo era quello di far credere alle competenti autorità

che a __________ erano presenti contemporaneamente meno bambini di quelli che

c’erano effettivamente, questo modificando l’orario di permanenza…

Io ho dovuto fare queste modifiche perché mi sentivo succube della

datrice di lavoro, avevo paura di perdere il mio impiego”

(PS P__________ M 31.3.2005);

"

sono a conoscenza che AC 1 ha richiesto dei sussidi, alle competenti autorità.

Ha presentato delle richieste scritte e per quanto a mia

conoscenza ha fornito delle false indicazioni circa la frequenza dei bambini,

modificando i dati richiesti, orari, presenze, ecc.

E’ stata tale P M di __________, su indicazioni di AC 1 a modificare i dati trasmessi nella documentazione, P M potrà essere più precisa, in merito”

(PS C S 25.3.2005),

oltre che nella lettera spedita il 24.3.2005 da P, P , I e C a E D-B, di cui si riproduce in

questa sede il principale passaggio:

"

I contratti che sono giunti a Berna e Bellinzona rispecchiano ben

altre cifre e per questo la signora AC 1 si è ben guardata dal consegnarceli.

Facciamo anche presente che i dati degli ultimi sei mesi

dell’asilo di Cassarate sono stati modificati prima di essere stati spediti a

Bellinzona al Sig. D C perché i bambini che frequentavano contemporaneamente

erano molti di più di quelli che la signora AC 1 vuole far credere”

(PS P 31.3.2005).

14.

In forza a queste

prime risultanze l’allora PP titolare dell’inchiesta ha emesso in data 4.4.2005

un ordine di arresto nei confronti di AC 1 (AI 11) per i presupposti reati di

lesioni semplici qualificate (art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP), abbandono (art. 127

CP), coazione (art. 181 CP), violazione del dovere d’assistenza o educazione (art.

219.

cpv. 1 CP) e vie di fatto aggravate (art. 126 cpv. 2 lett. a CP):

"

reati commessi ripetutamente a __________, dal 1998 al marzo

2005, nell’ambito della sua attività presso l’asilo nido __________,

segnatamente percuotendo reiteratamente parecchi bimbi ospiti, obbligandoli,

con la forza o minacce, ad ingurgitare cibo avariato, talvolta legandoli al

letto o richiudendoli in locali bui, mettendo con ciò, in alcuni casi, in grave

pericolo la loro salute fisica e psichica ed in generale esponendoli tutti a

pericolo per il loro sviluppo fisico e psichico”

(AI 11),

accompagnando tale misura con un ordine di perquisizione e

sequestro sia per la sede dell’asilo in via __________ (AI 12) che per il suo

domicilio privato di __________ (AI 12).

L’accusata é stata arrestata il 5.4.2005, alle ore 06.10 (AI 15),

e deferita il giorno successivo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (di

seguito solo GIAR, AI 16) per i presupposti reati di lesioni semplici

qualificate (art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP), abbandono (art. 127 CP), mancata

truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP), coazione

(art. 181 CP), violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1

CP) e vie di fatto aggravate (art. 126 cpv. 2 lett. a CP). Lo stesso giorno il

GIAR ne ha confermato l’arresto per bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione e di recidiva nonché motivi di ordine pubblico (AI 23).

AC 1 è stata in carcere per complessivi 81 giorni, prima presso le

allora Pretoriali di __________ (AI 15) e poi, dal 17.5.2005, presso il

Penitenziario Cantonale (AI 93) e questo sino al 24.6.2005, giorno della sua

scarcerazione per decisione del PP (AI 209). Precedentemente a questa data la

difesa aveva presentato due istanze di libertà provvisoria, la prima il

10.5.2005

(AI 89), la seconda l’1.6.2005 (AI 129), entrambe respinte dal GIAR

il 17.5.2005 (AI 107) e il 9.6.2005 (AI 173), fermo restando come contro

quest’ultima decisione, il 20.6.2005, la difesa aveva presentato tempestivo

ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali (AI 197, di seguito solo CRP), poi

decaduto visto l’intervenuta scarcerazione della sua assistita solo quattro

giorni dopo il suo deposito (AI 209).

Gli atti del procedimento sono stati messi a disposizione delle

parti in data 29.7.2005 (AI 236) e 20.4.2007 (AI 356) mentre il formale

deposito atti (art. 196 CPP) ha avuto luogo dal 30.4.2008 al 19.5.2008 (AI

395).

In data 24.9.2008 l’accusata ha trasmesso al PP una lettera con

varie lamentele sulla conduzione dell’inchiesta, con copia per conoscenza,

assieme ad altri destinatari, anche al Consiglio della Magistratura (AI 398),

il quale l’ha girata per competenza al GIAR che l’ha considerata come uno

scritto dove AC 1 postulava sostanzialmente:

"

denegata/ritardata giustizia nell’ambito del procedimento di cui

all’inc. MP 1239/2005 che la vede accusata per numerosi titoli di reato (123,

127, 181, 219, 126 CP, come da promozione dell’accusa 6 aprile 2005)”

(AI 400).

Assegnate alle parti la possibilità di presentare eventuali

osservazioni (AI 400), il GIAR, con decisione del 16.10.2008, ha accolto questo

reclamo per asserite omissioni di ritardata / denegata giustizia da parte del

PP (AI 404) e quindi ritornandogli l’incarto l’ha invitato a procedere senza

indugio come indicato al considerando 9 della stessa decisione, secondo cui:

"

Preso atto della volontà del magistrato inquirente di emanare la

decisione di sua competenza (ex art. 198 cpv. 1 CPP) entro la fine di novembre,

lo si invita a voler rispettare tale termine e prima ancora ad emanare, in

questo caso immediatamente, la decisione di chiusura ex art. 197 CPP, ritenuto

che non sono stati indicati motivi ostativi a tale formalità (comunque

necessaria)”

(AI 404).

Da ciò la chiusura dell’istruzione formale al 21.10.2008 (art. 197

CPP e AI 405) con emissione, il 3.12.2008, dell’AA qui in esame benché, anche a

fronte della partenza dalla Magistratura, al 31.12.2008, dell’allora titolare

dell’inchiesta e nell’ottica di evitare la stesura di un AA fatto in urgenza e

raffazzonato (del resto impugnato dalla difesa, seppur senza successo, dinanzi

alla CRP per la sua poca chiarezza e precisione, art. 200 cpv. 1 lett. b CPP ed

art. 201 CPP nonché doc. TPC 7 e 8), tra il Procuratore Generale ed il

patrocinatore dell’accusata era stato convenuto un accordo datato 21.11.2008 secondo

cui:

"

Appena si sarà proceduto all’elezione del nuovo PP, attribuiremo

l’incarto e le darò pronta comunicazione del titolare. I colleghi sono comunque

già informati della sua cortese disponibilità ad attendere fino a fine marzo

per l’emanazione della decisione”

(AI 420).

15.

Nel suo verbale

d’interrogatorio del 5.4.2005 l’accusata ha negato ogni e qualsivoglia suo

addebito penale sostenendo, in risposta alle prime abbozzate contestazioni in

merito, ad esempio, all’alimentazione rispettivamente a come veniva servito il

pranzo che:

"

se un bambino non vuole mangiare di solito si prova ugualmente a

farlo mangiare ma senza forzarlo. Di solito sono i bambini che vanno via a

mezzogiorno e la mamma dice che se non mangia si arrangia lei.

Da quello che io…ricordo non capitava quasi mai che un bambino non

volesse mangiare anche se è chiaro che vi sono dei bambini che mangiano di più

e altri di meno…

Per quanto concerne i menù posso dire che normalmente a pranzo 6 o

7.

qualità di verdure e cereali che cucino come passato di verdure che

confeziono in proporzioni che metto nel congelatore indicando data e contenuto…

Questa era la base che io utilizzavo e poi tutti i giorni

preparavo diversi tipi di pasta, a dipendenza dell’età del bambino facevo

attenzione alle dimensioni, riso, cereali e polenta una volta alla settimana…

Sovente le mamme arrivavano e mi chiedevano cos’era quel buon

profumino che si sentiva e facevo assaggiare il pranzo che stavo preparando…

Minestrone con verdure e cereali c’era tutte le settimane…

Non servivo comunque la carne così come riportato nel regolamento

dell’asilo. Tengo a precisare che erano sempre verdure fresche preparate da me

stessa e non quelle già pronte. Il menu era quindi variato. Ogni giorno era

diverso”

(PS AC 1 5.4.2005),

rispettivamente che i bambini che hanno soggiornato nel suo asilo:

"

non hanno praticamente mai pianto. Quei pochi che piangevano era

perché si erano addormentati in auto e la madre lo aveva svegliato per portarlo

all’asilo. Oppure può succedere che un bimbo non ancora abituato all’asilo

pianga, allora lo si prende in braccio, lo si porta in sala giochi, lo si

distrae con un gioco e il bimbo smette di piangere…Di solito i bambini che

arrivano al mio asilo nido corrono felici e contenti a giocare e bisogna corrergli

dietro per togliergli le scarpe”

(PS AC 1 5.4.2005),

oppure che, per quel che concerne il riposo pomeridiano, non é mai

capitato di dover usare delle forme di costrizione visto che non:

"

è mai successo che un bambino non volesse dormire. Solitamente un

bambino si addormenta vedendo gli altri che dormono. E’ una fascia d’età molto

regolare ed hanno bisogno di dormire. Io non ho mai incontrato alcuna

difficoltà ad addormentare uno dei miei piccoli ospiti”

(PS AC 1 5.4.2005),

seppur ammettendo come in alcuni casi, anche se solo con il

consenso dei genitori, un bambino già inserito in un pigiama sacco poteva

essere ulteriormente legato con delle bretelline tipo guinzaglio:

"

Quei bambini che non vogliono avere niente nel letto e che quindi

buttano fuori coperte e cuscino vengono messi, da me personalmente, nel pigiama

sacco.

L’informazione circa il fatto che il bimbo non vuole nulla nel

letto viene data dai genitori così come il consiglio di metterli in questi

pigiama sacco.

Queste indicazioni non vengono registrate da nessuna parte ma

ormai conosciamo i nostri ospiti.

In tutti i casi non vengono legati al letto in alcun modo salvo

disposizione della mamma. Se la mamma dice che bisogna fissare questi sacchi al

letto questo fissaggio avviene mediante una bretella ossia quelle che servono

per reggere i bimbi e insegnarli a camminare (tipo guinzaglio)”

(PS AC 1 5.4.2005).

Comunque sia al termine di questo suo primo verbale

d’interrogatorio del 5.4.2005 AC 1 ribadirà quella che sarà sempre e

perennemente la sua ferma posizione:

"

Io di fronte a queste accuse rispondo che non ho assolutamente

fatto nulla. Mai, mai, mai…

Gli interroganti mi comunicano che nel contesto dell’assunzione di

informazioni preliminari hanno raccolto numerose testimonianze che hanno

portato alla stesura di questo ordine d’arresto da parte del magistrato.

Mi viene chiesto cosa ho da dire in merito e rispondo che nulla di

quanto è scritto lì e di cui sono accusata è vero”

(PS AC 1 5.4.2005),

riaffermando questa sua totale innocenza anche il giorno

successivo dinanzi al GIAR dove contesterà nuovamente le:

"

dichiarazioni di tale K__________ (ndr: K I__________) che avrebbe asserito che

nell’asilo da me gestito ai bimbi si dava da mangiare merce avariata, pastoni

riscaldati per giorni; che chi non mangiava veniva forzato a farlo con

pressioni fisiche; che i bimbi venivano picchiati se piangevano e poi venivano

lasciati piangere per ore in sgabuzzini…

Il giudice mi dice che agli atti vi sono una decina di verbali di

persone impiegate nell’asilo che sostanzialmente dicono le stesse cose dette

dalla nominata K__________.

Io rispondo che non è vero. Tra l’altro i genitori entravano

nell’asilo e potevano vedere quanto succedeva.

Il giudice mi dice che queste persone dicono anche che i genitori

non entravano ma venivano lasciati sulla porta ed il bambino veniva portato

loro.

Il giudice mi da lettura di alcuni stralci dei verbali contenuti

nel rapporto d’arresto, dopo avermi letto la lista dei nomi delle persone

interrogate.

Io ribadisco che non è vero niente, e chiedo come mai queste

persone, se i fatti erano veri, non li hanno denunciati prima e sono rimaste a

lavorare lì.

Il giudice mi dice che il Laboratorio cantonale in un rapporto

5.4.2005

conferma la presenza di prodotti scaduti, conservati in modo differente

a quanto necessario e con vermi e farfalle.

Io rispondo che in sede di trasloco P__________ e P sono state

incaricate di ripristinare la dispensa e gettare quanto scaduto”

(GIAR AC 1 6.4.2005).

Così come farà in aula AC 1 manterrà questa sua intransigente,

anche se lecita, posizione negatoria per tutta l’istruttoria (considerando 39

della presente decisione) e questo sia dalla sua seconda audizione in Polizia

del 7.4.2005 (PS AC 1 7.4.2005) che in tutti i successivi 15 suoi verbali

d’interrogatorio dinanzi al PP (PP AC 1 15.4.2005, 26.4.2005, 3.5.2005,

10.5

, 13.5.2005, 23.5.2005, 30.5.2005, 15.6.2005, 24.6.2005, 13.10.2005,

18.10

, 28.10.2005, 13.1.2006, 20.1.2006 e 30.1.2008) ricordato come

dall’11.4.2005, su consiglio del suo legale, decise di rispondere:

"

unicamente alle domande che mi verranno poste in presenza del mio

difensore”

(PS AC 1 11.4.2005).

16.

Sulla scorta del

relativo ordine del 4.4.2005 (AI 12) il __________ è stato perquisito in 4

occasioni e meglio il 5.4.2005 (RPG allegati 247 e 248), il 6.4.2005 (RPG

allegato 250), il 20.4.2005 (RPG allegato 255 e 256) ed il 21.4.2005 (RPG

allegato 257) mentre l’abitazione privata dell’accusata lo è stata una sola

volta e meglio il 6.4.2005 (RPG allegato 249).

Quanto sequestrato dalla Polizia Giudiziaria trovasi correttamente

riportato nei relativi verbali (RPG allegati 247, 248, 249, 250, 255 e 257) ed

è stato successivamente registrato, all’eccezione degli alimenti di cui al

verbale di sequestro del 20.4.2005 (RPG allegati 255 e 256 nonché considerando

20.

della presente decisione) come reperti d’inchiesta per poi essere indicato

nell’AA come corpi di reato (RPG allegato 294).

Rinviando a quanto verrà detto nel capitolo XIV della presente

decisione si ricorda già sin d’ora come in sede dibattimentale AC 1 ha dichiarato di non opporsi ad un’eventuale confisca di tutto quanto in sequestro (verbale

dibattimentale pag. 25) precisando non di meno in merito alla pistola a gas

(RPG allegato 249 nonché doc. TPC 52 e 55) di averla acquistata:

"

almeno una trentina di anni fa in un negozio, se non sbaglio, ad __________

ed ho riempito un formulario. L'avevo presa per motivi di difesa. Non mi

ricordavo neanche più che era al mio domicilio. Non l'ho mai portata al __________.

Non ho mai dovuto usarla. Non ne chiedo la restituzione”

(verbale dibattimentale pag. 25).

V) L’inchiesta __________

17.

In base alle

constatazioni della Polizia Giudiziaria contenute nel RPG la Corte ha potuto accertare che nel periodo di apertura di questo asilo nido e meglio dal mese

di settembre 1996 al 5.4.2005 almeno 607 bambini hanno frequentato il __________

(RPG pag. 4, fermo restando che AC 1 in aula ha dichiarato che potevano essere

anche di più, nell’ordine di ottocento / novecento).

Buona parte di questi piccoli ospiti non sarebbe stata

identificata fermo restando come:

"

Diversi genitori, circa 150, a seguito della nostra richiesta scritta [cfr. allegato 286], hanno preso contatto telefonico con i nostri servizi,

e hanno riferito di non aver nulla da segnalare. Questi genitori non sono stati

interrogati”

(RPG pag. 4),

mentre più di un centinaio di mamme e papà lo sarebbero stati,

alcuni anche a due riprese, in rappresentanza di uno o più figli.

Per sei di questi piccoli ospiti, i cui nominativi evidentemente

non si ritrovano tra quelli indicati nell’AA, limitatamente ai presupposti

reati di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP),

lesioni semplici qualificate (art. 123 cfr. 2 cpv. 3 CP) e coazione (art. 181

CP) il MP, in data 3.12.2008, ha emesso un decreto di abbandono (art. 214 segg.

CPP) per intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c

CP, art. 98 lett. a CP e doc. TPC 2). Inversamente l’AA, emesso sempre il

3.12

, limitatamente ai presupposti reati di ripetuta violazione del dovere

d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP e punto 1 AA) e di ripetuta

coazione (art. 181 CP e punto 3 AA) elenca 71 e non 66 possibili “piccole

vittime” (doc. TPC 24), la cui singola posizione nell’ottica di un

eventuale intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c

CP ed art. 98 lett. a CP) sarà analizzata nel capitolo VI della presente

decisione.

18.

Sempre sulla scorta

delle constatazioni della Polizia Giudiziaria contenute nel RPG la Corte ha accertato che nel sopraindicato periodo d’apertura del __________ sarebbero:

"

state un centinaio le persone che hanno lavorato nella struttura”

(RPG pag. 4),

di cui solo 36 sono state identificate per essere successivamente

verbalizzate sia in Polizia che, alcune, dinanzi al PP (classificatore MP no.

10). Di queste 36, undici sarebbero state stagiere mentre delle restanti 25

solo 4 avrebbero avuto una formazione se non specifica perlomeno adeguata come

insegnanti di scuola materna, maestre d’asilo o docenti di scuola elementare.

Più specificatamente e limitatamente al periodo 16.4.2003 /

5.4.2005

(capitolo VI della presente decisione) sarebbero state 16 le persone

operanti al __________. A parte il contabile M G, tutte le altre 15 avrebbero

avuto un contatto diretto coi bambini e tra queste solo 3 (E L, maestra

d’asilo, impiegata solo il 23.3.2004, PS E L 1.4.2005, di seguito solo E L; P,

insegnante di scuola materna e P, educatrice d’asilo nido) avevano una

formazione perlomeno sufficiente, 6 erano stagiere (L G, mesi di giugno /

settembre 2004, PS L G 10.4.2005, di seguito solo L G; I, 3.11.2004 /

22.3

; N O, mesi di giugno / luglio 2003, PS N O 9.4.2005, di seguito solo N

O; E S, ottobre 2001 / aprile 2002 e nei mesi estivi del 2002 / 2004, PS E S

10.4.2005

e PP E S 28.3.2006, di seguito solo E S; S R, ottobre 2003 / marzo

2004, PS R S 24.3.2005, di seguito solo S R e K I, 13.9.2004 / 20.9.2004)

mentre il resto del personale proveniva da tutt’altro ambito professionale (V

A, impiegata di commercio, dicembre 2002 / ottobre 2004, PS V A 22.3.2005, di

seguito solo V A; C, impiegata; P C R, aiuto farmacista, 1.5.2000 / fine

ottobre 2004, PS P C R 23.3.2005, di seguito solo P C R; N S, studentessa,

1.10.2002

/ 9.9.2004, PS N S 30.3.2005, di seguito solo N S, M T, ausiliaria,

23.3.2005

/ 5.4.2005, PS M T 5.4.2005, di seguito solo M T e P W A M che lavorò

due giorni nel periodo agosto / settembre 2004).

Non contro tutte le 36 ex dipendenti identificate, ma solo contro

21.

di esse (AI 302 e doc. TPC 17) il MP ha aperto un procedimento penale

segnatamente per le ipotesi di reato di violazione del dovere d’assistenza o

educazione (art. 219 cpv. 1 CP), lesioni semplici (art. 123 CP) e vie di fatto

(art. 126 CP) ritenuto come quello di omicidio colposo (art. 117 CP), ipoteticamente

successo il 13.12.2000 a danno di un piccolo ospite, aperto unicamente nei

confronti di AC 1 e di P C R, sia stato nel frattempo chiuso con un decreto di

non luogo a procedere penale (art. 185 segg. CPP) datato 8.10.2008 (AI 395 e

402).

In 10 di questi 21 procedimenti nei confronti di ex dipendenti il

MP ha già emesso un decreto di non luogo a procedere penale (art. 185 segg.

CPP) per intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c CP

ed art. 98 lett. a CP, da AI 406 a 412 nonché doc. TPC 17), mentre i restanti

11.

procedimenti, se nel frattempo non già prescrittisi, sarebbero ancora in

attesa di giudizio.

19.

Oltre ai verbali

d’interrogatorio di AC 1 (considerandi 15 e 39 della presente decisione), di ex

dipendenti del __________ (AI 310, RPG, classificatore MP no. 10 e considerandi

da 29 a 38 della presente decisione) così come di più di un centinaio di

genitori (RPG e considerando 17 della presente decisione), l’inchiesta si è

basata su altre risultanze tra cui si ricordano, in particolare, i 48 richiami

di cartelle cliniche od ospedaliere che hanno interessato 131 bambini (da AI 30 a AI 36, AI 43, AI 44, da AI 144 a AI 172, AI 238, AI 253, da AI 363 a AI 367, AI 369, AI 370 e AI 378), la documentazione fotografica relativa ai locali dell’asilo

di Via __________ (AI 259 e 265) e dell’abitazione di __________ dell’accusata

(AI 311), l’analisi informatica del sequestrato notebook Compaq Evo

(considerando 16 della presente decisione e corpi dell’AA) contenente al suo

interno almeno 59 immagini raffiguranti per la maggior parte piccoli ospiti del

__________ (RPG allegato 272) nonché la perizia medico-pediatrica ordinata il

9.11.2006

alla PE 1 (AI 347, di seguito solo PE 1) di cui meglio si dirà nel

capitolo VIII della presente decisione.

Sono poi stati ordinati altri accertamenti, qui ripresi nei

considerandi da 20 a 22 della presente decisione, anche solo per indicare

perché non hanno avuto alcuna rilevanza sull’odierna sentenza di condanna.

20.

Al laboratorio

cantonale con istanze del 18.4.2005 e del 21.4.2005 il PP ha chiesto di

procedere a delle analisi organolettiche e microbiologiche a campione sui

preparati e le derrate alimentari rinvenute all’asilo nido e nel congelatore

del __________ (AI 41 e 53). Tali incarichi sono stati evasi con rapporto del

2.5.2005

a firma del chimico cantonale aggiunto TE 1 (AI 81, di seguito solo TE

1), che è stato sentito in aula il pomeriggio del 12.4.2010 (verbale

dibattimentale pag. 6 e 7) anche perché fu lui, il 5.4.2005, ad ispezionare la

dispensa, il congelatore e la cucina dell’asilo nido (AI 18, documento

inizialmente oggetto di opposizione all’uso dibattimentale poi ritirata, doc.

TPC 5 e 24 nonché verbale dibattimentale pag. 7).

Ritenuto inoltre come il 5.4.2005 presso l’asilo nido sono stati

rinvenuti vari alimenti scaduti anche da più anni (segnatamente 58 budini con

scadenza 26.02, 54 budini con scadenza 05.03, 4 budini con scadenza 08.01, 1

sacchetto di spinaci con scadenza 31.12.2002, 1 confezione di tagliuzzato di

pollo con scadenza 9.7.2001, 2 confezioni di verdura mista surgelata con

scadenza 12.2002, 2 sacchetti in plastica di passato di verdura fatto in casa

datati 14.2.2005 e 14.2.2004, 1 confezione di sofficini surgelati con scadenza

01.1999

nonché 6 confezioni di brodo di manzo e di pollo con scadenza

30.11

, AI 18, AI 259 e AI 265 nonché TE 1 verbale dibattimentale pag. 6),

sempre al sopramenzionato istituto, il 20.10.2005, è stato chiesto di esporre i

principi di base per una corretta congelazione di questi cibi e quali potevano

essere le conseguenze in caso di irregolarità (AI 258), incarico evaso con

relativo rapporto del 24.11.2005 (AI 281 e TE 1 verbale dibattimentale pag. 7).

Orbene in merito all’eventuale realizzazione a danno di __________

del presupposto reato di cui al punto 1 AA, per la Corte la questione del cibo ed in generale della qualità dell’alimentazione propinata ai

piccoli ospiti al __________ non ha giocato il benché minimo ruolo.

In primo luogo, perché ed indipendentemente dagli evidenti limiti

della perizia giudiziaria così come saranno esposti nel capitolo VIII della

presente decisione, non nel contesto di un esame sussuntivo del reato di cui

all’art. 219 cpv. 1 CP ma su un piano puramente generale che la Corte, come tale, può allora ben accettare, la PE 1 a pagina 39 della sua perizia del

18.11.2007

(AI 380) ha dichiarato che:

"

Diversi bambini hanno sofferto episodi di gastroenterite, ma non

in numero o frequenza eccessivi considerando quanti comuni sono questi disturbi

in infanzia…La mancanza di varietà e la diminuzione di oligoelementi può anche

essere ignorata perché il cibo offerto ai bambini al __________ non era

l’unica, e forse neanche la principale, fonte di alimentazione per loro e il

cibo offerto loro in casa riusciva a compensare le carenze di quello ingerito

all’asilo nido”

(AI 380).

Secondariamente perché il fatto che il 5.4.2005 siano stati

ritrovati vari alimenti scaduti (AI 18, 81, 259 e 265 nonché audizione

testimoniale TE 1, verbale dibattimentale pag. 6 e 7) non comprova ancora,

eccezion fatta per i budini di cui meglio si dirà nel considerando 33 della

presente decisione, che sicuramente ed in modo assolutamente vincolante per la Corte, prima di questa data, ai piccoli ospiti dell’asilo nido siano sempre stati propinati

dei cibi avariati o oltre la data di scadenza.

Del resto sul fatto che nella dispensa e nel congelatore del __________

fosse sempre regola avere alimenti scaduti, gli atti all’incarto sono tra loro

contraddittori. Limitatamente al periodo 16.4.2003 / 5.4.2005 (capitolo VI della

presente decisione) se è infatti assodato come sia il 5.4.2005 (AI 18, 81, 259

e 265 nonché audizione testimoniale TE 1, verbale dibattimentale pag. 6 e 7)

che il 24.4.2003 così come indicato da un rapporto di ispezione di un

funzionario del laboratorio cantonale, si dovette eliminare:

"

la seguente merce trovata in frigorifero scaduta:

- Tam-Tam 5 confezioni da 6 scadenza 22.04.03

- 1 Pappa Manzo-Verdure scadenza 9 nov. 2002

- 1 Joghurt 500 gr scadenza 6.3.2003…

- In congelatore ci sono delle confezioni prive di denominazione +

datazione (2° cassetto)”

(RPG allegato 282),

é altresì vero che, al di là delle più che comprensibili

perplessità sulla serietà di questi controlli alimentari altrimenti mal si

capirebbe come mai è stato possibile riscontrare dopo l’ottobre 2004 delle

derrate con date di scadenza ben anteriori a quell’anno, le ispezioni avvenute

l’8.9.2003 ed il 7.10.2004 non hanno evidenziato alcuna irregolarità quo ad

eventuali derrate scadute, all’ordine ed alla pulizia (RPG allegato 282).

21.

Al farmacista

cantonale con istanza del 8.2.2006 il PP ha chiesto di verificare se i farmaci

rinvenuti all’asilo nido erano idonei per dei piccoli ospiti, se in caso di

somministrazione erano pericolosi alla loro salute e, qualora scaduti, quale

poteva essere la loro incidenza sul benessere dei bambini (AI 314). Predetto

incarico è stato evaso in data 16.3.2006 con delle risposte sostanzialmente non

negative:

"

Tutto sommato, la lista non contempla farmaci particolarmente

problematici per i bambini fino a 3 anni. In particolare non ci sono

medicamenti per calmarli o comunque contenerli, fatta eccezione per lo sciroppo

Lysedil. La maggior parte dei prodotti serve a trattare la febbre, piccole

ferite e disturbi gastrointestinali minori…

Nell’elenco non figurano medicamenti che, degradandosi, producono

sostanze più tossiche del medicamento stesso.

I rischi sono dunque quelli connessi all’impiego dei medicamenti

(rischio di effetti secondari) e non al fatto che i farmaci sono scaduti”

(AI 324),

alle quali si è parimenti allineata anche la PC 29 a pagina 27 e 40 della sua perizia del 18.11.2007:

"

Nessuno dei medicamenti o altre sostanze date ai bambini erano

nocive in piccole dosi”

(AI 380);

"

I farmaci che i testimoni ammettono che siano stati somministrati

ai bambini non presentavano rischi per i bambini”

(AI 380).

22.

Richiamato quanto

indicato al considerando 13 della presente decisione in relazione all’asserita

modifica dei registri del 2004 del __________ (PS P M 31.3.2005), il 3.2.2006 è

stato richiesto alla Polizia Scientifica di accertare tecnicamente se nei:

"

Doc. 1: giornale dall’11.06.1999 al 02.09.1999

Doc. 2: giornale dal 02.09.1999 al 03.02.2000

Doc. 3: giornale dal 01.12.2000 al 15.05.2001…

siano o meno state fatte delle correzioni - modifiche alle

iscrizioni poste a matita degli orari di presenza o di altre scritte”

(AI 335).

Con riferimento al punto 4 AA la Corte altro non ha potuto fare che constatare l’assoluta inutilità di un tale esame visto come gli indicati

quaderni si riferiscono agli anni 1999 / 2001 e non al 2004, fermo restando poi

come anche nel merito le relative conclusioni del 21.8.2006 della Polizia

Scientifica non sarebbero servite a nulla:

"

Il complesso degli esami effettuati non ha portato

all’ottenimento di informazioni interessanti ed utili all’inchiesta. I

ritocchi, le aggiunte o le correzioni osservate potrebbero essere considerate

modifiche che rientrano in un normale contesto di correzioni apportate in un

testo scritto”

(AI 335).

VI) La parziale prescrizione

dei reati di cui ai punti 1 e 3 AA

23.

Prima di affrontare

questo capitolo che evidentemente si riferisce solo ed esclusivamente ai due

delitti (art. 10 cpv. 3 CP) indicati nell’AA e quindi agli asseriti reati di

ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP e

punto 1 AA) nonché di ripetuta coazione (art. 181 CP e punto 3 AA) trovasi

opportuno ricordare qual è il significato e il contenuto nel diritto penale

svizzero del principio in dubio pro reo.

Trattasi di un corollario della presunzione d’innocenza garantita

dall’art. 32 cpv. 1 della Costituzione Federale nonché dall’art. 6 cfr. 2 CEDU

e dall’art. 14 cpv. 2 Patti Onu II che trova applicazione sia nell’ambito della

valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio.

Per quanto riguarda l’onere probatorio, esso impone alla Pubblica Accusa di

provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la sua

innocenza. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice

penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più

sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del

materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo

(DTF 129 I 8, 127 I 38, 124 IV 86 e 120 Ia 31). La massima non impone

però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di

colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono

sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere

pretesa. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze

oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il

convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di

escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’accusato (sentenze

non pubblicate del Tribunale Federale, di seguito solo TF,6P.218/2006 del

30.3

,6P.72/2004 del 28.6.2004,6P.37/2003 del 7.5.2003,1P.333/2002 del

12.2

,6P.93/2001 del 10.1.2002 e 1P.608/1999 del 25.9.2000). Il principio

è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di

apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato

(DTF 127 I 38, 124 IV 86, 120 Ia 31 e sentenze non pubblicate del TF

6B.230/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2001). L’Alta Corte di Losanna

s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il

giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle

risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86)

tanto che sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa

portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il giudice

non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili,

sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209 ,

131.

I 57, 129 I 217, 129 I 8 e 173). Una valutazione unilaterale dei mezzi di

prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza

può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri

peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza

non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002).

24.

Il reato di violazione

del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) così come quello di

coazione (art. 181 CP) é un delitto ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 CP, il cui

termine di prescrizione è retto dall’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP secondo cui

l’azione penale si prescrive in sette anni se al reato è comminata una pena

differente da una pena detentiva a vita o superiore ai tre anni (art. 97 cpv. 1

lett. b e c CP nonché art. 10 cpv. 2 e 3 CP). La prescrizione decorre dal

giorno in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lett. a CP), se il reato è

stato eseguito mediante atti successivi dal giorno in cui è stato compiuto

l’ultimo atto (art. 98 lett. b CP) rispettivamente se il reato è continuato per

un certo tempo dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 lett. c

CP).

Limitatamente all’imputazione di cui all’art. 219 cpv. 1 CP non si

capisce bene da quando il PP estensore dell’AA intendesse far decorrere la

prescrizione. Difatti se avesse ritenuto applicabile solo l’art. 98 lett. a) CP,

così come del resto correttamente avvenuto nelle pregresse sue decisioni di non

luogo a procedere penale (art. 185 segg. CPP) nei confronti di alcune ex

dipendenti (considerando 18 della presente decisione) così come per quella di

abbandono (art. 214 segg. CPP) nei confronti dell’accusata (considerando 17

della presente decisione), preso atto della data d’emissione dell’AA, ne

consegue come, gioco forza, avrebbe dovuto prendere in considerazione

unicamente i soggiorni dei bambini presso il __________ dopo il 3.12.2001 e non

invece “dal 1999 al 5 aprile 2005” come indicato all’inizio del punto 1 AA.

Comunque sia, per la Corte è pacifico come per i presupposti reati

di cui all’art. 219 cpv. 1 CP nonché art. 181 CP il termine di prescrizione

settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP decorre dal giorno,

rispettivamente da ogni singolo atto, in cui l’autore ha commesso il reato

(art. 98 lett. a CP).

Premesso come sia in dottrina che in giurisprudenza i reati di

violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) e di

coazione (art. 181 CP) non sono considerati come reati permanenti ai sensi

dell’art. 98 lett. c) CP (MÜLLER, Basler Kommentar I, Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 98 no. 19 segg., TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo 2008, art. 98 no. 5 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 98 no. 3, KOLLY,

Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 98

no. 27 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I,

Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 98 no. 8 segg.) e

ricordato come, in ogni caso, in DTF 117 IV 408 il TF ha abbandonato la

figura giuridica del delitto continuato, i nuovi principi giurisprudenziali di

unità normativa dell’atto e di unità naturale dell’atto sviluppati in DTF

131.

IV 83 non trovano nel caso concreto alcuna possibile applicazione (MÜLLER,

op. cit., art. 98 no. 15 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 98 no. 4., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 98 no. 2, KOLLY, op. cit., art. 98 no. 23 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 98 no. 5 segg.) vuoi perché da interpretare in modo restrittivo,

già solo per non riesumare l’ormai decaduta figura giuridica del delitto

continuato, vuoi perché giuridicamente non dati, ed in questo senso anche

l’analogico richiamo interpretativo formulato dall’Avv. F P in base alla DTF

120.

IV 6, che comunque concerne un'altra tipologia di reato interessando atti

contro l’integrità sessuale e non contro la famiglia, è venuto successivamente

a cadere con la sentenza non pubblicata del TF 6S.397/2005 del 13.11.2005 in

cui è stato ribadito come anche in caso di abusi sessuali è da ogni singolo

atto che comincia a decorrere la prescrizione (art. 98 lett. a CP),

rispettivamente perché in relazione al principio dell’unità naturale dell’atto,

che richiede oltre ad un'unica e sola decisione delittuosa da parte del reo

l'esistenza di atti separati che formano obiettivamente un tutt’uno in quanto

tra loro strettamente legati nel tempo e nello spazio, è stato impossibile per la Corte poter concretamente riconoscere questo imprescindibile e necessario dato di partenza

(in altre parole l’esistenza di più atti tra loro successivi ex art. 98 lett. b

CP) visto come, salvo qualche sporadica eccezione, in tutti i loro verbali

d’interrogatorio sia in Polizia che dinanzi al PP le ex dipendenti del __________

(RPG e classificatore MP no. 10) non hanno assolutamente indicato per ogni

singolo bambino il cui nome si trova menzionato nell’AA quando e quante volte

sarebbe stato vittima delle presunte violazioni dei doveri d’assistenza o

educazione (art. 219 cpv. 1 CP) da parte dell’accusata.

Da questa grave, anche se non unica, carenza istruttoria, ne

consegue l’impossibilità per la Corte di poter ritenere, come inversamente

fatto dalla Pubblica Accusa e dai rappresentanti legali delle parti civili, che

ogni singolo ospite fosse stato indistintamente oggetto, durante tutto il suo

soggiorno al __________, di continui, se non quotidiani ma comunque ripetuti,

maltrattamenti. Fare proprio questo asserito non solo sarebbe arbitrario poiché

non accertato né comprovato dagli atti, ma sarebbe altresì contrario al

principio del in dubio pro reo così come richiamato nel considerando

precedente.

Susseguentemente e dal fatto che, visto quanto sopra, l’accusata,

e solo laddove sarà provato, non potrà che rispondere per ogni singolo bambino

di, al massimo, un unico maltrattamento (da cui l’ulteriore comprova della sola

applicabilità al caso in specie dell’art. 98 lett a CP) rispettivamente che,

sempre in applicazione del principio in dubio pro reo, per tutti i bambini indicati

nell’AA il cui soggiorno al __________ sarebbe avvenuto a cavallo del

16.4

, l’eventualmente accertato maltrattamento non potrà che essere

riportato a prima di quest’ultima data, ne deriva come nell’ottica dei reati di

cui all’art. 219 cpv. 1 CP ed art. 181 CP la Corte ha potuto unicamente riconoscere come non prescritte i casi di quei bambini dell’AA che hanno soggiornato

presso il __________ dopo il 16.4.2003, rispettivamente che vi hanno

soggiornato anche prima ma dai cui atti (in specie le dichiarazioni a verbale

d’interrogatorio dei genitori e delle ex dipendenti, segnatamente se hanno

lavorato solo dopo il 16.4.2003) si poteva evincere una possibile circostanza

di reato avvenuta dopo questa data.

In concreto e sempre in relazione ai punti 1 e 3 AA trattasi dei

seguenti bambini:

nome

periodo

AA

riferimento agli atti

PC

23, 14.2.2003

dicembre

2003.

/ giugno 2004

1.3

PS

M V A 17.5.2005 di seguito solo M V A

PL

1, 20.4.2001

settembre

2004.

/ gennaio 2005

1.

/1.2/1.7/3

PC

24, 26.12.2002

ottobre

2004.

/ marzo 2005

1.

/1.8/3

PS

D B 20.4.2005 di seguito solo D B

PC

3, 17.7.2003

ottobre

2003.

/ aprile 2005

1.

/1.5/1.7

PS

E C 17.5.2005 di seguito solo E C

PL

4, 9.9.2002

marzo

2004.

/ settembre 2004

1.

/1.7

PS

M P C 2.5.2005 di seguito solo M P C

PL

35, 20.5.2000

estate

2001.

/ settembre 2003

1.

/1.2/3

PS

M C 12.4.2005 di seguito solo M C

PL

36, 13.1.2004

agosto

2004.

/ aprile 2005

1.

/1.3

PS

C D 30.5.2005 di seguito solo C D

PL

7, 20.4.2002

gennaio

2003.

/ 31.3.2005

1.8

PS

S D M 9.4.2005 di seguito solo S D M

PL

10, 19.6.2003

ottobre.

2004.

/ marzo 2005

1.

/1.3/1.7/3

PS

Al G F 7.4.2005 di seguito solo A G F

PC

5, 9.9.2002

estate

2004.

/ aprile 2005

1.

/1.3/1.5/1.6/1.7/3

PS

K F 11.4.2005 di seguito solo K F

PL

11, 14.12.1999

novembre

2004.

1.

/3

PS

M G 18.5.2005 di seguito solo G M

PL

13, 20.3.2002

settembre

2003.

/ giugno 2004

1.

/1.2/1.4/3

PS

M S G 12.4.2005 di seguito solo G

PL

14, 25.1.2000

settembre

2002.

/ giugno 2003

1.

/3

PS

T P G 23.4.2005 di seguito solo T P G

PL

15, 13.9.2002

gennaio

2004.

/ marzo 2005

1.

/1.3/1.8

PS

D G 20.4.2005 di seguito solo D G

PL

17, 5.8.2003

aprile

2004.

/ agosto 2004

1.

/1.8

PS

J K 27.4.2005 di seguito solo J K

PC

8, 28.10.2000

primavera

2003.

/ settembre 03

1.

/1.3

PS

A B I 17.5.2005 di seguito solo A B I

PC

33, 11.3.2002

fine

2003.

/ autunno 2004

1.

/1.2/1.8/3

PS

D J 19.5.2005 di seguito solo D J

PC

32, 11.3.2002

fine

2003.

/ autunno 2004

1.

/1.2/1.8/3

PS

D J 19.5.2005 di seguito solo D J

PL

21, 30.12.2003

luglio

2004.

/ ottobre 2004

1.

/1.4/1.7/3

PS

I M 12.4.2005 di seguito solo I M

PL

20, 3.2.2003

agosto

2003.

/ giugno 2004

1.

/1.3/3

PS

M M 11.5.2005 di seguito solo M M

PC

11, 16.1.2004

luglio

2003.

/ ottobre 2003

1.

/1.2/1.3/3

PS

A e T T M 12.4.2005 di seguito solo T M

PL

22, 9.7.2000

settembre

2002.

/ agosto 2004

1.

/1.2/1.5/1.7/3

PS

A M 17.5.2005 di seguito solo A M

PL

34, 6.7.2003

gennaio

2004.

/ ottobre 2004

1.

/3

PS

Mo 7.4.2005 di seguito solo Mo

PC

28, 27.12.2002

autunno

2004.

/ marzo 2005

1.

/1.7

PS

Mu 8.6.2005 di seguito solo Mu

PC

29, 20.6.2002

aprile

2003.

/ febbraio 2005

1.

/1.8/3

PS

G N 11.4.2005 di seguito solo N

PC

15, 25.4.2003

settembre

2003.

/ febbraio 2005

1.

/3

PS

L P 11.4.2005 di seguito solo P

PL

40, 29.1.2002

febbraio

2004.

/ ottobre 2004

1.

/1.3/1.4/1.7/3

PS

N P 9.5.2005 di seguito solo P N

PC

31, 28.3.2002

settembre

2002.

/ marzo 2005

1.

/1.4/3

PS

Pr 8.4.2005 di seguito solo Pr

PL

27, 11.4.2002

maggio

2003.

/ marzo 2005

1.3

PS

D S M 20.4.2005 di seguito solo S M

PL

41, 4.2.2003

settembre

2004.

/ febbraio 2005

1.

/1.3/3

PS

Sc 13.4.2005 di seguito solo Sc

PC

18, 4.2.2003

dicembre

2003.

/ ottobre 2004

1.

/3

PS

K S 26.4.2005 di seguito solo S

PC

19, 16.4.2002

novembre

2003.

/ luglio 2004

1.

/1.3/1.8

PS

C T 17.5.2005 di seguito solo C T

PC

20, 21.2.2002

ottobre

2003.

/ marzo 2005

1.

/1.2/1.3/1.8/3

PS

A T 11.4.2005 di seguito solo A T

Rispetto ai complessivi 71 bambini indicati nell’AA (doc. TPC 24),

il loro numero si riduce a 33 unità e meglio i 27 già elencati a pagina 5 del

verbale per incombenti dell’11.1.2010 (doc. TPC 24) a cui si sono aggiunti PL

35.

(per un fatto asserito per avvenuto nel mese di luglio del 2003, PS PL 35

12.4

), PL 7 (per un fatto asserito per avvenuto il 23.3.2005, PS P

31.3

, E L 1.4.2005, P 9.5.2005 e I 10.5.2005), PL 14 (per un fatto

asserito per avvenuto nel giugno 2003, PS Pa PL 14 23.4.2005 e verbale

dibattimentale pag. 24), PL 22 (per un fatto asserito per avvenuto dopo il

13.5.2004

quale data di inizio del lavoro di C, PS C S 11.5.2005), PC 29 (per

un fatto asserito per avvenuto nei mesi di novembre o dicembre 2004, PS P

21.4

) e PC 31 (per un fatto asserito per avvenuto dopo il 19.11.2004 quale

primo giorno di lavoro di P, PS P C 21.4.2005, P 9.5.2005 e I 10.5.2005).

25.

Sulla scorta di quanto

sopra e sempre in relazione ai punti 1 e 3 AA, sono 38 i bambini la cui

posizione è da ritenersi come giuridicamente prescritta ai sensi dei combinati

art. 97 cpv. 1 lett. c) CP e art. 98 lett. a) CP, vuoi perché hanno interrotto

la loro frequentazione del __________ prima del 16.4.2003 o vuoi perché, seppur

soggiornandovi anche dopo, agli atti non si è trovata alcuna indicazione

precisa per una data successiva al 16.4.2003 in cui sarebbero stati vittima di

eventuali maltrattamenti da parte dell’accusata ipoteticamente costituivi del

reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP)

rispettivamente di coazione (art. 181 CP):

nome

periodo

AA

riferimento agli atti

PC

2, 12.1.2001

gennaio

2003.

/ giugno 2004

1.8

PS

D D B 18.4.2005

PC

1.

Alves,14.3.2002

agosto

2002.

/ agosto 2003

1.

/3

PS

C F A 11.5.2005

PL

3, 13.6.1999

giugno

2000.

/ ottobre 2004

1.

/1.3

PS

D C 9.5.2005

PL

2, 10.4.2000

febbraio

2003.

/ giugno 2003

1.

/1.8/3

PS

K C 25.4.2005

PL

5, 11.11.1999

aprile

2000.

/ agosto 2003

1.

/1.2/1.3/3

PS

B C 22.4.2005

PL

6, 4.12.2000

gennaio

2001.

/ dicembre 2003

1.

/3

PS

F D 2.5.2005

PL

37, 1.6.2000

anno

2000.

/ anno 2002

1.

/1.4/3

PS

C D 30.5.2005

PC

4, 29.11.1997

fine

2001/ inizio 2003

1.1

PL

8, 2.2.2001

dicembre

2002.

/ giugno 2003

1.

/1.5

PS

S M D C 3.5.2005

PC

25, 16.11.2001

settembre

2002.

/ giugno 2003

1.

/1.3/3

PS

P F C 20.4.2005

PC

6, 27.1.2000

luglio

2001.

/ marzo 2003

1.

/3

PS

G G 1.6.2005

PL

12, 14.12.1999

apr.

02.

/ dic. 02

1.

/1.4/3

PS

C P G 22.6.2005

PC

7,8.3.1999

anno

1999.

/ maggio 2002

1.

/1.2/1.8/3

PS

S G H 29.4.2005

PL

39, 13.12.1997

anno

2001.

/ settembre 2002

1.

/1.2/1.3/1.5/1.7/3

PS

A F D S 25.5.2005

PL

16, 6.12.1999

marzo

2000.

/ 2003

1.

/1.2/1.3/1.5/1.8/3

PS

F G 24.5.2005

PL

18, 5.10.1999

settembre

2001.

/ giugno 2004

1.

/3

PS

M K 18.5.2005

PC

9, 27.4.1999

anno

1999.

/ anno 2002

1.

/1.3/1.8

PS

V A 18.5.2005

PL

19, 25.3.2002

febbraio

2003.

/ febbraio 2004

1.

/3

PS

D L R 13.4.2005

PC

10, 20.2.2002

febbraio

2003.

/ giugno 2004

1.

/1.2/1.3/3

PS

A M 19.5.2005

PC

27, 18.11.2001

gennaio

2003.

/ marzo 2003

1.1

PS

N N M 26.4.2005

PC

12, 26.1.2000

settembre

2000.

/ inizio 2005

1.1

PS

A M 11.7.2005

PC

13, 27.10.2001

febbraio

2002.

/ ottobre 2004

1.8

PS

P P 22.4.2005

PC

14, 8.9.1999

ottobre

2000.

/ estate 2002

1.

/1.2/1.7/3

PS

V P 20.4.2005

PL

23, 29.2.2000

anno

2002.

/ anno 2003

1.

/1.2/1.3/1.7/3

PS

I P 19.4.2005

PC

30, 13.3.2001

settembre

2001.

/ inizio 2005

1.1

PS

Pr 8.4.2005

PC

16, 28.8.1999

inizio

2000.

/ marzo 2004

1.

/1.2/1.3/1.7/3

PS

M Q 20.4.2005

PL

33,14.11.2001

2.

o

3.

mesi nel 2003

1.

/1.3/1.5/1.7

PS

I R L 28.4.2005

PL

38, 26.3.2002

dicembre

2002.

/ marzo 2004

1.

/1.3/3

PS

V R 10.5.2005

PL

24, 31.7.2001

settembre

2002.

/ agosto 2004

1.8

PS

S R 26.4.2005

PL

25, 8.10.1999

febbraio

2000.

/ 2003

1.

/1.2/3

PS

D R 17.5.2005

PL

26.

nel

2003.

1.

/1.2/3

PL

28, 1.2.2001

marzo

2003.

/ agosto 2003

1.

/1.3/1.7

PS

V S 26.4.2005

PC

17, 28.2.2000

febbraio

2001.

/ 2002

1.

/1.2/1.3/1.7/3

PS

M E S 9.6.2005

PC

34, 5.8.2000

settembre

2001.

/ giugno 2003

1.

/1.4/1.8/3

PS

A T C 25.4.2005

PL

29, 16.2.2001

settembre

2001.

/ maggio 2002

1.

/1.4/3

PS

C D I T 28.4.2005

PL

30, 27.6.1999

nel

2003.

1.1

PC

21, 15.10.1997

agosto

1999.

/ novembre 2002

1.8

PS

S L 26.4.2005

PC

22, 18.6.1994

anno

2000.

/ anno 2002

1.8

PS

S L 26.4.2005

26.

Parallelamente e nella

misura in cui per i capi di imputazione 1 e 3 AA la presente sentenza non potrà

che fondarsi sui fatti eventualmente costitutivi di reato avvenuti dopo il

16.4

, anche per quel che concerne le ex dipendenti (RPG, classificatore MP

no. 10 e considerando 18 della presente decisione) la Corte, nel suo esame del fatto e del diritto, non potrà che prendere in considerazione che le

dichiarazioni rese da chi ha lavorato presso il __________ dopo questa data.

Trattasi concretamente di V A, C, P C R, L G, I, K I, E L, N O, P, P M, S R, E S,

N S e M T, di cui solo V A, P C R, E S e N S sono state impiegate sia prima che

dopo il 16.4.2003.

Lo stesso discorso vale anche per i verbali dei singoli genitori

nel RPG, di cui saranno utilizzati solo quelli relativi ai bambini indicati nel

considerando 24 della presente decisione.

VII) Risultanze istruttorie

27.

Nella misura in cui AC

1.

ha contestato sia in istruttoria (considerando 15 e 39 della presente

decisione) che in aula (considerando 81 della presente decisione) ogni e

qualsiasi suo addebito penale, trattasi di un processo totalmente indiziario.

Ragion per cui trovasi opportuno richiamare i principi cui deve avvalersi la Corte per apprezzare le prove agli atti, segnatamente le differenti dichiarazioni

dell’accusata a confronto con quelle delle sue ex dipendenti.

Per il processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa

dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la

sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è

certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il

giudizio di condanna mancando prove dirette, su indizi, che permettono un

processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la

condanna deve essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli

indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi

il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un

giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme.

L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il

giudice ne è personalmente convinto o meglio moralmente certo. A tale riguardo

si ricorda come il principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente

decisione) non significa obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che

egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto

ove egli rimanga nel dubbio, cioè laddove le prove assunte non hanno potuto

procurargli la certezza dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto

rilevante. Devesi però trattare di dubbi concreti, fondati su circostanze certe

e non di semplici ipotesi di interpretazioni divergenti dei fatti. Di seguito

anche nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più testimoni

occorre esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali

affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono

spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame

delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve

porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è

stato più volte ribadito dal TF con la precisazione che, in assenza di

riscontri oggettivi dovuti alle difficoltà probatorie, la credibilità

dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della

valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio

oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo.

28.

Quo all’esame delle

risultanze istruttorie la Corte ha proceduto nel seguente modo: in primo luogo

e per quanto utile al giudizio (considerandi da 29 a 38 della presente decisione) ha ricostruito quello che, in base agli atti rispettivamente alle

dichiarazioni delle ex dipendenti prese in considerazione in forza al

considerando 26 della presente decisione, è risultato essere il Baby Paradise

sia come organizzazione e funzionamento sia per alcune regole vigenti al suo

interno.

Di seguito e tenuto conto di come AC 1 ha sempre contestato ogni e qualsiasi suo addebito penale (considerandi 15 e 39 della presente

decisione) tanto da dichiarare nel suo verbale d’interrogatorio del 13.10.2005

che:

"

niente di quanto mi viene addebitato è vero…

Non spetta a me dire accertare perché sono state raccontate bugie

nei miei confronti. Da parte mia dichiaro che a fronte della nuova

contestazione dell’ottantina di singoli casi già contestatimi rispondo che

nulla di tutto ciò è vero”

(PP AC 1 13.10.2005),

la Corte si è posta la fondamentale questione a sapere a chi delle

due versioni credere (considerando 40 della presente decisione). Fatto questo,

e ritenuto però come i punti 1 e 3 AA (per i punti 2 e 4 AA si rinvia invece ai

considerandi 5, 8, 9, 13, 73, 74 e 76 della presente decisione) siano dei

reati, sempre e se qualora dati, commessi contro singoli e specifici bambini e

non generalizzabili o astratti, nei considerandi da 41 a 72 della presente decisione si è proceduto, per ogni singolo ospite di cui al considerando 24

della presente decisione, all’elencazione delle relative risultanze agli atti,

ritenuto come la loro posizione sarà successivamente analizzata al momento di

sussumere questi fatti in diritto (capitolo XI della presente decisione).

29.

Per i neonati le

dichiarazioni raccolte agli atti attestano come al __________ stavano tutto il

giorno nel girello rispettivamente nella sdraietta (PS L G 10.4.2005, P C 31.3.2005,

P C R 23.3.2005, K I 10.3.2005, S R 24.3.2005, C 25.3.2005 e 11.5.2005, I M 1.4.2005

nonché PP N S 30.8.2006), fermo restando che in caso di pianto il cuccio veniva

legato con un straccetto di garza a modo di bavaglio affinché non lo sputassero

(PS P C R 23.3.2005, S R 24.3.2005, C S 25.3.2005 e P C R 20.4.2005) e che, se

piangevano, rimanendo sempre nella sdraietta o in piedi nel girello, venivano

messi in una stanza buia dove restavano sino ad addormentarsi (PS P 31.3.2005).

30.

In merito ad alcune

regole di igiene e di pulizia vigenti al __________ le testimonianze raccolte

attestano che i biberon, le tettarelle ed i ciucci non erano mai sterilizzati

ma lavati solo con l’acqua (PS E S 10.4.2005 e L G 10.4.2005 nonché PP E S

28.3

), che con lo stesso straccio capitava di pulire sia per terra che il

viso di un bambino (PS L G 10.4.2005), che al momento del pranzo i piccoli

ospiti venivano imboccati a raffica e spesso con un unico cucchiaio (PS P C R

23.3

, E S 10.4.2005 nonché PP E S 28.3.2006), che per pulire le loro parti

intime li si metteva sotto l’acqua corrente del rubinetto (PS K I 10.3.2005, P C

R 23.3.2005, P 31.3.2005, I M 1.4.2005 e E S 10.4.2005 nonché PP E S 28.3.2006

e I M 6.9.2006) e non sul fasciatoio, utilizzando dei tovagliolini di carta

ruvida (PS P C 31.3.2005 e PP P C 19.6.2006), del sapone di Marsiglia da bucato

(PS P C 31.3.2005 e PP P C 19.6.2006) e, come borotalco, della fecola di patate

(PS E S 10.4.2005). In quest’ottica anche P G:

"

In diverse occasioni, quando portavo mio figlio nell’asilo nido

citato, ho potuto notare che agli altri bambini veniva dato il pasto di

mezzogiorno.

In quelle circostante era la AC 1 che dava da mangiare ai bambini

che erano tutti in fila, lei teneva in mano l’unico piatto e imboccava tutti i

bambini, che potevano essere 5 o 6, con un unico cucchiaio”

(PS P G 23.4.2005).

31.

Quo ai giochi presenti

al __________ le varie testimonianze concordano sul fatto che in sala giochi i bambini

dovevano essere solo controllati (PS M T 5.4.2005 e PP C S 16.9.2005), che

quelli che piangevano o facevano i capricci o facevano troppo rumore dovevano

essere messi in castigo o chiusi in camera (PS K I 10.3.2005), che i piccoli

ospiti dovevano giocare in silenzio senza urlare (PS P 31.3.2005, I M M mmordino 1.4.2005 e M T 5.4.2005 nonché PP

S R 3.5.2006 e P 21.6.2006) né correre in giro (PP S R 3.5.2006 e P 21.6.2006),

che vi erano molti giochi - anche se si utilizzavano delle bombolette spray

usate a cui era stato tolto il cappuccio e che i bambini mettevano in bocca (PS

C 23.3.2005, M T 5.4.2005 ed V A 26.4.2005) - che non erano né didattici né

differenziati per l’età (PS P C R 23.3.2005, C 25.3.2005, P 31.3.2005 e M T

5.4.2005

nonché PP P M 21.6.2006) così come nella sede di __________ era

vietato uscire in giardino (PS P C R 23.3.2005 e C 25.3.2005) o in generale non

si poteva disegnare (PS P C R 23.3.2005 e PP C 16.9.2005) o giocare con la

plastilina (PS P C R 23.3.2005 e PP P 21.6.2006) perché si avrebbe sporcato

troppo.

32.

Per quel che concerne

i medicamenti, nella maggior parte dei casi scaduti (PS C S 25.3.2005 e P

21.4.2005

nonché PP P 19.6.2006), dalle dichiarazioni di quattro ex dipendenti

risulta che venivano propinati ai bambini all’insaputa dei genitori (PS P C 21.4.2005),

che quelli da loro forniti venivano somministrati senza rispettare la posologia

ordinata (PS C S 25.3.2005) e che se un piccolo ospite era febbricitante si

doveva procedere come indicato al punto 1.6 AA (PS C S 25.3.2005, I 1.4.2005, P

21.4.2005

e P 9.5.2005).

33.

In merito al cibo

offerto col pasto principale, somministrato normalmente dopo le ore 11.00 e

sostanzialmente sempre preparato da AC 1:

"

sia nella sede vecchia che in quella nuova. Non abbiamo mai avuto

alcuna cuoca e mi sono sempre occupata personalmente di preparare il pranzo”

(PS AC 1 5.4.2005),

servizio che però l’accusata, giova ricordarlo, non era

autorizzata a dare (considerando 7 della presente decisione) e che in ogni caso

e per sua scelta non prevedeva la carne (PS AC 1 5.4.2005 e considerando 15

della presente decisione), le dichiarazioni delle ex dipendenti sono risultate,

tra loro, sempre univoche e concordanti.

Per i neonati vi é allora che non era inusuale ricorrere a del

latte in polvere e a delle pappette scadute (PS P 31.3.2005, I 1.4.2005 e L G

10.4

) senza dimenticare come il 5.4.2005 sia stato trovato un biberon

datato 26.3.2003 il cui liquido conteneva tracce di alcool (AI 265 fotografia

58).

Per gli altri ospiti, invece, il cibo più frequente era costituito

da un pastone ripresentato più volte in cui era mescolato del cibo fresco con

degli avanzi visto che AC 1 non cucinava giornalmente ma:

"

in pratica una volta sola alla settimana e rimescolava

continuamente i cibi che rimanevano di giorno in giorno, mescolando addirittura

cibi della settimana prima con qualcosa di fresco”

(PP P 19.6.2006),

rispettivamente che:

"

Al lunedì la signora AC 1 preparava del minestrone a partire da

buste di verdura fresche già tagliate. Ella vi mischiava gli avanzi della

settimana prima che prendeva dal frigo e dal congelatore. Prendeva parte di

questa miscela, in parte fresca e in parte con cibi più vecchi, e la utilizzava

per preparare il pranzo mescolandola con pasta o accompagnandola a polenta. La

parte della miscela appena descritta che non era utilizzata veniva messa in

congelatore e veniva riutilizzata l’indomani se lei c’era. Come detto se lei

non c’era noi dipendenti cucinavamo cibo fresco”

(PP N S 30.8.2006).

Questo pastone, in cui confluivano gli avanzi di più giorni di

pasta, di polenta, di minestrone e di riso, il tutto sapientemente tritato,

aveva un sapore acido, puzzava e faceva schifo (PS V A 22.3.2005, N S

30.3

, P M 31.3.2005, C 25.3.2005, S R 24.3.2005, K I 10.3.2005, P C 31.3.2005,

P C R 23.3.2005 e L G 10.4.2005 nonché PP V A 16.9.2005, C S 16.9.2005 e E S

28.3

), ma ciò malgrado, se l’accusata era presente, era obbligatorio farlo

mangiare ai bambini (PS V A 22.3.2005, P M 31.3.2005 e P C 31.3.2005) e AC 1,

per cerziorarsene, verificava nella pattumiera che non fosse stato buttato via

(PS C S 25.3.2005 e E S 10.4.2005).

Oltre a ciò, sempre a dire di alcune ex dipendenti, ai bambini

venivano date delle derrate alimentari scadute, ad esempio del sugo a base di

verdure o di mascarpone (PS P M 31.3.2005 e PP P M 21.6.2006), della panna (PS

P 31.3.2005), dei formaggini (PS I M 1.4.2005) così come della frutta non di

prima qualità (I m 1.4.2005). In questo ordine di idee, oltre a richiamare

quanto indicato nel considerando 20 della presente decisione, vedasi anche le

seguenti dichiarazioni di P M e P C:

"

un giorno stavo preparando da mangiare, stavo cucinando della

pasta con il sugo.

Ad un certo momento ho prelevato dalla dispensa una bottiglia di

sugo, mi sembra una passata di pomodoro, per condire la pasta.

Ho aperto il tappo della bottiglia del sugo ed ho notato un

vermetto (cagnotto) morto, sotto il tappo, altezza ultimo filetto della

bottiglia di vetro.

Il verme in questione non era sulla bottiglia ma all’esterno, sul

vetro.

Avevo detto a di questo verme, mi diceva di non preoccuparmi in

quanto il verme era all’esterno e di adoperare comunque il sugo.

Io ho nascosto questa bottiglia e ne ho adoperata un’altra”

(PS P 31.3.2005);

"

In un’altra occasione, avevamo preparato della pasta fresca.

Mentre noi, come pure i bambini mangiavamo la pasta, avevo modo di

scorgere tre vermi cotti, nella pasta asciutta.

Non so da dove venissero questi vermi, non credo dal sugo, presumo

dalla pasta.

Noi impiegate avevamo fatto notare a AC 1 che nella pasta asciutta

da dare ai bambini, vi era la presenza di questi tre vermi.

AC 1 ci diceva di buttare via i vermi, di rimuoverli e dare

comunque la pasta ai bambini”

(PS P M 31.3.2005);

"

Un giorno stavo mischiando la pasta riscaldata con un po’ di sugo

e mi sono accorta che dentro c’era un verme. L’ho riferito alla signora AC 1 e

lei mi ha semplicemente risposto di togliere il verme e di dare comunque la

pasta ai bambini”

(PS P C 31.3.2005),

senza altresì dimenticare come, secondo P C R, la regola di base

al momento del pranzo era che:

"

il piatto che lei dava bisognava finirlo, con le buone o con le

cattive”

(PS P C R 23.3.2005),

o altrimenti detto

"

alle ore 1100 (ndr:

i bambini) mangiavano, piatti stracolmi ed erano obbligati a finire

tutto”

(PS P M 31.3.2005).

A merenda, invece, venivano quasi sempre propinati dei budini,

spesso scaduti (PS V A 22.3.2005, N S 30.3.2005, C 25.3.2005, S R 24.3.2005, P

C 31.3.2005, P C R 23.3.2005, E L 1.4.2005 e E S 10.4.2005, PP N S 30.8.2006 e

P M 21.6.2006 nonché considerando 20 della presente decisione) se non già

ammuffiti (PS V A 22.3.2005 e L G 10.4.2005) perché acquistati in grandi

quantità con le azioni dei supermercati (PP N S 30.8.2006, P M 21.6.2006 e E S

28.3

), che venivano preventivamente scongelati o improvvisamente

riscaldati al forno microonde (PS V A 22.3.2005, P C R 23.3.2005 e P

21.4

), il tutto, almeno in un’occasione, con una manifesta imperizia visto

che un bambino ebbe un inizio di congestione (PS P 31.3.2005, E L 1.4.2005, P M

9.5.2005

e I 19.5.2005).

34.

Le tavole processuali

fanno poi reiteratamente richiamo a ripetuti atti di violenza di AC 1 nei

confronti dei suoi piccoli ospiti e questo sia in generale che, soprattutto, al

momento del pranzo.

Si comincia con l’alzar la voce e sgridare per vari motivi (PS N S

12.5.2005

e C 11.5.2005 nonché PP P C 19.6.2006, P M 21.6.2006 e I M 6.9.2996),

per poi passare a sberle o sculacciate sul sedere o sul viso (PS N S 12.5.2005,

V A 26.4.2005, C 11.5.2005 e P C R 20.4.2005 nonché PP N S 30.8.2006 e V A

16.10

) sino anche a tirare i capelli (PS P C R 22.4.2005).

Ma è soprattutto al momento del pranzo se il bambino rifiutava per

qualsivoglia motivo di mangiare che si concentravano le maggiori violenze,

partendo anche in questo caso dal semplice alzar la voce (PS I M 10.5.2005 e PP

S R 3.5.2006) per poi cadere in varie forme di costrizione fisica tra cui la

pressione del cucchiaio sulla bocca per farla aprire (PS P 31.3.2005 e 21.4.2005,

C 11.5.2005, V A 26.4.2005 e P M 9.5.2005), la chiusura del naso

rispettivamente la pressione con le dita sulle mascelle (PS C 25.3.2005 e

11.5

, I 10.5.2005, Alonso 26.4.2005 e N S 12.5.2005 nonché PP V A

16.10.2006

e N S 30.8.2006), il tirare i capelli (PS P C R 22.4.2005), delle

sberle sulle mani o sul viso (PS E S 10.4.2005) sino a non meglio precisate

forme di ingozzamento (PS E L 1.4.2005, P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005 e E S

10.4

).

In quest’ottica e a puro titolo d’esempio si vedano le seguenti

tre dichiarazioni di P C R, P e R S che ben inquadrano il momento del pranzo,

iniziando da un veloce riassunto dei metodi di forzatura messi in atto dall’accusata:

"

Se un bambino non mangiava, lei lo prendeva in braccio, gli

teneva le braccia con una mano, e con l’altra metteva il cucchiaio in bocca. Se

il bambino non apriva la bocca, gliel’apriva con la forza, con il cucchiaio,

facendo leva sul labbro. Oppure schiacciando sulle guance, premendo quindi

sulle mascelle. Un altro sistema che ho visto usare più volte era chiudere il

naso del bambino, il quale, chiaramente, non potendo respirare, apriva la

bocca. Il bambino non aveva neppure il tempo di ingoiare tra una cucchiaiata e

l’altra, visto che la AC 1 lo imboccava velocemente”

(PS P C R 23.3.2005),

per poi richiamare quelle che, spesso, erano le conseguenze di

tali costrizioni:

"

C’erano dei bambini che evidentemente vomitavano e per la

forzatura che lei imponeva e per la schifezza che mangiavano”

(PS P 31.3.2005),

e ricordare, per finire, cosa succedeva quando un bambino non

voleva mangiare:

"

Nell’ora del pasto AC 1 usava la forza nei confronti dei bambini

che non volevano sedersi a tavola e stare seduti.

AC 1 li prendeva per le braccia e li metteva giù con forza sulla

panca.

Se un bambino non voleva stare seduto, lo afferrava per un braccio

e con l’altra mano, da sotto il tavolo prendeva le gambe, tirandole per farlo

in pratica sedere, lo faceva in modo nervoso, con una certa forza, una forza

sufficiente a piegare la resistenza del bambino interessato.

E’ logico che i bambini dopo questo trattamento piangevano.

Se i bambini continuavano a piangere AC 1 s’innervosiva

ulteriormente, ed urlava nei loro confronti, dicendo di stare zitti.

Se non bastava questo dava loro una sberla forte sulle manine oppure

sulla bocca adoperando il suo palmo della mano,

Con forte intendo dire che i bambini piangevano dopo questo gesto.

Io non ho mai visto lasciare dei segni sulle manine o sulla bocca.

Di conseguenza i bambini s’impaurivano, lo si capiva in quanto

erano agitati e tutti iniziavano a piangere.

Se un bambino non smetteva di piangere allora veniva sollevato con

forza (lo prendeva per le braccia) e tenuto per le braccia lo portava nella

stanza da letto e lo appoggiava con forza nel lettino sempre tenendolo per le

braccia; il bambino prendeva un bel colpo, la AC 1 non prendeva nessuna precauzione per quanto riguarda la testa del bambino interessato…

Quindi il bambino veniva lasciato da solo nella camera a piangere”

(PS S R 24.3.2005).

35.

Se un bambino iniziava

a piangere, rispettivamente non smetteva subito dopo esser stato richiamato,

sempre secondo le anche qui univoche dichiarazioni di alcune ex dipendenti, AC

1.

cominciava ad alzar la voce (PS N S 12.5.2005) per poi passare a metodi più

drastici come delle sculacciate sul sedere (PS N S 30.3.2005 e 12.5.2005 nonché

C S 25.3.2005 e 11.5.2005), delle sberle sul viso (PS V A 22.3.2005, P C R

23.3.2005

e N S 30.3.2005), degli scrollamenti alle braccia (PS C S 11.5.2005 e

P C R 23.3.2005), la mano sulla bocca (PS P C 28.4.2005, P M 9.5.2005, C S 25.3.2005,

M G 12.4.2005 e P C R 22.4.2005) o il premere la testa del bambino contro il

proprio petto (PS V A 26.4.2005).

36.

Altra pratica

dell’accusata, poiché è questo quello che le dichiarazioni testimoniali dicono,

era mettere i bambini in camera a lasciarli piangere sino allo sfinimento o

sino a che si addormentavano (PS V A 26.4.2005, C 25.3.2005 e 11.5.2005, N S

12.5

, P C R 20.4.2005 e 22.4.2005, P C 21.4.2005, I M 10.5.2005, L G

10.4.2005

nonché PP N S 30.8.2006), identico procedere messo in atto anche

quando si rifiutavano di mangiare (PS N S 12.5.2005, Casari PS 25.3.2005, V A

26.4.2005

e P C R 22.4.2005).

37.

Con espresso

riferimento ai punti 1.4 e 3 AA l’istruttoria ha permesso di accertare come

presso il __________ i singoli lettini avessero delle sbarre in legno (AI 265

fotografie no. 71, 72 e 87) a cui, durante l’obbligatorio riposo pomeridiano

dalle ore 13.00 alle ore 15.30 (P C R 23.3.2005), ricordato come a dire

dell’accusata:

"

Alle ore 1300 i bambini vanno a letto. Al massimo alle 1315 tutti

sono giù. Tutti i bambini fanno la nanna”

(PS AC 1 5.4.2005),

venivano legati i lacci dei sacchi letto in cui giacevano i

bambini. In quest’ottica e seppur rammentato come in base al punto 1.4 AA un

tale procedere non è oggetto di imputazione, si vedano i seguenti passaggi

delle testimonianze di S R, P C e P M :

"

ADR che il sacco in cui venivano messi i bambini, tutti

compresi i neonati, è di quelli del tipo in commercio. Questi sacchi ai loro

lati hanno dei lacci che venivano legati al letto, non vi erano lacci sopra. I

bambini venivano messi a pancia in giù. I bambini, essendo legati i sacchi al

letto, non potevano né girarsi né alzarsi. I bambini potevano muovere le gambe

nel sacco, le gambe e la testa fuori dal sacco”

(PP S R 3.5.2006);

"

ho assistito a bambini che piangevano in modo prolungato e poi

venivano messi nei sacchi appositi (in commercio) che venivano legati ai

lettini. I bambini, (anche sotto l’anno, anche di 4 o 5 mesi che in pratica non

si muovevano), venivano messi a pancia in giù in questi sacchi e negli stessi

potevano muovere unicamente le braccia e la testa”

(PP P C 19.6.2006);

"

ADR che con sacco a pelo intendo quei sacchi in commercio fatti

apposta per i bambini per far sì che non si scoprino nel letto e in cui vengono

infilate le braccia e la testa.

ADR che questi sacchi hanno dei lacci che potevano poi essere

legati al letto. I bambini venivano messi a pancia in giù e talvolta, mi è

stato riferito dalle mie colleghe e dalla signora AC 1 stessa, che ella aveva

provveduto a legare tali sacchi al letto”

(PP P M 21.6.2006).

Se però questo primo espediente per assicurare i bambini a letto

non si rivelava sufficiente poiché riuscivano ad alzarsi e tentavano, se non

addirittura riuscivano, a scavalcare le sbarre, subentrava, per fissarli

definitivamente, l’uso di bretelle, procedimento ammesso dalla stessa accusata

nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 5.4.2005 a patto che i

genitori, precedentemente informati, si fossero dichiarati d’accordo:

"

In tutti i casi i sacchi non vengono legati al letto in alcun

modo salvo disposizione della mamma. Se la mamma dice che bisogna fissare

questi sacchi al letto questo fissaggio avviene mediante una bretella ossia

quelle che servono per reggere i bimbi e insegnarli a camminare (tipo

guinzaglio)”

(PS AC 1 5.4.2005).

E che presso il __________ l’uso di queste bretelle (doc. TPC 60)

fosse non l’eccezione ma la regola per bloccare i piccoli ospiti nei loro letti

durante le ore di riposo pomeridiano ne danno chiara conferma le seguenti

dichiarazioni in Polizia e dinanzi al PP di N S, I M e P C R:

"

Devo dire che i sacchi per dormire di solito venivano impiegati

per bambini di età sino ai due anni, dipendeva pure dalla corporatura.

Gli altri venivano messi nel lettino e legati allo stesso con dei

lacci non elastici, che si fissavano tra loro con un dispositivo di chiusura al

centro, chiusura a clip, in plastica.

A domanda rispondo che questi lacci erano una sorta di bretelle

che erano fissate al lettino e quindi i bambini infilavano le loro braccia.

Le bretelle venivano unite tra loro con un clip; erano bretelle

regolabili in lunghezza, con questo sistema i bambini erano più liberi di

muoversi”

(PS N S 30.3.2005);

"

ADR che praticamente tutti i bambini, anche quelli calmi che non

piangevano e che non si alzavano dal letto, venivano legati, vuoi nei sacchi,

vuoi con le bretelle e ciò quando era presente la signora AC 1”

(PP N S 30.8.2006);

"

La AC 1 mi aveva mostrato delle bretelle (tipo cintura di

sicurezza delle auto) con una chiusura a gancio e mi aveva detto di usarle

qualora un bambino non ne voleva sapere di rimanere a letto. In pratica avrei

dovuto legarlo con quelle bretelle in modo tale che il bambino rimaneva

immobilizzato sul letto”

(PS I M 1.4.2005);

"

che secondo me le bretelle che la signora AC 1 usava regolarmente

per legare i bambini al letto non sono del tipo di quelle che utilizzano i

bambini quando imparano a camminare, bensì sembravano di altra provenienza”

(PP I M 6.9.2006);

"

Preciso che talvolta la, se mancavano i sacchi per i lettini,

usava le bretelle che si usano quando i bambini piccoli iniziano a camminare,

le bretelle venivano infilate sotto il materasso e fuoriuscivano unicamente le

due estremità che poi si attaccavano sopra il bambino, senza stringere”

(PP P C R 4.10.2005).

Questo sistema di legatura dei bambini non nel sacco letto ma,

singolarmente o a suo rinforzo, mediante l’uso di bretelle avrebbe trovato

concreta applicazione anche per alcuni dei casi di cui al considerando 24 della

presente decisione. In questo senso, oltre a ricordare le dichiarazioni di K M

e Ma nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio di Polizia del 21.4.2005 e

del 1.4.2005 (considerando 11 della presente decisione) si vedano i casi di PL

13.

(PS C S 25.3.2005 e considerando 52 della presente decisione), PL 14 (PS P G

23.4.2005

e considerando 53 della presente decisione), PL 40 (PS N S 12.5.2005

e considerando 66 della presente decisione) e PC 31 (PS P M 9.5.2005, I M 10.5.2005

e P C 21.4.2005 nonché considerando 67 della presente decisione).

38.

Gli atti

predibattimentali danno poi altri spaccati del __________, tra cui si ricorda

tutta una serie, se non di crasse bugie, di false informazioni propinate ai

genitori per tranquillizzarli dicendo loro che i rispettivi figli avevano

sempre mangiato tutto senza mai vomitare anche perché ogni giorno venivano

cucinati cibi freschi (PS V A 22.3.2005, K I 10.3.2005 e L G 10.4.2005), che

avevano dormito bene tutto il pomeriggio (PS L G 10.4.2005), che non avevano

mai pianto (PS V A 22.3.2005) e che se fosse successo sarebbero stati presi in

braccio e coccolati (PS K I 10.3.2005), che venivano fatti giocare in giardino

(PP V A 16.10.2006) così come portati al lago a passeggiare (PP V A

16.10

), insomma che tutto e sempre funzionava in modo ottimale (PS E S

10.4

), quasi idilliaco.

Alcune ex dipendenti nelle loro dichiarazioni hanno poi sostenuto

che l’accusata tenesse una sorta di doppia contabilità: una in cui aumentava il

numero delle ore sulle schede di ogni singolo bambino alfine di incassare di

più (PS L G 10.4.2005 e M G 12.4.2005), l’altra per marcare in difetto il loro

numero e la presenza oraria per così eludere eventuali controlli da parte

dell’autorità amministrativa visto le esistenti restrizioni alla sua

autorizzazione provvisoria (PS E S 10.4.2005 e P C 31.3.2005 nonché

considerando 7 della presente decisione), fermo restando come non disdegnasse

di manipolare le schede delle ore del personale per così pagarlo meno (PS L G

10.4.2005

e M G 10.4.2005).

Per finire e sempre secondo alcune delle ex dipendenti, AC 1 aveva

imposto altre regole di comportamento tra cui quella che se i bambini piangono

non si devono prendere in braccio altrimenti non si abituano a stare con gli

altri (PS I M 10.3.2005 e I 1.4.2005 nonché PP C S 16.9.2005), che i genitori,

al momento di riprendere i loro figli, dovevano attendere fuori dalla porta

d’entrata e che se durante il riposo pomeridiano i bambini piangevano era

vietato andare a vedere cosa stava succedendo (PS P C i 31.3.2005, P C R

23.3.2005

e E D-B 15.3.2005).

Svariate regole che però, per quel che concerne il pranzo ed il

riposo, C S, nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 25.3.2005, ha

saputo felicemente riassumere in poche righe:

"

La teoria di è la seguente:

Da quella porta, indicando quella d’entrata dell’asilo, non esce

nessuno che non abbia mangiato tutto e dormito due ore e mezza.

Lei diceva che magicamente tutti nel suo asilo all’una dormivano e

alle tre e mezza si svegliavano sia bambini che bebé”

(PS C S 25.3.2005).

39.

Come già anticipato AC

1.

si è sempre dichiarata innocente (considerandi 15 e 81 della presente

decisione) e questo non solo in relazione a qualsivoglia ipotesi di reato

dell’AA ma anche in merito a qualsiasi altra censura formulatale contro dalle

sue ex dipendenti così come brevemente riassunta nei considerandi precedenti.

In particolare, per quanto concerne le rivolte accuse di varie

costrizioni a danno dei bambini sia al momento del pranzo che durante il riposo

pomeridiano, l’accusata, nei rispettivi suoi verbali d’interrogatorio in

Polizia e dinnanzi al PP, si è così espressa:

"

se un bambino non vuole mangiare di solito si prova ugualmente a

farlo mangiare ma senza forzarlo. Di solito sono bambini che vanno via a

mezzogiorno e la mamma dice che se non mangia si arrangia lei...

non capitava quasi mai che un bambino non volesse mangiare anche

se è chiaro che vi sono dei bambini che mangiano di più e altri di meno”

(PS AC 1 5.4.2005);

"

Ribadisco che io non urlavo mai, né con le collaboratrici, né con

i bambini…

Adr: che non c’erano bambini difficili da imboccare…

Ogni bambino aveva il suo cucchiaio…

E se un bambino non voleva mangiare, come spesso capita a

quell’età, cosa succedeva?

Risposta:

Gli si portava via il piatto e poi si diceva alla mamma che non

aveva voluto mangiare, o aveva mangiato solo in parte.

Domanda:

Ci sono stati bambini che venivano da lei convinti, in un modo o

nell’altro, a mangiare con urla, o forza fisica?

Risposta:

Non esiste.

Domanda:

Su questo punto vi è una chiamata in causa della sua persona, su

vari anni. Dagli atti risulta che lei convinceva i bambini a mangiare con la

forza. Prenda posizione.

Risposta:

Non è assolutamente vero.

Il Magistrato mi fa rilevare che sono diverse le testimonianze che

convergono su questo aspetto.

Da parte mia dichiaro che non posso ammettere una cosa non

avvenuta.

Domanda:

Da atti d’inchiesta risulta che lei chiudeva il naso dei bambini,

per far sì che aprissero la bocca, premeva le dita sulle mandibole, per

provocare l’apertura della bocca, dava anche delle sberle, e questo allo scopo

di imboccare i bambini. Capitava anche che alcuni bambini vomitassero, e

vomitassero il pastone da più persone definito acido e immangiabile, che faceva

schifo, e malgrado ciò lei continuava ad imboccarli, quasi ad ingozzarli

rapidamente. Quei bambini che erano in preda ai pianti e agli strilli a causa

del trattamento subito, venivano messi in un locale buio, e questo capitava

anche con i bambini che piangevano perché non volevano dormire. Prenda posizione.

Risposta:

Io dico che non è assolutamente vero”

(PP AC 1 26.4.2005);

"

Il Magistrato mi chiede cosa facevo se un bambino si rifiutava di

mangiare.

Dichiaro che si aspettava un momento fino a che il bambino aveva

fame e poi mangiava.

Il Magistrato mi contesta, come peraltro fatto nei verbali dove mi

sono stati contestati i singoli casi, che dagli atti risulta che io mettevo in

atto costrizioni di varia natura.

Assolutamente falso”

(PP AC 1 18.10.2005);

"

Non è mai successo che un bambino non volesse dormire. Solitamente

un bambino si addormenta vedendo gli altri che dormono. E’ una fascia di età

molto regolare ed hanno bisogno di dormire. Io non ho mai incontrato alcuna

difficoltà ad addormentare uno dei miei piccoli ospiti”

(PS AC 1 5.4.2005).

Insomma, per AC 1 il suo asilo è sempre stato, e non solo per il

nome, un vero e proprio paradiso dove di solito i bambini:

"

corrono felici e contenti a giocare e bisogna corrergli dietro

per togliergli le scarpe.

Io ho persino delle mamme che è il terzo bambino che portano e non

ho mai avuto alcuna difficoltà come già detto ne con le mamme ne con i bambini”

(PS AC 1 5.4.2005);

il tutto in un ambiente perennemente armonioso e felice così come

trasparirebbe dal seguente quadretto tratto dal suo verbale d’interrogatorio del

7.4

:

"

quando io arrivavo all’asilo tutte le mattine, i bambini erano in

sala giochi. Io andavo al cancelletto a salutarli, e tutti mi correvano,

facevano la gara per venire a farmi il bacio, ciao tata, ciao tata. E tutti

venivano, facevano il bacio e salutavano, tutti. E le mie ragazze, più volte

hanno detto alternativamente, si sono sempre meravigliate che loro erano lì da

tutte le mattine, e dicevano e non ci cagano neanche, mentre io che arrivavo

fresca fresca venivano a farmi tutti i baci”

(PS AC 1 7.4.2005).

40.

Prima di rispondere

alla fondamentale questione a sapere a quale delle due versioni, da una parte

le dichiarazioni di innocenza dell’accusata (considerandi 15, 28 e 39 della

presente decisione), dall’altra parte quelle delle ex dipendenti attestanti

vari tipi di maltrattamento a danno degli ospiti del __________, la Corte ha creduto, trovasi opportuno ricordare come, in merito all’accertamento dei fatti e

alla valutazione delle prove, il giudice penale disponga di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché sentenza non pubblicata

del TF 6P.218/2006 del 30.3.2007) così che per ammetterne l’arbitrio non è

sufficiente criticarne la sua decisione o anche contrapporvi una diversa

versione dei fatti per quanto sostenibile od anche preferibile. E’ invece

necessario dimostrare che la valutazione delle prove fatta nella prima sentenza

è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia.

In particolare il TF ha già avuto modo di precisare che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario solo se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure ancora quando ha tratto dal materiale probatorio

disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8). Secondo la vigente

giurisprudenza in assenza di prove certe il giudice può fondare il proprio

convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico,

obbiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare

poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi

valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono costituire un valido

fondamento al convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF

6P.37/2003 del 7.5.2003).

Ciò posto la Corte, dopo attento e serio esame di tutte le tavole

processuali, è giunta al sereno ma nello stesso tempo più che solido

convincimento che quanto raccontato dalle ex dipendenti, così come riassunto

nei considerandi da 29 a 38 della presente decisione, altro non é che la fedele

e non enfatizzata rappresentazione di quella che era la normale quotidianità al

__________.

In questo contesto sono troppe e numerose le chiamate di

colpevolezza nei confronti di AC 1 sia da parte delle ex dipendenti che,

laddove risultanti dagli atti, da alcuni dei verbalizzati genitori (considerandi

da 41 a 72 della presente decisione) per non essere credibili, chiamate che non

solo coprono l’intero periodo dal 16.4.2003 al 5.4.2005 (considerando 24 della

presente decisione) ma che, inoltre, provengono da più ex collaboratrici che,

spesso, neppure ebbero a lavorare assieme (in questo senso, ma solo come

esempio, vedasi come P C __________, P M e IM hanno iniziato a lavorare presso

questo asilo nido solo dopo il licenziamento di V A e P C R, PS P C 31.3.2005,

P M 31.3.2005, I M 1.4.2005, V A 22.3.2005 e P C R 23.3.2005 nonché

considerandi 5, 13 e 18 della presente decisione).

La Corte non disconosce come in alcuni casi queste dichiarazioni

presentino delle parziali differenze (considerandi da 29 a 38 della presente decisione) che però, proprio perché minime e secondarie, non sono tali da

modificare l’essenza né il comune contenuto di ogni singolo racconto. Anzi

proprio queste loro diversità, a dire il vero comprensibili già solo perché

affermazioni riferite a fatti avvenuti non poco tempo prima della

verbalizzazione ma addirittura mesi se non anni prima, rafforzano l’assoluta

fedefacenza di queste dichiarazioni, la cui attendibilità, a contrario, avrebbe

dovuto esser messa in dubbio se, giustappunto, fossero risultate, tra loro,

talmente ciclostilate da non sembrar più vere.

La sostanziale e complessiva credibilità data dalla Corte alle

dichiarazioni delle ex dipendenti del __________ così come riassunte nei

considerandi da 29 a 38 della presente decisione trova poi ulteriori conferme

in altre risultanze all’incarto.

In primo luogo, come nel caso di K M, dal concreto esempio di un

chiaro segnale di allarme dato ad un genitore da una ex dipendente

(considerando 11 della presente decisione) con la successiva domanda perché

farlo se, quanto riferito, non fosse stato vero.

Secondariamente dal fatto che due di queste ex collaboratrici, e

meglio K I, che pure s’attivò scrivendo subito al DSS (considerando 10 della

presente decisione) e E L (considerandi 18 e 26 della presente decisione),

hanno lasciato il loro posto d’impiego al __________ dopo nemmeno una

settimana:

"

il mio stage è iniziato il 13 settembre ed è finito il 20

settembre 2004…

Io ho smesso il mio stage perché non ritenevo che avesse senso

stare in un asilo così, e non condividevo assolutamente i metodi che venivano

messi in atto”

(PS K I 10.3.2005),

rispettivamente un solo giorno, il 23.3.2005, per E L poiché aveva

vissuto:

"

una brutta esperienza come pure per i bambini presenti, spero non

si ripeti più”

(PS E L 1.4.2005),

senza altresì dimenticare come anche M G, il 15.11.2004, dopo aver

assistito all’ennesimo eccesso dell’accusata, se ne andò arrabbiato per poi non

più ripresentarsi (PS M G 12.4.2005 e considerando 12 della presente

decisione).

E che dire poi delle reiterate segnalazioni di mal funzionamento

di questo asilo, di maltrattamenti vari a danno dei piccoli ospiti e di

irregolarità contabili portate a conoscenza di E D-B e di D C da parte di K I, P

W A M, M G, P C, P M, I M e C S nelle circostanze di tempo e luogo già

descritte nei considerandi 10, 12, e 13 della presente decisione.

Confrontata con così tante prove, circostanziate ed univoche, la Corte si è allora chiesta se tali dichiarazioni a danno dell’accusata così come rese nei

rispettivi loro verbali d’interrogatorio di Polizia da buona parte delle ex

dipendenti (considerando 26 della presente decisione) fossero dettate non dal

nobile sentimento di raccontare solo ed unicamente la verità ma avessero la

loro origine in motivi di rivalsa o di rancore nei confronti dell’accusata,

così come, per V A e P C R, nel loro licenziamento in tronco dell’ottobre 2004

(PS V A 22.3.2005 e P C R 23.3.2005) o, per P C, P M ed I M, dall’interruzione

del rapporto d’impiego il 22.3.2005 (PS P C 31.3.2005, P M 31.3.2205 ed I M 1.4.2005).

Per serenamente rispondere a questo quesito trovasi allora

sufficiente richiamare le seguenti dichiarazioni di alcune delle principali

accusatrici di AC 1:

"

Io non ho alcun motivo di rancore nei confronti della AC 1.

Quello che ho detto l’ho detto perché ritengo importante che noi adulti

difendiamo i bambini, che, a questa età, non sono in grado di difendersi da

soli. Ho saputo che era stata aperta questa inchiesta, e ho ritenuto importante

portare il mio contributo affinché possa essere fatta luce sulle responsabilità

di AC 1 ”

(PS V A 22.3.2005);

"

Concludo precisando che nonostante quello che ho vissuto in

questo asilo nido, ho mantenuto dei rapporti discreti con AC 1, verso la stessa

non ho alcun motivo di risentimento, ma sono sconcertata da come lei ha gestito

e gestisce questa struttura.

La ritengo una cosa inammissibile.

(PS C S 25.3.2005);

"

Io non ho ragioni di risentimento nei confronti di AC 1. Quello

che mi dispiace è che tratti in questo modo i bambini. I piccoli che

frequentano quella struttura non sono in grado di difendersi da soli”

(PS P C R 23.3.2005);

"

Voglio dire che tutto quanto ho raccontato non è rancore nei

confronti della AC 1 bensì la sacrosanta verità. Evidentemente non ho il

pensiero positivo nei confronti di questa donna ma i fatti che ho raccontato

non hanno nulla di personale. Non si può accettare che dei bambini vengano

trattati in questo modo. E’ estremamente pericoloso lasciare che la AC 1 continui ad occuparsi in questo modo di bambini che oltre tutto non hanno la facoltà di

esprimersi e devono solo subire”

(PS P C 31.3.2005);

"

nei confronti della Signora AC 1 non porto alcun rancore

nonostante tutto...

Quello che ho detto sino ad ora è la verità ed i fatti sono

dimostrabili”

(PS P M 31.3.2005);

"

Devo dire che io non ho alcun sentimento di risentimento o altro

nei confronti della AC 1. Ho raccontato, come mi è stato chiesto, quello che

succedeva tra quelle mura, solo perché ho capito che era importante per il bene

dei bambini che vivono in quella struttura, a contatto con la AC 1”

(PS S R 24.3.2005);

"

ADR che non nutro risentimenti nei confronti della signora AC 1”

(PP N S 30.8.2006).

Ed allora, se così è, in uno scenario come quello sino ad ora

descritto, neppure la seguente affermazione di N S nel suo verbale

d’interrogatorio del 30.8.2006 dinanzi al PP:

"

ho sentito ex colleghe dire riferendosi alla signora AC 1 gliela

facciamo pagare ciò dopo che avevano smesso di lavorare al __________; si

tratta di V A e P C. V …mi aveva detto che non le andava bene di essere

licenziata e che avrebbe tirato fuori tutto il casino, vale a dire tutto quello

che non andava al __________, che non aveva un titolo adeguato e poi tutto

quanto da me descritto nei verbali di Polizia oggi confermati”

(PP N S 30.8.2006);

può servire a modificare alcunché.

In primis perché sconfessata dalle stesse dichiarazioni di V A e

di P C R nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio di Polizia del 22.3.2005

e del 23.3.2005 così come poco sopra ritrascritte (PS V A 22.3.2005 e P C R

23.3

). Secondariamente perché queste due ex collaboratrici non sono le

uniche che hanno circostanziatamene accusato AC 1. Del resto, leggendo

acriticamente questa dichiarazione di N S, l’unica cosa che si può concludere è

che V A, liberata da un qualsiasi obbligo professionale nei confronti di AC 1,

poteva raccontare a chi avesse voluto ascoltarla “tutto quello che non

andava al __________” e questo non per il gusto di fargliela gratuitamente

“pagare” ma solo per finalmente dire la verità.

Di seguito e quale ulteriore mattone per l’assoluta credibilità

delle dichiarazioni di colpevolezza rilasciate dalle ex dipendenti di cui al

considerando 26 della presente decisione si ricorda come ben 9 di loro (V A, C

S, P C R, I M, P C, P M, R S, E e N S), a seguito di ciò, si siano viste aprire

un procedimento penale per i presupposti reati di violazione del dovere

d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), lesioni semplici (art. 123 CP)

e vie di fatto (art. 126 CP, AI 302 e 395, doc. TPC 17 nonché considerando 18

della presente decisione).

Certo ci si può domandare, e la Corte l’ha fatto, come mai a fronte di quanto risultante dai considerandi da 29 a 38 della presente decisione, tutte queste ex dipendenti, eccezion fatta per K I, E L e M G, abbiano continuato a

lavorare presso il __________ e se quindi questo loro apparentemente

contraddittorio comportamento non infici irrimediabilmente la così accertata

loro credibilità.

A tale quesito la Corte ha risposto negativamente già solo perché

il coraggio delle proprie azioni e l’onestà morale non sono valori che si

acquistano liberamente al mercato. C’è chi si comporta come i tre sopraccitati

e c’è invece chi, già solo perché ha bisogno di lavorare (PP N S 30.8.2006 e P C

R PP 4.10.2005), fa finta di niente, accetta quello che non vorrebbe e per

tacitare la propria coscienza si inventa tutta una serie di giustificazioni a

cui, di fondo, vuole credere. In questo senso, e senza che ciò possa inficiare

la loro credibilità, i seguenti passaggi dei verbali d’interrogatorio in

Polizia e dinanzi al PP di V A, C S e P C R:

"

Quando ho iniziato a lavorare ho capito subito come andavano le

cose, da una parte ho saputo che ella aveva un figlio poliziotto…

Io mi sono quindi sentita impotente e ho ritenuto la miglior cosa

che potessi fare era lavorare al __________ facendo di tutto affinché la

signora AC 1 restasse distante dall’asilo…

sono restata al __________ per le ragioni esposte in precedenza,

vale a dire che con la mia presenza pensavo di frenare l’agire della signora AC

1”

(PP V A 16.10.2006);

"

Come detto con le altre colleghe, A V, P, P M, P CO R (alla fine

vi era anche I M), ci eravamo parlate e non ritenevamo giusto verso i bambini

abbandonare così la struttura; ci avrebbero rimesso solo loro visto come la li

trattava”

(PP C 16.9.2005);

"

Per me e le mie colleghe era diventato straziante vedere queste

scene di violenza, e sentire i bambini che piangevano ed urlavano. Non so cosa

ci bloccava nel dire prima queste cose. Forse era il fatto anche di non avere

storie. A nessuno piace fare queste cose. Poi, la AC 1 diceva che era il metodo, e ci plagiava. Io, di fronte a questa violenza, mi sentivo impotente. Non sapevo

cosa fare. Con le sue moine, le sue parole, la AC 1 riusciva sempre ad aver ragione…

Tra noi impiegate discutevamo della situazione, ma con la AC 1 non se ne poteva parlare. Se le si diceva qualcosa, la AC 1 diceva che non c’era da discutere, che si faceva così, che era il metodo.

Io sono sempre rimasta in quella struttura, malgrado ciò che

capitava quando c’era la AC 1, per i bambini, perché mi piaceva stare con loro…

All’inizio, la AC 1 aveva incantato anche me. Perché lei

all’inizio ti tratta bene, incanta i serpenti con i suoi discorsi. Poi, piano

piano, con il passare del tempo, l’ho conosciuta, sempre meglio, e quindi so

che persona é. Non so darmi una spiegazione, francamente, sul perché non ho mai

detto a nessuno, prima di oggi, quello che succedeva fra quelle mura. Io non

sono mai stata intimorita dal fatto che la AC 1 aveva un figlio poliziotto. Lei conosce tanta gente, quello sì, in tutti i campi. Ma più che altro credo

proprio che fosse il suo modo di parlare, che alla fine faceva apparire che

aveva sempre ragione lei”

(PS P C R 23.3.2005).

Data quindi per assodata la credibilità delle chiamate di

colpevolezza delle ex dipendenti del __________ così come esposte nei

considerandi da 29 a 38 della presente decisione trattasi ora di elencare

(considerandi da 41 a 72 della presente decisione) quelle che sono state le

risultanze d’istruttoria non più in generale ma relativamente ad ogni singolo

bambino indicato ai punti 1 e 3 AA la cui posizione, al 16.4.2003, non

risultava ancora prescritta (considerando 24 della presente decisione).

41.

PC 23

Bambino nato il 14.2.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo dicembre 2003 / giugno 2004 (PS 17.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

La maggior parte del tempo l’ha passata in cameretta nel letto a

piangere. Passava ore ed ore a piangere. Lui si addormentava sempre dopo

diverso tempo di pianto, sfinito”

(PS V A 26.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Sia sotto l’aspetto fisico che psichico PC 23 ora gode di ottima

salute, pure il suo sviluppo è assolutamente normale. Mangia di tutto. Inoltre

è un bambino molto sereno.

Preciso però che dal dicembre 2003, periodo in cui ha iniziato ad

andare al __________, PC 23 sta mal volentieri nel lettino, per addormentarsi

ha bisogno della mia presenza accanto, solo in questo caso riesce ad

addormentarsi, al contrario se non sono lì con lui inizia a fare i capricci ed

a cercare la mamma…

Il pediatria di PC 23 è il dottor B di __________. Non mi sono mai

dovuta rivolgere a lui per motivi particolari durante il periodo in cui PC 23

andava al __________”

(PS PC 23 17.5.2005).

Così il suo pediatria Dott. B, __________ nel suo certificato

medico del 29.6.2005:

"

Oggi, PC 23 è un bambino sereno che non sembra essere portatore

di sequele.

Allo status fisico noto un bambino estremamente simpatico, che

oppone all’esaminatore una sana e normale riserva, fase di contestazione

fisiologica.

Nessun segno incompatibile con pregresse sevizie. Status

nutrizionale normale, assenza di anemia.

In conclusione, penso che PC 23 non presenti, nell’immediato,

postumi fisici / psicologici di pregressi maltrattamenti”

(AI 211).

42.

PL 1

Premesso che i suoi genitori non sono mai stati verbalizzati,

anche la sua identificazione è tutt’altro che certa se la stessa si basa solo

sulla seguente dichiarazione di Succurro in Polizia:

"

E’ una bambina originaria dell’__________ ed era molto attaccata

a sua madre V. All’inizio della sua frequentazione all’asilo, faceva molte

storie per rimanervi. AC 1 per farla stare zitta la prendeva in braccio

scrollando energicamente, nel contempo urlava verso di lei”

(PS N S 12.5.2005).

43.

PC 24

Bambina nata il 26.12.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo ottobre 2004 / marzo 2005 (PS PC 24 20.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

All’inizio era sempre obbligata a mangiare, sempre con il solito

sistema del cucchiaino. La bambina era molto testarda, e se non voleva

mangiare, la AC 1 non riusciva a farla mangiare. La AC 1 allora si arrabbiava molto. Quelle poche volte che riusciva ad imboccarla con forza, la

bambina si metteva a vomitare. Poi la madre (che non sapeva nulla di questo

trattamento) aveva spiegato alla AC 1 che la bimba mangiava volentieri il

formaggio. Allora le davamo i formaggini, quelli triangolari. Il giorno che me

ne sono andata la AC 1 mi aveva detto che metteva i formaggini in una scatola

grande, perché erano scaduti, e così non si poteva vedere che lo erano. In

pratica, i formaggini venivano tolti dalla loro confezione originale, che

riportava la data di scadenza, e messi nel contenitore. Diverse volte, quindi,

io ho dato il formaggino a questa bambina, senza sapere che era scaduto”

(PS P C 21.4.2005);

"

Mi ricordo che a PC 24 gli sono stati dati dei formaggini

scaduti, AC 1 aveva cancellato dalle confezioni la data di scadenza”

(PS I M 10.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Da parte mia posso dire di non aver mai riscontrato anomalie nel

senso che le bimbe non sono mai arrivate a casa, dopo l’asilo nido, con lividi

o altre ferite, per quel che riguarda vomito o diarrea, le bimbe, ne hanno

sofferto, ma non quando andavano all’asilo nido __________ …

Dopo aver appreso dai media quanto successo al __________, ho

interpellato le bimbe, e queste non hanno manifestato disagio, anzi, quando

parlavo del posto, dicevano di volerci tornare”

(PS PC 24 20.4.2005);

"

PC 24 (ndr: prima figlia di PC 24)

e Me non sono mai arrivate a casa dall’asilo con lividi o ferite. Le bimbe non

hanno mai sofferto di dissenteria o vomito nel periodo che frequentavano

l’asilo __________ …

Non ho mai notato alcun cambiamento nel carattere delle bambine,

andavano all’asilo volentieri”

(PS PC 24 11.5.2005).

Così il suo pediatria Dr. Med. D F, __________ nel suo certificato

medico del 18.10.2005:

"

al momento dell’incontro del 23 giugno, non c’erano indicazioni

di problemi particolari segnalati dalla famiglia o osservati durante il

soggiorno della piccola PC 24 all’asilo __________.

Tuttavia noterà che ho incontrato il padre in agosto ‘05 il quale

ha descritto problemi che riconoscono quelli riscontrati all’asilo e al

controllo del 01 settembre ‘05 si segnalano incubi notturni, tendenza

all’isolamento della bambina e difficoltà nell’alimentazione.

La paziente è stata vista dapprima al Servizio Medico Psicologico,

poi è stato interpellato il pedopsichiatra Dr. F__________”

(AI 254).

Dell’esito di queste due visite specialistiche gli atti nulla

dicono mentre dalle tavole processuali risulta che questa bambina, nel periodo

6.12.2005

/ 15.3.2006, ha frequentato per 5 volte il Centro Prisma, da cui il

seguente rapporto del 10.12.2006 della Dott.ssa D D’O-D P (di seguito solo Dott.ssa

D’O-D P):

"

Nel corso degli incontri avuti con la sottoscritta, la bambina ha

riferito autonomamente, in maniera frammentaria, con tono emotivo congruo e con

una povertà linguistica giustificata dall’età, di bambini che venivano legati

ai loro lettini all’asilo, di una stanza buia dove bimbi piangono tanto tanto.

Per comprendere perché i bambini si trovassero nella stanza buia, ha risposto:

per castigo, e perché i bambini piangevano? Per paura, buio, soli, legati.

Quindi ha riferito di una AC 1 cattiva, che gridava molto e la obbligava a

mangiare. Ha messo in scena la rappresentazione di questi episodi con una

bambola tenuta stretta in braccio, ingozzata a forza con del cibo immaginario,

con le braccia dietro alla schiena, tenuta sempre ben stretta, poi col naso

tappato e ingozzata nuovamente a forza.

In un’occasione ha riferito di maestre cattive. Alla domanda come

si chiamano? Ha risposto: AC 1 e…ma non ricordava gli altri nomi. Le ho

chiesto: perché cattive? Ha risposto: gridano tanto. Si è quindi messa ad

inveire contro le bambole, che aveva precedentemente disposto in modo da

simulare un momento di pasto, ha dato loro botte e le ha nutrite a forza. In

particolare ha preso in braccio una delle bambole, l’ha tenuta con forza

facendo finta che piangesse, le ha messo una mano sulla bocca e le ha inveito

contro.

Durante l’incontro del 13 febbraio 2005 (ndr: 2006) PC 24 ha fatto un disegno spontaneo (v. allegata fotocopia). Alla domanda cosa hai disegnato? ha

risposto lupo e ha poi precisato paura del lupo. In seguito ha tracciato

diverse righe orizzontali su quanto da lei disegnato dicendo legata. Alla

domanda chi è legata? ha risposto PC 24, asilo e quindi, indicando il disegno,

legata, asilo.

Le indicazioni d’intervento educativo date a suo tempo ai genitori

e il fatto che hanno potuto parlare con la figlia di quanto da lei vissuto ha

portato ad un progressivo miglioramento della situazione personale della

bambina, al diradamento degli incubi, con una riduzione anche della durata del

tempo necessaria per tranquillizzarla, e ad un miglioramento nel rapporto con

il cibo. L’intensa paura del buio si è trasformata in semplice timore che la

bambina, se adeguatamente rassicurata, riesce comunque a superare.

Alla luce di quanto sopra, prima dell’estate 2006, si era quindi

convenuto con i genitori che l’intervento di sostegno si sarebbe rivolto

unicamente a loro tramite regolari consulenze psicoeducative volte a

consolidare la positiva già evoluzione in corso. A seguito però del sensibile

miglioramento, colto dai genitori, un prosieguo dell’intervento non si è più

reso necessario”

(AI 352).

In preparazione del processo la Corte ha quindi richiesto un aggiornamento dello stato di salute psichico della bambina, da cui la lettera di

risposta del 17.2.2010 del rappresentante legale di questa parte civile:

"

Da me interpellato a tal proposito, il padre della bambina, L B,

mi ha informato che la figlia manifesta ancora, sebbene in maniera certamente

meno acuta, alcuni disturbi rilevati dopo la frequentazione dell’asilo nido __________

e già illustrati nel referto qui annesso (incubi; timore del buio; crisi di

rifiuto del cibo). Al momento, non è comunque in corso alcuna presa a carico da

parte di medici o psicologi”

(doc. TPC 35).

44.

PC 3

Bambina nata il 17.7.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo ottobre 2003 / aprile 2005 (PS __________ 17.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

E’ la bambina della quale ho già parlato durante il mio primo

interrogatorio del 31 marzo 2005. Era quella che si trovava nell’ufficio con la AC 1 e il contabile M G. La AC 1 chiudeva la bocca a questa bimba per impedirle di piangere.

Io ho visto la bambina con la mano della AC 1 davanti alla bocca che era

diventata rossa, si vedeva che faticava a respirare. Sono quindi entrata

nell’ufficio, ho preso la bambina e l’ho portata a fare merenda”

(PS P 28.4.2005);

"

Bambina che piangeva e dormiva, AC 1 la sgridava in quanto era

snervante. Ogni tanto la minacciava di metterla nel sottoscala. So che davanti

al contabile M, le aveva messo la mano sulla bocca per zittirla in quanto

piangeva come una pazza”

(PS P 9.5.2005);

"

Il motivo del suo licenziamento (ndr.: di M G) era nato poiché

lui aveva visto maltrattare una bambina da AC 1, che ricordo chiamarsi PC 3,

non conosco il cognome.

Per sentito dire dal contabile come pure dalle ex colleghe, AC 1 in quell’occasione aveva preso in braccio la bambina siccome piangeva e disturbava gli altri,

stringendola al proprio petto con un braccio e con l’altra mano gli tappava

bocca e naso, impedendogli di respirare.

Poi AC 1 la metteva in uno sdraietto e quindi la portava nel bagno

degli adulti, chiudeva la porta e la lasciava lì a piangere”

(PS C S 25.3.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

La bambina stava bene, non ha mai dato segno di non trovarsi bene

al __________.

Mia figlia non ha mai avuto problemi al __________. Ci andava

contenta; questo mi è stato confermato anche da mio marito, che la portava e

l’andava a riprendere.

PC 3 non ha mai avuto problemi di salute durante la permanenza al __________.

Non ho mai dovuto portarla dal pediatra per qualcosa di particolare, se non un

raffreddore”

(PS PC 3 17.5.2005).

Il suo pediatria Dr. Med. C B (di seguito solo Dr. Med. C B),

Lugano nel suo certificato medico del 18.6.2005 ha dichiarato, dopo visione

della cartella clinica, di non aver riscontrato annotazioni degne di rilievo

per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il __________ (AI 193).

45.

PL 4

Bambina nata il 9.9.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo marzo 2004 / settembre 2004 (PS P C 2.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

AC 1 le urlava addosso dicendole di smettere di piangere, delle

volte la metteva al letto al buio, la lasciava da sola a piangere fino a che

non smetteva”

(PS N S 12.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

mia figlia andava volentieri all’asilo, non ha mai pianto

nell’andarci.

Quando andavo a prenderla, era sempre tranquilla, sorridente…

nell’andarla a prenderla, non ho mai riscontrato sul suo corpo

segni o ferite…

Nel periodo in cui PL 4 frequentava l’asilo, non ha mai sofferto

di vomito o dissenteria”

(PS P C 2.5.2005).

46.

PL 35

Bambino nato il 20.5.2000 che ha frequentato il __________ nel

periodo estate 2001 / settembre 2003 (PS RA 2 12.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Veniva ingozzato fino al vomito a pranzo.

Il bambino si lasciava cambiare solo in piedi, se no erano urli e

strilli. Quando lo cambiava la __________ lo metteva giù, sul fasciatolo, e gli

metteva la mano sulla bocca per zittirlo”

(PS P C R 22.4.2005);

"

Questo bambino aveva…un periodo a mangiare pochissimo. La AC 1, durante quel periodo, poteva essere circa due anni fa, non ricordo esattamente quando,

prendeva il bambino con altri due o tre bambini per mangiare…Sentivo che PL 35

piangeva forte, e urlava. Io immaginavo che la __________ gli mettesse le mani

addosso, anche se devo dire che, essendo in sala giochi, non l’ho visto

direttamente.

Comunque quando il bambino arrivava in sala giochi dopo il pranzo,

aveva dei segni in faccia evidenti. Aveva preso delle sberle”

(PS V A PS 26.4.2005);

"

PL 35 era stato costretto da AC 1 a terminare il pasto, in modo violento. AC 1 gli apriva la bocca con forza facendo pressione sulle

mandibole. Ovviamente il bimbo non voleva mangiare. In un occasione Alessandro

aveva vomitato. AC 1 sempre in occasione del pasto aveva dato ad PL 35 anche

delle sberle in faccia; lasciandogli il segno; il bimbo piangeva era

spaventato. AC 1 aveva detto alla madre che era stato un altro bambino a

picchiare PL 35”

(PS N S 12.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Nel mese di luglio 2003 ero rimasta incinta del secondo figlio.

Non ricordo la data esatta ma prima di sapere di essere in attesa, una sera mia

madre era andata a prendere PL 35 all’asilo. In quel frangente AC 1 aveva

raccontato a mia madre, in merito ai problemi di Alessandro con il mangiare,

l’esistenza di una presunta terapia d’urto per risolvere questo aspetto. Mia

madre, ancora quella sera appena arrivata a casa, mi raccontava allibita che AC

1.

le aveva spiegato che c’era una terapia che consisteva a dare uno schiaffo

sonoro al bambino che rifiutava il cibo.

Mia madre mi diceva che AC 1 aveva detto di essere stata

autorizzata in tal senso da un pediatra e che poteva farlo solo lei, in quanto

estranea al nucleo famigliare.

Io ne ero rimasta esterrefatta. Ho tentato di contattarla

immediatamente telefonandole all’asilo ma era sempre occupato. Mia madre mi

aveva pure detto che per farlo, AC 1 necessitava la mia approvazione. Cosa che

evidentemente mai le ho dato…

Il giorno seguente, al mattino, ho accompagnato PL 35 all’asilo…

Nel pomeriggio mia madre si è occupata nuovamente di andare a

prendere PL 35 a __________ per riaccompagnarlo a casa. Nel ritirarlo

dall’asilo AC 1 aveva confermato a mia madre di averlo fatto nel senso che

aveva dato uno schiaffo ad PL 35 per obbligarlo a mangiare.

Io ho visto mio figlio verso le 1600 e lui, e questo era strano in

quel momento, mi diceva ho mangiato tutto dalla t__________. Ho poi notato che

sulla guancia, mi sembra quella sinistra, aveva l’evidente segno di uno

schiaffo. Si vedevano nettamente i segni delle dita. Questi segni rossi sono

rimasti impressi sul viso di PL 35 per diversi giorni.

Ancora nel corso della serata ho telefonato a AC 1 per chiedere

spiegazioni. Lei diceva che PL 35 aveva mangiato tutto, che si era presentata

l’occasione giusta per farlo, intendo lo schiaffo. Secondo il suo dire PL 35 si

era rifiutato di mangiare al che lo aveva colpito con lo schiaffo. AC 1 mi diceva che il bambino non aveva pianto e che poi aveva mangiato tutto. Io le dicevo che non ero

d’accordo con questo suo agire. Ormai lo schiaffo era stato dato e AC 1 mi aveva assicurato che lo schiaffo, o la terapia come l’aveva definita lei, doveva essere fatto

solo una sola volta…

Il pediatra di mio figlio è il dr. R, medico che lo segue da

quando è nato e presso l’Ospedale Civico di Lugano, il dr. W.

L’avevo portato al Civico per via dei problemi durante il sonno di

PL 35, riferiti al fatto che di notte ci raggiungeva nel lettone. Gli avevo

pure accennato i problemi di mio figlio nel mangiare.

Il medico mi aveva detto di non dare troppo peso al fatto che non

mangia. Il medico mi consigliava come affrontare questo problema, nel senso di

fargliela pesare troppo e, in nessun caso, di non obbligarlo”

(PS RA 2 12.4.2005).

Così il suo pediatria Dr. Med. R (di seguito solo Dr. Med. R),

Pregassona nel suo certificato medico del 30.6.2005:

"

Vedo Alessandro per lo più per gli usuali controlli di routine

come pure per eruzioni cutanee….

Alla fine del soggiorno all’asilo nido, il bambino prende una

sberla, fatto questo ammesso dalla stessa titolare dell’istituto. Nessuna

consultazione è avvenuta per questo motivo.

Anomalie fisiche rispettivamente comportamentali non ho potuto

riscontrare”

(AI 220).

47.

PL 36

Bambino nato il 13.1.2004 che ha frequentato il __________ nel

periodo agosto 2004 / aprile 2005 (PS RA 3 30.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Questo bambino veniva messo a dormire da solo, in una stanza

completamente illuminata (non tirava giù le tapparelle), al freddo (camera non

riscaldata, la prima vicina all’ufficio) e poteva strillare per ore, senza che la AC 1 si interessasse a lui o che noi potessimo entrare in camera. La AC 1 riservava questo trattamento a questo bimbo in quanto piangeva e svegliava gli altri

bambini”

(PS P 21.4.2005);

"

Bambino che veniva messo a dormire in una camera da solo, al

freddo (camera più fredda delle altre). Veniva messo in questa stanza in quanto

prima di addormentarsi, i primi cinque minuti, strillava molto”

(PS P M 9.5.2005);

"

Dopo il pranzo AC 1 lo chiudeva in una stanza completamente

illuminata. Questo bimbo piangeva per tutto il tempo, si addormentava esausto”

(PS I M 10.5.2005);

"

Bambino che quando piangeva urlava forte, AC 1 s’innervosiva, lo

prendeva e lo scrollava. Delle volte il bimbo urlava ancora di più”

(PS C S 11.5.2005).

Dichiarazioni del padre:

"

Non abbiamo mai notato nulla di particolare…

mai i bambini hanno avuto problemi di salute particolare…

PL 36 si addormenta tutt’ora sulla mia spalla. Non vuole stare da

solo nel lettino ad addormentarsi. Di notte, se si sveglia, se si accorge di

essere solo. Piange molto forte, è un pianto disperato. Appena uno di noi lo

prende in braccio, si tranquillizza. Anche oggi vuole dormire con la luce

accesa, ha paura del buio. Non sappiamo dire se questo modo di addormentarsi di

PL 36 sia da ricondurre a ciò che ha subito al Baby Paradise, e questo

semplicemente per il fatto che quando andava al nido era molto piccolo, e noi

lo tenevamo con noi per dormire”

(PS RA 3 30.5.2005).

48.

PL 7

Bambino nato il 20.4.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo gennaio 2003 / 31.3.2005 (PS RA 16 9.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

La settimana scorsa, dopo che io e le mie colleghe ce ne siamo

andate, la AC 1 ha preso a lavorare, per un giorno, una nostra amica tale E L

di __________ la quale ci ha chiamate per dirci che aveva dato un budino ad un

bimbo, PL 7 di 2 anni e mezzo, per la merenda e subito dopo averlo mangiato il

piccolo è stato male, era diventato tutto blu in viso. Lei aveva segnalato il

fatto alla AC 1 e questa aveva detto di non preoccuparsi e di portarlo a

giocare con gli altri. Lo stesso ed unico giorno E ha riconsegnato le chiavi

alla AC 1 e se ne è andata via”

(PS P C 31.3.2005);

"

lui faceva storie per togliere i pantaloni per andare a

dormire…Quando c’era la AC 1 lei voleva assolutamente che lui togliesse i

pantaloni. E allora erano strilli di capriccio, che duravano comunque poco, poi

si calmava”

(PS P C 21.4.2005);

"

Bambino che era diventato blu dopo aver mangiato un budino

scaduto. Fatto raccontatomi da E L, in data 23.03.05”

(PS P M 9.5.2005);

"

Bambino che aveva mangiato un budino avariato e che era diventato

viola in viso, era stato male, AC 1 aveva detto alla E L di dare lo stesso il

budino avariato al piccolo. Questo fatto non l’ho visto di persona, mi è stato

riportati da C”

(PS I M 10.5.2005);

"

AC 1 metteva tutti i budini nel forno a microonde per un minuto

per scongelarli. Sta di fatto che i budini, una volta tolti dal microonde erano

ancora molto freddi, quasi ghiacciati.

I bambini sono stato messi nei rispettivi seggioloni ed io avevo

il compito di imboccare PL 7, gli altri li imboccava lei e la M .

Ad un certo punto, mentre davo da mangiare il budino a __________,

questi ha iniziato a tremare, aveva i brividi, lui mi ha detto che non voleva

più mangiarlo. Io mi sono rivolta verso la Signora __________ dicendole che il bambino non voleva mangiare il budino.

AC 1 mi rispondeva normalmente, che il bambino doveva mangiarlo

comunque tutto.

Io personalmente non volevo dare il budino al bambino, AC 1 era

dietro alle mie spalle, non sapevo come comportarmi.

AC 1 diceva di non preoccuparmi e che il bambino doveva mangiare.

Sta di fatto che PL 7 mangiava e tremava.

Ad un certo punto gli sono diventate le labbra ed il contorno

labbra, il mento di colore blu.

Io mi sono preoccupata, dicendo alla Signora AC 1 che il bambino

era diventato blu e lei mi diceva che non dovevo preoccuparmi, anzi di farlo

giocare, correre e che l’importante era che la lingua non indietreggiasse.

PL 7 è andato a giocare in sala con tutti gli altri bimbi e mentre

giocava si vedeva che tremava, aveva i brividi.

Secondo il mio punto di vista Simone ha avuto una congestione”

(PS E 1.4.2005).

Dichiarazioni del padre:

"

Per tutto il periodo in cui PL 7 ha frequentato l’asilo lo stesso non ha mai manifestato dei sintomi o dei segni che ci hanno

indotto a portarlo dal pediatra o a curarlo per qualcosa ad eccezione di due o

tre circostanze in cui da avuto la diarrea e problemi di stomaco che di regola

non ha…Per il resto non abbiamo mai notato nulla di particolare sul corpo del

bambino e lui non ha mai manifestato comportamenti diversi da quello che è la

sua forte personalità, i suoi capricci, ecc…

PL 7 non era impaurito dalla AC 1”

(PS RA 16 9.4.2005).

Così il suo pediatria Dr. Med. R nel suo certificato medico del

30.6

:

"

Vedo PL 7 per lo più per gli usuali controlli di routine come

pure per alcuni episodi infettivi.

Non ho potuto constatare evidenti anomalie fisiche o

comportamentali”

(AI 219).

49.

PL 10

Bambino nato il 19.6.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo ottobre 2004 / marzo 2005 (PS RA 19 7.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Se la __________ era presente, anche lui piangeva per molto

tempo, anche ore, fino allo sfinimento, perché la AC 1 non ci permetteva di entrare in camera a calmarlo, mentre lei, ogni dieci minuti, entrava e strillava di

fare silenzio e di dormire”

(PS P C __________ 21.4.2005);

"

Ho visto che c’era PL 10, bambino di un anno e mezzo circa che

non voleva mangiare, piangeva, faceva i capricci.

Mentre PL 10 piangeva, la Signora __________ ha preso un cucchiaio di gnocchi, approfittando che PL 10 aveva la bocca aperta per piangere e

gli ha infilato in bocca il cucchiaio.

AC 1 ha continuato ad imboccare PL 10 in questo modo, sino a quando il bambino, con una manina ha gettato il piatto a terra.

La Signora AC 1 si è arrabbiata ed alzando la voce verso PL 10 gli

diceva che il piatto non doveva essere gettato a terra.

La cosa finiva lì, PL 10 non mangiava più anche perché era molto

spaventato.

Io sono rimasta allibita nel vedere questa scena e AC 1 mi spiegava che tutti i bambini erano obbligati a mangiare gli gnocchi e finirli”

(PS E L 1.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Quando andavo a riprendere PL 10, lui era giustamente contento di

rivedermi. Non ho mai notato se avesse paura di qualcuno…

Ho sempre portato dal pediatria per le solite malattie infantili e

per fargli le vaccinazioni”

(PS RA 19 7.4.2005).

50.

PC 5

Bambino nato il 9.9.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo estate 2004 / aprile 2005 (PS K F__________ 11.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

C’è stato un bambino di circa 2 anni che si chiamava PC 5. Aveva

la febbre. Ricordo che aveva circa 38.5. La AC 1 l’ha preso, l’ha denudato, l’ha messo nel lavandino e ha fatto correre l’acqua fredda. Il povero bimbo

tremava e piangeva come un pazzo. L’ha tenuto così immerso e sotto l’acqua

fredda 5 minuti abbondanti, forse di più. La AC 1 diceva che il sistema era volto a fare scendere la febbre!!!. Questo fatto è successo se ben ricordo nel

novembre scorso. Ora AC 1 non frequenta più quell’asilo”

(PS I M 1.4.2005);

"

Questo bambino è stato messo nell’acqua fredda e aceto per

abbassargli la febbre, in modo ingiustificato. Ha ancora paura dell’acqua. Me

l’ha detto al C. Mi ha detto che più di una volta, mentre doveva lavarlo, aveva

problemi con l’acqua.

La AC 1 aveva riempito il lavandino di acqua gelata e aceto. Aveva

messo il bambino nel lavandino, immergendo le gambe, e bagnava in continuazione

il resto del corpo con l’acqua fredda. Il bimbo piangeva come un pazzo. La cosa

è durata per un buon dieci minuti.

Sarà stato tra ottobre e novembre 2004”

(PS P 21.4.2005);

"

Bambino che aveva la febbre, la AC 1 per abbassargli la temperatura lo metteva nel lavandino in acqua fredda ed aceto; lui piangeva. Questo mi

è stato riferito da, P C e I M. Da quel giorno PC 5 strillava come un pazzo,

aveva paura dell’acqua o di subire lo stesso trattamento”

(PS P M 9.5.2005);

"

Mi ricordo che un giorno il bambino PC 5, 09.09.2002, aveva 38 e

mezzo di febbre.

AC 1 per abbassargli la temperatura corporea, gli aveva immerso le

gambe, sino all’altezza del ginocchio, in acqua fredda, mescolata con aceto,

passandogli una levette bagnata sul basso ventre.

Posso dire che a seguito di questo trattamento, PC 5 è stato

traumatizzato e tutt’oggi ha paura dell’acqua e non fa più il bagnetto, ha il

terrore.

Il fatto era successo nel mese di dicembre 2004 / gennaio 2005”

(PS C 25.3.2005);

"

AC 1 con questo bambino è stata molto dura. Il bimbo ad esempio

non voleva mai togliere le scarpe, AC 1 lo sgridava pesantemente, urlando. Talvolta

per farlo smettere di piangere lo sculacciava sul sedere, in modo secco. PC 5

non mangiava molto, AC 1 allora lo prendeva e lo metteva in camera al buio da

solo. PC 5 piangeva a lungo”

(PS N S 12.5.2005);

"

PC 5 bimbo di 1,5 anni piangeva sempre e veniva lasciato

regolarmente da solo in camera a piangere per ore”

(PS L G 10.4.2005).

Dichiarazioni del padre:

"

So che PC 5 è sempre stato contento di andare all’asilo…

PC 5 non ha mai avuto segni particolari sul corpo, al di fuori di

un ematoma in testa. Mia figlia An, che quel giorno era presente, ha raccontato

che l’aveva visto cadere dallo scivolo.

Da quando frequenta l’asilo nido, PC 5 non ha cambiato il suo

comportamento. E’ sempre un bambino felice e tranquillo, non fa mai i capricci

né per mangiare né per dormire. Problemi particolari PC 5 non ne ha mai avuti,

né mal di stomaco, né dissenteria…

D: Lei o sua moglie avete notato se PC 5 ha paura dell’acqua? Ad esempio, si lamenta quando gli fate il bagnetto?

R: Non ha nessun problema”

(PS K F 11.4.2005).

Il riassunto della sua cartella medica così come trasmesso in data

17.10.2005

dal suo pediatria Dott. Med. M R, __________ non segnala nulla di

particolare (AI 368).

51.

PL 11

Bambino nato il 14.12.1999 che ha frequentato il __________ nel

novembre 2004 (PSRA 20 18.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Mi ricordo che in un paio di occasioni si è sentito male ha

rimesso, credo per il mangiare”

(PS I M 10.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Mio figlio non ha mai avuto problemi nel mangiare come pure nel

dormire.

PL 11 non ha mai dato problemi particolari nel portarlo all’asilo…

Durante la permanenza all’asilo __________, PL 11 è sempre sto

bene di salute, non ha mai avuto né dissenteria o vomito)”

(PS RA 20 18.5.2005).

Così la sua pediatria Dott. R C, __________ nel suo certificato

medico del 13.6.2005:

"

L’ho visitato in febbraio 05 per un’otite e non ho visto niente

di riconducibile a possibili maltrattamenti, né la madre ha segnalato problemi

dal profilo comportamentale”

(AI 185).

52.

PL 13

Bambina nata il 20.3.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo settembre 2003 / giugno 2004 (PS RA 22 12.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

La bimba non voleva mai mangiare, bisognava imboccarla molto

lentamente per farle mangiare qualche boccone…Qualche volta AC 1 durante il

pranzo vedeva che la bimba non mangiava, in un primo momento provava ad

imboccarla lei. Se non ci riusciva, la prendeva, la sculacciava sul sedere, la

portava in sala giochi”

(PS N S 12.5.2005);

"

La bambina si trovava nel letto, senza sacco, lei era abbigliata

con il pannolino e sopra una maglietta a maniche corte bianca…

La bambina dormiva a testa in giù e sopra la schiena aveva due

tiranti, tipo quelli usati nelle valigie, ad X, con al centro degli stessi il

Dispositivo

dispositivo d’aggancio in metallo.

Questi tiranti le passavano sopra la schiena ed il dispositivo

d’aggancio risultava essere posizionato sopra la sua spina dorsale.

I tiranti erano tirati fortissimo.

Ho avuto difficoltà a togliere questi tiranti alla bambina, tanto

che erano stretti.

Ho visto che PL 13, a causa di questi tiranti, aveva riportato un

arrossamento sulla schiena e precisamente sulla spina dorsale in corrispondenza

del dispositivo d’aggancio dei tiranti.

Anche il braccino destro della bambina era arrossato siccome

questi lacci elastici le passavano sopra l’arto”

(PS C 25.3.2005);

"

Ha subito qualche ingozzamento a pranzo”

(PS P C R 22.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Non ho mai notato segni sul corpo e PL 13 non si è mai comportata

in modo diverso da come si comporta a casa. Non ha mai fatto i capricci né per

mangiare né per dormire, non ha mai pianto senza motivo ed è sempre stata

felice di andare al nido…

mia figlia non ha mai avuto problemi intestinali…

non mi sono mai accorta di particolari segni sul corpo di PL 13 e

tanto meno di segni di questo tipo”

(PS RA 22 12.4.2005).

Il suo pediatria Dr: Med. C B nel suo certificato medico del

18.6.2005 ha dichiarato, dopo visione della cartella clinica, di non aver

riscontrato annotazioni degne di rilievo per il periodo in cui questa bambina

ha frequentato il __________ (AI 193).

53. PL 14

Bambino nato il 25.1.2000 che ha frequentato il __________ nel

periodo settembre 2002 / giugno 2003 (PS RA 23 23.4.2005).

Fermo restando come di lui nessuna delle ex dipendenti abbia

parlato, agli atti, seppur poco descrittiva, vi era comunque l’indicazione

della madre di una possibile coazione (art. 181 CP) a suo danno l’ultimo giorno

della sua permanenza al __________, quindi nel corso del mese di giugno del

2003:

"

Da parte mia non ho mai riscontrato un comportamento anomalo di

mio figlio.

Non ricordo se durante la frequenza dell’asilo nido __________ lo

stesso abbia accusato dei disturbi fisici tipo vomito o diarrea…

Anche per quel che riguarda eventuali percosse ricevute, PL 14 non

me ne ha mai parlato; non ho mai notato lividi o altro sul suo corpo che

potessero far pensare a ciò.

Interpellato in merito, il bambino, diceva che era contento di

andare all’asilo nido…

Da parte mia ho da segnalare unicamente un fatto che non mi è

piaciuto, ossia: l’ultima volta che ho portato PL 14 al __________, al momento

di riprendere mio figlio, sono entrata nella sede dell’asilo ed ho visto lo

stesso sdraiato in un lettino.

Ho poi notato la dipendente abbassarsi, sganciare qualcosa che

sembrava una cinghia, e prendere mio figlio.

Da parte mia, siccome era l’ultima volta che portavo lì mio

figlio, non ho chiesto la funzione della cinghia”

(PS RA 23 23.4.2005).

L’audizione dibattimentale della madre il 14.4.2010 ha reso la sua

dichiarazione in Polizia ancora più volatile:

"

Quel giorno, eravamo nel giungo 2003, sono arrivata circa una

decina di minuti prima del solito. Se nei mesi precedenti si aveva la

possibilità di entrare all'asilo, i genitori venivano lasciati fuori dalla

porta d'entrata. Io ho chiesto di mio figlio e l'addetta non mi ha chiuso la

porta e benché non sia stata invitata ad entrare sono entrata all'interno

dell'asilo e l'ho seguita restando fuori dalla stanza dove mio figlio era

coricato in un letto. Da una distanza di circa due metri e prima che questa

addetta prendesse mio figlio le ho visto fare un gesto abbassandosi, come se

slacciasse qualcosa. Io ho visto questo e non posso essere più precisa e quindi

non posso confermare l'indicazione che fosse una cinghia, così come risultante

dal mio verbale. Ribadisco che è stata una mia impressione relativa a questo

gesto. Io non ho chiesto nulla anche perché, come detto, era l'ultimo giorno in

ogni caso…

PL 14 mi ha sempre parlato positivamente del suo soggiorno, era

sereno. Non ha mai parlato di essere stato legato al letto. Ricordo che in quel

periodo già parlava. L'unica cosa, sempre in relazione ai mesi di soggiorno, era

che spesso era addormentato”

(verbale dibattimentale pag. 24).

54. PL 15

Bambino nato il 13.9.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo gennaio 2004 / marzo 2005 (PS RA 24 20.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

PL 15 ha preso qualche sberla dalla AC 1. PL 15 era un bambino

che non voleva mai mangiare e non voleva dormire il pomeriggio e quindi la AC 1 lo prendeva a sberle. Sopratutto a pranzo l’ho vista dare a PL 15 sberle abbastanza

energiche in faccia tanto che gli lasciava il segno delle dita. Noi del

personale mettevamo una crema sul suo viso, LASONIL, crema specifica per le

contusioni. Siccome le prendeva all’ora di pranzo, quando il bambino veniva

ripreso la sera i segni già non si vedevano più. Ritengo di avere visto la AC 1 picchiare questo bambino all’ora di pranzo almeno 5 volte. Evidentemente il bambino

piangeva dopo aver ricevuto questi sberloni. Se durante la siesta obbligatoria

di cui ho già parlato nel mio precedente verbale il PL 15 piangeva la AC 1 entrava in camera ma noi non vedevamo cosa faceva al bambino ma evidentemente usava lo

stesso mezzo, cioè le sberle, per farlo tacere o lo lasciava piangere fino allo

sfinimento”

(PS P C R 20.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Segni sul corpo PL 15 non ne ha mai avuti.

Manuel è un bimbo molto solare e dolce, non fa mai i capricci e

accetta di buon grado tutto quello che gli si dà da mangiare. Anche quando

tornava dal nido non ha mai fatto i capricci”

(PS RA 24 20.4.2005).

Così il suo pediatria Dr. Med. P A, __________, nel suo

certificato medico del 21.6.2005:

"

Dopo attenta rilettura delle mie cartelle cliniche confermo di non

aver rilevato nessuna patologia o fatti particolari riconducibili a

maltrattamenti durante il soggiorno all’asilo sopra nominato”

(AI 199).

55. PL 17

Bambina nata il 5.8.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo aprile 2004 / agosto 2004 (PS RA 26 27.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

faceva i capricci durante il pasto. AC 1 allora siccome questa

bambina era problematica, non provava nemmeno più a darle da mangiare.

All’ora di pranzo non la tirava nemmeno su dal letto, lasciandola

da sola in camera nel letto, senza mangiare”

(PS C 25.3.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Non mi sono mai accorta, al momento di riprendere la bimba, se PL

17 avesse segni sul corpo…Io comunque di segni non ne ho mai visti.

Elma non ha mai avuto problemi per mangiare, né prima né dopo…

Nemmeno per dormire non ha mai fatto capricci.

PL 17 non ha mai sofferto di problemi intestinali…

PL 17 non ha particolari paure. Ho notato però che non gli piace

stare da sola. Se io sono in una stanza lei non vuole essere lasciata da sola

in un’altra stanza. In particolare, se c’è la porta chiusa, non vuole

assolutamente rimanere da sola…

Negli ultimi mesi in cui PL 17 frequentava il nido, PL 17 piangeva

quando ci avvicinavamo al palazzo. E’ pure capitato di andare a trovare degli

amici che abitano in un palazzo con le piastrelle uguali a quelle dell’atrio

del nido ed PL 17 si metteva a piangere. Io ho pensato che facesse così perché

non voleva andare al nido”

(PS RA 26 27.4.2005).

Così il suo pediatria Dr. Med. M A (di seguito solo Dr. Med. M A),

__________ nel suo certificato medico del 13.6.2005:

"

mi sono documentato alla luce dei dati contenuti nelle mie

cartelle e posso dedurne che in alcun caso mi è sorto il dubbio, sia a seguito

dell’anamnesi eruita dai genitori che dallo psico-fisico dei bambini, che si

possa essere trattato di maltrattamento”

(AI182).

56. PC 8

Bambino nato il 28.10.2000 che ha frequentato il __________ nel

periodo primavera 2003 / settembre 2003 (PS B I 17.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Durante il pranzo non voleva mangiare, quindi sculacciato sul

sedere da AC 1; non ricordo se veniva anche forzato nell’imboccamento. Se non

mangiava veniva sculacciato e subito messo a letto…Se AC 1 lo vedeva litigare,

e quindi picchiare gli altri bambini, lo sgridava forte e lo sculacciava sul

sedere…Alla fine, non ne so il motivo PC 8 è diventato il cocco di AC 1”

(PS N S 12.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

PC 8 è sempre andato volentieri al __________. Non mi ha mai dato

alcun segno contrario. Ricordo che andava volentieri al nido, correva felice

verso P e V, che erano le due impiegate…

A mia memoria, PC 8 non ha mai avuto vomito o diarrea…

Mio figlio non mi ha mai detto nulla”

(PS B I 17.5.2005).

57. PC 33 e PC 33

Bambini nati l’11.3.2002 che hanno frequentato il __________ nel

periodo fine 2003 / autunno 2004 (PS RA 9 19.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Soni due fratelli gemelli, erano iperattivi, venivano sculacciati

con forza, più volte dalla AC 1 per calmarli. Con un braccio li teneva e con

l’altro li colpiva, se non l’avesse tenuto, vista la forza con cui li colpiva,

il bambino sarebbe volato via”

(PS C S 11.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

PC 33 e PC 32 andavano volentieri all’asilo __________, non hanno

mai fatto problemi per andarci…

I bambini durante il periodo di frequentazione al __________ non

hanno mai avuto dissenteria, vomito o altre malattie particolari a parte

qualche raffreddore…

Non ho mai riscontrati ferite o altro sul corpo dei miei due

figli, al rientro dall’asilo nido…

Non ho mai riscontrato in loro un cambiamento comportamentale”

(PS RA 9 19.5.2005);

"

Quando sono stata interrogata presso questi uffici, in maggio, e

sono rientrata a casa, ho cominciato a chiedere un po’ ai miei figli com’era la AC 1, e, visto che lei abitava vicino a noi, facevo finta di volerli portare ancora da lei.

Sia __________ che PC 33 mi dicevano di no, scoppiavano a piangere, e mi

dicevano che la AC 1 era cattiva. Anche quando ci sedevamo a mangiare, io

chiedevo loro com’era il mangiare al nido, e loro mi dicevano che c’era tanta

puzza, e che se non volevano mangiare venivano presi per i capelli da dietro (e

facevano il gesto di prendersi i capelli da dietro)…

Alla domanda a sapere se la AC 1 li picchiava entrambi hanno

risposto di sì. Mi hanno proprio fatto vedere come faceva. Si tiravano le

sberle in faccia, sul sedere e si prendevano il braccio con la mano e se lo

strattonavano.

I bambini, mentre mi raccontavano cosa succedeva, si vedeva che

erano agitati. Quando ho proposto loro di andare lì al nido, vicino a casa, si

agitavano e piangeva, dicendo no, mamma no”

(PS RA 9 5.9.2005).

Dalle annotazioni del Dr. Med. G B (di seguito Dr. Med. G B), __________

non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questi due gemelli hanno

frequentato il __________ (RPG annesso 6).

58. PL 21

Bambino nato il 30.12.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo luglio 2004 / ottobre 2004 (PS 12.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Che nella sede di __________, il bambino PL 21 d’anni 2, passava

le sue presenze all’asilo, nel girello; il girello era legato con una corda di

circa un metro allo scivolo.

Era AC 1 che dava queste disposizioni, anche se per un bambino

rimanere nel girello non fa bene”

(PS C S 25.3.2005);

"

Lui non mangiava quasi mai, piangeva spesso, passava le giornate

in camera oppure nel girello”

(PS C S 11.5.2005);

"

La AC 1 lo metteva nella cameretta con gli altri bambini a

dormire, ma piangeva tantissimo. Lei diceva che svegliava tutti i bambini.

Allora lo metteva nel bagno buio. La AC 1 diceva che al buio si addormentava.

Diceva che se lo metteva in sala giochi non si addormentava perché c’era troppa

luce. PL 21 stava nel bagno durante tutto il tempo della siesta, quindi tra le

ore 1300 e le ore 1530, quasi tutti i giorni, comunque sempre, quando c’era la AC 1, e piangeva per ore. A volte piangeva tutto il tempo, altre volte si addormentava

sfiancato. Questo succedeva a __________. Ricordo che a Cassarate lo metteva in

sala giochi, alla luce. Gli metteva una copertina sugli occhi. Gliel’appoggiava

solo sopra”

(PS V A 26.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Quando riprendevo il piccolo, sia all’asilo di __________ sia in

quello di __________, non l’ho mai notato in atteggiamenti particolari, l’ho

sempre visto contento e giocare insieme agli altri piccoli presenti al nido.

ADR che non ho mai riscontrato segni particolari sul suo corpo…

Durante il breve periodo trascorso in questo asilo PL 21 non ha

mai avuto problemi di salute, in particolare di stomaco, di digestione o intestinali”

(PS RA 30 12.4.2005).

Così la sua pediatria Dr.ssa Med. M Z C, Lugano, nel suo

certificato medico del 30.9.2005:

"

madre mi ha riferito: __________ 20 luglio fino a fine ottobre

2004.

Mamma mai notato niente, sempre dormito bene.

Commento: PL 21 ha frequentato l’asilo nido __________ da luglio a

ottobre 2004, durante questo periodo vi è stato un episodio di gastroenterite

in settembre 2004”

(AI 243).

59. PL 20

Bambina nata il 3.2.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo agosto 2003 / giugno 2004 (PS RA 29 11.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Quando la AC 1 voleva darle da mangiare, la ingozzava con i suoi

soliti sistemi. La bambina si rifiutava piangendo. E allora la AC 1 la metteva a piangere nel letto, in cameretta, e ci rimaneva per del tempo, finché si

addormentava sfinita. Piangeva un bel po’ forse un’oretta. Anche lei andava via

dopo pranzo, per cui la si tirava su attorno a mezzogiorno e mezzo e le si

pulivano gli occhi con le salviettine, prima che la mamma arrivasse a prenderla”

(PS V A 26.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Da parte mia non ho notato nessun cambiamento di PL 20 ne nel

comportamento ne nei suoi rapporti con il cibo.

Devo però dire che durante il periodo in cui la bimba ha

frequentato il __________, PL 20 si è ammalata diverse volte di cui almeno due

per gastroenterite…

Al momento attuale, PL 20, non ha problemi con il magiare.

Posso dire che Claudia andava volentieri al __________ quando come

dipendente vi era la P.

Da parte mia non ho mai notato ferite o altro sul corpo di PL 20

che potessero far pensare a delle percosse”

(PS RA 29 11.5.2005).

60. PC 11

Bambina nata il 16.1.2004 che ha frequentato il __________ nel

periodo aprile 2004 / ottobre 2004 (PS Ma 12.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

La bambina piangeva sempre, perennemente veniva messa in camera

al buio da sola a piangere. AC 1 per darle il biberon la teneva in braccio

molto stretta, le braccia della bimba venivano messe dietro la propria schiena

(bimba), bloccate per evitare che si dimenasse. Nonostante la bimba non volesse

più mangiare in quanto sazia, AC 1 le lasciava il biberon in bocca sino a

quando non terminava il pasto”

(PS N S 12.5.2005);

"

ho visto AC 1 chiudere il naso ed aprire la bocca ad una bambina

per farla mangiare…

AC 1 le chiudeva il naso, e con la mano le apriva con forza le

mascelle, quindi la imboccava.

AC 1 se voleva, restava lì anche un’ora sino a che la bambina non

aveva mangiato tutto.

PC 11 molte volte a pranzo faceva i capricci, era una bimba

tremenda, aveva sette mesi.

AC 1 per darle da mangiare, accavallava le gambe, poneva sulle

stesse la bambina sdraiata, con una mano le apriva la bocca, con violenza e con

l’altra gli infilava il cucchiaino con il cibo nella bocca.

Se con la propria mano non riusciva ad aprire la bocca a PC 11,

allora le spingeva talmente forte il cucchiaino sulla bocca, che alla fine

entrava.

Se proprio non ci riusciva in questo modo, allora PC 11 veniva

messa in uno sdraietto e AC 1 con una mano le apriva la bocca e con l’altra

introduceva il cucchiaino”

(PS C S 25.3.2005);

"

Veniva da AC 1 imboccata in malo modo, con pressioni sulle

mandibole oppure spingendole il cucchiaino in bocca. PC 11 sputava il cibo

piangendo o vomitava. Ogni tanto AC 1 la sculacciava sul sedere perché piangeva”

(PS C S 11.5.2005);

"

Se le dava da mangiare la AC 1, veniva ingozzata. Se piangeva

mentre gli altri mangiavano, la portava in camera, da sola, e lasciata

piangere”

(PS P C R 22.4.2005);

"

La AC 1 la prendeva con forza, la teneva in braccio, e le

schiacciava la testa contro il proprio petto. Poi la ingozzava, premendo il

cucchiaio contro le labbra, per far sì che aprisse la bocca. Io ricordo che

questa bambina faceva addirittura fatica a respirare, perché era un cucchiaio

dietro l’altro. Non faceva neppure in tempo a deglutire. Non faceva neppure in

tempo a piangere”

(PS V A 26.4.2005);

"

Questa bimba aveva paura di AC 1 perché quando non voleva

mangiare AC 1 le tappava il naso per costringerla ad aprire la bocca o le

premeva le dita sulla gola affinché la piccolina aprisse la bocca cosicché lei

la ingozzava con il cucchiaio”

(PS L G 10.4.2005).

Dichiarazioni dei genitori:

"

Io e mio marito non ci siamo mai accorti di nulla ed in

particolare PC 11 non ha mai manifestato malesseri fisici. E’ capitato nel

cambio di struttura da un asilo all’altro che PC 11 ha avuto diarrea per circa una settimana e aveva anche vomitato una notte, per tre o quattro

volte. Abbiamo dovuto ricorrere al nostro pediatria che aveva prescritto del

Bioflorin e supposte per diarrea…

Mio marito mi riferisce che in alcune circostanze, nel darle da

mangiare con il cucchiaino, si è accorto di come la bimba indietreggiava

nascondendo il viso ma forse ciò è dovuto al fatto che in generale sono io che

do da mangiare alla bimba.

È capitato (un paio di volte) che si svegliasse durante la notte

piangendo”

(PS T M 12.4.2005).

Il suo pediatria Dr. Med. R nel suo certificato medico del

25.4.2005 precisa che:

"

Non ho mai constatato segni per maltrattamento”

(AI 77),

ribadendo questo concetto nella successiva sua attestazione del

30.6.2005 dove riafferma di:

"

non aver constatato evidenti lesioni fisiche o anomalie

comportamentali”

(AI 218).

61. PL 22

Bambina nata il 9.7.2000 che ha frequentato il __________ nel

periodo settembre 2002 / agosto 2004 (PS Mi 17.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Era una bambina abbastanza capricciosa, quando la madre la

lasciava all’asilo il più delle volte piangeva. AC 1 la sgridava pesantemente,

urlando, quando AC 1 urlava faceva paura pure a noi del personale.

Le diceva che era una frignona, che era grande, e che era stufa di

dedicarle tempo per farla entrare all’asilo. Se non ricordo male AC 1 l’ha pure

sculacciata sul sedere…

Nessun problema nel mangiare”

(PS C 11.5.2005);

"

Era una bambina un po’ particolare. Faceva un po’ i capricci.

Quando arrivava con la mamma e vedeva la AC 1 in cucina, già sulla soglia cominciava a piangere. Quando andava a dormire…se c’era la AC 1, lei le toglieva il vestitino in malo modo e tirava i capelli alla bambina. Le tirava i

capelli anche quando mangiava, perché faceva i capricci”

(PS P C R 22.4.2005);

"

bimba che non veniva volentieri all’asilo, piangeva, AC 1 per

farla smettere di piangere le urlava addosso oppure le dava qualche pacca sul

sedere in modo abbastanza forte…nel pomeriggio non voleva dormire, veniva

obbligata al sonnellino. Era __________ che provvedeva a lei, non so

esattamente cosa le faceva, io sentivo da fuori dalla camera che la bimba

piangeva, AC 1 urlava”

(PS N S__________ 12.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

mia figlia è sempre andata volentieri in questa struttura non ha

mai pianto o fatto storie per andarci.

Quando andavo a riprenderla PL 22 era sempre contenta…

mia figlia non ha mai sofferto di vomito o dissenteria, quando

frequentava il nido __________ …

PL 22 non ha mai avuto problemi per mangiare, mangia di tutto.

Anche per dormire non ha mai dato problemi.

Non ho mai costatato cambiamenti nel carattere di mia figlia…

L’unica cosa che mi ha detto mia figlia che ogni tanto all’asilo

veniva messa in castigo in un’altra stanza. Mi sembra che PL 22 mi aveva detto di essere stata messa in castigo perché piangeva o faceva i capricci per mangiare”

(PS Mi 17.5.2005).

62. PL 34

Bambina nata il 6.7.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo gennaio 2004 / ottobre 2004 (PS RA 39 7.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

La AC 1 non le ha mai fatto nulla di particolare…L’unica cosa che

la bambina, nel dicembre 2003, ha avuto episodi di gastrite. La bambina, se non

mangiava, la AC 1 le dava la polvere di Ceralak, tutti i giorni”

(PS P C R 22.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Posso dire che non abbiamo mai avuto problemi con questo asilo.

Siamo sempre stati contenti.

Non abbiamo mai avuto modo di constatare che PL 34 presentasse

degli ematomi o dei lividi…

Devo dire che ho dovuto portare PL 34 dal pediatria a più riprese

a causa di problemi gastrointestinali e questo a partire da quando ha iniziato

ad andare all’asilo nido in modo continuativo.

Ha avuto problemi di acidità e dissenteria e questo è durato sino

al mese di ottobre 2004.

Da quanto ha cessato di andare all’asilo nido __________ i

problemi si sono risolti…

Devo dire che mi è sempre sembrato che PL 34 andasse all’asilo

nido volentieri e che fosse serena…

Anche quando si trovava nelle braccia di AC 1 era comunque sempre

tranquilla”

(PS RA 39 7.4.2005).

Il riassunto della sua cartella clinica così come trasmessa dalla

pediatria Dr.ssa L H (di seguito solo Dr.ssa L H), Lugano nel suo scritto del

27.4.2005 attesta solo un caso di diarrea nell’agosto 2004 (AI 75).

63. PC 28

Bambino nato il 27.12.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo autunno 2004 / marzo 2005 (PS RA 5 8.6.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

AC 1 lo chiudeva in una stanza al buio, da solo per farlo

dormire, lui era terrorizzato, piangeva per tutto il tempo. Infine PC 28 si

addormentava esausto”

(PS I M 10.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

ADR che non ricordo di aver mai visto mio figlio con dei lividi

sul corpo.

ADR che ho notato in PC 28 dei cambiamenti negli ultimi periodi;

cambiamenti iniziati dopo qualche settimana di soggiorno al __________. Con

questo intendo dire che lo vedevo nervoso, stanco e, a volte, al momento di

riprenderlo era in lacrime. Per contro quando lo portavo era allegro ed

entusiasta di vedere gli altri bambini di questo asilo…

ADR che dopo il soggiorno al __________ mi sono accorta che mio

figlio aveva paura del buio, del fatto di stare da solo in un locale chiuso e

soprattutto di andare a dormire da solo. Lui manifesta queste sue paure

piangendo continuamente, io dovevo coccolarlo fino al punto che si

tranquillizzava e si addormentava.

Nel medesimo periodo in cui frequentava l’asilo, PC 28 ha avuto problemi intestinali. Ricordo che in due occasioni ha avuto problemi di dissenteria. Ho risolto

il problema contattando il medico di PC 28 il quale mi ha indicato il

medicamento che potevo somministrare al bambino. La cosa si è risolta

immediatamente il giorno seguente”

(PS RA 5 8.6.2005).

Dalle annotazioni del Dr. Med. G B relativamente al periodo di

frequentazione di questo asilo risulta un ricovero in data 1.3.2005 presso

l’Ospedale __________ di __________ (di seguito solo __________) per

disidratazione, febbre, apatia, tosse e vomito, sintomi manifestatisi il

27.2.2005 (RPG annesso 6).

64. PC 29

Bambina nata il 20.6.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo aprile 2003 / febbraio 2005 (PS RA 6 11.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Una volta questa bambina è stata ingozzata dalla AC 1. Infilava

con forza il cucchiaio in bocca. Le ha dato tanto da mangiare, che la bimba ha

vomitato l’anima, quando era a letto. Parliamo di novembre o dicembre 2004”

(PS P C __________ 21.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Su un anno e mezzo di frequentazione, PC 29 ha pianto soltanto cinque-sei volte perché non voleva andare all’asilo. Il resto delle volte era

sempre contentissima, tanto che alla sera dovevo aspettare che finisse di

giocare…

Preciso che quando la bimba era a casa con me, non aveva

arrossamenti, mentre quando la riprendevo dal nido era arrossata.

A seguito delle precisazioni del pediatra, sono andata al nido e

ho spiegato in quale modo dovevano comportarsi per evitare che PC 29 avesse

ancora le parti intime arrossate. Da quel momento non ci sono stati più

problemi…

Non è mai capitato che PC 29 tornasse triste o turbata dal nido né

che sembrasse aver assunto medicamenti di nessun tipo”

(PS RA 6 11.4.2005);

"

Al momento attuale, a volte, mia figlia mi chiede se nel caso non

volesse mangiare, se io l’avrei picchiata.

Da parte mia le ho risposto negativamente.

Inoltre, sempre al momento attuale, mi chiede se nel caso non

volesse dormire, se io l’avrei messa in castigo.

Anche in questo caso io le ho risposto negativamente

Questo comportamento di Rachele è alquanto strano perché a casa

non le viene imposto, ne di mangiare ne di dormire”

(PS PC 29 24.5.2005).

Dalle annotazioni del Dott. W P (di seguito solo Dott. W P), Vezia

non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questa bambina ha

frequentato il __________ (RPG annesso 6).

65. PC 15

Bambina nata il 25.4.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo settembre 2003 / febbraio 2005 (PS Pe 11.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Penso verso dicembre 2004 o gennaio 2005, la mamma di PC 15, al

mattino, quando ho portato la bambina all’asilo, mi ha detto che la piccola

giocava con una pecorella e la forzava a mangiare dicendole mangia mangia. La

mamma mi aveva chiesto se sapevo dare delle spiegazioni, e io le ho detto la

verità, ossia che la PC 15 veniva forzata a mangiare dalla AC 1, visto che era

una bambina che non mangiava mai. Faceva così anche a casa, e i genitori

avevano detto che se non mangiava non dovevamo obbligarla. Invece la AC 1 la obbligava. La AC 1, alla quale la madre aveva a sua volta chiesto spiegazioni, aveva

detto alla mamma che erano bambini e giocavano, e non c’era nulla da

preoccuparsi. Dopo, comunque, la AC 1 non ha più fatto così con la bambina”

(PS P C 21.4.2005);

"

Bimba che mangiava pochissimo, faceva storie, veniva imboccata

con forza con il cucchiaio. La bambina non piangeva, mangiava per forza, non ho

mai visto che vomitava”

(PS P M 9.5.2005);

"

PC 15 veniva forzata a mangiare da AC 1, le prendeva le

mandibole, la sgridava, spaventandola e facendola piangere”

(PS I M 10.5.2005);

"

Mi ricordo che la, bambina di quasi due anni alla fine del pasto

oppure durante vomitava.

AC 1 la obbligava a mangiare, aprendole la bocca con la forza e

quindi la imboccava, non le lasciava nemmeno il tempo d’ingoiare il boccone.

La bambina a causa di ciò non aveva neppure il tempo di respirare,

quindi vomitava”

(PS C S 25.3.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

mia figlia non ha mai manifestato comportamenti anomali al

momento di riprenderla o di portarla all’asilo nido. Mi è sempre sembrata

disponibile e contenta di andare al nido, in particolare in quello di Besso…

PC 15 ha avuto qualche problema intestinale nei primi mesi di

frequenza dell’asilo (2003) ma che comunque erano sotto controllo da parte

della sua pediatria. Quest’ultima li aveva messi in relazione a influenze e/o

virus di quel momento presenti…

Ricordo comunque che lo scorso 8 febbraio, verso sera, PC 15 mi aveva raccontato a gesti e a parole qualcosa che mi ha fatto molto pensare. La bimba teneva in

mano una pecorella di peluche e un suo biberon. Improvvisamente PC 15 diceva…ah

la pecorella non vuole mangiare? Te lo faccio vedere io…e a questo punto ha

preso la testa della pecorella con la mano, le ha rivoltato la testa in modo

violento all’indietro e infilava violentemente il biberon nella bocca del peluche.

Questo gesto lo ha ripetuto più volte e tra una ripetizione e l’altra la

bambina diceva…ecco…e ricominciava un’altra volta.

Il fatto che mi ha lasciato perplessa è la violenza che ha

dimostrato in questo suo gesto. Le parole e lo stile utilizzato nel pronunciare

queste parole mi hanno fatto subito pensare alla AC 1”

(PS Pe 11.4.2005);

"

Il fatto che PC 15 forzava a mangiare la pecorella di peluche

indica che a tutti gli effetti qualcosa è successo anche se comunque PC 15

ancora oggi vorrebbe andare al vecchio asilo e me lo dice…

PC 15 nel corso delle ultime settimane, un po’ dopo aver smesso di

frequentare il __________, ha incominciato a mangiare un po’ di più. Per quanto

mi riguarda il motivo potrebbero essere tante le spiegazioni, tra le quali anche

il fatto che sta crescendo”

(PS Pe 6.6.2005).

Così i pediatri Dr. Med. S G e Dr. Med. D P, __________, nel loro

certificato medico del 12.7.2005:

"

il 3 novembre il dott. S G ha fatto una normale visita di

controllo con vaccinazione e non è stato notato niente di particolare…

5 marzo 04 visita per una gastroenterite durante la notte. La

bambina non era disidratata ed è stata trattata con Itinerol B6 contro il

vomito…

30.4.04 controllo a 12 mesi di vita con vaccinazione. Sviluppo

normale, non vi è niente di particolare da segnalare

5 luglio 2004 sospetta gastroenterite

Controllo dei 2 anni eseguito dal dott. S G in data 12.4.05 che

non nota alcuna patologia di rilievo”

(AI 228).

66. PL 40

Bambino nato il 29.1.2002 che ha frequentato il __________ nel periodo

febbraio 2004 / ottobre 2004 (PS RA 7 9.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

La madre si chiama Na, aveva dato disposizioni di non far dormire

il figlio nel pomeriggio. Al contrario AC 1 lo metteva a letto per dormire, lui

non voleva ed allora veniva forzato a dormire nel senso che veniva sgridato e

legato con le bretelline nel letto”

(PS N S 12.5.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Le prime volte che ho portato PL 40 al __________ non ha pianto

quando lo lasciavo la, ma in seguito, ogni volta che lo portavo si metteva a

piangere.

Anzi, già a casa quando gli dicevo che lo portavo al __________ si

metteva a piangere dicendo che non voleva andare.

Come logica ho chiesto ad PL 40 come mai non voleva andare in

detto asilo nido; mi ha sempre risposto che non ci voleva andare senza darmi

delle spiegazioni.

Se ben ricordo, al mese di settembre 2004, PL 40 mi ha detto che era stato picchiato da un altro bambino.

A seguito di questo fatto, lo stesso giorno, mio figlio mi diceva

che aveva paura di andare a dormire chiedendomi se pure a casa fosse arrivato

questo bambino a picchiarlo…

Non ho mai visto ferite o altre lesioni sul corpo di PL 40 che

facessero pensare a percosse ricevute…

Devo precisare che al momento attuale PL 40 non mangia più budino”

(PS RA 7 9.5.2005).

Queste sue affermazioni, il 14.4.2010, sono state ribadite anche

in sede dibattimentale con l’aggiunta di non aver mai dato la sua

autorizzazione a che suo figlio venisse legato al letto durante il riposo

pomeridiano:

"

Il mio bambino ha frequentato l'asilo __________ nel corso del

2004. Non mi ricordo con precisione i mesi, ma dopo che mi viene ricordato

quanto detto nel mio verbale di polizia, febbraio/ottobre 2004, dico che può

essere giusto. PL 40 ha soggiornato alternativamente o la mattina o il

pomeriggio, per 4 ore alla volta, a dipendenza delle mie necessità lavorative

per 5 giorni alla settimana…Preciso che PL 40 il pomeriggio veniva portato

prima dell'una e mezza, anche se mi è impossibile essere più precisa, perché

poi andavo al lavoro, riprendendolo circa quattro ore dopo.

Dichiaro che né l'accusata né nessuna delle dipendenti mi hanno

mai chiesto l'autorizzazione di legare in qualche modo PL 40 al letto durante

il suo riposo pomeridiano. Mi fosse stata fatta questa domanda sarei stata

scioccata ed evidentemente avrei rifiutato.

PL 40 non andava volentieri all'asilo. Piangeva quando lo portavo.

Devo dire comunque che non ha mai precisato il perché benché glielo avessi

chiesto. Diceva che non gli piaceva dormire il pomeriggio…

PL 40 adesso è un ragazzo sano e senza problemi”

(verbale dibattimentale pag. 26).

Preso altresì atto che dal verbale d’interrogatorio della madre

del 8.6.2005 risultava che:

"

Oggi pomeriggio porto mio figlio Alessio dallo psichiatra, il Dr.

F …

Porto PL 40 da questo medico e perché ha ancora difficoltà nel

dormire il pomeriggio ma anche perché voglio essere rassicurata sul suo stato

di salute psichico”

(PS RA 7 8.6.2005),

la Corte, in data 10.2.2010 (doc. TPC 34), si è rivolta a questo

professionista, il quale con scritto 1.3.2010 ha così risposto:

"

ho visto PL 40 un’unica volta il 8 giugno 2005 assieme ai

genitori.

Come vedo dai miei appunti non ho potuto constatare nessuna

patologia particolare in questa occasione”

(doc. TPC 40).

Per finire dalle annotazioni del Dr. Med. G B non risulta nulla di

rilevante per il periodo in cui questo bambino ha frequentato il __________

(RPG annesso 6).

67. PC 31

Bambino nato il 28.3.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo settembre 2002 / marzo 2005 (PS RA 8 8.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Veniva legato nei sacchi del letto. Se no lui usciva, andava a

giocare. Era un bambino vivace. La AC 1 lo metteva nel sacco, e legava il sacco

al letto. Il bambino aveva solo fuori le braccia. Non riusciva ne a girarsi ne

ad alzarsi. Veniva messo sulla pancia come tutti. Riusciva solo ad alzare la

testa. Il sacco era piccolo per lui, visto che è un bambino piuttosto grande.

Aveva le gambine tirate assieme”

(PS P C 21.4.2005);

"

Bambino che quando veniva messo a letto, scavalcava le sponde,

scendeva dal letto per giocare tranquillamente. AC 1 lo sgridava, lo prendeva e

lo metteva in una stanza da solo, al buio, in un sacco a pelo, legato al letto.

__________ delle volte piangeva per tutto il tempo, talvolta si addormentava

esausto”

(PS P M 9.5.2005);

"

PC 31 veniva dalla AC 1 chiuso da solo in una stanza buia e messo

a dormire. Visto che PC 31 non voleva stare nel lettino e nemmeno ci stava,

siccome era grande, AC 1 lo metteva nel sacco per dormire legato al lettino. PC

31 talvolta riusciva ad uscire dal letto e per tale motivo veniva sgridato

dalla AC 1 in malo modo”

(PS I M 10.5.2005);

"

Questo bambino veniva messo a letto per buona parte della

mattina, perché piangeva. Appena dava segni di pianto nel salone, veniva messo

a letto, dove si tranquillizzava e si addormentava rassegnato, dopo un po’ di

pianto”

(PS P C R 22.4.2005).

Dichiarazioni del padre:

"

In merito a eventuali segni sul corpo o comportamenti

particolari, non abbiamo mai notato nulla…

ADR che i nostri figli non hanno mai mostrato comportamenti

anomali al ritorno dal nido e nemmeno che da quando vanno lì sono cambiati

caratterialmente…

Noi non abbiamo mai detto alla AC 1 di mettere i nostri figli nei

sacchi se si muovevano troppo, come non le abbiamo mai dato il permesso di

usare mezzi coercitivi di qualsiasi tipo. Non stentiamo a credere che il sacco

fosse piccolo per PC 31, perché effettivamente è un bimbo piuttosto grande”

(PS RA 8 8.4.2005).

Così la sua pediatria Dr. Med. M K, __________ nel suo certificato

medico del 15.6.2005:

" Auch beim

ihm gestaltete sich die Beurteilung der psychomotorischen Entwicklung eher

schwierig, da ich ihn nicht zum Mitmachen verlocken konnte. Im September 2004

waren die Eltern damit einverstanden, dass die Spiel- und Sprachentwicklung von

einer Logopädin beurteilt wird. Siether ist er in logopädischer Therapie….wegen

einer Verzögerung der Sprach- und Spielentwicklung. Bis Januar 2005 zeigte der

Knabe diesbezüglich keine Fortschritte. Sicher stellt sich die Frage, ob die

Sprachentwiklungsverzörgerung im Zusammehang mit den möglichen

Kindsmisshandlungen steht”

(AI 211).

68. PL 27

Bambino nato l’11.4.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo maggio 2003 / marzo 2005 (PS RA 35 20.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Era un po’ il prediletto della AC 1 e quindi non gli ha mai fatto

nulla di particolare se non di chiuderlo in camera qualche volta da solo quando

piangeva”

(PS P C R 20.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

non ho mai visto sul suo corpo segni di percosse o altro segno di

violenza fisica. Non ho nemmeno mai notato segni che lasciassero intendere che PL

27 avesse pianto. Non ho nemmeno mai denotato altri comportamenti particolari

che mi avessero fatto insospettire su eventuali maltrattamenti subiti da mio

figlio PL 27…

In generale, mio figlio PL 27 non ha mai avuto problemi di salute,

di nessun genere, dopo esser stato presso l’asilo nido __________”

(PS RA 35 20.4.2005).

69. PL 41

Bambina nata il 4.2.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo settembre 2004 / febbraio 2005 (PS RA 37 13.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

La bambina era abbastanza vivace. Non mangiava volentieri. Allora

la AC 1 la obbligava a mangiare, forzandola con il cucchiaio”

(PS P C 21.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Non è mai successo che PL 41 piangesse al momento di essere

ripresa dal nido come non credo che le siano mai stati somministrati calmanti.

Non ho mai notato segni sul corpo.

PL 41 non ha cambiato il suo carattere da quando è andata al __________:

i problemi a farla mangiare o a farla dormire di giorno c’erano prima, durante

e ci sono tuttora. E’ sempre stata contenta di andare al nido…

A dicembre ha fatto l’influenza intestinale, con vomito e diarrea,

e l’abbiamo portata al Pronto Soccorso. So che era influenza intestinale perché

poi l’ha trasmessa anche a noi altri membri della famiglia…

mia figlia è una bambina disabituata al pisolino pomeridiano, per

cui non mi meraviglio che possa aver creato problemi. Mi ricordo che un

pomeriggio sono andata a prenderla e PL 41 aveva gli occhi molto gonfi, come se

avesse pianto molto. La persona presente, non mi ricordo se fosse la AC 1 oppure P C, mi aveva detto che aveva gli occhi gonfi perché aveva dormito molto. Io non

ho creduto a questa versione perché era evidente che gli occhi erano gonfi a

causa del pianto”

(PS RA 37 13.4.2005);

"

posso confermare che mia figlia non mangia molto volentieri e

rimanevo stupita del fatto che venivo informata dalla AC 1 che PL 41 mangiava

regolarmente e che consumava interamente il pasto. Io ho sempre capito che non

era vero perché mia figlia mangia solo determinate cose, ma avevo capito che la AC 1 doveva vendermi il prodotto e quindi ho pensato che visto che la portavo solo una volta

alla settimana ritenevo che non fosse così grave se non mangiasse. Chiaramente

non ero al corrente che PL 41 veniva costretta a mangiare”

(PS RA 37 6.6.2005).

Dalle annotazioni del 19.10.2007 del Dott. W P non risulta nulla

di rilevante per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il __________ (AI

375).

70. PC 18

Bambina nata il 4.2.2003 che ha frequentato il __________ nel

periodo dicembre 2003 / ottobre 2004 (PS S 26.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Dormiva per 20 minuti e quindi si svegliava. AC 1 andava in

camera, la sgridava, la sculacciava in modo secco sul sedere”

(PS C S 11.5.2005);

"

Lei, i primi due mesi di permanenza, piangeva sempre, perché non

voleva rimanere lì all’asilo. La AC 1 la chiudeva sempre in camera da sola a

piangere nel letto. Dopo un po’ si addormentava sfinita.

Anche dopo i primi due mesi …lei non voleva fare la nanna. La AC 1 entrava nella cameretta. Sentivo i colpi, e la bimba che piangeva…disperatissima”

(PS V A 26.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

Non ricordo che PC 18, nel periodo che frequentava il __________,

non ha riportato ferite e nulla che mi facesse pensare a percosse ricevute.

Pure in detto periodo, per quel che mi ricordo, PC 18, non si è

ammalata, non ha avuto diarrea o vomito.

PC 18 non ha mai avuto problemi con il mangiare, ne prima ne

durante ne dopo la frequenza del __________.

Non ho mai notato un cambiamento di carattere della bimba, come

sonnolenza o altro, da pensare a un ingerimento di medicamenti”

(PS S 26.4.2005);

"

In merito ai comportamenti di mia figlia PC 18 tengo a precisare

di essermi ricordata che da quando ha frequentato questo asilo e ha iniziato ad

esprimersi la bambina ripete continuamente la parola zitta e addirittura in

tono autoritario puntando il dito verso di noi. Personalmente ne avevo parlato

all’epoca con la AC 1 la quale mi aveva risposto che era una parola da lei

utilizzata per far tacere i bimbi durante il pranzo.

Un altro atteggiamento che abbiamo riscontrato in PC 18 è quello

di essere aggressiva con le mani nel senso che dà volentieri degli schiaffi o

dei pugni alla nostra persona. Tengo a precisare che da parte mia e di mio

marito non abbiamo mai alzato le mani verso nostra figlia e quindi ci siamo

chiesti da dove potesse arrivare questo atteggiamento.

Questo problema ha iniziato a manifestarsi già durante il

soggiorno al __________.

Un altro comportamento che ho riscontrati in PC 18 è quello che di

notte si sveglia di soprassalto e inizia a strillare come una pazza. Noi non

possiamo fare niente per fermarla perché non si lascia toccare.

Non so dire se questo atteggiamento sia riconducibile al suo

soggiorno in questo asilo ma comunque si è manifestato circa un anno fa e c’è

tutt’ora”

(PS S 20.5.2005).

Così il suo pediatria Dr. Med. M A nel suo certificato medico del

13.6.2005:

"

mi sono documentato alla luce dei dati contenuti nelle mie

cartelle e posso dedurne che in alcun caso mi è sorto il dubbio, sia a seguito

dell’anamnesi eruita dai genitori che dallo psico-fisico dei bambini, che si

possa essere trattato di maltrattamento”

(AI 182).

71. PC 19

Bambino nato il 16.4.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo novembre 2003 / luglio 2004 (PS C T 17.5.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Il bambino, durante le poche volte che dormiva lì, piangeva

sempre e chiamava il papà. La AC 1 entrava nella cameretta e lo picchiava con

forza. Sentivo i colpi e il bambino che urlava disperato. Anche durante il

pranzo subiva: lui non voleva mangiare; piangeva e si metteva le mani davanti

alla faccia, e diceva che voleva andare a casa dal papà. La AC 1 allora gli dava due schiaffoni e lo chiudeva in cameretta al buio da solo. Il bambino

saltava il pasto”

(PS V A 26.4.2005).

Dichiarazioni del padre:

"

Da parte mia non posso dire nulla di negativo sull’asilo nido __________,

non ho mai visto segni ferite o simili che potessero far pensare a delle percosse

subite da mio figlio.

Durante la frequentazione di detto asilo nido, PC 19, non ha

mutato il suo carattere e neppure le sue abitudini rispetto al mangiare…

mio figlio non ha riportato conseguenze psico-fisiche dal

trattamento riservatogli al __________ …

Posso dire che PC 19, durante la frequentazione del __________ è

stato colpito da influenza intestinale, malattia che abbiamo contratto anche

noi altri famigliari.

Secondo me, questa sua malattia, non è riconducibile alla cattiva

alimentazione del __________”

(PS C T 17.5.2005).

Le annotazioni della cartella clinica della Dr.ssa L H non

indicano nulla di rilevante per il periodo in cui questo bambino ha frequentato

il __________ (AI 371).

72. PC 20

Bambino nato il 21.2.2002 che ha frequentato il __________ nel

periodo ottobre 2003 / marzo 2005 (PS A T 11.4.2005).

Dichiarazioni delle ex dipendenti:

"

Lui non voleva mai mangiare quando c’era la AC 1. Si rifiutava piangendo e dicendo no, no. Con le mani tentava di allontanare il

cucchiaino dalla bocca. La AC 1, con la solita abitudine che aveva, gli apriva

la bocca con la forza, premendo sulle mascelle. Lo ingozzava. Lui continuava a

piangere, e allora la AC 1 lo metteva in cameretta a piangere, da solo, nel letto.

Piangeva. Si addormentava dopo un bel po’, sfinito. Saltava quindi il pasto”

(PS V A 26.4.2005).

Dichiarazioni della madre:

"

quando PC 20 veniva portato all’asilo, sede di __________, il più

delle volte piangeva, questo quando intravedeva la strada che conduceva

all’asilo. Mio marito in più di un’occasione aveva chiesto al bambino perché

non voleva andare all’asilo, lui rispondeva solo di no, non diceva altro.

Per contro quando ha iniziato ad andare a __________, non ha più

fatto storie. Al contrario quando andavo a prenderlo, PC 20 non voleva più

andare via…

Che non abbiamo mai visto segni particolari sul corpo di PC 20, al

rientro dell’asilo; se si faceva male me lo riportavano sempre…

Che ho portato PC 20 in un paio di occasioni dal suo pediatra Dr. G

B …in quanto aveva una gastro interite, vomito diarrea e febbre.

Il medico mi diceva che questa gastro interite si poteva prendere

con il mangiare oppure per via virale.

Questa gastro interite è andata avanti per un paio di settimane, PC

20 i primi giorni non è stato portato all’asilo”

(PS A T 11.4.2005).

Dal relativo certificato del 25.4.2005 del Dr. Med. G B non

risulta nulla di rilevante a parte, per il giorno 20.10.2004:

"

Consultazione per vomito e diarrea da un giorno. Diagnosi:

gastroenterite. Procedere: trattamento asintomatico per vomito e diarrea, dieta”

(AI 73).

73. A mente della Pubblica

Accusa l’asserito reato di abbandono (art. 127 CP) di cui al punto 2.1 AA, che

in aula la PP ha riformulato, in subordine, anche nella variante del reato tentato

(art. 22 cpv. 1 CP e verbale dibattimentale pag. 18) troverebbe, nei fatti, la

propria causale e giustificazione nelle seguenti dichiarazioni di P C, P M e I

M:

"

il pediatra di questo bambino aveva prescritto ai genitori una

quantità di latte che andava rispettata in assoluto. La AC 1 se ne fregava e gli somministrava di tutto e di più sia attraverso il sondino che

attraverso la bocca. Nel latte gli mischiava la frutta e pappette varie ma il

povero bimbo non riusciva a trattenere queste cose nello stomaco e vomitava,

vomitava. E’ stato impressionante. Il pediatra aveva prescritto magari 180 e

lei gliene somministrava anche 300 dicendo che così sarebbe cresciuto più in

fretta. Quel bambino faceva veramente una grande pena. Una volta la mamma di

questo bambino ci aveva detto che se il sondino del suo bimbo si fosse sfilato

dalla sua base e cioè il naso, non dovevamo rimetterlo noi ma che poteva farlo

solo lei nel modo corretto così come appreso dal medico. Una volta il sondino

si è sfilato e alla mia presenza la __________ ha tentato di rimetterlo al suo

posto sforzandolo fino al punto in cui mi sono accorta che il sondino era

andato a finire in gola ed il bambino faceva fatica a respirare. Sono

intervenuta energicamente togliendo dalle mani della AC 1 il sondino e

impedendole di continuare in questa tortura. Non so come sarebbe andata a

finire se non fossi stata presente”

(PS P 31.3.2005);

"

ADR che non ricordo se il sondino è stato levato da me o dalla

signora AC 1, ricordo solo che l’ho bloccata togliendole la mano”

(PP P C 19.6.2006);

"

Mi ricordo che una volta PC 26 si strappava il sondino dal naso.

AC 1 siccome voleva dargli da mangiare a tutti i costi, cercava di

rimettergli la sonda nel naso senza riuscirvi, anche se la madre aveva dato

disposizioni di non farlo.

PC 26 era nato prematuro, era sottopeso, e non mangiava da solo.

Per tale ragione veniva nutrito con un sondino nel naso.

Il suo pediatra aveva disposto che PC 26 mangiasse solo del latte

somministrato per bocca o a mezzo della sonda.

Contrariamente alle disposizioni del medico, AC 1 dava a PC 26

delle pappe a base di cereali, per bocca, forzandolo.

AC 1 se il bambino non voleva mangiare, lo sforzava, infilandogli

il cucchiaio in bocca, con forza”

(PS P M 31.3.2005);

"

ADR che durante l’episodio descritto relativo al piccolo PC 26

era presente anche P. Io non l’ho visto nella sua integralità. Ho visto che il

bambino non aveva più il sondino e non sono riuscita a restare presente quando

la signora AC 1 ha cercato di rimettergli il sondino. Non ce la facevo a

guardarla mentre faceva una cosa del genere, le avevamo detto di non farlo

perché la madre non voleva.

La Signora AC 1 voleva dimostrare alla madre che ella era in grado

di nutrirlo, contrariamente alle disposizioni del pediatra tramite il cucchiaino.

Per fare questo lo forzava approfittando del fatto che avendo il sondino nel

naso il bimbo respirava anche dalla bocca”

(PP P M __________ 21.6.2006);

"

Mi ricordo in particolare di un bambino piccolo di nome PC 26 che

doveva essere alimentato attraverso un sondino che aveva nel naso per problemi

di salute. Il pediatra e la madre del bambino si erano tanto raccomandati di

attenersi alle prescrizioni sia per il dosaggio sia per l’alimentazione;

prescrizioni che AC 1 non seguiva. Alimentava questo bambino nello stesso modo

degli altri vale a dire lo forzava a mangiare dei pastoni con il cucchiaio ed

evidentemente il piccolo vomitava. Oltre a ciò gli dava molto di più di quanto

prescritto e lo stomachino del bimbo non lo sopportava. La mamma di questo bimbo

è infermiera. Lei si era tanto raccomandata al riguardo del sondino dicendoci

che se per caso fosse uscito dal naso bisognava chiamarla per rimetterglielo.

Una volta pulendolo la AC 1 aveva fatto si che il sondino uscisse dal naso.

Contrariamente a quanto impartito dalla madre la AC 1 ha cominciato a infilare sul naso del piccolo il sondino facendogli sicuramente male perché il bimbo

piangeva. La AC 1 non desisteva e c’era il rischio che provocasse danni anche

in gola. Io mi sono sentita male e ho dovuto uscire dal locale. Era poi

intervenuta energicamente la P C a togliere il sondino dalle mani della AC 1

per evitare il peggio”

(PS I M 1.4.2005).

AC 1 ha sempre contestato e respinto al mittente queste accuse (PP

AC 1 3.5.2005), dando una differente versione dei fatti:

"

Se non sbaglio nel corso del mese di gennaio o febbraio di

quest’anno, una mattina il padre mi ha portato il bimbo verso le 7 di mattina.

Dopo qualche ora ha iniziato a piangere stranamente e non capivo perché cosa

anche perché di solito era un bimbo molto tranquillo. L’ho quindi preso in

braccio il bimbo, in quanto è mia abitudine, per cercare di capire il motivo

del suo pianto ossia se piangeva per delle coliche, per la febbre, per i denti

o per qualche altro motivo. Massaggiandogli un po’ il viso e la schiena il

bimbo si è calmato. Al pomeriggio è successa la medesima cosa. Quando la mamma

si è presentata a riprendere il bimbo, credo fossero le 1600 circa, le ho detto

che, secondo me, doveva portarlo dal medico e cambiare la posizione del sondino

che lo nutriva. Avevo intuito che il problema fosse la posizione del sondino in

quanto quando mi avvicinavo a lui per bagnargli la bocca o per dargli da bere,

lo rifiutava chiudendo la bocca. Per questo motivo ho pensato che potesse avere

dei dolori dovuti alla posizione del sondino. Il giorno seguente la mamma mi

aveva confermato che lo stesso giorno lo aveva portato dal medico e che aveva

scoperto che il ritorno del sondino posizionato in fondo allo stomaco era

deteriorato quasi totalmente dai succhi gastrici dello stomaco. In sostanza la

mamma mi diceva che se non si fossero accorti il ritorno del sondino si sarebbe

staccato e di conseguenza avrebbero dovuto operarlo per estrarre il pezzo

rimasto nello stomaco. Mi aveva pure detto che gli ultimi centimetri di questa

sonda erano già di colore mattone poiché bruciati dagli acidi.

Il problema è quindi stato risolto e il bambino ha continuato a

venire all’asilo nido. Devo comunque dire che attualmente il bimbo si nutre

senza l’ausilio di questo sondino”

(PS AC 1 5.4.2005).

Malgrado le discordanti versioni rese in merito da AC 1 e dalle

sopramenzionate sue ex collaboratrici la Pubblica Accusa non ha ritenuto necessario procedere ad altri accertamenti per cercare di

capire cosa fosse realmente successo al piccolo PC 26 (di seguito solo PC 26),

nato il 6.7.2004, durante il suo soggiorno al Baby Paradise nel periodo fine

gennaio 2005 / 25.2.2005 (PS F G G 12.4.2005, di seguito solo F G G).

In particolare si avrebbe dovuto perlomeno procedere a nuove

audizioni di queste tre ex dipendenti e successivi loro confronti con AC 1

alfine di perlomeno chiarificare come mai questo bambino si era trovato senza

il sondino, chi era effettivamente presente al momento dell’asserito tentativo

di una sua reintroduzione da parte dell’accusata e cosa quest’ultima avesse

realmente fatto, rispettivamente quale fu la reazione di P C, P M e I M.

Trattasi manifestamente di una grave lacuna istruttoria, di certo

non sanata dalla verbalizzazione in Polizia, il 12.4.2005, della madre, la

quale, per quanto utile alla Corte, ha non di meno ricordato che:

"

Attorno alla fine di febbraio 2005…una sera mio marito era andato

a riprendere PC 26 all’asilo. Le ragazze gli avevano detto che il bambino si

era strappato il sondino e che lo avevano messo nell’apposito sacchetto sotto

al passeggino. Quando sono arrivata a casa e ho controllato il sondino, ho

visto che gli ultimi due centimetri circa della porzione che si trova nello

stomaco erano di colore marrone scuro. Mi sono chiesta se non fosse qualche

rimasuglio di sangue, causato da qualche piccola ulcera. Mio marito diceva che

aveva l’impressione che fosse piuttosto qualcosa come una mela, che diventa di

quel colore. Ho portato il sondino dal medico, al Civico, il quale mi ha

confermato che non c’era da preoccuparsi e che erano rimasugli di cibo”

(PS F G G 12.4.2005).

In questo suo verbale F G G non si è comunque rammentata della

circostanza sopra ricordata dall’accusata (PS AC 1 5.4.2005) che invece, dal

canto suo, ha ammesso che effettivamente un giorno non meglio precisato il

sondino di PC 26 era uscito dalla sua posizione e che quella volta:

"

la ragazza presente, io comunque non c’ero, si è limitata a

metterlo in un sacchetto…Io comunque ribadisco da parte mia di non aver fatto

alcun tentativo di rimettere il sondino a PC 26”

(PP AC 1 2.5.2005).

Per l’accertamento dei fatti rimproverati al punto 2.1 AA anche la

documentazione medica agli atti non è di alcuna utilità. Dalla stessa, infatti,

si può solo ricostruire l’istoriato dei ricoveri e delle visite di PC 26 dal

11.1.2005 al 24.3.2005 e meglio:

-- un primo ricovero,

antecedente i suoi soggiorni al __________, nei giorni 11.1/19.1.2005 presso l’__________,

per una valutazione della mancanza dell’aumento ponderale e sue dimissioni con

un sondino naso-gastrico (RPG annesso 6);

-- una visita di controllo lo

stesso giorno delle sue dimissioni dall’__________ presso il Dr. Med. G P R,

primario di pediatria presso l’Ospedale __________ di __________ (di seguito

solo __________, AI 50);

-- un secondo suo ricovero

presso l’__________ la notte del 23.2.2005 che comunque grave non doveva essere

visto che il giorno successivo, su pressione della madre che è infermiera, è

stato dimesso (RPG anneso 6) nonché

-- un terzo ed ultimo

ricovero dal 26.2.2005 al 4.3.2005 presso l’__________ dopo il quale PC 26 non

fu più portato al __________ (PS F G__________ G__________ 12.4.2005) a motivo

di:

"

una gastointerite da Rotavirus positiva. Durante i primi giorni

di osservazione si verificano frequenti episodi di vomito con apparizione in

seguito di scariche diarroiche. Viene inizialmente alimentato unicamente per

sonda nasogastrica, in seguito lenta ripresa di un’alimentazione per os

spontanea. L’evoluzione è favorevole con scomparsa della febbre, degli episodi

di vomito e di diarrea. Durante gli ultimi due giorni è possibile rimuovere la

sonda nasogastrica in modo definitivo”

(AI 50).

Orbene tutta questa documentazione medica non serve a determinare

se durante il soggiorno di __________ al __________ si sia mai creata una

situazione di pericolo di morte o di grave imminente pericolo di perdita della

salute ai sensi dell’art. 127 CP. Anzi a ben vedere tali atti tenderebbero ad

escluderlo anche perché il giorno del suo ultimo ricovero del 26.2.2005 PC 26

neppure andò al __________:

"

mio marito e io abbiamo dovuto portare, d’urgenza, PC 26

all’ospedale di __________. Aveva vomitato, non beveva, e aveva la febbre molto

alta, attorno ai quaranta. Il bambino, durante la giornata, non era andato al

nido, almeno mi sembra, perché era stato con mia mamma”

(PS F G__________ G__________ 12.4.2005).

74. In merito al punto 2.2

AA la documentazione rispettivamente le prove raccolte dalla Pubblica Accusa a

sostegno di questa ipotesi di reato sono ancor più deludenti.

Né P C R, né V A, né C S, laddove nei loro verbali di

interrogatorio in Polizia parlano del piccolo PL 9 (di seguito solo PL 9, nato

il 12.6.2003, che frequentò il __________ nel periodo aprile o maggio 2004 /

14.5.2004 e nel mese di agosto 2004, PS RA 18 22.4.2005, di seguito solo RA 18

e PS RA 18 5.5.2005) indicano specificatamente quale sarebbe stato l’atto o

l’omissione (PS P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005 e C S __________ 11.5.2005)

costitutiva del reato di cui all’art. 127 CP nei confronti di AC 1, la quale,

sorprendentemente, nei suoi numerosi verbali d’interrogatorio predibattimentali

(considerando 15 della presente decisione) non è mai stata verbalizzata in

merito.

E’ vero invece che P C R (PS R C R 22.4.2005) ed V A (PS V A

26.4.2005) affermano che PL 9 veniva lasciato a letto a piangere o era

ingozzato, ma tali comportamenti, ammesso che siano avvenuti come del resto

quello delle sculacciate sul sedere raccontato da C S __________ (PS C S 11.5.2005)

ma negato da V A (PS V A 26.4.2005), dovevano rientrare, qualora e se del caso,

nell’ipotesi di cui al punto 1 AA (dove però questo bambino non figura) e non

in quella ben più grave di cui al punto 2 AA.

Ma non solo. L’ipotesi accusatoria, nel suo testo, fa

espressamente riferimento ad una data, il 14.5.2004, per la quale la Pubblica Accusa non ha minimamente accertato se erano realizzate le condizioni di legge

proprie all’art. 127 CP, tra cui, perlomeno, l’immediatezza ed il necessario

rapporto di causalità tra il rimproverato agire o l’omissione del presunto reo

e la concreta esposizione a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di

perdita della salute della persona incapace di provvedere a se stessa e della

quale si ha la custodia o si deve aver cura (considerando 85 della presente

decisione).

Sull’immediatezza già il riassunto dei fatti di quel pomeriggio da

parte del padre nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 22.4.2005

avrebbe dovuto far sorgere un qualche dubbio:

"

Il giorno venerdì 14 maggio 2004, alla mattina mia moglie, come

consuetudine, portava nostro figlio PL 9 all’asilo nido __________ ….mi sono

accordato con mia moglie Al per andare a riprendere il piccolo PL 9 assieme, e

così abbiamo fatto alle 1330. Siamo così rientrati a casa nostra e, come

consuetudine, PL 9 è stato tenuto in braccio dalla mamma per il riposo

pomeridiano.

Verso le 1430-1500 mia moglie si accorgeva che il piccolo non

stava bene e, appena avuto il tempo di dirmi guarda che il piccolo non sta bene

PL 9 ha iniziato a vomitare. Io ho subito preso del ghiaccio, come indicato dai

dottori, per far diminuire i battiti cardiaci, e poi siamo andati al Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________”

(PS RA 18 22.4.2005),

mentre che per il secondo presupposto di cui sopra sarebbe stato

sufficiente scrivere all’__________, ciò che, prima dell’emanazione dell’atto

d’accusa, non è stato inspiegabilmente fatto (in merito alla documentazione

medica raccolta si vedano gli AI 196 e 216 rispettivamente RPG annesso 6).

Predetto accertamento, esperito solo su ordine della Corte (doc.

TPC 54), ha dato come esito, così come riportato dalla lettera del 29.3.2010

dell’__________, che il 14.5.2004 il piccolo PL 9 non è mai stato in:

"

una situazione di pericolo imminente di morte o di perdita della

salute, ma ha richiesto un trattamento immediato in contesto di urgenza”

(doc. TPC 59).

Ciò malgrado in sede dibattimentale la PP non ha chiesto lo stralcio del punto 2.2 AA sostenendone invece la sua realizzazione nella

forma del reato tentato (art. 22 cpv. 1 CP).

75. Gli elementi portati a

giudizio della Corte in merito al punto 3 AA nella sua triplice variante di “costrizioni

e ingozzamenti nel mangiare” (punto 1.2 AA), “costrizioni”

(punto 1.4 AA) e “docce fredde” (punto 1.6 AA) si riconducono, e non

poteva essere altrimenti, alle sole dichiarazioni di colpevolezza così

rilasciate in merito dalle ex dipendenti ed in qualche caso dalle stesse madri.

Ricordato che per i motivi esposti nel capitolo VI della presente

decisione la Corte si è evidentemente limitata solo a quei bambini

eventualmente oggetto di tali atti coattivi dopo il 16.4.2003, i nominativi

interessati, rispetto a quelli indicati ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 AA, si sono

ridotti a 22 unità, dei quali si richiamano in questa sede le eventuali

dichiarazioni a danno dell’accusata se e qualora costitutive del possibile reato

di cui all’art. 181 CP: PL 1 (1.2 AA e considerando 42 della presente

decisione), PC 24 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e considerando 43 della presente

decisione), PL 35 (1.2 AA, PS P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005, N S 12.5.2005 e RA

2 12.4.2005 nonché considerando 46 della presente decisione), PL 10 (1.2 AA e

considerando 49 della presente decisione), PL 11 (1.2 AA, PS I M 10.5.2005 e

considerando 51 della presente decisione), PL 13 (1.2 e 1.4 AA, PS N S

12.5.2005, C S 25.3.2005 e P C R 22.4.2005 nonché considerando 52 della

presente decisione), PC 33 (1.2 AA, PS RA 9 5.9.2005 e considerando 57 della

presente decisione), PC 32 (1.2 AA, PS e considerando 57 della presente

decisione), PL 20 (1.2 AA, PS V A 26.4.2005 e considerando 59 della presente

decisione), PC 11 (1.2 AA, PS N S 12.5.2005, C S 25.3.2005 e 11.5.2005, P C R

22.4.2005, V A 26.4.2005 e L G 10.4.2005 nonché considerando 60 della presente

decisione), PL 22 (1.2 AA, PS P C R 22.4.2005 e considerando 61 della presente

decisione), PL 34 (1.2 AA e considerando 62 della presente decisione), PC 29

(1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e RA 6 24.5.2005 nonché considerando 64 della

presente decisione), PC 15 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005, I M 10.5.2005,

C S 25.3.2005 e Pe 11.4.2005 nonché considerando 65 della presente decisione), PL

41 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e considerando 69 della presente decisione), PC 18

(1.2 AA e considerando 70 della presente decisione), PC 20 (1.2 AA, PS V A

26.4.2005 e considerando 72 della presente decisione), PL 14 (AA 1.4, PS RA 23

23.4.2005 e considerando 53 della presente decisione), PL 21 (AA 1.4, PS C S 25.3.2005

e considerando 58 della presente decisione), PL 40 (AA 1.4, PS N S 12.5.2005,

verbale dibattimentale pag. 26 e considerando 66 della presente decisione), PC

31 (AA 1.4, PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005 e I M 10.5.2005 nonché considerando

67 della presente decisione) rispettivamente PC 5 (AA 1.6, PS I M 1.4.2005, P C

21.4.2005, P M 9.5.2005 e C S 25.3.2005 nonché considerando 50 della presente

decisione).

76. In merito al punto 4

AA, richiamati i documenti e le dichiarazioni di C S, M, P C, I M e P M nei

rispettivi loro verbali di Polizia (considerandi 5, 8, 9 e 13 della presente

decisione), non rimane che ricordare quella che è la posizione dell’accusata.

Premesso che in sede dibattimentale AC 1 si è allontanata da

quanto da lei affermato nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del

5.4.2005, restano allora le seguenti sue dichiarazioni:

"

ADR che ho chiesto sussidi sia a Berna, per la messa in piedi

dell’asilo nido, che a Bellinzona, sulla base dei salari. La risposta di Berna

è stata negativa sulla base del rifiuto di concedermi l’autorizzazione da parte

di Bellinzona. Tale rifiuto di Berna è stato prematuro poiché avevo interposto

ricorso.

Per quanto riguarda la richiesta di sussidi da presentarsi a

Bellinzona, sulla base dei salari, confermo che quanto dichiarato nei

precedenti verbali e cioè che non avevo dato il salario che figurava alle varie

dipendenti come corrisposto. Preciso che non era mia intenzione dare questo

salario nemmeno in futuro alle frontaliere poiché non ne sarei stata in grado

finanziariamente. Aggiungo che il 40% del sussidio che avrei ricevuto sulla

base del salario dichiarato di fr. 3'500.- poi così fissato dal Cantone e non

fr. 2000.-, non lo avrei ricevuto io ma lo avrebbero ricevuto le ragazze”

(PP AC 1 3.5.2005);

"

ADR che queste tre persone (ndr: P C, P M e I M) sono quelle per

le quali avevo fatto richiesta di sussidio al Cantone. Dovevo ricevere dal

Cantone il 40% di un salario di fr. 3'500.-. Esse avrebbero quindi continuato a

prendere dal __________ fr. 2'000.-, la differenza l’avrebbero percepita dal

Cantone.

ADR che non ammetto quindi il reato di mancata truffa. Non lo

percepisco nemmeno come truffa. Aggiungo che quando C__________ P__________ (ndr:

ragazza che nel periodo 1.8.1997 / 31.10.1998 lavorò al __________, PS C P

23.3.2005) aveva fatto il programma API, con la disoccupazione era la stessa

cosa, nel senso che una parte di salario ella lo percepiva dalla disoccupazione…

Il Magistrato mi contesta che non è la stessa cosa, nel senso che

i sussidi gli avrei percepiti io sulla base di una dichiarazione di salari come

corrisposti, in realtà non versati.

Io dico che è la stessa cosa. Per me l’importante era che il

lavoratore prendesse quanto era il suo fabbisogno.

Il Magistrato mi contesta che in realtà le tre dipendenti non

hanno percepito, malgrado fosse dichiarato, quanto necessario per il loro

fabbisogno.

Preciso che la richiesta di sussidio a Bellinzona è stata fatta da

P C e P.

ADR che l’ho sottoscritta io, ma l’hanno redatta loro.

Il Magistrato mi contesta che comunque i soldi li avrei percepiti

io di nuovo.

E’ per quello che le tre se ne sono andate arrabbiate, perché non

hanno ricevuto nulla”

(PP AC 1 18.10.2005).

Se l’importo dell’asserita truffa a danno dell’UFAS (fr. 69'300.-)

troverebbe negli atti il suo presunto giustificativo nella tabella “Dettaglio

costi e ricavi previsti durante il primo anno d’esercizio” presumibilmente

trasmessa a Berna il 14.10.2004 (RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione

UFAS nonché considerando 9 della presente decisione), né la Corte né la PP sono riusciti a capire come l’allora estensore dell’AA sia giunto ad “almeno

fr. 86'400.-” per quella a danno del DSS. Premesso altresì come agli atti

non figurino i contratti di C S e di I M tanto da risultare difficile

verificare l’esattezza dell’indicato loro salario annuale di fr. 22'440.- e fr.

11'220.- (PS C S 25.3.2005 e I M 1.4.2005 nonché verbale dibattimentale pag.

19), la Corte ha comunque preso atto come la Pubblica Accusa ha modificato il valore dell’asserita mancata truffa a danno del DSS

riducendola a fr. 62'056.- (verbale dibattimentale pag. 19), importo comunque

approssimativo e non certo essendo stato stimato a spanne per la parte degli

oneri sociali a carico della datrice di lavoro.

VIII) La perizia giudiziaria

77. Dopo due infruttuosi

tentativi con altri esperti residenti in Svizzera (AI 138, 139, 202, 205, 225 e

231) in data 9.11.2006 alla PE 1 è stata ordinata una perizia medico pediatrica

(AI 347), la cui specifica finalità così come il contenuto rispettivamente la

forma di alcune delle poste domande già nella preparazione del processo aveva

fatto insorgere nella Corte una qualche perplessità, così come del resto

manifestata in istruttoria da due legali, tra cui il difensore, con lettere del

13.11.2006 (AI 350) e del 23.1.2007 (AI 355). Comunque sia dopo due richieste

proroghe all’originaria prima scadenza di consegna del 31.7.2007 (AI 347),

datate 10.7.2007 (AI 359) e 18.10.2007 (AI 374), concesse il 12.7.2007 per il

31.10.2007 (AI 360) ed il 22.10.2007 per il 15.11.2007 (AI 376), il 18.11.2007

è stata inviata una prima parte del referto peritale (AI 380) poi completato il

20.11.2007 con un addendo inerente altri 17 bambini (AI 381).

78. Premesso come non

siano minimamente messe in dubbio le capacità professionali e la profonda

formazione della nominata perita (AI 244), la Corte, ricordato altresì come secondo dottrina e giurisprudenza una perizia giudiziaria non é da ritenersi ipso

facto per obbligatoriamente vincolante ma deve essere sempre liberamente

apprezzata così come avviene per qualsiasi altro mezzo di prova, non ha, suo

malgrado, potuto far altro che constatare la presenza di irrimediabili ed evidenti

errori di metodo, di impostazione e d’approccio al mandato ricevuto,

sicuramente riconducibili ad una non sufficientemente chiara informazione alla

perita da parte del PP di quelli che erano i suoi limiti rispettivamente su

come ed in che modo avrebbe dovuto rispondere alle domande poste, che ne hanno

seriamente messo in dubbio la credibilità (BOMMER, Basler Kommentar I,

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 20 no. 34, TRECHSEL, op. cit.,

art. 20 no. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 20 no. 2, PIQUEREZ,

Procédure pénale suisse, Schulthess, Zurigo 2000, § 101 no. 2236 segg., STRÄULI,

Commentarire Romand, Code Penal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 20

no. 34 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 20

no. 16, DTF 107 IV 7, 102 IV 225, 101 IV 129 e SJ 2001 I 573) e

quindi, al di là di qualche considerazione di carattere assolutamente generale

così come ripresa nei considerandi 20 e 21 della presente decisione, la sua

concreta inutilizzabilità per il demandato giudizio d’analisi della possibile

realizzazione del reato di cui al punto 1 AA per ogni singolo bambino ospite

del __________ dopo il 16.4.2003 (considerando 24 della presente decisione).

Tra questi evidenti errori di impostazione e di metodo, di certo

non gli unici ma comunque i principali, si ricordano espressamente i seguenti:

-- che la PE 1 ha dato per acquisiti dei fatti che solo la Corte poteva eventualmente riconoscere e

questo solo dopo averli accertati in sede di pubblico dibattimento. Un così

grave errore di impostazione è tale da pregiudicare l’intera opera visto come

la perita non si sia basata, come avrebbe dovuto, su semplici ipotesi di lavoro

ma su non ancora stabilite certezze, da cui ha fatto conseguire determinate

conclusioni a danno dell’accusata. Alcuni esempi:

“Percosse di varia

natura ed intensità: schiaffi, strattonamenti, tirate di capelli dei bimbi

ecc….Di tutte queste possibilità, fortunatamente, in questo caso si sono

avverati solo lesioni cutanee, principalmente lividi, nei casi seguenti….”

(AI 380 pag. 25),

con la successiva indicazione del nome di 24 bambini che invece,

per la perita, dovevano essere solo delle presunte e non assodate vittime non

essendoci del resto agli atti alcun certificato medico in tal senso;

“Naturalmente, nel caso

di PL 35, i lividi sulla guancia era indubbiamente dovuti alla schiaffo che ha

ricevuto…”

(AI 380 pag. 27),

rispettivamente continuando nella citazione:

“e le sue lesioni aumentano

il sospetto che anche gli altri bambini con lividi sulle guance abbiano anche

loro ricevuto sberle…”

(AI 380 pag. 27);

“Alcuni bambini erano esposti

al metodo AC 1 in pieno: l’alimentazione forzata, le percosse o altro

maltrattamento fisico, più l’isolamento a letto a piangere allo sfinimento…”

(AI 380 pag. 27);

“L’essere stati spettatori di

maltrattamenti dei loro compagni…”

(AI 380 pag. 30);

“Il personale deve avere

avuto il morale piuttosto basso. Non erano trattate bene dalla AC 1. Il modo nel

quale i bimbi erano trattati dalla AC 1 o che loro erano obbligati a trattarli

li disturbava. Il loro non poteva essere un lavoro che le appagava…"

(AI 380 pag. 38);

“In effetti la cronica

insufficienza (ndr: del personale) faceva parte integrale del circolo vizioso

che facilitava il maltrattamento dei bambini al __________ …”

(AI 380 pag. 38);

“Quindi, nonostante il

carattere disgustoso del cibo offerto ai piccoli ospiti…”

(AI 380 pag. 39);

“La mancanza di varietà e la

diminuzione di oligoelementi può anche essere ignorata…”

(AI 380 pag. 39);

“questi piccoli erano a

disagio essendo obbligati a mangiare cibo ripugnante”

(AI 380 pag. 39);

“il comportamento delle collaboratrici

del __________ che assistevano alla brutalità della AC 1 verso i bambini…”

(AI 380 pag. 44);

“Chiaramente la AC 1 riusciva ad impaurire persone adulte, per cui si può solo immaginare il suo effetto sui

piccolini”

(AI 380 pag. 44),

-- ricordato come il reato di

violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) richieda,

per il suo possibile riconoscimento, una concreta ed individuale messa in

pericolo della presunta vittima (considerando 82 della presente decisione), la PE 1 non ha proceduto, come invece avrebbe dovuto fare se tempestivamente informata di ciò, o

se l’è stata l'ha fatto in modo grossolanamente insufficiente, ad un esame sistematico

di ogni singolo bambino che soggiornò al __________ e di cui gli erano stati

dati tutti gli elementi a supporto (AI 380 pag. 3) e questo alfine di

verificare se, specificatamente e solo per lui, vi era stata realmente e se sì

perché una concreta sua messa in pericolo ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 CP. Il

quesito numero 5 del decreto peritale che chiedeva di:

“Valutare se, sulla base delle risposte fornite ai

quesiti precedenti i bambini ospitati sono stati o meno esposti a pericoli per

lo sviluppo fisico e psichico; in caso di risposta affermativa indicare quali”

(AI 347),

era del resto

sufficientemente chiaro nella sua formulazione, ma ciò nonostante la risposta

data in sede peritale, oltre a non indicare specificatamente alcun nome di

bambino, è oltremodo generica, non individualizzata e quindi, giuridicamente,

inutilizzabile (AI 380 pag. 30);

-- sempre nell’ottica

dell’esame dell’art. 219 cpv. 1 CP per ogni singolo bambino ospitato al __________,

non può essere di alcuna utilità il perlomeno più approfondito lavoro svolto

per 13 di loro in risposta al quesito numero 6 (AI 380 da pag. 30 a pag. 38) in quanto la domanda al punto 6.1 (AI 347) si riferiva espressamente e solo all’ipotesi

di reato di abbandono (art. 127 CP) di cui al punto 2 AA e non a quella di cui

al punto 1 AA (art. 129 cpv. 1 CP) per la cui motivazione, rispondendo al

relativo quesito, la perita ha rinviato genericamente ai numeri 2, 4 e 6 del

suo referto (AI 380 pag. 30) dove, limitatamente ai primi due, non ha

minimamente proceduto ad alcun esame dettagliato di ogni singolo bambino ma si

è unicamente limitata a vari ed ancora non accertati richiami testimoniali

relativamente ad alcuni di essi;

-- sempre nell’analisi

dell’eventuale realizzazione per ogni singolo bambino ospite del __________ dei

presupposti di legge propri all’art. 219 cpv. 1 CP, non è assolutamente

accettabile trovare frasi simili a quella riscontrata all’inizio del lavoro

peritale:

"

Nell’interesse di produrre un documento che sia chiaro ma

conciso, la formulazione di queste risposte contiene solo esempi dei vari

comportamenti o segni preoccupanti dell'inchiesta formale riguardo all'attività

dell'asilo nido __________. I casi che sono citati non sono più meritevoli di

quelli che sono stati omessi, ma servono solo ad illustrare i concetti in

discussione"

(AI 380 pag. 12),

poiché di due varianti l’una: o ci sono altri esempi ed allora li

si indicano tutti per poi per ogni singolo bambino procedere ad uno specifico

esame argomentando perché e per qual motivo il suo sviluppo fisico o psichico é

stato messo in pericolo oppure non ci sono ed allora questa frase non ha motivo

di sussistere;

-- e poi ancora, sempre nel

quadro dell’art. 219 cpv. 1 CP dove l’esistenza o meno del necessario rapporto

di causalità tra l’asserita violazione del dovere d’assistenza o educazione con

la concreta messa in pericolo del futuro sviluppo fisico o psichico della

presunta vittima resta una delle questioni più delicate, non si può, pena il

totale sgretolamento della serietà professionale del proprio lavoro,

individuare il problema per poi liquidarlo, alla bella e meglio, con mezza

riga:

"

Anzi, in certi casi le difficoltà cognitive, psicomotorie o

comportamentali esistevano già prima che il bambino cominciasse a frequentare

l'asilo nido __________”

(AI 380 pag. 27).

Se a tutto ciò, che si ribadisce essere solo una scelta delle

constatate, principali gravi lacune peritali, si aggiunge il fatto che non vi è

stata nemmeno identità tra le conclusioni della PE 1 e quanto poi riportato nell’AA

(in questo senso vedasi già solo come, ad esempio, sotto le voci di abuso

emozionale e di trascuratezza non vi sia identità di nomi tra quelli indicati

negli allegati degli AI 380 e 381 e quelli riportati ai punti 1.7 e 1.8 AA) non

può che ulteriormente conseguirne l’assoluta inutilità per la Corte dell’intero referto.

79. Ma anche facendo

astrazione di quanto esposto nel considerando precedente e anche solo

limitatamente all’ipotesi di reato di cui al punto 1 AA, anche nel merito la

rimessa perizia non sarebbe stata di alcuna utilità visto come la PE 1, sia in sede peritale che in sede dibattimentale, seppur ammettendo una generica e

generalizzata messa in pericolo dei bambini ospiti del __________:

"

L’evidenza non dimostra nessun effetto deleterio sul loro

sviluppo fisico. Il loro sviluppo psichico è stato compromesso…”

(AI 380 pag. 30);

"

Ribadisco che per i bambini che hanno frequentato il __________,

a mio modo di vedere, vi è stata una compromissione…”

(verbale dibattimentale pag. 11),

non ha poi saputo indicare, sempre per ogni singolo bambino, la

natura, la gravità o la durata delle possibili conseguenze di questa asserita

messa in pericolo sul suo sviluppo fisico o psichico, limitandosi a parlare di

rischio generico, termine che è proprio l’antitesi di quello che, invece,

secondo la legge, doveva essere certo:

"

Il loro sviluppo psichico è stato compromesso, ma quanto e come

rimane un’incognita. Si può solo dire che sono a maggior rischio di disfunzioni

se non avessero mai frequentato l’asilo nido __________. Probabilmente, ma non

sicuramente, il rischio sarà proporzionale al periodo trascorso all’asilo nido,

sia in frequenza che in durata, e alla gravità del maltrattamento subito, sia

nell’intensità, che nella molteplicità di tipi”

(AI 380 pag. 30);

"

Confermo la mia conclusione a pagina 30 della perizia ribadendo

nuovamente che io posso esprimermi solo come possibile rischio e non come una

concreta messa in pericolo da me constatata…

Dichiaro che i bambini sono stati esposti ad un rischio durante la

loro permanenza all'asilo. Io non posso esprimermi sul fatto se e quindi se vi

sia o meno un rischio per il loro futuro sviluppo”

(verbale dibattimentale pag. 10 e 11).

IX) Il fax 2.2.2010 del Dr.

Med. M__________ M

80. In data 3.2.2010 la

difesa ha trasmesso alla Corte il fax del 2.2.2010 del Dr. Med. M M (di seguito

solo Dr. Med. M M), qualificandolo come perizia di parte (doc. TPC 30).

Tale documento, così come la successiva audizione dibattimentale

di questo pediatria del 13.4.2010 (verbale dibattimentale pag. 14 e 15) non ha

avuto alcun peso specifico sulla decisione di merito e questo non tanto perché

semplice attestazione di parte ma soprattutto perché referto di natura

squisitamente teorica e, se doveva essere una sorta di contro perizia a quella

giudiziaria (AI 380 e 381), poiché irrimediabilmente falsata in partenza

dall’incompleta documentazione che gli è stata consegnata:

"

In merito ai dati che mi sono stati consegnati dal difensore per

l'allestimento del mio rapporto ricordo che si trattava, e per rispondere mi ha

aiutato anche il difensore, di alcuni dei verbali MP delle dipendenti, quindi

non tutti e non posso dire quali, rispettivamente dei verbali MP dell'accusata.

Oltre a ciò mi è stata consegnata solo la prima perizia giudiziaria…

Tra l'ulteriore documentazione consegnatami vi era anche il

decreto di nomina peritale con i quesiti peritali. Nel mio rapporto, sulla base

della documentazione consegnatami, mi è stato richiesto di rispondere come se

queste domande fossero state rivolte a me.

In merito alla mia risposta al punto 6.1 del mio rapporto dichiaro

che la stessa non si basa sull'esame delle cartelle mediche dei bambini

menzionati, anche perché io non le ho avute in possesso…

In merito all'ultima frase a pagina 1 punto 1 dichiaro che

trattasi di un'affermazione teorica, così come tutta la mia perizia”

(verbale dibattimentale pag. 14 e 15),

fermo restando poi come anche nel merito sia il doc. TPC 30 che

l’audizione testimoniale del 13.4.2010 di questo professionista (verbale

dibattimentale pag. 14 e 15) altro non hanno fatto che riportare delle ovvietà

come ad esempio che:

"

Percosse di qualsiasi tipo nei confronti di bambini non sono

ammesse, tanto più se eseguite al di fuori del nucleo famigliare.

Spesso ci si trova davanti a lattanti o bambini che mangiano male.

In queste situazioni appoggiando il cucchiaio con il cibo sulla

lingua facendo anche lieve pressione sulle guance e incoraggiando verbalmente

si ottiene il risultato voluto, il bambino mangia. Premesso che il tutto non

sia fatto con forza e in maniera aggressiva…

Se il bambino viene abituato a dormire in un sacco ciò non incide

sullo sviluppo psico-motorio. Legare un bambino tramite cinghie nel letto è

inammissibile…

In una struttura con personale insufficiente (di numero) e non

formato adeguatamente il bambino non può trovarsi a suo agio ed avere la

possibilità di evoluzione psicomotoria armoniosa…

Cibi scaduti in un istituto come un asilo non vanno somministrati

per principio.

Cibo avariato può essere intaccato da parecchi organismi i quali

possono provocare delle infezioni del tratto gastro intestinale con conseguenze

come vomito, diarrea e/o febbre. Qualsiasi alimento congelato, cotto in pentola

o mediante microonde subisce un traumatismo. Il valore nutritivo ne risente”

(doc. TPC 30);

"

Al di là dell'ipotesi del sacco letto, altre forme di costrizione

come bretelle o cinghie non sono da prendere in considerazione…

Secondo la mia esperienza un solo ceffone non mette in pericolo lo

sviluppo del bambino. Diverso può essere se i maltrattamenti fisici sono

giornalieri.

A domanda del difensore se per sapere se un bambino ha subito

delle conseguenze ipotetiche o concrete sul suo sviluppo è importante sapere con precisione cosa ha subito, quando l'ha subito, per quante volte e con che durata l'ha

subito o si può semplicemente sapere a spanne, più o meno in generale, i fatti,

il teste risponde che bisogna conoscere bene i dettagli”

(verbale dibattimentale pag. 14 e 15).

X) Risultanze dibattimentali

81. Come già anticipato ai

considerandi 15 e 28 della presente decisione anche in aula AC 1 ha recisamente contestato ogni e qualsiasi suo addebito penale per tutte e quattro le imputazioni

dell’AA, dando non di meno alcune precisazioni su alcuni aspetti dei punti 2, 3

(limitatamente alla variante 1.4 AA anche perché per nulla delucidata in sede

d’inchiesta) e 4 AA.

Per quanto riguarda PC 26 (considerando 73 della presente

decisione) e PL 9 (considerando 74 della presente decisione) l’accusata ha

affermato di:

"

non aver mai tentato di risistemare il sondino di PC 26 anche

perché lo stesso era fissato con un cerotto sulla guancia e uno vicino

all'orecchio. Ricorda che in una circostanza rientrando all'asilo P M le disse

che inavvertitamente PC 26 si era tolto il sondino. P M l'aveva in mano,

nessuno ha tentato di rimetterglielo e l'hanno consegnato al padre quando è

venuto a riprenderlo...

In merito al punto 2 dell'atto di accusa l'accusata contesta di

aver mai tentato di risistemare il sondino di PC 26, così come precisa di aver

sempre trattato sia lui che PL 9 in modo coscienzioso senza mai arrecargli

alcun danno. Dichiara di non averli mai messi in una situazione in cui la loro

vita potesse essere messa a rischio”

(verbale dibattimentale pag. 19).

In merito all’uso di bretelle durante il riposo pomeridiano dei

bambini al __________ (considerandi 15, 16, 37 e 39 della presente decisione) AC

1 ha precisato che:

"

sia a __________ che a __________ aveva a disposizione dei sacchi

lenzuolo che sono quelli che si trovano in commercio, e di cui una decina li

aveva acquistati e 5/10 le erano stati regalati da alcune mamme.

Questi sacchi lenzuolo presentano una cerniera nel mezzo e

all'altezza della vita due nastrini di cotone che venivano legati alle barre di

legno dei lettini.

L'accusata dichiara che capitava spesso che i bambini nel sacco

lenzuolo si alzassero e che i nastrini si rompessero e in quel caso li

sostituiva con dei lacci similari di cotone.

Vengono mostrati all'accusata dei nastri di cotone così come

trovati sotto la voce lacci nei corpi di reato dell'AA (cfr. busta 1) e la

stessa dichiara che sono quelli da lei utilizzati per sostituire quelli che si

rompevano”

(verbale dibattimentale pag. 8),

per poi confermare alcuni passaggi a pagina 8 e 13 del suo verbale

d’interrogatorio di Polizia del 5.4.2005:

"

L'accusata in merito alle sue dichiarazioni nel verbale PS

5.4.2005, pag. 8 e cioè il sacco è ancorato sotto il letto, cioè fissato

attorno al letto precisa che è stato un sacco lenzuolo utilizzato solo per PC

26 e che altro non era che un sacco lenzuolo come quelli in commercio, a cui

era stato aggiunto un ulteriore laccio di cotone al laccino di cotone già

esistente per farlo passare sotto il materassino e questo perché la mamma le

aveva raccomandato, visto che questo bambino aveva il sondino, che durante il

sonno non dovesse toccare il sondino per toglierselo.

L'accusata, dopo che il presidente ne ha dato lettura, conferma il

suo verbale PS 5.4.2005, pag. 13, da quei bambini che non a il bambino rimaneva

coperto precisando nondimeno che malgrado l'uso di queste bretelle capitava che

il bambino si liberasse e saltasse fuori dal lettino, letto che comunque aveva

le sbarre in legno”

(verbale dibattimentale pag. 8),

e quindi riconoscere come provenienti dal __________ i “nastri/cinghie,lacci”

(corpi di reato AA) così come sequestrati il 5.4.2005 (doc. TPC 60) e mostrati

in aula dal Presidente:

"

Dopo che il presidente ha ostenso all'accusata quanto sequestrato

sotto la voce nastri/cinghie/lacci nell'AA, la stessa dichiara che le bretelle

di cui si parla sono quelle contenute nel sacco minigrip grande (che verrà

indicato come 2) e che presenta bretelle di vari colori (gialle, rosse e

grigie). Gli altri oggetti nei minigrip 3 e 4 non sono stati utilizzati per

legare i bambini al letto nel senso che quelli della busta 3 erano dei nastri

che i bambini sfilavano dalle loro giacche a vento o dai pantaloni del training

mentre la busta 4 contiene dei pezzi di stoffa tagliati che le mamme hanno

consegnato all'accusata.

A domanda del PP l'accusata dichiara di non ricordarsi quali

genitori avevano dato il consenso all'uso delle bretelle.

A domanda della pubblica accusa l'accusata dichiara che è capitato

che siano stati gli stessi genitori a portarle le bretelle da lei utilizzate. A

domanda del presidente non si ricorda i nomi dei genitori che le diedero le

bretelle”

(verbale dibattimentale pag. 9),

e ricostruire almeno parzialmente una di queste:

"

In merito ai casi in cui, col consenso dei genitori, i bambini

già nel sacco facevano oggetto di uso di bretelle, specifico che si trattava di

una bretella che passava sotto il sacco all'altezza della vita, rispettivamente

sulle spalle e si chiudeva sul davanti. Dichiaro che non ho mai legato dei

bambini o ai polsi o ai piedi o alla testa o in altre parti del corpo contro le

barriere del letto.

Mostro al presidente una parte, comunque incompleta, delle

bretelle utilizzate.

Le parti si danno atto che quanto mostrato viene tolto dal

sacchetto n. 2 e messo in un sacchetto con indicato il n. 5. Rispetto alle

bretelle nel sacchetto n. 2 è l'unico che ho trovato. Dichiaro di non aver

utilizzato quanto contenuto nel sacchetto n. 2 per altre forme di legatura. Mi

è impossibile dire la frequenza con cui venivano utilizzate queste bretelle,

poteva essere qualche giorno o anche settimane e ciò fino a quando il bambino

rimaneva nella posizione a me più cara, cioè di pancia.

Non mi ricordo specificatamente nomi di bambini i cui genitori si

sono dichiarati d'accordo con questa mia pratica”

(verbale dibattimentale pag. 18).

In merito al punto 4 AA (considerandi 5, 8, 9, 13 e 76 della

presente decisione) le precisazioni dell’accusata hanno portato su chi avrebbe

redatto la copiosa e differente documentazione trasmessa ai due uffici statali

di Berna e Bellinzona:

"

il conteggio dettagliato di costi e ricavi nella documentazione

trasmessa all'Ufas l'ha allestito M G. Dichiara di non essersi mai interessata

dell'esattezza di questo calcolo perché si fidava dell'opera di M G e delle

dipendenti…

L'accusata dichiara che i quattro contratti fittizi agli atti non

li ha redatti lei ma le dipendenti e M G. Ribadisce che se avesse ricevuto i

sussidi sarebbero stati girati alle dipendenti e che a suo modo di vedere le

dipendenti ritenevano questi contratti come effettivi nel senso che avrebbero

percepito il salario indicato proprio grazie a questi sussidi e ciò dalla data

del loro ottenimento…

In merito alla documentazione prodotta a Berna in data 30.6.2004 e

la cui prima pagina è sbarrata con la scritta “wurde ersetz” l'accusata

dichiara di aver scritto di suo pugno e sottoscritto quanto indicato, ad

eccezione delle cifre indicate nel foglio 4 finanziamenti. Le cifre lì indicate

vengono da un altro asilo simile al mio che nel frattempo aveva ottenuto i

relativi sussidi. Non intendo dire il nome di quest'altro asilo.

Io non voglio dire chi abbia riempito l'originale del formulario

dell'altro asilo che ha ottenuto il sussidio e che, in fotocopia, ho

riutilizzato per il mio”

(verbale dibattimentale pag. 20).

XI) Diritto

82. Giusta l’art. 219 cpv.

1 CP chi viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un

minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il

colpevole ha agito per negligenza invece della pena detentiva o pecuniaria può

essere pronunciata la multa (art. 219 cpv. 2 CP).

Questa norma, come lo indica la sua formulazione, intende

proteggere lo sviluppo fisico e psichico delle persone di età inferiore ai 18

anni (FF 1985 II 949, ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 219 no. 7, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo 2008, art. 219 no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no.

1, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,

Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, § 4 pag. 20,

CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA,

Berna 2002, art. 219 no. 1, MOREILLON, Quelques réflexions sur la

violation du devoir d’assistance ou d’éducation, RPS 116/1998 pag. 433

no. 7, DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché

sentenze non pubblicate del TF 6S.193/2005 del 16.7.2005,6S.339/2003 del

12.11.2003,6S.135/2003 del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). Premessa

per l’applicazione di questa norma è che l’autore abbia l’obbligo di assistere

o di allevare un minorenne ritenuto come un tale obbligo può derivare dalla

legge, dalla decisione di un’autorità, da un contratto oppure da una situazione

di fatto. In tal senso ne sono garanti i genitori naturali o adottivi, i

tutori, i maestri di scuola o di asilo rispettivamente i responsabili di un

istituto (FF 1985 II 949, ECKERT, op. cit, art. 219 no. 3 segg., TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL,

op. cit., art. 219 no. 1, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit, art. 219 no. 1,

DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 20, STRATENWERTH/BOMMER,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Stämpfli

Verlag AG, Berna 2008, § 26 no. 43, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 2

segg., HURTADO POZO, Droit pénal, PS II, Schulthess Polygraphischer

Verlag AG, Zurigo 1998, § 20 no. 542 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code

Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 219 no. 1.1, MOREILLON,

op. cit., pag. 435 no. 13 segg., DTF 125 IV 64, JdT 2005 III 127

nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.252/2008 del 23.6.2008,6S.193/2005

del 16.7.2005 e 6S.339/2003 del 12.11.2003).

Il contenuto del dovere d’assistenza o educazione non può essere

definito in maniera astratta ma va determinato tenuto conto delle circostanze

del caso concreto, segnatamente del bene e della persona da proteggere nonché

del rapporto tra garante e vittima (DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag.

20, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 9, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op.

cit., art. 219 no. 1.1, DTF 125 IV 64 e JdT 2005 III 127). Il

dovere d’assistenza interessa comunque la soddisfazione dei bisogni materiali e

immateriali del minore quali il vitto e l’alloggio, l’abbigliamento, la

formazione, i bisogni culturali e sportivi così come l’affetto, la premura e la

tenerezza che sono elementi indispensabili per lo sviluppo del minorenne. Il

dovere di educazione consiste invece nel dare al minore le giuste direttive e i

ragguagli opportuni per un corretto sviluppo fisico e psichico. Questo dovere

concerne pertanto il benessere materiale e spirituale del bambino (ECKERT,

op. cit., art. 219 no. 8, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art.

219 no. 3, HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 550 segg. e MOREILLON,

op. cit., pag. 436 no. 17 segg.).

Occorre poi che l’autore abbia violato il suo dovere d’assistenza

o educazione attraverso un’azione od un’omissione. Nel primo caso l’autore

viola positivamente il suo dovere, ad esempio maltrattando il minore o

sfruttandolo con un lavoro eccessivo od estenuante. Nel secondo caso l’autore

viene meno al proprio dovere in maniera passiva, per esempio abbandonandolo,

trascurandolo od omettendo di prestargli delle cure oppure non adottando a

fronte di un pericolo concreto le dovute misure di sicurezza (STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 219 no. 2, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 10 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 219 no. 1.1, MOREILLON, op. cit., pag. 434 no. 10 segg, DTF

125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF

6B.252/2008 del 23.6.2008 e 6S.193/2005 del 16.7.2005).

La violazione di questi doveri è punibile solo se ha

effettivamente messo in pericolo lo sviluppo fisico o psichico del bambino o

dell’adolescente. Si tratta di un reato di messa in pericolo concreta, per cui

non è necessario che il comportamento del reo sfoci in un risultato, ovvero in

una lesione dell’integrità fisica o psichica del minore. Tuttavia non è

sufficiente che si verifichi solamente la possibilità astratta di una lesione,

ma è richiesto che la stessa sia perlomeno verosimile nel caso concreto. In

altre parole occorre che il pericolo di conseguenze durevoli, di ordine fisico

o psichico, appaia concretamente verosimile e non solo possibile e che queste

conseguenze siano tali da compromettere lo sviluppo del minore, in un rapporto

di causalità tra la violazione del dovere d’assistenza o educazione e la

concreta e non solo verosimile sua messa in pericolo (FF 1985 II 949, ECKERT,

op. cit., art. 219 no. 9 e 10, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit.,

art. 219 no. 4, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no. 2, DONATSCH/WOHLERS,

op. cit, § 4 pag. 21, STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 26 no. 44, CORBOZ,

op. cit., art. 219 no. 13 segg., HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 555

segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.2, MOREILLON,

op. cit., pag. 437 no. 19 segg., DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT

2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.252/2008 del 23.6.2008,

6S.193/2005 del 16.7.2005,6S.339/2003 del 12.11.2003,6S.135/2003 del

19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). Il TF ha avuto modo di rilevare che

nella pratica non sarà sempre agevole determinare quando si è in presenza di un

rischio per lo sviluppo del minore. Sarà in particolare difficile distinguere

le lesioni rientranti nel campo di applicazione dell’art. 219 CP dai traumi

ordinari delle vita di ogni bambino. Vista la sua imprecisione, la

giursiprudenza raccomanda di interpretare la norma in maniera restrittiva e di

limitarne l’applicazione ai casi manifesti (JdT 2005 III 127 e sentenza

non pubblicata del TF 6S.339.2003 del 12.11.2003). Inoltre, sempre secondo il

TF, la durata del comportamento delittuoso deve essere sufficientemente lunga ed

importante per minare lo sviluppo fisico o psichico del minore. Occorre quindi

che l’autore agisca in maniera ripetuta o che violi durevolmente i suoi doveri

(CORBOZ, op. cit., art. 219 n. 17, HURTADO POZO, op. cit., § 20

no 554, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.1, DTF

125 IV 64, JdT 2005 III 127, SJZ 97/2001 pag. 282 e sentenza non

pubblicata del TF 6S.339.2003 del 12.11.2003).

Dal profilo soggettivo l’autore deve aver agito intenzionalmente (TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL,

op. cit., art. 219 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no.

3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 21 e HURTADO POZO, op.

cit., § 20 no 558), il dolo eventuale essendo non di meno sufficiente (ECKERT,

op. cit., art. 219 no. 11, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 18, FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 219 no. 1.2, MOREILLON, op. cit., pag. 438 no. 22, DTF

125 IV 64, JdT 2005 III 127 e sentenza non pubblicata del TF 6S.193/2005

del 16.7.2005). E’ pure punibile la violazione colposa (art. 219 cpv. 2 CP) che

si realizza quando l’autore avrebbe potuto prevedere che il suo comportamento

illecito avrebbe provocato l’esposizione a pericolo dello sviluppo del minore (DONATSCH/WOHLERS,

op. cit., § 4 pag. 21 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 CP

no. 2.1). La negligenza è stata in particolare ritenuta nel caso di una

responsabile di una scuola che, pur sapendo che abusi sessuali erano stati

commessi da allievi nei confronti di un’altra allieva minorenne, non adottò i

provvedimenti che s’imponevano per ovviare al pericolo importante e prevedibile

di una loro ripetizione (DTF 125 IV 64).

83. Dato atto

dell’inutilizzabilità della perizia giudiziaria per i motivi indicati nei

considerandi 78 e 79 della presente decisione, la Corte, nel suo lavoro di sussunzione dei fatti in diritto, relativamente ad ogni singolo

bambino la cui posizione non risulta ancora prescritta (art. 97 cpv. 1 lett. c

CP ed art. 98 lett. a CP nonché considerando 24 della presente decisione),

altro non ha potuto fare che basarsi sulle prove elencate per ciascuno di loro

così come esposte nei considerandi da 41 a 72 della presente decisione, il tutto dopo aver nuovamente constatato come anche per questi 33 piccoli ospiti non

vi sia stata alcuna specifica indicazione da parte delle ex dipendenti relativamente

alla durata ed al numero di volte in cui ciascuno di loro sarebbe stato vittima

del reato qui in esame, col che, richiamato il principio in dubio pro reo

(considerando 23 della presente decisione), il dover nuovamente riconoscere,

sempre e se qualora ammesso, limitatamente e solo nei confronti di ogni singolo

bambino, un’unica e non diverse possibili violazioni, da parte di AC 1, del

reato di cui all’art. 219 cpv. 1 CP.

Con queste linee direttive e su riserva del casi di PC 24

(considerando 43 della presente decisione) di cui meglio si dirà nel

considerando successivo e di __________ (considerando 42 della presente

decisione) la cui reiezione basasi anche su aspetti puramente formali, la Corte ha serenamente concluso per una chiara e manifesta non realizzazione dei presupposti

oggettivi di legge propri all’art. 219 cpv. 1 CP, da cui l’inutilità di un

ulteriore esame della fattispecie anche in relazione all’aspetto soggettivo del

reato che comunque AC 1 ha sempre contestato (considerandi 15 e 39 della

presente decisione).

Per PL 1 (considerando 42 della presente decisione e RPG allegato

B pag. 2) non vi è agli atti alcuna prova che la Sara di cui parlano le dipendenti sia lei, così come non è indicato grazie a quali ricerche o

in base a quali accertamenti la Polizia Giudiziaria è arrivata a tale conclusione rispettivamente che nel periodo 16.4.2003 / 5.4.2005 sia sempre stata lei

l’unica Sara ospite del __________. Se a ciò si aggiunge che anche nel merito

non vi è alcuna reale prova, né fattuale né medica, di una concreta messa in

pericolo del suo sviluppo fisico o psichico, non bisogna spendere molte altre

parole per concludere alla non realizzazione del reato di violazione del dovere

d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) a danno di questa bambina.

Premesso poi che per i motivi indicati nel considerando 40 della

presente decisione la Corte non ha ragioni per non credere, nella loro

globalità, alle dichiarazioni rese dalle ex dipendenti del __________ laddove

le stesse, in relazione agli altri 31 bambini, sostengono che questo o quel

determinato ospite era lasciato in cameretta a piangere o a strillare (PC 23, PL

36, PL 10, PC 5, PL 17, PL 21, PC 11, PC 28, PL 27, PC 18, PC 19 e PC 20,

considerandi 41, 47, 49, 50, 55, 58, 60, 63, 68, 70, 71 e 72 della presente

decisione), che veniva sgridato (PL 4, considerando 45 della presente

decisione), rimproverato a voce alta (PL 22, considerando 61 della presente

decisione), sculacciato (PC 5, PL 13, PL 15, PC 8, PC 33 e PC 32 nonché PC 18,

considerandi 50, 52, 54, 56, 57 e 70 della presente decisione) o preso a sberle

(PL 35, considerando 46 della presente decisione) se non zittito con una mano

sulla bocca (PC 3, considerando 44 della presente decisione), che era legato al

letto (PL 13, PL 14, PL 40 e PC 31, considerandi 52, 53, 66 e 67 della presente

decisione) o con una corda allo scivolo (PL 21, considerando 58 della presente

decisione), rispettivamente ingozzato (PL 13, considerando 52 della presente

decisione) o violentemente coattato nel mangiare (PC 11, PC 29, PC 15, PL 41 ed

PC 19, considerandi 60, 64, 65, 69 e 71 della presente decisione) sino a subire

alcune docce fredde allo scopo di abbassargli la febbre (PC 5, considerando 50

della presente decisione), questa stessa Corte, però, ha dovuto constatare come

agli atti, in contropartita e quale necessaria conseguenza di questi accertati

maltrattamenti da parte dell’accusata, non vi sia alcuna comprova atta a

validamente testimoniare, senza ombra di dubbio una concreta ed effettiva messa

in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di uno o più di questi 31 bambini

e questo vuoi per l’assenza di certificati medici dal contenuto negativo o,

inversamente detto, per la presenza di attestazioni pediatriche dal positivo

tenore (PC 23, PC 3, PL 11, PL 13, PL 15, PL 17, PL 21, PC 11 e PL 40,

considerandi 41, 44, 51, 52, 54, 55, 58, 60 e 66 della presente decisione),

vuoi per le tranquillanti dichiarazioni degli stessi genitori (PC 23, PC 3, PL

4, PL 36, PL 7, PL 10, PC 5, PL 11, PL 13, PL 14, PL 15, PL 17, PC 8, PC 33 e PC

32 perlomeno il giorno della prima audizione della madre, PL 21, PC 11, PL 22, PL

34, PC 29, PC 15, PC 31, PL 27, RA 37, PC 18, PC 19 e PC 20, considerandi 41,

44, 45, da 47 a 58, da 60 a 62, 64, 65 e da 67 a 72 della presente decisione) o vuoi perché quanto da loro dichiarato in merito al comportamento

dei rispettivi figli (PC 23, PL 35, PL 36, PL 7, PL 17, PL 20, PC 11, PL 34, PC

28, PC 19 e PC 20, considerandi 41, 46, 47, 48, 55, 59, 60, 62, 63, 71 e 72

della presente decisione) può ancora pacificamente rientrare nel normale

vissuto di un bambino di quella età, ad esempio là dove vengono menzionate

delle gastroenteriti, lo svegliarsi di notte, la difficoltà nel mangiare, la

paura del buio, il vomito, la diarrea o la febbre, tanto da non avere, per la Corte, la richiesta e dovuta certezza, anche e soprattutto nell’ottica del necessario

rapporto di causalità tra queste manifestazioni e la sicura violazione del

dovere d’assistenza o educazione da parte di AC 1 (art. 219 cpv. 1 CP), che

quel constatato malessere, fisico o comportamentale, sia senza alcun dubbio

unicamente imputabile al soggiorno di quel determinato bambino al __________ e

non possa invece, anche solo eventualmente, essere ricondotto ad un qualche

altro motivo non inchiestato e, perciò, rimasto ignoto.

Ma anche e se, per delirio di ipotesi, si volesse ritenere che

questo rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi d’assistenza o

educazione dell’accusata e la concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico

o psichico di uno di questi bambini sia, di principio, assolutamente dato per i

tre comportamenti esteriori più eclatanti, cioè quelli di PL 17 per il suo

piangere nel vedere identiche piastrelle a quella dell’atrio del __________

(considerando 55 della presente decisione), di PC 15 per le modalità con cui

diede da mangiare alla sua pecorella di peluche (considerando 65 della presente

decisione) nonché di PC 18 per il suo modo di essere fisicamente aggressiva e

di zittire i suoi genitori (considerando 70 della presente decisione), e seppur

con la ferma premessa che questi racconti si basano comunque e solo su

testimonianze indirette delle rispettive madri senza essere state in altro modo

consolidate agli atti, resta comunque innegabile il fatto che, anche per queste

tre bambine non solo non ci sono, nelle tavole processuali, riscontri medici di

una concreta messa in pericolo del loro sviluppo fisico e psichico, ma neppure

si ha un qualche serio indizio in tal senso.

Inoltre, sia per loro tre che per tutti gli altri bambini di cui a

questo considerando, indipendentemente dalla non effimera sensazione di un

maggior numero di maltrattamenti messi in atto dall’accusata che, però, proprio

perché sensazione non altrimenti provata non può essere giuridicamente

avallata, dovendo invece ritenere che dagli atti si può solo concludere per una

e non più violazioni del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP)

da parte di AC 1, una delle ulteriori condizioni giurisprudenziali secondo cui

per il riconoscimento della norma qui in esame trovasi necessario riscontrare

nei fatti un comportamento delittuoso duraturo, reiterato nonché

sufficientemente lungo ed importante per concretamente minare lo sviluppo

fisico o psichico dell’interessata vittima minorenne, non appare assolutamente

data.

E ad un possibile riconoscimento del reato di cui all’art. 219

cpv. 1 CP neppure si arriva se si dovesse prendere in considerazione l’unica

prestazione oggettivamente ripetuta, cioè il pranzo di mezzogiorno e la merenda

pomeridiana. Premesso come anche in questo caso l’inchiesta si rivela

sostanzialmente carente laddove agli atti non vi è alcun accertamento in merito

al periodo, frequenza e numero di pasti rispettivamente di budini propinati a

questi 32 bambini, già la PE 1, limitatamente a questo aspetto, a pagina 39 del

suo referto del 18.11.2007 (AI 380), pacificamente conclude per la non

oggettiva realizzazione della norma qui in esame anche nell’ipotesi, accertata

dalla Corte sulla scorta di quanto ritenuto nel considerando 40 della presente

decisione, di pranzi a base di pastoni perlomeno poco nutrienti e di budini

qualche volta scaduti (considerando 20 della presente decisione).

84. Di certo di tutti i

casi non prescritti in base alle argomentazioni di cui al considerando 24 della

presente decisione, quello di PC 24 (considerando 43 della presente decisione)

é sicuramente il più controverso.

Difatti, se da una parte, per il possibile riconoscimento del

reato di cui all’art. 219 cpv. 1 CP, la Corte può disporre delle dichiarazioni di P C secondo cui questa bambina sarebbe stata ingozzata, anche se poche

volte, con il cucchiaio (PS P C __________ 21.4.2005) e del rapporto della

Dott.ssa DOD P del 10.12.2006 attestante le difficoltà di questa sua paziente

con il cibo tra il mese di dicembre del 2005 e quello di marzo del 2006 (AI

352), dall’altra parte, e fermo restando come anche per la perita giudiziaria

l’eventuale suo nutrimento con dei formaggini scaduti non ha avuto per il suo

sviluppo alcuna conseguenza (considerando 20 della presente decisione), se non

per una diretta negazione almeno per l’insorgenza di forti dubbi sul

riconoscimento oggettivo di questo reato, gli atti all’incarto evidenziano le

dichiarazioni della madre nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia del

20.4.2005 e del 11.5.2005 secondo cui la figlia sarebbe ritornata al __________

(PS D B 20.4.2005) e vi andava volentieri (PS D B 11.5.2005) nonché

l’interruzione della sua presa a carico solo dopo 5 colloqui (AI 352),

trattamento che a tutt’oggi, a più di quattro anni all’ultimo appuntamento, non

è più stato riattivato, senza poi dimenticare come l’affermazione del padre

nello scritto del 17.2.2010 del proprio legale secondo cui la figlia

manifesterebbe ancora

"

sebbene in maniera certamente meno acuta, alcuni disturbi rilevati

dopo la frequentazione dell’asilo nido __________”

(doc. TPC 35),

quali incubi, timore del buio e crisi di rifiuto del cibo non sia

asserito sufficiente per vincolare la Corte in quanto semplice affermazione di

parte non supportata da alcun documento medico ed anzi indirettamente

sconfessata da un’ormai pluriannuale interruzione di qualsivoglia trattamento

psicologico.

Riducendo il tutto ancor più all’osso si ha, allora, un unico tipo

di maltrattamento raccontato da una sola ex dipendente laddove, a titolo

comparativo, per altri casi del __________, sempre con riferimento alla stessa

circostanza, si hanno spesso più chiamate di colpevolezza, con una presa a

carico di breve durata, non più riattivata e senza alcun concreto indizio che,

in futuro, lo sarà.

Altresì per la Corte i ricordati, anche se non documentati,

asseriti incubi così come il timore del buio di PC 24 (doc. TPC 35) non possono

giocare ruolo alcuno nell’odierno giudizio e questo, indipendentemente da

quanto scritto dalla Dott.ssa DO-D P (AI 352), perché, in concreto, nessuna

delle ex dipendenti ha mai raccontato fatti che possano in qualche modo

giustificarli da cui, per la Corte, il non poter escludere che gli stessi

possano essere stati occasionati da altri eventi che nulla hanno a che vedere

con il __________.

Ne consegue, per tutte le ragioni di cui sopra, il dover

concludere per una sostanziale insufficienza di prove quo ad un effettiva e

concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico e psichico di questa bambina,

da cui, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della

presente decisione) e della restrittiva giurisprudenza vigente in materia

secondo cui l’art. 219 cpv. 1 CP ha da essere ammesso solo in casi

assolutamente chiari e manifesti, il dover prosciogliere AC 1 dal reato qui in

esame.

85. Giusta l’art. 127 CP

chi espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della

salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la

custodia o deve aver cura ovvero l’abbandona in siffatto pericolo è punito con

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il reato di abbandono presuppone una messa in pericolo concreta,

intenzionale, grave ed imminente della vita o della salute di determinate e

specifiche persone (TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art.

127 no. 3 e sentenza non pubblicata del TF 6S.769/1999 del 7.3.2000) non

trattandosi di un’infrazione collettiva o di comune pericolo nonché l’esistenza

di particolari rapporti tra l’autore, che deve avere una posizione di garante

con determinati e precisi doveri quali la custodia e la cura nei confronti

della vittima (AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing

Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 127 no. 6 segg. e CORBOZ, op.

cit., art. 127 no. 2 segg.), e quest’ultima la quale, invece, deve essere

incapace di proteggersi da sola o di provvedere a sé stessa (AEBERSOLD,

op. cit., art. 127 no. 9, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 127 no. 1

e 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 127 no. 1, DONATSCH,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Schulthess Juristische Medien AG,

Zurigo / Basilea / Ginevra 2008, § 4 pag. 52, HURTADO POZO, Droit pénal,

PS I, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zurigo 1997, § 19 no. 545 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 127 no. 1.1, Rep 1986 144 e sentenza non pubblicata del

TF 6P.85/2004 del 11.8.2004).

Secondo la giurisprudenza è incapace di provvedere a se stesso

chi, in una situazione concreta, dipendente ad esempio dalla giovane età o

dalla senilità, dalla sua infermità, da grave malattia, da ebrietà, da

tossicodipendenza o da un naufragio, non è da solo in misura di salvaguardare o

recuperare la propria salute o l’integrità fisica (AEBERSOLD, op. cit.,

art. 127 no. 10, STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I,

Straftaten gegen Individualinteressen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, § 4 no.

48 segg., CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 1, HURTADO POZO, op.

cit., § 19 no. 548, SJ 2000 I 358, Rep 1986 144 e sentenza non

pubblicata del TF 6S.167.2000 del 24.6.2000).

Contrariamente al dovere di cura derivante dalla legge, come ad

esempio il dovere legale dei genitori verso i figli, o da un contratto, come ad

esempio il dovere contrattuale di un’infermiera o di una nurse, la custodia può

essere la conseguenza di una semplice situazione di fatto e può in particolare

risultare da una relazione tra due o più persone, una delle quali, nell’ambito

di un’attività presentante un certo rischio, appare la più forte o la più

sperimentata oppure può esistere anche tra partners ugualmente esperti fondando

così un dovere di custodia reciproco. La relazione che sottintende il rapporto

di custodia o di cura deve esistere prima dell’insorgere del pericolo, il quale

non fa nascere l’obbligo di cui l’art. 127 CP reprime la violazione ma

costituisce unicamente l’occasione di eseguirlo (DTF 108 IV 14, SJ

2000 I 358 nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000 e

6S.769/1999 del 7.3.2000). In ogni caso l’autore deve occupare una posizione di

garante nei confronti dei beni giuridici protetti dall’art. 127 CP (art. 11

cpv. 2 CP, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 53, SJ 2000 I 358 e

sentenza non pubblicata del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000).

Il comportamento delittuoso consiste sia nell’esposizione della

vittima in una situazione di pericolo per l’azione od l’omissione dell’autore

sia nell’abbandono, ove la vittima già si trova in una situazione pericolosa,

non colpevolmente creata dall’autore, il quale tuttavia nulla mette in atto per

sviare il pericolo (Rep 1986 144). Deve trattarsi di un pericolo

concreto ovvero di una fattispecie ove esiste, secondo il corso ordinario delle

cose, la probabilità o un certo grado di possibilità che il bene giuridico

protetto sia leso anche se non è necessario un grado di probabilità superiore

al 50% (AEBERSOLD, op. cit., art. 127 no. 11 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 127 no. 2, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 53, STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 4 no. 50 segg., CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 9 segg., HURTADO

POZO, op. cit., § 19 no. 537 segg., DTF 123 IV 128, 121 IV 67 e 106

IV 12, SJ 2000 I 358, RFJ 2005 61 nonché sentenze non pubblicate

del TF 6S.287/2005 del 12.10.2005,6S.167/2000 del 24.6.2000 e 6S.769/1999 del

7.3.2000). Il pericolo deve inoltre essere imminente, ciò che

implica

" outre la

probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément

d’immédiateté qui est défini moins par l’enchaînement chronologique des

circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le

comportement de l’auteur. Cette immédiateté disparaît ou tout au moins

s’atténue, lorsque, à côté du comportement de l’auteur, s’interposent ou interviennent des actes ou des interventions extérieures qui augmentent

de façon réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de

mort. L’imminence d’un danger enfin implique qu’il soit brûlant (akut)”

(DTF 106 IV 12 e RFJ 2005 61).

Il reato di abbandono presuppone anche l’esistenza di un nesso di

causalità tra l’azione o l’omissione dell’autore e l’insorgenza, dall’altra

parte, di una situazione di pericolo (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit.,

art. 127 no. 6 e DTF 73 IV 164). La semplice possibilità di un tale

rapporto non è però sufficiente in quanto lo stesso deve essere stabilito

concretamente. In altre parole non è sufficiente che la realizzazione

dell’evento appaia per possibile, esigendo la legge una grande verosimiglianza

rispettivamente l’esistenza di un fascio di indizi confinanti con la certezza (FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 127 no. 1.3 e Rep 1986 144).

L’autore deve aver agito con consapevolezza e volontà (art. 12

cpv. 2 prima frase CP), ovvero sapendo e volendo cagionare, con le sue azioni

od omissioni, un concreto ed imminente pericolo di morte o di perdita della

salute altrui (STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 4 no. 56, HURTADO POZO,

op. cit., § 19 no. 549 e Rep 1986 144). L’intenzione è data anche nella

forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, AEBERSOLD,

op. cit., art. 127 no. 17, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art.

127 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 127 no. 4, DONATSCH,

op. cit., § 4 pag. 54, CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 15, RFJ

2005 61 e sentenza non pubblicata del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000), quando

l’autore, pur perseguendo uno scopo lecito, ha accettato la possibilità del

risultato punibile (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.1 e

Rep 1986 147). Egli deve comunque essere stato mosso da un sentimento

censurabile, ad esempio per egoismo o per indebito vantaggio, che non lo ha

trattenuto dal rinunciare all’ottenimento dello scopo lecito di fronte alla

possibilità dell’avverarsi di un evento illecito. Diversamente, quando l’autore

agisce per salvare un bene superiore o preminente non vi è punibilità ed il suo

agire od omissione rimane lecito potendo trattarsi di un atto imposto dalla

legge (art. 14 CP), dal dovere di ufficio o professionale, dalla legittima

difesa (art. 15 CP) o da uno stato di necessità (art. 17 CP, FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 127 no. 1.1 e Rep 1986 144). La messa in pericolo deve

inoltre essere individuale. Questa condizione è realizzata quando l’autore

vuole o accetta la messa in pericolo di una persona o di un gruppo di persone

determinate o determinabili (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127

no. 1.1 e SJ 2000 I 358). Dal punto di vista soggettivo è sufficiente

che l’autore riconosca la possibilità di un pericolo grave ed imminente e

accetti il rischio che la sua omissione faccia nascere o perdurare un tale

pericolo. Ciò è per esempio il caso dei genitori di un bambino vittima di una

violenta caduta, i quali, benché coscienti della necessità di chiamare un

medico, non lo fanno (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no.

1.2).

86. In sede di pubblico

dibattimento la Pubblica Accusa ha sostenuto, in via subordinata e per entrambe

le circostanze di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, la realizzazione del reato di cui

all’art. 127 CP nella forma del tentativo (considerandi 73 e 74 della presente

decisione nonché verbale dibattimentale pag. 18) sempre ammesso che non venisse

riconosciuto nella forma del reato consumato.

Conformemente all’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con pena attenuata.

La norma riunisce in una sola disposizione il reato tentato (art.

21 cpv. 1 CP previgente), il reato mancato (art. 22 cpv. 1 CP previgente) ed il

reato impossibile (art. 23 cpv. 1 CP previgente). Ciò ricordato e nel rispetto

del principio della legalità è allora necessario stabilire i limiti tra l'atto

preparatorio fondamentalmente non punibile e l'inizio della perpetrazione del

reato (FF 1999 1697) ed in quest’ottica, secondo la vigente

giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'agente abbia già iniziato

l'esecuzione di un crimine o di un delitto, dove per esecuzione va intesa

qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'agente, rappresentava

l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale

di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o

rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta

della personalità dell'agente e delle circostanze del caso concreto, se questi,

secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti

preparatori (JENNY, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2007, art. 22 no. 7 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo 2008, art. 22 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 22

no. 1 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 22 no. 1.2 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 22 no. 4 segg., DTF 131 IV 100 e Rep 1990 pag.

365). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione

dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige

degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF

131 IV 100).

87. In ordine al punto 2.1

AA e premesso come AC 1, anche nell’ottica soggettiva del reato qui in esame,

contesti recisamente di aver mai tentato di risistemare il sodino naso-gastico

del piccolo PC 26 (PP AC 1 3.5.2005, verbale dibattimentale pag. 19 nonché

considerandi 73 ed 81 della presente decisione), la Corte, in forza alle risultanze processuali, non ha potuto stabilire se quanto rimproverato

all’accusata sia (o meno) realmente avvenuto e questo, conseguentemente, anche

se si fosse trattato di un tentativo così come sostenuto ma non meglio

precisato dalla PP in sede dibattimentale.

Le dichiarazioni di P, P C ed I M sono infatti tra loro troppo

contraddittorie in merito a chi c’era (P M, PP 21.6.2006, è silente sulla

presenza di I M, P C, PS 31.3.2005, non parla delle sue due colleghe ed I M, PS

1.4.2005, afferma di essersi subito allontanata), su chi aveva staccato il

sondino naso-gastrico e perché (P M, PS 31.3.2005, sostiene che è stato il

bambino a strapparselo, I M, PS 1.4.2005, afferma che è stata AC 1 a toglierglielo mentre P C in merito non dice nulla) e soprattutto cosa avrebbe fatto l’accusata,

ammesso e non concesso che fosse presente (secondo P M, PS 31.3.2005, che però

non specifica minimamente come, stava cercando di risistemargli il sondino nel

naso che invece per P C, PS 31.3.2005, era già finito in gola e per tal motivo PC

26 faticava a respirare).

Davanti a così tanta poca chiarezza e confusione sui fatti, che

l’allora PP estensore dell’AA non ha ritenuto opportuno meglio inchiestare,

alla Corte altro non è rimasto da fare che sentenziare il proscioglimento

dell’accusata dal reato di abbandono (art. 127 CP), sia esso consumato o

tentato (art. 22 cpv. 1 CP) e questo sia per insufficienza di prove che per

inesistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di reato. Del resto,

un’effettiva e concreta esposizione a pericolo di morte o di grave ed imminente

pericolo di perdita della salute di questo bambino, così come anche un

eventuale suo tentativo (art. 22 cpv. 1 CP), avrebbe perlomeno richiesto, nel

periodo fine gennaio 2005 / 25.2.3005 (PS F G G 12.4.2005 e considerando 73

della presente decisione), cioè quando PC 26 frequentò il __________, un suo

ricovero in urgenza presso un locale ospedale a seguito di importanti abrasioni

se non lacerazioni alle vie aeree rispettivamente all’esofago (audizione

dibattimentale del 13.4.2010 della PE 1, verbale dibattimentale pag. 10 e 11),

che però gli atti per nulla attestano.

88. In merito al punto 2.2

AA, richiamato quanto esposto al considerando 74 della presente decisione, per

prosciogliere AC 1 dal prospettato reato di abbandono (art. 127 CP) a danno del

piccolo PL 9 basti ricordare come da una parte gli atti non dicano

assolutamente, in modo chiaro e preciso, quale sarebbe stato l’atto o

l’omissione rimproverata all’accusata (da cui anche l’impossibilità per la Corte di capire quando e in che modo si sarebbe concretizzato un tentativo, verbale dibattimentale

pag. 18) rispettivamente che, in merito al ricovero del 14.5.2004 di questo

bambino prima all’__________ e poi al __________, i presupposti oggettivi di

legge dell’immediatezza nonché di una sua esposizione a pericolo di morte o a

grave pericolo di perdita della salute in un rapporto di causalità naturale ed

adeguato con l’asserita violazione dei doveri di custodia e di cura

dell’accusata non sono per nulla realizzati già solo a fronte del contenuto

dello scritto del 29.3.2010 dell’__________ (doc. TPC 59).

Una meno frettolosa stesura dell’AA (considerando 14 della

presente decisione) ed un più attento esame delle tavole processuali avrebbe permesso

di escludere già ab initio questa ipotesi di reato, che del resto non

risulterebbe data nemmeno soggettivamente (verbale dibattimentale pag. 19 e

considerando 81 della presente decisione), visto come anche la PE 1 a pagina 33 della sua perizia del 18.11.2007 si esprime solo in termini di possibilità e

non di pericolo concreto (AI 380).

89. In forza all’art. 181

CP chi, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o

intralciando in altro modo la libertà di agire di lei la costringe a fare,

omettere o tollerare un atto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria.

Protetta dalla legge è la libertà d’azione della vittima (TRECHSEL/FINGERHUTH,

op. cit., art. 181 no. 1 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181

no. 1.2) e quindi non occorre che l’autore abbia agito con proposito illecito,

che abbia raggiunto appieno il proprio scopo o che la vittima abbia subito

tutto il pregiudizio che l’autore intendeva arrecarle in quanto determinante è

la limitazione della sua libertà (Rep 1999 333). L’art. 181 CP prevede

alternativamente tre mezzi di coercizione: l’uso della violenza, la minaccia di

un grave danno ed ogni altro comportamento atto ad intralciare la libertà di

azione di una persona.

Per uso della violenza si intende normalmente che l’autore agisca

fisicamente sulla vittima anche se un’azione a distanza resta concepibile, per

esempio sottoponendola a dei rumori eccessivi, ad una luce accecante, a degli

odori o a delle temperature insopportabili, casi, quest’ultimi, che possono

comunque rientrare anche nella terza ipotesi d’intralcio alla libertà personale

contemplata dalla legge. Perché sia atto a limitare la libertà di azione della

vittima, l’uso delle violenza deve rivestire una certa gravità, cioè,

confrontato con una determinata vittima, deve rivelarsi mezzo efficace (DELNON/RÜDY,

Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art.

181 no. 18 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op.cit., art. 181 no. 3, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 404 segg., STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 5 no. 5 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 3 segg.).

La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente

nel prospettare un danno considerato grave in quanto è oggettivamente

suscettibile di ostacolare il destinatario nella sua libertà di decisione e che

lascia intendere che la sua realizzazione dipende dalla volontà dell’autore

anche se non è espressamente necessario che questi possa effettivamente

condizionarne il verificarsi né che abbia la reale volontà di metterla in

pratica (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 25 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH,

op. cit., art. 181 no. 4 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181

no. 4, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 405 segg., STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 5 no. 8 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 5 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 181 no. 1.1 nonché DTF

117 IV 445, 115 IV 207, 106 IV 125 e 105 IV 120).

Anche l’intralciare in altro modo la libertà d’agire della vittima

può adempiere la fattispecie di cui all’art. 181 CP anche se questa

formulazione generale di comportamento ha da essere interpretata in modo

restrittivo. Conseguentemente non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì,

come per la violenza e la minaccia di grave danno, l’insorgenza di un mezzo

coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto ad

intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d’azione. In

altre parole deve trattarsi di mezzi coercitivi che per la loro intensità e il

loro effetto sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge fermo

restando che quando il reo con la propria presenza importuna ripetutamente la

vittima per un periodo prolungato ogni sua singola molestia diviene atta ad

intralciare la libertà di agire di lei (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181

no. 40 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 181 no. 5, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 409 segg., STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 5 no. 10 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 15 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 181 no. 1.3 nonché DTF 134 IV 216 e 129 IV 262).

Secondo la giurisprudenza la coazione è illecita

quando lo scopo è contrario al diritto oppure quando il mezzo per raggiungere

uno scopo legittimo è sproporzionato rispetto al fine perseguito, oppure

ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo

legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o

contrario ai buoni costumi (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 49

segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 181 no. 8, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 412 segg., STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 5 no. 15 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 19 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 181 no. 1.7 e DTF 129 IV 6). Quest’ultima

ipotesi è realizzata quando non c’è rapporto tra ciò che viene minacciato e

l’esigenza formulata (DTF 120 IV 20) oppure quando gli inconvenienti

presentati dalla vittima sono sproporzionati al vantaggio che l’agente intende

raggiungere (DTF 106 IV 125). Sapere se la limitazione della

libertà d’agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque

dall’importanza dell’intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF

129 IV 262).

Non è necessario che l’autore metta in atto o voglia mettere in

atto quanto ha minacciato di compiere. Il reato di cui all’art 181 CP è infatti

perfezionato dal momento in cui l’agente ha imposto alla vittima

la propria volontà, in altre parole dal momento in cui la vittima ha dovuto

cominciare a fare o subire quanto l’agente voleva rispettivamente dal momento

in cui il ricorso al mezzo di pressione ha influito sulla formazione della sua

volontà in modo illecito (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 47, TRECHSEL/FINGERHUTH,

op. cit., art. 181 no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no.

9, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 411, CORBOZ, op. cit., art. 181

no. 32 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 181 no. 1.5, DTF 122 IV 322 e 105 IV 120 nonché Rep

1999 333). La possibilità di difendersi giudizialmente contro il

danno nulla toglie alla serietà della minaccia se a quest’ultima non si può

rimediare facilmente (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181

no. 1.4 e DTF 122 IV 322). Non

occorre che l’agente sia in grado di realizzare la sua minaccia di grave danno;

basta che, secondo le sue dichiarazioni, la realizzazione di tale danno appaia

dipendente dalla sua volontà (DTF 106 IV125). Se, malgrado la minaccia

di un serio danno, la vittima non cede e non adotta il comportamento voluto

dall’autore il reato resta tentato (art. 22 CP, CORBOZ, op. cit., art.

181 no 41 nonché DTF 106 IV 125 e 96 IV 58).

Qualora le minacce ai sensi dell’art. 180 CP sono impiegate come

mezzo di pressione per costringere qualcuno a fare, omettere o tollerare un

atto, l’art. 181 CP è il solo applicabile (DELNON/RÜDY, op. cit., art.

181 no. 59, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 18, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 181 no. 10, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 415, CORBOZ,

op. cit., art. 181 no. 45 nonché DTF 99 IV 212 e 96 IV 58). In caso di

commissione di un’infrazione contro la vita o l’integrità corporale, la

coazione è esclusa in quanto puramente accessoria, ad esempio se l’autore

trattiene la vittima per il collo allo scopo di picchiarla. E’ invece ammesso

il concorso se la coazione, segnatamente per la sua durata, si distingue dalle

lesioni corporali (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 61, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 181 no. 10, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 415, STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 5 no. 19, CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 44 nonché DTF

104 IV 170 e 99 IV 212).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo il reato

esige il dolo, ossia la coscienza e la volontà dell’agente ai sensi dell’art.

12 cpv. 2 prima frase CP (DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 411 e STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 5 no. 14) di costringere la vittima attraverso mezzi

di coercizione, a fare o tollerare un atto. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2

seconda frase CP) è comunque sufficiente (DELNON/RÜDY, op. cit.,

art. 181 no. 48, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 14, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 181 no. 7, CORBOZ, op.

cit., art. 181 no. 37 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,

art. 181 no. 1.3).

90. In relazione ai punti

1.2 e 3 AA appare pacifico che obbligare qualcuno a mangiare contro la sua

volontà, utilizzando a tale scopo uno dei tre mezzi coercitivi previsti dalla

legge, concretizzi insindacabilmente il reato di coazione (art. 181 CP) e

questo a maggior ragione se la vittima è un bambino in età prescolastica se non

addirittura un neonato.

Delle tre varianti legali, escludendo subito quella

dell’intralciare in altro modo l’altrui libertà di agire anche perché senza

riscontro nei verbali agli atti, la Corte ha riconosciuto quella della violenza

mentre la minaccia del grave danno, che secondo la PP avrebbe dovuto realizzarsi a seguito delle urla o dei rimproveri verbali di AC 1 durante

il pranzo, non è stata ritenuta già solo perché non sufficientemente delucidata

in sede d’inchiesta quo, ad esempio, alle modalità, al timbro di voce

utilizzato dall’accusata o ai termini da lei usati.

Quo alla violenza la Corte ha invece ammesso la realizzazione del

reato qui in esame a condizione però che vi sia stato, così come richiesto

dall’art. 181 CP, un contatto fisico tra AC 1 ed il singolo bambino, che questo

atto coattivo, indipendentemente da quella che è stata la forza utilizzata in

quanto, vista l’età degli ospiti del __________, ce ne voleva ben poca per

costringerli a fare o a subire qualcosa, sia intervenuto durante il pranzo o

nell’immediatezza del suo inizio e che l’agire dell’accusata sia stato

sufficientemente descritto dalle ex dipendenti per renderlo in qualche modo

visibile, nel senso che il semplice richiamo a termini generici quali

ingozzamento o soliti metodi non è stato ritenuto per sufficiente.

Ciò precisato, dei 38 casi di cui al punto 1.2 AA già ne restano

solo 17 (PL 1, PC 24, PL 35, PL 10, PL 11, PL 13, PC 33 e PC 32, PL 20, PC 11, PL

22, PL 34, PC 29, PC 15, PL 41, PC 18 e __________, considerando 24 della

presente decisione) a seguito dell’intervenuta prescrizione (art. 97 cpv. 1

lett. c CP e art. 98 lett. a CP) delle restanti 21 altre posizioni (PC 1, PL 2,

PL 5, PL 6, PL 37, PC 25, PC 6, PL 12, PC 7, PL 39, PL 16, PL 18, PL 19, PC 10,

PC 14, PL 23, PC 16, PL 38, PL 25, PL 26 e PC 17, considerando 25 della

presente decisione).

Dei suddetti 17 casi si può da subito eliminare quello di PL 1

(considerando 42 della presente decisione) per i motivi già indicati nel

considerando 83 della presente decisione rispettivamente quello di PL 22, che

ha frequentato il __________ sia prima che dopo il 16.4.2003, in quanto la

testimonianza di P C R secondo cui __________:

"

Le tirava i capelli anche quando mangiava, perché faceva i

capricci”

(PS P C R 22.4.2005),

proviene da una ex dipendente che ha lavorato in questo asilo sia

prima che dopo questa data (considerando 26 della presente decisione) e quindi

non potendo escludere che il così descritto atto coattivo sia avvenuto prima

del 16.4.2003, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23

della presente decisione), l’accusata, per quanto fatto subire a questa

bambina, non può che essere prosciolta.

Lo stesso discorso, ma per insufficienza di prove rispettivamente

per inconsistenza degli elementi oggettivi di reato, vale per i casi di PL 10

(considerando 49 della presente decisione), PL 11 (considerando 51 della

presente decisione), PL 13 (considerando 52 della presente decisione), PL 20

(considerando 59 della presente decisione), PL 34 (considerando 62 della

presente decisione) e PC 18 (considerando 70 della presente decisione) e questo

vuoi perché le ex dipendenti non dicono assolutamente nulla in merito (PS P C R

22.4.2005 per PL 34 nonché PS C S 11.5.2005 e V A 26.4.2005 per PC 18), vuoi

perché usano una formula dubitativa (PS I M 10.5.2005 per PL 11 dove la

testimone crede unicamente che questo bambino abbia rimesso per il mangiare),

rispettivamente perché non descrivono alcun contatto fisico tra uno di questi

ospiti e l’accusata (PS E L 1.4.2005 per PL 10 in cui AC 1 avrebbe solo approfittato del fatto che questo bambino aveva già la bocca aperta) e se

vi è stato è intervenuto solo dopo tanto da non poter essere direttamente

correlato all’atto del mangiare (PS N S 12.5.2005 per PL 13) o vuoi perché, per

finire, i termini di ingozzamento per PL 13 o i soliti metodi per PL 20

utilizzati da P C R (PS P C R 22.4.2005) ed V A (PS V A 26.4.2005) nei

rispettivi loro verbali d’interrogatorio sono troppo generici e poco qualificanti

per validamente fondare una condanna.

Per il caso di PL 35 la Corte non ha dubbi che, così come

raccontato dalla madre nel suo verbale d’interrogatorio del 12.4.2005 (PS RA 2

12.4.2005), questo bambino abbia preso almeno un sonoro schiaffo sulla guancia

quale sua terapia d’urto perché non facesse più storie nel mangiare

(considerando 46 della presente decisione). Ciò detto, però, questa

testimonianza nulla ci dice su quando sarebbe avvenuta questa via di fatto

(art. 126 CP), cioè se prima o durante il pranzo. Nel dubbio, che gioco forza

non può che essere posto a beneficio dell’accusata, che questo maltrattamento

sia intervenuto prima del pranzo e non durante lo stesso quale mezzo coercitivo

per obbligarlo a mangiare, non può che seguirne il proscioglimento di AC 1 dal

reato di coazione (art. 181 CP) a danno di questo bambino. Alla stessa

conclusione, ma per altri motivi, si giunge, invece, partendo dalle

dichiarazioni agli atti di P C R, V A e N S. Se quella di P C R è troppo

generica in quanto si limita solo al termine di ingozzare (PS P C R 22.4.2005)

e se è pur vero, d’altronde, che quelle di V A (PS V A 26.4.2005) e di N S (PS N

S 12.5.2005) attestino invece varie forme di costrizione come delle sberle in

faccia o la pressione sulle sue mandibole, è altresì vero, ricordato come

questo piccolo ospite abbia frequentato il __________ sia prima che dopo il

16.4.2003 (considerando 46 della presente decisione), che anche queste tre ex

dipendenti hanno lavorato in predetto asilo sia prima che dopo questa data

(considerando 26 della presente decisione) e quindi non potendo escludere che i

così descritti atti coattivi siano avvenuti prima del 16.4.2003, in

applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente

decisione), AC 1 non può che essere prosciolta.

La Corte non ha altresì potuto ritenere il caso di PC 33 e PC 32

non tanto perché non abbia creduto al racconto della madre nel verbale

d’interrogatorio del 5.9.2005 (PS RA 9 5.9.2005) ma solo perché non è stato

indicato chi durante il pranzo li avrebbe “presi per i capelli da dietro”

(considerando 57 della presente decisione). Certo é possibile, anzi è più che

probabile, che sia stata l’accusata ma nel dubbio, che non può di principio

essere escluso, che a commettere questa violenza possa esser stata qualche

altra ex dipendente, la Corte altro non ha potuto fare che lasciar decadere

anche questa accusa, anche perché le altre violenze, quali sberle in faccia o

sul sedere nonché gli strattonamenti vari a danno di questi due gemelli così

come raccontati da C S (PS C S 11.5.2005) e dalla madre (PS RA 9 5.9.2005) sono

avvenuti fuori dall’orario di pranzo.

Restano, per finire, 6 casi per i quali __________ é stata

ritenuta colpevole dell’imputazione di coazione (art. 181 CP) e meglio:

-- PC 24 in base alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d’interrogatorio del

21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) che richiamano degli imboccamenti forzati grazie

al solito “sistema del cucchiaino”, atto coattivo che ha

trovato ulteriore conferma nel seguente passaggio dello scritto del 10.12.2006

della Dott.ssa DOD P (considerando 43 della presente decisione):

"

Nel corso degli incontri avuti con la sottoscritta, la bambina ha

riferito autonomamente, in maniera frammentaria, con tono emotivo congruo e con

una povertà linguistica giustificata dall’età…di una AC 1 cattiva, che gridava

molto e la obbligava a mangiare. Ha messo in scena la rappresentazione di

questi episodi con una bambola tenuta stretta in braccio, ingozzata a forza con

del cibo immaginario, con le braccia dietro alla schiena, tenuta sempre ben

stretta, poi col naso tappato e ingozzata nuovamente a forza…

Si è quindi messa ad inveire contro le bambole, che aveva

precedentemente disposto in modo da simulare un momento di pasto, ha dato loro

botte e le ha nutrite a forza. In particolare ha preso in braccio una delle

bambole, l’ha tenuta con forza facendo finta che piangesse, le ha messo una

mano sulla bocca e le ha inveito contro”

(AI 352),

-- PC 11 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da quattro ex dipendenti (PS N S 12.5.2005, C S 25.3.2005

e 11.5.2005, V A 26.4.2005 e L G 10.4.2005) attestanti varie forme di

costrizione quali la chiusura del naso, la pressione sulle sue mascelle o il

forzare il cucchiaio sulla bocca (considerando 60 della presente decisione);

-- PC 29 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d’interrogatorio del

21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) attestante quale forma di costrizione il forzare

il cucchiaio sulla bocca di questa bambina (considerando 64 della presente

decisione);

-- PC 15 in forza alle dichiarazioni rese in merito da quattro ex dipendenti (PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005,

I M 10.5.2005 e C S 25.3.2005) attestanti varie forme di costrizione quali il

forzare il cucchiaio sulla sua bocca o il premere con forza sulle mandibole

senza altresì dimenticare, a comprova di ciò, il racconto della madre nel suo

verbale d’interrogatorio di Polizia del 11.4.2005 (PS P 11.4.2005) su come la

figlia dava da mangiare alla sua pecorella di peluche (considerando 65 della

presente decisione);

-- PL 41 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d’interrogatorio del

21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) attestante quale forma di costrizione il forzare

il cucchiaio sulla bocca di questa bambina (considerando 69 della presente

decisione);

-- PC

20 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da V A nel suo verbale

d’interrogatorio del 26.4.2005 (PS V A 26.4.2005) attestante quale forma di

costrizione la sua apertura forzata della bocca (considerando 72 della presente

decisione).

Tacito, benché imputazione contestata da AC 1 (considerandi 15 e

39 della presente decisione), come anche soggettivamente non si possano avere

dubbi sull’adempimento del reato essendo lapalissiano a chiunque come

costringere qualcuno a mangiare contro la sua volontà sia chiaramente un atto

illecito.

91. In base al verbale

d’interrogatorio di V A del 26.4.2005 (PS V A 26.4.2005) la Corte ha parimenti accertato che anche PC 19 è stato vittima di violenza, segnatamente di

schiaffi, durante il pranzo (considerando 71 della presente decisione). Se AC 1,

però, non è stata ritenuta colpevole anche di questa ulteriore coazione (art.

181 CP) è solo perché, nel rispetto del principio accusatorio, il nome di

questo bambino non é stato elencato in quelli di cui al punto 1.2 AA e né la PP o l’Avv. F P ne hanno chiesto, in sede dibattimentale, il relativo inserimento.

92. Quo ai punti 1.4 e 3

AA, tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali, vi può

essere, in specie, un’ipotesi coattiva ai sensi dell’art. 181 CP solo nel caso

in cui i genitori avessero espressamente indicato all’accusata o alle sue ex

dipendenti di non volere che il loro figlio fosse messo a dormire durante le

sue ore di soggiorno al __________ rispettivamente se, negli altri casi, il

singolo bambino avesse concretamente manifestato la sua volontà di non dormire

o di r estare a letto e questo per avere, muovendosi, sciolto o strappato i

lacci dei sacchi letto o per aver scavalcato o tentato di scavalcare le

relative sbarre di legno del lettino, tanto da dover esser ulteriormente

contenuto e coercitivamente bloccato grazie all’utilizzo di specifiche

bretelle, il cui impiego, seppur subordinato, a dire di AC 1, al preventivo consenso

da parte dei genitori è stato pur sempre ammesso (PS AC 1 5.4.2005, verbale

dibattimentale pag. 8, 9 e 18 nonché considerandi 15, 37 e 81 della presente

decisione), anche perché per l’accusata le ore di riposo pomeridiano erano

un’imprescindibile regola dell’asilo e quindi un preciso obbligo per ogni

piccolo ospite (PS AC 1 5.4.2005 e considerando 37 della presente decisione).

Ciò precisato, dei 9 casi di cui al punto 1.4 AA già ne restano

solo 5 (PL 13, PL 14, PL 21, PL 40 e PC 31, considerando 24 della presente

decisione) a seguito dell’intervenuta prescrizione (art. 97 cpv. 1 lett. c CP e

art. 98 lett. a CP) delle restanti altre 4 posizioni (PL 37, PL 12, PC 34 e PL

29, considerando 25 della presente decisione).

Dei 5 rimanenti, sia per insufficienza di prove che per

inconsistenza degli elementi oggettivi, la Corte non ha ritenuto realizzato il qui discusso reato a danno dei seguenti bambini:

-- PL 13 (considerando 52

della presente decisione) poiché la testimonianza di C S (PS C S __________ 25.3.2005),

che d’altronde è l’unica delle ex dipendenti a raccontare un fatto del genere,

trovasi materialmente sconfessata dalle dichiarazioni della madre che non ha

visto né segni né arrossamenti sul corpo della figlia durante il suo periodo di

frequentazione del __________ (PS M S G 12.4.2005) senza altresì dimenticare

come, al momento dell’intervento di Polizia del 5.4.2005 non è stato trovato

alcun tirante “tipo quelli usati nelle valigie, ad X, con al centro degli

stessi il dispositivo di aggancio in metallo” (PS C S 25.3.2005, AI 265

fotografia 27, doc. TPC 60 nonché considerandi 14 e 16 della presente

decisione). Con questo la Corte non vuole sostenere che C S abbia detto il

falso ma constata solo come le sue dichiarazioni non trovino altro riscontro

negli atti all’incarto, da cui, per insufficienza di prove ed in stretta

applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente

decisione), AC 1 non può che essere prosciolta dall’ipotesi di reato di cui

all’art. 181 CP a danno di questa bambina;

-- PL 14 per la sostanziale

negazione della madre nella sua audizione dibattimentale del 14.4.2010 dove,

del resto, si è espressa solo in termini di mere impressioni (verbale

dibattimentale pag. 24 e considerando 50 della presente decisione);

-- PL 21 (considerando 58

della presente decisione) poiché a parte C S (PS C S 25.3.2005) non c’è agli

atti nessuna altra ex dipendente che racconti una tale circostanza. Con questo la Corte non vuole sostenere che C S abbia detto il falso ma constata solo come le sue

dichiarazioni non trovino altro riscontro negli atti all’incarto né tanto meno

al momento dell’intervento di Polizia del 5.4.2005, al girello, é stata

rinvenuta legata una “corda di circa un metro” (PS C S 25.3.2005, AI 265

nonché considerandi 14 e 16 della presente decisione), da cui, per

insufficienza di prove ed in stretta applicazione del principio in dubio pro

reo (considerando 23 della presente decisione), anche questa accusa nei

confronti di AC 1 non può che decadere.

Inversamente, per i motivi qui di seguito elencati e ricordato

come in entrambi i casi e malgrado quanto falsamente dichiarato dall’accusata,

i rispettivi genitori mai avessero dato il loro consenso, la Corte ha pacificamente concluso come AC 1 si sia resa colpevole del reato di coazione (art.

181 CP) a danno dei seguenti bambini:

-- PL 40, che in base alle

dichiarazioni di N S (PS N S 12.5.2005) veniva “legato con le bretelline al

letto” malgrado la madre, che ha parimenti confermato come a suo figlio non

piacesse particolarmente andare all’asilo, mai avesse dato il suo consenso per

un tale procedere (considerando 66 della presente decisione);

-- PC 31 le cui accertate

dichiarazioni di tre ex dipendenti e meglio P C (PS P C 23.3.2005), P M (PS

31.3.2005) e I M (PS 10.5.2005), tutte impiegate presso il __________ dopo il

16.4.2003 (considerando 26 della presente decisione), attestano in modo

insindacabile come questo bambino non volesse proprio essere vincolato a letto

fermo restando come i suoi genitori (PS RA 8 8.4.2005) mai abbiano autorizzato

l’accusata a ricorrere all’uso di bretelle per contenere il loro figlio

(considerando 67 della presente decisione)

Quo al riconoscimento a danno dell’accusata dell’aspetto

soggettivo del reato basti unicamente ricordare come sia evidente per chiunque

che costringere qualcuno, contro il suo volere, a dormire rispettivamente a

rimanere vincolato in un letto, in quanto legato con delle bretelle, é e resta

un atto illecito.

93. Alcune considerazioni

relativamente al caso di PC 34 visto anche come in suo nome sia stata

depositata una richiesta di risarcimento danni (considerandi 109 e 110 della

presente decisione).

Questa bambina, nata il 5.8.2000, ha frequentato il __________ nel

periodo settembre 2001 / giugno 2003 (PS T C 25.4.2005, di seguito solo T C),

quindi prima e dopo il 16.4.2003 (considerando 25 della presente decisione).

In merito e limitatamente ad un eventuale reato di coazione (art.

181 CP) a suo danno si hanno agli atti le seguenti risultanze:

-- dichiarazioni delle ex

dipendenti:

"

PC 34 era particolare nel senso che era molto scontrosa con

tutti, se le veniva detto qualche cosa, faceva l’esatto contrario. Per questo

motivo le prendeva anche da AC 1. AC 1 la sculacciava, ad esempio se non voleva

mangiare oppure dormire. Per farla dormire, veniva messa nel letto con forza e

legata con le bretelline”

(PS N S 12.5.2005),

-- dichiarazioni della madre:

"

Durante il periodo in cui PC 34 ha frequentato il __________ non ho mai notato nulla di strano in lei. Mia figlia è sempre andata

volentieri in questo asilo, anzi a volte era lei a chiedermi di portarla...

Da quando __________ ha iniziato ad andare al __________ vuole

sempre la luce accesa in camera. Non riesco più a farla dormire con la luce

spenta perché lei dice che ha paura del buio. Non so dire però se questo è

dovuto al __________ o se è dovuto al fatto che suo fratello maggiore le fa

sempre gli scherzi al buio.

ADR che non ho notato dei cambiamenti particolari in mia figlia a

causa del soggiorno al __________”

(PS T__________ C__________ 25.4.2005),

"

PC 34 a seguito di questi fatti oggigiorno è seguita da uno

psicoterapeuta D D P, centro __________.

Mia figlia con lei ha iniziato a sbloccarsi, le ha raccontato

appunto che all’asilo __________ veniva messa in un locale buio e poi picchiata

e legata al lettino. Dal racconto che mia figlia faceva alla professionista

emerge che veniva legata al lettino dai polsi, caviglie e pancia, in modo molto

stretto, tanto da farle male”

(PS T C 7.6.2005),

-- la sopraccitata psicoterapeuta,

con scritto 10.4.2010 (doc. dib. 1), ha rimesso un breve rapporto in merito a

questa bambina che limitatamente all’ipotesi di reato qui in esame così si

esprime:

"

Nell’incontro del 18 maggio 2005 riferirà che le venivano legati

piedi al letto così non poteva scappare. Veniva legata anche sulla pancia in

modo molto stretto e le faceva male….Nel rievocare quanto sopra PC 34

manifestava visibile ed intensa sofferenza”

(doc. dib 1).

Orbene la Corte, sulla scorta di queste risultanze, non ha dubbio

alcuno sul fatto che anche PC 34 sia stata legata al letto con delle bretelle

contro la sua volontà. Se AC 1, però, non è stata ritenuta colpevole anche di

questa ulteriore coazione (art. 181 CP) è solo perché questa bambina ha

frequentato il __________ sia prima che dopo il 16.4.2003 e lo stesso dicasi,

per il suo impiego lavorativo, per l’ex dipendente N S (considerando 26 della

presente decisione), da cui il non poter escludere, in applicazione del

principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), che il

così accertato illecito agire dell’accusata sia avvenuto prima del 16.4.2003 e

quindi sia ora prescritto (art. 97 cpv. 1 lett. c CP e art. 98 lett. a CP

nonché considerando 25 della presente decisione).

94. In relazione alla

combinata ipotesi di cui ai punti 1.6 e 3 AA ed indipendentemente dalla

credibilità delle testimonianze di I, P, C S e P (considerando 50 della

presente decisione), AC 1 è stata prosciolta anche da questa ulteriore

imputazione per due semplici considerazioni.

La prima, oggettiva, è che questo accertato suo agire su PC 5 più

che una limitazione alla sua libertà personale quale bene giuridico

effettivamente protetto dall’art. 181 CP avrebbe potuto configurare, qualora e

se del caso, il reato, ora ampiamente prescritto (art. 109 CP), di vie di fatto

(art. 126 CP) in quanto procedere ipoteticamente più costitutivo di un danno

alla salute di questo piccolo ospite che non di una limitazione alla sua

libertà, fatto del resto indirettamente ammesso anche dal PP estensore dell’AA

laddove, nel testo d’accusa, ha utilizzato il termine di sofferenza.

Ma anche soggettivamente il reato di coazione (art. 181 CP) non

appare assolutamente dato. L’unico scopo perseguito dall’accusata con questo

suo illecito agire era quello di cercare di abbassare la febbre a questo

bambino e non di certo quello di privarlo in qualche modo della sua libertà

personale.

95. In base all’art. 146

cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a

cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false

indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente

esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che

questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF

133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e

quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso

è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare

e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di

spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è

esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo

insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente

essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto

l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva

evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV

18, 126 IV 165 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.409/2007 del 9.10.2007

e 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare che il principio

secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione

dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa

con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto

carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la

fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari

misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né

determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima

diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra

parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali

di prudenza (ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2007, art. 146 no. 10 segg., TRECHSEL/CRAMERI,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo 2008, art. 146 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

146 no. 5 segg., DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 194 segg., STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 15 no. 4 segg., CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 16 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 146 no. 1.2 segg., DTF 128 IV 18 e 126 IV 165, 119 IV 28

nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.18/2007 del 2.3.2007 e 6S.168/2006 del

6.11.2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco

accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno

può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso

in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto

all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò

l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,

segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui

l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (sentenza non pubblicata del TF

6S.168/2006 del 6.11.2006).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato

presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146 no.

72 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 14, STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 146 no. 7, DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 207 segg., STRATENWERTH/JENNY,

op. cit., § 15 no. 27 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 24 segg.),

una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (ARZT, op. cit.,

art. 146 no. 77 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 15

segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 8 segg., DONATSCH,

op. cit., § 18 pag. 208 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 30

segg., CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 27 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 146 no. 1.28 segg.), un danno patrimoniale (ARZT, op.

cit., art. 146 no. 86 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 20

segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 10 segg., DONATSCH,

op. cit., § 18 pag. 212 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 38

segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 32 segg.), un nesso causale tra la

disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art.

146 no. 29, CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 38 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., art. 146 no. 1.27) nonché l’arricchimento dell’autore.

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo del reato l’autore deve

consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) ingannare la

vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione

deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità (TRECHSEL/CRAMERI,

op. cit., art. 146 no. 31 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no.

17). Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente

(ARZT, op. cit., art. 146 no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., § 18

pag. 217 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 57 e CORBOZ,

op. cit., art. 146 no. 39 segg.).

In quanto reato qui prospettato nella forma del tentativo (art. 22

cpv. 1 CP), si richiama, per il resto, quanto già indicato al considerando 86

della presente decisione.

96. In sede di arringa il

difensore contestando di principio il reato di tentata truffa (art. 146 cpv. 1

CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) a danno del DSS, ha comunque sostenuto

come in caso di suo eventuale riconoscimento lo stesso doveva essere ricondotto

ad un caso bagattella ai sensi dell’art. 172ter cpv. 1 CP.

Giusta quest’ultima norma se il reato concerne soltanto un

elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è

punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con la multa (art. 106 CP) fermo

restando come in base all’art. 172ter cpv. 2 CP una tale agevolazione non si

applichi al furto aggravato (art. 139 cfr. 2 e 3 CP), alla rapina (art. 140 CP)

e all’estorsione (art. 156 CP).

In DTF 121 IV 261 il limite per qualificare un bene di poco

valore è stato fissato in fr. 300.-, importo successivamente confermato anche

in DTF 123 IV 113. Inoltre il TF in DTF 122 IV 156 ha parimenti specificato che determinante non è tanto il risultato ottenuto bensì la reale

intenzione dell’autore, ragion per cui beneficia dell’art. 172ter cpv. 1 CP soltanto

chi, fin dall’inizio, ha mirato ad una sottrazione o ad un danno non superiore

a fr. 300.- (WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing

Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 173ter no. 25 segg., TRECHSEL/CRAMERI,

op. cit., art. 172ter no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 172ter

no. 3 segg., DONATSCH, op. cit., § 5 pag. 94, CORBOZ, op.cit.,

art. 172ter no. 3 con rinvio all’art. 138 no. 30 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

op. cit., op. cit., art. 172ter no. 1.4).

97. Secondo la Pubblica Accusa l’asserita tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv.

1 CP) ai danni del DSS troverebbe la propria causale, per quanto concerne

l’inganno, nella presentazione di “documentazione fittizia circa la

creazione di un’associazione, quale un verbale di costituzione (retrodato),

statuti, regolamento ecc..”, di “preventivi di costi e ricavi non

corrispondenti alla situazione reale” e di “4 contratti”

relativamente a P, P, C ed IM, pure retrodatati e falsificati per l’ammontare

del salario orario lordo, ritenuto invece come l’ulteriore indicata

documentazione nell’AA, cioè quella dei “registri delle presenze dei bimbi,

alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici” sia stata trasmessa

unicamente a Berna (RPG allegato 281).

Orbene se da una parte la Corte non può seguire la Pubblica Accusa laddove sostiene che vi sia stata un’effettiva alterazione dei “preventivi

di costi e ricavi” già solo perché, agli atti, non sono stati depositati i

libri contabili del __________ e quindi non risulta provato che quanto inviato

a Bellinzona non corrispondesse “alla situazione reale” (RPG allegato

281), a dire il vero anche per l’Associazione tutto vi è tranne che la

necessaria chiarezza. Infatti se da una parte M G ne contesta la creazione (PP M

G 30.1.2006 e considerando 5 della presente decisione) e AC 1 inversamente

dichiara di averla validamente costituita (PS AC 1 7.4.2005 e considerando 5

della presente decisione), né C né P sono mai state sufficientemente

verbalizzate in merito (considerando 5 della presente decisione). Ora, se si

può presumere che i relativi documenti costitutivi siano stati firmati, visto

la presenza di M G (PS C 11.5.2005) solo dopo fine settembre 2004 (PS M G

12.4.2008) tanto che allora la data del 30.6.2004 sarebbe sicuramente falsa

(RPG allegato 281), tutte queste questioni, in sede d’inchiesta, sono state

solo sorvolate e non approfonditamente chiarite, anche con dei confronti tra le

parti.

E’ invece pacifico che i quattro contratti trasmessi a Bellinzona

in data 28.1.2005 fossero fittizi sia nella data della loro sottoscrizione (il

2.5.2004 per C S, il 2.11.2004 per I, il 15.11.2004 per P M e il 15.10.2004 per

P, RPG allegato 281 nonché considerandi 13 e 76 della presente decisione) che per

l’indicata retribuzione oraria lorda (fr. 16,20 per C e IM, fr. 19.30 per P M e

P, RPG allegato 281 nonché considerandi 13 e 76 della presente decisione).

Partendo allora dalla conclusione che, con riferimento alla documentazione di

cui al punto 4 dell’AA, per la Corte è solo questo l’unico dato certo, la

domanda da porsi è se l’invio di questi quattro contratti assieme ad altra

pasticciata documentazione configuri astuzia. La risposta ad un tale quesito

non può che essere negativa.

Tra AC 1, il __________ e i funzionari dell’UGMI non vi era di

certo, per usare un eufemismo, grande stima o reciproca fiducia, in un continuo

susseguirsi di decisioni e ricorsi (AI 237 nonché considerandi 7 e 8 della

presente decisione), il tutto ad una data, il 28.1.2005 quando fu trasmessa la

“richiesta per l’ottenimento dei contributi cantonali per gli asili nido”

(RPG allegato 281 e considerando 8 della presente decisione), dove l’accusata

era ancora sub judice quo al possibile suo ottenimento della necessaria

autorizzazione cantonale (AI 237 e considerando 7 della presente decisione).

In una situazione di partenza come questa, non c’è allora chi non

veda come prima di eventualmente erogare il richiesto sussidio, i preposti

funzionari dell’UGMI rispettivamente del DSS avrebbero analizzato in modo

estremamente minuzioso e certosino tutta la documentazione a loro trasmessa

(RPG allegato 281) e questo non solo perché era loro obbligo farlo ma

soprattutto perché l’accusata, si veda in questo contesto anche solo tutte le

difficoltà che già avevano avuto per comunque non ottenere i suoi inesistenti

diplomi professionali (AI 237), era l’ultima persona di cui si sarebbero

fidati. Ed allora, analizzando i trasmessi atti (RPG allegato 281), questi

stessi funzionari avrebbero potuto facilmente scoprire l’inganno dei quattro

falsi contratti, da cui la decadenza dell’astuzia, già solo controllando presso

il competente ufficio AVS l’ammontare dei contributi per l’anno 2004 di C, I, P

e P, verifica non solo dovuta ed oggettivamente attendibile ma anche, a differenza

del caso di cui alla sentenza del TF non pubblicata 6B.409/2007 del 9.10.2007,

oltremodo semplice nella sua esecuzione.

Di seguito ed anche riconoscendo come il parallelismo del presente

caso con quello ricordato da AC 1 nel suo verbale d’interrogatorio del

18.10.2005 dinanzi al PP non sia corretto (PP AC 1 18.10.2005) in quanto, in

specie, si è trattato di dichiarazioni salariali asseritamene corrisposte ma in

realtà mai versate, resta pur sempre innegabile come, perlomeno

soggettivamente, l’accusata non credesse di commettere una truffa (art. 146

cpv. 1 CP) a danno del DSS già solo perché, ed in questa direzione tutte le

dichiarazioni agli atti concordano (PP AC 1 3.5.2005 e 18.10.2005, PS Personeni

31.3.2005, I 1.4.2005, e P 31.3.2005 nonché considerandi 13 e 76 della presente

decisione), dell’eventuale ottenuto sussidio non sarebbe stata lei a

beneficiarne ma solo le sue quattro ex dipendenti (verbale dibattimentale pag.

20 e considerando 81 della presente decisione). E’ vero che da un punto di vista

della realizzazione oggettiva del reato non sarebbe cambiato nulla, ma questo è

un argomento giuridico, sicuramente non noto all’accusata, il cui approccio

soggettivo alla prospettata imputazione non può che essere tutelato.

Il proscioglimento di AC 1 per questa prima variante del punto 4

AA rende inutile il richiamo della difesa all’art. 172ter cpv. 1 CP, che

comunque non avrebbe avuto alcuna ragione di sussistere a fronte dell’ammontare

del richiesto sussidio, che seppur non perfettamente calcolato neanche in sede

di pubblico dibattimento (verbale dibattimentale pag. 19 e considerando 76

della presente decisione), era pur sempre ampiamente superiore alla soglia di

fr. 300.- fissata dal TF.

98. Per quel che concerne

l’asserita tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1

CP) a danno dell’UFAS la Corte non ha riconosciuto né l’inganno, né tanto meno

l’astuzia, da cui la decadenza anche di quest’ultima imputazione nei confronti

di AC 1.

Richiamato per l’Associazione sia quanto indicato nel considerando

precedente che il reale convincimento dell’accusata di averla effettivamente

costituita tanto da non avere, ai suoi occhi, soggettivamente ingannato alcuno,

è altresì chiaro come l’eventuale concretizzazione del reato qui in esame non

si basa solo su tale questione ma soprattutto, almeno secondo l’AA, sul fatto

di aver presentato dei “preventivi di costi e ricavi non corrispondenti alla

situazione reale” rispettivamente dei “registri delle presenze dei

bimbi, alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici”.

Orbene, in merito a ciò le risultanze d’inchiesta non consentono

assolutamente di affermare che a Berna sia stata trasmessa della documentazione

sicuramente e volutamente ingannevole.

Per i “preventivi di costi e ricavi non corrispondenti alla

situazione reale”, ritenuto che con questa generica dicitura l’allora PP

estensore dell’AA non potesse che riferirsi al documento denominato “Dettaglio

costi e ricavi previsti durante il primo anno d’esercizio” perché è solo lì

che alla voce “Differenza da compensare” viene indicato l’importo di fr.

69'300.- (RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione UFAS), le dichiarazioni

di M G nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.1.2006:

"

AC 1 mi ha detto anche che dovevo allestire la documentazione per

la richiesta di sussidi a Berna…

A questo punto mi viene mostrato il dettaglio costi e ricavi

previsti durante il primo anno di esercizio allegato al presente verbale sub.

doc. B. Esso è il risultato della mia analisi delle cifre, ed è stato allestito

tenuto conto della maggior capienza della nuova sede di __________. Non si

tratta di cifre gonfiate ma abbastanza realistiche.”

(PP M G 30.1.2006),

confermate del resto dall’accusata anche in sede dibattimentale

(verbale dibattimentale pag. 20 e considerando 81 della presente decisione)

escludono già sul nascere un qualsiasi inganno a danno dell’UFAS laddove

l’ammontare del richiesto aiuto di fr. 69'300.- si basava sul lavoro contabile

dello stesso M G e non su una qualsivoglia sua volontà truffaldina che

l’avrebbe portato, su incarico dell’accusata, che invece di tale lavoro si è

sempre disinteressata (verbale dibattimentale pag. 20 e considerando 81 della

presente decisione) ad intenzionalmente gonfiare le relative poste. Secondariamente,

poi, se l’ingannevole documento a supporto della così asserita tentata truffa

(art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) è solo questo, la

questione sollevata a pagina 20 del verbale dibattimentale relativamente:

"

alle cifre indicate nel foglio 4 finanziamenti”

(verbale dibattimentale pag. 20),

rispettivamente da dove AC 1 le abbia tratte diventa circostanza

assolutamente irrilevante ai fini del giudizio.

Quo, invece, ai “registri delle presenze di bimbi” asseriti

per “alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici”, che sono

stati ritrovati nella documentazione UFAS e che si riferiscono al periodo

1.1.2004 / 30.6.2004 (RPG annesso 5 documentazione UFAS), l’inchiesta non ha

permesso di pacificamente concludere che gli stessi siano stati effettivamente

modificati.

Difatti le uniche indagini esperite in questa direzione, anche

perché basate su registri degli anni 1999 / 2001, non sono servite a nulla

(considerando 22 della presente decisione) e quindi la Corte, sempre nell’ottica della possibile ricerca, nei fatti, di un’effettiva

concretizzazione di un inganno documentale a danno dell’UFAS, non può che

rimanere del dubbio anche perché alle dichiarazioni di P M nel suo verbale

d’interrogatorio di Polizia del 31.3.2005 (PS P M 31.3.2005 e considerando 13

della presente decisione) si contrappongono quelle negatoria dell’accusata, da

cui, anche per questa questione, un’evidente insufficienza di prove laddove,

del resto, l’accusa non ha proceduto ad alcuna verifica calligrafica sui registi

in possesso dell’UFAS (RPG annesso 5 documentazione UFAS), non ha interrogato i

singoli genitori per sapere se e quante volte nel periodo 1.1.2004 / 30.6.2004

ebbero a portare i loro figli al __________ né ha loro domandato, già solo per

comparazione, copia delle relative fatture emesse in quel periodo da AC 1, né

tantomeno ha richiesto a P quali pagine dei registri inviati all’UFAS (RPG

annesso 5 documentazione UFAS) sarebbero stati da lei alterati.

La Pubblica Accusa quindi non solo non è riuscita a delimitare e

conseguentemente a validamente provare su quali documenti si sarebbe basato

l’asserito inganno, ma anche e se, per delirio di ipotesi, vi fosse riuscita,

mal si vede dove lo stesso sarebbe stato astuto.

In primo luogo perché l’UFAS non è mai stata limitata nella sua

capacità di verifica e controllo. In questo senso vedasi anche solo le

richieste di informazioni formulate da questo ufficio a cui AC 1 ha dato seguito con lettera del 13.1.2005 (RPG annesso 5 documentazione UFAS e considerando 5 della

presente decisione).

Secondariamente e soprattutto perché la sua decisione era

subordinata ad altri criteri e cioè che del suo aiuto finanziario potevano

beneficiare solo quelle strutture di custodia collettiva diurna che

rispondevano ai requisiti di qualità fissati dal Cantone del luogo di domicilio

(art. 3 cpv. 1 lett. c LF sugli aiuti finanziari) e quindi per il Ticino

l’essere in possesso della relativa autorizzazione (considerandi 7 e 9 della

presente decisione).

Ragion per cui una possibile tentata truffa a danno dell’UFAS

doveva passare solo ed esclusivamente per quella via, cioè sul fatto di aver

tentato di astutamente ingannare questo ufficio federale asserendo di essere in

possesso della relativa autorizzazione cantonale (considerando 7 della presente

decisione) e quindi, al di là dell’entità dei richiesti sussidi (art. 5 LF

sugli aiuti finanziari), di adempiere le condizioni di cui all’art. 3 cpv. 1

lett. c) della legge federale, ciò che concretamente l’accusata non ha mai

fatto né ha mai tentato di fare.

In verità AC 1 ha unicamente cercato, tirando insieme un po’ di

carta e trasmettendola a due riprese ed in modo confusionario a Berna (RPG

allegato 287 e annesso 5 documentazione UFAS nonché considerando 9 della

presente decisione), di ottenere anche questo secondo tipo di sovvenzione

statale pensando di averne diritto solo perché in quei mesi aveva cambiato sede

dell’asilo, aumentando nel contempo il numero di posti offerti (considerando 6

della presente decisione).

99. Riassumendo, in relazione

ai quattro capi di imputazione dell’AA, AC 1 è quindi stata prosciolta dai

reati di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219

cpv. 1 CP, punto 1 AA nonché considerandi 83 e 84 della presente decisione), di

ripetuto abbandono (art. 127 CP, punto 2 AA nonché considerandi 87 e 88 della

presente decisione), di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in

relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, punto 4 AA nonché considerandi 97 e 98 della

presente decisione) mentre per quel che concerne il reato di ripetuta coazione

(art. 181 CP, punto 3 AA e considerandi da 90 a 94 della presente decisione), dei 48 casi prospettati, in 8 è stata riconosciuta colpevole mentre per i restanti

40 è stata prosciolta.

XII) Colpa, prognosi e pena

100. Giusta l’art. 47 cpv. 1

CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore oltre che dell’effetto che

la pena avrà sulla sua vita. In base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni singolo fattore di

determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo

ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri

estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da

quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al

punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e

127 IV 10).

Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità

della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto

l’egida dell’art. 63 CP previgente. L’art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dal

1.1.2007, stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di

lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in

sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la

pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza

secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla

colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono

eccessivamente severe (DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non

pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Questi aspetti di prevenzione

speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo

sempre essere adeguata alla colpa, il giudice non potendo ad esempio esentare

da pena il reo in caso di delitti gravi (STRATENWERTH, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Stämpfli Verlag AG,

Berna, 2006, § 6 no. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 17

e 18).

Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende

sostanzialmente la giurisprudenza relativa all’art. 63 CP previgente (STRATENWERTH/WOHLERS,

op. cit., art. 47 no. 4) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di

scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato

volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in

seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il

comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di

emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno

inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione

familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la

formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e

la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non

va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena in

relazione allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla

situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché

sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007,6P.152/2005 del

15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto

che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF

118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di

trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui

pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a

un’obiettiva disuguaglianza fermo restando come il confronto tra casi concreti

suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in

base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123

IV 150, 120 IV 144 e 116 IV 292).

101. Giusta l’art. 48 lett.

e) CP il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso

visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona

condotta.

L’attenuante in questione presuppone in particolare la buona

condotta dell’accusato durante il periodo che va dal momento del reato a quello

della condanna (DTF 130 IV 54 e sentenza non pubblicata del TF

6S.37/2006 del 8.6.2006). Il nuovo testo in vigore dal

1.1.2007 mette esplicitamente in relazione il tempo trascorso e la perdita di

senso della sanzione fermo restando come la dottrina ammetta come questo, rispetto

all’art. 64 CP previgente, non cambi il significato della norma. Secondo la

giurisprudenza la pena deve in ogni caso essere attenuata quando al momento del

giudizio sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione

penale anche se il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della

natura e della gravità del reato (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar,

Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 48 no. 33, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo 2008, art. 48 no. 24 segg, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48

no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48 no. 1.15 e DTF

132 IV 1).

Se il giudice attenua la pena non è vincolato alla pena minima

comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da

quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun

genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit.,

art. 48a no. 1 segg, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48a no. 1

segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48° no. 1.1).

102. Conformemente all’art.

34 cpv. 1 CP e salvo diversa disposizione del CP la pena pecuniaria ammonta al

massimo a 360 aliquote giornaliere e il giudice ne stabilisce il numero

commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. In forza al cpv. 2 di predetta

norma un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi ed il giudice

ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al

momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo

reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale.

Nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice fruisce

di ampia autonomia e l’autorità di ricorso interviene solo se la fissazione

dell’ammontare disattende i criteri di valutazione prescritti dall’art. 34 CP

oppure è esageratamente severa o esageratamente mite al punto di denotare

eccesso o abuso di potere. L’ammontare delle aliquote giornaliere deve essere

fissato partendo dal reddito dell’autore calcolato su scala giornaliera,

considerando tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla loro origine,

in quanto determinante è la sua capacità economica a fornire una prestazione (DTF

134 IV 60 e sentenze non pubblicate del TF 6B.845/2009 del 11.1.2010 e

6B.541/2007 del 13.5.2008). Per la commisurazione dell’aliquota giornaliera

vanno perciò considerati oltre ai redditi derivanti da attività lucrative

dipendenti o indipendenti anche i redditi della sostanza come affitti,

interessi in capitali o dividenti, gli eventuali contributi di mantenimento di

diritto pubblico o privato, le prestazioni sociali e i redditi in natura.

La determinazione del reddito può, di regola, basarsi sui dati

della dichiarazione fiscale anche se, visto come la nozione penale di reddito

non coincide con quella del diritto fiscale, in caso di redditi oscillanti o

variabili, come ad esempio per le persone con attività indipendente, si dovrà

considerare una media rappresentativa degli ultimi anni, fermo restando il

principio secondo cui la capacità economica di ciascuno deve essere stabilita

nel modo più preciso, rigoroso ed attuale possibile, tenendo altresì conto del

momento in cui la pena pecuniaria dovrà essere pagata. Di conseguenza devono

essere presi in considerazione solo nella misura in cui sono concreti ed

imminenti (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008) e qualora

il reddito sia inferiore a quello che potrebbe ragionevolmente realizzare o al

quale avrebbe diritto, occorrerà considerare il reddito potenziale, cioè il

reddito ragionevolmente esigibile.

In relazione alla sostanza il TF ha precisato che in caso di

autore colpevole che sovviene alle sue necessità con i suoi redditi correnti

siano essi frutto del suo lavoro, della sostanza o di rendite, l’aliquota

giornaliera deve essere commisurata in base a tale redditi, indipendentemente

dall’esistenza o meno di una sostanza, la quale va considerata soltanto a

titolo sussidiario, in particolare quando un’importante situazione patrimoniale

contrasta con un reddito basso. In altre parole la sostanza diventa elemento di

valutazione pertinente solo quando l’autore trae esclusivamente da essa la sua

sussistenza quotidiana, cioè quando vive di essa (sentenza non pubblicata del

TF 6B.541/2007 del 13.5.2008). Ulteriore criterio è il tenore di vita, da

utilizzare quando il reddito non può essere stabilito con esattezza o quando

contrasta con il tenore di vita, in particolare quando questo risulta

manifestamente inadeguato al reddito dichiarato.

Il TF ha precisato che dal reddito così definito devono essere

dedotti, se effettivamente corrisposti, gli importi dovuti a titolo di

contributi di mantenimento o di assistenza poiché i membri della famiglia

dell’autore non devono soffrire delle conseguenze di una pena pecuniaria

inflitta all’obbligato. Il messaggio del CF prevede infatti che il giudice

tenga conto, per il calcolo di questi importi, dei principi del diritto di famiglia

(FF 1998 1825) mentre, dal canto suo, la dottrina ha istituito una

prassi secondo cui sono praticate delle deduzioni del 25% per il coniuge che

non svolge attività lucrativa e del 10-15% per ogni figlio a carico a seconda

del numero, dell’età e della formazione. Inoltre dal reddito va dedotto ciò di

cui l’autore non fruisce economicamente come le imposte correnti, i contributi

alle assicurazioni obbligatorie nonché le spese necessarie all’ottenimento del

reddito, rispettivamente, per gli indipendenti, le spese di gestione tipiche

del settore ed in quest’ottica la dottrina registra una prassi che vuole

applicare deduzioni forfettarie del 20-30% a seconda dell’entità del reddito.

Altri oneri finanziari, quali gli interessi ipotecari o le spese di alloggio,

non possono di principio essere dedotti, così come le rate per beni di consumo

o gli obblighi che sono conseguenza diretta o indiretta dei fatti per cui

l’autore è stato condannato, quali gli obblighi al risarcimento di danni morali

o materiali nonché i costi di patrocinio.

L’Alta Corte di Losanna ha pure indicato che se il riferimento

fatto dal legislatore al minimo vitale quale ultimo criterio di valutazione è

poco chiaro, è possibile dedurre dai lavori preparatori che il minimo vitale di

cui all’art. 34 cpv. 2 CP non corrisponde a quello del diritto esecutivo e che

la parte non pignorabile giusta l’art. 93 della LF sulla esecuzione e sul

fallimento non costituisce un limite assoluto e questo perché se ci si dovesse

basare sul minimo vitale definito da questa norma e fissare l’importo

dell’aliquota giornaliera soltanto su quanto eccede tale minimo, allora una

cerchia estesa della popolazione come le persone in formazione, gli studenti, i

congiunti che si occupano dell’economia domestica, i disoccupati, i beneficiari

dell’assistenza sociale o i richiedenti l’asilo sarebbero esclusi dalla pena

pecuniaria, ciò che sarebbe contrario alla volontà del legislatore (sentenza

non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008).

Il reddito netto definito in base alle indicazioni di cui sopra

costituisce il punto di partenza per il calcolo dell’aliquota giornaliera anche

per gli autori che vivono una precaria situazione economica anche se il

riferimento al minimo vitale fatto dal legislatore permette al giudice di apportare

dei correttivi a tale principio stabilendo l’ammontare dell’aliquota

giornaliera ad un livello sensibilmente inferiore in modo che, da un lato, la

serietà della sanzione sia resa percettibile dalla diminuzione del tenore di

vita e che, dall’altro, tale pregiudizio sia sopportabile avuto riguardo alla

situazione economica e personale del condannato. Indicativamente è adeguata in

particolare nei casi di condannati che vivono al di sotto o la limite della

soglia del minimo vitale, una diminuzione del reddito indicativa di almeno il

50%.

Quando poi il numero delle aliquote giornaliere è considerevole,

in particolare quando supera le 90, è indicata una diminuzione supplementare

dal 10 al 30%, ritenuto che la costrizione economica del condannato cresce in

proporzione della durata della pena (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007

del 30.6.2008). Il TF ha infatti precisato che al di fuori dei casi in cui il

condannato vive al di sotto o al limite della soglia del minimo vitale è di

principio esclusa una ponderazione verso l’alto o verso il basso dell’ammontare

dell’aliquota giornaliera in considerazione dell’importo complessivo della pena

pecuniaria ritenuto che il potere d’apprezzamento del giudice nella

commisurazione della pena non si estende ad un controllo a posteriori di tale

importo. In particolare non è ammissibile, poiché svuoterebbe di senso il

sistema scelto dal legislatore, aumentare l’importo dell’aliquota giornaliera a

motivo che l’importo complessivo della pena pecuniaria totale non appare adeguato

al reato commesso (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008).

In DTF 135 IV 180 il TF ha ancora ricordato che, anche per

i condannati che vivono alla soglia o al disotto del minimo vitale, l’importo

dell’aliquota giornaliera non deve essere basso al punto da rivestire soltanto

carattere simbolico poiché, se così fosse, la pena pecuniaria che il

legislatore ha posto sullo stesso piano della pena privativa di libertà

perderebbe di significato. Al riguardo pur rilevando che non potendo

trasformare in cifre il valore di un giorno di libertà, la privazione

risultante da una pena detentiva non può, per un semplice processo di

conversione, essere paragonata all’essenza della pena pecuniaria e, cioè, alla

diminuzione dello standard di vita e delle possibilità di consumo, il TF ha

riaffermato che le restrizioni materiali risultanti da una pena pecuniaria

devono, per poter essere equiparate agli effetti di una pena privativa della

libertà, essere almeno sensibili (DTF 135 IV 80 e 134 IV 97). Ritenuto

che tale effetto non può essere raggiunto quando l’ammontare dell’aliquota

giornaliera non supera pochi franchi, il TF ha stabilito che anche in presenza

di una situazione finanziaria estremamente precaria, per conservare una giusta

proporzione fra i diversi tipi di pena, l’ammontare dell’aliquota giornaliera

deve essere di almeno fr. 10.- (DTF 135 IV 180 e 134 IV 60).

103. Giusta l’art. 40 CP di

regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è

di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione

di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena

detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,

nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La

concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché

l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva

ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena

condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza

condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).

Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente)

richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta

dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi

sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le

sursis et le sursis artile, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,

riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto

dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare

previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del

condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso

la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro

complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al

riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la

previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione

condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in

caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il

giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve

indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente

dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op.

cit., art. 42 no. 9).

104. In forza

all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43

cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena

detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei

mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP)

non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi

sullincidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare,

rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il

giudice deve verificare che contro l’autore non si possa formulare una prognosi

sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che

regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo

punto di riferimento nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per

formulare prognosi poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente

il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è

costituito dall’assenza di prognosi negativa.

105. Conformemente all’art.

49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in

ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN,

Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007,art. 49 no. 8 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

op. cit., art. 49 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49

no. 1, STOLL, Commentare Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2008, art. 49 no. 78 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 49 no. 13).

106. In base all’art. 50 CP

se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione,

gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in

considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti

sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante

che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi

che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di

peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata,

permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia

tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce

ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op.

cit., art. 50 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 no. 2,

QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2009, art. 50 no. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 50 no. 1, DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF

6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l’imputato

non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 no. 7 segg. e sentenza non

pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la

pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è

rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur

mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto

severa.

107. In forza all’art. 51 CP

il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del

procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere

corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di

lavoro di pubblica utilità (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51

no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 51 no. 1, JEANNERET,

Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51

no. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51

no. 2 segg.).

108. E’ inutile dire che la

colpa di AC 1 sia oggettivamente grave e questo indipendentemente dal fatto che

la maggior parte delle imputazioni dell’AA siano cadute (considerandi 83, 84,

87, 88, 97, 98 e 99 della presente decisione) e che quindi sia stata

riconosciuta colpevole di solo, si fa per dire, otto coazioni su 48 (art. 181

CP e considerandi da 90 a 94 rispettivamente 99 della presente decisione).

Grave per la tipologia del comportamento coercitivo messo in atto

(costrizioni fisiche di vario genere ed utilizzo di bretelle) onde obbligare

otto piccoli ospiti del __________ a mangiare rispettivamente a dormire contro

la loro volontà (considerandi 90 e 92 della presente decisione).

Grave poiché, in entrambi i casi, limitazione dell’altrui libertà

personale non di immediata o corta durata ma, perlomeno, di alcuni minuti per

il mangiare rispettivamente ore per il dormire (considerando 37 della presente decisione).

Grave perché costrizioni commesse a danno di bambini

rispettivamente di neonati (la loro età variava da pochi mesi a poco più di 3

anni, considerandi 43, 60, 64, 65, 66, 67, 69 e 72 della presente decisione),

quindi a danno di una delle categorie sociali, assieme agli anziani, tra le più

deboli e maggiormente bisognose di protezione.

Grave perché coazioni (art. 181 CP) materializzatisi contro

soggetti che, proprio a ragione della loro età, non avevano alcuna possibilità

di difendersi né tanto meno di opporsi.

Grave perché già lo sarebbe stato se reato commesso a danno di un

solo bambino e non, come in specie, di otto.

Grave poiché tutte queste sue vittime le erano state amorevolmente

affidate da inconsapevoli ed ignari genitori che in lei e nelle sue, mai però

sufficientemente documentate (considerandi 4 e 7 della presente decisione),

asserite competenze e capacità professionali avevano deposto il loro bene più

prezioso, cioè i loro figli, concedendole totale e massima fiducia che però,

nei fatti, è stata non solo mal riposta ma addirittura crassamente violata.

Indipendentemente dall’esito dell’odierno processo, che comunque

serve a posteriormente rafforzarla, è stata sicuramente una buona cosa, anche

se come decisione poteva essere prolata prima viste le numerose e

circostanziate segnalazioni in possesso dell’autorità amministrativa già dal

mese di settembre del 2004 (considerando 10 della presente decisione), che

perlomeno dal 3.5.2005 a AC 1 sia stata negata l’autorizzazione ad esercitare

la funzione di direttrice responsabile di un asilo nido con contestuale

esclusione del __________ dal regime di autorizzazione cantonale (considerando

7 della presente decisione).

E’ sicuramente stata una buona cosa poiché al di là della limitata

sussunzione delle risultanze di inchiesta in un solo reato (art. 181 CP), anche

se ripetuto, quanto accertato dalla Corte in forza ai considerati da 29 a 38 della presente decisione testimonia, senza ombra di dubbio alcuno, come l’accusata, non per

malanimo ma solo perché quello era l’unico metodo che conosceva, abbia diretto

il __________ con sistemi educativi vecchi di almeno quaranta anni, mai

aggiornati né da lei mai messi in discussione proprio perché, presumibilmente,

così le erano stati insegnati durante la sua unica, empirica formazione nel

Canton __________ a metà degli anni sessanta (considerando 4 della presente

decisione), regole tanto antiquate quanto non differenziate dove, ad esempio,

l’obbligatorietà nel mangiare e nel dormire per tutti i bambini ospitati poteva

rispettivamente doveva essere imposta, se fossero stati refrattari, sia con la

violenza fisica che con l’uso di supporti coercitivi, il tutto, anche perché

attività professionale, quella di titolare di un asilo, non particolarmente

remunerativa (considerando 5 della presente decisione), in una struttura che,

gioco forza, si basava sul risparmio, da cui la scelta per un’alimentazione non

qualificata né diversificata (considerando 33 della presente decisione) o il

ricorso a collaboratrici sotto pagate (considerandi 13 e 76 della presente

decisione) e quindi, nella quasi totalità dei casi, insufficientemente formate

(considerando 18 della presente decisione).

Ciò posto, sulla scorta della sua sola colpa oggettiva per le così

riconosciute otto coazioni (art. 181 CP) la Corte ha fissato in 15 mesi la possibile pena detentiva teorica, riducendola successivamente per tenere conto

della sua età, della sua incensuratezza e del suo precedente vissuto

(considerando 4 della presente decisione), della durata del carcere preventivo

sofferto (considerando 14 della presente decisione) nonché, ma solo come

circostanza generica, della già sanzionata violazione del principio di celerità

così come ammessa in istruttoria dal GIAR (considerando 14 della presente

decisione).

A ciò, quale ulteriore fattore di riduzione, vi è da aggiungere

l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP

e considerando 101 della presente decisione) essendo decorsi più di 4 anni e 8

mesi da quando PC 24, PC 11, PC 29, PC 15, PL 40, PC 31, PL 41 e PC 20 non sono

più andati al __________ (considerandi 43, 60, 64, 65, 66, 67, 69 e 72 della

presente decisione), da cui, tutto ben ponderato, il ritenere per la Corte come equa ed adeguata una condanna di AC 1 ad una pena pecuniaria (art. 34 CP e

considerando 102 della presente decisione) di fr. 12’000.- corrispondente a 300

aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna (considerando 4 della presente

decisione), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e

considerando 107 della presente decisione).

In merito alla così fissata aliquota la Corte, previo richiamo dei relativi parametri così come esposti nel considerando 102 della

presente decisione, ha ritenuto predetta cifra di fr. 40.- giornalieri,

stabilita comunque in difetto rispetto ai risultanti fr. 46,59 (doc. TPC 37),

come sicuramente corretta e giustificata dalle circostanze concrete vuoi perché

calcolo avvenuto nel rispetto degli stessi parametri indicati dalla dottrina

maggioritaria (doc. TPC 37 e considerando 102 della presente decisione), vuoi

perché, agli atti all’incarto, non vi sono delle contrarie risultanze di natura

economica (doc. TPC 37) o personale dell’accusata (considerando 4 della

presente decisione) osteggianti un tale importo e, vuoi perché, per finire,

valore nemmeno contestato dalla difesa (verbale dibattimentale pag. 4).

Tacito come la così decisa pena pecuniaria abbia ad essere

condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) per il minimo periodo di prova di

2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) potendo AC 1 pacificamente beneficiare di una

prognosi se non positiva perlomeno non negativa (art. 42 cpv. 1 e 2 CP).

Relativamente e per finire ai comunque suoi fumosi progetti per

non meglio definite future attività nel campo della puericultura, da cui

l’esistenza di un rischio per ulteriori abusi tutt’altro che concreto, sia

l’odierna condanna, sufficientemente riportata, così come i giorni di processo,

dai locali organi di stampa che sopratutto l’ormai cresciuta in giudicato

decisione amministrativa del 3.5.2005 (considerando 7 della presente decisione)

rendono superfluo ordinare, anche solo per rispetto al principio della

proporzionalità, una sua interdizione all’esercizio della professione di

direttrice responsabile di un asilo nido (art. 67 CP), misura che del resto non

è nemmeno stata oggetto di specifico quesito.

XIII) Le pretese di

risarcimento delle parti civili

109. In sede di pubblico

dibattimento sono state presentate le seguenti richieste di parte civile a

titolo di risarcimento danni, segnatamente ma non solo per le relative spese

legali, nonché di torto morale: fr. 7'322,60 in favore di PC 24 (doc. dib. 5), fr. 13'500.- in favore di PC 25 (doc. dib. 6), fr. 5'036,30 in favore di PC 7 (doc. dib. 7), fr. 14'022,30 in favore di PC 10 (doc. dib. 8 e doc. TPC 48),

fr. 9'036,30 in favore di PC 21 e PC 22 (doc. dib. 9), fr. 12'500,50 in favore di PC 26 (doc. dib. 10), fr. 11'171,40 in favore di PC 34 (doc. dib. 11 e doc. TPC

62), fr. 9'603,30 in favore di PC 14 (doc. dib. 12 e doc. TPC 63), fr. 5'036,30 in favore di PC 9 (doc. dib. 13), fr. 5'036,30 in favore di PC 19 (doc. dib. 14) e fr. 3'076.-

in favore di PC 29 (doc. dib. 15).

110. Richiamati i

considerandi 24 e 25 della presente decisione la Corte altro non ha potuto fare che constatare l’intervenuta prescrizione dell’azione penale

(art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art. 98 lett. a CP) di qualsivoglia possibile

imputazione ex art. 219 cpv. 1 CP (punto 1 AA) ed art. 181 CP (punto 3 AA) nei

confronti di AC 1 ed a danno di:

-- PC 25, bambina nata

il 16.11.2001 che ha frequentato il __________ nei mesi di settembre 2002 /

febbraio 2003 e marzo 2003 / giugno 2003 (PS P F C 20.4.2005), quindi a cavallo

del 16.4.2003 e per la quale le dichiarazioni delle ex dipendenti, in specie di

P C R (PS P C R 22.5.2005), quo a possibili maltrattamenti, in particolare

durante il pranzo, asseritamene commessi a suo danno dall’accusata non sono

stati circoscritti ad una data successiva il 16.4.2003, senza altresì

dimenticare come P C R abbia lavorato sia prima che dopo quest’ultima data

(considerando 26 della presente decisione);

-- PC 7, bambina nata

l’8.3.1999 che ha frequentato il __________ nel periodo 1999 / maggio 2002 (PS

S G H 29.4.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi,

comunque volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a

suo danno, il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è

irrimediabilmente espirato nel corso del 2009;

-- PC 10, bambina nata il

20.2.2002, che ha frequentato il __________ nel periodo febbraio 2003 /

23.6.2004 (PS A M 19.5.2005), quindi a cavallo del 16.4.2003 e per la quale le

dichiarazioni delle ex dipendenti, in specie di V A (PS V A 26.4.2005) e di N S

(PS N S 12.5.2005), quo a possibili maltrattamenti, in particolare ingozzamenti

durante il pranzo, sculacciate e successivo suo confino in camera a piangere,

asseritamene commessi a suo danno dall’accusata non sono stati circoscritti ad

una data successiva il 16.4.2003, senza altresì dimenticare come entrambe

queste due ex dipendenti abbiano lavorato in questo asilo sia prima che dopo

quest’ultima data (considerando 25 della presente decisione)

-- PC 21, bambina nata il

5.10.1997 che ha frequentato il __________ negli anni 2000 / 2002 (PS S L

26.4.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque

volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno,

il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente

espirato nel corso del 2009

-- PC 22, bambino nato il

18.6.1994 che ha frequentato il __________ negli anni 1999 / 2002 (PS S L

26.4.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque

volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno,

il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente

espirato nel corso del 2009,

-- PC 34, per la cui posizione

si richiama quanto già indicato nei considerandi 25 e 93 della presente

decisione;

-- PC 14, bambino nato

l’8.9.1999 che ha frequentato il __________ nel periodo ottobre 2000 / estate

2002 (PS V P 20.4.2005 e fermo restando come l’indicata data in questo verbale

d’interrogatorio del mese di settembre 2004 si riferisca ad altro asilo), da

cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque volutamente non

accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno, il termine

settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente espirato

nel corso del 2009;

-- PC 9, bambino nato il

27.4.1999 che ha frequentato il __________ negli anni 1999 / 2002 (PS V A

18.5.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque

volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno,

il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente

espirato nel corso del 2009

Da ciò la consequenziale decadenza (art. 272 CPP) delle depositate

istanze di risarcimento a nome e per conto di PC 25 (doc. dib 6), PC 7 (doc.

dib. 7), PC 10 (doc. dib. 8), PC 21 e __________ (doc. dib. 9), PC 34 (doc.

dib. 11), PC 14 (doc. dib. 12) e PC 9 (doc. dib. 13).

111. Parallelamente, ma per

altro motivo, sono state respinte (art. 272 CPP) le richieste di risarcimento

di:

-- PC 26 (doc. dib. 10) visto

come l’accusata é stata prosciolta dal reato di abbandono (art. 127 CP, punto

2.1 AA e considerando 87 della presente decisione);

-- PC 19 (doc. dib. 14) per la

cui giustificazione si rinvia al considerando 91 della presente decisione.

Ciò constato ne deriva come la Corte ha analizzato e deciso unicamente le richieste di risarcimento presentate da __________ doc. dib. 5) e da PC

29 (doc. dib. 15)

112. La decisione sulle

pretese di diritto civile presuppone, oltre la condanna dell’accusato (art. 266

e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possano

essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in

difetto di che l’istante è rinviato al competente foro civile (art. 267 cpv. 1

CPP), con la possibilità di accordargli anche solo un risarcimento parziale

(art. 267 cpv. 2 CPP).

Giusta l’art. 38 della LF concernente l’aiuto alle vittime di

reati rispettivamente l’art. 94 CPP se la parte civile è vittima di un reato

che ne ha leso direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese

pecuniarie nei confronti del condannato oppure, ove ciò comporti un dispendio

sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità, limitarsi a prendere

una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il

rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).

La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una

lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo,

la vita, l’integrità fisica e psichica o anche l’onore (DESCHENAUX/TERCIER,

La responsabilité civile, Editions Stämpfli & Cie SA, Berna, 1975, pag. 54

segg., BREHM, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine

Bestimmungen, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, art. 47 CO no 12 segg., BREHM,

La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli Editions

SA, Berna, 2002, p. 314 segg. e DTF 108 II 422) e, d’altro canto, una

sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre

non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze

morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una

persona possa normalmente sopportare ritenuto che la condanna al pagamento di

un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (DESCHENAUX/TERCIER,

op. cit., pag. 93 e BREHM, Berner Kommentar, op. cit., art. 47 CO no. 27

segg. nonché DTF 110 II 61, 102 II 211 e 89 II 396).

Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia

libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere

e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle

conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa

dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ

1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della

lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del

dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza

l’indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo

meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri

sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità di cui all'art. 4 CC (BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité

civile, op. cit., pag. 319 segg. nonché DTF 121 II 375 e 117 II 50). L’indennità

per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa

natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non

può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e

quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che

essa non deve apparire derisoria per la vittima (RJN 1996 pag. 147).

113. Con l’istanza del

14.4.2010 (doc. dib. 5) è stata chiesta, senza assegnazione (art. 73 CP) né

interessi, la condanna dell’accusata a risarcire a PC 24, e per essa alla

madre, fr. 7'322,60, di cui fr. 6'322,60 per spese legali e fr. 1'000.- per

torto morale.

In forza alla prodotta nota d’orario e verificata negli atti

l’effettiva partecipazione del patrono legale ad alcuni momenti istruttori

riguardanti la sua assistita oltre che la costante sua presenza al pubblico

dibattimento, la Corte ha integralmente accolto la pretesa di risarcimento

relativa alle spese legali mentre quella per torto morale, tenuto conto sia di

quanto indicato nel considerando 90 della presente decisione che della prassi

giurisprudenziale per casi similari (HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung,

Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra, 2005) è stata

ridotta a fr. 500.-, con rinvio per la differenza al foro civile.

114. Con l’istanza del

15.4.2010 (doc. dib. 15) è stata chiesta, senza assegnazione (art. 73 CP) né

interessi, la condanna dell’accusata a risarcire a Rachele Negri fr. 3'076.-,

di cui fr. 1'076.- per spese legali e fr. 2'000.- per torto morale.

In forza alla prodotta nota d’orario e già solo per il numero di

giorni di presenza al pubblico dibattimento della patrocinatrice, la Corte ha integralmente accolto la pretesa di risarcimento relativa alle spese legali mentre

quella per torto morale, tenuto conto sia di quanto indicato nel considerando

90 della presente decisione che della prassi giurisprudenziale per casi

similari (HÜTTE/DUCKSCH, op. cit.) è stata ridotta a fr. 500.-, con

rinvio per la differenza al foro civile.

XIV) Confische

115. In applicazione

dell’art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la

distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano

destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella

misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o

l’ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn,

Basilea 2007, art. 69 no. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art.

69 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 69 no. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ,

Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69

no. 19 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69

no. 2 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 no. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF

1P.31/2000 del 14.2.2000).

116. Conformemente all’art.

70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o

ricompensare l’autore di un reato a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (BAUMANN,

op. cit., art. 70 no. 11 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70

no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 70 no. 2 segg., HIRSIG-VOUILLOZ,

op. cit., art. 70 no. 9 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,

op. cit., art. 70 no. 4 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art.

70 no. 1.2 segg.).

117. In relazione a quanto

sequestrato nell’AA, in sede dibattimentale AC 1 ha dichiarato di non opporsi alla confisca di tutto quanto in sequestro (verbale dibattimentale

pag. 25).

Ragion per cui, richiamato il considerando 16 della presente

decisione e fatta eccezione per le indicate somme di danaro per complessivi fr.

2'675,50, la Corte, e non solo perché così supportata dall’acquiescenza

dell’accusata, ha ordinato la confisca di tutto quanto esposto nell’AA

trattandosi in ogni caso di mezzi di prova del procedimento, ciò che, per lo

stesso motivo, esclude un possibile “dissequestro delle foto portate dai

genitori” così come richiesto dall’Avv. F P__________ (verbale

dibattimentale pag. 28) e questo anche in relazione al notebook Compaq Evo

visto la presenza, al suo interno, di 59 fotografie raffiguranti per la maggior

parte bambini già ospiti del __________ (considerando 19 della presente

decisione).

Inversamente per l’importo di fr. 2’675,50 è stato ordinato il

sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, delle

spese processuali (art. 9 cpv. 1, 12 e 161 cpv. 3 CPP) e della nota del

difensore in gratuito patrocinio (doc. TPC 13).

XV) Tassa di giustizia e spese

processuali

118. Visto il

proscioglimento di AC 1 dalle accuse di ripetuta violazione del dovere

d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP, punto 1 AA nonché considerandi

83, 84 e 99 della presente decisione), di ripetuto abbandono (art. 127 CP,

punto 2 AA nonché considerandi 87, 88 e 99 della presente decisione), di

parzialmente ripetuta coazione (art. 181 CP, punto 3 AA nonché considerandi da 90 a 94 e 99 della presente decisione) e di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione

con l’art. 22 cpv. 1 CP, punto 4 AA nonché considerandi 97, 98 e 99 della

presente decisione) la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese processuali

sono poste a suo carico in ragione di 1/8, la rimanenza a carico dello Stato

(art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno

che ai quesiti 1.1, da 1.1.1 a 1.1.72, 1.2., da 1.2.1 a 1.2.2.1, 1.3.1, 1.3.2,

da 1.3.4 a 1.3.23, 1.3.25, 1.3.26, 1.3.28, da 1.3.30 a 1.3.34, 1.3.36, 1.3.37,

1.3.39, 1.3.40, da 1.3.43 a 1.3.46, 1.4, 1.4.1, 1.4.1.1, 1.4.2, da 4.2. a 4.11,

5;

visti gli art. 12, 22 cpv. 1,

34, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lett. e, 48a, 49, 51, 69, 70,

127, 146 cpv. 1, 172ter, 181 e 219 cpv. 1 CP;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autrice colpevole

di:

1.1. ripetuta coazione

a __________, nel periodo 16.4.2003 / marzo 2005, quale titolare

dell’asilo nido “__________”, usando violenza o intralciandoli in altro modo

nella loro libertà d’agire, ripetutamente costretto dei minorenni a fare, omettere

o tollerare un atto:

1.1.1. C.B., nata il 26.12.2002;

1.1.2. B.M., nata il 16.1.2004;

1.1.3. R.N., nata il 20.6.2002;

1.1.4. C.P., nata il 25.4.2003;

1.1.5. A.S., nata il 4.2.2003;

1.1.6. L.T., nato il 21.2.2002;

1.1.7. A.P., nato il 29.1.2002;

1.1.8. N.P., nato il 28.3.2002;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché precisato nei

considerandi.

2. AC 1 è prosciolta dalle

imputazioni di:

2.1. ripetuta violazione del

dovere di assistenza o educazione;

2.2. ripetuto abbandono;

2.3. ripetuta coazione

limitatamente ai quesiti 1.3.1, 1.3.2., da 1.3.4. a 1.3.23, 1.3.25, 1.3.26,

1.3.28, da 1.3.30 a 1.3.34, 1.3.36, 1.3.37, 1.3.39, 1.3.40 e da 1.3.43 a

1.3.45;

2.4. ripetuta tentata truffa.

3. Di conseguenza AC 1, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti, è condannata:

3.1. alla pena pecuniaria di fr.

12'000.- (dodicimila), corrispondenti a 300 (trecento) aliquote giornaliere di

fr. 40.- (quaranta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. a versare le seguenti

indennità alle seguenti PC:

3.2.1. fr. 6'822.60.- a C.B., nata il

26.12.2002, di cui fr. 500.- a titolo di torto morale e fr. 6'322.60 per spese

legali;

3.2.2. fr. 1'576.- a R.N., nata il

20.6.2002, di cui fr. 500.- a titolo di torto morale e fr. 1'076.- per spese

legali .

§ Per il resto le PC sono

rinviate al foro civile.

4. La tassa di giustizia di

fr. 2'500.- e le spese processuali sono a carico della condannata in ragione di

1/8, la rimanenza a carico dello Stato.

5. L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni

2 (due).

6. E’ ordinata la confisca di

quanto in sequestro, ad eccezione dell'importo di fr. 2'675.50 (duemilaseicentosettantacinque

e cinquanta) per cui è ordinato il sequestro conservativo a garanzia del

pagamento della tassa di giustizia, delle spese processuali e della nota del

difensore per il gratuito patrocinio.

7. Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Intimazione a:

-

e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese (1/8):

Tassa di giustizia fr. 312.50

Inchiesta preliminare fr. 387.27

Perizie fr. 1'020.29

Periti in aula fr. 551.11

Testi fr. 30.03

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 6.25

fr. 2'307.45

===========

Il rimanente è a carico dello Stato.