72.2008.70
Vendita tramite canapaio di 84/88 kg di marijuana e coltivazione di 150 piantine di canapa: infrazione aggravata alla LStup siccome commessa per mestiere. Lungo tempo trascorso e violazione del princi
25 agosto 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
72.2008.70
Data decisione, Autorità:
25.08.2009, PENAL
Titolo:
Vendita tramite canapaio di 84/88 kg di marijuana e coltivazione di 150 piantine di canapa: infrazione aggravata alla LStup siccome commessa per mestiere. Lungo tempo trascorso e violazione del principio di celerità
ATTENUAZIONE LIBERA
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
PRINCIPIO DI CELERITÀ
art. 6 cf. 1 CEDU
art. 48 let. e CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
72.2008.70
Lugano,
25 agosto 2009/md
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
1. AC 1
detenuto dal 18 agosto 2003 al 27 agosto 2003
2. AC 2
prevenuti colpevoli di:
A) AC 1 e AC
2, congiuntamente
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
avendo, trafficando per mestiere, realizzato una
cifra d’affari importante e un guadagno considerevole,
per avere
in correità fra loro,
a __________, presso il negozio __________,
dal settembre 1999 al 30 aprile 2003,
senza essere autorizzati,
facendo capo alla società __________
appositamente attivata,
AC 2 procedendo alla vendita al dettaglio e AC 1
occupandosi di rifornire di sostanza stupefacente il negozio, venduto ca. 84/88
kg di marijuana (canapa outdoor) in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno, al prezzo unitario di fr. 35.-- il sacchetto, che sapevano essere destinati al
consumo quale sostanza stupefacente, realizzando una cifra d’affari complessiva
valutata in almeno fr. 560'000.-- e un guadagno complessivo di almeno fr.
130'000.-- (guadagno mensile di fr. 2’500/3'000.--);
B) AC 2,
singolarmente
2. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere
a __________,
il giorno 7 agosto 2003,
senza essere autorizzata,
in qualità di commessa-venditrice presso il
negozio __________ di __________,
venduto, a diversi clienti, sottoforma di
sacchettini odorosi da 3 a 5 grammi l’uno, al prezzo unitario di fr. 35.-- il
sacchetto, ca. 500 grammi di marijuana, sostanza che sapeva o doveva presumere
essere destinata al consumo quale sostanza stupefacente, incassando la somma
fr. 4'500.-- (cifra d’affari) e guadagnando per sé stessa la somma di fr.
100.--;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, dal maggio 2005 al settembre 2006, a __________ e altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato un imprecisato
quantitativo di eroina ma non superiore a 5 grammi;
C) AC 1,
singolarmente
4. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere
a __________,
dal giugno 2003 all’agosto 2003,
senza essere autorizzato,
coltivato 150 piante di canapa, con THC variante
fra il 5,8% e il 6,5%, i cui fiori (una volta giunti a maturazione), raccolti e
fatti essiccare, sarebbero stati immessi sul mercato locale delle sostanze
stupefacenti;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
art. 19 cifra 1 LS, art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 70/2008 del 3 giugno 2008, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico.
§ L'accusato AC 1, assistito
dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
§ L'accusata AC 2, assistita
dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:25 alle ore 11:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
ritiene il reato adempiuto, sia sul piano oggettivo che soggettivo. Osserva
come gli accusati siano rei confessi e come durante tutta l’inchiesta siano
stati sinceri. Pone in evidenza la facilità con cui hanno dato avvio alla loro
attività delinquenziale. Considerato come l’esito della stessa sia stato più
negativo che positivo, conclude chiedendo la condanna di entrambi alla pena
detentiva di 14 mesi, da sospendere condizionalmente per 2 anni.
§ L’avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale ripercorre la
vita anteriore dell’accusato e le difficoltà da lui incontrate dopo la sua
scarcerazione. Sottolinea l’assunzione di responsabilità del suo assistito.
Rileva il clima permissivo vigente all’epoca in Ticino. Contesta che le
piantine di cui al punto 4 dell’AA fossero destinate al commercio di
stupefacenti. In considerazione della parziale scemata imputabilità, della
tolleranza delle autorità (DTF 15.6.2006 in re Z.), delle attenuanti di cui
all’art. 48 lett. a cpv. 4 CP, 48 lett. d CP e del lungo tempo trascorso (art.
48 lett. e CP), chiede la condanna ad una pena pecuniaria di al massimo 240
aliquote giornaliere (il cui importo sarà da fissare secondo le condizioni economiche
dell’accusato), da sospendere condizionalmente.
§ La lic. iur. DUF 1, difensore di AC 2, la quale contesta
l’aggravante del mestiere a carico della sua patrocinata, semplice commessa del
canapaio. Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del
principio di celerità, conclude chiedendo, in caso di derubricazione in
infrazione semplice, la condanna ad un lavoro di pubblica utilità. Nel caso in
cui l’infrazione fosse considerata aggravata, chiede che un’eventuale pena
detentiva sia contenuta in 12 mesi. Ad ogni modo, chiede la sospensione
condizionale, non opponendosi al periodo di prova proposto dalla PP.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: A. AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. agendo in correità
con AC 2, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto circa
84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al
consumo quale sostanza stupefacente;
1.1.2. a __________,
da giugno 2003 all’agosto 2003, coltivato 150 piante di canapa, con THC
variante fra il 5,8% e il 6,5%, i cui fiori, raccolti e fatti essiccare,
sarebbero stati immessi sul mercato locale delle sostanze stupefacenti;
1.1.3. trattasi di
infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal
modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole;
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
2. Ha agito
ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva?
3. Ha
dimostrato sincero pentimento?
4. Può
beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti?
5. Deve
essere constatata la violazione del principio di celerità?
6. Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
7. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
Fatti
B. AC 2
1. è autrice
colpevole di:
1.1. infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata:
1.1.1. agendo in
correità con AC 1, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto
circa 84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al
consumo quale sostanza stupefacente;
1.1.2. a __________,
il 7 agosto 2003, venduto a diversi clienti, circa 500 grammi di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il
sacchetto, sostanza che sapeva o doveva presumere essere destinata al consumo
quale sostanza stupefacente, incassando la somma di fr. 4'500.- e guadagnando
per se stessa la somma di fr. 100.-;
1.1.3. trattasi di
infrazione aggravata siccome commessa per mestiere, realizzando in tal
modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole;
1.2. contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, dal maggio 2005 al settembre 2006, a __________ e altre imprecisate località, senza essere autorizzata, consumato un imprecisato
quantitativo, ma non superiore a 5 grammi, di eroina;
Considerandi
2.
Può
beneficiare dell’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti?
3.
Deve
essere constatata la violazione del principio di celerità?
4.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
5.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
6.
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 3 giorni di
detenzione di cui al DA 30.8.2004 del Ministero pubblico di Lugano?
C. Deve essere
ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro?
D. Deve essere
ordinata la confisca della documentazione in sequestro?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti
dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta
della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. A.2, A.3, A.6 e B.1.2.,
visti gli art. 12, 19, 34,
37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48a, 49, 51, 69 CP;
109.
vCP;
19.
cifra 2 LStup;
260, 264 CPP;
9.
e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1
agendo in
correità con AC 2, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto
circa 84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al
consumo quale sostanza stupefacente, realizzando una cifra d’affari complessiva
valutata in almeno fr. 560'000.- e un guadagno complessivo di almeno fr.
109'000.-;
1.1.2
a __________,
da giugno 2003 all’agosto 2003, coltivato 150 piante di canapa, con THC
variante fra il 5,8% e il 6,5%, i cui fiori, raccolti e fatti essiccare,
sarebbero stati immessi sul mercato locale delle sostanze stupefacenti;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
AC 2 è
autrice colpevole di:
2.1
infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere,
per avere, senza essere autorizzata:
2.1.1
agendo in
correità con AC 1, a __________, dal settembre 1999 al 30 aprile 2003, venduto
circa 84/88 kg di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il sacchetto, che sapevano essere destinati al
consumo quale sostanza stupefacente, realizzando una cifra d’affari complessiva
valutata in almeno fr. 560'000.- e un guadagno complessivo di almeno fr.
109'000.-;
2.1.2
a __________,
il 7 agosto 2003, venduto a diversi clienti, circa 500 grammi di marijuana in sacchetti odorosi da 3 a 5 grammi l’uno al prezzo unitario di fr. 35.- il
sacchetto, sostanza che sapeva o doveva presumere essere destinata al consumo
quale sostanza stupefacente, incassando la somma di fr. 4'500.- e guadagnando
per se stessa la somma di fr. 100.-;
3.
AC 2 è
prosciolta dalla contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.
4.
Di
conseguenza, visto il lungo tempo trascorso e constatata la violazione del
principio di celerità,
4.1
AC 1, è
condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2
AC 2, avendo
agito in stato di scemata imputabilità, richiamato il DA 30.8.2004 del
Ministero pubblico di Lugano, è condannata alla pena detentiva di 12 (dodici)
mesi, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.
5.
L’esecuzione
della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa ed ai
condannati è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
6.
La tassa
di giustizia di fr. 300.- (trecento) e le spese processuali sono poste a
carico dei condannati in solido, in ragione ½ ciascuno.
7.
È ordinata
la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
8.
È ordinata
la confisca della documentazione cartacea in sequestro.
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 300.--
Inchiesta
preliminare fr. 1'165.65
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'515.65
============
Distinta
spese a carico di AC 1 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 150.--
Inchiesta
preliminare fr. 582.80
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 757.80
============
Distinta
spese a carico di AC 2 (1/2)
Tassa di
giustizia fr. 150.--
Inchiesta
preliminare fr. 582.85
Spese
postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 757.85
============
Intimazione a:
§
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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