72.2008.4
Amministrazione infedele ripetuta, in parte qualificata, falsità in documenti; pena pecuniaria, procedura abbreviata
25 aprile 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
72.2008.4
Data decisione, Autorità:
25.04.2008, PENAL
Titolo:
Amministrazione infedele ripetuta, in parte qualificata, falsità in documenti; pena pecuniaria, procedura abbreviata
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
art. 34 CPS
art. 158 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
72.2008.4
Lugano,
25 aprile 2008/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Franco
Lardelli
Segretaria:
Sonja Federspiel,
vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. amministrazione
infedele, ripetuta, in parte qualificata
per avere
agendo
nella sua qualità di direttore sostituto e consulente finanziario della PC 1,
obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dei clienti
nonché a gestire gli interessi patrimoniali dell’istituto bancario,
ripetutamente
violato i suoi doveri, e meglio per avere
1.1 a
Lugano ed in altre località all’estero,
nel
periodo 1999-giugno 2002,
omettendo
di informare compiutamente i titolari delle relazioni __________ ovvero di
renderli edotti sulle operazioni speculative (opzioni) messe in atto sui loro
conti nonché sull’andamento delle stesse, nonché occultando gli impegni in
essere e presentando situazioni patrimoniali inveritiere rappresentanti un
patrimonio netto superiore a quello reale, impedendo loro in tal modo di
determinarsi sul seguito della gestione,
mancato
ai propri obblighi e causato così ai clienti un danno di complessivi CHF 133'162.14,
in particolare:
- CHF 83'745.83 in danno della relazione __________
- CHF 49'416.31 in danno della relazione __________,
ritenuto
che entrambi i clienti sono stati nel frattempo risarciti dalla Banca;
1.2 a __________
nonché in altre località all’estero,
nel
periodo marzo 1999-fine 2001,
agendo
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
consigliando
ai titolari delle relazioni __________ di rescindere il mandato di
amministrazione conferito alla Banca, concludendo contemporaneamente accordi
diretti con i citati clienti ed incassando personalmente in base a tali accordi
un importo complessivo di CHF 30'000.-- circa,
mancato
ai propri obblighi e causato così una danno al patrimonio della Banca di
complessivi CHF 276'354.70, pari allo 0,75% di commissione (calcolato
sul patrimonio lordo investito) perso sui citati clienti;
2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere
nelle
condizioni di luogo e di tempo di cui sub. 1.1,
allo
scopo di procacciarsi un indebito profitto ovvero di occultare le operazioni
speculative (opzioni) in corso e/o l’andamento delle stesse e gli impegni in
essere, rispettivamente di presentare una situazione patrimoniale netta
migliore di quella reale,
formato
(almeno) 76 estratti patrimoniali incompleti ovvero inveritieri, facendone
altresì uso, in specie
- in 20 casi con i clienti __________,
- in
56 casi con i clienti __________;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell'atto
d'accusa 1/2008 dell'8 gennaio 2008, emanato dal procuratore pubblico e
contemplante le seguenti
proposte 1. AC 1 è dichiarato colpevole dei reati
ascrittigli come sopra. Di conseguenza AC 1 è condannato:
1.1 alla pena
pecuniaria di fr. 14'400.-- (quattordicimilaquattrocento), corrispondente a 360
aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CP),
1.2 alla multa di fr. 2'000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP),
1.3 al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali.
2. L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
3. La Parte civile viene rinviata al foro civile per le
sue eventuali pretese di risarcimento.
Presenti
▪ Il
procuratore pubblico.
▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di
fiducia avv. DF 1.
▪ L'avv.
dr. RC 1 in rappresentanza della parte civile
PC 1.
▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30
alle ore 10:30.
Costatato il consenso delle parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle
parti, il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il Presidente risponde
affermativamente al quesito;
richiamati gli art.: 12, 34, 42, 44, 49,
106, 158 cfr. 1 cpv. 1 e 3, 251 cfr. 1 CP;
9 segg.
CPP e 39 TG, sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto
d'accusa 1/2008 dell'8.1.2008 contro AC 1 con le relative proposte è
approvato, con la precisazione che per il punto 1.1 AA il reato è stato
commesso nel periodo 25 aprile 2001 – giugno 2002.
Considerandi
2.
La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 2'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'450.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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