72.2008.64
Cittadina eritrea incensurata dimorante a Zurigo trasportato da Zurigo a Lugano pacchetto di 296,39 g cocaina (pura al 32%-35%) destinata a spacciatori africani. Confisca. Pena detentiva sospesa
2 dicembre 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2008.64
Data decisione, Autorità:
02.12.2008, PENAL
Titolo:
Cittadina eritrea incensurata dimorante a Zurigo trasportato da Zurigo a Lugano pacchetto di 296,39 g cocaina (pura al 32%-35%) destinata a spacciatori africani. Confisca. Pena detentiva sospesa
CONFISCA
PENA DETENTIVA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 40 CPS
art. 42 CPS
art. 69 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2008.64
Lugano,
18 novembre 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli
Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e dimorante a ammessa allo
statuto di rifugiata,
detenuta dal 10 luglio al 6 settembre
2007;
prevenuta colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzata,
agendo in correità con __________ detto “__________”,
contro il quale si procede separatamente,
nel periodo 9 – 10 luglio 2007,
detenuto e trasportato,
da __________ a __________o, 296,39 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 32% e il 35%), confezionati in 30
sacchettini dal peso variante da 9,66 a 10,30 grammi l’uno,
contenuti in un sacchetto di plastica di colore blu occultato nella sua
borsetta,
stupefacente che avrebbe dovuto consegnare a __________
allo spacciatore africano __________, dietro compenso di fr. 350/400.- oltre al rimborso del biglietto del treno, e che era destinato alla vendita a terzi, se non fosse stato
sequestrato dalla Polizia la mattina del __________, al momento del suo
arresto;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 64/2008 del 20.05.2008, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusata AC
1 assistita dal difensore d'ufficio (GP) avv. DF 1.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:00 alle ore 11:40.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ricorda le circostanze dell'avvio e lo svolgimento dell'inchiesta Kilimanjaro e
ripercorre i fatti posti a fondamento dell'atto d'accusa. Pur riconoscendo la
collaborazione fornita dall'accusata agli inquirenti, sottolinea le di lei
reticenze e i contatti avuti con il fornitore di cocaina dopo il suo rilascio.
Rilevato infine l'importante quantitativo di cocaina trasportato dalla AC 1 e
l'elevato grado di purezza, conclude chiedendo la conferma integrale dell'atto
d'accusa e quindi la condanna dell'accusata alla pena detentiva di 24 mesi,
pena per la quale non si oppone alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale purché il periodo di prova sia di 3 anni. Postula
inoltre la confisca di quanto
in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la vita anteriore,
il carattere e la personalità della sua assistita. Di lei evidenzia l'assenza
di precedenti penali, la vita regolare e dedita al lavoro (a piena
soddisfazione del suo datore di lavoro), che ha ripreso dopo la sua
scarcerazione. Non contesta i fatti ma sottolinea come si sia trattato di un
errore per il quale la sua patrocinata ha molto sofferto, maturando la ferma
volontà di emendamento e collaborando ampiamente con gli inquirenti. In
applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento e vista la
prognosi positiva, conclude chiedendo la riduzione della pena detentiva
proposta a 12 mesi (corrispondenti al minimo imposto dalla legge per il caso
grave del reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti), pena da porre
altresì al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla
pronuncia di un periodo di prova di anni 3 e nemmeno alla confisca di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autrice
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata,
in correità con terzi,
detenuto e trasportato 296,39 grammi netti di
cocaina
da __________ a __________, il 9-10 luglio 2007,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
1.1.1. trattasi d'infrazione
aggravata a motivo del quantitativo?
Considerandi
2.
ha agito
dimostrando sincero pentimento?
3.
può
beneficiare della sospensione condizionale della pena?
4.
deve
essere ordinata la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa?
Considerando in fatto e in
diritto
- che
l'accusata, ammessa il 2.11.2006 allo statuto di rifugiata giusta l'art. 3
Legge sull'asilo, è confessa; essa è stata arrestata a __________ il __________
mentre, scesa dal treno in provenienza da __________, era in procinto di
consegnare ad un cittadino africano, sedicente __________, attualmente in
espiazione di pena, un involucro contenente grammi 296,39 di cocaina (pura per
valori aggirantisi fra il 32 % e il 35 %) dietro consegna di fr. 20'000.-;
- che data
la gravità oggettiva e soggettiva del suo agire essa merita di essere
sanzionata con una pena detentiva di 22 mesi, mite e per nulla severa,
trattandosi nel concreto caso di una donna che, rispetto ad altri cittadini africani, godeva in
Svizzera di una situazione privilegiata, siccome ammessa al beneficio dello
statuto di rifugiata, con un posto di lavoro e un reddito sicuro;
- che la
prognosi può, nonostante la gravità della colpa, essere formulata in modo non
del tutto sfavorevole, stante che AC 1 è, in Svizzera, tecnicamente incensurata
e da quando ha iniziato a lavorare ha sempre mantenuto lo stesso posto di
lavoro; è comunque una cautela minima quella di fissarle un periodo di prova di
anni 3.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, meno che al quesito 2.;
visti gli art. 12, 40,
42, 44, 48, 51, 69 CP;
19.
cifra
1.
e 2 LStup;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è autrice
colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzata, agendo in
correità con terzi,
detenuto e trasportato 296,39 grammi netti di
cocaina (pura tra il 32% e il 35%),
da __________ a __________, il 9-10 luglio 2007,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di conseguenza, AC 1 è condannata:
2.1
alla pena
detentiva di mesi 22 (ventidue), da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di
prova di anni 3 (tre).
4.
È ordinata
la confisca della cocaina in sequestro, da distruggere, del cellulare marca
Sony Ericsson con carta SIM Sunrise n. __________, della scheda Sunrise con i
codici PIN/PUK, del biglietto FFS __________ come pure del foglio con annotati
numeri telefonici e lo schizzo del luogo di destinazione.
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 1'294.40
Spese diverse fr. 480.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'124.40
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster