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Decisione

72.2008.64

Cittadina eritrea incensurata dimorante a Zurigo trasportato da Zurigo a Lugano pacchetto di 296,39 g cocaina (pura al 32%-35%) destinata a spacciatori africani. Confisca. Pena detentiva sospesa

2 dicembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autrice

colpevole di:

1.1. infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata,

in correità con terzi,

detenuto e trasportato 296,39 grammi netti di

cocaina

da __________ a __________, il 9-10 luglio 2007,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

1.1.1. trattasi d'infrazione

aggravata a motivo del quantitativo?

Considerandi

2.

ha agito

dimostrando sincero pentimento?

3.

può

beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.

deve

essere ordinata la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa?

Considerando in fatto e in

diritto

- che

l'accusata, ammessa il 2.11.2006 allo statuto di rifugiata giusta l'art. 3

Legge sull'asilo, è confessa; essa è stata arrestata a __________ il __________

mentre, scesa dal treno in provenienza da __________, era in procinto di

consegnare ad un cittadino africano, sedicente __________, attualmente in

espiazione di pena, un involucro contenente grammi 296,39 di cocaina (pura per

valori aggirantisi fra il 32 % e il 35 %) dietro consegna di fr. 20'000.-;

- che data

la gravità oggettiva e soggettiva del suo agire essa merita di essere

sanzionata con una pena detentiva di 22 mesi, mite e per nulla severa,

trattandosi nel concreto caso di una donna che, rispetto ad altri cittadini africani, godeva in

Svizzera di una situazione privilegiata, siccome ammessa al beneficio dello

statuto di rifugiata, con un posto di lavoro e un reddito sicuro;

- che la

prognosi può, nonostante la gravità della colpa, essere formulata in modo non

del tutto sfavorevole, stante che AC 1 è, in Svizzera, tecnicamente incensurata

e da quando ha iniziato a lavorare ha sempre mantenuto lo stesso posto di

lavoro; è comunque una cautela minima quella di fissarle un periodo di prova di

anni 3.

Rispondendo affermativamente ai

quesiti posti, meno che al quesito 2.;

visti gli art. 12, 40,

42, 44, 48, 51, 69 CP;

19.

cifra

1.

e 2 LStup;

9.

e segg.

CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autrice

colpevole di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzata, agendo in

correità con terzi,

detenuto e trasportato 296,39 grammi netti di

cocaina (pura tra il 32% e il 35%),

da __________ a __________, il 9-10 luglio 2007,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannata:

2.1

alla pena

detentiva di mesi 22 (ventidue), da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di

prova di anni 3 (tre).

4.

È ordinata

la confisca della cocaina in sequestro, da distruggere, del cellulare marca

Sony Ericsson con carta SIM Sunrise n. __________, della scheda Sunrise con i

codici PIN/PUK, del biglietto FFS __________ come pure del foglio con annotati

numeri telefonici e lo schizzo del luogo di destinazione.

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 1'294.40

Spese diverse fr. 480.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'124.40

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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