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Decisione

72.2008.180

Spaccio di droga e violazioni alla LF sulla circolazione stradale da parte di tossicodipendente

22 gennaio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. ripetuta

infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e nel __________,

nel periodo dicembre 2007/1.12.2008:

1.1.1. venduto a varie persone circa 70 grammi di eroina in buste dosi da circa 0,3 grammi ciascuna a fr. 40.- / fr. 50.- l’una;

1.1.2. venduto a varie persone 99

pastiglie di Dormicum a fr. 5.- l’una;

1.1.3. detenuto ai fini di vendita

1261 pastiglie di Dormicum;

1.2. ripetuta

contravvenzione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

nel __________ e a __________, nel periodo dicembre 2007/1.12.2008,

ripetutamente consumato circa 20 buste dosi di eroina e circa 1,5 grammi di cocaina;

1.3. furto

d’uso

per avere, a __________, il 27.8.2008, sottratto

a scopo d’uso e circolato come conducente sull’autovettura Fiat Punto di

proprietà di PL 1;

1.4. guida

nonostante la revoca della licenza di condurre

per avere, a __________, il 27.8.2008, circolato

alla guida dell’autovettura Fiat Punto di proprietà di PL 1 benché la licenza

di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa

il 21.1.2008 per tempo indeterminato;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità rispettivamente incapacità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflittagli con decreto d’accusa del

28.

gennaio 2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino oppure deve essere

pronunciata una pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP?

5.

Deve

essere ordinata una misura e se sì quale?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di:

6.1

fr. 4'495.-;

6.2

1261

pastiglie di Dormicum;

6.3

1,5 grammi di marijuana;

6.4

1 busta dose

di eroina;

6.5

1 cellulare

Nokia con scheda Swisscom?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a

tutti i quesiti posti, meno che al quesito n. 3;

visti gli art. 12, 19,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 60, 63, 69, 70 CP;

19.

n. 1 e 19a n. 1 LStup,

94.

cfr. 1 cpv. 1 e 95 cfr. 2 LCStr,

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

ripetuta

infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e nel __________,

nel periodo dicembre 2007/1.12.2008, venduto a varie persone circa 70 grammi di eroina in buste dosi da circa 0,3 grammi ciascuna a fr. 40.- / fr. 50.- l’una e 99

pastiglie di Dormicum a fr. 5.- ciascuna nonché detenuto ai fini di vendita

1261.

pastiglie di Dormicum;

1.2

ripetuta

contravvenzione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

nel __________ e a __________, nel periodo dicembre 2007 / 1.12.2008,

ripetutamente consumato circa 20 buste dosi di eroina e circa 1,5 grammi di cocaina;

1.3

furto

d’uso

per avere, a __________, il 27.8.2008, sottratto

a scopo d’uso e circolato come conducente sull’autovettura Fiat Punto di

proprietà di PL 1;

1.4

guida

nonostante la revoca della licenza di condurre

per avere, a __________, il 27.8.2008, circolato

alla guida dell’autovettura Fiat Punto di proprietà di PL 1 benché la licenza

di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa

il 21.1.2008 per tempo indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata

imputabilità, è condannato:

2.1

richiamato

il decreto d’accusa del 28 gennaio 2008 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, alla pena detentiva di 8 (otto) mesi, a valersi quale pena unica ai sensi

dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

E’

ordinato un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP da eseguirsi già in

esecuzione di pena.

4.

E’

ordinata la confisca di:

4.1

fr. 2'500.-

previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese processuali;

4.2

1261

pastiglie di Dormicum, da distruggere;

4.3

1,5 grammi di marijuana, da distruggere;

4.4

1 busta dose

di eroina, da distruggere;

4.5

1 cellulare

Nokia con scheda Swisscom.

5.

E' mantenuto il sequestro conservativo sull'importo di fr.

1'995.- a garanzia del pagamento della nota del difensore in gratuito

patrocinio.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 93.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 543.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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