72.2008.21
Mancato pagamento degli alimenti per la figlia per fr. 8'500, guida nonostante la revoca e elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida. Lavoro di pubblica utilità quale pena unica
24 settembre 2008Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
72.2008.21
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, PENAL
Titolo:
Mancato pagamento degli alimenti per la figlia per fr. 8'500, guida nonostante la revoca e elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida. Lavoro di pubblica utilità quale pena unica
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 91a LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto n.
72.2008.21
Lugano,
24 settembre 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Khouloud Ramella Matta Nassif, dott. jur.
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
prevenuto colpevole di:
1. trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per aver omesso, benchè ne avesse i mezzi per
farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per essa all’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli
alimenti fissati con contratto per l’obbligo del mantenimento di minori
08.03.2004 della Delegazione tutoria di Pregassona, così da essere in arretrato
per complessivi fr. 8’500.00 per il periodo 01.02.2006 – 20.02.2008;
fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;
reato previsto
dall’art. 217 CPS;
2. guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto la vettura VW Golf targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della
patente di guida , emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità
amministrativa in data 9.03.2006, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________
il 5.11.2006;
reato previsto
dall’art. 95 cifra 2 LCStr., in relazione con l’art. 45
cpv. 1 OAC;
3. elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova
del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia
ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________
il 5.11.2006;
reato previsto
dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 21/2008 del 22.2.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L’accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
§ La PC Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento, rappr. da __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
sottolinea la totale mancanza di volontà di assunzione di un serio impegno -da
parte dell’accusato- al versamento dei contributi alimentari a favore della
figlia, nonché il comportamento arrogante e bugiardo tenuto nei confronti della
forza dell’ordine. Confermato integralmente l’atto d’accusa chiede la condanna
dell’accusato ad una pena unica da espiare, omnicomprensiva, di 440 ore di
lavoro di pubblica utilità.
A nome della PC, chiede l’accoglimento delle
pretese inerenti l’importo scoperto.
§ Il Difensore, per la sua arringa, il quale giustifica il mancato
versamento dei contributi alimentari a favore della figlia con la difficile
situazione finanziaria del proprio assistito, che non permette neppure di disporre
delle risorse economiche necessarie a garantirgli il minimo vitale. Critica la
direzione unilaterale (nei confronti del proprio cliente) dell’inchiesta
penale, ripercorrendo le varie dichiarazioni dei testimoni che convergono nell’indicarlo
quale passeggero e non quale conducente del veicolo. Conclude chiedendo, quanto al primo capo di imputazione, in via principale il proscioglimento ed in via subordinata il
riconoscimento delle attenuanti della grave angustia e del sincero pentimento.
Chiede, altresì, il proscioglimento per gli altri capi d’accusa. Non si oppone
alle pretese della parte civile e, in caso di condanna, alla pena del lavoro di
pubblica utilità.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: AC
1
1. è
autore colpevole di:
1.1. trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per avere
omesso, a __________, nel periodo 1 febbraio 2006 - 20 febbraio 2008, benché
avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per
essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li ha anticipati,
gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8
marzo 2004 della Delegazione tutoria di Pregassona e arretrati per complessivi CHF
8’500.-;
1.2. guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver,
il 5 novembre 2006, a __________, condotto la vettura VW Golf targata __________
malgrado il divieto a tempo indeterminato di far uso sul territorio svizzero
della patente di guida, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità
amministrativa in data 9 marzo 2006;
1.3. elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per
essersi, il 5 novembre 2006, a __________, intenzionalmente opposto, malgrado l’avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto, alla prova del sangue o ad
un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati
dall’autorità,
e meglio come descritto
nell’atto d’accusa?
Considerandi
2.
Ha dimostrato sincero pentimento?
3.
Ha agito in stato di grave angustia?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
5.
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 20 aliquote
giornaliere di CHF 30.- cadauna di cui alla sentenza 7 marzo 2007 della Pretura
penale di Bellinzona?
6.
Deve
essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento, e se sì, in quale misura?
Considerato, in fatto ed in
diritto
1.
AC
1, oggi quasi trentaduenne, è nato in __________ dove ha assolto le scuole dell’obbligo
fino alla quarta media. Ottavo di una fratria di 12, è cresciuto in una
famiglia contadina. Racconta che, finite le scuole, ha lavorato in campagna e,
nel 1992, è emigrato per la prima volta in Svizzera, a __________, per fare il
cameriere. Nel 1998 è rientrato al suo paese, asseritamente per aiutare i
genitori nell’azienda agricola di famiglia. Nel 2000 è tornato nel nostro paese
al beneficio di un regolare permesso quale cameriere presso il ristorante __________
fin verso il 2004, in seguito, presso la __________ ed infine presso il
ristorante __________, sempre nella capitale. Racconta che all’epoca percepiva
uno stipendio lordo mensile di ca. CHF 3’000.-.
Nel 2006 è nuovamente rientrato in __________ salvo
poi ritornare in Svizzera nel novembre 2007. Senza reddito da diversi mesi,
vive presso la compagna, tale C__________, una signora di 58 anni che a suo
dire provvederebbe pure al suo sostentamento.
Dal 2006 non lavora e non percepisce stipendi
regolari. L’accusato non ha minimamente documentato e nemmeno preteso di
essersi dato da fare nella ricerca di un lavoro, limitandosi ad affermare in
ben due occasioni al Magistrato inquirente che avrebbe dovuto, di lì a poco, iniziare
un’attività lavorativa:
”
ADR: in __________ non ho un’attività lucrativa.
ADR: che ritornerò in Ticino entro fine aprile e
con il mese di maggio inizierò un’attività di autista (ho già contatto con un
datore di lavoro.)”
(MP 07.03.2007)
e
”
Da quando sono rientrato stabilmente in Ticino
non ho svolto alcuna attività lucrativa ma sto aspettando di iniziare come
cameriere ad inizio marzo presso un esercizio pubblico di __________ con il
quale sono già in contatto e la cosa dovrebbe concretizzarsi in quei termini.”
(MP 20.02.08).
Non lavorando non percepisce, ovviamente, alcuno
stipendio o indennità. A suo carico non risultano esecuzioni in corso. Sono
però stati emessi 11 atti di carenza beni dall’8 settembre 2006 al 9 settembre
2008.
per complessivi CHF 15’315.40, prevalentemente per mancato pagamento di
alimenti, di tasse, di imposte e di prestazioni mediche (doc. di. 1).
Per il resto AC 1 non è incensurato. Con sentenza
7.
marzo 2007 la Pretura penale lo ha riconosciuto colpevole di circolazione in
stato di ebrietà (reato tentato) e guida senza licenza, reati commessi il 4
gennaio 2006, condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere
di trenta franchi l’una sospesa per un periodo di tre anni ed al pagamento di
una multa di CHF 300.-. Il 9 marzo 2006 l’Ufficio giuridico della circolazione,
accertato un sospetto abuso di bevande alcoliche, gli ha imposto, a titolo
cautelativo, un divieto di circolazione su suolo elvetico a tempo
indeterminato, sottoponendolo ad una perizia presso il Centro Ingrado. Con
decisione 23 giugno 2006 lo stesso ufficio, accertata una forma di dipendenza
da alcol, gli ha intimato il divieto di circolare in Svizzera a tempo
indeterminato, una domanda di riesame non potendo essere presentata prima del
maggio 2007 e comunque solo dietro presentazione di un certificato medico
infermieristico attestante l’idoneità alla guida. AC 1 non ha mai intrapreso
alcunché per riottenere l’autorizzazione a condurre veicoli in Svizzera.
2.
Dal
profilo famigliare si segnala che entrambi i genitori sono deceduti. Alcuni
suoi fratelli vivono in __________, altri (4) sono emigrati e vivono in
Svizzera.
a) AC 1
è padre di una bambina, __________, nata il ________ da una relazione con la
signora __________. L’8 marzo 2004, dinanzi alla CTR 8, è stata stipulata tra i
genitori una convenzione di mantenimento che prevedeva un contributo alimentare
del padre a favore della figlia di CHF 300.- mensili.
Successivamente, con decisione 16 marzo 2006 (doc.
TPC 5) tale contributo alimentare è stato aumentato a CHF 500.- al mese a far
data dal marzo 2006. Sia che sia tale contributo è rimasto ben al di sotto di
quanto stabiliscono le note tabelle di Zurigo, che sono alla base dei calcoli
dei contributi alimentari stabiliti dalla prassi forense ticinese.
AC 1 non ha mai pagato con regolarità e con
tempestività i contributi alimentari a suo carico, tanto che la madre ha dovuto
rivolgersi al competente ufficio cantonale per l’anticipo degli alimenti.
Infatti a far data dal marzo 2004 è lo Stato che anticipa all’avente diritto il
contributo alimentare dovuto dall’accusato. Tale anticipo si esaurirà, come
riferito in aula dalla responsabile dell’Ufficio del sostegno sociale, nel
febbraio 2009.
L’ultimo conteggio dello scoperto fa stato, al 30
settembre 2008, di mancati pagamenti per CHF 10’606.-. In effetti AC 1,
saltuariamente, qualche versamento l’ha pure fatto, ma mai con regolarità. Ha
spiegato di non averne i mezzi e che i versamenti effettuati provengono dal
denaro che gli ha dato la sua compagna attuale. Per i dettagli sullo scoperto ad
oggi si rinvia al doc. TPC 4.
b) Il
25.
luglio 2005 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito
USSI) ha presentato una prima querela per trascuranza degli obblighi di
mantenimento per uno scoperto di oltre CHF 3’900.-. Con scritto 16 agosto 2005
il MP lo ha diffidato a regolare la pendenza, con il che il procedimento
sarebbe stato abbandonato (abbandono interno). L’accusato nemmeno ha ritirato
la raccomandata tant’è che si è resa necessaria la ricerca di soggiorno, fino a
quando, il 7 settembre 2005, all’entrata dal valico doganale di __________, è
stato fermato e controllato dalle GDF alle quali ha riferito di risiedere all’indirizzo
presso il quale era ricercato (AI 5). Il 30 settembre 2005 gli è stata
nuovamente intimata la medesima diffida allo stesso indirizzo e, ancora una
volta, la missiva non è stata ritirata. La stessa gli è poi stata spedita per
posta semplice il 4 ottobre seguente.
Il 21 novembre 2005 il MP lo convocava per essere
interrogato il 15 dicembre successivo. Lo stesso giorno l’USSI lo avvertiva che
lo scoperto era nel frattempo aumentato a CHF 5'436.15. Il 16 febbraio 2006 AC 1 veniva nuovamente convocato al MP per il 14 marzo 2006. Nel frattempo, l’8 marzo 2006, l’USSI
aggiornava la querela a CHF 6'360.15. Non comparso all’audizione senza alcuna
giustificazione, il MP ordinava, il 22 marzo 2006, la sua comparizione forzata
per il 24 aprile successivo, data in cui, finalmente, l’inquirente ha potuto
procedere al suo interrogatorio. Nel frattempo lo scoperto veniva aggiornato a
CHF 5'366.60 a motivo di alcuni saltuari versamenti derivanti da trattenute di
salario o da saldi di esecuzioni ad opera dello stesso debitore grazie alla
generosità dell’amica C__________ presso la quale si era nel frattempo
trasferito.
In occasione del citato interrogatorio AC 1 ha dichiarato la sua totale disponibilità a saldare lo scoperto e di volersi accordare con la madre
della piccola affinché gli alimenti venissero in futuro versati direttamente a
lei senza passare per l’USSI. Così lo stesso accusato:
”
Entro il 5 maggio 2006 prenderò contatto ancora
con la signora __________ ed in particolare per saldare tutti gli arretrati che
dovrebbero ammontare a ca. fr. 2’000.-- compresa la mensilità di maggio 2006.
Non appena ricevuti i fr. 4’190.-- dall’UEF la
signora __________ provvederà a ritirare il precetto esecutivo.
Se entro il 5 maggio 2006 provvederò a versare i
fr. 2’000.-- la signora __________ non spiccherà più alcun precetto relativo
agli arretrati.
Inoltre, ancora nei prossimi giorni contatterò la
signora __________ al fine che quest’ultima rinunci all’anticipo alimenti a
partire dal prossimo giugno 2006, per il motivo che cercherò di trovare un
accordo con la stessa nel senso che provvederò io personalmente a versare gli
alimenti dovuti e quindi di non più rivolgersi all’Ufficio anticipo alimenti.”
(MP 24.04.2006).
c) AC 1
non ha tenuto fede, almeno non completamente, alle sue promesse. E’ vero che
già il giorno dopo, ossia il 25 aprile 2006, ha provveduto a versare, tramite l’UE, l’importo di CHF 4’260.- messogli a disposizione da C__________, ma successivamente
ha versato unicamente CHF 1’000.- l’8 agosto 2006 e, poi, ha eseguito ulteriori
quattro versamenti per il tramite del suo legale, avv. DF 1, il 21 settembre,
il 10 ottobre ed il 12 dicembre dell’anno dopo e, ultimamente, il 23 settembre
u.s.
Nel frattempo, il 24 luglio 2006, l’USSI ha
aggiornato la querela di ulteriori CHF 3’000.- e, il 10 ottobre 2006, di
ulteriori CHF 1’500.-, dopo che, il 14 settembre 2006, il MP lo aveva
nuovamente convocato per il 22 settembre seguente. L’audizione è infatti stata sospesa
in attesa di capire se, finalmente, l’accusato si sarebbe messo in regola con
pagamenti regolari.
Constatato come in realtà così non è stato, l’USSI
avendo aggiornato la querela di ulteriori CHF 2’500.-, è stato nuovamente
citato il 26 febbraio 2007 per il 7 (recte: 5?) marzo successivo. Così lo
stesso AC 1 al PP nell’AI 26 (recante sulla prima pagina la data del 5 marzo e,
sulle seconda del 7 marzo 2007, senza che l’interrogatorio sia durato oltre le
48.
ore!):
”
Ero al corrente che dovevo pagare gli alimenti.
La signora __________ fornisce l’aggiornamento a
tutt’oggi che porta il dovuto a CHF 7’000.-- (dovuto da febbraio 2006 al
31.03
) Sentito quanto sopra, il verbalizzante mi chiede come mai non abbia
preso nuovamente contatto precedentemente con l’ufficio denunciante per poter
procedere al rimborso come d’altronde già concordato.
Rispondo che non ho preso contatto, come
concordato, con la signora __________ in quanto mi trovo in __________ ed ho la
mamma che sta male.
ADR: che effettivamente avrei potuto telefonare,
ma non l’ho fatto.
ADR: che ritornerò in Ticino entro fine aprile e
con il mese di maggio inizierò un’attività di autista (ho già contatto con un
datore di lavoro). Entro fine maggio prenderò contatto con l’Ufficio denunciante
(signora __________) per poter stabilire il dovuto mensile. Cercherò di
liquidare appena possibile il debito.
Vengo informato dall’interrogante che qualora non
adempirò a questo mio formale impegno sarò fatto oggetto di sanzione penale per
non aver pagato, benchè ne avessi avuto la possibilità, gli alimenti a mia
figlia. Questo alla prima comunicazione proveniente dall’Ufficio denunciante
che dovesse segnalare il mancato rispetto dell’impegno.”
d) Il
30.
maggio 2007 l’USSI informava il MP che l’accusato si era presentato all’appuntamento
fissato e che aveva formulato una proposta di rimborso, chiedendo nel contempo
di tenere in sospeso il procedimento. Ancora una volta però AC 1 non ha tenuto
fede all’impegno assunto e, finalmente, stufo di un tira e molla senza fine, l’USSI,
con scritto 16 luglio 2007 al MP, ha chiesto di riattivare il procedimento.
L’accusato è stato nuovamente sentito dal PP il
20.
febbraio 2008 ed ha spiegato il mancato pagamento degli alimenti con le
-solite- difficoltà economiche dovute alla
mancanza di un lavoro e, quindi, di un reddito. In quell’occasione ha
riconosciuto lo scoperto così come presentato dall’USSI:
”
Prendo atto dal PP che da un aggiornamento
richiesto al Servizio ricupero alimenti, l’ammontare dell’arretrato a mio carico
è a tutt’oggi di fr. 8’500.- (mi viene consegnata copia seduta stante del
resoconto datato 19.02.2008). Riconosco essere questo l’ammontare effettivo
dello scoperto e come risulta dal resoconto io ho effettivamente versato un
complessivo di fr. 4’000.00 fra agosto e dicembre 2007 (pari a fr. 1’000.00
mensili, salvo per il mese di novembre). Questi soldi mi sono stati prestati
dalla mia convivente che pure lei non lavora ma riceve gli alimenti dal suo ex
marito.”
(MP 20.02.2008).
3.
a) Con
decreto d’accusa 30 luglio 2007 il MP lo ha riconosciuto colpevole di
violazione dell’art. 217 CP per non avere prestato gli alimenti dovuti dal 1°
febbraio 2006 a tutto luglio 2007 e ha proposto la sua condanna a trenta
aliquote giornaliere di CHF 30.- l’una con la condizionale per due anni, senza
menzionare che si tratterebbe di una pena addizionale a quella di cui al citato
DA del 7 marzo 2007. L’accusato ha fatto opposizione.
b) Tale
procedimento si è, inoltre, sovrapposto ad un altro, per titolo di circolazione
nonostante la revoca ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità
alla guida per fatti avvenuti il 5 novembre 2006, sfociato nel DA 8 ottobre
2007.
mediante il quale, il PP ne ha proposto la condanna a 60 aliquote
giornaliere da CHF 50.- l’una con la condizionale per tre anni nonché al
pagamento di una multa di CHF 5’000.- con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento sarebbe stata commutata in una pena detentiva di 5 giorni. Anche
contro tale proposta di pena l’accusato ha elevato opposizione.
Ricevuti gli atti, con sentenza del 9 gennaio
2008, il Presidente della Pretura Penale, constatato come -trattandosi di due
proposte di pena completamente addizionali a quella precedente- la procedura
esuli dalle sue competenze, ha annullato i DA ed ha retrocesso gli incarti al
PP perché facesse luogo ad atto di accusa. Questi, non ritenendo di poter
comprimere il tutto in una pena unica che non esorbitasse le competenze del già
adito tribunale, ha quindi emesso l’atto di accusa citato in ingresso.
c) Per
l’art. 217 CP, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono
imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo,
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria (cpv. 1). Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai
servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della
famiglia (cpv. 2)
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire
in modo chiaro ed indiscutibile che il debitore degli alimenti è tenuto a
contribuire verso gli aventi diritto secondo quanto egli può guadagnare con un
impegno proporzionato ai suoi obblighi ed alle sue forze, e non in base ad un
effettivo guadagno minore o inesistente (Rep 1985 p. 87; DTF 101 IV 52; CCRP 23
settembre 1993 in re K.).
Nella fattispecie basta la constatazione che, per
il periodo oggetto del procedimento, l’accusato non ha mai intrapreso nulla per
assicurarsi un reddito regolare e, quindi, per far costantemente fronte agli
obblighi di mantenimento della figlia. Non ha in realtà mai svolto attività
lavorative che non fossere sporadiche né si è degnato di attivamente cercare un
serio posto di lavoro. Egli ha, invece, preferito non fare nulla o quasi, farsi
mantenere dall’amica e ricorrere alla di lei generosità per, ogni tanto, versare allo Stato gli alimenti anticipati all’avente diritto.
Con il che il reato va confermato senza ulteriori
considerazioni.
4.
Per
quanto concerne le imputazioni di cui ai n. 2 e 3 dell’atto di accusa, AC 1 ha contestato di essere stato al volante della vettura della compagna e di aver, quindi, commesso i
reati ascrittigli. A suo dire, il veicolo è sempre stato guidato dal fratello F__________.
Questo giudice non ha creduto alla versione dell’imputato
ed ha accertato, come constatato dalla Polizia, che almeno la manovra di
entrata dalla strada pubblica nel posteggio e, in seguito, di parcheggio del
veicolo è stata eseguita dall’accusato.
a) La
mattina del 5 novembre 2006 una pattuglia della Polizia comunale di __________
notava circolare il veicolo VW Golf __________ intestato a C__________ la
quale, proprio due giorni prima, era stata fermata dagli agenti alla guida
dello stesso veicolo in stato di ebrietà e quindi fatta oggetto di revoca
cautelare della licenza di condurre. Temendo che alla guida vi fosse, anche in
quell’occasione, la stessa donna gli agenti della comunale diramavano la
relativa segnalazione. Il veicolo veniva, quindi, avvistato nei pressi del
Viale __________. All’altezza dell’entrata del borgo si fermava e dallo stesso
scendevano alcune persone, salvo poi ripartire per essere posteggiato all’interno
del parcheggio a lato del negozio __________ SA. Gli agenti hanno quindi
constatato che il veicolo è stato parcheggiato dallo stesso AC 1, qui accusato,
precisando di aver visto scendere dalla vettura solo e soltanto lo stesso imputato.
Quest’ultimo, contestando di aver guidato la
vettura, si è pure rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilirne
l’eventuale ebrietà. A suo dire, come confermato dalla sua amica e dal
fratello, alla guida vi sarebbe sempre stato quest’ultimo ed egli avrebbe preso
posto e sarebbe sempre rimasto sul sedile anteriore del passeggero, come
confermato pure dal gerente della discoteca presso la quale avevano passato la
serata.
b) C__________
abita in Via __________ e usufruisce di un parcheggio che si trova nella
stradina privata sita all’altezza di Viale __________. Per accedervi occorre
oltrepassare una barriera che viene azionata da una chiave. Sia detto chiaramente:
prima di entrare nell’area privata, l’automobilista deve sostare ancora sulla
via pubblica e azionare la barriera. La situazione dei luoghi è ben raffigurata
dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa sub. AI 3 e conferma che
chi si ferma all’ingresso dell’area del posteggio con la barriera abbassata ancora
si trova sulla pubblica via. Aggiungasi che, sia che sia, nemmeno il parcheggio
può definirsi “zona privata” non accessibile al pubblico trattandosi di una via
il cui accesso è possibile ad un numero indeterminato di persone, soprattutto
pedoni, in loco essendo ubicato un negozio con tanto di vetrine ed una
videoteca e non esistendo alcun segnale chiaro o impedimento fisico che ne
vieti l’accesso (cfr. Bussy/Rusconi, CSCR, N. 3 ad art. 1).
c) Quella
sera C__________ e AC 1 attorno alle 23:00 si recarono presso la discoteca __________.
In precedenza si erano casualmente incontrati con il fratello dell’accusato, F__________,
a __________. Non si sa con precisione dove avvenne quell’incontro. F__________
aveva parcheggiato il suo veicolo in un posteggio pubblico nei pressi dell’abitazione
della C__________. Fatto sta che i tre rimasero in detto EP fino alla chiusura,
verso le 05:00, allorquando presero il veicolo dells C__________ e decisero di
rientrare. Con loro vi era pure tale H__________.
d) Al
momento di lasciare la discoteca, come riferito dal gerente del locale (che non
ha saputo tuttavia dire chi vi fosse al volante), AC 1 -anche perché non
completamente sobrio- avrebbe preso posto sul sedile anteriore del passeggero:
”
D1: Lei, in qualità di testimone oculare, chi
ha visto salire sul sedile
anteriore
sinistro - lato conducente e condurre il veicolo in questione?
R1: Non
lo so, posso unicamente confermare con certezza che il AC 1 era seduto sul
sedile anteriore destro e che non conduceva lui il veicolo.
D2: Mi
sa dire chi era al volante della vettura?
R2: No,
in quanto la mia attenzione era unicamente rivolta al AC 1 che in quel mentre
mi salutava.
(…)
D4: Lei,
al termine della nottata, era assonnato e forse un po’ annebbiato dai fumi dell’alcol?
R4: Non
ero completamente sobrio ed ero un po’ assonnato, questo lo posso dire, ma
torno a ribadire che sono convinto di aver notato AC 1 seduto sul sedile
anteriore destro. Non posso chiaramente sapere se, una volta che si sono
allontanati col veicolo, il AC 1 si sia poi messo al volante della vettura di
proprietà della C__________.”
Tale circostanza sarebbe confermata pure dal dire
della C__________ e del fratello F__________.
In particolare questi ultimi hanno riferito,
dapprima in una dichiarazione scritta prodotta agli atti dal difensore il 7
marzo 2007 ed in seguito in Polizia, che F__________ sarebbe sempre stato al
volante della vettura, mentre l’imputato non sarebbe sceso all’entrata del
parcheggio -come invece la C__________ e l’H__________ - perché stava
telefonando con il cellulare. Quanto al fatto di essere sceso dalla parte del
conducente, l’accusato ha spiegato che, terminata la telefonata, non ha potuto
utilizzare la portiera del passeggero poiché l’auto era stata parcheggiata
vicino ad una catena che impediva l’uscita, così come indicato sulle foto
prodotte dal suo difensore.
Così la C__________ in Polizia:
”
A condurre il veicolo era sempre il F __________.
Preciso che, la disposizione interna dei passeggeri era così organizzata: la
sottoscritta unitamente al signora H__________ eravamo seduti sui sedili
posteriori mentre sui sedili anteriori, prendevano posto il AC 1 con il
fratello F__________ alla guida di detto mezzo. Preciso che, durante tutto il
tragitto, non ci siamo mai fermati e che la disposizione interna è rimasta
invariata.
Una volta giunti su Viale __________, il F__________,
arrestava temporaneamente la VW davanti alla barriera che da l’accesso al mio
parcheggio privato, quindi l’autovettura si trovava già con i pneumatici
anteriori sul marciapiede. Dalla vettura scendevo io ed il H__________.”
Posta di fronte alle constatazioni della Polizia,
ha risposto:
”
D2: Chi è che ha proceduto con la manovra
parcheggio?
R2: Il
guidatore, vale a dire il F__________.
D3: Per
quale motivo il passeggero anteriore destro, AC 1, non è sceso dalla vettura?
R3: In
quanto lo stesso stava telefonando.
D4: Il
sottoscritto, unitamente al collega, abbiamo constatato ben altra cosa: abbiamo
notato la VW Golf arrestarsi su Viale __________ e che dalla stessa scendevano
alcuni occupanti - in quel mentre ci si trovava a poche decine di metri di
distanza col nostro veicolo di servizio. Si notava in seguito, sempre lo stesso
veicolo, compiere una manovra di svolta a sinistra - in quel mentre ci si
trovava a pochi metri di distanza e ci si apprestava a scendere dalla nostra
autovettura.
Ci
si avvicinava quindi a piedi progressivamente verso la VW Golf mentre questa
era in procinto di parcheggiare. Ad un certo momento il veicolo si arrestava e
spegneva il motore. Dall’abitacolo scendeva il AC 1 che, vedendoci, assumeva da
subito un comportamento molto aggressivo nei nostri confronti.
Come
mi spiega che la sola persona da noi vista parcheggiare e successivamente
scendere dalla parte del conducente era il AC 1?
R4: Per
me, invece, è sempre stato F__________ a condurre e parcheggiare il veicolo.
D5: E’
possibile che, mentre Lei si apprestava scendere dalla vettura che si trovava
ancora su Viale __________, il conducente ed il passeggero anteriore destro, si
siano scambiati di posto, o meglio che il F__________ abbia parcheggiato il
veicolo davanti alla barriera del parcheggio privato e si sia poi allontanato a
piedi?
R5: No
in nessun modo.
D6: Da
parte nostra non abbiamo mai perso di vista la VW sino al suo arresto nel
parcheggio privato ed abbiamo visto, quando eravamo a qualche metro di
distanza, ed abbiamo visto unicamente scendere dalla vettura il AC 1. Come si
spiega questo fatto?
R6: Perché
il AC 1 non potendo scendere dalla sua parte a causa di una catena di
delimitazione del posto, è stato costretto a scendere dalla parte del
conducente.
D7: Perché
allora il AC 1 non è sceso prima dal veicolo, unitamente a lei ed al H__________,
evitando così inutili fatiche?
R7: Capita
spesso che il AC 1 si comporti in questo modo.”
(PS 25.06.2007).
Posta di fronte alla domanda di sapere se ha
costantemente visto il veicolo dall’entrata del parcheggio fino al termine
della manovra di posteggio, ha risposto negativamente:
”
R12: Non ricordo se ho controllato sempre “visivamente”
il veicolo
sino al termine
della sua corsa nel parcheggio privato. Escludo nella maniera più
assoluta che si possano essere scambiati di
posto.”
F__________ dal canto suo ha raccontato agli agenti di essere sempre stato lui al volante. Posto di fronte a
precise contestazioni da parte della Polizia, ha perso la pazienza, si è
rifiutato di firmare il verbale ed ha lasciato gli uffici “perché ho altre
cose da fare” (PS 23.05.2007).
H__________, benché
citato -ben quattro volte- a comparire in Polizia per essere interrogato, non è
mai comparso. Nemmeno ha rilasciato dichiarazioni scritte come invece hanno
fatto F__________ e la C__________.
e) Gli
agenti di Polizia intervenuti hanno riferito nel loro rapporto di essere stati
avvertiti dalla Polizia comunale che la titolare del veicolo Golf __________
era in revoca e di aver visto lo stesso veicolo transitare in quel di __________.
Lo hanno quindi seguito e raggiunto prima che si fermasse per aprire la
barriera e, quindi, per far scendere i passeggeri. Dal momento in cui lo hanno
visto transitare, non lo hanno più perso di vista. Hanno quindi visto scendere
alcune persone e, per finire, hanno constatato che dal veicolo, dalla parte del
conducente, dopo la manovra di posteggio, è sceso unicamente il AC 1:
”
Mentre ci si trovava appostati su Viale __________,
una pattuglia della Polizia Comunale di __________ ci comunicava di aver notato
circolare per le vie della città il veicolo appartenente alla C__________
(persona colpita da revoca della licenza di condurre la sera prima in quanto trovata positiva alla prova etanografica).
Verso le ore 05.20, sempre su Viale __________,
si incrociava il veicolo segnalato. In quella occasione, non si poteva vedere
con certezza chi fosse alla guida in quel momento. Si decideva quindi di
seguire il veicolo da una distanza di circa 10 metri in quanto tra il veicolo della C__________ e il nostro vi era un’altra vettura.
Il mezzo meccanico prima dei “cippi” di metallo
posati su Viale __________ (entrata borgo) svoltava a sinistra fermandosi
davanti all’entrata di un parcheggio privato dotato di barriera (il veicolo si
arrestava poco prima del marciapiede esistente).
Dalla VW Golf scendevano alcune persone, che si allontanavano
a piedi in direzione del borgo. La barriera parcheggio si apriva e a quel
punto, ci si avvicinava, ci si fermava e dopo essere scesi dal veicolo di
servizio si seguiva a piedi da distanza ravvicinata il mezzo meccanico fino
alla sua manovra finale del parcheggio.
Facciamo notare inoltre che da parte nostra non è
stato mai perso di vista il veicolo dal momento in cui si è iniziato a seguirlo
sino alla manovra finale nel parcheggio in questione.
L’autovettura si fermava, il motore e le luci si
spegnevano e dalla parte del conducente scendeva il denunciato AC 1.
Dopo aver appurato che nel veicolo non vi fossero
altre persone, si decideva di procedere all’identificazione del conducente e al
relativo controllo della licenza di condurre.
In un primo momento il conducente si rifiutava di
esibire la licenza di condurre ed i documenti, si decideva quindi di allarmare
tramite centrale operativa una pattuglia della Polizia Comunale di __________
quale rinforzo.
In un secondo tempo, il rubricato, esibiva su nostra
insistenza quanto da noi richiesto.
Si identificava quindi il conducente e unica
persona nel veicolo nel AC 1, e vedendo che lo stesso era colpito da revoca
della licenza di condurre, si rientrava in ufficio per gli accertamenti di
rito.
In sede, il denunciato si rifiutava di sottoporsi
alla prova etanografica, alla visita medica, al prelievo del sangue e di
firmare il verbale e i documenti.”
(AI 6).
f) Nulla
in atti permette anche solo di dubitare che gli agenti non abbiano riportato i
fatti in modo fedele e conforme alla realtà. Innanzi tutto era stata loro
segnalata l’ipotesi che fosse la C__________ al volante, cosa a quel momento
più facilmente immaginabile. Non sono quindi intervenuti, come sembra insinuare
l’accusato, per “incastrarlo”: di lui e della sua presenza, al momento dell’intervento,
nulla sapevano. Del resto, avessero gli agenti davvero inteso incastrare l’accusato,
avrebbero detto più semplicemente di averlo visto guidare. Invece hanno
correttamente riferito quanto hanno visto e meglio che il veicolo è entrato nel
posteggio ed è stato parcheggiato da una sola persona, e meglio quella che è
scesa al momento del loro intervento.
In definitiva decisivo è l’accertamento degli
agenti, che non hanno perso di vista il veicolo nemmeno quando si è fermato per
entrare nel posteggio, che dall’auto è sceso solo il AC 1, che altro non poteva
essere che la persona che ha guidato la vettura perlomeno dalla fermata prima
di entrare nel posteggio fino al parcheggio stesso.
g) Le
versioni dei testi C__________ e F__________ sono apparse del tutto
opportunistiche e di comodo.
La donna sapeva perfettamente che, concedendo la
guida del suo veicolo ad una persona che sapeva non avere il permesso di
condurre, sarebbe incorsa anche lei in un’infrazione. Aggiungasi che la C__________
è la compagna di vita dell’imputato, lo mantiene e paga per lui -ogni tanto- anche gli alimenti per la figlia. In altri termini si può anche comprendere che in lei
prevalgano gli affetti e che voglia coprirlo ed evitargli conseguenze penali.
Quanto a F__________ non va innanzi tutto
sottovalutato che è il fratello dell’accusato e che, di conseguenza, anche per
lui si può capire che voglia sottrarre il fratello ad un procedimento penale, tanto più che a lui nulla costava dire di essere stato alla guida in quanto, astemio, il
controllo dell’alcolemia sarebbe risultato di sicuro negativo. Ma la sua
credibilità è minata dall’atteggiamento da lui assunto in Polizia in occasione
del suo interrogatorio allorquando, posto di fronte a precise contestazioni
degli agenti, si è spazientito ed ha lasciato gli uffici senza nemmeno firmare
il verbale:
”
D2: Il sottoscritto, unitamente al collega,
abbiamo constatato ben
altra
cosa: abbiamo notato la VW Golf arrestarsi su Viale __________ e che dalla
stessa scendevano alcuni occupanti - in quel mentre ci si trovava a poche
decine di metri di distanza col nostro veicolo di servizio. Si notava in
seguito, sempre lo stesso veicolo, compiere una manovra di svolta a sinistra -
in quel mentre ci si trovava a pochi metri di distanza e ci si apprestava a
scendere dalla nostra autovettura.
Ci
si avvicinava quindi a piedi progressivamente verso la VW Golf mentre questa
era in procinto di parcheggiare. Ad un certo momento il veicolo si arrestava e
spegneva il motore. Dall’abitacolo scendeva suo fratello AC 1 che, vedendoci,
assumeva da subito un comportamento molto aggressivo nei nostri confronti.
Come
mi spiega che la sola persona da noi vista parcheggiare e successivamente
scendere dalla parte del conducente era suo fratello AC 1?
R2: Posso
confermare con certezza che il sottoscritto ha condotto il veicolo dalla
discoteca __________ sino al parcheggio della C__________ sito in Viale __________
e che mio fratello è rimasto nell’abitacolo quale passeggero anteriore a
telefonare e che lo stesso, per uscire dalla vettura, è stato costretto passare
dalla portiera anteriore sinistra - lato conducente. Dichiaro che quella notte
mio fratello non ha condotto veicolo alcuno.
D3: Da
parte nostra, le facciamo notare che gli agenti intervenuti non hanno mai perso
di vista il veicolo nella manovra finale di parcheggio. Dallo stesso usciva
dalla parte del conducente unicamente suo fratello.
Facciamo
notare inoltre, che lei è giunto sul posto del controllo dopo alcuni minuti, a
bordo di un’altra vettura, questo significa che lei era già sceso in precedenza
dal mezzo meccanico e che alla guida vi era suo fratello e non lei come ha
dichiarato nella seconda risposta.
Cosa
ha da enunciare in merito?
R3: Che
ho parcheggiato personalmente il veicolo e che mi sono allontanato a prendere
la mia autovettura che era parcheggiata nei pressi della Posta sita appunto in
Viale __________.
D4: Lei
è stato visto dagli agenti intervenuti arrivare dopo alcuni minuti sul posto
del controllo ma non è stato visto scendere dal veicolo una volta parcheggiato.
Ci sta prendendo per bugiardi?
R4: Non
voglio aggiungere altro, ho portato il veicolo sino al parcheggio e vi ho
lasciato all’interno le chiavi. Spettava poi a mio fratello chiudere il mezzo a
chiave e consegnare la stessa alla C__________. Io vi ho visto transitare col
vostro veicolo di servizio più o meno quando mi trovavo all’altezza della Posta
in Viale __________. Premetto che ho visto transitare un solo veicolo della Polizia.
D5: Per
quale motivo mi ha precedentemente dichiarato che ha visto transitare alcuni
veicoli della Polizia?
R5: Premetto
che precedentemente mi sono sbagliato, non erano alcuni veicoli ma era
unicamente un veicolo della Polizia che in quel momento ho visto transitare in
direzione del parcheggio.
Le
facciamo notare che il veicolo da lei visto transitare su Viale __________ era
quello di supporto della Polizia Comunale di __________ (veicolo giunto in
seguito). Noi eravamo già sul posto e abbiamo constatato quello già detto in
precedenza.
Non
ho altro da aggiungere e fate quello che volete, non firmo nessun documento e
lascio questo ufficio d’interrogatorio perché ho altre cose da fare.”
(PS 23.05.2007).
h) Per
finire nemmeno la versione del AC 1 può dirsi verosimile né tantomeno credibile.
Egli in aula ha in effetti giustificato il fatto
di non essere sceso dal veicolo con gli altri passeggeri seduti sui sedili
posteriori perché stava telefonando e non voleva che i due dietro sentissero la
conversazione. La cosa appare del tutto inverosimile: a parte il fatto che non
ha minimamente dimostrato di essere davvero stato al telefono (circostanza che avrebbe
potuto facilmente documentare producendo i tabulati telefonici dell’utenza in
suo uso), nulla gli impediva di scendere, appartarsi e continuare a conversare
senza che gli altri sentissero.
Così come è poco verosimile la storia della
catena. E’ vero che, così come ritratto nelle fotografie prodotte dalla difesa,
vicino alla portiera di destra vi è una catena, ma non si tratta di un oggetto
rigido e consente un certo margine di movimento all’apertura della portiera di
guisa che, con la dovuta cautela, senza fare maggiore fatica di quella che fa
chi vuole scendere dall’altra parte, avrebbe potuto comunque uscire dalla parte
del passeggero.
Per finire nemmeno le versioni dei due fratelli
coincidono nella misura in cui AC 1 ha riferito che il fratello sarebbe andato
via dopo l’intervento della Polizia, mentre F__________ ha detto di avere visto
gli agenti solo dopo essersi recato a prendere il suo veicolo. Sia che sia, gli
agenti di Polizia lo hanno visto solo dopo che questi aveva preso la sua auto,
di guisa che, anche su questo punto, la versione di AC 1 si rivela del tutto
inveritiera.
i) Ne
discende che AC 1, che ha guidato il veicolo nonostante il divieto inflittogli
dalla competente autorità e che ha rifiutato di sottoporsi a qualsiasi
controllo volto ad accertare il suo stato di idoneità alla guida, si è reso
colpevole dei reati ascrittigli.
5.
Confermate
le imputazioni, in punto alla commisurazione della pena deve valere quanto segue:
Come ancora recentemente ribadito dalla CCRP
(sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è
essenziale, come lo era sotto l’egida del vecchio art. 63 CP. L’art. 47 CP determina
la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza
relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale
per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori:
le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità
del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato
ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità
del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito,
il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o
psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,
pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati -sempre secondo la
citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione
da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali
precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47
con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.
289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della
pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli
obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc.
(DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005
del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1
con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n.
53.
seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che
esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF
118.
IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di
trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare
ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che
ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva
disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,
ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità
soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44
consid. 2c pag. 47).
Venisse applicato il previgente diritto, per la
gravità della colpa si giustificherebbe la pena della detenzione per tre mesi e
la revoca della precedente sospensione condizionale. In effetti l’accusato ha dimostrato
un malvolere nel sottrarsi all’obbligo di pagamento degli alimenti ed una
mancanza di assunzione di responsabilità per i reati di circolazione che non
hanno da essere ulteriormente motivati, bastando la constatazione dell’oziosità,
da una parte, e del tentativo di truccare le carte, dall’altra. Ad aggravare la
colpa vi è, di poi, il concorso dei reati ed il fatto che AC 1 non può dirsi
completamente incensurato, avendo delinquito a cavallo della precedente
condanna. Infine AC 1 appare piuttosto un lavativo, non lavora e non ha, in
concreto, voglia di lavorare.
Senonchè il nuovo diritto, con il più ampio
catalogo di sanzioni, con il meccanismo della pena unica (art. 46 e 49 CP) e
con la rinuncia a prevedere automaticamente la revoca della precedente
condizionale, è senz’altro da considerare lex mitior (DTF 6B.447/2007).
Considerato come l’accusato al dibattimento ha
espressamente dichiarato il suo accordo a prestare lavoro di pubblica utilità,
ben si giustifica di condannarlo alle corrispondenti ore previste per tale
sanzione e meglio 360, a valersi quale pena unica.
6.
Resta
per finire la questione della sospensione condizionale. Analogamente alla
previgente normativa, anche con il nuovo diritto (art. 42 cpv. 1 CP) il
criterio determinante per la sospensione condizionale della pena è costituito
dalla prognosi (sentenza del Tribunale federale 6S.492/2006 del 20 marzo 2007,
consid. 4.4). Tuttavia, mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva
una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato,
secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn,
La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis
partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi
previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento
giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)
più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come
previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in
assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,
come ad esempio il pericolo di recidiva
(Tag/ Manhart, op. cit., n. 2.1 pag. 38-39).
La prognosi dell’imputato si rivela del tutto
infausta. Giovane, egli è senza lavoro da diverso tempo. Invece di cercare un’occupazione,
nonostante le sue dichiarazioni secondo cui avrebbe già dovuto riprendere a
fare il cameriere, preferisce farsi mantenere dall’amica molto più anziana di
lui. Nonostante diverse diffide, non ha mai pagato regolarmente gli alimenti e
nemmeno il suo comportamento lascia intendere, in concreto, che in futuro lo
farà con costanza. Qualche pagamento qua e là, peraltro attingendo a denaro
datogli dall’amica, non basta per far ritenere che in futuro egli si assumerà
finalmente le responsabilità dell’essere padre. In realtà non lavora perché non
ne ha voglia, diversamente un impiego quale cameriere lo avrebbe senz’altro
trovato, invece nemmeno lo ha cercato. Del resto, quello della ristorazione è
un settore che, notoriamente, conosce una disoccupazione semmai stagionale, di
guisa che all’accusato non sarebbe certo stato difficile trovarsi un lavoro e
quindi maturare un termine quadro che gli consentisse eventualmente di
percepire le indennità di disoccupazione. Non lavorando, non esercitando alcuna
attività, egli non potrà contare, da solo, sui mezzi necessari a garantire il
pagamento degli alimenti, ma conterà, semmai, ancora sulla generosità e sulla
benevolenza dell’amica, che tuttavia non basta, di tutta evidenza, a garantire
alla piccola regolari entrate per il suo sostentamento. In altri termini, e detto più semplicemente, tutto fa intendere che la bambina non riceverà nemmeno
in futuro il regolare pagamento del pur modesto contributo alimentare. Una
volta cessato l’anticipo dello Stato, finirà in assistenza.
Ad confermare ulteriormente la prognosi negativa
vi è il comportamento assunto nell’ambito dei reati di circolazione: non solo AC
1.
non ha rispettato il divieto di circolazione impostogli dalle autorità, ma ha
addirittura cercato di imbrogliare, di truccare le carte sostenendo fino in
fondo di non aver guidato lui, polemizzando con gli agenti, sottraendosi ai
necessari controlli ed accusando per finire gli agenti di aver commesso, nei
fatti, un reato grave come l’abuso di autorità. In realtà AC 1 ha dimostrato assoluta mancanza di assunzione di responsabilità, ciò che rafforza la prognosi
negativa. Ne discende che la pena deve essere interamente da espiare. Del resto
tale sanzione appare del tutto conforme ai principi del nuovo diritto che
privilegia la risocializzazione del reo: pur essendo impresa ardua, essa deve
per finire contribuire a far capire a AC 1 che deve mettersi a lavorare.
7.
Le
spese sono a carico dell’accusato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP). Le
pretese di parte civile, peraltro ammesse dalla stessa difesa, vanno
riconosciute così come formulate, dedotto il versamento di CHF 1’000.-
effettuato dopo l’ultimo conteggio determinante.
rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno
che ai quesiti n. 2., n. 3. e n. 4.;
visti gli artt. 12, 30, 31, 37, 38, 47, 49, 51 e 217 CP;
91a cpv. 1 e 95
cifra 2 LCS;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per
avere omesso, a __________, nel periodo 1 febbraio 2006 - 20 febbraio 2008, benché
avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per
essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li ha anticipati,
gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8
marzo 2004 della Delegazione tutoria di Pregassona e arretrati per complessivi CHF
8’500.-;
1.2
guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver, il 5
novembre 2006, a __________, condotto la vettura VW Golf targata __________
malgrado il divieto a tempo indeterminato di far uso sul territorio svizzero
della patente di guida, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa
in data 9 marzo 2006;
1.3
elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per
essersi, il 5 novembre 2006, a __________, intenzionalmente opposto, malgrado l’avvertimento
sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto, alla prova del sangue o ad
un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati
dall’autorità,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di conseguenza, richiamata la sentenza 7
marzo 2007 della Pretura penale di Bellinzona, AC 1, è condannato a
prestare 360 (trecentosessanta) ore di lavoro di pubblica utilità, a valersi
quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente
dell’art. 49 cpv. 2 CP.
3.
AC 1 è
inoltre condannato a versare alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento un’indennità di CHF 7’500.- a titolo di risarcimento del
danno.
4.
La tassa
di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico
del condannato.
5.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per
cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al
Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro
venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
”
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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