72.2008.67
Appropriazione indebita, ripetuta; soppressione di documenti, ripetuta; ricettazione
24 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
72.2008.67
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, PENAL
Titolo:
Appropriazione indebita, ripetuta; soppressione di documenti, ripetuta; ricettazione
APPROPRIAZIONE INDEBITA
RICETTAZIONE
SOPPRESSIONI DI DOCUMENTO
art. 138 cf. 1 CPS
art. 160 cf. 1 CPS
art. 254 cf. 1 CPS
Incarto n.
72.2008.67
Lugano,
24 settembre 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel,
vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
prevenuto colpevole di:
1. appropriazione
indebita, ripetuta
per avere,
in più occasioni,
ad ________ ed in altre località,
nel periodo novembre 2004 - febbraio 2006,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui
affidati,
segnatamente,
per avere,
ripetutamente utilizzato a profitto proprio senza
riversarlo nelle casse della _____________, l’incasso a lui versato relativo
alle vendite ad una cinquantina di clienti di materiali diversi da costruzione,
da lui concluse nella sua qualità di capo cantiere
della società,
per almeno CHF 68'000.00 (cifra arrotondata),
impiegandoli per il pagamento di spese personali,
ritenuto come per accordi intercorsi il 23/24
aprile 2008 la _____________ si è dichiarata tacitata con il versamento
dell’importo di CHF 55'000.00;
2. soppressione
di documenti, ripetuta
per avere,
al fine di procacciarsi un indebito profitto,
distrutto e soppresso documenti dei quali non
aveva diritto di disporre da solo,
e meglio per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub
1,
ripetutamente soppresso bollettini di consegna
merci allo scopo di nascondere le malversazioni da lui commesse come al punto
precedente,
3. ricettazione
per avere,
ad ________,
nel periodo fine 2004 - febbraio 2006,
acquistato pellets per CHF 975.00, pagandoli
quindi la metà del loro giusto prezzo, sapendo che erano stati ottenuti da un
terzo mediante un reato contro il patrimonio;
fatti avvenuti nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli
art. 138 cifra 1 CP, art. 254 cifra 1 CP e art. 160 cifra 1 CP;
e meglio come
descritto nell'atto d'accusa 68/2008 del 28.5.2008, emanato dal procuratore
pubblico __________ e contemplante le seguenti
proposte 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole d ripetuta appropriazione indebita, ripetuta soppressione
Fatti
di documenti, ricettazione e meglio come descritto sopra.
2. Di conseguenza
AC 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 16'200.00, corrispondente a 180
aliquote da fr. 90.00 (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni
(art. 42 e seg. CP).
3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 1'500.00, con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CP).
4. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti
▪ Il
procuratore pubblico __________.
▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di
fiducia avv. __________.
▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 16:00
alle ore 16:15.
Constatato il consenso delle Parti alle
proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
il seguente
quesito - Deve
essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto,
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e
adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde
affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 12, 34, 42, 44, 49,
106, 138 cfr. 1, 254 cfr. 1 e 160 cfr. 1 CP;
9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto
d'accusa atto d'accusa 68/2008 del 28.5.2008 contro AC 1 con le relative
proposte è approvato.
Considerandi
2.
La tassa
di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del
condannato.
3.
Questo
giudizio è definitivo.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 1'500.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'950.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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