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Decisione

72.2008.173

Bancaria inganna i colleghi mediante presentazione di ordini di bonifico indebitamente compilati per favori un ignaro cliente. Danno completamente risarcito dall'acccusata e dal clinte beneficiario

28 agosto 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autrice

colpevole di:

1.1. ripetuta

truffa

per avere, a __________, nel periodo luglio 2005

– novembre 2005, in tre occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito

profitto, ingannato con astuzia dipendenti della __________ (ora PL 1),

affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio di clienti dell’istituto bancario per un importo

complessivo pari a Euro 160'000.-, causando un danno effettivo pari a Euro

80'000;

1.2. ripetuta

falsità in documenti

per avere, a Lugano, nel periodo luglio 2005 –

novembre 2005, in due occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito

profitto, formato un documento falso ed abusato dell’altrui firma autentica per

formare un documento suppositizio, nonché attestato in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso, a

scopo di inganno, di tale documento,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale

misura?

Considerato, in fatto ed in

diritto

- che AC 1

è nata il _____________ in Inghilterra da madre svizzera e padre inglese (nel

frattempo anche il padre ha acquisito la cittadinanza elvetica). Da 22 anni

vive in Svizzera, dove ha frequentato le scuole medie, a __________, e la

scuola professionale e commerciale, a __________, conseguendo il diploma

federale di impiegata di commercio. Ha contratto matrimonio per la prima volta

nel 1993. Da tale unione è nato il suo primo figlio, oggi quindicenne.

Nonostante con il divorzio sia stato affidato a lei, recentemente il ragazzo

vive con il padre e riceve dalla madre (o meglio dai genitori di lei) fr. 850.-

al mese per far fronte alla retta della scuola privata. L’autorità parentale su

di lui è invece esercitata congiuntamente dai genitori. Nel 1997 l’accusata si

è risposata con __________, dal quale ha avuto tre figli, due femmine e un

maschio, attualmente di 10, 8 e 5 anni. Anche questa unione si è sfaldata; nonostante

vivano con il padre, la madre non paga alimenti per i tre figli. Attualmente

l’accusata vive con i genitori, che la mantengono;

- che sul

piano professionale AC 1 ha lavorato per 10 anni (dal 1987 al 1997) in diversi

settori presso la __________. Nel novembre 1997 è passata alle dipendenze della

__________ Bank, dove ha lavorato per circa 8 anni nel settore del private

banking, occupandosi della gestione di circa 200 relazioni (per un patrimonio

di circa fr. 150 milioni), tra cui anche della cliente S__________. Nel giugno 2005, a seguito di un poco apprezzato cambiamento ai vertici della __________ Bank, si è trasferita

presso la __________. Alcuni clienti, tra cui S__________, hanno seguito la

consulente. Dopo i fatti oggetto del presente giudizio, che hanno condotto al

suo licenziamento immediato il 16 gennaio 2006, il 1. novembre 2006 AC 1 è stata assunta presso la __________, istituto che era a conoscenza della sua disavventura

giudiziaria. Dimissionaria, dall’aprile 2008 non ha più lavorato, anche a causa

di un intervento chirurgico ai legamenti. Dal 2009 ha iniziato una nuova attività di consulenza aziendale, tramite una società che la retribuisce a

provvigione;

- che

quando AC 1 ancora lavorava per la __________ Bank, la cliente S__________,

anziana signora di __________ con la quale intratteneva una relazione di

amicizia, le aveva accennato alla sua volontà di acquistare l’appartamento in

cui viveva e che a tale scopo necessitava di un finanziamento di Euro 80'000.00

da parte della banca. La questione è rimasta in sospeso fin dopo il

trasferimento dell’accusata presso la __________, quando la cliente ha

comunicato che l’affare andava concluso urgentemente. Si era nel mese di luglio

del 2005. L’accusata, appena assunta e spesso fuori ufficio per lavoro, ha informato

la cliente di non aver ancora avuto il tempo di chiedere il finanziamento.

Sotto le pressioni dell’anziana signora, che al telefono piangeva disperata per

il rischio di poter perdere l’appartamento nel quale viveva da oltre 30 anni,

ha quindi cercato di trovare una soluzione. Dopo aver escluso, con una

motivazione peraltro più che discutibile (ossia perché considerava “poco

corretto” trasmettere su un conto cliente aperto presso il suo datore di lavoro

suoi risparmi provenienti da un altro istituto bancario, dimenticando che

avrebbe potuto risolvere il problema effettuando l’operazione a contanti), di

aiutarla con mezzi propri, il 21 luglio 2005 ha bonificato Euro 80'000.00 dal conto C__________ al conto della cliente S__________. Quando il cliente C__________

ha manifestato la necessità di disporre di liquidità, ha proceduto a bonificare

l’importo a favore del suo conto attingendo ai conti di altri due clienti, più

precisamente Euro 15'000.00 il 7 ottobre 2005 dal conto A__________ e Euro

65'000.00 il 21 novembre 2005 dal conto G__________;

- che il

primo bonifico del 21 luglio 2005 di Euro 80'000.00 dal conto C__________ al

conto S__________ e il secondo del 7 ottobre 2005 di Euro 15'000.00 dal conto A__________

al conto C__________ sono stati effettuati sulla base di due fiches firmate in

bianco dai clienti e compilate dall’accusata a loro insaputa e contrariamente

alla loro volontà. Da qui la condanna per ripetuta falsità in documenti;

- che un

tale agire configura manifestamente il reato di truffa (DTF 111 IV 130);

- che il

procedimento penale ha avuto origine dall’autodenuncia presentata dall’accusata

al Ministero pubblico il 15 maggio 2006, non prima però che la banca avesse

scoperto le sue malversazioni, le avesse chiesto spiegazioni in merito e le

avesse notificato la disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro,

lasciando alla consulente ben poco margine di manovra (cfr. MP __________

20.7

);

- che nonostante

le dichiarazioni dell’accusata secondo cui avrebbe rimesso le cose a posto una

volta ottenuto il finanziamento per la cliente S__________, forza è constatare

che, fino al giorno in cui la banca ha scoperto le malversazioni, AC 1 non

aveva inoltrato alcuna richiesta in tal senso, a suo dire per mancanza di tempo

e, successivamente, a causa della sua assenza per malattia;

- che

l’Ersatzbereitschaft invocata dalla Difesa, oltre a non essere rilevante in

casi di truffa, non ha neppure potuto essere dimostrata nei fatti, i conti intestati

all’accusata e quelli sui quali disponeva di procura non presentando un saldo

attivo sufficiente a coprire lo scoperto (cfr. AI 36). Osservasi inoltre che

all’autodenuncia è stato sapientemente allegato l’estratto al 30 giugno 2005

della relazione intestata a AC 1 e al marito presso la __________, che indica

effettivamente un saldo attivo di fr. 131'237.54. Dall’esame della

documentazione bancaria completa relativa a quel conto emerge invece come, sin

dal giorno seguente, il saldo sia nettamente inferiore (fr. 51'237.54);

- che

l’inchiesta non ha permesso di trovare conferma delle dichiarazioni

dell’accusata secondo cui il cliente C__________ e i gestori esterni dei

clienti A__________ e G__________ sarebbero stati informati delle operazioni e le

avrebbero ratificate: i consulenti __________ e __________ della __________

hanno infatti riferito di essersi recati a __________, su incarico della banca,

per incontrare i clienti coinvolti nelle operazioni in questione,

rispettivamente i loro gestori esterni, trovandoli “sorpresi” quando hanno loro

illustrato la faccenda. Inoltre, la Difesa non è stata in grado di produrre

delle dichiarazioni dei clienti secondo cui essi erano stati -presto o tardi-

informati dall’accusata (cfr. AI 29);

- che i

clienti sono stati interamente risarciti dall’istituto bancario, il quale è a

sua volta stato completamente rimborsato dall’accusata (per fr. 89'114.45) e

dalla cliente S__________ (per fr. 43'004.25),

- che, in

considerazione del movente quasi onorevole dell’accusata -la quale non ha agito

con scopo di lucro, bensì mossa da una sorta di compassione per l’anziana

cliente S__________ -, dell’autodenuncia presentata al Ministro pubblico, del

fatto che ha interamente risarcito il danno (nella misura non coperta

direttamente dalla cliente S__________), nonché della sua incensuratezza, la

pena ha potuto essere contenuta nei limiti di applicazione del lavoro di

pubblica utilità, per il quale l’accusata si è dichiarata disponibile (verb.

dib. p. 3). La Corte ha quindi ritenuto equo infliggere a AC 1 una pena

corrispondente a 500 ore di lavoro di pubblica utilità, sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di due anni, la prognosi non essendo

negativa;

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti,

visti gli art. 12, 37, 42,

44, 47, 49, 51, 146 e 251 CP;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

ripetuta

truffa

per avere, a __________, nel periodo luglio 2005

– novembre 2005, in tre occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito

profitto, ingannato con astuzia dipendenti della __________ (ora PL 1)

affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio di clienti dell’istituto bancario per un importo

complessivo pari a Euro 160'000.-, causando un danno effettivo pari a Euro

80'000;

1.2

ripetuta

falsità in documenti

per avere, a __________, nel periodo luglio 2005

– novembre 2005, in due occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito

profitto, formato un documento falso ed abusato dell’altrui firma autentica per

formare un documento suppositizio, nonché attestato in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso, a

scopo di inganno, di tale documento,

e meglio come descritto nell’atto di accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza, AC 1, è condannata:

2.1

a prestare

500.

(cinquecento) ore di lavoro di pubblica utilità;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese processuali;

3.

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente e alla condannata è impartito un periodo

di prova di anni 2 (due).

4.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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