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Decisione

72.2008.17

Infrazione aggravata alla LStup per avere trasportato,in 163 occasioni, sull'arco di quasi due anni, quasi 20 kg di cocaina; riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero parte del provento dell'

1 aprile 2008Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i sedicenti __________,

ben sapendo che gli stessi erano privi di documenti di

legittimazione validi e che erano loro stati revocati i permessi

N per richiedenti l’asilo,

e meglio come descritto

nell’atto di accusa?

2. Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale misura?

3. Deve essere ordinata la

confisca di:

3.1. fr. 1'761.75;

3.2. un cellulare marca Nokia con

carta SIM Sunrise corrispondente all'utenza e caricabatteria;

3.3. un cellulare marca Nokia

3310;

3.4. un cellulare marca Nokia

RH-18;

3.5. un cellulare marca Nokia

RH-83;

3.6. materiale cartaceo

concernente le utenze;

3.7. una tessera __________ no.;

3.8. materiale plastico;

3.9. materiale cartaceo?

Considerando, in fatto ed in diritto

1. La vita anteriore

degli imputati

1.1. AC 1 (in seguito AC 1)

AC 1 è nato nel 1948 a __________, una cittadina turca a sud di

Istambul da una famiglia contadina. I genitori sono scomparsi qualche anno fa.

Ha una sorella maggiore ed una minore che vivono in __________. Un fratello ed

una sorella minori sono deceduti. Ultimate le scuole dell'obbligo non ha

seguito una formazione professionale, essendo presto stato costretto a lavorare

con il padre nei campi date le modeste condizioni finanziarie della famiglia.

E' giunto in Svizzera, a __________, nel 1981 da solo "per

avere una vita migliore". Ha dapprima lavorato come lavapiatti in vari

ristoranti e, in seguito, presso un laboratorio fotografico. Successivamente ha

appreso la professione di elettromeccanico senza tuttavia conseguire il

diploma. Al momento dell'arresto lavorava, dal 1° settembre 2001, presso la __________

quale elettromeccanico percependo un salario lordo di CHF 5'200.- al mese.

Parallelamente, già dall'inizio degli anni '90, svolgeva pure l'attività di

taxista per varie società che gli mettevano a disposizione il veicolo e lo

pagavano secondo le prestazioni fornite:

" Per svolgere

quest'attività ricevo un'autovettura ufficiale con le insegne della società. Si

tratta dell'autovettura Mercedes Benz che avevo al momento dell'arresto.

L'autovettura la parcheggio a casa mia, perché la ditta ha

problemi di parcheggio, e quando il titolare della ditta ha bisogno dell'autovettura

manda un autista a prenderla. Non so quanti autisti ha questa ditta. Prima di

iniziare la mia attività serale telefono al datore di lavoro. Ho sempre fatto

così, in modo che sappia che sto lavorando per lui."

(MP 19.07.07).

Si tratta di un lavoro serale, part-time, svolto per racimolare

qualche franco in più da destinare ai bisogni della famiglia. Dagli atti emerge

che da tale attività ha percepito nel 2005 complessivi CHF 7'959,15 netti dalla

__________ mentre nei mesi di maggio e giugno 2006 ha guadagnato in totale CHF

4'172,60 lavorando per la __________.

Racconta di aver posseduto una casa in __________ che però è

andata distrutta in un incendio. Saltuariamente spediva danaro asseritamente al

fratello della moglie di suo fratello premorto, tale __________, per aiutare in

particolare i nipoti rimasti orfani. Ci torneremo.

Nei confronti dell'imputato non vi sono esecuzioni in corso. Al

momento dell'arresto si registra un debito (piccolo credito) di iniziali

62'000.- CHF (totale somma da rimborsare CHF 82'440.- in 5 anni), contratto per

la sistemazione della casa in __________ poi andata distrutta, che veniva

regolarmente onorato con rate mensili da CHF 1'374.-.

Nel 1990 si è sposato con una connazionale da cui ha avuto due

figli: una femmina nata nel 1993 ed un maschio nato nel 1998. Entrambi

frequentano le scuole dell'obbligo. La moglie svolge solo lavori saltuari in

particolare presso il negozio Coop di __________ percependo un'indennità di CHF

15.- l'ora.

Aktas soffre di alcuni problemi di salute. Già nel gennaio 2007 è

stato curato per dolori alla schiena e ipertensione arteriosa. In precedenza

aveva subito un'operazione al radio cui erano seguiti i sintomi del morbo di

Sudeck che è poi stato curato con un trattamento farmacologico. Durante la

carcerazione preventiva AC 1 è stato ricoverato due volte all'ORL __________:

la prima volta dal 5 al 6 luglio 2007 per dolori retrosternali e ipertensione

arteriosa interpretati quale attacco da angina pectoris, la seconda, dal 24 al

26 luglio 2007, ancora per dolori retrosternali e ipertensione uniti ad

un'insufficienza renale di grado 1. Attualmente è curato farmacologicamente (9

pastiglie al giorno).

Per il resto l'imputato è incensurato e non ha mai fatto uso di

stupefacenti.

1.2. AC 2 (in seguito AC 2)

AC 2 è sedicente. In realtà non si hanno informazioni attendibili

né sulla sua origine né sul suo passato. Racconta di essere arrivato in

Svizzera nel 2000 senza documenti perché bruciati in occasione di un incendio

che ha distrutto la sua abitazione al suo paese. Si tratta ovviamente di una

frottola già solo per il fatto che, avesse davvero perso i documenti

nell'asserito incendio, non si vede come avrebbe potuto lasciare il suo paese

via mare senza documenti e giungere fino in Svizzera ossia in un paese che,

salvo prova contraria, non si affaccia sul mare. Ma tant'è. Racconta di essere

nato in __________ dove non è mai andato a scuola. Al suo paese avrebbe aiutato

il padre a fare l'allevatore fino al suo decesso avvenuto nel 2000, in un

agguato ad opera di alcuni ribelli che gli avrebbero ucciso anche il gregge.

La madre sarebbe morta nel 1987. Dieci anni dopo si sarebbe

sposato in __________ con tale __________, cittadina della __________ e figlia

di un allevatore di pecore che collaborava con suo padre, dalla quale, nel

1999, ha avuto un figlio chiamato __________.

Il 17 agosto 2000 è entrato in Svizzera dove ha depositato domanda

di asilo. Racconta di aver lasciato il suo paese a seguito dell'agguato teso a

suo padre e che, poco prima, anche la moglie aveva lasciato la __________ per

ripararsi in __________. Fatto sta che non avrebbe più avuto contatti con la

consorte fino al 2003. In seguito le avrebbe inviato del denaro per il suo

sostentamento (e quello del figlio). Attualmente la sentirebbe regolarmente al

telefono compatibilmente con i regolamenti carcerari.

Con decisione 23 maggio 2003 l'Ufficio dei rifugiati ha negato a AC

Considerandi

2.

la qualità di rifugiato, ponendolo tuttavia al beneficio di un'ammissione

provvisoria in ragione delle sue condizioni di salute che impedirebbero il suo

rimpatrio. Infatti già il 26 settembre 2000 è stata diagnosticata la sua

sieropositività (HIV); il contagio sarebbe da ricondurre a rapporti

eterosessuali non protetti.

Già il 2 aprile 2003 il servizio di malattie infettive dell'ORL di

__________ ha attestato che l'accusato deve essere trattato con __________

probabilmente a vita, senza di che la prognosi vitale, comunque indeterminata,

sarebbe infausta. Da qui l'ineseguibilità del rimpatrio, a prescindere

dall'assenza di documenti di legittimazione. Attualmente AC 2 lamenta la

perdita progressiva della vista.

Da che è stato ammesso in Svizzera AC 2 ha percepito CHF 490.- al

mese dall'assistenza pubblica che gli pagava pure la pigione e le spese

accessorie del monolocale dove viveva nonché il premio di cassa malati e

l'abbonamento del bus. Saltuariamente ha svolto alcuni lavoretti per l'asilo

dei ciechi percependo un'indennità del tutto simbolica di ca. 70.- CHF ogni tre

mesi. Ha pure riferito che, frequentando la moschea, alla fine del Ramadan

riceveva un aiuto finanziario annuo di ca. CHF 1'000.- dalla comunità dei

fedeli.

Non ha debiti, è incensurato e non ha mai consumato cocaina.

2.

Le circostanze degli

arresti e la carcerazione preventiva

2.1

AC 1

AC 1 è stato fermato, nell'ambito di una vasta inchiesta

denominata "__________" e riguardante un enorme traffico di cocaina,

il 5 luglio 2007 alle ore 00:40 a __________, sull'autostrada A2 in direzione

nord, allorquando rientrava a __________ dall'ultimo dei tanti viaggi destinati

alla consegna della cocaina ai vari acquirenti in tutta la Svizzera. Sulla sua

persona sono state rinvenute, nella tasca dei pantaloni, varie banconote per un

totale di CHF 3'500.- mentre in un vano della vettura, appositamente creato, è

stata trovata la somma di CHF 24'000.-. Si tratta, di tutta evidenza, di denaro

proveniente dal traffico di cocaina e meglio incassato dagli acquirenti e

destinato ai fornitori di __________. Nel baule è pure stata rinvenuta una

bilancia (il cui involucro è per contro stato trovato nella sua abitazione) che

l'imputato ha detto di non aver mai usato e che sarebbe servita, in caso di

discussioni sul peso della droga da consegnare, a dirimere eventuali

contestazioni con gli acquirenti. La Corte ha ritenuto credibile la circostanza

che AC 1 non ha mai usato la bilancia poiché è stato accertato che non

presentava, al momento del sequestro, nessuna traccia di droga.

Presso l'abitazione di AC 1 è stata rinvenuta, in un armadio della

camera da letto, la somma complessiva di quasi 15'000.- CHF, di cui la moglie

ignorava l'esistenza, pure provento della sua attività di "taxista della

droga".

Subito dopo il suo arresto è stato rinvenuto, presso l'acquirente,

un pacchetto da 300 gr. lordi di cocaina che AC 1 ha riconosciuto essere stato

trasportato in occasione del suo ultimo viaggio.

Aktas è stato associato alle celle del carcere "__________"

fino al 22 novembre 2007 allorquando, sia per esigenze di sicurezza dato che

l'incedere dell'inchiesta "__________" aveva portato all'arresto di

più persone che sostanzialmente negavano il loro coinvolgimento nei fatti, sia

per permettere un contatto più agevole con la famiglia residente a __________,

è stato trasferito nella prigione di __________, dove ha sempre tenuto un

comportamento corretto (doc. TPC 3).

2.2

AC 2

AC 2 è stato fermato alle 18:20 dell'11 settembre 2007 nei pressi

del suo monolocale di __________. A quel momento gli inquirenti già erano a

conoscenza del fatto che AC 1 aveva indicato il AC 2 tra i destinatari delle

sue consegne di cocaina. Immediatamente è balzato all'occhio l'elevato numero

di cellulari in possesso del AC 2 che, nonostante precise e puntuali

contestazioni, fino al verbale del 12 ottobre 2007, ha detto di essere estraneo

ai fatti.

Fatto sta che è stato associato alle celle del carcere giudiziario

"__________" da cui è stato recentemente trasferito in quello de

"__________".

3.

Quo ai trasporti di

cocaina di AC 1

3.1

AC 1 è reo confesso.

Ha spiegato che i trasporti di cocaina sono iniziati nell'estate 2005.

Nell'ambito della sua attività di taxista notturno conobbe infatti alcuni

clienti con i quali entrò via via in confidenza in quanto divenuti quasi

abituali. Fatto sta che ad un certo punto uno di questi gli ha chiesto se era

disposto a trasportare "un pacchetto" a __________ (MP 19.7.2007 p.

4). Senza fare troppe domande in punto al contenuto, AC 1 ha accettato, ben

cosciente che si doveva trattare di droga. Consegnato il pacchetto al

destinatario indicatogli dal fornitore, AC 1 ha poi riportato a quest'ultimo

l'intero prezzo pagato, dedotto il suo compenso equivalente al costo effettivo

del trasporto di una persona. Guadagnatosi la fiducia dei fornitori che hanno

visto in lui un corriere assolutamente affidabile, gli è stato quindi conferito

l'incarico della consegna della droga in varie località della Svizzera.

3.2

Sul ruolo di AC 1 va

sin d'ora detto che è stato quello del "semplice" corriere, ossia

della persona che si è limitata a consegnare la droga all'acquirente ed a

riportare il provento della vendita ai fornitori, senza alcuna autonomia

decisionale. AC 1 non aveva un traffico suo, da cui guadagnare ulteriore

denaro. Consegnava la droga agli acquirenti che gli venivano indicati dai

fornitori, incassava il denaro e lo riportava a quest'ultimi, secondo modalità

stabilite tra venditore e compratore. Non pesava la droga ma la prendeva in

consegna in pacchetti già confezionati, si recava sul posto, nel luogo

indicatogli, si metteva in contatto telefonico con le utenze degli acquirenti comunicategli

dai fornitori, consegnava il pacchetto, prendeva i soldi e ripartiva, tant'è

che in alcune occasioni, non avendo incontrato il compratore, è ritornato a __________

con la droga che ha riconsegnato al fornitore. Questi trasporti sono stati quantificati

in almeno 163 viaggi da __________ per varie località della Svizzera.

Quanto all'illecito percepito l'accusato ha ammesso di aver

guadagnato in totale almeno CHF 73'100.- essendo rimunerato a seconda della

distanza coperta e non a seconda della quantità di cocaina trasportata. Da tale

importo va dedotto il compenso relativo a 5 viaggi che non sono stati ritenuti,

il tutto per un totale di CHF 70'600.-.

3.3

Come detto AC 1 è reo

confesso. In particolare, per quel che è dei quantitativi di droga trasportati,

lo stesso imputato ha riferito che si tratta di una stima in base, da un lato,

al numero dei contatti telefonici avuti con i fornitori e gli acquirenti ed i

relativi "Standort" e, dall'altro, alle dimensioni del pacco

contenente la droga con particolare riferimento, quale termine di paragone, a

quello consegnato in occasione dell'ultimo viaggio e risultato pesare ca. 300

grammi. Del resto non potrebbe essere altrimenti: non si tratta infatti (per

chi ancora avesse dubbi al riguardo) di consegne di merce legale, fatte nelle

buone e dovute forme con tanto di bollettino di consegna e di ricevuta, ma di

un traffico illecito, ossia di sostanze proibite, nel quale non vengono

lasciate tracce cartacee e per il quale non viene tenuta una contabilità. Pretendere

da AC 1, senza supporti documentali, che ricordi a memoria ogni dettaglio circa

la consegna, il luogo, la quantità in grammi di droga, il destinatario, il

prezzo pagato, ecc., sarebbe davvero troppo. Fosse così vi sarebbe davvero da

nutrire molti dubbi circa la credibilità di un dire che si scosterebbe in modo

così netto dalle capacità di un normale cervello umano. E' infatti impossibile

credere, ad esempio, che un venditore di scarpe si ricordi esattamente quante

paia ha venduto negli ultimi due anni a questo o a quel cliente o che un

autotrasportatore rammenti quante tonnellate di merce ha consegnato a questo o

a quel destinatario, senza l'ausilio di documentazione che attesti almeno la

cifra d'affari o le destinazioni. Ed è proprio per questo e, meglio, per

l'impossibilità in inchieste di questo tipo, dove le transazioni avvengono in

segreto, nella clandestinità, dove la preoccupazione principale degli attori,

oltre che di far soldi, è di non farsi scoprire dalla polizia e dove è

praticamente impossibile accertare con precisione l'entità dello stupefacente

trafficato, che il TF ha più volte ribadito che il quantitativo di droga

spacciato è uno dei criteri, certo importante, ma da solo non determinante

nella commisurazione della pena (DTF 121 IV 193).

Per la Corte AC 1 è risultato del tutto credibile nella sostanza

delle sue ammissioni, fatte senza pressioni e soprattutto senza altri fini se

non quello di chiarire la sua posizione fino a correggere pure i quantitativi

di droga trasportati in occasione di alcuni verbali di confronto allorquando,

posto di fronte a precise contestazioni, ha ammesso che verosimilmente qualche

viaggio è stato compiuto con il solo scopo di ritirare del denaro. Ed anche sul

periodo in cui ha eseguito i trasporti di cocaina AC 1 è senz'altro risultato

attendibile. È vero che al riguardo ha fatto un po' di confusione situando

l'inizio della sua attività delittuosa nel dicembre 2006 nei primi verbali di

polizia (PS 05.7.2007, 11.7.2007, 12.7.2007) e poi nell'agosto/settembre 2005

nei successivi interrogatori (PS 18.7.2007; MP 19.7.2007). Tale discrepanza non

è stata ritenuta dalla Corte determinante poiché, da un lato, è apparso

comprensibile che nei primi verbali, resi subito dopo l'arresto in una

situazione di comprensibile disagio, abbia fatto un po' di confusione sui tempi

e, dall'altro, la circostanza che già nel 2005 ha trasportato droga è

dimostrata dai numerosi versamenti di denaro in __________, soldi di cui, con

la sola attività di elettromeccanico e di taxista notturno, non poteva affatto

disporre, così come peraltro ammesso dallo stesso AC 1 in aula (verb. dib., p.

8). Per il resto anche gli acquirenti __________ (MP 14.9.2007), __________ (MP

17.8

), __________ (PS 12.7.2007) e __________ (PS 24.8.2007) hanno riferito

di aver ricevuto consegne di cocaina da AC 1 già prima del dicembre 2006.

Perché avrebbero dovuto anche loro mentire non è dato di credere.

Ora, sostenere che AC 1 avrebbe ammesso acriticamente tutto quanto

la polizia gli proponeva o, peggio, che egli avrebbe gonfiato i quantitativi

per trarre vantaggi propri (quali poi nemmeno è dato di sapere), è poco meno di

un azzardo poiché equivale a sostenere, senza prove, che gli inquirenti

sarebbero gravemente venuti meno ai loro doveri, sconfinando in comportamenti

contrari alla legge e meglio che lo avrebbero usato per incastrare terzi

promettendogli dei vantaggi che nemmeno potevano garantirgli. Certo, ad AC 1 è

sempre stato detto che della sua collaborazione la Corte avrebbe tenuto conto,

così come impongono leggi e giurisprudenza, ma questo non significa, ancora una

volta, che egli sia stato indotto a dire di più della verità. In definitiva i

quantitativi esposti da Aktas sono stati ritenuti attendibili e prova

dell'entità del traffico che è certo da definire vasto, fermo restando che si

tratta di quantitativi indicativi, che non vanno presi come l'espressione di

una valutazione scientifica certa e che non vincolano altre Corti che sono o

che saranno chiamate a giudicare sul comportamento di acquirenti e fornitori.

3.4

Per venire al

complesso dei fatti imputati ad AC 1, la Corte ha constatato che in aula il

prevenuto ha confermato, con le precisazioni di cui sopra, quanto ha riferito

agli inquirenti e meglio di aver trasportato per conto di __________ circa 1700

g; di un non meglio identificato __________ 900 g; di tale __________ 2200 g

poi consegnati a AC 2 nella misura di 1,5 kg; di un non meglio identificato __________

600.

g poi forniti a tale __________; del trio __________ 14,250 kg di cui 7,75

kg consegnati al trio __________, 3,7 kg alla coppia __________ e 0,65 kg a __________.

Per maggiori dettagli si rimanda ai verbali di interrogatorio in atti nei quali

AC 1 si diffonde in modo preciso e schematico su tutte le varie imputazioni

(verbali 18.7.2007; 14.9.2007; 18.9.2007; 19.9.2007; 21.9.2007; 28.9.2007;

17.10

; 19.10.2007; 30.10.2007; verbale 20.11.2007 reso davanti alla

polizia di Neuchatel, nonché i verbali di confronto resi dinanzi al PP:

23.10.2007

con __________; 25.10.2007 con __________; 26.10.2007 con __________;

30.10.2007

con __________; 07.11.2007 con __________; 08.11.2007 con __________;

21.11.2007

con __________; 14.02.2008 con __________ e 27.3.2008 con __________).

In particolare, fatto salvo il punto N. 1.6. dell'atto di accusa

che riguarda AC 2, per quanto concerne i fatti si rinvia:

- per il

punto 1.1. dell’AA, del verbale PS AC 1 14.9.2007;

- per il

punto 1.8 dell’AA, del verbale PS AC 1 18.9.2007 e del verbale PS AC 1 21.9.2007;

- per il

punto 1.9 + 1.18, del verbale PS AC 1 18.9.2007 e del verbale PS AC 1

28.9

;

- per il

punto 1.10, del verbale PS AC 1 18.9.2007;

- per il

punto 1.11, del verbale PS AC 1 18.9.2007;

- per il

punto 1.15, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per il

punto 1.17, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per il

punto 1.13, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per

punto 1.12, del verbale PS AC 1 17.10.2007 e del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per

punto 1.2, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per

punto 1.4, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per punto

1.

, del verbale AC 1 20.11.2007 avanti alla Polizia di __________;

- per il

punto 1.16, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per il

punto 1.3, del verbale PS AC 1 19.10.2007;

- per il

punto 1.5, del verbale PP AC 1 30.10.2007, confronto con __________;

- per il

punto 1.7, del verbale PS AC 1 18.9.2007 e del verbale PS AC 1 21.9.2007 (verb.

dib. p. 6).

3.5

La Corte ha preso atto

che con sentenza 25 febbraio 2008 il Presidente della Corte delle Assise

Correzionali ha condannato __________ per il traffico di 475 g di cocaina

consegnatigli da AC 1 e, pertanto, ha proceduto alla correzione verso il basso

dei quantitativi imputati (AA 1.5) a quest'ultimo riducendoli di 225 (700 meno

475). Lo stesso ragionamento è stato fatto per AC 2: dei 1500 g imputati ne

sono stati ritenuti, come vedremo, 1050, di guisa che dal totale indicato

nell'atto di accusa devono in definitiva essere dedotti 675 g. Di conseguenza

anche il numero di viaggi effettuati deve essere ridotto di 5 unità (due per __________

e tre per AC 2) da 168 a 163.

In effetti, in occasione dei relativi verbali di confronto, AC 1

ha precisato che non può escludere che alcuni viaggi siano stati compiuti solo

per ritirare il denaro.

Si tratta quindi di correzioni del tutto ininfluenti, che da un lato

non minano la credibilità di AC 1 ma semmai la rinforzano poiché figlie della

sua sincerità e dall'altro appaiono del tutto comprensibili per le ragioni

esposte in precedenza (N. 3.3.).

4.

Quo

all'infrazione aggravata di AC 2

4.1

Secondo la difesa AC 2

si sarebbe limitato a tenere in deposito presso di lui al massimo 600 g di

cocaina per conto di tale Ismahil. Egli ha raccontato di aver riferito, in un

bar di __________, ad un senegalese che vendeva vestiti, della sua intenzione

di far venire la moglie in Svizzera dove avrebbe chiesto asilo. Questo

senegalese gli avrebbe quindi riferito che la cosa era possibile pagando CHF

2'500.- ritenuto che per il passaporto "si doveva arrangiare lui".

AC 2 si sarebbe quindi rivolto a tale __________, ex asilante, ora partito

senza lasciare indirizzo, che gli avrebbe offerto di dargli il denaro che gli

serviva; in cambio AC 2 gli avrebbe custodito la droga. Si tratta di una

storiella che non ha convinto la Corte che ha per contro accertato che AC 2 era

il destinatario della cocaina che AC 1 gli ha consegnato e che aveva pure un

suo mercato proprio.

4.2

La Corte ha innanzi

tutto accertato come AC 2 non sia credibile. Egli infatti, fino al 12 ottobre

2007, si è sempre chiamato fuori, mentendo spudoratamente agli inquirenti. Che

poi lo abbia fatto, come preteso dal difensore, perché voleva attendere la fine

del Ramadan che si concludeva proprio il 12 ottobre 2007, è un'ipotesi a cui la

Corte non crede. Innanzi tutto il fatto che sia stata avanzata solo al dibattimento

induce a ritenere che in realtà è una spiegazione di comodo. In secondo luogo è

del tutto astrusa e insensata poiché non si capisce per quale ragione il Corano

dovrebbe suggerire ai suoi fedeli, in un periodo di riflessione spirituale

tanto importante quanto per i cristiani la Quaresima, non solo di non dire la

verità ma pure di mentire. Infine tale tesi è priva di logica e di supporti

probatori, non risultando per altro che l'imputato, al di là di frequenze

regolari della moschea, vivesse osservando scrupolosamente i precetti della

religione musulmana. Del resto, Corano o no, AC 2, già residente da qualche

anno in Europa, ha mentito sapendo perfettamente i motivi per i quali era stato

arrestato e sui quali la polizia stava indagando.

4.3

AC 1 è risultato

credibile. Con le precisazioni di cui sopra sui quantitativi di droga

trasportati, AC 1 ha confermato a più riprese le sue ammissioni davanti al PP,

in contraddittorio con acquirenti e fornitori che negavano il loro

coinvolgimento o ne minimizzavano la portata ed infine in aula. Così facendo,

in realtà, egli ha aggravato prima di tutto la sua posizione processuale, in

guisa di che è da escludere che abbia agito con intenti vendicativi nei

confronti di AC 2 o per fini propri.

4.4

Indizi importanti

fanno ritenere che il AC 2 ha avuto un ruolo molto più importante rispetto a

quanto vuol far credere. Innanzi tutto il numero spropositato di cellulari

trovati in suo possesso, utilizzati spesso con utenze diverse, è un chiaro

indizio di un comportamento tipico di uno spacciatore che, temendo controlli,

rende più difficile il compito degli inquirenti.

A ciò aggiungasi come nella memoria del suo cellulare è stato

trovato il numero di utenza in uso a __________ (), ossia al fornitore da cui proveniva

proprio la cocaina trasportata da AC 1 e consegnata allo stesso AC 2.

Interrogato al riguardo dagli inquirenti AC 2 ha detto di non sapere dare una

spiegazione a tale circostanza. In aula ha per contro tentato di dire che quel

cellulare gli sarebbe stato regalato proprio da Ismahil, senza poi insistere su

tale circostanza anche perché evidentemente finalizzata soltanto a fornire,

ancora una volta, una versione di comodo a posteriori.

4.5

La Corte ha pure

accertato che AC 2 aveva un suo personale commercio. Lo provano innanzi tutto

le affermazioni di __________ che lo ha riconosciuto come suo fornitore sia in

polizia sia in contraddittorio davanti al PP:

" dall'uomo qui

presente, che prendo atto chiamarsi AC 2 e del quale non conoscevo il nome, ho

acquistato della cocaina. Il quantitativo poteva variare dai 30 ai 50 grammi

complessivi. La cocaina me la dava a 5 grammi per volta, confezionati in

piccoli sacchettini di plastica avvolti nello scotch. Non si trattava di

sacchettini minigrip classici ma di piccoli sacchetti di plastica fine avvolti

nello scotch a forma di palla.

L'interrogante mi ricorda che nel verbale d'interrogatorio di

Polizia avevo indicato di aver comperato sei ovuli di cocaina a fr. 500.- l'uno

e almeno una decina di palline da fr. 100.- l'una.

Confermo il numero degli ovuli acquistati, mentre ritengo che le

palline erano tra le cinque e le dieci palline al massimo."

(MP 16.01.08)

Si tratta di affermazioni del tutto lineari, fatte senza fini

particolari se non di chiarire la propria posizione davanti agli inquirenti

che, anche in questo caso, hanno per finire avuto conseguenze giudiziarie per

lo stesso __________. Del resto perché egli, senza rapporti particolari con

l'imputato, avrebbe dovuto mentire per compromettere il AC 2, nemmeno è dato

anche solo di immaginare.

Anche __________ in polizia ha riferito che AC 2 gli ha venduto

della cocaina:

" Da AC 2 ha mai

acquistato cocaina?

Sì, a seguito dell'arresto di __________ (ndr __________) ho

comperato in due occasioni grammi 10 a CHF 600.- per un totale di grammi 20. La

cocaina era contenuta in ovuli del peso di 5 grammi cadauno (in totale ho

quindi preso 4 ovuli).

… che io la cocaina che ho ottenuto da AC 2 l'ho rivenduta a CHF

100.

- la bolas da un grammo a vari consumatori." (PS 5.9.2007),

spiegando di aver preso da AC 2 pure una tessera telefonica che ha

avuto in uso per circa un mese. __________ ha poi ritrattato tali accuse

davanti al PP allorquando è stato interrogato in contraddittorio, spiegando non

già di avere sbagliato persona, ma "perché gli agenti di Polizia che mi

avevano interrogato mi avevano fatto delle pressioni" (MP 4.12.2007),

salvo poi dire che in realtà aveva accusato ingiustamente il AC 2 perché gli

agenti sostenevano che egli abitasse da lui. La Corte non ha creduto a tali

ritrattazioni. Innanzi tutto il teste ha riferito di aver ricevuto pressioni

dagli interroganti senza minimamente spiegare di che natura, con quali modalità

e ad opera di chi, limitandosi quindi ad accuse generiche, fondate su

circostanze che in realtà, proprio perché troppo vaghe, non permettono

verifiche di nessun tipo. Secondariamente anche la spiegazione relativa al

luogo di abitazione non regge non essendo dato di capire perché il fatto che

gli inquirenti avrebbero, secondo lui, confuso la foto di AC 2 con quella di __________

circa la persona presso la quale viveva, lo avrebbe indotto ad accusare

falsamente AC 2, persona che peraltro conosceva bene e, quindi, non poteva

certo confondere sulla fotografia. Ancora una volta si tratta di un tentativo

di mischiare le carte: prima ancora che in foto, __________ conosceva

perfettamente il AC 2 e, quando ha detto di aver comprato droga da lui, sapeva

benissimo di chi parlava. Ne discende che la Corte ha accertato che anche __________

era tra gli acquirenti di droga del AC 2.

4.6

Sui quantitativi di

droga oggetto di infrazione da parte di AC 2 la Corte ha preso atto che AC 1,

nella sua sincerità, ha dichiarato davanti al PP:

" nelle dieci occasioni

in cui ci siamo incontrati, forse due o tre volte lui mi ha consegnato

solamente del denaro mentre io non gli ho dato della cocaina. Questo è avvenuto

perché lui mi diceva di non avere subito il denaro per pagare".

Ne discende che, nel dubbio, la Corte ha accertato che AC 1 ha

fatto almeno sette consegne di cocaina. Sul peso della droga entrambi hanno

concordato nel dire che si trattava di pacchetti dalle dimensioni simili, AC 1

avendoli paragonati ad una pallina da tennis mentre AC 2 li ha descritti come

piccole arance (PS AC 2 2.11.2007). Quanto al quantitativo delle singole

forniture Aktas ha precisato che queste erano costituite da involucri grandi

circa la metà rispetto a quello sequestrato poco dopo il suo arresto e che

conteneva 300 g di cocaina, mentre lo stesso AC 2, pur pretendendo di aver

ricevuto soltanto quattro forniture, ha per finire ammesso di aver ricevuto 600

g e quindi che si trattava di singoli involucri da 150 g l'uno (PS 2.11.2007).

La Corte ha accertato che AC 1 ha effettuato almeno sette consegne a AC 2, di

guisa che il traffico a carico di AC 2 deve essere considerato relativo ad

almeno 1050 grammi.

4.7

Sulla destinazione

della cocaina consegnata a AC 2, la Corte ha innanzi tutto accertato che

l'imputato non fa uso di cocaina. Con il che tutta la droga ricevuta era

destinata al mercato degli stupefacenti. In parte è senz'altro stata venduta

con il suo traffico come esposto al N. 4.5.. Per il resto non è noto chi

l'abbia acquistata rispettivamente consumata. Sia che sia, si volesse anche

considerare, come pretende la difesa, che ne avesse tenuto una parte in

deposito per conto di Ismahil, nulla muterebbe alla sostanza delle cose poiché

vendere direttamente a tossicodipendenti o tenere in deposito della cocaina a

titolo oneroso sapendo che è destinata ad essere venduta sono comportamenti

egualmente puniti dalla legge.

5.

Quo al reato di

riciclaggio

5.1

AC 1

5.1.1

Dagli atti emerge che

dal 3 gennaio 2005 al 22 maggio 2007 AC 1 ha effettuato 36 bonifici, in

prevalenza al cognato del fratello __________ residente ad __________. La Corte

ha accertato che l'imputato ha iniziato l'attività illecita di trasporto della

cocaina verso fine estate 2005, di guisa che i versamenti effettuati prima di

tale momento non possono essere considerati ai fini del reato di riciclaggio.

Dal 2 settembre 2005 ha quindi effettuato 27 bonifici a famigliari in __________

per complessivi CHF 19'570.-.

Lo stesso AC 1 ha riferito che effettuava regolari versamenti per

aiutare i figli del defunto fratello e di aver accettato di trasportare cocaina

perché con le entrate che aveva non riusciva a far fronte a tutti gli impegni.

In effetti scorrendo la lista dei versamenti di cui alla tabella a p. 23 del

rapporto di polizia, emerge che versava regolarmente CHF 400.- al mese (una

volta CHF 300.-, qualche volta CHF 600.-) ai parenti in __________. In polizia AC

1.

ha ammesso che si trattava di soldi provenienti anche dal trasporto di

cocaina (PS 12.7.2007), circostanza ribadita al PP nel verbale 29.8.2007 a p. 4

e, poi, inspiegabilmente negata a p. 8 dello stesso. La Corte non ha creduto a

questa precisazione. Innanzi tutto, come detto, lo stesso AC 1 ha precisato che

con le entrate che aveva non riusciva a far fronte a tutti gli impegni,

compreso quello assunto con i parenti in __________. I soldi sono cose

fungibili. Ai fini della commissione del reato non importa quindi da quale

fondo (conto stipendio o cassa dove teneva i soldi della droga) ha attinto per

effettuare i pagamenti in __________; essenziale è che egli, senza le entrate

provenienti dal trasporto di cocaina, non avrebbe potuto effettuare quei

versamenti. Del resto, che questi versamenti dipendevano dalle entrate relative

al traffico di stupefacente, lo dimostra in particolare l'entità straordinaria

delle transazioni del 2 febbraio 2006 (CHF 1'000.-), del 24 febbraio 2006 (CHF

4'000.-) e del 6 febbraio 2007 (CHF 3'600.-) che dimostra come più soldi

incassava più ne spediva in __________. E questa variabile non poteva che

dipendere dall'attività di trasporto di droga, lo stipendio quale

elettromeccanico essendo fisso ogni mese mentre le indennità quale taxista non

hanno mai raggiunto cifre di molto superiori a un paio di mille franchi al

mese.

Presso l'abitazione di AC 1 sono stati rinvenuti, nascosti in un

armadio della camera, CHF 12'400.- e € 1'530.- che lo stesso imputato ha

dichiarato essere provento della sua attività di trasporto di droga.

5.1.2

Per l'art 305bis

cifra 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Lo scopo della norma è di punire chi vuol celare, rendere

impossibile l'accertamento della provenienza di valori patrimoniali. Vi è

riciclaggio di danaro ogniqualvolta il modo di operare non è assimilabile a

semplici versamenti su un proprio conto. Il versamento di fondi all'estero è un

caso tipico di riciclaggio, così come il nascondere il provento di un crimine,

anche se commesso dallo stesso autore (DTF 119 IV 59; 120 IV 323; 122 IV 211 e

124.

IV 274).

Nella fattispecie si ha che, effettuando vari versamenti

all'estero di denaro comunque proveniente dal crimine di cui all'art. 19 cifra

2.

LStup, AC 1 ha commesso riciclaggio.

La stessa accusa deve essere ritenuta pure per i soldi rinvenuti

in casa. Si tratta infatti di danaro nascosto in un luogo non usuale al chiaro

scopo di non essere ritrovato, tant'è che nemmeno la moglie sapeva che

nell'armadio vi erano dei soldi e lui stesso ha riferito che teneva ben

separati i proventi del trasporto di droga da quelli delle sue attività lecite.

Detto questo l'accusa va confermata con la precisazione che questo

reato non ha influito nella commisurazione della pena trattandosi di un'infrazione

facente parte di un unico disegno criminale e meglio guadagnare soldi per i

propri bisogni e per quelli della famiglia, cercando poi di nasconderli e

meglio di celarli di fronte ad eventuali controlli.

5.2

AC 2

Su questo punto AC 2 è reo confesso. Ha in particolare ammesso di

aver spedito denaro ai famigliari in __________ nella misura indicata nell'atto

di accusa che viene quindi confermato con le motivazioni già espresse per AC 1.

Anche nel caso di AC 2 il concorso non ha, sia che sia, influito nella

commisurazione della pena.

6.

Quo

all'infrazione alla LDDS a carico di AC 2

AC 2 ha sostenuto di aver ospitato __________ per una sola notte

negando nel contempo che __________ abitasse da lui. A mente della difesa, poi,

l'accusato nemmeno sapeva che i due non avevano il permesso di risiedere in

Svizzera.

Detto che tale imputazione, se confermata, non avrebbe avuto

alcuna influenza nella commisurazione della pena, la Corte

innanzi tutto non ha creduto a AC 2 quando pretende di aver

ignorato che la situazione dei due non fosse regolare. Al contrario egli ha

ammesso in polizia di esserne al corrente, salvo poi, per comodità propria,

nuovamente mentire al PP. Del resto gli inquirenti hanno rinvenuto presso di

lui gli effetti personali di __________. Ma tant'è. La Corte lo ha infatti

assolto per insufficienza di prove sull'elemento oggettivo del reato e meglio

sulla durata della residenza di questi due presso di lui. Infatti qualche notte

di ospitalità non basta a configurare una violazione della LDDS. Dagli atti non

emerge per quanti giorni, con quale regolarità, __________ e __________

sarebbero stati ospitati da AC 2. Il fatto che gli inquirenti abbiano rinvenuto

una borsa contenente gli effetti personali del __________, dimostra sì la sua

presenza nell'appartamento, ma ancora non prova la durata della stessa.

7.

Della

commisurazione delle pene

7.1

Principi

Quanto ai criteri per commisurare la pena, come ancora

recentemente ribadito dalla CCRP (sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità

della colpa individuale è essenziale, come lo era sotto l'egida del vecchio

art. 63 CP. L'art. 47 CP determina la colpa secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis

mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op.

cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno

indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito

(determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto,

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del

pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione

dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà

personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza

– la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età,

agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva

ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007

del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1

e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.).

In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che esigenze di

prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342).

Per il resto va rilevato che il principio della parità di trattamento, da parte

sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate

in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del

previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto

tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo

essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123

IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

7.2

AC 1

7.2.1

Come visto i

quantitativi di droga trasportati non sono in sé l'elemento determinante.

Restano tuttavia un elemento importante nella determinazione della colpa poiché

più droga viene immessa sul mercato, maggiore è la messa in pericolo della

salute pubblica (DTF 6B.370/2007 del 12.3.2008). A ciò aggiungasi la

disponibilità a delinquere che si è materializzata in ben 163 viaggi da e per __________

in occasione dei quali ha trasportato cocaina in grandi quantità e danaro

provento del relativo traffico: una volta accettato il primo trasporto per __________,

AC 1 si è ripetutamente messo a disposizione dei fornitori per consegnare la

cocaina ai destinatari e per incassare il relativo prezzo. AC 1 ha agito

ripetutamente e con regolarità, guadagnandosi da subito la fiducia degli

spacciatori, distinguendosi per affidabilità e puntualità: se non trovava

l'acquirente, faceva rientro restituendo la droga ai fornitori, dimostrando

così di essere un fedele scudiero dell'organizzazione. Ha agito su un lungo

periodo, circa due anni, durante i quali non ha mai avuto esitazioni, tant'è

che, non fosse stato intercettato dalla polizia, avrebbe continuato questa sua

attività di trasporto di droga a tempo indeterminato.

Il movente è stato dei più odiosi poiché AC 1 ha agito per mero

scopo di lucro, senza averne la necessità: non si tratta infatti di una persona

che ha trafficato droga perché non aveva i soldi per comprarsi le proprie dosi,

ma di un uomo che ha agito per puro scopo di lucro, senza che la sua situazione

economica fosse né precaria né tanto meno disastrosa. Certo, lo stipendio base

e gli extra derivanti dalla sua attività lecita di taxista notturno non gli

assicuravano un tenore di vita di lusso, ma costituivano entrate sufficienti

per far fronte a tutti i suoi impegni finanziari. Ad aggravare la colpa vi è

inoltre la constatazione che AC 1 è un uomo non più giovanissimo ed è padre di

famiglia con una figlia, quattordicenne, che si trova proprio nell'età critica,

dove vi è un accresciuto pericolo di cadere nel mondo della droga. AC 1 ha

agito con disinvoltura, assolutamente incurante dei pericoli per la salute

pubblica che andava a causare, tanto più che gli era ben noto che tutta la

droga trasportata andava, come è andata (fatta salva quella sequestrata dalla

polizia) sul mercato. Tutto ciò induce a ritenere una colpa molto grave.

Ne discende che, per la sola colpa, astrazion fatta delle

circostanze attenuanti di cui si dirà al prossimo considerando, sarebbe

giustificata una pena detentiva non inferiore ai sette anni e mezzo.

7.2.3

A favore dell'imputato

la Corte ha considerato la sua incensuratezza unita al fatto che ha saputo,

fino ai fatti di cui in rassegna, ben integrarsi nella nostra società lavorando

onestamente, anche sodo, per quasi 25 anni. Anche le sue precarie condizioni di

salute, la sua sensibilità alla pena per il fatto che sarà chiamato ad espiare

una detenzione ancora lunga con la probabile conseguenza che una volta

scarcerato sarà costretto a lasciare la Svizzera, il suo comportamento in

detenzione preventiva giudicato positivamente dalla direzione del penitenziario

(doc. TPC 3) e la sua età avanzata per cui il tempo che rimane ha un valore

maggiore di quello che ha davanti una persona più giovane, sono stati

considerati dalla Corte come elementi di riduzione della pena.

A ciò aggiungasi che il ruolo di AC 1 è stato considerato quale

"corriere" senza autonomia decisionale né sulla scelta dei fornitori

né su quella degli acquirenti. Erano infatti loro che si accordavano sul

prezzo, sul luogo e sulle modalità di consegna. Egli ubbidiva agli ordini che

gli venivano impartiti: se il compratore non si trovava nel luogo prestabilito,

chiedeva lumi al fornitore, fino a far rientro a __________ riconsegnandogli la

droga. Se nasceva una contestazione, come nel caso di __________ che si è

lamentata della qualità della cocaina contenuta in un pacchetto da 500 g,

doveva comunque interpellare i fornitori i quali gli avrebbero indicato come

comportarsi. Non tragga al riguardo in inganno la presenza della bilancia

nell'auto: a parte il fatto che contestazioni sul peso della droga non ve ne

sono mai state e, quindi, nemmeno è mai stata utilizzata, essa sarebbe semmai

servita solo e soltanto per delle verifiche puntuali e immediate onde dirimere

eventuali divergenze sul peso tra fornitore e acquirente, ma non conferiva ad AC

1.

qualsivoglia autonomia: se il prodotto non soddisfava l'acquirente, questi

avrebbe comunque dovuto rivolgersi al venditore, AC 1 non avendo alcuna

competenza decisionale. Inoltre va sottolineato, come rettamente evidenziato

dalla difesa, che veniva retribuito in base al tragitto percorso,

indipendentemente dalla quantità di droga trasportata e, conseguentemente, non

in base all'entità del rischio assunto.

Da ultimo la Corte ha esaminato l'attitudine dell'imputato

riguardo ai reati da lui commessi al fine di determinare se, come chiesto dalla

difesa, sia configurabile l'attenuante specifica del sincero pentimento. Come

già rammentato in entrata, AC 1 ha fornito agli inquirenti piena ed immediata

collaborazione, senza nulla sottacere, confessando anche trasporti che,

altrimenti, non sarebbero emersi e che, pertanto, gli inquirenti non erano

pronti a contestargli. L'attitudine di AC 1 è stata priva di reticenze non solo

al riguardo dei reati da lui commessi, ma anche per quanto riguarda le persone

con le quali è entrato in contatto in quest'ambito, delle quali ha puntualmente

fornito le informazioni che gli erano note (connotati, numeri di telefono,

generalità, nomi in codice, recapiti, ecc.). Le confessioni sono state

complete, al punto che hanno in seguito dovuto pure essere in parte

ridimensionate sia nell'entità di droga trasportata sia nei relativi compensi.

In alcun caso il prevenuto ha assunto un'attitudine volta ad evitargli la

responsabilità per le proprie azioni o ha dato l'impressione di voler agire

così perché spinto dallo strumentale intento di migliorare la sua posizione

processuale (vale anzi il contrario per la spontanea confessione in punto

all'entità dei trasporti che altrimenti non gli avrebbero potuto essere

prospettati). Anche al dibattimento, durante il quale ha tenuto un

comportamento assolutamente corretto, AC 1 ha ribadito di essere pentito.

La Corte conosce le elevate esigenze poste dalla giurisprudenza

per ammettere l'attenuante del sincero pentimento (Rep. 1987 p. 253), ma in

definitiva - tenuto conto di queste premesse oggettive - si tratta di accertare

se l'autore nel proprio intimo ha preso coscienza del male compiuto e se ne è

dissociato e questo, in particolare per reati come quelli di droga in cui non

vi è danno che possa essere risarcito o una vittima alla quale chiedere perdono,

attiene in ultima analisi, dal punto di vista della Corte, al maturare o meno

il convincimento della sincerità delle esternazioni fatte dal prevenuto al

riguardo del proprio rincrescimento. La Corte ha in questo caso raggiunto tale

convincimento, aiutata in ciò dall'età ormai matura del prevenuto, dalle

autentiche sofferenze al cospetto della moglie - che ha seguito l'intero

dibattimento - e dell'intera sua famiglia e dalla di lui consapevolezza di

essere stato un pessimo esempio per i propri figli. E in definitiva proprio

queste due constatazioni assieme rendono più che verosimile l'ipotesi di

un'interiore presa di coscienza finalizzata ad un reale cambiamento della

propria vita peraltro dimostrato anche dal comportamento tenuto fino ad oggi in

carcere. E' quindi stato riconosciuto quello "sforzo particolare" in

relazione con i reati commessi esatto dall'art. 48 let. d CP. Del resto,

ragionando in termini inversi, la Corte nelle circostanze date non saprebbe

cos'altro si sarebbe potuto richiedere al prevenuto per ammettere il sincero

pentimento, il che potrebbe di fatto condurre alla situazione per cui nei reati

di stupefacenti è praticamente impossibile prendere in considerazione la detta

attenuante, risultato non certo voluto dal legislatore.

Risolta in senso affermativo la tematica dell'esistenza del

sincero pentimento, va comunque detto che il problema è in realtà parso alla

Corte più formale che sostanziale poiché, nell'ipotesi della mancata

concessione di tale attenuante, sarebbe stata comunque tenuta in ampia

considerazione la piena collaborazione fornita agli inquirenti fino a giungere,

in definitiva, al medesimo risultato in termini di commisurazione della pena.

Non è stata, per contro, ritenuta l'attenuante specifica dell'aver

agito per motivi onorevoli che, secondo la difesa, sarebbe data perché

l'accusato avrebbe agito unicamente per aiutare la famiglia in difficoltà (sia

in Svizzera sia in __________). Già solo per ragioni di proporzionalità tra

l'entità dell'infrazione e l'asserito motivo che l'avrebbe indotta,

l'applicazione dell'art. 48 lett. a cifra 1 CP appare esclusa. Aggiungasi che,

sia che sia, l'accusato ha utilizzato i proventi del trasporto della droga per

sé, per soddisfare le proprie esigenze finanziarie, tanto da mettere da parte,

nascoste in un armadio della camera da letto, alcune migliaia di franchi. Del

resto non è che tutti i soldi guadagnati venivano girati alla famiglia del

fratello in __________, alla quale peraltro, solo in qualche occasione, ha

fatto versamenti straordinari rispetto ai ca. CHF 400.- al mese che già inviava

prima di iniziare a trasportare cocaina, così come egli nemmeno si trovava in

condizioni finanziarie tali da indurlo a fare trasporti di droga per garantire

il sostentamento alla propria famiglia, per di più, in modo così ampio e

frequente.

7.2.4

Tutto quanto sopra

considerato e ben ponderato la Corte ha quindi ritenuto di concedere

all'imputato una riduzione di circa un quarto (per tutte le attenuanti

riconosciute ed esposte al considerando N. 7.2.3.) della pena base,

infliggendogli una pena detentiva di 5 anni. Con ciò la Corte è cosciente del

fatto che, a fronte di una colpa oggettiva estremamente grave, tale sanzione

potrebbe risultare mite. Tuttavia è opinione della Corte che non occorra dare

prova di particolare severità nei confronti di chi, alla sua prima esperienza

con la giustizia e dopo aver dedicato quasi una vita al lavoro, si assume

pienamente le responsabilità del proprio agire collaborando appieno con gli

inquirenti al punto che, senza di lui, l'entità del traffico sarebbe risultata

assai più modesta e l'identità di molti protagonisti rimasta sconosciuta.

7.3

AC 2

AC 2 ha responsabilità diverse. Se è vero che, stando ai

quantitativi trafficati, rispetto ad AC 1 ha una colpa minore per aver arrecato

minor pericolo alla salute pubblica, è altrettanto certo che egli aveva un suo

mercato autonomo, con piena capacità decisionale, come emerge da almeno due

testimonianze in atti. Dal profilo soggettivo AC 2 non ha attenuanti. Per la

Corte altro non è che un lavativo. Tutto si può dire di lui fuorché che sia una

persona riconoscente. Ha in realtà smaccatamente approfittato dell'ospitalità

che il nostro paese gli ha dato, ripagandolo con lo spaccio di cocaina. Da che

è in Svizzera ha praticamente solo approfittato degli aiuti sociali e sanitari

che gli sono stati offerti. Di peggio non poteva fare: gratuitamente

alloggiato, mantenuto e, colpito da grave malattia, adeguatamente curato, AC 2

non aveva alcun bisogno di commerciare cocaina. Lo ha fatto per puro scopo di

lucro, nonostante fosse a carico dell'assistenza e malgrado gli fosse pure

stata trovata un'occupazione, anche se saltuaria.

Pretendere di aver agito per aiutare la famiglia in __________

equivale a mentire: dalla stessa ha infatti saputo vivere separato senza

particolari disagi così come alla stessa ha in realtà inviato solo poche

centinaia di franchi. Nemmeno il suo comportamento processuale giustifica

attenuazioni di pena poiché non è affatto stato collaborativo, le ammissioni

essendo risultate soltanto assai parziali e tardive. Insomma, nonostante

l'ospitalità offertagli, nemmeno ha saputo assumersi le proprie responsabilità,

ma ha mentito spudoratamente di fronte agli inquirenti, tacciando pure di

bugiardo chi, pur sapendo di andare incontro a personali conseguenze sul piano

penale, ha ammesso di aver acquistato cocaina proprio da lui.

Per il resto forza è constatare come AC 2 non ha alcuna

possibilità di essere socializzato in Svizzera. La sua situazione, al momento

della scarcerazione, non sarà diversa da quella precedente il suo arresto:

riavuta la libertà, senza documenti, senza lavoro e senza la possibilità di

eseguire un rimpatrio forzato causa la sua malattia, AC 2 rischia fortemente di

finire per rifrequentare lo stesso ambiente malavitoso dal quale, proprio

perché non si è assunto la piena responsabilità del suo agire, ha in concreto

dimostrato di non volersi dissociare, di guisa che la prognosi risulta del

tutto infausta.

In definitiva a suo favore la Corte ha finito per considerare

l'incensuratezza e le sue precarie condizioni di salute, che peraltro non gli

hanno impedito di delinquere in modo grave. Per contro non si giustifica di

considerare a suo favore la durezza della pena per il solo fatto di vivere

lontano dai suoi cari poiché, in concreto, è stato lui stesso a scegliere di

non vivere con la sua famiglia, preferendo darsi alla clandestinità e, meglio,

all'illegalità.

Ne discende che la Corte ha ritenuto equo condannarlo alla pena

detentiva di tre anni e tre mesi. Già solo per la durata è esclusa ogni ipotesi

di sospensione condizionale, nemmeno parziale, della pena, la quale risulta

comunque esclusa dall'accertamento di una prognosi del tutto negativa.

8.

Delle

confische e delle spese

Le difese non si sono opposte alla confisca di tutto quanto in

sequestro. A ragione.

8.1

Per quel che è del

denaro sequestrato ad AC 1 lo stesso ha ammesso trattarsi di soldi ricavati dal

trasporto di cocaina, mentre i cellulari sono stati utilizzati anche per

commettere tale reato. Per il resto si tratta di oggetti e di documentazione

varia che va annessa all'incarto quale mezzo di prova nella forma della

confisca.

8.2

AC 2 non poteva

disporre, grazie al solo aiuto sociale, della somma di oltre 1'700.- CHF che

gli è stata sequestrata. L'eventuale appartenenza a terzi non è affatto stata

dimostrata. Ne discende che altro non può che provenire dalla sua attività di

spaccio di cocaina. Per il resto anche i tanti cellulari trovati in suo

possesso devono subire la medesima sorte in quanto mezzi utilizzati per

delinquere, mentre gli altri oggetti e la documentazione cartacea va annessa

all'incarto quale mezzo di prova nella forma del sequestro e, quindi, della

confisca.

8.3

Le spese sono poste a

carico dei condannati in solido (art. 9 CPP) nella misura del 50% ciascuno. Non

vi è ragione per una diversa ripartizione ritenuto che per AC 1 l'inchiesta è

stata più onerosa per l'entità del traffico mentre per AC 2 è stata più

laboriosa a causa del suo comportamento reticente.

Rispondendo in modo parzialmente affermativo ai

quesiti A.1.1., A.1.1.3.1., A.1.1.3.2., B.1.1., negativamente ai quesiti A.3,

A.4, B.1.3., B.2. e affermativamente a tutti gli altri quesiti,

visti gli art. 12, 40, 47, 48,

48a, 49, 51, 69, 70 e 305bis CP;

19.

cifra 2 LStup;

23.

LDDS;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di

stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

nel periodo compreso tra agosto/settembre 2005 ed il 5 luglio

2007, in almeno 163 occasioni, detenuto, trasportato e distribuito, in correità

e per conto di alcuni spacciatori africani,

un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 19,825

chili, confezionata in pacchetti da 50 a 500 grammi l’uno, ricevendo un

compenso da fr. 100 a fr. 700.- per ogni trasporto, conseguendo un illecito

profitto complessivo di almeno fr. 70'600.-, sostanza destinata a vari

spacciatori residenti in diversi cantoni, i quali l’hanno poi rivenduta

all’ingrosso e/o al dettaglio a numerosi tossicodipendenti locali;

1.2

riciclaggio di denaro

per avere, a __________,

nel periodo 2 settembre 2005 - 5 luglio 2007, in un imprecisato numero di

occasioni,

compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, valutati

almeno in complessivi fr. 31'970.- ed Euro 1’530.-, che sapeva o doveva

presumere provenire da un crimine e segnatamente all'infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti da lui commessa, denaro che in parte (fr. 19'570.-) fece

trasferire in __________ tramite 27 bonifici bancari della __________, a

beneficio di suoi parenti e familiari, ed in parte (fr. 12'400.- e Euro 1'530.-)

occultò presso la sua abitazione, dove fu sequestrato dalla Polizia il 5 luglio

2007,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei

considerandi.

2.

AC 2, sedicente, è

autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere

autorizzato, sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di

stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

nel periodo agosto/settembre 2006 - 11 settembre 2007,

a __________ ed in altre imprecisate località,

agendo singolarmente o in correità con il sedicente __________,

con tale “__________” o con altre persone non identificate, ripetutamente venduto

ad altri spacciatori africani e a tossicodipendenti locali un imprecisato

quantitativo di cocaina valutato in almeno 1'050 grammi, con grado di purezza

indeterminato, sostanza previamente acquistata da un ignoto spacciatore di __________

ad un prezzo imprecisato e consegnatali da AC 1 in almeno 7 occasioni, in

quantitativi di circa 150 grammi l’uno;

2.2

riciclaggio di denaro

per avere, nel periodo 10

gennaio - 5 settembre 2007, a __________, in almeno tre occasioni, compiuto

atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e

la confisca di valori patrimoniali per complessivi fr. 652.-, che sapeva o

doveva presumere provenire da un crimine e segnatamente dall’infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, importo che fece

trasferire in __________, tramite due bonifici della __________ ed uno della __________,

a beneficio di __________.

3.

AC 2, sedicente, è

prosciolto dall’imputazione di ripetuto aiuto al soggiorno illegale.

4.

Di conseguenza,

4.1

AC 1, avendo dato prova di

sincero pentimento, è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.2

AC 2, sedicente, è

condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

5.

La tassa di giustizia di CHF

1'500.- (millecinquecento) e le spese processuali sono poste a carico dei

condannati in solido, in ragione di metà ciascuno.

6.

È ordinata la confisca di:

6.1

fr. 42'304.10;

6.2

un cellulare marca Samsung,

con carta SIM Sunrise corrispondente all'utenza;

6.3

un cellulare marca Samsung,

con carta SI M Sunrise corrispondente all'utenza;

6.4

una carta SIM M-Budget

corrispondente all'utenza, con imballaggio;

6.5

9 viti e 4 ferretti;

6.6

alcuni biglietti clean

toilette, 1 post-it giallo ed uno scontrino Migros;

6.7

una cartina dell'Europa;

6.8

una bilancia elettronica

marca Tangent KP-104, con scatola;

6.9

diversi minigrip;

6.10

contratto d'acquisto

24.03.2007

dell'autovettura marca Toyota Prius del valore di fr. 36'000.-;

6.11

documentazione cartacea varia

comprendente estratti bancari;

6.12

fr. 1'761.75;

6.13

un cellulare marca Nokia con

carta SIM Sunrise corrispondente all'utenza e caricabatteria;

6.14

un cellulare marca Nokia 3310;

6.15

un cellulare marca Nokia

RH-18;

6.16

un cellulare marca Nokia

RH-83;

6.17

materiale cartaceo concernente

le utenze;

6.18

una tessera __________

no.;

6.19

materiale plastico;

6.20

materiale cartaceo.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di

ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque

giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della

sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 7'060.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 8'660.--

===========

Distinta spese a

carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 3'530.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 50.--

fr. 4'330.--

===========

Distinta spese a carico di AC

2.

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 3'530.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 50.--

fr. 4'330.--

===========

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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