72.2008.3
Importazione di 1 kg di eroina
7 aprile 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2008.3
Data decisione, Autorità:
07.04.2009, PENAL
Titolo:
Importazione di 1 kg di eroina
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2008.3
Lugano,
7 aprile 2009/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretario:
Saverio Pedraglio,
dott.iur.
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 29 settembre al 27 novembre 2007;
prevenuto colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di sostanza
stupefacente che sapeva o doveva sapere mettere in pericolo la salute di
diverse persone,
per avere
il 29 settembre 2007,
senza essere autorizzato,
da __________, ove si era appositamente recato,
fino a __________, valico dogana strada,
a bordo della vettura Fiat Uno targata __________5,
trasportato, detenuto ed importato sottoforma di 4 confezioni nascoste nell’imbottitura del sedile
posteriore, 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del
22/23%;
sostanza previamente ricevuta in consegna da tale
__________ con il compito di portarla in Svizzera dietro compenso di fr.
2’000.--,
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate
reato previsto:
art. 19 cifra 1 e 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2008 del 7.1.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico Moreno
Capella.
§ L'accusato AC
1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:05.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ammette che l’inchiesta avrebbe potuto approfondire di più i retroscena di
questo viaggio se ci fosse stata maggiore collaborazione da parte delle
autorità italiane e tra Cantoni. Sottolinea la gravità del fatto per il tipo e
la quantità di stupefacente e che lo scopo di mero lucro in una situazione di
assenza di bisogno economico rende la fattispecie ancora più abietta.
Soggettivamente sottolinea il carattere voluto e programmato del viaggio. In
virtù dell’incensuratezza dell’accusato, del grado di purezza dell’eroina, del
potenziale guadagno e dello scopo di lucro conclude chiedendo 36 mesi di pena
detentiva, lasciando alla Corte decidere se concedere la sospensione
condizionale parziale, e la confisca di tutto quanto sottoposto a sequestro.
§ Il Difensore, il quale conferma i fatti come emersi
dall’inchiesta ma precisa che l’accusato non sapeva il tipo ed il quantitativo
di droga sequestrata, non avendola mai vista e toccata. Sottolinea il
pentimento, la collaborazione prestata e l’indole non criminale dell’accusato.
Conclude chiedendo che si tenga conto del criterio soggettivo, dell’attenuante
del sincero pentimento, dell’ampia collaborazione e della condotta prima e dopo
il reato. Sussistendo una prognosi positiva, chiede la concessione della
sospensione condizionale con un lungo periodo di prova e la restituzione della
cauzione anticipata.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, il
29.09.2007, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno
targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;
1.1.1. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo
di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in
pericolo la salute di parecchie persone;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
Può
beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale, e se sì, in quale misura?
4.
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione di:
4.1
4 confezioni
di complessivi 1006.87 grammi di eroina?
5.
Deve
essere ordinata la confisca di:
5.1
1 telefono
Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;
5.2
1 telefono
Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;
5.3
1 carta SIM
Orange;
5.4
1 carta SIM
Sunrise;
5.5
1 agenda
telefonica;
5.6
2 foglietti
con indicato un numero telefonico?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, tranne al quesito no. 2 e in modo parzialmente affermativo al
quesito no. 3
visti gli artt. 12, 34,
37, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP,
19.
cifra 1 e 2 LStup,
9.
e segg. 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, il
29.09
, da __________ fino a __________, a bordo della vettura Fiat Uno
targata __________, trasportato, detenuto ed importato circa 1006,87 grammi di eroina con grado di purezza del 22/23%; dietro compenso di fr. 2’000.--;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di
conseguenza,
AC
1.
è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 30 (trenta) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo
di prova di tre (3) anni. Per il resto è da espiare.
4.
È ordinata
la confisca e la distruzione di:
4.1
4 confezioni
di complessivi 1006.87 grammi di eroina.
5.
È ordinata
la confisca di:
5.1
1 telefono
Nokia n. IMEI __________, con scheda n. 076/217.37.69;
5.2
1 telefono
Siemens n. IMEI __________, con scheda n. 078/623.94.17;
5.3
1 carta SIM
Orange;
5.4
1 carta SIM
Sunrise;
5.5
1 agenda
telefonica;
5.6
2 foglietti
con indicato un numero telefonico.
6.
A crescita
in giudicato della presente, è ordinata la restituzione della cauzione
prestata, dedotto il pagamento delle tasse e delle spese di giustizia.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 3'576.75
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 4'626.75
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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