72.2008.75
Presa d'ostaggio aggravata per aver minacciato di uccidere la vittima. Pena sospesa per dar luogo al trattamento stazionario
19 dicembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
72.2008.75
Data decisione, Autorità:
19.12.2008, PENAL
Titolo:
Presa d'ostaggio aggravata per aver minacciato di uccidere la vittima. Pena sospesa per dar luogo al trattamento stazionario
PRESA D'OSTAGGIO
TRATTAMENTO PER TURBE PSICHICHE
art. 59 CPS
art. 185 cf. 2 CPS
Incarto n.
72.2008.75
Lugano,
19 dicembre 2008/nk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
dott. jur. Khouloud Ramella Matta Nassif
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli
assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del
procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 21 maggio al 5 giugno
2007;
prevenuto colpevole di:
presa d'ostaggio aggravata
siccome ha minacciato di uccidere la vittima,
per avere, il 21 maggio 2007, a __________, sequestrato una persona per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un
atto,
e meglio per avere:
dopo avere suonato alla porta dell'appartamento
di PC 1 (1935), abitante come lui nello stabile di __________ e, con uno stratagemma,
averlo indotto ad aprirgli la porta e, quindi, convintolo a seguirlo in casa
propria, dove, entrato, gli ha puntato un coltello alla gola, in seguito,
chiamata la Polizia, minacciato ripetutamente di ucciderlo se la Polizia non avesse fatto giungere sul posto sua madre rispettivamente l'agente __________;
successivamente, tenendo sempre bloccato PC 1 con
un braccio stretto attorno al collo, sospinto l'uomo sul balcone dove
continuando a tenerlo bloccato e puntandogli nuovamente il coltello contro la
gola, minacciava che l'avrebbe ucciso se la Polizia non avesse fatto quello che lui chiedeva,
ritenuto che, complessivamente, la privazione di
libertà è durata almeno un'ora e quaranta minuti circa ossia, tra le ore 01:47
e le ore 03:26,
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti: art. 185 cifra 2 CP
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 75/2008 dell’11.6.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusato AC
1, rappresentato dal tutore ufficiale __________ e assistito dal
difensore fiducia (GP) avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
evidenzia la prevalenza – nei fatti posti oggi a giudizio – della dimensione
medico sanitaria da ricondurre allo stato mentale dell’accusato, condizione da
tenere sì in considerazione, senza però scordare la drammaticità degli eventi
causati dall’accusato. Pone l’accento sulla gravità dell’episodio che, in altre
circostanze, avrebbe giustificato la richiesta di una pena più severa,
sottolineando tuttavia la diversità del caso di specie. Asserisce al fine di
tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, la necessità del contenimento
dell’accusato presso la CPC di Mendrisio nonché la continuazione della terapia __________.
Evidenziato, altresì, il fatto che l’accusato ha ammesso e riconosciuto i fatti
a lui imputati, conferma integralmente in fatto ed in diritto l'atto d'accusa e
conclude chiedendo – tenuto conto della grave scemata responsabilità – la
condanna a 14 mesi di detenzione, sospesi a beneficio del trattamento
stazionario presso la Clinica psichiatrica di Mendrisio, nonché la confisca di
quanto in sequestro.
§ Il Difensore, il quale ripercorrendo la condotta
travagliata del proprio assistito dall’età di ventun anni, si sofferma sul
rapporto e sui sentimenti dello stesso con la madre. Ripercorre il susseguirsi
dei fatti che hanno portato AC 1 a commettere i fatti a lui imputati,
sottolineandone l’obiettivo: vedere la madre. __________ la coazione subita da AC
1 in carcere attraverso mezzi che in uno stato di diritto dovrebbero essere
aboliti. Rileva come il suo assistito abbia accettato le cure, sia migliorato
nel suo agire e si sia scusato con la vittima poiché si è reso conto di quanto commesso. Ponendo l’accento sull’atteggiamento della vittima che ha tenuto un comportamento
freddo e calmo, ha contestato l’aggravante di cui alla cifra 2 dell’art. 185 CP
avvalendosi della decisione del Tribunale Federale 121 IV 178/182 in base alla
quale l’aggravante è data se vi sono determinati presupposti, ovvero
pregiudizio per gli interessi dell’ostaggio, violenza e minaccia. In casu,
ha negato l’esistenza di tali presupposti asserendo la semplice presenza di
qualche costrizione che fa rientrare il fatto nel reato base. Si è soffermato
altresì sul fatto che il proprio assistito, in nessuna occasione, è apparso
pericoloso per sé o per gli altri. Sottolinea l’esigenza, per il proprio
cliente, di rimanere presso il CARL di Mendrisio in quanto, in tale luogo, AC 1
si sente utile nel suo lavoro e apprezzato e ciò lo aiuterebbe anche nelle
relazioni con il prossimo. Conclude chiedendo che la condanna sia limitata al
reato base, i.e. alla cifra 1 dell’art. 185 e – riconosciuta la grave
scemata responsabilità – la sospensione della pena a beneficio del trattamento
stazionario da eseguirsi presso Villa Alta di Mendrisio.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti,
Fatti
i seguenti
quesiti: AC
1
1. è autore
colpevole di:
1.1. presa
d’ostaggio
per avere,
il 21 maggio 2007, a __________, sequestrato una persona per costringere un
terzo a fare, omettere o tollerare un atto;
1.1.1. trattasi di
reato aggravato siccome ha minacciato di uccidere la vittima,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
Considerandi
2.
Ha agito
in stato di scemata imputabilità?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, in quale
misura?
4.
Deve
essere ordinata una misura terapeutica e, se sì, in quale misura?
5.
Deve essere ordinata la confisca:
5.1
di un
coltello nero/antracite con simbolo a croce sul manico.
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
rispondendo
affermativamente ai quesiti posti,
visti gli artt. 12, 40,
42, 47, 51, 56, 59, 69, 70, 185 cifra 2 CP;
9.
e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
AC 1 è
autore colpevole di:
1.1
presa
d’ostaggio aggravata
siccome ha minacciato di uccidere la vittima,
per avere, il 21
maggio 2007, a __________, sequestrato, minacciandola, una persona per
costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.
Di
conseguenza, AC 1, è condannato:
2.1
alla pena
detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese processuali.
3.
È ordinato
il trattamento stazionario del condannato presso la CPC di Mendrisio, giusta
l’art. 59 CP.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva di cui al dispositivo n. 2.1. del presente giudizio è
sospesa per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario di cui sopra.
5.
È ordinata
la confisca del coltello nero/antracite con simbolo a croce sul manico, mentre
i rimanenti oggetti indicati nell’atto d’accusa sono da restituire agli aventi
diritto.
(v.
rettifica trasmessa alle parti in data 6.2.2009)
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 1'108.30
Perizia fr. 4'030.05
Teste fr. 54.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 5'542.35
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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