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Decisione

72.2008.52

Tentata estorsione ai danni di una banca e del suo direttore; coazione; minaccia di morte e di grave danno

15 luglio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi dei clienti della banca e

o

il primo versamento avrebbe dovuto essere

eseguito da un collaboratore della banca portando la cifra pattuita in una

borsa il 13 dicembre da depositare presso l'isola del commesso addetto ai lift

del piano terra ed attendere una telefonata con nuove istruzioni;

o

il 9 dicembre 2005 inviato in una seconda busta,

direttamente al domicilio di PC 2, la documentazione di base di un conto

clienti cifrato a comprova della veridicità e serietà dell'operazione e delle

sue intenzioni;

- il 13 dicembre 2005, come preannunciato nella lettera minatoria, da

una cabina telefonica pubblica situata in __________ a __________, sul telefono

del commesso addetto agli ascensori presso la sede della PC 1, effettuato una

chiamata intesa a verificare se il denaro era pronto e alla risposta

dell'interlocutore che tentava di guadagnare tempo, riattaccava affermando che

si sarebbe rifatto vivo successivamente;

- il 15 dicembre 2005 inviato a PC 2 presso la PC 1 una seconda

lettera minatoria in cui richiamava il contenuto del precedente scritto e le

relative minacce e rinnovando la richiesta di tenersi pronti per il 28 dicembre

successivo dove avrebbero ricevuto una nuova telefonata;

- il 7 febbraio 2006, dopo che il 28.12.2005 non aveva fatto nulla,

inviato una terza lettera a PC 2 in cui richiamava il contenuto della prima

missiva in particolare anche le minacce di morte o di grave pregiudizio alla

salute per i suoi famigliari. In questa circostanza __________ chiedeva che il

suo collaboratore __________ comunicasse il proprio numero di cellulare dove

raggiungerlo tramite un annuncio su un quotidiano da pubblicare il 16 febbraio

successivo e che il giorno successivo __________ si sarebbe dovuto tenere

pronto a ricevere nuove istruzioni via telefono;

- il 17 febbraio 2006 __________ ha chiamato da una cabina pubblica il

numero di telefono che, come da istruzioni era stato pubblicato sul quotidiano.

Accortosi che a rispondere alla sua chiamata non vi era __________, __________

troncava immediatamente la comunicazione; un'ora più tardi __________

effettuava una seconda chiamata da un'altra cabina pubblica senza però entrare

in comunicazione;

- il 18 febbraio 2006 alle ore 10.53 __________ da una cabina pubblica

della stazione FFS di __________, chiamava nuovamente il numero telefonico di

collegamento, lasciando sulla segreteria un messaggio con l'indicazione che __________

si sarebbe dovuto far trovare lunedì (20.2.2005) alle ore 12.30 precise davanti

alla stazione centrale di __________;

- il 18 febbraio 2006 alle ore 11.00 __________ chiamava nuovamente

ripetendo lo stesso messaggio ed aggiungendo le parole "con telefono

acceso";

- il 20 febbraio 2006 alle ore 13.33 __________ ha chiamato sul numero

di collegamento dalla cabina telefonica della Migros di Agno affermando che

tutto era cambiato e che si sarebbe rifatto vivo l'indomani;

- il 22 febbraio 2006 __________ ha inviato una quarta lettera anonima

a PC 2, in cui dichiarava che lui e la sua famiglia non erano più le persone di

riferimento della PC 1 per il "contratto" incaricandolo di mettere al

corrente della situazione PC 3 (nuovo direttore dell'Istituto di credito) che

con la sua famiglia diventava la nuova "persona di riferimento",

estendendo implicitamente le minacce a lui ed ai suoi famigliari;

2. Coazione

per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 1,

proferendo minacce di morte nei confronti di PC 2, rispettivamente e nei

confronti dei suoi famigliari, obbligandolo quindi a dotarsi di un servizio di

sicurezza privato durante alcune settimane, usato minaccia di grave danno

contro una persona e con ciò costrettola a fare un atto.

3. Minaccia

per avere, il 22 febbraio 2006, a __________, inviando una lettera a PC

2 presso la PC 1 in cui gli si chiedeva di informare PC 3 del contenuto delle

sue precedenti missive e quindi della minaccia di morte o di gravi danni alla salute

per sé stesso rispettivamente dei propri famigliari in quanto persona di "riferimento" per

la banca, ossia usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una

persona.

fatti avvenuti:

nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti: dagli

art. 156 n. 3, 180 e 181 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2008 del 29.4.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico __________.

§ L'accusato AC

1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:55.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale

inizia dando atto che oggi questa storia può sembrare quasi grottesca, essa non

era però grottesca al momento dei fatti per il dispendio di energia richiesto

agli inquirenti e non lo era neppure per le vittime delle minacce di AC 1. Il

PP sottolinea la gravità delle minacce proferite dal qui accusato e ricorda che

le parti lese hanno vissuto settimane, mesi, di grande timore. Secondo la

pubblica accusa l’accusato non ha preso piena consapevolezza di quanto fatto, ancora oggi egli sembra volersi

distanziare da questi fatti asserendo di non essere stato veramente lui; AC 1

non ha mai dimostrato né oggi né in corso di inchiesta empatia per le sue

vittime.

Il PP sottolinea l’intensità dell’agire criminale

del qui accusato; AC 1 ha protratto il suo agire delinquenziale per vari mesi,

ha scritto più lettere e effettuato diverse telefonate.

Il PP ritiene che all’epoca dei fatti AC 1 fosse

pienamente consapevole delle sue azioni, non vi è prova che egli fosse vittima

di un qualche disturbo che avrebbe potuto diminuire la sua capacità di

intendere e volere. Il profilo che emerge dalla perizia del dott. TE 1 è quella

di una persona normale, perfettamente inserita nel suo contesto. Non vi è

sintomo di questo presunto sdoppiamento della personalità di cui parla

l’accusato.

Nell’ottica della commisurazione della pena il PP

pone l’accento sulla gravità della colpa del qui imputato. Anche nella denegata

ipotesi che la Corte reputi l’accusato colpevole unicamente del reato di

minacce e non di tentata estorsione, la pena non dovrà essere inferiore ai 2

anni.

Ciò detto, il PP conclude chiedendo la conferma

integrale dell’AA e la condanna di AC 1 a una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi

di cui 6 mesi da espiare. Postula altresì la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale inizia ricordando la vita

professionale del suo assistito. Pone l’accento sul disagio percepito

nell’ultimo periodo prima della pensione da AC 1 nei confronti di __________ e

della Banca. Dichiara che il suo assistito ha immediatamente preso coscienza

dei suoi errori. Egli ha subito ammesso le minacce, ha però sempre contestato

di aver voluto realmente percepire un illecito profitto. Menziona poi la

perizia del dott. TE 1 che attesta una scemata imputabilità a favore del suo

patrocinato. All’epoca dei fatti egli si trovava in un momento di follia. Il

difensore contesta il reato di estorsione di cui al punto 1 AA e chiede che

venga derubricato in minacce.

Ricorda poi che il suo assistito è tuttora sotto

medicamenti, per questo egli sembra poco empatico.

Il difensore chiede una riduzione della pena

proposta dalla pubblica accusa in ragione della scemata imputabilità e in

considerazione del fatto che AC 1 ha desistito dal reato.

Invoca a suo favore il sincero pentimento e il

lungo tempo trascorso.

Conclude chiedendo che venga inflitta una pena

non superiore alle 180 aliquote, sospese per 1 anno. Riconosce le richieste

delle PC PC 2 e PC 3, contesta invece le pretese della PC PC 1 in quanto non figura agli atti nessun documento

che attesti il subingresso di PC 1 nelle pretese della PC 1.

Da ultimo postula il dissequestro dei due libri,

dell’agenda 2006, della mappetta bianca, delle due cassette VHS e dei foglietti

manoscritti menzionati nell’AA.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i

seguenti

quesiti:

AC 1

1. E’ autore

colpevole di:

1.1. tentata

estorsione

per avere, tra dicembre 2005 e febbraio 2006, a __________,

a scopo di indebito profitto, minacciandoli di un grave danno, a più riprese,

tentato di indurre la PC 1 e l’allora direttore dell’istituto di credito PC 2 a

commettere atti pregiudizievoli al patrimonio della banca?

1.1.1. trattasi in

parte di reato aggravato siccome commesso minacciando una persona di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale?

1.1.2. ha egli

desistito dal reato?

1.1.3. trattasi

invece di minacce?

1.2. coazione

per avere, tra dicembre 2005 e febbraio 2006, a __________,

usando minaccia contro PC 2 e i suoi famigliari costretto lo stesso a dotarsi

di un servizio di sicurezza privato per alcune settimane?

1.3. minaccia

per avere, il 22 febbraio 2006, a __________,

usando grave minaccia, incusso spavento a PC 3 minacciandolo indirettamente di

morte e di grave danno alla salute per sé e per i suoi famigliari?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Sussistono

attenuanti specifiche?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

5.

Deve un

risarcimento alle parti civili, e se si in che misura?

6.

Deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che ai n. 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 2, 3, 6,

visti gli art. 12, 19, 22, 23,

40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 156, 180, 181 CP;

9.

segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autore colpevole di:

1.1

tentata

estorsione, in parte aggravata

siccome commessa minacciando una persona di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale,

per avere, tra dicembre 2005 e febbraio 2006, a __________,

a scopo di indebito profitto, minacciandoli di un grave danno, a più riprese,

tentato di indurre la PC 1 e l’allora direttore dell’istituto di credito PC 2 a

commettere atti pregiudizievoli al patrimonio della banca;

1.2

minaccia

per avere, il 22 febbraio 2006, a __________,

usando grave minaccia, incusso spavento a PC 3 minacciandolo indirettamente di

morte e di grave danno alla salute per sé e per i suoi famigliari;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

AC

1.

è prosciolto dall’imputazione di coazione.

3.

Di

conseguenza,

AC 1 è condannato:

3.1

alla pena

detentiva di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo

sofferto,

3.2

l’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 3 (tre).

4.

AC 1 è

condannato a pagare:

4.1

fr. 34'747.29

alla PC 1, che per il resto è rinviata al competente foro civile;

4.2

fr. 1'000.-

alla PC 2;

4.3

fr. 1.- alla

PC 3;

5.

Gli

oggetti sequestri, indicati nell’AA, sono dissequestrati in favore dell’accusato.

6.

La tassa

di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono messe a carico del

condannato.

7.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la

dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte

entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 14'548.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 14'898.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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