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Decisione

72.2008.22

Infrazione alla LStup per avere venduto 160 gr di cocaina

11 marzo 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto dall’art. 19 cifra 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 24/2008 del 25 febbraio 2008, emanato dal Procuratore

pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1

assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1

§ L'interprete IE 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:10.

Sentiti § Il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale sottolinea la facilità degli spostamenti dell’accusato nell’intera Europa

e verso la Guinea, grazie al passaporto che peraltro nella procedura d’asilo

aveva negato di possedere. Rileva come l’arresto dell’accusato sia da ricondurre

alla sorveglianza telefonica di altre persone coinvolte nell’inchiesta

Kilimangiaro. Riduce i quantitativi di cocaina a quanto ammesso dagli

acquirenti, oltre a quanto risultato dalle intercettazioni telefoniche di cui

all’AI 1 (20 gr + 5 gr), per complessivi 160 gr. Evidenzia da un lato la

credibilità delle dichiarazioni degli acquirenti, dall’altro la

contraddittorietà delle dichiarazioni dell’accusato, di cui rileva la presenza

in Ticino sin da febbraio 2007. Pone in risalto la ripetitività dell’agire

delinquenziale dell’accusato, rilevando tuttavia che i quantitativi venduti non

raggiungono la soglia posta come limite per ammettere l’infrazione aggravata.

Ritenuta da un lato l’incensuratezza dell’accusato, dall’altro il suo

atteggiamento negatorio e l’intenzione dichiarata di tornare in Europa, chiede

la conferma dell’atto di accusa, con derubricazione del reato in infrazione

semplice riferita ad un quantitativo di 160 gr, e la condanna ad una pena

detentiva di 12 mesi, da espiare. Chiede inoltre la confisca di quanto in

sequestro.

§ Il Difensore, il quale evidenzia le ammissioni, sebbene

parziali, dell’accusato. Osserva che il calcolo empirico effettuato dalla

Polizia si basa su variabili troppo incerte per essere preso in considerazione

e si rimette dunque al giudizio della Corte per la valutazione dei

quantitativi. Chiede la sospensione condizionale della pena, in vista del rimpatrio

a breve termine.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle

Parti, i seguenti

quesiti: AC

1

1. è

autore colpevole di:

1.1. infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2005 – 18 agosto 2007, a __________

ed in altre imprecisate località, venduto, in più occasioni, a

tossicodipendenti locali un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in

almeno 606,8 grammi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas”

di circa 0,7/0,8 grammi l’una, al prezzo di fr. 90.-/100.- l’una, previo

acquisto a credito della sostanza a __________ da uno spacciatore nigeriano

soprannominato “__________” ed in altre imprecisate località da altri

spacciatori africani non identificati,

1.1.2. trattasi

di infrazione aggravata siccome riferita ad un

quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio come descritto

nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale

misura?

3.

Deve

essere ordinata la confisca di:

3.1

fr.

493,85;

3.2

Euro

6,05;

3.3

un

cellulare marca Nokia 6020, con carta SIM Sunrise corrispondente al no.;

3.4

un

cellulare marca Nokia 6111, senza carta SIM;

3.5

un

cellulare marca Nokia 3100, senza carta SIM;

3.6

tre

ricevute del negozio __________, relative all’acquisto di tre cellulari;

3.7

un biglietto

aereo SN Brussel Airlines;

3.8

due chiavi

di un veicolo VW;

3.9

una tessera

SIM Sunrise con carta SIM;

3.10

una

carta SIM Talk Talk;

3.11

una

tessera SIM Arreba, senza carta SIM;

3.12

materiale

cartaceo vario;

3.13

due

chiavi?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti

dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta

della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.2. e 2;

visti

gli art. 12, 19, 40, 47, 49, 51, 69 e 70 CP;

19.

cifra 1 LStup;

9.

e segg. CPP e 39

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

AC

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti

per

avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2005 – 16 agosto 2007, a __________

ed in altre imprecisate località, venduto, in più occasioni, a

tossicodipendenti locali un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in

almeno 160 grammi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas” di

circa 0,7/0,8 grammi l’una, al prezzo di fr. 90.-/100.- l’una, previo acquisto

a credito della sostanza a __________ da uno spacciatore nigeriano

soprannominato “Andu” ed in altre imprecisate località da altri spacciatori non

identificati,

e

meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

3.

La tassa

di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico

del condannato.

4.

È ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro.

Intimazione a:

-

-

-

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 2'938.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 3'288.--

===========

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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