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Decisione

72.2008.20

INfrazione aggravata alla LStup per avere acquistato e trasportato 750 gr e venduto 540 gr di cocaina

12 marzo 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I quantitativi ammessi dall’accusato non sono

tutto. Non sono esigui, ma permettono comunque di comprimere la pena entro i

limiti della sospensione condizionale.

Chiede pertanto una riduzione della pena così da

permettere una sospensione condizionale e qualora tale richiesta non venisse

accolta, che la condanna inferta abbia una durata effettiva che non superi il

carcere preventivo già sofferto.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è

autore colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, dal marzo 2006 al 31 agosto 2006, a __________, previo acquisto della

sostanza a __________, al prezzo di fr. 50.- al grammo, da __________ e da

altri spacciatori della piazza zurighese:

1.1.1. venduto

rispettivamente ceduto, affinché procedessero alla vendita, a diversi

spacciatori locali circa 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr.

70.- al grammo;

1.1.2. venduto a

vari acquirenti circa 140 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr.

100.- al grammo;

1.1.3. acquistato e

trasportato a __________, almeno 750 grammi di cocaina, con grado di purezza

indeterminato, sostanza di spettanza di __________ e destinata alla vendita a

terzi;

1.1.4. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

e meglio

come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di un telefono cellulare marca Nokia 1101, con

scheda SIM Wind?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti;

visti

gli art. 12, 19, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51 e 69

CP;

19.

cifra

2.

LStup;

9.

e segg. CPP e 39

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere,

senza essere autorizzato,

sapendo o dovendo presumere che si riferiva ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone, dal marzo 2006 al 31 agosto 2006, a __________, previo acquisto della

sostanza a __________, al prezzo di fr. 50.- al grammo, da __________ e da

altri spacciatori della piazza zurighese:

1.1.1

venduto

rispettivamente ceduto, affinché procedessero alla vendita, a diversi

spacciatori locali circa 400 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr.

70.

- al grammo;

1.1.2

venduto a

vari acquirenti circa 140 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr.

100.

- al grammo;

1.1.3

acquistato e

trasportato a __________, almeno 750 grammi di cocaina, con grado di purezza

indeterminato, sostanza di spettanza di __________ e destinata alla vendita a

terzi;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di

conseguenza, AC 1 è condannato alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto (compreso quello estradizionale);

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici)

mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per

il resto è da espiare.

4.

La tassa

di giustizia di CHF 300 (trecento) e le spese processuali sono poste a carico

del condannato.

5.

È ordinata

la confisca di un telefono cellulare marca Nokia 1101, con scheda SIM Wind.

Intimazione a:

-

-

-

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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