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Decisione

72.2008.71

Infrazione alla LF sugli stupefacenti consumata per aver trasportato, ceduto e procurato eroina nonché tentata per aver acquistato della caffeina nella convinzione si trattasse di eroina

7 ottobre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

quesiti: AC

1

1. E’ autrice

colpevole di:

1.1. ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti, consumata e tentata

per avere, senza essere autorizzata,

nel periodo primavera 2007/20 settembre 2007:

1.1.1. trasportato,

alla guida di un’autovettura, in 4 occasioni, da Zurigo a Lugano, 3 differenti

persone non meglio identificate che sapeva avevano acquistato circa 100 grammi di sostanza stupefacente, ricevendo per compenso fr. 200.- per ogni viaggio oltre che il

pieno di benzina;

1.1.2. acquistato a

Zurigo, 30 grammi di sostanza stupefacente, nella convinzione che si trattasse

di eroina mentre che in realtà era della caffeina, sostanza destinata in parte

alla vendita ed in parte al suo consumo personale, sequestrata presso la sua

abitazione;

1.1.3. ceduto

gratuitamente a terze persone, a __________, __________ ed in altre località

non meglio precisate del Cantone, un imprecisato quantitativo di eroina per dei

consumi collettivi;

1.1.4. procurato, a __________,

a __________, due buste dosi di eroina per un totale di circa 0,4 grammi ed una pallina di cocaina per un totale di circa 0,2 grammi;

1.1.5. trattasi di

un quantitativo inferiore;

1.1.6. in relazione

al punto 1.1.1. trattasi di complicità;

1.2 ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, a __________,

__________ ed in altre località non meglio precisate del Cantone, nel periodo febbraio 2007/20 settembre 2007, consumato almeno 4-5 grammi di eroina, 2- 3 grammi di cocaina e 15 pastiglie di ketalgine;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

Considerandi

2.

Ha agito

in stato di scemata imputabilità?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale?

4.

Deve

essere ordinata una norma di condotta e se sì quale?

5.

Deve

essere ordinata la confisca di:

5.1

30,6 grammi lordi di sostanza risultata essere caffeina?

5.2

2 grammi di lordi di sostanza contenuta in 3 buste dosi risultata essere

caffeina?

5.3

1 telefono

cellulare Nokia con scheda SIM Sunrise 076/4566485?

Preso

atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno

rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti posti, parzialmente ai quesiti 1.1.2 e 1.1.4 e negativamente

ai quesiti 1.1.6 e 4;

visti gli art. 12, 19,

22, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 94 CP;

19.

n. 1,

19a, 19b LStup;

9.

e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è

autrice colpevole di:

1.1

ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti, consumata e tentata

per avere, senza essere autorizzata, nel periodo

primavera 2007/20 settembre 2007:

1.1.1

trasportato,

alla guida di un’autovettura, in 4 occasioni, da Zurigo a Lugano, 3 differenti

persone non meglio identificate che sapeva avevano acquistato circa 100 grammi di sostanza stupefacente, ricevendo per compenso fr. 200.- per ogni viaggio oltre che il

pieno di benzina;

1.1.2

acquistato a

Zurigo, 15 grammi di sostanza, nella convinzione che si trattasse di eroina

mentre che in realtà era della caffeina, sostanza destinata alla vendita a

terzi;

1.1.3

ceduto

gratuitamente a terze persone, a __________, __________ ed in altre località

non meglio precisate del Cantone, in circa quattro occasioni, un imprecisato

quantitativo di eroina per dei consumi collettivi;

1.1.4

procurato, a __________,

a __________, una busta dose di eroina;

1.2

ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, a __________,

__________ ed in altre località non meglio precisate del Cantone, nel periodo febbraio 2007/20 settembre 2007, consumato almeno 4 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 15 pastiglie di ketalgine;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di

conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, AC 1 è condannata:

2.1

alla pena

pecuniaria di fr 2'100.-, corrispondenti a 210 aliquote giornaliere di fr. 10.-

cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

4.

E’

ordinata la confisca di:

4.1

30,6 grammi lordi di caffeina;

4.2

2 grammi di lordi di caffeina contenuta in 3 buste dosi;

4.3

1 telefono

cellulare Nokia con scheda SIM Sunrise 076/4566485.

Intimazione a:

- -

-

- Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via

S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Sezione

dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp

238,

6807.

Taverne

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

- Dipartimento

sanità e socialità, Res. governativa,

6501.

Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003.

Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 1'465.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 1'715.60

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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