72.2008.69
Vendita di 118 g e offerta di 30 g di cocaina. Riconoscimento della scemata imputabilità nonostante il proscioglimento per intervenuta prescrizione dalla contravvenzione alla LStup
5 marzo 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2008.69
Data decisione, Autorità:
05.03.2009, PENAL
Titolo:
Vendita di 118 g e offerta di 30 g di cocaina. Riconoscimento della scemata imputabilità nonostante il proscioglimento per intervenuta prescrizione dalla contravvenzione alla LStup
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
art. 19 CPS
art. 109 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto n.
72.2008.69
Lugano,
5 marzo 2009/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretario:
dott.iur. Saverio Pedraglio
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 18 marzo al 29 aprile 2008;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere
fra il settembre 2005 e il febbraio 2006,
a __________,
senza essere autorizzato,
venduto a __________ nonché a due non meglio
identificati “amici” (uno detto “siciliano” e l’altro cittadino svizzero)
complessivamente ca. 118 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto) al
prezzo di fr. 130.-- il grammo,
nonché,
nelle stesse circostanze di luogo e tempo,
offerto a __________ e, per il tramite di questa, a diversi frequentatori della
discoteca __________ di __________ oltre che a __________ complessivamente ca. 30 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto),
sostanza previamente acquistata a __________ e __________,
al prezzo di fr. 100.-- al grammo;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, fra il maggio 2005 e il febbraio
2006, senza essere autorizzato, acquistato per il proprio consumo e consumato ca.
86 grammi di cocaina rispettivamente un imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 19 cifra 1 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 69/2008 del 02.06.2008, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1
assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 13:50
alle ore 15:20.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale, confermato integralmente l’atto di accusa in esame sottolinea lo
sbandamento causato dall’incarico in Redbull. Evidenzia la scarsa collaborazione
iniziale e il fatto di non aver dichiarato tutti i nomi delle persone cui ha
ceduto la cocaina. Conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a pena
detentiva di 9 mesi, che si proceda allo stralcio del capo d’imputazione di cui
al punto 2 dell’atto d’accusa perché prescritto e non si oppone alla
concessione della sospensione condizionale.
§ Il Difensore, il quale sottolinea la tardività e la
lunghezza dell’arresto rispetto ai fatti, critica la credibilità delle
dichiarazioni a debito del __________ e rimarca che gli errori commessi
rientrano in una parentesi di vita dell’accusato, ormai chiusa, dalla quale è
uscito di sua spontanea volontà. Sottolinea l’estraneità di AC 1 ai grossi
traffici di cocaina dell’inchiesta denominata “Bachata” e che la decisione di
non dire i nomi non configura in realtà una renitenza volta ad ostacolare la
giustizia, ma del sentimento di amicizia che lo lega a persone ben inserite
nella società e che non vuole rovinare. Conclude per l’applicazione di una pena
pecuniaria nei limiti di 180 aliquote da fr. 30.- e per la concessione della
sospensione condizionale.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti:
AC 1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, fra il
settembre 2005 e il febbraio 2006, a __________:
1.1.1. venduto a
terzi complessivamente ca. 118 grammi di cocaina al prezzo di fr. 130.- il
grammo;
1.1.2. offerto a
terzi complessivamente ca. 30 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto);
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________,
nel periodo fra il maggio 2005 e il febbraio 2006, consumato:
1.2.1 ca. 86 grammi di cocaina;
1.2.2 un
imprecisato quantitativo di marijuana;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale e se sì in quale misura?
4.
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 30 giorni di
detenzione di cui al DA 17.07.2006 del Ministero pubblico di Lugano?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente ai
quesiti posti, tranne ai quesiti no. 1.1, 2, 3 e negativamente ai quesiti 1.2 e
4;
visti gli art. 12, 34,
37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, CP, 19 cpv 1 e 19a LStup,
9.
e segg., 260, 264 CPP;
39.
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, fra il settembre 2005 e il febbraio
2006,
a __________, senza essere autorizzato,
venduto a propri conoscenti complessivamente ca. 118 grammi di cocaina al prezzo di fr. 130.- il grammo,
nonché, nelle stesse circostanze di luogo e
tempo, offerto a propri conoscenti complessivamente ca. 30 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata a __________ e __________, al prezzo di fr.
100.
- al grammo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
E’
prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per
intervenuta prescrizione.
3.
Di
conseguenza,
AC
1, richiamato il DA 17.07.2006 del Ministero
pubblico di Lugano, avendo agito in stato di scemata imputabilità, è
condannato:
3.1
alla pena
pecuniaria di fr. 8'000.- (ottomila) pari a 200 (duecento) aliquote giornaliere
di fr. 40.- (quaranta) cadauna, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art.
49.
cpv. 2 CP;
3.2
al pagamento
delle tasse di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.
4.
L’esecuzione
della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un
periodo di prova di anni 2 (due).
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 550.--
===========
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster