Lexipedia

Decisione

72.2008.21

Mancato pagamento degli alimenti per la figlia per fr. 8'500, guida nonostante la revoca e elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida. Lavoro di pubblica utilità quale pena unica

24 settembre 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è

autore colpevole di:

1.1. trascuranza

degli obblighi di mantenimento

per avere

omesso, a __________, nel periodo 1 febbraio 2006 - 20 febbraio 2008, benché

avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per

essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li ha anticipati,

gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8

marzo 2004 della Delegazione tutoria di Pregassona e arretrati per complessivi CHF

8’500.-;

1.2. guida

senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver,

il 5 novembre 2006, a __________, condotto la vettura VW Golf targata __________

malgrado il divieto a tempo indeterminato di far uso sul territorio svizzero

della patente di guida, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità

amministrativa in data 9 marzo 2006;

1.3. elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per

essersi, il 5 novembre 2006, a __________, intenzionalmente opposto, malgrado l’avvertimento

sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto, alla prova del sangue o ad

un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati

dall’autorità,

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa?

Considerandi

2.

Ha dimostrato sincero pentimento?

3.

Ha agito in stato di grave angustia?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

5.

Deve

essere revocata la sospensione condizionale della pena di 20 aliquote

giornaliere di CHF 30.- cadauna di cui alla sentenza 7 marzo 2007 della Pretura

penale di Bellinzona?

6.

Deve

essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento, e se sì, in quale misura?

Considerato, in fatto ed in

diritto

1.

AC

1, oggi quasi trentaduenne, è nato in __________ dove ha assolto le scuole dell’obbligo

fino alla quarta media. Ottavo di una fratria di 12, è cresciuto in una

famiglia contadina. Racconta che, finite le scuole, ha lavorato in campagna e,

nel 1992, è emigrato per la prima volta in Svizzera, a __________, per fare il

cameriere. Nel 1998 è rientrato al suo paese, asseritamente per aiutare i

genitori nell’azienda agricola di famiglia. Nel 2000 è tornato nel nostro paese

al beneficio di un regolare permesso quale cameriere presso il ristorante __________

fin verso il 2004, in seguito, presso la __________ ed infine presso il

ristorante __________, sempre nella capitale. Racconta che all’epoca percepiva

uno stipendio lordo mensile di ca. CHF 3’000.-.

Nel 2006 è nuovamente rientrato in __________ salvo

poi ritornare in Svizzera nel novembre 2007. Senza reddito da diversi mesi,

vive presso la compagna, tale C__________, una signora di 58 anni che a suo

dire provvederebbe pure al suo sostentamento.

Dal 2006 non lavora e non percepisce stipendi

regolari. L’accusato non ha minimamente documentato e nemmeno preteso di

essersi dato da fare nella ricerca di un lavoro, limitandosi ad affermare in

ben due occasioni al Magistrato inquirente che avrebbe dovuto, di lì a poco, iniziare

un’attività lavorativa:

ADR: in __________ non ho un’attività lucrativa.

ADR: che ritornerò in Ticino entro fine aprile e

con il mese di maggio inizierò un’attività di autista (ho già contatto con un

datore di lavoro.)”

(MP 07.03.2007)

e

Da quando sono rientrato stabilmente in Ticino

non ho svolto alcuna attività lucrativa ma sto aspettando di iniziare come

cameriere ad inizio marzo presso un esercizio pubblico di __________ con il

quale sono già in contatto e la cosa dovrebbe concretizzarsi in quei termini.”

(MP 20.02.08).

Non lavorando non percepisce, ovviamente, alcuno

stipendio o indennità. A suo carico non risultano esecuzioni in corso. Sono

però stati emessi 11 atti di carenza beni dall’8 settembre 2006 al 9 settembre

2008.

per complessivi CHF 15’315.40, prevalentemente per mancato pagamento di

alimenti, di tasse, di imposte e di prestazioni mediche (doc. di. 1).

Per il resto AC 1 non è incensurato. Con sentenza

7.

marzo 2007 la Pretura penale lo ha riconosciuto colpevole di circolazione in

stato di ebrietà (reato tentato) e guida senza licenza, reati commessi il 4

gennaio 2006, condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere

di trenta franchi l’una sospesa per un periodo di tre anni ed al pagamento di

una multa di CHF 300.-. Il 9 marzo 2006 l’Ufficio giuridico della circolazione,

accertato un sospetto abuso di bevande alcoliche, gli ha imposto, a titolo

cautelativo, un divieto di circolazione su suolo elvetico a tempo

indeterminato, sottoponendolo ad una perizia presso il Centro Ingrado. Con

decisione 23 giugno 2006 lo stesso ufficio, accertata una forma di dipendenza

da alcol, gli ha intimato il divieto di circolare in Svizzera a tempo

indeterminato, una domanda di riesame non potendo essere presentata prima del

maggio 2007 e comunque solo dietro presentazione di un certificato medico

infermieristico attestante l’idoneità alla guida. AC 1 non ha mai intrapreso

alcunché per riottenere l’autorizzazione a condurre veicoli in Svizzera.

2.

Dal

profilo famigliare si segnala che entrambi i genitori sono deceduti. Alcuni

suoi fratelli vivono in __________, altri (4) sono emigrati e vivono in

Svizzera.

a) AC 1

è padre di una bambina, __________, nata il ________ da una relazione con la

signora __________. L’8 marzo 2004, dinanzi alla CTR 8, è stata stipulata tra i

genitori una convenzione di mantenimento che prevedeva un contributo alimentare

del padre a favore della figlia di CHF 300.- mensili.

Successivamente, con decisione 16 marzo 2006 (doc.

TPC 5) tale contributo alimentare è stato aumentato a CHF 500.- al mese a far

data dal marzo 2006. Sia che sia tale contributo è rimasto ben al di sotto di

quanto stabiliscono le note tabelle di Zurigo, che sono alla base dei calcoli

dei contributi alimentari stabiliti dalla prassi forense ticinese.

AC 1 non ha mai pagato con regolarità e con

tempestività i contributi alimentari a suo carico, tanto che la madre ha dovuto

rivolgersi al competente ufficio cantonale per l’anticipo degli alimenti.

Infatti a far data dal marzo 2004 è lo Stato che anticipa all’avente diritto il

contributo alimentare dovuto dall’accusato. Tale anticipo si esaurirà, come

riferito in aula dalla responsabile dell’Ufficio del sostegno sociale, nel

febbraio 2009.

L’ultimo conteggio dello scoperto fa stato, al 30

settembre 2008, di mancati pagamenti per CHF 10’606.-. In effetti AC 1,

saltuariamente, qualche versamento l’ha pure fatto, ma mai con regolarità. Ha

spiegato di non averne i mezzi e che i versamenti effettuati provengono dal

denaro che gli ha dato la sua compagna attuale. Per i dettagli sullo scoperto ad

oggi si rinvia al doc. TPC 4.

b) Il

25.

luglio 2005 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito

USSI) ha presentato una prima querela per trascuranza degli obblighi di

mantenimento per uno scoperto di oltre CHF 3’900.-. Con scritto 16 agosto 2005

il MP lo ha diffidato a regolare la pendenza, con il che il procedimento

sarebbe stato abbandonato (abbandono interno). L’accusato nemmeno ha ritirato

la raccomandata tant’è che si è resa necessaria la ricerca di soggiorno, fino a

quando, il 7 settembre 2005, all’entrata dal valico doganale di __________, è

stato fermato e controllato dalle GDF alle quali ha riferito di risiedere all’indirizzo

presso il quale era ricercato (AI 5). Il 30 settembre 2005 gli è stata

nuovamente intimata la medesima diffida allo stesso indirizzo e, ancora una

volta, la missiva non è stata ritirata. La stessa gli è poi stata spedita per

posta semplice il 4 ottobre seguente.

Il 21 novembre 2005 il MP lo convocava per essere

interrogato il 15 dicembre successivo. Lo stesso giorno l’USSI lo avvertiva che

lo scoperto era nel frattempo aumentato a CHF 5'436.15. Il 16 febbraio 2006 AC 1 veniva nuovamente convocato al MP per il 14 marzo 2006. Nel frattempo, l’8 marzo 2006, l’USSI

aggiornava la querela a CHF 6'360.15. Non comparso all’audizione senza alcuna

giustificazione, il MP ordinava, il 22 marzo 2006, la sua comparizione forzata

per il 24 aprile successivo, data in cui, finalmente, l’inquirente ha potuto

procedere al suo interrogatorio. Nel frattempo lo scoperto veniva aggiornato a

CHF 5'366.60 a motivo di alcuni saltuari versamenti derivanti da trattenute di

salario o da saldi di esecuzioni ad opera dello stesso debitore grazie alla

generosità dell’amica C__________ presso la quale si era nel frattempo

trasferito.

In occasione del citato interrogatorio AC 1 ha dichiarato la sua totale disponibilità a saldare lo scoperto e di volersi accordare con la madre

della piccola affinché gli alimenti venissero in futuro versati direttamente a

lei senza passare per l’USSI. Così lo stesso accusato:

Entro il 5 maggio 2006 prenderò contatto ancora

con la signora __________ ed in particolare per saldare tutti gli arretrati che

dovrebbero ammontare a ca. fr. 2’000.-- compresa la mensilità di maggio 2006.

Non appena ricevuti i fr. 4’190.-- dall’UEF la

signora __________ provvederà a ritirare il precetto esecutivo.

Se entro il 5 maggio 2006 provvederò a versare i

fr. 2’000.-- la signora __________ non spiccherà più alcun precetto relativo

agli arretrati.

Inoltre, ancora nei prossimi giorni contatterò la

signora __________ al fine che quest’ultima rinunci all’anticipo alimenti a

partire dal prossimo giugno 2006, per il motivo che cercherò di trovare un

accordo con la stessa nel senso che provvederò io personalmente a versare gli

alimenti dovuti e quindi di non più rivolgersi all’Ufficio anticipo alimenti.”

(MP 24.04.2006).

c) AC 1

non ha tenuto fede, almeno non completamente, alle sue promesse. E’ vero che

già il giorno dopo, ossia il 25 aprile 2006, ha provveduto a versare, tramite l’UE, l’importo di CHF 4’260.- messogli a disposizione da C__________, ma successivamente

ha versato unicamente CHF 1’000.- l’8 agosto 2006 e, poi, ha eseguito ulteriori

quattro versamenti per il tramite del suo legale, avv. DF 1, il 21 settembre,

il 10 ottobre ed il 12 dicembre dell’anno dopo e, ultimamente, il 23 settembre

u.s.

Nel frattempo, il 24 luglio 2006, l’USSI ha

aggiornato la querela di ulteriori CHF 3’000.- e, il 10 ottobre 2006, di

ulteriori CHF 1’500.-, dopo che, il 14 settembre 2006, il MP lo aveva

nuovamente convocato per il 22 settembre seguente. L’audizione è infatti stata sospesa

in attesa di capire se, finalmente, l’accusato si sarebbe messo in regola con

pagamenti regolari.

Constatato come in realtà così non è stato, l’USSI

avendo aggiornato la querela di ulteriori CHF 2’500.-, è stato nuovamente

citato il 26 febbraio 2007 per il 7 (recte: 5?) marzo successivo. Così lo

stesso AC 1 al PP nell’AI 26 (recante sulla prima pagina la data del 5 marzo e,

sulle seconda del 7 marzo 2007, senza che l’interrogatorio sia durato oltre le

48.

ore!):

Ero al corrente che dovevo pagare gli alimenti.

La signora __________ fornisce l’aggiornamento a

tutt’oggi che porta il dovuto a CHF 7’000.-- (dovuto da febbraio 2006 al

31.03

) Sentito quanto sopra, il verbalizzante mi chiede come mai non abbia

preso nuovamente contatto precedentemente con l’ufficio denunciante per poter

procedere al rimborso come d’altronde già concordato.

Rispondo che non ho preso contatto, come

concordato, con la signora __________ in quanto mi trovo in __________ ed ho la

mamma che sta male.

ADR: che effettivamente avrei potuto telefonare,

ma non l’ho fatto.

ADR: che ritornerò in Ticino entro fine aprile e

con il mese di maggio inizierò un’attività di autista (ho già contatto con un

datore di lavoro). Entro fine maggio prenderò contatto con l’Ufficio denunciante

(signora __________) per poter stabilire il dovuto mensile. Cercherò di

liquidare appena possibile il debito.

Vengo informato dall’interrogante che qualora non

adempirò a questo mio formale impegno sarò fatto oggetto di sanzione penale per

non aver pagato, benchè ne avessi avuto la possibilità, gli alimenti a mia

figlia. Questo alla prima comunicazione proveniente dall’Ufficio denunciante

che dovesse segnalare il mancato rispetto dell’impegno.”

d) Il

30.

maggio 2007 l’USSI informava il MP che l’accusato si era presentato all’appuntamento

fissato e che aveva formulato una proposta di rimborso, chiedendo nel contempo

di tenere in sospeso il procedimento. Ancora una volta però AC 1 non ha tenuto

fede all’impegno assunto e, finalmente, stufo di un tira e molla senza fine, l’USSI,

con scritto 16 luglio 2007 al MP, ha chiesto di riattivare il procedimento.

L’accusato è stato nuovamente sentito dal PP il

20.

febbraio 2008 ed ha spiegato il mancato pagamento degli alimenti con le

-solite- difficoltà economiche dovute alla

mancanza di un lavoro e, quindi, di un reddito. In quell’occasione ha

riconosciuto lo scoperto così come presentato dall’USSI:

Prendo atto dal PP che da un aggiornamento

richiesto al Servizio ricupero alimenti, l’ammontare dell’arretrato a mio carico

è a tutt’oggi di fr. 8’500.- (mi viene consegnata copia seduta stante del

resoconto datato 19.02.2008). Riconosco essere questo l’ammontare effettivo

dello scoperto e come risulta dal resoconto io ho effettivamente versato un

complessivo di fr. 4’000.00 fra agosto e dicembre 2007 (pari a fr. 1’000.00

mensili, salvo per il mese di novembre). Questi soldi mi sono stati prestati

dalla mia convivente che pure lei non lavora ma riceve gli alimenti dal suo ex

marito.”

(MP 20.02.2008).

3.

a) Con

decreto d’accusa 30 luglio 2007 il MP lo ha riconosciuto colpevole di

violazione dell’art. 217 CP per non avere prestato gli alimenti dovuti dal 1°

febbraio 2006 a tutto luglio 2007 e ha proposto la sua condanna a trenta

aliquote giornaliere di CHF 30.- l’una con la condizionale per due anni, senza

menzionare che si tratterebbe di una pena addizionale a quella di cui al citato

DA del 7 marzo 2007. L’accusato ha fatto opposizione.

b) Tale

procedimento si è, inoltre, sovrapposto ad un altro, per titolo di circolazione

nonostante la revoca ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità

alla guida per fatti avvenuti il 5 novembre 2006, sfociato nel DA 8 ottobre

2007.

mediante il quale, il PP ne ha proposto la condanna a 60 aliquote

giornaliere da CHF 50.- l’una con la condizionale per tre anni nonché al

pagamento di una multa di CHF 5’000.- con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento sarebbe stata commutata in una pena detentiva di 5 giorni. Anche

contro tale proposta di pena l’accusato ha elevato opposizione.

Ricevuti gli atti, con sentenza del 9 gennaio

2008, il Presidente della Pretura Penale, constatato come -trattandosi di due

proposte di pena completamente addizionali a quella precedente- la procedura

esuli dalle sue competenze, ha annullato i DA ed ha retrocesso gli incarti al

PP perché facesse luogo ad atto di accusa. Questi, non ritenendo di poter

comprimere il tutto in una pena unica che non esorbitasse le competenze del già

adito tribunale, ha quindi emesso l’atto di accusa citato in ingresso.

c) Per

l’art. 217 CP, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono

imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria (cpv. 1). Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai

servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della

famiglia (cpv. 2)

La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire

in modo chiaro ed indiscutibile che il debitore degli alimenti è tenuto a

contribuire verso gli aventi diritto secondo quanto egli può guadagnare con un

impegno proporzionato ai suoi obblighi ed alle sue forze, e non in base ad un

effettivo guadagno minore o inesistente (Rep 1985 p. 87; DTF 101 IV 52; CCRP 23

settembre 1993 in re K.).

Nella fattispecie basta la constatazione che, per

il periodo oggetto del procedimento, l’accusato non ha mai intrapreso nulla per

assicurarsi un reddito regolare e, quindi, per far costantemente fronte agli

obblighi di mantenimento della figlia. Non ha in realtà mai svolto attività

lavorative che non fossere sporadiche né si è degnato di attivamente cercare un

serio posto di lavoro. Egli ha, invece, preferito non fare nulla o quasi, farsi

mantenere dall’amica e ricorrere alla di lei generosità per, ogni tanto, versare allo Stato gli alimenti anticipati all’avente diritto.

Con il che il reato va confermato senza ulteriori

considerazioni.

4.

Per

quanto concerne le imputazioni di cui ai n. 2 e 3 dell’atto di accusa, AC 1 ha contestato di essere stato al volante della vettura della compagna e di aver, quindi, commesso i

reati ascrittigli. A suo dire, il veicolo è sempre stato guidato dal fratello F__________.

Questo giudice non ha creduto alla versione dell’imputato

ed ha accertato, come constatato dalla Polizia, che almeno la manovra di

entrata dalla strada pubblica nel posteggio e, in seguito, di parcheggio del

veicolo è stata eseguita dall’accusato.

a) La

mattina del 5 novembre 2006 una pattuglia della Polizia comunale di __________

notava circolare il veicolo VW Golf __________ intestato a C__________ la

quale, proprio due giorni prima, era stata fermata dagli agenti alla guida

dello stesso veicolo in stato di ebrietà e quindi fatta oggetto di revoca

cautelare della licenza di condurre. Temendo che alla guida vi fosse, anche in

quell’occasione, la stessa donna gli agenti della comunale diramavano la

relativa segnalazione. Il veicolo veniva, quindi, avvistato nei pressi del

Viale __________. All’altezza dell’entrata del borgo si fermava e dallo stesso

scendevano alcune persone, salvo poi ripartire per essere posteggiato all’interno

del parcheggio a lato del negozio __________ SA. Gli agenti hanno quindi

constatato che il veicolo è stato parcheggiato dallo stesso AC 1, qui accusato,

precisando di aver visto scendere dalla vettura solo e soltanto lo stesso imputato.

Quest’ultimo, contestando di aver guidato la

vettura, si è pure rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilirne

l’eventuale ebrietà. A suo dire, come confermato dalla sua amica e dal

fratello, alla guida vi sarebbe sempre stato quest’ultimo ed egli avrebbe preso

posto e sarebbe sempre rimasto sul sedile anteriore del passeggero, come

confermato pure dal gerente della discoteca presso la quale avevano passato la

serata.

b) C__________

abita in Via __________ e usufruisce di un parcheggio che si trova nella

stradina privata sita all’altezza di Viale __________. Per accedervi occorre

oltrepassare una barriera che viene azionata da una chiave. Sia detto chiaramente:

prima di entrare nell’area privata, l’automobilista deve sostare ancora sulla

via pubblica e azionare la barriera. La situazione dei luoghi è ben raffigurata

dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa sub. AI 3 e conferma che

chi si ferma all’ingresso dell’area del posteggio con la barriera abbassata ancora

si trova sulla pubblica via. Aggiungasi che, sia che sia, nemmeno il parcheggio

può definirsi “zona privata” non accessibile al pubblico trattandosi di una via

il cui accesso è possibile ad un numero indeterminato di persone, soprattutto

pedoni, in loco essendo ubicato un negozio con tanto di vetrine ed una

videoteca e non esistendo alcun segnale chiaro o impedimento fisico che ne

vieti l’accesso (cfr. Bussy/Rusconi, CSCR, N. 3 ad art. 1).

c) Quella

sera C__________ e AC 1 attorno alle 23:00 si recarono presso la discoteca __________.

In precedenza si erano casualmente incontrati con il fratello dell’accusato, F__________,

a __________. Non si sa con precisione dove avvenne quell’incontro. F__________

aveva parcheggiato il suo veicolo in un posteggio pubblico nei pressi dell’abitazione

della C__________. Fatto sta che i tre rimasero in detto EP fino alla chiusura,

verso le 05:00, allorquando presero il veicolo dells C__________ e decisero di

rientrare. Con loro vi era pure tale H__________.

d) Al

momento di lasciare la discoteca, come riferito dal gerente del locale (che non

ha saputo tuttavia dire chi vi fosse al volante), AC 1 -anche perché non

completamente sobrio- avrebbe preso posto sul sedile anteriore del passeggero:

D1: Lei, in qualità di testimone oculare, chi

ha visto salire sul sedile

anteriore

sinistro - lato conducente e condurre il veicolo in questione?

R1: Non

lo so, posso unicamente confermare con certezza che il AC 1 era seduto sul

sedile anteriore destro e che non conduceva lui il veicolo.

D2: Mi

sa dire chi era al volante della vettura?

R2: No,

in quanto la mia attenzione era unicamente rivolta al AC 1 che in quel mentre

mi salutava.

(…)

D4: Lei,

al termine della nottata, era assonnato e forse un po’ annebbiato dai fumi dell’alcol?

R4: Non

ero completamente sobrio ed ero un po’ assonnato, questo lo posso dire, ma

torno a ribadire che sono convinto di aver notato AC 1 seduto sul sedile

anteriore destro. Non posso chiaramente sapere se, una volta che si sono

allontanati col veicolo, il AC 1 si sia poi messo al volante della vettura di

proprietà della C__________.”

Tale circostanza sarebbe confermata pure dal dire

della C__________ e del fratello F__________.

In particolare questi ultimi hanno riferito,

dapprima in una dichiarazione scritta prodotta agli atti dal difensore il 7

marzo 2007 ed in seguito in Polizia, che F__________ sarebbe sempre stato al

volante della vettura, mentre l’imputato non sarebbe sceso all’entrata del

parcheggio -come invece la C__________ e l’H__________ - perché stava

telefonando con il cellulare. Quanto al fatto di essere sceso dalla parte del

conducente, l’accusato ha spiegato che, terminata la telefonata, non ha potuto

utilizzare la portiera del passeggero poiché l’auto era stata parcheggiata

vicino ad una catena che impediva l’uscita, così come indicato sulle foto

prodotte dal suo difensore.

Così la C__________ in Polizia:

A condurre il veicolo era sempre il F __________.

Preciso che, la disposizione interna dei passeggeri era così organizzata: la

sottoscritta unitamente al signora H__________ eravamo seduti sui sedili

posteriori mentre sui sedili anteriori, prendevano posto il AC 1 con il

fratello F__________ alla guida di detto mezzo. Preciso che, durante tutto il

tragitto, non ci siamo mai fermati e che la disposizione interna è rimasta

invariata.

Una volta giunti su Viale __________, il F__________,

arrestava temporaneamente la VW davanti alla barriera che da l’accesso al mio

parcheggio privato, quindi l’autovettura si trovava già con i pneumatici

anteriori sul marciapiede. Dalla vettura scendevo io ed il H__________.”

Posta di fronte alle constatazioni della Polizia,

ha risposto:

D2: Chi è che ha proceduto con la manovra

parcheggio?

R2: Il

guidatore, vale a dire il F__________.

D3: Per

quale motivo il passeggero anteriore destro, AC 1, non è sceso dalla vettura?

R3: In

quanto lo stesso stava telefonando.

D4: Il

sottoscritto, unitamente al collega, abbiamo constatato ben altra cosa: abbiamo

notato la VW Golf arrestarsi su Viale __________ e che dalla stessa scendevano

alcuni occupanti - in quel mentre ci si trovava a poche decine di metri di

distanza col nostro veicolo di servizio. Si notava in seguito, sempre lo stesso

veicolo, compiere una manovra di svolta a sinistra - in quel mentre ci si

trovava a pochi metri di distanza e ci si apprestava a scendere dalla nostra

autovettura.

Ci

si avvicinava quindi a piedi progressivamente verso la VW Golf mentre questa

era in procinto di parcheggiare. Ad un certo momento il veicolo si arrestava e

spegneva il motore. Dall’abitacolo scendeva il AC 1 che, vedendoci, assumeva da

subito un comportamento molto aggressivo nei nostri confronti.

Come

mi spiega che la sola persona da noi vista parcheggiare e successivamente

scendere dalla parte del conducente era il AC 1?

R4: Per

me, invece, è sempre stato F__________ a condurre e parcheggiare il veicolo.

D5: E’

possibile che, mentre Lei si apprestava scendere dalla vettura che si trovava

ancora su Viale __________, il conducente ed il passeggero anteriore destro, si

siano scambiati di posto, o meglio che il F__________ abbia parcheggiato il

veicolo davanti alla barriera del parcheggio privato e si sia poi allontanato a

piedi?

R5: No

in nessun modo.

D6: Da

parte nostra non abbiamo mai perso di vista la VW sino al suo arresto nel

parcheggio privato ed abbiamo visto, quando eravamo a qualche metro di

distanza, ed abbiamo visto unicamente scendere dalla vettura il AC 1. Come si

spiega questo fatto?

R6: Perché

il AC 1 non potendo scendere dalla sua parte a causa di una catena di

delimitazione del posto, è stato costretto a scendere dalla parte del

conducente.

D7: Perché

allora il AC 1 non è sceso prima dal veicolo, unitamente a lei ed al H__________,

evitando così inutili fatiche?

R7: Capita

spesso che il AC 1 si comporti in questo modo.”

(PS 25.06.2007).

Posta di fronte alla domanda di sapere se ha

costantemente visto il veicolo dall’entrata del parcheggio fino al termine

della manovra di posteggio, ha risposto negativamente:

R12: Non ricordo se ho controllato sempre “visivamente”

il veicolo

sino al termine

della sua corsa nel parcheggio privato. Escludo nella maniera più

assoluta che si possano essere scambiati di

posto.”

F__________ dal canto suo ha raccontato agli agenti di essere sempre stato lui al volante. Posto di fronte a

precise contestazioni da parte della Polizia, ha perso la pazienza, si è

rifiutato di firmare il verbale ed ha lasciato gli uffici “perché ho altre

cose da fare” (PS 23.05.2007).

H__________, benché

citato -ben quattro volte- a comparire in Polizia per essere interrogato, non è

mai comparso. Nemmeno ha rilasciato dichiarazioni scritte come invece hanno

fatto F__________ e la C__________.

e) Gli

agenti di Polizia intervenuti hanno riferito nel loro rapporto di essere stati

avvertiti dalla Polizia comunale che la titolare del veicolo Golf __________

era in revoca e di aver visto lo stesso veicolo transitare in quel di __________.

Lo hanno quindi seguito e raggiunto prima che si fermasse per aprire la

barriera e, quindi, per far scendere i passeggeri. Dal momento in cui lo hanno

visto transitare, non lo hanno più perso di vista. Hanno quindi visto scendere

alcune persone e, per finire, hanno constatato che dal veicolo, dalla parte del

conducente, dopo la manovra di posteggio, è sceso unicamente il AC 1:

Mentre ci si trovava appostati su Viale __________,

una pattuglia della Polizia Comunale di __________ ci comunicava di aver notato

circolare per le vie della città il veicolo appartenente alla C__________

(persona colpita da revoca della licenza di condurre la sera prima in quanto trovata positiva alla prova etanografica).

Verso le ore 05.20, sempre su Viale __________,

si incrociava il veicolo segnalato. In quella occasione, non si poteva vedere

con certezza chi fosse alla guida in quel momento. Si decideva quindi di

seguire il veicolo da una distanza di circa 10 metri in quanto tra il veicolo della C__________ e il nostro vi era un’altra vettura.

Il mezzo meccanico prima dei “cippi” di metallo

posati su Viale __________ (entrata borgo) svoltava a sinistra fermandosi

davanti all’entrata di un parcheggio privato dotato di barriera (il veicolo si

arrestava poco prima del marciapiede esistente).

Dalla VW Golf scendevano alcune persone, che si allontanavano

a piedi in direzione del borgo. La barriera parcheggio si apriva e a quel

punto, ci si avvicinava, ci si fermava e dopo essere scesi dal veicolo di

servizio si seguiva a piedi da distanza ravvicinata il mezzo meccanico fino

alla sua manovra finale del parcheggio.

Facciamo notare inoltre che da parte nostra non è

stato mai perso di vista il veicolo dal momento in cui si è iniziato a seguirlo

sino alla manovra finale nel parcheggio in questione.

L’autovettura si fermava, il motore e le luci si

spegnevano e dalla parte del conducente scendeva il denunciato AC 1.

Dopo aver appurato che nel veicolo non vi fossero

altre persone, si decideva di procedere all’identificazione del conducente e al

relativo controllo della licenza di condurre.

In un primo momento il conducente si rifiutava di

esibire la licenza di condurre ed i documenti, si decideva quindi di allarmare

tramite centrale operativa una pattuglia della Polizia Comunale di __________

quale rinforzo.

In un secondo tempo, il rubricato, esibiva su nostra

insistenza quanto da noi richiesto.

Si identificava quindi il conducente e unica

persona nel veicolo nel AC 1, e vedendo che lo stesso era colpito da revoca

della licenza di condurre, si rientrava in ufficio per gli accertamenti di

rito.

In sede, il denunciato si rifiutava di sottoporsi

alla prova etanografica, alla visita medica, al prelievo del sangue e di

firmare il verbale e i documenti.”

(AI 6).

f) Nulla

in atti permette anche solo di dubitare che gli agenti non abbiano riportato i

fatti in modo fedele e conforme alla realtà. Innanzi tutto era stata loro

segnalata l’ipotesi che fosse la C__________ al volante, cosa a quel momento

più facilmente immaginabile. Non sono quindi intervenuti, come sembra insinuare

l’accusato, per “incastrarlo”: di lui e della sua presenza, al momento dell’intervento,

nulla sapevano. Del resto, avessero gli agenti davvero inteso incastrare l’accusato,

avrebbero detto più semplicemente di averlo visto guidare. Invece hanno

correttamente riferito quanto hanno visto e meglio che il veicolo è entrato nel

posteggio ed è stato parcheggiato da una sola persona, e meglio quella che è

scesa al momento del loro intervento.

In definitiva decisivo è l’accertamento degli

agenti, che non hanno perso di vista il veicolo nemmeno quando si è fermato per

entrare nel posteggio, che dall’auto è sceso solo il AC 1, che altro non poteva

essere che la persona che ha guidato la vettura perlomeno dalla fermata prima

di entrare nel posteggio fino al parcheggio stesso.

g) Le

versioni dei testi C__________ e F__________ sono apparse del tutto

opportunistiche e di comodo.

La donna sapeva perfettamente che, concedendo la

guida del suo veicolo ad una persona che sapeva non avere il permesso di

condurre, sarebbe incorsa anche lei in un’infrazione. Aggiungasi che la C__________

è la compagna di vita dell’imputato, lo mantiene e paga per lui -ogni tanto- anche gli alimenti per la figlia. In altri termini si può anche comprendere che in lei

prevalgano gli affetti e che voglia coprirlo ed evitargli conseguenze penali.

Quanto a F__________ non va innanzi tutto

sottovalutato che è il fratello dell’accusato e che, di conseguenza, anche per

lui si può capire che voglia sottrarre il fratello ad un procedimento penale, tanto più che a lui nulla costava dire di essere stato alla guida in quanto, astemio, il

controllo dell’alcolemia sarebbe risultato di sicuro negativo. Ma la sua

credibilità è minata dall’atteggiamento da lui assunto in Polizia in occasione

del suo interrogatorio allorquando, posto di fronte a precise contestazioni

degli agenti, si è spazientito ed ha lasciato gli uffici senza nemmeno firmare

il verbale:

D2: Il sottoscritto, unitamente al collega,

abbiamo constatato ben

altra

cosa: abbiamo notato la VW Golf arrestarsi su Viale __________ e che dalla

stessa scendevano alcuni occupanti - in quel mentre ci si trovava a poche

decine di metri di distanza col nostro veicolo di servizio. Si notava in

seguito, sempre lo stesso veicolo, compiere una manovra di svolta a sinistra -

in quel mentre ci si trovava a pochi metri di distanza e ci si apprestava a

scendere dalla nostra autovettura.

Ci

si avvicinava quindi a piedi progressivamente verso la VW Golf mentre questa

era in procinto di parcheggiare. Ad un certo momento il veicolo si arrestava e

spegneva il motore. Dall’abitacolo scendeva suo fratello AC 1 che, vedendoci,

assumeva da subito un comportamento molto aggressivo nei nostri confronti.

Come

mi spiega che la sola persona da noi vista parcheggiare e successivamente

scendere dalla parte del conducente era suo fratello AC 1?

R2: Posso

confermare con certezza che il sottoscritto ha condotto il veicolo dalla

discoteca __________ sino al parcheggio della C__________ sito in Viale __________

e che mio fratello è rimasto nell’abitacolo quale passeggero anteriore a

telefonare e che lo stesso, per uscire dalla vettura, è stato costretto passare

dalla portiera anteriore sinistra - lato conducente. Dichiaro che quella notte

mio fratello non ha condotto veicolo alcuno.

D3: Da

parte nostra, le facciamo notare che gli agenti intervenuti non hanno mai perso

di vista il veicolo nella manovra finale di parcheggio. Dallo stesso usciva

dalla parte del conducente unicamente suo fratello.

Facciamo

notare inoltre, che lei è giunto sul posto del controllo dopo alcuni minuti, a

bordo di un’altra vettura, questo significa che lei era già sceso in precedenza

dal mezzo meccanico e che alla guida vi era suo fratello e non lei come ha

dichiarato nella seconda risposta.

Cosa

ha da enunciare in merito?

R3: Che

ho parcheggiato personalmente il veicolo e che mi sono allontanato a prendere

la mia autovettura che era parcheggiata nei pressi della Posta sita appunto in

Viale __________.

D4: Lei

è stato visto dagli agenti intervenuti arrivare dopo alcuni minuti sul posto

del controllo ma non è stato visto scendere dal veicolo una volta parcheggiato.

Ci sta prendendo per bugiardi?

R4: Non

voglio aggiungere altro, ho portato il veicolo sino al parcheggio e vi ho

lasciato all’interno le chiavi. Spettava poi a mio fratello chiudere il mezzo a

chiave e consegnare la stessa alla C__________. Io vi ho visto transitare col

vostro veicolo di servizio più o meno quando mi trovavo all’altezza della Posta

in Viale __________. Premetto che ho visto transitare un solo veicolo della Polizia.

D5: Per

quale motivo mi ha precedentemente dichiarato che ha visto transitare alcuni

veicoli della Polizia?

R5: Premetto

che precedentemente mi sono sbagliato, non erano alcuni veicoli ma era

unicamente un veicolo della Polizia che in quel momento ho visto transitare in

direzione del parcheggio.

Le

facciamo notare che il veicolo da lei visto transitare su Viale __________ era

quello di supporto della Polizia Comunale di __________ (veicolo giunto in

seguito). Noi eravamo già sul posto e abbiamo constatato quello già detto in

precedenza.

Non

ho altro da aggiungere e fate quello che volete, non firmo nessun documento e

lascio questo ufficio d’interrogatorio perché ho altre cose da fare.”

(PS 23.05.2007).

h) Per

finire nemmeno la versione del AC 1 può dirsi verosimile né tantomeno credibile.

Egli in aula ha in effetti giustificato il fatto

di non essere sceso dal veicolo con gli altri passeggeri seduti sui sedili

posteriori perché stava telefonando e non voleva che i due dietro sentissero la

conversazione. La cosa appare del tutto inverosimile: a parte il fatto che non

ha minimamente dimostrato di essere davvero stato al telefono (circostanza che avrebbe

potuto facilmente documentare producendo i tabulati telefonici dell’utenza in

suo uso), nulla gli impediva di scendere, appartarsi e continuare a conversare

senza che gli altri sentissero.

Così come è poco verosimile la storia della

catena. E’ vero che, così come ritratto nelle fotografie prodotte dalla difesa,

vicino alla portiera di destra vi è una catena, ma non si tratta di un oggetto

rigido e consente un certo margine di movimento all’apertura della portiera di

guisa che, con la dovuta cautela, senza fare maggiore fatica di quella che fa

chi vuole scendere dall’altra parte, avrebbe potuto comunque uscire dalla parte

del passeggero.

Per finire nemmeno le versioni dei due fratelli

coincidono nella misura in cui AC 1 ha riferito che il fratello sarebbe andato

via dopo l’intervento della Polizia, mentre F__________ ha detto di avere visto

gli agenti solo dopo essersi recato a prendere il suo veicolo. Sia che sia, gli

agenti di Polizia lo hanno visto solo dopo che questi aveva preso la sua auto,

di guisa che, anche su questo punto, la versione di AC 1 si rivela del tutto

inveritiera.

i) Ne

discende che AC 1, che ha guidato il veicolo nonostante il divieto inflittogli

dalla competente autorità e che ha rifiutato di sottoporsi a qualsiasi

controllo volto ad accertare il suo stato di idoneità alla guida, si è reso

colpevole dei reati ascrittigli.

5.

Confermate

le imputazioni, in punto alla commisurazione della pena deve valere quanto segue:

Come ancora recentemente ribadito dalla CCRP

(sentenza 3 agosto 2007 in re D.) la gravità della colpa individuale è

essenziale, come lo era sotto l’egida del vecchio art. 63 CP. L’art. 47 CP determina

la colpa secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza

relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale

per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori:

le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità

del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato

ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità

del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito,

il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o

psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione,

pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati -sempre secondo la

citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione

da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali

precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47

con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag.

289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all’espiazione della

pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli

obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc.

(DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4,6P.152/2005

del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1

con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n.

53.

seg.). In tutto questo insieme di circostanze il TF ha più volte detto che

esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF

118.

IV 342). Per il resto va rilevato che il principio della parità di

trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare

ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che

ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva

disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso,

ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità

soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44

consid. 2c pag. 47).

Venisse applicato il previgente diritto, per la

gravità della colpa si giustificherebbe la pena della detenzione per tre mesi e

la revoca della precedente sospensione condizionale. In effetti l’accusato ha dimostrato

un malvolere nel sottrarsi all’obbligo di pagamento degli alimenti ed una

mancanza di assunzione di responsabilità per i reati di circolazione che non

hanno da essere ulteriormente motivati, bastando la constatazione dell’oziosità,

da una parte, e del tentativo di truccare le carte, dall’altra. Ad aggravare la

colpa vi è, di poi, il concorso dei reati ed il fatto che AC 1 non può dirsi

completamente incensurato, avendo delinquito a cavallo della precedente

condanna. Infine AC 1 appare piuttosto un lavativo, non lavora e non ha, in

concreto, voglia di lavorare.

Senonchè il nuovo diritto, con il più ampio

catalogo di sanzioni, con il meccanismo della pena unica (art. 46 e 49 CP) e

con la rinuncia a prevedere automaticamente la revoca della precedente

condizionale, è senz’altro da considerare lex mitior (DTF 6B.447/2007).

Considerato come l’accusato al dibattimento ha

espressamente dichiarato il suo accordo a prestare lavoro di pubblica utilità,

ben si giustifica di condannarlo alle corrispondenti ore previste per tale

sanzione e meglio 360, a valersi quale pena unica.

6.

Resta

per finire la questione della sospensione condizionale. Analogamente alla

previgente normativa, anche con il nuovo diritto (art. 42 cpv. 1 CP) il

criterio determinante per la sospensione condizionale della pena è costituito

dalla prognosi (sentenza del Tribunale federale 6S.492/2006 del 20 marzo 2007,

consid. 4.4). Tuttavia, mentre il vecchio diritto (art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP) richiedeva

una prognosi favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato,

secondo il nuovo diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (Kuhn,

La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis

partiel, in CGS, Berna 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi

previsti dall’art. 42 cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento

giurisprudenziale che, constatata l’impossibilità di fare previsioni (positive)

più o meno sicure sul presumibile comportamento futuro del condannato come

previsto dall’art. 41 n. 1 cpv. 1 vCP, ha ammesso la prognosi favorevole in

assenza di indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero,

come ad esempio il pericolo di recidiva

(Tag/ Manhart, op. cit., n. 2.1 pag. 38-39).

La prognosi dell’imputato si rivela del tutto

infausta. Giovane, egli è senza lavoro da diverso tempo. Invece di cercare un’occupazione,

nonostante le sue dichiarazioni secondo cui avrebbe già dovuto riprendere a

fare il cameriere, preferisce farsi mantenere dall’amica molto più anziana di

lui. Nonostante diverse diffide, non ha mai pagato regolarmente gli alimenti e

nemmeno il suo comportamento lascia intendere, in concreto, che in futuro lo

farà con costanza. Qualche pagamento qua e là, peraltro attingendo a denaro

datogli dall’amica, non basta per far ritenere che in futuro egli si assumerà

finalmente le responsabilità dell’essere padre. In realtà non lavora perché non

ne ha voglia, diversamente un impiego quale cameriere lo avrebbe senz’altro

trovato, invece nemmeno lo ha cercato. Del resto, quello della ristorazione è

un settore che, notoriamente, conosce una disoccupazione semmai stagionale, di

guisa che all’accusato non sarebbe certo stato difficile trovarsi un lavoro e

quindi maturare un termine quadro che gli consentisse eventualmente di

percepire le indennità di disoccupazione. Non lavorando, non esercitando alcuna

attività, egli non potrà contare, da solo, sui mezzi necessari a garantire il

pagamento degli alimenti, ma conterà, semmai, ancora sulla generosità e sulla

benevolenza dell’amica, che tuttavia non basta, di tutta evidenza, a garantire

alla piccola regolari entrate per il suo sostentamento. In altri termini, e detto più semplicemente, tutto fa intendere che la bambina non riceverà nemmeno

in futuro il regolare pagamento del pur modesto contributo alimentare. Una

volta cessato l’anticipo dello Stato, finirà in assistenza.

Ad confermare ulteriormente la prognosi negativa

vi è il comportamento assunto nell’ambito dei reati di circolazione: non solo AC

1.

non ha rispettato il divieto di circolazione impostogli dalle autorità, ma ha

addirittura cercato di imbrogliare, di truccare le carte sostenendo fino in

fondo di non aver guidato lui, polemizzando con gli agenti, sottraendosi ai

necessari controlli ed accusando per finire gli agenti di aver commesso, nei

fatti, un reato grave come l’abuso di autorità. In realtà AC 1 ha dimostrato assoluta mancanza di assunzione di responsabilità, ciò che rafforza la prognosi

negativa. Ne discende che la pena deve essere interamente da espiare. Del resto

tale sanzione appare del tutto conforme ai principi del nuovo diritto che

privilegia la risocializzazione del reo: pur essendo impresa ardua, essa deve

per finire contribuire a far capire a AC 1 che deve mettersi a lavorare.

7.

Le

spese sono a carico dell’accusato riconosciuto colpevole (art. 9 CPP). Le

pretese di parte civile, peraltro ammesse dalla stessa difesa, vanno

riconosciute così come formulate, dedotto il versamento di CHF 1’000.-

effettuato dopo l’ultimo conteggio determinante.

rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno

che ai quesiti n. 2., n. 3. e n. 4.;

visti gli artt. 12, 30, 31, 37, 38, 47, 49, 51 e 217 CP;

91a cpv. 1 e 95

cifra 2 LCS;

9.

e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

trascuranza

degli obblighi di mantenimento

per

avere omesso, a __________, nel periodo 1 febbraio 2006 - 20 febbraio 2008, benché

avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________, e per

essa all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li ha anticipati,

gli alimenti fissati con contratto per l’obbligo di mantenimento di minori 8

marzo 2004 della Delegazione tutoria di Pregassona e arretrati per complessivi CHF

8’500.-;

1.2

guida

senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver, il 5

novembre 2006, a __________, condotto la vettura VW Golf targata __________

malgrado il divieto a tempo indeterminato di far uso sul territorio svizzero

della patente di guida, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa

in data 9 marzo 2006;

1.3

elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per

essersi, il 5 novembre 2006, a __________, intenzionalmente opposto, malgrado l’avvertimento

sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto, alla prova del sangue o ad

un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati

dall’autorità,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza, richiamata la sentenza 7

marzo 2007 della Pretura penale di Bellinzona, AC 1, è condannato a

prestare 360 (trecentosessanta) ore di lavoro di pubblica utilità, a valersi

quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente

dell’art. 49 cpv. 2 CP.

3.

AC 1 è

inoltre condannato a versare alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e

dell’inserimento un’indennità di CHF 7’500.- a titolo di risarcimento del

danno.

4.

La tassa

di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico

del condannato.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per

cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al

Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro

venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 550.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster