72.2008.22
Infrazione alla LStup per avere venduto 160 gr di cocaina
11 marzo 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2008.22
Data decisione, Autorità:
11.03.2008, PENAL
Titolo:
Infrazione alla LStup per avere venduto 160 gr di cocaina
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2008.22
Lugano,
11 marzo 2008/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e
alias
__________
detenuto dal 16 agosto 2007;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo estate 2005 – 18 agosto 2007,
a __________ ed in altre imprecisate località,
venduto, in più occasioni, a tossicodipendenti
locali e segnatamente a __________ ed altri non identificati, un imprecisato
quantitativo di cocaina valutato in almeno 606,8 grammi, con grado di purezza indeterminato,
sottoforma di “bolas” di circa 0,7/0,8 grammi l’una, al prezzo di fr.
90.-/100.- l’una,
sostanza previamente acquistata, a credito, a __________
da uno spacciatore nigeriano soprannominato “__________” ed in altre
imprecisate località, da altri spacciatori africani non identificati;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto dall’art. 19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 24/2008 del 25 febbraio 2008, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1
§ L'interprete IE 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:10.
Sentiti § Il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale sottolinea la facilità degli spostamenti dell’accusato nell’intera Europa
e verso la Guinea, grazie al passaporto che peraltro nella procedura d’asilo
aveva negato di possedere. Rileva come l’arresto dell’accusato sia da ricondurre
alla sorveglianza telefonica di altre persone coinvolte nell’inchiesta
Kilimangiaro. Riduce i quantitativi di cocaina a quanto ammesso dagli
acquirenti, oltre a quanto risultato dalle intercettazioni telefoniche di cui
all’AI 1 (20 gr + 5 gr), per complessivi 160 gr. Evidenzia da un lato la
credibilità delle dichiarazioni degli acquirenti, dall’altro la
contraddittorietà delle dichiarazioni dell’accusato, di cui rileva la presenza
in Ticino sin da febbraio 2007. Pone in risalto la ripetitività dell’agire
delinquenziale dell’accusato, rilevando tuttavia che i quantitativi venduti non
raggiungono la soglia posta come limite per ammettere l’infrazione aggravata.
Ritenuta da un lato l’incensuratezza dell’accusato, dall’altro il suo
atteggiamento negatorio e l’intenzione dichiarata di tornare in Europa, chiede
la conferma dell’atto di accusa, con derubricazione del reato in infrazione
semplice riferita ad un quantitativo di 160 gr, e la condanna ad una pena
detentiva di 12 mesi, da espiare. Chiede inoltre la confisca di quanto in
sequestro.
§ Il Difensore, il quale evidenzia le ammissioni, sebbene
parziali, dell’accusato. Osserva che il calcolo empirico effettuato dalla
Polizia si basa su variabili troppo incerte per essere preso in considerazione
e si rimette dunque al giudizio della Corte per la valutazione dei
quantitativi. Chiede la sospensione condizionale della pena, in vista del rimpatrio
a breve termine.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: AC
1
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2005 – 18 agosto 2007, a __________
ed in altre imprecisate località, venduto, in più occasioni, a
tossicodipendenti locali un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in
almeno 606,8 grammi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas”
di circa 0,7/0,8 grammi l’una, al prezzo di fr. 90.-/100.- l’una, previo
acquisto a credito della sostanza a __________ da uno spacciatore nigeriano
soprannominato “__________” ed in altre imprecisate località da altri
spacciatori africani non identificati,
1.1.2. trattasi
di infrazione aggravata siccome riferita ad un
quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone,
e meglio come descritto
nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se sì, in quale
misura?
3.
Deve
essere ordinata la confisca di:
3.1
fr.
493,85;
3.2
Euro
6,05;
3.3
un
cellulare marca Nokia 6020, con carta SIM Sunrise corrispondente al no.;
3.4
un
cellulare marca Nokia 6111, senza carta SIM;
3.5
un
cellulare marca Nokia 3100, senza carta SIM;
3.6
tre
ricevute del negozio __________, relative all’acquisto di tre cellulari;
3.7
un biglietto
aereo SN Brussel Airlines;
3.8
due chiavi
di un veicolo VW;
3.9
una tessera
SIM Sunrise con carta SIM;
3.10
una
carta SIM Talk Talk;
3.11
una
tessera SIM Arreba, senza carta SIM;
3.12
materiale
cartaceo vario;
3.13
due
chiavi?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti 1.1.2. e 2;
visti
gli art. 12, 19, 40, 47, 49, 51, 69 e 70 CP;
19.
cifra 1 LStup;
9.
e segg. CPP e 39
TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
AC
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2005 – 16 agosto 2007, a __________
ed in altre imprecisate località, venduto, in più occasioni, a
tossicodipendenti locali un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in
almeno 160 grammi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas” di
circa 0,7/0,8 grammi l’una, al prezzo di fr. 90.-/100.- l’una, previo acquisto
a credito della sostanza a __________ da uno spacciatore nigeriano
soprannominato “Andu” ed in altre imprecisate località da altri spacciatori non
identificati,
e
meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2.
Di conseguenza, AC 1 è condannato alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
3.
La tassa
di giustizia di CHF 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a carico
del condannato.
4.
È ordinata
la confisca di tutto quanto in sequestro.
Intimazione a:
-
-
-
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 2'938.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 3'288.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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