72.2008.167
Coazioni intese a far mangiare i bambini da parte di titolare di asilo nido
16 aprile 2010Italiano362 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2008.167
Lugano,
16 aprile 2010/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Marco Villa
Segretaria:
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza
del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuta dal 5 aprile 2005 al 24 giugno 2005;
prevenuta colpevole di:
1. Ripetuta
violazione del dovere di assistenza o educazione
per avere,
dal 1999 al 5 aprile 2005, e meglio
nella sede di __________, dal 1999 sino all’ottobre 2004, e
a __________, dall’ottobre 2004 sino al 5 aprile 2005,
nella sua qualità di titolare dell’asilo nido __________,
ripetutamente violato e trascurato il suo dovere di assistenza ed
educazione nei confronti dei suoi piccoli “ospiti”, di età variante tra pochi
mesi e 5 anni,
sottoponendoli, mediante azioni ed omissioni, sia direttamente che
come spettatori, a maltrattamenti di varia natura ed intensità, quali
maltrattamenti fisici, abuso emozionale e trascuratezza, provocando loro
sofferenze di varia intensità,
esponendoli in tal modo a pericolo dello sviluppo fisico e
soprattutto psichico, in virtù della loro tenera età, in particolare come
illustrato nella perizia giudiziaria della PE 1 del 15 novembre 2007;
tutto ciò in violazione dei requisiti minimi per un asilo nido
sanciti dagli art. 27b ad art. 27l del Regolamento cantonale concernente le
condizioni per l’affidamento dei minorenni a famiglie ed istituti e la
concessione di sussidi agli istituti riconosciuti dallo Stato, entrato in
vigore il 1° luglio 2000; nonché in violazione di quanto richiesto dall’art. 15
dell’Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e
di adozione del 19 ottobre 1977;
ed è stato possibile, per un periodo così lungo, avendo ella
profittato del fatto che anche i bambini più grandi non hanno riferito ai
genitori quanto subito e visto e che taluni genitori, anche perché
espressamente fuorviati, hanno ritenuto che i piccoli segni riscontrati sui
loro figli rientrassero nelle ordinarie esperienze dell’infanzia, nonché avendo
l’accusata intimorito e soggiogato le proprie dipendenti;
in particolare i maltrattamenti subiti dalle 66 piccole
vittime identificate, e di seguito elencate, possono essere così riassunti:
1.1. Percosse
di varia natura ed intensità (schiaffi, strattonamenti, scuotimenti,
sculacciate, tirate di capelli e altro)
l’accusata ha percosso molti bambini, regolarmente, per ogni
ragione da lei ritenuta plausibile: resistenze al cibo, peraltro spesso ripugnante;
opposizioni al riposo pomeridiano; opposizioni e resistenze varie, urla ecc.;
a taluni bambini che piangevano l’accusata metteva la mano davanti
alla bocca allo scopo, vano, anche a fronte della sofferenza arrecata da questa
azione, di farli smettere; con ciò l’accusata rendeva loro più difficile la
respirazione, giungendo addirittura, in alcuni casi, a chiuder loro anche il
naso, quasi completamente, per circa 30/40 secondi;
a taluni bambini, attorno all’anno di età, che non volevano o non
riuscivano a dormire, l’accusata schiacciava loro la faccia, di lato, sul
cuscino;
Vittime identificate:
1. PL 1, nata il 20.4.2001 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2004 ed il gennaio 2005;
2. PC 3, nata il 17.7.2003 ed
ha frequentato il __________ tra l’ottobre 2003 e l’aprile 2005;
3. PC 4, nato il 29.11.1997 ed
ha frequentato il __________ tra la fine 2001 e l’inizio 2003;
4. PL 3, nato il 13.6. 1999,
ed ha frequentato il __________ tra il giugno 2000 e l’ottobre 2004;
5. PL 35, nato 20.5.2000 ed ha
frequentato il __________ tra l’estate 2001 e l’estate 2003;
6. PL 5, nata l’11.11.1999 ed
ha frequentato il __________ tra l’aprile 2000 e l’agosto 2003;
7. PL 36, nato il 13.1.2004 ed
ha frequentato il __________ tra l’agosto 2004 e l’aprile 2005;
8. PC 5, nato il 9.9.2002 ed
ha frequentato il __________ tra l’estate 2004 e l’aprile 2005;
9. PL 13, nata il 20.3.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2003 e la metà di giugno 2004;
10. PC 7, nata l’8.3.1999 ed ha
frequentato il __________ tra il 1999 ed il maggio 2002;
11. PL 39, nata il 13.2.1997 ed
ha frequentato il __________ tra il 2001 ed il settembre 2002;
12. PL 15, nato il 13.9.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il gennaio 2004 ed il marzo 2005;
13. PL 16 detto N__________, nato
il 6.12.1999 ed ha frequentato il __________ tra il marzo 2000 ed il 2003;
14. PC 8, nato il 28.10.2000 ed
ha frequentato il __________ tra la primavera 2003 ed il settembre 2003;
15. PC 33, nato il 11.3.2002 ed
ha frequentato il __________ tra la fine 2003 e l’autunno 2004;
16. PC 32, nato il 11.3.2002 ed
ha frequentato il __________ tra la fine 2003 e l’autunno 2004;
17. PC 9, nato il 27.4.1999 ed ha
frequentato il __________ tra il 1999 ed il settembre 2003;
18. PC 10, nata il 20.02.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il febbraio 2003 ed il giugno 2004;
19. PC 11 nata il 16 gennaio 2004
ed ha frequentato il __________ tra il luglio e l’ottobre 2004;
20. PC 27, nato il 18.11.2001 ed
ha frequentato il __________ tra il gennaio 2003 e il novembre 2003;
21. PL 22, nata il 9.7.2000 ed ha
frequentato il __________ tra il settembre 2002 ed l’agosto 2004;
22. PC 12, nato il 26.01.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2000 e l’inizio 2005;
23. __________, nato l’8.9.1999
ed ha frequentato il __________ tra l’ottobre 2000 e l’estate 2002;
24. PL 23, nata il 29.2.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il 2002 ed il 2003;
25. PL 40, nato il 29.1.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il febbraio e l’ottobre 2004;
26. PC 30, nato il 13.3.2001 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2001 e l’inizio 2005;
27. PC 16, nata il 28.8.1999 ed
ha frequentato il __________ tra l’inizio 2000 ed il marzo 2004;
28. PL 33, nato il 14.11.2001 ed
ha frequentato il __________ tra il novembre 2002 e il gennaio 2003;
29. PL 25, nato l’8.10.1999 ed ha
frequentato il __________ tra il febbraio 2000 ed il 2003;
30. PL 26, che ha frequentato il __________
da una data non determinata sino al 2003;
31. PL 28 nato l’1.2.2001 ed ha
frequentato il __________ tra il marzo 2003 e l’agosto 2003;
32. PC 17, nata il 28.2.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il febbraio 2001 ed il 2002;
33. PC 19, nato il 16.4.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il novembre 2003 ed il luglio 2004;
34. PC 34, nata il 5.8.2000 ed ha
frequentato il __________ tra il settembre 2001 ed il giugno 2003;
35. PC 20, nato il 21.2.2002 ed
ha frequentato il __________ tra l’ottobre 2003 ed il marzo 2005;
36. PL 30, nata il 27.6.1999 ed
ha frequentato il __________ nel 2003;
1.2. Costrizioni e ingozzamenti
nel mangiare (cfr. art. 27i cpv.2 Regolamento del 2000)
l’accusata imponeva la somministrazione di cibo spesso
dall’aspetto ripugnante e disgustoso, dal puzzo acido come costatato anche dal Laboratorio
Cantonale;
Fatti
i piccoli “ospiti”, anche per questo, si opponevano ad essere
nutriti; l’accusata allora impiegava la forza;
ciò avveniva segnatamente mediante l’apertura forzata delle
mandibole, la chiusura del naso, schiaffi qe urla, talvolta anche da molto
vicino, oppure teneva loro le mani; talvolta teneva loro ferma la testa,
tenendoli per i capelli;
i bimbi forzati a mangiare talvolta sputavano il cibo ingerito,
talvolta lo vomitavano subito; altre volte lo vomitavano successivamente, anche
a causa del pianto dovuto al maltrattamento subito;
Vittime identificate:
1. PC 1, nato il 14.3.2002 ed
ha frequentato il __________ tra l’agosto 2002 ed il gennaio 2003;
Considerandi
2.
PL 1;
3.
PC 24, nata il 26.12.2002
ed ha frequentato il __________ tra l’ottobre 2004 ed il marzo 2005;
4.
PL 2, nata il 10.4.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il febbraio ed il giugno 2003;
5.
PL 35;
6.
PL 5;
7.
PL 6, nato il 4.12.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il gennaio 2001 ed il dicembre 2003;
8.
PL 37, nato l’1.6.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il 2000 ed il 2002;
9.
PL 10, nato il 19.6.2003 ed
ha frequentato il __________ tra l’ ottobre 2004 ed il marzo 2005;
10.
PC 25, nata il 16.11.2001 ed
ha frequentato il __________ tra fine settembre 2002 e febbraio 2003;
11.
PC 6, nata il 27.1.2000 ed ha
frequentato il __________ tra il luglio 2001 ed il marzo 2003;
12.
PL 11, nato il 14.12.1999 ed
ha frequentato il __________ nel novembre 2004;
13.
PL 12, 14.12. 1999 ed ha
frequentato il __________ tra l’aprile ed il dicembre 2002;
14.
PL 13;
15.
PC 7;
16.
PL 39;
17.
PL 16 detto N__________;
18.
PC 33;
19.
PC 32;
20.
PL 18, nato il 5.10.1999 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2001 ed il giugno 2004;
21.
PL 19, nato il 25.3.2002 ed ha
frequentato il __________ tra il febbraio 2003 ed il febbraio 2004;
22.
__________;
23.
PL 20, nata il 3.2.2003 ed ha
frequentato il __________ tra l’agosto 2003 ed il giugno 2004;
24.
PC 11;
25.
PL 22;
26.
PL 34, nata il 6.7.2003 ed ha
frequentato il __________ tra il gennaio e l’ottobre 2004;
27.
PC 29, nata il 20.6.2002 ed
ha frequentato il __________ tra l’aprile 2003 ed il febbraio 2005;
28.
PC 14;
29.
PC 15, nata il 25.4.2003 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2003 ed il febbraio 2005;
30.
PL 23;
31.
PC 16;
32.
PL 38, nata il 26.3.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il dicembre 2002 ed il marzo 2004;
33.
PL 25;
34.
PL 26;
35.
PL 41, nata il 4.2.2003 ed ha
frequentato il __________ tra il settembre 2004 ed il febbraio 2005;
36.
PC 17, nata il 28.2.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il 2001 ed il 2002;
37.
PC 18;
38.
PC 20;
1.3
Isolamento dei bambini
abbandonati al pianto ed alle urla, fino allo sfinimento;
i bambini che piangevano molto, o si ribellavano ai maltrattamenti
da parte dell’accusata, o ancora non volevano dormire, venivano da lei messi in
una camera, da soli a piangere, a lungo, per durate variabili, talvolta sino
allo sfinimento;
alle dipendenti l’accusata vietava di intervenire per tranquillizzare
i bambini;
Vittime identificate:
1.
PC 23, nato il 14.2. 2003
ed ha frequentato il __________ tra il dicembre 2003 ed il giugno 2004;
2.
PL 4, nata il 9.9.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il marzo ed il settembre 2004;
3.
PL 3;
4.
PL 5;
5.
PL 36;
6.
PL 8, nato il 2.2.2001 ed
ha frequentato il __________ tra il dicembre 2002 ed il giugno 2003;
7.
PL 10;
8.
PC 5;
9.
PC 25;
10.
PL 39;
11.
PL 15;
12.
PL 16 detto N__________;
13.
PC 8;
14.
PL 17, nata il 5.8.2003 ed ha
frequentato il __________ tra l’aprile e l’agosto 2004;
15.
PC 9;
16.
PC 10;
17.
PL 20;
18.
PC 11;
19.
PL 21, nato il 30.12.2003 ed
ha frequentato il __________ da luglio fino ad ottobre 2004;
20.
PC 28, nato il 27.12.2002 ed
ha frequentato il __________ dall’autunno 2004 sino al marzo 2005;
21.
PL 23;
22.
PL 40;
23.
PC 31, nato il 28.3.2002 ed
ha frequentato il __________ dal settembre 2002 al marzo 2005;
24.
PC 16;
25.
PL 33;
26.
PL 38;
27.
PL 27, nato il 11.4.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il maggio 2003 ed il marzo 2005;
28.
PL 28;
29.
PL 41;
30.
PC 17;
31.
PC 19;
32.
PL 29, nato il 16.2.2001 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2001 ed il maggio 2002;
33.
PC 20;
1.4
Costrizioni
durante il riposo pomeridiano l’accusata legava strettamente al
letto, mediante le bretelle da passeggio o altre cinghie, quei bambini che non
volevano o non riuscivano a dormire e che uscivano dagli appositi sacchi legati
ai lettini;
a volte l’accusata legava la sdraietta, il girello o il seggiolone,
in cui stavano alcuni bambini allo scivolo per impedire loro qualsiasi
movimento;
Vittime identificate:
1.
PL 37;
2.
PL 12;
3.
PL 13;
4.
PL 14, nato il 25.1.2000 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2002 ed il giugno 2003;
5.
PL 21;
6.
PL 40;
7.
PC 31;
8.
PC 34;
9.
PL 29;
1.5
Rimproveri, urla ed
ingiurie di varia intensità;
l’accusata urlava sovente con i bambini, intimorendoli;
taluni bimbi venivano ingiuriati o derisi, segnatamente per
handicap o per difficoltà linguistiche, o ancora perché non erano puliti;
Vittime identificate:
1.
PC 3:
2.
PL 8;
3.
PC 5;
4.
__________;
5.
PL 16;
6.
PL 22;
7.
PL 33;
8.
PC 17;
9.
PL 30;
1.6
Docce fredde
l’accusata metteva bambini sotto l’acqua fredda corrente, in un
lavabo, con l’intenzione di far loro scendere la febbre, provocando loro
sofferenza;
Vittima identificata:
PC 5;
1.7
Abuso emozionale (in
quanto non compreso nei casi precedenti)
al __________ l’accusata, creando un clima inospitale e
sgradevole, faceva mancare ai piccoli “ospiti” la necessaria tranquillità
psicologica, il necessario sentimento di sicurezza; inoltre i bimbi si
sentivano costantemente minacciati, umiliati e terrorizzati, da maltrattamenti
fisici, urla e trascuratezza che subivano direttamente o a cui assistevano;
Vittime identificate:
1.
PL 1;
2.
PC 3;
3.
PL 4;
4.
RA 19;
5.
PC 5;
6.
PL 39;
7.
PL 21;
8.
PL 22;
9.
PC 28;
10.
PC 14;
11.
PL 23;
12.
PL 40;
13.
PC 16;
14.
PL 33;
15.
PL 28;
16.
PC 17;
1.8
Trascuratezza
(in quanto non compresa nei casi precedenti)
l’accusata trascurava pesantemente il benessere dei bimbi, nelle
loro necessità sanitarie, alimentari ed igieniche, segnatamente:
- non prestando attenzione a problemi di salute, a particolarità
dell’alimentazione o ad allergie alimentari segnalate dai rispettivi genitori;
- non insistendo nella giusta maniera con bambini che avevano
difficoltà a mangiare;
- non impedendo che si facessero male giocando;
- non cambiando con la dovuta frequenza bambini che si sporcavano,
il tutto anche perché il personale presente era insufficiente
(vedi p.to 1.8.2);
Vittime identificate:
1.
PC 2, nata il 12.1.2001 ed
ha frequentato il __________ tra l’agosto 2002 ed gennaio 2003;
2.
PC 24;
3.
PL 2;
4.
PL 7, nato il 20.4.2002 ed
ha frequentato il __________ tra il gennaio 2003 ed il 31 marzo 2005;
5.
PC 7;
6.
PL 15;
7.
PL 16;
8.
PC 33;
9.
PC 32;
10.
PL 17;
11.
PC 9;
12.
PC 29;
13.
PC 13, nato il 27.10.2001 ed
ha frequentato il __________ tra febbraio 2002 e l’ottobre 2004;
14.
PL 24, nato il 31.7.2001 ed
ha frequentato il __________ tra il settembre 2002 e l’agosto 2004;
15.
PC 19;
16.
PC 34;
17.
PC 20;
18.
PC 21, nata il 15.10.1997 ed
ha frequentato il __________ tra l’agosto 1999 ed il novembre 2002;
19.
PC 22, nato il 18.6.1994 ed
ha frequentato il __________ tra il 2000 ed il 2002;
1.8.1
Il cibo era cattivo,
avariato e poco nutriente (cfr. art. 27d lett. b e d del Regolamento cantonale
concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni a famiglie ed
istituti in vigore dal 1° luglio 2000 nonché art. 3 lett. c del Regolamento
cantonale concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai
nidi di infanzia del 5 ottobre 2004)
- ai piccoli “ospiti”
l’accusata dava di regola come pranzo un passato di verdura mescolato con altri
cibi anche non freschi, preparato in grandi quantità e tenuto per lungo tempo
in frigorifero, congelato e scongelato più volte; questa pratica è stata
ritenuta inappropriata dal Laboratorio cantonale; questo miscuglio aveva spesso
un aspetto ripugnante e disgustoso dal puzzo acido;
- ai bambini veniva
propinato cibo che non variava giornalmente, né venivano differenziati pasti
rispetto alle diverse fasce di età dei bambini, ad eccezione dei lattanti;
- i piccoli venivano
imboccati con lo stesso cucchiaino, con il rischio di contagio di infezioni o
altro;
- nel congelatore sono
inoltre stati rinvenuti, in data 5 aprile 2005, cibi la cui data di scadenza
risultava superata da anni, ad esempio budini, con data di scadenza dell’agosto
2001.
e “sofficini” con data di scadenza gennaio 1999; talvolta l’accusata
asportava addirittura la data di scadenza da confezioni di cibo;
- in aggiunta, nel corso
degli anni, dalle dipendenti sono state riscontrate, muffe, larve e farfalle in
cibi scaduti, anche da parecchi anni, e/o conservati in maniera del tutto
inadeguata (ad esempio budini e ravioli, che dovevano essere conservati in
frigo, in realtà venivano conservati in un armadio);
con tutto ciò l’accusata smorzava l’appetito dei suoi piccoli “ospiti”
e li metteva a rischio di disturbi nutrizionali;
1.8.2
Insufficienza cronica di
personale (cfr. art. 27f del Regolamento cantonale entrato in vigore il 1°
luglio 2000)
- al __________,
segnatamente nella sede di __________, l’effettivo del personale presente, di
regola non rispettava, quanto a numero per bambini, i requisiti di legge; vi
sono stati fino ad una ventina di bambini da accudire da parte di una sola
persona, talvolta da una sola stagiaire (ad esempio S__________ R__________,
per una decina di volte durante il suo stage tra l’ottobre 2003 ed il marzo
2004);
- in aggiunta a norma
dell’art. 27h cpv. 1 del medesimo Regolamento, l’esecuzione dei lavori
domestici, in particolare la preparazione dei pasti, avrebbe dovuto essere
assunta da personale non occupato con i bambini, cosa che non si avverava al __________;
- carente inoltre era anche
la formazione dell’accusata e del personale presente (cfr. art. 27g del
medesimo Regolamento che richiede formazione ed esperienza adeguate);
secondo la perizia giudiziaria l’insufficienza cronica di
personale portava non solo a trascuratezza, ma anche al logoramento e allo
sfinimento del personale, alimentando il circolo vizioso dei maltrattamenti;
1.8.3
Assenza di attività
pedagogiche (cfr. art. 27i cpv. 1 e 3 e art. 27l cpv. 1 Regolamento cantonale
entrato in vigore il 1° luglio 2000)
- al __________ non vi era
alcun piano d’attività pedagogiche (ad esempio attività di disegno ecc); i
bimbi erano rinchiusi in sale con giochi a loro disposizione, senza la presenza
di adulti che li seguisse;
- taluni bambini venivano
messi a letto al di fuori della fascia orario del riposo pomeridiano, o
lasciati comunque a sé stessi in sdraiette o girelli (talvolta legati allo
scivolo), senza che, ad esempio i più piccoli, venissero fatti sedere a terra;
ciò anche per insufficienza di personale;
- talvolta ancora i bimbi
dovevano restare in silenzio, per non importunare l’accusata;
1.8.4
Assenza di passeggiate ed
attività all’aperto (cfr. art. 27b cpv. 3 lett. f del Regolamento cantonale
entrato in vigore il 1° luglio 2000)
anche se nella sede di __________ vi era un giardinetto a
disposizione annesso all’asilo nido, lo stesso non poteva essere utilizzato,
poiché l’accusata non voleva che i bimbi al rientro da un’attività all’aperto
sporcassero i pavimenti dei locali;
1.8.5
Facile accessibilità ad
oggetti e sostanze pericolose per la salute (cfr. art. 27d lett. a del
Regolamento cantonale entrato in vigore il 1° luglio 2000)
al __________ sono state rinvenuti, in spazi accessibili ai
piccoli “ospiti”:
- bombolette di lacca o
deodorante, che venivano lasciati in mano ai bambini che ci giocavano;
- numerosi prodotti per la
pulizia fra cui una decina di bottiglie di candeggina nel locale WC;
- chiodi, martelli e
cacciaviti accessibili ai bambini;
- batterie, accendini,
candele, gancetti, taglierini, lamette e altri oggetti pericolosi;
ciò ha provocato un notevole rischio di avvelenamenti ed
incidenti, anche mortali;
2.
Ripetuto abbandono
per avere, a __________, nel periodo dall’aprile 2004 al marzo
2005, nella sua qualità di titolare dell’asilo nido __________, esposto a
pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute persone
incapaci di provvedere a sé stesse, vale a dire bambini, dei quali ella aveva
la custodia e doveva averne cura, e meglio:
2.1
ai danni di PC 26,
nato il 6.7.2004 ed ha frequentato il __________ da fine gennaio 2005 a marzo 2005;
egli soffriva di un ritardo dello sviluppo psicomotorio, di
difficoltà alimentari con rigurgiti e di alimentazione spontanea minima (con
conseguente mancanza di crescita ponderale); per ovviare a tali difficoltà gli
era stata inserita una sonda gastrica nel naso;
l’accusata, nonostante l’avvertimento della madre secondo cui solo
personale qualificato avrebbe potuto rimettere il sondino se si fosse sfilato,
in un’occasione ha tentato di rimetterglielo, forzando fino al punto di
creargli fatica a respirare e forte dolore;
in aggiunta l’accusata non rispettando le istruzioni della madre del
piccolo, che le aveva detto di dargli solo camomilla o tè di finocchio, dava al
bambino té rosso (che gli provocava acidità), una quantità di cibo superiore a
quella prescritta dal pediatra e nel latte mischiava Ceralak e frutti vari che
il bambino poi vomitava, anche perché veniva anche forzato a mangiare con il
cucchiaino;
secondo la perizia giudiziaria un sondino infilato nello stomaco
di un bambino tramite il naso, se non messo correttamente, rischia di finire
nelle vie respiratorie, con la conseguenza che qualsiasi sostanza somministrata
tramite la sonda rischia di arrestare la respirazione o di provocare una
polmonite di aspirazione; in entrambi i casi, il bambino è a rischio di morte;
in ogni caso un sondino, non messo in maniera corretta, provoca
sofferenza al bambino e rischia di provocare complicanze del tutto evitabili,
come abrasioni o lacerazioni del naso, della gola o dell’esofago, emorragie,
infezioni o altro;
peraltro sostanze più dense del latte, come le pappe, rischiano di
ostruire il sondino rendendo necessaria la sua sostituzione; infine dando
sostanze in quantità superiori a quelle che il bambino può tollerare, o che
provocano acidità o che possono ostruire il sondino, si favorisce il vomito;
2.2
ai danni di PL 9, nato
il 12.6.2003 ed ha frequentato il __________ dall’aprile 2004 al 14 maggio
2004;
egli soffriva di un’aritmia cardiaca, sin dalla nascita, per la
quale era già stato ricoverato due volte; in caso di crisi i suoi battiti
cardiaci salivano di molto, egli iniziava a vomitare ed il suo stato di salute
peggiorava sino a provocargli delle perdite di conoscenza;
il 14 maggio 2004, circa un'ora dopo aver mangiato al __________,
egli ha avuto una crisi con palpitazioni, vomito e assenza mentale, venendo poi
ricoverato all’Ospedale __________ e poi al __________, per una decina di
giorni;
dall’inchiesta è emerso che il piccolo, dopo un po’ che stava
all’asilo si metteva a piangere; l’accusata, pur sapendo dei problemi di
tachicardia, diceva alle collaboratrici di metterlo a letto, nonostante __________
piangesse sino allo sfinimento, egli doveva rimanere a letto fino a poco prima
che la mamma venisse a riprenderlo, in un’occasione l’accusata lo aveva
sculacciato; in aggiunta l’accusata tentava di ingozzare il bambino che, si
rifiutava di mangiare e per questo finiva in cameretta a piangere;
secondo la perita giudiziaria le aritmie cardiache possono essere
provocate dallo stress, ragion per cui __________ non avrebbe dovuto essere
lasciato a piangere a lungo, oltretutto essendo le sue aritmie di una certa
gravità visti i precedenti ricoveri in ospedale;
tutto ciò ha costituito un certo rischio di morte ed un grave
imminente pericolo di perdita della salute,
3.
Ripetuta coazione
per avere, a __________, nelle medesime circostanze di tempo e
luogo di cui al p.to 1 del presente atto d’accusa, segnatamente nel periodo da
dicembre 2001 (tenuto conto del termine legale di prescrizione) sino al 5
aprile 2005, nella sua qualità di titolare dell’asilo nido __________, usando
violenza o minaccia di grave danno contro i suoi piccoli ospiti, o intralciando
in altro modo la loro libertà di agire, ripetutamente costretto a fare,
omettere o tollerare atti, e meglio come descritto nei p.ti 1.2, 1.4, e 1.6 del
presente atto d’accusa;
4.
Tentata truffa ripetuta
per avere, a __________, nel periodo tra giugno 2004 ed il
febbraio 2005, nella sua qualità di titolare dell’asilo nido __________, per
procacciare a sé un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i
funzionari cantonali della Sezione del sostegno ad enti e attività sociali del
Dipartimento socialità e sanità ed i funzionari federali dell’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), preposti alla concessione di sussidi
federali e cantonali nell’ambito della creazione e gestione di asili nido
secondo la legislazione vigente (in particolare l’art. 4 del Regolamento
cantonale concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai
nidi di infanzia del 5 ottobre 2004 e art. 3 Legge federale sugli aiuti
finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 4 ottobre
2002) presentando sia all’UFAS che al competente Ufficio cantonale (Ufficio dei
giovani, della maternità e dell’infanzia, UGMI), documenti alterati siccome
non corrispondenti alla situazione reale, tentando con ciò di fornire un quadro
qualitativo rispondente alle esigenze cantonali, ben consapevole di non
adempierle, producendo in particolare:
- documentazione fittizia
circa la creazione di un’associazione, quale un verbale di costituzione (retrodato),
statuti, regolamento ecc., per richiedere sussidi federali;
- preventivi di costi e
ricavi non corrispondenti alla situazione reale;
- registri delle presenze
dei bimbi, alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici;
- 4 contratti riguardanti P
M per un salario di fr. 38'880 lordi annui; P C per un salario pari a fr.
38’880 lordi annui; C S per un salario pari a fr. 32’660 lordi annui e I M per
un salario pari a fr. 32’660 lordi annui, salari in effetti mai erogati, il
tutto per far figurare un totale di costi del personale dichiarati in fr.
216'000, comprensivi di fr. 70'000 come proprio salario;
in realtà l’accusata percepiva un salario al massimo di fr. 42'000
lordi annui, mentre le dipendenti percepivano, incluse le indennità vacanze:
™ P__________ M fr 18'000 netti annui
per 8 ore e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;
™ P C fr. 24'000 netti annui per 8 ore
e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;
™ C S fr. 22'440 netti annui per 8 ore
e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;
™ I M fr. 11'220 netti annui per 8 ore
e mezzo al giorno 5 giorni la settimana;
tentando così di farsi concedere, indebitamente, un sussidio
cantonale fissato al 40 % della massa salariale, oltre che degli altri costi
riconosciuti dall’art. 14 cpv. 1 della Legge cantonale per le famiglie, per un
importo di almeno fr. 86'400.-, nonché un sussidio federale, richiesto in fr.
69'300 annui, a fronte di quanto previsto dall’art. 5 Legge federale che
dichiara sussidiabile al massimo un terzo delle spese di investimento e di
gestione, dichiarati in fr. 304'500, per un periodo massimo di 3 anni;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art.
127.
CP, art. 146 cpv. 1 CP richiamato l’art. 22 cpv.1 CP, art. 181 CP, art. 219
cpv. 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 162/2008 del 3 dicembre 2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusata AC 1 assistita dal difensore
di fiducia (GP) __________.
§ Il lic. iur. E F rappresentante della parte
civile PC 24.
§
L'avv. RC 2 e la dott. iur. K R M N rappresentanti della parte
civile PC 25.
§
L'avv. F P rappresentante delle parti civili PC 26, PC 34, PC
19, PC 14, PC 10, PC 9, PC 7, PC 22, PC 21 e successivamente PC 29.
§
La signora RA 6 in rappresentanza della figlia PC 29.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 12 aprile 2010 dalle ore 09:45 alle ore 18:45
- martedì 13 aprile 2010 dalle ore 09:35 alle ore 16:55
- mercoledì 14 aprile 2010 dalle ore 09:40 alle ore 14:50
- giovedì 15 aprile 2010
dalle ore 09:30 alle ore 16:10
- venerdì 16 aprile 2010
dalle ore 09:35 alle ore 20:40
Incidente processuale
Il presidente e le parti danno
atto che nello scritto 9.4.2010 rispettivamente nell'allegato 2.4.2010 K__________
M non chiede di essere sentita. Il presidente chiede comunuque alle parti se è
loro intenzione che lo sia. La pubblica accusa e i rappresentanti di PC
rispondono negativamente. Il difensore, dopo che gli è stato confermato che
l'annesso al doc. TPC 64 viene allegato ai documenti del TPC, dichiara e chiede
formalmente che questa teste venga sentita.
La difesa ribadisce la
necessità di sentire la teste in merito al contenuto del suo allegato.
La pubblica accusa e le parti
civili dichiarano di non voler prendere posizione rimettendosi al giudizio
della corte.
Il presidente, tenuto conto di
questo incidente processuale, pone a giudizio, con l'accordo delle parti, il
seguente
quesito 1. Deve essere
accolta l'istanza verbale della difesa tendente all'audizione testimoniale di K__________
M?
La Corte si ritira quindi in seduta segreta per la discussione e l’emanazione del suo
giudizio.
Previo esame
del fatto e del diritto,
La Corte
rispondendo
negativamente al quesito posto,
visti gli art. 121ss,
227, 228 CPP
decide: L'istanza
della difesa è respinta.
(FORSTER, op. cit., art. 24 no. 25)
Per quel che concerne la somma
oggetto dell'asserita tentata truffa a danno di funzionari del DSS, la pubblica
accusa riduce l'importo a fr. 62'056.- al posto di "almeno fr.
86'400.-", importo che è stato così costituito in forza al piano
contabile annesso all'allegato 281 del rapp. d'inchiesta di polizia
giudiziaria:
posizione 3410 per fr. 2'640 +
posizione 4800 per fr. 120 + posizione 3010 per fr. 77'760 + posizione 3020 per
fr. 65'320 + una percentuale degli oneri sociali a carico del datore di lavoro
per i dipendenti stimata in fr. 9'300, il tutto per complessivi fr. 155'140 il
cui 40% fa fr. 62'056.
L'atto di accusa è modificato
in questo senso.
Incidente processuale
La difesa in merito alla sua
richiesta di assunzione di nuove prove precisa quanto segue:
1.
chiede l'audizione di un rivenditore o di un addetto alla vendita
con esperienza pluriannuale del negozio C__________ di __________, presso il
quale stamattina, prima del dibattimento, si è presentato onde chiedere
l'eventuale disponibilità alla direttrice. Non sa il nome di questo evenutale
testimone che sarebbe scelto dalla direttrice a dipendenza dell'orario
dell'audizione rispettivamente dei turni sul luogo di impiego. Lo scopo di
questa audizione mira a informare e rendere edotta la Corte sull'esistenza e funzionamento di bretelle e cinghie collegati al sonno dei bambini. Si
tratterebbe quindi di una questione tecnica e non inerente i fatti del __________.
2.
chiede l'assunzione in atti di lettere e cartoline, trattasi di
testimonianze indicanti rapporti di stima e amicizia tra l'accusata e parte dei
genitori in merito ad alcuni bambini che ebbero a frequentare il __________. In
merito a un eventuale ritardo nella produzione, ricorda altre produzioni avvenute
nel corso del procedimento e richiama quindi un principio di equità.
Il Procuratore pubblico, in
risposta, contestando entrambe le richieste, precisa in merito al punto 1
dell'inutilità di una tale prova ritenuto come l'accusata abbia dichiarato di
non usare dei modelli C__________. Inversamente in merito al punto 2 ritiene la
produzione tardiva poiché poteva avvenire prima e comunque ininfluente nel
merito del procedimento.
In rappresentanza delle sue PC
l'avv. F P__________ si associa a quanto dichiarato dal PP, si oppone alle due
richieste prove ribadendo la non rilevanza e per entrambe la tardività. Ricorda
che gli scritti da lei prodotti all'inizio dello stesso si riferiscono alle sue
richieste in nome e per conto delle sue PC, rispettivamente per la lettera
della signora K M__________ al fatto che la stessa dati a pochi giorni prima
dell'inizio del dibattimento.
Il lic. iur. E F e la dr. iur.
K R M N si associano a quanto detto dalla collega F P.
La difesa, in replica,
ribadisce la sua richiesta n. 1 indicando come per quanto lui sa, la Chicco vende anche cinghie senza marchio.
PP e parti civili non
duplicano riconfermandosi nel loro dire.
Il
presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti 1. Deve
essere accolta l'istanza dalla difesa all'audizione di un addetto alla vendita
del negozio C__________ di __________?
2.
Deve
essere accolta l'istanza dalla difesa all'assunzione in atti di un plico di
cartoline e lettere indirizzate all'accusata rispettivamente al __________?
La Corte si ritira quindi in seduta segreta per la discussione e l’emanazione del suo
giudizio.
Previo
esame del fatto e del diritto,
La Corte
rispondendo
negativamente al quesito n. 1 e affermativamente al quesito n. 2,
visti gli art. 227
e 228 CPP
decide: L'istanza
della difesa è respinta sub. 1 e accolta sub. 2.
§
Di conseguenza sono assunte in atti sub doc. Dib. 4 le cartoline e le
lettere prodotte dalla difesa.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua
requisitoria, il quale, dopo aver enunciato i principi del processo indiziario,
ritiene come accertati i fatti dell'atto di accusa a fronte delle numerose
testimonianze in atti, univoche e concordanti e quindi attentibili. Quo alla
prescrizione precisa che per i bambini che hanno frequentato l'asilo prima
dell'aprile 2003 è intervenuta, mentre per quelli la cui frequentazione è
avvenuta a cavallo di questo periodo (prima e dopo l'aprile 2003) vale invece
l'ultimo giorno di frequenza del bambino. Procede quindi all'esame dei singoli
reati dell'atto di accusa, concludendo alla integrale conferma dell'atto di
accusa anche in diritto, precisando con riferimento al punto 2 che si è
trattato di tentativo. Postula infine che l'accusata sia condannata, tenuto
conto del tempo trascorso, alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa
condizionalmente per 3 anni.
§ L’avv. RC 2, rappresentante
della parte civile __________, il quale si associa alla pubblica accusa per
quanto attiene alla colpevolezza dell'accusata e conclude chiedendo, come da
istanza scritta, che la medesima sia condannata a risarcire il danno patito
dalla sua protetta in ragione di fr. 13'500.-, di cui fr. 2'000.- a titolo di
torto morale e fr. 11'500.- per spese legali.
§ Il lic. iur. E F,
rappresentante della parte civile PC 24, il quale pure si associa alla pubblica
accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusata e conclude chiedendo,
come da istanza scritta, che la medesima sia condannata a risarcire il danno
patito dalla sua protetta in ragione di fr. 7'322.60 di cui fr. 1'000.- a
titolo di torto morale e fr. 6'322.60 per spese legali.
§ L’avv. F P
rappresentante delle sue parti civili, la quale si associa alla pubblica accusa
per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusata e conclude riconfermandosi
nelle istanze di risarcimento danni prodotte al dibattimento. Chiede inoltre il
dissequestro delle foto portate dai genitori ai rispettivi aventi diritto e che
le fotografie scattate all'asilo come pure la cassetta di PC 26 non vengano
dissequestrate a favore dell'accusata.
§ L’avv. DF 1,
difensore di AC 1, il quale contesta i reati di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'atto
di accusa in mancanza di riscontri oggettivi per cui chiede il proscioglimento
della sua assistita in applicazione del principio in dubio pro reo. Quo al
reato di truffa, sostiene che in casu non sia realizzato il requisito
dell'astuzia e chiede, quindi, l'assoluzione anche per questo titolo di reato.
In via subordinata, con particolare riferimento alla truffa ai danni del
Cantone, postula il riconoscimento del reato bagattella.
Chiede, infine, che siano respinte le richieste delle parti civili.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC
1,
1.
è autrice colpevole di:
1.1
ripetuta violazione del
dovere di assistenza o educazione
a __________, nel periodo 1999 / 5.4.2005, quale titolare
dell’asilo nido “__________”, ripetutamente violato o trascurato il suo dovere
d’assistenza o educazione esponendo a pericolo lo sviluppo fisico o psichico
dei minorenni:
1.1.1
S.B, nata il 20.4.2001;
1.1.2
D.C, nata il 17.7.2003;
1.1.3
S.D.R, nato il 29.11.1997;
1.1.4
E.C., nato il 13.6.1999;
1.1.5
A.C., nato il 20.5.2000;
1.1.6
C.C., nata l’11.11.1999;
1.1.7
D.L.D, nato il 13.1.2004;
1.1.8
A.F.; nato il 9.9.2002;
1.1.9
G.G., nata il 20.3.2002;
1.1.10
A.G.-H., nata l’8.3.1999;
1.1.11
D.G.S., nata il 13.2.1997;
1.1.12
M.G., nato il 13.9.2002;
1.1.13
I.G., nato il 6.12.1999;
1.1.14
A.I., nato il 28.10.2000;
1.1.15
M.J., nato l’11.3.2002;
1.1.16
P.J., nato l’11.3.2002;
1.1.17
A.K., nato il 27.4.1999;
1.1.18
L.M., nata il 20.2.2002;
1.1.19
B.M., nata il 16.1.2004;
1.1.20
C.M., nato il 18.11.2001;
1.1.21
K.M., nata il 9.7.2000;
1.1.22
A.M., nato il 26.1.2000;
1.1.23
D.P., nato l’8.9.1999;
1.1.24
G.P., nata il 29.2.2000;
1.1.25
A.P., nato il 29.1.2002;
1.1.26
T.P., nato il 13.3.2001;
1.1.27
G.Q., nata il 28.8.1999;
1.1.28
E.F.R., nato il 14.11.2001;
1.1.29
N.R., nato l’8.10.1999;
1.1.30
A.S.,
1.1.31
K.S., nato l’1.2.2001;
1.1.32
S.S., nata il 28.2.2000;
1.1.33
E.T., nato il 16.4.2002;
1.1.34
A.T.C., nata il 5.8.2000;
1.1.35
L.T., nato il 21.2.2002;
1.1.36
K.V., nata il 27.6.1999;
1.1.37
D.B., nato il 14.3.2002;
1.1.38
C.B., nata il 26.12.2002;
1.1.39
C.C., nata Il 10.4.2000;
1.1.40
M.D., nato il 4.12.2000;
1.1.41
C.D., nata l’1.6.2000;
1.1.42
G.F., nato il 19.6.2003;
1.1.43
S.F., nata il 16.11.2001;
1.1.44
M.G., nata il 27.1.2000;
1.1.45
G.G., nato il 14.12.1999;
1.1.46
T.G., nato il 14.12.1999;
1.1.47
E.K., nato il 5.10.1999;
1.1.48
M.L.-R., nato il 25.3.2002;
1.1.49
C.M., nata il 3.2.2003;
1.1.50
S.M., nata il 6.7.2003;
1.1.51
R.N., nata il 20.6.2002;
1.1.52
C.P., nata il 25.4.2003;
1.1.53
A.R., nata il 26.3.2002;
1.1.54
A.S., nata il 4.2.2003;
1.1.55
M.S., nata il 4.2.2003;
1.1.56
L.A., nato il 14.2.2003;
1.1.57
A.C., nata il 9.9.2002;
1.1.58
N.D.C., nato il 2.2.2001;
1.1.59
E.K., nata il 5.8.2003;
1.1.60
A.M., nato il 30.12.2003;
1.1.61
P.M., nato il 27.12.2002;
1.1.62
N.P., nato il 28.3.2002;
1.1.63
D.S., nato l’11.4.2002;
1.1.64
A.T., nato il 16.2.2001;
1.1.65
E.G., nato il 25.1.2000;
1.1.66
L.B., nata il 12.1.2001;
1.1.67
S.D.M., nato il 20.4.2002;
1.1.68
L.P., nato il 27.10.2001;
1.1.69
A.R., nato il 31.7.2001;
1.1.70
C.Z., nata il 15.10.1997;
1.1.71
K.Z, nato il 18.6.1994;
1.1.72
trattasi di un diverso periodo;
1.2
ripetuto abbandono
a __________, nel periodo aprile 2004 / marzo 2005, quale titolare
dell’asilo nido “__________”, ripetutamente esposto a pericolo di morte od a
grave imminente pericolo di perdita della salute due minorenni incapaci di
provvedere a loro stessi e dei quali aveva la custodia o doveva aver cura:
1.2.1
D.G., nato il 6.7.2004;
1.2.1.1
trattasi di tentativo;
1.2.2
Y.E.H., nato il 12.6.2003;
1.2.2.1
trattasi di tentativo;
1.3
ripetuta coazione
a __________, nel periodo dicembre 2001 / 5.4.2005, quale titolare
dell’asilo nido “__________”, usando violenza, minacciandoli di un grave danno
o intralciandoli in altro modo nella loro libertà d’agire, ripetutamente
costretto dei minorenni a fare, omettere o tollerare un atto:
1.3.1
D.B., nato il 14.3.2002;
1.3.2
S.B., nata il 20.4.2001;
1.3.3
C.B., nata il 26.12.2002;
1.3.4
C.C., nata il 10.4.2000;
1.3.5
A.C., nato il 20.5.2000;
1.3.6
C.C., nata l’11.11.1999;
1.3.7
M.D., nato il 4.12.2000;
1.3.8
C.D., nata l’1.6.2000;
1.3.9
G.F., nato il 19.6.2003;
1.3.10
S.F., nata il 16.11.2001;
1.3.11
M.G., nata il 27.1.2000;
1.3.12
G.G., nato il 14.12.1999;
1.3.13
T.G., nato il 14.12.1999;
1.3.14
G.G., nata il 20.3.2002;
1.3.15
A.G.-H., nata l’8.3.1999;
1.3.16
D.G.S., nata il 13.12.1997;
1.3.17
I.G., nato il 6.12.1999;
1.3.18
M.J., nato l’11.3.2002;
1.3.19
P.J., nato l’11.3.2002;
1.3.20
E.K., nato il 5.10.1999;
1.3.21
M.L.-R., nato il 25.3.2002;
1.3.22
L.M., nata il 20.2.2002;
1.3.23
C.M., nata il 3.2.2003;
1.3.24
B.M., nata il 16.1.2004;
1.3.25
K.M., nata il 9.7.2000;
1.3.26
S.M., nata il 6.7.2003;
1.3.27
R.N., nata il 20.6.2002;
1.3.28
D.P., nato l’8.9.1999;
1.3.29
C.P., nata il 25.4.2003;
1.3.30
G.P., nata il 29.2.2000;
1.3.31
G.Q., nata il 28.8.1999;
1.3.32
A.R., nata il 26.3.2002;
1.3.33
N.R., nato l’8.10.1999;
1.3.34
A.S.;
1.3.35
A.S., nata il 4.2.2003;
1.3.36
S.S., nata il 28.2.2000;
1.3.37
M.S., nata il 4.2.2003;
1.3.38
L.T., nato il 21.2.2002;
1.3.39
E.G., nato il 25.1.2000;
1.3.40
A.M., nato il 30.12.2003;
1.3.41
A.P., nato il 29.1.2002;
1.3.42
N.P., nato il 28.3.2002;
1.3.43
A.T.C., nata il 5.8.2000;
1.3.44
A.T., nato il 16.2.2001;
1.3.45
A.F., nato il 9.9.2002;
1.3.46
trattasi di un diverso periodo;
1.4
ripetuta tentata truffa
a __________, nel periodo giugno 2004 / febbraio 2005, quale
titolare dell’asilo nido “__________”, per procacciarsi un indebito profitto
ingannato con astuzia funzionari cantonali e federali, compiendo senza
risultato tutti gli atti necessari per indurre:
1.4.1
il Dipartimento della
socialità e della sanità, Sezione del sostegno ad enti e attività sociali a
versarle fr. 62'056.- di sussidi cantonali;
1.4.1.1
trattasi di reato di poca
entità;
1.4.2
l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali a versarle fr. 69'300.- annuali di sussidi federali;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa?
2.
Può beneficiare
dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai fatti?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale?
4.
Deve un risarcimento alle
seguenti PC e se sì in che misura:
4.1
C.B., nata il 26.12.2002;
4.2
S.F., nata il 16.11.2001;
4.3
D.G., nato il 6.7.2004;
4.4
A.T. C., nata il 5.8.2000;
4.5
E.T., nato il 16.4.2002;
4.6
D.P., nato il 8.9.1999;
4.7
L.M., nata il 20.2.2002;
4.8
A.K., nato il 27.4.1999;
4.9
A.G -H., nata il 8.3.1999;
4.10
C.Z., nata il 15.10.1997;
4.11
K.Z., nato il 18.6.1994;
4.12
R.N., nata il 20.6.2002?
5.
Deve essere ordinata la
confisca di:
5.1
fr. 2'675,50;
5.2
1 pistola a gas con
magazzino;
5.3
1 pezzo di giornale con
nominativi vari;
5.4
4 rullini di fotografie;
5.5
2 blister di supposte;
5.6
1 cassetta con materiale
medico;
5.7
1 piccolo schedario;
5.8
vari nastri/cinghie;
5.9
vari lacci;
5.10
1 PC portatile;
5.11
tutti i medicamenti indicati
nell’allegato 285 del rapporto di inchiesta di Polizia Giudiziaria;
5.12
1 agenda telefonica 1998;
5.13
1 lettera;
5.14
20 classificatori;
5.15
7 agende;
5.16
varia documentazione cartacea;
5.17
varie fotografie in cubo
grande?
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Incidenti processuali
1.
All’inizio del
pubblico dibattimento la difesa ha chiesto l’audizione di K M (di seguito solo K
M), madre di S, nato il 10.12.1997, che frequentò l’asilo __________ (di
seguito solo __________) nel periodo luglio 1999 / giugno 2001 (rapporto di
inchiesta di Polizia Giudiziaria del 12.10.2005 - di seguito solo RPG - PS K M
21.4
) e questo in relazione al contenuto del suo scritto del 2.4.2010
indirizzato all’Avv. F P e da questa trasmesso alla Corte con lettera del
9.4.2010
(doc. TPC 64).
Tale richiesta, a cui la Pubblica Accusa e i rappresentanti legali delle parti civili non hanno voluto prendere
posizione, è stata respinta in forza alle seguenti considerazioni.
In primo luogo poiché S non fa parte dei 71 bambini (doc. TPC 24)
asseritamene vittime di maltrattamenti da parte dell’accusata così come
elencati al punto 1 dell’atto di accusa (di seguito solo AA). Del resto,
proprio tenuto conto del suo periodo di frequentazione del __________, in data
3.12.2008
l’allora Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) estensore dell’AA,
aveva emesso un decreto di abbandono (art. 214 segg. CPP, doc. TPC 2), nel
frattempo cresciuto in giudicato, in favore di AC 1 (di seguito solo AC 1) per
intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art.
98.
lett. a CP).
Secondariamente perché il contenuto dello scritto del 2.4.2010 di K
M__________ nulla apporta di nuovo rispetto a quanto questa madre aveva già
detto al momento del suo interrogatorio di Polizia del 21.4.2005 (PS K M
21.4
). Da ciò, anche nell’ipotesi in cui la sua audizione dibattimentale
avesse dovuto relazionare non su circostanze inerenti il piccolo S in quanto
come visto già prescritte (art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art. 98 lett. a CP), ma
su fatti generali da lei constatati in ordine alla conduzione dell’asilo, la
così richiesta prova non sarebbe né nuova né tanto meno rilevante in quanto già
raccolta in Polizia il 21.4.2005 (art. 227 e 228 CPP nonché PS K M 21.4.2005).
Per finire poi, anche se limitata a fatti e circostanze di
carattere generale, in ogni caso l’audizione di questa madre non avrebbe avuto
alcuna rilevanza per l’esito del processo ritenuto come la Corte, in forza a quanto sarà esposto nel capitolo VI della presente decisione, per fondare
il proprio giudizio si è riferita solo ed esclusivamente a fatti e circostanze
avvenute dopo il 16.4.2003.
2.
La mattina del terzo
giorno processuale la difesa ha chiesto l’audizione di un ignoto, nel senso di
non noto per le sue generalità, addetto alla vendita di un negozio di articoli
per neonati e bambini di __________ che, non in relazione a specifici fatti del
__________ ma teoricamente ed in modo astratto, avrebbe dovuto informare:
"
sull’esistenza e funzionamento di bretelle e cinghie collegati al
sonno dei bambini”
(verbale dibattimentale pag. 22).
A questa istanza si sono opposte sia la Pubblica Accusa che i rappresentati legali delle parti civili.
Predetta richiesta, indipendentemente dal merito, è stata respinta
già solo per l’impossibilità per la Corte di citare una persona ignota (art.
122.
cpv. 1 CPP). L’ulteriore comunicazione della difesa nel corso dello stesso
pomeriggio di voler definitivamente rinunciare a suddetta prova (verbale
dibattimentale pag. 25) ha reso inutile un successivo suo esame nel merito.
3.
Sempre mercoledì
14.4.2010
la difesa ha chiesto l’assunzione agli atti di alcune lettere e
cartoline indirizzate a AC 1 nel corso degli anni in quanto testimonianza di
"
rapporti di stima e di amicizia tra l’accusata e parte dei
genitori in merito ad alcuni bambini che ebbero a frequentare il __________”
(verbale dibattimentale pag. 22),
produzione a cui si sono opposte sia la PP che i rappresentanti legali delle parti civili sostenendone la tardività rispettivamente
l’ininfluenza ai fini del giudizio (art. 227 e 228 CPP).
Tale richiesta è stata accolta dalla Corte, da cui la loro
assunzione agli atti come doc. dib. 4, nella misura in cui le stesse, al di là
della loro effettiva pertinenza, sono state considerate alla stessa stregua di
una testimonianza (art. 121 segg. CPP) seppur indiretta di alcuni genitori la
cui audizione dibattimentale, perlomeno nel principio, non sarebbe stata
esclusa se fosse stata postulata dalla difesa.
II) Vita e precedenti
penali
4.
In merito alla vita
anteriore e ai precedenti penali di AC 1 si richiamano i seguenti passaggi del
suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 5.4.2005:
"
Sono nata a __________ il 17 giugno 1945…
All’età di 6 anni ho iniziato le scuole elementari a __________.
In seguito, dalla terza elementare sino alla terza maggiore, ho frequentato
l’istituto femminile __________ a __________.
In seguito ho frequentato per tre anni la scuola professionale di __________.
Successivamente, all’età di circa 17 anni, mi sono trasferita in __________ e
precisamente a __________ presso un Home d’enfants.
Trattavasi di una struttura alberghiera/scolastica che ospitava
bambini dai 0 ai 16 anni per un periodo di almeno tre mesi sino ad un anno.
In questa struttura ho svolto un apprendistato pratico di
puericultrice senza ottenere il relativo diploma nel senso che ai quei tempi
non veniva offerto. Una volta si andava via da casa, si imparava il mestiere, e
si ritornava.
A partire dal 1966, quando sono tornata in __________, mi sono
occupata in proprio di vari commerci. Attività che già facevano i miei
genitori.
Questa libera professione mi dava la possibilità pure di occuparmi
di volontariato. Per esempio con il dottore si andava al domicilio di pazienti,
ho poi fatto il brevetto di soccorritore professionale dell’ambulanza. Ho poi
fatto 17 anni presso il centro trasfusioni di __________ …Mi occupavo
direttamente di prelievi nei paesi la sera. Questo l’ho fatto sino a circa 3 o
4.
anni fa.
Intendo precisare che già quando avevo 16 anni e mi trovavo in __________
mi occupavo di accudire dei bambini piccoli che mi venivano affidati dai loro
genitori quando, ad esempio, dovevano uscire di casa.
Mi occupavo di commercio, come detto, e si trattava di
compravendita di articoli da frontiera tipo cioccolato e caffé tra il __________
e l’__________”
(PS AC 1 5.4.2005).
I genitori, ora deceduti, avevano a __________ una pompa di
benzina con annesso un negozio di generi alimentari di frontiera. Ha una
sorella, ora pensionata ma precedentemente titolare di un studio di
riflessologia a __________ (PS L__________ N 9.4.2005) e due fratelli, uno
proprietario di un garage a, l’altro titolare di una fiduciaria a __________.
Sposatasi a vent’anni ha abitato per alcuni anni a __________ per
poi tornare in __________ per motivi di salute del marito (doc. TPC 21) e
gestire assieme a lui un ristorante a __________, esercizio pubblico venduto
nel corso del 1989. Dalla loro relazione, conclusasi con un divorzio, sono nati
due figli: J, nato nel 1967, __________ e Jo, nato nel 1968, __________.
In merito alla sua formazione quale puericultrice nel doc. TPC 21 ha ricordato il suo apprendistato dal diciannovesimo al ventunesimo anno d’età in un istituto di __________,
prima come stagionale e poi a tempo pieno. Sempre in questo documento ha
sostenuto di aver:
"
frequentato tutti i corsi disponibili della __________ riguardo
la salute degli adulti e quelli di __________ e __________ ecc…
Ho frequentato tutti i corsi postuniversitari della SUPSI
riguardanti i bimbi dalla nascita alla prima infanzia”
(doc. TPC 21),
benché di questa sua successiva formazione, agli atti, non vi è la
benché minima traccia né in aula si è degnata di portare alcuna attestazione in
merito.
Dopo la scarcerazione del 24.6.2005 (AI 209) ha lavorato come
cuoca e cameriera nei mesi di luglio / settembre 2005 presso un ristorante del __________
(PP AC 1 13.10.2005) e poi, per circa un anno, come aiuto non meglio qualificato
e donna di pulizie presso la fiduciaria del fratello. Entrambe le attività sono
state interrotte per asseriti, in quanto mai documentati né agli atti né in
aula, suoi stati depressivi ed ansiogeni susseguenti, sempre a suo dire,
all’inchiesta che l’ha vista protagonista, tanto che nel corso del 2007, a causa di ciò, ha presentato una richiesta d’invalidità (PP AC 1 30.1.2008) nel frattempo
evasa negativamente.
Titolare di 60 esecuzioni per complessivi fr. 463'232,20
relativamente al periodo 31.3.1998 / 19.2.2010 e di 6 attestati di carenza di
beni per complessivi fr. 7'791,75 per il periodo 30.6.1998 / 16.2.2009 (doc.
TPC 47) e sotto curatela volontaria ex art. 394 Codice Civile Svizzero (di
seguito solo CC) per essere aiutata nella gestione delle sue pratiche
amministrative (AI 384), misura che, a suo dire, avrebbe cercato di far
revocare senza successo, ha attualmente quale sua unica entrata una rendita AVS
di circa fr. 1'700.- mensili, importo comunque superiore al suo reddito
fiscalmente imponibile per l’anno 2008 di fr. 12'700.- (doc. TPC 37) che, per
quanto da lei esplicitato in aula, si riferisce al ricavo conseguito dalla sua
attività lavorativa presso la fiduciaria del fratello. Sulla scorta di questi
dati è stata calcolata, in base al metodo Sollberger, una sua possibile
aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2 CP) di fr. 40.- (doc. TPC 37), ammontare
non contestato dalla difesa (verbale dibattimentale pag. 4).
Incensurata (doc. TPC 16 e 51) godrebbe di un buono stato di
salute ritenuto come gli asseriti suoi dolori renali durante la carcerazione
fossero da ricollegare solo al suo stato detentivo (AI 88) mentre che dal
gennaio 2005 avrebbe cominciato una valida cura farmacologica con la quale
riuscirebbe ad efficacemente combattere le sue emicranie.
Non portatrice di alcuna patologia psichiatrica degna di rilievo
(AI 94, 112, 124 e 183), in aula ha dichiarato di non riconoscersi
assolutamente nella descrizione di persona istrionica, narcisistica, logorroica
e dispersiva così come invece risultante da alcuni atti all’incarto:
"
si tratta di una persona portatrice di un carattere ad impronta
istrionica e narcisistica. Questa particolare architettura del carattere non
soddisfa tuttavia i criteri necessari per porre la diagnosi di un vero e
proprio disturbo di personalità. Di conseguenza non vi sono elementi che
possono avere un importanza nella sua capacità d’intendere e di volere.
Questa caratteristica caratteriale può rappresentare qualche
problema nel corso degli interrogatori poiché il soggetto è tendente alla
logorrea, con frequenti e lunghe digressioni che rendono piuttosto difficile
l’ascolto e la tendenza ad allontanarsi rapidamente dalla tematica principale,
lanciandosi in ampie e minuziose descrizioni delle situazioni poco pertinenti
alla domanda posta”
(AI 294 rapporto medico Dr. Med. A B);
"
era impossibile avere una discussione costruttiva, che
permettesse di arrivare a una posizione chiara; con lei era un po’ tutto
sfuggente, nel senso che voleva sempre avere ragione e voleva sempre coprirsi
attraverso un grande disorientamento dell’interlocutore, visto che continuava a
parlare. Dava sempre e solo la propria versione. Era incapace di entrare nella
versione di qualcun altro. Era difficile capire quello che diceva, visto che
saltava da un argomento all’altro, creando veramente confusione”
(PS S B 1.4.2005).
Per il futuro non avrebbe alcun serio progetto anche se vorrebbe
riprendere, a dipendenza dell’esito del processo, la sua attività di
puericultrice rispettivamente farsi difensore e portavoce dei diritti delle
persone che, come lei, sarebbero state inchiestate ed accusate ingiustamente.
Trattasi comunque di semplici aspettative che in aula, proprio a ragione della
loro fumosità, non ha saputo meglio definire.
5.
Nel corso del mese
di settembre del 1996 AC 1 ha aperto l’asilo nido __________ in un appartamento
di uno stabile sito in __________ a __________ (PS AC 1 5.4.2005, AI 239 e __________).
Sui motivi alla base di questa sua decisione, in un contesto lavorativo dove
prima del 1.7.2000, giorno dell’entrata in vigore del successivamente abrogato
regolamento cantonale concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni
a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti riconosciuti
dallo Stato (AI 414), non vi era la benché minima regolamentazione, l’accusata
ha confermato in aula quanto già indicato nel doc. TPC 21:
"
Per incarico della __________ (ndr: sotto il cui cappello, sempre a suo dire, negli anni
1989.
/ 1997, operò come volontaria nell’aiuto domiciliare a persone indigenti,
doc. TPC 21) effettuai vari interventi a domicilio riguardanti i bimbi
perché mi si riconosceva una capacità non comune per affrontare e risolvere le
situazioni più delicate.
Fu in uno di questi interventi richiestimi con urgenza che mi
ritrovai di botto a prendermi cura di alcuni bimbi di pochi mesi affidati ad un
asilo privato, la cui titolare, diplomata, era in costante conflitto con la
consocia di turno e l’attività stessa. Vidi di tutto e di più di quello che non
era possibile che fosse…, il tutto nell’assoluta indifferenza delle esigenze e
dei bisogni di quelle piccole creature. Poi la faccenda fu conclusa dopo tre
mesi, senza peraltro essere risolta riguardo i bimbi.
Cercai, trovai, riattai e disposi degli spazi che potessero
accogliere nel modo più idoneo e naturale, ma simile all’ambiente di casa, dei
bimbi da 0 ai 3 anni, con le caratteristiche confortevoli al loro soggiorno in
assenza dei loro genitori, ma soprattutto senza imposizioni di sorta riguardo
il tempo, la frequenza e l’attività ludica.
Era nato il __________ di via __________ dove rimase sempre
felicemente apprezzato e frequentato. Dopo 7 anni trasferii lo stesso nido __________
in __________: uno spazio con le stesse peculiarità di sempre ma più grande e
per più ospiti…Per pochi mesi, fino al giorno 5 aprile 2005. Quel giorno fui
arrestata con una sequela di accuse infamanti e tutte assolutamente false”
(doc. TPC 21).
Per asserirti motivi di natura fiscale e perché così consigliata
da terzi, nel periodo 23.1.1998 / 11.8.2003 l’asilo prese la forma giuridica
della società anonima, con ragione sociale __________ ed amministratrice unica
l’accusata (__________) per poi ritornare a ditta individuale sino al 30.6.2004
quando, conformemente agli art. 60 segg. CC, venne costituita, benché non
iscritta a registro di commercio, l’Associazione __________ (di seguito solo
Associazione) dove AC 1 figurava come presidente mentre vicepresidente e
segretaria erano due sue ex dipendenti e meglio P C (che ha lavorato presso il __________
nel periodo 18.10.2004 / 22.3.2005, PS P C 31.3.2005, di seguito solo P C) e C S
(impiegata presso il __________ nel periodo 13.5.2004 / 18.2.2005, PS C
25.3
, di seguito solo C S, RPG annesso 5 documentazione UFAS).
L’accusata fu di fatto costretta a costituire questa Associazione
in quanto il possibile ottenimento di sussidi cantonali e federali che
effettivamente chiese, senza ottenere, dopo il 30.6.2004 (punto 4 AA), era
subordinato, tra le varie condizioni, alla costituzione di una persona
giuridica, in specie, per quella scelta dall’accusata, un’associazione (PS AC 1
7.4
, per i sussidi cantonali l’art. 4 del regolamento, nel frattempo
abrogato, concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai
nidi dell’infanzia per i sussidi cantonali - di seguito solo Regolamento - e AI
413.
nonché per i sussidi federali l’art. 3 cpv. 1 lett. a della LF sugli aiuti
finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, di seguito
solo LF sugli aiuti finanziari). In questo senso vedasi anche il seguente
passaggio dei verbali d’interrogatorio di Polizia di C e di M G (di seguito
solo M G), impiegato d’ufficio rispettivamente contabile presso il __________
nel periodo fine settembre 2004 / 15.11.2004:
"
AC 1 per ottenere i sussidi da Berna, proponeva a me e a C P di
firmare un formulario da spedire a questa autorità.
Io venivo menzionata su questo foglio come segretaria e C P come
vice presidente dell’asilo”
(PS C 11.5.2005);
"
Per quanto riguarda gli statuti dell’associazione…erano necessari
per la richiesta dei sussidi federali; da Berna infatti, chiedevano che per i
sussidi ci fosse la richiesta da parte di un’associazione e quindi ci dovevano
essere statuti e regolamento”
(PS M G 12.4.2005).
Benché agli atti, assieme ad un regolamento interno del __________,
vi sia un rapporto d’assemblea quale atto costitutivo dell’Associazione così
come i relativi statuti, entrambi i documenti datati 30.6.2004 e firmati da AC
1, P C e C S (RPG annesso 5 documentazione UFAS), da un mail del 16.11.2004 di M
G a S D C (di seguito solo D C), funzionario incaricato della pratica sussidi
del __________ presso l’UFAS, risulterebbe che:
"
Tale associazione NON è ancora stata effettivamente fondata in
quanto a tale data (ndr: al 30.6.2004) non esistevano ancora né le persone
previste quali membri di tale associazione (stabilite solo in data 30.9 ed in
seguito nuovamente escluse) e neppure la documentazione da me redatta in data
21.9.2004
(e di cui le ho inoltrato copia in data 30.9). Tale documentazione è
al momento ancora sottoforma di bozza, senza nominativi dei membri e senza
firme”
(PP M G 30.1.2006),
circostanza ribadita da questo testimone anche in sede di verbale
d’interrogatorio di Polizia del 12.4.2005:
"
Di fatto era unicamente la AC 1 a far parte di questa associazione”
(PS M G 12.4.2005).
Ciò malgrado l’accusata ha sempre sostenuto, ribadendolo anche in
aula, come l’Associazione sia stata validamente costituita il 30.6.2004 (PS AC
1.
7.4.2005) e che nella stessa, seppur a loro insaputa, vi facessero parte tutti
i genitori dei bambini soggiornanti da quella data presso il __________ nel
senso che, sempre secondo il suo pensiero, dal momento in cui questi genitori
portavano i loro figli all’asilo diventavano automaticamente membri
dell’Associazione, fermo restando comunque come, per stessa sua ammissione nei
verbali di interrogatorio in Polizia e dinnanzi al PP:
"
Non esiste alcuna lista dei genitori che fanno parte di questa
associazione”
(PS AC 1 7.4.2005);
"
ADR che non so dare nomi di genitori che fanno parte
dell’Associazione __________”
(PP AC 1 15.4.2005).
A partire dal 3.10.2004 Il __________ si è trasferito nella nuova
sede di __________ (AI 259 e 265) restando aperto, al di là di una temporanea
chiusura su ordine dell’autorità amministrativa nel periodo 18.2.2005 /
1.3.2005
(considerando 7 della presente decisione), sino al 5.4.2005, giorno
dell’arresto di AC 1 con relativa posa dei sigilli (AI 15), tolti solo il
27.7.2005
(AI 201 e PS M J 27.7.2005, di seguito solo M).
A dire dell’accusata da questa sua attività non si sarebbe per
nulla arricchita né avrebbe conseguito dei risparmi:
"
posso dire che da quando sono cominciati ad arrivare i bambini le
entrate erano praticamente pari alle uscite. Il mio salario, che faceva parte
delle uscite, è evoluto da fr. 1'500.- al mese a fr. 3'500.-. Preciso che non
prelevavo mai il salario ma mi limitavo a coprire le mie spese correnti per un
importo comunque praticamente pari al salario che mi davo. Non ho praticamente
accumulato risparmi in questi anni”
(PP AC 1 3.5.2005).
III) Le procedure
amministrative
6.
Tre sono le
principali procedure amministrative, sia a livello federale che cantonale, che
negli anni hanno interessato il __________: quella per l’ottenimento in favore
dell’accusata dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della funzione di
direttrice responsabile di un asilo nido (considerando 7 della presente
decisione), quella mirante all’ottenimento dei contributi cantonali sotto forma
di sussidi (considerando 8 della presente decisione) rispettivamente quella per
il riconoscimento di aiuti finanziari federali in quanto struttura di custodia
collettiva diurna ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a) della LF sugli aiuti
finanziari (considerando 9 della presente decisione).
7.
Quo
all’istoriato relativo al suo possibile ottenimento della necessaria
autorizzazione cantonale per l’esercizio della funzione di direttrice
responsabile di un asilo nido, dai considerandi - qui volutamente ritrascritti
già solo perché più completa e valida cronistoria rispetto a quanto indicato
dall’accusata nella lettera del 7.3.2005 ai genitori dei bambini ospiti
dell’asilo (PS AC 1 7.4.2005 annesso 1) con la quale, dopo la riapertura del __________
del 1.3.2005, dava loro una sua personale versione dei fatti - della decisione
del 3.5.2005 del Consiglio di Stato (di seguito CdS) statuente sui ricorsi del
16/17.2.2005 di AC 1 e dell’Associazione contro le decisioni del 14.2.2005 del
Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito DSS) in materia di
negata autorizzazione all’esercizio di suddetta funzione rispettivamente del
17.2.2005
con cui il DSS aveva ordinato l’immediata chiusura manu militari del __________,
si evince quanto segue:
“ 1. A far tempo
dal 1998, la signora AC 1, __________, esercita la funzione di Direttrice responsabile
della conduzione dell’__________ __________.
2.
In data 25
luglio 2001, ed a seguito del fatto che in data 1 luglio 2000 erano entrate in
vigore le direttive concernenti gli asili nido, alla signora AC 1 veniva
concessa un’autorizzazione provvisoria e valida fino al 30 giugno 2002 per la
conduzione del suddetto asilo nido.
La suddetta autorizzazione veniva
concessa alle seguenti condizioni:
- che la stessa chiarisse la situazione
in merito ai suoi diplomi;
- che venisse adeguata la situazione logistica
dei locali;
- che venissero migliorate le
prestazioni della struttura;
- che l’asilo nido non accogliesse più
di 14 bambini, tra cui 2 con età inferiore ai 12 mesi;
- che la durata giornaliera
dell’accoglienza non superasse le 4 ore, senza distribuzione dei pasti
principali.
3.
In data 26
giugno 2002 la competente autorità cantonale, preso atto del fatto che la
signora AC 1 non rispettava le condizioni impostele con la suddetta
autorizzazione, invitava la stessa al rispetto delle condizioni ed alla
presentazione di una domanda di rinnovo dell’autorizzazione.
4.
A seguito di
una serie di vicissitudini che non occorre riprendere in questa sede, in data
10.
marzo 2004 la signora AC 1 presentava una nuova domanda tendente
all’ottenimento di un’autorizzazione per la gestione del suddetto asilo nido.
5.
In data 25
marzo 2004 la competente autorità cantonale ricordava alla signora AC 1 che la
stessa era tenuta alla presentazione della documentazione relativa ai propri
titoli di studio.
6.
A seguito della
presentazione di un attestato da parte della signora AC 1, in data 21 giugno 2004 (ndr: un esemplare trovasi
in RPG annesso 1 incarto Ufficio dei giovani, della maternità e dell’infanzia,
di seguito solo UGMI) il DSS decideva di non autorizzare la signora AC 1
ad esercitare la funzione di Direttrice responsabile della conduzione di asili
nidi. Il centro __________ veniva quindi escluso dal regime di autorizzazione e
veniva semmai autorizzato ad operare quale centro per l’accoglienza diurna
unicamente ai sensi del par. 1.2 delle allora Direttive concernenti gli asili
nido del 1° ottobre 2003, con deroga che permetteva ai bambini di soggiornare
non oltre le 4 ore consecutive.
7.
Contro la
predetta decisione insorgeva, con gravame dinanzi allo scrivente Consiglio, la
signora AC 1.
Con risoluzione di data 19 ottobre 2004 (ndr: un esemplare trovasi in RPG
annesso 1 incarto UGMI) lo scrivente Consiglio accoglieva il ricorso
della signora AC 1, nella misura in cui la decisione dipartimentale non
poggiava su di una valida base legale, ma unicamente su delle direttive non
atte a limitare lo svolgimento dell’attività in disamina e nella misura in cui
la stessa non indicava chiaramente eventuali altre violazioni delle condizioni
poste dalla precedente autorizzazione del 25 luglio 2001.
8.
In data 13
gennaio 2005 (ndr: un
esemplare trovasi in RPG annesso 1 incarto UGMI), la signora AC 1
presentava una nuova istanza tendente all’ottenimento dell’autorizzazione a
dirigere il suddetto asilo nido.
9.
Con decisione
di data 14 febbraio 2005 (ndr:
un esemplare trovasi in RPG annesso 1 incarto UGMI e nell’AI 1), il DSS
respingeva tuttavia la suddetta richiesta di autorizzazione.
In sostanza l’autorità di prime cure
osservava che la signora AC 1 non era in possesso di una formazione adeguata
alla carica di direttrice di asilo nido; inoltre, le condizioni poste nella
precedente autorizzazione del 25 luglio 2001 non sarebbero state rispettate
dalla stessa; infine, nella decisione veniva indicato che l’Ufficio dei
giovani, della maternità e dell’infanzia aveva segnalato situazioni di disagio
presso l’asilo __________.
Con la decisione qui impugnata veniva
inoltre impartito l’ordine di cessare immediatamente l’attività e di chiudere
l’esercizio, con comminatoria di esecuzione d’ufficio della decisione,
comminatoria di cui all’art. 292 CPS e revoca dell’effetto sospensivo ad un
eventuale gravame.
10.
Ritenuto che
la struttura non era stata prontamente chiusa, in data 17 febbraio 2005 (ndr: un esemplare trovasi in RPG
allegato 279) il DSS ordinava alle competenti autorità di polizia di
procedere all’immediata chiusura forzata della struttura”
(AI 237).
La domanda provvisionale dell’accusata e dell’Associazione per la
restituzione dell’effetto sospensivo sia al ricorso di merito che a quello sulla
decisione di chiusura forzata dell’asilo è stata respinta dal Presidente del
CdS con decisione del 18.2.2005 (RPG allegato 279) e quello stesso giorno si è
proceduto amministrativamente alla chiusura del __________ apponendovi i
sigilli (AI 5).
Questa decisione fu impugnata presso la I Camera civile del Tribunale d’appello, il cui Presidente, con sentenza del 25.2.2005, ha
accolto il gravame, concedendo effetto sospensivo al ricorso e ha quindi
permesso la riapertura dell’asilo, che è avvenuta l’1.3.2005 (AI 5). Di fatto
il __________ è stato chiuso amministrativamente dal 18.2.2005 al 1.3.2005, per
poi essere riaperto sino al 5.4.2005, giorno dell’arresto dell’accusata (AI 11
e 15) con contestuale esecuzione di un ordine di perquisizione e sequestro dell’asilo
(AI 12), misura perdurata sino al 27.7.2005 (AI 201 e PS M 27.7.2005).
Con lettera del 5.7.2005 il CdS ha poi informato il Ministero
Pubblico (di seguito solo MP) che la sopraccitata sua decisione del 3.5.2005
(AI 237) non era stata impugnata e risultava:
"
essere cresciuta in giudicato.
Di conseguenza, la decisione 14 febbraio 2005 del DSS che:
respingeva l’istanza della signora AC 1 tendente all’ottenimento
dell’autorizzazione ad esercitare la funzione di direttrice responsabile della
conduzione di asili nido;
escludeva il suddetto asilo nido dal regime di autorizzazione;
ordinava l’immediata cessazione dell’attività del Centro e la sua
chiusura;
risulta essere cresciuta in giudicato.
In merito alla suddetta vertenza non vi sono d’altro canto ulteriori
procedure ricorsali pendenti”
(AI 224).
Da ciò, per la Corte, l’accertata conclusione come dopo la sua
scarcerazione del 24.6.2005 (AI 209) AC 1 non ha più ripreso la sua attività di
titolare e direttrice di un asilo nido e di come, allo stato attuale delle
cose, non potrà, in futuro, più ottenere la richiesta autorizzazione cantonale
per l’esercizio di tale funzione.
8.
In merito al
possibile ottenimento dei contributi cantonali per gli asili nido dall’AI 15
così come dal RPG allegato 281 si evince come l’accusata ha presentato la
relativa sua istanza il 28.1.2005 e che la stessa è pervenuta all’UGMI il
31.1.2005
Agli atti non figura una formale decisione negativa che però,
perlomeno indirettamente, si può ritenere come assodata visto come il __________,
con decisione del DSS del 14.2.2005, era stato escluso dal regime
dell’autorizzazione (AI 1, 224 e 237), cadendo quindi la prima necessaria
condizione anche solo per un iniziale esame di merito di predetta richiesta in
base ai combinati art. 1 segg. Regolamento (AI 413), art. 13 dell’Ordinanza
Federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione
nonché art. 7 cpv. 1 lett. a) rispettivamente art. 8 cpv. 1 della Legge
Cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei
minorenni. Comunque sia ed in ogni caso in sede dibattimentale l’accusata ha
pacificamente ammesso di:
"
non aver ricevuto nessun sussidio né da Bellinzona né da Berna”
(verbale dibattimentale pag. 20).
9.
Quo alla procedura
mirante all’ottenimento di sussidi federali ai sensi della LF sugli aiuti
finanziari, dal RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione UFAS si constata
come fu presentata un’unica istanza datata 30.6.2004 anche se in due differenti
versioni: la prima incompleta, con data di stampa dei relativi moduli al
7.2
, scritta a mano, firmata e con l’indicazione “seguiranno a giorni
documenti richiesti” e che all’interno dell’UFAS non fu presa in
considerazione visto la dicitura sul primo foglio del modulo A di “wurde
erzetzt”; la seconda completa di documenti tra cui la “Descrizione
dettagliata del progetto della struttura di custodia collettiva diurna”,
gli “Statuti” ed il “Rapporto” del 30.6.2004 dell’Assemblea,
il “Regolamento interno”, le “Tariffe” ed il “Preventivo
annuale dettagliato” della struttura, con data di stampa dei relativi
moduli e lettera accompagnatoria del 14.10.2004, scritta a macchina e firmata,
che è poi l’unica presa in considerazione dall’UFAS visto come sulla prima
pagina del modulo A è stato scritto “Nr. 582. Ersetz denjenigen vom 1.7.04”.
Predetta richiesta del 30.6.2004, così come completata il
14.10
, richiamati gli art. 1 cpv. 1, 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. c) della LF
sugli aiuti finanziari nonché l’art. 11 cpv. 1 dell’Ordinanza Federale sugli
aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, è
stata respinta con formale decisione del 4.3.2005 dalla cui lettura si evince
quanto segue:
"
il 01.07.2004 (data di arrivo all’UFAS) abbiamo ricevuto la
vostra richiesta di aiuti finanziari concernente l’aumento della struttura
collettiva diurna __________ - __________ a __________ …
Secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza sugli aiuti
finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, l’ufficio
federale delle assicurazioni sociali sottopone per parere la domanda di aiuto
finanziamento all’autorità competente del Cantone nel quale la custodia deve
essere offerta o il provvedimento eseguito. L’autorità cantonale deve in
particolare esprimersi sulle questioni se, dal punto di vista del Cantone, il
progetto adempie i requisiti di qualità (lettera c).
Secondo la legge del Canton Ticino, gli asili nido hanno bisogno
di una autorizzazione cantonale.
Secondo la decisione del Dipartimento della sanità e della
socialità del cantone Ticino del 14 febbraio 2005 è stato respinto alla signora
AC 1, persona responsabile della struttura di custodia collettiva diurna __________
- __________, l’autorizzazione. In questo caso l’asilo nido __________ - __________
non risponde alle esigenze qualitative cantonali.
Le condizioni di diritto secondo la legge federale sugli aiuti
finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia non sono per
conseguenza soddisfatte e il riconoscimento del diritto al sussidio non può
essere effettuato…
La richiesta di aiuti finanziari inoltrata da __________ per la
custodia collettiva diurna __________ - __________ è respinta”
(RPG allegato 297 ed anneso 5 documentazione UFAS).
Contro questa decisione il 18.3.2005 fu presentato ricorso al
Dipartimento federale dell’interno (RPG annesso 5 documentazione UFAS).
Dell’esito di questa impugnazione nulla si sa fermo restando come in aula AC 1 ha pacificamente ammesso di non aver mai ricevuto alcuna sovvenzione federale (verbale
dibattimentale pag. 20), ciò che del resto, preso atto delle argomentazioni
indicate nella decisione di rifiuto dell’UFAS del 4.3.2005 (RPG allegato 297 ed
annesso 5 documentazione UFAS), appare implicitamente evidente visto
l’intervenuta crescita in giudicato della decisione del 14.2.2005 del DSS
(considerando 7 della presente decisione) con cui all’accusata veniva
definitivamente negata l’autorizzazione all’esercizio della funzione di
direttrice responsabile di un asilo nido con contestuale esclusione dal regime
di autorizzazione del __________ in quanto struttura di custodia collettiva
diurna non rispondente alla esigenze qualitative cantonali (art. 3 cpv. 1 lett.
c LF sugli aiuti finanziari).
IV) Primi accertamenti di
Polizia e arresto di AC 1
10.
Lo stesso giorno di
emissione della decisione del 14.2.2005 del DSS (considerando 7 della presente
decisione), il CdS segnalò al MP il caso del __________ allegando una nota
interna del 27.1.2005 dell’UGMI a firma di E__________ D__________ -B__________
(educatrice della prima infanzia, impiegata di quell’ufficio con competenza
sulle autorizzazioni, sulla vigilanza e sulla consulenza educativa agli asili
nido, PS E D-B 15.3.2005, di seguito solo E D-B) in cui, a dire dell’autorità
esecutiva, venivano evidenziati:
"
presunti interventi che si iscriverebbero nel campo dei
maltrattamenti e che potrebbero essere costitutivi del reato di vie di fatto
contro un fanciullo del quale l’autore aveva la custodia o doveva avere cura
(art. 126 cpv. 2 lett. a CPS), di quello di violazione del dovere di assistenza
o educazione verso un minorenne (art. 219 CPS) ed eventualmente di coazione
(art. 181 CPS). In presenza di possibili reati d’azione pubblica, il Consiglio
di Stato ne fa quindi immediato rapporto al Procuratore pubblico conformemente
all’art. 181 CPP”
(AI 1).
Dalla menzionata nota di E D__________ -B, frutto, tra l’altro, di
due segnalazioni giunte all’UGMI nel settembre 2004 da K I (stagiere presso il __________
nel periodo 13.9.2004 / 20.9.2004, PS K I__________ 10.3.2005, di seguito solo
K I ed AI 6) e nell’ottobre 2004 da P W A M (che lavorò due giorni al __________
nel periodo agosto / settembre 2004, AI 6 e PS AC 1 7.4.2005, di seguito solo P
W A M) risultava in particolare che:
"
Dopo la precedente decisione di non autorizzazione dello scorso
21.
giugno 2004, sono giunte al nostro ufficio nuove segnalazioni che confermano
e sottolineano la non adeguatezza della signor AC 1 a gestire una struttura per la prima infanzia.
Diverse sono le segnalazioni scritte e verbali, provenienti da
responsabili di altri asili nido e personale impiegato presso l’asilo nido in
questione, che testimoniano situazioni di disagio di famiglie che frequentavano
in precedenza il centro __________.
Riportiamo qui di seguito alcuni dei contenuti di queste
segnalazioni di cui proteggiamo la fonte per esplicita richiesta delle persone
interessate:
bambini messi a letto nei sacchi e legati, così che non riescono
né a girarsi, né ad alzarsi, obbligati a restarvi durante tutto il tempo della
siesta, dalle 12.30 alle 15.30, anche se piangono (situazione verificata
personalmente nel corso di una visita del 22.1.2004);
bambini che vengono sgridati se piangono troppo a letto…;
bambini di pochi mesi messi in castigo perché si rifiutano di
mangiare o piangono, chiusi in cameretta;
atteggiamenti definiti come non rispettosi, autoritari e violenti
nei confronti dei bambini;
il personale non può prendere in braccio in bambino che piange per
timore che si abitui;
nella sala giochi è vietato il ciuccio anche se un bambino piange;
bebé che rimangono tutto il giorno nel girello o nella sdraietta;
pasti uguali per tutti, senza differenziazione dei menu in
funzione delle età. Avanzi riscaldati e riproposti ai bambini per più giorni
consecutivi…
La scuola di diploma ha fatto notare come delle studentesse
impiegate in periodi di stage presso questa struttura abbiano incontrato grosse
difficoltà, vi sono stati stages interrotti, ragazze che rientravano a scuola
piangendo raccontando fatti accaduti all’asilo nido.
L’ultima segnalazione ci è pervenuta telefonicamente, in data 9
dicembre 2004, dal signor D C dell’Ufas (ndr: per il testo di questa segnalazione si veda anche RPG
annesso 5 documentazione UFAS).
E’ stato contattato dal contabile della signora AC 1…che…nel corso
della stessa telefonata dichiara aver assistito a scene di maltrattamento da
parte della signora AC 1 nei confronti di bambini ospiti dell’asilo nido.
Esempio: durante un incontro di lavoro durante la siesta, il contabile ha visto
la signora AC 1 prendere dal lettino una bambina che piangeva, prenderla in
braccio mentre discutevano di cifre e stringerla forte per farla smettere di
piangere, sembrava che stesse per soffocare. Poi, non ottenendo il risultato
sperato, ha messo la piccola per terra, le ha messo un piede sulla pancia dicendole
di smettere di urlare sennò svegliava gli altri bambini”
(AI 1).
11.
A dire il vero
un’inchiesta penale nei confronti di AC 1 poteva già essere intrapresa il
5.5.2001
quando K M__________ si era presentata in Polizia per raccontare di una
possibile coazione (art. 181 CP) a danno di suo figlio S. In quest’ottica
vedasi i seguenti passaggi del suo verbale d’interrogatorio di Polizia del
21.4
:
"
Nel 2001 e l’interrogante mi conferma che era il 05.05.2001 mi
ero presentata presso questi uffici dopo che una certa signora N M che lavorava
al __________ di __________, asilo frequentato dai miei due bambini, mi aveva
detto che la direttrice AC 1 legava S__________ al letto e lo lasciava
piangere. Ricordo che questa N__________ mi aveva anche detto che non voleva
avere problemi e che non voleva ripetere a nessuno quello che mi aveva detto.
Chi mi interroga mi aveva chiesto di convincere questa persona a farsi avanti
con le autorità ma la N non ne ha voluto sapere perché diceva che la AC 1 aveva un figlio in polizia e che lei era terrorizzata da questa persona che sembrava
avere conoscenze molto importanti. Insomma non c’è stato verso di convincere
questa donna. Da parte mia nel giugno del 2001 avevo tolto i miei due bambini
dal __________ …
Corrisponde al vero che ho iniziato a portare S all’asilo __________
nel luglio del 1999 e ci è rimasto sino al giugno del 2001 in modo regolare vale a dire dal lunedì al venerdì dalle ore 0730 alle ore 1600 (pranzo e
merenda compresi)…
Non mi ricordo più se all’epoca in cui ero venuta in polizia A (ndr.: la prima figlia di K M che
pure frequentò in quel periodo il __________) mi aveva detto che S__________
veniva picchiato dalla T__________ (AC 1) e poi messo a letto. Di sicuro posso
dire che ancora stamani ho chiesto ad A__________ se si ricordava e mia figlia
mi ha confermato che la tata picchiava S. Ieri ho chiesto a S se si ricordava
qualcosa di quando andava al __________ e lui si à tirato una sberla per farmi
vedere quello che la tata gli faceva. Aveva le lacrime agli occhi e mi
diceva:…brutta la t__________ …cattiva la t__________ …
Io entravo nella struttura dell’asilo ed in una circostanza avevo
potuto notare la presenza di piccole cinghie come delle briglie da passeggio,
attaccate al lettino. Era stata la N M a dirmi di guardare questo particolare e
difatti aveva ragione.
Sempre S__________ ieri mi diceva che la tata lo legava e mi
mostrava ai piedi, alla pancia e al collo”
(PS K M 21.4.2005);
fatti parimenti confermati anche dalla dipendente del __________ N__________
M (che lavorò presso questo asilo nel periodo 2.5.2000 / 30.4.2001, PS __________
N 1.4.20005, di seguito solo N M) nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia
del 1.4.2005:
"
Voglio precisare che io ho riferito alla mamma di S, per il bene
del bambino, se avesse avuto incubi o un comportamento anomalo, di non
allarmarsi e che sicuramente era dovuto ai maltrattamenti subiti.
La madre di S mi diceva che non avrebbe più portato il bambino al __________
e che lo avrebbe fatto visitare da uno psicologo.
La mamma di S__________ mi diceva di avere un’amica poliziotto e
che se io volevo, potevo testimoniare l’accaduto.
Io a quel tempo avevo interrotto il mio rapporto di lavoro con la AC 1, ero talmente nauseata da queste situazioni e non volevo più sentirne parlare. Ritenevo
di aver fatto il mio dovere, parlandone con la mamma di S”
(PS N M 1.4.2005).
Benché la coazione (art. 181 CP) così ipotizzata sia un ipotesi di
reato perseguibile d’ufficio e che quindi non richiedeva né una formale
denuncia da parte di K M né l’assoluta necessità di verbalizzare N M, dopo
questa non trascritta segnalazione verbale del 5.5.2001 nulla fu intrapreso
dalla Polizia Cantonale o dal MP, col che AC 1 ha potuto liberamente continuare nella conduzione del suo asilo sino al 5.4.2005, giorno del suo
arresto (AI 11 e 15).
12.
Comunque sia
sviluppando le dichiarazioni della nota interna del 27.1.2005 dell’UGMI a firma
di E D-B (considerando 10 della presente decisione) nonché procedendo
all’audizione testimoniale di alcune delle ex impiegate del __________, la Polizia Cantonale, durante i mesi di febbraio / aprile 2005, ebbe a raccogliere seri,
numerosi e ripetitivi indizi di colpevolezza a carico dell’accusata che sono
stati così sommariamente riassunti a pagina 2 e 3 del rapporto d’arresto del
5.4.2005
(AI 15):
"
Da queste audizioni sono emerse gravi responsabilità
dell’accusata quo a maltrattamenti di varia natura fisica e psicologica,
protrattesi per tutto il periodo indicato (ndr: sempre secondo la Polizia nel corso degli anni 1998 / 4.4.2005) ai danni di bimbi dai 0 ai 3 anni. Qui di seguito riassumiamo
l’elenco dei supplizi patiti dalle piccole e indifese vittime in modo
reiterato, nel corso di tutti questi anni, ad opera della AC 1:
Alimentazione
pastoni riscaldati per più giorni ottenuti con avanzi di cibo
derrate alimentari scongelati e ricongelati più volte
derrate alimentari scadute anche da anni
derrate alimentari contenenti larve, vermi e farfalle
la AC 1 obbligava i bambini a mangiare forzatamente (pressioni
sulla mandibola, chiusura delle narici, schiaffi) sino a che il pasto non era
terminato. Qualora il piccolo non cedeva al suo volere veniva messo a letto a
digiuno, in una camera buia a piangere sino allo sfinimento. Anche quando i
piccoli vomitavano, l’accusata continuava ad imboccarli con i mezzi coercitivi
sopra esposti.
Siesta
Obbligatoria per tutti dalle ore 1300 alle ore 1530.
I bambini venivano inseriti nei sacchi in posizione supina e
quelli più vivaci legati con cinghie supplementari che ne impedivano i
movimenti. Qualora qualche bambino osava piangere o fari i capricci la AC 1 premeva loro il viso sul cuscino, urlava, li tirava per i capelli, dava loro pizzicotti
in viso…li lasciava piangere sino allo sfinimento.
Medicamenti
Somministrava supposte, sciroppi e gocce calmanti (anche scaduti),
di propria iniziativa, senza consulto medico e/o parere dei genitori
Neonati
Trascorrevano la loro permanenza nello sdraietto o in piedi nel
girello ad esclusione del momento del pasto e del cambio del pannolino. Se il
neonato piangeva veniva lasciato nel girello in una camera al buio sino a
sfinimento.
Giochi
categoricamente vietato il disegno
nessuna attività ludica diversificata per l’età
giocattoli inadatti, piccoli, pericolosi perché facilmente
ingeribili
l’uso dello spazio esterno era categoricamente vietato in tutte le
stagioni
Diversi
bagni con acqua gelata per abbassare la temperatura corporea in
caso di febbre
igiene delle parti intime con l’ausilio di detersivi per la
lavatrice
impacchi di ghiaccio e cremine ai bimbi segnati dalle percosse
tappare la bocca del piccolo sino a fargli mancare il respiro allo
scopo di farlo smettere di piangere”
(AI 15).
Nello stesso periodo M G, invece di presentarsi in Polizia, si era
rivolto ad un giornalista de L’inchiesta per raccontargli direttamente il
maltrattamento a cui aveva assistito (considerando 10 della presente decisione)
nella speranza che, attraverso questa testata, si potesse dare avvio ad
un’approfondita indagine giornalistica (PS M G 12.4.2005). Da ciò la
pubblicazione dell’articolo “Asili, requisiti a maglie larghe” sul
numero di marzo 2005 di questo periodico (AI 7) dove veniva ripresa, seppur
anonimamente, la scena di violenza vista da questo contabile il 15.11.2004 così
come da lui esposta, lo stesso giorno, via mail, a D C (PP M G 30.1.2006
allegato G) e da quest’ultimo riportata il 9.12.2004 a E B (AI 1, PS E DB
15.3.2005
e considerando 10 della presente decisione).
In merito a ciò vedasi anche il seguente passaggio del verbale
d’interrogatorio di Polizia di M G del 12.4.2005:
"
Attorno agli inizi di novembre 2004, non so indicare con più
precisione, ero all’asilo. Erano le 1300. Tutti i bambini dormivano. Ce n’era
uno che arrivava sempre attorno a quell’orario. Non ricordo come si chiamava
questo bimbo. Sta di fatto che questo piccolo piangeva, appena entrato dalla
porta. Sentendolo piangere, sono andato a vedere nel piccolo atrio all’entrata.
Ho visto la che con una mano tappava il naso e la bocca di questo bambino,
mentre gli diceva ad alta voce, di smetterla...
Il 15 novembre 2004 (sono sicuro della data in quanto è il giorno
in cui ho detto basta a questa situazione e ho segnalato il caso all’Ufficio
Federale delle Assicurazioni Sociali di Berna) ero in ufficio. Potevano essere
circa le 1330, comunque i bambini erano a letto. Ho sentito una bambina che
piangeva nella camera da letto. Ho visto, con la coda dell’occhio, dei
movimenti del personale e della AC 1, ma non capivo cosa stessero facendo. La AC 1 è arrivata da me in ufficio. Io sentivo ancora la bambina che piangeva, ma non in
camera, in un altro posto. Pochi minuti dopo, la AC 1 si è alzata, ed è uscita dall’ufficio brontolando. L’ho vista andare a prendere la bambina dal locale
doccia, dove era stata rinchiusa. Era una bambina piccola, non camminava. Con
la bambina in braccio, la AC 1 è tornata verso di me in ufficio…Come la AC 1 si è seduta sulla sedia in ufficio, la piccola ha ricominciato a piangere. La AC 1, allora, ha cercato di farla smettere, mettendole una mano davanti alla bocca e al naso.
Però la bambina continuava a piangere. Si agitava; non ha cambiato comunque,
colore. Visto che la piccola non smetteva di piangere, la AC 1 si è alzata, e la bambina si è calmata. L’ha cullata un paio di volte. La AC 1 e io, nel frattempo, dovevamo discutere di vari documenti che erano lì in sospeso…la AC 1 si è seduta ancora una volta, e la bimba ha ricominciato a piangere. A quel punto, la AC 1 ha preso la bambina, e l’ha stretta contro il suo petto; precisamente ha stretto il viso
della bambina contro il suo petto, tra i due seni. Anche in questo caso la
bambina agitava i braccini e le gambine. Alla bambina mancava il respiro. Non
riusciva neppure più a piangere. Questi attimi mi sembravano un’eternità, in
quanto stavo male io per la piccola bambina. In questa circostanza, la bambina
è diventata un po’ rossa. Si vedeva che faticava a respirare. Mentre la bambina
si trovava stretta nelle mani della AC 1, quest’ultima, rivolta a me, mi diceva
scia che guardum o nem innanz o qualcosa del genere, invitandomi quindi a continuare
il nostro incontro come se nulla fosse. In quel momento, vista la situazione,
sono saltato in piedi e ho detto alla AC 1 che cazzo stai facendo? Lei mi ha
guardato come per dire cosa vuoi. Io le ho detto che non mi piace quello che
stai facendo. Da seduta, la AC 1 ha preso la bambina, e l’ha messa per terra,
sul pavimento vicino alla sedia, proprio dietro alla porta, Preciso che la AC 1 non ha poggiato la bambina per terra, ma l’ha quasi gettata. Posso dire che avrà
lasciato cadere la piccola da un’altezza di qualche centimetro. Per terra non
c’era nulla, né un tappeto, né niente. La piccola non ha picchiato la testa,
perché, stranamente, si è ritrovata seduta per terra. Le ha detto adesso sta
lì, va innanz a piang, ta ma svegliat anca gli altri e dopo sum chi mi. La
bambina ha pianto ancora per un po’, poi è arrivata la C S che l’ha presa in braccio e l’ha portata via. Nel frattempo io ho messo la giacca e me ne
sono andato, dicendo alla AC 1 che ci sentivamo o qualcosa del genere. La AC 1, in tutti i casi, ha capito che io ero arrabbiato”
(PS M G__________ 12.4.2005).
13.
Il punto 4 AA
prospetta a AC 1 il reato di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in
relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP). Già a conclusione dei primi accertamenti
d’inchiesta dei mesi di febbraio / aprile 2005 siffatta ipotesi, perlomeno per la Polizia Cantonale, non appariva così peregrina visto che a pagina 3 del cappello iniziale del
rapporto di arresto dell’accusata del 5.4.2005 veniva affermato quanto segue:
"
Come si evince dai verbali d’interrogatorio P, I M (ndr: stagiere presso il __________
dal 3.11.2004 al 22.3.2005, PS I M 1.4.2005, di seguito solo I M ) e P M (ndr: che ha lavorato presso il __________ nel periodo
19.11.2004
/ 22.3.2005, PS PM 31.3.2005, di seguito solo P) nonché dalla
documentazione fornita dal DSS di Bellinzona, l’accusata si è pure resa autrice
di una mancata truffa per avere cercato di ottenere in modo fraudolento dei
sussidi cantonali”
(AI 15).
Tale conclusione trovava la propria causale nelle seguenti
risultanze sempre tratte dal rapporto d’arresto del 5.4.2005 (AI 15):
"
__________, mi aveva rilasciato una specie di contratto di
lavoro/lettera che è servita unicamente per ottenere il permesso di lavoro…La
ha poi prodotto un secondo contratto di lavoro che ha presentato al
Dipartimento a Bellinzona per ottenere le sovvenzioni e automaticamente
l’autorizzazione ad esercitare. Io questo contratto l’ho visto e l’ho anche
firmato. Era un falso contratto nel senso che la AC 1, per ottenere di più, aveva modificato lo stipendio evidentemente verso l’alto vale a dire fr. 3500.- o
3700.
- al mese netti. Io e le altre ragazze che poi mi hanno seguito abbiamo
firmato perché la AC 1 ci aveva detto di farlo perché in seguito ci avrebbe
dato questo stipendio; cosa mai avvenuta”
(PS P C 31.3.2005);
"
Venivo pagata in ragione di fr. 5.- all’ora. La AC 1 mi aveva fatto firmare un contratto di lavoro sul quale risultava che venivo pagata fr.
16.
- circa all’ora ciò che di fatto non corrispondeva al vero. Io ho firmato
questo contratto perché la AC 1 mi aveva promesso che quello sarebbe poi stato
lo stipendio che mi avrebbe dato ma che di fatto non ho mai ricevuto. Lei mi ha
detto che questo contratto gli serviva per ottenere dei sussidi”
(PS I M 1.4.2005);
"
Mi ricordo che un mese dopo la mia assunzione, giorno più, giorno
meno, AC 1 assieme al contabile, tale M, stavano compilando le carte per le
sovvenzioni cantonali inerenti gli asili nido…
Dopo qualche giorno AC 1 ha detto a tutti gli impiegati che bisognava rifare i contratti di lavoro per ottenere le sovvenzioni cantonali.
AC 1 ha rifatto tutti i contratti di lavoro…
Per quel che mi riguarda, sul mio contratto veniva evidenziato che
ero impiegata come educatrice e la retribuzione mensile di fr 3500 oppure 3700;
non mi ricordo se netti o lordi.
Dopo aver letto il contratto velocemente, lo firmavo, AC 1 non mi
ha dato una copia dello stesso.
AC 1 non ha dato a nessun impiegato una copia del contratto di
lavoro.
La responsabile riferiva a tutti che i nostri contratti sarebbero
stati spediti a Bellinzona al Dip. DSS e quindi sarebbero giunte le
sovvenzioni.
I salari…allora sarebbero stati adeguati, come da contratto di
lavoro…
AC 1 inviava i formulari a Berna, al signor D C…
il Signor D C, domandava a AC 1 di mandare i rapporti giornalieri
degli ultimi sei mesi inerenti alle frequentazioni degli ospiti, dell’asilo di __________
nel periodo gennaio-giugno 2004…
Non mi ricordo esattamente quando, in ogni caso un giorno AC 1 mi ha consegnato i registri dell’asilo __________ sede di __________, riguardanti l’anno 2004.
AC 1 mi chiedeva di cancellare dai fogli giornalieri dei registri
gli orari d’arrivo e partenza di alcuni bambini, preciso che erano scritti a
matita e pertanto modificabili.
Mi chiedeva di riportare su di un foglio a parte, il nominativo
del bambino al quale avevo cancellato l’orario d’arrivo e partenza e l’orario
cancellato.
AC 1 mi diceva di cancellare alcuni orari, quando vedevo che in
una giornata vi erano stati troppi bambini.
Per contro AC 1 ha poi provveduto a suo piacimento a riempire le
caselle da ma cancellate, con orari fittizi.
Il suo scopo era quello di far credere alle competenti autorità
che a __________ erano presenti contemporaneamente meno bambini di quelli che
c’erano effettivamente, questo modificando l’orario di permanenza…
Io ho dovuto fare queste modifiche perché mi sentivo succube della
datrice di lavoro, avevo paura di perdere il mio impiego”
(PS P__________ M 31.3.2005);
"
sono a conoscenza che AC 1 ha richiesto dei sussidi, alle competenti autorità.
Ha presentato delle richieste scritte e per quanto a mia
conoscenza ha fornito delle false indicazioni circa la frequenza dei bambini,
modificando i dati richiesti, orari, presenze, ecc.
E’ stata tale P M di __________, su indicazioni di AC 1 a modificare i dati trasmessi nella documentazione, P M potrà essere più precisa, in merito”
(PS C S 25.3.2005),
oltre che nella lettera spedita il 24.3.2005 da P, P , I e C a E D-B, di cui si riproduce in
questa sede il principale passaggio:
"
I contratti che sono giunti a Berna e Bellinzona rispecchiano ben
altre cifre e per questo la signora AC 1 si è ben guardata dal consegnarceli.
Facciamo anche presente che i dati degli ultimi sei mesi
dell’asilo di Cassarate sono stati modificati prima di essere stati spediti a
Bellinzona al Sig. D C perché i bambini che frequentavano contemporaneamente
erano molti di più di quelli che la signora AC 1 vuole far credere”
(PS P 31.3.2005).
14.
In forza a queste
prime risultanze l’allora PP titolare dell’inchiesta ha emesso in data 4.4.2005
un ordine di arresto nei confronti di AC 1 (AI 11) per i presupposti reati di
lesioni semplici qualificate (art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP), abbandono (art. 127
CP), coazione (art. 181 CP), violazione del dovere d’assistenza o educazione (art.
219.
cpv. 1 CP) e vie di fatto aggravate (art. 126 cpv. 2 lett. a CP):
"
reati commessi ripetutamente a __________, dal 1998 al marzo
2005, nell’ambito della sua attività presso l’asilo nido __________,
segnatamente percuotendo reiteratamente parecchi bimbi ospiti, obbligandoli,
con la forza o minacce, ad ingurgitare cibo avariato, talvolta legandoli al
letto o richiudendoli in locali bui, mettendo con ciò, in alcuni casi, in grave
pericolo la loro salute fisica e psichica ed in generale esponendoli tutti a
pericolo per il loro sviluppo fisico e psichico”
(AI 11),
accompagnando tale misura con un ordine di perquisizione e
sequestro sia per la sede dell’asilo in via __________ (AI 12) che per il suo
domicilio privato di __________ (AI 12).
L’accusata é stata arrestata il 5.4.2005, alle ore 06.10 (AI 15),
e deferita il giorno successivo al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (di
seguito solo GIAR, AI 16) per i presupposti reati di lesioni semplici
qualificate (art. 123 cfr. 2 cpv. 2 CP), abbandono (art. 127 CP), mancata
truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP), coazione
(art. 181 CP), violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1
CP) e vie di fatto aggravate (art. 126 cpv. 2 lett. a CP). Lo stesso giorno il
GIAR ne ha confermato l’arresto per bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione e di recidiva nonché motivi di ordine pubblico (AI 23).
AC 1 è stata in carcere per complessivi 81 giorni, prima presso le
allora Pretoriali di __________ (AI 15) e poi, dal 17.5.2005, presso il
Penitenziario Cantonale (AI 93) e questo sino al 24.6.2005, giorno della sua
scarcerazione per decisione del PP (AI 209). Precedentemente a questa data la
difesa aveva presentato due istanze di libertà provvisoria, la prima il
10.5.2005
(AI 89), la seconda l’1.6.2005 (AI 129), entrambe respinte dal GIAR
il 17.5.2005 (AI 107) e il 9.6.2005 (AI 173), fermo restando come contro
quest’ultima decisione, il 20.6.2005, la difesa aveva presentato tempestivo
ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali (AI 197, di seguito solo CRP), poi
decaduto visto l’intervenuta scarcerazione della sua assistita solo quattro
giorni dopo il suo deposito (AI 209).
Gli atti del procedimento sono stati messi a disposizione delle
parti in data 29.7.2005 (AI 236) e 20.4.2007 (AI 356) mentre il formale
deposito atti (art. 196 CPP) ha avuto luogo dal 30.4.2008 al 19.5.2008 (AI
395).
In data 24.9.2008 l’accusata ha trasmesso al PP una lettera con
varie lamentele sulla conduzione dell’inchiesta, con copia per conoscenza,
assieme ad altri destinatari, anche al Consiglio della Magistratura (AI 398),
il quale l’ha girata per competenza al GIAR che l’ha considerata come uno
scritto dove AC 1 postulava sostanzialmente:
"
denegata/ritardata giustizia nell’ambito del procedimento di cui
all’inc. MP 1239/2005 che la vede accusata per numerosi titoli di reato (123,
127, 181, 219, 126 CP, come da promozione dell’accusa 6 aprile 2005)”
(AI 400).
Assegnate alle parti la possibilità di presentare eventuali
osservazioni (AI 400), il GIAR, con decisione del 16.10.2008, ha accolto questo
reclamo per asserite omissioni di ritardata / denegata giustizia da parte del
PP (AI 404) e quindi ritornandogli l’incarto l’ha invitato a procedere senza
indugio come indicato al considerando 9 della stessa decisione, secondo cui:
"
Preso atto della volontà del magistrato inquirente di emanare la
decisione di sua competenza (ex art. 198 cpv. 1 CPP) entro la fine di novembre,
lo si invita a voler rispettare tale termine e prima ancora ad emanare, in
questo caso immediatamente, la decisione di chiusura ex art. 197 CPP, ritenuto
che non sono stati indicati motivi ostativi a tale formalità (comunque
necessaria)”
(AI 404).
Da ciò la chiusura dell’istruzione formale al 21.10.2008 (art. 197
CPP e AI 405) con emissione, il 3.12.2008, dell’AA qui in esame benché, anche a
fronte della partenza dalla Magistratura, al 31.12.2008, dell’allora titolare
dell’inchiesta e nell’ottica di evitare la stesura di un AA fatto in urgenza e
raffazzonato (del resto impugnato dalla difesa, seppur senza successo, dinanzi
alla CRP per la sua poca chiarezza e precisione, art. 200 cpv. 1 lett. b CPP ed
art. 201 CPP nonché doc. TPC 7 e 8), tra il Procuratore Generale ed il
patrocinatore dell’accusata era stato convenuto un accordo datato 21.11.2008 secondo
cui:
"
Appena si sarà proceduto all’elezione del nuovo PP, attribuiremo
l’incarto e le darò pronta comunicazione del titolare. I colleghi sono comunque
già informati della sua cortese disponibilità ad attendere fino a fine marzo
per l’emanazione della decisione”
(AI 420).
15.
Nel suo verbale
d’interrogatorio del 5.4.2005 l’accusata ha negato ogni e qualsivoglia suo
addebito penale sostenendo, in risposta alle prime abbozzate contestazioni in
merito, ad esempio, all’alimentazione rispettivamente a come veniva servito il
pranzo che:
"
se un bambino non vuole mangiare di solito si prova ugualmente a
farlo mangiare ma senza forzarlo. Di solito sono i bambini che vanno via a
mezzogiorno e la mamma dice che se non mangia si arrangia lei.
Da quello che io…ricordo non capitava quasi mai che un bambino non
volesse mangiare anche se è chiaro che vi sono dei bambini che mangiano di più
e altri di meno…
Per quanto concerne i menù posso dire che normalmente a pranzo 6 o
7.
qualità di verdure e cereali che cucino come passato di verdure che
confeziono in proporzioni che metto nel congelatore indicando data e contenuto…
Questa era la base che io utilizzavo e poi tutti i giorni
preparavo diversi tipi di pasta, a dipendenza dell’età del bambino facevo
attenzione alle dimensioni, riso, cereali e polenta una volta alla settimana…
Sovente le mamme arrivavano e mi chiedevano cos’era quel buon
profumino che si sentiva e facevo assaggiare il pranzo che stavo preparando…
Minestrone con verdure e cereali c’era tutte le settimane…
Non servivo comunque la carne così come riportato nel regolamento
dell’asilo. Tengo a precisare che erano sempre verdure fresche preparate da me
stessa e non quelle già pronte. Il menu era quindi variato. Ogni giorno era
diverso”
(PS AC 1 5.4.2005),
rispettivamente che i bambini che hanno soggiornato nel suo asilo:
"
non hanno praticamente mai pianto. Quei pochi che piangevano era
perché si erano addormentati in auto e la madre lo aveva svegliato per portarlo
all’asilo. Oppure può succedere che un bimbo non ancora abituato all’asilo
pianga, allora lo si prende in braccio, lo si porta in sala giochi, lo si
distrae con un gioco e il bimbo smette di piangere…Di solito i bambini che
arrivano al mio asilo nido corrono felici e contenti a giocare e bisogna corrergli
dietro per togliergli le scarpe”
(PS AC 1 5.4.2005),
oppure che, per quel che concerne il riposo pomeridiano, non é mai
capitato di dover usare delle forme di costrizione visto che non:
"
è mai successo che un bambino non volesse dormire. Solitamente un
bambino si addormenta vedendo gli altri che dormono. E’ una fascia d’età molto
regolare ed hanno bisogno di dormire. Io non ho mai incontrato alcuna
difficoltà ad addormentare uno dei miei piccoli ospiti”
(PS AC 1 5.4.2005),
seppur ammettendo come in alcuni casi, anche se solo con il
consenso dei genitori, un bambino già inserito in un pigiama sacco poteva
essere ulteriormente legato con delle bretelline tipo guinzaglio:
"
Quei bambini che non vogliono avere niente nel letto e che quindi
buttano fuori coperte e cuscino vengono messi, da me personalmente, nel pigiama
sacco.
L’informazione circa il fatto che il bimbo non vuole nulla nel
letto viene data dai genitori così come il consiglio di metterli in questi
pigiama sacco.
Queste indicazioni non vengono registrate da nessuna parte ma
ormai conosciamo i nostri ospiti.
In tutti i casi non vengono legati al letto in alcun modo salvo
disposizione della mamma. Se la mamma dice che bisogna fissare questi sacchi al
letto questo fissaggio avviene mediante una bretella ossia quelle che servono
per reggere i bimbi e insegnarli a camminare (tipo guinzaglio)”
(PS AC 1 5.4.2005).
Comunque sia al termine di questo suo primo verbale
d’interrogatorio del 5.4.2005 AC 1 ribadirà quella che sarà sempre e
perennemente la sua ferma posizione:
"
Io di fronte a queste accuse rispondo che non ho assolutamente
fatto nulla. Mai, mai, mai…
Gli interroganti mi comunicano che nel contesto dell’assunzione di
informazioni preliminari hanno raccolto numerose testimonianze che hanno
portato alla stesura di questo ordine d’arresto da parte del magistrato.
Mi viene chiesto cosa ho da dire in merito e rispondo che nulla di
quanto è scritto lì e di cui sono accusata è vero”
(PS AC 1 5.4.2005),
riaffermando questa sua totale innocenza anche il giorno
successivo dinanzi al GIAR dove contesterà nuovamente le:
"
dichiarazioni di tale K__________ (ndr: K I__________) che avrebbe asserito che
nell’asilo da me gestito ai bimbi si dava da mangiare merce avariata, pastoni
riscaldati per giorni; che chi non mangiava veniva forzato a farlo con
pressioni fisiche; che i bimbi venivano picchiati se piangevano e poi venivano
lasciati piangere per ore in sgabuzzini…
Il giudice mi dice che agli atti vi sono una decina di verbali di
persone impiegate nell’asilo che sostanzialmente dicono le stesse cose dette
dalla nominata K__________.
Io rispondo che non è vero. Tra l’altro i genitori entravano
nell’asilo e potevano vedere quanto succedeva.
Il giudice mi dice che queste persone dicono anche che i genitori
non entravano ma venivano lasciati sulla porta ed il bambino veniva portato
loro.
Il giudice mi da lettura di alcuni stralci dei verbali contenuti
nel rapporto d’arresto, dopo avermi letto la lista dei nomi delle persone
interrogate.
Io ribadisco che non è vero niente, e chiedo come mai queste
persone, se i fatti erano veri, non li hanno denunciati prima e sono rimaste a
lavorare lì.
Il giudice mi dice che il Laboratorio cantonale in un rapporto
5.4.2005
conferma la presenza di prodotti scaduti, conservati in modo differente
a quanto necessario e con vermi e farfalle.
Io rispondo che in sede di trasloco P__________ e P sono state
incaricate di ripristinare la dispensa e gettare quanto scaduto”
(GIAR AC 1 6.4.2005).
Così come farà in aula AC 1 manterrà questa sua intransigente,
anche se lecita, posizione negatoria per tutta l’istruttoria (considerando 39
della presente decisione) e questo sia dalla sua seconda audizione in Polizia
del 7.4.2005 (PS AC 1 7.4.2005) che in tutti i successivi 15 suoi verbali
d’interrogatorio dinanzi al PP (PP AC 1 15.4.2005, 26.4.2005, 3.5.2005,
10.5
, 13.5.2005, 23.5.2005, 30.5.2005, 15.6.2005, 24.6.2005, 13.10.2005,
18.10
, 28.10.2005, 13.1.2006, 20.1.2006 e 30.1.2008) ricordato come
dall’11.4.2005, su consiglio del suo legale, decise di rispondere:
"
unicamente alle domande che mi verranno poste in presenza del mio
difensore”
(PS AC 1 11.4.2005).
16.
Sulla scorta del
relativo ordine del 4.4.2005 (AI 12) il __________ è stato perquisito in 4
occasioni e meglio il 5.4.2005 (RPG allegati 247 e 248), il 6.4.2005 (RPG
allegato 250), il 20.4.2005 (RPG allegato 255 e 256) ed il 21.4.2005 (RPG
allegato 257) mentre l’abitazione privata dell’accusata lo è stata una sola
volta e meglio il 6.4.2005 (RPG allegato 249).
Quanto sequestrato dalla Polizia Giudiziaria trovasi correttamente
riportato nei relativi verbali (RPG allegati 247, 248, 249, 250, 255 e 257) ed
è stato successivamente registrato, all’eccezione degli alimenti di cui al
verbale di sequestro del 20.4.2005 (RPG allegati 255 e 256 nonché considerando
20.
della presente decisione) come reperti d’inchiesta per poi essere indicato
nell’AA come corpi di reato (RPG allegato 294).
Rinviando a quanto verrà detto nel capitolo XIV della presente
decisione si ricorda già sin d’ora come in sede dibattimentale AC 1 ha dichiarato di non opporsi ad un’eventuale confisca di tutto quanto in sequestro (verbale
dibattimentale pag. 25) precisando non di meno in merito alla pistola a gas
(RPG allegato 249 nonché doc. TPC 52 e 55) di averla acquistata:
"
almeno una trentina di anni fa in un negozio, se non sbaglio, ad __________
ed ho riempito un formulario. L'avevo presa per motivi di difesa. Non mi
ricordavo neanche più che era al mio domicilio. Non l'ho mai portata al __________.
Non ho mai dovuto usarla. Non ne chiedo la restituzione”
(verbale dibattimentale pag. 25).
V) L’inchiesta __________
17.
In base alle
constatazioni della Polizia Giudiziaria contenute nel RPG la Corte ha potuto accertare che nel periodo di apertura di questo asilo nido e meglio dal mese
di settembre 1996 al 5.4.2005 almeno 607 bambini hanno frequentato il __________
(RPG pag. 4, fermo restando che AC 1 in aula ha dichiarato che potevano essere
anche di più, nell’ordine di ottocento / novecento).
Buona parte di questi piccoli ospiti non sarebbe stata
identificata fermo restando come:
"
Diversi genitori, circa 150, a seguito della nostra richiesta scritta [cfr. allegato 286], hanno preso contatto telefonico con i nostri servizi,
e hanno riferito di non aver nulla da segnalare. Questi genitori non sono stati
interrogati”
(RPG pag. 4),
mentre più di un centinaio di mamme e papà lo sarebbero stati,
alcuni anche a due riprese, in rappresentanza di uno o più figli.
Per sei di questi piccoli ospiti, i cui nominativi evidentemente
non si ritrovano tra quelli indicati nell’AA, limitatamente ai presupposti
reati di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP),
lesioni semplici qualificate (art. 123 cfr. 2 cpv. 3 CP) e coazione (art. 181
CP) il MP, in data 3.12.2008, ha emesso un decreto di abbandono (art. 214 segg.
CPP) per intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c
CP, art. 98 lett. a CP e doc. TPC 2). Inversamente l’AA, emesso sempre il
3.12
, limitatamente ai presupposti reati di ripetuta violazione del dovere
d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP e punto 1 AA) e di ripetuta
coazione (art. 181 CP e punto 3 AA) elenca 71 e non 66 possibili “piccole
vittime” (doc. TPC 24), la cui singola posizione nell’ottica di un
eventuale intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c
CP ed art. 98 lett. a CP) sarà analizzata nel capitolo VI della presente
decisione.
18.
Sempre sulla scorta
delle constatazioni della Polizia Giudiziaria contenute nel RPG la Corte ha accertato che nel sopraindicato periodo d’apertura del __________ sarebbero:
"
state un centinaio le persone che hanno lavorato nella struttura”
(RPG pag. 4),
di cui solo 36 sono state identificate per essere successivamente
verbalizzate sia in Polizia che, alcune, dinanzi al PP (classificatore MP no.
10). Di queste 36, undici sarebbero state stagiere mentre delle restanti 25
solo 4 avrebbero avuto una formazione se non specifica perlomeno adeguata come
insegnanti di scuola materna, maestre d’asilo o docenti di scuola elementare.
Più specificatamente e limitatamente al periodo 16.4.2003 /
5.4.2005
(capitolo VI della presente decisione) sarebbero state 16 le persone
operanti al __________. A parte il contabile M G, tutte le altre 15 avrebbero
avuto un contatto diretto coi bambini e tra queste solo 3 (E L, maestra
d’asilo, impiegata solo il 23.3.2004, PS E L 1.4.2005, di seguito solo E L; P,
insegnante di scuola materna e P, educatrice d’asilo nido) avevano una
formazione perlomeno sufficiente, 6 erano stagiere (L G, mesi di giugno /
settembre 2004, PS L G 10.4.2005, di seguito solo L G; I, 3.11.2004 /
22.3
; N O, mesi di giugno / luglio 2003, PS N O 9.4.2005, di seguito solo N
O; E S, ottobre 2001 / aprile 2002 e nei mesi estivi del 2002 / 2004, PS E S
10.4.2005
e PP E S 28.3.2006, di seguito solo E S; S R, ottobre 2003 / marzo
2004, PS R S 24.3.2005, di seguito solo S R e K I, 13.9.2004 / 20.9.2004)
mentre il resto del personale proveniva da tutt’altro ambito professionale (V
A, impiegata di commercio, dicembre 2002 / ottobre 2004, PS V A 22.3.2005, di
seguito solo V A; C, impiegata; P C R, aiuto farmacista, 1.5.2000 / fine
ottobre 2004, PS P C R 23.3.2005, di seguito solo P C R; N S, studentessa,
1.10.2002
/ 9.9.2004, PS N S 30.3.2005, di seguito solo N S, M T, ausiliaria,
23.3.2005
/ 5.4.2005, PS M T 5.4.2005, di seguito solo M T e P W A M che lavorò
due giorni nel periodo agosto / settembre 2004).
Non contro tutte le 36 ex dipendenti identificate, ma solo contro
21.
di esse (AI 302 e doc. TPC 17) il MP ha aperto un procedimento penale
segnatamente per le ipotesi di reato di violazione del dovere d’assistenza o
educazione (art. 219 cpv. 1 CP), lesioni semplici (art. 123 CP) e vie di fatto
(art. 126 CP) ritenuto come quello di omicidio colposo (art. 117 CP), ipoteticamente
successo il 13.12.2000 a danno di un piccolo ospite, aperto unicamente nei
confronti di AC 1 e di P C R, sia stato nel frattempo chiuso con un decreto di
non luogo a procedere penale (art. 185 segg. CPP) datato 8.10.2008 (AI 395 e
402).
In 10 di questi 21 procedimenti nei confronti di ex dipendenti il
MP ha già emesso un decreto di non luogo a procedere penale (art. 185 segg.
CPP) per intervenuta prescrizione dell’azione penale (art. 97 cpv. 1 lett. c CP
ed art. 98 lett. a CP, da AI 406 a 412 nonché doc. TPC 17), mentre i restanti
11.
procedimenti, se nel frattempo non già prescrittisi, sarebbero ancora in
attesa di giudizio.
19.
Oltre ai verbali
d’interrogatorio di AC 1 (considerandi 15 e 39 della presente decisione), di ex
dipendenti del __________ (AI 310, RPG, classificatore MP no. 10 e considerandi
da 29 a 38 della presente decisione) così come di più di un centinaio di
genitori (RPG e considerando 17 della presente decisione), l’inchiesta si è
basata su altre risultanze tra cui si ricordano, in particolare, i 48 richiami
di cartelle cliniche od ospedaliere che hanno interessato 131 bambini (da AI 30 a AI 36, AI 43, AI 44, da AI 144 a AI 172, AI 238, AI 253, da AI 363 a AI 367, AI 369, AI 370 e AI 378), la documentazione fotografica relativa ai locali dell’asilo
di Via __________ (AI 259 e 265) e dell’abitazione di __________ dell’accusata
(AI 311), l’analisi informatica del sequestrato notebook Compaq Evo
(considerando 16 della presente decisione e corpi dell’AA) contenente al suo
interno almeno 59 immagini raffiguranti per la maggior parte piccoli ospiti del
__________ (RPG allegato 272) nonché la perizia medico-pediatrica ordinata il
9.11.2006
alla PE 1 (AI 347, di seguito solo PE 1) di cui meglio si dirà nel
capitolo VIII della presente decisione.
Sono poi stati ordinati altri accertamenti, qui ripresi nei
considerandi da 20 a 22 della presente decisione, anche solo per indicare
perché non hanno avuto alcuna rilevanza sull’odierna sentenza di condanna.
20.
Al laboratorio
cantonale con istanze del 18.4.2005 e del 21.4.2005 il PP ha chiesto di
procedere a delle analisi organolettiche e microbiologiche a campione sui
preparati e le derrate alimentari rinvenute all’asilo nido e nel congelatore
del __________ (AI 41 e 53). Tali incarichi sono stati evasi con rapporto del
2.5.2005
a firma del chimico cantonale aggiunto TE 1 (AI 81, di seguito solo TE
1), che è stato sentito in aula il pomeriggio del 12.4.2010 (verbale
dibattimentale pag. 6 e 7) anche perché fu lui, il 5.4.2005, ad ispezionare la
dispensa, il congelatore e la cucina dell’asilo nido (AI 18, documento
inizialmente oggetto di opposizione all’uso dibattimentale poi ritirata, doc.
TPC 5 e 24 nonché verbale dibattimentale pag. 7).
Ritenuto inoltre come il 5.4.2005 presso l’asilo nido sono stati
rinvenuti vari alimenti scaduti anche da più anni (segnatamente 58 budini con
scadenza 26.02, 54 budini con scadenza 05.03, 4 budini con scadenza 08.01, 1
sacchetto di spinaci con scadenza 31.12.2002, 1 confezione di tagliuzzato di
pollo con scadenza 9.7.2001, 2 confezioni di verdura mista surgelata con
scadenza 12.2002, 2 sacchetti in plastica di passato di verdura fatto in casa
datati 14.2.2005 e 14.2.2004, 1 confezione di sofficini surgelati con scadenza
01.1999
nonché 6 confezioni di brodo di manzo e di pollo con scadenza
30.11
, AI 18, AI 259 e AI 265 nonché TE 1 verbale dibattimentale pag. 6),
sempre al sopramenzionato istituto, il 20.10.2005, è stato chiesto di esporre i
principi di base per una corretta congelazione di questi cibi e quali potevano
essere le conseguenze in caso di irregolarità (AI 258), incarico evaso con
relativo rapporto del 24.11.2005 (AI 281 e TE 1 verbale dibattimentale pag. 7).
Orbene in merito all’eventuale realizzazione a danno di __________
del presupposto reato di cui al punto 1 AA, per la Corte la questione del cibo ed in generale della qualità dell’alimentazione propinata ai
piccoli ospiti al __________ non ha giocato il benché minimo ruolo.
In primo luogo, perché ed indipendentemente dagli evidenti limiti
della perizia giudiziaria così come saranno esposti nel capitolo VIII della
presente decisione, non nel contesto di un esame sussuntivo del reato di cui
all’art. 219 cpv. 1 CP ma su un piano puramente generale che la Corte, come tale, può allora ben accettare, la PE 1 a pagina 39 della sua perizia del
18.11.2007
(AI 380) ha dichiarato che:
"
Diversi bambini hanno sofferto episodi di gastroenterite, ma non
in numero o frequenza eccessivi considerando quanti comuni sono questi disturbi
in infanzia…La mancanza di varietà e la diminuzione di oligoelementi può anche
essere ignorata perché il cibo offerto ai bambini al __________ non era
l’unica, e forse neanche la principale, fonte di alimentazione per loro e il
cibo offerto loro in casa riusciva a compensare le carenze di quello ingerito
all’asilo nido”
(AI 380).
Secondariamente perché il fatto che il 5.4.2005 siano stati
ritrovati vari alimenti scaduti (AI 18, 81, 259 e 265 nonché audizione
testimoniale TE 1, verbale dibattimentale pag. 6 e 7) non comprova ancora,
eccezion fatta per i budini di cui meglio si dirà nel considerando 33 della
presente decisione, che sicuramente ed in modo assolutamente vincolante per la Corte, prima di questa data, ai piccoli ospiti dell’asilo nido siano sempre stati propinati
dei cibi avariati o oltre la data di scadenza.
Del resto sul fatto che nella dispensa e nel congelatore del __________
fosse sempre regola avere alimenti scaduti, gli atti all’incarto sono tra loro
contraddittori. Limitatamente al periodo 16.4.2003 / 5.4.2005 (capitolo VI della
presente decisione) se è infatti assodato come sia il 5.4.2005 (AI 18, 81, 259
e 265 nonché audizione testimoniale TE 1, verbale dibattimentale pag. 6 e 7)
che il 24.4.2003 così come indicato da un rapporto di ispezione di un
funzionario del laboratorio cantonale, si dovette eliminare:
"
la seguente merce trovata in frigorifero scaduta:
- Tam-Tam 5 confezioni da 6 scadenza 22.04.03
- 1 Pappa Manzo-Verdure scadenza 9 nov. 2002
- 1 Joghurt 500 gr scadenza 6.3.2003…
- In congelatore ci sono delle confezioni prive di denominazione +
datazione (2° cassetto)”
(RPG allegato 282),
é altresì vero che, al di là delle più che comprensibili
perplessità sulla serietà di questi controlli alimentari altrimenti mal si
capirebbe come mai è stato possibile riscontrare dopo l’ottobre 2004 delle
derrate con date di scadenza ben anteriori a quell’anno, le ispezioni avvenute
l’8.9.2003 ed il 7.10.2004 non hanno evidenziato alcuna irregolarità quo ad
eventuali derrate scadute, all’ordine ed alla pulizia (RPG allegato 282).
21.
Al farmacista
cantonale con istanza del 8.2.2006 il PP ha chiesto di verificare se i farmaci
rinvenuti all’asilo nido erano idonei per dei piccoli ospiti, se in caso di
somministrazione erano pericolosi alla loro salute e, qualora scaduti, quale
poteva essere la loro incidenza sul benessere dei bambini (AI 314). Predetto
incarico è stato evaso in data 16.3.2006 con delle risposte sostanzialmente non
negative:
"
Tutto sommato, la lista non contempla farmaci particolarmente
problematici per i bambini fino a 3 anni. In particolare non ci sono
medicamenti per calmarli o comunque contenerli, fatta eccezione per lo sciroppo
Lysedil. La maggior parte dei prodotti serve a trattare la febbre, piccole
ferite e disturbi gastrointestinali minori…
Nell’elenco non figurano medicamenti che, degradandosi, producono
sostanze più tossiche del medicamento stesso.
I rischi sono dunque quelli connessi all’impiego dei medicamenti
(rischio di effetti secondari) e non al fatto che i farmaci sono scaduti”
(AI 324),
alle quali si è parimenti allineata anche la PC 29 a pagina 27 e 40 della sua perizia del 18.11.2007:
"
Nessuno dei medicamenti o altre sostanze date ai bambini erano
nocive in piccole dosi”
(AI 380);
"
I farmaci che i testimoni ammettono che siano stati somministrati
ai bambini non presentavano rischi per i bambini”
(AI 380).
22.
Richiamato quanto
indicato al considerando 13 della presente decisione in relazione all’asserita
modifica dei registri del 2004 del __________ (PS P M 31.3.2005), il 3.2.2006 è
stato richiesto alla Polizia Scientifica di accertare tecnicamente se nei:
"
Doc. 1: giornale dall’11.06.1999 al 02.09.1999
Doc. 2: giornale dal 02.09.1999 al 03.02.2000
Doc. 3: giornale dal 01.12.2000 al 15.05.2001…
siano o meno state fatte delle correzioni - modifiche alle
iscrizioni poste a matita degli orari di presenza o di altre scritte”
(AI 335).
Con riferimento al punto 4 AA la Corte altro non ha potuto fare che constatare l’assoluta inutilità di un tale esame visto come gli indicati
quaderni si riferiscono agli anni 1999 / 2001 e non al 2004, fermo restando poi
come anche nel merito le relative conclusioni del 21.8.2006 della Polizia
Scientifica non sarebbero servite a nulla:
"
Il complesso degli esami effettuati non ha portato
all’ottenimento di informazioni interessanti ed utili all’inchiesta. I
ritocchi, le aggiunte o le correzioni osservate potrebbero essere considerate
modifiche che rientrano in un normale contesto di correzioni apportate in un
testo scritto”
(AI 335).
VI) La parziale prescrizione
dei reati di cui ai punti 1 e 3 AA
23.
Prima di affrontare
questo capitolo che evidentemente si riferisce solo ed esclusivamente ai due
delitti (art. 10 cpv. 3 CP) indicati nell’AA e quindi agli asseriti reati di
ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP e
punto 1 AA) nonché di ripetuta coazione (art. 181 CP e punto 3 AA) trovasi
opportuno ricordare qual è il significato e il contenuto nel diritto penale
svizzero del principio in dubio pro reo.
Trattasi di un corollario della presunzione d’innocenza garantita
dall’art. 32 cpv. 1 della Costituzione Federale nonché dall’art. 6 cfr. 2 CEDU
e dall’art. 14 cpv. 2 Patti Onu II che trova applicazione sia nell’ambito della
valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio.
Per quanto riguarda l’onere probatorio, esso impone alla Pubblica Accusa di
provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la sua
innocenza. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice
penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più
sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo
(DTF 129 I 8, 127 I 38, 124 IV 86 e 120 Ia 31). La massima non impone
però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di
colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono
sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere
pretesa. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze
oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il
convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di
escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’accusato (sentenze
non pubblicate del Tribunale Federale, di seguito solo TF,6P.218/2006 del
30.3
,6P.72/2004 del 28.6.2004,6P.37/2003 del 7.5.2003,1P.333/2002 del
12.2
,6P.93/2001 del 10.1.2002 e 1P.608/1999 del 25.9.2000). Il principio
è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di
apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato
(DTF 127 I 38, 124 IV 86, 120 Ia 31 e sentenze non pubblicate del TF
6B.230/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2001). L’Alta Corte di Losanna
s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il
giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle
risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86)
tanto che sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa
portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 Ia 31). Il giudice
non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili,
sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209 ,
131.
I 57, 129 I 217, 129 I 8 e 173). Una valutazione unilaterale dei mezzi di
prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza
può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri
peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza
non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002).
24.
Il reato di violazione
del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) così come quello di
coazione (art. 181 CP) é un delitto ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 CP, il cui
termine di prescrizione è retto dall’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP secondo cui
l’azione penale si prescrive in sette anni se al reato è comminata una pena
differente da una pena detentiva a vita o superiore ai tre anni (art. 97 cpv. 1
lett. b e c CP nonché art. 10 cpv. 2 e 3 CP). La prescrizione decorre dal
giorno in cui l’autore ha commesso il reato (art. 98 lett. a CP), se il reato è
stato eseguito mediante atti successivi dal giorno in cui è stato compiuto
l’ultimo atto (art. 98 lett. b CP) rispettivamente se il reato è continuato per
un certo tempo dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 lett. c
CP).
Limitatamente all’imputazione di cui all’art. 219 cpv. 1 CP non si
capisce bene da quando il PP estensore dell’AA intendesse far decorrere la
prescrizione. Difatti se avesse ritenuto applicabile solo l’art. 98 lett. a) CP,
così come del resto correttamente avvenuto nelle pregresse sue decisioni di non
luogo a procedere penale (art. 185 segg. CPP) nei confronti di alcune ex
dipendenti (considerando 18 della presente decisione) così come per quella di
abbandono (art. 214 segg. CPP) nei confronti dell’accusata (considerando 17
della presente decisione), preso atto della data d’emissione dell’AA, ne
consegue come, gioco forza, avrebbe dovuto prendere in considerazione
unicamente i soggiorni dei bambini presso il __________ dopo il 3.12.2001 e non
invece “dal 1999 al 5 aprile 2005” come indicato all’inizio del punto 1 AA.
Comunque sia, per la Corte è pacifico come per i presupposti reati
di cui all’art. 219 cpv. 1 CP nonché art. 181 CP il termine di prescrizione
settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP decorre dal giorno,
rispettivamente da ogni singolo atto, in cui l’autore ha commesso il reato
(art. 98 lett. a CP).
Premesso come sia in dottrina che in giurisprudenza i reati di
violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) e di
coazione (art. 181 CP) non sono considerati come reati permanenti ai sensi
dell’art. 98 lett. c) CP (MÜLLER, Basler Kommentar I, Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 98 no. 19 segg., TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo 2008, art. 98 no. 5 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 98 no. 3, KOLLY,
Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 98
no. 27 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, Code pénal I,
Partie générale, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2008, art. 98 no. 8 segg.) e
ricordato come, in ogni caso, in DTF 117 IV 408 il TF ha abbandonato la
figura giuridica del delitto continuato, i nuovi principi giurisprudenziali di
unità normativa dell’atto e di unità naturale dell’atto sviluppati in DTF
131.
IV 83 non trovano nel caso concreto alcuna possibile applicazione (MÜLLER,
op. cit., art. 98 no. 15 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 98 no. 4., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 98 no. 2, KOLLY, op. cit., art. 98 no. 23 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,
op. cit., art. 98 no. 5 segg.) vuoi perché da interpretare in modo restrittivo,
già solo per non riesumare l’ormai decaduta figura giuridica del delitto
continuato, vuoi perché giuridicamente non dati, ed in questo senso anche
l’analogico richiamo interpretativo formulato dall’Avv. F P in base alla DTF
120.
IV 6, che comunque concerne un'altra tipologia di reato interessando atti
contro l’integrità sessuale e non contro la famiglia, è venuto successivamente
a cadere con la sentenza non pubblicata del TF 6S.397/2005 del 13.11.2005 in
cui è stato ribadito come anche in caso di abusi sessuali è da ogni singolo
atto che comincia a decorrere la prescrizione (art. 98 lett. a CP),
rispettivamente perché in relazione al principio dell’unità naturale dell’atto,
che richiede oltre ad un'unica e sola decisione delittuosa da parte del reo
l'esistenza di atti separati che formano obiettivamente un tutt’uno in quanto
tra loro strettamente legati nel tempo e nello spazio, è stato impossibile per la Corte poter concretamente riconoscere questo imprescindibile e necessario dato di partenza
(in altre parole l’esistenza di più atti tra loro successivi ex art. 98 lett. b
CP) visto come, salvo qualche sporadica eccezione, in tutti i loro verbali
d’interrogatorio sia in Polizia che dinanzi al PP le ex dipendenti del __________
(RPG e classificatore MP no. 10) non hanno assolutamente indicato per ogni
singolo bambino il cui nome si trova menzionato nell’AA quando e quante volte
sarebbe stato vittima delle presunte violazioni dei doveri d’assistenza o
educazione (art. 219 cpv. 1 CP) da parte dell’accusata.
Da questa grave, anche se non unica, carenza istruttoria, ne
consegue l’impossibilità per la Corte di poter ritenere, come inversamente
fatto dalla Pubblica Accusa e dai rappresentanti legali delle parti civili, che
ogni singolo ospite fosse stato indistintamente oggetto, durante tutto il suo
soggiorno al __________, di continui, se non quotidiani ma comunque ripetuti,
maltrattamenti. Fare proprio questo asserito non solo sarebbe arbitrario poiché
non accertato né comprovato dagli atti, ma sarebbe altresì contrario al
principio del in dubio pro reo così come richiamato nel considerando
precedente.
Susseguentemente e dal fatto che, visto quanto sopra, l’accusata,
e solo laddove sarà provato, non potrà che rispondere per ogni singolo bambino
di, al massimo, un unico maltrattamento (da cui l’ulteriore comprova della sola
applicabilità al caso in specie dell’art. 98 lett a CP) rispettivamente che,
sempre in applicazione del principio in dubio pro reo, per tutti i bambini indicati
nell’AA il cui soggiorno al __________ sarebbe avvenuto a cavallo del
16.4
, l’eventualmente accertato maltrattamento non potrà che essere
riportato a prima di quest’ultima data, ne deriva come nell’ottica dei reati di
cui all’art. 219 cpv. 1 CP ed art. 181 CP la Corte ha potuto unicamente riconoscere come non prescritte i casi di quei bambini dell’AA che hanno soggiornato
presso il __________ dopo il 16.4.2003, rispettivamente che vi hanno
soggiornato anche prima ma dai cui atti (in specie le dichiarazioni a verbale
d’interrogatorio dei genitori e delle ex dipendenti, segnatamente se hanno
lavorato solo dopo il 16.4.2003) si poteva evincere una possibile circostanza
di reato avvenuta dopo questa data.
In concreto e sempre in relazione ai punti 1 e 3 AA trattasi dei
seguenti bambini:
nome
periodo
AA
riferimento agli atti
PC
23, 14.2.2003
dicembre
2003.
/ giugno 2004
1.3
PS
M V A 17.5.2005 di seguito solo M V A
PL
1, 20.4.2001
settembre
2004.
/ gennaio 2005
1.
/1.2/1.7/3
PC
24, 26.12.2002
ottobre
2004.
/ marzo 2005
1.
/1.8/3
PS
D B 20.4.2005 di seguito solo D B
PC
3, 17.7.2003
ottobre
2003.
/ aprile 2005
1.
/1.5/1.7
PS
E C 17.5.2005 di seguito solo E C
PL
4, 9.9.2002
marzo
2004.
/ settembre 2004
1.
/1.7
PS
M P C 2.5.2005 di seguito solo M P C
PL
35, 20.5.2000
estate
2001.
/ settembre 2003
1.
/1.2/3
PS
M C 12.4.2005 di seguito solo M C
PL
36, 13.1.2004
agosto
2004.
/ aprile 2005
1.
/1.3
PS
C D 30.5.2005 di seguito solo C D
PL
7, 20.4.2002
gennaio
2003.
/ 31.3.2005
1.8
PS
S D M 9.4.2005 di seguito solo S D M
PL
10, 19.6.2003
ottobre.
2004.
/ marzo 2005
1.
/1.3/1.7/3
PS
Al G F 7.4.2005 di seguito solo A G F
PC
5, 9.9.2002
estate
2004.
/ aprile 2005
1.
/1.3/1.5/1.6/1.7/3
PS
K F 11.4.2005 di seguito solo K F
PL
11, 14.12.1999
novembre
2004.
1.
/3
PS
M G 18.5.2005 di seguito solo G M
PL
13, 20.3.2002
settembre
2003.
/ giugno 2004
1.
/1.2/1.4/3
PS
M S G 12.4.2005 di seguito solo G
PL
14, 25.1.2000
settembre
2002.
/ giugno 2003
1.
/3
PS
T P G 23.4.2005 di seguito solo T P G
PL
15, 13.9.2002
gennaio
2004.
/ marzo 2005
1.
/1.3/1.8
PS
D G 20.4.2005 di seguito solo D G
PL
17, 5.8.2003
aprile
2004.
/ agosto 2004
1.
/1.8
PS
J K 27.4.2005 di seguito solo J K
PC
8, 28.10.2000
primavera
2003.
/ settembre 03
1.
/1.3
PS
A B I 17.5.2005 di seguito solo A B I
PC
33, 11.3.2002
fine
2003.
/ autunno 2004
1.
/1.2/1.8/3
PS
D J 19.5.2005 di seguito solo D J
PC
32, 11.3.2002
fine
2003.
/ autunno 2004
1.
/1.2/1.8/3
PS
D J 19.5.2005 di seguito solo D J
PL
21, 30.12.2003
luglio
2004.
/ ottobre 2004
1.
/1.4/1.7/3
PS
I M 12.4.2005 di seguito solo I M
PL
20, 3.2.2003
agosto
2003.
/ giugno 2004
1.
/1.3/3
PS
M M 11.5.2005 di seguito solo M M
PC
11, 16.1.2004
luglio
2003.
/ ottobre 2003
1.
/1.2/1.3/3
PS
A e T T M 12.4.2005 di seguito solo T M
PL
22, 9.7.2000
settembre
2002.
/ agosto 2004
1.
/1.2/1.5/1.7/3
PS
A M 17.5.2005 di seguito solo A M
PL
34, 6.7.2003
gennaio
2004.
/ ottobre 2004
1.
/3
PS
Mo 7.4.2005 di seguito solo Mo
PC
28, 27.12.2002
autunno
2004.
/ marzo 2005
1.
/1.7
PS
Mu 8.6.2005 di seguito solo Mu
PC
29, 20.6.2002
aprile
2003.
/ febbraio 2005
1.
/1.8/3
PS
G N 11.4.2005 di seguito solo N
PC
15, 25.4.2003
settembre
2003.
/ febbraio 2005
1.
/3
PS
L P 11.4.2005 di seguito solo P
PL
40, 29.1.2002
febbraio
2004.
/ ottobre 2004
1.
/1.3/1.4/1.7/3
PS
N P 9.5.2005 di seguito solo P N
PC
31, 28.3.2002
settembre
2002.
/ marzo 2005
1.
/1.4/3
PS
Pr 8.4.2005 di seguito solo Pr
PL
27, 11.4.2002
maggio
2003.
/ marzo 2005
1.3
PS
D S M 20.4.2005 di seguito solo S M
PL
41, 4.2.2003
settembre
2004.
/ febbraio 2005
1.
/1.3/3
PS
Sc 13.4.2005 di seguito solo Sc
PC
18, 4.2.2003
dicembre
2003.
/ ottobre 2004
1.
/3
PS
K S 26.4.2005 di seguito solo S
PC
19, 16.4.2002
novembre
2003.
/ luglio 2004
1.
/1.3/1.8
PS
C T 17.5.2005 di seguito solo C T
PC
20, 21.2.2002
ottobre
2003.
/ marzo 2005
1.
/1.2/1.3/1.8/3
PS
A T 11.4.2005 di seguito solo A T
Rispetto ai complessivi 71 bambini indicati nell’AA (doc. TPC 24),
il loro numero si riduce a 33 unità e meglio i 27 già elencati a pagina 5 del
verbale per incombenti dell’11.1.2010 (doc. TPC 24) a cui si sono aggiunti PL
35.
(per un fatto asserito per avvenuto nel mese di luglio del 2003, PS PL 35
12.4
), PL 7 (per un fatto asserito per avvenuto il 23.3.2005, PS P
31.3
, E L 1.4.2005, P 9.5.2005 e I 10.5.2005), PL 14 (per un fatto
asserito per avvenuto nel giugno 2003, PS Pa PL 14 23.4.2005 e verbale
dibattimentale pag. 24), PL 22 (per un fatto asserito per avvenuto dopo il
13.5.2004
quale data di inizio del lavoro di C, PS C S 11.5.2005), PC 29 (per
un fatto asserito per avvenuto nei mesi di novembre o dicembre 2004, PS P
21.4
) e PC 31 (per un fatto asserito per avvenuto dopo il 19.11.2004 quale
primo giorno di lavoro di P, PS P C 21.4.2005, P 9.5.2005 e I 10.5.2005).
25.
Sulla scorta di quanto
sopra e sempre in relazione ai punti 1 e 3 AA, sono 38 i bambini la cui
posizione è da ritenersi come giuridicamente prescritta ai sensi dei combinati
art. 97 cpv. 1 lett. c) CP e art. 98 lett. a) CP, vuoi perché hanno interrotto
la loro frequentazione del __________ prima del 16.4.2003 o vuoi perché, seppur
soggiornandovi anche dopo, agli atti non si è trovata alcuna indicazione
precisa per una data successiva al 16.4.2003 in cui sarebbero stati vittima di
eventuali maltrattamenti da parte dell’accusata ipoteticamente costituivi del
reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP)
rispettivamente di coazione (art. 181 CP):
nome
periodo
AA
riferimento agli atti
PC
2, 12.1.2001
gennaio
2003.
/ giugno 2004
1.8
PS
D D B 18.4.2005
PC
1.
Alves,14.3.2002
agosto
2002.
/ agosto 2003
1.
/3
PS
C F A 11.5.2005
PL
3, 13.6.1999
giugno
2000.
/ ottobre 2004
1.
/1.3
PS
D C 9.5.2005
PL
2, 10.4.2000
febbraio
2003.
/ giugno 2003
1.
/1.8/3
PS
K C 25.4.2005
PL
5, 11.11.1999
aprile
2000.
/ agosto 2003
1.
/1.2/1.3/3
PS
B C 22.4.2005
PL
6, 4.12.2000
gennaio
2001.
/ dicembre 2003
1.
/3
PS
F D 2.5.2005
PL
37, 1.6.2000
anno
2000.
/ anno 2002
1.
/1.4/3
PS
C D 30.5.2005
PC
4, 29.11.1997
fine
2001/ inizio 2003
1.1
PL
8, 2.2.2001
dicembre
2002.
/ giugno 2003
1.
/1.5
PS
S M D C 3.5.2005
PC
25, 16.11.2001
settembre
2002.
/ giugno 2003
1.
/1.3/3
PS
P F C 20.4.2005
PC
6, 27.1.2000
luglio
2001.
/ marzo 2003
1.
/3
PS
G G 1.6.2005
PL
12, 14.12.1999
apr.
02.
/ dic. 02
1.
/1.4/3
PS
C P G 22.6.2005
PC
7,8.3.1999
anno
1999.
/ maggio 2002
1.
/1.2/1.8/3
PS
S G H 29.4.2005
PL
39, 13.12.1997
anno
2001.
/ settembre 2002
1.
/1.2/1.3/1.5/1.7/3
PS
A F D S 25.5.2005
PL
16, 6.12.1999
marzo
2000.
/ 2003
1.
/1.2/1.3/1.5/1.8/3
PS
F G 24.5.2005
PL
18, 5.10.1999
settembre
2001.
/ giugno 2004
1.
/3
PS
M K 18.5.2005
PC
9, 27.4.1999
anno
1999.
/ anno 2002
1.
/1.3/1.8
PS
V A 18.5.2005
PL
19, 25.3.2002
febbraio
2003.
/ febbraio 2004
1.
/3
PS
D L R 13.4.2005
PC
10, 20.2.2002
febbraio
2003.
/ giugno 2004
1.
/1.2/1.3/3
PS
A M 19.5.2005
PC
27, 18.11.2001
gennaio
2003.
/ marzo 2003
1.1
PS
N N M 26.4.2005
PC
12, 26.1.2000
settembre
2000.
/ inizio 2005
1.1
PS
A M 11.7.2005
PC
13, 27.10.2001
febbraio
2002.
/ ottobre 2004
1.8
PS
P P 22.4.2005
PC
14, 8.9.1999
ottobre
2000.
/ estate 2002
1.
/1.2/1.7/3
PS
V P 20.4.2005
PL
23, 29.2.2000
anno
2002.
/ anno 2003
1.
/1.2/1.3/1.7/3
PS
I P 19.4.2005
PC
30, 13.3.2001
settembre
2001.
/ inizio 2005
1.1
PS
Pr 8.4.2005
PC
16, 28.8.1999
inizio
2000.
/ marzo 2004
1.
/1.2/1.3/1.7/3
PS
M Q 20.4.2005
PL
33,14.11.2001
2.
o
3.
mesi nel 2003
1.
/1.3/1.5/1.7
PS
I R L 28.4.2005
PL
38, 26.3.2002
dicembre
2002.
/ marzo 2004
1.
/1.3/3
PS
V R 10.5.2005
PL
24, 31.7.2001
settembre
2002.
/ agosto 2004
1.8
PS
S R 26.4.2005
PL
25, 8.10.1999
febbraio
2000.
/ 2003
1.
/1.2/3
PS
D R 17.5.2005
PL
26.
nel
2003.
1.
/1.2/3
PL
28, 1.2.2001
marzo
2003.
/ agosto 2003
1.
/1.3/1.7
PS
V S 26.4.2005
PC
17, 28.2.2000
febbraio
2001.
/ 2002
1.
/1.2/1.3/1.7/3
PS
M E S 9.6.2005
PC
34, 5.8.2000
settembre
2001.
/ giugno 2003
1.
/1.4/1.8/3
PS
A T C 25.4.2005
PL
29, 16.2.2001
settembre
2001.
/ maggio 2002
1.
/1.4/3
PS
C D I T 28.4.2005
PL
30, 27.6.1999
nel
2003.
1.1
PC
21, 15.10.1997
agosto
1999.
/ novembre 2002
1.8
PS
S L 26.4.2005
PC
22, 18.6.1994
anno
2000.
/ anno 2002
1.8
PS
S L 26.4.2005
26.
Parallelamente e nella
misura in cui per i capi di imputazione 1 e 3 AA la presente sentenza non potrà
che fondarsi sui fatti eventualmente costitutivi di reato avvenuti dopo il
16.4
, anche per quel che concerne le ex dipendenti (RPG, classificatore MP
no. 10 e considerando 18 della presente decisione) la Corte, nel suo esame del fatto e del diritto, non potrà che prendere in considerazione che le
dichiarazioni rese da chi ha lavorato presso il __________ dopo questa data.
Trattasi concretamente di V A, C, P C R, L G, I, K I, E L, N O, P, P M, S R, E S,
N S e M T, di cui solo V A, P C R, E S e N S sono state impiegate sia prima che
dopo il 16.4.2003.
Lo stesso discorso vale anche per i verbali dei singoli genitori
nel RPG, di cui saranno utilizzati solo quelli relativi ai bambini indicati nel
considerando 24 della presente decisione.
VII) Risultanze istruttorie
27.
Nella misura in cui AC
1.
ha contestato sia in istruttoria (considerando 15 e 39 della presente
decisione) che in aula (considerando 81 della presente decisione) ogni e
qualsiasi suo addebito penale, trattasi di un processo totalmente indiziario.
Ragion per cui trovasi opportuno richiamare i principi cui deve avvalersi la Corte per apprezzare le prove agli atti, segnatamente le differenti dichiarazioni
dell’accusata a confronto con quelle delle sue ex dipendenti.
Per il processo indiziario, l’indizio è una circostanza certa
dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la
sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è
certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il
giudizio di condanna mancando prove dirette, su indizi, che permettono un
processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la
condanna deve essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli
indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi
il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un
giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme.
L’esistenza o l’inesistenza di un fatto è provata quando il
giudice ne è personalmente convinto o meglio moralmente certo. A tale riguardo
si ricorda come il principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente
decisione) non significa obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che
egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto
ove egli rimanga nel dubbio, cioè laddove le prove assunte non hanno potuto
procurargli la certezza dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto
rilevante. Devesi però trattare di dubbi concreti, fondati su circostanze certe
e non di semplici ipotesi di interpretazioni divergenti dei fatti. Di seguito
anche nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più testimoni
occorre esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali
affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono
spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame
delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve
porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è
stato più volte ribadito dal TF con la precisazione che, in assenza di
riscontri oggettivi dovuti alle difficoltà probatorie, la credibilità
dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della
valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio
oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo.
28.
Quo all’esame delle
risultanze istruttorie la Corte ha proceduto nel seguente modo: in primo luogo
e per quanto utile al giudizio (considerandi da 29 a 38 della presente decisione) ha ricostruito quello che, in base agli atti rispettivamente alle
dichiarazioni delle ex dipendenti prese in considerazione in forza al
considerando 26 della presente decisione, è risultato essere il Baby Paradise
sia come organizzazione e funzionamento sia per alcune regole vigenti al suo
interno.
Di seguito e tenuto conto di come AC 1 ha sempre contestato ogni e qualsiasi suo addebito penale (considerandi 15 e 39 della presente
decisione) tanto da dichiarare nel suo verbale d’interrogatorio del 13.10.2005
che:
"
niente di quanto mi viene addebitato è vero…
Non spetta a me dire accertare perché sono state raccontate bugie
nei miei confronti. Da parte mia dichiaro che a fronte della nuova
contestazione dell’ottantina di singoli casi già contestatimi rispondo che
nulla di tutto ciò è vero”
(PP AC 1 13.10.2005),
la Corte si è posta la fondamentale questione a sapere a chi delle
due versioni credere (considerando 40 della presente decisione). Fatto questo,
e ritenuto però come i punti 1 e 3 AA (per i punti 2 e 4 AA si rinvia invece ai
considerandi 5, 8, 9, 13, 73, 74 e 76 della presente decisione) siano dei
reati, sempre e se qualora dati, commessi contro singoli e specifici bambini e
non generalizzabili o astratti, nei considerandi da 41 a 72 della presente decisione si è proceduto, per ogni singolo ospite di cui al considerando 24
della presente decisione, all’elencazione delle relative risultanze agli atti,
ritenuto come la loro posizione sarà successivamente analizzata al momento di
sussumere questi fatti in diritto (capitolo XI della presente decisione).
29.
Per i neonati le
dichiarazioni raccolte agli atti attestano come al __________ stavano tutto il
giorno nel girello rispettivamente nella sdraietta (PS L G 10.4.2005, P C 31.3.2005,
P C R 23.3.2005, K I 10.3.2005, S R 24.3.2005, C 25.3.2005 e 11.5.2005, I M 1.4.2005
nonché PP N S 30.8.2006), fermo restando che in caso di pianto il cuccio veniva
legato con un straccetto di garza a modo di bavaglio affinché non lo sputassero
(PS P C R 23.3.2005, S R 24.3.2005, C S 25.3.2005 e P C R 20.4.2005) e che, se
piangevano, rimanendo sempre nella sdraietta o in piedi nel girello, venivano
messi in una stanza buia dove restavano sino ad addormentarsi (PS P 31.3.2005).
30.
In merito ad alcune
regole di igiene e di pulizia vigenti al __________ le testimonianze raccolte
attestano che i biberon, le tettarelle ed i ciucci non erano mai sterilizzati
ma lavati solo con l’acqua (PS E S 10.4.2005 e L G 10.4.2005 nonché PP E S
28.3
), che con lo stesso straccio capitava di pulire sia per terra che il
viso di un bambino (PS L G 10.4.2005), che al momento del pranzo i piccoli
ospiti venivano imboccati a raffica e spesso con un unico cucchiaio (PS P C R
23.3
, E S 10.4.2005 nonché PP E S 28.3.2006), che per pulire le loro parti
intime li si metteva sotto l’acqua corrente del rubinetto (PS K I 10.3.2005, P C
R 23.3.2005, P 31.3.2005, I M 1.4.2005 e E S 10.4.2005 nonché PP E S 28.3.2006
e I M 6.9.2006) e non sul fasciatoio, utilizzando dei tovagliolini di carta
ruvida (PS P C 31.3.2005 e PP P C 19.6.2006), del sapone di Marsiglia da bucato
(PS P C 31.3.2005 e PP P C 19.6.2006) e, come borotalco, della fecola di patate
(PS E S 10.4.2005). In quest’ottica anche P G:
"
In diverse occasioni, quando portavo mio figlio nell’asilo nido
citato, ho potuto notare che agli altri bambini veniva dato il pasto di
mezzogiorno.
In quelle circostante era la AC 1 che dava da mangiare ai bambini
che erano tutti in fila, lei teneva in mano l’unico piatto e imboccava tutti i
bambini, che potevano essere 5 o 6, con un unico cucchiaio”
(PS P G 23.4.2005).
31.
Quo ai giochi presenti
al __________ le varie testimonianze concordano sul fatto che in sala giochi i bambini
dovevano essere solo controllati (PS M T 5.4.2005 e PP C S 16.9.2005), che
quelli che piangevano o facevano i capricci o facevano troppo rumore dovevano
essere messi in castigo o chiusi in camera (PS K I 10.3.2005), che i piccoli
ospiti dovevano giocare in silenzio senza urlare (PS P 31.3.2005, I M M mmordino 1.4.2005 e M T 5.4.2005 nonché PP
S R 3.5.2006 e P 21.6.2006) né correre in giro (PP S R 3.5.2006 e P 21.6.2006),
che vi erano molti giochi - anche se si utilizzavano delle bombolette spray
usate a cui era stato tolto il cappuccio e che i bambini mettevano in bocca (PS
C 23.3.2005, M T 5.4.2005 ed V A 26.4.2005) - che non erano né didattici né
differenziati per l’età (PS P C R 23.3.2005, C 25.3.2005, P 31.3.2005 e M T
5.4.2005
nonché PP P M 21.6.2006) così come nella sede di __________ era
vietato uscire in giardino (PS P C R 23.3.2005 e C 25.3.2005) o in generale non
si poteva disegnare (PS P C R 23.3.2005 e PP C 16.9.2005) o giocare con la
plastilina (PS P C R 23.3.2005 e PP P 21.6.2006) perché si avrebbe sporcato
troppo.
32.
Per quel che concerne
i medicamenti, nella maggior parte dei casi scaduti (PS C S 25.3.2005 e P
21.4.2005
nonché PP P 19.6.2006), dalle dichiarazioni di quattro ex dipendenti
risulta che venivano propinati ai bambini all’insaputa dei genitori (PS P C 21.4.2005),
che quelli da loro forniti venivano somministrati senza rispettare la posologia
ordinata (PS C S 25.3.2005) e che se un piccolo ospite era febbricitante si
doveva procedere come indicato al punto 1.6 AA (PS C S 25.3.2005, I 1.4.2005, P
21.4.2005
e P 9.5.2005).
33.
In merito al cibo
offerto col pasto principale, somministrato normalmente dopo le ore 11.00 e
sostanzialmente sempre preparato da AC 1:
"
sia nella sede vecchia che in quella nuova. Non abbiamo mai avuto
alcuna cuoca e mi sono sempre occupata personalmente di preparare il pranzo”
(PS AC 1 5.4.2005),
servizio che però l’accusata, giova ricordarlo, non era
autorizzata a dare (considerando 7 della presente decisione) e che in ogni caso
e per sua scelta non prevedeva la carne (PS AC 1 5.4.2005 e considerando 15
della presente decisione), le dichiarazioni delle ex dipendenti sono risultate,
tra loro, sempre univoche e concordanti.
Per i neonati vi é allora che non era inusuale ricorrere a del
latte in polvere e a delle pappette scadute (PS P 31.3.2005, I 1.4.2005 e L G
10.4
) senza dimenticare come il 5.4.2005 sia stato trovato un biberon
datato 26.3.2003 il cui liquido conteneva tracce di alcool (AI 265 fotografia
58).
Per gli altri ospiti, invece, il cibo più frequente era costituito
da un pastone ripresentato più volte in cui era mescolato del cibo fresco con
degli avanzi visto che AC 1 non cucinava giornalmente ma:
"
in pratica una volta sola alla settimana e rimescolava
continuamente i cibi che rimanevano di giorno in giorno, mescolando addirittura
cibi della settimana prima con qualcosa di fresco”
(PP P 19.6.2006),
rispettivamente che:
"
Al lunedì la signora AC 1 preparava del minestrone a partire da
buste di verdura fresche già tagliate. Ella vi mischiava gli avanzi della
settimana prima che prendeva dal frigo e dal congelatore. Prendeva parte di
questa miscela, in parte fresca e in parte con cibi più vecchi, e la utilizzava
per preparare il pranzo mescolandola con pasta o accompagnandola a polenta. La
parte della miscela appena descritta che non era utilizzata veniva messa in
congelatore e veniva riutilizzata l’indomani se lei c’era. Come detto se lei
non c’era noi dipendenti cucinavamo cibo fresco”
(PP N S 30.8.2006).
Questo pastone, in cui confluivano gli avanzi di più giorni di
pasta, di polenta, di minestrone e di riso, il tutto sapientemente tritato,
aveva un sapore acido, puzzava e faceva schifo (PS V A 22.3.2005, N S
30.3
, P M 31.3.2005, C 25.3.2005, S R 24.3.2005, K I 10.3.2005, P C 31.3.2005,
P C R 23.3.2005 e L G 10.4.2005 nonché PP V A 16.9.2005, C S 16.9.2005 e E S
28.3
), ma ciò malgrado, se l’accusata era presente, era obbligatorio farlo
mangiare ai bambini (PS V A 22.3.2005, P M 31.3.2005 e P C 31.3.2005) e AC 1,
per cerziorarsene, verificava nella pattumiera che non fosse stato buttato via
(PS C S 25.3.2005 e E S 10.4.2005).
Oltre a ciò, sempre a dire di alcune ex dipendenti, ai bambini
venivano date delle derrate alimentari scadute, ad esempio del sugo a base di
verdure o di mascarpone (PS P M 31.3.2005 e PP P M 21.6.2006), della panna (PS
P 31.3.2005), dei formaggini (PS I M 1.4.2005) così come della frutta non di
prima qualità (I m 1.4.2005). In questo ordine di idee, oltre a richiamare
quanto indicato nel considerando 20 della presente decisione, vedasi anche le
seguenti dichiarazioni di P M e P C:
"
un giorno stavo preparando da mangiare, stavo cucinando della
pasta con il sugo.
Ad un certo momento ho prelevato dalla dispensa una bottiglia di
sugo, mi sembra una passata di pomodoro, per condire la pasta.
Ho aperto il tappo della bottiglia del sugo ed ho notato un
vermetto (cagnotto) morto, sotto il tappo, altezza ultimo filetto della
bottiglia di vetro.
Il verme in questione non era sulla bottiglia ma all’esterno, sul
vetro.
Avevo detto a di questo verme, mi diceva di non preoccuparmi in
quanto il verme era all’esterno e di adoperare comunque il sugo.
Io ho nascosto questa bottiglia e ne ho adoperata un’altra”
(PS P 31.3.2005);
"
In un’altra occasione, avevamo preparato della pasta fresca.
Mentre noi, come pure i bambini mangiavamo la pasta, avevo modo di
scorgere tre vermi cotti, nella pasta asciutta.
Non so da dove venissero questi vermi, non credo dal sugo, presumo
dalla pasta.
Noi impiegate avevamo fatto notare a AC 1 che nella pasta asciutta
da dare ai bambini, vi era la presenza di questi tre vermi.
AC 1 ci diceva di buttare via i vermi, di rimuoverli e dare
comunque la pasta ai bambini”
(PS P M 31.3.2005);
"
Un giorno stavo mischiando la pasta riscaldata con un po’ di sugo
e mi sono accorta che dentro c’era un verme. L’ho riferito alla signora AC 1 e
lei mi ha semplicemente risposto di togliere il verme e di dare comunque la
pasta ai bambini”
(PS P C 31.3.2005),
senza altresì dimenticare come, secondo P C R, la regola di base
al momento del pranzo era che:
"
il piatto che lei dava bisognava finirlo, con le buone o con le
cattive”
(PS P C R 23.3.2005),
o altrimenti detto
"
alle ore 1100 (ndr:
i bambini) mangiavano, piatti stracolmi ed erano obbligati a finire
tutto”
(PS P M 31.3.2005).
A merenda, invece, venivano quasi sempre propinati dei budini,
spesso scaduti (PS V A 22.3.2005, N S 30.3.2005, C 25.3.2005, S R 24.3.2005, P
C 31.3.2005, P C R 23.3.2005, E L 1.4.2005 e E S 10.4.2005, PP N S 30.8.2006 e
P M 21.6.2006 nonché considerando 20 della presente decisione) se non già
ammuffiti (PS V A 22.3.2005 e L G 10.4.2005) perché acquistati in grandi
quantità con le azioni dei supermercati (PP N S 30.8.2006, P M 21.6.2006 e E S
28.3
), che venivano preventivamente scongelati o improvvisamente
riscaldati al forno microonde (PS V A 22.3.2005, P C R 23.3.2005 e P
21.4
), il tutto, almeno in un’occasione, con una manifesta imperizia visto
che un bambino ebbe un inizio di congestione (PS P 31.3.2005, E L 1.4.2005, P M
9.5.2005
e I 19.5.2005).
34.
Le tavole processuali
fanno poi reiteratamente richiamo a ripetuti atti di violenza di AC 1 nei
confronti dei suoi piccoli ospiti e questo sia in generale che, soprattutto, al
momento del pranzo.
Si comincia con l’alzar la voce e sgridare per vari motivi (PS N S
12.5.2005
e C 11.5.2005 nonché PP P C 19.6.2006, P M 21.6.2006 e I M 6.9.2996),
per poi passare a sberle o sculacciate sul sedere o sul viso (PS N S 12.5.2005,
V A 26.4.2005, C 11.5.2005 e P C R 20.4.2005 nonché PP N S 30.8.2006 e V A
16.10
) sino anche a tirare i capelli (PS P C R 22.4.2005).
Ma è soprattutto al momento del pranzo se il bambino rifiutava per
qualsivoglia motivo di mangiare che si concentravano le maggiori violenze,
partendo anche in questo caso dal semplice alzar la voce (PS I M 10.5.2005 e PP
S R 3.5.2006) per poi cadere in varie forme di costrizione fisica tra cui la
pressione del cucchiaio sulla bocca per farla aprire (PS P 31.3.2005 e 21.4.2005,
C 11.5.2005, V A 26.4.2005 e P M 9.5.2005), la chiusura del naso
rispettivamente la pressione con le dita sulle mascelle (PS C 25.3.2005 e
11.5
, I 10.5.2005, Alonso 26.4.2005 e N S 12.5.2005 nonché PP V A
16.10.2006
e N S 30.8.2006), il tirare i capelli (PS P C R 22.4.2005), delle
sberle sulle mani o sul viso (PS E S 10.4.2005) sino a non meglio precisate
forme di ingozzamento (PS E L 1.4.2005, P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005 e E S
10.4
).
In quest’ottica e a puro titolo d’esempio si vedano le seguenti
tre dichiarazioni di P C R, P e R S che ben inquadrano il momento del pranzo,
iniziando da un veloce riassunto dei metodi di forzatura messi in atto dall’accusata:
"
Se un bambino non mangiava, lei lo prendeva in braccio, gli
teneva le braccia con una mano, e con l’altra metteva il cucchiaio in bocca. Se
il bambino non apriva la bocca, gliel’apriva con la forza, con il cucchiaio,
facendo leva sul labbro. Oppure schiacciando sulle guance, premendo quindi
sulle mascelle. Un altro sistema che ho visto usare più volte era chiudere il
naso del bambino, il quale, chiaramente, non potendo respirare, apriva la
bocca. Il bambino non aveva neppure il tempo di ingoiare tra una cucchiaiata e
l’altra, visto che la AC 1 lo imboccava velocemente”
(PS P C R 23.3.2005),
per poi richiamare quelle che, spesso, erano le conseguenze di
tali costrizioni:
"
C’erano dei bambini che evidentemente vomitavano e per la
forzatura che lei imponeva e per la schifezza che mangiavano”
(PS P 31.3.2005),
e ricordare, per finire, cosa succedeva quando un bambino non
voleva mangiare:
"
Nell’ora del pasto AC 1 usava la forza nei confronti dei bambini
che non volevano sedersi a tavola e stare seduti.
AC 1 li prendeva per le braccia e li metteva giù con forza sulla
panca.
Se un bambino non voleva stare seduto, lo afferrava per un braccio
e con l’altra mano, da sotto il tavolo prendeva le gambe, tirandole per farlo
in pratica sedere, lo faceva in modo nervoso, con una certa forza, una forza
sufficiente a piegare la resistenza del bambino interessato.
E’ logico che i bambini dopo questo trattamento piangevano.
Se i bambini continuavano a piangere AC 1 s’innervosiva
ulteriormente, ed urlava nei loro confronti, dicendo di stare zitti.
Se non bastava questo dava loro una sberla forte sulle manine oppure
sulla bocca adoperando il suo palmo della mano,
Con forte intendo dire che i bambini piangevano dopo questo gesto.
Io non ho mai visto lasciare dei segni sulle manine o sulla bocca.
Di conseguenza i bambini s’impaurivano, lo si capiva in quanto
erano agitati e tutti iniziavano a piangere.
Se un bambino non smetteva di piangere allora veniva sollevato con
forza (lo prendeva per le braccia) e tenuto per le braccia lo portava nella
stanza da letto e lo appoggiava con forza nel lettino sempre tenendolo per le
braccia; il bambino prendeva un bel colpo, la AC 1 non prendeva nessuna precauzione per quanto riguarda la testa del bambino interessato…
Quindi il bambino veniva lasciato da solo nella camera a piangere”
(PS S R 24.3.2005).
35.
Se un bambino iniziava
a piangere, rispettivamente non smetteva subito dopo esser stato richiamato,
sempre secondo le anche qui univoche dichiarazioni di alcune ex dipendenti, AC
1.
cominciava ad alzar la voce (PS N S 12.5.2005) per poi passare a metodi più
drastici come delle sculacciate sul sedere (PS N S 30.3.2005 e 12.5.2005 nonché
C S 25.3.2005 e 11.5.2005), delle sberle sul viso (PS V A 22.3.2005, P C R
23.3.2005
e N S 30.3.2005), degli scrollamenti alle braccia (PS C S 11.5.2005 e
P C R 23.3.2005), la mano sulla bocca (PS P C 28.4.2005, P M 9.5.2005, C S 25.3.2005,
M G 12.4.2005 e P C R 22.4.2005) o il premere la testa del bambino contro il
proprio petto (PS V A 26.4.2005).
36.
Altra pratica
dell’accusata, poiché è questo quello che le dichiarazioni testimoniali dicono,
era mettere i bambini in camera a lasciarli piangere sino allo sfinimento o
sino a che si addormentavano (PS V A 26.4.2005, C 25.3.2005 e 11.5.2005, N S
12.5
, P C R 20.4.2005 e 22.4.2005, P C 21.4.2005, I M 10.5.2005, L G
10.4.2005
nonché PP N S 30.8.2006), identico procedere messo in atto anche
quando si rifiutavano di mangiare (PS N S 12.5.2005, Casari PS 25.3.2005, V A
26.4.2005
e P C R 22.4.2005).
37.
Con espresso
riferimento ai punti 1.4 e 3 AA l’istruttoria ha permesso di accertare come
presso il __________ i singoli lettini avessero delle sbarre in legno (AI 265
fotografie no. 71, 72 e 87) a cui, durante l’obbligatorio riposo pomeridiano
dalle ore 13.00 alle ore 15.30 (P C R 23.3.2005), ricordato come a dire
dell’accusata:
"
Alle ore 1300 i bambini vanno a letto. Al massimo alle 1315 tutti
sono giù. Tutti i bambini fanno la nanna”
(PS AC 1 5.4.2005),
venivano legati i lacci dei sacchi letto in cui giacevano i
bambini. In quest’ottica e seppur rammentato come in base al punto 1.4 AA un
tale procedere non è oggetto di imputazione, si vedano i seguenti passaggi
delle testimonianze di S R, P C e P M :
"
ADR che il sacco in cui venivano messi i bambini, tutti
compresi i neonati, è di quelli del tipo in commercio. Questi sacchi ai loro
lati hanno dei lacci che venivano legati al letto, non vi erano lacci sopra. I
bambini venivano messi a pancia in giù. I bambini, essendo legati i sacchi al
letto, non potevano né girarsi né alzarsi. I bambini potevano muovere le gambe
nel sacco, le gambe e la testa fuori dal sacco”
(PP S R 3.5.2006);
"
ho assistito a bambini che piangevano in modo prolungato e poi
venivano messi nei sacchi appositi (in commercio) che venivano legati ai
lettini. I bambini, (anche sotto l’anno, anche di 4 o 5 mesi che in pratica non
si muovevano), venivano messi a pancia in giù in questi sacchi e negli stessi
potevano muovere unicamente le braccia e la testa”
(PP P C 19.6.2006);
"
ADR che con sacco a pelo intendo quei sacchi in commercio fatti
apposta per i bambini per far sì che non si scoprino nel letto e in cui vengono
infilate le braccia e la testa.
ADR che questi sacchi hanno dei lacci che potevano poi essere
legati al letto. I bambini venivano messi a pancia in giù e talvolta, mi è
stato riferito dalle mie colleghe e dalla signora AC 1 stessa, che ella aveva
provveduto a legare tali sacchi al letto”
(PP P M 21.6.2006).
Se però questo primo espediente per assicurare i bambini a letto
non si rivelava sufficiente poiché riuscivano ad alzarsi e tentavano, se non
addirittura riuscivano, a scavalcare le sbarre, subentrava, per fissarli
definitivamente, l’uso di bretelle, procedimento ammesso dalla stessa accusata
nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 5.4.2005 a patto che i
genitori, precedentemente informati, si fossero dichiarati d’accordo:
"
In tutti i casi i sacchi non vengono legati al letto in alcun
modo salvo disposizione della mamma. Se la mamma dice che bisogna fissare
questi sacchi al letto questo fissaggio avviene mediante una bretella ossia
quelle che servono per reggere i bimbi e insegnarli a camminare (tipo
guinzaglio)”
(PS AC 1 5.4.2005).
E che presso il __________ l’uso di queste bretelle (doc. TPC 60)
fosse non l’eccezione ma la regola per bloccare i piccoli ospiti nei loro letti
durante le ore di riposo pomeridiano ne danno chiara conferma le seguenti
dichiarazioni in Polizia e dinanzi al PP di N S, I M e P C R:
"
Devo dire che i sacchi per dormire di solito venivano impiegati
per bambini di età sino ai due anni, dipendeva pure dalla corporatura.
Gli altri venivano messi nel lettino e legati allo stesso con dei
lacci non elastici, che si fissavano tra loro con un dispositivo di chiusura al
centro, chiusura a clip, in plastica.
A domanda rispondo che questi lacci erano una sorta di bretelle
che erano fissate al lettino e quindi i bambini infilavano le loro braccia.
Le bretelle venivano unite tra loro con un clip; erano bretelle
regolabili in lunghezza, con questo sistema i bambini erano più liberi di
muoversi”
(PS N S 30.3.2005);
"
ADR che praticamente tutti i bambini, anche quelli calmi che non
piangevano e che non si alzavano dal letto, venivano legati, vuoi nei sacchi,
vuoi con le bretelle e ciò quando era presente la signora AC 1”
(PP N S 30.8.2006);
"
La AC 1 mi aveva mostrato delle bretelle (tipo cintura di
sicurezza delle auto) con una chiusura a gancio e mi aveva detto di usarle
qualora un bambino non ne voleva sapere di rimanere a letto. In pratica avrei
dovuto legarlo con quelle bretelle in modo tale che il bambino rimaneva
immobilizzato sul letto”
(PS I M 1.4.2005);
"
che secondo me le bretelle che la signora AC 1 usava regolarmente
per legare i bambini al letto non sono del tipo di quelle che utilizzano i
bambini quando imparano a camminare, bensì sembravano di altra provenienza”
(PP I M 6.9.2006);
"
Preciso che talvolta la, se mancavano i sacchi per i lettini,
usava le bretelle che si usano quando i bambini piccoli iniziano a camminare,
le bretelle venivano infilate sotto il materasso e fuoriuscivano unicamente le
due estremità che poi si attaccavano sopra il bambino, senza stringere”
(PP P C R 4.10.2005).
Questo sistema di legatura dei bambini non nel sacco letto ma,
singolarmente o a suo rinforzo, mediante l’uso di bretelle avrebbe trovato
concreta applicazione anche per alcuni dei casi di cui al considerando 24 della
presente decisione. In questo senso, oltre a ricordare le dichiarazioni di K M
e Ma nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio di Polizia del 21.4.2005 e
del 1.4.2005 (considerando 11 della presente decisione) si vedano i casi di PL
13.
(PS C S 25.3.2005 e considerando 52 della presente decisione), PL 14 (PS P G
23.4.2005
e considerando 53 della presente decisione), PL 40 (PS N S 12.5.2005
e considerando 66 della presente decisione) e PC 31 (PS P M 9.5.2005, I M 10.5.2005
e P C 21.4.2005 nonché considerando 67 della presente decisione).
38.
Gli atti
predibattimentali danno poi altri spaccati del __________, tra cui si ricorda
tutta una serie, se non di crasse bugie, di false informazioni propinate ai
genitori per tranquillizzarli dicendo loro che i rispettivi figli avevano
sempre mangiato tutto senza mai vomitare anche perché ogni giorno venivano
cucinati cibi freschi (PS V A 22.3.2005, K I 10.3.2005 e L G 10.4.2005), che
avevano dormito bene tutto il pomeriggio (PS L G 10.4.2005), che non avevano
mai pianto (PS V A 22.3.2005) e che se fosse successo sarebbero stati presi in
braccio e coccolati (PS K I 10.3.2005), che venivano fatti giocare in giardino
(PP V A 16.10.2006) così come portati al lago a passeggiare (PP V A
16.10
), insomma che tutto e sempre funzionava in modo ottimale (PS E S
10.4
), quasi idilliaco.
Alcune ex dipendenti nelle loro dichiarazioni hanno poi sostenuto
che l’accusata tenesse una sorta di doppia contabilità: una in cui aumentava il
numero delle ore sulle schede di ogni singolo bambino alfine di incassare di
più (PS L G 10.4.2005 e M G 12.4.2005), l’altra per marcare in difetto il loro
numero e la presenza oraria per così eludere eventuali controlli da parte
dell’autorità amministrativa visto le esistenti restrizioni alla sua
autorizzazione provvisoria (PS E S 10.4.2005 e P C 31.3.2005 nonché
considerando 7 della presente decisione), fermo restando come non disdegnasse
di manipolare le schede delle ore del personale per così pagarlo meno (PS L G
10.4.2005
e M G 10.4.2005).
Per finire e sempre secondo alcune delle ex dipendenti, AC 1 aveva
imposto altre regole di comportamento tra cui quella che se i bambini piangono
non si devono prendere in braccio altrimenti non si abituano a stare con gli
altri (PS I M 10.3.2005 e I 1.4.2005 nonché PP C S 16.9.2005), che i genitori,
al momento di riprendere i loro figli, dovevano attendere fuori dalla porta
d’entrata e che se durante il riposo pomeridiano i bambini piangevano era
vietato andare a vedere cosa stava succedendo (PS P C i 31.3.2005, P C R
23.3.2005
e E D-B 15.3.2005).
Svariate regole che però, per quel che concerne il pranzo ed il
riposo, C S, nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 25.3.2005, ha
saputo felicemente riassumere in poche righe:
"
La teoria di è la seguente:
Da quella porta, indicando quella d’entrata dell’asilo, non esce
nessuno che non abbia mangiato tutto e dormito due ore e mezza.
Lei diceva che magicamente tutti nel suo asilo all’una dormivano e
alle tre e mezza si svegliavano sia bambini che bebé”
(PS C S 25.3.2005).
39.
Come già anticipato AC
1.
si è sempre dichiarata innocente (considerandi 15 e 81 della presente
decisione) e questo non solo in relazione a qualsivoglia ipotesi di reato
dell’AA ma anche in merito a qualsiasi altra censura formulatale contro dalle
sue ex dipendenti così come brevemente riassunta nei considerandi precedenti.
In particolare, per quanto concerne le rivolte accuse di varie
costrizioni a danno dei bambini sia al momento del pranzo che durante il riposo
pomeridiano, l’accusata, nei rispettivi suoi verbali d’interrogatorio in
Polizia e dinnanzi al PP, si è così espressa:
"
se un bambino non vuole mangiare di solito si prova ugualmente a
farlo mangiare ma senza forzarlo. Di solito sono bambini che vanno via a
mezzogiorno e la mamma dice che se non mangia si arrangia lei...
non capitava quasi mai che un bambino non volesse mangiare anche
se è chiaro che vi sono dei bambini che mangiano di più e altri di meno”
(PS AC 1 5.4.2005);
"
Ribadisco che io non urlavo mai, né con le collaboratrici, né con
i bambini…
Adr: che non c’erano bambini difficili da imboccare…
Ogni bambino aveva il suo cucchiaio…
E se un bambino non voleva mangiare, come spesso capita a
quell’età, cosa succedeva?
Risposta:
Gli si portava via il piatto e poi si diceva alla mamma che non
aveva voluto mangiare, o aveva mangiato solo in parte.
Domanda:
Ci sono stati bambini che venivano da lei convinti, in un modo o
nell’altro, a mangiare con urla, o forza fisica?
Risposta:
Non esiste.
Domanda:
Su questo punto vi è una chiamata in causa della sua persona, su
vari anni. Dagli atti risulta che lei convinceva i bambini a mangiare con la
forza. Prenda posizione.
Risposta:
Non è assolutamente vero.
Il Magistrato mi fa rilevare che sono diverse le testimonianze che
convergono su questo aspetto.
Da parte mia dichiaro che non posso ammettere una cosa non
avvenuta.
Domanda:
Da atti d’inchiesta risulta che lei chiudeva il naso dei bambini,
per far sì che aprissero la bocca, premeva le dita sulle mandibole, per
provocare l’apertura della bocca, dava anche delle sberle, e questo allo scopo
di imboccare i bambini. Capitava anche che alcuni bambini vomitassero, e
vomitassero il pastone da più persone definito acido e immangiabile, che faceva
schifo, e malgrado ciò lei continuava ad imboccarli, quasi ad ingozzarli
rapidamente. Quei bambini che erano in preda ai pianti e agli strilli a causa
del trattamento subito, venivano messi in un locale buio, e questo capitava
anche con i bambini che piangevano perché non volevano dormire. Prenda posizione.
Risposta:
Io dico che non è assolutamente vero”
(PP AC 1 26.4.2005);
"
Il Magistrato mi chiede cosa facevo se un bambino si rifiutava di
mangiare.
Dichiaro che si aspettava un momento fino a che il bambino aveva
fame e poi mangiava.
Il Magistrato mi contesta, come peraltro fatto nei verbali dove mi
sono stati contestati i singoli casi, che dagli atti risulta che io mettevo in
atto costrizioni di varia natura.
Assolutamente falso”
(PP AC 1 18.10.2005);
"
Non è mai successo che un bambino non volesse dormire. Solitamente
un bambino si addormenta vedendo gli altri che dormono. E’ una fascia di età
molto regolare ed hanno bisogno di dormire. Io non ho mai incontrato alcuna
difficoltà ad addormentare uno dei miei piccoli ospiti”
(PS AC 1 5.4.2005).
Insomma, per AC 1 il suo asilo è sempre stato, e non solo per il
nome, un vero e proprio paradiso dove di solito i bambini:
"
corrono felici e contenti a giocare e bisogna corrergli dietro
per togliergli le scarpe.
Io ho persino delle mamme che è il terzo bambino che portano e non
ho mai avuto alcuna difficoltà come già detto ne con le mamme ne con i bambini”
(PS AC 1 5.4.2005);
il tutto in un ambiente perennemente armonioso e felice così come
trasparirebbe dal seguente quadretto tratto dal suo verbale d’interrogatorio del
7.4
:
"
quando io arrivavo all’asilo tutte le mattine, i bambini erano in
sala giochi. Io andavo al cancelletto a salutarli, e tutti mi correvano,
facevano la gara per venire a farmi il bacio, ciao tata, ciao tata. E tutti
venivano, facevano il bacio e salutavano, tutti. E le mie ragazze, più volte
hanno detto alternativamente, si sono sempre meravigliate che loro erano lì da
tutte le mattine, e dicevano e non ci cagano neanche, mentre io che arrivavo
fresca fresca venivano a farmi tutti i baci”
(PS AC 1 7.4.2005).
40.
Prima di rispondere
alla fondamentale questione a sapere a quale delle due versioni, da una parte
le dichiarazioni di innocenza dell’accusata (considerandi 15, 28 e 39 della
presente decisione), dall’altra parte quelle delle ex dipendenti attestanti
vari tipi di maltrattamento a danno degli ospiti del __________, la Corte ha creduto, trovasi opportuno ricordare come, in merito all’accertamento dei fatti e
alla valutazione delle prove, il giudice penale disponga di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché sentenza non pubblicata
del TF 6P.218/2006 del 30.3.2007) così che per ammetterne l’arbitrio non è
sufficiente criticarne la sua decisione o anche contrapporvi una diversa
versione dei fatti per quanto sostenibile od anche preferibile. E’ invece
necessario dimostrare che la valutazione delle prove fatta nella prima sentenza
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia.
In particolare il TF ha già avuto modo di precisare che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario solo se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure ancora quando ha tratto dal materiale probatorio
disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8). Secondo la vigente
giurisprudenza in assenza di prove certe il giudice può fondare il proprio
convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico,
obbiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare
poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi
valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono costituire un valido
fondamento al convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF
6P.37/2003 del 7.5.2003).
Ciò posto la Corte, dopo attento e serio esame di tutte le tavole
processuali, è giunta al sereno ma nello stesso tempo più che solido
convincimento che quanto raccontato dalle ex dipendenti, così come riassunto
nei considerandi da 29 a 38 della presente decisione, altro non é che la fedele
e non enfatizzata rappresentazione di quella che era la normale quotidianità al
__________.
In questo contesto sono troppe e numerose le chiamate di
colpevolezza nei confronti di AC 1 sia da parte delle ex dipendenti che,
laddove risultanti dagli atti, da alcuni dei verbalizzati genitori (considerandi
da 41 a 72 della presente decisione) per non essere credibili, chiamate che non
solo coprono l’intero periodo dal 16.4.2003 al 5.4.2005 (considerando 24 della
presente decisione) ma che, inoltre, provengono da più ex collaboratrici che,
spesso, neppure ebbero a lavorare assieme (in questo senso, ma solo come
esempio, vedasi come P C __________, P M e IM hanno iniziato a lavorare presso
questo asilo nido solo dopo il licenziamento di V A e P C R, PS P C 31.3.2005,
P M 31.3.2005, I M 1.4.2005, V A 22.3.2005 e P C R 23.3.2005 nonché
considerandi 5, 13 e 18 della presente decisione).
La Corte non disconosce come in alcuni casi queste dichiarazioni
presentino delle parziali differenze (considerandi da 29 a 38 della presente decisione) che però, proprio perché minime e secondarie, non sono tali da
modificare l’essenza né il comune contenuto di ogni singolo racconto. Anzi
proprio queste loro diversità, a dire il vero comprensibili già solo perché
affermazioni riferite a fatti avvenuti non poco tempo prima della
verbalizzazione ma addirittura mesi se non anni prima, rafforzano l’assoluta
fedefacenza di queste dichiarazioni, la cui attendibilità, a contrario, avrebbe
dovuto esser messa in dubbio se, giustappunto, fossero risultate, tra loro,
talmente ciclostilate da non sembrar più vere.
La sostanziale e complessiva credibilità data dalla Corte alle
dichiarazioni delle ex dipendenti del __________ così come riassunte nei
considerandi da 29 a 38 della presente decisione trova poi ulteriori conferme
in altre risultanze all’incarto.
In primo luogo, come nel caso di K M, dal concreto esempio di un
chiaro segnale di allarme dato ad un genitore da una ex dipendente
(considerando 11 della presente decisione) con la successiva domanda perché
farlo se, quanto riferito, non fosse stato vero.
Secondariamente dal fatto che due di queste ex collaboratrici, e
meglio K I, che pure s’attivò scrivendo subito al DSS (considerando 10 della
presente decisione) e E L (considerandi 18 e 26 della presente decisione),
hanno lasciato il loro posto d’impiego al __________ dopo nemmeno una
settimana:
"
il mio stage è iniziato il 13 settembre ed è finito il 20
settembre 2004…
Io ho smesso il mio stage perché non ritenevo che avesse senso
stare in un asilo così, e non condividevo assolutamente i metodi che venivano
messi in atto”
(PS K I 10.3.2005),
rispettivamente un solo giorno, il 23.3.2005, per E L poiché aveva
vissuto:
"
una brutta esperienza come pure per i bambini presenti, spero non
si ripeti più”
(PS E L 1.4.2005),
senza altresì dimenticare come anche M G, il 15.11.2004, dopo aver
assistito all’ennesimo eccesso dell’accusata, se ne andò arrabbiato per poi non
più ripresentarsi (PS M G 12.4.2005 e considerando 12 della presente
decisione).
E che dire poi delle reiterate segnalazioni di mal funzionamento
di questo asilo, di maltrattamenti vari a danno dei piccoli ospiti e di
irregolarità contabili portate a conoscenza di E D-B e di D C da parte di K I, P
W A M, M G, P C, P M, I M e C S nelle circostanze di tempo e luogo già
descritte nei considerandi 10, 12, e 13 della presente decisione.
Confrontata con così tante prove, circostanziate ed univoche, la Corte si è allora chiesta se tali dichiarazioni a danno dell’accusata così come rese nei
rispettivi loro verbali d’interrogatorio di Polizia da buona parte delle ex
dipendenti (considerando 26 della presente decisione) fossero dettate non dal
nobile sentimento di raccontare solo ed unicamente la verità ma avessero la
loro origine in motivi di rivalsa o di rancore nei confronti dell’accusata,
così come, per V A e P C R, nel loro licenziamento in tronco dell’ottobre 2004
(PS V A 22.3.2005 e P C R 23.3.2005) o, per P C, P M ed I M, dall’interruzione
del rapporto d’impiego il 22.3.2005 (PS P C 31.3.2005, P M 31.3.2205 ed I M 1.4.2005).
Per serenamente rispondere a questo quesito trovasi allora
sufficiente richiamare le seguenti dichiarazioni di alcune delle principali
accusatrici di AC 1:
"
Io non ho alcun motivo di rancore nei confronti della AC 1.
Quello che ho detto l’ho detto perché ritengo importante che noi adulti
difendiamo i bambini, che, a questa età, non sono in grado di difendersi da
soli. Ho saputo che era stata aperta questa inchiesta, e ho ritenuto importante
portare il mio contributo affinché possa essere fatta luce sulle responsabilità
di AC 1 ”
(PS V A 22.3.2005);
"
Concludo precisando che nonostante quello che ho vissuto in
questo asilo nido, ho mantenuto dei rapporti discreti con AC 1, verso la stessa
non ho alcun motivo di risentimento, ma sono sconcertata da come lei ha gestito
e gestisce questa struttura.
La ritengo una cosa inammissibile.
(PS C S 25.3.2005);
"
Io non ho ragioni di risentimento nei confronti di AC 1. Quello
che mi dispiace è che tratti in questo modo i bambini. I piccoli che
frequentano quella struttura non sono in grado di difendersi da soli”
(PS P C R 23.3.2005);
"
Voglio dire che tutto quanto ho raccontato non è rancore nei
confronti della AC 1 bensì la sacrosanta verità. Evidentemente non ho il
pensiero positivo nei confronti di questa donna ma i fatti che ho raccontato
non hanno nulla di personale. Non si può accettare che dei bambini vengano
trattati in questo modo. E’ estremamente pericoloso lasciare che la AC 1 continui ad occuparsi in questo modo di bambini che oltre tutto non hanno la facoltà di
esprimersi e devono solo subire”
(PS P C 31.3.2005);
"
nei confronti della Signora AC 1 non porto alcun rancore
nonostante tutto...
Quello che ho detto sino ad ora è la verità ed i fatti sono
dimostrabili”
(PS P M 31.3.2005);
"
Devo dire che io non ho alcun sentimento di risentimento o altro
nei confronti della AC 1. Ho raccontato, come mi è stato chiesto, quello che
succedeva tra quelle mura, solo perché ho capito che era importante per il bene
dei bambini che vivono in quella struttura, a contatto con la AC 1”
(PS S R 24.3.2005);
"
ADR che non nutro risentimenti nei confronti della signora AC 1”
(PP N S 30.8.2006).
Ed allora, se così è, in uno scenario come quello sino ad ora
descritto, neppure la seguente affermazione di N S nel suo verbale
d’interrogatorio del 30.8.2006 dinanzi al PP:
"
ho sentito ex colleghe dire riferendosi alla signora AC 1 gliela
facciamo pagare ciò dopo che avevano smesso di lavorare al __________; si
tratta di V A e P C. V …mi aveva detto che non le andava bene di essere
licenziata e che avrebbe tirato fuori tutto il casino, vale a dire tutto quello
che non andava al __________, che non aveva un titolo adeguato e poi tutto
quanto da me descritto nei verbali di Polizia oggi confermati”
(PP N S 30.8.2006);
può servire a modificare alcunché.
In primis perché sconfessata dalle stesse dichiarazioni di V A e
di P C R nei rispettivi loro verbali d’interrogatorio di Polizia del 22.3.2005
e del 23.3.2005 così come poco sopra ritrascritte (PS V A 22.3.2005 e P C R
23.3
). Secondariamente perché queste due ex collaboratrici non sono le
uniche che hanno circostanziatamene accusato AC 1. Del resto, leggendo
acriticamente questa dichiarazione di N S, l’unica cosa che si può concludere è
che V A, liberata da un qualsiasi obbligo professionale nei confronti di AC 1,
poteva raccontare a chi avesse voluto ascoltarla “tutto quello che non
andava al __________” e questo non per il gusto di fargliela gratuitamente
“pagare” ma solo per finalmente dire la verità.
Di seguito e quale ulteriore mattone per l’assoluta credibilità
delle dichiarazioni di colpevolezza rilasciate dalle ex dipendenti di cui al
considerando 26 della presente decisione si ricorda come ben 9 di loro (V A, C
S, P C R, I M, P C, P M, R S, E e N S), a seguito di ciò, si siano viste aprire
un procedimento penale per i presupposti reati di violazione del dovere
d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP), lesioni semplici (art. 123 CP)
e vie di fatto (art. 126 CP, AI 302 e 395, doc. TPC 17 nonché considerando 18
della presente decisione).
Certo ci si può domandare, e la Corte l’ha fatto, come mai a fronte di quanto risultante dai considerandi da 29 a 38 della presente decisione, tutte queste ex dipendenti, eccezion fatta per K I, E L e M G, abbiano continuato a
lavorare presso il __________ e se quindi questo loro apparentemente
contraddittorio comportamento non infici irrimediabilmente la così accertata
loro credibilità.
A tale quesito la Corte ha risposto negativamente già solo perché
il coraggio delle proprie azioni e l’onestà morale non sono valori che si
acquistano liberamente al mercato. C’è chi si comporta come i tre sopraccitati
e c’è invece chi, già solo perché ha bisogno di lavorare (PP N S 30.8.2006 e P C
R PP 4.10.2005), fa finta di niente, accetta quello che non vorrebbe e per
tacitare la propria coscienza si inventa tutta una serie di giustificazioni a
cui, di fondo, vuole credere. In questo senso, e senza che ciò possa inficiare
la loro credibilità, i seguenti passaggi dei verbali d’interrogatorio in
Polizia e dinanzi al PP di V A, C S e P C R:
"
Quando ho iniziato a lavorare ho capito subito come andavano le
cose, da una parte ho saputo che ella aveva un figlio poliziotto…
Io mi sono quindi sentita impotente e ho ritenuto la miglior cosa
che potessi fare era lavorare al __________ facendo di tutto affinché la
signora AC 1 restasse distante dall’asilo…
sono restata al __________ per le ragioni esposte in precedenza,
vale a dire che con la mia presenza pensavo di frenare l’agire della signora AC
1”
(PP V A 16.10.2006);
"
Come detto con le altre colleghe, A V, P, P M, P CO R (alla fine
vi era anche I M), ci eravamo parlate e non ritenevamo giusto verso i bambini
abbandonare così la struttura; ci avrebbero rimesso solo loro visto come la li
trattava”
(PP C 16.9.2005);
"
Per me e le mie colleghe era diventato straziante vedere queste
scene di violenza, e sentire i bambini che piangevano ed urlavano. Non so cosa
ci bloccava nel dire prima queste cose. Forse era il fatto anche di non avere
storie. A nessuno piace fare queste cose. Poi, la AC 1 diceva che era il metodo, e ci plagiava. Io, di fronte a questa violenza, mi sentivo impotente. Non sapevo
cosa fare. Con le sue moine, le sue parole, la AC 1 riusciva sempre ad aver ragione…
Tra noi impiegate discutevamo della situazione, ma con la AC 1 non se ne poteva parlare. Se le si diceva qualcosa, la AC 1 diceva che non c’era da discutere, che si faceva così, che era il metodo.
Io sono sempre rimasta in quella struttura, malgrado ciò che
capitava quando c’era la AC 1, per i bambini, perché mi piaceva stare con loro…
All’inizio, la AC 1 aveva incantato anche me. Perché lei
all’inizio ti tratta bene, incanta i serpenti con i suoi discorsi. Poi, piano
piano, con il passare del tempo, l’ho conosciuta, sempre meglio, e quindi so
che persona é. Non so darmi una spiegazione, francamente, sul perché non ho mai
detto a nessuno, prima di oggi, quello che succedeva fra quelle mura. Io non
sono mai stata intimorita dal fatto che la AC 1 aveva un figlio poliziotto. Lei conosce tanta gente, quello sì, in tutti i campi. Ma più che altro credo
proprio che fosse il suo modo di parlare, che alla fine faceva apparire che
aveva sempre ragione lei”
(PS P C R 23.3.2005).
Data quindi per assodata la credibilità delle chiamate di
colpevolezza delle ex dipendenti del __________ così come esposte nei
considerandi da 29 a 38 della presente decisione trattasi ora di elencare
(considerandi da 41 a 72 della presente decisione) quelle che sono state le
risultanze d’istruttoria non più in generale ma relativamente ad ogni singolo
bambino indicato ai punti 1 e 3 AA la cui posizione, al 16.4.2003, non
risultava ancora prescritta (considerando 24 della presente decisione).
41.
PC 23
Bambino nato il 14.2.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo dicembre 2003 / giugno 2004 (PS 17.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
La maggior parte del tempo l’ha passata in cameretta nel letto a
piangere. Passava ore ed ore a piangere. Lui si addormentava sempre dopo
diverso tempo di pianto, sfinito”
(PS V A 26.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Sia sotto l’aspetto fisico che psichico PC 23 ora gode di ottima
salute, pure il suo sviluppo è assolutamente normale. Mangia di tutto. Inoltre
è un bambino molto sereno.
Preciso però che dal dicembre 2003, periodo in cui ha iniziato ad
andare al __________, PC 23 sta mal volentieri nel lettino, per addormentarsi
ha bisogno della mia presenza accanto, solo in questo caso riesce ad
addormentarsi, al contrario se non sono lì con lui inizia a fare i capricci ed
a cercare la mamma…
Il pediatria di PC 23 è il dottor B di __________. Non mi sono mai
dovuta rivolgere a lui per motivi particolari durante il periodo in cui PC 23
andava al __________”
(PS PC 23 17.5.2005).
Così il suo pediatria Dott. B, __________ nel suo certificato
medico del 29.6.2005:
"
Oggi, PC 23 è un bambino sereno che non sembra essere portatore
di sequele.
Allo status fisico noto un bambino estremamente simpatico, che
oppone all’esaminatore una sana e normale riserva, fase di contestazione
fisiologica.
Nessun segno incompatibile con pregresse sevizie. Status
nutrizionale normale, assenza di anemia.
In conclusione, penso che PC 23 non presenti, nell’immediato,
postumi fisici / psicologici di pregressi maltrattamenti”
(AI 211).
42.
PL 1
Premesso che i suoi genitori non sono mai stati verbalizzati,
anche la sua identificazione è tutt’altro che certa se la stessa si basa solo
sulla seguente dichiarazione di Succurro in Polizia:
"
E’ una bambina originaria dell’__________ ed era molto attaccata
a sua madre V. All’inizio della sua frequentazione all’asilo, faceva molte
storie per rimanervi. AC 1 per farla stare zitta la prendeva in braccio
scrollando energicamente, nel contempo urlava verso di lei”
(PS N S 12.5.2005).
43.
PC 24
Bambina nata il 26.12.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo ottobre 2004 / marzo 2005 (PS PC 24 20.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
All’inizio era sempre obbligata a mangiare, sempre con il solito
sistema del cucchiaino. La bambina era molto testarda, e se non voleva
mangiare, la AC 1 non riusciva a farla mangiare. La AC 1 allora si arrabbiava molto. Quelle poche volte che riusciva ad imboccarla con forza, la
bambina si metteva a vomitare. Poi la madre (che non sapeva nulla di questo
trattamento) aveva spiegato alla AC 1 che la bimba mangiava volentieri il
formaggio. Allora le davamo i formaggini, quelli triangolari. Il giorno che me
ne sono andata la AC 1 mi aveva detto che metteva i formaggini in una scatola
grande, perché erano scaduti, e così non si poteva vedere che lo erano. In
pratica, i formaggini venivano tolti dalla loro confezione originale, che
riportava la data di scadenza, e messi nel contenitore. Diverse volte, quindi,
io ho dato il formaggino a questa bambina, senza sapere che era scaduto”
(PS P C 21.4.2005);
"
Mi ricordo che a PC 24 gli sono stati dati dei formaggini
scaduti, AC 1 aveva cancellato dalle confezioni la data di scadenza”
(PS I M 10.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Da parte mia posso dire di non aver mai riscontrato anomalie nel
senso che le bimbe non sono mai arrivate a casa, dopo l’asilo nido, con lividi
o altre ferite, per quel che riguarda vomito o diarrea, le bimbe, ne hanno
sofferto, ma non quando andavano all’asilo nido __________ …
Dopo aver appreso dai media quanto successo al __________, ho
interpellato le bimbe, e queste non hanno manifestato disagio, anzi, quando
parlavo del posto, dicevano di volerci tornare”
(PS PC 24 20.4.2005);
"
PC 24 (ndr: prima figlia di PC 24)
e Me non sono mai arrivate a casa dall’asilo con lividi o ferite. Le bimbe non
hanno mai sofferto di dissenteria o vomito nel periodo che frequentavano
l’asilo __________ …
Non ho mai notato alcun cambiamento nel carattere delle bambine,
andavano all’asilo volentieri”
(PS PC 24 11.5.2005).
Così il suo pediatria Dr. Med. D F, __________ nel suo certificato
medico del 18.10.2005:
"
al momento dell’incontro del 23 giugno, non c’erano indicazioni
di problemi particolari segnalati dalla famiglia o osservati durante il
soggiorno della piccola PC 24 all’asilo __________.
Tuttavia noterà che ho incontrato il padre in agosto ‘05 il quale
ha descritto problemi che riconoscono quelli riscontrati all’asilo e al
controllo del 01 settembre ‘05 si segnalano incubi notturni, tendenza
all’isolamento della bambina e difficoltà nell’alimentazione.
La paziente è stata vista dapprima al Servizio Medico Psicologico,
poi è stato interpellato il pedopsichiatra Dr. F__________”
(AI 254).
Dell’esito di queste due visite specialistiche gli atti nulla
dicono mentre dalle tavole processuali risulta che questa bambina, nel periodo
6.12.2005
/ 15.3.2006, ha frequentato per 5 volte il Centro Prisma, da cui il
seguente rapporto del 10.12.2006 della Dott.ssa D D’O-D P (di seguito solo Dott.ssa
D’O-D P):
"
Nel corso degli incontri avuti con la sottoscritta, la bambina ha
riferito autonomamente, in maniera frammentaria, con tono emotivo congruo e con
una povertà linguistica giustificata dall’età, di bambini che venivano legati
ai loro lettini all’asilo, di una stanza buia dove bimbi piangono tanto tanto.
Per comprendere perché i bambini si trovassero nella stanza buia, ha risposto:
per castigo, e perché i bambini piangevano? Per paura, buio, soli, legati.
Quindi ha riferito di una AC 1 cattiva, che gridava molto e la obbligava a
mangiare. Ha messo in scena la rappresentazione di questi episodi con una
bambola tenuta stretta in braccio, ingozzata a forza con del cibo immaginario,
con le braccia dietro alla schiena, tenuta sempre ben stretta, poi col naso
tappato e ingozzata nuovamente a forza.
In un’occasione ha riferito di maestre cattive. Alla domanda come
si chiamano? Ha risposto: AC 1 e…ma non ricordava gli altri nomi. Le ho
chiesto: perché cattive? Ha risposto: gridano tanto. Si è quindi messa ad
inveire contro le bambole, che aveva precedentemente disposto in modo da
simulare un momento di pasto, ha dato loro botte e le ha nutrite a forza. In
particolare ha preso in braccio una delle bambole, l’ha tenuta con forza
facendo finta che piangesse, le ha messo una mano sulla bocca e le ha inveito
contro.
Durante l’incontro del 13 febbraio 2005 (ndr: 2006) PC 24 ha fatto un disegno spontaneo (v. allegata fotocopia). Alla domanda cosa hai disegnato? ha
risposto lupo e ha poi precisato paura del lupo. In seguito ha tracciato
diverse righe orizzontali su quanto da lei disegnato dicendo legata. Alla
domanda chi è legata? ha risposto PC 24, asilo e quindi, indicando il disegno,
legata, asilo.
Le indicazioni d’intervento educativo date a suo tempo ai genitori
e il fatto che hanno potuto parlare con la figlia di quanto da lei vissuto ha
portato ad un progressivo miglioramento della situazione personale della
bambina, al diradamento degli incubi, con una riduzione anche della durata del
tempo necessaria per tranquillizzarla, e ad un miglioramento nel rapporto con
il cibo. L’intensa paura del buio si è trasformata in semplice timore che la
bambina, se adeguatamente rassicurata, riesce comunque a superare.
Alla luce di quanto sopra, prima dell’estate 2006, si era quindi
convenuto con i genitori che l’intervento di sostegno si sarebbe rivolto
unicamente a loro tramite regolari consulenze psicoeducative volte a
consolidare la positiva già evoluzione in corso. A seguito però del sensibile
miglioramento, colto dai genitori, un prosieguo dell’intervento non si è più
reso necessario”
(AI 352).
In preparazione del processo la Corte ha quindi richiesto un aggiornamento dello stato di salute psichico della bambina, da cui la lettera di
risposta del 17.2.2010 del rappresentante legale di questa parte civile:
"
Da me interpellato a tal proposito, il padre della bambina, L B,
mi ha informato che la figlia manifesta ancora, sebbene in maniera certamente
meno acuta, alcuni disturbi rilevati dopo la frequentazione dell’asilo nido __________
e già illustrati nel referto qui annesso (incubi; timore del buio; crisi di
rifiuto del cibo). Al momento, non è comunque in corso alcuna presa a carico da
parte di medici o psicologi”
(doc. TPC 35).
44.
PC 3
Bambina nata il 17.7.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo ottobre 2003 / aprile 2005 (PS __________ 17.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
E’ la bambina della quale ho già parlato durante il mio primo
interrogatorio del 31 marzo 2005. Era quella che si trovava nell’ufficio con la AC 1 e il contabile M G. La AC 1 chiudeva la bocca a questa bimba per impedirle di piangere.
Io ho visto la bambina con la mano della AC 1 davanti alla bocca che era
diventata rossa, si vedeva che faticava a respirare. Sono quindi entrata
nell’ufficio, ho preso la bambina e l’ho portata a fare merenda”
(PS P 28.4.2005);
"
Bambina che piangeva e dormiva, AC 1 la sgridava in quanto era
snervante. Ogni tanto la minacciava di metterla nel sottoscala. So che davanti
al contabile M, le aveva messo la mano sulla bocca per zittirla in quanto
piangeva come una pazza”
(PS P 9.5.2005);
"
Il motivo del suo licenziamento (ndr.: di M G) era nato poiché
lui aveva visto maltrattare una bambina da AC 1, che ricordo chiamarsi PC 3,
non conosco il cognome.
Per sentito dire dal contabile come pure dalle ex colleghe, AC 1 in quell’occasione aveva preso in braccio la bambina siccome piangeva e disturbava gli altri,
stringendola al proprio petto con un braccio e con l’altra mano gli tappava
bocca e naso, impedendogli di respirare.
Poi AC 1 la metteva in uno sdraietto e quindi la portava nel bagno
degli adulti, chiudeva la porta e la lasciava lì a piangere”
(PS C S 25.3.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
La bambina stava bene, non ha mai dato segno di non trovarsi bene
al __________.
Mia figlia non ha mai avuto problemi al __________. Ci andava
contenta; questo mi è stato confermato anche da mio marito, che la portava e
l’andava a riprendere.
PC 3 non ha mai avuto problemi di salute durante la permanenza al __________.
Non ho mai dovuto portarla dal pediatra per qualcosa di particolare, se non un
raffreddore”
(PS PC 3 17.5.2005).
Il suo pediatria Dr. Med. C B (di seguito solo Dr. Med. C B),
Lugano nel suo certificato medico del 18.6.2005 ha dichiarato, dopo visione
della cartella clinica, di non aver riscontrato annotazioni degne di rilievo
per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il __________ (AI 193).
45.
PL 4
Bambina nata il 9.9.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo marzo 2004 / settembre 2004 (PS P C 2.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
AC 1 le urlava addosso dicendole di smettere di piangere, delle
volte la metteva al letto al buio, la lasciava da sola a piangere fino a che
non smetteva”
(PS N S 12.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
mia figlia andava volentieri all’asilo, non ha mai pianto
nell’andarci.
Quando andavo a prenderla, era sempre tranquilla, sorridente…
nell’andarla a prenderla, non ho mai riscontrato sul suo corpo
segni o ferite…
Nel periodo in cui PL 4 frequentava l’asilo, non ha mai sofferto
di vomito o dissenteria”
(PS P C 2.5.2005).
46.
PL 35
Bambino nato il 20.5.2000 che ha frequentato il __________ nel
periodo estate 2001 / settembre 2003 (PS RA 2 12.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Veniva ingozzato fino al vomito a pranzo.
Il bambino si lasciava cambiare solo in piedi, se no erano urli e
strilli. Quando lo cambiava la __________ lo metteva giù, sul fasciatolo, e gli
metteva la mano sulla bocca per zittirlo”
(PS P C R 22.4.2005);
"
Questo bambino aveva…un periodo a mangiare pochissimo. La AC 1, durante quel periodo, poteva essere circa due anni fa, non ricordo esattamente quando,
prendeva il bambino con altri due o tre bambini per mangiare…Sentivo che PL 35
piangeva forte, e urlava. Io immaginavo che la __________ gli mettesse le mani
addosso, anche se devo dire che, essendo in sala giochi, non l’ho visto
direttamente.
Comunque quando il bambino arrivava in sala giochi dopo il pranzo,
aveva dei segni in faccia evidenti. Aveva preso delle sberle”
(PS V A PS 26.4.2005);
"
PL 35 era stato costretto da AC 1 a terminare il pasto, in modo violento. AC 1 gli apriva la bocca con forza facendo pressione sulle
mandibole. Ovviamente il bimbo non voleva mangiare. In un occasione Alessandro
aveva vomitato. AC 1 sempre in occasione del pasto aveva dato ad PL 35 anche
delle sberle in faccia; lasciandogli il segno; il bimbo piangeva era
spaventato. AC 1 aveva detto alla madre che era stato un altro bambino a
picchiare PL 35”
(PS N S 12.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Nel mese di luglio 2003 ero rimasta incinta del secondo figlio.
Non ricordo la data esatta ma prima di sapere di essere in attesa, una sera mia
madre era andata a prendere PL 35 all’asilo. In quel frangente AC 1 aveva
raccontato a mia madre, in merito ai problemi di Alessandro con il mangiare,
l’esistenza di una presunta terapia d’urto per risolvere questo aspetto. Mia
madre, ancora quella sera appena arrivata a casa, mi raccontava allibita che AC
1.
le aveva spiegato che c’era una terapia che consisteva a dare uno schiaffo
sonoro al bambino che rifiutava il cibo.
Mia madre mi diceva che AC 1 aveva detto di essere stata
autorizzata in tal senso da un pediatra e che poteva farlo solo lei, in quanto
estranea al nucleo famigliare.
Io ne ero rimasta esterrefatta. Ho tentato di contattarla
immediatamente telefonandole all’asilo ma era sempre occupato. Mia madre mi
aveva pure detto che per farlo, AC 1 necessitava la mia approvazione. Cosa che
evidentemente mai le ho dato…
Il giorno seguente, al mattino, ho accompagnato PL 35 all’asilo…
Nel pomeriggio mia madre si è occupata nuovamente di andare a
prendere PL 35 a __________ per riaccompagnarlo a casa. Nel ritirarlo
dall’asilo AC 1 aveva confermato a mia madre di averlo fatto nel senso che
aveva dato uno schiaffo ad PL 35 per obbligarlo a mangiare.
Io ho visto mio figlio verso le 1600 e lui, e questo era strano in
quel momento, mi diceva ho mangiato tutto dalla t__________. Ho poi notato che
sulla guancia, mi sembra quella sinistra, aveva l’evidente segno di uno
schiaffo. Si vedevano nettamente i segni delle dita. Questi segni rossi sono
rimasti impressi sul viso di PL 35 per diversi giorni.
Ancora nel corso della serata ho telefonato a AC 1 per chiedere
spiegazioni. Lei diceva che PL 35 aveva mangiato tutto, che si era presentata
l’occasione giusta per farlo, intendo lo schiaffo. Secondo il suo dire PL 35 si
era rifiutato di mangiare al che lo aveva colpito con lo schiaffo. AC 1 mi diceva che il bambino non aveva pianto e che poi aveva mangiato tutto. Io le dicevo che non ero
d’accordo con questo suo agire. Ormai lo schiaffo era stato dato e AC 1 mi aveva assicurato che lo schiaffo, o la terapia come l’aveva definita lei, doveva essere fatto
solo una sola volta…
Il pediatra di mio figlio è il dr. R, medico che lo segue da
quando è nato e presso l’Ospedale Civico di Lugano, il dr. W.
L’avevo portato al Civico per via dei problemi durante il sonno di
PL 35, riferiti al fatto che di notte ci raggiungeva nel lettone. Gli avevo
pure accennato i problemi di mio figlio nel mangiare.
Il medico mi aveva detto di non dare troppo peso al fatto che non
mangia. Il medico mi consigliava come affrontare questo problema, nel senso di
fargliela pesare troppo e, in nessun caso, di non obbligarlo”
(PS RA 2 12.4.2005).
Così il suo pediatria Dr. Med. R (di seguito solo Dr. Med. R),
Pregassona nel suo certificato medico del 30.6.2005:
"
Vedo Alessandro per lo più per gli usuali controlli di routine
come pure per eruzioni cutanee….
Alla fine del soggiorno all’asilo nido, il bambino prende una
sberla, fatto questo ammesso dalla stessa titolare dell’istituto. Nessuna
consultazione è avvenuta per questo motivo.
Anomalie fisiche rispettivamente comportamentali non ho potuto
riscontrare”
(AI 220).
47.
PL 36
Bambino nato il 13.1.2004 che ha frequentato il __________ nel
periodo agosto 2004 / aprile 2005 (PS RA 3 30.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Questo bambino veniva messo a dormire da solo, in una stanza
completamente illuminata (non tirava giù le tapparelle), al freddo (camera non
riscaldata, la prima vicina all’ufficio) e poteva strillare per ore, senza che la AC 1 si interessasse a lui o che noi potessimo entrare in camera. La AC 1 riservava questo trattamento a questo bimbo in quanto piangeva e svegliava gli altri
bambini”
(PS P 21.4.2005);
"
Bambino che veniva messo a dormire in una camera da solo, al
freddo (camera più fredda delle altre). Veniva messo in questa stanza in quanto
prima di addormentarsi, i primi cinque minuti, strillava molto”
(PS P M 9.5.2005);
"
Dopo il pranzo AC 1 lo chiudeva in una stanza completamente
illuminata. Questo bimbo piangeva per tutto il tempo, si addormentava esausto”
(PS I M 10.5.2005);
"
Bambino che quando piangeva urlava forte, AC 1 s’innervosiva, lo
prendeva e lo scrollava. Delle volte il bimbo urlava ancora di più”
(PS C S 11.5.2005).
Dichiarazioni del padre:
"
Non abbiamo mai notato nulla di particolare…
mai i bambini hanno avuto problemi di salute particolare…
PL 36 si addormenta tutt’ora sulla mia spalla. Non vuole stare da
solo nel lettino ad addormentarsi. Di notte, se si sveglia, se si accorge di
essere solo. Piange molto forte, è un pianto disperato. Appena uno di noi lo
prende in braccio, si tranquillizza. Anche oggi vuole dormire con la luce
accesa, ha paura del buio. Non sappiamo dire se questo modo di addormentarsi di
PL 36 sia da ricondurre a ciò che ha subito al Baby Paradise, e questo
semplicemente per il fatto che quando andava al nido era molto piccolo, e noi
lo tenevamo con noi per dormire”
(PS RA 3 30.5.2005).
48.
PL 7
Bambino nato il 20.4.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo gennaio 2003 / 31.3.2005 (PS RA 16 9.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
La settimana scorsa, dopo che io e le mie colleghe ce ne siamo
andate, la AC 1 ha preso a lavorare, per un giorno, una nostra amica tale E L
di __________ la quale ci ha chiamate per dirci che aveva dato un budino ad un
bimbo, PL 7 di 2 anni e mezzo, per la merenda e subito dopo averlo mangiato il
piccolo è stato male, era diventato tutto blu in viso. Lei aveva segnalato il
fatto alla AC 1 e questa aveva detto di non preoccuparsi e di portarlo a
giocare con gli altri. Lo stesso ed unico giorno E ha riconsegnato le chiavi
alla AC 1 e se ne è andata via”
(PS P C 31.3.2005);
"
lui faceva storie per togliere i pantaloni per andare a
dormire…Quando c’era la AC 1 lei voleva assolutamente che lui togliesse i
pantaloni. E allora erano strilli di capriccio, che duravano comunque poco, poi
si calmava”
(PS P C 21.4.2005);
"
Bambino che era diventato blu dopo aver mangiato un budino
scaduto. Fatto raccontatomi da E L, in data 23.03.05”
(PS P M 9.5.2005);
"
Bambino che aveva mangiato un budino avariato e che era diventato
viola in viso, era stato male, AC 1 aveva detto alla E L di dare lo stesso il
budino avariato al piccolo. Questo fatto non l’ho visto di persona, mi è stato
riportati da C”
(PS I M 10.5.2005);
"
AC 1 metteva tutti i budini nel forno a microonde per un minuto
per scongelarli. Sta di fatto che i budini, una volta tolti dal microonde erano
ancora molto freddi, quasi ghiacciati.
I bambini sono stato messi nei rispettivi seggioloni ed io avevo
il compito di imboccare PL 7, gli altri li imboccava lei e la M .
Ad un certo punto, mentre davo da mangiare il budino a __________,
questi ha iniziato a tremare, aveva i brividi, lui mi ha detto che non voleva
più mangiarlo. Io mi sono rivolta verso la Signora __________ dicendole che il bambino non voleva mangiare il budino.
AC 1 mi rispondeva normalmente, che il bambino doveva mangiarlo
comunque tutto.
Io personalmente non volevo dare il budino al bambino, AC 1 era
dietro alle mie spalle, non sapevo come comportarmi.
AC 1 diceva di non preoccuparmi e che il bambino doveva mangiare.
Sta di fatto che PL 7 mangiava e tremava.
Ad un certo punto gli sono diventate le labbra ed il contorno
labbra, il mento di colore blu.
Io mi sono preoccupata, dicendo alla Signora AC 1 che il bambino
era diventato blu e lei mi diceva che non dovevo preoccuparmi, anzi di farlo
giocare, correre e che l’importante era che la lingua non indietreggiasse.
PL 7 è andato a giocare in sala con tutti gli altri bimbi e mentre
giocava si vedeva che tremava, aveva i brividi.
Secondo il mio punto di vista Simone ha avuto una congestione”
(PS E 1.4.2005).
Dichiarazioni del padre:
"
Per tutto il periodo in cui PL 7 ha frequentato l’asilo lo stesso non ha mai manifestato dei sintomi o dei segni che ci hanno
indotto a portarlo dal pediatra o a curarlo per qualcosa ad eccezione di due o
tre circostanze in cui da avuto la diarrea e problemi di stomaco che di regola
non ha…Per il resto non abbiamo mai notato nulla di particolare sul corpo del
bambino e lui non ha mai manifestato comportamenti diversi da quello che è la
sua forte personalità, i suoi capricci, ecc…
PL 7 non era impaurito dalla AC 1”
(PS RA 16 9.4.2005).
Così il suo pediatria Dr. Med. R nel suo certificato medico del
30.6
:
"
Vedo PL 7 per lo più per gli usuali controlli di routine come
pure per alcuni episodi infettivi.
Non ho potuto constatare evidenti anomalie fisiche o
comportamentali”
(AI 219).
49.
PL 10
Bambino nato il 19.6.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo ottobre 2004 / marzo 2005 (PS RA 19 7.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Se la __________ era presente, anche lui piangeva per molto
tempo, anche ore, fino allo sfinimento, perché la AC 1 non ci permetteva di entrare in camera a calmarlo, mentre lei, ogni dieci minuti, entrava e strillava di
fare silenzio e di dormire”
(PS P C __________ 21.4.2005);
"
Ho visto che c’era PL 10, bambino di un anno e mezzo circa che
non voleva mangiare, piangeva, faceva i capricci.
Mentre PL 10 piangeva, la Signora __________ ha preso un cucchiaio di gnocchi, approfittando che PL 10 aveva la bocca aperta per piangere e
gli ha infilato in bocca il cucchiaio.
AC 1 ha continuato ad imboccare PL 10 in questo modo, sino a quando il bambino, con una manina ha gettato il piatto a terra.
La Signora AC 1 si è arrabbiata ed alzando la voce verso PL 10 gli
diceva che il piatto non doveva essere gettato a terra.
La cosa finiva lì, PL 10 non mangiava più anche perché era molto
spaventato.
Io sono rimasta allibita nel vedere questa scena e AC 1 mi spiegava che tutti i bambini erano obbligati a mangiare gli gnocchi e finirli”
(PS E L 1.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Quando andavo a riprendere PL 10, lui era giustamente contento di
rivedermi. Non ho mai notato se avesse paura di qualcuno…
Ho sempre portato dal pediatria per le solite malattie infantili e
per fargli le vaccinazioni”
(PS RA 19 7.4.2005).
50.
PC 5
Bambino nato il 9.9.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo estate 2004 / aprile 2005 (PS K F__________ 11.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
C’è stato un bambino di circa 2 anni che si chiamava PC 5. Aveva
la febbre. Ricordo che aveva circa 38.5. La AC 1 l’ha preso, l’ha denudato, l’ha messo nel lavandino e ha fatto correre l’acqua fredda. Il povero bimbo
tremava e piangeva come un pazzo. L’ha tenuto così immerso e sotto l’acqua
fredda 5 minuti abbondanti, forse di più. La AC 1 diceva che il sistema era volto a fare scendere la febbre!!!. Questo fatto è successo se ben ricordo nel
novembre scorso. Ora AC 1 non frequenta più quell’asilo”
(PS I M 1.4.2005);
"
Questo bambino è stato messo nell’acqua fredda e aceto per
abbassargli la febbre, in modo ingiustificato. Ha ancora paura dell’acqua. Me
l’ha detto al C. Mi ha detto che più di una volta, mentre doveva lavarlo, aveva
problemi con l’acqua.
La AC 1 aveva riempito il lavandino di acqua gelata e aceto. Aveva
messo il bambino nel lavandino, immergendo le gambe, e bagnava in continuazione
il resto del corpo con l’acqua fredda. Il bimbo piangeva come un pazzo. La cosa
è durata per un buon dieci minuti.
Sarà stato tra ottobre e novembre 2004”
(PS P 21.4.2005);
"
Bambino che aveva la febbre, la AC 1 per abbassargli la temperatura lo metteva nel lavandino in acqua fredda ed aceto; lui piangeva. Questo mi
è stato riferito da, P C e I M. Da quel giorno PC 5 strillava come un pazzo,
aveva paura dell’acqua o di subire lo stesso trattamento”
(PS P M 9.5.2005);
"
Mi ricordo che un giorno il bambino PC 5, 09.09.2002, aveva 38 e
mezzo di febbre.
AC 1 per abbassargli la temperatura corporea, gli aveva immerso le
gambe, sino all’altezza del ginocchio, in acqua fredda, mescolata con aceto,
passandogli una levette bagnata sul basso ventre.
Posso dire che a seguito di questo trattamento, PC 5 è stato
traumatizzato e tutt’oggi ha paura dell’acqua e non fa più il bagnetto, ha il
terrore.
Il fatto era successo nel mese di dicembre 2004 / gennaio 2005”
(PS C 25.3.2005);
"
AC 1 con questo bambino è stata molto dura. Il bimbo ad esempio
non voleva mai togliere le scarpe, AC 1 lo sgridava pesantemente, urlando. Talvolta
per farlo smettere di piangere lo sculacciava sul sedere, in modo secco. PC 5
non mangiava molto, AC 1 allora lo prendeva e lo metteva in camera al buio da
solo. PC 5 piangeva a lungo”
(PS N S 12.5.2005);
"
PC 5 bimbo di 1,5 anni piangeva sempre e veniva lasciato
regolarmente da solo in camera a piangere per ore”
(PS L G 10.4.2005).
Dichiarazioni del padre:
"
So che PC 5 è sempre stato contento di andare all’asilo…
PC 5 non ha mai avuto segni particolari sul corpo, al di fuori di
un ematoma in testa. Mia figlia An, che quel giorno era presente, ha raccontato
che l’aveva visto cadere dallo scivolo.
Da quando frequenta l’asilo nido, PC 5 non ha cambiato il suo
comportamento. E’ sempre un bambino felice e tranquillo, non fa mai i capricci
né per mangiare né per dormire. Problemi particolari PC 5 non ne ha mai avuti,
né mal di stomaco, né dissenteria…
D: Lei o sua moglie avete notato se PC 5 ha paura dell’acqua? Ad esempio, si lamenta quando gli fate il bagnetto?
R: Non ha nessun problema”
(PS K F 11.4.2005).
Il riassunto della sua cartella medica così come trasmesso in data
17.10.2005
dal suo pediatria Dott. Med. M R, __________ non segnala nulla di
particolare (AI 368).
51.
PL 11
Bambino nato il 14.12.1999 che ha frequentato il __________ nel
novembre 2004 (PSRA 20 18.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Mi ricordo che in un paio di occasioni si è sentito male ha
rimesso, credo per il mangiare”
(PS I M 10.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Mio figlio non ha mai avuto problemi nel mangiare come pure nel
dormire.
PL 11 non ha mai dato problemi particolari nel portarlo all’asilo…
Durante la permanenza all’asilo __________, PL 11 è sempre sto
bene di salute, non ha mai avuto né dissenteria o vomito)”
(PS RA 20 18.5.2005).
Così la sua pediatria Dott. R C, __________ nel suo certificato
medico del 13.6.2005:
"
L’ho visitato in febbraio 05 per un’otite e non ho visto niente
di riconducibile a possibili maltrattamenti, né la madre ha segnalato problemi
dal profilo comportamentale”
(AI 185).
52.
PL 13
Bambina nata il 20.3.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo settembre 2003 / giugno 2004 (PS RA 22 12.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
La bimba non voleva mai mangiare, bisognava imboccarla molto
lentamente per farle mangiare qualche boccone…Qualche volta AC 1 durante il
pranzo vedeva che la bimba non mangiava, in un primo momento provava ad
imboccarla lei. Se non ci riusciva, la prendeva, la sculacciava sul sedere, la
portava in sala giochi”
(PS N S 12.5.2005);
"
La bambina si trovava nel letto, senza sacco, lei era abbigliata
con il pannolino e sopra una maglietta a maniche corte bianca…
La bambina dormiva a testa in giù e sopra la schiena aveva due
tiranti, tipo quelli usati nelle valigie, ad X, con al centro degli stessi il
Dispositivo
dispositivo d’aggancio in metallo.
Questi tiranti le passavano sopra la schiena ed il dispositivo
d’aggancio risultava essere posizionato sopra la sua spina dorsale.
I tiranti erano tirati fortissimo.
Ho avuto difficoltà a togliere questi tiranti alla bambina, tanto
che erano stretti.
Ho visto che PL 13, a causa di questi tiranti, aveva riportato un
arrossamento sulla schiena e precisamente sulla spina dorsale in corrispondenza
del dispositivo d’aggancio dei tiranti.
Anche il braccino destro della bambina era arrossato siccome
questi lacci elastici le passavano sopra l’arto”
(PS C 25.3.2005);
"
Ha subito qualche ingozzamento a pranzo”
(PS P C R 22.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Non ho mai notato segni sul corpo e PL 13 non si è mai comportata
in modo diverso da come si comporta a casa. Non ha mai fatto i capricci né per
mangiare né per dormire, non ha mai pianto senza motivo ed è sempre stata
felice di andare al nido…
mia figlia non ha mai avuto problemi intestinali…
non mi sono mai accorta di particolari segni sul corpo di PL 13 e
tanto meno di segni di questo tipo”
(PS RA 22 12.4.2005).
Il suo pediatria Dr: Med. C B nel suo certificato medico del
18.6.2005 ha dichiarato, dopo visione della cartella clinica, di non aver
riscontrato annotazioni degne di rilievo per il periodo in cui questa bambina
ha frequentato il __________ (AI 193).
53. PL 14
Bambino nato il 25.1.2000 che ha frequentato il __________ nel
periodo settembre 2002 / giugno 2003 (PS RA 23 23.4.2005).
Fermo restando come di lui nessuna delle ex dipendenti abbia
parlato, agli atti, seppur poco descrittiva, vi era comunque l’indicazione
della madre di una possibile coazione (art. 181 CP) a suo danno l’ultimo giorno
della sua permanenza al __________, quindi nel corso del mese di giugno del
2003:
"
Da parte mia non ho mai riscontrato un comportamento anomalo di
mio figlio.
Non ricordo se durante la frequenza dell’asilo nido __________ lo
stesso abbia accusato dei disturbi fisici tipo vomito o diarrea…
Anche per quel che riguarda eventuali percosse ricevute, PL 14 non
me ne ha mai parlato; non ho mai notato lividi o altro sul suo corpo che
potessero far pensare a ciò.
Interpellato in merito, il bambino, diceva che era contento di
andare all’asilo nido…
Da parte mia ho da segnalare unicamente un fatto che non mi è
piaciuto, ossia: l’ultima volta che ho portato PL 14 al __________, al momento
di riprendere mio figlio, sono entrata nella sede dell’asilo ed ho visto lo
stesso sdraiato in un lettino.
Ho poi notato la dipendente abbassarsi, sganciare qualcosa che
sembrava una cinghia, e prendere mio figlio.
Da parte mia, siccome era l’ultima volta che portavo lì mio
figlio, non ho chiesto la funzione della cinghia”
(PS RA 23 23.4.2005).
L’audizione dibattimentale della madre il 14.4.2010 ha reso la sua
dichiarazione in Polizia ancora più volatile:
"
Quel giorno, eravamo nel giungo 2003, sono arrivata circa una
decina di minuti prima del solito. Se nei mesi precedenti si aveva la
possibilità di entrare all'asilo, i genitori venivano lasciati fuori dalla
porta d'entrata. Io ho chiesto di mio figlio e l'addetta non mi ha chiuso la
porta e benché non sia stata invitata ad entrare sono entrata all'interno
dell'asilo e l'ho seguita restando fuori dalla stanza dove mio figlio era
coricato in un letto. Da una distanza di circa due metri e prima che questa
addetta prendesse mio figlio le ho visto fare un gesto abbassandosi, come se
slacciasse qualcosa. Io ho visto questo e non posso essere più precisa e quindi
non posso confermare l'indicazione che fosse una cinghia, così come risultante
dal mio verbale. Ribadisco che è stata una mia impressione relativa a questo
gesto. Io non ho chiesto nulla anche perché, come detto, era l'ultimo giorno in
ogni caso…
PL 14 mi ha sempre parlato positivamente del suo soggiorno, era
sereno. Non ha mai parlato di essere stato legato al letto. Ricordo che in quel
periodo già parlava. L'unica cosa, sempre in relazione ai mesi di soggiorno, era
che spesso era addormentato”
(verbale dibattimentale pag. 24).
54. PL 15
Bambino nato il 13.9.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo gennaio 2004 / marzo 2005 (PS RA 24 20.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
PL 15 ha preso qualche sberla dalla AC 1. PL 15 era un bambino
che non voleva mai mangiare e non voleva dormire il pomeriggio e quindi la AC 1 lo prendeva a sberle. Sopratutto a pranzo l’ho vista dare a PL 15 sberle abbastanza
energiche in faccia tanto che gli lasciava il segno delle dita. Noi del
personale mettevamo una crema sul suo viso, LASONIL, crema specifica per le
contusioni. Siccome le prendeva all’ora di pranzo, quando il bambino veniva
ripreso la sera i segni già non si vedevano più. Ritengo di avere visto la AC 1 picchiare questo bambino all’ora di pranzo almeno 5 volte. Evidentemente il bambino
piangeva dopo aver ricevuto questi sberloni. Se durante la siesta obbligatoria
di cui ho già parlato nel mio precedente verbale il PL 15 piangeva la AC 1 entrava in camera ma noi non vedevamo cosa faceva al bambino ma evidentemente usava lo
stesso mezzo, cioè le sberle, per farlo tacere o lo lasciava piangere fino allo
sfinimento”
(PS P C R 20.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Segni sul corpo PL 15 non ne ha mai avuti.
Manuel è un bimbo molto solare e dolce, non fa mai i capricci e
accetta di buon grado tutto quello che gli si dà da mangiare. Anche quando
tornava dal nido non ha mai fatto i capricci”
(PS RA 24 20.4.2005).
Così il suo pediatria Dr. Med. P A, __________, nel suo
certificato medico del 21.6.2005:
"
Dopo attenta rilettura delle mie cartelle cliniche confermo di non
aver rilevato nessuna patologia o fatti particolari riconducibili a
maltrattamenti durante il soggiorno all’asilo sopra nominato”
(AI 199).
55. PL 17
Bambina nata il 5.8.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo aprile 2004 / agosto 2004 (PS RA 26 27.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
faceva i capricci durante il pasto. AC 1 allora siccome questa
bambina era problematica, non provava nemmeno più a darle da mangiare.
All’ora di pranzo non la tirava nemmeno su dal letto, lasciandola
da sola in camera nel letto, senza mangiare”
(PS C 25.3.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Non mi sono mai accorta, al momento di riprendere la bimba, se PL
17 avesse segni sul corpo…Io comunque di segni non ne ho mai visti.
Elma non ha mai avuto problemi per mangiare, né prima né dopo…
Nemmeno per dormire non ha mai fatto capricci.
PL 17 non ha mai sofferto di problemi intestinali…
PL 17 non ha particolari paure. Ho notato però che non gli piace
stare da sola. Se io sono in una stanza lei non vuole essere lasciata da sola
in un’altra stanza. In particolare, se c’è la porta chiusa, non vuole
assolutamente rimanere da sola…
Negli ultimi mesi in cui PL 17 frequentava il nido, PL 17 piangeva
quando ci avvicinavamo al palazzo. E’ pure capitato di andare a trovare degli
amici che abitano in un palazzo con le piastrelle uguali a quelle dell’atrio
del nido ed PL 17 si metteva a piangere. Io ho pensato che facesse così perché
non voleva andare al nido”
(PS RA 26 27.4.2005).
Così il suo pediatria Dr. Med. M A (di seguito solo Dr. Med. M A),
__________ nel suo certificato medico del 13.6.2005:
"
mi sono documentato alla luce dei dati contenuti nelle mie
cartelle e posso dedurne che in alcun caso mi è sorto il dubbio, sia a seguito
dell’anamnesi eruita dai genitori che dallo psico-fisico dei bambini, che si
possa essere trattato di maltrattamento”
(AI182).
56. PC 8
Bambino nato il 28.10.2000 che ha frequentato il __________ nel
periodo primavera 2003 / settembre 2003 (PS B I 17.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Durante il pranzo non voleva mangiare, quindi sculacciato sul
sedere da AC 1; non ricordo se veniva anche forzato nell’imboccamento. Se non
mangiava veniva sculacciato e subito messo a letto…Se AC 1 lo vedeva litigare,
e quindi picchiare gli altri bambini, lo sgridava forte e lo sculacciava sul
sedere…Alla fine, non ne so il motivo PC 8 è diventato il cocco di AC 1”
(PS N S 12.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
PC 8 è sempre andato volentieri al __________. Non mi ha mai dato
alcun segno contrario. Ricordo che andava volentieri al nido, correva felice
verso P e V, che erano le due impiegate…
A mia memoria, PC 8 non ha mai avuto vomito o diarrea…
Mio figlio non mi ha mai detto nulla”
(PS B I 17.5.2005).
57. PC 33 e PC 33
Bambini nati l’11.3.2002 che hanno frequentato il __________ nel
periodo fine 2003 / autunno 2004 (PS RA 9 19.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Soni due fratelli gemelli, erano iperattivi, venivano sculacciati
con forza, più volte dalla AC 1 per calmarli. Con un braccio li teneva e con
l’altro li colpiva, se non l’avesse tenuto, vista la forza con cui li colpiva,
il bambino sarebbe volato via”
(PS C S 11.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
PC 33 e PC 32 andavano volentieri all’asilo __________, non hanno
mai fatto problemi per andarci…
I bambini durante il periodo di frequentazione al __________ non
hanno mai avuto dissenteria, vomito o altre malattie particolari a parte
qualche raffreddore…
Non ho mai riscontrati ferite o altro sul corpo dei miei due
figli, al rientro dall’asilo nido…
Non ho mai riscontrato in loro un cambiamento comportamentale”
(PS RA 9 19.5.2005);
"
Quando sono stata interrogata presso questi uffici, in maggio, e
sono rientrata a casa, ho cominciato a chiedere un po’ ai miei figli com’era la AC 1, e, visto che lei abitava vicino a noi, facevo finta di volerli portare ancora da lei.
Sia __________ che PC 33 mi dicevano di no, scoppiavano a piangere, e mi
dicevano che la AC 1 era cattiva. Anche quando ci sedevamo a mangiare, io
chiedevo loro com’era il mangiare al nido, e loro mi dicevano che c’era tanta
puzza, e che se non volevano mangiare venivano presi per i capelli da dietro (e
facevano il gesto di prendersi i capelli da dietro)…
Alla domanda a sapere se la AC 1 li picchiava entrambi hanno
risposto di sì. Mi hanno proprio fatto vedere come faceva. Si tiravano le
sberle in faccia, sul sedere e si prendevano il braccio con la mano e se lo
strattonavano.
I bambini, mentre mi raccontavano cosa succedeva, si vedeva che
erano agitati. Quando ho proposto loro di andare lì al nido, vicino a casa, si
agitavano e piangeva, dicendo no, mamma no”
(PS RA 9 5.9.2005).
Dalle annotazioni del Dr. Med. G B (di seguito Dr. Med. G B), __________
non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questi due gemelli hanno
frequentato il __________ (RPG annesso 6).
58. PL 21
Bambino nato il 30.12.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo luglio 2004 / ottobre 2004 (PS 12.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Che nella sede di __________, il bambino PL 21 d’anni 2, passava
le sue presenze all’asilo, nel girello; il girello era legato con una corda di
circa un metro allo scivolo.
Era AC 1 che dava queste disposizioni, anche se per un bambino
rimanere nel girello non fa bene”
(PS C S 25.3.2005);
"
Lui non mangiava quasi mai, piangeva spesso, passava le giornate
in camera oppure nel girello”
(PS C S 11.5.2005);
"
La AC 1 lo metteva nella cameretta con gli altri bambini a
dormire, ma piangeva tantissimo. Lei diceva che svegliava tutti i bambini.
Allora lo metteva nel bagno buio. La AC 1 diceva che al buio si addormentava.
Diceva che se lo metteva in sala giochi non si addormentava perché c’era troppa
luce. PL 21 stava nel bagno durante tutto il tempo della siesta, quindi tra le
ore 1300 e le ore 1530, quasi tutti i giorni, comunque sempre, quando c’era la AC 1, e piangeva per ore. A volte piangeva tutto il tempo, altre volte si addormentava
sfiancato. Questo succedeva a __________. Ricordo che a Cassarate lo metteva in
sala giochi, alla luce. Gli metteva una copertina sugli occhi. Gliel’appoggiava
solo sopra”
(PS V A 26.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Quando riprendevo il piccolo, sia all’asilo di __________ sia in
quello di __________, non l’ho mai notato in atteggiamenti particolari, l’ho
sempre visto contento e giocare insieme agli altri piccoli presenti al nido.
ADR che non ho mai riscontrato segni particolari sul suo corpo…
Durante il breve periodo trascorso in questo asilo PL 21 non ha
mai avuto problemi di salute, in particolare di stomaco, di digestione o intestinali”
(PS RA 30 12.4.2005).
Così la sua pediatria Dr.ssa Med. M Z C, Lugano, nel suo
certificato medico del 30.9.2005:
"
madre mi ha riferito: __________ 20 luglio fino a fine ottobre
2004.
Mamma mai notato niente, sempre dormito bene.
Commento: PL 21 ha frequentato l’asilo nido __________ da luglio a
ottobre 2004, durante questo periodo vi è stato un episodio di gastroenterite
in settembre 2004”
(AI 243).
59. PL 20
Bambina nata il 3.2.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo agosto 2003 / giugno 2004 (PS RA 29 11.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Quando la AC 1 voleva darle da mangiare, la ingozzava con i suoi
soliti sistemi. La bambina si rifiutava piangendo. E allora la AC 1 la metteva a piangere nel letto, in cameretta, e ci rimaneva per del tempo, finché si
addormentava sfinita. Piangeva un bel po’ forse un’oretta. Anche lei andava via
dopo pranzo, per cui la si tirava su attorno a mezzogiorno e mezzo e le si
pulivano gli occhi con le salviettine, prima che la mamma arrivasse a prenderla”
(PS V A 26.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Da parte mia non ho notato nessun cambiamento di PL 20 ne nel
comportamento ne nei suoi rapporti con il cibo.
Devo però dire che durante il periodo in cui la bimba ha
frequentato il __________, PL 20 si è ammalata diverse volte di cui almeno due
per gastroenterite…
Al momento attuale, PL 20, non ha problemi con il magiare.
Posso dire che Claudia andava volentieri al __________ quando come
dipendente vi era la P.
Da parte mia non ho mai notato ferite o altro sul corpo di PL 20
che potessero far pensare a delle percosse”
(PS RA 29 11.5.2005).
60. PC 11
Bambina nata il 16.1.2004 che ha frequentato il __________ nel
periodo aprile 2004 / ottobre 2004 (PS Ma 12.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
La bambina piangeva sempre, perennemente veniva messa in camera
al buio da sola a piangere. AC 1 per darle il biberon la teneva in braccio
molto stretta, le braccia della bimba venivano messe dietro la propria schiena
(bimba), bloccate per evitare che si dimenasse. Nonostante la bimba non volesse
più mangiare in quanto sazia, AC 1 le lasciava il biberon in bocca sino a
quando non terminava il pasto”
(PS N S 12.5.2005);
"
ho visto AC 1 chiudere il naso ed aprire la bocca ad una bambina
per farla mangiare…
AC 1 le chiudeva il naso, e con la mano le apriva con forza le
mascelle, quindi la imboccava.
AC 1 se voleva, restava lì anche un’ora sino a che la bambina non
aveva mangiato tutto.
PC 11 molte volte a pranzo faceva i capricci, era una bimba
tremenda, aveva sette mesi.
AC 1 per darle da mangiare, accavallava le gambe, poneva sulle
stesse la bambina sdraiata, con una mano le apriva la bocca, con violenza e con
l’altra gli infilava il cucchiaino con il cibo nella bocca.
Se con la propria mano non riusciva ad aprire la bocca a PC 11,
allora le spingeva talmente forte il cucchiaino sulla bocca, che alla fine
entrava.
Se proprio non ci riusciva in questo modo, allora PC 11 veniva
messa in uno sdraietto e AC 1 con una mano le apriva la bocca e con l’altra
introduceva il cucchiaino”
(PS C S 25.3.2005);
"
Veniva da AC 1 imboccata in malo modo, con pressioni sulle
mandibole oppure spingendole il cucchiaino in bocca. PC 11 sputava il cibo
piangendo o vomitava. Ogni tanto AC 1 la sculacciava sul sedere perché piangeva”
(PS C S 11.5.2005);
"
Se le dava da mangiare la AC 1, veniva ingozzata. Se piangeva
mentre gli altri mangiavano, la portava in camera, da sola, e lasciata
piangere”
(PS P C R 22.4.2005);
"
La AC 1 la prendeva con forza, la teneva in braccio, e le
schiacciava la testa contro il proprio petto. Poi la ingozzava, premendo il
cucchiaio contro le labbra, per far sì che aprisse la bocca. Io ricordo che
questa bambina faceva addirittura fatica a respirare, perché era un cucchiaio
dietro l’altro. Non faceva neppure in tempo a deglutire. Non faceva neppure in
tempo a piangere”
(PS V A 26.4.2005);
"
Questa bimba aveva paura di AC 1 perché quando non voleva
mangiare AC 1 le tappava il naso per costringerla ad aprire la bocca o le
premeva le dita sulla gola affinché la piccolina aprisse la bocca cosicché lei
la ingozzava con il cucchiaio”
(PS L G 10.4.2005).
Dichiarazioni dei genitori:
"
Io e mio marito non ci siamo mai accorti di nulla ed in
particolare PC 11 non ha mai manifestato malesseri fisici. E’ capitato nel
cambio di struttura da un asilo all’altro che PC 11 ha avuto diarrea per circa una settimana e aveva anche vomitato una notte, per tre o quattro
volte. Abbiamo dovuto ricorrere al nostro pediatria che aveva prescritto del
Bioflorin e supposte per diarrea…
Mio marito mi riferisce che in alcune circostanze, nel darle da
mangiare con il cucchiaino, si è accorto di come la bimba indietreggiava
nascondendo il viso ma forse ciò è dovuto al fatto che in generale sono io che
do da mangiare alla bimba.
È capitato (un paio di volte) che si svegliasse durante la notte
piangendo”
(PS T M 12.4.2005).
Il suo pediatria Dr. Med. R nel suo certificato medico del
25.4.2005 precisa che:
"
Non ho mai constatato segni per maltrattamento”
(AI 77),
ribadendo questo concetto nella successiva sua attestazione del
30.6.2005 dove riafferma di:
"
non aver constatato evidenti lesioni fisiche o anomalie
comportamentali”
(AI 218).
61. PL 22
Bambina nata il 9.7.2000 che ha frequentato il __________ nel
periodo settembre 2002 / agosto 2004 (PS Mi 17.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Era una bambina abbastanza capricciosa, quando la madre la
lasciava all’asilo il più delle volte piangeva. AC 1 la sgridava pesantemente,
urlando, quando AC 1 urlava faceva paura pure a noi del personale.
Le diceva che era una frignona, che era grande, e che era stufa di
dedicarle tempo per farla entrare all’asilo. Se non ricordo male AC 1 l’ha pure
sculacciata sul sedere…
Nessun problema nel mangiare”
(PS C 11.5.2005);
"
Era una bambina un po’ particolare. Faceva un po’ i capricci.
Quando arrivava con la mamma e vedeva la AC 1 in cucina, già sulla soglia cominciava a piangere. Quando andava a dormire…se c’era la AC 1, lei le toglieva il vestitino in malo modo e tirava i capelli alla bambina. Le tirava i
capelli anche quando mangiava, perché faceva i capricci”
(PS P C R 22.4.2005);
"
bimba che non veniva volentieri all’asilo, piangeva, AC 1 per
farla smettere di piangere le urlava addosso oppure le dava qualche pacca sul
sedere in modo abbastanza forte…nel pomeriggio non voleva dormire, veniva
obbligata al sonnellino. Era __________ che provvedeva a lei, non so
esattamente cosa le faceva, io sentivo da fuori dalla camera che la bimba
piangeva, AC 1 urlava”
(PS N S__________ 12.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
mia figlia è sempre andata volentieri in questa struttura non ha
mai pianto o fatto storie per andarci.
Quando andavo a riprenderla PL 22 era sempre contenta…
mia figlia non ha mai sofferto di vomito o dissenteria, quando
frequentava il nido __________ …
PL 22 non ha mai avuto problemi per mangiare, mangia di tutto.
Anche per dormire non ha mai dato problemi.
Non ho mai costatato cambiamenti nel carattere di mia figlia…
L’unica cosa che mi ha detto mia figlia che ogni tanto all’asilo
veniva messa in castigo in un’altra stanza. Mi sembra che PL 22 mi aveva detto di essere stata messa in castigo perché piangeva o faceva i capricci per mangiare”
(PS Mi 17.5.2005).
62. PL 34
Bambina nata il 6.7.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo gennaio 2004 / ottobre 2004 (PS RA 39 7.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
La AC 1 non le ha mai fatto nulla di particolare…L’unica cosa che
la bambina, nel dicembre 2003, ha avuto episodi di gastrite. La bambina, se non
mangiava, la AC 1 le dava la polvere di Ceralak, tutti i giorni”
(PS P C R 22.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Posso dire che non abbiamo mai avuto problemi con questo asilo.
Siamo sempre stati contenti.
Non abbiamo mai avuto modo di constatare che PL 34 presentasse
degli ematomi o dei lividi…
Devo dire che ho dovuto portare PL 34 dal pediatria a più riprese
a causa di problemi gastrointestinali e questo a partire da quando ha iniziato
ad andare all’asilo nido in modo continuativo.
Ha avuto problemi di acidità e dissenteria e questo è durato sino
al mese di ottobre 2004.
Da quanto ha cessato di andare all’asilo nido __________ i
problemi si sono risolti…
Devo dire che mi è sempre sembrato che PL 34 andasse all’asilo
nido volentieri e che fosse serena…
Anche quando si trovava nelle braccia di AC 1 era comunque sempre
tranquilla”
(PS RA 39 7.4.2005).
Il riassunto della sua cartella clinica così come trasmessa dalla
pediatria Dr.ssa L H (di seguito solo Dr.ssa L H), Lugano nel suo scritto del
27.4.2005 attesta solo un caso di diarrea nell’agosto 2004 (AI 75).
63. PC 28
Bambino nato il 27.12.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo autunno 2004 / marzo 2005 (PS RA 5 8.6.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
AC 1 lo chiudeva in una stanza al buio, da solo per farlo
dormire, lui era terrorizzato, piangeva per tutto il tempo. Infine PC 28 si
addormentava esausto”
(PS I M 10.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
ADR che non ricordo di aver mai visto mio figlio con dei lividi
sul corpo.
ADR che ho notato in PC 28 dei cambiamenti negli ultimi periodi;
cambiamenti iniziati dopo qualche settimana di soggiorno al __________. Con
questo intendo dire che lo vedevo nervoso, stanco e, a volte, al momento di
riprenderlo era in lacrime. Per contro quando lo portavo era allegro ed
entusiasta di vedere gli altri bambini di questo asilo…
ADR che dopo il soggiorno al __________ mi sono accorta che mio
figlio aveva paura del buio, del fatto di stare da solo in un locale chiuso e
soprattutto di andare a dormire da solo. Lui manifesta queste sue paure
piangendo continuamente, io dovevo coccolarlo fino al punto che si
tranquillizzava e si addormentava.
Nel medesimo periodo in cui frequentava l’asilo, PC 28 ha avuto problemi intestinali. Ricordo che in due occasioni ha avuto problemi di dissenteria. Ho risolto
il problema contattando il medico di PC 28 il quale mi ha indicato il
medicamento che potevo somministrare al bambino. La cosa si è risolta
immediatamente il giorno seguente”
(PS RA 5 8.6.2005).
Dalle annotazioni del Dr. Med. G B relativamente al periodo di
frequentazione di questo asilo risulta un ricovero in data 1.3.2005 presso
l’Ospedale __________ di __________ (di seguito solo __________) per
disidratazione, febbre, apatia, tosse e vomito, sintomi manifestatisi il
27.2.2005 (RPG annesso 6).
64. PC 29
Bambina nata il 20.6.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo aprile 2003 / febbraio 2005 (PS RA 6 11.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Una volta questa bambina è stata ingozzata dalla AC 1. Infilava
con forza il cucchiaio in bocca. Le ha dato tanto da mangiare, che la bimba ha
vomitato l’anima, quando era a letto. Parliamo di novembre o dicembre 2004”
(PS P C __________ 21.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Su un anno e mezzo di frequentazione, PC 29 ha pianto soltanto cinque-sei volte perché non voleva andare all’asilo. Il resto delle volte era
sempre contentissima, tanto che alla sera dovevo aspettare che finisse di
giocare…
Preciso che quando la bimba era a casa con me, non aveva
arrossamenti, mentre quando la riprendevo dal nido era arrossata.
A seguito delle precisazioni del pediatra, sono andata al nido e
ho spiegato in quale modo dovevano comportarsi per evitare che PC 29 avesse
ancora le parti intime arrossate. Da quel momento non ci sono stati più
problemi…
Non è mai capitato che PC 29 tornasse triste o turbata dal nido né
che sembrasse aver assunto medicamenti di nessun tipo”
(PS RA 6 11.4.2005);
"
Al momento attuale, a volte, mia figlia mi chiede se nel caso non
volesse mangiare, se io l’avrei picchiata.
Da parte mia le ho risposto negativamente.
Inoltre, sempre al momento attuale, mi chiede se nel caso non
volesse dormire, se io l’avrei messa in castigo.
Anche in questo caso io le ho risposto negativamente
Questo comportamento di Rachele è alquanto strano perché a casa
non le viene imposto, ne di mangiare ne di dormire”
(PS PC 29 24.5.2005).
Dalle annotazioni del Dott. W P (di seguito solo Dott. W P), Vezia
non risulta nulla di rilevante per il periodo in cui questa bambina ha
frequentato il __________ (RPG annesso 6).
65. PC 15
Bambina nata il 25.4.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo settembre 2003 / febbraio 2005 (PS Pe 11.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Penso verso dicembre 2004 o gennaio 2005, la mamma di PC 15, al
mattino, quando ho portato la bambina all’asilo, mi ha detto che la piccola
giocava con una pecorella e la forzava a mangiare dicendole mangia mangia. La
mamma mi aveva chiesto se sapevo dare delle spiegazioni, e io le ho detto la
verità, ossia che la PC 15 veniva forzata a mangiare dalla AC 1, visto che era
una bambina che non mangiava mai. Faceva così anche a casa, e i genitori
avevano detto che se non mangiava non dovevamo obbligarla. Invece la AC 1 la obbligava. La AC 1, alla quale la madre aveva a sua volta chiesto spiegazioni, aveva
detto alla mamma che erano bambini e giocavano, e non c’era nulla da
preoccuparsi. Dopo, comunque, la AC 1 non ha più fatto così con la bambina”
(PS P C 21.4.2005);
"
Bimba che mangiava pochissimo, faceva storie, veniva imboccata
con forza con il cucchiaio. La bambina non piangeva, mangiava per forza, non ho
mai visto che vomitava”
(PS P M 9.5.2005);
"
PC 15 veniva forzata a mangiare da AC 1, le prendeva le
mandibole, la sgridava, spaventandola e facendola piangere”
(PS I M 10.5.2005);
"
Mi ricordo che la, bambina di quasi due anni alla fine del pasto
oppure durante vomitava.
AC 1 la obbligava a mangiare, aprendole la bocca con la forza e
quindi la imboccava, non le lasciava nemmeno il tempo d’ingoiare il boccone.
La bambina a causa di ciò non aveva neppure il tempo di respirare,
quindi vomitava”
(PS C S 25.3.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
mia figlia non ha mai manifestato comportamenti anomali al
momento di riprenderla o di portarla all’asilo nido. Mi è sempre sembrata
disponibile e contenta di andare al nido, in particolare in quello di Besso…
PC 15 ha avuto qualche problema intestinale nei primi mesi di
frequenza dell’asilo (2003) ma che comunque erano sotto controllo da parte
della sua pediatria. Quest’ultima li aveva messi in relazione a influenze e/o
virus di quel momento presenti…
Ricordo comunque che lo scorso 8 febbraio, verso sera, PC 15 mi aveva raccontato a gesti e a parole qualcosa che mi ha fatto molto pensare. La bimba teneva in
mano una pecorella di peluche e un suo biberon. Improvvisamente PC 15 diceva…ah
la pecorella non vuole mangiare? Te lo faccio vedere io…e a questo punto ha
preso la testa della pecorella con la mano, le ha rivoltato la testa in modo
violento all’indietro e infilava violentemente il biberon nella bocca del peluche.
Questo gesto lo ha ripetuto più volte e tra una ripetizione e l’altra la
bambina diceva…ecco…e ricominciava un’altra volta.
Il fatto che mi ha lasciato perplessa è la violenza che ha
dimostrato in questo suo gesto. Le parole e lo stile utilizzato nel pronunciare
queste parole mi hanno fatto subito pensare alla AC 1”
(PS Pe 11.4.2005);
"
Il fatto che PC 15 forzava a mangiare la pecorella di peluche
indica che a tutti gli effetti qualcosa è successo anche se comunque PC 15
ancora oggi vorrebbe andare al vecchio asilo e me lo dice…
PC 15 nel corso delle ultime settimane, un po’ dopo aver smesso di
frequentare il __________, ha incominciato a mangiare un po’ di più. Per quanto
mi riguarda il motivo potrebbero essere tante le spiegazioni, tra le quali anche
il fatto che sta crescendo”
(PS Pe 6.6.2005).
Così i pediatri Dr. Med. S G e Dr. Med. D P, __________, nel loro
certificato medico del 12.7.2005:
"
il 3 novembre il dott. S G ha fatto una normale visita di
controllo con vaccinazione e non è stato notato niente di particolare…
5 marzo 04 visita per una gastroenterite durante la notte. La
bambina non era disidratata ed è stata trattata con Itinerol B6 contro il
vomito…
30.4.04 controllo a 12 mesi di vita con vaccinazione. Sviluppo
normale, non vi è niente di particolare da segnalare
5 luglio 2004 sospetta gastroenterite
Controllo dei 2 anni eseguito dal dott. S G in data 12.4.05 che
non nota alcuna patologia di rilievo”
(AI 228).
66. PL 40
Bambino nato il 29.1.2002 che ha frequentato il __________ nel periodo
febbraio 2004 / ottobre 2004 (PS RA 7 9.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
La madre si chiama Na, aveva dato disposizioni di non far dormire
il figlio nel pomeriggio. Al contrario AC 1 lo metteva a letto per dormire, lui
non voleva ed allora veniva forzato a dormire nel senso che veniva sgridato e
legato con le bretelline nel letto”
(PS N S 12.5.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Le prime volte che ho portato PL 40 al __________ non ha pianto
quando lo lasciavo la, ma in seguito, ogni volta che lo portavo si metteva a
piangere.
Anzi, già a casa quando gli dicevo che lo portavo al __________ si
metteva a piangere dicendo che non voleva andare.
Come logica ho chiesto ad PL 40 come mai non voleva andare in
detto asilo nido; mi ha sempre risposto che non ci voleva andare senza darmi
delle spiegazioni.
Se ben ricordo, al mese di settembre 2004, PL 40 mi ha detto che era stato picchiato da un altro bambino.
A seguito di questo fatto, lo stesso giorno, mio figlio mi diceva
che aveva paura di andare a dormire chiedendomi se pure a casa fosse arrivato
questo bambino a picchiarlo…
Non ho mai visto ferite o altre lesioni sul corpo di PL 40 che
facessero pensare a percosse ricevute…
Devo precisare che al momento attuale PL 40 non mangia più budino”
(PS RA 7 9.5.2005).
Queste sue affermazioni, il 14.4.2010, sono state ribadite anche
in sede dibattimentale con l’aggiunta di non aver mai dato la sua
autorizzazione a che suo figlio venisse legato al letto durante il riposo
pomeridiano:
"
Il mio bambino ha frequentato l'asilo __________ nel corso del
2004. Non mi ricordo con precisione i mesi, ma dopo che mi viene ricordato
quanto detto nel mio verbale di polizia, febbraio/ottobre 2004, dico che può
essere giusto. PL 40 ha soggiornato alternativamente o la mattina o il
pomeriggio, per 4 ore alla volta, a dipendenza delle mie necessità lavorative
per 5 giorni alla settimana…Preciso che PL 40 il pomeriggio veniva portato
prima dell'una e mezza, anche se mi è impossibile essere più precisa, perché
poi andavo al lavoro, riprendendolo circa quattro ore dopo.
Dichiaro che né l'accusata né nessuna delle dipendenti mi hanno
mai chiesto l'autorizzazione di legare in qualche modo PL 40 al letto durante
il suo riposo pomeridiano. Mi fosse stata fatta questa domanda sarei stata
scioccata ed evidentemente avrei rifiutato.
PL 40 non andava volentieri all'asilo. Piangeva quando lo portavo.
Devo dire comunque che non ha mai precisato il perché benché glielo avessi
chiesto. Diceva che non gli piaceva dormire il pomeriggio…
PL 40 adesso è un ragazzo sano e senza problemi”
(verbale dibattimentale pag. 26).
Preso altresì atto che dal verbale d’interrogatorio della madre
del 8.6.2005 risultava che:
"
Oggi pomeriggio porto mio figlio Alessio dallo psichiatra, il Dr.
F …
Porto PL 40 da questo medico e perché ha ancora difficoltà nel
dormire il pomeriggio ma anche perché voglio essere rassicurata sul suo stato
di salute psichico”
(PS RA 7 8.6.2005),
la Corte, in data 10.2.2010 (doc. TPC 34), si è rivolta a questo
professionista, il quale con scritto 1.3.2010 ha così risposto:
"
ho visto PL 40 un’unica volta il 8 giugno 2005 assieme ai
genitori.
Come vedo dai miei appunti non ho potuto constatare nessuna
patologia particolare in questa occasione”
(doc. TPC 40).
Per finire dalle annotazioni del Dr. Med. G B non risulta nulla di
rilevante per il periodo in cui questo bambino ha frequentato il __________
(RPG annesso 6).
67. PC 31
Bambino nato il 28.3.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo settembre 2002 / marzo 2005 (PS RA 8 8.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Veniva legato nei sacchi del letto. Se no lui usciva, andava a
giocare. Era un bambino vivace. La AC 1 lo metteva nel sacco, e legava il sacco
al letto. Il bambino aveva solo fuori le braccia. Non riusciva ne a girarsi ne
ad alzarsi. Veniva messo sulla pancia come tutti. Riusciva solo ad alzare la
testa. Il sacco era piccolo per lui, visto che è un bambino piuttosto grande.
Aveva le gambine tirate assieme”
(PS P C 21.4.2005);
"
Bambino che quando veniva messo a letto, scavalcava le sponde,
scendeva dal letto per giocare tranquillamente. AC 1 lo sgridava, lo prendeva e
lo metteva in una stanza da solo, al buio, in un sacco a pelo, legato al letto.
__________ delle volte piangeva per tutto il tempo, talvolta si addormentava
esausto”
(PS P M 9.5.2005);
"
PC 31 veniva dalla AC 1 chiuso da solo in una stanza buia e messo
a dormire. Visto che PC 31 non voleva stare nel lettino e nemmeno ci stava,
siccome era grande, AC 1 lo metteva nel sacco per dormire legato al lettino. PC
31 talvolta riusciva ad uscire dal letto e per tale motivo veniva sgridato
dalla AC 1 in malo modo”
(PS I M 10.5.2005);
"
Questo bambino veniva messo a letto per buona parte della
mattina, perché piangeva. Appena dava segni di pianto nel salone, veniva messo
a letto, dove si tranquillizzava e si addormentava rassegnato, dopo un po’ di
pianto”
(PS P C R 22.4.2005).
Dichiarazioni del padre:
"
In merito a eventuali segni sul corpo o comportamenti
particolari, non abbiamo mai notato nulla…
ADR che i nostri figli non hanno mai mostrato comportamenti
anomali al ritorno dal nido e nemmeno che da quando vanno lì sono cambiati
caratterialmente…
Noi non abbiamo mai detto alla AC 1 di mettere i nostri figli nei
sacchi se si muovevano troppo, come non le abbiamo mai dato il permesso di
usare mezzi coercitivi di qualsiasi tipo. Non stentiamo a credere che il sacco
fosse piccolo per PC 31, perché effettivamente è un bimbo piuttosto grande”
(PS RA 8 8.4.2005).
Così la sua pediatria Dr. Med. M K, __________ nel suo certificato
medico del 15.6.2005:
" Auch beim
ihm gestaltete sich die Beurteilung der psychomotorischen Entwicklung eher
schwierig, da ich ihn nicht zum Mitmachen verlocken konnte. Im September 2004
waren die Eltern damit einverstanden, dass die Spiel- und Sprachentwicklung von
einer Logopädin beurteilt wird. Siether ist er in logopädischer Therapie….wegen
einer Verzögerung der Sprach- und Spielentwicklung. Bis Januar 2005 zeigte der
Knabe diesbezüglich keine Fortschritte. Sicher stellt sich die Frage, ob die
Sprachentwiklungsverzörgerung im Zusammehang mit den möglichen
Kindsmisshandlungen steht”
(AI 211).
68. PL 27
Bambino nato l’11.4.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo maggio 2003 / marzo 2005 (PS RA 35 20.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Era un po’ il prediletto della AC 1 e quindi non gli ha mai fatto
nulla di particolare se non di chiuderlo in camera qualche volta da solo quando
piangeva”
(PS P C R 20.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
non ho mai visto sul suo corpo segni di percosse o altro segno di
violenza fisica. Non ho nemmeno mai notato segni che lasciassero intendere che PL
27 avesse pianto. Non ho nemmeno mai denotato altri comportamenti particolari
che mi avessero fatto insospettire su eventuali maltrattamenti subiti da mio
figlio PL 27…
In generale, mio figlio PL 27 non ha mai avuto problemi di salute,
di nessun genere, dopo esser stato presso l’asilo nido __________”
(PS RA 35 20.4.2005).
69. PL 41
Bambina nata il 4.2.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo settembre 2004 / febbraio 2005 (PS RA 37 13.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
La bambina era abbastanza vivace. Non mangiava volentieri. Allora
la AC 1 la obbligava a mangiare, forzandola con il cucchiaio”
(PS P C 21.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Non è mai successo che PL 41 piangesse al momento di essere
ripresa dal nido come non credo che le siano mai stati somministrati calmanti.
Non ho mai notato segni sul corpo.
PL 41 non ha cambiato il suo carattere da quando è andata al __________:
i problemi a farla mangiare o a farla dormire di giorno c’erano prima, durante
e ci sono tuttora. E’ sempre stata contenta di andare al nido…
A dicembre ha fatto l’influenza intestinale, con vomito e diarrea,
e l’abbiamo portata al Pronto Soccorso. So che era influenza intestinale perché
poi l’ha trasmessa anche a noi altri membri della famiglia…
mia figlia è una bambina disabituata al pisolino pomeridiano, per
cui non mi meraviglio che possa aver creato problemi. Mi ricordo che un
pomeriggio sono andata a prenderla e PL 41 aveva gli occhi molto gonfi, come se
avesse pianto molto. La persona presente, non mi ricordo se fosse la AC 1 oppure P C, mi aveva detto che aveva gli occhi gonfi perché aveva dormito molto. Io non
ho creduto a questa versione perché era evidente che gli occhi erano gonfi a
causa del pianto”
(PS RA 37 13.4.2005);
"
posso confermare che mia figlia non mangia molto volentieri e
rimanevo stupita del fatto che venivo informata dalla AC 1 che PL 41 mangiava
regolarmente e che consumava interamente il pasto. Io ho sempre capito che non
era vero perché mia figlia mangia solo determinate cose, ma avevo capito che la AC 1 doveva vendermi il prodotto e quindi ho pensato che visto che la portavo solo una volta
alla settimana ritenevo che non fosse così grave se non mangiasse. Chiaramente
non ero al corrente che PL 41 veniva costretta a mangiare”
(PS RA 37 6.6.2005).
Dalle annotazioni del 19.10.2007 del Dott. W P non risulta nulla
di rilevante per il periodo in cui questa bambina ha frequentato il __________ (AI
375).
70. PC 18
Bambina nata il 4.2.2003 che ha frequentato il __________ nel
periodo dicembre 2003 / ottobre 2004 (PS S 26.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Dormiva per 20 minuti e quindi si svegliava. AC 1 andava in
camera, la sgridava, la sculacciava in modo secco sul sedere”
(PS C S 11.5.2005);
"
Lei, i primi due mesi di permanenza, piangeva sempre, perché non
voleva rimanere lì all’asilo. La AC 1 la chiudeva sempre in camera da sola a
piangere nel letto. Dopo un po’ si addormentava sfinita.
Anche dopo i primi due mesi …lei non voleva fare la nanna. La AC 1 entrava nella cameretta. Sentivo i colpi, e la bimba che piangeva…disperatissima”
(PS V A 26.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
Non ricordo che PC 18, nel periodo che frequentava il __________,
non ha riportato ferite e nulla che mi facesse pensare a percosse ricevute.
Pure in detto periodo, per quel che mi ricordo, PC 18, non si è
ammalata, non ha avuto diarrea o vomito.
PC 18 non ha mai avuto problemi con il mangiare, ne prima ne
durante ne dopo la frequenza del __________.
Non ho mai notato un cambiamento di carattere della bimba, come
sonnolenza o altro, da pensare a un ingerimento di medicamenti”
(PS S 26.4.2005);
"
In merito ai comportamenti di mia figlia PC 18 tengo a precisare
di essermi ricordata che da quando ha frequentato questo asilo e ha iniziato ad
esprimersi la bambina ripete continuamente la parola zitta e addirittura in
tono autoritario puntando il dito verso di noi. Personalmente ne avevo parlato
all’epoca con la AC 1 la quale mi aveva risposto che era una parola da lei
utilizzata per far tacere i bimbi durante il pranzo.
Un altro atteggiamento che abbiamo riscontrato in PC 18 è quello
di essere aggressiva con le mani nel senso che dà volentieri degli schiaffi o
dei pugni alla nostra persona. Tengo a precisare che da parte mia e di mio
marito non abbiamo mai alzato le mani verso nostra figlia e quindi ci siamo
chiesti da dove potesse arrivare questo atteggiamento.
Questo problema ha iniziato a manifestarsi già durante il
soggiorno al __________.
Un altro comportamento che ho riscontrati in PC 18 è quello che di
notte si sveglia di soprassalto e inizia a strillare come una pazza. Noi non
possiamo fare niente per fermarla perché non si lascia toccare.
Non so dire se questo atteggiamento sia riconducibile al suo
soggiorno in questo asilo ma comunque si è manifestato circa un anno fa e c’è
tutt’ora”
(PS S 20.5.2005).
Così il suo pediatria Dr. Med. M A nel suo certificato medico del
13.6.2005:
"
mi sono documentato alla luce dei dati contenuti nelle mie
cartelle e posso dedurne che in alcun caso mi è sorto il dubbio, sia a seguito
dell’anamnesi eruita dai genitori che dallo psico-fisico dei bambini, che si
possa essere trattato di maltrattamento”
(AI 182).
71. PC 19
Bambino nato il 16.4.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo novembre 2003 / luglio 2004 (PS C T 17.5.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Il bambino, durante le poche volte che dormiva lì, piangeva
sempre e chiamava il papà. La AC 1 entrava nella cameretta e lo picchiava con
forza. Sentivo i colpi e il bambino che urlava disperato. Anche durante il
pranzo subiva: lui non voleva mangiare; piangeva e si metteva le mani davanti
alla faccia, e diceva che voleva andare a casa dal papà. La AC 1 allora gli dava due schiaffoni e lo chiudeva in cameretta al buio da solo. Il bambino
saltava il pasto”
(PS V A 26.4.2005).
Dichiarazioni del padre:
"
Da parte mia non posso dire nulla di negativo sull’asilo nido __________,
non ho mai visto segni ferite o simili che potessero far pensare a delle percosse
subite da mio figlio.
Durante la frequentazione di detto asilo nido, PC 19, non ha
mutato il suo carattere e neppure le sue abitudini rispetto al mangiare…
mio figlio non ha riportato conseguenze psico-fisiche dal
trattamento riservatogli al __________ …
Posso dire che PC 19, durante la frequentazione del __________ è
stato colpito da influenza intestinale, malattia che abbiamo contratto anche
noi altri famigliari.
Secondo me, questa sua malattia, non è riconducibile alla cattiva
alimentazione del __________”
(PS C T 17.5.2005).
Le annotazioni della cartella clinica della Dr.ssa L H non
indicano nulla di rilevante per il periodo in cui questo bambino ha frequentato
il __________ (AI 371).
72. PC 20
Bambino nato il 21.2.2002 che ha frequentato il __________ nel
periodo ottobre 2003 / marzo 2005 (PS A T 11.4.2005).
Dichiarazioni delle ex dipendenti:
"
Lui non voleva mai mangiare quando c’era la AC 1. Si rifiutava piangendo e dicendo no, no. Con le mani tentava di allontanare il
cucchiaino dalla bocca. La AC 1, con la solita abitudine che aveva, gli apriva
la bocca con la forza, premendo sulle mascelle. Lo ingozzava. Lui continuava a
piangere, e allora la AC 1 lo metteva in cameretta a piangere, da solo, nel letto.
Piangeva. Si addormentava dopo un bel po’, sfinito. Saltava quindi il pasto”
(PS V A 26.4.2005).
Dichiarazioni della madre:
"
quando PC 20 veniva portato all’asilo, sede di __________, il più
delle volte piangeva, questo quando intravedeva la strada che conduceva
all’asilo. Mio marito in più di un’occasione aveva chiesto al bambino perché
non voleva andare all’asilo, lui rispondeva solo di no, non diceva altro.
Per contro quando ha iniziato ad andare a __________, non ha più
fatto storie. Al contrario quando andavo a prenderlo, PC 20 non voleva più
andare via…
Che non abbiamo mai visto segni particolari sul corpo di PC 20, al
rientro dell’asilo; se si faceva male me lo riportavano sempre…
Che ho portato PC 20 in un paio di occasioni dal suo pediatra Dr. G
B …in quanto aveva una gastro interite, vomito diarrea e febbre.
Il medico mi diceva che questa gastro interite si poteva prendere
con il mangiare oppure per via virale.
Questa gastro interite è andata avanti per un paio di settimane, PC
20 i primi giorni non è stato portato all’asilo”
(PS A T 11.4.2005).
Dal relativo certificato del 25.4.2005 del Dr. Med. G B non
risulta nulla di rilevante a parte, per il giorno 20.10.2004:
"
Consultazione per vomito e diarrea da un giorno. Diagnosi:
gastroenterite. Procedere: trattamento asintomatico per vomito e diarrea, dieta”
(AI 73).
73. A mente della Pubblica
Accusa l’asserito reato di abbandono (art. 127 CP) di cui al punto 2.1 AA, che
in aula la PP ha riformulato, in subordine, anche nella variante del reato tentato
(art. 22 cpv. 1 CP e verbale dibattimentale pag. 18) troverebbe, nei fatti, la
propria causale e giustificazione nelle seguenti dichiarazioni di P C, P M e I
M:
"
il pediatra di questo bambino aveva prescritto ai genitori una
quantità di latte che andava rispettata in assoluto. La AC 1 se ne fregava e gli somministrava di tutto e di più sia attraverso il sondino che
attraverso la bocca. Nel latte gli mischiava la frutta e pappette varie ma il
povero bimbo non riusciva a trattenere queste cose nello stomaco e vomitava,
vomitava. E’ stato impressionante. Il pediatra aveva prescritto magari 180 e
lei gliene somministrava anche 300 dicendo che così sarebbe cresciuto più in
fretta. Quel bambino faceva veramente una grande pena. Una volta la mamma di
questo bambino ci aveva detto che se il sondino del suo bimbo si fosse sfilato
dalla sua base e cioè il naso, non dovevamo rimetterlo noi ma che poteva farlo
solo lei nel modo corretto così come appreso dal medico. Una volta il sondino
si è sfilato e alla mia presenza la __________ ha tentato di rimetterlo al suo
posto sforzandolo fino al punto in cui mi sono accorta che il sondino era
andato a finire in gola ed il bambino faceva fatica a respirare. Sono
intervenuta energicamente togliendo dalle mani della AC 1 il sondino e
impedendole di continuare in questa tortura. Non so come sarebbe andata a
finire se non fossi stata presente”
(PS P 31.3.2005);
"
ADR che non ricordo se il sondino è stato levato da me o dalla
signora AC 1, ricordo solo che l’ho bloccata togliendole la mano”
(PP P C 19.6.2006);
"
Mi ricordo che una volta PC 26 si strappava il sondino dal naso.
AC 1 siccome voleva dargli da mangiare a tutti i costi, cercava di
rimettergli la sonda nel naso senza riuscirvi, anche se la madre aveva dato
disposizioni di non farlo.
PC 26 era nato prematuro, era sottopeso, e non mangiava da solo.
Per tale ragione veniva nutrito con un sondino nel naso.
Il suo pediatra aveva disposto che PC 26 mangiasse solo del latte
somministrato per bocca o a mezzo della sonda.
Contrariamente alle disposizioni del medico, AC 1 dava a PC 26
delle pappe a base di cereali, per bocca, forzandolo.
AC 1 se il bambino non voleva mangiare, lo sforzava, infilandogli
il cucchiaio in bocca, con forza”
(PS P M 31.3.2005);
"
ADR che durante l’episodio descritto relativo al piccolo PC 26
era presente anche P. Io non l’ho visto nella sua integralità. Ho visto che il
bambino non aveva più il sondino e non sono riuscita a restare presente quando
la signora AC 1 ha cercato di rimettergli il sondino. Non ce la facevo a
guardarla mentre faceva una cosa del genere, le avevamo detto di non farlo
perché la madre non voleva.
La Signora AC 1 voleva dimostrare alla madre che ella era in grado
di nutrirlo, contrariamente alle disposizioni del pediatra tramite il cucchiaino.
Per fare questo lo forzava approfittando del fatto che avendo il sondino nel
naso il bimbo respirava anche dalla bocca”
(PP P M __________ 21.6.2006);
"
Mi ricordo in particolare di un bambino piccolo di nome PC 26 che
doveva essere alimentato attraverso un sondino che aveva nel naso per problemi
di salute. Il pediatra e la madre del bambino si erano tanto raccomandati di
attenersi alle prescrizioni sia per il dosaggio sia per l’alimentazione;
prescrizioni che AC 1 non seguiva. Alimentava questo bambino nello stesso modo
degli altri vale a dire lo forzava a mangiare dei pastoni con il cucchiaio ed
evidentemente il piccolo vomitava. Oltre a ciò gli dava molto di più di quanto
prescritto e lo stomachino del bimbo non lo sopportava. La mamma di questo bimbo
è infermiera. Lei si era tanto raccomandata al riguardo del sondino dicendoci
che se per caso fosse uscito dal naso bisognava chiamarla per rimetterglielo.
Una volta pulendolo la AC 1 aveva fatto si che il sondino uscisse dal naso.
Contrariamente a quanto impartito dalla madre la AC 1 ha cominciato a infilare sul naso del piccolo il sondino facendogli sicuramente male perché il bimbo
piangeva. La AC 1 non desisteva e c’era il rischio che provocasse danni anche
in gola. Io mi sono sentita male e ho dovuto uscire dal locale. Era poi
intervenuta energicamente la P C a togliere il sondino dalle mani della AC 1
per evitare il peggio”
(PS I M 1.4.2005).
AC 1 ha sempre contestato e respinto al mittente queste accuse (PP
AC 1 3.5.2005), dando una differente versione dei fatti:
"
Se non sbaglio nel corso del mese di gennaio o febbraio di
quest’anno, una mattina il padre mi ha portato il bimbo verso le 7 di mattina.
Dopo qualche ora ha iniziato a piangere stranamente e non capivo perché cosa
anche perché di solito era un bimbo molto tranquillo. L’ho quindi preso in
braccio il bimbo, in quanto è mia abitudine, per cercare di capire il motivo
del suo pianto ossia se piangeva per delle coliche, per la febbre, per i denti
o per qualche altro motivo. Massaggiandogli un po’ il viso e la schiena il
bimbo si è calmato. Al pomeriggio è successa la medesima cosa. Quando la mamma
si è presentata a riprendere il bimbo, credo fossero le 1600 circa, le ho detto
che, secondo me, doveva portarlo dal medico e cambiare la posizione del sondino
che lo nutriva. Avevo intuito che il problema fosse la posizione del sondino in
quanto quando mi avvicinavo a lui per bagnargli la bocca o per dargli da bere,
lo rifiutava chiudendo la bocca. Per questo motivo ho pensato che potesse avere
dei dolori dovuti alla posizione del sondino. Il giorno seguente la mamma mi
aveva confermato che lo stesso giorno lo aveva portato dal medico e che aveva
scoperto che il ritorno del sondino posizionato in fondo allo stomaco era
deteriorato quasi totalmente dai succhi gastrici dello stomaco. In sostanza la
mamma mi diceva che se non si fossero accorti il ritorno del sondino si sarebbe
staccato e di conseguenza avrebbero dovuto operarlo per estrarre il pezzo
rimasto nello stomaco. Mi aveva pure detto che gli ultimi centimetri di questa
sonda erano già di colore mattone poiché bruciati dagli acidi.
Il problema è quindi stato risolto e il bambino ha continuato a
venire all’asilo nido. Devo comunque dire che attualmente il bimbo si nutre
senza l’ausilio di questo sondino”
(PS AC 1 5.4.2005).
Malgrado le discordanti versioni rese in merito da AC 1 e dalle
sopramenzionate sue ex collaboratrici la Pubblica Accusa non ha ritenuto necessario procedere ad altri accertamenti per cercare di
capire cosa fosse realmente successo al piccolo PC 26 (di seguito solo PC 26),
nato il 6.7.2004, durante il suo soggiorno al Baby Paradise nel periodo fine
gennaio 2005 / 25.2.2005 (PS F G G 12.4.2005, di seguito solo F G G).
In particolare si avrebbe dovuto perlomeno procedere a nuove
audizioni di queste tre ex dipendenti e successivi loro confronti con AC 1
alfine di perlomeno chiarificare come mai questo bambino si era trovato senza
il sondino, chi era effettivamente presente al momento dell’asserito tentativo
di una sua reintroduzione da parte dell’accusata e cosa quest’ultima avesse
realmente fatto, rispettivamente quale fu la reazione di P C, P M e I M.
Trattasi manifestamente di una grave lacuna istruttoria, di certo
non sanata dalla verbalizzazione in Polizia, il 12.4.2005, della madre, la
quale, per quanto utile alla Corte, ha non di meno ricordato che:
"
Attorno alla fine di febbraio 2005…una sera mio marito era andato
a riprendere PC 26 all’asilo. Le ragazze gli avevano detto che il bambino si
era strappato il sondino e che lo avevano messo nell’apposito sacchetto sotto
al passeggino. Quando sono arrivata a casa e ho controllato il sondino, ho
visto che gli ultimi due centimetri circa della porzione che si trova nello
stomaco erano di colore marrone scuro. Mi sono chiesta se non fosse qualche
rimasuglio di sangue, causato da qualche piccola ulcera. Mio marito diceva che
aveva l’impressione che fosse piuttosto qualcosa come una mela, che diventa di
quel colore. Ho portato il sondino dal medico, al Civico, il quale mi ha
confermato che non c’era da preoccuparsi e che erano rimasugli di cibo”
(PS F G G 12.4.2005).
In questo suo verbale F G G non si è comunque rammentata della
circostanza sopra ricordata dall’accusata (PS AC 1 5.4.2005) che invece, dal
canto suo, ha ammesso che effettivamente un giorno non meglio precisato il
sondino di PC 26 era uscito dalla sua posizione e che quella volta:
"
la ragazza presente, io comunque non c’ero, si è limitata a
metterlo in un sacchetto…Io comunque ribadisco da parte mia di non aver fatto
alcun tentativo di rimettere il sondino a PC 26”
(PP AC 1 2.5.2005).
Per l’accertamento dei fatti rimproverati al punto 2.1 AA anche la
documentazione medica agli atti non è di alcuna utilità. Dalla stessa, infatti,
si può solo ricostruire l’istoriato dei ricoveri e delle visite di PC 26 dal
11.1.2005 al 24.3.2005 e meglio:
-- un primo ricovero,
antecedente i suoi soggiorni al __________, nei giorni 11.1/19.1.2005 presso l’__________,
per una valutazione della mancanza dell’aumento ponderale e sue dimissioni con
un sondino naso-gastrico (RPG annesso 6);
-- una visita di controllo lo
stesso giorno delle sue dimissioni dall’__________ presso il Dr. Med. G P R,
primario di pediatria presso l’Ospedale __________ di __________ (di seguito
solo __________, AI 50);
-- un secondo suo ricovero
presso l’__________ la notte del 23.2.2005 che comunque grave non doveva essere
visto che il giorno successivo, su pressione della madre che è infermiera, è
stato dimesso (RPG anneso 6) nonché
-- un terzo ed ultimo
ricovero dal 26.2.2005 al 4.3.2005 presso l’__________ dopo il quale PC 26 non
fu più portato al __________ (PS F G__________ G__________ 12.4.2005) a motivo
di:
"
una gastointerite da Rotavirus positiva. Durante i primi giorni
di osservazione si verificano frequenti episodi di vomito con apparizione in
seguito di scariche diarroiche. Viene inizialmente alimentato unicamente per
sonda nasogastrica, in seguito lenta ripresa di un’alimentazione per os
spontanea. L’evoluzione è favorevole con scomparsa della febbre, degli episodi
di vomito e di diarrea. Durante gli ultimi due giorni è possibile rimuovere la
sonda nasogastrica in modo definitivo”
(AI 50).
Orbene tutta questa documentazione medica non serve a determinare
se durante il soggiorno di __________ al __________ si sia mai creata una
situazione di pericolo di morte o di grave imminente pericolo di perdita della
salute ai sensi dell’art. 127 CP. Anzi a ben vedere tali atti tenderebbero ad
escluderlo anche perché il giorno del suo ultimo ricovero del 26.2.2005 PC 26
neppure andò al __________:
"
mio marito e io abbiamo dovuto portare, d’urgenza, PC 26
all’ospedale di __________. Aveva vomitato, non beveva, e aveva la febbre molto
alta, attorno ai quaranta. Il bambino, durante la giornata, non era andato al
nido, almeno mi sembra, perché era stato con mia mamma”
(PS F G__________ G__________ 12.4.2005).
74. In merito al punto 2.2
AA la documentazione rispettivamente le prove raccolte dalla Pubblica Accusa a
sostegno di questa ipotesi di reato sono ancor più deludenti.
Né P C R, né V A, né C S, laddove nei loro verbali di
interrogatorio in Polizia parlano del piccolo PL 9 (di seguito solo PL 9, nato
il 12.6.2003, che frequentò il __________ nel periodo aprile o maggio 2004 /
14.5.2004 e nel mese di agosto 2004, PS RA 18 22.4.2005, di seguito solo RA 18
e PS RA 18 5.5.2005) indicano specificatamente quale sarebbe stato l’atto o
l’omissione (PS P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005 e C S __________ 11.5.2005)
costitutiva del reato di cui all’art. 127 CP nei confronti di AC 1, la quale,
sorprendentemente, nei suoi numerosi verbali d’interrogatorio predibattimentali
(considerando 15 della presente decisione) non è mai stata verbalizzata in
merito.
E’ vero invece che P C R (PS R C R 22.4.2005) ed V A (PS V A
26.4.2005) affermano che PL 9 veniva lasciato a letto a piangere o era
ingozzato, ma tali comportamenti, ammesso che siano avvenuti come del resto
quello delle sculacciate sul sedere raccontato da C S __________ (PS C S 11.5.2005)
ma negato da V A (PS V A 26.4.2005), dovevano rientrare, qualora e se del caso,
nell’ipotesi di cui al punto 1 AA (dove però questo bambino non figura) e non
in quella ben più grave di cui al punto 2 AA.
Ma non solo. L’ipotesi accusatoria, nel suo testo, fa
espressamente riferimento ad una data, il 14.5.2004, per la quale la Pubblica Accusa non ha minimamente accertato se erano realizzate le condizioni di legge
proprie all’art. 127 CP, tra cui, perlomeno, l’immediatezza ed il necessario
rapporto di causalità tra il rimproverato agire o l’omissione del presunto reo
e la concreta esposizione a pericolo di morte o a grave imminente pericolo di
perdita della salute della persona incapace di provvedere a se stessa e della
quale si ha la custodia o si deve aver cura (considerando 85 della presente
decisione).
Sull’immediatezza già il riassunto dei fatti di quel pomeriggio da
parte del padre nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del 22.4.2005
avrebbe dovuto far sorgere un qualche dubbio:
"
Il giorno venerdì 14 maggio 2004, alla mattina mia moglie, come
consuetudine, portava nostro figlio PL 9 all’asilo nido __________ ….mi sono
accordato con mia moglie Al per andare a riprendere il piccolo PL 9 assieme, e
così abbiamo fatto alle 1330. Siamo così rientrati a casa nostra e, come
consuetudine, PL 9 è stato tenuto in braccio dalla mamma per il riposo
pomeridiano.
Verso le 1430-1500 mia moglie si accorgeva che il piccolo non
stava bene e, appena avuto il tempo di dirmi guarda che il piccolo non sta bene
PL 9 ha iniziato a vomitare. Io ho subito preso del ghiaccio, come indicato dai
dottori, per far diminuire i battiti cardiaci, e poi siamo andati al Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________”
(PS RA 18 22.4.2005),
mentre che per il secondo presupposto di cui sopra sarebbe stato
sufficiente scrivere all’__________, ciò che, prima dell’emanazione dell’atto
d’accusa, non è stato inspiegabilmente fatto (in merito alla documentazione
medica raccolta si vedano gli AI 196 e 216 rispettivamente RPG annesso 6).
Predetto accertamento, esperito solo su ordine della Corte (doc.
TPC 54), ha dato come esito, così come riportato dalla lettera del 29.3.2010
dell’__________, che il 14.5.2004 il piccolo PL 9 non è mai stato in:
"
una situazione di pericolo imminente di morte o di perdita della
salute, ma ha richiesto un trattamento immediato in contesto di urgenza”
(doc. TPC 59).
Ciò malgrado in sede dibattimentale la PP non ha chiesto lo stralcio del punto 2.2 AA sostenendone invece la sua realizzazione nella
forma del reato tentato (art. 22 cpv. 1 CP).
75. Gli elementi portati a
giudizio della Corte in merito al punto 3 AA nella sua triplice variante di “costrizioni
e ingozzamenti nel mangiare” (punto 1.2 AA), “costrizioni”
(punto 1.4 AA) e “docce fredde” (punto 1.6 AA) si riconducono, e non
poteva essere altrimenti, alle sole dichiarazioni di colpevolezza così
rilasciate in merito dalle ex dipendenti ed in qualche caso dalle stesse madri.
Ricordato che per i motivi esposti nel capitolo VI della presente
decisione la Corte si è evidentemente limitata solo a quei bambini
eventualmente oggetto di tali atti coattivi dopo il 16.4.2003, i nominativi
interessati, rispetto a quelli indicati ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 AA, si sono
ridotti a 22 unità, dei quali si richiamano in questa sede le eventuali
dichiarazioni a danno dell’accusata se e qualora costitutive del possibile reato
di cui all’art. 181 CP: PL 1 (1.2 AA e considerando 42 della presente
decisione), PC 24 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e considerando 43 della presente
decisione), PL 35 (1.2 AA, PS P C R 22.4.2005, V A 26.4.2005, N S 12.5.2005 e RA
2 12.4.2005 nonché considerando 46 della presente decisione), PL 10 (1.2 AA e
considerando 49 della presente decisione), PL 11 (1.2 AA, PS I M 10.5.2005 e
considerando 51 della presente decisione), PL 13 (1.2 e 1.4 AA, PS N S
12.5.2005, C S 25.3.2005 e P C R 22.4.2005 nonché considerando 52 della
presente decisione), PC 33 (1.2 AA, PS RA 9 5.9.2005 e considerando 57 della
presente decisione), PC 32 (1.2 AA, PS e considerando 57 della presente
decisione), PL 20 (1.2 AA, PS V A 26.4.2005 e considerando 59 della presente
decisione), PC 11 (1.2 AA, PS N S 12.5.2005, C S 25.3.2005 e 11.5.2005, P C R
22.4.2005, V A 26.4.2005 e L G 10.4.2005 nonché considerando 60 della presente
decisione), PL 22 (1.2 AA, PS P C R 22.4.2005 e considerando 61 della presente
decisione), PL 34 (1.2 AA e considerando 62 della presente decisione), PC 29
(1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e RA 6 24.5.2005 nonché considerando 64 della
presente decisione), PC 15 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005, I M 10.5.2005,
C S 25.3.2005 e Pe 11.4.2005 nonché considerando 65 della presente decisione), PL
41 (1.2 AA, PS P C 21.4.2005 e considerando 69 della presente decisione), PC 18
(1.2 AA e considerando 70 della presente decisione), PC 20 (1.2 AA, PS V A
26.4.2005 e considerando 72 della presente decisione), PL 14 (AA 1.4, PS RA 23
23.4.2005 e considerando 53 della presente decisione), PL 21 (AA 1.4, PS C S 25.3.2005
e considerando 58 della presente decisione), PL 40 (AA 1.4, PS N S 12.5.2005,
verbale dibattimentale pag. 26 e considerando 66 della presente decisione), PC
31 (AA 1.4, PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005 e I M 10.5.2005 nonché considerando
67 della presente decisione) rispettivamente PC 5 (AA 1.6, PS I M 1.4.2005, P C
21.4.2005, P M 9.5.2005 e C S 25.3.2005 nonché considerando 50 della presente
decisione).
76. In merito al punto 4
AA, richiamati i documenti e le dichiarazioni di C S, M, P C, I M e P M nei
rispettivi loro verbali di Polizia (considerandi 5, 8, 9 e 13 della presente
decisione), non rimane che ricordare quella che è la posizione dell’accusata.
Premesso che in sede dibattimentale AC 1 si è allontanata da
quanto da lei affermato nel suo verbale d’interrogatorio di Polizia del
5.4.2005, restano allora le seguenti sue dichiarazioni:
"
ADR che ho chiesto sussidi sia a Berna, per la messa in piedi
dell’asilo nido, che a Bellinzona, sulla base dei salari. La risposta di Berna
è stata negativa sulla base del rifiuto di concedermi l’autorizzazione da parte
di Bellinzona. Tale rifiuto di Berna è stato prematuro poiché avevo interposto
ricorso.
Per quanto riguarda la richiesta di sussidi da presentarsi a
Bellinzona, sulla base dei salari, confermo che quanto dichiarato nei
precedenti verbali e cioè che non avevo dato il salario che figurava alle varie
dipendenti come corrisposto. Preciso che non era mia intenzione dare questo
salario nemmeno in futuro alle frontaliere poiché non ne sarei stata in grado
finanziariamente. Aggiungo che il 40% del sussidio che avrei ricevuto sulla
base del salario dichiarato di fr. 3'500.- poi così fissato dal Cantone e non
fr. 2000.-, non lo avrei ricevuto io ma lo avrebbero ricevuto le ragazze”
(PP AC 1 3.5.2005);
"
ADR che queste tre persone (ndr: P C, P M e I M) sono quelle per
le quali avevo fatto richiesta di sussidio al Cantone. Dovevo ricevere dal
Cantone il 40% di un salario di fr. 3'500.-. Esse avrebbero quindi continuato a
prendere dal __________ fr. 2'000.-, la differenza l’avrebbero percepita dal
Cantone.
ADR che non ammetto quindi il reato di mancata truffa. Non lo
percepisco nemmeno come truffa. Aggiungo che quando C__________ P__________ (ndr:
ragazza che nel periodo 1.8.1997 / 31.10.1998 lavorò al __________, PS C P
23.3.2005) aveva fatto il programma API, con la disoccupazione era la stessa
cosa, nel senso che una parte di salario ella lo percepiva dalla disoccupazione…
Il Magistrato mi contesta che non è la stessa cosa, nel senso che
i sussidi gli avrei percepiti io sulla base di una dichiarazione di salari come
corrisposti, in realtà non versati.
Io dico che è la stessa cosa. Per me l’importante era che il
lavoratore prendesse quanto era il suo fabbisogno.
Il Magistrato mi contesta che in realtà le tre dipendenti non
hanno percepito, malgrado fosse dichiarato, quanto necessario per il loro
fabbisogno.
Preciso che la richiesta di sussidio a Bellinzona è stata fatta da
P C e P.
ADR che l’ho sottoscritta io, ma l’hanno redatta loro.
Il Magistrato mi contesta che comunque i soldi li avrei percepiti
io di nuovo.
E’ per quello che le tre se ne sono andate arrabbiate, perché non
hanno ricevuto nulla”
(PP AC 1 18.10.2005).
Se l’importo dell’asserita truffa a danno dell’UFAS (fr. 69'300.-)
troverebbe negli atti il suo presunto giustificativo nella tabella “Dettaglio
costi e ricavi previsti durante il primo anno d’esercizio” presumibilmente
trasmessa a Berna il 14.10.2004 (RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione
UFAS nonché considerando 9 della presente decisione), né la Corte né la PP sono riusciti a capire come l’allora estensore dell’AA sia giunto ad “almeno
fr. 86'400.-” per quella a danno del DSS. Premesso altresì come agli atti
non figurino i contratti di C S e di I M tanto da risultare difficile
verificare l’esattezza dell’indicato loro salario annuale di fr. 22'440.- e fr.
11'220.- (PS C S 25.3.2005 e I M 1.4.2005 nonché verbale dibattimentale pag.
19), la Corte ha comunque preso atto come la Pubblica Accusa ha modificato il valore dell’asserita mancata truffa a danno del DSS
riducendola a fr. 62'056.- (verbale dibattimentale pag. 19), importo comunque
approssimativo e non certo essendo stato stimato a spanne per la parte degli
oneri sociali a carico della datrice di lavoro.
VIII) La perizia giudiziaria
77. Dopo due infruttuosi
tentativi con altri esperti residenti in Svizzera (AI 138, 139, 202, 205, 225 e
231) in data 9.11.2006 alla PE 1 è stata ordinata una perizia medico pediatrica
(AI 347), la cui specifica finalità così come il contenuto rispettivamente la
forma di alcune delle poste domande già nella preparazione del processo aveva
fatto insorgere nella Corte una qualche perplessità, così come del resto
manifestata in istruttoria da due legali, tra cui il difensore, con lettere del
13.11.2006 (AI 350) e del 23.1.2007 (AI 355). Comunque sia dopo due richieste
proroghe all’originaria prima scadenza di consegna del 31.7.2007 (AI 347),
datate 10.7.2007 (AI 359) e 18.10.2007 (AI 374), concesse il 12.7.2007 per il
31.10.2007 (AI 360) ed il 22.10.2007 per il 15.11.2007 (AI 376), il 18.11.2007
è stata inviata una prima parte del referto peritale (AI 380) poi completato il
20.11.2007 con un addendo inerente altri 17 bambini (AI 381).
78. Premesso come non
siano minimamente messe in dubbio le capacità professionali e la profonda
formazione della nominata perita (AI 244), la Corte, ricordato altresì come secondo dottrina e giurisprudenza una perizia giudiziaria non é da ritenersi ipso
facto per obbligatoriamente vincolante ma deve essere sempre liberamente
apprezzata così come avviene per qualsiasi altro mezzo di prova, non ha, suo
malgrado, potuto far altro che constatare la presenza di irrimediabili ed evidenti
errori di metodo, di impostazione e d’approccio al mandato ricevuto,
sicuramente riconducibili ad una non sufficientemente chiara informazione alla
perita da parte del PP di quelli che erano i suoi limiti rispettivamente su
come ed in che modo avrebbe dovuto rispondere alle domande poste, che ne hanno
seriamente messo in dubbio la credibilità (BOMMER, Basler Kommentar I,
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 20 no. 34, TRECHSEL, op. cit.,
art. 20 no. 8, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 20 no. 2, PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Schulthess, Zurigo 2000, § 101 no. 2236 segg., STRÄULI,
Commentarire Romand, Code Penal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 20
no. 34 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 20
no. 16, DTF 107 IV 7, 102 IV 225, 101 IV 129 e SJ 2001 I 573) e
quindi, al di là di qualche considerazione di carattere assolutamente generale
così come ripresa nei considerandi 20 e 21 della presente decisione, la sua
concreta inutilizzabilità per il demandato giudizio d’analisi della possibile
realizzazione del reato di cui al punto 1 AA per ogni singolo bambino ospite
del __________ dopo il 16.4.2003 (considerando 24 della presente decisione).
Tra questi evidenti errori di impostazione e di metodo, di certo
non gli unici ma comunque i principali, si ricordano espressamente i seguenti:
-- che la PE 1 ha dato per acquisiti dei fatti che solo la Corte poteva eventualmente riconoscere e
questo solo dopo averli accertati in sede di pubblico dibattimento. Un così
grave errore di impostazione è tale da pregiudicare l’intera opera visto come
la perita non si sia basata, come avrebbe dovuto, su semplici ipotesi di lavoro
ma su non ancora stabilite certezze, da cui ha fatto conseguire determinate
conclusioni a danno dell’accusata. Alcuni esempi:
“Percosse di varia
natura ed intensità: schiaffi, strattonamenti, tirate di capelli dei bimbi
ecc….Di tutte queste possibilità, fortunatamente, in questo caso si sono
avverati solo lesioni cutanee, principalmente lividi, nei casi seguenti….”
(AI 380 pag. 25),
con la successiva indicazione del nome di 24 bambini che invece,
per la perita, dovevano essere solo delle presunte e non assodate vittime non
essendoci del resto agli atti alcun certificato medico in tal senso;
“Naturalmente, nel caso
di PL 35, i lividi sulla guancia era indubbiamente dovuti alla schiaffo che ha
ricevuto…”
(AI 380 pag. 27),
rispettivamente continuando nella citazione:
“e le sue lesioni aumentano
il sospetto che anche gli altri bambini con lividi sulle guance abbiano anche
loro ricevuto sberle…”
(AI 380 pag. 27);
“Alcuni bambini erano esposti
al metodo AC 1 in pieno: l’alimentazione forzata, le percosse o altro
maltrattamento fisico, più l’isolamento a letto a piangere allo sfinimento…”
(AI 380 pag. 27);
“L’essere stati spettatori di
maltrattamenti dei loro compagni…”
(AI 380 pag. 30);
“Il personale deve avere
avuto il morale piuttosto basso. Non erano trattate bene dalla AC 1. Il modo nel
quale i bimbi erano trattati dalla AC 1 o che loro erano obbligati a trattarli
li disturbava. Il loro non poteva essere un lavoro che le appagava…"
(AI 380 pag. 38);
“In effetti la cronica
insufficienza (ndr: del personale) faceva parte integrale del circolo vizioso
che facilitava il maltrattamento dei bambini al __________ …”
(AI 380 pag. 38);
“Quindi, nonostante il
carattere disgustoso del cibo offerto ai piccoli ospiti…”
(AI 380 pag. 39);
“La mancanza di varietà e la
diminuzione di oligoelementi può anche essere ignorata…”
(AI 380 pag. 39);
“questi piccoli erano a
disagio essendo obbligati a mangiare cibo ripugnante”
(AI 380 pag. 39);
“il comportamento delle collaboratrici
del __________ che assistevano alla brutalità della AC 1 verso i bambini…”
(AI 380 pag. 44);
“Chiaramente la AC 1 riusciva ad impaurire persone adulte, per cui si può solo immaginare il suo effetto sui
piccolini”
(AI 380 pag. 44),
-- ricordato come il reato di
violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) richieda,
per il suo possibile riconoscimento, una concreta ed individuale messa in
pericolo della presunta vittima (considerando 82 della presente decisione), la PE 1 non ha proceduto, come invece avrebbe dovuto fare se tempestivamente informata di ciò, o
se l’è stata l'ha fatto in modo grossolanamente insufficiente, ad un esame sistematico
di ogni singolo bambino che soggiornò al __________ e di cui gli erano stati
dati tutti gli elementi a supporto (AI 380 pag. 3) e questo alfine di
verificare se, specificatamente e solo per lui, vi era stata realmente e se sì
perché una concreta sua messa in pericolo ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 CP. Il
quesito numero 5 del decreto peritale che chiedeva di:
“Valutare se, sulla base delle risposte fornite ai
quesiti precedenti i bambini ospitati sono stati o meno esposti a pericoli per
lo sviluppo fisico e psichico; in caso di risposta affermativa indicare quali”
(AI 347),
era del resto
sufficientemente chiaro nella sua formulazione, ma ciò nonostante la risposta
data in sede peritale, oltre a non indicare specificatamente alcun nome di
bambino, è oltremodo generica, non individualizzata e quindi, giuridicamente,
inutilizzabile (AI 380 pag. 30);
-- sempre nell’ottica
dell’esame dell’art. 219 cpv. 1 CP per ogni singolo bambino ospitato al __________,
non può essere di alcuna utilità il perlomeno più approfondito lavoro svolto
per 13 di loro in risposta al quesito numero 6 (AI 380 da pag. 30 a pag. 38) in quanto la domanda al punto 6.1 (AI 347) si riferiva espressamente e solo all’ipotesi
di reato di abbandono (art. 127 CP) di cui al punto 2 AA e non a quella di cui
al punto 1 AA (art. 129 cpv. 1 CP) per la cui motivazione, rispondendo al
relativo quesito, la perita ha rinviato genericamente ai numeri 2, 4 e 6 del
suo referto (AI 380 pag. 30) dove, limitatamente ai primi due, non ha
minimamente proceduto ad alcun esame dettagliato di ogni singolo bambino ma si
è unicamente limitata a vari ed ancora non accertati richiami testimoniali
relativamente ad alcuni di essi;
-- sempre nell’analisi
dell’eventuale realizzazione per ogni singolo bambino ospite del __________ dei
presupposti di legge propri all’art. 219 cpv. 1 CP, non è assolutamente
accettabile trovare frasi simili a quella riscontrata all’inizio del lavoro
peritale:
"
Nell’interesse di produrre un documento che sia chiaro ma
conciso, la formulazione di queste risposte contiene solo esempi dei vari
comportamenti o segni preoccupanti dell'inchiesta formale riguardo all'attività
dell'asilo nido __________. I casi che sono citati non sono più meritevoli di
quelli che sono stati omessi, ma servono solo ad illustrare i concetti in
discussione"
(AI 380 pag. 12),
poiché di due varianti l’una: o ci sono altri esempi ed allora li
si indicano tutti per poi per ogni singolo bambino procedere ad uno specifico
esame argomentando perché e per qual motivo il suo sviluppo fisico o psichico é
stato messo in pericolo oppure non ci sono ed allora questa frase non ha motivo
di sussistere;
-- e poi ancora, sempre nel
quadro dell’art. 219 cpv. 1 CP dove l’esistenza o meno del necessario rapporto
di causalità tra l’asserita violazione del dovere d’assistenza o educazione con
la concreta messa in pericolo del futuro sviluppo fisico o psichico della
presunta vittima resta una delle questioni più delicate, non si può, pena il
totale sgretolamento della serietà professionale del proprio lavoro,
individuare il problema per poi liquidarlo, alla bella e meglio, con mezza
riga:
"
Anzi, in certi casi le difficoltà cognitive, psicomotorie o
comportamentali esistevano già prima che il bambino cominciasse a frequentare
l'asilo nido __________”
(AI 380 pag. 27).
Se a tutto ciò, che si ribadisce essere solo una scelta delle
constatate, principali gravi lacune peritali, si aggiunge il fatto che non vi è
stata nemmeno identità tra le conclusioni della PE 1 e quanto poi riportato nell’AA
(in questo senso vedasi già solo come, ad esempio, sotto le voci di abuso
emozionale e di trascuratezza non vi sia identità di nomi tra quelli indicati
negli allegati degli AI 380 e 381 e quelli riportati ai punti 1.7 e 1.8 AA) non
può che ulteriormente conseguirne l’assoluta inutilità per la Corte dell’intero referto.
79. Ma anche facendo
astrazione di quanto esposto nel considerando precedente e anche solo
limitatamente all’ipotesi di reato di cui al punto 1 AA, anche nel merito la
rimessa perizia non sarebbe stata di alcuna utilità visto come la PE 1, sia in sede peritale che in sede dibattimentale, seppur ammettendo una generica e
generalizzata messa in pericolo dei bambini ospiti del __________:
"
L’evidenza non dimostra nessun effetto deleterio sul loro
sviluppo fisico. Il loro sviluppo psichico è stato compromesso…”
(AI 380 pag. 30);
"
Ribadisco che per i bambini che hanno frequentato il __________,
a mio modo di vedere, vi è stata una compromissione…”
(verbale dibattimentale pag. 11),
non ha poi saputo indicare, sempre per ogni singolo bambino, la
natura, la gravità o la durata delle possibili conseguenze di questa asserita
messa in pericolo sul suo sviluppo fisico o psichico, limitandosi a parlare di
rischio generico, termine che è proprio l’antitesi di quello che, invece,
secondo la legge, doveva essere certo:
"
Il loro sviluppo psichico è stato compromesso, ma quanto e come
rimane un’incognita. Si può solo dire che sono a maggior rischio di disfunzioni
se non avessero mai frequentato l’asilo nido __________. Probabilmente, ma non
sicuramente, il rischio sarà proporzionale al periodo trascorso all’asilo nido,
sia in frequenza che in durata, e alla gravità del maltrattamento subito, sia
nell’intensità, che nella molteplicità di tipi”
(AI 380 pag. 30);
"
Confermo la mia conclusione a pagina 30 della perizia ribadendo
nuovamente che io posso esprimermi solo come possibile rischio e non come una
concreta messa in pericolo da me constatata…
Dichiaro che i bambini sono stati esposti ad un rischio durante la
loro permanenza all'asilo. Io non posso esprimermi sul fatto se e quindi se vi
sia o meno un rischio per il loro futuro sviluppo”
(verbale dibattimentale pag. 10 e 11).
IX) Il fax 2.2.2010 del Dr.
Med. M__________ M
80. In data 3.2.2010 la
difesa ha trasmesso alla Corte il fax del 2.2.2010 del Dr. Med. M M (di seguito
solo Dr. Med. M M), qualificandolo come perizia di parte (doc. TPC 30).
Tale documento, così come la successiva audizione dibattimentale
di questo pediatria del 13.4.2010 (verbale dibattimentale pag. 14 e 15) non ha
avuto alcun peso specifico sulla decisione di merito e questo non tanto perché
semplice attestazione di parte ma soprattutto perché referto di natura
squisitamente teorica e, se doveva essere una sorta di contro perizia a quella
giudiziaria (AI 380 e 381), poiché irrimediabilmente falsata in partenza
dall’incompleta documentazione che gli è stata consegnata:
"
In merito ai dati che mi sono stati consegnati dal difensore per
l'allestimento del mio rapporto ricordo che si trattava, e per rispondere mi ha
aiutato anche il difensore, di alcuni dei verbali MP delle dipendenti, quindi
non tutti e non posso dire quali, rispettivamente dei verbali MP dell'accusata.
Oltre a ciò mi è stata consegnata solo la prima perizia giudiziaria…
Tra l'ulteriore documentazione consegnatami vi era anche il
decreto di nomina peritale con i quesiti peritali. Nel mio rapporto, sulla base
della documentazione consegnatami, mi è stato richiesto di rispondere come se
queste domande fossero state rivolte a me.
In merito alla mia risposta al punto 6.1 del mio rapporto dichiaro
che la stessa non si basa sull'esame delle cartelle mediche dei bambini
menzionati, anche perché io non le ho avute in possesso…
In merito all'ultima frase a pagina 1 punto 1 dichiaro che
trattasi di un'affermazione teorica, così come tutta la mia perizia”
(verbale dibattimentale pag. 14 e 15),
fermo restando poi come anche nel merito sia il doc. TPC 30 che
l’audizione testimoniale del 13.4.2010 di questo professionista (verbale
dibattimentale pag. 14 e 15) altro non hanno fatto che riportare delle ovvietà
come ad esempio che:
"
Percosse di qualsiasi tipo nei confronti di bambini non sono
ammesse, tanto più se eseguite al di fuori del nucleo famigliare.
Spesso ci si trova davanti a lattanti o bambini che mangiano male.
In queste situazioni appoggiando il cucchiaio con il cibo sulla
lingua facendo anche lieve pressione sulle guance e incoraggiando verbalmente
si ottiene il risultato voluto, il bambino mangia. Premesso che il tutto non
sia fatto con forza e in maniera aggressiva…
Se il bambino viene abituato a dormire in un sacco ciò non incide
sullo sviluppo psico-motorio. Legare un bambino tramite cinghie nel letto è
inammissibile…
In una struttura con personale insufficiente (di numero) e non
formato adeguatamente il bambino non può trovarsi a suo agio ed avere la
possibilità di evoluzione psicomotoria armoniosa…
Cibi scaduti in un istituto come un asilo non vanno somministrati
per principio.
Cibo avariato può essere intaccato da parecchi organismi i quali
possono provocare delle infezioni del tratto gastro intestinale con conseguenze
come vomito, diarrea e/o febbre. Qualsiasi alimento congelato, cotto in pentola
o mediante microonde subisce un traumatismo. Il valore nutritivo ne risente”
(doc. TPC 30);
"
Al di là dell'ipotesi del sacco letto, altre forme di costrizione
come bretelle o cinghie non sono da prendere in considerazione…
Secondo la mia esperienza un solo ceffone non mette in pericolo lo
sviluppo del bambino. Diverso può essere se i maltrattamenti fisici sono
giornalieri.
A domanda del difensore se per sapere se un bambino ha subito
delle conseguenze ipotetiche o concrete sul suo sviluppo è importante sapere con precisione cosa ha subito, quando l'ha subito, per quante volte e con che durata l'ha
subito o si può semplicemente sapere a spanne, più o meno in generale, i fatti,
il teste risponde che bisogna conoscere bene i dettagli”
(verbale dibattimentale pag. 14 e 15).
X) Risultanze dibattimentali
81. Come già anticipato ai
considerandi 15 e 28 della presente decisione anche in aula AC 1 ha recisamente contestato ogni e qualsiasi suo addebito penale per tutte e quattro le imputazioni
dell’AA, dando non di meno alcune precisazioni su alcuni aspetti dei punti 2, 3
(limitatamente alla variante 1.4 AA anche perché per nulla delucidata in sede
d’inchiesta) e 4 AA.
Per quanto riguarda PC 26 (considerando 73 della presente
decisione) e PL 9 (considerando 74 della presente decisione) l’accusata ha
affermato di:
"
non aver mai tentato di risistemare il sondino di PC 26 anche
perché lo stesso era fissato con un cerotto sulla guancia e uno vicino
all'orecchio. Ricorda che in una circostanza rientrando all'asilo P M le disse
che inavvertitamente PC 26 si era tolto il sondino. P M l'aveva in mano,
nessuno ha tentato di rimetterglielo e l'hanno consegnato al padre quando è
venuto a riprenderlo...
In merito al punto 2 dell'atto di accusa l'accusata contesta di
aver mai tentato di risistemare il sondino di PC 26, così come precisa di aver
sempre trattato sia lui che PL 9 in modo coscienzioso senza mai arrecargli
alcun danno. Dichiara di non averli mai messi in una situazione in cui la loro
vita potesse essere messa a rischio”
(verbale dibattimentale pag. 19).
In merito all’uso di bretelle durante il riposo pomeridiano dei
bambini al __________ (considerandi 15, 16, 37 e 39 della presente decisione) AC
1 ha precisato che:
"
sia a __________ che a __________ aveva a disposizione dei sacchi
lenzuolo che sono quelli che si trovano in commercio, e di cui una decina li
aveva acquistati e 5/10 le erano stati regalati da alcune mamme.
Questi sacchi lenzuolo presentano una cerniera nel mezzo e
all'altezza della vita due nastrini di cotone che venivano legati alle barre di
legno dei lettini.
L'accusata dichiara che capitava spesso che i bambini nel sacco
lenzuolo si alzassero e che i nastrini si rompessero e in quel caso li
sostituiva con dei lacci similari di cotone.
Vengono mostrati all'accusata dei nastri di cotone così come
trovati sotto la voce lacci nei corpi di reato dell'AA (cfr. busta 1) e la
stessa dichiara che sono quelli da lei utilizzati per sostituire quelli che si
rompevano”
(verbale dibattimentale pag. 8),
per poi confermare alcuni passaggi a pagina 8 e 13 del suo verbale
d’interrogatorio di Polizia del 5.4.2005:
"
L'accusata in merito alle sue dichiarazioni nel verbale PS
5.4.2005, pag. 8 e cioè il sacco è ancorato sotto il letto, cioè fissato
attorno al letto precisa che è stato un sacco lenzuolo utilizzato solo per PC
26 e che altro non era che un sacco lenzuolo come quelli in commercio, a cui
era stato aggiunto un ulteriore laccio di cotone al laccino di cotone già
esistente per farlo passare sotto il materassino e questo perché la mamma le
aveva raccomandato, visto che questo bambino aveva il sondino, che durante il
sonno non dovesse toccare il sondino per toglierselo.
L'accusata, dopo che il presidente ne ha dato lettura, conferma il
suo verbale PS 5.4.2005, pag. 13, da quei bambini che non a il bambino rimaneva
coperto precisando nondimeno che malgrado l'uso di queste bretelle capitava che
il bambino si liberasse e saltasse fuori dal lettino, letto che comunque aveva
le sbarre in legno”
(verbale dibattimentale pag. 8),
e quindi riconoscere come provenienti dal __________ i “nastri/cinghie,lacci”
(corpi di reato AA) così come sequestrati il 5.4.2005 (doc. TPC 60) e mostrati
in aula dal Presidente:
"
Dopo che il presidente ha ostenso all'accusata quanto sequestrato
sotto la voce nastri/cinghie/lacci nell'AA, la stessa dichiara che le bretelle
di cui si parla sono quelle contenute nel sacco minigrip grande (che verrà
indicato come 2) e che presenta bretelle di vari colori (gialle, rosse e
grigie). Gli altri oggetti nei minigrip 3 e 4 non sono stati utilizzati per
legare i bambini al letto nel senso che quelli della busta 3 erano dei nastri
che i bambini sfilavano dalle loro giacche a vento o dai pantaloni del training
mentre la busta 4 contiene dei pezzi di stoffa tagliati che le mamme hanno
consegnato all'accusata.
A domanda del PP l'accusata dichiara di non ricordarsi quali
genitori avevano dato il consenso all'uso delle bretelle.
A domanda della pubblica accusa l'accusata dichiara che è capitato
che siano stati gli stessi genitori a portarle le bretelle da lei utilizzate. A
domanda del presidente non si ricorda i nomi dei genitori che le diedero le
bretelle”
(verbale dibattimentale pag. 9),
e ricostruire almeno parzialmente una di queste:
"
In merito ai casi in cui, col consenso dei genitori, i bambini
già nel sacco facevano oggetto di uso di bretelle, specifico che si trattava di
una bretella che passava sotto il sacco all'altezza della vita, rispettivamente
sulle spalle e si chiudeva sul davanti. Dichiaro che non ho mai legato dei
bambini o ai polsi o ai piedi o alla testa o in altre parti del corpo contro le
barriere del letto.
Mostro al presidente una parte, comunque incompleta, delle
bretelle utilizzate.
Le parti si danno atto che quanto mostrato viene tolto dal
sacchetto n. 2 e messo in un sacchetto con indicato il n. 5. Rispetto alle
bretelle nel sacchetto n. 2 è l'unico che ho trovato. Dichiaro di non aver
utilizzato quanto contenuto nel sacchetto n. 2 per altre forme di legatura. Mi
è impossibile dire la frequenza con cui venivano utilizzate queste bretelle,
poteva essere qualche giorno o anche settimane e ciò fino a quando il bambino
rimaneva nella posizione a me più cara, cioè di pancia.
Non mi ricordo specificatamente nomi di bambini i cui genitori si
sono dichiarati d'accordo con questa mia pratica”
(verbale dibattimentale pag. 18).
In merito al punto 4 AA (considerandi 5, 8, 9, 13 e 76 della
presente decisione) le precisazioni dell’accusata hanno portato su chi avrebbe
redatto la copiosa e differente documentazione trasmessa ai due uffici statali
di Berna e Bellinzona:
"
il conteggio dettagliato di costi e ricavi nella documentazione
trasmessa all'Ufas l'ha allestito M G. Dichiara di non essersi mai interessata
dell'esattezza di questo calcolo perché si fidava dell'opera di M G e delle
dipendenti…
L'accusata dichiara che i quattro contratti fittizi agli atti non
li ha redatti lei ma le dipendenti e M G. Ribadisce che se avesse ricevuto i
sussidi sarebbero stati girati alle dipendenti e che a suo modo di vedere le
dipendenti ritenevano questi contratti come effettivi nel senso che avrebbero
percepito il salario indicato proprio grazie a questi sussidi e ciò dalla data
del loro ottenimento…
In merito alla documentazione prodotta a Berna in data 30.6.2004 e
la cui prima pagina è sbarrata con la scritta “wurde ersetz” l'accusata
dichiara di aver scritto di suo pugno e sottoscritto quanto indicato, ad
eccezione delle cifre indicate nel foglio 4 finanziamenti. Le cifre lì indicate
vengono da un altro asilo simile al mio che nel frattempo aveva ottenuto i
relativi sussidi. Non intendo dire il nome di quest'altro asilo.
Io non voglio dire chi abbia riempito l'originale del formulario
dell'altro asilo che ha ottenuto il sussidio e che, in fotocopia, ho
riutilizzato per il mio”
(verbale dibattimentale pag. 20).
XI) Diritto
82. Giusta l’art. 219 cpv.
1 CP chi viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un
minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il
colpevole ha agito per negligenza invece della pena detentiva o pecuniaria può
essere pronunciata la multa (art. 219 cpv. 2 CP).
Questa norma, come lo indica la sua formulazione, intende
proteggere lo sviluppo fisico e psichico delle persone di età inferiore ai 18
anni (FF 1985 II 949, ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 219 no. 7, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo 2008, art. 219 no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no.
1, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,
Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, § 4 pag. 20,
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA,
Berna 2002, art. 219 no. 1, MOREILLON, Quelques réflexions sur la
violation du devoir d’assistance ou d’éducation, RPS 116/1998 pag. 433
no. 7, DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché
sentenze non pubblicate del TF 6S.193/2005 del 16.7.2005,6S.339/2003 del
12.11.2003,6S.135/2003 del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). Premessa
per l’applicazione di questa norma è che l’autore abbia l’obbligo di assistere
o di allevare un minorenne ritenuto come un tale obbligo può derivare dalla
legge, dalla decisione di un’autorità, da un contratto oppure da una situazione
di fatto. In tal senso ne sono garanti i genitori naturali o adottivi, i
tutori, i maestri di scuola o di asilo rispettivamente i responsabili di un
istituto (FF 1985 II 949, ECKERT, op. cit, art. 219 no. 3 segg., TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL,
op. cit., art. 219 no. 1, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit, art. 219 no. 1,
DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 20, STRATENWERTH/BOMMER,
Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Stämpfli
Verlag AG, Berna 2008, § 26 no. 43, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 2
segg., HURTADO POZO, Droit pénal, PS II, Schulthess Polygraphischer
Verlag AG, Zurigo 1998, § 20 no. 542 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code
Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 219 no. 1.1, MOREILLON,
op. cit., pag. 435 no. 13 segg., DTF 125 IV 64, JdT 2005 III 127
nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.252/2008 del 23.6.2008,6S.193/2005
del 16.7.2005 e 6S.339/2003 del 12.11.2003).
Il contenuto del dovere d’assistenza o educazione non può essere
definito in maniera astratta ma va determinato tenuto conto delle circostanze
del caso concreto, segnatamente del bene e della persona da proteggere nonché
del rapporto tra garante e vittima (DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag.
20, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 9, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op.
cit., art. 219 no. 1.1, DTF 125 IV 64 e JdT 2005 III 127). Il
dovere d’assistenza interessa comunque la soddisfazione dei bisogni materiali e
immateriali del minore quali il vitto e l’alloggio, l’abbigliamento, la
formazione, i bisogni culturali e sportivi così come l’affetto, la premura e la
tenerezza che sono elementi indispensabili per lo sviluppo del minorenne. Il
dovere di educazione consiste invece nel dare al minore le giuste direttive e i
ragguagli opportuni per un corretto sviluppo fisico e psichico. Questo dovere
concerne pertanto il benessere materiale e spirituale del bambino (ECKERT,
op. cit., art. 219 no. 8, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit., art.
219 no. 3, HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 550 segg. e MOREILLON,
op. cit., pag. 436 no. 17 segg.).
Occorre poi che l’autore abbia violato il suo dovere d’assistenza
o educazione attraverso un’azione od un’omissione. Nel primo caso l’autore
viola positivamente il suo dovere, ad esempio maltrattando il minore o
sfruttandolo con un lavoro eccessivo od estenuante. Nel secondo caso l’autore
viene meno al proprio dovere in maniera passiva, per esempio abbandonandolo,
trascurandolo od omettendo di prestargli delle cure oppure non adottando a
fronte di un pericolo concreto le dovute misure di sicurezza (STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 219 no. 2, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 10 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 219 no. 1.1, MOREILLON, op. cit., pag. 434 no. 10 segg, DTF
125 IV 64, JdT 2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF
6B.252/2008 del 23.6.2008 e 6S.193/2005 del 16.7.2005).
La violazione di questi doveri è punibile solo se ha
effettivamente messo in pericolo lo sviluppo fisico o psichico del bambino o
dell’adolescente. Si tratta di un reato di messa in pericolo concreta, per cui
non è necessario che il comportamento del reo sfoci in un risultato, ovvero in
una lesione dell’integrità fisica o psichica del minore. Tuttavia non è
sufficiente che si verifichi solamente la possibilità astratta di una lesione,
ma è richiesto che la stessa sia perlomeno verosimile nel caso concreto. In
altre parole occorre che il pericolo di conseguenze durevoli, di ordine fisico
o psichico, appaia concretamente verosimile e non solo possibile e che queste
conseguenze siano tali da compromettere lo sviluppo del minore, in un rapporto
di causalità tra la violazione del dovere d’assistenza o educazione e la
concreta e non solo verosimile sua messa in pericolo (FF 1985 II 949, ECKERT,
op. cit., art. 219 no. 9 e 10, TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL, op. cit.,
art. 219 no. 4, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no. 2, DONATSCH/WOHLERS,
op. cit, § 4 pag. 21, STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 26 no. 44, CORBOZ,
op. cit., art. 219 no. 13 segg., HURTADO POZO, op. cit., § 20 no 555
segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.2, MOREILLON,
op. cit., pag. 437 no. 19 segg., DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT
2005 III 127 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.252/2008 del 23.6.2008,
6S.193/2005 del 16.7.2005,6S.339/2003 del 12.11.2003,6S.135/2003 del
19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). Il TF ha avuto modo di rilevare che
nella pratica non sarà sempre agevole determinare quando si è in presenza di un
rischio per lo sviluppo del minore. Sarà in particolare difficile distinguere
le lesioni rientranti nel campo di applicazione dell’art. 219 CP dai traumi
ordinari delle vita di ogni bambino. Vista la sua imprecisione, la
giursiprudenza raccomanda di interpretare la norma in maniera restrittiva e di
limitarne l’applicazione ai casi manifesti (JdT 2005 III 127 e sentenza
non pubblicata del TF 6S.339.2003 del 12.11.2003). Inoltre, sempre secondo il
TF, la durata del comportamento delittuoso deve essere sufficientemente lunga ed
importante per minare lo sviluppo fisico o psichico del minore. Occorre quindi
che l’autore agisca in maniera ripetuta o che violi durevolmente i suoi doveri
(CORBOZ, op. cit., art. 219 n. 17, HURTADO POZO, op. cit., § 20
no 554, FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 no. 1.1, DTF
125 IV 64, JdT 2005 III 127, SJZ 97/2001 pag. 282 e sentenza non
pubblicata del TF 6S.339.2003 del 12.11.2003).
Dal profilo soggettivo l’autore deve aver agito intenzionalmente (TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL,
op. cit., art. 219 no. 5, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 219 no.
3, DONATSCH/WOHLERS, op. cit., § 4 pag. 21 e HURTADO POZO, op.
cit., § 20 no 558), il dolo eventuale essendo non di meno sufficiente (ECKERT,
op. cit., art. 219 no. 11, CORBOZ, op. cit., art. 219 no. 18, FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 219 no. 1.2, MOREILLON, op. cit., pag. 438 no. 22, DTF
125 IV 64, JdT 2005 III 127 e sentenza non pubblicata del TF 6S.193/2005
del 16.7.2005). E’ pure punibile la violazione colposa (art. 219 cpv. 2 CP) che
si realizza quando l’autore avrebbe potuto prevedere che il suo comportamento
illecito avrebbe provocato l’esposizione a pericolo dello sviluppo del minore (DONATSCH/WOHLERS,
op. cit., § 4 pag. 21 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 219 CP
no. 2.1). La negligenza è stata in particolare ritenuta nel caso di una
responsabile di una scuola che, pur sapendo che abusi sessuali erano stati
commessi da allievi nei confronti di un’altra allieva minorenne, non adottò i
provvedimenti che s’imponevano per ovviare al pericolo importante e prevedibile
di una loro ripetizione (DTF 125 IV 64).
83. Dato atto
dell’inutilizzabilità della perizia giudiziaria per i motivi indicati nei
considerandi 78 e 79 della presente decisione, la Corte, nel suo lavoro di sussunzione dei fatti in diritto, relativamente ad ogni singolo
bambino la cui posizione non risulta ancora prescritta (art. 97 cpv. 1 lett. c
CP ed art. 98 lett. a CP nonché considerando 24 della presente decisione),
altro non ha potuto fare che basarsi sulle prove elencate per ciascuno di loro
così come esposte nei considerandi da 41 a 72 della presente decisione, il tutto dopo aver nuovamente constatato come anche per questi 33 piccoli ospiti non
vi sia stata alcuna specifica indicazione da parte delle ex dipendenti relativamente
alla durata ed al numero di volte in cui ciascuno di loro sarebbe stato vittima
del reato qui in esame, col che, richiamato il principio in dubio pro reo
(considerando 23 della presente decisione), il dover nuovamente riconoscere,
sempre e se qualora ammesso, limitatamente e solo nei confronti di ogni singolo
bambino, un’unica e non diverse possibili violazioni, da parte di AC 1, del
reato di cui all’art. 219 cpv. 1 CP.
Con queste linee direttive e su riserva del casi di PC 24
(considerando 43 della presente decisione) di cui meglio si dirà nel
considerando successivo e di __________ (considerando 42 della presente
decisione) la cui reiezione basasi anche su aspetti puramente formali, la Corte ha serenamente concluso per una chiara e manifesta non realizzazione dei presupposti
oggettivi di legge propri all’art. 219 cpv. 1 CP, da cui l’inutilità di un
ulteriore esame della fattispecie anche in relazione all’aspetto soggettivo del
reato che comunque AC 1 ha sempre contestato (considerandi 15 e 39 della
presente decisione).
Per PL 1 (considerando 42 della presente decisione e RPG allegato
B pag. 2) non vi è agli atti alcuna prova che la Sara di cui parlano le dipendenti sia lei, così come non è indicato grazie a quali ricerche o
in base a quali accertamenti la Polizia Giudiziaria è arrivata a tale conclusione rispettivamente che nel periodo 16.4.2003 / 5.4.2005 sia sempre stata lei
l’unica Sara ospite del __________. Se a ciò si aggiunge che anche nel merito
non vi è alcuna reale prova, né fattuale né medica, di una concreta messa in
pericolo del suo sviluppo fisico o psichico, non bisogna spendere molte altre
parole per concludere alla non realizzazione del reato di violazione del dovere
d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) a danno di questa bambina.
Premesso poi che per i motivi indicati nel considerando 40 della
presente decisione la Corte non ha ragioni per non credere, nella loro
globalità, alle dichiarazioni rese dalle ex dipendenti del __________ laddove
le stesse, in relazione agli altri 31 bambini, sostengono che questo o quel
determinato ospite era lasciato in cameretta a piangere o a strillare (PC 23, PL
36, PL 10, PC 5, PL 17, PL 21, PC 11, PC 28, PL 27, PC 18, PC 19 e PC 20,
considerandi 41, 47, 49, 50, 55, 58, 60, 63, 68, 70, 71 e 72 della presente
decisione), che veniva sgridato (PL 4, considerando 45 della presente
decisione), rimproverato a voce alta (PL 22, considerando 61 della presente
decisione), sculacciato (PC 5, PL 13, PL 15, PC 8, PC 33 e PC 32 nonché PC 18,
considerandi 50, 52, 54, 56, 57 e 70 della presente decisione) o preso a sberle
(PL 35, considerando 46 della presente decisione) se non zittito con una mano
sulla bocca (PC 3, considerando 44 della presente decisione), che era legato al
letto (PL 13, PL 14, PL 40 e PC 31, considerandi 52, 53, 66 e 67 della presente
decisione) o con una corda allo scivolo (PL 21, considerando 58 della presente
decisione), rispettivamente ingozzato (PL 13, considerando 52 della presente
decisione) o violentemente coattato nel mangiare (PC 11, PC 29, PC 15, PL 41 ed
PC 19, considerandi 60, 64, 65, 69 e 71 della presente decisione) sino a subire
alcune docce fredde allo scopo di abbassargli la febbre (PC 5, considerando 50
della presente decisione), questa stessa Corte, però, ha dovuto constatare come
agli atti, in contropartita e quale necessaria conseguenza di questi accertati
maltrattamenti da parte dell’accusata, non vi sia alcuna comprova atta a
validamente testimoniare, senza ombra di dubbio una concreta ed effettiva messa
in pericolo dello sviluppo fisico o psichico di uno o più di questi 31 bambini
e questo vuoi per l’assenza di certificati medici dal contenuto negativo o,
inversamente detto, per la presenza di attestazioni pediatriche dal positivo
tenore (PC 23, PC 3, PL 11, PL 13, PL 15, PL 17, PL 21, PC 11 e PL 40,
considerandi 41, 44, 51, 52, 54, 55, 58, 60 e 66 della presente decisione),
vuoi per le tranquillanti dichiarazioni degli stessi genitori (PC 23, PC 3, PL
4, PL 36, PL 7, PL 10, PC 5, PL 11, PL 13, PL 14, PL 15, PL 17, PC 8, PC 33 e PC
32 perlomeno il giorno della prima audizione della madre, PL 21, PC 11, PL 22, PL
34, PC 29, PC 15, PC 31, PL 27, RA 37, PC 18, PC 19 e PC 20, considerandi 41,
44, 45, da 47 a 58, da 60 a 62, 64, 65 e da 67 a 72 della presente decisione) o vuoi perché quanto da loro dichiarato in merito al comportamento
dei rispettivi figli (PC 23, PL 35, PL 36, PL 7, PL 17, PL 20, PC 11, PL 34, PC
28, PC 19 e PC 20, considerandi 41, 46, 47, 48, 55, 59, 60, 62, 63, 71 e 72
della presente decisione) può ancora pacificamente rientrare nel normale
vissuto di un bambino di quella età, ad esempio là dove vengono menzionate
delle gastroenteriti, lo svegliarsi di notte, la difficoltà nel mangiare, la
paura del buio, il vomito, la diarrea o la febbre, tanto da non avere, per la Corte, la richiesta e dovuta certezza, anche e soprattutto nell’ottica del necessario
rapporto di causalità tra queste manifestazioni e la sicura violazione del
dovere d’assistenza o educazione da parte di AC 1 (art. 219 cpv. 1 CP), che
quel constatato malessere, fisico o comportamentale, sia senza alcun dubbio
unicamente imputabile al soggiorno di quel determinato bambino al __________ e
non possa invece, anche solo eventualmente, essere ricondotto ad un qualche
altro motivo non inchiestato e, perciò, rimasto ignoto.
Ma anche e se, per delirio di ipotesi, si volesse ritenere che
questo rapporto di causalità tra la violazione degli obblighi d’assistenza o
educazione dell’accusata e la concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico
o psichico di uno di questi bambini sia, di principio, assolutamente dato per i
tre comportamenti esteriori più eclatanti, cioè quelli di PL 17 per il suo
piangere nel vedere identiche piastrelle a quella dell’atrio del __________
(considerando 55 della presente decisione), di PC 15 per le modalità con cui
diede da mangiare alla sua pecorella di peluche (considerando 65 della presente
decisione) nonché di PC 18 per il suo modo di essere fisicamente aggressiva e
di zittire i suoi genitori (considerando 70 della presente decisione), e seppur
con la ferma premessa che questi racconti si basano comunque e solo su
testimonianze indirette delle rispettive madri senza essere state in altro modo
consolidate agli atti, resta comunque innegabile il fatto che, anche per queste
tre bambine non solo non ci sono, nelle tavole processuali, riscontri medici di
una concreta messa in pericolo del loro sviluppo fisico e psichico, ma neppure
si ha un qualche serio indizio in tal senso.
Inoltre, sia per loro tre che per tutti gli altri bambini di cui a
questo considerando, indipendentemente dalla non effimera sensazione di un
maggior numero di maltrattamenti messi in atto dall’accusata che, però, proprio
perché sensazione non altrimenti provata non può essere giuridicamente
avallata, dovendo invece ritenere che dagli atti si può solo concludere per una
e non più violazioni del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP)
da parte di AC 1, una delle ulteriori condizioni giurisprudenziali secondo cui
per il riconoscimento della norma qui in esame trovasi necessario riscontrare
nei fatti un comportamento delittuoso duraturo, reiterato nonché
sufficientemente lungo ed importante per concretamente minare lo sviluppo
fisico o psichico dell’interessata vittima minorenne, non appare assolutamente
data.
E ad un possibile riconoscimento del reato di cui all’art. 219
cpv. 1 CP neppure si arriva se si dovesse prendere in considerazione l’unica
prestazione oggettivamente ripetuta, cioè il pranzo di mezzogiorno e la merenda
pomeridiana. Premesso come anche in questo caso l’inchiesta si rivela
sostanzialmente carente laddove agli atti non vi è alcun accertamento in merito
al periodo, frequenza e numero di pasti rispettivamente di budini propinati a
questi 32 bambini, già la PE 1, limitatamente a questo aspetto, a pagina 39 del
suo referto del 18.11.2007 (AI 380), pacificamente conclude per la non
oggettiva realizzazione della norma qui in esame anche nell’ipotesi, accertata
dalla Corte sulla scorta di quanto ritenuto nel considerando 40 della presente
decisione, di pranzi a base di pastoni perlomeno poco nutrienti e di budini
qualche volta scaduti (considerando 20 della presente decisione).
84. Di certo di tutti i
casi non prescritti in base alle argomentazioni di cui al considerando 24 della
presente decisione, quello di PC 24 (considerando 43 della presente decisione)
é sicuramente il più controverso.
Difatti, se da una parte, per il possibile riconoscimento del
reato di cui all’art. 219 cpv. 1 CP, la Corte può disporre delle dichiarazioni di P C secondo cui questa bambina sarebbe stata ingozzata, anche se poche
volte, con il cucchiaio (PS P C __________ 21.4.2005) e del rapporto della
Dott.ssa DOD P del 10.12.2006 attestante le difficoltà di questa sua paziente
con il cibo tra il mese di dicembre del 2005 e quello di marzo del 2006 (AI
352), dall’altra parte, e fermo restando come anche per la perita giudiziaria
l’eventuale suo nutrimento con dei formaggini scaduti non ha avuto per il suo
sviluppo alcuna conseguenza (considerando 20 della presente decisione), se non
per una diretta negazione almeno per l’insorgenza di forti dubbi sul
riconoscimento oggettivo di questo reato, gli atti all’incarto evidenziano le
dichiarazioni della madre nei suoi verbali d’interrogatorio di Polizia del
20.4.2005 e del 11.5.2005 secondo cui la figlia sarebbe ritornata al __________
(PS D B 20.4.2005) e vi andava volentieri (PS D B 11.5.2005) nonché
l’interruzione della sua presa a carico solo dopo 5 colloqui (AI 352),
trattamento che a tutt’oggi, a più di quattro anni all’ultimo appuntamento, non
è più stato riattivato, senza poi dimenticare come l’affermazione del padre
nello scritto del 17.2.2010 del proprio legale secondo cui la figlia
manifesterebbe ancora
"
sebbene in maniera certamente meno acuta, alcuni disturbi rilevati
dopo la frequentazione dell’asilo nido __________”
(doc. TPC 35),
quali incubi, timore del buio e crisi di rifiuto del cibo non sia
asserito sufficiente per vincolare la Corte in quanto semplice affermazione di
parte non supportata da alcun documento medico ed anzi indirettamente
sconfessata da un’ormai pluriannuale interruzione di qualsivoglia trattamento
psicologico.
Riducendo il tutto ancor più all’osso si ha, allora, un unico tipo
di maltrattamento raccontato da una sola ex dipendente laddove, a titolo
comparativo, per altri casi del __________, sempre con riferimento alla stessa
circostanza, si hanno spesso più chiamate di colpevolezza, con una presa a
carico di breve durata, non più riattivata e senza alcun concreto indizio che,
in futuro, lo sarà.
Altresì per la Corte i ricordati, anche se non documentati,
asseriti incubi così come il timore del buio di PC 24 (doc. TPC 35) non possono
giocare ruolo alcuno nell’odierno giudizio e questo, indipendentemente da
quanto scritto dalla Dott.ssa DO-D P (AI 352), perché, in concreto, nessuna
delle ex dipendenti ha mai raccontato fatti che possano in qualche modo
giustificarli da cui, per la Corte, il non poter escludere che gli stessi
possano essere stati occasionati da altri eventi che nulla hanno a che vedere
con il __________.
Ne consegue, per tutte le ragioni di cui sopra, il dover
concludere per una sostanziale insufficienza di prove quo ad un effettiva e
concreta messa in pericolo dello sviluppo fisico e psichico di questa bambina,
da cui, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della
presente decisione) e della restrittiva giurisprudenza vigente in materia
secondo cui l’art. 219 cpv. 1 CP ha da essere ammesso solo in casi
assolutamente chiari e manifesti, il dover prosciogliere AC 1 dal reato qui in
esame.
85. Giusta l’art. 127 CP
chi espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della
salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la
custodia o deve aver cura ovvero l’abbandona in siffatto pericolo è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il reato di abbandono presuppone una messa in pericolo concreta,
intenzionale, grave ed imminente della vita o della salute di determinate e
specifiche persone (TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San Gallo 2008, art.
127 no. 3 e sentenza non pubblicata del TF 6S.769/1999 del 7.3.2000) non
trattandosi di un’infrazione collettiva o di comune pericolo nonché l’esistenza
di particolari rapporti tra l’autore, che deve avere una posizione di garante
con determinati e precisi doveri quali la custodia e la cura nei confronti
della vittima (AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing
Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 127 no. 6 segg. e CORBOZ, op.
cit., art. 127 no. 2 segg.), e quest’ultima la quale, invece, deve essere
incapace di proteggersi da sola o di provvedere a sé stessa (AEBERSOLD,
op. cit., art. 127 no. 9, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 127 no. 1
e 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 127 no. 1, DONATSCH,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Schulthess Juristische Medien AG,
Zurigo / Basilea / Ginevra 2008, § 4 pag. 52, HURTADO POZO, Droit pénal,
PS I, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zurigo 1997, § 19 no. 545 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 127 no. 1.1, Rep 1986 144 e sentenza non pubblicata del
TF 6P.85/2004 del 11.8.2004).
Secondo la giurisprudenza è incapace di provvedere a se stesso
chi, in una situazione concreta, dipendente ad esempio dalla giovane età o
dalla senilità, dalla sua infermità, da grave malattia, da ebrietà, da
tossicodipendenza o da un naufragio, non è da solo in misura di salvaguardare o
recuperare la propria salute o l’integrità fisica (AEBERSOLD, op. cit.,
art. 127 no. 10, STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I,
Straftaten gegen Individualinteressen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, § 4 no.
48 segg., CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 1, HURTADO POZO, op.
cit., § 19 no. 548, SJ 2000 I 358, Rep 1986 144 e sentenza non
pubblicata del TF 6S.167.2000 del 24.6.2000).
Contrariamente al dovere di cura derivante dalla legge, come ad
esempio il dovere legale dei genitori verso i figli, o da un contratto, come ad
esempio il dovere contrattuale di un’infermiera o di una nurse, la custodia può
essere la conseguenza di una semplice situazione di fatto e può in particolare
risultare da una relazione tra due o più persone, una delle quali, nell’ambito
di un’attività presentante un certo rischio, appare la più forte o la più
sperimentata oppure può esistere anche tra partners ugualmente esperti fondando
così un dovere di custodia reciproco. La relazione che sottintende il rapporto
di custodia o di cura deve esistere prima dell’insorgere del pericolo, il quale
non fa nascere l’obbligo di cui l’art. 127 CP reprime la violazione ma
costituisce unicamente l’occasione di eseguirlo (DTF 108 IV 14, SJ
2000 I 358 nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000 e
6S.769/1999 del 7.3.2000). In ogni caso l’autore deve occupare una posizione di
garante nei confronti dei beni giuridici protetti dall’art. 127 CP (art. 11
cpv. 2 CP, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 53, SJ 2000 I 358 e
sentenza non pubblicata del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000).
Il comportamento delittuoso consiste sia nell’esposizione della
vittima in una situazione di pericolo per l’azione od l’omissione dell’autore
sia nell’abbandono, ove la vittima già si trova in una situazione pericolosa,
non colpevolmente creata dall’autore, il quale tuttavia nulla mette in atto per
sviare il pericolo (Rep 1986 144). Deve trattarsi di un pericolo
concreto ovvero di una fattispecie ove esiste, secondo il corso ordinario delle
cose, la probabilità o un certo grado di possibilità che il bene giuridico
protetto sia leso anche se non è necessario un grado di probabilità superiore
al 50% (AEBERSOLD, op. cit., art. 127 no. 11 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 127 no. 2, DONATSCH, op. cit., § 4 pag. 53, STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 4 no. 50 segg., CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 9 segg., HURTADO
POZO, op. cit., § 19 no. 537 segg., DTF 123 IV 128, 121 IV 67 e 106
IV 12, SJ 2000 I 358, RFJ 2005 61 nonché sentenze non pubblicate
del TF 6S.287/2005 del 12.10.2005,6S.167/2000 del 24.6.2000 e 6S.769/1999 del
7.3.2000). Il pericolo deve inoltre essere imminente, ciò che
implica
" outre la
probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
d’immédiateté qui est défini moins par l’enchaînement chronologique des
circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le
comportement de l’auteur. Cette immédiateté disparaît ou tout au moins
s’atténue, lorsque, à côté du comportement de l’auteur, s’interposent ou interviennent des actes ou des interventions extérieures qui augmentent
de façon réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de
mort. L’imminence d’un danger enfin implique qu’il soit brûlant (akut)”
(DTF 106 IV 12 e RFJ 2005 61).
Il reato di abbandono presuppone anche l’esistenza di un nesso di
causalità tra l’azione o l’omissione dell’autore e l’insorgenza, dall’altra
parte, di una situazione di pericolo (TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit.,
art. 127 no. 6 e DTF 73 IV 164). La semplice possibilità di un tale
rapporto non è però sufficiente in quanto lo stesso deve essere stabilito
concretamente. In altre parole non è sufficiente che la realizzazione
dell’evento appaia per possibile, esigendo la legge una grande verosimiglianza
rispettivamente l’esistenza di un fascio di indizi confinanti con la certezza (FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 127 no. 1.3 e Rep 1986 144).
L’autore deve aver agito con consapevolezza e volontà (art. 12
cpv. 2 prima frase CP), ovvero sapendo e volendo cagionare, con le sue azioni
od omissioni, un concreto ed imminente pericolo di morte o di perdita della
salute altrui (STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 4 no. 56, HURTADO POZO,
op. cit., § 19 no. 549 e Rep 1986 144). L’intenzione è data anche nella
forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, AEBERSOLD,
op. cit., art. 127 no. 17, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art.
127 no. 7, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 127 no. 4, DONATSCH,
op. cit., § 4 pag. 54, CORBOZ, op. cit., art. 127 no. 15, RFJ
2005 61 e sentenza non pubblicata del TF 6S.167/2000 del 24.6.2000), quando
l’autore, pur perseguendo uno scopo lecito, ha accettato la possibilità del
risultato punibile (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no. 1.1 e
Rep 1986 147). Egli deve comunque essere stato mosso da un sentimento
censurabile, ad esempio per egoismo o per indebito vantaggio, che non lo ha
trattenuto dal rinunciare all’ottenimento dello scopo lecito di fronte alla
possibilità dell’avverarsi di un evento illecito. Diversamente, quando l’autore
agisce per salvare un bene superiore o preminente non vi è punibilità ed il suo
agire od omissione rimane lecito potendo trattarsi di un atto imposto dalla
legge (art. 14 CP), dal dovere di ufficio o professionale, dalla legittima
difesa (art. 15 CP) o da uno stato di necessità (art. 17 CP, FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 127 no. 1.1 e Rep 1986 144). La messa in pericolo deve
inoltre essere individuale. Questa condizione è realizzata quando l’autore
vuole o accetta la messa in pericolo di una persona o di un gruppo di persone
determinate o determinabili (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127
no. 1.1 e SJ 2000 I 358). Dal punto di vista soggettivo è sufficiente
che l’autore riconosca la possibilità di un pericolo grave ed imminente e
accetti il rischio che la sua omissione faccia nascere o perdurare un tale
pericolo. Ciò è per esempio il caso dei genitori di un bambino vittima di una
violenta caduta, i quali, benché coscienti della necessità di chiamare un
medico, non lo fanno (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 127 no.
1.2).
86. In sede di pubblico
dibattimento la Pubblica Accusa ha sostenuto, in via subordinata e per entrambe
le circostanze di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, la realizzazione del reato di cui
all’art. 127 CP nella forma del tentativo (considerandi 73 e 74 della presente
decisione nonché verbale dibattimentale pag. 18) sempre ammesso che non venisse
riconosciuto nella forma del reato consumato.
Conformemente all’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato
l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato
o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del
reato può essere punito con pena attenuata.
La norma riunisce in una sola disposizione il reato tentato (art.
21 cpv. 1 CP previgente), il reato mancato (art. 22 cpv. 1 CP previgente) ed il
reato impossibile (art. 23 cpv. 1 CP previgente). Ciò ricordato e nel rispetto
del principio della legalità è allora necessario stabilire i limiti tra l'atto
preparatorio fondamentalmente non punibile e l'inizio della perpetrazione del
reato (FF 1999 1697) ed in quest’ottica, secondo la vigente
giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'agente abbia già iniziato
l'esecuzione di un crimine o di un delitto, dove per esecuzione va intesa
qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'agente, rappresentava
l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale
di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o
rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta
della personalità dell'agente e delle circostanze del caso concreto, se questi,
secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti
preparatori (JENNY, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2007, art. 22 no. 7 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo 2008, art. 22 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 22
no. 1 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 22 no. 1.2 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,
op. cit., art. 22 no. 4 segg., DTF 131 IV 100 e Rep 1990 pag.
365). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione
dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige
degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF
131 IV 100).
87. In ordine al punto 2.1
AA e premesso come AC 1, anche nell’ottica soggettiva del reato qui in esame,
contesti recisamente di aver mai tentato di risistemare il sodino naso-gastico
del piccolo PC 26 (PP AC 1 3.5.2005, verbale dibattimentale pag. 19 nonché
considerandi 73 ed 81 della presente decisione), la Corte, in forza alle risultanze processuali, non ha potuto stabilire se quanto rimproverato
all’accusata sia (o meno) realmente avvenuto e questo, conseguentemente, anche
se si fosse trattato di un tentativo così come sostenuto ma non meglio
precisato dalla PP in sede dibattimentale.
Le dichiarazioni di P, P C ed I M sono infatti tra loro troppo
contraddittorie in merito a chi c’era (P M, PP 21.6.2006, è silente sulla
presenza di I M, P C, PS 31.3.2005, non parla delle sue due colleghe ed I M, PS
1.4.2005, afferma di essersi subito allontanata), su chi aveva staccato il
sondino naso-gastrico e perché (P M, PS 31.3.2005, sostiene che è stato il
bambino a strapparselo, I M, PS 1.4.2005, afferma che è stata AC 1 a toglierglielo mentre P C in merito non dice nulla) e soprattutto cosa avrebbe fatto l’accusata,
ammesso e non concesso che fosse presente (secondo P M, PS 31.3.2005, che però
non specifica minimamente come, stava cercando di risistemargli il sondino nel
naso che invece per P C, PS 31.3.2005, era già finito in gola e per tal motivo PC
26 faticava a respirare).
Davanti a così tanta poca chiarezza e confusione sui fatti, che
l’allora PP estensore dell’AA non ha ritenuto opportuno meglio inchiestare,
alla Corte altro non è rimasto da fare che sentenziare il proscioglimento
dell’accusata dal reato di abbandono (art. 127 CP), sia esso consumato o
tentato (art. 22 cpv. 1 CP) e questo sia per insufficienza di prove che per
inesistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di reato. Del resto,
un’effettiva e concreta esposizione a pericolo di morte o di grave ed imminente
pericolo di perdita della salute di questo bambino, così come anche un
eventuale suo tentativo (art. 22 cpv. 1 CP), avrebbe perlomeno richiesto, nel
periodo fine gennaio 2005 / 25.2.3005 (PS F G G 12.4.2005 e considerando 73
della presente decisione), cioè quando PC 26 frequentò il __________, un suo
ricovero in urgenza presso un locale ospedale a seguito di importanti abrasioni
se non lacerazioni alle vie aeree rispettivamente all’esofago (audizione
dibattimentale del 13.4.2010 della PE 1, verbale dibattimentale pag. 10 e 11),
che però gli atti per nulla attestano.
88. In merito al punto 2.2
AA, richiamato quanto esposto al considerando 74 della presente decisione, per
prosciogliere AC 1 dal prospettato reato di abbandono (art. 127 CP) a danno del
piccolo PL 9 basti ricordare come da una parte gli atti non dicano
assolutamente, in modo chiaro e preciso, quale sarebbe stato l’atto o
l’omissione rimproverata all’accusata (da cui anche l’impossibilità per la Corte di capire quando e in che modo si sarebbe concretizzato un tentativo, verbale dibattimentale
pag. 18) rispettivamente che, in merito al ricovero del 14.5.2004 di questo
bambino prima all’__________ e poi al __________, i presupposti oggettivi di
legge dell’immediatezza nonché di una sua esposizione a pericolo di morte o a
grave pericolo di perdita della salute in un rapporto di causalità naturale ed
adeguato con l’asserita violazione dei doveri di custodia e di cura
dell’accusata non sono per nulla realizzati già solo a fronte del contenuto
dello scritto del 29.3.2010 dell’__________ (doc. TPC 59).
Una meno frettolosa stesura dell’AA (considerando 14 della
presente decisione) ed un più attento esame delle tavole processuali avrebbe permesso
di escludere già ab initio questa ipotesi di reato, che del resto non
risulterebbe data nemmeno soggettivamente (verbale dibattimentale pag. 19 e
considerando 81 della presente decisione), visto come anche la PE 1 a pagina 33 della sua perizia del 18.11.2007 si esprime solo in termini di possibilità e
non di pericolo concreto (AI 380).
89. In forza all’art. 181
CP chi, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o
intralciando in altro modo la libertà di agire di lei la costringe a fare,
omettere o tollerare un atto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria.
Protetta dalla legge è la libertà d’azione della vittima (TRECHSEL/FINGERHUTH,
op. cit., art. 181 no. 1 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181
no. 1.2) e quindi non occorre che l’autore abbia agito con proposito illecito,
che abbia raggiunto appieno il proprio scopo o che la vittima abbia subito
tutto il pregiudizio che l’autore intendeva arrecarle in quanto determinante è
la limitazione della sua libertà (Rep 1999 333). L’art. 181 CP prevede
alternativamente tre mezzi di coercizione: l’uso della violenza, la minaccia di
un grave danno ed ogni altro comportamento atto ad intralciare la libertà di
azione di una persona.
Per uso della violenza si intende normalmente che l’autore agisca
fisicamente sulla vittima anche se un’azione a distanza resta concepibile, per
esempio sottoponendola a dei rumori eccessivi, ad una luce accecante, a degli
odori o a delle temperature insopportabili, casi, quest’ultimi, che possono
comunque rientrare anche nella terza ipotesi d’intralcio alla libertà personale
contemplata dalla legge. Perché sia atto a limitare la libertà di azione della
vittima, l’uso delle violenza deve rivestire una certa gravità, cioè,
confrontato con una determinata vittima, deve rivelarsi mezzo efficace (DELNON/RÜDY,
Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art.
181 no. 18 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op.cit., art. 181 no. 3, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 404 segg., STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 5 no. 5 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 3 segg.).
La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente
nel prospettare un danno considerato grave in quanto è oggettivamente
suscettibile di ostacolare il destinatario nella sua libertà di decisione e che
lascia intendere che la sua realizzazione dipende dalla volontà dell’autore
anche se non è espressamente necessario che questi possa effettivamente
condizionarne il verificarsi né che abbia la reale volontà di metterla in
pratica (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 25 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH,
op. cit., art. 181 no. 4 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181
no. 4, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 405 segg., STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 5 no. 8 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 5 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 181 no. 1.1 nonché DTF
117 IV 445, 115 IV 207, 106 IV 125 e 105 IV 120).
Anche l’intralciare in altro modo la libertà d’agire della vittima
può adempiere la fattispecie di cui all’art. 181 CP anche se questa
formulazione generale di comportamento ha da essere interpretata in modo
restrittivo. Conseguentemente non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì,
come per la violenza e la minaccia di grave danno, l’insorgenza di un mezzo
coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto ad
intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d’azione. In
altre parole deve trattarsi di mezzi coercitivi che per la loro intensità e il
loro effetto sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge fermo
restando che quando il reo con la propria presenza importuna ripetutamente la
vittima per un periodo prolungato ogni sua singola molestia diviene atta ad
intralciare la libertà di agire di lei (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181
no. 40 segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 181 no. 5, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 409 segg., STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 5 no. 10 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 15 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 181 no. 1.3 nonché DTF 134 IV 216 e 129 IV 262).
Secondo la giurisprudenza la coazione è illecita
quando lo scopo è contrario al diritto oppure quando il mezzo per raggiungere
uno scopo legittimo è sproporzionato rispetto al fine perseguito, oppure
ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo
legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o
contrario ai buoni costumi (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 49
segg., TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 10 segg., STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 181 no. 8, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 412 segg., STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 5 no. 15 segg., CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 19 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 181 no. 1.7 e DTF 129 IV 6). Quest’ultima
ipotesi è realizzata quando non c’è rapporto tra ciò che viene minacciato e
l’esigenza formulata (DTF 120 IV 20) oppure quando gli inconvenienti
presentati dalla vittima sono sproporzionati al vantaggio che l’agente intende
raggiungere (DTF 106 IV 125). Sapere se la limitazione della
libertà d’agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque
dall’importanza dell’intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF
129 IV 262).
Non è necessario che l’autore metta in atto o voglia mettere in
atto quanto ha minacciato di compiere. Il reato di cui all’art 181 CP è infatti
perfezionato dal momento in cui l’agente ha imposto alla vittima
la propria volontà, in altre parole dal momento in cui la vittima ha dovuto
cominciare a fare o subire quanto l’agente voleva rispettivamente dal momento
in cui il ricorso al mezzo di pressione ha influito sulla formazione della sua
volontà in modo illecito (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 47, TRECHSEL/FINGERHUTH,
op. cit., art. 181 no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 181 no.
9, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 411, CORBOZ, op. cit., art. 181
no. 32 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 181 no. 1.5, DTF 122 IV 322 e 105 IV 120 nonché Rep
1999 333). La possibilità di difendersi giudizialmente contro il
danno nulla toglie alla serietà della minaccia se a quest’ultima non si può
rimediare facilmente (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 181
no. 1.4 e DTF 122 IV 322). Non
occorre che l’agente sia in grado di realizzare la sua minaccia di grave danno;
basta che, secondo le sue dichiarazioni, la realizzazione di tale danno appaia
dipendente dalla sua volontà (DTF 106 IV125). Se, malgrado la minaccia
di un serio danno, la vittima non cede e non adotta il comportamento voluto
dall’autore il reato resta tentato (art. 22 CP, CORBOZ, op. cit., art.
181 no 41 nonché DTF 106 IV 125 e 96 IV 58).
Qualora le minacce ai sensi dell’art. 180 CP sono impiegate come
mezzo di pressione per costringere qualcuno a fare, omettere o tollerare un
atto, l’art. 181 CP è il solo applicabile (DELNON/RÜDY, op. cit., art.
181 no. 59, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 18, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 181 no. 10, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 415, CORBOZ,
op. cit., art. 181 no. 45 nonché DTF 99 IV 212 e 96 IV 58). In caso di
commissione di un’infrazione contro la vita o l’integrità corporale, la
coazione è esclusa in quanto puramente accessoria, ad esempio se l’autore
trattiene la vittima per il collo allo scopo di picchiarla. E’ invece ammesso
il concorso se la coazione, segnatamente per la sua durata, si distingue dalle
lesioni corporali (DELNON/RÜDY, op. cit., art. 181 no. 61, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 181 no. 10, DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 415, STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 5 no. 19, CORBOZ, op. cit., art. 181 no. 44 nonché DTF
104 IV 170 e 99 IV 212).
Per quanto concerne l’elemento soggettivo il reato
esige il dolo, ossia la coscienza e la volontà dell’agente ai sensi dell’art.
12 cpv. 2 prima frase CP (DONATSCH, op. cit., § 53 pag. 411 e STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 5 no. 14) di costringere la vittima attraverso mezzi
di coercizione, a fare o tollerare un atto. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2
seconda frase CP) è comunque sufficiente (DELNON/RÜDY, op. cit.,
art. 181 no. 48, TRECHSEL/FINGERHUTH, op. cit., art. 181 no. 14, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 181 no. 7, CORBOZ, op.
cit., art. 181 no. 37 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit.,
art. 181 no. 1.3).
90. In relazione ai punti
1.2 e 3 AA appare pacifico che obbligare qualcuno a mangiare contro la sua
volontà, utilizzando a tale scopo uno dei tre mezzi coercitivi previsti dalla
legge, concretizzi insindacabilmente il reato di coazione (art. 181 CP) e
questo a maggior ragione se la vittima è un bambino in età prescolastica se non
addirittura un neonato.
Delle tre varianti legali, escludendo subito quella
dell’intralciare in altro modo l’altrui libertà di agire anche perché senza
riscontro nei verbali agli atti, la Corte ha riconosciuto quella della violenza
mentre la minaccia del grave danno, che secondo la PP avrebbe dovuto realizzarsi a seguito delle urla o dei rimproveri verbali di AC 1 durante
il pranzo, non è stata ritenuta già solo perché non sufficientemente delucidata
in sede d’inchiesta quo, ad esempio, alle modalità, al timbro di voce
utilizzato dall’accusata o ai termini da lei usati.
Quo alla violenza la Corte ha invece ammesso la realizzazione del
reato qui in esame a condizione però che vi sia stato, così come richiesto
dall’art. 181 CP, un contatto fisico tra AC 1 ed il singolo bambino, che questo
atto coattivo, indipendentemente da quella che è stata la forza utilizzata in
quanto, vista l’età degli ospiti del __________, ce ne voleva ben poca per
costringerli a fare o a subire qualcosa, sia intervenuto durante il pranzo o
nell’immediatezza del suo inizio e che l’agire dell’accusata sia stato
sufficientemente descritto dalle ex dipendenti per renderlo in qualche modo
visibile, nel senso che il semplice richiamo a termini generici quali
ingozzamento o soliti metodi non è stato ritenuto per sufficiente.
Ciò precisato, dei 38 casi di cui al punto 1.2 AA già ne restano
solo 17 (PL 1, PC 24, PL 35, PL 10, PL 11, PL 13, PC 33 e PC 32, PL 20, PC 11, PL
22, PL 34, PC 29, PC 15, PL 41, PC 18 e __________, considerando 24 della
presente decisione) a seguito dell’intervenuta prescrizione (art. 97 cpv. 1
lett. c CP e art. 98 lett. a CP) delle restanti 21 altre posizioni (PC 1, PL 2,
PL 5, PL 6, PL 37, PC 25, PC 6, PL 12, PC 7, PL 39, PL 16, PL 18, PL 19, PC 10,
PC 14, PL 23, PC 16, PL 38, PL 25, PL 26 e PC 17, considerando 25 della
presente decisione).
Dei suddetti 17 casi si può da subito eliminare quello di PL 1
(considerando 42 della presente decisione) per i motivi già indicati nel
considerando 83 della presente decisione rispettivamente quello di PL 22, che
ha frequentato il __________ sia prima che dopo il 16.4.2003, in quanto la
testimonianza di P C R secondo cui __________:
"
Le tirava i capelli anche quando mangiava, perché faceva i
capricci”
(PS P C R 22.4.2005),
proviene da una ex dipendente che ha lavorato in questo asilo sia
prima che dopo questa data (considerando 26 della presente decisione) e quindi
non potendo escludere che il così descritto atto coattivo sia avvenuto prima
del 16.4.2003, in applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23
della presente decisione), l’accusata, per quanto fatto subire a questa
bambina, non può che essere prosciolta.
Lo stesso discorso, ma per insufficienza di prove rispettivamente
per inconsistenza degli elementi oggettivi di reato, vale per i casi di PL 10
(considerando 49 della presente decisione), PL 11 (considerando 51 della
presente decisione), PL 13 (considerando 52 della presente decisione), PL 20
(considerando 59 della presente decisione), PL 34 (considerando 62 della
presente decisione) e PC 18 (considerando 70 della presente decisione) e questo
vuoi perché le ex dipendenti non dicono assolutamente nulla in merito (PS P C R
22.4.2005 per PL 34 nonché PS C S 11.5.2005 e V A 26.4.2005 per PC 18), vuoi
perché usano una formula dubitativa (PS I M 10.5.2005 per PL 11 dove la
testimone crede unicamente che questo bambino abbia rimesso per il mangiare),
rispettivamente perché non descrivono alcun contatto fisico tra uno di questi
ospiti e l’accusata (PS E L 1.4.2005 per PL 10 in cui AC 1 avrebbe solo approfittato del fatto che questo bambino aveva già la bocca aperta) e se
vi è stato è intervenuto solo dopo tanto da non poter essere direttamente
correlato all’atto del mangiare (PS N S 12.5.2005 per PL 13) o vuoi perché, per
finire, i termini di ingozzamento per PL 13 o i soliti metodi per PL 20
utilizzati da P C R (PS P C R 22.4.2005) ed V A (PS V A 26.4.2005) nei
rispettivi loro verbali d’interrogatorio sono troppo generici e poco qualificanti
per validamente fondare una condanna.
Per il caso di PL 35 la Corte non ha dubbi che, così come
raccontato dalla madre nel suo verbale d’interrogatorio del 12.4.2005 (PS RA 2
12.4.2005), questo bambino abbia preso almeno un sonoro schiaffo sulla guancia
quale sua terapia d’urto perché non facesse più storie nel mangiare
(considerando 46 della presente decisione). Ciò detto, però, questa
testimonianza nulla ci dice su quando sarebbe avvenuta questa via di fatto
(art. 126 CP), cioè se prima o durante il pranzo. Nel dubbio, che gioco forza
non può che essere posto a beneficio dell’accusata, che questo maltrattamento
sia intervenuto prima del pranzo e non durante lo stesso quale mezzo coercitivo
per obbligarlo a mangiare, non può che seguirne il proscioglimento di AC 1 dal
reato di coazione (art. 181 CP) a danno di questo bambino. Alla stessa
conclusione, ma per altri motivi, si giunge, invece, partendo dalle
dichiarazioni agli atti di P C R, V A e N S. Se quella di P C R è troppo
generica in quanto si limita solo al termine di ingozzare (PS P C R 22.4.2005)
e se è pur vero, d’altronde, che quelle di V A (PS V A 26.4.2005) e di N S (PS N
S 12.5.2005) attestino invece varie forme di costrizione come delle sberle in
faccia o la pressione sulle sue mandibole, è altresì vero, ricordato come
questo piccolo ospite abbia frequentato il __________ sia prima che dopo il
16.4.2003 (considerando 46 della presente decisione), che anche queste tre ex
dipendenti hanno lavorato in predetto asilo sia prima che dopo questa data
(considerando 26 della presente decisione) e quindi non potendo escludere che i
così descritti atti coattivi siano avvenuti prima del 16.4.2003, in
applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente
decisione), AC 1 non può che essere prosciolta.
La Corte non ha altresì potuto ritenere il caso di PC 33 e PC 32
non tanto perché non abbia creduto al racconto della madre nel verbale
d’interrogatorio del 5.9.2005 (PS RA 9 5.9.2005) ma solo perché non è stato
indicato chi durante il pranzo li avrebbe “presi per i capelli da dietro”
(considerando 57 della presente decisione). Certo é possibile, anzi è più che
probabile, che sia stata l’accusata ma nel dubbio, che non può di principio
essere escluso, che a commettere questa violenza possa esser stata qualche
altra ex dipendente, la Corte altro non ha potuto fare che lasciar decadere
anche questa accusa, anche perché le altre violenze, quali sberle in faccia o
sul sedere nonché gli strattonamenti vari a danno di questi due gemelli così
come raccontati da C S (PS C S 11.5.2005) e dalla madre (PS RA 9 5.9.2005) sono
avvenuti fuori dall’orario di pranzo.
Restano, per finire, 6 casi per i quali __________ é stata
ritenuta colpevole dell’imputazione di coazione (art. 181 CP) e meglio:
-- PC 24 in base alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d’interrogatorio del
21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) che richiamano degli imboccamenti forzati grazie
al solito “sistema del cucchiaino”, atto coattivo che ha
trovato ulteriore conferma nel seguente passaggio dello scritto del 10.12.2006
della Dott.ssa DOD P (considerando 43 della presente decisione):
"
Nel corso degli incontri avuti con la sottoscritta, la bambina ha
riferito autonomamente, in maniera frammentaria, con tono emotivo congruo e con
una povertà linguistica giustificata dall’età…di una AC 1 cattiva, che gridava
molto e la obbligava a mangiare. Ha messo in scena la rappresentazione di
questi episodi con una bambola tenuta stretta in braccio, ingozzata a forza con
del cibo immaginario, con le braccia dietro alla schiena, tenuta sempre ben
stretta, poi col naso tappato e ingozzata nuovamente a forza…
Si è quindi messa ad inveire contro le bambole, che aveva
precedentemente disposto in modo da simulare un momento di pasto, ha dato loro
botte e le ha nutrite a forza. In particolare ha preso in braccio una delle
bambole, l’ha tenuta con forza facendo finta che piangesse, le ha messo una
mano sulla bocca e le ha inveito contro”
(AI 352),
-- PC 11 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da quattro ex dipendenti (PS N S 12.5.2005, C S 25.3.2005
e 11.5.2005, V A 26.4.2005 e L G 10.4.2005) attestanti varie forme di
costrizione quali la chiusura del naso, la pressione sulle sue mascelle o il
forzare il cucchiaio sulla bocca (considerando 60 della presente decisione);
-- PC 29 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d’interrogatorio del
21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) attestante quale forma di costrizione il forzare
il cucchiaio sulla bocca di questa bambina (considerando 64 della presente
decisione);
-- PC 15 in forza alle dichiarazioni rese in merito da quattro ex dipendenti (PS P C 21.4.2005, P M 9.5.2005,
I M 10.5.2005 e C S 25.3.2005) attestanti varie forme di costrizione quali il
forzare il cucchiaio sulla sua bocca o il premere con forza sulle mandibole
senza altresì dimenticare, a comprova di ciò, il racconto della madre nel suo
verbale d’interrogatorio di Polizia del 11.4.2005 (PS P 11.4.2005) su come la
figlia dava da mangiare alla sua pecorella di peluche (considerando 65 della
presente decisione);
-- PL 41 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da P C nel suo verbale d’interrogatorio del
21.4.2005 (PS P C 21.4.2005) attestante quale forma di costrizione il forzare
il cucchiaio sulla bocca di questa bambina (considerando 69 della presente
decisione);
-- PC
20 in forza alle dichiarazioni rilasciate in merito da V A nel suo verbale
d’interrogatorio del 26.4.2005 (PS V A 26.4.2005) attestante quale forma di
costrizione la sua apertura forzata della bocca (considerando 72 della presente
decisione).
Tacito, benché imputazione contestata da AC 1 (considerandi 15 e
39 della presente decisione), come anche soggettivamente non si possano avere
dubbi sull’adempimento del reato essendo lapalissiano a chiunque come
costringere qualcuno a mangiare contro la sua volontà sia chiaramente un atto
illecito.
91. In base al verbale
d’interrogatorio di V A del 26.4.2005 (PS V A 26.4.2005) la Corte ha parimenti accertato che anche PC 19 è stato vittima di violenza, segnatamente di
schiaffi, durante il pranzo (considerando 71 della presente decisione). Se AC 1,
però, non è stata ritenuta colpevole anche di questa ulteriore coazione (art.
181 CP) è solo perché, nel rispetto del principio accusatorio, il nome di
questo bambino non é stato elencato in quelli di cui al punto 1.2 AA e né la PP o l’Avv. F P ne hanno chiesto, in sede dibattimentale, il relativo inserimento.
92. Quo ai punti 1.4 e 3
AA, tenuto conto delle risultanze d’istruttoria e dibattimentali, vi può
essere, in specie, un’ipotesi coattiva ai sensi dell’art. 181 CP solo nel caso
in cui i genitori avessero espressamente indicato all’accusata o alle sue ex
dipendenti di non volere che il loro figlio fosse messo a dormire durante le
sue ore di soggiorno al __________ rispettivamente se, negli altri casi, il
singolo bambino avesse concretamente manifestato la sua volontà di non dormire
o di r estare a letto e questo per avere, muovendosi, sciolto o strappato i
lacci dei sacchi letto o per aver scavalcato o tentato di scavalcare le
relative sbarre di legno del lettino, tanto da dover esser ulteriormente
contenuto e coercitivamente bloccato grazie all’utilizzo di specifiche
bretelle, il cui impiego, seppur subordinato, a dire di AC 1, al preventivo consenso
da parte dei genitori è stato pur sempre ammesso (PS AC 1 5.4.2005, verbale
dibattimentale pag. 8, 9 e 18 nonché considerandi 15, 37 e 81 della presente
decisione), anche perché per l’accusata le ore di riposo pomeridiano erano
un’imprescindibile regola dell’asilo e quindi un preciso obbligo per ogni
piccolo ospite (PS AC 1 5.4.2005 e considerando 37 della presente decisione).
Ciò precisato, dei 9 casi di cui al punto 1.4 AA già ne restano
solo 5 (PL 13, PL 14, PL 21, PL 40 e PC 31, considerando 24 della presente
decisione) a seguito dell’intervenuta prescrizione (art. 97 cpv. 1 lett. c CP e
art. 98 lett. a CP) delle restanti altre 4 posizioni (PL 37, PL 12, PC 34 e PL
29, considerando 25 della presente decisione).
Dei 5 rimanenti, sia per insufficienza di prove che per
inconsistenza degli elementi oggettivi, la Corte non ha ritenuto realizzato il qui discusso reato a danno dei seguenti bambini:
-- PL 13 (considerando 52
della presente decisione) poiché la testimonianza di C S (PS C S __________ 25.3.2005),
che d’altronde è l’unica delle ex dipendenti a raccontare un fatto del genere,
trovasi materialmente sconfessata dalle dichiarazioni della madre che non ha
visto né segni né arrossamenti sul corpo della figlia durante il suo periodo di
frequentazione del __________ (PS M S G 12.4.2005) senza altresì dimenticare
come, al momento dell’intervento di Polizia del 5.4.2005 non è stato trovato
alcun tirante “tipo quelli usati nelle valigie, ad X, con al centro degli
stessi il dispositivo di aggancio in metallo” (PS C S 25.3.2005, AI 265
fotografia 27, doc. TPC 60 nonché considerandi 14 e 16 della presente
decisione). Con questo la Corte non vuole sostenere che C S abbia detto il
falso ma constata solo come le sue dichiarazioni non trovino altro riscontro
negli atti all’incarto, da cui, per insufficienza di prove ed in stretta
applicazione del principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente
decisione), AC 1 non può che essere prosciolta dall’ipotesi di reato di cui
all’art. 181 CP a danno di questa bambina;
-- PL 14 per la sostanziale
negazione della madre nella sua audizione dibattimentale del 14.4.2010 dove,
del resto, si è espressa solo in termini di mere impressioni (verbale
dibattimentale pag. 24 e considerando 50 della presente decisione);
-- PL 21 (considerando 58
della presente decisione) poiché a parte C S (PS C S 25.3.2005) non c’è agli
atti nessuna altra ex dipendente che racconti una tale circostanza. Con questo la Corte non vuole sostenere che C S abbia detto il falso ma constata solo come le sue
dichiarazioni non trovino altro riscontro negli atti all’incarto né tanto meno
al momento dell’intervento di Polizia del 5.4.2005, al girello, é stata
rinvenuta legata una “corda di circa un metro” (PS C S 25.3.2005, AI 265
nonché considerandi 14 e 16 della presente decisione), da cui, per
insufficienza di prove ed in stretta applicazione del principio in dubio pro
reo (considerando 23 della presente decisione), anche questa accusa nei
confronti di AC 1 non può che decadere.
Inversamente, per i motivi qui di seguito elencati e ricordato
come in entrambi i casi e malgrado quanto falsamente dichiarato dall’accusata,
i rispettivi genitori mai avessero dato il loro consenso, la Corte ha pacificamente concluso come AC 1 si sia resa colpevole del reato di coazione (art.
181 CP) a danno dei seguenti bambini:
-- PL 40, che in base alle
dichiarazioni di N S (PS N S 12.5.2005) veniva “legato con le bretelline al
letto” malgrado la madre, che ha parimenti confermato come a suo figlio non
piacesse particolarmente andare all’asilo, mai avesse dato il suo consenso per
un tale procedere (considerando 66 della presente decisione);
-- PC 31 le cui accertate
dichiarazioni di tre ex dipendenti e meglio P C (PS P C 23.3.2005), P M (PS
31.3.2005) e I M (PS 10.5.2005), tutte impiegate presso il __________ dopo il
16.4.2003 (considerando 26 della presente decisione), attestano in modo
insindacabile come questo bambino non volesse proprio essere vincolato a letto
fermo restando come i suoi genitori (PS RA 8 8.4.2005) mai abbiano autorizzato
l’accusata a ricorrere all’uso di bretelle per contenere il loro figlio
(considerando 67 della presente decisione)
Quo al riconoscimento a danno dell’accusata dell’aspetto
soggettivo del reato basti unicamente ricordare come sia evidente per chiunque
che costringere qualcuno, contro il suo volere, a dormire rispettivamente a
rimanere vincolato in un letto, in quanto legato con delle bretelle, é e resta
un atto illecito.
93. Alcune considerazioni
relativamente al caso di PC 34 visto anche come in suo nome sia stata
depositata una richiesta di risarcimento danni (considerandi 109 e 110 della
presente decisione).
Questa bambina, nata il 5.8.2000, ha frequentato il __________ nel
periodo settembre 2001 / giugno 2003 (PS T C 25.4.2005, di seguito solo T C),
quindi prima e dopo il 16.4.2003 (considerando 25 della presente decisione).
In merito e limitatamente ad un eventuale reato di coazione (art.
181 CP) a suo danno si hanno agli atti le seguenti risultanze:
-- dichiarazioni delle ex
dipendenti:
"
PC 34 era particolare nel senso che era molto scontrosa con
tutti, se le veniva detto qualche cosa, faceva l’esatto contrario. Per questo
motivo le prendeva anche da AC 1. AC 1 la sculacciava, ad esempio se non voleva
mangiare oppure dormire. Per farla dormire, veniva messa nel letto con forza e
legata con le bretelline”
(PS N S 12.5.2005),
-- dichiarazioni della madre:
"
Durante il periodo in cui PC 34 ha frequentato il __________ non ho mai notato nulla di strano in lei. Mia figlia è sempre andata
volentieri in questo asilo, anzi a volte era lei a chiedermi di portarla...
Da quando __________ ha iniziato ad andare al __________ vuole
sempre la luce accesa in camera. Non riesco più a farla dormire con la luce
spenta perché lei dice che ha paura del buio. Non so dire però se questo è
dovuto al __________ o se è dovuto al fatto che suo fratello maggiore le fa
sempre gli scherzi al buio.
ADR che non ho notato dei cambiamenti particolari in mia figlia a
causa del soggiorno al __________”
(PS T__________ C__________ 25.4.2005),
"
PC 34 a seguito di questi fatti oggigiorno è seguita da uno
psicoterapeuta D D P, centro __________.
Mia figlia con lei ha iniziato a sbloccarsi, le ha raccontato
appunto che all’asilo __________ veniva messa in un locale buio e poi picchiata
e legata al lettino. Dal racconto che mia figlia faceva alla professionista
emerge che veniva legata al lettino dai polsi, caviglie e pancia, in modo molto
stretto, tanto da farle male”
(PS T C 7.6.2005),
-- la sopraccitata psicoterapeuta,
con scritto 10.4.2010 (doc. dib. 1), ha rimesso un breve rapporto in merito a
questa bambina che limitatamente all’ipotesi di reato qui in esame così si
esprime:
"
Nell’incontro del 18 maggio 2005 riferirà che le venivano legati
piedi al letto così non poteva scappare. Veniva legata anche sulla pancia in
modo molto stretto e le faceva male….Nel rievocare quanto sopra PC 34
manifestava visibile ed intensa sofferenza”
(doc. dib 1).
Orbene la Corte, sulla scorta di queste risultanze, non ha dubbio
alcuno sul fatto che anche PC 34 sia stata legata al letto con delle bretelle
contro la sua volontà. Se AC 1, però, non è stata ritenuta colpevole anche di
questa ulteriore coazione (art. 181 CP) è solo perché questa bambina ha
frequentato il __________ sia prima che dopo il 16.4.2003 e lo stesso dicasi,
per il suo impiego lavorativo, per l’ex dipendente N S (considerando 26 della
presente decisione), da cui il non poter escludere, in applicazione del
principio in dubio pro reo (considerando 23 della presente decisione), che il
così accertato illecito agire dell’accusata sia avvenuto prima del 16.4.2003 e
quindi sia ora prescritto (art. 97 cpv. 1 lett. c CP e art. 98 lett. a CP
nonché considerando 25 della presente decisione).
94. In relazione alla
combinata ipotesi di cui ai punti 1.6 e 3 AA ed indipendentemente dalla
credibilità delle testimonianze di I, P, C S e P (considerando 50 della
presente decisione), AC 1 è stata prosciolta anche da questa ulteriore
imputazione per due semplici considerazioni.
La prima, oggettiva, è che questo accertato suo agire su PC 5 più
che una limitazione alla sua libertà personale quale bene giuridico
effettivamente protetto dall’art. 181 CP avrebbe potuto configurare, qualora e
se del caso, il reato, ora ampiamente prescritto (art. 109 CP), di vie di fatto
(art. 126 CP) in quanto procedere ipoteticamente più costitutivo di un danno
alla salute di questo piccolo ospite che non di una limitazione alla sua
libertà, fatto del resto indirettamente ammesso anche dal PP estensore dell’AA
laddove, nel testo d’accusa, ha utilizzato il termine di sofferenza.
Ma anche soggettivamente il reato di coazione (art. 181 CP) non
appare assolutamente dato. L’unico scopo perseguito dall’accusata con questo
suo illecito agire era quello di cercare di abbassare la febbre a questo
bambino e non di certo quello di privarlo in qualche modo della sua libertà
personale.
95. In base all’art. 146
cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false
indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente
esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che
questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF
133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e
quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso
è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare
e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di
spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è
esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo
insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente
essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto
l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva
evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV
18, 126 IV 165 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.409/2007 del 9.10.2007
e 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare che il principio
secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione
dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa
con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto
carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la
fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari
misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né
determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima
diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra
parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali
di prudenza (ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Basilea 2007, art. 146 no. 10 segg., TRECHSEL/CRAMERI,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo 2008, art. 146 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
146 no. 5 segg., DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 194 segg., STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 15 no. 4 segg., CORBOZ, op. cit., art. 146 no. 16 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 146 no. 1.2 segg., DTF 128 IV 18 e 126 IV 165, 119 IV 28
nonché sentenze non pubblicate del TF 6S.18/2007 del 2.3.2007 e 6S.168/2006 del
6.11.2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco
accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno
può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso
in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto
all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò
l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,
segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui
l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (sentenza non pubblicata del TF
6S.168/2006 del 6.11.2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato
presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146 no.
72 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 14, STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 146 no. 7, DONATSCH, op. cit., § 18 pag. 207 segg., STRATENWERTH/JENNY,
op. cit., § 15 no. 27 segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 24 segg.),
una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (ARZT, op. cit.,
art. 146 no. 77 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 15
segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 8 segg., DONATSCH,
op. cit., § 18 pag. 208 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 30
segg., CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 27 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 146 no. 1.28 segg.), un danno patrimoniale (ARZT, op.
cit., art. 146 no. 86 segg., TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art. 146 no. 20
segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no. 10 segg., DONATSCH,
op. cit., § 18 pag. 212 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 38
segg. e CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 32 segg.), un nesso causale tra la
disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL/CRAMERI, op. cit., art.
146 no. 29, CORBOZ, op.cit., art. 146 no. 38 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., art. 146 no. 1.27) nonché l’arricchimento dell’autore.
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo del reato l’autore deve
consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) ingannare la
vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione
deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità (TRECHSEL/CRAMERI,
op. cit., art. 146 no. 31 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 146 no.
17). Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è comunque sufficiente
(ARZT, op. cit., art. 146 no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., § 18
pag. 217 segg., STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 no. 57 e CORBOZ,
op. cit., art. 146 no. 39 segg.).
In quanto reato qui prospettato nella forma del tentativo (art. 22
cpv. 1 CP), si richiama, per il resto, quanto già indicato al considerando 86
della presente decisione.
96. In sede di arringa il
difensore contestando di principio il reato di tentata truffa (art. 146 cpv. 1
CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) a danno del DSS, ha comunque sostenuto
come in caso di suo eventuale riconoscimento lo stesso doveva essere ricondotto
ad un caso bagattella ai sensi dell’art. 172ter cpv. 1 CP.
Giusta quest’ultima norma se il reato concerne soltanto un
elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è
punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con la multa (art. 106 CP) fermo
restando come in base all’art. 172ter cpv. 2 CP una tale agevolazione non si
applichi al furto aggravato (art. 139 cfr. 2 e 3 CP), alla rapina (art. 140 CP)
e all’estorsione (art. 156 CP).
In DTF 121 IV 261 il limite per qualificare un bene di poco
valore è stato fissato in fr. 300.-, importo successivamente confermato anche
in DTF 123 IV 113. Inoltre il TF in DTF 122 IV 156 ha parimenti specificato che determinante non è tanto il risultato ottenuto bensì la reale
intenzione dell’autore, ragion per cui beneficia dell’art. 172ter cpv. 1 CP soltanto
chi, fin dall’inizio, ha mirato ad una sottrazione o ad un danno non superiore
a fr. 300.- (WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing
Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 173ter no. 25 segg., TRECHSEL/CRAMERI,
op. cit., art. 172ter no. 2, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 172ter
no. 3 segg., DONATSCH, op. cit., § 5 pag. 94, CORBOZ, op.cit.,
art. 172ter no. 3 con rinvio all’art. 138 no. 30 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN,
op. cit., op. cit., art. 172ter no. 1.4).
97. Secondo la Pubblica Accusa l’asserita tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv.
1 CP) ai danni del DSS troverebbe la propria causale, per quanto concerne
l’inganno, nella presentazione di “documentazione fittizia circa la
creazione di un’associazione, quale un verbale di costituzione (retrodato),
statuti, regolamento ecc..”, di “preventivi di costi e ricavi non
corrispondenti alla situazione reale” e di “4 contratti”
relativamente a P, P, C ed IM, pure retrodatati e falsificati per l’ammontare
del salario orario lordo, ritenuto invece come l’ulteriore indicata
documentazione nell’AA, cioè quella dei “registri delle presenze dei bimbi,
alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici” sia stata trasmessa
unicamente a Berna (RPG allegato 281).
Orbene se da una parte la Corte non può seguire la Pubblica Accusa laddove sostiene che vi sia stata un’effettiva alterazione dei “preventivi
di costi e ricavi” già solo perché, agli atti, non sono stati depositati i
libri contabili del __________ e quindi non risulta provato che quanto inviato
a Bellinzona non corrispondesse “alla situazione reale” (RPG allegato
281), a dire il vero anche per l’Associazione tutto vi è tranne che la
necessaria chiarezza. Infatti se da una parte M G ne contesta la creazione (PP M
G 30.1.2006 e considerando 5 della presente decisione) e AC 1 inversamente
dichiara di averla validamente costituita (PS AC 1 7.4.2005 e considerando 5
della presente decisione), né C né P sono mai state sufficientemente
verbalizzate in merito (considerando 5 della presente decisione). Ora, se si
può presumere che i relativi documenti costitutivi siano stati firmati, visto
la presenza di M G (PS C 11.5.2005) solo dopo fine settembre 2004 (PS M G
12.4.2008) tanto che allora la data del 30.6.2004 sarebbe sicuramente falsa
(RPG allegato 281), tutte queste questioni, in sede d’inchiesta, sono state
solo sorvolate e non approfonditamente chiarite, anche con dei confronti tra le
parti.
E’ invece pacifico che i quattro contratti trasmessi a Bellinzona
in data 28.1.2005 fossero fittizi sia nella data della loro sottoscrizione (il
2.5.2004 per C S, il 2.11.2004 per I, il 15.11.2004 per P M e il 15.10.2004 per
P, RPG allegato 281 nonché considerandi 13 e 76 della presente decisione) che per
l’indicata retribuzione oraria lorda (fr. 16,20 per C e IM, fr. 19.30 per P M e
P, RPG allegato 281 nonché considerandi 13 e 76 della presente decisione).
Partendo allora dalla conclusione che, con riferimento alla documentazione di
cui al punto 4 dell’AA, per la Corte è solo questo l’unico dato certo, la
domanda da porsi è se l’invio di questi quattro contratti assieme ad altra
pasticciata documentazione configuri astuzia. La risposta ad un tale quesito
non può che essere negativa.
Tra AC 1, il __________ e i funzionari dell’UGMI non vi era di
certo, per usare un eufemismo, grande stima o reciproca fiducia, in un continuo
susseguirsi di decisioni e ricorsi (AI 237 nonché considerandi 7 e 8 della
presente decisione), il tutto ad una data, il 28.1.2005 quando fu trasmessa la
“richiesta per l’ottenimento dei contributi cantonali per gli asili nido”
(RPG allegato 281 e considerando 8 della presente decisione), dove l’accusata
era ancora sub judice quo al possibile suo ottenimento della necessaria
autorizzazione cantonale (AI 237 e considerando 7 della presente decisione).
In una situazione di partenza come questa, non c’è allora chi non
veda come prima di eventualmente erogare il richiesto sussidio, i preposti
funzionari dell’UGMI rispettivamente del DSS avrebbero analizzato in modo
estremamente minuzioso e certosino tutta la documentazione a loro trasmessa
(RPG allegato 281) e questo non solo perché era loro obbligo farlo ma
soprattutto perché l’accusata, si veda in questo contesto anche solo tutte le
difficoltà che già avevano avuto per comunque non ottenere i suoi inesistenti
diplomi professionali (AI 237), era l’ultima persona di cui si sarebbero
fidati. Ed allora, analizzando i trasmessi atti (RPG allegato 281), questi
stessi funzionari avrebbero potuto facilmente scoprire l’inganno dei quattro
falsi contratti, da cui la decadenza dell’astuzia, già solo controllando presso
il competente ufficio AVS l’ammontare dei contributi per l’anno 2004 di C, I, P
e P, verifica non solo dovuta ed oggettivamente attendibile ma anche, a differenza
del caso di cui alla sentenza del TF non pubblicata 6B.409/2007 del 9.10.2007,
oltremodo semplice nella sua esecuzione.
Di seguito ed anche riconoscendo come il parallelismo del presente
caso con quello ricordato da AC 1 nel suo verbale d’interrogatorio del
18.10.2005 dinanzi al PP non sia corretto (PP AC 1 18.10.2005) in quanto, in
specie, si è trattato di dichiarazioni salariali asseritamene corrisposte ma in
realtà mai versate, resta pur sempre innegabile come, perlomeno
soggettivamente, l’accusata non credesse di commettere una truffa (art. 146
cpv. 1 CP) a danno del DSS già solo perché, ed in questa direzione tutte le
dichiarazioni agli atti concordano (PP AC 1 3.5.2005 e 18.10.2005, PS Personeni
31.3.2005, I 1.4.2005, e P 31.3.2005 nonché considerandi 13 e 76 della presente
decisione), dell’eventuale ottenuto sussidio non sarebbe stata lei a
beneficiarne ma solo le sue quattro ex dipendenti (verbale dibattimentale pag.
20 e considerando 81 della presente decisione). E’ vero che da un punto di vista
della realizzazione oggettiva del reato non sarebbe cambiato nulla, ma questo è
un argomento giuridico, sicuramente non noto all’accusata, il cui approccio
soggettivo alla prospettata imputazione non può che essere tutelato.
Il proscioglimento di AC 1 per questa prima variante del punto 4
AA rende inutile il richiamo della difesa all’art. 172ter cpv. 1 CP, che
comunque non avrebbe avuto alcuna ragione di sussistere a fronte dell’ammontare
del richiesto sussidio, che seppur non perfettamente calcolato neanche in sede
di pubblico dibattimento (verbale dibattimentale pag. 19 e considerando 76
della presente decisione), era pur sempre ampiamente superiore alla soglia di
fr. 300.- fissata dal TF.
98. Per quel che concerne
l’asserita tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1
CP) a danno dell’UFAS la Corte non ha riconosciuto né l’inganno, né tanto meno
l’astuzia, da cui la decadenza anche di quest’ultima imputazione nei confronti
di AC 1.
Richiamato per l’Associazione sia quanto indicato nel considerando
precedente che il reale convincimento dell’accusata di averla effettivamente
costituita tanto da non avere, ai suoi occhi, soggettivamente ingannato alcuno,
è altresì chiaro come l’eventuale concretizzazione del reato qui in esame non
si basa solo su tale questione ma soprattutto, almeno secondo l’AA, sul fatto
di aver presentato dei “preventivi di costi e ricavi non corrispondenti alla
situazione reale” rispettivamente dei “registri delle presenze dei
bimbi, alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici”.
Orbene, in merito a ciò le risultanze d’inchiesta non consentono
assolutamente di affermare che a Berna sia stata trasmessa della documentazione
sicuramente e volutamente ingannevole.
Per i “preventivi di costi e ricavi non corrispondenti alla
situazione reale”, ritenuto che con questa generica dicitura l’allora PP
estensore dell’AA non potesse che riferirsi al documento denominato “Dettaglio
costi e ricavi previsti durante il primo anno d’esercizio” perché è solo lì
che alla voce “Differenza da compensare” viene indicato l’importo di fr.
69'300.- (RPG allegato 287 ed annesso 5 documentazione UFAS), le dichiarazioni
di M G nel suo verbale d’interrogatorio dinanzi al PP del 30.1.2006:
"
AC 1 mi ha detto anche che dovevo allestire la documentazione per
la richiesta di sussidi a Berna…
A questo punto mi viene mostrato il dettaglio costi e ricavi
previsti durante il primo anno di esercizio allegato al presente verbale sub.
doc. B. Esso è il risultato della mia analisi delle cifre, ed è stato allestito
tenuto conto della maggior capienza della nuova sede di __________. Non si
tratta di cifre gonfiate ma abbastanza realistiche.”
(PP M G 30.1.2006),
confermate del resto dall’accusata anche in sede dibattimentale
(verbale dibattimentale pag. 20 e considerando 81 della presente decisione)
escludono già sul nascere un qualsiasi inganno a danno dell’UFAS laddove
l’ammontare del richiesto aiuto di fr. 69'300.- si basava sul lavoro contabile
dello stesso M G e non su una qualsivoglia sua volontà truffaldina che
l’avrebbe portato, su incarico dell’accusata, che invece di tale lavoro si è
sempre disinteressata (verbale dibattimentale pag. 20 e considerando 81 della
presente decisione) ad intenzionalmente gonfiare le relative poste. Secondariamente,
poi, se l’ingannevole documento a supporto della così asserita tentata truffa
(art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) è solo questo, la
questione sollevata a pagina 20 del verbale dibattimentale relativamente:
"
alle cifre indicate nel foglio 4 finanziamenti”
(verbale dibattimentale pag. 20),
rispettivamente da dove AC 1 le abbia tratte diventa circostanza
assolutamente irrilevante ai fini del giudizio.
Quo, invece, ai “registri delle presenze di bimbi” asseriti
per “alterati o fatti alterare dalle proprie collaboratrici”, che sono
stati ritrovati nella documentazione UFAS e che si riferiscono al periodo
1.1.2004 / 30.6.2004 (RPG annesso 5 documentazione UFAS), l’inchiesta non ha
permesso di pacificamente concludere che gli stessi siano stati effettivamente
modificati.
Difatti le uniche indagini esperite in questa direzione, anche
perché basate su registri degli anni 1999 / 2001, non sono servite a nulla
(considerando 22 della presente decisione) e quindi la Corte, sempre nell’ottica della possibile ricerca, nei fatti, di un’effettiva
concretizzazione di un inganno documentale a danno dell’UFAS, non può che
rimanere del dubbio anche perché alle dichiarazioni di P M nel suo verbale
d’interrogatorio di Polizia del 31.3.2005 (PS P M 31.3.2005 e considerando 13
della presente decisione) si contrappongono quelle negatoria dell’accusata, da
cui, anche per questa questione, un’evidente insufficienza di prove laddove,
del resto, l’accusa non ha proceduto ad alcuna verifica calligrafica sui registi
in possesso dell’UFAS (RPG annesso 5 documentazione UFAS), non ha interrogato i
singoli genitori per sapere se e quante volte nel periodo 1.1.2004 / 30.6.2004
ebbero a portare i loro figli al __________ né ha loro domandato, già solo per
comparazione, copia delle relative fatture emesse in quel periodo da AC 1, né
tantomeno ha richiesto a P quali pagine dei registri inviati all’UFAS (RPG
annesso 5 documentazione UFAS) sarebbero stati da lei alterati.
La Pubblica Accusa quindi non solo non è riuscita a delimitare e
conseguentemente a validamente provare su quali documenti si sarebbe basato
l’asserito inganno, ma anche e se, per delirio di ipotesi, vi fosse riuscita,
mal si vede dove lo stesso sarebbe stato astuto.
In primo luogo perché l’UFAS non è mai stata limitata nella sua
capacità di verifica e controllo. In questo senso vedasi anche solo le
richieste di informazioni formulate da questo ufficio a cui AC 1 ha dato seguito con lettera del 13.1.2005 (RPG annesso 5 documentazione UFAS e considerando 5 della
presente decisione).
Secondariamente e soprattutto perché la sua decisione era
subordinata ad altri criteri e cioè che del suo aiuto finanziario potevano
beneficiare solo quelle strutture di custodia collettiva diurna che
rispondevano ai requisiti di qualità fissati dal Cantone del luogo di domicilio
(art. 3 cpv. 1 lett. c LF sugli aiuti finanziari) e quindi per il Ticino
l’essere in possesso della relativa autorizzazione (considerandi 7 e 9 della
presente decisione).
Ragion per cui una possibile tentata truffa a danno dell’UFAS
doveva passare solo ed esclusivamente per quella via, cioè sul fatto di aver
tentato di astutamente ingannare questo ufficio federale asserendo di essere in
possesso della relativa autorizzazione cantonale (considerando 7 della presente
decisione) e quindi, al di là dell’entità dei richiesti sussidi (art. 5 LF
sugli aiuti finanziari), di adempiere le condizioni di cui all’art. 3 cpv. 1
lett. c) della legge federale, ciò che concretamente l’accusata non ha mai
fatto né ha mai tentato di fare.
In verità AC 1 ha unicamente cercato, tirando insieme un po’ di
carta e trasmettendola a due riprese ed in modo confusionario a Berna (RPG
allegato 287 e annesso 5 documentazione UFAS nonché considerando 9 della
presente decisione), di ottenere anche questo secondo tipo di sovvenzione
statale pensando di averne diritto solo perché in quei mesi aveva cambiato sede
dell’asilo, aumentando nel contempo il numero di posti offerti (considerando 6
della presente decisione).
99. Riassumendo, in relazione
ai quattro capi di imputazione dell’AA, AC 1 è quindi stata prosciolta dai
reati di ripetuta violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219
cpv. 1 CP, punto 1 AA nonché considerandi 83 e 84 della presente decisione), di
ripetuto abbandono (art. 127 CP, punto 2 AA nonché considerandi 87 e 88 della
presente decisione), di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in
relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, punto 4 AA nonché considerandi 97 e 98 della
presente decisione) mentre per quel che concerne il reato di ripetuta coazione
(art. 181 CP, punto 3 AA e considerandi da 90 a 94 della presente decisione), dei 48 casi prospettati, in 8 è stata riconosciuta colpevole mentre per i restanti
40 è stata prosciolta.
XII) Colpa, prognosi e pena
100. Giusta l’art. 47 cpv. 1
CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore oltre che dell’effetto che
la pena avrà sulla sua vita. In base all’art. 47 cpv. 2 CP la colpa del reo è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l’importanza di ogni singolo fattore di
determinazione (DTF 122 IV 15) e le autorità superiori intervengono solo
ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite al
punto di denotare eccesso o abuso di potere (DTF 129 IV 6, 128 IV 73 e
127 IV 10).
Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità
della colpa è e resta elemento fondamentale, così come lo era anche sotto
l’egida dell’art. 63 CP previgente. L’art. 47 cpv. 1 CP, in vigore dal
1.1.2007, stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di
lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in
sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la
pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza
secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla
colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono
eccessivamente severe (DTF 128 IV 73, 127 IV 97 e sentenza non
pubblicata del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007). Questi aspetti di prevenzione
speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo
sempre essere adeguata alla colpa, il giudice non potendo ad esempio esentare
da pena il reo in caso di delitti gravi (STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Stämpfli Verlag AG,
Berna, 2006, § 6 no. 72 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 47 no. 17
e 18).
Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende
sostanzialmente la giurisprudenza relativa all’art. 63 CP previgente (STRATENWERTH/WOHLERS,
op. cit., art. 47 no. 4) a mente della quale per valutare la gravità della
colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno
indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito o la
gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di
scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato
volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in
seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il
comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di
emendamento, DTF 129 IV 6, 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Vanno
inoltre considerati, sempre secondo la citata giurisprudenza, la situazione
familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la
formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e
la reputazione in genere (DTF 124 IV 44, 117 IV 112 e 116 IV 288). Non
va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della pena in
relazione allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla
situazione professionale ed ai rischi di recidiva (DTF 102 IV 231 nonché
sentenze non pubblicate del TF 6B.14/2007 del 17.4.2007,6P.152/2005 del
15.2.2006 e 6S.163/2005 del 26.10.2005).
In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto
che esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF
118 IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di
trattamento assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui
pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a
un’obiettiva disuguaglianza fermo restando come il confronto tra casi concreti
suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in
base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 124 IV 44, 123
IV 150, 120 IV 144 e 116 IV 292).
101. Giusta l’art. 48 lett.
e) CP il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso
visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona
condotta.
L’attenuante in questione presuppone in particolare la buona
condotta dell’accusato durante il periodo che va dal momento del reato a quello
della condanna (DTF 130 IV 54 e sentenza non pubblicata del TF
6S.37/2006 del 8.6.2006). Il nuovo testo in vigore dal
1.1.2007 mette esplicitamente in relazione il tempo trascorso e la perdita di
senso della sanzione fermo restando come la dottrina ammetta come questo, rispetto
all’art. 64 CP previgente, non cambi il significato della norma. Secondo la
giurisprudenza la pena deve in ogni caso essere attenuata quando al momento del
giudizio sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione
penale anche se il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della
natura e della gravità del reato (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar,
Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 48 no. 33, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo 2008, art. 48 no. 24 segg, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48
no. 9 e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48 no. 1.15 e DTF
132 IV 1).
Se il giudice attenua la pena non è vincolato alla pena minima
comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da
quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun
genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit.,
art. 48a no. 1 segg, STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 48a no. 1
segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 48° no. 1.1).
102. Conformemente all’art.
34 cpv. 1 CP e salvo diversa disposizione del CP la pena pecuniaria ammonta al
massimo a 360 aliquote giornaliere e il giudice ne stabilisce il numero
commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. In forza al cpv. 2 di predetta
norma un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi ed il giudice
ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al
momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo
reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale.
Nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice fruisce
di ampia autonomia e l’autorità di ricorso interviene solo se la fissazione
dell’ammontare disattende i criteri di valutazione prescritti dall’art. 34 CP
oppure è esageratamente severa o esageratamente mite al punto di denotare
eccesso o abuso di potere. L’ammontare delle aliquote giornaliere deve essere
fissato partendo dal reddito dell’autore calcolato su scala giornaliera,
considerando tutti i redditi percepiti, indipendentemente dalla loro origine,
in quanto determinante è la sua capacità economica a fornire una prestazione (DTF
134 IV 60 e sentenze non pubblicate del TF 6B.845/2009 del 11.1.2010 e
6B.541/2007 del 13.5.2008). Per la commisurazione dell’aliquota giornaliera
vanno perciò considerati oltre ai redditi derivanti da attività lucrative
dipendenti o indipendenti anche i redditi della sostanza come affitti,
interessi in capitali o dividenti, gli eventuali contributi di mantenimento di
diritto pubblico o privato, le prestazioni sociali e i redditi in natura.
La determinazione del reddito può, di regola, basarsi sui dati
della dichiarazione fiscale anche se, visto come la nozione penale di reddito
non coincide con quella del diritto fiscale, in caso di redditi oscillanti o
variabili, come ad esempio per le persone con attività indipendente, si dovrà
considerare una media rappresentativa degli ultimi anni, fermo restando il
principio secondo cui la capacità economica di ciascuno deve essere stabilita
nel modo più preciso, rigoroso ed attuale possibile, tenendo altresì conto del
momento in cui la pena pecuniaria dovrà essere pagata. Di conseguenza devono
essere presi in considerazione solo nella misura in cui sono concreti ed
imminenti (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008) e qualora
il reddito sia inferiore a quello che potrebbe ragionevolmente realizzare o al
quale avrebbe diritto, occorrerà considerare il reddito potenziale, cioè il
reddito ragionevolmente esigibile.
In relazione alla sostanza il TF ha precisato che in caso di
autore colpevole che sovviene alle sue necessità con i suoi redditi correnti
siano essi frutto del suo lavoro, della sostanza o di rendite, l’aliquota
giornaliera deve essere commisurata in base a tale redditi, indipendentemente
dall’esistenza o meno di una sostanza, la quale va considerata soltanto a
titolo sussidiario, in particolare quando un’importante situazione patrimoniale
contrasta con un reddito basso. In altre parole la sostanza diventa elemento di
valutazione pertinente solo quando l’autore trae esclusivamente da essa la sua
sussistenza quotidiana, cioè quando vive di essa (sentenza non pubblicata del
TF 6B.541/2007 del 13.5.2008). Ulteriore criterio è il tenore di vita, da
utilizzare quando il reddito non può essere stabilito con esattezza o quando
contrasta con il tenore di vita, in particolare quando questo risulta
manifestamente inadeguato al reddito dichiarato.
Il TF ha precisato che dal reddito così definito devono essere
dedotti, se effettivamente corrisposti, gli importi dovuti a titolo di
contributi di mantenimento o di assistenza poiché i membri della famiglia
dell’autore non devono soffrire delle conseguenze di una pena pecuniaria
inflitta all’obbligato. Il messaggio del CF prevede infatti che il giudice
tenga conto, per il calcolo di questi importi, dei principi del diritto di famiglia
(FF 1998 1825) mentre, dal canto suo, la dottrina ha istituito una
prassi secondo cui sono praticate delle deduzioni del 25% per il coniuge che
non svolge attività lucrativa e del 10-15% per ogni figlio a carico a seconda
del numero, dell’età e della formazione. Inoltre dal reddito va dedotto ciò di
cui l’autore non fruisce economicamente come le imposte correnti, i contributi
alle assicurazioni obbligatorie nonché le spese necessarie all’ottenimento del
reddito, rispettivamente, per gli indipendenti, le spese di gestione tipiche
del settore ed in quest’ottica la dottrina registra una prassi che vuole
applicare deduzioni forfettarie del 20-30% a seconda dell’entità del reddito.
Altri oneri finanziari, quali gli interessi ipotecari o le spese di alloggio,
non possono di principio essere dedotti, così come le rate per beni di consumo
o gli obblighi che sono conseguenza diretta o indiretta dei fatti per cui
l’autore è stato condannato, quali gli obblighi al risarcimento di danni morali
o materiali nonché i costi di patrocinio.
L’Alta Corte di Losanna ha pure indicato che se il riferimento
fatto dal legislatore al minimo vitale quale ultimo criterio di valutazione è
poco chiaro, è possibile dedurre dai lavori preparatori che il minimo vitale di
cui all’art. 34 cpv. 2 CP non corrisponde a quello del diritto esecutivo e che
la parte non pignorabile giusta l’art. 93 della LF sulla esecuzione e sul
fallimento non costituisce un limite assoluto e questo perché se ci si dovesse
basare sul minimo vitale definito da questa norma e fissare l’importo
dell’aliquota giornaliera soltanto su quanto eccede tale minimo, allora una
cerchia estesa della popolazione come le persone in formazione, gli studenti, i
congiunti che si occupano dell’economia domestica, i disoccupati, i beneficiari
dell’assistenza sociale o i richiedenti l’asilo sarebbero esclusi dalla pena
pecuniaria, ciò che sarebbe contrario alla volontà del legislatore (sentenza
non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008).
Il reddito netto definito in base alle indicazioni di cui sopra
costituisce il punto di partenza per il calcolo dell’aliquota giornaliera anche
per gli autori che vivono una precaria situazione economica anche se il
riferimento al minimo vitale fatto dal legislatore permette al giudice di apportare
dei correttivi a tale principio stabilendo l’ammontare dell’aliquota
giornaliera ad un livello sensibilmente inferiore in modo che, da un lato, la
serietà della sanzione sia resa percettibile dalla diminuzione del tenore di
vita e che, dall’altro, tale pregiudizio sia sopportabile avuto riguardo alla
situazione economica e personale del condannato. Indicativamente è adeguata in
particolare nei casi di condannati che vivono al di sotto o la limite della
soglia del minimo vitale, una diminuzione del reddito indicativa di almeno il
50%.
Quando poi il numero delle aliquote giornaliere è considerevole,
in particolare quando supera le 90, è indicata una diminuzione supplementare
dal 10 al 30%, ritenuto che la costrizione economica del condannato cresce in
proporzione della durata della pena (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007
del 30.6.2008). Il TF ha infatti precisato che al di fuori dei casi in cui il
condannato vive al di sotto o al limite della soglia del minimo vitale è di
principio esclusa una ponderazione verso l’alto o verso il basso dell’ammontare
dell’aliquota giornaliera in considerazione dell’importo complessivo della pena
pecuniaria ritenuto che il potere d’apprezzamento del giudice nella
commisurazione della pena non si estende ad un controllo a posteriori di tale
importo. In particolare non è ammissibile, poiché svuoterebbe di senso il
sistema scelto dal legislatore, aumentare l’importo dell’aliquota giornaliera a
motivo che l’importo complessivo della pena pecuniaria totale non appare adeguato
al reato commesso (sentenza non pubblicata del TF 6B.541/2007 del 13.5.2008).
In DTF 135 IV 180 il TF ha ancora ricordato che, anche per
i condannati che vivono alla soglia o al disotto del minimo vitale, l’importo
dell’aliquota giornaliera non deve essere basso al punto da rivestire soltanto
carattere simbolico poiché, se così fosse, la pena pecuniaria che il
legislatore ha posto sullo stesso piano della pena privativa di libertà
perderebbe di significato. Al riguardo pur rilevando che non potendo
trasformare in cifre il valore di un giorno di libertà, la privazione
risultante da una pena detentiva non può, per un semplice processo di
conversione, essere paragonata all’essenza della pena pecuniaria e, cioè, alla
diminuzione dello standard di vita e delle possibilità di consumo, il TF ha
riaffermato che le restrizioni materiali risultanti da una pena pecuniaria
devono, per poter essere equiparate agli effetti di una pena privativa della
libertà, essere almeno sensibili (DTF 135 IV 80 e 134 IV 97). Ritenuto
che tale effetto non può essere raggiunto quando l’ammontare dell’aliquota
giornaliera non supera pochi franchi, il TF ha stabilito che anche in presenza
di una situazione finanziaria estremamente precaria, per conservare una giusta
proporzione fra i diversi tipi di pena, l’ammontare dell’aliquota giornaliera
deve essere di almeno fr. 10.- (DTF 135 IV 180 e 134 IV 60).
103. Giusta l’art. 40 CP di
regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è
di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Per l’art 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione
di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena
detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,
nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena
detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in
presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La
concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché
l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza
condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP).
Mentre il vecchio diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente)
richiedeva una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta
dell’imputato, secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi
sfavorevole (KUHN, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le
sursis et le sursis artile, in CGS, Berna, 2006, pag. 220). In questo modo,
riservati i casi previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto
dell’orientamento giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare
previsioni positive più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del
condannato come previsto dall’art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso
la prognosi favorevole in assenza di indizi concreti che, valutati nel loro
complesso, vi si opponessero, come ad esempio il pericolo di recidiva. Al
riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una sorta di doppio pronostico: la
previsione sul comportamento futuro del condannato in caso di sospensione
condizionale della pena come pure la previsione sul suo comportamento futuro in
caso di espiazione della pena, ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il
giudice ordinerà l’esecuzione della pena soltanto nel caso in cui ci si deve
indubbiamente attendere che l’autore non si farà condizionare in alcun modo positivamente
dall’effettiva esecuzione della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op.
cit., art. 42 no. 9).
104. In forza
all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43
cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena
detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei
mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP)
non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi
sullincidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare,
rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale, il
giudice deve verificare che contro l’autore non si possa formulare una prognosi
sfavorevole sulla sua futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che
regola la sospensione condizionale parziale della pena, trova infatti il suo
punto di riferimento nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per
formulare prognosi poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente
il primo presupposto per la concessione di una condizionale parziale è
costituito dall’assenza di prognosi negativa.
105. Conformemente all’art.
49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in
ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN,
Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007,art. 49 no. 8 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
op. cit., art. 49 no. 7 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49
no. 1, STOLL, Commentare Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn,
Basilea, 2008, art. 49 no. 78 e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,
op. cit., art. 49 no. 13).
106. In base all’art. 50 CP
se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze
rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.
Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione,
gli elementi essenziali relativi all’atto e all’autore che prende in
considerazione in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti
sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante
che aggravante. Il giudice di merito può passare sotto silenzio gli elementi
che, senza abuso o eccesso di apprezzamento, gli appaiono senza importanza o di
peso trascurabile. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata,
permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia
tenuto ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza che egli attribuisce
ad ognuno degli elementi che menziona (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op.
cit., art. 50 no. 2 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 50 no. 2,
QUELOZ/HUMBERT, Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2009, art. 50 no. 15 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,
op. cit., art. 50 no. 1, DTF 127 IV 101 e sentenza non pubblicata del TF
6B.14/2007 del 17.4.2007). Un mero elenco di elementi pro e contro l’imputato
non è comunque sufficiente (WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 50 no. 7 segg. e sentenza non
pubblicata del TF 6S.390/2005 del 27.2.2005) in quanto deve giustificare la
pena inflitta in modo da permetterne la verifica ed anzi, più la pena è
rigorosa, più la motivazione deve essere completa, soprattutto qualora, pur
mantenendosi nei limiti edittali, la sanzione appaia complessivamente molto
severa.
107. In forza all’art. 51 CP
il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del
procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere
corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di
lavoro di pubblica utilità (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 51
no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 51 no. 1, JEANNERET,
Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 51
no. 1 segg. e DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 51
no. 2 segg.).
108. E’ inutile dire che la
colpa di AC 1 sia oggettivamente grave e questo indipendentemente dal fatto che
la maggior parte delle imputazioni dell’AA siano cadute (considerandi 83, 84,
87, 88, 97, 98 e 99 della presente decisione) e che quindi sia stata
riconosciuta colpevole di solo, si fa per dire, otto coazioni su 48 (art. 181
CP e considerandi da 90 a 94 rispettivamente 99 della presente decisione).
Grave per la tipologia del comportamento coercitivo messo in atto
(costrizioni fisiche di vario genere ed utilizzo di bretelle) onde obbligare
otto piccoli ospiti del __________ a mangiare rispettivamente a dormire contro
la loro volontà (considerandi 90 e 92 della presente decisione).
Grave poiché, in entrambi i casi, limitazione dell’altrui libertà
personale non di immediata o corta durata ma, perlomeno, di alcuni minuti per
il mangiare rispettivamente ore per il dormire (considerando 37 della presente decisione).
Grave perché costrizioni commesse a danno di bambini
rispettivamente di neonati (la loro età variava da pochi mesi a poco più di 3
anni, considerandi 43, 60, 64, 65, 66, 67, 69 e 72 della presente decisione),
quindi a danno di una delle categorie sociali, assieme agli anziani, tra le più
deboli e maggiormente bisognose di protezione.
Grave perché coazioni (art. 181 CP) materializzatisi contro
soggetti che, proprio a ragione della loro età, non avevano alcuna possibilità
di difendersi né tanto meno di opporsi.
Grave perché già lo sarebbe stato se reato commesso a danno di un
solo bambino e non, come in specie, di otto.
Grave poiché tutte queste sue vittime le erano state amorevolmente
affidate da inconsapevoli ed ignari genitori che in lei e nelle sue, mai però
sufficientemente documentate (considerandi 4 e 7 della presente decisione),
asserite competenze e capacità professionali avevano deposto il loro bene più
prezioso, cioè i loro figli, concedendole totale e massima fiducia che però,
nei fatti, è stata non solo mal riposta ma addirittura crassamente violata.
Indipendentemente dall’esito dell’odierno processo, che comunque
serve a posteriormente rafforzarla, è stata sicuramente una buona cosa, anche
se come decisione poteva essere prolata prima viste le numerose e
circostanziate segnalazioni in possesso dell’autorità amministrativa già dal
mese di settembre del 2004 (considerando 10 della presente decisione), che
perlomeno dal 3.5.2005 a AC 1 sia stata negata l’autorizzazione ad esercitare
la funzione di direttrice responsabile di un asilo nido con contestuale
esclusione del __________ dal regime di autorizzazione cantonale (considerando
7 della presente decisione).
E’ sicuramente stata una buona cosa poiché al di là della limitata
sussunzione delle risultanze di inchiesta in un solo reato (art. 181 CP), anche
se ripetuto, quanto accertato dalla Corte in forza ai considerati da 29 a 38 della presente decisione testimonia, senza ombra di dubbio alcuno, come l’accusata, non per
malanimo ma solo perché quello era l’unico metodo che conosceva, abbia diretto
il __________ con sistemi educativi vecchi di almeno quaranta anni, mai
aggiornati né da lei mai messi in discussione proprio perché, presumibilmente,
così le erano stati insegnati durante la sua unica, empirica formazione nel
Canton __________ a metà degli anni sessanta (considerando 4 della presente
decisione), regole tanto antiquate quanto non differenziate dove, ad esempio,
l’obbligatorietà nel mangiare e nel dormire per tutti i bambini ospitati poteva
rispettivamente doveva essere imposta, se fossero stati refrattari, sia con la
violenza fisica che con l’uso di supporti coercitivi, il tutto, anche perché
attività professionale, quella di titolare di un asilo, non particolarmente
remunerativa (considerando 5 della presente decisione), in una struttura che,
gioco forza, si basava sul risparmio, da cui la scelta per un’alimentazione non
qualificata né diversificata (considerando 33 della presente decisione) o il
ricorso a collaboratrici sotto pagate (considerandi 13 e 76 della presente
decisione) e quindi, nella quasi totalità dei casi, insufficientemente formate
(considerando 18 della presente decisione).
Ciò posto, sulla scorta della sua sola colpa oggettiva per le così
riconosciute otto coazioni (art. 181 CP) la Corte ha fissato in 15 mesi la possibile pena detentiva teorica, riducendola successivamente per tenere conto
della sua età, della sua incensuratezza e del suo precedente vissuto
(considerando 4 della presente decisione), della durata del carcere preventivo
sofferto (considerando 14 della presente decisione) nonché, ma solo come
circostanza generica, della già sanzionata violazione del principio di celerità
così come ammessa in istruttoria dal GIAR (considerando 14 della presente
decisione).
A ciò, quale ulteriore fattore di riduzione, vi è da aggiungere
l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP
e considerando 101 della presente decisione) essendo decorsi più di 4 anni e 8
mesi da quando PC 24, PC 11, PC 29, PC 15, PL 40, PC 31, PL 41 e PC 20 non sono
più andati al __________ (considerandi 43, 60, 64, 65, 66, 67, 69 e 72 della
presente decisione), da cui, tutto ben ponderato, il ritenere per la Corte come equa ed adeguata una condanna di AC 1 ad una pena pecuniaria (art. 34 CP e
considerando 102 della presente decisione) di fr. 12’000.- corrispondente a 300
aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna (considerando 4 della presente
decisione), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP e
considerando 107 della presente decisione).
In merito alla così fissata aliquota la Corte, previo richiamo dei relativi parametri così come esposti nel considerando 102 della
presente decisione, ha ritenuto predetta cifra di fr. 40.- giornalieri,
stabilita comunque in difetto rispetto ai risultanti fr. 46,59 (doc. TPC 37),
come sicuramente corretta e giustificata dalle circostanze concrete vuoi perché
calcolo avvenuto nel rispetto degli stessi parametri indicati dalla dottrina
maggioritaria (doc. TPC 37 e considerando 102 della presente decisione), vuoi
perché, agli atti all’incarto, non vi sono delle contrarie risultanze di natura
economica (doc. TPC 37) o personale dell’accusata (considerando 4 della
presente decisione) osteggianti un tale importo e, vuoi perché, per finire,
valore nemmeno contestato dalla difesa (verbale dibattimentale pag. 4).
Tacito come la così decisa pena pecuniaria abbia ad essere
condizionalmente sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) per il minimo periodo di prova di
2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) potendo AC 1 pacificamente beneficiare di una
prognosi se non positiva perlomeno non negativa (art. 42 cpv. 1 e 2 CP).
Relativamente e per finire ai comunque suoi fumosi progetti per
non meglio definite future attività nel campo della puericultura, da cui
l’esistenza di un rischio per ulteriori abusi tutt’altro che concreto, sia
l’odierna condanna, sufficientemente riportata, così come i giorni di processo,
dai locali organi di stampa che sopratutto l’ormai cresciuta in giudicato
decisione amministrativa del 3.5.2005 (considerando 7 della presente decisione)
rendono superfluo ordinare, anche solo per rispetto al principio della
proporzionalità, una sua interdizione all’esercizio della professione di
direttrice responsabile di un asilo nido (art. 67 CP), misura che del resto non
è nemmeno stata oggetto di specifico quesito.
XIII) Le pretese di
risarcimento delle parti civili
109. In sede di pubblico
dibattimento sono state presentate le seguenti richieste di parte civile a
titolo di risarcimento danni, segnatamente ma non solo per le relative spese
legali, nonché di torto morale: fr. 7'322,60 in favore di PC 24 (doc. dib. 5), fr. 13'500.- in favore di PC 25 (doc. dib. 6), fr. 5'036,30 in favore di PC 7 (doc. dib. 7), fr. 14'022,30 in favore di PC 10 (doc. dib. 8 e doc. TPC 48),
fr. 9'036,30 in favore di PC 21 e PC 22 (doc. dib. 9), fr. 12'500,50 in favore di PC 26 (doc. dib. 10), fr. 11'171,40 in favore di PC 34 (doc. dib. 11 e doc. TPC
62), fr. 9'603,30 in favore di PC 14 (doc. dib. 12 e doc. TPC 63), fr. 5'036,30 in favore di PC 9 (doc. dib. 13), fr. 5'036,30 in favore di PC 19 (doc. dib. 14) e fr. 3'076.-
in favore di PC 29 (doc. dib. 15).
110. Richiamati i
considerandi 24 e 25 della presente decisione la Corte altro non ha potuto fare che constatare l’intervenuta prescrizione dell’azione penale
(art. 97 cpv. 1 lett. c CP ed art. 98 lett. a CP) di qualsivoglia possibile
imputazione ex art. 219 cpv. 1 CP (punto 1 AA) ed art. 181 CP (punto 3 AA) nei
confronti di AC 1 ed a danno di:
-- PC 25, bambina nata
il 16.11.2001 che ha frequentato il __________ nei mesi di settembre 2002 /
febbraio 2003 e marzo 2003 / giugno 2003 (PS P F C 20.4.2005), quindi a cavallo
del 16.4.2003 e per la quale le dichiarazioni delle ex dipendenti, in specie di
P C R (PS P C R 22.5.2005), quo a possibili maltrattamenti, in particolare
durante il pranzo, asseritamene commessi a suo danno dall’accusata non sono
stati circoscritti ad una data successiva il 16.4.2003, senza altresì
dimenticare come P C R abbia lavorato sia prima che dopo quest’ultima data
(considerando 26 della presente decisione);
-- PC 7, bambina nata
l’8.3.1999 che ha frequentato il __________ nel periodo 1999 / maggio 2002 (PS
S G H 29.4.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi,
comunque volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a
suo danno, il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è
irrimediabilmente espirato nel corso del 2009;
-- PC 10, bambina nata il
20.2.2002, che ha frequentato il __________ nel periodo febbraio 2003 /
23.6.2004 (PS A M 19.5.2005), quindi a cavallo del 16.4.2003 e per la quale le
dichiarazioni delle ex dipendenti, in specie di V A (PS V A 26.4.2005) e di N S
(PS N S 12.5.2005), quo a possibili maltrattamenti, in particolare ingozzamenti
durante il pranzo, sculacciate e successivo suo confino in camera a piangere,
asseritamene commessi a suo danno dall’accusata non sono stati circoscritti ad
una data successiva il 16.4.2003, senza altresì dimenticare come entrambe
queste due ex dipendenti abbiano lavorato in questo asilo sia prima che dopo
quest’ultima data (considerando 25 della presente decisione)
-- PC 21, bambina nata il
5.10.1997 che ha frequentato il __________ negli anni 2000 / 2002 (PS S L
26.4.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque
volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno,
il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente
espirato nel corso del 2009
-- PC 22, bambino nato il
18.6.1994 che ha frequentato il __________ negli anni 1999 / 2002 (PS S L
26.4.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque
volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno,
il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente
espirato nel corso del 2009,
-- PC 34, per la cui posizione
si richiama quanto già indicato nei considerandi 25 e 93 della presente
decisione;
-- PC 14, bambino nato
l’8.9.1999 che ha frequentato il __________ nel periodo ottobre 2000 / estate
2002 (PS V P 20.4.2005 e fermo restando come l’indicata data in questo verbale
d’interrogatorio del mese di settembre 2004 si riferisca ad altro asilo), da
cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque volutamente non
accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno, il termine
settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente espirato
nel corso del 2009;
-- PC 9, bambino nato il
27.4.1999 che ha frequentato il __________ negli anni 1999 / 2002 (PS V A
18.5.2005), da cui l’immediata constatazione come anche nell’ipotesi, comunque
volutamente non accertata dalla Corte, di eventuali maltrattamenti a suo danno,
il termine settennale di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c) CP è irrimediabilmente
espirato nel corso del 2009
Da ciò la consequenziale decadenza (art. 272 CPP) delle depositate
istanze di risarcimento a nome e per conto di PC 25 (doc. dib 6), PC 7 (doc.
dib. 7), PC 10 (doc. dib. 8), PC 21 e __________ (doc. dib. 9), PC 34 (doc.
dib. 11), PC 14 (doc. dib. 12) e PC 9 (doc. dib. 13).
111. Parallelamente, ma per
altro motivo, sono state respinte (art. 272 CPP) le richieste di risarcimento
di:
-- PC 26 (doc. dib. 10) visto
come l’accusata é stata prosciolta dal reato di abbandono (art. 127 CP, punto
2.1 AA e considerando 87 della presente decisione);
-- PC 19 (doc. dib. 14) per la
cui giustificazione si rinvia al considerando 91 della presente decisione.
Ciò constato ne deriva come la Corte ha analizzato e deciso unicamente le richieste di risarcimento presentate da __________ doc. dib. 5) e da PC
29 (doc. dib. 15)
112. La decisione sulle
pretese di diritto civile presuppone, oltre la condanna dell’accusato (art. 266
e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possano
essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP), in
difetto di che l’istante è rinviato al competente foro civile (art. 267 cpv. 1
CPP), con la possibilità di accordargli anche solo un risarcimento parziale
(art. 267 cpv. 2 CPP).
Giusta l’art. 38 della LF concernente l’aiuto alle vittime di
reati rispettivamente l’art. 94 CPP se la parte civile è vittima di un reato
che ne ha leso direttamente l’integrità fisica, sessuale o psichica, la Corte può giudicare dapprima la fattispecie penale e trattare in seguito le sue pretese
pecuniarie nei confronti del condannato oppure, ove ciò comporti un dispendio
sproporzionato e non si tratti di pretese di lieve entità, limitarsi a prendere
una decisione di principio sul diritto al risarcimento, con rinvio per il
rimanente al foro civile (DTF 122 IV 37).
La riparazione del torto morale presuppone, da un lato, una
lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo,
la vita, l’integrità fisica e psichica o anche l’onore (DESCHENAUX/TERCIER,
La responsabilité civile, Editions Stämpfli & Cie SA, Berna, 1975, pag. 54
segg., BREHM, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine
Bestimmungen, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2006, art. 47 CO no 12 segg., BREHM,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Staempfli Editions
SA, Berna, 2002, p. 314 segg. e DTF 108 II 422) e, d’altro canto, una
sofferenza fisica e psichica della persona lesa - la riparazione del danno copre
non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze
morali (DTF 115 II 156 e 102 II 22) - che vada al di là di quanto una
persona possa normalmente sopportare ritenuto che la condanna al pagamento di
un’indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità (DESCHENAUX/TERCIER,
op. cit., pag. 93 e BREHM, Berner Kommentar, op. cit., art. 47 CO no. 27
segg. nonché DTF 110 II 61, 102 II 211 e 89 II 396).
Nella determinazione dell’indennità il giudice gode di un’ampia
libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere
e gravità del pregiudizio subito, dell’intensità e della durata delle
conseguenze sulla personalità della vittima e, infine, del grado di colpa
dell’autore (DTF 118 II 410, 116 II 733 e 295, 115 II 156 e 30 nonché SJ
1993 pag. 195). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della
lesione subita e in particolar modo dell’intensità delle sofferenze e del
dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza
l’indennità assegnata a titolo di torto morale non può essere fissata secondo
meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri
sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell’equità di cui all'art. 4 CC (BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité
civile, op. cit., pag. 319 segg. nonché DTF 121 II 375 e 117 II 50). L’indennità
per torto morale, essendo destinata a riparare un danno che, per sua stessa
natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non
può eccedere certi limiti. Ciò nonostante l’indennità deve risultare equa e
quindi deve essere proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che
essa non deve apparire derisoria per la vittima (RJN 1996 pag. 147).
113. Con l’istanza del
14.4.2010 (doc. dib. 5) è stata chiesta, senza assegnazione (art. 73 CP) né
interessi, la condanna dell’accusata a risarcire a PC 24, e per essa alla
madre, fr. 7'322,60, di cui fr. 6'322,60 per spese legali e fr. 1'000.- per
torto morale.
In forza alla prodotta nota d’orario e verificata negli atti
l’effettiva partecipazione del patrono legale ad alcuni momenti istruttori
riguardanti la sua assistita oltre che la costante sua presenza al pubblico
dibattimento, la Corte ha integralmente accolto la pretesa di risarcimento
relativa alle spese legali mentre quella per torto morale, tenuto conto sia di
quanto indicato nel considerando 90 della presente decisione che della prassi
giurisprudenziale per casi similari (HÜTTE/DUCKSCH, Die Genugtuung,
Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basilea / Ginevra, 2005) è stata
ridotta a fr. 500.-, con rinvio per la differenza al foro civile.
114. Con l’istanza del
15.4.2010 (doc. dib. 15) è stata chiesta, senza assegnazione (art. 73 CP) né
interessi, la condanna dell’accusata a risarcire a Rachele Negri fr. 3'076.-,
di cui fr. 1'076.- per spese legali e fr. 2'000.- per torto morale.
In forza alla prodotta nota d’orario e già solo per il numero di
giorni di presenza al pubblico dibattimento della patrocinatrice, la Corte ha integralmente accolto la pretesa di risarcimento relativa alle spese legali mentre
quella per torto morale, tenuto conto sia di quanto indicato nel considerando
90 della presente decisione che della prassi giurisprudenziale per casi
similari (HÜTTE/DUCKSCH, op. cit.) è stata ridotta a fr. 500.-, con
rinvio per la differenza al foro civile.
XIV) Confische
115. In applicazione
dell’art. 69 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca e se è il caso la
distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che sono serviti o erano
destinati alla commissione di un reato o che ne costituiscono il prodotto nella
misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la morale o
l’ordine pubblico (BAUMANN, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn,
Basilea 2007, art. 69 no. 5 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art.
69 no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 69 no. 1 segg., HIRSIG-VOUILLOZ,
Commentaire Romand, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 69
no. 19 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., art. 69
no. 2 segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art. 69 no. 1.1 segg., DTF 116 IV 117 e sentenza non pubblicata del TF
1P.31/2000 del 14.2.2000).
116. Conformemente all’art.
70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o
ricompensare l’autore di un reato a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (BAUMANN,
op. cit., art. 70 no. 11 segg., TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70
no. 1 segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op cit., art. 70 no. 2 segg., HIRSIG-VOUILLOZ,
op. cit., art. 70 no. 9 segg., DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET,
op. cit., art. 70 no. 4 segg. e FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., art.
70 no. 1.2 segg.).
117. In relazione a quanto
sequestrato nell’AA, in sede dibattimentale AC 1 ha dichiarato di non opporsi alla confisca di tutto quanto in sequestro (verbale dibattimentale
pag. 25).
Ragion per cui, richiamato il considerando 16 della presente
decisione e fatta eccezione per le indicate somme di danaro per complessivi fr.
2'675,50, la Corte, e non solo perché così supportata dall’acquiescenza
dell’accusata, ha ordinato la confisca di tutto quanto esposto nell’AA
trattandosi in ogni caso di mezzi di prova del procedimento, ciò che, per lo
stesso motivo, esclude un possibile “dissequestro delle foto portate dai
genitori” così come richiesto dall’Avv. F P__________ (verbale
dibattimentale pag. 28) e questo anche in relazione al notebook Compaq Evo
visto la presenza, al suo interno, di 59 fotografie raffiguranti per la maggior
parte bambini già ospiti del __________ (considerando 19 della presente
decisione).
Inversamente per l’importo di fr. 2’675,50 è stato ordinato il
sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia, delle
spese processuali (art. 9 cpv. 1, 12 e 161 cpv. 3 CPP) e della nota del
difensore in gratuito patrocinio (doc. TPC 13).
XV) Tassa di giustizia e spese
processuali
118. Visto il
proscioglimento di AC 1 dalle accuse di ripetuta violazione del dovere
d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP, punto 1 AA nonché considerandi
83, 84 e 99 della presente decisione), di ripetuto abbandono (art. 127 CP,
punto 2 AA nonché considerandi 87, 88 e 99 della presente decisione), di
parzialmente ripetuta coazione (art. 181 CP, punto 3 AA nonché considerandi da 90 a 94 e 99 della presente decisione) e di ripetuta tentata truffa (art. 146 cpv. 1 CP in relazione
con l’art. 22 cpv. 1 CP, punto 4 AA nonché considerandi 97, 98 e 99 della
presente decisione) la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese processuali
sono poste a suo carico in ragione di 1/8, la rimanenza a carico dello Stato
(art. 9 cpv. 1 e 4 CPP).
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno
che ai quesiti 1.1, da 1.1.1 a 1.1.72, 1.2., da 1.2.1 a 1.2.2.1, 1.3.1, 1.3.2,
da 1.3.4 a 1.3.23, 1.3.25, 1.3.26, 1.3.28, da 1.3.30 a 1.3.34, 1.3.36, 1.3.37,
1.3.39, 1.3.40, da 1.3.43 a 1.3.46, 1.4, 1.4.1, 1.4.1.1, 1.4.2, da 4.2. a 4.11,
5;
visti gli art. 12, 22 cpv. 1,
34, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lett. e, 48a, 49, 51, 69, 70,
127, 146 cpv. 1, 172ter, 181 e 219 cpv. 1 CP;
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autrice colpevole
di:
1.1. ripetuta coazione
a __________, nel periodo 16.4.2003 / marzo 2005, quale titolare
dell’asilo nido “__________”, usando violenza o intralciandoli in altro modo
nella loro libertà d’agire, ripetutamente costretto dei minorenni a fare, omettere
o tollerare un atto:
1.1.1. C.B., nata il 26.12.2002;
1.1.2. B.M., nata il 16.1.2004;
1.1.3. R.N., nata il 20.6.2002;
1.1.4. C.P., nata il 25.4.2003;
1.1.5. A.S., nata il 4.2.2003;
1.1.6. L.T., nato il 21.2.2002;
1.1.7. A.P., nato il 29.1.2002;
1.1.8. N.P., nato il 28.3.2002;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa nonché precisato nei
considerandi.
2. AC 1 è prosciolta dalle
imputazioni di:
2.1. ripetuta violazione del
dovere di assistenza o educazione;
2.2. ripetuto abbandono;
2.3. ripetuta coazione
limitatamente ai quesiti 1.3.1, 1.3.2., da 1.3.4. a 1.3.23, 1.3.25, 1.3.26,
1.3.28, da 1.3.30 a 1.3.34, 1.3.36, 1.3.37, 1.3.39, 1.3.40 e da 1.3.43 a
1.3.45;
2.4. ripetuta tentata truffa.
3. Di conseguenza AC 1, in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti, è condannata:
3.1. alla pena pecuniaria di fr.
12'000.- (dodicimila), corrispondenti a 300 (trecento) aliquote giornaliere di
fr. 40.- (quaranta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. a versare le seguenti
indennità alle seguenti PC:
3.2.1. fr. 6'822.60.- a C.B., nata il
26.12.2002, di cui fr. 500.- a titolo di torto morale e fr. 6'322.60 per spese
legali;
3.2.2. fr. 1'576.- a R.N., nata il
20.6.2002, di cui fr. 500.- a titolo di torto morale e fr. 1'076.- per spese
legali .
§ Per il resto le PC sono
rinviate al foro civile.
4. La tassa di giustizia di
fr. 2'500.- e le spese processuali sono a carico della condannata in ragione di
1/8, la rimanenza a carico dello Stato.
5. L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni
2 (due).
6. E’ ordinata la confisca di
quanto in sequestro, ad eccezione dell'importo di fr. 2'675.50 (duemilaseicentosettantacinque
e cinquanta) per cui è ordinato il sequestro conservativo a garanzia del
pagamento della tassa di giustizia, delle spese processuali e della nota del
difensore per il gratuito patrocinio.
7. Questo giudizio può essere
impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di
ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque
giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della
sentenza integrale.
Intimazione a:
-
e alle parti civili:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese (1/8):
Tassa di giustizia fr. 312.50
Inchiesta preliminare fr. 387.27
Perizie fr. 1'020.29
Periti in aula fr. 551.11
Testi fr. 30.03
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 6.25
fr. 2'307.45
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.