72.2008.173
Bancaria inganna i colleghi mediante presentazione di ordini di bonifico indebitamente compilati per favori un ignaro cliente. Danno completamente risarcito dall'acccusata e dal clinte beneficiario
28 agosto 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
72.2008.173
Data decisione, Autorità:
28.08.2009, PENAL
Titolo:
Bancaria inganna i colleghi mediante presentazione di ordini di bonifico indebitamente compilati per favori un ignaro cliente. Danno completamente risarcito dall'acccusata e dal clinte beneficiario
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2008.173
Lugano,
28 agosto 2009/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuta colpevole di:
1. ripetuta
truffa
per avere,
a __________,
nel periodo luglio 2005 – novembre 2005,
in qualità di consulente privat banking e membro
dei quadri della __________ (ora PL 1),
al fine di procacciare ad altri un indebito
profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia dipendenti __________
(ora PL 1),
affermando cose false o dissimulando cose vere,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio di clienti dell’istituto bancario, per un importo complessivo
pari a € 160'000.00, causando un danno effettivo pari a € 80'000.00,
e meglio per avere,
1.1. in data
21.07.2005,
ingannato con astuzia dipendenti della __________
(ora PL 1),
sottoponendo loro per l’esecuzione un ordine di
bonifico della somma di € 80'000.00 a debito
della relazione C__________ ed in favore della relazione S__________,
ordine da essa allestito utilizzando,
all’insaputa del titolare della relazione C__________, una fiche firmata in
bianco da quest’ultimo, al fine di far pervenire la summenzionata somma al
titolare della relazione S__________, per il quale non era riuscita ad avviare
le ordinarie pratiche per l’ottenimento di un finanziamento relativo
all’acquisto di un appartamento;
1.2. in data
07.10.2005,
ingannato con astuzia dipendenti della __________
(ora PL 1),
sottoponendo loro per esecuzione un ordine di
bonifico della somma di € 15'000.00 a debito
della relazione A__________ ed in favore della relazione C__________,
ordine da essa allestito utilizzando, all’insaputa del titolare
della relazione A__________, una fiche firmata in bianco da quest’ultimo,
al fine di ripristinare parzialmente l’avere in
conto della relazione C__________;
1.3. in data
21.11.2005,
ingannato con astuzia dipendenti della __________
(ora PL 1),
sottoponendo loro per esecuzione un ordine di
bonifico su fiche “conferma d’ordine telefonico” della somma di € 65'000.00 a debito della
relazione G__________ ed in favore della relazione C__________,
all’insaputa del titolare della relazione G__________,
al fine di ripristinare totalmente l’avere in
conto della relazione C__________;
ritenuto che il danno, quantificato dalla __________
in fr. 132'118.70, è stato risarcito nella misura di fr. 89'114.45 da AC 1 e
nella misura di fr. 43'004.25 dal titolare della relazione S__________;
2. ripetuta
falsità in documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub.
1,
al fine di procacciare ad altri un indebito
profitto,
in almeno due occasioni,
ripetutamente formato un documento falso ed
abusato dell’altrui firma autentica per formare un documento suppositizio,
nonché attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto
d’importanza giuridica e fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento,
e meglio per avere,
2.1. in data
21.07.2005,
abusato della firma autentica del titolare della
relazione C__________, compilando, all’insaputa e contro la volontà di
quest’ultimo, una fiche firmata in bianco, mediante la quale ordinava il bonifico
della somma di € 80'000.00 in favore della relazione S__________;
2.2. in data
07.10.2005,
abusato della firma autentica del titolare della
relazione A__________, compilando, all’insaputa e contro la volontà di
quest’ultimo, una fiche firmata in bianco, mediante la quale ordinava il
bonifico della somma di € 15'000.00 in favore
della relazione C__________;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art.
146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 168/2008 del 16 dicembre 2008, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusata AC 1
assistita dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ripercorre i fatti di cui all’AA e ne conferma la sussunzione in diritto.
Contesta che l’accusata avesse l’autorizzazione esplicita dei clienti e che
possa aver pensato che questi avrebbero ratificato le operazioni a posteriori.
Contesta che l’accusata abbia informato i clienti dopo i fatti. Osserva come per
finire i soldi forniti alla cliente S__________ non siano rientrati e come si
confermi quindi che l’operazione era a rischio. Pone in evidenza la reiterazione
delle malversazioni, sottolineando l’esistenza del danno, anche se temporaneo.
Evidenzia la collaborazione fornita dall’accusata, segnatamente il risarcimento
prestato. Conclude chiedendo la condanna ad una pena detentiva di 7 mesi, sospesa
condizionalmente.
§ Il Difensore, il quale, richiamata l’autodenuncia,
sottolinea come la sua assistita sia rea confessa. Rileva la situazione di
stress professionale e personale in cui si trovava al momento dei fatti, ciò
che le ha impedito di agire con lucidità. Osserva come il movente del suo agire
sia stata la compassione. Ammette che ha commesso un errore professionale, ma
esclude l’indebito profitto, osservando come la sua capacità finanziaria fosse
sufficiente per far fronte ad un’eventuale risarcimento. Ammette che AC 1 non
aveva alcuna autorizzazione, precisando che ha creduto di poterla avere e di
poter avere tale libertà di azione, altrimenti non si spiegherebbe perché
avrebbe commesso i reati. Si chiede per quale motivo bisognerebbe escludere
l’applicazione dell’Ersatzbereitschaft in un caso di truffa come il presente,
anomalo quanto ai motivi. Ritiene che i consulenti italiani fossero al corrente
del suo agire e lo avessero accettato. Chiede il proscioglimento dal reato di
truffa, l’astuzia essendo esclusa a fronte dello slancio compassionevole che ha
mosso l’accusata. In considerazione della sua delicata situazione familiare e
professionale, della sua ingenuità, del movente, dell’immediato pentimento nonché
risarcimento, della sua incensuratezza, del comportamento tenuto dopo i fatti,
chiede una conseguente riduzione della pena.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autrice
colpevole di:
1.1. ripetuta
truffa
per avere, a __________, nel periodo luglio 2005
– novembre 2005, in tre occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito
profitto, ingannato con astuzia dipendenti della __________ (ora PL 1),
affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio di clienti dell’istituto bancario per un importo
complessivo pari a Euro 160'000.-, causando un danno effettivo pari a Euro
80'000;
1.2. ripetuta
falsità in documenti
per avere, a Lugano, nel periodo luglio 2005 –
novembre 2005, in due occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito
profitto, formato un documento falso ed abusato dell’altrui firma autentica per
formare un documento suppositizio, nonché attestato in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso, a
scopo di inganno, di tale documento,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
Considerato, in fatto ed in
diritto
- che AC 1
è nata il _____________ in Inghilterra da madre svizzera e padre inglese (nel
frattempo anche il padre ha acquisito la cittadinanza elvetica). Da 22 anni
vive in Svizzera, dove ha frequentato le scuole medie, a __________, e la
scuola professionale e commerciale, a __________, conseguendo il diploma
federale di impiegata di commercio. Ha contratto matrimonio per la prima volta
nel 1993. Da tale unione è nato il suo primo figlio, oggi quindicenne.
Nonostante con il divorzio sia stato affidato a lei, recentemente il ragazzo
vive con il padre e riceve dalla madre (o meglio dai genitori di lei) fr. 850.-
al mese per far fronte alla retta della scuola privata. L’autorità parentale su
di lui è invece esercitata congiuntamente dai genitori. Nel 1997 l’accusata si
è risposata con __________, dal quale ha avuto tre figli, due femmine e un
maschio, attualmente di 10, 8 e 5 anni. Anche questa unione si è sfaldata; nonostante
vivano con il padre, la madre non paga alimenti per i tre figli. Attualmente
l’accusata vive con i genitori, che la mantengono;
- che sul
piano professionale AC 1 ha lavorato per 10 anni (dal 1987 al 1997) in diversi
settori presso la __________. Nel novembre 1997 è passata alle dipendenze della
__________ Bank, dove ha lavorato per circa 8 anni nel settore del private
banking, occupandosi della gestione di circa 200 relazioni (per un patrimonio
di circa fr. 150 milioni), tra cui anche della cliente S__________. Nel giugno 2005, a seguito di un poco apprezzato cambiamento ai vertici della __________ Bank, si è trasferita
presso la __________. Alcuni clienti, tra cui S__________, hanno seguito la
consulente. Dopo i fatti oggetto del presente giudizio, che hanno condotto al
suo licenziamento immediato il 16 gennaio 2006, il 1. novembre 2006 AC 1 è stata assunta presso la __________, istituto che era a conoscenza della sua disavventura
giudiziaria. Dimissionaria, dall’aprile 2008 non ha più lavorato, anche a causa
di un intervento chirurgico ai legamenti. Dal 2009 ha iniziato una nuova attività di consulenza aziendale, tramite una società che la retribuisce a
provvigione;
- che
quando AC 1 ancora lavorava per la __________ Bank, la cliente S__________,
anziana signora di __________ con la quale intratteneva una relazione di
amicizia, le aveva accennato alla sua volontà di acquistare l’appartamento in
cui viveva e che a tale scopo necessitava di un finanziamento di Euro 80'000.00
da parte della banca. La questione è rimasta in sospeso fin dopo il
trasferimento dell’accusata presso la __________, quando la cliente ha
comunicato che l’affare andava concluso urgentemente. Si era nel mese di luglio
del 2005. L’accusata, appena assunta e spesso fuori ufficio per lavoro, ha informato
la cliente di non aver ancora avuto il tempo di chiedere il finanziamento.
Sotto le pressioni dell’anziana signora, che al telefono piangeva disperata per
il rischio di poter perdere l’appartamento nel quale viveva da oltre 30 anni,
ha quindi cercato di trovare una soluzione. Dopo aver escluso, con una
motivazione peraltro più che discutibile (ossia perché considerava “poco
corretto” trasmettere su un conto cliente aperto presso il suo datore di lavoro
suoi risparmi provenienti da un altro istituto bancario, dimenticando che
avrebbe potuto risolvere il problema effettuando l’operazione a contanti), di
aiutarla con mezzi propri, il 21 luglio 2005 ha bonificato Euro 80'000.00 dal conto C__________ al conto della cliente S__________. Quando il cliente C__________
ha manifestato la necessità di disporre di liquidità, ha proceduto a bonificare
l’importo a favore del suo conto attingendo ai conti di altri due clienti, più
precisamente Euro 15'000.00 il 7 ottobre 2005 dal conto A__________ e Euro
65'000.00 il 21 novembre 2005 dal conto G__________;
- che il
primo bonifico del 21 luglio 2005 di Euro 80'000.00 dal conto C__________ al
conto S__________ e il secondo del 7 ottobre 2005 di Euro 15'000.00 dal conto A__________
al conto C__________ sono stati effettuati sulla base di due fiches firmate in
bianco dai clienti e compilate dall’accusata a loro insaputa e contrariamente
alla loro volontà. Da qui la condanna per ripetuta falsità in documenti;
- che un
tale agire configura manifestamente il reato di truffa (DTF 111 IV 130);
- che il
procedimento penale ha avuto origine dall’autodenuncia presentata dall’accusata
al Ministero pubblico il 15 maggio 2006, non prima però che la banca avesse
scoperto le sue malversazioni, le avesse chiesto spiegazioni in merito e le
avesse notificato la disdetta con effetto immediato del rapporto di lavoro,
lasciando alla consulente ben poco margine di manovra (cfr. MP __________
20.7
);
- che nonostante
le dichiarazioni dell’accusata secondo cui avrebbe rimesso le cose a posto una
volta ottenuto il finanziamento per la cliente S__________, forza è constatare
che, fino al giorno in cui la banca ha scoperto le malversazioni, AC 1 non
aveva inoltrato alcuna richiesta in tal senso, a suo dire per mancanza di tempo
e, successivamente, a causa della sua assenza per malattia;
- che
l’Ersatzbereitschaft invocata dalla Difesa, oltre a non essere rilevante in
casi di truffa, non ha neppure potuto essere dimostrata nei fatti, i conti intestati
all’accusata e quelli sui quali disponeva di procura non presentando un saldo
attivo sufficiente a coprire lo scoperto (cfr. AI 36). Osservasi inoltre che
all’autodenuncia è stato sapientemente allegato l’estratto al 30 giugno 2005
della relazione intestata a AC 1 e al marito presso la __________, che indica
effettivamente un saldo attivo di fr. 131'237.54. Dall’esame della
documentazione bancaria completa relativa a quel conto emerge invece come, sin
dal giorno seguente, il saldo sia nettamente inferiore (fr. 51'237.54);
- che
l’inchiesta non ha permesso di trovare conferma delle dichiarazioni
dell’accusata secondo cui il cliente C__________ e i gestori esterni dei
clienti A__________ e G__________ sarebbero stati informati delle operazioni e le
avrebbero ratificate: i consulenti __________ e __________ della __________
hanno infatti riferito di essersi recati a __________, su incarico della banca,
per incontrare i clienti coinvolti nelle operazioni in questione,
rispettivamente i loro gestori esterni, trovandoli “sorpresi” quando hanno loro
illustrato la faccenda. Inoltre, la Difesa non è stata in grado di produrre
delle dichiarazioni dei clienti secondo cui essi erano stati -presto o tardi-
informati dall’accusata (cfr. AI 29);
- che i
clienti sono stati interamente risarciti dall’istituto bancario, il quale è a
sua volta stato completamente rimborsato dall’accusata (per fr. 89'114.45) e
dalla cliente S__________ (per fr. 43'004.25),
- che, in
considerazione del movente quasi onorevole dell’accusata -la quale non ha agito
con scopo di lucro, bensì mossa da una sorta di compassione per l’anziana
cliente S__________ -, dell’autodenuncia presentata al Ministro pubblico, del
fatto che ha interamente risarcito il danno (nella misura non coperta
direttamente dalla cliente S__________), nonché della sua incensuratezza, la
pena ha potuto essere contenuta nei limiti di applicazione del lavoro di
pubblica utilità, per il quale l’accusata si è dichiarata disponibile (verb.
dib. p. 3). La Corte ha quindi ritenuto equo infliggere a AC 1 una pena
corrispondente a 500 ore di lavoro di pubblica utilità, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di due anni, la prognosi non essendo
negativa;
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti,
visti gli art. 12, 37, 42,
44, 47, 49, 51, 146 e 251 CP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autrice colpevole di:
1.1
ripetuta
truffa
per avere, a __________, nel periodo luglio 2005
– novembre 2005, in tre occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito
profitto, ingannato con astuzia dipendenti della __________ (ora PL 1)
affermando cose false o dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio di clienti dell’istituto bancario per un importo
complessivo pari a Euro 160'000.-, causando un danno effettivo pari a Euro
80'000;
1.2
ripetuta
falsità in documenti
per avere, a __________, nel periodo luglio 2005
– novembre 2005, in due occasioni, al fine di procacciare ad altri un indebito
profitto, formato un documento falso ed abusato dell’altrui firma autentica per
formare un documento suppositizio, nonché attestato in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso, a
scopo di inganno, di tale documento,
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannata:
2.1
a prestare
500.
(cinquecento) ore di lavoro di pubblica utilità;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese processuali;
3.
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente e alla condannata è impartito un periodo
di prova di anni 2 (due).
4.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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