72.2008.52
Tentata estorsione ai danni di una banca e del suo direttore; coazione; minaccia di morte e di grave danno
15 luglio 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
72.2008.52
Data decisione, Autorità:
15.07.2009, PENAL
Titolo:
Tentata estorsione ai danni di una banca e del suo direttore; coazione; minaccia di morte e di grave danno
COAZIONE
ESTORSIONE
MINACCIA
art. 156 CPS
art. 180 CPS
art. 181 CPS
Incarto n.
72.2008.52
Lugano,
15 luglio 2009/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 7 settembre al 2 ottobre
2006;
prevenuto colpevole di:
1. Tentata
estorsione, in parte aggravata
siccome ha effettuato il tentativo di estorsione
minacciando una persona di un pericolo imminente alla sua vita o all'integrità
corporale,
per avere, nel periodo compreso tra dicembre 2005
e febbraio 2006, a __________,
per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, ai danni della PC 1, rispettivamente del suo direttore di
allora PC 2, minacciando gli stessi di un grave danno patrimoniale (nel caso
dell'Istituto di credito) e fisico (nel caso del suo direttore), tentato di
indurle ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e meglio per
avere,
-
il 9 dicembre 2005 inviato una lettera minatoria
anonima a PC 2 presso la PC 1 informandolo che:
o
dall'Istituto di credito da lui diretto e da
altre tre banche era stata sottratta, con la complicità di alcuni collaboratori
dell'istituto di credito, documentazione riguardante 150 facoltosi clienti
italiani, che lui ed i suoi famigliari inclusi si trovavano sotto costante
sorveglianza di un'"organizzazione" e che nel caso in cui vi fossero
state difficoltà i figli avrebbero subito un grave incidente mentre lui stesso
sarebbe stato ucciso unitamente alla moglie quale esempio per gli altri;
o
si pretendeva il versamento di tre milioni di
franchi da ripetersi tre volte onde poter tornare in possesso dei dischetti con
Fatti
i nomi dei clienti della banca e
o
il primo versamento avrebbe dovuto essere
eseguito da un collaboratore della banca portando la cifra pattuita in una
borsa il 13 dicembre da depositare presso l'isola del commesso addetto ai lift
del piano terra ed attendere una telefonata con nuove istruzioni;
o
il 9 dicembre 2005 inviato in una seconda busta,
direttamente al domicilio di PC 2, la documentazione di base di un conto
clienti cifrato a comprova della veridicità e serietà dell'operazione e delle
sue intenzioni;
- il 13 dicembre 2005, come preannunciato nella lettera minatoria, da
una cabina telefonica pubblica situata in __________ a __________, sul telefono
del commesso addetto agli ascensori presso la sede della PC 1, effettuato una
chiamata intesa a verificare se il denaro era pronto e alla risposta
dell'interlocutore che tentava di guadagnare tempo, riattaccava affermando che
si sarebbe rifatto vivo successivamente;
- il 15 dicembre 2005 inviato a PC 2 presso la PC 1 una seconda
lettera minatoria in cui richiamava il contenuto del precedente scritto e le
relative minacce e rinnovando la richiesta di tenersi pronti per il 28 dicembre
successivo dove avrebbero ricevuto una nuova telefonata;
- il 7 febbraio 2006, dopo che il 28.12.2005 non aveva fatto nulla,
inviato una terza lettera a PC 2 in cui richiamava il contenuto della prima
missiva in particolare anche le minacce di morte o di grave pregiudizio alla
salute per i suoi famigliari. In questa circostanza __________ chiedeva che il
suo collaboratore __________ comunicasse il proprio numero di cellulare dove
raggiungerlo tramite un annuncio su un quotidiano da pubblicare il 16 febbraio
successivo e che il giorno successivo __________ si sarebbe dovuto tenere
pronto a ricevere nuove istruzioni via telefono;
- il 17 febbraio 2006 __________ ha chiamato da una cabina pubblica il
numero di telefono che, come da istruzioni era stato pubblicato sul quotidiano.
Accortosi che a rispondere alla sua chiamata non vi era __________, __________
troncava immediatamente la comunicazione; un'ora più tardi __________
effettuava una seconda chiamata da un'altra cabina pubblica senza però entrare
in comunicazione;
- il 18 febbraio 2006 alle ore 10.53 __________ da una cabina pubblica
della stazione FFS di __________, chiamava nuovamente il numero telefonico di
collegamento, lasciando sulla segreteria un messaggio con l'indicazione che __________
si sarebbe dovuto far trovare lunedì (20.2.2005) alle ore 12.30 precise davanti
alla stazione centrale di __________;
- il 18 febbraio 2006 alle ore 11.00 __________ chiamava nuovamente
ripetendo lo stesso messaggio ed aggiungendo le parole "con telefono
acceso";
- il 20 febbraio 2006 alle ore 13.33 __________ ha chiamato sul numero
di collegamento dalla cabina telefonica della Migros di Agno affermando che
tutto era cambiato e che si sarebbe rifatto vivo l'indomani;
- il 22 febbraio 2006 __________ ha inviato una quarta lettera anonima
a PC 2, in cui dichiarava che lui e la sua famiglia non erano più le persone di
riferimento della PC 1 per il "contratto" incaricandolo di mettere al
corrente della situazione PC 3 (nuovo direttore dell'Istituto di credito) che
con la sua famiglia diventava la nuova "persona di riferimento",
estendendo implicitamente le minacce a lui ed ai suoi famigliari;
2. Coazione
per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 1,
proferendo minacce di morte nei confronti di PC 2, rispettivamente e nei
confronti dei suoi famigliari, obbligandolo quindi a dotarsi di un servizio di
sicurezza privato durante alcune settimane, usato minaccia di grave danno
contro una persona e con ciò costrettola a fare un atto.
3. Minaccia
per avere, il 22 febbraio 2006, a __________, inviando una lettera a PC
2 presso la PC 1 in cui gli si chiedeva di informare PC 3 del contenuto delle
sue precedenti missive e quindi della minaccia di morte o di gravi danni alla salute
per sé stesso rispettivamente dei propri famigliari in quanto persona di "riferimento" per
la banca, ossia usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad una
persona.
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti: dagli
art. 156 n. 3, 180 e 181 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 51/2008 del 29.4.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusato AC
1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
inizia dando atto che oggi questa storia può sembrare quasi grottesca, essa non
era però grottesca al momento dei fatti per il dispendio di energia richiesto
agli inquirenti e non lo era neppure per le vittime delle minacce di AC 1. Il
PP sottolinea la gravità delle minacce proferite dal qui accusato e ricorda che
le parti lese hanno vissuto settimane, mesi, di grande timore. Secondo la
pubblica accusa l’accusato non ha preso piena consapevolezza di quanto fatto, ancora oggi egli sembra volersi
distanziare da questi fatti asserendo di non essere stato veramente lui; AC 1
non ha mai dimostrato né oggi né in corso di inchiesta empatia per le sue
vittime.
Il PP sottolinea l’intensità dell’agire criminale
del qui accusato; AC 1 ha protratto il suo agire delinquenziale per vari mesi,
ha scritto più lettere e effettuato diverse telefonate.
Il PP ritiene che all’epoca dei fatti AC 1 fosse
pienamente consapevole delle sue azioni, non vi è prova che egli fosse vittima
di un qualche disturbo che avrebbe potuto diminuire la sua capacità di
intendere e volere. Il profilo che emerge dalla perizia del dott. TE 1 è quella
di una persona normale, perfettamente inserita nel suo contesto. Non vi è
sintomo di questo presunto sdoppiamento della personalità di cui parla
l’accusato.
Nell’ottica della commisurazione della pena il PP
pone l’accento sulla gravità della colpa del qui imputato. Anche nella denegata
ipotesi che la Corte reputi l’accusato colpevole unicamente del reato di
minacce e non di tentata estorsione, la pena non dovrà essere inferiore ai 2
anni.
Ciò detto, il PP conclude chiedendo la conferma
integrale dell’AA e la condanna di AC 1 a una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi
di cui 6 mesi da espiare. Postula altresì la confisca di quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale inizia ricordando la vita
professionale del suo assistito. Pone l’accento sul disagio percepito
nell’ultimo periodo prima della pensione da AC 1 nei confronti di __________ e
della Banca. Dichiara che il suo assistito ha immediatamente preso coscienza
dei suoi errori. Egli ha subito ammesso le minacce, ha però sempre contestato
di aver voluto realmente percepire un illecito profitto. Menziona poi la
perizia del dott. TE 1 che attesta una scemata imputabilità a favore del suo
patrocinato. All’epoca dei fatti egli si trovava in un momento di follia. Il
difensore contesta il reato di estorsione di cui al punto 1 AA e chiede che
venga derubricato in minacce.
Ricorda poi che il suo assistito è tuttora sotto
medicamenti, per questo egli sembra poco empatico.
Il difensore chiede una riduzione della pena
proposta dalla pubblica accusa in ragione della scemata imputabilità e in
considerazione del fatto che AC 1 ha desistito dal reato.
Invoca a suo favore il sincero pentimento e il
lungo tempo trascorso.
Conclude chiedendo che venga inflitta una pena
non superiore alle 180 aliquote, sospese per 1 anno. Riconosce le richieste
delle PC PC 2 e PC 3, contesta invece le pretese della PC PC 1 in quanto non figura agli atti nessun documento
che attesti il subingresso di PC 1 nelle pretese della PC 1.
Da ultimo postula il dissequestro dei due libri,
dell’agenda 2006, della mappetta bianca, delle due cassette VHS e dei foglietti
manoscritti menzionati nell’AA.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti:
AC 1
1. E’ autore
colpevole di:
1.1. tentata
estorsione
per avere, tra dicembre 2005 e febbraio 2006, a __________,
a scopo di indebito profitto, minacciandoli di un grave danno, a più riprese,
tentato di indurre la PC 1 e l’allora direttore dell’istituto di credito PC 2 a
commettere atti pregiudizievoli al patrimonio della banca?
1.1.1. trattasi in
parte di reato aggravato siccome commesso minacciando una persona di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale?
1.1.2. ha egli
desistito dal reato?
1.1.3. trattasi
invece di minacce?
1.2. coazione
per avere, tra dicembre 2005 e febbraio 2006, a __________,
usando minaccia contro PC 2 e i suoi famigliari costretto lo stesso a dotarsi
di un servizio di sicurezza privato per alcune settimane?
1.3. minaccia
per avere, il 22 febbraio 2006, a __________,
usando grave minaccia, incusso spavento a PC 3 minacciandolo indirettamente di
morte e di grave danno alla salute per sé e per i suoi famigliari?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Sussistono
attenuanti specifiche?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale?
5.
Deve un
risarcimento alle parti civili, e se si in che misura?
6.
Deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che ai n. 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 2, 3, 6,
visti gli art. 12, 19, 22, 23,
40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 156, 180, 181 CP;
9.
segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
tentata
estorsione, in parte aggravata
siccome commessa minacciando una persona di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale,
per avere, tra dicembre 2005 e febbraio 2006, a __________,
a scopo di indebito profitto, minacciandoli di un grave danno, a più riprese,
tentato di indurre la PC 1 e l’allora direttore dell’istituto di credito PC 2 a
commettere atti pregiudizievoli al patrimonio della banca;
1.2
minaccia
per avere, il 22 febbraio 2006, a __________,
usando grave minaccia, incusso spavento a PC 3 minacciandolo indirettamente di
morte e di grave danno alla salute per sé e per i suoi famigliari;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
AC
1.
è prosciolto dall’imputazione di coazione.
3.
Di
conseguenza,
AC 1 è condannato:
3.1
alla pena
detentiva di 2 (due) anni, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto,
3.2
l’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
4.
AC 1 è
condannato a pagare:
4.1
fr. 34'747.29
alla PC 1, che per il resto è rinviata al competente foro civile;
4.2
fr. 1'000.-
alla PC 2;
4.3
fr. 1.- alla
PC 3;
5.
Gli
oggetti sequestri, indicati nell’AA, sono dissequestrati in favore dell’accusato.
6.
La tassa
di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono messe a carico del
condannato.
7.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 14'548.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 14'898.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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