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Decisione

72.2008.3

Importazione di 1 kg di eroina

7 aprile 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. è autore

colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il

29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno

targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;

1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo

di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in

pericolo la salute di parecchie persone;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Può

beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale, e se sì, in quale misura?

4.

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di:

4.1

4 confezioni

di complessivi 1006.87 grammi di eroina?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di:

5.1

1 telefono

Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;

5.2

1 telefono

Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;

5.3

1 carta SIM

Orange;

5.4

1 carta SIM

Sunrise;

5.5

1 agenda

telefonica;

5.6

2 foglietti

con indicato un numero telefonico?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, tranne al quesito no. 2 e in modo parzialmente affermativo al

quesito no. 3

visti gli artt. 12, 34,

37, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP,

19.

cifra 1 e 2 LStup,

9.

e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il

29.09

, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno

targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza,

AC

1.

è condannato:

2.1

alla pena

detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo

di prova di tre (3) anni. Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata

la confisca e la distruzione di:

4.1

4 confezioni

di complessivi 1006.87 grammi di eroina.

5.

È ordinata

la confisca di:

5.1

1 telefono

Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;

5.2

1 telefono

Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;

5.3

1 carta SIM

Orange;

5.4

1 carta SIM

Sunrise;

5.5

1 agenda

telefonica;

5.6

2 foglietti

con indicato un numero telefonico.

6.

A crescita

in giudicato della presente, è ordinata la restituzione della cauzione

prestata, dedotto il pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il

segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 3'576.75

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 4'626.75

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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